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Document C:2009:204:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 204, 29 agosto 2009


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ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.204.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 204

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
29 agosto 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 204/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2009/C 204/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5564 — Raiffeisen Leasing/SAG/Advisory House/The Mobility House JV) ( 1 )

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2009/C 204/03

Decisione dell'Ufficio di presidenza, del 4 maggio 2009, relativa alla regolamentazione del Parlamento europeo sui corsi di lingue e di informatica per i deputati

5

 

Commissione

2009/C 204/04

Tassi di cambio dell'euro

8

2009/C 204/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

9

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 204/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5618 — Robert Bosch/aleo solar/Johanna Solar Technology) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 204/01

Data di adozione della decisione

13.7.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 196/08

Stato membro

Polonia

Regione

L’intero paese

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pomoc inwestycyjna na rzecz portów lotniczych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Base giuridica

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki

Tipo di misura

Sostegno agli investimenti

Obiettivo

Svilippo settoriale

Forma dell'aiuto

Aiuto diretto, iniezione di capitale, contributo in natura

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

L’aiuto sarà concesso entro il 30.6.2015

Settore economico

Trasporto aereo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Wojewodowie odpowiednich województw

Publiczni udziałowcy portów lotniczych

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

2.7.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 54/09

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Modernizacja sieci dystrybucji ciepła

Base giuridica

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658, z 2007 r., nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. nr 216, poz. 1370); Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 Szczegółowy opis priorytetów POIiŚ Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente, risparmio di energia

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 595,5 Mio PLN

Intensità

85 %

Durata

fino al 31.12.2015

Settore economico

Energia

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

2.7.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 269/09

Stato membro

Regno Unito

Regione

Cornwall County

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Newquay Cornwall Airport Development

Base giuridica

Transport Act 2000, section 108, in respect of the Local Transport Plan

Regional Development Agencies Act 1998, sections 1, 2 & 5, in respect of funding provided by the South West Regional Development Agency

Tipo di misura

Misura ad hoc

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

24,3 milioni GBP

Intensità

68,6 %

Durata

30.6.2009-30.6.2013

Settore economico

Trasporto aereo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

South West Regional Development Agency

Mast House, Shepherds Wharf

24 Sutton Road

Plymouth

PL4 OHJ

UNITED KINGDOM

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5564 — Raiffeisen Leasing/SAG/Advisory House/The Mobility House JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 204/02

In data 21 agosto 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5564. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/5


DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

del 4 maggio 2009

relativa alla regolamentazione del Parlamento europeo sui corsi di lingue e di informatica per i deputati

2009/C 204/03

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto lo statuto dei deputati al Parlamento europeo (1), in particolare gli articoli 20 e 22,

viste le misure di applicazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (nel prosieguo: «MA») (2), in particolare gli articoli 44 e 74,

visti l'articolo 8 e l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo,

considerando che le disposizioni della regolamentazione relativa alle spese e alle indennità dei deputati al Parlamento europeo (3), in particolare l'articolo 22 e seguenti riguardanti i corsi di lingua e di informatica dei deputati, scadranno il giorno dell'entrata in vigore dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e che occorre pertanto adottare una nuova regolamentazione in materia,

DECIDE:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principi e definizioni

1.   In applicazione dell'articolo 44, paragrafo 1 delle MA, i deputati possono seguire corsi di lingue e di informatica organizzati dal Parlamento europeo o da un organismo abilitato, alle condizioni previste dalla presente regolamentazione. I deputati hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per i corsi di lingue e di informatica entro i limiti e alle condizioni qui di seguito previste.

2.   Per organismo abilitato si intende una scuola, un istituto o un insegnante/formatore autonomo che disponga delle qualifiche richieste dalla normativa nazionale applicabile ai corsi impartiti per l'apprendimento della lingua o dell'applicazione software, secondo la formula scelta dal deputato.

Articolo 2

Rimborso delle spese d'insegnamento

1.   Il rimborso delle spese di insegnamento, ivi comprese, se del caso, le spese d'iscrizione, non può superare un importo annuale di 5 000 EUR per quanto riguarda i corsi di lingue e di 1 500 EUR per quanto riguarda i corsi di informatica. Entro tali limiti, può essere rimborsato un importo massimo di 500 EUR per quanto riguarda la formazione a distanza o il materiale autodidattico.

2.   Nell'anno delle elezioni o allorché il mandato del deputato termina durante l'esercizio finanziario, gli importi massimi sono ripartiti pro rata temporis tra il deputato uscente e il deputato di nuova elezione. Gli importi percepiti in più devono essere rimborsati o recuperati.

Articolo 3

Modalità del rimborso

Le spese di insegnamento sono rimborsate, fatta eccezione delle spese di trasferta dell'insegnante o delle spese di commissione, sulla base di una domanda scritta del deputato corredata dei seguenti documenti giustificativi:

1.

la fattura relativa alle spese di insegnamento, redatta in debita forma e debitamente quietanzata per quanto riguarda l'importo totale, la quale indichi:

a)

il nome del deputato;

b)

il nome, l'indirizzo e la forma giuridica dell'organismo abilitato;

c)

il costo totale del corso con indicazione separata delle spese di insegnamento e di ogni altro onere;

d)

il numero di partita IVA o, se l'organismo è esente dall'obbligo della partita IVA o dal versamento di quest'ultima, il motivo di tale esenzione;

e)

e il numero di registro commerciale o equivalente dell'organismo abilitato, qualora prescritto dalla legge;

2.

un attestato di regolare frequenza rilasciato e debitamente certificato dall'organismo abilitato che indichi il nome del deputato, il numero di ore di insegnamento seguite, le date e gli orari;

3.

un documento giustificativo attestante che l'organismo è abilitato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, a impartire un insegnamento.

SEZIONE 2

CORSI DI LINGUE

Articolo 4

Corsi di lingue organizzati dal Parlamento europeo

I deputati possono seguire nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo e a Bruxelles, al costo orario di 40 EUR ed entro il limite dell'importo di cui all'articolo 2, uno o più corsi di lingue con gli insegnanti messi a loro disposizione dal Parlamento europeo e secondo il loro calendario di lavoro per le cinque lingue di lavoro più richieste (inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo).

Articolo 5

Altri corsi di lingue ufficiali

1.   I deputati possono seguire corsi per apprendere le lingue ufficiali di cui all'articolo 138 del regolamento del Parlamento, le lingue corrispondenti alle versioni facenti fede dei trattati nonché le lingue ufficiali dei paesi ufficialmente riconosciuti come candidati all'adesione.

2.   Per tali corsi i deputati beneficiano del rimborso delle spese di insegnamento sostenute entro il limite dell'importo di cui all'articolo 2 e secondo le modalità previste all'articolo 3.

3.   I deputati possono ottenere altresì il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno eccedenti l'importo di cui all'articolo 2 per corsi seguiti in una scuola o istituto a condizione che:

a)

la scuola o l'istituto si trovi sul territorio europeo (esclusi i luoghi abituali di lavoro del Parlamento e le regioni situate geograficamente al di fuori del continente europeo); e

b)

i corsi siano stati seguiti in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati eletti o in un paese ufficialmente riconosciuto come candidato all'adesione; e

c)

la lingua studiata sia una lingua ufficiale di tale Stato membro o di tale paese candidato all'adesione;

d)

tali corsi comprendano un minimo di venti ore di insegnamento per corso con un minimo di 4 lezioni di 60 minuti o di 5 lezioni di 45-50 minuti al giorno. Il corso deve essere composto di giorni consecutivi che possono essere interrotti da un massimo di due giorni festivi (non inclusi i fine settimana) in cui l'istituto di insegnamento sia chiuso.

4.   Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base degli articoli 13, 15 e, mutatis mutandis, 17 delle MA per un massimo di due viaggi andata e ritorno l'anno. Le corse in taxi di distanza massima di 40 km effettuate all'arrivo o alla partenza dal luogo del corso sono rimborsate dietro presentazione di documenti giustificativi che precisino la distanza percorsa.

5.   Le spese di soggiorno sono rimborsate sulla base della metà del tasso di base dell'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24, paragrafo 2, delle MA, e per un massimo di 20 giorni l'anno, sempre che il deputato dimostri di aver effettivamente dovuto sostenere le spese di alloggio. A tal fine il deputato deve presentare la fattura di albergo debitamente quietanzata.

6.   Nell'anno elettorale il numero di viaggi di andata e ritorno e il numero di giorni in cui sono concesse le indennità sono ripartiti pro rata temporis tra il deputato uscente e il deputato neoeletto.

7.   I documenti giustificativi riguardanti le spese di viaggio e di soggiorno devono essere presentati congiuntamente con quelli riguardanti le spese di insegnamento.

Articolo 6

Corsi di altre lingue

I deputati possono partecipare a corsi di lingue diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, purché tale studio presenti un nesso diretto con la loro attività parlamentare ufficiale e sia preventivamente autorizzato dal Questore responsabile per la formazione professionale. Per tali corsi i deputati beneficiano del rimborso delle sole spese d'insegnamento entro il limite dell'importo di cui all'articolo 2 e secondo le modalità previste all'articolo 3.

SEZIONE 3

CORSI DI INFORMATICA

Articolo 7

Corsi offerti dal Parlamento

I deputati possono partecipare a corsi di informatica organizzati dal Parlamento per le applicazioni informatiche che esso fornisce ai deputati.

Essi non ottengono alcun rimborso per la partecipazione a tali corsi.

Articolo 8

Altri corsi di informatica

I deputati possono partecipare a corsi di informatica impartiti al di fuori dell'istituzione per le applicazioni informatiche utilizzate nell'esercizio delle loro funzioni.

Per tali corsi essi ottengono il rimborso delle sole spese di insegnamento entro il limite dell'importo di cui all'articolo 2 e secondo le modalità previste all'articolo 3 e sempre che presentino una documentazione dettagliata relativa al programma di corso seguito.

SEZIONE 4

FORMAZIONE A DISTANZA E AUTODIDATTICA

Articolo 9

Definizione

I deputati possono seguire corsi di lingue o di informatica a distanza, compresi corsi on-line, o acquistare il materiale autodidattico necessario per corsi di lingue o di informatica.

Articolo 10

Modalità di rimborso

1.   Per tale formazione, i deputati ottengono entro il limite dell'importo di cui all'articolo 2, il rimborso della tassa di iscrizione alla formazione a distanza e/o del materiale autodidattico, ad esclusione del costo della connessione o della comunicazione informatica.

2.   Il rimborso avviene secondo le modalità previste all'articolo 3 e dietro presentazione:

a)

di una documentazione dettagliata relativa al programma di formazione a distanza scelto o di una descrizione del materiale autodidattico acquistato;

b)

e per i corsi seguiti a distanza e/o on-line, di un attestato di assiduità rilasciato e debitamente certificato dall'organismo abilitato che indichi il nome del deputato, il numero di ore di corso, le date e gli orari.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente regolamentazione entra in vigore, previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, lo stesso giorno dell'entrata in vigore dello statuto dei deputati al Parlamento europeo.


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Approvato dall'Ufficio di presidenza del PE il 19 maggio 2008 e il 9 luglio 2008 (PE 388.087/BUR/GT/RIV 13).

(3)  Doc. PE 113/166/BUR/riv. XXV/01-2209.


Commissione

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 agosto 2009

2009/C 204/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4364

JPY

yen giapponesi

134,75

DKK

corone danesi

7,4432

GBP

sterline inglesi

0,87840

SEK

corone svedesi

10,1480

CHF

franchi svizzeri

1,5170

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,6290

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,420

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

270,74

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7035

PLN

zloty polacchi

4,0870

RON

leu rumeni

4,2170

TRY

lire turche

2,1532

AUD

dollari australiani

1,6995

CAD

dollari canadesi

1,5522

HKD

dollari di Hong Kong

11,1335

NZD

dollari neozelandesi

2,0908

SGD

dollari di Singapore

2,0672

KRW

won sudcoreani

1 786,57

ZAR

rand sudafricani

11,1376

CNY

renminbi Yuan cinese

9,8108

HRK

kuna croata

7,3580

IDR

rupia indonesiana

14 435,32

MYR

ringgit malese

5,0583

PHP

peso filippino

70,092

RUB

rublo russo

45,3466

THB

baht thailandese

48,861

BRL

real brasiliano

2,6731

MXN

peso messicano

19,0179

INR

rupia indiana

69,8950


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/9


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2009/C 204/05

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa di 2 euro destinata alla circolazione emessa dallo Stato della Città del Vaticano

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti, nell’esercizio della loro professione, si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). In conformità con le conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a mettere in circolazione determinati quantitativi di monete commemorative in euro, ma unicamente monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Stato di emissione: Stato della Città del Vaticano.

Oggetto della commemorazione: anno internazionale dell’astronomia.

Descrizione del disegno: nella parte interna della moneta si trovano un’allegoria della nascita delle stelle e dei pianeti e diversi strumenti astronomici. Il marchio di zecca «R» è posto nel quadrante inferiore sinistro, l’anno di emissione «2009» in basso. Attorno al disegno, in basso a sinistra, si trova l’iscrizione «ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA», mentre in alto a destra figura lo Stato di emissione «CITTÀ DEL VATICANO».

Sul bordo esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.

Tiratura: 106 084 pezzi.

Data di emissione: ottobre 2009.


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e monetari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/10


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5618 — Robert Bosch/aleo solar/Johanna Solar Technology)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 204/06

1.

In data 21 settembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Robert Bosch GFmbH («Bosch», Germania) acquisisce ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo delle imprese aleo solar AG («aleo», Germania) e Johanna Solar Technology GmbH («Johanna», Germania) mediante acquisto di titoli.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Bosch: forniture all’industria automobilistica e fornitura di elettrodomestici, tecnologia termica, sistemi di sicurezza, tecnologia edilizia e utensili elettrici; attività anche nel settore del fotovoltaico (celle e moduli solari),

aleo: sviluppo, produzione e distribuzione a livello mondiale di moduli solari a base di silicio,

Johanna: sviluppo e produzione di moduli solari a film sottile senza silicio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5618 — Robert Bosch/aleo solar/Johanna Solar Technology, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


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