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Document C:2007:255:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 255, 27 ottobre 2007


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ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 255

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
27 ottobre 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Garante europeo della protezione dei dati

2007/C 255/01

Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati

1

2007/C 255/02

Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) — COM(2006) 817 final

13

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 255/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

22

2007/C 255/04

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

24

2007/C 255/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4889 — Barclays Industrial Investments/Gemeaz/Scapa) ( 1 )

31

2007/C 255/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4885 — Ineos/Nova/JV) ( 1 )

31

2007/C 255/07

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4836 — CVC/Univar) ( 1 )

32

2007/C 255/08

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4822 — Advent International/Takko Holding) ( 1 )

32

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 255/09

Tassi di cambio dell'euro

33

2007/C 255/10

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 415a riunione dell'11 settembre 2006 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/C.38.121 — Raccordi

34

2007/C 255/11

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 416a riunione del 18 settembre 2006 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/F/C.38.121 — Raccordi

34

2007/C 255/12

Parere dei rappresentanti degli Stati EFTA in merito a un progetto preliminare di decisione concernente il caso COMP/C.38.121 — Raccordi (Riunione dell'11 settembre 2006 del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti)

35

2007/C 255/13

Relazione finale del consigliere-auditore sul procedimento nel caso COMP/38.121 — Raccordi (ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

36

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2007/C 255/14

F-Castres: Esercizio di servizi aerei di linea — Esercizio di servizi aerei di linea fra Castres (Mazamet) e Parigi (Orly) — Bando di gara pubblicato dalla Francia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di una concessione di servizio pubblico

38

2007/C 255/15

F-Castres: Esercizio di servizi aerei di linea — Esercizio di servizi aerei di linea tra Castres (Mazamet) e Lione (Saint-Exupéry) da una parte, e tra Rodez (Marcillac) e Lione (Saint-Exupéry) dall'altra — Bando di gara pubblicato dalla Francia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di una concessione di servizio pubblico

42

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 255/16

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

45

2007/C 255/17

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) ( 1 )

46

2007/C 255/18

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

47

2007/C 255/19

Proposta di regolamento (CE) della Commissione n. …/… del […] che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli ( 1 )

48

2007/C 255/20

Progetto di comunicazione della Commissione […] concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli ( 1 )

51

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2007/C 255/21

Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/1


Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati

(2007/C 255/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), in particolare l'articolo 41,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 7 marzo 2007 la Commissione ha notificato al GEPD la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati (3). Conformemente all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD presenta il seguente parere.

2.

La comunicazione ribadisce l'importanza della direttiva 95/46/CE (4), che rappresenta una pietra miliare per la protezione dei dati personali e discute la direttiva e la sua attuazione in tre capitoli: il passato, il presente e il futuro. La conclusione centrale della comunicazione è che la direttiva non dovrebbe essere modificata. Si dovrebbe migliorarne l'attuazione mediante altri strumenti politici, la maggior parte dei quali di tipo non vincolante.

3.

Il presente parere del GEPD segue la struttura della comunicazione. In primo luogo, il GEPD condivide la conclusione centrale della Commissione secondo cui la direttiva non dovrebbe essere modificata.

4.

Tuttavia, il GEPD adotta questa posizione anche per motivi pratici. Egli parte dalle seguenti considerazioni:

a breve termine, è meglio impiegare le risorse per migliorare l'attuazione della direttiva: la comunicazione evidenzia infatti che è ancora possibile apportare miglioramenti importanti per quanto riguarda l'attuazione della direttiva stessa,

a più lungo termine, delle modifiche della direttiva saranno inevitabili, pur mantenendone i principi fondamentali,

si dovrebbe fissare fin d'ora una data precisa per la revisione onde elaborare proposte intese ad apportare tali modifiche. Questa scadenza costituirebbe un chiaro incentivo per iniziare già ora le riflessioni sui futuri cambiamenti.

5.

Questi punti di partenza sono essenziali poiché si deve tener presente che la direttiva opera in un contesto dinamico. Anzitutto, l'Unione europea è in fase di trasformazione: il libero scambio di informazioni tra gli Stati membri — e tra questi ultimi e i paesi terzi — è andato aumentando e diventerà una realtà ancora più importante. In secondo luogo, la società sta cambiando: la società dell'informazione è in evoluzione e assume sempre più le caratteristiche di una società della sorveglianza (5), aumentando in tal modo la necessità di una protezione efficace dei dati personali per affrontare queste nuove realtà in modo pienamente soddisfacente.

II.   LE PROSPETTIVE DEL PARERE

6.

Nel valutare la comunicazione, il GEPD tratterà soprattutto le seguenti prospettive che sono importanti rispetto a questi cambiamenti:

Migliorare l'attuazione della direttiva stessa: in che modo incrementare l'efficacia della protezione dei dati? A tal fine, è necessario ricorrere a un insieme di strumenti politici che vanno da una migliore comunicazione con la società a un'applicazione più rigorosa della normativa in materia di protezione dei dati.

Interazione con la tecnologia: i nuovi sviluppi tecnologici, quali gli sviluppi nella condivisione di dati, nei sistemi RFID, nella biometria e nei sistemi di gestione dell'identità, hanno un'evidente ripercussione sui requisiti di un quadro giuridico efficace per la protezione dei dati. La necessità di una protezione efficace dei dati personali individuali può altresì imporre dei limiti all'uso di queste nuove tecnologie. L'interazione è pertanto duplice: la tecnologia influenza la legislazione e quest'ultima influenza la tecnologia.

Il principio globale del rispetto della vita privata e le questioni di giurisdizione, per quanto riguarda le frontiere esterne dell'Unione europea. Considerando che la giurisdizione del legislatore comunitario è limitata al territorio dell'Unione europea, le frontiere esterne sono meno rilevanti per i flussi di dati. L'economia è sempre più dipendente dalle reti mondiali: le imprese basate nell'Unione europea esternalizzano sempre più le loro attività verso paesi terzi, compreso il trattamento dei dati personali. Inoltre, casi recenti come SWIFT e PNR confermano che altre giurisdizioni sono interessate ai dati provenienti dall'Unione europea. In linea generale, il luogo fisico del trattamento dei dati ha un'importanza minore.

Protezione dei dati e applicazione della legge: minacce recenti alla società, connesse o meno con il terrorismo, hanno avuto come conseguenza (la richiesta di) maggiori possibilità per le autorità incaricate della legge di raccogliere, conservare e scambiare dati personali. In alcuni casi, risultano attivamente coinvolti organismi privati, come mostrano casi recenti. La linea di demarcazione con il terzo pilastro del trattato sull'UE (in cui non si applica la direttiva) diventa al tempo stesso più importante e più sottile: si corre addirittura il rischio che in alcuni casi i dati personali non siano protetti né dagli strumenti del primo pilastro né da quelli del terzo («lacuna giuridica»).

Le conseguenze — in ogni caso per la protezione dei dati e l'applicazione della legge — dell'entrata in vigore del trattato di riforma, prevista per il 2009.

III.   IL PASSATO E IL PRESENTE

7.

La prima relazione sull'applicazione della direttiva sulla tutela dei dati, del 15 maggio 2003, conteneva un programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva, comprendente un elenco di dieci iniziative da attuare nel 2003 e 2004. La comunicazione descrive come è stata realizzata ognuna di esse.

8.

A seguito dell'analisi di quanto realizzato secondo il programma di lavoro, la comunicazione esprime una valutazione positiva dei miglioramenti conseguiti nell'applicazione della direttiva. La valutazione della Commissione, sintetizzata nel titolo del capitolo 2 della Commissione («Il presente»), afferma fondamentalmente che l'attuazione è migliorata, anche se in alcuni Stati membri ciò non è avvenuto in modo corretto; sussistono alcune divergenze, ma per la maggior parte rientrano nel margine di manovra previsto dalla direttiva e comunque non rappresentano un problema reale per il mercato interno. Le soluzioni giuridiche previste dalla direttiva si sono rivelate sostanzialmente adeguate per garantire il diritto fondamentale alla protezione dei dati nel rispetto, nel contempo dell'evoluzione in campo tecnologico e dei vincoli imposti dagli interessi pubblici.

9.

Il GEPD condivide le linee generali di questa valutazione positiva. In particolare, il GEPD riconosce l'importante lavoro svolto nel settore della circolazione transfrontaliera dei dati: i riscontri relativi a un livello adeguato di protezione dei dati in relazione ai paesi terzi, le nuove clausole contrattuali tipo, l'adozione di norme vincolanti d'impresa, la riflessione su un'interpretazione più uniforme dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva e il miglioramento delle notificazioni ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, sono tutte azioni dirette a semplificare i trasferimenti internazionali di dati personali. La giurisprudenza della Corte di giustizia (6) ha tuttavia mostrato che occorre proseguire in questo settore cruciale per tener il passo con gli sviluppi in campo sia tecnologico che legislativo.

10.

La comunicazione mostra altresì che applicazione e sensibilizzazione sono questioni chiave per una migliore attuazione e che potrebbero essere approfondite ulteriormente. Lo scambio di migliori prassi e l'armonizzazione nel settore delle notificazioni e della trasmissione di informazioni costituiscono poi precedenti positivi per ridurre la burocrazia e i costi per le imprese.

11.

Inoltre, l'analisi del passato conferma che non si può migliorare senza coinvolgere un'ampia gamma di soggetti interessati. La Commissione, le autorità incaricate della protezione dei dati e gli Stati membri sono gli attori principali nella maggior parte delle azioni intraprese. Tuttavia, gli organismi privati svolgono un ruolo sempre più importante, soprattutto per quanto riguarda la promozione dell'autoregolamentazione e dei codici di condotta europei, o lo sviluppo di tecnologie per il rafforzamento della tutela della vita privata.

IV.   IL FUTURO

A.   In conclusione: per ora, nessuna modifica alla direttiva

12.

Vi sono diversi motivi per appoggiare la conclusione della Commissione secondo cui, nella situazione attuale e a breve termine, non si dovrebbe prevedere alcuna proposta di modifica della direttiva.

13.

Due sono le ragioni fondamentali addotte dalla Commissione a sostegno della sua conclusione. Prima di tutto, il potenziale della direttiva non è stato pienamente utilizzato ed è ancora possibile migliorare in modo sostanziale l'attuazione della medesima nelle giurisdizioni degli Stati membri. In secondo luogo, la Commissione afferma che, benché la direttiva lasci un margine di manovra agli Stati membri, non sembra che le divergenze in questo ambito rappresentino un problema effettivo per il mercato interno.

14.

In base a quanto precede, la Commissione formula così le sue conclusioni. Essa spiega ciò che la direttiva dovrebbe fare, soprattutto per assicurare la fiducia, e poi afferma che tale normativa costituisce un punto di riferimento, è tecnologicamente neutra e continua a fornire risposte solide ed adeguate (7).

15.

Il GEPD apprezza il modo in cui sono formulate le conclusioni, ma è del parere che potrebbero essere rafforzate basandole su altre due motivazioni:

anzitutto, la natura della direttiva,

in secondo luogo, la politica legislativa dell'Unione.

La natura della direttiva

16.

Il diritto fondamentale delle persone fisiche alla protezione dei loro dati personali è sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, tra l'altro, iscritto nella convenzione del Consiglio d'Europa 108, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale. La direttiva è fondamentalmente un quadro che contiene gli elementi principali della tutela di questo diritto fondamentale, concretizzando e ampliando i diritti e le libertà iscritti nella convenzione (8).

17.

Un diritto fondamentale consiste nella tutela del cittadino di una società democratica in qualsiasi circostanza. Gli elementi principali di tale diritto fondamentale non dovrebbero essere modificati alla leggera, a causa di sviluppi nella società o di preferenze politiche del governo in carica. Per esempio, minacce alla società da parte di organizzazioni terroristiche potrebbero portare a una soluzione diversa in casi specifici perché potrebbero rendersi necessarie maggiori interferenze nel diritto fondamentale di un individuo, ma senza mai incidere sugli elementi essenziali del diritto stesso né impedirne o restringerne indebitamente l'esercizio da parte delle singole persone.

18.

La seconda caratteristica della direttiva è che prevede di promuovere la libera circolazione delle informazioni nel mercato interno. Anche questo secondo obiettivo può essere considerato fondamentale in un mercato interno in costante evoluzione e senza frontiere interne. L'armonizzazione di disposizioni essenziali del diritto nazionale è uno degli strumenti principali per garantire l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, incarnando la fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi sistemi giuridici nazionali. È anche per questi motivi che le modifiche dovrebbero essere attentamente ponderate, in quanto potrebbero incidere sulla fiducia reciproca.

19.

Una terza caratteristica della direttiva è che deve essere considerata come un quadro generale su cui basare strumenti normativi specifici, comprendenti misure di attuazione del quadro generale e quadri specifici per determinati settori. La direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (9) è uno di questi quadri specifici. Ove possibile, l'evoluzione della società dovrebbe portare a modificare le misure di attuazione o i quadri normativi specifici, non la cornice generale nella quale si iscrivono.

La politica legislativa dell'Unione

20.

Secondo il GEPD, la conclusione di non modificare ora la direttiva è anche la conseguenza logica di principi generali di buona amministrazione e di politica legislativa. Si dovrebbero presentare proposte legislative — indipendentemente dal fatto che riguardino nuove aree di azione comunitaria o modifiche delle misure legislative esistenti — solo in caso di necessità e proporzionalità sufficientemente comprovate: non si dovrebbe avanzare nessuna proposta legislativa se con altri strumenti di minore portata fosse possibile ottenere lo stesso risultato.

21.

Nella fattispecie, la necessità e la proporzionalità di una modifica della direttiva non sono state dimostrate. Il GEPD ricorda che la direttiva prevede un quadro generale per la protezione dei dati conformemente al diritto comunitario. Esso deve garantire, da un lato, la tutela dei diritti e delle libertà dei singoli, in particolare il diritto al rispetto della vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, e dall'altro, la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno.

22.

Questo quadro generale non dovrebbe essere modificato finché non sia stato pienamente attuato negli Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni precise secondo cui con questo strumento non sarebbe possibile raggiungere gli obiettivi della direttiva. Il GEPD ritiene che, nella fattispecie, la Commissione abbia sufficientemente dimostrato che il potenziale della direttiva non è stato per ora pienamente sfruttato (cfr. capitolo III del presente parere). Al tempo stesso, non risulta che gli obiettivi non potrebbero essere raggiunti avvalendosi di questo quadro.

B.   A più lungo termine le modifiche sembrano inevitabili

23.

Anche in futuro si deve garantire che i principi della protezione dei dati tutelino efficacemente le persone fisiche, tenendo presente il contesto dinamico in cui opera la direttiva (cfr. punto 5 del presente parere) e le prospettive del punto 6 di questo documento: miglioramento dell'attuazione, interazione con la tecnologia, principio globale del rispetto della vita privata e giurisdizione, protezione dei dati e applicazione della legge e trattato di riforma. La necessità della piena applicazione dei principi di protezione dei dati fissa i criteri per le modifiche future della direttiva. Il GEPD ricorda ancora una volta che a più lungo termine la modifica della direttiva sembra inevitabile.

24.

Per quanto riguarda la sostanza di qualsiasi misura futura, il GEPD fornisce fin d'ora alcuni elementi che considera essenziali in qualsiasi sistema futuro per la protezione dei dati all'interno dell'Unione europea:

Non occorrono nuovi principi, ma sono chiaramente necessarie altre misure amministrative che, da un lato, siano efficaci e adeguate a una società collegata in rete e, dall'altro, riducano i costi amministrativi.

Il vasto campo di applicazione della legge sulla protezione dei dati non dovrebbe cambiare: dovrebbe applicarsi a tutti gli usi dei dati personali e non limitarsi ai dati sensibili o essere circoscritto in altro modo ad interessi qualificati o a rischi speciali. In altre parole, il GEPD respinge l'approccio minimalista per quanto riguarda il campo di applicazione della protezione dei dati, al fine di garantire che gli interessati possano esercitare i loro diritti in qualsiasi situazione.

La normativa sulla protezione dei dati dovrebbe continuare a coprire un'ampia gamma di situazioni, consentendo al tempo stesso un approccio equilibrato nei casi concreti, tenendo conto di altri debiti interessi (pubblici o privati), nonché della necessità di contenere al minimo l'impatto burocratico. Il sistema dovrebbe altresì garantire la possibilità per le autorità preposte alla protezione dei dati di fissare priorità e focalizzarsi su settori o questioni di particolare importanza o che presentano rischi specifici.

Il sistema dovrebbe applicarsi interamente all'utilizzo dei dati personali ai fini dell'applicazione della legge, sebbene ulteriori misure appropriate possano rendersi necessarie per trattare problemi speciali di questo settore.

Si dovrebbero prevedere misure appropriate per la circolazione dei dati con paesi terzi basate, per quanto possibile, su norme mondiali per la protezione dei dati.

25.

La comunicazione menziona — in relazione alle sfide delle nuove tecnologie — l'esame in corso della direttiva 2002/58/CE e l'eventuale necessità di norme più specifiche che permettano di risolvere i problemi di protezione dei dati sollevati da tecnologie come Internet o la RFID (10). Il GEPD accoglie con favore questo esame e le ulteriori azioni, sebbene ritenga che non dovrebbero essere collegati solamente agli sviluppi tecnologici, ma dovrebbero tenere in considerazione il contesto dinamico nella sua interezza e, in una prospettiva a lungo termine, coinvolgere anche la direttiva 95/46/CE. Inoltre, è necessaria maggiore attenzione in questo contesto. Sfortunatamente la comunicazione non pone limiti precisi:

non c'è un calendario per la realizzazione delle diverse attività citate nel capitolo 3 della comunicazione,

non c'è una scadenza per una susseguente relazione sull'applicazione della direttiva. L'articolo 33 della direttiva prevede che la Commissione relazioni «periodicamente» ma non specifica con quale frequenza,

non ci sono termini di riferimento: la comunicazione non consente di misurare la realizzazione delle attività previste. Fa semplicemente riferimento al programma di lavoro presentato nel 2003,

non ci sono indicazioni sul modo di procedere a più lungo termine.

IL GEPD propone alla Commissione di specificare questi elementi.

V.   PROSPETTIVE PER LE FUTURE MODIFICHE

A.   Piena applicazione

26.

Qualsiasi futura modifica deve essere preceduta dalla piena applicazione delle attuali disposizioni della direttiva. La piena applicazione inizia con l'ottemperanza alle prescrizioni giuridiche della direttiva. La comunicazione menziona (11) che alcuni Stati membri non sono riusciti a inglobare una serie di importanti disposizioni della direttiva e a tale proposito fa riferimento in particolare alle disposizioni relative all'indipendenza delle autorità di controllo. Spetta alla Commissione controllare l'ottemperanza e, qualora lo ritenga opportuno, usare i propri poteri ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.

27.

La comunicazione prevede una comunicazione interpretativa per talune disposizioni, segnatamente per le disposizioni che possono portare all'avvio di procedure formali d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.

28.

In aggiunta, la direttiva introduce altri meccanismi per il miglioramento dell'applicazione. In particolare, i compiti del Gruppo dell'articolo 29, elencati nell'articolo 30 della direttiva, sono concepiti a questo fine. Essi intendono stimolare negli Stati membri l'applicazione ad un livello elevato e armonizzato della protezione dei dati, oltre a quanto strettamente necessario per ottemperare agli obblighi della direttiva. Nell'esercizio di questo ruolo il gruppo ha prodotto nel corso degli anni un considerevole numero di pareri e altri documenti.

29.

Secondo il GEPD la piena applicazione della direttiva include questi due elementi:

si dovrebbe assicurare che gli Stati membri ottemperino pienamente ai loro obblighi ai sensi del diritto europeo. Questo significa che le disposizioni della direttiva dovrebbero essere recepite nel diritto nazionale ed anche che i risultati che la direttiva si prefigge dovrebbero essere raggiunti in pratica,

dovrebbero essere pienamente utilizzati altri strumenti, non vincolanti, in grado di contribuire a un livello di protezione dei dati elevato e armonizzato.

Il GEPD sottolinea che entrambi gli elementi dovrebbero essere chiaramente distinti, a causa delle diverse conseguenze giuridiche nonché delle relative responsabilità. In linea generale: la Commissione dovrebbe assumere la piena responsabilità per quanto riguarda il primo elemento, mentre il gruppo dovrebbe svolgere il ruolo primario per quanto riguarda il secondo elemento.

30.

Un'altra, più precisa, distinzione da fare si riferisce agli strumenti disponibili per ottenere una migliore applicazione della direttiva. Questi includono:

misure di applicazione. Tali misure — adottate dalla Commissione attraverso la procedura di comitato — sono previste al capo IV sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi (cfr. articolo 25, paragrafo 6, e articolo 26, paragrafo 3),

normativa settoriale,

procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE,

comunicazioni interpretative. Tali comunicazioni potrebbero concentrarsi sulle disposizioni che possono portare all'avvio di procedure d'infrazione e/o fungere principalmente da orientamenti per l'attuazione pratica della protezione dei dati (cfr. anche punti 57-62) (12),

altre comunicazioni. La comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio relativa alle tecnologie per aumentare la tutela della vita privata può essere vista come un esempio,

promozione delle migliori pratiche. Questo strumento può essere usato per una gamma di temi, come la semplificazione amministrativa, le verifiche, l'esecuzione della normativa e le sanzioni, ecc. (cfr. anche punti 63-67).

31.

Il GEPD propone alla Commissione di indicare chiaramente come utilizzerà questi diversi strumenti nell'elaborazione delle politiche sulla base della presente comunicazione. La Commissione dovrebbe, in tale contesto, anche distinguere chiaramente le sue responsabilità e le responsabilità del Gruppo. A parte ciò, va da sé che una buona cooperazione tra la Commissione e il Gruppo è in ogni circostanza una condizione per la riuscita.

B.   Interazione con la tecnologia

32.

Il punto di partenza è che le disposizioni della direttiva sono formulate in maniera neutra nei confronti della tecnologia. La comunicazione collega l'accento sulla neutralità nei confronti della tecnologia a una serie di sviluppi tecnologici, come Internet, i servizi di accesso forniti nei paesi terzi, la RFID e la combinazione di dati sonori e visivi con il riconoscimento automatico. Essa distingue due tipi di azioni. In primo luogo, gli orientamenti specifici per quanto riguarda l'applicazione dei principi della protezione dei dati in un ambito tecnologico in evoluzione con un ruolo importante del Gruppo e della sua task force Internet (13). In secondo luogo, la Commissione stessa potrebbe proporre normative settoriali specifiche.

33.

Il GEPD accoglie come un primo passo importante questo approccio. Nel più lungo termine potrebbero comunque essere necessari altri e più fondamentali passi. L'occasione rappresentata dalla presente comunicazione potrebbe essere utilizzata come l'inizio di un tale approccio a lungo termine. Il GEPD propone, come seguito da dare alla presente comunicazione, di avviare la discussione su questo approccio. I punti seguenti possono essere menzionati quali possibili elementi di tale approccio.

34.

In primo luogo, l'interazione con le tecnologie procede in due modi. Da una parte, le nuove tecnologie in via di sviluppo possono richiedere modifiche del quadro giuridico per la protezione dei dati. Dall'altra, la necessità di una protezione efficace dei dati personali delle persone fisiche può necessitare di nuovi limiti o di adeguate garanzie sull'uso di talune tecnologie, una conseguenza di portata ancora maggiore. Tuttavia, le nuove tecnologie potrebbero anche essere usate efficacemente ed essere affidabili per aumentare la tutela della vita privata.

35.

In secondo luogo, taluni limiti specifici possono essere necessari se le nuove tecnologie sono usate dalle istituzioni governative nello svolgimento dei loro compiti pubblici. Le discussioni sull'interoperabilità e sull'accesso che si svolgono nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in relazione all'attuazione del programma dell'Aia sono un buon esempio (14).

36.

In terzo luogo, c'è una tendenza verso un uso più ampio del materiale biometrico, come — ma non solo — il materiale relativo al DNA. Le sfide specifiche dell'uso dei dati personali estratti da questo materiale potrebbero avere conseguenze per la legislazione in materia di protezione dei dati.

37.

In quarto luogo, bisogna riconoscere che la società stessa sta cambiando e acquisisce sempre più gli elementi di una società della sorveglianza (15). Su questo sviluppo è necessario un dibattito fondamentale. In tale dibattito le questioni centrali saranno se questo sviluppo sia inevitabile, se sia compito del legislatore europeo interferirvi e imporvi limiti, se e come il legislatore europeo possa adottare misure efficaci, ecc.

C.   Protezione della vita privata e competenza giurisdizionale globali

38.

La prospettiva della protezione della vita privata e della competenza giurisdizionale globali ha un ruolo limitato all'interno della comunicazione. La sola intenzione in questo contesto è che la Commissione continuerà a monitorare e a contribuire alle organizzazioni internazionali al fine di garantire la coerenza dell'impegno degli Stati membri con gli obblighi imposti loro dalla direttiva. A parte ciò, la comunicazione enumera una serie di attività messe in atto per la semplificazione dei requisiti in materia di trasferimenti internazionali (cfr. capitolo III del presente parere).

39.

IL GEPD si rammarica che nella comunicazione non sia stato attribuito un ruolo più importante a questa prospettiva.

40.

Attualmente il capo IV della direttiva (articoli 25 e 26) introduce un regime speciale per il trasferimento di dati verso paesi terzi, in aggiunta alle norme generali sulla protezione dei dati. Questo regime speciale è stato elaborato nel corso degli anni, con l'intenzione di ottenere un giusto equilibrio tra la protezione delle persone fisiche i cui dati devono essere trasferiti verso paesi terzi tenendo conto, tra l'altro, degli imperativi del commercio internazionale, e la realtà delle reti globali di telecomunicazione. La Commissione e il Gruppo (16), ma anche per esempio la Camera di commercio internazionale, si sono sforzati molto per far funzionare questo sistema, tramite le decisioni relative all'adeguatezza, le clausole contrattuali tipo, le norme vincolanti d'impresa, ecc.

41.

Per l'applicabilità del sistema a Internet, la sentenza della Corte di giustizia in Lindqvist  (17) è stata di specifica importanza. La Corte sottolinea il carattere ubiquitario delle informazioni su Internet e decide che l'inserimento di dati in una pagina Internet in quanto tale, anche se questi dati sono così resi accessibili alle persone di paesi terzi in possesso dei mezzi tecnici per consultarli, non è considerato un trasferimento verso un paese terzo.

42.

Questo sistema, logica e necessaria conseguenza dei limiti territoriali dell'Unione europea, non fornirà la piena protezione ai cittadini europei cui si riferiscono i dati in una società in rete in cui i confini fisici perdono importanza (cfr. gli esempi citati al punto 6 del presente parere): le informazioni su Internet hanno un carattere ubiquitario, ma la giurisdizione del legislatore europeo non è ubiquitaria.

43.

La sfida sarà trovare soluzioni pratiche che riconcilino la necessità di protezione dei cittadini europei cui si riferiscono i dati con i limiti territoriali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Il GEPD — nelle sue osservazioni concernenti la comunicazione della Commissione su una strategia sulla dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia — ha già incoraggiato la Commissione ad assumere un ruolo proattivo nella promozione della protezione dei dati personali a livello internazionale, tramite il sostegno ad approcci bilaterali e multilaterali con i paesi terzi e la cooperazione con le altre organizzazioni internazionali (18).

44.

Tali soluzioni pratiche includono:

ulteriore sviluppo di un quadro globale per la protezione dei dati. Potrebbero essere usate come base norme accettate in maniera più generale quali gli orientamenti dell'OCSE in materia di protezione dei dati (1980) e gli orientamenti dell'ONU,

ulteriore sviluppo del regime speciale per il trasferimento di dati verso paesi terzi, come incluso nel capo IV della direttiva (articoli 25 e 26),

accordi internazionali in materia di competenza giurisdizionale, o accordi simili con paesi terzi,

investire nei meccanismi per la conformità globale, come l'utilizzo di norme vincolanti d'impresa da parte delle società multinazionali, indipendentemente da dove queste ultime elaborano i dati personali.

45.

Nessuna di queste soluzioni è nuova. È comunque necessaria una visione rispetto al modo in cui usare efficacemente questi metodi nella maniera più adeguata e al modo in cui assicurare che le norme sulla protezione dei dati — che nell'Unione europea sono qualificate come diritti fondamentali — siano efficaci anche in una società in rete globale. Il GEPD invita la Commissione ad iniziare a elaborare tale visione, unitamente ai principali soggetti interessati.

D.   Applicazione della legge

46.

La comunicazione attribuisce grande attenzione ai requisiti imposti dall'interesse pubblico, specialmente in materia di sicurezza. Spiega l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva e l'interpretazione data dalla Corte di giustizia a tale disposizione nella sentenza PNR (19), nonché l'articolo 13 della direttiva, collegato, tra l'altro, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La comunicazione evidenzia inoltre che quando la Commissione raggiunge l'equilibrio tra le misure per garantire la sicurezza e i diritti fondamentali che non possono essere messi in discussione, essa si adopera per assicurare la protezione dei dati personali sancita dall'articolo 8 della CEDU. Questo punto di partenza si applica anche al dialogo transatlantico con gli Stati Uniti d'America.

47.

Per il GEPD è importante che la Commissione ribadisca in maniera chiara gli obblighi dell'Unione ai sensi dell'articolo 6 del TUE in materia di rispetto dei diritti fondamentali, come garantito dalla CEDU. Questa dichiarazione è ancora più importante ora che il Consiglio europeo ha deciso che, nel trattato di riforma, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba avere valore giuridicamente vincolante. L'articolo 8 della Carta specifica il diritto di ogni individuo alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

48.

È noto che le richieste da parte dei servizi incaricati dell'applicazione della legge di utilizzare sempre più i dati personali nella lotta alla criminalità — per non citare la lotta al terrorismo — comportano il rischio di abbassare il livello di protezione dei cittadini, anche al di sotto del livello garantito dall'articolo 8 della CEDU e/o dalla convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa (20). Queste preoccupazioni sono state un elemento principale del terzo parere del GEPD, formulato il 27 aprile 2007, sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

49.

In questo contesto è essenziale che il livello di protezione previsto dalla direttiva sia preso come base per la protezione dei cittadini, anche in relazione alle richieste dei servizi di applicazione della legge. La CEDU e la convenzione 108 prevedono un livello minimo di protezione, ma non sono sufficientemente precise. Soprattutto erano necessarie misure supplementari per assicurare una protezione adeguata per i cittadini. Questa necessità è stata uno dei fattori trainanti nell'adozione della direttiva nel 1995 (21).

50.

È altrettanto essenziale che questo livello di protezione sia effettivamente garantito in tutte le situazioni in cui i dati personali sono elaborati ai fini dell'applicazione della legge. Sebbene la comunicazione non si occupi del trattamento dei dati nel terzo pilastro, essa affronta a buon diritto la situazione in cui i dati raccolti (e trattati) a fini commerciali sono utilizzati ai fini dell'applicazione della legge. Una situazione che sta diventando più frequente, poiché il lavoro delle forze di polizia dipende sempre di più dalla disponibilità di informazioni in possesso di terzi. La direttiva 2006/24/CE (22) può essere vista come la migliore illustrazione di questa tendenza: essa obbliga i fornitori di comunicazioni elettroniche a conservare (più a lungo) i dati che hanno raccolto (e conservato) a fini commerciali, ai fini dell'applicazione della legge. Secondo il GEPD dovrebbe essere pienamente assicurato che i dati personali raccolti e trattati nel campo di applicazione della direttiva siano adeguatamente protetti quando sono utilizzati a fini di interesse pubblico, in particolare per la sicurezza o la lotta al terrorismo. In taluni casi, tuttavia, gli scopi citati da ultimo possono esulare dal campo di applicazione della direttiva.

51.

Queste osservazioni conducono ai seguenti suggerimenti per la Commissione:

È necessaria una ulteriore riflessione sulle implicazioni, per la protezione dei dati, del coinvolgimento delle società private nelle attività di applicazione della legge, al fine di assicurare che i principi della direttiva 95/46/CE siano pienamente applicabili a queste situazioni e che nessuna lacuna incida sul diritto fondamentale dei cittadini alla protezione dei dati. In particolare dovrebbe essere assicurato che i dati personali raccolti nel campo di applicazione della direttiva siano adeguatamente e coerentemente protetti anche quando trattati ulteriormente a fini di interesse pubblico, sia che rientrino o meno nel campo di applicazione della direttiva.

Questa riflessione dovrebbe includere in ogni caso le carenze dell'attuale quadro giuridico, in cui il confine tra il primo e il terzo pilastro non è chiaro e in cui potrebbero esserci anche situazioni in cui non esiste una base adeguata per uno strumento giuridico per la protezione dei dati (23).

L'articolo 13 della direttiva, che consente deroghe e restrizioni ai principi della protezione dei dati quando questo è necessario, tra l'altro, a fini di interesse pubblico, dovrebbe essere strutturato in modo da preservare il suo effetto utile quale cruciale interfaccia e garanzia per i dati personali raccolti nel campo di applicazione della direttiva, in linea con la sentenza della Corte di giustizia in Österreichischer Rundfunk  (24) e la giurisprudenza della CEDU.

Dovrebbe essere considerata la possibilità di proporre normative volte ad armonizzare le condizioni e le garanzie per l'uso delle deroghe dell'articolo 13.

E.   La possibile situazione nel trattato di riforma

52.

Nella comunicazione la Commissione accenna all'impatto — enorme — del trattato costituzionale nel campo della protezione dei dati. In effetti il trattato — che è ora il trattato di riforma — sarà di importanza cruciale in questo campo. Il trattato rappresenterà la fine della struttura per pilastri, la disposizione sulla protezione dei dati (attualmente l'articolo 286 del trattato CE) sarà chiarita e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che include all'articolo 8 una disposizione sulla protezione dei dati, diventerà uno strumento vincolante.

53.

Il mandato per la conferenza intergovernativa (CIG) attribuisce specifica attenzione alla protezione dei dati. Il punto 19, lettera f), fa sostanzialmente tre affermazioni: in primo luogo, le norme generali sulla protezione dei dati faranno salve le norme specifiche adottate nel titolo sulla PESC (l'attuale secondo pilastro); in secondo luogo, sarà adottata una dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (l'attuale terzo pilastro) e, in terzo luogo, saranno adottati punti specifici nei protocolli pertinenti sulla posizione di singoli Stati membri (questo elemento è principalmente collegato alla posizione specifica del Regno Unito per quanto riguarda la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale).

54.

È il secondo elemento (la dichiarazione) che dovrà essere chiarito nella CIG. Le conseguenze della fine della struttura per pilastri e la possibile applicabilità della direttiva alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale devono essere debitamente prese in considerazione, in modo da assicurare l'applicazione più ampia possibile dei principi in materia di protezione dei dati contenuti nella direttiva. Non è qui il caso di scendere in ulteriori dettagli sulla questione. Il GEPD ha presentato suggerimenti per la dichiarazione in una lettera inviata alla presidenza della CIG (25).

VI.   STRUMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE

A.   In generale

55.

La comunicazione fa riferimento ad una serie di strumenti ed azioni che possono essere usati per una migliore applicazione della direttiva nel futuro. Il GEPD desidera formulare delle osservazioni su di essi, pur esplorando anche altri strumenti supplementari non citati nella comunicazione.

B.   Normativa settoriale

56.

in taluni casi, può rendersi necessaria un'azione legislativa specifica a livello dell'UE. In particolare la normativa settoriale può dimostrarsi necessaria per adeguare i principi della direttiva alle questioni sollevate da talune tecnologie, come è stato nel caso delle direttive sulla vita privata nel settore delle telecomunicazioni. Il ricorso a normativa specifica dovrebbe essere considerato attentamente in settori come l'uso delle tecnologie RFID.

C.   Procedure d'infrazione

57.

Lo strumento più efficace cui si fa riferimento nella comunicazione è la procedura d'infrazione. La comunicazione individua un unico settore specifico di interesse, precisamente l'indipendenza delle autorità per la protezione dei dati e i loro poteri, e cita altri settori solo in termini generali. Il GEPD è del parere che le procedure d'infrazione rappresentino uno strumento essenziale e inevitabile, qualora gli Stati membri non prevedano un'attuazione completa della direttiva, soprattutto tenendo conto che sono trascorsi quasi nove anni dal termine di attuazione della direttiva stessa e che il dialogo strutturato contemplato dal programma di lavoro ha già avuto luogo. Tuttavia, fino a oggi, nessun caso di infrazione della direttiva 95/46 è stato ancora presentato dinanzi alla Corte di giustizia.

58.

Un'analisi comparativa di tutti i casi in cui si sospetta vi sia stato un recepimento errato o incompleto (26), nonché una comunicazione interpretativa possono certamente migliorare la coerenza del ruolo della Commissione in qualità di custode dei trattati. Tuttavia, la preparazione di questi strumenti, che potrebbe richiedere una certa quantità di tempo e di impegno, non dovrebbe ritardare le procedure d'infrazione in quei settori in cui la Commissione ha già chiaramente individuato un recepimento o una pratica errati.

59.

Pertanto, il GEPD invita la Commissione a perseguire una migliore attuazione della direttiva tramite le procedure d'infrazione, qualora necessario. In tale contesto, il GEPD si avvarrà dei suoi poteri di intervento dinanzi alla Corte di giustizia al fine di partecipare, se necessario, alle procedure d'infrazione in relazione all'attuazione della direttiva 95/46 o ad altri strumenti giuridici nel settore delle protezione dei dati personali.

D.   Comunicazione interpretativa

60.

La comunicazione rimanda anche a una comunicazione interpretativa su talune disposizioni in cui la Commissione preciserà la sua interpretazione di disposizioni della direttiva la cui attuazione sia ritenuta problematica e possa pertanto dar luogo a procedure d'infrazione. Il GEPD si compiace che in questo contesto la Commissione terrà conto dei lavori di interpretazione effettuati dal Gruppo. È infatti fondamentale tenere debitamente conto della posizione del Gruppo al momento di redigere l'imminente comunicazione interpretativa e consultare opportunamente lo stesso Gruppo al fine di includerne l'esperienza nell'applicazione della direttiva a livello nazionale.

61.

Inoltre il GEPD conferma la sua disponibilità a fornire consulenza alla Commissione in tutte le questioni collegate alla protezione dei dati personali. Questo vale anche per quegli strumenti, come le comunicazioni della Commissione, che non sono vincolanti ma sono comunque volti a definire la linea politica della Commissione nel settore della protezione dei dati personali. Nel caso delle comunicazioni, affinché questo ruolo consultivo sia efficace, la consultazione del GEPD dovrebbe avvenire anteriormente all'adozione della comunicazione interpretativa (27). Il ruolo consultivo sia del Gruppo dell'articolo 29 che del GEPD fornirà valore aggiunto a questa comunicazione, pur preservando l'indipendenza della Commissione nel decidere autonomamente sull'avvio formale di procedure d'infrazione in relazione all'attuazione della direttiva.

62.

Il GEPD si compiace che la comunicazione tratterà solo un numero ristretto di articoli, permettendo così di concentrare l'attenzione sulle questioni più sensibili. In questa prospettiva, il GEPD attira l'attenzione della Commissione sulle questioni di seguito illustrate, che meritano un trattamento speciale nella comunicazione interpretativa:

il concetto di dati personali (28),

la definizione del ruolo di responsabile o di incaricato del trattamento,

la determinazione del diritto applicabile,

il principio di limitazione delle finalità e l'uso incompatibile,

le basi giuridiche del trattamento, soprattutto in relazione al consenso inequivocabile e all'equilibrio di interessi.

E.   Altri strumenti, non vincolanti

63.

Altri strumenti, non vincolanti, dovrebbero sviluppare in modo proattivo il rispetto dei principi della protezione dei dati, in particolare nei nuovi ambienti tecnologici. Queste misure dovrebbero basarsi sul concetto di «privacy by design», garantendo che l'architettura delle nuove tecnologie sia sviluppata e costruita tenendo adeguatamente conto dei principi della protezione dei dati. La promozione di prodotti tecnologici rispettosi della vita privata dovrebbe essere un elemento fondamentale in un contesto in cui i sistemi di elaborazione ubiqui («ubiquitous computing») stanno progredendo rapidamente.

64.

Strettamente connessa è la necessità di estendere la serie dei soggetti preposti all'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati. Da una parte, il GEPD sostiene fortemente il ruolo fondamentale delle autorità responsabili della protezione dei dati nell'applicare i principi della direttiva, avvalendosi pienamente dei loro poteri nonché delle possibilità di coordinamento nell'ambito del Gruppo dell'articolo 29. Una più efficace applicazione della direttiva è anche uno degli obiettivi dell' «iniziativa di Londra».

65.

Dall'altra, il GEPD evidenzia l'opportunità di promuovere l'applicazione privata dei principi della protezione dei dati tramite l'autoregolamentazione e la concorrenza. Il settore industriale dovrebbe essere incoraggiato ad attuare i principi della protezione dei dati e a competere nello sviluppo di prodotti e servizi rispettosi della vita privata quale modo di espandere la propria posizione sul mercato rispondendo meglio alle aspettative dei consumatori attenti alla tutela della vita privata. In tale contesto un valido esempio può essere rinvenuto nei marchi di certificazione («privacy seals»), che potrebbero essere apposti su prodotti e servizi già sottoposti a una procedura di certificazione (29)

66.

Il GEPD vorrebbe inoltre attirare l'attenzione della Commissione su altri strumenti i quali, sebbene non siano menzionati nella comunicazione, potrebbero risultare utili per una migliore attuazione della direttiva. Esempi di tali strumenti che potrebbero aiutare le autorità per la protezione dei dati ad applicare meglio la pertinente legislazione sono:

il benchmarking,

la promozione e lo scambio delle migliori pratiche,

gli audit sulla privacy da parte di terzi.

F.   Altri strumenti, a più lungo termine

67.

In ultimo, il GEPD rimanda ad altri strumenti che non sono trattati nella comunicazione, ma che potrebbero essere presi in considerazione per una futura modifica della direttiva o inclusi in altra legislazione orizzontale, in particolare:

le azioni collettive, che autorizzano gruppi di cittadini a ricorrere congiuntamente all'azione legale in materie concernenti la protezione dei dati personali, potrebbero costituire uno strumento molto efficace per facilitare l'applicazione della direttiva,

le azioni avviate da persone giuridiche le cui attività sono volte a proteggere gli interessi di talune categorie di persone, come associazioni di consumatori e sindacati, potrebbero avere un effetto analogo,

l'obbligo per i controllori dei dati di notificare agli interessati le violazioni della sicurezza rappresenterebbero non solo una preziosa garanzia, ma anche un modo per sensibilizzare i cittadini,

le disposizioni che agevolano l'utilizzo dei marchi di certificazione («privacy seals») o gli audit sulla privacy da parte di terzi (vedansi i punti 65 e 66) in un contesto transnazionale.

G.   Migliore definizione delle responsabilità degli attori istituzionali, in particolare del Gruppo

68.

Le responsabilità in relazione all'attuazione della direttiva incombono a differenti attori istituzionali. Le autorità di controllo negli Stati membri sono, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva, incaricate di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione che recepiscono la direttiva stessa negli Stati membri. L'articolo 29 presenta il Gruppo delle autorità di controllo mentre l'articolo 30 ne enumera i compiti. A norma dell'articolo 31 un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri assiste la Commissione in relazione alle misure di attuazione a livello comunitario (un comitato del tipo previsto dalla comitatologia)

69.

Sussiste la necessità di definire meglio le responsabilità dei differenti attori, in particolare in relazione al Gruppo e alle sue attività. L'articolo 30, paragrafo 1, elenca quattro compiti del Gruppo che possono essere riassunti nell'esaminare l'applicazione della direttiva a livello nazionale ai fini dell'uniformità e nel fornire pareri sugli sviluppi a livello comunitario: livello di tutela, proposte legislative e codici di condotta. Questo elenco mostra la vasta responsabilità del Gruppo nel settore della protezione dei dati, che è inoltre illustrata nei documenti prodotti dal Gruppo stesso nel corso degli anni.

70.

Secondo la comunicazione, il Gruppo «è un elemento chiave per garantire un'attuazione migliore e più coerente». Il GEPD sottoscrive pienamente tale dichiarazione, ma reputa inoltre necessario precisare alcuni elementi specifici delle responsabilità.

71.

In primo luogo, la comunicazione esorta a migliorare il contributo del Gruppo, in quanto le autorità nazionali dovrebbero cercare di adattare le loro pratiche nazionali alla linea comune (30). Il GEPD accoglie con favore l'intenzione di questa dichiarazione, mette però in guardia da una confusione di responsabilità. Spetta alla Commissione, a norma dell'articolo 211 del trattato CE, monitorare il rispetto negli Stati membri, compreso il rispetto da parte delle autorità di controllo. Il Gruppo quale consulente indipendente non può essere ritenuto responsabile dell'applicazione dei suoi pareri da parte delle autorità nazionali.

72.

In secondo luogo, la Commissione deve essere consapevole dei differenti ruoli da essa rivestiti in seno al Gruppo, in quanto non è soltanto un membro del Gruppo, ma vi assicura anche le funzioni di segretariato. Nell'esercizio del ruolo di segretariato, essa deve sostenere il Gruppo in modo che lo stesso possa lavorare in modo indipendente. Da ciò scaturiscono principalmente due riflessioni: la Commissione deve fornire le risorse necessarie e il segretariato deve lavorare seguendo le istruzioni del Gruppo e del suo presidente riguardo al contenuto e alle finalità delle attività del Gruppo stesso nonché riguardo alla natura del suo contributo. Più in generale, le attività della Commissione nell'assolvimento dei suoi altri doveri a norma del diritto CE non dovrebbero incidere sulla sua disponibilità a svolgere le funzioni di segretariato.

73.

In terzo luogo, sebbene la scelta delle priorità del Gruppo sia a discrezione del Gruppo stesso, la Commissione potrebbe suggerire i risultati che si aspetta dal Gruppo e le modalità secondo cui, a suo parere, possono essere utilizzate al meglio le risorse disponibili.

74.

In quarto luogo, il GEPD deplora il fatto che la comunicazione non fornisca indicazioni precise circa la suddivisione dei ruoli tra la Commissione e il Gruppo. Invita la Commissione a sottoporre al Gruppo un documento contenente tali indicazioni. Il GEPD suggerisce di includere nel suddetto documento le questioni illustrate di seguito.

La Commissione potrebbe chiedere al Gruppo di lavorare su un certo numero di questioni concrete e specifiche. Le richieste della Commissione dovrebbero basarsi su una strategia precisa dei compiti e delle priorità del Gruppo.

Il Gruppo fissa le sue priorità in un programma di lavoro con priorità precise.

Eventualmente, la Commissione e il Gruppo potrebbero stabilire le proprie disposizioni in un protocollo d'intesa.

È fondamentale che il Gruppo sia interamente coinvolto nell'interpretazione della direttiva e alimenti le discussioni che precedono eventuali modifiche della direttiva stessa.

VII.   CONCLUSIONI

75.

Il GEPD condivide la conclusione centrale della Commissione secondo cui la direttiva non dovrebbe essere modificata a breve termine. Questa conclusione potrebbe essere rafforzata tenendo conto anche della natura della direttiva e della politica legislativa dell'Unione.

76.

Il GEPD parte dalle seguenti considerazioni:

a breve termine, è meglio impiegare le risorse per migliorare l'attuazione della direttiva,

a più lungo termine, delle modifiche della direttiva sembrano inevitabili,

si dovrebbe fissare fin d'ora una data precisa per la revisione per elaborare proposte intese ad apportare tali modifiche. Questa scadenza costituirebbe un chiaro incentivo per iniziare già ora le riflessioni sui futuri cambiamenti.

77.

Gli elementi principali delle future modifiche includono:

nessuna esigenza di nuovi principi, ma una chiara necessità di altre disposizioni amministrative,

il vasto campo di applicazione della legislazione sulla protezione dei dati applicabile a tutti gli usi dei dati personali non dovrebbe cambiare,

la legislazione sulla protezione dei dati dovrebbe permettere un approccio equilibrato nei casi concreti e inoltre dovrebbe consentire alle autorità per la protezione dei dati di fissare delle priorità,

il sistema dovrebbe applicarsi interamente all'utilizzo dei dati personali ai fini dell'applicazione della legge, sebbene ulteriori misure appropriate possano rendersi necessarie per trattare problemi speciali in questo settore.

78.

IL GEPD suggerisce che la Commissione precisi: un calendario per le attività di cui al capitolo 3 della comunicazione; un termine per la successiva relazione sull'applicazione della direttiva; termini di riferimento per valutare la realizzazione delle attività previste; indicazioni sul modo di procedere a più lungo termine.

79.

Il GEPD accoglie favorevolmente l'approccio verso la tecnologia quale prima importante iniziativa e suggerisce di avviare la discussione su un approccio a lungo termine, includendo tra l'altro un dibattito fondamentale sullo sviluppo di una società della sorveglianza. Si compiace inoltre dell'esame in corso della direttiva 2002/58/CE e dell'eventuale necessità di norme più specifiche che permettano di risolvere i problemi di protezione dei dati sollevati dalle nuove tecnologie come Internet o la RFID. Tali azioni dovrebbero tener conto del contesto dinamico nella sua interezza e, in una prospettiva a lungo termine, interessare anche la direttiva 95/46/CE.

80.

Il GEPD deplora che la prospettiva di riservatezza e di giurisdizione globale svolga un ruolo limitato nella comunicazione e invita a trovare soluzioni pratiche che riconcilino l'esigenza di protezione dei cittadini europei cui si riferiscono i dati con le limitazioni territoriali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, quali: l'ulteriore sviluppo di un quadro globale per la protezione dei dati; l'ulteriore sviluppo del regime speciale per il trasferimento dei dati verso paesi terzi; accordi internazionali sulla giurisdizione o accordi analoghi con paesi terzi; investimenti in meccanismi per il rispetto globale, come l'utilizzo delle regole societarie vincolanti da parte delle società multinazionali.

Il GEPD invita la Commissione a iniziare a elaborare un'idea su tale prospettiva insieme ai principali soggetti interessati.

81.

In materia di applicazione della legge, il GEPD suggerisce alla Commissione quanto segue:

riflettere ulteriormente sulle implicazioni legate al coinvolgimento di società private nelle attività di applicazione della legge;

preservare l'effetto utile di cui all'articolo 13 della direttiva, proponendo eventualmente una legislazione volta ad armonizzare le condizioni e le garanzie per utilizzare le deroghe di cui all'articolo 13.

82.

Per completa attuazione della direttiva si intende 1) che è garantito che gli Stati membri assolvano interamente i loro obblighi a norma del diritto europeo e 2) che siano interamente utilizzati altri strumenti, non vincolanti, che potrebbero contribuire a un livello elevato e armonizzato della protezione dei dati. Il GEPD chiede alla Commissione di indicare chiaramente il modo in cui utilizzerà i differenti strumenti e in cui distingue le proprie responsabilità da quelle del Gruppo.

83.

In relazione a detti strumenti:

in taluni casi, può rendersi necessaria un'azione legislativa specifica a livello di UE,

la Commissione è incoraggiata a perseguire una migliore attuazione della direttiva tramite le procedure d'infrazione,

la Commissione è invitata a utilizzare lo strumento della comunicazione interpretativa — pur rispettando il ruolo consultivo svolto dal Gruppo e dal GEPD — per le questioni di seguito illustrate: il concetto di dati personali; la definizione del ruolo di responsabile o di incaricato del trattamento; la determinazione del diritto applicabile; il principio di limitazione delle finalità e l'uso incompatibile; le basi giuridiche del trattamento, soprattutto in relazione al consenso inequivocabile e all'equilibrio di interessi,

gli strumenti non vincolanti includono strumenti basati sul concetto della «privacy by design»,

a più lungo termine anche: azioni collettive; azioni avviate da persone giuridiche le cui attività sono volte a tutelare gli interessi di talune categorie di persone; obblighi per i controllori dei dati di notificare violazioni della sicurezza agli interessati; disposizioni che facilitino l'utilizzo di marchi di certificazione («privacy seals») o audit sulla privacy da parte di terzi in contesti transnazionali.

84.

Il GEPD invita la Commissione a presentare al Gruppo un documento in cui siano fornite indicazioni precise sulla suddivisione dei ruoli tra Commissione e Gruppo, comprese le seguenti questioni:

richieste della Commissione di lavorare su un certo numero di questioni concrete e specifiche sulla base di una chiara strategia dei compiti e delle priorità del Gruppo,

possibilità di stabilire disposizioni in un protocollo d'intesa,

completo coinvolgimento del Gruppo nell'interpretazione della direttiva e nelle discussioni che precedono eventuali modifiche della direttiva stessa.

85.

Le conseguenze del trattato di riforma devono essere prese in debita considerazione, in modo tale da garantire la più ampia applicazione possibile dei principi della protezione dei dati contenuti nella direttiva. Il GEPD ha presentato suggerimenti in una lettera inviata alla Presidenza della CIG.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 2007.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  In appresso: la comunicazione.

(4)  In appresso: la direttiva.

(5)  Vedasi il punto 37 del presente parere.

(6)  Segnatamente, le sentenze della Corte nei casi Lindqvist (cfr. nota in calce 15) e PNR (cfr. nota in calce 17).

(7)  Pagina 9, primo paragrafo della comunicazione.

(8)  Considerando 11 della direttiva.

(9)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(10)  Vedasi la pagina 11 della comunicazione.

(11)  Vedasi la pagina 6 della comunicazione, secondo paragrafo.

(12)  Cfr. ad esempio il parere n. 4/2004 sul concetto di dati personali (WP 137) del Gruppo, adottato il 20 giugno 2007.

(13)  La task force Internet è un sottogruppo del Gruppo dell'articolo 29.

(14)  Cfr., per esempio, le osservazioni sulla comunicazione della Commissione sull'interoperabilità delle basi dati europee, del 10 marzo 2006, pubblicate sul sito web del GEPD.

(15)  Cfr.: «Relazione sulla società della sorveglianza», preparata dalla rete di studi sulla sorveglianza per il commissario all'informazione del Regno Unito e presentata alla 28a conferenza internazionale dei commissari in materia di protezione dei dati e della vita privata a Londra il 2-3 novembre 2006 [cfr.: www.privacyconference2006.co.uk (sezione Documents)].

(16)  Cfr., per esempio, il documento di lavoro su una interpretazione comune dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, adottato il 25 novembre 2005 (WP114); il documento di lavoro che istituisce una procedura di cooperazione per emettere pareri comuni sulle garanzie adeguate offerte dalle «norme vincolanti d'impresa», adottato il 14 aprile 2005 (WP107) e il parere 8/2003 sul progetto di clausole contrattuali tipo presentato da un gruppo di associazioni di imprese («il contratto tipo alternativo»), adottato il 17 dicembre 2003 (WP84).

(17)  Sentenza della Corte del 6 novembre 2003, Causa C-101/01, Racc. [2003], pag. I-12971, punti 56-71.

(18)  Cfr. la lettera al direttore generale della Direzione generale giustizia, libertà e sicurezza della Commissione europea sulla comunicazione «Una strategia sulla dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia», del 28 novembre 2005, disponibile sul sito web del GEPD.

(19)  Sentenza della Corte del 30 maggio 2006, Parlamento europeo contro Consiglio (C-317/04) e Commissione (C-318/04), cause riunite C-317/04 e C-318/04, Racc. [2006], pagina I-4721.

(20)  Convenzione sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981.

(21)  La mancanza di precisione della convenzione n. 108 è stata citata dal GEPD in vari pareri, in relazione alla necessità di una decisione quadro del Consiglio.

(22)  Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

(23)  Questione di una «lacuna giuridica», espressa dal GEPD in varie occasioni, principalmente in relazione alla sentenza PNR (cfr. per es. la relazione annuale 2006, pag. 47).

(24)  Sentenza della Corte del 20 maggio 2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Racc. [2003], pag. I-4989.

(25)  Cfr. la lettera del GEPD del 23 luglio 2007 inviata alla presidenza della CIG sulla protezione dei dati nel trattato di riforma, disponibile sul sito web del GEPD.

(26)  Vedasi la comunicazione, pag. 6.

(27)  Vedasi il documento orientativo del GEPD: «Il GEPD in quanto consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative e sui documenti connessi», disponibile presso il sito web del GEPD (punto 5.2 del documento).

(28)  Questo argomento era stato trattato anche nel parere n. 4/2007 del Gruppo, citato nella nota in calce 9.

(29)  È opportuno rimandare al progetto EuroPriSe, promosso dall'Autorità per la protezione dei dati dello Schleswig Holstein nel quadro del progetto eTen della Commissione europea.

(30)  Vedasi la pagina 11 della comunicazione.


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/13


Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) — COM(2006) 817 final

(2007/C 255/02)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), ed in particolare l'articolo 41,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 inviata al GEPD il 20 dicembre 2006.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Consultazione del GEPD

1.

La proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) è stata trasmessa dalla Commissione al GEPD per richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD ritiene che questo parere debba essere menzionato nel preambolo della decisione quadro (3).

Importanza della proposta

2.

La proposta non si pone l'obiettivo di una modifica profonda del mandato o delle attività di Europol, ma intende essenzialmente fornire a Europol una nuova e più flessibile base giuridica. Europol è stato creato nel 1995 sulla base di una convenzione fra Stati membri, a titolo dell'articolo K.6 del trattato UE (ora articolo 34) (4). L'inconveniente di queste convenzioni in termini di flessibilità ed efficacia è la necessità di ratifica da parte di tutti gli Stati membri, il che, come dimostra la recente esperienza, può richiedere diversi anni. Come indica la relazione della proposta, i tre protocolli di modifica della convenzione Europol adottati nel 2000, 2002 e 2003 non erano ancora entrati in vigore alla fine del 2006 (5).

3.

Tuttavia, la proposta contiene anche modifiche sostanziali intese a migliorare ulteriormente il funzionamento di Europol. Essa estende il mandato di Europol e contiene diverse nuove disposizioni miranti a facilitare ulteriormente il lavoro di Europol. In questa prospettiva, lo scambio di dati fra Europol e altri (come organi della Comunità europea/Unione europea, autorità degli Stati membri e di paesi terzi) diventa una questione di maggiore rilevanza. La proposta stabilisce che Europol si adoperi per assicurare l'interoperabilità fra i suoi sistemi di trattamento dati e quelli degli Stati membri nonché degli organi della Comunità europea/Unione europea (articolo 10, paragrafo 5, della proposta). Prevede altresì che le unità nazionali abbiano un accesso diretto al sistema Europol.

4.

Inoltre, la posizione di Europol quale organo nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea (terzo pilastro) ha delle conseguenze sulla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, in quanto il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica unicamente al trattamento di dati effettuato nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario e quindi non si applica, in linea di principio, a operazioni di trattamento da parte di Europol. Il capo V della proposta contiene norme specifiche sulla protezione e sulla sicurezza dei dati, che possono essere considerate lex specialis in quanto prevedono norme supplementari che si aggiungono ad una lex generalis, quadro giuridico generale sulla protezione dei dati. Tuttavia, questo quadro giuridico generale per il terzo pilastro non è ancora stato adottato (cfr. punti 37-40).

5.

Bisogna infine menzionare il fatto che altre modifiche porteranno la posizione di Europol ad essere maggiormente in linea con quella di altri organi dell'Unione europea, istituiti nell'ambito del trattato della Comunità europea. Sebbene non modifichi sostanzialmente la posizione di Europol, ciò può essere visto come un primo incoraggiante sviluppo. Europol sarà finanziato dal bilancio comunitario e il personale di Europol rientrerà nel campo di applicazione dello statuto del personale della Comunità. Questo verrà a rafforzare il controllo del Parlamento europeo (per la sua posizione nella procedura di bilancio) e della Corte di giustizia europea (in controversie in materia di bilancio e in questioni relative al personale). Il GEPD avrà competenze per quanto riguarda il trattamento di dati personali relativi al personale comunitario (cfr. punto 47).

Obiettivo del presente parere

6.

Il presente parere affronterà, successivamente, le modifiche sostanziali (menzionate al punto III), la legislazione applicabile alla protezione dei dati (punto IV) e le crescenti somiglianze fra Europol e gli organismi comunitari (punto V).

7.

Il parere riserverà una particolare attenzione alla crescente importanza dello scambio di dati fra Europol e altri organi dell'Unione europea, che nella maggior parte dei casi rientra nell'ambito della supervisione del GEPD. In questo contesto, gli articoli 22, 25 e 48 della proposta possono essere specificamente menzionati. La complessità della questione suscita preoccupazioni per quanto riguarda sia il principio di limitazione delle finalità che la legislazione applicabile in materia di protezione e controllo dei dati nei casi in cui diverse autorità di controllo sono competenti per la supervisione dei diversi organi europei, a seconda del pilastro in cui essi si trovano. Un altra preoccupazione riguarda l'interoperabilità del sistema di informazione Europol con altri sistemi di informazione.

II.   LA PROPOSTA NEL SUO CONTESTO

8.

Il contesto legislativo della proposta sta mutando rapidamente.

9.

In primo luogo, la presente proposta si inserisce in una serie di attività legislative nel campo della polizia e della cooperazione giudiziaria, intese a facilitare le possibilità di conservazione e scambio di dati personali per scopi di applicazione della legge. Alcune di queste proposte sono state adottate dal Consiglio — come la decisione quadro del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa allo scambio di informazioni e intelligence, ad esempio (6), mentre altre proposte sono ancora in corso.

10.

Queste attività legislative sono orientate dal nuovo e importante principio legislativo della disponibilità, introdotto nel programma dell'Aia nel novembre 2004, in base al quale le informazioni necessarie nella lotta contro la criminalità dovrebbero attraversare le frontiere interne dell'UE senza ostacoli.

11.

Il principio di disponibilità non è sufficiente in sé. Sono necessarie misure legislative supplementari per consentire alle autorità giudiziarie e di polizia di scambiare efficacemente informazioni. In alcuni casi, lo strumento scelto per facilitare questo scambio comprende l'istituzione o il miglioramento di un sistema di informazione a livello europeo, come il sistema di informazione Europol. Il GEPD ha affrontato aspetti essenziali di detti sistemi in riferimento al sistema di informazione Europol ed esaminerà alcuni di essi anche rispetto all'attuale proposta. Vi sono comprese le condizioni per la concessione dell'accesso al sistema, l'interconnessione e l'interoperabilità, nonché le norme applicabili in materia di protezione e controllo dei dati (7).

12.

La proposta dovrebbe inoltre essere esaminata alla luce dei più recenti sviluppi, come l'iniziativa presentata dalla presidenza tedesca dell'Unione europea e intesa a recepire il trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'UE.

13.

In secondo luogo, il quadro per la protezione dei dati nel terzo pilastro — condizione necessaria per lo scambio di dati personali — (come già detto) non è ancora stato adottato. Al contrario, i negoziati in sede di Consiglio sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale si sono rivelati piuttosto difficili. La presidenza tedesca del Consiglio ha annunciato che verrà proposto un nuovo testo (8), con alcune differenze sostanziali rispetto all'approccio della proposta della Commissione.

14.

In terzo luogo, la proposta è direttamente correlata agli sviluppi relativi al trattato che istituisce una costituzione per l'Europa. L'articolo III-276 del trattato costituzionale è considerato un importante passo in avanti in un processo in cui da un lato il ruolo e i compiti di Europol sono gradualmente estesi e dall'altro Europol è gradualmente inserito nel quadro istituzionale europeo. Come affermato nella relazione della proposta, questo articolo incorpora la visione emersa per il futuro di Europol. La presente decisione fa propria una parte di questa visione, tenendo conto dell'incertezza su se e quando le disposizioni del trattato costituzionale entreranno in vigore.

III.   MODIFICHE SOSTANZIALI

Competenza e compiti di Europol

15.

Gli articoli 4 e 5 e l'allegato I della proposta determinano il mandato di Europol. Detto mandato è ora esteso alla criminalità che non è strettamente correlata alla criminalità organizzata e comprende lo stesso elenco di reati gravi incluso nella decisione quadro del Consiglio sul mandato d'arresto europeo (9). Una seconda estensione del ruolo di Europol è che le sue basi di dati ora comprenderanno informazioni e intelligence trasmesse da organismi privati.

16.

Questa prima estensione è un logico passo in avanti nello sviluppo della cooperazione di polizia in materia penale. Il GEPD riconosce che ciò porta ad una migliore armonizzazione degli strumenti giuridici intesi a facilitare la cooperazione di polizia. L'armonizzazione è utile, non solo perché migliora le condizioni della cooperazione, ma anche perché rafforza la certezza giuridica per i cittadini e consente un controllo più efficace della cooperazione di polizia, in quanto il campo di applicazione di tutti i diversi strumenti si estende alle stesse categorie di reati. Il GEPD dà per scontato che questa estensione del mandato sia proposta tenendo conto del principio di proporzionalità.

17.

Quanto alla seconda estensione, essa coincide con la recente tendenza nella cooperazione di polizia che vede l'utilizzo di dati raccolti da società private ai fini dell'applicazione della legge acquisire sempre maggiore importanza. Il GEPD riconosce che vi può essere la necessità di un siffatto utilizzo. In particolare nella lotta contro il terrorismo e altri reati gravi, può essere necessario per chi è impegnato nell'applicazione della legge avere accesso a tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle in possesso di privati (10). Tuttavia, la natura delle informazioni provenienti da privati esige salvaguardie supplementari, fra l'altro per assicurare l'accuratezza di queste informazioni, in quanto si tratta di dati personali che sono stati raccolti per scopi commerciali in un contesto commerciale. Si dovrebbe altresì accertare che dette informazioni siano state raccolte e trattate in modo legittimo prima di essere trasmesse a Europol, ai sensi della legislazione nazionale che attua la direttiva 95/46/CE e che l'accesso da parte di Europol sia concesso soltanto in base a condizioni e limitazioni ben definite: l'accesso dovrebbe essere concesso soltanto caso per caso, per ragioni specifiche e sotto il controllo giudiziario degli Stati membri (11). Il GEPD suggerisce quindi di inserire queste condizioni e limitazioni nel testo della decisione.

Articolo 10: trattamento delle informazioni

18.

L'articolo 6 della convenzione Europol adotta un approccio restrittivo sul trattamento delle informazioni raccolte da Europol. Esso è limitato a tre componenti: il sistema di informazione Europol, gli archivi di lavoro per fini di analisi e un sistema di indici. L'articolo 10, paragrafo 1, della proposta sostituisce questa impostazione con una disposizione generale che permette a Europol di trattare le informazioni e l'intelligence nella misura in cui ciò è necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Tuttavia, l'articolo 10, paragrafo 3, della proposta stabilisce che il trattamento dei dati personali al di fuori del sistema di informazione Europol e degli archivi di lavoro per fini di analisi è soggetto a condizioni stabilite da una decisione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo. Secondo il GEPD, questa disposizione è redatta in maniera abbastanza precisa per proteggere gli interessi legittimi delle persone interessate. Si dovrebbe aggiungere all'articolo 10, paragrafo 3, la consultazione delle autorità incaricate della protezione dei dati, prima dell'adozione di una siffatta decisione da parte del Consiglio, come proposto al punto 55.

19.

All'articolo 10, paragrafo 2, la possibilità per Europol di «trattare dati per stabilire se questi sono rilevanti per i suoi compiti» sembra contrario al principio di proporzionalità. Questa formulazione non è molto precisa e ingloba in pratica il rischio di trattamento per ogni tipo di scopi indefiniti.

20.

Il GEPD comprende la necessità di trattare i dati personali in una fase in cui la loro pertinenza per l'esecuzione di compiti di Europol non è ancora stata stabilita. Si dovrebbe tuttavia garantire che il trattamento di dati personali la cui pertinenza non è ancora stata valutata si limiti strettamente allo scopo della valutazione di detta pertinenza, che la valutazione venga effettuata entro un ragionevole lasso di tempo e che, fintantoché la pertinenza non è verificata, i dati non siano trattati per fini di applicazione della legge. Una soluzione diversa non solo lederebbe i diritti delle persone interessate, ma ostacolerebbe altresì l'efficacia dell'applicazione della legge.

Di conseguenza, per rispettare il principio di proporzionalità, il GEPD propone di aggiungere una disposizione all'articolo 10, paragrafo 2, che stabilisca l'obbligo di conservare i dati in basi di dati distinte fino a quando ne verrà stabilità la pertinenza per un compito specifico di Europol. Inoltre, il periodo di tempo durante il quale detti dati possono essere trattati deve essere rigorosamente limitato e in ogni caso non superare i 6 mesi (12).

21.

In base all'articolo 10, paragrafo 5, della proposta, sarà compiuto ogni sforzo per garantire l'interoperabilità con i sistemi di protezione dei dati negli Stati membri e con i sistemi in uso presso gli organismi collegati alla Comunità e all'Unione. Questo approccio ribalta quello della convenzione Europol (articolo 6, paragrafo 2), che vieta il collegamento con altri sistemi di trattamento automatici.

22.

Nelle sue osservazioni sulla comunicazione della Commissione sull'interoperabilità delle basi dati europee (13), il GEPD sosteneva che l'interoperabilità è principalmente un concetto tecnico. Se le basi di dati diventano tecnicamente interoperabili — nel senso che l'accesso ai dati e lo scambio di dati è possibile — vi saranno pressioni per utilizzare effettivamente questa possibilità. Ciò comporta rischi specifici al principio della limitazione delle finalità, perché i dati possono facilmente essere utilizzati per scopi diversi da quello della raccolta. Il GEPD insiste sulla stretta applicazione delle condizioni e delle garanzie allorquando viene instaurata l'interconnessione con una base di dati.

23.

Il GEPD raccomanda quindi di aggiungere una disposizione alla proposta in cui si richieda che l'interconnessione sia permessa soltanto dopo una decisione che ne stabilisca le condizioni e le garanzie, in particolare per quanto riguarda la necessità dell'interconnessione e gli scopi per i quali i dati personali saranno utilizzati. Questa decisione dovrebbe essere adottata dopo la consultazione del GEPD e dell' autorità di controllo comune. La disposizione potrebbe essere collegata all'articolo 22 della proposta riguardante le relazioni con altri organi e agenzie.

Articolo 11: sistema di informazione Europol

24.

In riferimento all'articolo 11, paragrafo 1, il GEPD osserva che le attuali restrizioni di accesso da parte di un'unità nazionale a dati personali riguardanti eventuali criminali che non hanno (ancora) commesso un reato sono state soppresse. Queste restrizioni sono ora contenute nell'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione e limitano il diritto di accesso diretto ai dettagli sull'identità della persona in questione.

25.

Secondo il GEPD, non vi è giustificazione per questa sostanziale modifica. Al contrario, le specifiche salvaguardie per questa categoria di persone sono pienamente in linea con l'impostazione della proposta della Commissione per una decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Il GEPD raccomanda di fornire maggiori salvaguardie per l'accesso ai dati di queste persone che non hanno (ancora) commesso un reato e in ogni caso, di non indebolire la protezione fornita nel quadro della convenzione Europol.

Articolo 20: termini per la conservazione

26.

Secondo il testo modificato dell'articolo 21, paragrafo 3, della convenzione Europol (14), la necessità di una conservazione continua di dati personali relativi a persone fisiche ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, è sottoposta a verifica ogni anno e la verifica è documentata. Tuttavia, l'articolo 20, paragrafo 1, della proposta esige soltanto la verifica entro tre anni dall'introduzione dei dati. Il GEPD non è convinto che questa ulteriore flessibilità sia necessaria, e raccomanda quindi di inserire nella proposta l'obbligo di una verifica annuale. Una modifica della proposta è ancora più importante, in quanto la proposta dovrebbe contenere un obbligo di verifica periodica della conservazione, non solo una volta dopo tre anni.

Articolo 21: accesso a banche dati nazionali e internazionali

27.

L'articolo 21 è una disposizione generale che consente a Europol di ottenere l'accesso informatizzato ad altri sistemi di informazione nazionali e internazionali e recuperarvi dati. Questo accesso dovrebbe essere consentito solo caso per caso e a rigide condizioni. Tuttavia, l'articolo 21 permette un accesso troppo ampio, che non è necessario per i compiti di Europol. In questo contesto, il GEPD rimanda al suo parere del 20 gennaio 2006 sull'accesso al VIS da parte di autorità responsabili della sicurezza interna (15). Il GEPD raccomanda di modificare di conseguenza il testo della proposta.

28.

È importante tenere presente che la disposizione, nella misura in cui riguarda l'accesso alle basi di dati, è più ampia della comunicazione di informazioni fra Europol e le unità nazionali che è affrontata, inter alia, all'articolo 12, paragrafo 4, della proposta. Questo accesso non sarà soltanto soggetto alle disposizioni dell'attuale decisione del Consiglio, ma anche disciplinato dalla legislazione nazionale sull'accesso e sull'utilizzo dei dati. Il GEPD saluta con favore il concetto inserito nell'articolo 21 secondo cui va applicata la norma più rigida. Inoltre, l'importanza della comunicazione di dati personali fra Europol e le basi di dati nazionali, compreso l'accesso da parte di Europol a queste basi di dati nazionali, è una ragione ulteriore per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale che offra un adeguato livello di protezione.

Articolo 24: comunicazione di dati personali a organi terzi

29.

L'articolo 24, paragrafo 1, stabilisce due condizioni per la comunicazione di dati a autorità pubbliche di paesi terzi e a organizzazioni internazionali: a) la comunicazione può avvenire soltanto se necessaria in singoli casi per la lotta contro la criminalità e b) sulla scorta di un accordo internazionale che garantisca che un adeguato livello di protezione dei dati è assicurato dall'organo terzo. L'articolo 24, paragrafo 2, permette deroghe in casi eccezionali, tenendo conto del livello di protezione dei dati dell'organo in questione. Il GEPD comprende la necessità di queste deroghe e sottolinea la necessità di una loro rigorosa applicazione, caso per caso, in situazioni assolutamente eccezionali. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 2, rispecchia queste condizioni in modo soddisfacente.

Articolo 29: diritti della persona cui si riferiscono i dati

30.

L'articolo 29 riguarda il diritto di accesso a dati personali. Si tratta di uno dei diritti basilari della persona interessata, sancito dall'articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, garantito anche dalla convenzione 108 del Consiglio d'Europa del 18 gennaio 1981 e dalla raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987. Questo diritto fa parte del principio di legittimità e legalità del trattamento dei dati personali ed è concepito per proteggere gli interessi essenziali della persona interessata. Tuttavia, le condizioni stabilite dall'articolo 29 limitano questo diritto in modo inaccettabile alla luce di quanto sopra.

31.

Innanzitutto, l'articolo 29, paragrafo 3, stabilisce che la richiesta di accesso — avanzata in uno Stato membro sulla base dell'articolo 29, paragrafo 2 — sarà affrontata in conformità dell'articolo 29 e delle leggi e procedure dello Stato membro in cui una richiesta viene avanzata. Di conseguenza, la legislazione nazionale potrebbe limitare il campo di applicazione e la sostanza del diritto di accesso e imporre vincoli procedurali. Questo risultato potrebbe essere insoddisfacente. Per esempio, richieste di accesso a dati personali possono anche essere inoltrate da persone i cui dati non sono trattati da Europol. È essenziale che il diritto di accesso si estenda a queste richieste. Si deve quindi assicurare che la legislazione nazionale che comporta un diritto di accesso più limitato non sia di applicazione.

32.

Secondo il GEPD, il riferimento alla legislazione nazionale all'articolo 29, paragrafo 3, dovrebbe essere soppresso e sostituito da norme armonizzate sul campo di applicazione, la sostanza e la procedura, di preferenza nella decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali o, laddove necessario, nella decisione del Consiglio.

33.

Inoltre, l'articolo 29, paragrafo 4, elenca le motivazioni per il rifiuto dell'accesso a dati personali, qualora la persona interessata voglia esercitare il suo diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano e che sono trattati da Europol. Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, l'accesso viene negato quando rischia di «compromettere» determinati interessi specifici. Questa formulazione è molto più ampia rispetto all'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione Europol che permette il rifiuto dell'accesso solo «se ciò è necessario».

34.

Il GEPD raccomanda di mantenere la più rigorosa formulazione del testo della convenzione Europol. Si deve altresì assicurare che il responsabile del trattamento sia obbligato ad indicare le ragioni del rifiuto, in modo che l'utilizzo della deroga possa essere effettivamente controllato. Questo principio è esplicitamente espresso nella raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. La formulazione della proposta della Commissione non è accettabile, in quanto non rende giustizia alla natura fondamentale del diritto di accesso. Deroghe a questo diritto possono essere accettate soltanto se ciò è necessario per proteggere un altro diritto fondamentale, in altre parole, qualora l'accesso comprometta questo altro interesse.

35.

Ultimo ma non meno importante aspetto, il diritto di accesso è fortemente limitato dal meccanismo di consultazione definito dall'articolo 29, paragrafo 5. Questo meccanismo subordina l'accesso alla consultazione di tutte le autorità competenti interessate e, in riferimento ad archivi per fini di analisi, anche al consenso di Europol e di tutti gli Stati membri che partecipano all'analisi o che sono direttamente interessati. Questo meccanismo, di fatto ribalta la natura fondamentale del diritto di accesso. L'accesso dovrebbe essere concesso quale principio generale e può essere limitato solo in circostanze specifiche. Invece, secondo il testo della proposta, l'accesso verrebbe concesso solo dopo che una consultazione è stata effettuata e un consenso raggiunto.

IV.   APPLICABILITÀ DI UN QUADRO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Aspetto generale

36.

Europol sarà un organo dell'Unione europea, ma non un'istituzione o organismo comunitario a titolo dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 45/2001. Per questa ragione il regolamento non si applica normalmente al trattamento di dati personali da parte di Europol, fatte salve situazioni specifiche. Il capo V della proposta introduce quindi un regime di protezione dei dati sui generis, che fa riferimento anche ad un applicabile quadro giuridico generale sulla protezione dei dati.

Un quadro giuridico generale sulla protezione dei dati nel terzo pilastro

37.

La proposta riconosce la necessità di un quadro giuridico generale sulla protezione dei dati. Ai sensi dell'articolo 26 della proposta, come lex generalis Europol applicherà i principi della decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Questo riferimento alla decisione quadro del Consiglio (proposta) sostituisce il riferimento di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della convenzione Europol alla convenzione 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, e alla raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987.

38.

Il GEPD esprime soddisfazione per l'articolo 26 della proposta. Si tratta di una disposizione di cruciale importanza per l'efficacia della protezione dei dati, nonché per ragioni di coerenza, in quanto facilita lo scambio di dati personali che vanno anche a beneficio dell'applicazione della legge. Tuttavia, la compatibilità fra i due strumenti dovrebbe essere garantita, e questa non è immediata se si tiene conto del fatto che:

il testo della decisione quadro del Consiglio è stato discusso in sede di Consiglio ed è stato fondamentalmente modificato durante i negoziati, che sono infine arrivati ad uno stallo alla fine del 2006,

la presidenza tedesca ha annunciato la proposta di un nuovo testo che sarà presentato nel marzo 2007 e conterrà essenzialmente principi generali sulla protezione dei dati,

l'applicabilità diretta della decisione quadro del Consiglio al trattamento da parte di Europol è una questione importante nelle attuali discussioni.

A seconda dei risultati dei negoziati in sede di Consiglio su questa decisione quadro, probabilmente basata sulla proposta tedesca, potrebbero essere necessarie ulteriori salvaguardie nella presente proposta. Questo punto deve essere affrontato in una fase successiva, quando vi sarà più chiarezza circa i risultati dei negoziati sulla decisione quadro del Consiglio.

39.

Il GEPD sottolinea che l'attuale decisione del Consiglio non dovrebbe essere adottata prima dell'adozione da parte del Consiglio di un quadro sulla protezione dei dati, che garantisca un adeguato livello di protezione dei dati in conformità delle conclusioni del GEPD nei suoi due pareri sulla proposta della Commissione per una decisione quadro del Consiglio (16).

40.

In questo contesto, il GEPD sottolinea due aspetti specifici della proposta della Commissione per una decisione quadro del Consiglio che sono particolarmente appropriati per rafforzare la protezione conferita alle persone interessate in caso di trattamento dei loro dati da parte di Europol. In primo luogo, la proposta apre possibilità di distinguere il trattamento dei dati in conformità con il loro grado di accuratezza e affidabilità. I dati basati su pareri sono distinti da quelli basati su fatti. Questa netta differenza fra «dati non controllati» e «dati controllati» è un metodo importante per conformarsi al principio della qualità dei dati. In secondo luogo, la proposta prevede una distinzione fra i dati relativi a varie categorie di persone, secondo l'eventuale coinvolgimento in reati.

Regolamento (CE) n. 45/2001

41.

Questo conduce all'applicabilità del regolamento (CE) n. 45/2001 alle attività di Europol. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica in primo luogo al personale di Europol di cui si tratterà al punto 47. In secondo luogo, e questo è l'argomento della parte IV di questo parere, il regolamento si applicherà agli scambi di dati con organi comunitari, almeno nella misura in cui questi trasmetteranno dati a Europol. Importanti esempi di organi comunitari sono quelli menzionati all'articolo 22, paragrafo 1, della proposta.

42.

Ci si può aspettare che a questi organi venga richiesto di trasmettere dati personali a Europol abbastanza regolarmente. Così facendo, le istituzioni e gli organismi comunitari saranno soggetti a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 45/2001, in particolare per quanto riguarda la liceità del trattamento (articolo 5 del regolamento), controllo preventivo (articolo 27) e consultazione del GEPD (articolo 28). Questo solleva domande quanto all'applicabilità degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 45/2001. Poiché Europol non è un istituzione o un organismo comunitario e non è soggetto alla direttiva 95/46/CE, potrebbe essere compreso nell'articolo 9. In tal caso, l'adeguatezza della protezione conferita da Europol dovrebbe essere valutata nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, come avviene per altre organizzazioni internazionali o paesi terzi. Questa soluzione creerebbe incertezza e non sarebbe inoltre conforme all'idea di base della proposta di allineare maggiormente la posizione di Europol con quella delle istituzioni e degli organismi contemplati dal trattato CE. Una migliore soluzione sarebbe quella di trattare Europol come un organismo comunitario nella misura in cui esso elabora dati provenienti da organismi comunitari. Il GEPD propone di aggiungere un paragrafo all'articolo 22 così formulato: «Qualora dati personali siano trasferiti da istituzioni o organismi comunitari, Europol sarà considerato un organismo comunitario a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 45/2001».

Scambio di dati con Olaf

43.

Una particolare attenzione merita lo scambio di dati personali con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf). Attualmente, lo scambio di informazioni fra Europol e Olaf avviene sulla base di un accordo amministrativo fra i due organi. Questo accordo prevede lo scambio di informazioni tecniche e strategiche ma esclude lo scambio di dati personali.

44.

La proposta di decisione del Consiglio è di natura diversa. L'articolo 22, paragrafo 3, prevede lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, nella stessa maniera in cui i dati vengono scambiati fra Olaf e le autorità degli Stati membri (17). Lo scopo di questo scambio è limitato alla frode, alla corruzione attiva e passiva e al riciclaggio di denaro. Sia Olaf che Europol terranno conto, in ogni caso specifico, delle esigenze dettate dalla segretezza delle indagini e dalla protezione dei dati. Per Olaf questo significa assicurare in ogni evenienza il livello di protezione previsto dal regolamento (CE) n. 45/2001.

45.

Inoltre, l'articolo 48 della proposta stabilisce che il regolamento (CE) n. 1073/1999 (18) si applica a Europol. Olaf avrà il potere di condurre indagini amministrative all'interno di Europol e a tal fine avrà il diritto di accesso immediato e senza preavviso a qualsiasi informazione in possesso di Europol (19). Secondo il GEPD, il campo di applicazione di questa disposizione non è chiaro:

Comprende in ogni evenienza indagini da parte di Olaf in materia di frode, corruzione, riciclaggio di denaro e altre irregolarità riguardanti gli interessi della Comunità europea, all'interno stesso di Europol.

Implica altresì che il regolamento (CE) n. 45/2001 si applichi a queste indagini, compreso il controllo del GEPD sul modo in cui Olaf esercita i propri poteri.

46.

La disposizione tuttavia non contempla e non dovrebbe contemplare indagini su irregolarità al di fuori di Europol, su cui i dati trattati da Europol possano fare ulteriore chiarezza. Le disposizioni per lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, a titolo dell'articolo 22, paragrafo 3, sarebbero sufficienti per questi casi. Il GEPD raccomanda di chiarire in questo senso il campo di applicazione dell'articolo 48 della proposta.

V.   ALLINEARE EUROPOL CON GLI ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA ISTITUITI NELL'AMBITO DEL TRATTATO CE

Il personale di Europol

47.

Il personale di Europol rientra nel campo di applicazione dello statuto del personale. In caso di trattamento di dati relativi al personale di Europol, sono di applicazione sia le regole sostanziali che quelle di controllo del regolamento n. 45/2001, per motivi di coerenza e non discriminazione. Il considerando (12) della proposta menziona l'applicabilità del regolamento sul trattamento dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati personali relativi al personale di Europol. Secondo il GEPD, non basta chiarire il concetto nei considerando. I considerando di un atto comunitario sono di natura non vincolante e non contengono disposizioni normative (20). Per assicurare pienamente l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001, si dovrebbe aggiungere un paragrafo al testo della decisione stessa — ad esempi all'articolo 38 — in cui si affermi che il regolamento n. 45/2001 si applica al trattamento di dati personali relativi al personale di Europol.

Controllo del trattamento dati da parte di Europol

48.

La proposta non mira ad una modifica sostanziale del sistema di supervisione di Europol in cui il ruolo centrale è svolto dall'autorità di controllo comune. Ai sensi del quadro giuridico proposto, l'autorità di controllo è istituita in conformità dell'articolo 33 della proposta. Tuttavia, alcune modifiche dello statuto e delle attività di Europol porteranno a un coinvolgimento limitato del GEPD, fatti salvi i suoi compiti per quanto riguarda il personale di Europol. Per questa ragione, l'articolo 33, paragrafo 6, della proposta stabilisce che l'autorità di controllo comune deve cooperare con il GEPD e con altre autorità di controllo. Questa disposizione rispecchia l'obbligo del GEPD di cooperare con l'autorità di controllo comune ai sensi dell'articolo 46, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD saluta con favore questa disposizione quale utile strumento per promuovere un'impostazione coerente in materia di dati e di supervisione in tutta l'UE, a prescindere dal pilastro.

49.

Come già detto, la presente proposta non prevede modifiche sostanziali del sistema di controllo. Tuttavia, il più ampio contesto della proposta potrebbe richiedere una riflessione più profonda sul futuro sistema di controllo di Europol. Si possono menzionare due sviluppi specifici. In primo luogo, gli articoli 44-47 del regolamento (CE) n. 1987/2006 (21) forniscono una nuova struttura per il controllo di SIS II. In secondo luogo, nel contesto della decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la presidenza tedesca ha annunciato che sta considerando una nuova struttura per il controllo dei sistemi di informazione europei nell'ambito del terzo pilastro, compreso Europol.

50.

Secondo il GEPD, questo parere non costituisce l'occasione opportuna per discutere modifiche sostanziali del sistema di controllo. Il sistema di controllo di SIS II quale sistema di rete è inserito all'interno del primo pilastro e non sarebbe appropriato per Europol, quale organo all'interno del terzo pilastro, fatto che comporta competenze limitate di istituzioni comunitarie, in particolare la Commissione e la Corte di giustizia. In mancanza di salvaguardie nell'ambito del terzo pilastro, sarà ancora necessario uno specifico sistema di controllo. Ad esempio, l'articolo 31 riguarda i ricorsi di persone fisiche. Inoltre, le idee relative ad una nuova struttura per il controllo dei sistemi di informazione europei annunciata dalla presidenza tedesca sono ancora in una fase iniziale. Infine, l'attuale sistema funziona bene.

51.

Il GEPD concentrerà quindi le sue osservazioni sul suo ruolo per quanto riguarda lo scambio di dati personali fra Europol e altri organi a livello di Unione europea. Le disposizioni relative a questo scambio sono un nuovo ed importante elemento della proposta. L'articolo 22, paragrafo 1, cita Frontex, la Banca centrale europea, l'OEDT (22) e Olaf. Tutti questi organi rientrano nell'ambito del controllo da parte del GEPD. L'articolo 22, paragrafo 2, stabilisce che Europol può stipulare accordi di lavoro con questi organi che possono includere lo scambio di dati personali. Per quanto riguarda Olaf, lo scambio può anche avvenire senza accordi di lavoro (articolo 22, paragrafo 3). Anche l'articolo 48 della proposta — discusso ai punti 45 e 46 — è pertinente a questo riguardo.

52.

Si dovrebbe garantire che il GEPD possa esercitare i poteri ad esso conferiti a titolo del regolamento (CE) n. 45/2001, in riferimento ai dati comunicati da organismi comunitari. Questo è ancor più importante in casi di trasferimento di dati personali in cui Europol sarà considerato un organismo comunitario ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 45/2001, come proposto in precedenza. Ciò rende ancor più importante la stretta cooperazione con l'autorità di controllo comune nell'ambito dell'articolo 33.

53.

Il GEPD intende fare due ulteriori raccomandazioni per quanto riguarda i diritti della persona interessata relativi ai suddetti dati:

l'articolo 30 della proposta prevede il diritto della persona interessata di rettificare o cancellare dati errati che la riguardano. L'articolo 30, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a rettificare o cancellare questi dati se sono stati da essi direttamente trasmessi a Europol. Una disposizione analoga è necessaria per i dati comunicati da un organismo comunitario controllato dal GEPD, per assicurare che Europol e detto organismo comunitario reagiscano in modo simile,

l'articolo 32, paragrafo 2, riguarda il diritto di un individuo di verificare la legittimità del trattamento nei casi in cui dati personali sono stati comunicati a uno Stato membro o sono da questo consultati. Una disposizione analoga è necessaria per i dati comunicati da un organismo comunitario controllato dal GEPD.

54.

In virtù delle succitate considerazioni, il GEPD dovrebbe cooperare strettamente con l'autorità di controllo comune, almeno una volta stabiliti gli accordi per lo scambio di dati con organismi comunitari. Questo è uno dei principali settori in cui i reciproci obblighi di cooperazione diverranno effettivi.

Consultazione delle autorità responsabili della protezione dei dati

55.

L'articolo 10, paragrafo 3, prevede una decisione del Consiglio che definisca le condizioni per l'istituzione di determinati sistemi di trattamento di dati personali da parte di Europol. Il GEPD raccomanda di aggiungere l'obbligo di consultare il GEPD e l'autorità di controllo comune prima di adottare una siffatta decisione.

56.

L'articolo 22 riguarda le relazioni di Europol con altri organismi e agenzie della Comunità o dell'Unione. Le relazioni di cooperazione menzionate in questo articolo possono essere attuate attraverso accordi di lavoro e possono riguardare lo scambio di dati personali. Per questa ragione il GEPD e l'autorità di controllo comune dovrebbero essere consultati sull'adozione degli accordi a titolo dell'articolo 22, nella misura in cui detti accordi sono pertinenti per quanto riguarda protezione di dati personali trattati da istituzioni e organismi comunitari. Il GEPD raccomanda di modificare di conseguenza il testo della proposta.

57.

L'articolo 25, paragrafo 2, prevede che siano stabilite le norme di attuazione per gli scambi con altri organi e agenzie della Comunità o dell'Unione. Il GEPD raccomanda che non solo l'autorità di controllo comune ma anche il GEPD venga consultato prima dell'adozione di queste norme, in linea con la prassi della legislazione comunitaria secondo cui gli organi comunitari consultano il GEPD a titolo dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Responsabile della protezione dei dati

58.

Il GEPD esprime soddisfazione per l'articolo 27 contenente una disposizione relativa ad un responsabile della protezione dei dati (RPD) che ha fra l'altro il compito di assicurare, in modo indipendente, la legalità e la conformità con le disposizioni sul trattamento dei dati personali. Questa funzione è stata introdotta con successo a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 45/2001, all'interno delle istituzioni e degli organismi comunitari. Anche all'interno di Europol viene esercitata la funzione di RPD, senza tuttavia un'adeguata base giuridica a tutt'oggi.

59.

Perché l'RPD riesca nelle sue funzioni è essenziale che la sua indipendenza sia effettivamente garantita dalla legge. Per questa ragione, l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001 contiene varie disposizioni che assicurano questo obiettivo. L'RPD è nominato per un periodo determinato e può essere licenziato soltanto in circostanze assolutamente eccezionali. Sarà dotato del personale e delle risorse necessari. Non può ricevere istruzioni nell'esercizio delle sue funzioni.

60.

Sfortunatamente, queste disposizioni non sono comprese nella presente proposta, ad eccezione della disposizione sulle istruzioni. Il GEPD raccomanda quindi fortemente di includere le garanzie concernenti l'indipendenza dell'RPD, come le salvaguardie speciali per la nomina e il licenziamento dell'RPD e la sua indipendenza rispetto al consiglio di amministrazione. Queste disposizioni, oltre ad essere necessarie per assicurare l'indipendenza dell'RPD, allineerebbero maggiormente la posizione dell'RPD di Europol con quella del responsabile della protezione dei dati nelle istituzioni comunitarie. Infine, il GEPD sottolinea che l'articolo 27, paragrafo 5, della proposta, in cui si sollecita il consiglio di amministrazione ad adottare norme di attuazione su taluni aspetti del funzionamento dell'RPD è per sua stessa natura inappropriato quale garanzia per l'indipendenza dell'RPD. Si deve tenere presente che l'indipendenza è necessaria soprattutto nei confronti dell'amministrazione di Europol.

61.

Vi è una ragione di più per armonizzare la disposizione relativa all'RPD nella decisione del Consiglio con l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001. In riferimento ai dati personali del personale di Europol (cfr. punto 47), questo regolamento è di applicazione, il che significa che per le suddette questioni l'RPD di Europol rientra nel regolamento. In ogni caso, l'RPD deve essere nominato in conformità dei requisiti fissati nel regolamento.

62.

Inoltre, il GEPD raccomanda di applicare il sistema di controllo preventivo previsto all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001 per gli organismi comunitari nei confronti di Europol. Il sistema di controllo preventivo si è rivelato uno strumento efficace e svolge un ruolo essenziale nella protezione dei dati all'interno delle istituzioni e degli organismi comunitari.

63.

Infine, sarebbe utile che l'RPD partecipasse all'esistente rete degli RPD nel primo pilastro, anche a prescindere dalle attività dell'RPD in riferimento al personale di Europol. Questo garantirebbe ulteriormente un'impostazione sulle questioni relative alla protezione dei dati comune a quella adottata dagli organismi comunitari e sarebbe perfettamente conforme all'obiettivo formulato nel considerando (16) della proposta, segnatamente la cooperazione con organi ed agenzie europee che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD raccomanda di aggiungere una frase ai considerando della proposta in cui si definisca l'obiettivo di questa impostazione comune. La frase in questione potrebbe essere così formulata. «Nell'esercizio delle sue mansioni, il responsabile della protezione dei dati coopera con i responsabili della protezione dei dati nominati conformemente al diritto comunitario.»

VI.   CONCLUSIONI

64.

Il GEPD comprende la necessità di una nuova e più flessibile base per Europol, ma riserva una specifica attenzione ai cambiamenti sostanziali, alle leggi applicabili sulla protezione dei dati e alle crescenti somiglianze fra Europol e organismi comunitari.

65.

Quanto alle modifiche sostanziali, il GEPD raccomanda quanto segue.

Includere condizioni e limitazioni specifiche nel testo in riferimento a informazioni e intelligence provenienti da privati, inter alia allo scopo di garantire l'accuratezza di queste informazioni in quanto si tratta di dati personali raccolti per scopi commerciali in un contesto commerciale.

Assicurare che il trattamento dei dati personali la cui pertinenza non è ancora stata valutata sia strettamente limitato a questo scopo. Questi dati dovrebbero essere conservati in basi di dati distinte finché non ne verrà stabilità la pertinenza per un compito specifico di Europol e per non più di sei mesi.

Per l'interoperabilità con altri sistemi di trattamento al di fuori di Europol, applicare condizioni e garanzie rigorose allorquando viene effettivamente instaurata un'interconnessione con un'altra base di dati.

Includere salvaguardie per l'accesso ai dati da parte di persone che non hanno (ancora) commesso reati. Le salvaguardie fornite nell'ambito della convenzione Europol non dovrebbero essere indebolite.

Assicurare che la necessità di una conservazione continua di dati personali relativi a persone fisiche venga riveduta ogni anno e la revisione documentata.

L'accesso informatizzato e il richiamo di dati da altri sistemi di informazione nazionali e internazionali venga concesso solo caso per caso, a strette condizioni.

Per il diritto di accesso: il riferimento alla legislazione nazionale all'articolo 29, paragrafo 3, andrebbe soppresso e sostituito da norme armonizzate su finalità, sostanza e procedura, preferibilmente nella decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali o, laddove necessario, nella decisione del Consiglio. L'articolo 29, paragrafo 4, dovrebbe essere riformulato e consentire il rifiuto di accesso soltanto «qualora ciò si riveli necessario». Il meccanismo di consultazione di cui all'articolo 29, paragrafo 5, dovrebbe essere soppresso.

66.

La presente decisione del Consiglio non dovrebbe essere adottata prima dell'adozione da parte del Consiglio di un quadro sulla protezione dei dati, che garantisca un adeguato livello di protezione dei dati in conformità delle conclusioni del GEPD nei suoi due pareri sulla proposta della Commissione per una decisione quadro del Consiglio. I dati basati su pareri dovrebbero essere distinti dai dati basati su fatti. Si dovrebbe fare una distinzione fra i dati relativi a varie categorie di persone secondo l'eventuale coinvolgimento in reati.

67.

Il GEPD suggerisce di aggiungere un paragrafo all'articolo 22, così formulato: «Qualora dati personali siano trasferiti da istituzioni o organismi comunitari, Europol sarà considerato un organismo comunitario a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 45/2001».

68.

L'articolo 48 della proposta sulle indagini da parte di Olaf non dovrebbe comprendere indagini su irregolarità al di fuori di Europol, su cui i dati trattati da Europol possano fare ulteriore chiarezza. Il GEPD raccomanda di chiarire il campo di applicazione dell'articolo 48 della proposta.

69.

Per assicurare appieno l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001, si dovrebbe aggiungere al testo della decisione un paragrafo in cui si affermi che il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento di dati personali relativi al personale di Europol.

70.

Il campo di applicazione delle due disposizioni sui diritti delle persone interessate (articolo 30, paragrafo 2, e articolo 32, paragrafo 2, dovrebbe essere esteso ai dati comunicati da un organismo comunitario controllato dal GEPD per assicurare che Europol e questo organismo comunitario reagiscano in modo analogo.

71.

L'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 22 e l'articolo 25, paragrafo 2, dovrebbero contenere disposizioni (più precise) sulla consultazione delle autorità incaricate della protezione dei dati.

72.

Il GEPD raccomanda fortemente di inserire garanzie per quanto riguarda l'indipendenza dell'RPD, come le salvaguardie speciali per la sua nomina e licenziamento, nonché per la sua indipendenza nei confronti del consiglio di amministrazione, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  In conformità delle prassi della Commissione in altri casi (recenti). Si veda il più recente parere del GEPD del 12 dicembre 2006 sulle proposte di modifica del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità di applicazione [COM(2006) 213 defin. e SEC(2006) 866 defin.], pubblicato su www.edps.europa.eu

(4)  GU C 316 del 27.7.1995, pag. 1.

(5)  L'entrata in vigore è prevista per marzo/aprile 2007.

(6)  Decisione quadro del Consiglio 2006/960/GAI, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

(7)  Questa è una selezione delle principali questioni menzionate nel parere del GEPD sul SIS II, sulla base della loro pertinenza con l'attuale proposta. Cfr.: Parere del 19 ottobre 2005 su tre proposte concernenti il sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [COM(2005) 230 defin., COM(2005) 236 defin. e COM(2005)237 defin.] (GU C 91 del 19.4.2006, pag. 38).

(8)  Si prevede questo nuovo testo entro marzo 2007.

(9)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(10)  Si veda al riguardo il parere del 26 settembre 2005 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla conservazione dei dati trattati in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica pubblici e recante modifica della direttiva 2002/58/CE [COM(2005) 438 defin.] (GU C 298 del 29.11.2005, pag. 1).

(11)  Si vedano anche analoghe raccomandazioni nel parere del 19 dicembre 2005 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale [COM(2005) 475 defin.] (GU C 47 del 25.2.2006, pag. 27).

(12)  Questo è il periodo massimo di conservazione stabilito dall'articolo 6 bis della convenzione Europol dopo l'inserimento degli emendamenti attraverso i tre protocolli menzionati al punto 2.

(13)  Osservazioni del 10 marzo 2006, pubblicate sul sito web del GEPD.

(14)  Come stabilito dalla convenzione Europol dopo l'inserimento degli emendamenti attraverso i tre protocolli menzionati al punto 2.

(15)  Parere del 20 gennaio 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità [COM (2005)600 defin.] (GU C 97 del 25.4.2006, pag. 6).

(16)  Parere del 19 dicembre 2005 (GU C 47 del 25.2.2006, pag. 27), e secondo parere del 29 novembre 2006, non ancora pubblicato nella GU (disponibile su www.edps.europa.eu).

(17)  Basato sull'articolo 7 del secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12).

(18)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), (GU L 136, 31.5.1999, pag. 1).

(19)  Cfr. articolo 1, paragrafo 3, e articolo 4, paragrafo 2, del regolamento.

(20)  Cfr. ad esempio l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU C 73 del 17.3.1999 pag. 1), orientamento 10.

(21)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(22)  Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/22


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 255/03)

Data di adozione della decisione

27.6.2007

Numero dell'aiuto

N 558/05

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Wsparcie dla zakładów aktywności zawodowej

Base giuridica

Art. 25, art. 29 ust. 3 i art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz 776 z późn. zm.); art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84); art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz. 1682 ze zm.); art. 12 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU. nr 94. poz. 431); art..38 ust. 2 ustawy 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14, poz. 176).

Tipo di misura

Obiettivo

Sostegno sociale a singoli consumatori

Forma dell'aiuto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 17 542 636 PLN

Intensità

Misura che non costituisce aiuto

Durata

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

31.8.2007

Numero dell'aiuto

N 79/07

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas a Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación dirigidos al uso y gestión de los recursos naturales y las conservación de los hábitats y ecosistemas

Base giuridica

Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la Acción Estratégica para el uso y gestión de los recursos naturales y la conservación de los hábitats y ecosistemas, correspondientes al Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías Medioambientales, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 2007: 12,5 — 2008: 8,75 — 2009: 7,5 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 28,75 Mio EUR

Intensità

50 %-25 %

Durata

Fino al 2009

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerio de Medio Ambiente

Plaza de San Juan de la Cruz, s/n

E-28071 Madrid

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/24


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2007/C 255/04)

Data di adozione della decisione

30.7.2007

Numero dell'aiuto

N 21/07

Stato membro

Spagna

Regione

Murcia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas para paliar los daños producidos en los cultivos de olivar y viñedos en los municipios de Jumilla y Yecla por las heladas de enero de 2006

Base giuridica

Orden de 11 de octubre de 2006 de la Consejería de Agricultura

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Compensazione di perdite dovute a condizioni climatiche avverse

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

1 800 000 EUR

Intensità

Max. 100 %

Durata

Ad hoc

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería de Agricultura y Agua

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

20.8.2007

Numero dell'aiuto

N 62/07

Stato membro

Spagna

Regione

Galicia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas para la reparación de daños causados en el sector agrario por las inundaciones acaecidas en octubre y noviembre de 2006

Base giuridica

Ordenes de noviembre de 2006 y diciembre de 2006, por las que se dictan disposiciones para el desarrollo en el sector agrario de los Decretos no 180/2006 y 227/2006, de medidas urgentes de ayuda para la reparación de los daños causados por las inundaciones en los meses de octubre y noviembre

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Indennizzo dei danni causati da un evento eccezionale

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

900 000 EUR

Intensità

Tetto del 100 %

Durata

Ad hoc

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería del Medio Rural

Xunta de Galicia

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

25.7.2007

Numero dell'aiuto

N 83/07

Stato membro

Spagna

Regione

Murcia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Programas de colaboración para la formación y transferencia tecnológica del sector agroalimentario y del medio rural

Base giuridica

Orden de 19 de diciembre de 2006, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2007 de las líneas de ayuda para programas de colaboración para la formación y transferencia tecnológica del sector agroalimentario y del medio rural

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

961 695 EUR

Intensità

100 %-75 %

Durata

2007

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería de Agricultura y de Agua

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

19.7.2007

Numero dell'aiuto

N 143/07

Stato membro

Italia

Regione

Marche

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 16 al 26 settembre 2006 nella provincia di Ancona)

Base giuridica

Decreto legislativo n. 102/2004

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Compensazione dei danni alle strutture aziendali causati da avversità atmosferiche

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità

Fino al 100 %

Durata

Fino al termine delle erogazioni

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Altre informazioni

Provvedimento applicativo del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/04 [Lettera della Commissione C(2005) 1622 def., del 7 giugno 2005]

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

19.7.2007

Numero dell'aiuto

N 164/07

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Scheme of Investment Aid for the Development of the Potato Sector 2007-2013

Base giuridica

National Development Plan 2007-2013

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sostegno agli investimenti in impianti e attrezzature per la produzione, lo stoccaggio e la commercializzazione di patate diverse dalle patate da fecola

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

8 Mio EUR

Intensità

40 %

50 % per i giovani agricoltori

Durata

Data della lettera della Commissione fino al 31.12.2013

Settore economico

Codice NACE

A001 — Agricoltura, caccia e relativi servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

19.7.2007

Numero dell'aiuto

N 193/07

Stato membro

Spagna

Regione

Galicia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas al sector forestal — Fomento de las frondosas caducifolias

Base giuridica

Orden de la Conselleria do Medio Rural de la Xunta de Galicia por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 las ayudas para el fomento de las frondosas caducifolias

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

9 000 000 EUR

Intensità

Max. 70 %

Durata

2007-2012

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería del Medio Rural

Comunidad Autónoma de Galicia

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

27.7.2007

Numero dell'aiuto

N 204/07

Stato membro

Regno Unito

Regione

England

Titolo (e/o nome del beneficiario)

The English Woodland Grants Scheme 2005 — Woodland Regeneration Grant

Base giuridica

The Forestry Act 1979

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Promozione del ruolo ecologico, protettivo e ricreativo delle foreste

Forma di sostegno

Sovvenzione

Stanziamento

10 Mio GBP (14,8 Mio EUR)

Intensità

Tetto del 45 %

Durata

Dalla data di approvazione della Commissione fino al 31 dicembre 2012

Settore economico

Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Forestry Commission England

Great Eastern House

Tenison Road

Cambridge CB1 2DU

United Kingdom

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

8.8.2007

Numero dell'aiuto

N 219/07

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Conservation of Plant and Animal Genetic Resources Scheme

Base giuridica

Council Regulation (EC) No 1467/94 on the conservation, characterization, collection and utilization of genetic resources in agriculture. Funding is provided for annually in the National Budgetary Estimates process

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Conservazione delle risorse genetiche

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

Stanziamento totale pari a 1,05 Mio EUR

Intensità

Durata

2007-2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Maynooth

Co. Kildare

Ireland

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

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Data di adozione della decisione

20.8.2007

Numero dell'aiuto

N 271/07

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aides en faveur de la recherche et du développement dans les filières grandes cultures

Base giuridica

L 611.1 et L 621.1 et suivants du Code Rural

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuti alla ricerca fondamentale

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

Spese annuali: 6 Mio EUR

Spesa globale: 42 Mio EUR

Intensità

In media l'80 % ed eccezionalmente il 100 %

Durata

2007-2013

Settore economico

Settore agricolo — filiere delle grandi colture (cereali-riso, semi oleosi, materie grasse d'origine vegetale, piante proteiche — legumi secchi, foraggi essiccati, piante tessili e bachi da seta, zucchero)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

ONIGC

12, rue Rol-Tanguy

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Altre informazioni

Impegno della Francia a comunicare alla Commissione le informazioni relative agli aiuti concessi nelle relazioni annuali sugli aiuti di Stato

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

20.8.2007

Numero dell'aiuto

N 273/07

Stato membro

Spagna

Regione

Andalucía

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas para la lucha contra la mosca mediterránea de la fruta y contra los insectos vectores de los virus de los cultivos hortícolas

Base giuridica

Orden por la que se modifica la Orden de 13 de marzo de 2006, por la que se declara la existencia oficial de las plagas que se citan, se establecen las medidas de control y las ayudas para su ejecución

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Forma di sostegno

Capitale

Stanziamento

31 884 750 EUR

Intensità

75 %-50 %

Durata

2007-2011

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería de Agricultura y Pesca

Comunidad Autónoma de Andalucía

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/31


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4889 — Barclays Industrial Investments/Gemeaz/Scapa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 255/05)

Il 26 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4889. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/31


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4885 — Ineos/Nova/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 255/06)

Il 28 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4885. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/32


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4836 — CVC/Univar)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 255/07)

Il 17 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4836. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/32


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4822 — Advent International/Takko Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 255/08)

Il 17 agosto 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4822. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/33


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 ottobre 2007

(2007/C 255/09)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4384

JPY

yen giapponesi

164,50

DKK

corone danesi

7,4549

GBP

sterline inglesi

0,70100

SEK

corone svedesi

9,1800

CHF

franchi svizzeri

1,6732

ISK

corone islandesi

86,85

NOK

corone norvegesi

7,7095

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5842

CZK

corone ceche

26,962

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

252,25

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7021

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,6309

RON

leu rumeni

3,3541

SKK

corone slovacche

33,291

TRY

lire turche

1,7161

AUD

dollari australiani

1,5734

CAD

dollari canadesi

1,3830

HKD

dollari di Hong Kong

11,1488

NZD

dollari neozelandesi

1,8792

SGD

dollari di Singapore

2,0927

KRW

won sudcoreani

1 308,94

ZAR

rand sudafricani

9,3630

CNY

renminbi Yuan cinese

10,7845

HRK

kuna croata

7,3449

IDR

rupia indonesiana

13 121,80

MYR

ringgit malese

4,8122

PHP

peso filippino

63,372

RUB

rublo russo

35,5790

THB

baht thailandese

45,626


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/34


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 415a riunione dell'11 settembre 2006 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/C.38.121 — Raccordi

(2007/C 255/10)

1.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione, del prodotto e della zona geografica oggetto del cartello effettuata dalla Commissione nel progetto di decisione.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui i fatti costituiscono un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'infrazione in questione costituisce un'infrazione unica e continuata, in particolare per quanto concerne il periodo successivo agli accertamenti nel marzo/aprile 2001.

4.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto concerne i destinatari della decisione, in particolare per quanto concerne l'imputazione della responsabilità alle società madri del gruppo interessate.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sulla valutazione delle domande di trattamento favorevole e relativa classificazione.

6.

Il comitato consultivo è d'accordo per chiudere il procedimento avviato nei confronti di FNAS.

7.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/34


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella 416a riunione del 18 settembre 2006 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/F/C.38.121 — Raccordi

(2007/C 255/11)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sugli importi di base delle ammende.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'aumento dell'importo di base dovuto a circostanze aggravanti.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione dell'importo di base dovuto a circostanze attenuanti.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sugli importi di riduzione dell'ammenda in base alla comunicazione della Commissione del 1996 relativa alla non imposizione o riduzione di ammende in casi d'intesa tra imprese.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'importo finale delle ammende.

6.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/35


Parere dei rappresentanti degli Stati EFTA in merito a un progetto preliminare di decisione concernente il caso COMP/C.38.121 — Raccordi

(Riunione dell'11 settembre 2006 del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti)

(2007/C 255/12)

1.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la valutazione del prodotto e dell'area geografica oggetto del cartello effettuata dalla Commissione europea nel progetto di decisione.

2.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui i fatti costituiscono un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

3.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione europea che l'infrazione in questione costituisce un'infrazione unica e continuata, in particolare per quanto concerne il periodo successivo agli accertamenti nel marzo/aprile 2001.

4.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto concerne i destinatari della decisione, in particolare in merito all'imputazione della responsabilità alle società madri dei gruppi interessati.

5.

Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione europea sulla valutazione delle domande di trattamento favorevole e relativa classificazione.

6.

Il rappresentante degli Stati EFTA è d'accordo per chiudere il procedimento avviato nei confronti di FNAS.

7.

Il rappresentante degli Stati EFTA raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/36


Relazione finale del consigliere-auditore sul procedimento nel caso COMP/38.121 — Raccordi

(ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2007/C 255/13)

Mueller Industries Inc. ha presentato nel gennaio 2001 una richiesta di trattamento favorevole in base alla comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese. Le altre imprese a presentare richiesta di trattamento favorevole sono state: IMI nel settembre 2003; Delta nel marzo 2004; Frabo nel luglio 2004; e Oystertec nel maggio 2005.

Il 22 e 23 marzo 2001 la Commissione ha effettuato accertamenti riguardo sia ai tubi che ai raccordi di rame; successivamente è stato deciso di suddividere il caso in tre parti: tubi idrotermosanitari in rame (38.069), tubi industriali (38.240) e raccordi (38.121). Il 24 e 25 aprile 2001 sono stati effettuati accertamenti relativi soltanto ai raccordi presso il gruppo Delta. A partire da febbraio/marzo 2002, la Commissione ha inviato a tutte le parti interessate diverse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17 e, successivamente, dell'articolo 18 del regolamento n. 1/2003.

Il progetto di decisione riguarda l'ultimo dei tre casi; gli altri due sono già stati oggetto di decisioni della Commissione.

Comunicazione degli addebiti e accesso al fascicolo

Il 22 settembre 2005 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti, inviata a 30 imprese e ad un'associazione, che illustra un'infrazione unica e continuata su scala europea per un periodo di 13 anni. Tutte le parti hanno risposto entro i termini, eccezion fatta per un'impresa destinataria, Supergrif SL, che è stata venduta da Delta nell'ottobre 2002 alla dirigenza di Supergrif, e che non ha risposto alla comunicazione degli addebiti. Nessun terzo è intervenuto nel procedimento, come avviene solitamente in casi relativi a cartelli.

Con lettera del 22 dicembre 2005, Aalberts ha richiesto l'accesso alle risposte delle altre parti alla comunicazione degli addebiti; altrettanto ha fatto IMI con lettera del 23 dicembre 2005. Tali richieste sono state respinte dai servizi della Commissione, poiché è prassi costante della Commissione concedere l'accesso al fascicolo su richiesta e solitamente in un'unica occasione, dopo la notifica degli addebiti della Commissione alle parti.

Di norma non viene pertanto garantito l'accesso alle risposte delle altre parti agli addebiti della Commissione. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata (sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2000 nelle cause riunite T-25/95 ecc., Cimenteries, punto 380 e segg.) la Commissione non ha l'obbligo di fornire le risposte alla comunicazione degli addebiti a tutte le parti.

Audizione orale

Tuttavia, in occasione dell'audizione orale, che ha avuto luogo il 26 e 27 gennaio 2006, ho ritenuto necessario, ai fini dei diritti di difesa di Tomkins e Pegler, che le due imprese venissero a conoscenza delle rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti. La Commissione ha ritenuto che Tomkins sia responsabile per Pegler, la sua controllata — e avrebbe fatto riferimento alla risposta di Pegler per sostenere questo punto di vista — e ha considerato che Pegler a sua volta avrebbe dovuto sapere su quali prove si basavano le affermazioni di Tomkins; le due imprese hanno di conseguenza convenuto che avrebbero dovuto aver accesso alle rispettive risposte, il che ha determinato un intenso dibattito tra le due società.

Ad eccezione di Comap, Flowflex e Supergrif, tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti erano presenti all'audizione.

Progetto di decisione definitiva

Gli addebiti relativi a FNAS contenuti nella comunicazione degli addebiti non sono riportati nel progetto di decisione. Alla luce delle spiegazioni fornite nella risposta scritta di FNAS alla comunicazione degli addebiti e in occasione dell'audizione orale, si è deciso non proseguire il procedimento nei confronti di FNAS, poiché non aveva preso parte alle infrazioni.

Il progetto di decisione presentato alla Commissione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione. Ritengo che il diritto delle parti ad essere sentite sia stato rispettato.

Bruxelles, 13 settembre 2006.

Serge DURANDE


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/38


F-Castres: Esercizio di servizi aerei di linea

Esercizio di servizi aerei di linea fra Castres (Mazamet) e Parigi (Orly)

Bando di gara pubblicato dalla Francia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di una concessione di servizio pubblico

(2007/C 255/14)

1.   Introduzione: A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha imposto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Castres (Mazamet) e Parigi (Orly). Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 18 del 22.1.2002, pag. 7.

Se entro l'1.3.2008, nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea su questa rotta nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, ha deciso di limitare l'accesso alla rotta di cui trattasi a un unico vettore e di concedere il diritto all'esercizio di questi servizi, a decorrere dall'1.4.2008, previa pubblicazione di bando di gara.

2.   Ente appaltante: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, -81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr.

3.   Oggetto della consultazione: Fornire, a decorrere dall'1.4.2008, servizi aerei di linea, in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui al paragrafo 1.

4.   Caratteristiche principali del contratto: Contratto di concessione di servizio pubblico stipulato fra il vettore, la Camera di commercio e dell'industria di Castres-Mazamet e lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 2005-473 del 16.5.2005 relativo alle norme di attribuzione di corrispettivi finanziari da parte dello Stato.

Il concessionario percepirà le entrate. La Camera di commercio e dell'industria di Castres-Mazamet e lo Stato gli verseranno un contributo pari alla differenza tra le spese effettivamente sostenute al netto delle tasse (IVA, tasse specifiche del trasporto aereo) per l'esercizio del servizio e le entrate commerciali al netto delle tasse (IVA, tasse specifiche del trasporto aereo) procurate da quest'ultimo, nei limiti del corrispettivo massimo al quale il concessionario si è impegnato, con eventuale deduzione delle penali di cui al punto 9-4 del presente bando di gara.

5.   Durata del contratto: La durata del contratto (convenzione di concessione di servizio pubblico) è di 3 anni a decorrere dall'1.4.2008.

6.   Partecipazione alla consultazione: La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

7.   Procedura di aggiudicazione e criteri di selezione delle candidature: Il presente bando di gara è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92, alle disposizioni del capitolo IV, sezione 1 della legge 93-122 del 29.1.1993 relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza della vita economica e delle procedure pubbliche, nonché ai relativi testi attuativi (in particolare il decreto n. 97-638 del 31.5.1997 relativo all'applicazione della legge 97-210 dell'11.3.1997 sull'inasprimento della lotta contro il lavoro illegale) e al decreto n. 2005-473 del 16.5.2005 relativo alle norme di attribuzione dei corrispettivi finanziari da parte dello Stato, nonché ai relativi tre decreti attuativi del 16.5.2005.

7-1.   Costituzione del fascicolo di candidatura: Il fascicolo di candidatura deve essere redatto in francese. Se necessario, gli offerenti devono tradurre in francese i documenti rilasciati da autorità pubbliche e redatti in una lingua ufficiale dell'Unione europea. Gli offerenti possono inoltre allegare alla versione francese una versione redatta in una lingua ufficiale dell'Unione europea, che non fa fede.

Il fascicolo di candidatura comprende:

una lettera di candidatura, firmata dall'amministratore delegato o da un suo rappresentante, accompagnata dai documenti che lo abilitano alla firma;

una memoria informativa sull'impresa, che illustri le capacità professionali e finanziarie del candidato nel settore del trasporto aereo, nonché eventuali referenze in materia. Tale memoria dovrà consentire di valutare la capacità del candidato di garantire la continuità del servizio pubblico e la parità di trattamento degli utenti; il candidato può, se lo desidera, ispirarsi al modello di formulario DC5 utilizzato in materia di aggiudicazione di appalti pubblici;

il fatturato globale e il fatturato relativo alle prestazioni in questione nel corso degli ultimi tre anni o, se il candidato lo desidera, i bilanci e i conti profitti e perdite degli ultimi 3 esercizi. Se il candidato non è in grado di trasmettere le suddette informazioni deve precisare i motivi;

una nota metodologica su come il candidato intenda formulare la sua offerta in relazione al fascicolo di gara, nel caso in cui sia ammesso dalla Camera di commercio e dell'industria di Castres-Mazamet a presentare un'offerta; nella nota saranno precisati:

le risorse tecniche e umane che il candidato destinerà all'esercizio della rotta,

il numero, la qualifica e la destinazione del personale e, eventualmente, le assunzioni alle quali il candidato intenda procedere,

i tipi di aeromobili utilizzati e, eventualmente, la loro immatricolazione,

una copia della licenza di esercizio di vettore aereo dell'offerente,

se la licenza di esercizio è stata rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia, l'offerente dovrà inoltre precisare i seguenti elementi:

nome dello Stato che ha rilasciato la licenza dei piloti,

diritto applicabile ai contratti di lavoro,

regime di affiliazione agli organismi di sicurezza sociale,

disposizioni adottate per il rispetto degli articoli L. 341-5 e degli articoli D. 341-5 e segg. del codice del lavoro francese relativi al distacco temporaneo di dipendenti per lo svolgimento di una prestazione di servizi sul territorio nazionale;

i certificati o attestati sull'onore previsti dall'articolo 8 del decreto n. 97-638 del 31.5.1997 e dal decreto del 31.1.2003 adottato ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del decreto precitato, che attestino la regolarità della situazione del candidato in materia di obblighi fiscali e sociali, in particolare per quanto riguarda:

l'imposta sulle società,

l'imposta sul valore aggiunto,

i contributi per la sicurezza sociale, gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali e gli assegni familiari,

la tassa sull'aviazione civile,

la tassa aeroportuale;

la tassa sull'inquinamento acustico aereo,

la tassa di solidarietà;

per i candidati di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia, i certificati o gli attestati dovranno essere rilasciati dalle amministrazioni e organismi del paese d'origine;

un attestato sull'onore di assenza di condanna iscritta nel bollettino n. 2 per le infrazioni di cui agli articoli L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 e L. 125-3 del codice del lavoro;

un attestato sull'onore e/o qualsiasi documento giustificativo del rispetto dell'obbligo di occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo L. 323-1 del codice del lavoro;

un estratto K bis di iscrizione nel registro del commercio e delle società, o qualsiasi documento equivalente;

a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23.7.1992, un attestato di assicurazione rilasciato da non più di tre mesi sulla responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda passeggeri, bagagli, merci trasportate, posta e terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 785/2004 del 21.4.2004, in particolare all'articolo 4;

in caso di misura cautelare o di procedura concorsuale, una copia della o delle sentenze pronunciate a questo fine (se la sentenza è redatta in una lingua diversa dal francese, è necessario allegare una traduzione certificata).

7-2.   Modalità di esame delle candidature: Le candidature verranno selezionate con riferimento ai seguenti criteri:

garanzie professionali e finanziarie dei candidati,

capacità di questi ultimi di garantire la continuità del servizio pubblico e la parità di trattamento degli utilizzatori del suddetto servizio,

rispetto da parte dei candidati dell'obbligo di occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo L. 323-1 del codice del lavoro.

8.   Criteri di aggiudicazione dell'appalto: I vettori la cui candidatura sarà stata accettata saranno successivamente invitati a presentare la loro offerta secondo le modalità precisate dal regolamento specifico del bando di gara che sarà loro trasmesso.

Le offerte presentate saranno liberamente negoziate dall'autorità responsabile della Camera di commercio e dell'industria di Castres-Mazamet.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2408/92, la selezione tra le offerte sarà effettuata tenendo conto dell'adeguatezza del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo del corrispettivo richiesto.

9.   Informazioni supplementari essenziali:

9-1.   Corrispettivo finanziario: Le offerte presentate dagli offerenti prescelti devono indicare espressamente la somma massima richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio del servizio nei tre anni successivi, a decorrere dall'1.4.2008, con ripartizione annuale. L'importo esatto del corrispettivo accordato viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente generate dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e a saldo. Il versamento del saldo è effettuato previa approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e previa verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste al punto 9-2 di seguito.

In caso di risoluzione anticipata del contratto si applicano, con la massima tempestività, le disposizioni del punto 9-2 per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto, mentre il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva del servizio.

9-2.   Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore: La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente il collegamento in questione sono esaminate almeno una volta l'anno, di concerto con il vettore.

9-3.   Modifica e risoluzione del contratto: Il vettore, qualora ritenga che un mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio giustifichi la revisione dell'importo massimo del corrispettivo finanziario, può presentare una richiesta motivata in tal senso alle altre parti firmatarie, le quali dovranno pronunciarsi entro un termine di due mesi. Il contratto può quindi essere modificato mediante clausola aggiuntiva.

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di grave inadempimento degli oneri di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che quest'ultimo abbia esercitato il recesso senza preavviso qualora egli non riprenda il servizio in maniera conforme ai suddetti oneri, entro un mese dalla data della messa in mora.

9-4.   Penali o altre sanzioni finanziarie previste dal contratto: L'inosservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui al punto 9-3 è sanzionata con un'ammenda amministrativa, in applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, oppure con una penale calcolata in base al numero di mesi di mancato preavviso e al deficit reale del servizio nell'anno considerato, senza comunque superare il corrispettivo finanziario massimo di cui al punto 9-1.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, in caso di inadempimento parziale degli oneri di servizio pubblico il corrispettivo massimo previsto al punto 9-1 viene debitamente ridotto.

Tali riduzioni tengono conto, eventualmente, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella prevista e del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali o di tariffe applicate.

10.   Modalità di presentazione delle candidature: I fascicoli di candidatura devono essere contenuti in una busta sigillata recante la dicitura: «Réponse à l'appel de candidatures Ligne aérienne Castres (Mazamet)/Paris (Orly) - À n'ouvrir que par le destinataire». Devono pervenire entro le ore 12.00, ora locale, del 4.12.2007, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data dell'avviso di ricevimento, o tramite consegna manuale con ricevuta, al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex.

11.   Fase successiva del procedimento: Entro il 7.12.2007 la Camera di commercio e dell'industria di Castres-Mazamet invierà ai candidati selezionati un fascicolo di gara contenente in particolare un regolamento della gara e un progetto di convenzione.

I candidati selezionati dovranno presentare la loro offerta entro il 4.1.2008, entro le ore 12.00, ora locale.

L'offerta impegnerà il candidato per un periodo di 280 giorni a decorrere dalla sua presentazione.

12.   Validità del bando di gara: Il presente bando di gara è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.3.2008, un programma per l'esercizio della rotta in questione, a decorrere dall'1.4.2008, in conformità degli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcun corrispettivo finanziario.

13.   Domande di informazioni supplementari: Per ottenere le informazioni che ritengono necessarie, i candidati possono rivolgersi, esclusivamente mediante lettera o fax, al Presidente della Camera di commercio e dell'industria di Castres-Mazamet, il cui indirizzo e numero di fax figurano al punto 2.


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/42


F-Castres: Esercizio di servizi aerei di linea

Esercizio di servizi aerei di linea tra Castres (Mazamet) e Lione (Saint-Exupéry) da una parte, e tra Rodez (Marcillac) e Lione (Saint-Exupéry) dall'altra

Bando di gara pubblicato dalla Francia a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ai fini di una concessione di servizio pubblico

(2007/C 255/15)

1.   Introduzione: A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Francia ha imposto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Castres (Mazamet) e Lione (Saint-Exupéry) e tra Rodez (Marcillac) e Lione (Saint-Exupéry). Le norme prescritte dagli oneri di servizio pubblico in questione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 18 del 22.1.2002, pag. 6.

Se entro l'1.5.2008 nessun vettore avrà istituito o sarà in procinto di istituire servizi aerei di linea tra Castres e Rodez da una parte e Lione dall'altra, nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Francia, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, ha deciso di limitare l'accesso alla rotta di cui trattasi ad un unico vettore e di concedere il diritto all'esercizio di questi servizi, a decorrere dall'1.6.2008, previa pubblicazione di un bando di gara.

2.   Ente appaltante: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, -81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr.

e

Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Air 12, Aéroport de Rodez-Marcillac, route de Décazeville, F-12330 Salles-la-Source. Tél. (33) 565 76 02 00. Fax (33) 565 42 99 97. E-mail: aeroport-rodez-marcillac@wanadoo.fr.

3.   Oggetto della consultazione: Fornire, a decorrere dall'1.6.2008, servizi aerei di linea, in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui al paragrafo 1.

4.   Caratteristiche principali del contratto: Contratto di concessione di servizio pubblico stipulato fra il vettore, la Camera di commercio e dell'industria di Castres-Mazamet e la Società anonima di economia mista locale Air 12 e lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 2005-473 del 16.5.2005 relativo alle norme di attribuzione di corrispettivi finanziari da parte dello Stato.

Il concessionario percepirà le entrate. La Camera di commercio e dell'industria di Castres-Mazamet, la Società anonima di economia mista locale Air 12 e lo Stato gli verseranno un contributo pari alla differenza tra le spese effettivamente sostenute al netto delle tasse (IVA, tasse specifiche del trasporto aereo) per l'esercizio del servizio e le entrate commerciali al netto delle tasse (IVA, tasse specifiche del trasporto aereo) procurate da quest'ultimo, nei limiti del corrispettivo massimo al quale il concessionario si è impegnato, con eventuale deduzione delle penali di cui punto 9-4 del presente bando di gara.

5.   Durata del contratto: La durata del contratto (convenzione di concessione di servizio pubblico) è di 3 anni a decorrere dall'1.6.2008.

6.   Partecipazione alla consultazione: La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

7.   Procedura di aggiudicazione e criteri di selezione delle candidature: Il presente bando di gara è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92, alle disposizioni del capitolo IV, sezione 1 della legge 93-122 del 29.1.1993 relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza della vita economica e delle procedure pubbliche, nonché ai relativi testi attuativi (in particolare il decreto n. 97-638 del 31.5.1997 relativo all'applicazione della legge 97-210 dell'11.3.1997 sull'inasprimento della lotta contro il lavoro illegale) e al decreto n. 2005-473 del 16.5.2005 relativo alle norme di attribuzione dei corrispettivi finanziari da parte dello Stato, nonché ai relativi tre decreti attuativi del 16.5.2005.

7-1.   Costituzione del fascicolo di candidatura: Il fascicolo di candidatura deve essere redatto in francese. Se necessario, gli offerenti devono tradurre in francese i documenti rilasciati da autorità pubbliche e redatti in una lingua ufficiale dell'Unione europea. Gli offerenti possono inoltre allegare alla versione francese una versione redatta in una lingua ufficiale dell'Unione europea, che non fa fede.

Il fascicolo di candidatura deve comprendere:

una lettera di candidatura, firmata dall'amministratore delegato o dal suo rappresentante, accompagnata dai documenti che lo abilitano alla firma;

una memoria informativa sull'impresa, che illustri le capacità professionali e finanziarie del candidato nel settore del trasporto aereo, nonché eventuali referenze in materia. Tale memoria dovrà consentire di valutare la capacità del candidato di garantire la continuità del servizio pubblico e la parità di trattamento degli utenti; il candidato può, se lo desidera, ispirarsi al modello di formulario DC5 utilizzato in materia di aggiudicazione di appalti pubblici;

il fatturato globale e il fatturato relativo alle prestazioni in questione nel corso degli ultimi tre anni o, se il candidato lo desidera, i bilanci e i conti profitti e perdite degli ultimi tre esercizi. Se il candidato non è in grado di trasmettere le suddette informazioni deve precisare i motivi;

una nota metodologica su come il candidato intenda formulare la sua offerta in relazione al fascicolo di gara, nel caso in cui sia ammesso dalla Camera di commercio e dell'industria di Castres-Mazamet e dalla SAEML Air 12 a presentare un'offerta; nella nota saranno precisati:

le risorse tecniche e umane che il candidato destinerà all'esercizio della rotta,

il numero, la qualifica e la destinazione del personale e, eventualmente, le assunzioni alle quali il candidato intende procedere,

i tipi di aeromobili utilizzati e, eventualmente, la loro immatricolazione,

una copia della licenza di esercizio di vettore aereo dell'offerente,

se la licenza di esercizio è stata rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia, l'offerente deve inoltre precisare i seguenti elementi:

nome dello Stato che ha rilasciato la licenza dei piloti,

diritto applicabile ai contratti di lavoro,

regime di affiliazione agli organismi di sicurezza sociale,

disposizioni adottate per il rispetto degli articoli L. 341-5 e degli articoli D. 341-5 e segg. del codice del lavoro francese relativi al distacco temporaneo di dipendenti per lo svolgimento di una prestazione di servizi sul territorio nazionale;

i certificati o attestati sull'onore previsti dall'articolo 8 del decreto n. 97-638 del 31.5.1997 e dal decreto del 31.1.2003 adottato ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del decreto precitato, che attestino la regolarità della situazione del candidato in materia di obblighi fiscali e sociali, in particolare per quanto riguarda:

l'imposta sulle società,

l'imposta sul valore aggiunto,

i contributi per la sicurezza sociale, gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali e gli assegni familiari,

la tassa sull'aviazione civile,

la tassa aeroportuale;

la tassa sull'inquinamento acustico aereo,

la tassa di solidarietà;

per i candidati di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia, i certificati o gli attestati dovranno essere rilasciati dalle amministrazioni e organismi del paese d'origine;

un attestato sull'onore di assenza di condanna iscritta nel bollettino n. 2 per le infrazioni di cui agli articoli L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 e L. 125-3 del codice del lavoro;

un attestato sull'onore e/o qualsiasi documento giustificativo del rispetto dell'obbligo di occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo L. 323-1 del codice del lavoro;

un estratto K bis di iscrizione nel registro del commercio e delle società, o qualsiasi documento equivalente;

a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23.7.1992, un attestato di assicurazione rilasciato da non più di tre mesi sulla responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda passeggeri, bagagli, merci trasportate, posta e terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 785/2004 del 21.4.2004, in particolare all'articolo 4;

in caso di misura cautelare o di procedura concorsuale, una copia della o delle sentenze pronunciate a questo fine (se la sentenza è redatta in una lingua diversa dal francese, è necessario allegare una traduzione certificata).

7-2.   Modalità di esame delle candidature: Le candidature verranno selezionate con riferimento ai seguenti criteri:

garanzie professionali e finanziarie dei candidati,

capacità di questi ultimi di garantire la continuità del servizio pubblico e la parità di trattamento degli utilizzatori del suddetto servizio,

rispetto da parte dei candidati dell'obbligo di occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo L. 323-1 del codice del lavoro.

8.   Criteri di aggiudicazione dell'appalto: I vettori la cui candidatura sarà stata accettata saranno successivamente invitati a presentare la loro offerta secondo le modalità precisate dal regolamento specifico del bando di gara che sarà loro trasmesso.

Le offerte pervenute saranno liberamente negoziate dall'autorità responsabile della Camera di commercio e dell'industria di Castres-Mazamet e dalla Società anonima di economia mista locale Air 12.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2408/92, la selezione tra le offerte sarà effettuata tenendo conto dell'adeguatezza del servizio offerto e in particolare delle tariffe e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo del corrispettivo richiesto.

9.   Informazioni supplementari essenziali:

9-1.   Corrispettivo finanziario: Le offerte presentate dagli offerenti prescelti devono indicare espressamente la somma massima richiesta a titolo di corrispettivo per l'esercizio del servizio nei tre anni successivi, a decorrere dall'1.6.2008, con ripartizione annuale. L'importo esatto del corrispettivo accordato viene determinato retroattivamente ogni anno, in funzione delle spese e delle entrate effettivamente generate dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta. Tale limite massimo può essere riveduto soltanto in caso di mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio.

I versamenti annuali sono effettuati mediante acconti e a saldo. Il versamento del saldo è effettuato previa approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e previa verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste al punto 9-2 di seguito.

In caso di risoluzione anticipata del contratto si applicano, con la massima tempestività, le disposizioni del punto 9-2 per consentire il versamento al vettore del saldo del corrispettivo finanziario dovuto, mentre il limite massimo di cui al primo comma viene ridotto proporzionalmente alla durata effettiva del servizio.

9-2.   Verifica della prestazione del servizio e dei conti del vettore: La prestazione del servizio e la contabilità analitica del vettore concernente il collegamento in questione sono esaminate almeno una volta l'anno, di concerto con il vettore.

9-3.   Modifica e risoluzione del contratto: Il vettore, qualora ritenga che un mutamento imprevedibile delle condizioni di esercizio giustifichi la revisione dell'importo massimo del corrispettivo finanziario, può presentare una richiesta motivata in tal senso alle altre parti firmatarie, le quali dovranno pronunciarsi entro un termine di due mesi. Il contratto può quindi essere modificato mediante clausola aggiuntiva.

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto soltanto con un preavviso di sei mesi. In caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del vettore, si considera che quest'ultimo abbia esercitato il recesso senza preavviso qualora egli non riprenda il servizio in maniera conforme ai suddetti oneri, entro un mese dalla data della messa in mora.

9-4.   Penali o altre sanzioni finanziarie previste dal contratto: L'inosservanza, da parte del vettore, del preavviso di cui al punto 9-3 è sanzionata con un'ammenda amministrativa, in applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, oppure con una penale calcolata in base al numero di mesi di mancato preavviso e al deficit reale del servizio nell'anno considerato, senza comunque superare il corrispettivo finanziario massimo di cui al punto 9-1.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo R. 330-20 del codice francese dell'aviazione civile, in caso di inadempimento parziale degli oneri di servizio pubblico il corrispettivo massimo previsto al punto 9-1 viene debitamente ridotto.

Tali riduzioni tengono conto, eventualmente, del numero di voli annullati per ragioni imputabili al vettore, del numero di voli effettuati con una capacità inferiore a quella prevista e del numero di voli effettuati senza rispettare gli oneri di servizio pubblico in materia di scali o di tariffe applicate.

10.   Modalità di presentazione delle candidature: I fascicoli di candidatura devono essere contenuti in una busta sigillata recante la dicitura: «Réponse à l'appel de candidatures Ligne aérienne Castres (Mazamet)/Rodez (Marcillac)/Lyon (Saint-Exupéry) — À n'ouvrir que par le destinataire». Devono pervenire entro le ore 12.00, ora locale, del 4.12.2007, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data dell'avviso di ricevimento, o tramite consegna contro ricevuta, al seguente indirizzo:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex.

11.   Fase successiva del procedimento: Entro il 7.12.2007 la Camera di commercio e dell'industria di Castres-Mazamet invierà, ai candidati selezionati un fascicolo di gara contenente in particolare un regolamento della gara e un progetto di convenzione.

I candidati selezionati dovranno presentare la loro offerta entro il 4.1.2008 alle ore 12.00, ora locale.

L'offerta impegnerà il candidato per un periodo di 280 giorni a decorrere dalla sua presentazione.

12.   Validità del bando di gara: Il presente bando di gara è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, anteriormente all'1.5.2008, un programma per l'esercizio della rotta in questione a decorrere dall'1.6.2008, in conformità degli oneri di servizio pubblico imposti e senza ricevere alcun corrispettivo finanziario.

13.   Domande di informazioni supplementari: Per ottenere le informazioni che ritengono necessarie, i candidati possono rivolgersi, esclusivamente mediante lettera o fax, al presidente della Camera di commercio e dell'industria di Castres-Mazamet, il cui indirizzo e numero di fax figurano al punto 2.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/45


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 255/16)

1.

In data 19 ottobre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa The Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa LOMO Group («LOMO», Germania), mediante acquisto di titoli.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Goldman Sachs: attività di investment banking, trading e principal investment, gestione patrimoniale e servizi di investimento,

per LOMO: gestione di stazioni e aree di servizio sulle autostrade.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/46


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4944 — SAP/Business Objects)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 255/17)

1.

In data 22 ottobre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa SAP AG («SAP», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Business Objects S.A. («BO», Francia/Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per SAP: soluzioni di software applicativo per imprese,

per BO: soluzioni di software per analisi aziendali, formazione e servizi connessi.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4944 — SAP/Business Objects, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/47


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 255/18)

1.

In data 19 ottobre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa SC-Beteiligungsgesellschaft mbH («SCB», Germania), controllata da ultimo da JP Morgan Chase & Co. («JPMorgan Chase», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Süd-Chemie AG («Süd-Chemie», Germania), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per SCB: società veicolo di JP Morgan Chase,

per JPMorgan Chase: servizi finanziari,

per Süd-Chemie: specialità chimiche.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/48


PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE N. …/…

del […]

che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 255/19)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), in particolare l'articolo 33,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (3) fissa le regole concernenti la partecipazione a detti procedimenti delle parti interessate.

(2)

Le parti del procedimento possono essere disposte a riconoscere la loro partecipazione a un cartello in violazione dell'articolo 81 del trattato e la loro responsabilità rispetto a detta partecipazione se possono ragionevolmente anticipare le previste conclusioni della Commissione quanto alla loro partecipazione all'infrazione e al livello delle ammende applicabili e condividere dette conclusioni. È opportuno che la Commissione possa rivelare alle parti, se del caso, gli addebiti che intende muovere nei loro confronti in base agli elementi di prova contenuti nel fascicolo e le ammende che rischiano di vedersi infliggere. Siffatta comunicazione nella fase iniziale dovrebbe permettere alle parti interessate di esprimere il proprio punto di vista sugli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti, nonché sulla loro potenziale responsabilità.

(3)

Quando la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, rispecchia le proposte scritte di transazione delle parti e queste ultime nella loro risposta confermano che la comunicazione degli addebiti corrisponde al contenuto delle loro proposte scritte, la Commissione deve allora poter procedere senza indugio all'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento.

(4)

Una procedura di transazione dovrebbe pertanto essere istituita per permettere alla Commissione di trattare con maggiore rapidità i casi di cartelli giungendo a un accordo con le parti.

(5)

L'esperienza ha dimostrato che la messa a disposizione sistematica ai denuncianti di una versione non riservata della comunicazione degli addebiti può avere conseguenze negative per quanto concerne la disponibilità delle parti del procedimento a collaborare con la Commissione. Benché sia opportuno che i denuncianti continuino a essere strettamente associati al procedimento, ne siano informati e possano fornire per iscritto il proprio punto di vista sulla natura e sull'oggetto della procedura, spetta alla Commissione determinare come siffatte informazioni scritte debbano essere fornite nei casi specifici.

(6)

Il regolamento (CE) n. 773/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 773/2004 è modificato come segue:

1)

All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:

«1.   La Commissione può decidere di avviare il procedimento per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 in qualsiasi momento, ma non dopo la data in cui ha espresso la valutazione preliminare di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, ha emesso la comunicazione degli addebiti o ha richiesto alle parti di manifestare il proprio interesse ad avviare discussioni in vista della transazione né, se è anteriore, dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso.»

2)

All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:

«1.   Qualora emetta una comunicazione degli addebiti relativa a una questione in merito alla quale ha ricevuto una denuncia, la Commissione informa per iscritto il denunciante della natura e dell'oggetto della procedura e fissa un termine entro cui questi può presentare osservazioni scritte. La Commissione può anche fornire al denunciante una copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti.»

3)

All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:

«1.   La Commissione informa le parti interessate degli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata per iscritto a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti.»

4)

È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Procedura di transazione nei casi di cartelli

1.   Dopo l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione. La Commissione non è tenuta a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.

Se due o più parti appartenenti alla stessa impresa manifestano la disponibilità a partecipare a siffatte discussioni ai sensi del primo comma, dette parti designano rappresentanti comuni che parteciperanno alle discussioni con la Commissione in loro nome.

2.   La Commissione può informare le parti disposte a presentare proposte di transazione circa:

a)

gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;

b)

gli elementi probatori utilizzati a sostegno; e

c)

le ammende applicabili.

Qualora le discussioni di transazione giungano a una fase in cui le suddette informazioni siano state rivelate su richiesta o altrimenti rese disponibili alle parti, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte scritte di transazione che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione all'articolo 81 del trattato nonché la loro responsabilità. La Commissione non è obbligata a tener conto di proposte scritte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.

3.   Quando la comunicazione degli addebiti notificata alle parti rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione, le parti interessate, nella loro risposta scritta a detta comunicazione degli addebiti confermano, entro il termine fissato dalla Commissione, che la comunicazione degli addebiti loro indirizzata corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione. La Commissione può allora procedere senza indugio all'adozione della decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento.»

5)

Non riguarda la versione italiana — N.d.T.:

«1.   Non riguarda la versione italiana.»

6)

L'articolo 12 è sostituito come segue:

«1.   Non riguarda la versione italiana.»

«2.   Tuttavia, nel presentare le loro proposte scritte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno di avere la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione orale unicamente qualora la comunicazione degli addebiti non rispecchi il contenuto delle loro proposte scritte di transazione.».

7)

All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Dopo l'avvio del procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rivela, se del caso, gli elementi probatori a sostegno degli addebiti che intende muovere, alle parti disposte a presentare proposte di transazione in modo che possano procedere in tal senso. In quest'ottica, quando presentano le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno l'accesso al fascicolo unicamente dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti qualora detta comunicazione non rispecchi il contenuto delle loro proposte scritte di transazione.»

8)

All'articolo 17, i paragrafi 1 e 3, sono sostituiti come segue:

«1.   Nello stabilire i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 10 bis, paragrafo 1, all'articolo 10 bis, paragrafo 2, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione tiene conto sia del tempo necessario per la preparazione della comunicazione sia dell'urgenza del caso.

3.   I termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10 bis, paragrafo 1, all'articolo 10 bis, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 3, non possono essere inferiori a due settimane. Il termine di cui all'artico 10 bis, paragrafo 3, non può essere inferiore a una settimana.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il […].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […].

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

(2)  GU C 255 del 30.10.2007, pag. 48.

(3)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18. Regolamento quale modificato dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).


27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/51


Progetto di comunicazione della Commissione

[…]

concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 255/20)

1.   INTRODUZIONE

1.

La presente comunicazione illustra il quadro normativo che permette di ricompensare la cooperazione nei procedimenti avviati ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE (1) nei casi di cartelli. La procedura di transazione potrebbe permettere alla Commissione di trattare un maggior numero di casi con le stesse risorse, suscitando quindi l'interesse del pubblico alla prescrizione di sanzioni efficaci e tempestive da parte della Commissione, rafforzando nel contempo l'effetto dissuasivo. La cooperazione di cui alla presente comunicazione è diversa dalla presentazione volontaria di elementi di prova al fine di far scattare o fare avanzare le indagini della Commissione, che forma oggetto della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (2) («la comunicazione sul trattamento favorevole»). Quando soddisfa le condizioni stabilite in entrambe le comunicazioni della Commissione, la cooperazione offerta da un'impresa può essere ricompensata di conseguenza in modo cumulativo (3).

2.

Se le parti del procedimento sono disposte a riconoscere la propria partecipazione a un cartello in violazione dell'articolo 81 del trattato CE e la loro responsabilità al riguardo, possono anche contribuire ad accelerare il procedimento che conduce all'adozione della corrispondente decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (4) nei modi e con le garanzie precisate nella presente comunicazione. Se la Commissione, in quanto autorità investigativa e custode del trattato autorizzata ad adottare decisioni di esecuzione fatto salvo il controllo degli organi giurisdizionali comunitari, non negozia la questione dell'esistenza di un'infrazione al diritto comunitario né la sanzione applicabile, ciò nondimeno può ricompensare la cooperazione descritta nella presente comunicazione.

3.

Il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (5) stabilisce le principali regole pratiche concernenti lo svolgimento di procedimenti nei casi di antitrust, incluse quelle applicabili alla transazione. A tale riguardo, il regolamento (CE) n. 773/2004 lascia alla discrezionalità della Commissione il giudizio sull'opportunità o meno di una procedura di transazione nei casi di intese, pur garantendo al contempo che la procedura di transazione non possa essere imposta alle parti.

4.

L'applicazione efficace delle norme comunitarie in materia di concorrenza è compatibile con il pieno rispetto del diritto delle parti alla difesa, che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario da rispettare in ogni circostanza, in particolare nei procedimenti antitrust che possono dare luogo a sanzioni. Ne consegue che le norme stabilite per i procedimenti svolti dalla Commissione a norma dell'articolo 81 del trattato CE dovrebbero garantire che le imprese e le associazioni di imprese interessate siano messe in grado di esprimere efficacemente il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegati dalla Commissione (6) durante l'intera procedura amministrativa.

2.   PROCEDURA

5.

La Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità per stabilire quali casi possono essere adatti per sondare l'interesse delle parti a partecipare a discussioni in vista di una transazione, nonché per decidere di avviare dette discussioni o di porvi fine o di giungere ad una soluzione definitiva del caso. A tale riguardo è opportuno tener conto della probabilità di giungere, entro un termine ragionevole, a un accordo con le parti interessate per quanto riguarda la portata degli eventuali addebiti, sulla base di fattori quali il numero di parti in causa, le prevedibili posizioni contrastanti in merito all'attribuzione della responsabilità, il livello di contestazione dei fatti. Inoltre la Commissione terrà conto della prospettiva di conseguire incrementi di efficienza procedurale, sulla base dei progressi compiuti. Possono intervenire anche altri fattori, come l'eventuale determinazione di un precedente. La Commissione può avviare discussioni di transazione unicamente su richiesta scritta delle parti interessate.

6.

Benché alle parti del procedimento non sia riconosciuto il diritto alla transazione, la Commissione, se ritiene che un caso, in linea di principio, possa essere adatto alla transazione, sonderà l'interesse alla transazione di tutte le parti del medesimo procedimento.

7.

Le parti del procedimento e i loro rappresentanti legali non possono rivelare ad alcuna altra impresa o terzo interessato in qualsiasi giurisdizione il contenuto delle discussioni o dei documenti cui abbiano avuto accesso ai fini della transazione, senza previa autorizzazione espressa della Commissione. Qualsiasi violazione di tale principio può indurre la Commissione a non prendere in considerazione la richiesta dell'impresa di seguire la procedura di transazione e può costituire una circostanza aggravante ai sensi del punto 28 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (7) («gli orientamenti sul calcolo delle ammende»).

2.1.   Avvio del procedimento e fasi esplorative riguardanti la transazione

8.

Qualora intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7 e/o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione deve prima identificare e riconoscere come parti del procedimento le persone giuridiche alle quali può essere inflitta una sanzione a titolo di violazione dell'articolo 81 del trattato CE.

9.

A tal fine, l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 per l'adozione di siffatta decisione può avvenire in qualsiasi momento, ma non oltre la data in cui la Commissione emette la comunicazione degli addebiti nei confronti delle parti interessate. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 precisa inoltre che, qualora ritenga opportuno sondare l'interesse delle parti ad avviare discussioni di transazione, la Commissione avvia il procedimento entro la data in cui ha emesso la comunicazione degli addebiti o entro la data, se è anteriore, in cui ha richiesto alle parti di manifestare per iscritto il loro interesse a partecipare a siffatte discussioni.

10.

Dopo l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ha competenza esclusiva per applicare l'articolo 81 del trattato CE al caso di specie (8).

11.

Qualora ritenga opportuno sondare l'interesse delle parti ad avviare discussioni di transazione, la Commissione fissa un termine non inferiore a due settimane, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, entro il quale le parti dello stesso procedimento devono dichiarare per iscritto se sono disposte a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione in una fase successiva.

12.

Tutte le parti del procedimento appartenenti alla stessa impresa e che intendono presentare una proposta di transazione e chiedere di partecipare a discussioni per giungere ad una transazione, devono designare rappresentanti comuni debitamente autorizzati ad agire in loro nome in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del termine di cui al punto 11.

13.

La Commissione può non tener conto di domande di immunità dall'ammenda o di riduzione dell'ammenda a norma della comunicazione sul trattamento favorevole se le sono state presentate dopo la scadenza del termine di cui al punto 11.

2.2.   Inizio della procedura di transazione: discussioni per giungere a una transazione

14.

Qualora alcune parti del procedimento richiedano di avviare discussioni di transazione e purché soddisfino le condizioni di cui ai punti 11 e 12, la Commissione può decidere di avviare la procedura di transazione mediante contatti bilaterali tra la direzione generale della Concorrenza e i candidati alla transazione.

15.

La Commissione mantiene un margine di discrezionalità durante l'intera procedura per valutare l'opportunità e il ritmo delle discussioni bilaterali di transazione con le singole imprese. Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (9), si tratta in particolare di determinare, visto il progresso compiuto in generale nella procedura di transazione, l'ordine e la sequenza delle discussioni bilaterali di transazione nonché il momento in cui rivelare informazioni, compresi gli elementi probatori contenuti nel fascicolo della Commissione utilizzati a sostegno degli addebiti previsti e per fissare l'ammenda applicabile (10). Le informazioni verranno comunicate a tempo debito mano a mano che avanzano le discussioni di transazione.

16.

Siffatta comunicazione preliminare nell'ambito delle discussioni di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004 permetterà alle parti di essere informate in merito agli elementi essenziali presi in considerazione fino a quel momento, quali i fatti contestati, la loro qualificazione, la gravità e la durata del presunto cartello, l'imputazione della responsabilità, una stima della forcella delle ammende applicabili (11), nonché gli elementi probatori utilizzati a sostegno dei potenziali addebiti (12). Tale dispositivo permetterà alle parti di far valere il loro punto di vista sugli addebiti che potrebbero essere mossi nei loro confronti e permetterà loro di decidere, in perfetta cognizione di causa, se accedere o meno alla transazione.

17.

Quando i progressi realizzati durante le discussioni di transazione permettono di giungere a un'intesa comune per quanto riguarda l'ambito dei potenziali addebiti e la stima della forcella delle probabili ammende che saranno verosimilmente inflitte dalla Commissione, la Commissione può accordare alle imprese un termine di almeno XXX giorni lavorativi per la presentazione di una proposta scritta definitiva di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004. Il termite può essere prorogato su richiesta motivata. Prima che sia loro accordato tale termine, le parti hanno diritto a che siano loro rivelate, su richiesta, le informazioni indicate al punto 16. Su richiesta motivata di una parte, i servizi della Commissione possono inoltre concederle l'accesso alle versioni non riservate di qualsiasi documento accessibile figurante in quel momento nel fascicolo del caso di specie, qualora lo ritengano giustificato per permettere alla parte di precisare la sua posizione riguardo a qualsiasi altro aspetto del cartello e a condizione che gli incrementi di efficienza procedurale di cui al punto 5 (13) non siano compromessi.

18.

Le parti possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi momento della procedura di transazione in merito a qualsiasi questione inerente il principio del giusto processo. È compito del consigliere-auditore garantire il rispetto dell'esercizio dei diritti alla difesa nei procedimenti in materia di concorrenza.

19.

Qualora le parti interessate non presentino una proposta di transazione, la procedura per l'adozione della decisione definitiva nei loro riguardi segue le disposizioni generali di cui agli articoli 10, paragrafo 2, 12, paragrafo 1 e 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, anziché quelle che disciplinano la procedura di transazione.

2.3.   Proposte di transazione

20.

Le parti che optano per una procedura di transazione devono presentare una richiesta formale di transazione sotto forma di una proposta scritta di transazione. La proposta scritta di transazione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 contiene:

a)

un riconoscimento in termini inequivocabili della responsabilità delle parti per l'infrazione, descritta sinteticamente per quanto riguarda i fatti principali, la loro qualificazione giuridica, e la durata della loro partecipazione all'infrazione conformemente ai risultati delle discussioni di transazione;

b)

un'indicazione (14) dell'importo massimo dell'ammenda che le parti prevedono sarà loro inflitta dalla Commissione e che esse accettano nel quadro di una procedura di transazione;

c)

la conferma delle parti che sono state sufficientemente informate degli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti e che è stata loro sufficientemente accordata la possibilità di esprimere il proprio punto di vista alla Commissione;

d)

la conferma delle parti che, in considerazione di quanto sopra, non intendono chiedere l'accesso al fascicolo né di essere nuovamente sentite in un'audizione orale, salvo che la Commissione non acceda alla loro proposta di transazione;

e)

il consenso delle parti di ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione definitiva ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 in una determinata lingua ufficiale della Comunità europea.

21.

Le ammissioni e le conferme fornite dalle parti in vista della transazione costituiscono l'espressione del loro impegno a cooperare alla rapida trattazione del caso secondo la procedura di transazione. Tuttavia, tali ammissioni e conferme sono subordinate all'accettazione da parte della Commissione della richiesta di transazione presentata dalle parti, compreso l'importo massimo previsto dell'ammenda.

22.

Pertanto, le richieste scritte di transazione non possono essere revocate unilateralmente dalle parti che le hanno presentate salvo che la Commissione non le accolga astenendosi dall'rispecchiare le proposte scritte di transazione innanzi tutto nella comunicazione degli addebiti e, successivamente, nella decisione definitiva (cfr. in questo senso i punti 27 e 29 infra). Si considera che la comunicazione degli addebiti rispecchia le proposte scritte di transazione se ne riflette il contenuto per quanto riguarda la descrizione del cartello, la partecipazione dell'impresa al medesimo e la relativa qualificazione giuridica. Inoltre, per ritenere che la decisione definitiva rispecchia le proposte scritte di transazione, occorre che l'ammenda inflitta non ecceda l'importo massimo ivi indicato.

2.4.   Comunicazione degli addebiti e risposta

23.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, la notifica per iscritto di una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti è una fase preparatoria obbligatoria prima di adottare qualsiasi decisione definitiva (15). Di conseguenza, la Commissione emetterà una comunicazione degli addebiti anche in caso di procedura di transazione (16).

24.

Per garantire l'esercizio effettivo dei diritti delle parti alla difesa, la Commissione deve sentire il loro punto di vista sugli addebiti mossi nei loro confronti e sugli elementi probatori utilizzati a sostegno prima di adottare una decisione definitiva e ne deve tener conto modificando, se del caso, la propria analisi preliminare (17). La Commissione deve poter essere in grado non solo di accettare o di respingere le argomentazioni addotte delle parti durante la procedura amministrativa, ma anche di compiere la propria analisi delle questioni che le hanno sottoposto al fine di indurla a muovere addebiti la cui infondatezza sia stata dimostrata oppure al fine di integrare e rivedere le proprie argomentazioni tanto di fatto che di diritto a sostegno degli addebiti che mantiene (18).

25.

Mediante la presentazione di una richiesta formale di transazione sotto forma di una proposta scritta di transazione prima che sia loro notificata la comunicazione degli addebiti, le parti interessate permettono alla Commissione di tenere effettivamente conto del loro punto di vista (19) già al momento della redazione della comunicazione degli addebiti, anziché soltanto prima della consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti (in prosieguo «il Comitato consultivo») o prima dell'adozione della decisione definitiva (20). Pertanto, la comunicazione degli addebiti notificata alle parti può rispecchiare il contenuto delle proposte di transazione, se del caso, e l'ammontare dell'ammenda applicabile può essere di conseguenza rivisto al ribasso (21).

26.

Se la comunicazione degli addebiti rispecchia la proposta di transazione delle parti, le parti interessate rispondono a detta comunicazione entro un limite di tempo di almeno una settimana fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, semplicemente confermando (in termini inequivocabili) che la comunicazione degli addebiti corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione e che quindi mantengono l'impegno di seguire la procedura di transazione. In assenza di siffatta risposta, la Commissione può non prendere in considerazione la richiesta dell'impresa di seguire la procedura di transazione.

27.

La Commissione può legittimamente adottare una comunicazione degli addebiti che non rispecchia la proposta di transazione delle parti. In tal caso, si applicano le disposizioni generali di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004. Le ammissioni formulate dalle parti nella proposta di transazione si intendono ritirate e non possono essere utilizzate contro nessuna parte del procedimento. Pertanto le parti interessate non sono più vincolate dalla loro proposta di transazione e viene loro fissato un nuovo termine in modo che possano ripresentare elementi a propria difesa inclusa, se lo desiderano, la possibilità di chiedere un'audizione orale e l'accesso al fascicolo.

2.5.   Decisione della Commissione e ricompensa a titolo della transazione

28.

Una volta che le parti abbiano confermato nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti l'impegno di giungere a una transazione, il regolamento (CE) n. 773/2004 consente alla Commissione di procedere, senza ulteriori fasi procedurali, all'adozione della decisione definitiva ai sensi dell'articolo 7 e/o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, previa consultazione del Comitato consultivo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003. In particolare, ciò significa che le parti non possono chiedere l'audizione orale o l'accesso al fascicolo quando le loro proposte di transazione siano state riportate nella comunicazione degli addebiti (22), in conformità con l'articolo 12, paragrafo 2 (23), e con l'articolo 15, paragrafo 1 bis  (24), del regolamento (CE) n. 773/2004.

29.

La Commissione può legittimamente adottare una posizione definitiva che si discosti dalla sua posizione iniziale espressa in una comunicazione degli addebiti che avalla le proposte scritte di transazione delle parti, tenuto conto degli argomenti sviluppati dal Comitato consultivo o di altre considerazioni connesse all'autonomia del Collegio dei commissari in materia (25). Tuttavia, qualora intenda agire in tal senso, la Commissione informa le parti della sua intenzione e notifica loro una nuova comunicazione degli addebiti per garantire loro il diritto alla difesa secondo le norme generali di procedura (26). Ne consegue che le parti avranno quindi il diritto di accedere al fascicolo, di chiedere un'audizione orale e di rispondere alla comunicazione degli addebiti. Le ammissioni formulate dalle parti nella loro proposta di transazione si intendono ritirate e non possono essere utilizzate nei confronti di nessuna delle parti del procedimento.

30.

L'importo finale dell'ammenda in un caso specifico è stabilito nella decisione in cui la Commissione constata l'infrazione e commina una sanzione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.

31.

Conformemente alla prassi della Commissione, il fatto che un'impresa abbia cooperato con questa nel quadro della presente comunicazione durante la procedura amministrativa sarà indicato in ogni decisione, in modo da spiegare le ragioni che giustificano il livello dell'ammenda.

32.

Qualora decida di ricompensare una parte a titolo di transazione conclusa in base alla presente comunicazione, la Commissione ridurrà del XX % l'ammontare dell'ammenda una volta applicato il massimale del 10 % stabilito negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (27) e qualsiasi maggiorazione applicata a scopo dissuasivo (28) non potrà eccedere un fattore moltiplicatore pari a due.

33.

Nei casi risolti mediante transazione con imprese che abbiano chiesto di beneficiare del trattamento favorevole, la riduzione dell'ammenda ad esse accordata corrisponderà alla somma della ricompensa concessa a titolo di trattamento favorevole e della ricompensa concessa a titolo di transazione.

3.   CONSIDERAZIONI GENERALI

34.

La presente comunicazione si applica a tutti i casi che formino oggetto di esame da parte della Commissione al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure ulteriormente.

35.

La Commissione ritiene che, in generale, la divulgazione pubblica di documenti o di dichiarazioni scritte o registrate ricevuti nel quadro della presente comunicazione arrechi pregiudizio ad alcuni interessi pubblici o privati quali, ad esempio, la tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti (29), anche dopo l'adozione della decisione.

36.

Le decisioni definitive adottate dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 sono soggette al controllo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 230 del trattato CE. Inoltre, ai sensi dell'articolo 229 del trattato CE e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.


(1)  I riferimenti contenuti nel presente testo all'articolo 81 del trattato CE includono anche l'articolo 53 dell'accordo SEE allorché è applicato dalla Commissione secondo le regole di cui all'articolo 56.

(2)  GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17.

(3)  Cfr. punto 33.

(4)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

(5)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18. Regolamento quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. XXX/200Y (GU L … del …, pag. …).

(6)  Cfr. causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. 1979, pag. 461, punti 9 e 11; causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. 1992, parte. II, pag. 757, punto 39; Cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Racc. 1992, parte. II, pag. 2667, Cimenteries CBR, punto 39; cause riunite T-191/98, T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line AB e altri/Commissione, Racc. 2003, parte II, pag. 3275, punto 138; sentenza della Corte di giustizia del 2 ottobre 2003 nella causa C-176/99 P, ARBED SA/Commissione, punto 19; sentenza del Tribunale di primo grado nella causa in caso T-15/02, BASF AG/Commissione, del 15 marzo 2006, punto 44; sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 nella causa T-329/01, Archer Daniels Midland Co./Commissione (gluconato di sodio), punto 358.

(7)  GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

(8)  L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 stabilisce quanto segue: «L'avvio di un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato. Qualora un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro stia già svolgendo un procedimento, la Commissione avvia il procedimento unicamente previa consultazione di quest'ultima».

(9)  «La Commissione può informare le parti disposte a presentare proposte di transazione circa: a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti; b) gli elementi probatori utilizzati a sostegno, e c) le ammende applicabili (…)» [articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004].

(10)  Il riferimento alle «ammende applicabili» di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 offre ai servizi della Commissione la possibilità di fornire alle parti interessate dalle discussioni di transazione una stima dell'ammenda loro applicabile tenuto conto delle modalità contenute negli orientamenti sul calcolo delle ammende, delle disposizioni di cui alla presente comunicazione e alla comunicazione sul trattamento favorevole, se del caso.

(11)  Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e altri/Commissione, Racc. 1983, pag. 1825, punto 21, e sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-16/99 Lögstör Rör/Commissione, Racc. 2002, parte II, pag. 1633, punto 193, confermata dalla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e altri/Commissione, Racc. 2005, parte I, pag. 0000, in particolare punto 428; sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 nella causa T-15/02, BASF AG/Commissione, punto 48; sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 nella causa T-329/01, Archer Daniels Midland Co./Commissione (gluconato di sodio), punto 361.

(12)  Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità per decidere quando rivelare alle parti disposte a presentare proposte di transazione dopo l'avvio del procedimento gli elementi probatori contenuti nel fascicolo utilizzati a sostegno degli addebiti che intende muovere.

(13)  A tale scopo, alle parti verrà fornito un elenco di tutti i documenti accessibili in quel momento nel fascicolo del caso di specie.

(14)  Risultante dalle discussioni di cui ai punti 16 e 17.

(15)  Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 stabilisce quanto segue: «La Commissione informa per iscritto le parti interessate degli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata ad ognuna di esse». Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione basa le sue decisioni soltanto sugli addebiti in merito ai quali i destinatari della comunicazione degli addebiti sono stati posti in condizione di essere sentiti.

(16)  Come precisato dal Tribunale di primo grado nella sentenza del 15 marzo 2006 nella causa T-15/02, BASF AG/Commissione, punto 58, «(…) Quale che sia il grado di cooperazione di un'impresa, la funzione della comunicazione delle obiezioni resta quella di fornire alle imprese e associazioni di imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (Ahlström Osakeyhtiöand e altri/Commissione, punti 46 e 42 della motivazione, e causa C-283/98, P Mo och Domsjö/Commissione, punti 46 e 63). Sotto quel punto di vista, il fatto che la ricorrente avesse cooperato con la Commissione, avesse riconosciuto di aver posto in essere comportamenti illeciti e avesse descritto tali comportamenti nulla toglieva al suo diritto e al suo interesse a ricevere dalla Commissione un atto in cui si esponessero con precisione tutti gli addebiti che essa le muoveva, ivi compresi quelli che potevano basarsi su dichiarazioni o prove fornite da altre imprese coinvolte (…)». Nel contesto delle transazioni dirette, la comunicazione degli addebiti deve contenere informazioni che consentano alle parti di constatare che la Commissione accede alle loro proposte di transazione.

(17)  Secondo giurisprudenza consolidata, la Commissione basa le sue decisioni unicamente su addebiti in merito ai quali le parti interessate hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista e, a tal fine, hanno diritto di accedere al fascicolo della Commissione, fatto salvo l'interesse legittimo delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali (cfr. cause riunite T-39/92 and T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. 1994, parte II, pag. 49, punto 47;. cause riunite T-191/98, T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line AB e altri/Commissione, Racc. 2003, parte II, pag. 3275, punto 138).

(18)  Cfr. le sentenze della Corte di giustizia nella causa 41/69 ACF Chemiefarma/Commissione, op. cit., Racc. 1970, pag. 661, punti 47, 91 e 92, Cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73 Suiker Unie e altri/Commissione, Racc. 1975, pag. 1663, punti 80, 437 e 438; cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e altri/Commissione, Racc. 1980, pag. 3125, punto 68; cfr. sentenze del Tribunale di primo grado nella causa T-44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. 2004, parte II, pag. 0000, punti da 98 a 100; e causa T-15/02, BASF AG/Commissione, del 15 marzo 2006, punti 93 e 95.

(19)  A questo proposito, il considerando n. 2 del regolamento (CE) n. XXX/2008 della Commissione stabilisce: «[...] Siffatta comunicazione nella fase iniziale dovrebbe permettere alle parti interessate di esprimere il proprio punto di vista sugli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti, nonché sulla loro potenziale responsabilità».

(20)  A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2204 e, rispettivamente, dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003:

«La Commissione offre alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti la possibilità di essere sentite prima della consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.» [articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004].

«Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla Commissione di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento.» [articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003].

(21)  Cfr. in questo senso le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Musique diffusion française e altri/Commissione, op. cit., punto 21, 322/81 Michelin/Commissione, Racc. 1983, pag. 3461, punto 19, e Lögstör Rör/Commissione, punto 200, e la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-15/02, BASF AG/Commissione, del 15 marzo 2006, punto 62.

(22)  In linea di principio, le audizioni orali e l'accesso al fascicolo avvengono su richiesta delle parti, per garantire loro l'esercizio del diritto al contraddittorio.

(23)  Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 stabilisce quanto segue: «2. Tuttavia, nel presentare per iscritto la loro richiesta di transazione le parti confermano alla Commissione che chiederanno di avere la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione orale unicamente qualora la comunicazione degli addebiti non riporti il contenuto delle loro proposte scritte di transazione».

(24)  Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004: «Dopo l'avvio del procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rivela, se del caso, gli elementi probatori a sostegno degli addebiti che intende muovere, alle parti disposte a presentare proposte di transazione in modo che possano procedere in tal senso In quest'ottica, quando presentano le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno l'accesso al fascicolo unicamente dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti qualora detta comunicazione non riporti il contenuto delle loro proposte scritte di transazione».

(25)  Cfr. al riguardo le cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione, Racc. 1999, parte II, pag. 17, punto 231, e causa T-16/02 Audi/OHIM, Racc. 2003, parte II, pag. 5167, punto 75; sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-15/02, BASF AG/Commissione, del 15 marzo 2006, punto 94.

(26)  In base alla giurisprudenza: «Quindi, da un lato, i diritti della difesa sono violati a causa di una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione definitiva solo a condizione che un addebito riportato in quest'ultima non sia stato esposto nell'altra in modo sufficiente a permettere ai destinatari di difendersi. Dall'altro, la qualificazione giuridica dei fatti riportata nella comunicazione degli addebiti, per definizione, può essere solo provvisoria e una decisione successiva della Commissione non può essere annullata solo perché le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente alla detta qualificazione provvisoria. Infatti, la Commissione deve sentire i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tenere conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa.» (causa T-44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. 2004, parte II, pag. 0000, punti da 98 a 100; causa T-15/02, BASF AG/Commissione, punto 95).

(27)  GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

(28)  Cfr. punto 30 degli Orientamenti sul calcolo delle ammende.

(29)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALTRI ATTI

Commissione

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/58


Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 255/21)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«CARNALENTEJANA»

N. CE: PT/PDO/117/0209/08.04.2002

DOP ( X ) IGP ( )

Modifica/Modifiche richieste

Voce(i) del disciplinare:

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Nome del prodotto

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Descrizione del prodotto

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Zona geografica

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Prova dell'origine

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Metodo di ottenimento

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Legame

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Etichettatura

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Condizioni nazionali

Modifica/Modifiche:

1.   Descrizione

Allo scopo di adeguare il suo prodotto alla legislazione nazionale in vigore e, soprattutto, alle modifiche apportate a livello della classificazione delle carcasse di bovini leggeri (decreto ministeriale n. 363/2001, del 9 aprile 2001), l'associazione di produttori ha sollecitato la modifica di tale capitolo, debitamente motivando le modifiche richieste.

D'altro canto, di fronte alle nuove tendenze del mercato ed al fine di adeguare la presentazione del prodotto al comportamento e alle preferenze dei consumatori, l'associazione ha deciso di diversificarne ulteriormente la presentazione commerciale. Così, la stessa CARNALENTEJANA sarà disponibile sotto diverse forme: macinata, arrotolata, a cubetti, a fette, ecc., presentata in vaschette od in altra confezione appropriata, in atmosfera controllata, sottovuoto o congelata in base ad un procedimento di congelazione rapida; va detto che in ogni caso la CARNALENTEJANA deve costituire, come minimo, e conformemente alle norme, il 95 % del peso del prodotto finale. Poiché l'intero processo produttivo ha luogo nella regione d'origine, la tracciabilità è completa, il controllo dell'utilizzo della denominazione d'origine è rigoroso, la presentazione è genuina e la qualità tradizionale del prodotto si mantiene elevata senza deludere il consumatore o frustrarne le aspettative. Per tutte queste ragioni, l'associazione ha presentato allo Stato portoghese una richiesta, debitamente motivata, di modifica della presentazione del prodotto.

2.   Zona geografica

I produttori di alcuni comuni limitrofi della zona geografica di produzione della «Carnalentejana» hanno chiesto all'associazione di produttori che gestisce la denominazione d'origine di allargare la zona in parola sostenendo che i suddetti comuni soddisfano a tutte le condizioni richieste per l'ottenimento del prodotto, segnatamente in termini di alimentazione, allevamento, densità del bestiame, sistema di conduzione aziendale, razza interessata e tradizionalità. Questa domanda è stata esaminata dall'associazione di produttori e documentata mediante la realizzazione di un esame/di uno studio presentato allo Stato portoghese il quale lo ha ritenuto credibile.

Poiché, nella costituzione del fascicolo, si è tenuto conto soltanto del criterio amministrativo per delimitare la zona geografica di produzione, si constata ora che effettivamente alcune zone contigue non sono state prese in considerazione pur presentando le stesse condizioni edafoclimatiche, le stesse tecniche di allevamento, la stessa densità di bestiame e la stessa flora dominante, la stessa razza, le stesse pratiche agricole e lo stesso sistema di sfruttamento, e che esse danno origine, quindi, ad un prodotto dalle caratteristiche fisiche, chimiche e sensoriali in tutto e per tutto identiche a quelle della «Carnalentejana». Pertanto, i produttori in questione, che non sono attualmente tutelati dalla denominazione, subiscono un danno economico non indifferente visto che la commercializzazione dei loro prodotti non è tutelata dalla stessa denominazione che protegge invece l'immissione sul mercato dei prodotti dei loro vicini.

3.   Metodo di ottenimento

Le modifiche richieste riguardano la possibilità di presentare la carne, debitamente confezionata in atmosfera controllata, sotto vuoto o congelata in base ad un metodo di congelazione rapida. Per garantire la genuinità e la qualità del prodotto, assicurare la difesa degli interessi dei consumatori, permettere il controllo e consentire la tracciabilità totale del prodotto e del processo, oltre alla nascita, all'allevamento, all'ingrasso e alla macellazione degli animali e al sezionamento delle carcasse, anche tutte le operazioni di taglio, di trasformazione e di condizionamento della carne debbono essere effettuate nella zona geografica delimitata. Si ammette tuttavia che talune operazioni di trasformazione/condizionamento siano espletate al di fuori della zona geografica allorché in quest'ultima non esista una struttura di trasformazione rispondente alle esigenze dell'associazione in materia di igiene, di sicurezza alimentare e di controllo delle operazioni. In tal caso, il sistema di controllo è rafforzato, la tracciabilità garantita ed un limite massimo di 500 km è fissato per il trasporto della carne onde evitare qualsiasi perdita di qualità e rendere possibile il controllo.

4.   Etichettatura

L'associazione di produttori ha chiesto una modifica di questo capitolo in modo da adeguarlo alle prescrizioni della nuova legislazione nazionale e comunitaria in vigore. Indipendentemente dalla presentazione commerciale e dal rispetto delle esigenze di etichettatura previste dalla legislazione generale, è obbligatorio apporre la dicitura «CARNALENTEJANA — DOP», il marchio di certificazione, il logotipo della CARNALENTEJANA e il logotipo comunitario. Qualora il prodotto costituisca uno degli ingredienti di un prodotto trasformato, è autorizzata soltanto l'indicazione: «Elaborato a partire da CARNALENTEJANA — DOP» purché siano rispettati alcuni criteri d'autorizzazione e di controllo; è inoltre severamente proibito l'uso della dicitura «CARNALENTEJANA — DOP» e del logotipo comunitario o di qualsiasi altra dicitura o indicazione ingannevole tendente a trarre profitto dalla reputazione della DOP.

RIEPILOGO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CARNALENTEJANA»

N. CE: PT/PDO/117/0209/08.04.2002

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo.

1.   Servizio competente dello stato-Membro:

Nome:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Indirizzo:

Av. Afonso Costa, 3

P-1949-002 Lisboa

Tel.

(351) 21 844 22 00

Fax

(351) 21 844 22 02

E-mail:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.   Associazione richiedente:

Nome:

CARNALENTEJANA — Agrupamento de Produtores de Bovinos de Raça Alentejana, SA

Indirizzo:

Estrada do Moinho Vento

P-7350-230 Elvas

Tel.

(351) 268 639480

Fax

(351) 268 622455

E-mail:

caalentejo@mail.telepac.pt

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1: Carni (e frattaglie) fresche

4.   Descrizione del disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome: «Carnalentejana»

4.2.   Descrizione: Mezzene, quarti di carcasse, pezzi confezionati sotto vuoto o in atmosfera controllata, nonché le loro preparazioni, refrigerate o congelate, ottenute a partire da animali della razza Alentejana iscritti nel registro delle nascite della razza bovina Alentejana, che presentano le seguenti caratteristiche:

Oltre alle forme di presentazione tradizionali — carcassa, pezzi interi e tagliati, la CARNALENTEJANA può presentarsi commercialmente sotto varie forme: tritata, arrotolata, a cubetti, a fette, ecc. Questi pezzi si presentano confezionati in vaschette od altra confezione appropriata, in atmosfera controllata, sotto vuoto o congelati in base ad un procedimento di congelazione rapida laddove la CARNALENTEJANA rappresenta, come minimo e conformemente alle norme, il 95 % del peso del prodotto finale. Nei preparati che utilizzano la CARNALENTEJANA come ingrediente, si ammette che quest'ultima sia la sola categoria «carne» e costituisca, come minimo, il 60 % del peso del prodotto finale.

4.3.   Zona geografica: Prendendo in considerazione: la distribuzione geografica dei querceti e della razza bovina Alentejana, l'ubicazione delle aziende agricole che possono, quindi, praticare il regime di allevamento richiesto, il savoir-faire associato all'allevamento degli animali, le norme legali di macellazione, di sezionamento e di ottenimento delle carcasse, delle semi-carcasse, dei pezzi e dei prodotti trasformati a base di carne bovina in generale, le esigenze generali di controllo e di tracciabilità imposte alla carne bovina in generale, le esigenze specifiche di controllo e di tracciabilità che i produttori di «Carnalentejana» si sono autoimposti, la necessità di non deludere i consumatori abituali di CARNALENTEJANA, l'esigenza assoluta di comprovare l'origine geografica e animale dei singoli pezzi o delle singole confezioni, e la necessità di offrire al consumatore un prodotto genuino e affidabile, la zona geografica di nascita, di allevamento e di ingrasso degli animali, di macellazione, di ottenimento delle carcasse, semi-carcasse e quarti di carcasse, di sezionamento e affettatura per ottenere pezzi di dimensioni più o meno grandi, compreso il taglio in pezzi, di trasformazione di alcuni pezzi in prodotti macinati e in prodotti trasformati nonché di condizionamento dei pezzi e dei prodotti tritati e trasformati, è naturalmente circoscritta a:

tutti i comuni del distretto di Beja, Évora e Portalegre,

i comuni di Alcácer do Sal, Alcochete, Grândola Montijo, Moita, Palmela, Setúbal, Santiago do Cacém e Sines, del distretto di Setúbal,

i comuni di Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Constância, Coruche, Golegã, Mação, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal e Vila Nova da Barquinha, del distretto di Santarém,

i comuni di Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, del distretto di Castelo Branco.

4.4.   Prova dell'origine: Esistono lavori, consacrati dall'uso, iniziati oltre 40 anni fa, nel settore della selezione e del miglioramento della razza ed esistono anche un libro genealogico ed un'associazione di allevatori della razza Alentejana.

La carne può provenire unicamente da animali della razza Alentejana iscritti nel libro delle nascite della razza bovina Alentejana, nati, allevati e ingrassati nelle aziende site nella zona geografica definita e che presentano le caratteristiche richieste ed iscritte presso l'associazione. L'intero circuito di produzione, compresa la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e il condizionamento, deve essere effettuato da operatori soggetti a controllo da parte dell'autorità competente. Il controllo verte su tutte le fasi del circuito di produzione, segnatamente la nascita e l'iscrizione degli animali nel libro delle nascite, passando attraverso l'alimentazione e l'allevamento, la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e il condizionamento. È messo in atto un sistema di tracciabilità totale. Tale sistema consente in qualsiasi momento di mettere in correlazione il prodotto con l'animale da cui proviene, grazie al ricorso a marchi di certificazione numerati.

4.5.   Metodo di ottenimento: La carne è ottenuta a partire da animali di razza Alentejana, iscritti nel libro delle nascite e da padre e madre della stessa razza, anch'essi iscritti nel libro genealogico della razza bovina Alentejana, allevati secondo un sistema estensivo, con una densità di bestiame inferiore a 1,4 UBA/ha, conformemente alle pratiche tradizionali della regione. I vitelli sono allattati fino ai 6-9 mesi di età dalle madri; la loro alimentazione è quindi progressivamente integrata dall'erba dei pascoli e dagli alimenti concentrati autorizzati dall'associazione. Le classi di età per la macellazione sono definite e categorizzate, come pure le regole di alimentazione e di allevamento degli animali. La CARNALENTEJANA può presentarsi commercialmente sotto diverse forme elencate nel disciplinare: carcasse, pezzi interi e pezzi tagliati, prodotti trasformati semplici o preparati, con o senza l'aggiunta di verdure, debitamente confezionati, in atmosfera controllata, sotto vuoto oppure congelati in base ad un procedimento di congelazione rapida. Al fine di assicurare la genuinità e la qualità del prodotto, di garantire la difesa degli interessi dei consumatori e di permettere il controllo e la tracciabilità totale del prodotto e del processo, non soltanto la nascita, l'allevamento, l'ingrasso e la macellazione degli animali, ma anche il sezionamento delle carcasse e tutte le operazioni di taglio, di trasformazione e di condizionamento della carne devono essere effettuate nella zona geografica delimitata. Tuttavia, è ammesso che talune operazioni di trasformazione/condizionamento siano espletate al di fuori della zona geografica allorché non esistono, in quest'ultima, strutture di trasformazione rispondenti alle esigenze dell'associazione in materia di igiene e di sicurezza alimentare e di controllo delle operazioni. In questo caso, il sistema di controllo è rafforzato, la tracciabilità garantita ed un limite massimo di 500 km è fissato per il trasporto della carne onde evitare qualsiasi perdita di qualità e permettere il controllo.

4.6.   Legame: La razza Alentejana è presente nelle aziende agricole e zootecniche ubicate nella regione dell'Alentejo e nelle regioni limitrofe; le condizioni agroclimatiche sono nettamente mediterranee, con estati calde e secche, pascoli spontanei tipicamente mediterranei, il che conferisce alla carne caratteristiche organolettiche differenziate. I centri di produzione sono caratterizzati generalmente da mandrie di alcune decine di femmine riproduttrici, allevate in base ad un regime estensivo, in aziende in cui l'allevamento avviene, normalmente, in simbiosi con la produzione di cereali. Nel corso del tempo la complementarietà di queste due produzioni si è rivelata una costante. L'utilizzo di paglia e stoppia di cereali per i bovini della razza Alentejana costituisce una pratica normale e indispensabile al mantenimento delle mandrie una volta che i pascoli naturali cominciano a scarseggiare, ossia durante il periodo compreso fra l'inizio dell'estate e l'inverno. Le zone adibite a pascoli sono generalmente situate nel sottobosco di querceti di lecci e di querce da sughero, le cui ghiande permettono di disporre di una riserva alimentare a partire dall'autunno; esse costituiscono altresì un eccellente complemento all'erba che, in quest'epoca dell'anno, ha ancora scarso valore nutritivo.

4.7.   Struttura di controllo:

Denominazione:

CERTIALENTEJO — Certificação de Produtos Agrícolas, Lda

Indirizzo:

Rua Diana de Liz — Horta do Bispo

Apartado 320

P-7006-804 Évora

Tel.

(351) 26 676  95 64/5

Fax

(351) 26 676  95 66

E-mail:

geral@certialentejo.pt

La CERTIALENTEJO — Certificação de Produtos Agrícolas, Lda, è stata riconosciuta conforme ai requisiti della norma 45011:2001.

4.8.   Etichettatura: Oltre alle diciture imposte dalla legislazione generale, sono obbligatori anche:

la dicitura «CARNALENTEJANA — Denominazione di origine protetta»,

il marchio di certificazione sul quale figurano il nome del prodotto, il nome dell'organismo di controllo e di certificazione nonché il numero di serie che consente la tracciabilità del prodotto,

il logotipo di CARNALENTEJANA ed il logotipo comunitario delle DOP, riprodotti di seguito:

Il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo del produttore o dell'associazione gestionaria non possono in alcun caso essere sostituiti dal nome di un altro ente, anche se quest'ultimo assume la responsabilità del prodotto o lo commercializza.

È proibito aggiungere alla denominazione di vendita — «Carnalentejana DOP» — qualsiasi altra indicazione o menzione, ivi compresi i marchi di distributori od altri marchi.

I prodotti alimentari nella cui elaborazione si utilizzi CARNALENTEJANA possono essere commercializzati in confezioni recanti la dicitura «Elaborado a partir de CARNALENTEJANA — DOP», a condizione che la «Carnalentejana», certificata come tale:

costituisca l'unica componente della categoria «carne» nel prodotto finale,

costituisca la componente principale, in peso, del prodotto finale,

gli utilizzatori del prodotto recante tale denominazione protetta siano autorizzati dall'associazione di produttori gestionaria.

La stessa associazione è responsabile dell'iscrizione di tali utilizzatori in registri ad hoc, i quali, previa autorizzazione, devono essere controllati dall'OPC per quanto riguarda il corretto uso della denominazione protetta sull'etichetta e i quantitativi utilizzati. In tali circostanze, è vietato l'uso del logotipo comunitario o di altri logotipi o diciture che traggano vantaggio dalla reputazione della DOP.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  I manzi, le giovenche, i tori e le vacche le cui carcasse sono classificate come P possono essere ammessi se sono destinati al sezionamento.


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