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Ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari per il recupero dei crediti tra Stati membri

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 655/2014 — Ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso punta a semplificare il recupero dei crediti tra Stati membri in materia civile e commerciale.

Istituisce una nuova procedura atta a consentire al tribunale di uno Stato membro di congelare i fondi detenuti nel conto bancario di un debitore in un altro Stato membro.

PUNTI CHIAVE

Viene istituita una procedura europea in base alla quale un creditore può ottenere una ordinanza europea di sequestro conservativo (EAPO) che blocca le somme detenute dal debitore in uno o più conti bancari in uno o più Stati membri.

Ambito di applicazione

L’ordinanza è disponibile per i cittadini e le aziende:

  • nei casi che interessano Stati membri, cioè quando il conto bancario, alla data di presentazione della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, è detenuto in uno Stato membro diverso da quello in cui il creditore è domiciliato o in cui è ubicata l’autorità giudiziaria;
  • come alternativa ai procedimenti nazionali, ma non in sostituzione ad essi.

Si applica ai crediti finanziari in materia civile e commerciale, ad esclusione delle materie seguenti:

  • materia fiscale, doganale o amministrativa e sicurezza sociale;
  • i diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni;
  • crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini.

Sono escluse inoltre alcune categorie di conti bancari specificatamente protetti.

L’ordinanza europea di sequestro conservativo non è disponibile per i creditori o i conti bancari situati in Danimarca o nel Regno Unito (1).

Procedura per l’ottenimento di una ordinanza di sequestro conservativo

  • La procedura è disponibile prima dell’avvio del procedimento di merito contro il debitore, durante tale procedimento o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare.
  • L’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo è generalmente un’autorità competente a statuire sul merito. Qualora il debitore sia un consumatore, la competenza ad emettere l’ordinanza per garantire un credito relativo al contratto concluso dal consumatore è l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui è domiciliato il debitore.
  • In tutti i casi, il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore. Allorché il creditore presenti una domanda di ordinanza di sequestro conservativo prima di aver ottenuto una decisione giudiziaria, devono essere inoltre fornite prove sufficienti che la domanda del creditore relativa al credito vantato sarà verosimilmente accolta nel merito.
  • Viene utilizzato un modulo specifico per la presentazione della richiesta di ordinanza di sequestro conservativo, accompagnato da tutta la documentazione giustificativa.
  • Vengono definiti limiti temporali brevi entro i quali le diverse fasi del procedimento devono essere completate; essi possono variare a seconda se il creditore ha già ottenuto una decisione giudiziaria o meno.
  • Il creditore ha il diritto di impugnare la decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo.
  • Per garantire l’effetto sorpresa dell’ordinanza di sequestro conservativo e assicurare che questa sia uno strumento utile, il debitore non ne viene informato prima della sua emissione.
  • Il creditore che non dispone delle informazioni sul conto bancario del debitore può, in determinate condizioni, richiedere all’autorità giudiziaria di ottenere le informazioni sul conto dalle autorità preposte nello Stato membro dell’esecuzione.

Riconoscimento, esecutività ed esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo

  • L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del presente regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
  • La banca ha l’obbligo di dichiarare, per mezzo di un apposito modulo, se l’ordinanza abbia portato al sequestro conservativo di somme appartenenti al debitore.
  • Il creditore ha l’obbligo di chiedere il dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell’ordinanza.
  • Alcuni importi possono essere esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, ad esempio importi necessari a garantire il sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Salvaguardie del debitore

Per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva del debitore, sono previste le salvaguardie seguenti per impedire l’abuso dell’ordinanza di sequestro preventivo:

  • mezzi di ricorso — compreso il diritto all’impugnazione — possibilità di impugnare l’ordinanza di sequestro conservativo non appena il debitore viene informato del blocco dei suoi conti bancari; e
  • disposizioni sulla costituzione di una garanzia del creditore, per assicurare che il debitore possa essere risarcito di qualunque danno eventualmente provocatogli dall’ordinanza di sequestro conservativo.
  • disposizioni sulla responsabilità del creditore per eventuali danni causati al debitore dall’ordinanza di sequestro conservativo per un errore del creditore.

Moduli

Sono previsti in totale nove moduli specifici per l’ordinanza di sequestro conservativo. Il contenuto di tali moduli è indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823.

Disposizioni generali

  • Il regolamento affronta anche diverse materie collegate, che comprendono la rappresentanza legale, le spese di giudizio, i costi sostenuti dalle banche, i compensi addebitati dalle autorità, la protezione dei dati e le lingue dei documenti.
  • Il regolamento non influenza l’applicazione di una serie di atti collegati, quali il regolamento (CE) n. 1393/2007 (sulla trasmissione dei documenti) e il regolamento (CE) n. 1206/2001 (sull’assunzione delle prove).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica dal 18 gennaio 2017 ad eccezione dell’articolo 50, che si applica dal 18 luglio 2016. L’articolo 50 riguarda le informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri, ad esempio le autorità giudiziarie designate per l’emissione (articolo 6, paragrafo 4) e l’autorità competente per l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo.

CONTESTO

Il regolamento segue un libro verde sul miglioramento dell’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea. In esso, la Commissione europea descrive come la frammentazione delle disposizioni nazionali sull’esecuzione influenzi negativamente il recupero dei crediti all’interno dell’UE e osserva che nella pratica un creditore che cerca di recuperare un credito monetario in Europa, più comunemente cercherà di farlo attraverso l’esecuzione di azioni contro il conto bancario del debitore e che tale procedimento esiste nella maggior parte degli Stati membri.

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 59).

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2016/1823, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 283 del 19.10.2016, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 1393/2007 sono state incorporate nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

Libro Verde — Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari, COM(2006) 618 final del 24.10.2006.

Regolamento (CE) del Consiglio n. 1206/2001, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.12.2017



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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