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Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico — Disposizioni comuni

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/34/CE relativa agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Definisce le regole generali della CE (Comunità europea) per l’approvazione del modello, la verifica iniziale e i metodi di controllo metrologico degli strumenti di misura.

Altre direttive di esecuzione su varie categorie di strumenti affrontano in dettaglio i requisiti tecnici.

La direttiva abroga la direttiva 71/316/CEE.

PUNTI CHIAVE

Anteriormente alla prima utilizzazione degli strumenti di misura, gli Stati membri sono responsabili di garantirne la conformità con i requisiti tecnici. Ciò si ottiene tramite l’approvazione CE del modello e la verifica, riconosciuta in tutto il territorio dell’Unione europea (UE). La direttiva riguarda:

  • strumenti di misura;
  • unità di misura;
  • l’armonizzazione dei metodi di misura e il controllo metrologico;
  • i mezzi per l’applicazione dei metodi di armonizzazione;
  • metodi di misurazione, controllo metrologico e marcatura dei quantitativi di prodotti confezionati.

Approvazione del modello CE

  • Una domanda di approvazione CE del modello può essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, in un solo Stato membro.
  • Gli Stati membri devono assicurarsi di essere informati di qualunque modifica o aggiunta apportata al modello approvato e in caso di modifiche essi ne informano gli altri Stati membri.
  • Per il modello modificato e qualora le direttive pertinenti introducano nuovi requisiti può essere necessaria una nuova approvazione CE del modello.
  • In seguito all’approvazione, lo Stato membro redige un certificato e il fabbricante appone il contrassegno ufficiale di approvazione all’impianto interessato.
  • La durata di validità del certificato è di dieci anni, prorogabile per ulteriori periodi di dieci anni.

Nella domanda viene indicato quanto segue:

  • utilizzazione prevista;
  • caratteristiche metrologiche;
  • costruzione e funzionamento;
  • dispositivi di registrazione e di aggiustaggio;
  • i luoghi previsti per apporvi i marchi di verifica (qualora vengano apposti sullo strumento);
  • disegni di massima e dettagliati dei particolari di maggiore interesse;
  • disegni o fotografie che illustrino i principi di funzionamento.

L’esame consiste nello studio dei documenti ed esame delle caratteristiche metrologiche del modello, compreso il comportamento d’insieme dello strumento nelle normali condizioni d’impiego.

Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello può revocarla se è stata concessa indebitamente o se viene successivamente rilevato un difetto nello strumento. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, e fa in modo di comporre eventuali controversie, in consultazione con la Commissione dove necessario.

Ove siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare, può essere concessa un’approvazione CE del modello di effetto limitato fino a due anni (prorogabile a un massimo di tre anni) con alcune restrizioni, compresa una limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell’approvazione e disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.

Verifica prima CE

La verifica prima CE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo* per assicurarne la conformità al modello approvato CE e/o alle direttive pertinenti, e viene certificata dall’apposizione del marchio di verifica prima CE. L’esame prevede la valutazione delle caratteristiche metrologiche, degli errori massimi tollerati e una valutazione dell’affidabilità della costruzione.

Se uno strumento ha superato la verifica prima CE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari, il marchio di verifica CE può essere apposto dal fabbricante.

Controllo degli strumenti in uso

Direttive particolari forniscono indicazioni sui requisiti per il controllo di strumenti di misurazione già in uso.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 18 maggio 2009.

Direttiva 2009/34/CE che modifica e sostituisce la direttiva 71/316/CEE — e successive modifiche.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Rimesso a nuovo: uno strumento usato che è stato rimesso in buone condizioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione) (GU L 106 del 28.4.2009, pagg. 7-24)

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (GU L 71 del 18.3.2011, pagg. 1-3)

Ultimo aggiornamento: 08.12.2017

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