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Procedura legislativa speciale

La procedura legislativa speciale implica che il Consiglio è il solo legislatore anziché essere il colegislatore in condizioni di parità (codecisione) insieme al Parlamento europeo riguardo a una proposta legislativa presentata dalla Commissione europea (procedura legislativa ordinaria impiegata per la maggioranza della legislazione dell’Unione europea).

L’articolo 289, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che, per taluni casi definiti in articoli specifici del trattato, il Consiglio è il solo legislatore e il Parlamento è tenuto a:

  • dare la propria approvazione alla proposta della Commissione; o
  • essere consultato in merito.

Procedura di approvazione

In base a questa procedura:

  • il Parlamento può accettare o respingere una proposta legislativa tramite un voto di maggioranza assoluta, ma non può modificarla;
  • il Consiglio non ha il potere di ribaltare il parere del Parlamento.

Questa procedura viene utilizzata quando viene proposta una nuova legislazione sulla lotta alla discriminazione.

L’articolo 352 del TFUE conferisce al Parlamento il diritto di veto quando tale disposizione del trattato viene utilizzata come base giuridica per l’adozione della proposta presentata dalla Commissione.

La procedura viene utilizzata anche nei casi di:

  • adozione di determinati accordi internazionali negoziati dall’Unione europea (ad esempio, accordi commerciali con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali (articolo 207, paragrafo 3 del TFUE o accordi presenti nell’elenco di cui all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE));
  • adesione di nuovi Stati membri dell’Unione europea;
  • grave violazione dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea (TUE);
  • un paese che desidera uscire dall’Unione europea (articolo 50 del TUE).

Procedura di consultazione

In base a questa procedura:

  • il Consiglio adotta una proposta legislativa solo dopo che il Parlamento ha espresso il suo parere;
  • il Parlamento può approvare, respingere o proporre emendamenti alla proposta legislativa della Commissione, ma il Consiglio non è legalmente tenuto a tenerne conto;
  • il Parlamento viene consultato nel caso di una procedura non legislativa in cui sono stati negoziati accordi internazionali nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione;
  • il Parlamento viene consultato in caso di legislazione in determinati settori specifici quali la politica in materia di concorrenza (articolo 103 del TFUE) e l’armonizzazione della tassazione indiretta (articolo 113 del TFUE).

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