Sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali
SINTESI DI:
Decisione 2002/348/GAI del Consiglio: sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?
- Mira a prevenire e a combattere la violenza legata al calcio al fine di garantire la sicurezza dei cittadini dell’Unione europea (UE) delineando metodi per la vigilanza coordinata a livello internazionale delle partite di calcio.
- Stabilisce punti nazionali d’informazione sul calcio per agevolare la condivisione delle informazioni, la cooperazione transfrontaliera e la vigilanza delle partite di calcio internazionali.
PUNTI CHIAVE
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I paesi dell’UE devono creare un punto nazionale d’informazione sul calcio relativo alla vigilanza delle partite di calcio di carattere internazionale di alto livello, tra squadre di diversi paesi. Esso ha il compito di:
- coordinare e agevolare la cooperazione internazionale tra i servizi di polizia e lo scambio di informazioni;
- condividere informazioni sui tifosi a rischio;
- fornire potenziale assistenza alle autorità nazionali;
- mettere a disposizione degli altri paesi dell’UE una valutazione dei rischi dei propri club e della propria squadra nazionale.
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Le informazioni vengono condivise prima, durante e dopo un incontro di calcio, come segue:
- informazioni strategiche, che descrivono l’evento in tutte le sue dimensioni, con particolare riguardo ai rischi per la sicurezza;
- informazioni operative, che forniscono un quadro dei fatti che si verificano nell’ambito dell’evento;
- informazioni tattiche, che consentono di agire in modo adeguato per quanto riguarda la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza, e feedback dopo l’evento.
- Le informazioni sono riservate e devono essere fornite in maniera tempestiva, con garanzia che lo scambio di dati personali rispetti la legislazione interna e internazionale in vigore.
- La decisione 2002/348/GAI è stata modificata nel 2007 dalla Decisione 2007/412/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali.
- Una risoluzione del Consiglio del 2003 ha chiesto all’UE di valutare il divieto di accesso agli stadi da parte di individui che avessero precedentemente commesso atti di violenza in occasione di partite di calcio. Essa comprendeva la possibilità di estendere i divieti ad altri paesi dell’UE, accompagnata da sanzioni in caso di inadempienza.
- Il manuale per la cooperazione internazionale tra forze di polizia, il «manuale UE per il settore calcistico», originariamente introdotto nel 1999 e aggiornato dalle risoluzioni del Consiglio del 4 dicembre 2006, 3 giugno 2010 e 29 novembre 2016, costituisce un modello per la condivisione delle informazioni.
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Il manuale fornisce indicazioni dettagliate su:
- raccolta di intelligence;
- ricognizione;
- ruolo degli osservatori o informatori di polizia;
- controllo della folla;
- comunicazione con i tifosi e con i media
- condizioni in base alle quali gli operatori di polizia possono offrire assistenza diretta in altri paesi.
- Con una decisione del 2014, la Commissione europea e la Unione europea delle associazioni del calcio (UEFA) ha accettato di accelerare la cooperazione e il dialogo, inserendo azioni mirate ad aumentare gli sforzi di lotta alla violenza negli stadi. Esse organizzano incontri ad alto livello almeno una volta l’anno per valutare i progressi compiuti.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?
Viene applicata dal giovedì 9 maggio 2002.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione del Consiglio 2002/348/GAI, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (OJ L 121, 8.5.2002, pag. 1–3)
Gli emendamenti successivi alla decisione 2002/348/GAI sono stati incorporati nel testo di base. Questa versione consolidata ha semplice valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Risoluzione del Consiglio del 17 novembre 2003 per l'adozione negli Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale (OJ C 281, 22.11.2003, pag. 1–2)
Risoluzione del Consiglio concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro («manuale UE per il settore calcistico») (OJ C 444, 29.11.2016, pag. 1–36)
Decisione della Commissione del 14 ottobre 2014 che adotta l’accordo per la cooperazione tra la Commissione europea e l’Unione europea delle associazioni del calcio (UEFA) (C(2014) 7378 final del 14.10.2014)
Ultimo aggiornamento: 14.09.2017
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