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Esenzione dai dazi doganali e altre imposizioni; Convenzione sull’ammissione temporanea
SINTESI DI:
Convenzione relativa all’ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul)
QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DELLA CONVENZIONE?
La decisione approva a nome della Comunità economica europea (oggi UE) la Convenzione sull’ammissione temporanea* firmata a Istanbul il 26 giugno 1990 e i suoi allegati, a determinate condizioni.
Lo scopo della convenzione è facilitare l’ammissione temporanea semplificando e armonizzando le relative procedure attraverso l’adozione di modelli standardizzati in quanto documenti doganali internazionali corredati di una garanzia internazionale, contribuendo efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale.
PUNTI CHIAVE
Ogni parte contraente della convenzione ha il diritto di subordinare l’ammissione temporanea di merci alla presentazione di un documento doganale, secondo una procedura semplificata, se del caso, e al pagamento di una garanzia equivalente a un importo non superiore all’ammontare dei dazi e delle tasse all’importazione dai quali le merci sono esenti.
L’ammissione temporanea può cessare:
La convenzione prevede l’istituzione di un comitato di amministrazione che valuti l’attuazione e l’interpretazione della convenzione.
Essa descrive in dettaglio le disposizioni applicabili a:
L’UE accetta gli allegati alla convenzione, con alcune riserve.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La convenzione è entrata in vigore il giovedì 18 settembre 1997.
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione 93/329/CEE del Consiglio, del lunedì 15 marzo 1993, sulla conclusione della Convenzione sull’ammissione temporanea e sull’accettazione dei suoi allegati (GU L 130 del 27.5.1993, pag. 1).
Le successive modifiche alla decisione 93/329/CEE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Convenzione relativa all’ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul) (GU L 130 del 27.5.1993, pag. 4).
DOCUMENTO CORRELATO
Informazione concernente l’entrata in vigore della Convenzione relativa all’ammissione temporanea e l’accettazione dei suoi allegati (GU L 329 del 29.11.1997, pag. 69).
Ultimo aggiornamento: 05.11.2018