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Revisione legale: garantire l’accuratezza dei bilanci societari

 

SINTESI DI:

Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Nella sua versione originale, fonde due elementi legislativi esistenti, la direttiva 78/660/CEE sui singoli bilanci e la direttiva 83/349/CEE sui bilanci consolidati, per migliorare l’affidabilità dei bilanci societari.
  • Nella sua versione modificata, stabilisce le norme dell’Unione europea (Unione), compresi i requisiti minimi, per la revisione legale * dei conti annuali e consolidati e dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità annuale e consolidata. Definisce inoltre il ruolo del revisore legale *.
  • Mira a garantire che i bilanci societari forniscano un quadro fedele e reale delle attività, delle passività, della posizione finanziaria, della redditività e delle perdite dell’impresa. Intende inoltre a garantire la conformità della relazione sulla gestione, compresa la rendicontazione di sostenibilità, con i requisiti giuridici applicabili.

PUNTI CHIAVE

Albo dei revisori

  • Le revisioni legali possono essere svolte esclusivamente da revisori legali o società di revisione abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione.
  • Gli Stati membri sono tenuti ad avere un albo di questi professionisti.
  • L’albo registra inoltre se il revisore legale è anche abilitato all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Riconoscimento delle società di revisione al di fuori del paese di origine

  • Una società di revisione che intende svolgere revisioni legali in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine deve registrarsi presso l’autorità competente del paese ospitante.
  • L’autorità competente del paese ospitante deve registrare la società di revisione se questa è stata registrata presso l’autorità competente del suo paese d’origine.

Abilitazione dei revisori legali di un altro Stato membro

È possibile che i revisori di altri Stati membri debbano completare un periodo di adattamento (non superiore a tre anni) e/o un esame. Ciò garantisce che abbiano una conoscenza adeguata di questioni quali il diritto societario, fiscale e sociale. Una volta abilitati, dovranno essere iscritti all’albo.

Formazione continua

  • I revisori legali sono tenuti a prendere parte a programmi di formazione continua per mantenere e aggiornare conoscenze teoriche, competenze e valori.
  • Il mancato rispetto degli obblighi di formazione continua sarà oggetto di sanzioni.

Indipendenza e obiettività

  • Gli Stati membri devono garantire che, nell’esercizio della loro attività, il revisore legale, la società di revisione contabile e qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente il risultato della revisione legale siano indipendenti dall’ente sottoposto alla revisione contabile e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.
  • L’indipendenza è necessaria durante:
    • il periodo coperto dai bilanci da controllare;
    • il periodo in cui viene effettuata la revisione legale.

Organizzazione del lavoro

Gli Stati membri provvedono affinché, quando la revisione legale viene effettuata da una società di revisione contabile, quest’ultima designi almeno un partner principale della revisione e che fornisca ai partner principali della revisione risorse sufficienti e personale che abbia le competenze e le capacità necessarie per svolgere adeguatamente le proprie mansioni. Una norma simile si applica quando una società sta eseguendo l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Riservatezza e segreto professionale

  • I revisori sono vincolati da regole rigorose in materia di privacy dei loro clienti; tuttavia, tali regole non devono ostacolare l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva.
  • Queste regole continuano ad applicarsi alle società di revisione contabile che hanno cessato di partecipare a uno specifico incarico di revisione contabile.

Principi internazionali

Tutte le revisioni legali devono essere effettuate sulla base di principi di revisione internazionali, se e quando adottati dalla Commissione europea. La Commissione ha il potere discrezionale di adottare tali principi e può adottarli solo se rispettano determinate condizioni. Se la Commissione non ha adottato alcun principio internazionale, gli Stati membri possono applicare quelli nazionali.

Designazione e revoca

  • Il revisore legale o la società di revisione contabile sono designati dall’assemblea generale degli azionisti o dei membri dell’ente sottoposto alla revisione contabile; gli Stati membri possono prevedere alternative, purché assicurino l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione.
  • I revisori o le società di revisione possono essere revocati solo per giusta causa. Divergenze di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono una giusta causa di revoca.

Revisione dei conti consolidati

Nel caso di conti consolidati (ovvero di una società madre e di società controllate), sussiste una chiara ripartizione delle responsabilità tra i revisori legali che effettuano la revisione dei conti delle diverse componenti di un gruppo. Il revisore del gruppo, ossia il revisore legale o la società di revisione che effettua la revisione dei conti consolidati, è pienamente responsabile della relazione di revisione.

Controllo della qualità

  • Gli Stati membri devono introdurre un sistema di controllo della qualità che sia indipendente dai revisori oggetto del controllo e che sia soggetto al controllo pubblico.
  • Il sistema comprende una valutazione:
    • della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;
    • della quantità e qualità delle risorse investite;
    • dei corrispettivi per la revisione addebitati e, se del caso, dei corrispettivi applicati per attestare la rendicontazione di sostenibilità;
    • del sistema interno di controllo della qualità della società di revisione contabile.
  • Il finanziamento del sistema di controllo della qualità deve essere sicuro ed esente da influenze indebite da parte dei revisori legali o delle società di revisione contabile.
  • La selezione delle persone che verranno incaricate di eseguire le verifiche per specifici controlli della qualità avviene in base a una procedura obiettiva, volta a evitare qualsiasi conflitto di interesse tra le predette persone e il revisore legale o la società di revisione contabile oggetto del riesame.

Principi di attestazione per la rendicontazione di sostenibilità

  • Gli Stati membri devono richiedere ai revisori legali e alle società di revisione contabile di eseguire l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità in linea con i principi di attestazione che saranno adottati dalla Commissione.
  • Tuttavia, gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di attestazione purché la Commissione non abbia adottato un principio di attestazione che copra la stessa materia.

Relazione di revisione e relazione di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità

La direttiva stabilisce in dettaglio norme specifiche sul modo in cui il revisore legale presenta i risultati della revisione legale dei conti e dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Inoltre, tali relazioni devono essere redatte in conformità ai requisiti dei principi di attestazione adottati dalla Commissione e/o dagli Stati membri.

Gli Stati membri possono avvalersi di un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità* stabilito nel loro territorio per attestare la rendicontazione di sostenibilità, a condizione che il prestatore sia soggetto a requisiti equivalenti a quelli stabiliti per i revisori dei conti dalla direttiva 2006/43/CE.

Indagini e sanzioni

  • Gli Stati membri devono predisporre efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento della revisione legale.
  • Le misure adottate e le sanzioni imposte ai revisori legali e alle società di revisione devono essere rese pubbliche in modo appropriato. Le sanzioni devono includere la possibilità di revocare l’abilitazione.

Piccole imprese

  • Le piccole imprese non hanno alcun obbligo dell’Unione di condurre una revisione legale.
  • Laddove gli Stati membri richiedano revisioni legali delle piccole imprese, queste vanno svolte tenendo conto della portata e delle attività delle aziende in questione.

Enti di interesse pubblico (EIP)*

La revisione legale degli enti di interesse pubblico, in virtù della necessità di informazioni affidabili e della loro rilevanza per il pubblico e gli investitori, è soggetta a regole severe. Tra esse figurano:

  • una relazione di revisione più dettagliata che contenga informazioni sulla conduzione della revisione;
  • i revisori e le società di revisione devono essere sottoposti a rotazione;
  • un elenco di servizi diversi dalla revisione contabile che non possono essere forniti dal revisore legale o dalla società di revisione all’ente sottoposto alla revisione, il quale deve essere redatto dagli Stati membri;
  • la necessità di fissare dei limiti sui corrispettivi per i servizi diversi dalla revisione contabile;
  • la creazione di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile che svolge un ruolo fondamentale nella designazione del revisore e nel controllo della revisione.

Il regolamento (UE) n. 537/2014 contiene altre norme che si applicano nello specifico agli EIP.

Atti di esecuzione e delegati

La direttiva consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione e delegati riguardanti gli aspetti internazionali della direttiva. Tali atti possono specificare in che modo le autorità degli Stati membri e gli operatori del mercato debbano rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva in questo settore.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 29 giugno 2008.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Revisione legale. Una revisione di documenti finanziari prescritta dalla legge che mira a fornire agli azionisti un parere sull’accuratezza dei conti delle società o degli enti pubblici.
Revisore legale. Una persona fisica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, ai sensi della direttiva 2006/43/CE, a eseguire revisioni legali e, se del caso, attestare la rendicontazione di sostenibilità.
Prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità. Un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per attestare le informazioni relative alla sostenibilità conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE.
Enti di interesse pubblico (EIP). Essi comprendono:

  • società quotate in borsa in qualsiasi Stato membro;
  • istituti di credito;
  • compagnie di assicurazione;
  • imprese designate dagli Stati membri come enti di interesse pubblico alla luce del tipo di attività, della loro dimensione o del numero di dipendenti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157, del 9.6.2006, pag. 87).

Le modifiche successive alla direttiva 2006/43/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

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