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Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
SINTESI DI:
SINTESI
CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?
PUNTI CHIAVE
Oltre al settore finanziario, la direttiva si applica a determinati settori non finanziari compresi studi legali, notarili, commercialisti, agenti immobiliari, fornitori di servizi di gioco d’azzardo, fornitori di servizi per trust e aziende e tutti i fornitori di merci qualora i pagamenti siano effettuati in contanti per cifre superiori ai 15 000 euro.
Fra le altre cose, tali destinatari della direttiva sono tenuti a:
La direttiva introduce requisiti e garanzie aggiuntivi («obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela») per situazioni che presentano un rischio più elevato di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ad esempio gli scambi con banche corrispondenti situate in paesi terzi.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 15 dicembre 2005. I paesi dell’Unione europea (UE) dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 15 dicembre 2007.
A giugno 2015, l’UE ha adottato la direttiva (UE) 2015/849, che abroga la direttiva 2005/60/CE a decorrere dal 26 giugno 2017.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
* Titolare effettivo: la persona o le persone che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente per conto del quale viene realizzata un’operazione (ad esempio, in caso di società, il titolare di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto).
* Riciclaggio dei proventi di attività criminose: la conversione, attraverso diversi mezzi, dei proventi di un’attività criminosa in «denaro pulito», ad esempio cambiandone la forma o spostando i fondi in un luogo dove è meno probabile che siano ritenuti sospetti.
* Finanziamento del terrorismo: la fornitura o la raccolta di fondi usati per svolgere un qualsiasi reato definito nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, quali la presentazione di documenti amministrativi falsi e la direzione di un gruppo terroristico.
ATTO
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pagg. 15-36)
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2005/60/CE sono state incorporate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pagg. 29-34)
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pagg. 73-117)
Ultimo aggiornamento: 02.02.2016