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Gli atti atipici

Malgrado la varietà delle denominazioni, la Corte di giustizia ha accettato che alcuni atti non previsti dal trattato abbiano un valore giuridico obbligatorio. Essa considera in tal caso che costituiscano una decisione e siano dunque giuridicamente vincolanti.

Gli atti atipici sono previsti dal trattato o dalla pratica istituzionale. A seconda dei casi sono obbligatori o no.

Atti previsti dal trattato

Il TCE menziona vari strumenti quali gli accordi interistituzionali e le decisioni senza destinatario, le direttive, le raccomandazioni e i pareri a effetto interno, oppure i regolamenti interni e i regolamenti di procedura.

I regolamenti interni e i regolamenti di procedura hanno un effetto vincolante ma in forma limitata, al pari delle direttive, delle raccomandazioni e dei pareri a effetto interno.

I regolamenti interni e quelli di procedura hanno carattere organico e riguardano la sola istituzione cui sono destinati.

I regolamenti interni fissano l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle istituzioni. Le basi giuridiche che consentono l'adozione di questi regolamenti figurano agli articoli:

  • 199 TCE per il Parlamento;
  • 207 TCE per il Consiglio;
  • 218 TCE per la Commissione;
  • 248 TCE per la Corte dei conti;
  • 261 TCE per il Comitato economico e sociale europeo;
  • 264 TCE per il Comitato delle regioni.

I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado determinano l'organizzazione e il funzionamento di tali istituzioni. Essi fissano anche le procedure applicabili in aggiunta allo statuto della Corte e alle disposizioni previste nella sezione 4 del TCE dedicata alla Corte di giustizia.

Le direttive, le raccomandazioni e i pareri a effetto interno sono strumenti che un'istituzione rivolge a un'altra. È quanto avviene per le direttive con cui il Consiglio chiede alla Commissione di intavolare negoziati con un paese terzo, conformemente alle disposizioni relative alla procedura di conclusione delle convenzioni internazionali (articolo 300 TCE). Contrariamente alle direttive che rientrano nella nomenclatura dell'articolo 249 TCE, questi atti sono vincolanti soltanto nel quadro delle relazioni interistituzionali, che a loro volta si inquadrano nel dialogo politico condotto a norma del TCE e dei vari accordi interistituzionali.

Atti non previsti dal trattato

Le istituzioni comunitarie si sono avvalse di tutta una serie di strumenti che discendono dalla pratica. Si tratta segnatamente delle dichiarazioni, delle deliberazioni, delle raccomandazioni, delle risoluzioni, delle comunicazioni, dei codici di condotta, degli accordi interistituzionali, dei calendari, delle conclusioni e dei libri bianchi o verdi.

Questi atti possono presentare determinati caratteri specifici connessi con le circostanze della loro adozione. Le conclusioni, ad esempio, fanno seguito alle deliberazioni del Consiglio. Le dichiarazioni, a loro volta, vengono approvate a integrazione di un atto legislativo.

Alcuni atti sono specifici di un'istituzione. Le risoluzioni e le conclusioni si limitano a esporre le intenzioni e i punti di vista del Consiglio o del Parlamento europeo. Esse hanno una valenza analoga alle raccomandazioni e ai pareri, che sono atti previsti nella nomenclatura dell'articolo 249 TCE. Come si evince dalla loro denominazione, i pareri illustrano il punto di vista di un'istituzione. Le raccomandazioni sono inviti ad adottare norme di condotta. In linea di massima, le raccomandazioni e i pareri, al pari delle risoluzioni e delle conclusioni, non producono effetti giuridici.

Da parte loro, le comunicazioni, i libri bianchi e i libri verdi costituiscono una produzione caratteristica della Commissione.

Le comunicazioni sono documenti senza portata giuridica che la Commissione trasmette alle altre istituzioni europee e in cui presenta nuovi programmi e nuove politiche. Il 9 febbraio 2005, ad esempio, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul cambiamento climatico.

I libri bianchi pubblicati dalla Commissione sono documenti che contengono proposte di azione comunitaria in un settore specifico. Talvolta fanno seguito a libri verdi, i quali si prefiggono di avviare un processo di consultazione a livello europeo. Quando è accolto favorevolmente dal Consiglio, un libro bianco può sfociare nel programma d'azione dell'Unione per un determinato settore.

A mo' d'esempio, si possono citare i libri bianchi sul completamento del mercato interno (1985), quello relativo a "crescita, competitività e occupazione" (1993) o ancora il libro bianco sulla governance europea (2001). In tempi più recenti, il libro bianco sui servizi d'interesse generale (2004) e quello su una politica di comunicazione europea (2006) hanno segnato anch'essi l'evoluzione delle politiche comunitarie.

I libri verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione nell'intento di stimolare una riflessione a livello europeo in merito a un argomento specifico. Essi invitano le parti interessate (organismi e singole persone) a partecipare a un processo di consultazione e di discussione sulla base delle proposte formulate. I libri verdi talvolta innescano sviluppi legislativi che vengono allora esposti nei libri bianchi.

I libri verdi sullo spirito imprenditoriale in Europa (2003), sui mutamenti demografici e su una nuova solidarietà fra generazioni (2005) o, più recentemente, su una strategia europea per un'energia sicura, competitiva e duratura (2006) offrono esempi delle problematiche discusse.

La Corte di giustizia ha accettato l'esistenza degli atti non previsti dal trattato, purché tuttavia rispettino il diritto primario (CGCE, sentenza 3 febbraio 1976, Manghera). Nonostante la varietà delle denominazioni, essa ha accettato che alcuni di essi abbiano valore giuridico obbligatorio. Essi possono ritenersi allora una decisione (CGCE, sentenza 24 marzo 1993, CIRFS) e sono dunque giuridicamente vincolanti. La Corte tiene conto dell'autore dell'atto: se esso ha inteso generare effetti giuridici, l'atto costituisce una decisione. A proposito di una comunicazione della Commissione, la Corte ha ritenuto ad esempio che, date le circostanze, si trattasse in realtà di una decisione (CGCE, sentenza 20 marzo 1997, Francia contro Commissione).

Ultima modifica: 14.02.2007

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