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Il regolamento europeo sui chip mira a rafforzare l’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione europea (Unione), a rendere le catene di approvvigionamento più resistenti, a ridurre la dipendenza da forze esterne e a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del decennio digitale europeo di aumentare la sua quota di mercato globale nei semiconduttori avanzati al 20 %.
Il regolamento sui chip ha cinque obiettivi strategici:
Per raggiungere gli obiettivi della normativa sono previsti tre pilastri d’azione.
L’iniziativa «Chip per l’Europa» sostiene la creazione di importanti capacità tecnologiche e di innovazione con l’obiettivo di sviluppare e distribuire tecnologie di semiconduttori e quantistiche all’avanguardia e di colmare il divario tra le capacità avanzate di ricerca e innovazione dell’Unione e il loro sfruttamento industriale. A tal fine, l’iniziativa persegue i cinque obiettivi operativi seguenti:
Ad eccezione del fondo per i chip (che è attuato dal Consiglio europeo per l’innovazione e da InvestEU), l’iniziativa sarà attuata principalmente attraverso l’impresa comune «Chip», precedentemente nota come impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali».
L’iniziativa è sostenuta da finanziamenti provenienti dai programmi Orizzonte Europa e Europa digitale.
Il regolamento introduce un quadro di riferimento per la sicurezza dell’approvvigionamento di semiconduttori, che attirerà gli investimenti e migliorerà le capacità produttive nella produzione di semiconduttori, nell’imballaggio avanzato, nei collaudi e nell’assemblaggio. Introduce inoltre quanto segue.
Lo status di Impianto di produzione integrata o fonderie aperte dell’UE snellisce le procedure amministrative e dà accesso prioritario alle linee pilota definite nell’ambito dell’iniziativa «Chip per l’Europa».
Inoltre, il regolamento introduce l’etichetta dei «centri di eccellenza per la progettazione». La Commissione europea può assegnare un marchio ai centri di progettazione che migliorano in modo significativo le capacità dell’Unione nella progettazione di chip innovativi attraverso la loro offerta di servizi o le loro competenze e capacità di progettazione.
Ciò comprende il rafforzamento della collaborazione tra gli Stati membri dell’Unione e con la Commissione, il monitoraggio dell’offerta di semiconduttori, la stima della domanda, la previsione delle carenze e l’attivazione di una fase di crisi.
Valutazione e revisione
Entro il 20 settembre 2026, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuterà e riesaminerà il regolamento, presentando una relazione pubblica al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.
Il regolamento è in vigore dal 21 settembre 2023.
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 2021/694 relativo al programma Europa digitale (si veda la sintesi).
Per ulteriori informazioni consultare:
Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano REPowerEU [COM(2022) 230 final del 18.5.2022].
Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2021/241 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Bussola per il digitale 2030: la via europea per il decennio digitale [COM(2021) 118 final del 9.3.2021].
Regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa e che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
Si veda la versione consolidata.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo XVII — Industria — Articolo 173(ex articolo 157 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 126).
Ultimo aggiornamento: 27.05.2024