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Regole sulla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 537/2014 mira a migliorare la trasparenza nel mercato della revisione contabile per incrementare la fiducia del pubblico nel bilancio d’esercizio e consolidato degli enti di interesse pubblico (EIP)* nell’Unione europea (Unione).
  • Per farlo, stabilisce le norme per:
    • la revisione contabile degli EIP;
    • l’organizzazione e la selezione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile per garantirne l’indipendenza ed evitare conflitti di interessi;
    • la vigilanza sul rispetto dei suddetti requisiti da parte dei revisori contabili e delle imprese di revisione contabile.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento stabilisce le condizioni per lo svolgimento di revisioni legali dei conti degli enti di interesse pubblico, come segue.

Struttura dei corrispettivi

  • I pagamenti per i servizi consentiti diversi dalla revisione contabile forniti per un periodo di tre o più esercizi consecutivi sono limitati al 70 % della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi consecutivi per la revisione legale dei conti.
  • La garanzia della rendicontazione sulla sostenibilità deve essere esclusa dal calcolo del limite relativo ai corrispettivi per altri servizi che il revisore legale può ottenere.
  • I revisori legali o le imprese di revisione contabile dichiarano al comitato per il controllo interno* se ricevono un corrispettivo superiore al 15 % del proprio reddito totale da un solo EIP per tre anni consecutivi per determinare se ciò rappresenti una minaccia per la loro indipendenza e se sono in atto garanzie.

Divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile:

  • i revisori che effettuano la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico non possono fornire all’ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate alcun servizio diverso dalla revisione contabile, tra cui consulenza fiscale e legale o contabile, nel corso della la revisione o durante l’esercizio precedente. In questo elenco sono inclusi anche i servizi di consulenza per la preparazione della rendicontazione di sostenibilità.
  • Gli Stati membri dell’Unione possono allentare alcune delle restrizioni o vietare altri servizi a seconda del loro impatto sull’indipendenza del revisore.
  • I revisori che effettuano una revisione legale dei conti possono fornire servizi diversi dalla revisione non specificamente vietati previa approvazione del comitato per il controllo interno.

Preparazione per le revisioni legali

  • Prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale dei conti di un EIP, i revisori devono:
    • garantire che siano soddisfatti i requisiti di indipendenza;
    • confermare per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno che l’impresa di revisione contabile e i partner e i membri dell’alta direzione sono indipendenti dall’EIP;
    • discutere con il comitato per il controllo interno eventuali rischi per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarli.

Irregolarità

  • I revisori devono:
    • informare l’impresa se sospettano che si siano verificate frodi o irregolarità finanziarie e chiedere loro di adottare le misure necessarie. In caso contrario, informano le autorità competenti;
    • riferire tempestivamente alle autorità competenti se, durante una revisione, scoprono un comportamento illegale, una minaccia o un dubbio sulla continuità aziendale dell’EIP o se decidono di rifiutare di emettere un giudizio di revisione o di fornire un giudizio negativo o con rilievi;
    • segnalare irregolarità per quanto riguarda il loro lavoro sulla garanzia della rendicontazione sulla sostenibilità degli EIP.

Relazioni di revisione:

  • i revisori legali producono una relazione di revisione e una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno. Ognuna di esse è soggetta a un riesame di controllo della qualità prima della pubblicazione.
  • La relazione di revisione, redatta in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità descrive, tre le altre cose, i rischi più significativi identificati, le argomentazioni del revisore e le osservazioni chiave.
  • La relazione aggiuntiva fornisce informazioni più dettagliate per il comitato per il controllo interno, quali la portata e la tempistica della revisione contabile e la metodologia utilizzata.

Requisiti supplementari per i revisori legali:

  • I requisiti supplementari comprendono:
    • la pubblicazione di una relazione di trasparenza annuale, disponibile sul suo sito Internet per almeno cinque anni, contenente informazioni dettagliate sull’impresa e sulle sue attività;
    • la presentazione annuale all’autorità competente dei ricavi derivanti da EIP ripartiti per entrate derivanti dalla revisione legale e da servizi diversi dalla revisione;
    • la conservazione di documenti e informazioni specificati nel regolamento per almeno cinque anni.

Conferimento dell’incarico a revisori legali o imprese di revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico

  • L’assemblea generale degli azionisti o dei membri dell’EIP nomina il revisore sulla base di una raccomandazione del comitato di controllo interno. Essa contiene quanto meno due alternative e una preferenza debitamente giustificata per una delle due.
  • L’EIP è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte e la gara d’appalto non deve precludere la partecipazione di piccole imprese che hanno ricevuto, nell’anno solare precedente, meno del 15 % del totale dei propri corrispettivi per la revisione da EIP.
  • Un EIP nomina un revisore per un primo anno e per un massimo di dieci anni, che può essere portato a vent’anni per una procedura di gara d’appalto pubblica e a ventiquattro anni qualora un’impresa sia verificata da almeno due imprese di revisione contabile.
  • Deve intercorrere un intervallo di quattro anni prima che un revisore possa eseguire nuovamente la revisione della stessa impresa.
  • I revisori uscenti sono tenuti a fornire ai revisori entranti un fascicolo di passaggio contenente le informazioni pertinenti e l’ultima revisione.

Vigilanza dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile

  • Gli Stati membri nominano un’autorità per la vigilanza dei revisori e delle imprese che effettuano le revisioni legali contabili degli EIP. Le autorità:
    • sono indipendenti dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile;
    • rispettano il segreto professionale;
    • non possono interferire con il contenuto delle relazioni di revisione;
    • hanno i poteri di vigilanza e indagine necessari, che comprendono l’accesso ai dati e l’ispezione delle imprese, direttamente, in collaborazione con altre autorità o rivolgendosi all’autorità giudiziaria;
    • istituiscono e realizzano un efficace sistema di assicurazione della qualità;
    • seguono regole chiare sulla nomina degli ispettori e sulle loro attività;
    • monitorano il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli EIP, in particolare il funzionamento dei comitati di controllo interno, la concentrazione del mercato in settori specifici o eventuali inadempienze delle imprese;
    • pubblicano entro il 17 giugno 2016, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazione sugli sviluppi nel mercato. La Commissione europea utilizza tali relazioni per preparare una relazione congiunta su tali sviluppi a livello dell’Unione;
    • pubblicano relazioni annuali sull’attività, i programmi di lavoro e valutazioni del sistema di controllo della qualità;
    • cooperano con le loro controparti in altri Stati membri, in particolare su controlli di garanzia della qualità, indagini e ispezioni in loco;
    • possono scambiare informazioni con colleghi dei paesi terzi, a determinate condizioni.
  • Il regolamento istituisce il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile, che:
    • è composto da un alto rappresentante di ciascuna autorità nazionale e da un alto rappresentante dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
    • fornisce alla Commissione e alle autorità competenti consulenza qualificata, svolge un ruolo di coordinamento e incoraggia lo scambio di informazioni, competenze e migliori prassi;
    • può istituire, su base permanente o su richiesta, sottogruppi dedicati a questioni specifiche.

Punto di accesso unico europeo

Il regolamento di modifica (UE) 2023/2869 integra nel regolamento (UE) n. 537/2014 un nuovo articolo relativo all’accessibilità delle informazioni sul punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito dal regolamento (UE) 2023/2859 (si veda la sintesi). L’ESAP fornirà l’accesso a informazioni pubbliche di carattere finanziario e di sostenibilità sulle imprese e sui prodotti di investimento dell’Unione. A partire dal 10 gennaio 2030, quando verrà resa pubblica la relazione di trasparenza annuale ai sensi del regolamento (UE) 537/2014, l’atto di modifica imporrà al revisore legale o all’impresa di revisione contabile di presentare tale relazione contemporaneamente all’organismo di raccolta competente allo scopo di renderli accessibili sull’ESAP. Il regolamento di modifica stabilisce inoltre le condizioni, nel contesto della digitalizzazione delle informazioni, che tali informazioni devono soddisfare.

Misure transitorie

  • A decorrere dal 17 giugno 2020, un ente di interesse pubblico non può rinnovare un incarico di revisione con revisori legali o imprese di revisione contabile se tali revisori legali o imprese di revisione contabile hanno fornito servizi di revisione a tale ente di interesse pubblico per venti o più anni consecutivi.
  • Dal 17 giugno 2023 la stessa limitazione si applica se i servizi sono stati forniti per un periodo compreso tra undici e venti anni consecutivi.

Il regolamento abroga la decisione della Commissione 2005/909/CE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 17 giugno 2016.

CONTESTO

  • Il regolamento integra la direttiva 2006/43/CE che si applica a tutte le revisioni legali dei conti (si veda la sintesi) per quanto riguarda gli EIP.
  • Nel 2024, la Commissione ha pubblicato una relazione sul monitoraggio degli sviluppi nel mercato dell’Unione per la fornitura di servizi di revisione legale dei conti agli enti di interesse pubblico dal 2019 al 2021.
  • Oltre a migliorare la trasparenza nel mercato dei servizi di revisione, il regolamento incoraggia una più ampia scelta di fornitori di servizi di revisione e garanzia in un mercato dominato da poche grandi società di revisione contabile.
  • Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Ente di interesse pubblico. Imprese con un rilevante interesse pubblico in virtù delle loro dimensioni, del numero di dipendenti, dello status aziendale o della natura della loro attività, comprese le banche, le compagnie assicurative e le società quotate.
Comitato per il controllo interno. Ciascun EIP ha un comitato per il controllo interno composto da membri non esecutivi o membri del suo organo di direzione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 537/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L 2023/2859 del 20.12.2023).

Si veda la versione consolidata.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e al Comitato europeo per il rischio sistemico — Relazione congiunta sugli sviluppi nel mercato dell’Unione dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico dal 2019 al 2021 [COM(2024) 102 final del 5.3.2024].

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157, del 9.6.2006, pag. 87).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 25.09.2024

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