EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Importazione di utensili da cucina in plastica dalla Cina

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 284/2011 — Condizioni e procedure per l’importazione di utensili per cucina in plastica dalla Cina e da Hong Kong

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso fissa condizioni specifiche e procedure per l’importazione nell’UE di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Cina o di Hong Kong.

PUNTI CHIAVE

Condizioni di importazione

  • L'autorità competente al primo punto di ingresso nell’UE dovrà eseguire controlli documentali su tutte le partite e controlli di identità e controlli fisici sul 10 % delle partite. Solo allora le merci possono essere immesse sul mercato.
  • Per dimostrare la conformità e facilitare le procedure di controllo, l’importatore deve fornire all’autorità competente una dichiarazione per ogni partita. Ciò attesta che la partita soddisfa i requisiti relativi al rilascio di composti organici amine aromatiche primarie e di formaldeide. La dichiarazione è accompagnata da un rapporto di laboratorio che dimostra:
    • che gli utensili per cucina in poliammide non rilasciano amine aromatiche primarie in quantità rilevabili in prodotti alimentari o simulanti di prodotti alimentari (il limite di rilevazione è fissato a 0,01 mg/kg);
    • che gli utensili per cucina in melammina non rilasciano formaldeide in quantità superiore a 15 mg/kg in prodotti alimentari o simulanti di prodotti alimentari.
  • L'autorità completa i controlli fisici non appena ciò sia tecnicamente fattibile; da quel momento è consentito il trasporto ma solo in determinate condizioni.
  • L’autorità competente indica nella dichiarazione se le merci possono o no essere immesse in libera pratica nell’UE.
  • Se l’analisi di laboratorio accerta una non conformità con le condizioni per l’importazione, la Commissione europea deve essere immediatamente informata tramite il sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari e i mangimi.
  • Agli utensili da cucina si applica anche il regolamento (UE) n. 10/2011.

Notifica

  • Gli importatori devono notificare all’autorità competente del punto di ingresso, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, la data e l’ora previste dell’arrivo delle loro partite.
  • Se uno Stato membro designa punti di ingresso specifici, pubblica su Internet un elenco aggiornato di tali punti e comunica l’indirizzo Internet alla Commissione.
  • La Commissione pubblica nel suo sito web, per informazione, i link verso gli elenchi nazionali dei punti di ingresso.

Trasmissione dei rapporti

  • Le autorità competenti registrano le seguenti informazioni:
    • il paese di origine della partita,
    • il numero di articoli di ogni partita,
    • il numero di partite controllate,
    • i risultati dei controlli eseguiti.
  • Un rapporto contenente queste informazioni viene trasmesso trimestralmente alla Commissione.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal 1 luglio 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l’importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti (GU L 77, 23.3.2011, pagg. 25-29).

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1-142).

Cfr. la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12, 15.1.2011, pagg. 1-89).

Le successive modifiche Regolamento (CE) n. 10/2011 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, 30.4.2004, pagg. 1-141). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 191, 28.5.2004, pagg. 1-52).

Si veda la versione consolidata.

Linee guida dell'UE per l’importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della cina e Hong Kong

Linee guida tecniche riguardanti gli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina e il campionamento e i metodi di analisi

Ultimo aggiornamento: 11.11.2017

Top