Mercati dell’energia elettrica e del gas all’ingrosso: norme di sorveglianza dell’Unione europea
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, noto come REMIT, istituisce un quadro per il monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso* dell’Unione europea (Unione) e mira a vietare gli abusi, come l’insider trading* e la manipolazione del mercato*.
Il regolamento (UE) 2024/1106 modifica il regolamento originale al fine di fornire una maggiore protezione contro la manipolazione del mercato rispetto al mercato dell’energia all’ingrosso, garantendo maggiore trasparenza e aumentando le capacità di monitoraggio. L’obiettivo è quello di rafforzare il quadro di riferimento per pratiche commerciali eque sui mercati dell’energia e quindi di migliorare ulteriormente la protezione dei consumatori, in particolare assicurando un’applicazione più efficace delle norme contro gli abusi di mercato transfrontalieri.
PUNTI CHIAVE
Regolamento (UE) n. 1227/2011
Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia
Il regolamento (UE) n. 1227/2011 ha rafforzato il ruolo dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), originariamente istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009, e ora disciplinata dal regolamento (UE) 2019/942 (si veda la sintesi). In relazione al regolamento (UE) n. 1227/2011, i compiti dell’ACER comprendono:
- Controllo delle attività commerciali nel mercato dell’energia all’ingrosso. Ciò avviene raccogliendo e analizzando i dati degli operatori del mercato sulle loro attività commerciali.
- Indagine su potenziali abusi di mercato in casi selezionati di presunta manipolazione del mercato transfrontaliero.
- Condivisione delle informazioni con le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), in modo che possano intraprendere azioni di contrasto nei casi di manipolazione del mercato.
Manipolazione del mercato
Il regolamento mira a evitare casi di manipolazione del mercato, quali:
- il collocamento di falsi ordini;
- la diffusione di informazioni false;
- la comunicazione di informazioni false a coloro che forniscono valutazioni di prezzo o rapporti di mercato, con l’effetto di fuorviare quindi gli operatori di mercato che agiscono sulla base di tali informazioni;
- la dichiarazione di una diversa quantità disponibile di capacità di produzione dell’energia elettrica*, di capacità di trasporto* o di gas naturale rispetto a quello realmente esistente. Tali informazioni possono influire sul prezzo dell’energia elettrica e del gas.
Operatori
Gli operatori del mercato devono:
- registrarsi presso un’ANR;
- fornire all’ACER e all’ANR le informazioni in modo che entrambi gli organismi siano in grado di monitorare le attività commerciali;
- rendere pubbliche le informazioni privilegiate* in modo tempestivo, incluse quelle relative alla capacità e all’utilizzo degli impianti, alla produzione, allo stoccaggio, al consumo e al trasporto di energia elettrica, gas naturale o gas naturale liquefatto (GNL).
Sanzioni
Gli Stati membri dell’Unione devono imporre sanzioni in caso di mancato rispetto del presente regolamento. Queste devono essere efficaci, dissuasive e proporzionate e devono riflettere:
- la natura, la durata e la gravità dell’infrazione;
- il danno provocato ai consumatori;
- i potenziali vantaggi commerciali ottenuti dall’attività svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.
Regolamento di modifica (UE) 2024/1106
Il regolamento (UE) 2024/1106 introduce una serie di modifiche al regolamento (UE) n. 1227/2011.
- Armonizza le norme sulla trasparenza e l’integrità dei mercati dell’energia a quelle relative ai mercati finanziari, come il regolamento (UE) n. 596/2014 (si veda la sintesi), in particolare per quanto riguarda le definizioni di manipolazione del mercato e di informazioni privilegiate.
- L’ambito di applicazione della normativa è stato ampliato per includere lo stoccaggio dell’energia e il GNL, e le norme sugli abusi di mercato si applicano anche agli strumenti finanziari, come i derivati energetici scambiati sui mercati dell’energia all’ingrosso.
- Gli operatori di mercato di paesi terzi dovranno designare un rappresentante in uno Stato membro in cui operano nel mercato dell’energia all’ingrosso. Tale rappresentante deve essere designato mediante un mandato scritto e deve essere autorizzato ad agire per loro conto.
- ACER avrà il potere di esaminare casi aventi una dimensione transfrontaliera, qualora siano interessati almeno due Stati membri, e lavorerà in stretta collaborazione con le ANR. Tale organismo sarà dotato di maggiori poteri di indagine. Ad esempio, potrà condurre ispezioni in loco, richiedere informazioni e raccogliere dichiarazioni.
- I poteri di esecuzione rimarranno a livello nazionale, sebbene l’ACER potrà svolgere le proprie indagini, richiedere informazioni e condurre colloqui nei casi transfrontalieri. Se una parte ostacola un’ispezione in loco dell’ACER o non fornisce le informazioni richieste, l’ACER può, a determinate condizioni, comminare il pagamento di una penale.
- ACER adotterà decisioni per approvare le autorizzazioni e la revoca delle autorizzazioni delle piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP)* e dei meccanismi di comunicazione registrati (RRM)*.
- ACER svilupperà e gestirà anche una piattaforma che fungerà da punto di accesso elettronico settoriale per le informazioni privilegiate che vengono divulgate, insieme a un centro di riferimento digitale di informazioni sui dati del mercato dell’energia all’ingrosso dell’Unione.
- La Commissione adotterà atti delegati per specificare ulteriormente la definizione di informazioni privilegiate.
- Entro il 1° giugno 2027, e successivamente ogni 5 anni, la Commissione deve valutare l’applicazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sul comportamento del mercato, gli operatori del mercato, la liquidità, gli obblighi di comunicazione, compresi i dati di mercato relativi al GNL e il livello di oneri amministrativi per gli operatori del mercato, e le prestazioni dell’ACER in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.
- Gli operatori del mercato potranno chiedere a un punto di contatto dell’ACER se una determinata informazione costituisce un’informazione privilegiata ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011 e dei relativi atti delegati adottati.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) n. 1227/2011 è in vigore dal 28 dicembre 2011.
La maggior parte delle norme introdotte dal regolamento di modifica (UE) n. 2024/1106 si applicano dal 7 maggio 2024.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Mercati dell’energia all’ingrosso. Si tratta di mercati in cui viene negoziata energia tra produttori di energia (come ad esempio i proprietari di centrali elettriche) e grandi utilizzatori di energia (ad esempio acciaierie o aziende che vendono elettricità o gas ai clienti).
Insider trading. Quando un individuo tenta di beneficiare del commercio di un determinato prodotto sulla base di informazioni che non sono ancora pubbliche (informazioni privilegiate). Senza queste informazioni, gli altri operatori sono in posizione di svantaggio.
Manipolazione del mercato. Interferire deliberatamente con il corretto funzionamento del mercato. Questo può comportare la creazione di indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta o alla domanda di un determinato prodotto, influenzandone così il prezzo.
Capacità di produzione dell’energia elettrica. La capacità di produrre energia elettrica.
Capacità di trasporto. La capacità di infrastruttura fissa, come ad esempio le linee elettriche, per trasportare l’energia elettrica.
Informazioni privilegiate. Informazioni relative a un prodotto che non sono state rese pubbliche. Se dovessero essere rese pubbliche, ciò potrebbe influenzare il prezzo del prodotto in questione.
Piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP). Si tratta di piattaforme basate su Internet in cui gli operatori del mercato possono pubblicare informazioni privilegiate. Sarà obbligatorio utilizzare tali piattaforme per la divulgazione di informazioni privilegiate.
Meccanismi di comunicazione registrati (RRM). Enti che hanno l’autorità di trasmettere all’ACER i dati e le informazioni sulle transazioni per proprio conto (i propri dati) e/o di segnalare i dati di altri operatori del mercato (nel qual caso forniscono un servizio). Esistono circa 140 meccanismi di questo tipo.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1)
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1227/2011 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 14.06.2024