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Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/942 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ruolo di ACER

  • Assistere le autorità di regolamentazione nello svolgimento, a livello dell’Unione, dei compiti di regolamentazione eseguiti nei paesi dell’Unione.
  • Se necessario, coordinare l’azione da parte delle autorità di regolamentazione, mediare e comporre le controversie.
  • Contribuire all’adozione di pratiche comuni di regolamentazione e di supervisione di elevata qualità e, di conseguenza, all’applicazione coerente, efficace ed efficiente del diritto dell’Unione al fine di conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia dell’Unione.

Status

  • Nello svolgimento dei suoi compiti, ACER agisce in modo indipendente, obiettivo e nell’interesse dell’Unione.
  • Le sue decisioni sono prese in maniera autonoma e indipendente da interessi privati o aziendali.

Pareri, raccomandazioni e decisioni

L’agenzia emette pareri e raccomandazioni rivolti a:

L’agenzia è competente a prendere decisioni, in particolare:

  • sull’approvazione dei termini, delle condizioni e delle metodologie applicabili in tutti i paesi dell’Unione previsti nei codici di rete e negli orientamenti;
  • sulle revisioni delle zone di offerta;
  • sull’arbitrato fra autorità di regolamentazione su questioni di regolamentazione transfrontaliere;
  • sulle esenzioni da determinate regole di mercato;
  • in materia di infrastrutture;
  • su questioni legate alle regole di integrità e trasparenza del mercato all’ingrosso;
  • per rispondere a richieste di informazioni.

Monitoraggio e relazioni

In collaborazione con la Commissione, i paesi dell’Unione e le autorità nazionali pertinenti, comprese le autorità di regolamentazione, ACER monitora i mercati all’ingrosso e al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale, compresi:

  • i prezzi al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • il rispetto dei diritti dei consumatori;
  • l’impatto degli sviluppi del mercato sui clienti privati;
  • l’accesso alle reti, compreso l’accesso all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

ACER pubblicherà relazioni di monitoraggio annuali che individuano eventuali ostacoli al completamento dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 4 luglio 2019. Il regolamento (UE) 2019/942 rivede e sostituisce il regolamento (UE) n 713/2009 e successivi emendamenti.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

Direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2009/119/CE e (UE) 2015/652 del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2018/1999 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha valore esclusivamente documentario.

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 09.09.2019

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