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Norme procedurali in materia di aiuti di Stato

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/1589: applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dell’UE

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce le procedure per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato* dell’Unione europea.

PUNTI CHIAVE

  • In linea generale, l’aiuto di Stato è vietato ai sensi del diritto dell’UE perché può avvantaggiare un’impresa o associazione di imprese sulle altre, distorcendo così la concorrenza all’interno dell’UE. In determinate circostanze, tuttavia, l’aiuto di Stato viene concesso per sostenere determinati settori economici in difficoltà. Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali pertinenti per l’applicazione dell’aiuto di Stato dell’UE.
  • Procedura relativa agli aiuti notificati: i paesi dell’UE devono notificare alla Commissione europea qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto. In questi casi, le procedure comprendono l’obbligo da parte della Commissione di informare il paese dell’UE in questione, senza ritardo, del ricevimento della notifica e di decidere entro due mesi se l’aiuto sia legittimo o se sia necessario un ulteriore procedimento d’indagine.
  • In relazione a tale procedimento d’indagine, la Commissione può richiedere a qualsiasi paese dell’UE, impresa o associazione di imprese, di fornire tutte le informazioni di mercato necessarie per consentirle di decidere sulla legittimità dell’aiuto ai sensi delle norme unionali. Può imporre ammende alle imprese se queste forniscono informazioni inesatte o fuorvianti. La Commissione deve produrre una decisione entro 18 mesi dall’apertura del procedimento di indagine.
  • Procedura relativa agli aiuti illegali: la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte. In questi casi le procedure includono il diritto della Commissione di ottenere tutte le informazioni necessarie per adottare una decisione. Può anche emettere ingiunzioni che richiedono a un paese dell’UE di fornire le informazioni pertinenti (ingiunzione di fornire informazioni) o di sospendere qualsiasi aiuto illegale fino a quando la Commissione non abbia preso una decisione sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno (ingiunzione di sospensione).
  • Termine di prescrizione: il potere della Commissione di recuperare l’aiuto è limitato a dieci anni a decorrere dal giorno in cui l’aiuto illegale è stato concesso all’impresa o associazione di imprese.
  • Indagini per settori economici: la Commissione può condurre un’indagine qualora sospetti che l’aiuto di Stato concesso a un particolare settore economico possa distorcere la concorrenza. Può richiedere informazioni sui paesi dell’UE e sulle relative imprese. Nel farlo, deve dichiarare i motivi della sua indagine e pubblicare una relazione sui suoi risultati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA QUESTO REGOLAMENTO?

È in vigore dal 14 ottobre 2015.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Aiuti di Stato: qualsiasi tipo di vantaggio (ad esempio una concessione, uno sgravio fiscale o di interessi), dato a una società da parte di un paese dell’UE, che conferisce a tale impresa un vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

Ultimo aggiornamento: 17.10.2016

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