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Document 32015R1589

Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 248, 24.9.2015, p. 9–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj

24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/9


REGOLAMENTO (UE) 2015/1589 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2015

recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 109,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua alla codificazione.

(2)

Fatte salve le norme procedurali speciali previste nei regolamenti per taluni settori, il presente regolamento andrebbe applicato agli aiuti in tutti i settori. Ai fini dell'applicazione degli articoli 93 e 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'articolo 108 attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell'obbligo di notifica.

(3)

Nel quadro di un sistema modernizzato di norme in materia di aiuti di Stato volto a contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e al risanamento di bilancio, è opportuno applicare l'articolo 107 TFUE in modo efficace e uniforme in tutta l'Unione. Il regolamento (CE) n. 659/1999 ha consolidato e rafforzato la precedente prassi della Commissione di accrescere la certezza del diritto e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di aiuti di Stato in un contesto trasparente.

(4)

Per garantire la certezza del diritto, è opportuno che siano definite le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti. Il completamento e il rafforzamento del mercato interno costituiscono un processo graduale che si riflette nello sviluppo permanente della politica in materia di aiuti di Stato. In base a tali sviluppi, talune misure, che quando sono state varate non costituivano aiuto di Stato, possono in seguito essere divenute tali.

(5)

A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, i progetti diretti ad istituire nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione e non potrebbe essere data loro esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati.

(6)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento.

(7)

È opportuno che il termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame preliminare degli aiuti notificati sia fissato a due mesi dal ricevimento della notifica completa o dal ricevimento di una comunicazione debitamente motivata dello Stato membro interessato secondo cui esso considera la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste dalla Commissione non sono disponibili o sono già state fornite. Per ragioni di certezza del diritto, detto esame deve concludersi con una decisione.

(8)

In tutti i casi in cui, dopo l'esame preliminare, la Commissione non sia in grado di dichiarare che l'aiuto è compatibile con il mercato interno, occorrerebbe avviare il procedimento di indagine formale volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per stabilire la compatibilità dell'aiuto stesso e a dar modo agli interessati di trasmettere le proprie osservazioni. Il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE assicura la migliore tutela dei diritti degli interessati.

(9)

Per valutare la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto di Stato notificato o illegale per il quale la Commissione ha la competenza esclusiva a norma dell'articolo 108 TFUE, è opportuno garantire che la Commissione abbia il potere, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, di chiedere tutte le informazioni di mercato necessarie a qualsiasi Stato membro, impresa o associazione di imprese, qualora nutra dubbi circa la compatibilità della misura in questione con le norme dell'Unione e abbia quindi avviato un procedimento di indagine formale. In particolare, la Commissione dovrebbe avvalersi di tale potere nei casi in cui appare necessaria una valutazione sostanziale complessa. Nel decidere se avvalersi di detto potere, la Commissione dovrebbe tenere debito conto della durata dell'esame preliminare.

(10)

Ai fini della valutazione della compatibilità di una misura di aiuto a seguito dell'avvio del procedimento di indagine formale, in particolare in casi tecnicamente complessi soggetti a una valutazione sostanziale, la Commissione dovrebbe poter richiedere, mediante semplice domanda o decisione, a qualsiasi Stato membro, impresa o associazione di imprese, tutte le informazioni di mercato necessarie per completare la sua valutazione, qualora le informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel corso dell'esame preliminare non siano sufficienti, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

(11)

Alla luce del rapporto particolare tra i beneficiari di aiuti e lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe poter richiedere informazioni a un beneficiario di aiuti unicamente con il consenso dello Stato membro interessato. La fornitura di informazioni da parte del beneficiario della misura di aiuto in questione non costituisce una base giuridica per negoziati bilaterali tra la Commissione e il beneficiario interessato.

(12)

La Commissione dovrebbe selezionare i destinatari delle richieste di informazioni sulla base di criteri oggettivi, appropriati per ciascun caso, assicurando nel contempo che, in caso di richiesta rivolta ad un campione di imprese o associazioni di imprese, il campione selezionato sia rappresentativo di ciascuna categoria. Le informazioni richieste dovrebbero consistere, in particolare, in dati aziendali e di mercato fattuali e in un'analisi del funzionamento del mercato basata sui fatti.

(13)

La Commissione, in quanto promotrice del procedimento, dovrebbe essere responsabile di verificare sia la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, delle imprese o delle associazioni di imprese sia l'asserita riservatezza delle informazioni da divulgare.

(14)

La Commissione dovrebbe poter esigere l'adempimento delle richieste di informazioni che essa presenta a qualsiasi impresa o associazione di imprese, se del caso mediante ammende e penalità di mora proporzionate. Nel fissare gli importi di ammende e penalità di mora, la Commissione dovrebbe tenere debito conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. È opportuno tutelare i diritti delle parti invitate a fornire informazioni dando loro l'opportunità di esprimersi prima che sia adottata qualsiasi decisione sull'applicazione di ammende o penalità di mora. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe avere una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le ammende e le penalità di mora, conformemente all'articolo 261 TFUE.

(15)

Tenendo debito conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, la Commissione dovrebbe poter ridurre le penalità di mora o rinunciarvi completamente qualora i destinatari delle richieste forniscano le informazioni richieste, anche una volta scaduto il termine.

(16)

Le ammende e le penalità di mora non sono applicabili agli Stati membri in quanto, conformemente all'articol 4, paragrafo 3, TUE essi sono tenuti a cooperare lealmente con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai compiti previsti dal presente regolamento.

(17)

Dopo aver preso in considerazione le osservazioni degli interessati, la Commissione dovrebbe concludere il suo esame adottando una decisione finale non appena le perplessità siano state eliminate. È opportuno, ove detto esame non sia concluso dopo un periodo di diciotto mesi dall'avvio della procedura, che lo Stato membro interessato abbia la possibilità di chiedere una decisione che la Commissione deve adottare entro due mesi.

(18)

Affinché siano tutelati i diritti di difesa dello Stato membro interessato, quest'ultimo dovrebbe ricevere copia delle richieste di informazioni inviate ad altri Stati membri, a imprese o associazioni di imprese e poter presentare le sue osservazioni sui commenti pervenuti. Esso dovrebbe inoltre essere informato dei nomi delle imprese e delle associazioni di imprese consultate, qualora queste non abbiano dimostrato un legittimo interesse alla protezione della propria identità.

(19)

La Commissione dovrebbe tener debito conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione dei segreti aziendali. Essa non dovrebbe poter utilizzare, in una decisione, le informazioni riservate fornite in risposta ad una richiesta d'informazioni che non è possibile aggregare o altrimenti rendere anonime, tranne ove abbia precedentemente ottenuto il consenso degli interessati alla divulgazione di tali informazioni allo Stato membro interessato.

(20)

Per i casi di informazioni contrassegnate come riservate che non sembrano protette da segreto professionale, è opportuno istituire un meccanismo per cui la Commissione possa decidere in quale misura tali informazioni siano divulgabili. Qualsiasi decisione che respinge la richiesta di considerare tali informazioni riservate dovrebbe precisare un termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate, di modo che il destinatario possa avvalersi di ogni tutela giudiziaria disponibile, anche mediante misure provvisorie.

(21)

Al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di revocare una decisione basata su informazioni inesatte.

(22)

Al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 108TFUE, in particolare dell'obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, la Commissione dovrebbe esaminare tutti i casi di aiuti illegali. Ai fini di trasparenza e di certezza del diritto, è necessario stabilire le procedure da seguire in tali casi. Qualora uno Stato membro non abbia rispettato l'obbligo di notifica o la clausola di sospensione, la Commissione non dovrebbe essere vincolata al rispetto di termini.

(23)

Occorre che la Commissione possa, di propria iniziativa, esaminare informazioni su aiuti illegali di qualsiasi fonte, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 108 TFUE, in particolare degli obblighi di notifica e della clausola di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e di valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato interno.

(24)

In caso di aiuti illegali, la Commissione dovrebbe avere il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione e, se del caso, di ripristinare immediatamente una concorrenza senza distorsioni. È pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti degli Stati membri interessati. Tali misure provvisorie possono assumere la forma di ingiunzioni di fornire informazioni, di ingiunzioni di sospensione e di ingiunzioni di recupero. La Commissione, in caso di mancato rispetto di un'ingiunzione di fornire informazioni, dovrebbe avere la possibilità di decidere in base alle informazioni disponibili e, in caso di mancato rispetto di ingiunzioni di sospensione o di recupero, di adire direttamente la Corte di giustizia, a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE.

(25)

In caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato interno occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva. A tal fine, è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio È opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali. L'applicazione di tali procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva. Per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia della decisione della Commissione.

(26)

Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno prevedere un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non può più essere ingiunto il recupero.

(27)

Per motivi di certezza del diritto, è opportuno prevedere termini di prescrizione per l'irrogazione e l'inflizione di ammende e penalità di mora.

(28)

Gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe. Contrariamente agli aiuti illegali, gli aiuti eventualmente attuati in modo abusivo sono aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione. Pertanto, la Commissione non dovrebbe poter ricorrere ad un'ingiunzione di recupero per quanto riguarda gli aiuti attuati in modo abusivo.

(29)

A norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE la Commissione è tenuta a procedere, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti. Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno precisare la portata della cooperazione disposta da tale articolo.

(30)

Al fine di assicurare la compatibilità dei regimi di aiuti esistenti con il mercato interno, ed a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE la Commissione dovrebbe proporre le opportune misure, qualora i regimi di aiuti già esistenti non siano o non siano più compatibili con il mercato interno, ed avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte.

(31)

È opportuno stabilire tutte le possibilità di cui dispongono i terzi per difendere i loro interessi in procedimenti in materia di aiuti di Stato.

(32)

Le denunce rappresentano una fondamentale fonte di informazione per rilevare le violazioni alla normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato. Per garantire la qualità delle denunce presentate alla Commissione e al contempo la trasparenza e certezza del diritto, è opportuno stabilire le condizioni che una denuncia dovrebbe rispettare affinché la Commissione possa entrare in possesso di informazioni su presunti aiuti illegali e avviare un esame preliminare. Le comunicazioni di informazioni non rispondenti a tali condizioni dovrebbero essere trattate come informazioni generali di mercato e non dovrebbero necessariamente condurre ad indagini d'ufficio.

(33)

È opportuno che sia fatto obbligo ai denuncianti di dimostrare di essere parti interessate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 1, lettera h), del presente regolamento. È altresì opportuno che essi siano tenuti a fornire un certo numero di informazioni in un formato che la Commissione dovrebbe avere facoltà di stabilire con disposizioni di attuazione. Per non scoraggiare possibili denuncianti, tali disposizioni di attuazione dovrebbero tenere conto del fatto che i requisiti imposti alle parti interessate per la presentazione di una denuncia non dovrebbero essere onerosi.

(34)

Al fine di garantire un trattamento coerente da parte della Commissione di questioni simili in tutto il mercato interno, è opportuno prevedere una base giuridica specifica per l'avvio delle indagini per settori economici e per taluni strumenti di aiuto nei diversi Stati membri. Per motivi di proporzionalità e alla luce dei pesanti oneri amministrativi connessi a tali indagini, le indagini settoriali dovrebbero essere svolte solo quando le informazioni disponibili avvalorino il ragionevole sospetto che le misure di aiuto di Stato in un particolare settore possano comportare rilevanti restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri o che misure di aiuto esistenti in un particolare settore in diversi Stati membri non siano o non siano più compatibili con il mercato interno. Tali indagini consentirebbero alla Commissione di trattare in modo efficiente e trasparente i problemi di aiuti di Stato di tipo orizzontale e di ottenere una visione di insieme ex ante del settore interessato.

(35)

Al fine di consentire alla Commissione di vigilare efficacemente sul rispetto delle sue decisioni e di agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, è necessario che venga stabilito un obbligo generale di presentare relazioni sui regimi di aiuti esistenti.

(36)

La Commissione, qualora nutra forti dubbi sul rispetto delle sue decisioni, dovrebbe disporre di ulteriori strumenti che le consentano di ottenere le informazioni necessarie per verificare se le decisioni in questione sono effettivamente rispettate. A tale scopo, le ispezioni in loco rappresentano uno strumento adeguato e utile, in particolare nei casi in cui l'aiuto potrebbe essere stato attuato in modo abusivo. Pertanto, occorre che la Commissione abbia la facoltà di effettuare ispezioni in loco e ottenere la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri qualora un'impresa si opponga allo svolgimento di siffatta ispezione.

(37)

L'applicazione coerente delle norme in materia di aiuti di Stato richiede l'istituzione di meccanismi di cooperazione fra i giudicidegli Stati membri e la Commissione. Tale cooperazione investe tutti i giudici degli Stati membri che applicano l'articolo 107, paragrafo 1, e l'articolo 108, TFUE. In particolare, i giudici nazionali dovrebbero poter rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni o un parere sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Anche la Commissione dovrebbe poter formulare osservazioni per iscritto o oralmente ai giudici chiamati ad applicare l'articolo 107, paragrafo 1, o l'articolo 108, TFUE. Nel fornire assistenza ai giudici nazionali in tale contesto, la Commissione dovrebbe agire conformemente al dovere di difendere l'interesse pubblico.

(38)

Tali osservazioni e pareri della Commissione non dovrebbero pregiudicare l'articolo 267 TFUE e non essere giuridicamente vincolanti per i giudici nazionali. Esse dovrebbero essere presentate nel quadro delle regole di procedura e prassi nazionali, comprese quelle intese a tutelare i diritti delle parti, nel pieno rispetto dell'indipendenza dei giudici nazionali. Le osservazioni presentate di propria iniziativa dalla Commissione dovrebbero essere limitate a casi che rivestono importanza per l'applicazione coerente dell'articolo 107, paragrafo 1, o dell'articolo 108, TFUE, in particolare a casi rilevanti per l'applicazione o l'ulteriore sviluppo della giurisprudenza dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

(39)

Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione, fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato. È pertanto opportuno pubblicare tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati per esteso o in sintesi o mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni, ove esse non siano state pubblicate o non siano state pubblicate per esteso.

(40)

Nel dare pubblicità alle proprie decisioni, occorre che la Commissione rispetti le norme riguardanti il segreto professionale, compresa la protezione di tutte le informazioni riservate e dei dati personali, conformemente all'articolo 339 TFUE.

(41)

La Commissione, in stretto collegamento con il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, dovrebbe essere autorizzata ad adottare disposizioni di attuazione per stabilire le modalità relative alle procedure di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

b)   «aiuti esistenti»:

i)

fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, il punto 3 e l'appendice dell'allegato IV dell'atto di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, i punti 2 e 3, lettera b), e l'appendice dell'allegato V dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania, e i punti 2 e 3, lett. b) e l'appendice dell'allegato IV dell'atto di adesione della Croazia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del TFUE, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del TFUE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ii)

gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

iii)

gli aiuti che si presumono autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, o dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al regolamento (CE) n. 659/1999, ma secondo la procedura prevista dal presente regolamento;

iv)

gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento;

v)

gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato interno e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto dell'Unione, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

c)   «nuovi aiuti»: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

d)   «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

e)   «aiuti individuali»: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;

f)   «aiuti illegali»: i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE;

g)   «aiuti attuati in modo abusivo»: gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 o dell'articolo 4, paragrafo 3, o dell'articolo 9, paragrafi 3 o 4, del presente regolamento;

h)   «interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.

CAPO II

PROCEDURE RELATIVE AGLI AIUTI NOTIFICATI

Articolo 2

Notifica di nuovi aiuti

1.   Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

2.   Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 9 («notifica completa»).

Articolo 3

Clausola di sospensione

Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto.

Articolo 4

Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione

1.   La Commissione procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l'articolo 10, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo.

2.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la dichiara compatibile con il mercato interno («decisione di non sollevare obiezioni»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE.

4.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE («decisione di avviare il procedimento d'indagine formale»).

5.   Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.

6.   Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.

Articolo 5

Richiesta di informazioni allo Stato membro notificante

1.   La Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una misura notificata a norma dell'articolo 2 siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Se lo Stato membro risponde a tale richiesta, la Commissione lo informa della ricezione della risposta.

2.   Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite.

3.   La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato, ovvero lo Stato membro interessato non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste non sono disponibili o sono già state fornite. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5, decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione. Se la notifica è considerata ritirata, la Commissione ne informa lo Stato membro.

Articolo 6

Procedimento d'indagine formale

1.   La decisione di avvio del procedimento d'indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato interno. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

2.   Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 7

Richiesta di informazioni ad altre fonti

1.   Dopo l'avvio del procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 6, in particolare in casi tecnicamente complessi soggetti a una valutazione sostanziale, la Commissione, se le informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel corso dell'esame preliminare non sono sufficienti, può richiedere a un altro Stato membro, a un'impresa o a un'associazione di imprese di fornire tutte le informazioni di mercato necessarie per consentirle di completare la valutazione della misura in questione, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

2.   La Commissione può richiedere informazioni unicamente:

a)

se la richiesta è limitata a procedimenti d'indagine formale fino a quel momento considerati inefficaci dalla Commissione; e

b)

per quanto riguarda i beneficiari di aiuti, se lo Stato membro interessato acconsente alla richiesta.

3.   Le imprese o associazioni di imprese che forniscono informazioni a seguito di una richiesta di informazioni di mercato della Commissione ai sensi dei paragrafi 6 e 7 trasmettono la loro risposta simultaneamente alla Commissione e allo Stato membro interessato, qualora i documenti forniti non contengano informazioni riservate nei confronti di tale Stato membro.

La Commissione dirige e controlla la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri, le imprese o le associazioni di imprese interessati e verifica l'asserita riservatezza delle informazioni trasmesse.

4.   La Commissione richiede soltanto informazioni a disposizione degli Stati membri, delle imprese o delle associazioni di imprese interessati dalla richiesta.

5.   Gli Stati membri forniscono le informazioni sulla base di una semplice richiesta ed entro un termine stabilito dalla Commissione che di norma non dovrebbe superare un mese. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro detto termine o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito.

6.   La Commissione, mediante semplice domanda, può richiedere informazioni a un'impresa o associazione di imprese. Nell'inviare una semplice domanda d'informazioni a un'impresa o associazione di imprese, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa fa riferimento altresì alle sanzioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

7.   La Commissione, mediante decisione, può richiedere informazioni a un'impresa o associazione di imprese. Quando richiede a un'impresa o associazione di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica altresì le sanzioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, e indica o irroga le penalità di mora di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ove opportuno. Inoltre, essa fa menzione del diritto dell'impresa o dell'associazione di imprese di presentare ricorso contro la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

8.   Quando presenta una richiesta a norma del paragrafo 1 o 6 del presente articolo o adotta una decisione a norma del paragrafo 7, la Commissione simultaneamente ne fornisce anche una copia allo Stato membro interessato. La Commissione indica i criteri in base ai quali essa ha selezionato i destinatari della richiesta o della decisione.

9.   I proprietari delle imprese o i loro rappresentanti o, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza forniscono le informazioni richieste o necessarie a loro nome. Le persone debitamente incaricate possono fornire le informazioni a nome dei loro clienti. Questi ultimi sono tuttavia considerati pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano inesatte, incomplete o fuorvianti.

Articolo 8

Ammende e penalità di mora

1.   La Commissione può, se ritenuto necessario e proporzionato, irrogare mediante decisione alle imprese o associazioni di imprese ammende di importo non superiore all'1 % del loro fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza grave:

a)

forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta rivolta a norma dell'articolo 7, paragrafo 6;

b)

in risposta a una decisione adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

2.   La Commissione può, mediante decisione, irrogare penalità di mora alle imprese o associazioni di imprese quando un'impresa o un'associazione di imprese non fornisce informazioni complete ed esatte, come richiesto dalla Commissione mediante decisione adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.

Le penalità di mora non sono superiori al 5 % del fatturato medio giornaliero dell'impresa o dell'associazione interessata, realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione, finché essa non fornisca informazioni complete ed esatte, come richiesto o prescritto dalla Commissione.

3.   Nel determinare l'ammontare dell'ammenda o della penalità di mora, si considerano la natura, la gravità e la durata dell'infrazione, tenendo debito conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

4.   Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può ridurre l'ammontare definitivo della penalità di mora rispetto a quella a norma della decisione originaria che irroga tali penalità. La Commissione può anche rinunciare al pagamento di ogni penalità di mora.

5.   Prima di adottare una decisione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, la Commissione fissa un termine di due settimane per ricevere le informazioni di mercato mancanti dalle imprese o associazioni di imprese interessate e dà loro inoltre modo di esprimersi.

6.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 261 TFUE per controllare le ammende o penalità di mora irrogate dalla Commissione. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.

Articolo 9

Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d'indagine formale

1.   Fatto salvo l'articolo 10, il procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.   La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3.   La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato interno non sussistono più, decide che l'aiuto è compatibile con il mercato interno («decisione positiva»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE.

4.   La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa («decisione condizionale»).

5.   La Commissione, se constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato interno, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione («decisione negativa»).

6.   Le decisioni adottate a norma dei paragrafi da 2 a 5 devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro diciotto mesi dall'avvio della procedura.Tale termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

7.   Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 6 del presente articolo, e se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro due mesi, adotta una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Se del caso, qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione adotta una decisione negativa.

8.   Prima di adottare una decisione conformemente ai paragrafi da 2 a 5, la Commissione dà allo Stato membro interessato l'opportunità di esprimersi, entro un termine di norma non superiore ad un mese, sulle informazioni da essa ricevute e fornite allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 7, paragrafo 3.

9.   La Commissione non utilizza, in una decisione adottata conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, le informazioni riservate fornite in risposta ad una richiesta d'informazioni che non è possibile aggregare o altrimenti rendere anonime, salvo ove abbia ottenuto il consenso degli interessati alla divulgazione di tali informazioni allo Stato membro interessato. La Commissione può adottare una decisione motivata, che è notificata all'impresa o associazione di imprese interessata, in cui constata che le informazioni fornite in risposta ad una richiesta d'informazioni e contrassegnate come riservate non sono protette e fissa una data dopo la quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a un mese.

10.   La Commissione tiene debito conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione del segreto aziendale e di altre informazioni riservate. Un'impresa o un'associazione di imprese che fornisca informazioni a norma dell'articolo 7 e che non sia beneficiaria della misura di aiuto di Stato in questione può richiedere, adducendo un danno potenziale, che la propria identità non sia rivelata allo Stato membro interessato.

Articolo 10

Ritiro della notifica

1.   Lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all'articolo 2 prima che la Commissione abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 9.

2.   Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

Articolo 11

Revoca di una decisione

La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4.Si applicano in tal caso, con i necessari adattamenti, gli articoli 6, 9, 12, l'articolo 13, paragrafo 1, e gli articoli 15, 16 e 17.

CAPO III

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI

Articolo 12

Esame, richiesta d'informazioni e ingiunzione di fornire informazioni

1.   Fatto salvo l'articolo 24, la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte.

La Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata da una parte interessata conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, e assicura che lo Stato membro interessato sia pienamente e regolarmente informato dei progressi e del risultato dell'esame.

2.   Se necessario, la Commissione richiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano in tal caso, mutatis mutandis, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Una volta avviato il procedimento di indagine formale, la Commissione può anche richiedere informazioni ad un altro Stato membro, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese conformemente agli articoli 7 e 8, che si applicano mutatis mutandis.

3.   Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni («ingiunzione di fornire informazioni»). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite.

Articolo 13

Ingiunzione di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti

1.   Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno («ingiunzione di sospensione»).

2.   Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno («ingiunzione di recupero»), se vengono rispettati i seguenti criteri:

a)

in base a una pratica consolidata non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione;

b)

occorre affrontare una situazione di emergenza;

c)

esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente.

Il recupero viene eseguito secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3. Dopo l'effettivo recupero dell'aiuto la Commissione adotta una decisione entro i termini applicabili agli aiuti notificati.

La Commissione può autorizzare lo Stato membro ad abbinare il recupero dell'aiuto alla corresponsione di un aiuto di emergenza all'impresa in questione.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano esclusivamente agli aiuti illegali erogati dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999.

Articolo 14

Mancato rispetto di una decisione d'ingiunzione

Se uno Stato membro non si conforma ad un'ingiunzione di sospensione o ad un'ingiunzione di recupero, la Commissione, pur continuando a esaminare il caso nel merito in base alle informazioni a sua disposizione, può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea perché essa dichiari che il mancato rispetto della decisione configura una violazione del TFUE.

Articolo 15

Decisioni della Commissione

1.   L'esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4.Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d'indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell'articolo 9.In caso di mancato rispetto, da parte d'uno Stato membro, dell'ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.

2.   Nel caso di presunti aiuti illegali, fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 9, paragrafi 6 e 7.

3.   L'articolo 11 si applica per quanto compatibile.

Articolo 16

Recupero degli aiuti

1.   Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione.

2.   All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

3.   Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.

CAPO IV

PRESCRIZIONE

Articolo 17

Prescrizione per il recupero degli aiuti

1.   I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni.

2.   Il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine da principio. Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione.

3.   Ogni aiuto per il quale è scaduto il termine di prescrizione è considerato un aiuto esistente.

Articolo 18

Prescrizione in materia di irrogazione di ammende e penalità di mora

1.   I poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 8 sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni.

2.   Il termine previsto al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui è commessa l'infrazione di cui all'articolo 8. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine decorre dal giorno in cui cessa l'infrazione.

3.   La prescrizione riguardante l'irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all'accertamento o alla repressione dell'infrazione di cui all'articolo 8, a decorrere dal giorno in cui l'atto è notificato all'impresa o associazione di imprese interessata.

4.   Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare di sei anni del termine, senza che la Commissione abbia irrogato un'ammenda o una penalità di mora. Detto termine è prolungato della durata della sospensione della prescrizione conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

5.   La prescrizione in materia di irrogazione di ammende o di penalità di mora è sospesa fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 19

Prescrizione in materia d'esecuzione di ammende e penalità di mora

1.   Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma dell'articolo 8 è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine previsto al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione adottata a norma dell'articolo 8 diventa definitiva.

3.   La prescrizione prevista al paragrafo 1 del presente articolo è interrotta:

a)

dalla notificazione di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda di modifica;

b)

da ogni atto compiuto da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, o dalla Commissione ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.

4.   Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.

5.   La prescrizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è sospesa fino a quando:

a)

dura il termine per il pagamento concesso al destinatario;

b)

l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

CAPO V

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ATTUATI IN MODO ABUSIVO

Articolo 20

Aiuti attuati in modo abusivo

Fatto salvo l'articolo 28, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 6 a, 9, 11 e 12, l'articolo 13, paragrafo 1 e gli articoli da 14 a 17.

CAPO VI

PROCEDURA RELATIVA AI REGIMI DI AIUTI ESISTENTI

Articolo 21

Cooperazione a norma dell'articolo 108, paragrafo 1 TFUE

1.   La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE.

2.   Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato interno, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 22

Proposta di opportune misure

Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell'articolo 21, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato interno, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre:

a)

modificazioni sostanziali del regime di aiuti; o

b)

l'introduzione di obblighi procedurali; o

c)

l'abolizione del regime di aiuti.

Articolo 23

Conseguenze giuridiche di una proposta di opportune misure

1.   Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest'ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure.

2.   Se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4.Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 6, 9 e 11.

CAPO VII

PARTI INTERESSATE

Articolo 24

Diritti degli interessati

1.   Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell'articolo 6, in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d'indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 9.

2.   Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, in un formato stabilito con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 33, e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste.

La Commissione, se ritiene che la parte interessata non rispetta l'obbligo di ricorrere al modulo di denuncia o gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l'esistenza di un aiuto illegale o l'attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata. La Commissione informa lo Stato membro interessato si considera che una denuncia è stata ritirata.

La Commissione invia copia al denunciante della decisione adottata su un caso riguardante l'oggetto della denuncia.

3.   A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4 e 9, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 13.

CAPO VIII

INDAGINI PER SETTORI ECONOMICI E PER STRUMENTI DI AIUTO

Articolo 25

Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto

1.   Se le informazioni disponibili avvalorano il ragionevole sospetto che le misure di aiuto di Stato in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto comportano rilevanti restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri, oppure che misure di aiuto esistenti in un particolare settore in diversi Stati membri non sono o non sono più compatibili con il mercato interno, la Commissione può svolgere un'indagine in diversi Stati membri in un settore economico o riguardo all'uso di uno strumento di aiuto. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere agli Stati membri e/o alle imprese o associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, tenendo debito conto del principio di proporzionalità.

La Commissione motiva l'indagine e la scelta dei destinatari in tutte le richieste di informazioni inviate a norma del presente articolo.

La Commissione pubblica una relazione sui risultati della sua indagine in particolari settori dell'economia o per particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri e invita gli Stati membri e le imprese o associazioni di imprese interessate a presentare osservazioni.

2.   Le informazioni ottenute da indagini settoriali possono essere utilizzate nel quadro delle procedure ai sensi del presente regolamento.

3.   Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 5, 7 e 8, del presente regolamento,.

CAPO IX

CONTROLLO

Articolo 26

Relazioni annuali

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.

2.   Qualora lo Stato membro interessato, nonostante sia stato sollecitato, non presenti una relazione annuale, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 22 nei confronti del regime di aiuti in questione.

Articolo 27

Controlli in loco

1.   Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale per quanto riguarda gli aiuti individuali, detto Stato membro, dopo aver avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, deve consentirle di effettuare ispezioni in loco.

2.   Per verificare l'osservanza della decisione in questione, gli agenti autorizzati dalla Commissione dispongono dei seguenti poteri:

a)

accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata;

b)

chiedere spiegazioni orali sul posto;

c)

controllare i registri e gli altri documenti aziendali, nonché eseguire o richiedere copie degli stessi.

Se necessario, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.

3.   La Commissione informa per iscritto e con sufficiente anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione in loco e comunica l'identità degli agenti e degli esperti incaricati di effettuarla. Qualora lo Stato membro faccia valere obiezioni debitamente giustificate in merito alla scelta degli esperti operata dalla Commissione, la nomina degli esperti stessi avviene di comune accordo con lo Stato membro. Detti agenti ed esperti, incaricati dei controlli in loco, presentano un'autorizzazione scritta in cui sono specificati l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.

4.   Agenti autorizzati dallo Stato membro nel quale deve essere effettuata l'ispezione possono assistervi.

5.   La Commissione fornisce allo Stato membro una copia delle relazioni prodotte a seguito dell'ispezione.

6.   Quando un'impresa si oppone allo svolgimento di un'ispezione disposta con una decisione della Commissione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti ed agli esperti autorizzati dalla Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento dei controlli.

Articolo 28

Mancato rispetto di decisioni e di sentenze

1.   Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 16 del presente regolamento, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

2.   La Commissione, se ritiene che lo Stato membro interessato non si sia conformato ad una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 260, TFUE.

CAPO X

COOPERAZIONE CON I GIUDICI NAZIONALI

Articolo 29

Cooperazione con i giudici nazionali

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108 TFUE, i giudici degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri su questioni relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

2.   Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente dell'articolo 107, paragrafo 1, o dell'articolo 108 TFUE, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Essa, previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali.

Prima di presentare formalmente osservazioni, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di farlo.

Al fine esclusivo della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere al giudice competente dello Stato membro di trasmetterle i documenti a sua disposizione necessari alla Commissione per la valutazione della questione.

CAPO XI

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 30

Segreto professionale

La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, inclusi gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione, sono tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite in applicazione del presente regolamento.

Articolo 31

Destinatario delle decisioni

1.   Le decisioni adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 9, paragrafo 9, sono indirizzate all'impresa o associazione di imprese interessata. La Commissione notifica la decisione al destinatario senza indugio e gli dà l'opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere protette da segreto professionale.

2.   Tutte le altre decisioni della Commissione adottate a norma dei capi II, III, V, VI e IX sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione gli notifica senza indugio le decisioni e gli dà l'opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere coperte da segreto professionale.

Articolo 32

Pubblicazione delle decisioni

1.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e del combinato disposto degli articoli 22 e 23, paragrafo 1. Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, nella lingua facente fede. Nelle Gazzette ufficiali pubblicate in lingue diverse dalla lingua facente fede, la decisione è pubblicata nella lingua facente fede ed è corredata di una sintesi significativa nella lingua della Gazzetta ufficiale.

3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 9.

4.   Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, o all'articolo 10, paragrafo 2, un avviso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare le decisioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 33

Disposizioni di attuazione

La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 34, disposizioni di attuazione riguardanti:

a)

la forma, il contenuto e le altre modalità delle notificazioni;

b)

la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali;

c)

la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 24, paragrafo 2;

d)

le modalità dei termini e il calcolo dei termini; e

e)

il tasso di interesse di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 34

Consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato

1.   La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato («comitato»), istituito dal regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (4) prima di adottare qualsiasi disposizione di attuazione a norma dell'articolo 33.

2.   La consultazione del comitato avviene in una riunione convocata dalla Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati alla convocazione. La riunione ha luogo non prima di due mesi dall'invio della convocazione. Detto termine può essere ridotto in caso di urgenza.

3.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

4.   Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato può raccomandare di pubblicare il suo parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 659/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN


(1)  Parere del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 659/1999

(GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 5, paragrafo 6

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio

(GU L 204 del 31.7.2013, pag. 15).


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 659/1999

Presente regolamento

Articoli da 1 a 6

Articoli da 1 a 6

Articolo 6 bis

Articolo 7

Articolo 6 ter

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, trattino

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, trattino

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 13, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 15 bis

Articolo 18

Articolo 15 ter

Articolo 19

Articolo 16

Articolo 20

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 24

Articolo 20 bis

Articolo 25

Articolo 21

Articolo 26

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 28

Articolo 23 bis

Articolo 29

Articolo 24

Articolo 30

Articolo 25

Articolo 31

Articolo 26, paragrafi 1 e 2

Articolo 32, paragrafi 1 e 2

Articolo 26, paragrafo 2 bis

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 32, paragrafo 5

Articolo 27

Articolo 33

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 30

Articolo 36

Allegato I

Allegato II


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