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Document 52022PC0650

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (rifusione)

COM/2022/650 final

Bruxelles, 27.4.2022

COM(2022) 650 final

2022/0134(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (rifusione)

{SEC(2022) 200 final} - {SWD(2022) 650 final} - {SWD(2022) 651 final}


RELAZIONE

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

   Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta è parte integrante di un pacchetto di misure proposto a seguito della comunicazione della Commissione "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" 1 , adottata il 23 settembre 2020, che ha sottolineato la necessità di affrontare le principali carenze individuate nella politica dell'UE in materia di migrazione legale, rispondendo all'obiettivo generale di attirare le competenze e i talenti di cui l'UE ha bisogno. Il patto, che costituisce una delle misure di tale pacchetto sulle competenze e sui talenti, ha annunciato una rifusione della direttiva 2003/109/CE relativa ai soggiornanti di lungo periodo, con l'obiettivo di creare un vero e proprio status di soggiornante di lungo periodo nell'UE, in particolare rafforzando il diritto di chi ne beneficia di spostarsi e lavorare in altri Stati membri. Il pacchetto comprende anche la rifusione della direttiva 2011/98/UE (direttiva sul permesso unico) 2 e una comunicazione di accompagnamento che definisce un nuovo approccio verso una politica ambiziosa e sostenibile dell'UE in materia di migrazione legale, che attiri talenti verso i nostri mercati del lavoro e crei canali sicuri per raggiungere l'Europa 3 .

La grande maggioranza dei migranti arriva e soggiorna in Europa legalmente. Complessivamente i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE sono 23 milioni, pari al 5,1 % della popolazione dell'Unione 4 . Di questi, più di dieci milioni 5 sono in possesso di un permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo. Questo è il gruppo a cui intende applicarsi la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo 6 (in prosieguo "la direttiva").

La direttiva stabilisce le condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e ininterrottamente in uno Stato membro da almeno cinque anni possono acquisire lo "status di soggiornante di lungo periodo dell'UE". Tale status offre numerosi vantaggi: è permanente, conferisce diritti alla parità di trattamento in molti ambiti (compreso il pieno esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma) e garantisce una tutela rafforzata contro l'allontanamento. Sebbene tali vantaggi possano essere conferiti anche dagli status di soggiorno permanente disciplinati dal diritto nazionale (la direttiva autorizza questi regimi nazionali paralleli), lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE offre anche la possibilità di spostarsi e soggiornare in altri Stati membri sulla base di tre motivi generali: esercizio di un'attività economica (in qualità di lavoratore autonomo o dipendente), corsi di studio o di formazione professionale o altri scopi. Il diritto alla mobilità all'interno dell'UE non è tuttavia acquisito in automatico ma è soggetto a una serie di condizioni.

La valutazione della direttiva nell'ambito del controllo dell'adeguatezza della legislazione in materia di migrazione legale 7 , che è stata completata nel 2019, e le relazioni sull'attuazione 8 hanno individuato una serie di carenze per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nonché questioni pratiche derivanti dall'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri.

La presente proposta mira a creare un sistema più efficace, più coerente e più equo per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE. Tale sistema dovrebbe costituire uno strumento essenziale per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che si sono stabiliti legalmente e su base duratura nell'UE.

La proposta mira a facilitare l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, in particolare consentendo ai cittadini di paesi terzi di cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito concernente la durata del soggiorno e chiarendo che tutti i periodi di soggiorno legale dovrebbero essere interamente computati, compresi i periodi di soggiorno per motivi di studio o a titolo di protezione temporanea o i periodi di soggiorno inizialmente basati su motivi di carattere temporaneo. I periodi di permanenza legale in virtù di un visto per soggiorno di breve durata non sono considerati periodi di soggiorno e non dovrebbero essere conteggiati.

La proposta mira altresì a rafforzare i diritti dei soggiornanti di lungo periodo e dei loro familiari, compreso il diritto di spostarsi e di lavorare in altri Stati membri, che dovrebbe essere strettamente allineato al diritto di cui beneficiano i cittadini dell'UE. Consentire ai cittadini di paesi terzi che sono già soggiornanti di lungo periodo dell'UE in uno Stato membro di cambiare lavoro e di spostarsi in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa può contribuire a migliorare l'efficacia del mercato del lavoro in tutta l'UE, rispondendo al fabbisogno di competenze e compensando gli squilibri regionali. Può inoltre rendere l'UE complessivamente più interessante per i talenti stranieri.

La proposta inoltre introduce un meccanismo volto ad assicurare parità di condizioni tra il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE e i permessi di soggiorno permanente nazionali in termini di procedure, diritto alla parità di trattamento e accesso alle informazioni, affinché i cittadini di paesi terzi abbiano realmente la possibilità di scegliere tra i due tipi di permesso. Essa agevola inoltre la migrazione circolare, facilitando il rientro dei soggiornanti di lungo periodo nel proprio paese di origine senza che ciò comporti una perdita dei diritti acquisiti, con reciproco vantaggio sia dei paesi di origine sia dei paesi di soggiorno.

Nella risoluzione del 21 maggio 2021 sui nuovi canali per la migrazione legale di manodopera 9 il Parlamento europeo ha accolto con favore la revisione della direttiva prevista dalla Commissione, sostenendo che essa "rappresenta un'opportunità per rafforzare la mobilità nonché semplificare e armonizzare le procedure". Nella risoluzione del 25 novembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla politica e la legislazione in materia di migrazione legale 10 , il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di modificare la direttiva per conferire ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE un diritto effettivo alla mobilità all'interno dell'Unione e per ridurre da cinque a tre gli anni di soggiorno richiesti per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'Unione.

Sin dall'entrata in vigore della direttiva nel 2003 la Commissione ha ricevuto un numero significativo di denunce (in particolare da parte di richiedenti o di titolari dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE), alcune delle quali hanno dato luogo all'apertura di procedimenti di infrazione, e numerose questioni sono inoltre stato oggetto di pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo "Corte"). La presente rifusione mira inoltre ad affrontare le principali carenze emerse dai procedimenti di infrazione e a codificare la giurisprudenza della Corte.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è coerente con il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo della Commissione 11 , adottato il 23 settembre 2020, che ha sottolineato la necessità di affrontare le principali carenze individuate nella politica dell'UE in materia di migrazione legale, rispondendo all'obiettivo generale di attirare le competenze e i talenti di cui l'UE ha bisogno.

La presente proposta è complementare rispetto ad altri strumenti dell'UE adottati nel settore della migrazione legale e dell'asilo, in particolare le direttive che disciplinano gli status di soggiorno che possono portare al soggiorno di lungo periodo: la direttiva 2009/50/CE sui lavoratori altamente qualificati (direttiva "Carta blu UE") 12 , la direttiva 2011/98/UE sul permesso unico 13 , la direttiva (UE) 2016/801 relativa agli studenti e ai ricercatori 14 , la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare 15 (in prosieguo "direttive sulla migrazione legale), la direttiva 2008/115/CE sui rimpatri 16 e la direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale 17 .

La presente proposta è coerente con il piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021‑2027 18 , creando un quadro politico comune per aiutare gli Stati membri a sviluppare e rafforzare ulteriormente le rispettive politiche nazionali di integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i soggiornanti di lungo periodo dell'UE.

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta sostiene ed è coerente con gli obiettivi della comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" 19 , che definisce il percorso di ripresa dell'Unione verso un'economia e una società più verdi, digitali e resilienti, nelle quali la necessità di migliorare e adeguare le abilità, le conoscenze e le competenze diventa ancora più importante. Le misure atte a migliorare l'integrazione e la mobilità all'interno dell'UE dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo devono essere considerate in tale contesto più ampio.

La proposta è inoltre in linea con l'agenda per le competenze per l'Europa 20 , che ha esortato ad adottare un approccio alla migrazione legale maggiormente strategico, orientato a una migliore capacità di attirare e mantenere i talenti, e specificamente alla necessità di una migliore corrispondenza tra domanda e offerta, di procedure chiare e del riconoscimento delle competenze dei cittadini di paesi terzi sul mercato del lavoro dell'UE.

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 79, paragrafo 2, TFUE, che autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio a deliberare secondo la procedura legislativa ordinaria e ad adottare le misure nei seguenti settori: a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e titoli di soggiorno di lunga durata; b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Si applica il principio di sussidiarietà giacché questo è un settore di competenza concorrente 21 . La necessità di un quadro comune dell'UE in materia di migrazione legale è connessa all'abolizione dei controlli alle frontiere interne dell'UE e alla creazione dello spazio Schengen. In tale contesto le politiche e le decisioni di uno Stato membro in materia di migrazione incidono sugli altri Stati membri. Si ritiene pertanto necessario disporre di un insieme di norme comuni dell'UE in relazione alle condizioni e alle procedure per l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi negli Stati membri e definire i loro diritti a seguito dell'ammissione 22 .

Il controllo dell'adeguatezza ha evidenziato che le direttive sulla migrazione legale, compresa la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, hanno prodotto una serie di effetti positivi che non sarebbero stati raggiunti dai singoli Stati membri; ne sono un esempio il livello di armonizzazione delle condizioni, delle procedure e dei diritti, che ha contribuito a creare condizioni di parità in tutti gli Stati membri, la semplificazione delle procedure amministrative, una migliore certezza del diritto e una maggiore prevedibilità per i cittadini di paesi terzi, i datori di lavoro e le amministrazioni, un maggiore riconoscimento dei diritti dei cittadini di paesi terzi (in particolare il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali in una serie di ambiti importanti, ad esempio le condizioni di lavoro, l'accesso all'istruzione e alle prestazioni sociali e i diritti procedurali) e una migliore mobilità all'interno dell'UE.

La rifusione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo persegue un'ulteriore armonizzazione e semplificazione. In particolare il rafforzamento dei diritti andrebbe a vantaggio dei cittadini di paesi terzi e l'accesso facilitato allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE garantirebbe uno status di soggiorno sicuro e stabile per cittadini di paesi terzi che non potrebbero altrimenti soddisfare le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza. Inoltre norme efficienti in materia di mobilità all'interno dell'UE possono essere stabilite soltanto a livello dell'Unione, in quanto nessuna politica migratoria nazionale ha mai contemplato agevolazioni per le domande di cittadini di paesi terzi che soggiornano in un altro Stato membro. La prerogativa degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro riguarda soltanto i cittadini di paesi terzi provenienti da paesi all'esterno dell'UE e non si applica alla mobilità degli stessi all'interno dell'UE. Pertanto le norme dell'UE influiscono in misura rilevante sulla mobilità efficiente dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri.

   Proporzionalità

Le modifiche della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo introdotte dalla presente proposta sono limitate e mirate e sono intese ad affrontare efficacemente le principali carenze individuate nell'attuazione e nella valutazione della direttiva. Secondo la valutazione d'impatto le modifiche proposte sono limitate agli aspetti in relazione ai quali gli Stati membri non possono conseguire, da soli, risultati soddisfacenti e l'onere amministrativo per i portatori di interessi non sarebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi da raggiungere, anche perché tali misure si limiterebbero ad aggiornare o integrare le procedure già in essere. In particolare i necessari adattamenti delle procedure amministrative da parte degli Stati membri sono ritenuti proporzionati alla luce dei previsti miglioramenti della situazione dei cittadini di paesi terzi, delle maggiori opportunità per i datori di lavoro e delle semplificazioni per le amministrazioni nazionali.

Considerato quanto precede la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati.

   Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta intende introdurre nella direttiva modifiche mirate, che sono volte ad affrontare le lacune, le incoerenze e le carenze individuate nell'attuazione e nella valutazione della direttiva stessa. Poiché la presente proposta è intesa a rifondere la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, l'atto giuridico più appropriato è il medesimo tipo di atto.

3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

   Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La prima relazione sull'attuazione, del 2011, aveva valutato la conformità delle normative nazionali alle disposizioni della direttiva e aveva rivelato una generale disinformazione fra i cittadini di paesi terzi quanto allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE e ai diritti ad esso connessi, così come molte carenze nel recepimento della direttiva. La seconda relazione sull'attuazione, del 2019, ha rilevato che la situazione è migliorata ma che alcune questioni ancora in sospeso continuano a minare il pieno conseguimento degli obiettivi principali della direttiva.

Il controllo dell'adeguatezza della legislazione in materia di migrazione legale, del 2019, presenta una valutazione approfondita del quadro generale dell'UE in materia di migrazione legale, allo scopo di valutare se esso sia ancora adeguato allo scopo. Per quanto riguarda la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, il controllo dell'adeguatezza ha evidenziato una serie di incoerenze con altre direttive dell'UE in materia di migrazione legale adottate successivamente, in particolare relativamente ai diritti conferiti ai soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari, tra cui la mobilità all'interno dell'UE. Ha inoltre rilevato una mancanza di coordinamento e di coerenza tra lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE e i paralleli regimi di soggiorno permanente nazionali, nonché l'uso più frequente dei regimi nazionali rispetto al regime dell'UE.

Sulla scorta delle relazioni concernenti l'attuazione e del controllo dell'adeguatezza, i problemi individuati nella proposta sono stati raggruppati in sei ambiti principali: i) lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE è sottoutilizzato; ii) le condizioni per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE sono troppo difficili da soddisfare; iii) i soggiornanti di lungo periodo devono affrontare numerosi ostacoli all'esercizio dei diritti connessi alla mobilità all'interno dell'UE; iv) si rileva una mancanza di chiarezza e coerenza nei diritti dei soggiornanti di lungo periodo e dei loro familiari; v) le opportunità di migrazione circolare per i soggiornanti di lungo periodo sono limitate; vi) sussiste il rischio di acquisizione illegittima dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE nell'ambito di regimi di soggiorno per investitori ai sensi dei quali il rilascio dei permessi di soggiorno non è subordinato al rispetto del requisito della presenza fisica ininterrotta nello Stato membro o è subordinato al solo obbligo di presenza dell'investitore nello Stato membro per un periodo di tempo limitato.

   Consultazioni dei portatori di interessi

Nel contesto del controllo dell'adeguatezza della legislazione in materia di migrazione legale è stata effettuata una vasta consultazione, compresa una consultazione pubblica 23 . Nel periodo compreso tra il 23 settembre e il 30 dicembre 2020 si è svolta un'altra consultazione pubblica online sul futuro della migrazione legale attraverso il portale della Commissione "Dì la tua" 24 . Nella prima metà del 2021 si sono svolte consultazioni mirate che hanno comportato domande più tecniche sulla revisione della direttiva. Alcune di queste consultazioni sono state effettuate dalla Commissione in maniera indipendente, mentre altre si sono svolte nel contesto di uno studio commissionato a un contraente esterno. Nel quadro della valutazione d'impatto sono state anche avviate indagini ad hoc presso i membri della rete europea sulle migrazioni.

Hanno risposto alle due suddette consultazioni pubbliche cittadini dell'UE, organizzazioni e cittadini di paesi terzi (soggiornanti all'interno o all'esterno dell'UE), associazioni e organizzazioni di imprese, organizzazioni non governative, istituti accademici/di ricerca, organizzazioni sindacali, ministeri e organismi del settore pubblico. Le consultazioni mirate hanno coinvolto autorità competenti degli Stati membri, associazioni e organizzazioni di imprese, organizzazioni non governative, istituti accademici, operatori del diritto, think tank e organismi del settore pubblico.

Il processo di consultazione ha rivelato, in generale, che i migranti che già soggiornano, o che intendono trasferirsi, nell'UE risentono negativamente delle carenze individuate nella direttiva attuale, che comportano oneri amministrativi, lunghi tempi di attesa, incertezza e confusione quanto alle norme applicabili e agli esiti. Tutto ciò rischia di dissuadere i migranti dal richiedere lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE. I limiti posti all'insieme di diritti connessi allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, soprattutto per quanto riguarda il ricongiungimento familiare e la mobilità all'interno dell'UE, potrebbero ridurre l'attrattiva esercitata dall'UE sui cittadini di paesi terzi e limitare la loro integrazione nelle società ospitanti. Ciò si ripercuote indirettamente anche sui paesi di origine, in quanto un'insufficiente integrazione dei loro cittadini nei paesi ospitanti potrebbe determinare livelli inferiori di rimesse.

Tutti i problemi principali individuati nelle consultazioni sono stati presi in considerazione e affrontati nella proposta.

   Assunzione e uso di perizie

La valutazione d'impatto della revisione della direttiva è stata sorretta da uno studio commissionato a un contraente esterno 25 . Inoltre alcuni gruppi di esperti sono stati consultati in merito alla revisione della direttiva: il gruppo di esperti sulle opinioni dei migranti nel settore della migrazione, dell'asilo e dell'integrazione il 2 marzo 2021, la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego il 10 marzo 2021, il gruppo informale di esperti della Commissione sulla migrazione economica il 14 aprile 2021 e la rete UE degli operatori del settore della migrazione legale il 29 aprile 2021. Anche la rete europea sulle migrazioni è stata consultata attraverso un'indagine ad hoc 26 .

   Valutazioni d'impatto

La valutazione d'impatto effettuata per la preparazione della proposta ha esaminato quattro opzioni strategiche, che illustrano una gamma di misure politiche via via più ambiziose:

Opzione 1: azioni volte a migliorare l'efficacia della direttiva. Questa opzione strategica comportava azioni non legislative volte a rafforzare l'attuazione della direttiva e la promozione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, senza alcuna modifica legislativa.

Opzione 2: revisione mirata della direttiva. Questa opzione strategica prevedeva una serie di modifiche mirate della direttiva, con l'obiettivo di creare un sistema più efficiente, coerente ed equo per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, in particolare garantendo condizioni di parità con gli status nazionali paralleli e rafforzando i diritti dei soggiornanti di lungo periodo e dei loro familiari, compreso il diritto alla mobilità all'interno dell'UE.

Opzione 3: revisione legislativa più ampia della direttiva. Questa opzione strategica contemplava le modifiche mirate dell'opzione 2 prevedendo al contempo condizioni semplificate per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE. In particolare con questa opzione gli Stati membri sarebbero autorizzati a ridurre da cinque a tre anni il periodo di soggiorno necessario per richiedere lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE (senza porre i cittadini dell'Unione, e i loro familiari, che beneficiano dei diritti di libera circolazione in conformità del diritto dell'UE, in una situazione meno favorevole rispetto ai cittadini di paesi terzi) e a consentire il cumulo di periodi di soggiorno in diversi Stati membri. Inoltre sarebbero chiarite le condizioni connesse alle risorse economiche e all'integrazione.

Opzione 4: profonda revisione legislativa della direttiva, con la creazione di un unico status di soggiorno permanente dell'UE. Questa opzione definisce uno status di soggiorno permanente dell'UE pienamente armonizzato e prevede l'abolizione dei regimi nazionali paralleli, la riduzione del periodo di soggiorno richiesto per acquisire lo status (che dovrebbe essere applicato da tutti gli Stati membri) e un diritto automatico di circolazione e soggiorno in un secondo Stato membro, a condizioni analoghe a quelle applicabili ai cittadini dell'UE che esercitano i loro diritti di libera circolazione.

Sulla base della valutazione degli impatti sociali ed economici, dell'efficacia e dell'efficienza, l'opzione strategica prescelta è la 3 – revisione legislativa più ampia della direttiva. L'opzione prescelta contiene una vasta gamma di misure politiche volte ad affrontare la maggioranza delle carenze individuate all'interno della direttiva.

Tale opzione dovrebbe avere impatti sociali ed economici molto positivi. Gli impatti economici si fondano sulla previsione secondo cui un maggior numero di cittadini di paesi terzi avrà accesso allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE e ai diritti ad esso connessi e una maggiore percentuale di cittadini di paesi terzi si sposterà in un secondo Stato membro. Ciò determinerà a sua volta un aumento complessivo del gettito fiscale, una maggiore produttività e un incremento dei consumi, nonché una crescita economica rafforzata. Inoltre grazie all'aumento delle retribuzioni si prevede anche un incremento delle rimesse in percentuale sui redditi dei soggiornanti di lungo periodo.

Inoltre l'opzione strategica prescelta sarebbe pienamente in linea con gli obiettivi definiti nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo della Commissione e garantirebbe una maggiore coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Si ritiene inoltre che l'opzione prescelta realizzi il miglior compromesso tra le diverse aspettative dei portatori di interessi e sia pertanto la soluzione più praticabile sul piano politico. A tale proposito la valutazione d'impatto ha evidenziato una specifica divergenza di opinioni circa il valore aggiunto derivante dalla riduzione da cinque a tre anni del periodo di soggiorno richiesto per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE. Poiché in questa fase non è possibile determinare in maniera definitiva in che misura una siffatta riduzione contribuirebbe di fatto a promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che intendono insediarsi stabilmente nell'UE, la presente proposta non modifica il periodo di soggiorno richiesto, che rimane di cinque anni.

In particolare è evidente che i cittadini di paesi terzi incontrano tuttora difficoltà a integrarsi negli Stati membri; tali difficoltà dipendono dal modo in cui sono giunti, dal loro livello di competenze, dalla loro conoscenza della lingua e dalla loro provenienza ma anche dal livello di misure di sostegno predisposte dagli Stati membri 27 . Per tale ragione non esistono al momento condizioni di parità negli Stati membri dell'UE per quanto riguarda l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, che richiederebbe un approccio armonizzato alla riduzione del periodo di soggiorno richiesto per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE. La possibilità di consentire agli Stati membri di ridurre il periodo di soggiorno a tre anni sulla base di un approccio facoltativo è stata presa in considerazione nella valutazione d'impatto, ma la Commissione ha scartato tale opzione per evitare che potesse introdurre frammentazioni nell'attuazione della direttiva.

Con il sostegno del quadro istituito a livello dell'UE dal piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, l'UE e i suoi Stati membri stanno attuando numerose misure volte a facilitare e accelerare l'integrazione e l'inclusione dei cittadini di paesi terzi e la Commissione sta monitorando i progressi compiuti a tale riguardo 28 . Sulla base di questa attività di monitoraggio e di una valutazione accurata del modo in cui i diritti connessi ai permessi di soggiorno incidono sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi nei vari Stati membri, la Commissione riesaminerà la questione del periodo di soggiorno richiesto per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, al fine di fornire ulteriori spunti di riflessione sull'eventuale riduzione del periodo di cinque anni. Tale valutazione sarà presentata nella prima relazione sull'applicazione della direttiva oggetto di rifusione, che sarà adottata entro due anni dalla fine del periodo di recepimento.

Pur mantenendo invariato, come regola generale, il periodo di soggiorno di cinque anni richiesto, la proposta introduce nondimeno due importanti cambiamenti che apporterebbero un valore aggiunto europeo facilitando notevolmente l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE nelle situazioni di mobilità tra Stati membri. In primo luogo la Commissione propone di consentire il cumulo di periodi di soggiorno in diversi Stati membri ai fini del raggiungimento della soglia dei cinque anni. In secondo luogo le persone che hanno già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE in un unico Stato membro dovrebbero maturare soltanto tre anni per acquisire lo status in un secondo Stato membro.

Parere del comitato per il controllo normativo

Il 22 settembre 2021 la valutazione d'impatto è stata sottoposta al comitato per il controllo normativo e il 20 ottobre 2021 si è tenuta una riunione. Il comitato ha formulato un parere positivo con riserva il 25 ottobre 2021, sottolineando una serie di elementi della valutazione d'impatto che dovrebbero essere affrontati. Nello specifico, il comitato ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della presente iniziativa e al modo in cui essa si integra con la proposta di revisione della direttiva sul permesso unico. Il comitato ha inoltre chiesto di evidenziare meglio le differenze di fondo tra le scelte politiche che sottendono le varie opzioni e di esaminare in maniera più accurata se siano possibili approcci alternativi alle misure proposte. Il comitato ha inoltre chiesto chiarimenti in merito all'impatto delle misure opzionali per gli Stati membri sull'efficacia della direttiva. Infine il comitato ha raccolto ulteriori analisi ed elementi probatori per quanto riguarda i potenziali effetti prodotti dall'abolizione della verifica del mercato del lavoro in caso di spostamento in un secondo Stato membro.

Queste e altre osservazioni più dettagliate formulate dal comitato sono state trattate nella versione finale della valutazione d'impatto che, in particolare, delinea con maggiore chiarezza i problemi individuati e gli obiettivi dell'iniziativa nonché il modo in cui le varie opzioni strategiche affronterebbero tali problemi e obiettivi. Le osservazioni del comitato sono state prese in considerazione nella proposta di direttiva.

   Efficienza normativa e semplificazione

La presente iniziativa è inclusa nell'allegato II del programma di lavoro della Commissione per il 2021 29 e dunque è parte integrante del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

Risparmi sui costi REFIT – Opzione prescelta

Descrizione

Importo (risparmio medio annuo)

Osservazioni

Risparmi derivanti dalla semplificazione delle attuali procedure previste dalla direttiva sui soggiornanti di lungo periodo

24 500 EUR

Autorità nazionali degli Stati membri

Risparmi derivanti dalla riduzione dei diritti da pagare per il trattamento della domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, dall'accelerazione delle procedure e dalla fornitura di informazioni di qualità migliore sullo status che determinano una riduzione dei costi di assistenza legale

1 145 000 EUR

 

Cittadini di paesi terzi

Risparmi derivanti dalla riduzione delle spese amministrative e dall'accelerazione delle procedure

113 000 EUR

Datori di lavoro

Gli importi indicati rappresentano il valore medio di tutti i risparmi medi annui derivanti dalle misure comprese nell'opzione prescelta

   Diritti fondamentali

La presente iniziativa è in linea con la Carta dei diritti fondamentali e rafforza alcuni dei diritti in essa sanciti. Essa contribuisce a rafforzare specifici diritti fondamentali, in particolare: non discriminazione (articolo 21), vita familiare e vita professionale (articolo 33) e sicurezza sociale e assistenza sociale (articolo 34).

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.    ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione verificherà il corretto ed efficace recepimento della direttiva oggetto di rifusione negli ordinamenti nazionali di tutti gli Stati membri partecipanti. Durante la fase di attuazione la Commissione organizzerà riunioni periodiche del comitato di contatto con tutti gli Stati membri. Presenterà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuterà l'attuazione, il funzionamento e l'impatto della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo.

L'applicazione della direttiva sarà monitorata a fronte degli obiettivi operativi principali, attraverso una serie di indicatori pertinenti e misurabili basati su fonti di dati facilmente accessibili, accettate e attendibili. Nella direttiva riveduta è resa obbligatoria la comunicazione di più tipi di informazioni per migliorarne la tempestività e l'attendibilità. Le statistiche europee e nazionali ufficiali pubblicate da Eurostat e dalle autorità statistiche nazionali competenti dovrebbero essere utilizzate il più possibile per monitorare il numero di permessi di soggiorno di lungo periodo dell'UE rilasciati (anche rispetto ai permessi di soggiorno di lungo periodo nazionali) e, ove possibile, per monitorare il numero di cittadini di paesi terzi che esercitano la mobilità all'interno dell'UE e il diritto alla migrazione circolare. La Commissione inoltre continuerà a invocare il sostegno delle agenzie e delle reti UE esistenti, quali l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e la rete europea sulle migrazioni. Continuerà inoltre ad avvalersi dei gruppi di esperti esistenti che hanno contribuito alla valutazione d'impatto.

   Documenti esplicativi (per le direttive)

Dato che, rispetto alla direttiva esistente, la proposta contiene un maggior numero di obblighi giuridici, saranno necessari documenti esplicativi a corredo della notifica delle misure di recepimento, tra cui una tavola di concordanza fra le disposizioni nazionali e la direttiva, in modo che le misure introdotte dagli Stati membri nella legislazione vigente ai fini del recepimento siano chiaramente identificabili.

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli 1, 2 e 3

Questo capo stabilisce l'oggetto, le definizioni e l'ambito di applicazione della proposta. La principale modifica contenuta nella proposta di rifusione riguarda l'ambito di applicazione della direttiva: l'esclusione relativa ai casi in cui il titolo di soggiorno "è stato formalmente limitato" è stata soppressa in quanto la sua interpretazione creava incertezza giuridica nel recepimento e nell'attuazione da parte degli Stati membri.

CAPO II    - STATUS DI SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 4

Questo articolo stabilisce le norme relative al calcolo del periodo di soggiorno necessario per poter richiedere lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE. La proposta di rifusione introduce un'importante modifica che consente ai cittadini di paesi terzi di cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri, a condizione che abbiano soggiornato legalmente per un periodo ininterrotto di due anni nel territorio dello Stato membro in cui è presentata la domanda. Questa nuova disposizione promuoverà la mobilità all'interno dell'UE dei cittadini di paesi terzi, che potranno far valere il periodo di soggiorno trascorso in diversi Stati membri e acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE in tempi più brevi.

La proposta chiarisce che qualsiasi periodo di soggiorno trascorso come titolare di un visto di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato in virtù del diritto dell'Unione o nazionale dovrebbe essere conteggiato per intero ai fini dell'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, compresi i periodi di soggiorno trascorsi per motivi o in virtù di uno status attualmente esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva, ad esempio il soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, il soggiorno come beneficiario di protezione nazionale o temporanea o il soggiorno inizialmente basato unicamente su motivi di carattere temporaneo. Questa disposizione intende applicarsi ai casi in cui un cittadino di paese terzo che abbia precedentemente soggiornato per motivi o in virtù di uno status esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva (ad esempio uno studente) soggiorni successivamente nell'UE per motivi o in virtù di uno status che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (ad esempio un lavoratore). In tali casi sarà possibile conteggiare per intero i periodi di soggiorno, ad esempio per motivi di studio, ai fini del completamento del periodo di cinque anni, a condizione che il soggiorno complessivo sia stato legale e ininterrotto.

È necessario che il soggiorno sia stato legale e ininterrotto. Al fine di scongiurare il rischio di un'acquisizione illegittima dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, gli Stati membri dovrebbero garantire che il requisito del soggiorno legale e ininterrotto sia debitamente monitorato per tutte le categorie di cittadini di paesi terzi. Si tratta di un rischio particolarmente pertinente per i cittadini di paesi terzi che sono in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di un qualsiasi tipo di investimento in uno Stato membro, in quanto il rilascio di questi permessi di soggiorno non è sempre subordinato al rispetto del requisito della presenza fisica ininterrotta nello Stato membro, oppure è subordinato al solo obbligo di presenza degli investitori nello Stato membro per un periodo di tempo limitato.

Al fine di prevenire tale rischio, gli Stati membri dovrebbero rafforzare i controlli sul requisito del soggiorno, in particolare per quanto riguarda le domande per l'ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE presentate da cittadini di paesi terzi che sono e/o erano in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di un investimento, nei casi in cui il rilascio di tali permessi non sia stato subordinato al rispetto del requisito della presenza fisica ininterrotta nello Stato membro interessato o sia stato subordinato all'obbligo di presenza dell'investitore nello Stato membro interessato per un periodo di tempo limitato. La proposta comprende anche una disposizione che non consente agli Stati membri di tenere conto dei periodi di soggiorno come titolare di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento in un altro Stato membro al fine di cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri. Tale disposizione è stata introdotta allo scopo di limitare l'attrattiva di tali programmi e tiene conto del fatto che non tutti gli Stati membri hanno regolamentato questa categoria di titoli di soggiorno 30 .

Articolo 5

Questo articolo stabilisce le condizioni per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE. I richiedenti devono dimostrare di disporre di risorse sufficienti e di un'assicurazione contro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro, e possono essere invitati a soddisfare condizioni di integrazione. La proposta introduce disposizioni aggiuntive volte a fornire chiarimenti e a limitare il margine discrezionale degli Stati membri, codificando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la condizione relativa alle risorse, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (Chakroun, C-578/08, e X/Belgische Staat, C-302/18), gli Stati membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non possono imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale tutte le domande per l'ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE sarebbero respinte, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente. Al momento di valutare la disponibilità di risorse stabili e regolari gli Stati membri possono tener conto di fattori quali i contributi al regime pensionistico e l'adempimento degli obblighi fiscali. La nozione di "risorse" non riguarda unicamente le "risorse proprie" del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, siano considerate stabili, regolari e sufficienti.

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare i richiedenti lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE a soddisfare condizioni di integrazione, ad esempio chiedere loro di superare un esame di integrazione civica o di lingua. Tuttavia, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (P & S, C-579/13), le modalità di applicazione di tale obbligo non dovrebbero essere tali da compromettere l'obiettivo di promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, tenuto conto in particolare del livello di conoscenze richieste per superare un esame di integrazione civica, dell'accessibilità ai corsi e al materiale necessario per preparare questo esame, degli importi applicabili ai cittadini di paesi terzi a titolo di costi d'iscrizione per sostenere detto esame o della presa in considerazione di circostanze individuali particolari, come l'età, l'analfabetismo o il livello di istruzione.

Articolo 6

Questo articolo stabilisce che gli Stati membri possono negare lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, come già previsto nella direttiva 2003/109/CE.

Articolo 7

Questo articolo stabilisce le procedure amministrative per l'acquisizione dello status, analogamente a quanto già previsto nella direttiva 2003/109/CE. La proposta di rifusione introduce una disposizione che disciplina in maniera più dettagliata le situazioni in cui i documenti presentati o le informazioni fornite a sostegno della domanda sono inadeguati o incompleti, in maniera analoga a quanto già previsto in altre direttive dell'UE più recenti in materia di migrazione legale.

Articolo 8

Questo articolo stabilisce le norme per il rilascio del permesso di soggiorno che attesta lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE. Nella proposta di rifusione il permesso è rinominato "permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE".

Articolo 9

Questo articolo stabilisce i motivi che determinano o possono determinare la revoca e la perdita dello status, come già previsto nella direttiva 2003/109/CE. La proposta di rifusione estende dagli attuali dodici a ventiquattro mesi il periodo di tempo durante il quale i soggiornanti di lungo periodo dell'UE possono essere assenti dal territorio dell'Unione senza perdere tale status. Tale modifica mira a promuovere la migrazione circolare per i soggiornanti di lungo periodo dell'UE, in particolare per consentire loro di investire nei propri paesi di origine e di condividere le conoscenze e le competenze acquisite nell'Unione, nonché di rientrare temporaneamente nei propri paesi per motivi personali e familiari.

In caso di periodi di assenza più lunghi, gli Stati membri dovrebbero stabilire una procedura semplificata per il riottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE. Al fine di migliorare la certezza del diritto e promuovere la migrazione circolare, la proposta di rifusione disciplina le condizioni principali di tale procedura che ai sensi della direttiva 2003/109/CE sono regolamentate dalla legislazione nazionale. In base alla proposta gli Stati membri possono decidere di non imporre il soddisfacimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno, alle risorse e all'assicurazione contro le malattie. In ogni caso gli Stati membri non dovrebbero esigere che cittadini di paesi terzi che presentano una domanda volta ad ottenere nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE soddisfino le condizioni di integrazione.

Infine la proposta modifica la formulazione di tale articolo in modo da garantire la coerenza con la direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri).

Articolo 10

Questo articolo stabilisce le garanzie procedurali relative al diniego, alla revoca o alla perdita dello status, come già previsto nella direttiva 2003/109/CE.

Articolo 11

Questo articolo introduce una nuova disposizione in linea con le direttive UE più recenti in materia di migrazione legale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Commissione/Paesi Bassi, C-508/10), ai sensi delle quali gli Stati membri possono riscuotere contributi per il trattamento delle domande e l'importo di tali contributi non dovrebbe avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva arrecando in tal modo pregiudizio all'obiettivo e allo spirito della stessa.

Articolo 12

Questo articolo stabilisce i diritti alla parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE. Tali diritti sono simili a quelli già previsti nella direttiva 2003/109/CE. La proposta di rifusione introduce tre cambiamenti principali che sono volti a rafforzare i diritti e a migliorare il processo di integrazione dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE.

In primo luogo essa chiarisce che i soggiornanti di lungo periodo dell'UE dovrebbero godere degli stessi diritti dei cittadini nazionali per quanto riguarda l'acquisto di alloggi privati. Il diritto di acquistare alloggi privati è particolarmente pertinente tenuto conto dell'obiettivo principale della direttiva, ossia l'integrazione dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE nella società ospitante. La possibilità di acquisire la proprietà della propria abitazione è un elemento che può contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi che hanno scelto di insediarsi stabilmente in uno Stato membro dell'UE.

In secondo luogo questo articolo allinea la definizione di sicurezza sociale e il diritto all'esportazione delle pensioni e delle prestazioni familiari con le disposizioni contenute nelle direttive più recenti in materia di migrazione legale. In particolare esso rimanda al regolamento (CE) n. 883/2004 per quanto riguarda la definizione di sicurezza sociale (paragrafo 1, lettera d)); i soggiornanti di lungo periodo dell'UE o i loro superstiti che si spostano in un paese terzo dovrebbero ricevere le pensioni obbligatorie alle stesse condizioni e alle stesse aliquote applicabili ai cittadini nazionali degli Stati membri interessati, quando tali cittadini nazionali si spostano in un paese terzo, in linea con altre direttive sulla migrazione legale (paragrafo 6).

Infine la proposta rafforza la parità di accesso dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE alla protezione sociale e all'assistenza sociale, eliminando la possibilità per gli Stati membri di limitare tale accesso alle "prestazioni essenziali".

Articolo 13

Questo articolo stabilisce norme che garantiscono una protezione rafforzata contro le decisioni che pongono fine al soggiorno regolare dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE. La formulazione dell'articolo è stata modificata tenendo conto del fatto che, dall'adozione della direttiva 2008/115/CE, vigono disposizioni comuni in materia di norme e procedure negli Stati membri per quanto riguarda il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La protezione rafforzata consiste nel limitare la possibilità di porre fine al soggiorno regolare dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE ai soli casi in cui essi costituiscano una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. È inoltre stabilito che le decisioni che pongono fine al soggiorno regolare di soggiornanti di lungo periodo dell'UE non dovrebbero essere motivate da ragioni economiche.

Articolo 14

Questo articolo stabilisce che gli Stati membri sono autorizzati a rilasciare permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata parallelamente al permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE. La proposta di rifusione introduce nuove disposizioni volte a garantire condizioni di parità tra il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE e i titoli di soggiorno permanente nazionali, affinché i cittadini di paesi terzi abbiano realmente la possibilità di scegliere tra i due tipi di permesso. Gli Stati membri dovrebbero garantire in particolare che: i requisiti relativi all'integrazione e alle risorse che devono essere soddisfatti ai fini dell'ottenimento dello status dell'UE non siano più rigorosi di quelli previsti per l'acquisizione dello status nazionale (articolo 5, paragrafo 3); coloro che richiedono il permesso dell'UE versino, per il trattamento della domanda, diritti dello stesso importo di quelli imposti ai soggetti che richiedono il permesso nazionale (articolo 11); i titolari dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE non godano di un livello inferiore di diritti e garanzie procedurali rispetto ai titolari di permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata (articolo 10, paragrafo 3, articolo 12, paragrafo 8, e articolo 15, paragrafo 6); gli Stati membri garantiscano lo stesso livello di attività di informazione, promozione e pubblicità in relazione al permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE rispetto a quello previsto per i permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata (articolo 27); i titolari di permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata che richiedono il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE abbiano accesso a una procedura semplificata (articolo 7, paragrafo 4).

Articolo 15

Questo articolo introduce nuove disposizioni volte ad agevolare il ricongiungimento familiare dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE, in deroga alle disposizioni generali della direttiva 2003/86/CE. In particolare gli Stati membri non dovrebbero applicare condizioni relative all'integrazione ai fini del ricongiungimento familiare, in quanto si ritiene che i soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari siano integrati nella società ospitante, e non dovrebbero applicare alcun termine in relazione all'accesso dei familiari al mercato del lavoro.

Inoltre questo articolo stabilisce norme specifiche relative all'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE da parte dei figli di soggiornanti di lungo periodo che sono nati o sono stati adottati nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE, al momento non disciplinate da alcuno strumento giuridico dell'UE. Poiché la vita familiare dovrebbe essere rispettata e la sua protezione costituisce un elemento essenziale dell'integrazione dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE, i figli nati o adottati nel territorio dello Stato membro dell'UE che ha rilasciato il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE dovrebbero acquisire automaticamente lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE in detto Stato membro, senza essere soggetti al requisito del previo soggiorno.

CAPO III    - SOGGIORNO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Articoli 16, 17 e 18

Questi articoli stabiliscono le norme e le condizioni principali per l'esercizio della mobilità all'interno dell'UE da parte dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE e dei loro familiari. La presente proposta di rifusione intende agevolare la mobilità all'interno dell'UE, eliminando una serie di ostacoli che finora ne hanno impedito l'esercizio. In particolare il secondo Stato membro non dovrebbe più essere autorizzato a eseguire una verifica della situazione del mercato di lavoro all'atto di esaminare le domande presentate da soggiornanti di lungo periodo dell'UE che intendano esercitare un'attività economica autonoma o a titolo dipendente, e dovrebbero essere abolite eventuali quote preesistenti applicabili ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE che soggiornano in altri Stati membri. Inoltre i soggiornanti di lungo periodo dell'UE dovrebbero avere la possibilità di presentare la domanda mentre soggiornano ancora nel primo Stato membro e iniziare l'attività lavorativa o gli studi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda. Infine qualora i soggiornanti di lungo periodo dell'UE presentino domanda di soggiorno in un secondo Stato membro per esercitare una professione regolamentata, le loro qualifiche professionali dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione, conformemente alla direttiva 2005/36/CE e ad altre normative nazionali e dell'Unione applicabili.

Articoli 19 e 20

Ai sensi di questi articoli il secondo Stato membro può respingere le domande di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, come già previsto nella direttiva 2003/109/CE. L'articolo 20 allinea la definizione di minaccia per la sanità pubblica alle disposizioni contenute nelle direttive più recenti in materia di migrazione legale, attraverso un rimando al codice frontiere Schengen.

Articolo 21

Questo articolo stabilisce le procedure amministrative per l'acquisizione del diritto di soggiorno nel secondo Stato membro, analogamente a quanto già previsto nella direttiva 2003/109/CE. La proposta di rifusione introduce un termine più breve (novanta giorni + trenta giorni in circostanze eccezionali), in linea con le direttive più recenti in materia di migrazione legale, e consente ai familiari di cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri per l'ottenimento di un permesso di soggiorno autonomo, in deroga alla direttiva 2003/86/CE.

Articoli 22 e 23

Questi articoli stabiliscono le norme relative alle modifiche del permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE per i beneficiari di protezione internazionale e alle garanzie procedurali connesse alla mobilità, come già previsto nella direttiva 2003/109/CE, quale modificata dalla direttiva 2011/51/UE.

Articolo 24

Questo articolo prevede che, non appena i soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari abbiano acquisito il diritto di soggiornare nel secondo Stato membro, essi debbano godere dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali del secondo Stato membro negli stessi settori e alle stesse condizioni di cui all'articolo 12 della proposta. Quest'ultimo migliora l'accesso al mercato del lavoro del secondo Stato membro per i soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari che soggiornano in un secondo Stato membro, eliminando la possibilità per gli Stati membri di limitare tale accesso nei primi dodici mesi. Tuttavia, al fine di garantire che i criteri per il soggiorno nel secondo Stato membro continuino ad essere soddisfatti, il secondo Stato membro dovrebbe essere autorizzato a richiedere che i soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari comunichino alle autorità competenti qualunque cambiamento di datore di lavoro o di attività economica.

Articolo 25

Questo articolo stabilisce le norme relative alla revoca dello status di soggiorno nel secondo Stato membro e all'obbligo di ripresa in carico nel primo Stato membro, come già previsto dalla direttiva 2003/109/CE, con una serie di modifiche volte a garantire la coerenza con la direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri), che stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati Membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Articolo 26

Questo articolo stabilisce che dovrebbe essere garantita ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE che soggiornano in un secondo Stato membro la possibilità di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE nel secondo Stato membro alle stesse condizioni richieste per la sua acquisizione nel primo Stato membro. Al fine di accelerare l'integrazione nel secondo Stato membro delle persone che si sono già integrate in un altro Stato membro dell'UE, la proposta di rifusione prevede che il periodo di soggiorno necessario nel secondo Stato membro sia di tre anni. Ai fini dell'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE in un secondo Stato membro, non dovrebbe essere possibile cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri.

Tuttavia il secondo Stato membro dovrebbe poter decidere liberamente se concedere assistenza sociale o aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE che non siano lavoratori subordinati o autonomi o ai loro familiari, prima del completamento di un periodo di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nel suo territorio, tenendo presente che tali prestazioni possono essere negate anche a cittadini dell'Unione che abbiano esercitato la libera circolazione per motivi diversi dallo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata o autonoma conformemente alla direttiva 2004/38/CE o all'articolo 21 TFUE, o ai loro familiari, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto.

Il secondo Stato membro può decidere di concedere tale assistenza ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE prima che abbiano completato un periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni, a condizione che garantisca lo stesso trattamento ai cittadini dell'Unione che esercitano la libera circolazione conformemente alla direttiva 2004/38/CE o all'articolo 21 TFUE (che non siano lavoratori subordinati o autonomi o che non mantengano tale status), ai loro familiari nonché ai cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi terzi, dall'altro lato, nonché ai loro familiari.

Infine prima del completamento di un periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni in tale Stato membro, laddove un soggiornante di lungo periodo dell'UE abbia cessato l'attività lavorativa subordinata o autonoma e non disponga di risorse sufficienti per sé e per i propri familiari e di un'assicurazione malattia a copertura di tutti i rischi che gli consentano di non diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale del secondo Stato membro, il suo soggiorno regolare può essere concluso per tale motivo, tenendo presente che i cittadini dell'Unione che abbiano esercitato la libera circolazione e i loro familiari potrebbero essere allontanati in una siffatta circostanza prima di avere acquisito il diritto di soggiorno permanente dopo cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Questo nuovo articolo introduce l'obbligo per gli Stati membri di agevolare l'accesso dei richiedenti alle informazioni sull'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE e sui diritti ad esso connessi, in linea con le direttive più recenti in materia di migrazione legale.

Articoli da 28 a 33

Questi articoli stabiliscono le norme concernenti le relazioni, i punti di contatto, il recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale, l'entrata in vigore e i destinatari, come già previsto nella direttiva 2003/109/CE. L'articolo 31 stabilisce che, una volta trascorso il termine per il recepimento della direttiva oggetto di rifusione, la direttiva 2003/109/CE si intenderà abrogata.

🡻 2003/109/CE (adattato)

2022/0134 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (rifusione)

IL  PARLAMENTO EUROPEO E IL  CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato  sul funzionamento dell’Unione europea  che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo  79, paragrafo 2,  lettere a) e b), 63, punti 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

 nuovo

(1)La direttiva 2003/109/CE del Consiglio 31 ha subito sostanziali modifiche 32 . Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

🡻 2003/109/CE considerando 1 (adattato)

Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da una parte, l'adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione dei cittadini, accompagnate da provvedimenti in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, e, dall'altra, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

🡻 2003/109/CE considerando 2 (adattato)

Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea.

🡻 2003/109/CE considerando 3

(2)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

🡻 2003/109/CE considerando 4 (adattato)

(3)L'integrazione dei cittadini di paesi terzi  che siano soggiornanti di lungo periodo dell'UE  stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità  dell'Unione  enunciato nel trattato.

🡻 2003/109/CE considerando 5

(4)Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali.

🡻 2011/51/UE considerando 2 e 4 (adattato)

(5)La prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo è un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano. È pertanto opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi.

 nuovo

(6)È opportuno che i cittadini di paesi terzi beneficiari di diritti di libera circolazione in virtù del diritto dell'Unione abbiano accesso allo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE secondo le stesse norme che si applicano a qualsiasi altro cittadino di paese terzo che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva. I diritti che tali cittadini di paesi terzi acquisiscono in quanto titolari dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti di cui essi possono godere in virtù della direttiva 2004/38/CE del Consiglio 33 . Tutte le disposizioni della presente direttiva riguardanti i beneficiari del diritto alla libera circolazione dovrebbero applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e paesi terzi dall'altro, o tra l'Unione e paesi terzi.

🡻 2003/109/CE considerando 6 (adattato)

(7)La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

 nuovo

(8)Per prevenire il rischio di acquisizione abusiva dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che il rispetto del requisito del soggiorno legale e ininterrotto sia debitamente monitorato per tutte le categorie di cittadini di paesi terzi. Tale rischio è particolarmente elevato per i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento effettuato in uno Stato membro, poiché il rilascio dei permessi di soggiorno in questione non è sempre soggetto al requisito della presenza fisica ininterrotta nello Stato membro, o è soggetto soltanto al requisito della presenza dell'investitore nello Stato membro per un periodo limitato. Per prevenire tale rischio è opportuno che gli Stati membri rafforzino i controlli relativi al requisito del soggiorno legale e ininterrotto, con particolare attenzione alle domande per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE presentate da cittadini di paesi terzi che soggiornano in uno Stato membro in cambio di qualsiasi tipo di investimento, quali i trasferimenti di capitali, l'acquisto o la locazione di immobili, gli investimenti in titoli di Stato, gli investimenti in società, la donazione o la dotazione di un'attività che contribuisce al bene pubblico e i contributi al bilancio statale.

(9)Il periodo di soggiorno obbligatorio per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE dovrebbe essere completato nello Stato membro in cui è presentata la domanda. Tuttavia, per promuovere la mobilità dei cittadini di paesi terzi all'interno dell'UE, gli Stati membri dovrebbero consentire loro di cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri. Per limitare l'attrattiva dei programmi di soggiorno per investitori e in considerazione del fatto che non tutti gli Stati membri hanno disciplinato questa categoria di permessi di soggiorno, è opportuno che, nel calcolo cumulativo dei periodi di soggiorno, gli Stati membri non tengano conto dei periodi trascorsi in qualità di titolare di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento in un altro Stato membro.

(10)Ai fini dell'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE è opportuno tenere conto di qualsiasi periodo di soggiorno trascorso dal titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i periodi di soggiorno trascorsi beneficiando di uno status o trovandosi in una condizione esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, quali il soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, il soggiorno in qualità di beneficiario di protezione nazionale o temporanea, o il soggiorno inizialmente basato unicamente su motivi di carattere temporaneo. Laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, tali periodi dovrebbero essere interamente computati nel calcolo della durata del periodo richiesto per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, a condizione che l'intero soggiorno sia stato legale e ininterrotto.

🡻 2003/109/CE considerando 7 (adattato)

 nuovo

(11)Per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  il cittadino di paesei terzoi dovrebbe dimostrare che dispone di un reddito sufficiente  risorse adeguate  e di un'assicurazione malattiacontro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro. Gli Stati membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non possono stabilire un importo di reddito minimo al di sotto del quale ogni domanda per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE sarebbe rifiutata indipendentemente da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente.  Gli Stati membri, aAl momento di valutare la disponibilità di un reddito stabile e regolare  risorse stabili e regolari ,  gli Stati membri  possono tener conto di fattori quali i contributi al regime pensionistico e l'adempimento degli obblighi fiscali.  La nozione di "risorse" non dovrebbe riguardare unicamente le "risorse proprie" del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, ma può comprendere anche le risorse messe a disposizione del richiedente da un terzo, purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, siano considerate stabili, regolari e sufficienti. 

 nuovo

(12)Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che i richiedenti lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE soddisfino condizioni di integrazione, ad esempio che superino un esame di integrazione civica o di lingua. Tuttavia, le modalità di applicazione di tale obbligo non dovrebbero essere tali da compromettere l'obiettivo di promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, tenuto conto in particolare del livello di conoscenze richieste per superare un esame di integrazione civica, dell'accessibilità dei corsi e del materiale necessario per preparare l'esame, degli importi dei diritti applicabili ai cittadini di paesi terzi a titolo di costi d'iscrizione per sostenere l'esame o della considerazione di circostanze individuali specifiche, come l'età, l'analfabetismo o il livello di istruzione.

🡻 2003/109/CE considerando 8 (adattato)

(13)Inoltre i cittadini di paesi terzi che desiderino ottenere e mantenere lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  non dovrebbero costituire una minaccia per l'ordine pubblico oe la sicurezza interna. Nella nozione di ordine pubblico può rientrare una condanna per aver commesso un reato grave.

🡻 2003/109/CE considerando 9 (adattato)

(14)Le considerazioni economiche non dovrebbero essere un motivo per negare lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  e non sono  dovrebbero essere  considerate come un'interferenza con i pertinenti requisiti.

🡻 2003/109/CE considerando 10 (adattato)

(15)Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda intesa  delle domande intese  al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE . Tali procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Esse non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l'esercizio del diritto di soggiorno.

🡻 2003/109/CE considerando 11 (adattato)

(16)Il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  dovrebbe essere attestato da un permesso di soggiorno  di lungo periodo dell'UE  che consente al titolare di comprovare facilmente e immediatamente il suo stato giuridico. Questo permesso di soggiorno dovrebbe altresì rispondere a norme tecniche di alto livello, specie per quanto riguarda le garanzie contro la falsificazione e la contraffazione, per prevenire ogni abuso nello Stato membro che ha conferito lo status e negli Stati membri in cui viene esercitato il diritto di soggiorno.

 nuovo

(17)Per promuovere la migrazione circolare dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE, in particolare per consentire loro di investire nei paesi di origine e condividere le competenze e le conoscenze acquisite nell'Unione, nonché di ritornare temporaneamente nei paesi di origine per esigenze personali e familiari, è opportuno che essi siano autorizzati ad essere assenti dal territorio dell'Unione per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi senza perdere lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE. In caso di assenze più lunghe, gli Stati membri dovrebbero stabilire una procedura semplificata per poter acquisire nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE.

🡻 2003/109/CE considerando 12 (adattato)

(18)Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali allesulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva.

🡻 2011/51/UE considerando 7 (adattato)

(19)È opportuno che la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale faccia salvi i diritti e i benefici garantiti dalla direttiva 2011/95/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio  34 e dalla convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo firmato a New York il 31 gennaio 1967 (la "convenzione di Ginevra").

🡻 2003/109/CE considerando 13 (adattato)

Con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine. Le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale.

🡻 2003/109/CE considerando 14 (adattato)

Gli Stati membri dovrebbero restare sottoposti all'obbligo di concedere ai figli minori l'accesso al sistema educativo a condizioni analoghe a quelle previste per i propri cittadini.

🡻 2003/109/CE considerando 15 (adattato)

La nozione di assegni scolastici e borse di studio nel campo della formazione professionale non comprende le misure finanziate nell'ambito di regimi di assistenza sociale. L'accesso agli assegni scolastici e alle borse di studio può dipendere inoltre dal fatto che la persona la quale presenta domanda di detti assegni soddisfa alle condizioni per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo. Per quanto riguarda la concessione delle borse di studio, gli Stati membri possono tener conto del fatto che i cittadini dell'Unione possono beneficiare di tali prestazioni nel paese d'origine.

 nuovo

(20)Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di paese terzo in un altro Stato membro dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle di un cittadino dell’Unione. Le qualifiche acquisite in un paese terzo dovrebbero essere prese in considerazione conformemente alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 . La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l'esercizio delle professioni regolamentate.

(21)La presente direttiva dovrebbe tenere conto delle norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, stabilite dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 36 .

🡻 2003/109/CE considerando 16 (adattato)

(22)Il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  dovrebbe godere di una tutela rafforzata contro l'espulsione  le decisioni che pongono fine al loro soggiorno regolare . Tale protezione è fondata sui criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per garantire la tutela contro l'espulsione, Ggli Stati membri dovrebbero prevedere l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali  avverso tali decisioni .

 nuovo

(23)Le decisioni che pongono fine al soggiorno regolare dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE non dovrebbero essere motivate da ragioni economiche.

🡻 2011/51/UE considerando 10 (adattato)

(24)Nel caso in cui uno Stato membro, per un motivo previsto dalla presente direttiva, intenda allontanare  porre fine al soggiorno regolare di  un beneficiario di protezione internazionale che ha ivi acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE   e respingerlo , tale persona dovrebbe beneficiare della protezione dal respingimento garantita ai sensi della direttiva 2011/95/UE e dell'articolo 33 della convenzione di Ginevra. A tal fine, qualora la persona sia beneficiaria della protezione internazionale in uno Stato membro diverso da quello in cui soggiorna attualmente quale soggiornante di lungo periodo, occorre prevedere, salvo che il respingimento sia consentito a norma della direttiva 2011/95/UE, che tale persona possa essere allontanata  tenuta a recarsi  solo verso lo  nello  Stato membro che le ha conferito la protezione internazionale e che tale Stato membro sia tenuto a riammetterla  riprenderla in carico . Le medesime garanzie dovrebbero applicarsi al beneficiario della protezione internazionale che soggiorni in un secondo Stato membro ma non vi abbia ancora ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE .

🡻 2011/51/UE considerando 11 (adattato)

(25)Qualora l'allontanamento  il respingimento  di un beneficiario di protezione internazionale fuori del territorio dell’Unione sia consentito a norma della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri dovrebbero avere l’obbligo di garantire che tutte le informazioni siano ottenute da fonti pertinenti, incluso, se del caso, lo Stato membro che ha accordato la protezione internazionale, e che le informazioni siano valutate approfonditamente al fine di garantire che la decisione di allontanare  respingere  tale beneficiario sia conforme all'articolo 4 e all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 nuovo

(26)Per promuovere una migliore integrazione dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE, è opportuno introdurre norme su condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare e all'accesso per il coniuge al mercato del lavoro. È quindi opportuno prevedere deroghe specifiche alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio. Non è opportuno applicare condizioni relative all'integrazione prima di concedere il ricongiungimento familiare, in quanto i soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari sono considerati integrati nella società ospitante.

(27)Dato che occorre rispettare la vita familiare, la cui protezione è un elemento essenziale dell'integrazione dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE, i figli di soggiornanti di lungo periodo dell'UE nati o adottati nel territorio dello Stato membro dell'UE che ha rilasciato a questi ultimi il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE dovrebbero acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE in tale Stato membro automaticamente, in particolare senza essere soggetti alla condizione di soggiorno previo.

🡻 2003/109/CE considerando 17 (adattato)

 nuovo

(28)L'armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati membri.  Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE.  Alcuni rilasciano titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto alla presente direttiva. Il trattato non esclude la possibilità di applicare disposizioni nazionali più favorevoli. È tuttavia opportuno stabilire nella presente direttiva che i titoli rilasciati a condizioni più favorevoli non danno  Tali permessi di soggiorno nazionali non dovrebbero dare  accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri.

 nuovo

(29) Gli Stati membri dovrebbero assicurare condizioni di parità tra i permessi di soggiorno di lungo periodo dell'UE e i permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata in termini di diritti procedurali e diritto alla parità di trattamento, nonché di procedure e accesso alle informazioni. In particolare, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il livello di garanzie procedurali e diritti riconosciuti ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE e ai loro familiari non sia inferiore a quello di cui godono i titolari di permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i richiedenti un permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE non siano tenuti a pagare diritti più elevati per il trattamento della loro domanda rispetto ai richiedenti un permesso di soggiorno nazionale. Infine, gli Stati membri dovrebbero intraprendere, relativamente al permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE, le stesse attività informative, promozionali e pubblicitarie che intraprendono relativamente ai permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata, ad esempio riguardo a informazioni sui siti web nazionali dedicati alla migrazione legale, campagne di informazione e programmi di formazione per le autorità competenti in materia di migrazione.

🡻 2003/109/CE considerando 18 (adattato)

 nuovo

(30) È opportuno agevolare il soggiorno dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE in altri Stati membri.  La determinazione delle condizioni per l'esercizio, da parte dei cittadini di paesi terzi che siano residenti  soggiornanti  di lungo periodo  dell'UE , del diritto di soggiorno in un altro Stato membro contribuisce alla realizzazione effettiva del mercato interno in quanto spazio in cui è garantita a tutti la libertà di circolazione e può costituire altresì un importante fattore di mobilità, specie per il mercato del lavoro dell'Unione. La mobilità occupazionale e geografica dei cittadini di paesi terzi che sono già soggiornanti di lungo periodo dell'UE in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta in quanto fattore importante per aumentare l'efficienza del mercato del lavoro in tutta l'Unione, eliminare le carenze di competenze e compensare gli squilibri regionali. 

🡻 2011/51/UE considerando 5

(31)Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso loro la protezione internazionale, è necessario garantire che tali altri Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate per consentire loro di adempiere agli obblighi inerenti al principio di non respingimento.

🡻 2011/51/UE considerando 9

(32)Il trasferimento di responsabilità in materia di protezione dei beneficiari di protezione internazionale esula dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

🡻 2003/109/CE considerando 19

(33)Bisognerebbe prevedere che il soggiornante di lungo periodo possa esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa subordinata o autonoma, per studio o anche per dimorarvi senza lavorare.

 nuovo

(34)Per favorire la mobilità dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE all'interno dell'Unione ai fini dell'esercizio di un'attività economica in qualità di lavoratori autonomi o dipendenti, nell'esaminare le loro domande di soggiorno in un secondo Stato membro non dovrebbe essere effettuata una verifica della situazione del mercato del lavoro.

(35)Il secondo Stato membro dovrebbe avere la possibilità di autorizzare il soggiornante di lungo periodo dell'UE a iniziare il lavoro o lo studio non appena abbia presentato una domanda completa di soggiorno in tale Stato membro entro i termini previsti nella presente direttiva. I soggiornanti di lungo periodo dell'UE dovrebbero essere autorizzati a iniziare il lavoro o lo studio al più tardi 30 giorni dopo la presentazione della domanda di soggiorno nel secondo Stato membro.

(36)Qualora i soggiornanti di lungo periodo dell'UE intendano presentare domanda di soggiorno in un secondo Stato membro per esercitare una professione regolamentata, le loro qualifiche professionali dovrebbero essere riconosciute allo stesso modo di quelle dei cittadini dell'Unione che esercitano il diritto alla libera circolazione, conformemente alla direttiva 2005/36/CE e ad altre normative nazionali e dell'Unione applicabili.

🡻 2003/109/CE considerando 20 (adattato)

 nuovo

(37)Occorre altresì che i familiari di un soggiornante di lungo periodo  dell'UE  possano stabilirsi al suo seguito  in un  nel secondo Stato membro, in modo che sia garantita l'unità familiare e non venga ostacolato l'esercizio del diritto di soggiorno del titolare dello status. Per quanto riguarda i familiari che possono essere autorizzati ad accompagnare o raggiungere i soggiornanti di lungo periodo  dell'UE , gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla situazione dei figli adulti con disabilità e ai parenti di primo grado in linea ascendente diretta che dipendono da loro.

🡻 2003/109/CE considerando 21 (adattato)

(38)Lo Stato membro in cui il residente  soggiornante  di lungo periodo  dell'UE  intende esercitare il diritto di soggiorno dovrebbe poter verificare che questi soddisfa le condizioni necessarie per poter dimorare nel suo territorio. Dovrebbe altresì essere in grado di accertare che egli non costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la sanità pubblica.

🡻 2003/109/CE considerando 22 (adattato)

(39)Perché l'esercizio del diritto di soggiorno sia effettivo, i soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  dovrebbero godere nel secondo Stato membro dello stesso trattamento, alle condizioni definite dalla presente direttiva, di cui essi godono nello Stato membro in cui essi hanno acquisito lo status. La concessione di benefici nell'ambito dell'assistenza sociale non pregiudica la possibilità degli Stati membri di revocare il titolo  permesso  di soggiorno se la persona interessata non soddisfa più i requisiti della presente direttiva.

 nuovo

(40)Per garantire che i criteri di soggiorno nel secondo Stato membro continuino a essere soddisfatti, il secondo Stato membro dovrebbe essere autorizzato a richiedere che i soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari comunichino alle autorità competenti eventuali mutamenti di datore di lavoro o attività economica. La procedura di comunicazione non dovrebbe sospendere il diritto delle persone interessate a proseguire l'attività economica in qualità di lavoratori autonomi o dipendenti, e non dovrebbe essere effettuata una verifica della situazione del mercato del lavoro.

🡻 2003/109/CE considerando 23 (adattato)

 nuovo

(41)Ai cittadini di paesi terzi dovrebbe essere garantita la possibilità di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  nellogli Statoi membroi in cui si sono trasferiti ed hanno deciso di stabilirsi alle stesse  condizioni paragonabili a quelle a ciò richieste nel primo Stato membro.  Tuttavia il periodo di soggiorno richiesto nel secondo Stato membro dovrebbe essere di tre anni e non dovrebbe essere possibile cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri. In tal caso dovrebbe spettare al secondo Stato membro decidere se concedere ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE che non siano lavoratori subordinati o autonomi, o ai loro familiari, prestazioni di assistenza sociale o sussidi per il mantenimento agli studi, inclusa la formazione professionale, prima del completamento dei cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nel loro territorio, tenendo presente che tali prestazioni possono essere negate anche ai cittadini dell'Unione che hanno esercitato diritti di libera circolazione a titolo diverso da quello di lavoratori subordinati o autonomi conformemente alla direttiva 2004/38/CE o all'articolo 21 TFUE, o ai loro familiari, prima del completamento di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto. Il secondo Stato membro può decidere di concedere tale assistenza ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE prima del completamento di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto a condizione di accordare lo stesso trattamento ai cittadini dell'Unione che esercitano diritti di libera circolazione conformemente alla direttiva 2004/38/CE o all'articolo 21 TFUE, che non siano lavoratori subordinati o autonomi o che non mantengano tale status, e ai loro familiari, nonché ai cittadini di paesi terzi che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall'altro, e ai loro familiari. Inoltre, se prima del completamento di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nel secondo Stato membro un soggiornante di lungo periodo dell'UE ha cessato ogni attività subordinata o autonoma e non dispone di risorse sufficienti per mantenere sé stesso e i propri familiari e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi in modo da non diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale di tale Stato membro, è possibile porre fine al suo soggiorno regolare per tale motivo, tenendo presente che i cittadini dell'Unione che esercitano diritti di libera circolazione e i loro familiari possono essere allontanati qualora si trovino nella stessa situazione. 

🡻 2003/109/CE considerando 24 (adattato)

(42)Poiché gli scopi  obiettivi  dell'azione proposta  della presente direttiva , cioè definire le norme per il conferimento e la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  e dei diritti connessi, nonché le norme per l'esercizio, da parte dei soggiornanti di lungo periodo  dell'UE , del diritto di soggiorno negli altri Stati membri, non possono essere realizzati  conseguiti  in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati  ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti  meglio a livello comunitario di Unione, la Comunità  quest'ultima  può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato  sull'Unione europea . La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi  obiettivi  in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

🡻 2003/109/CE considerando 25 (adattato)

 nuovo

(43)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo  n. 21  sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda  rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia , allegato al trattato sull'Unione europea  (TUE)  ed al trattato  sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)  che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo  fatti salvi gli articoli 3 e  4 di taledetto protocollo,  l'Irlanda  tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa,  non è da essa vincolata sono soggetti  è soggetta  alla sua applicazione.

[OPPURE]

[A norma degli articoli 1 e 2  dell'articolo 4 bis  del protocollo  n. 21  sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda  rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia , allegato al trattato sull'Unione europea  (TUE)  ed al trattato  sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)  che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell  fatto salvo l 'articolo 4 di taledetto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione  l'Irlanda ha notificato [, con lettera del …,] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva. ]

🡻 2003/109/CE considerando 26 (adattato)

(44)La Danimarca, a  A  norma degli articoli 1 e 2 del protocollo  n. 22  sulla posizione della Danimarca, allegatoa al trattato sull’Unione europea ed al trattato  sul funzionamento dell'Unione  che istituisce la Comunità europea,  la Danimarca  non partecipa all’adozione della presente direttiva e non è  , non è da essa  vincolata, è soggetta alla sua applicazione,.

 nuovo

(45)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

(46)È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

🡻 2003/109/CE (adattato)

 nuovo

HA  HANNO  ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Scopo della presente direttiva è stabilire:

a)le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti  legalmente e ininterrottamente  nel suo territorio, nonché sui diritti connessi;

b)le norme sul  condizioni di ingresso e di  soggiorno  e i diritti dei cittadini di paesi terzi di cui alla lettera a) e dei loro familiari  di cittadini di paesi terzi in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto  dallo Stato membro che per primo ha concesso  lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE .

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)"cittadino di paese terzo", chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17  20 , paragrafo 1, del trattato;

b)"soggiornante di lungo periodo  dell'UE ", il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  di cui agli articoli da 4 a 7;

c)"primo Stato membro", lo Stato membro che ha conferito per primo lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  al cittadino di paese terzo;

d)"secondo Stato membro", qualsiasi Stato membro, diverso da quello che per primo ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  al cittadino di paese terzo, nel cui territorio il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno;

e)"familiari", i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare 37 ;

🡻 2011/51/UE articolo 1, punto 1

f)"protezione internazionale", la protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta 38 ;

🡻 2003/109/CE (adattato)

g)"permesso di soggiorno  di lungo periodo dell'UE  CE per soggiornanti di lungo periodo", il titolo  permesso  di soggiorno rilasciato dallo Stato membro interessato al momento dell'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE .

Articolo 3

AmbitoCampo di applicazione

1.    La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro.

2.    La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:

a)soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale;

b)sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

🡻 2011/51/UE articolo 1, punto 2, lettera a)

c)sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di una forma di protezione diversa dalla protezione internazionale o hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status;

d)hanno chiesto la protezione internazionale ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

🡻 2003/109/CE (adattato)

e)soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo ad esempio in qualità di persone "alla pari", lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera o nei casi in cui il loro titolo di soggiorno è stato formalmente limitato;

f)godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

3.    La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute:

a)negli accordi bilaterali e multilaterali tra la Comunità  l'Unione , ovvero la Comunità  l'Unione  e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi terzi, dall'altra;

b)negli accordi bilaterali già conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo prima dell'entrata in vigore della presente direttiva;

🡻 2011/51/UE articolo 1, punto 2, lettera b)

c)nella Convenzione europea di stabilimento del 13 dicembre 1955, nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea modificata del 3 maggio 1987, nella Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977, nel paragrafo 11 dell'allegato della Convenzione sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, come modificata dal protocollo firmato a New York il 31 gennaio 1967, e nell'Accordo europeo sul trasferimento delle responsabilità verso i rifugiati del 16 ottobre 1980.

🡻 2003/109/CE (adattato)

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CAPO II    

STATUS DI SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.     Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo,  gGli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda.

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2.    Gli Stati membri istituiscono adeguati meccanismi di controllo per assicurare il debito monitoraggio del requisito del soggiorno legale e ininterrotto, con particolare attenzione alle domande presentate da cittadini di paesi terzi che siano o siano stati titolari di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento in uno Stato membro.

3.    Gli Stati membri consentono ai cittadini di paesi terzi di cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, a condizione che abbiano cumulato due anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE immediatamente prima della presentazione della domanda. Ai fini del calcolo cumulativo dei periodi di soggiorno in diversi Stati membri, gli Stati membri non tengono conto dei periodi di soggiorno trascorsi in qualità di titolare di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base di qualsiasi tipo di investimento in un altro Stato membro.

🡻 2011/51/UE articolo 1, punto 3, lettera a) (adattato)

1 bis4.    Gli Stati membri non conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione della protezione internazionale o di rifiuto del suo rinnovo in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE2004/83/CE.

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5. Laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE, i periodi di soggiorno trascorsi in qualità di titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e), sono computati nel calcolo della durata del periodo di cui al paragrafo 1.

🡻 2003/109/CE

2.  Ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto dei periodi di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere e) e f).

Per i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), laddove il cittadino di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli consenta di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, i periodi di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale possono essere computati soltanto per metà nel calcolo della durata del periodo di cui al paragrafo 1.

🡻 2011/51/UE articolo 1, punto 3, lettera b)

Per quanto riguarda le persone cui è stata concessa la protezione internazionale, ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 si computa almeno metà del periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale detta protezione è stata accordata e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE2011/95/UE o l'intero periodo se superiore a diciotto mesi.

🡻 2003/109/CE

36.    Le assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del periodo di cui al paragrafo 1 e sono incluse nel computo della stessa quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel periodo di cui al paragrafo 1.

Per specifiche o eccezionali ragioni di carattere temporaneo e in conformità della propria legislazione nazionale, gli Stati membri possono accettare che un'assenza più lunga di quella prevista dal primo comma non interrompa il periodo di cui al paragrafo 1. In tali casi gli Stati membri non tengono conto di detta assenza nel computo del periodo di cui al paragrafo 1.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono tenere conto, nel computo del periodo totale di cui al paragrafo 1, delle assenze dovute al distacco per lavoro, anche nell'ambito di prestazioni di servizi oltre frontiera.

🡻 2003/109/CE (adattato)

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Articolo 5

Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE 

1.    Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:

a)di risorse stabili e regolari,  anche messe a disposizione da un terzo,  sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo;

b)di un'assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

 nuovo

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri valutano le risorse stabili e regolari con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della domanda per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo. Gli Stati membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non possono stabilire un importo di reddito minimo al di sotto del quale ogni domanda per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE sarebbe rifiutata indipendentemente da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente.

🡻 2003/109/CE

32.    Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale.

 nuovo

4.    Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri non impongono ai richiedenti il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE di soddisfare, in materia di risorse e integrazione, condizioni più rigorose di quelle imposte ai richiedenti tali permessi di soggiorno nazionali.

🡻 2003/109/CE (adattato)

Articolo 6

Ordine pubblico e pubblica sicurezza

1.    Gli Stati membri possono negare lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

Nell'adottare la pertinente decisione gli Stati membri tengono conto della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo rappresentato dalla persona in questione, prendendo altresì nella dovuta considerazione la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese di soggiorno.

2.    Il diniego di cui al paragrafo 1 non può essere motivato da ragioni economiche.

Articolo 7

Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE 

1.    Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE , il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata.

La documentazione di cui al primo comma può comprendere anche la documentazione relativa all'alloggio adeguato.

2.    Le autorità nazionali competenti comunicano per iscritto al richiedente la loro decisione non appena possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda  completa . Ciascuna La decisione siffatta è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto interno nazionale.

In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare, il termine di cui al primo comma può essere prorogato.

 nuovo

Laddove i documenti presentati o le informazioni trasmesse a sostegno della domanda siano inadeguati o incompleti, le autorità competenti comunicano al richiedente i documenti o le informazioni supplementari richiesti e fissano un termine ragionevole per la loro presentazione o trasmissione. Il periodo di cui al primo comma è sospeso fino al momento in cui le autorità abbiano ricevuto i documenti o le informazioni supplementari richiesti. Se i documenti o le informazioni supplementari richiesti non sono stati forniti entro tale termine, la domanda può essere respinta.

🡻 2003/109/CE (adattato)

All'interessato sono inoltre comunicati i diritti e gli obblighi in virtù della presente direttiva.

Eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui alla presente disposizione sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

3.    Lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  a qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 6.

 nuovo

4.    Qualora la domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno nazionale rilasciato dallo stesso Stato membro conformemente all'articolo 14, lo Stato membro non impone al richiedente di comprovare che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, se il rispetto di tali condizioni è già stato verificato nel contesto della domanda di permesso di soggiorno nazionale.

🡻 2003/109/CE (adattato)

Articolo 8

Permessoi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE 

1.    Lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  è permanente, fatto salvo l'articolo 9.

2.    Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo  dell'UE  un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE . Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.

3.    Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  può essere è  rilasciato sotto forma di autoadesivo o di documento a sé stante secondo le modalità e il modello uniforme stabiliti dal regolamento (CE) n. 1030/2002 de Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi 39 . Nella rubrica "tipo di permesso", gli Stati membri iscrivono "soggiornante di lungo periodo  dell'UE  — CE".

🡻 2011/51/UE, articolo 1, punto 4 (adattato)

4.    Quando uno Stato membro rilascia un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  a un cittadino di un paese terzo a cui ha concesso la protezione internazionale, inserisce la seguente annotazione in tale permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, alla rubrica "annotazioni": "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] il [data]".

5.    Quando un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  è rilasciato da un secondo Stato membro a un cittadino di un paese terzo che ha già un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  rilasciato da un altro Stato membro contenente l’annotazione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro inserisce la stessa annotazione nel permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE .

Prima di inserire l'annotazione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro chiede allo Stato membro indicato nell'annotazione di comunicargli se il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  sia ancora beneficiario della protezione internazionale. Lo Stato membro indicato nell'annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione. Se la protezione internazionale è stata revocata con decisione definitiva, il secondo Stato membro non inserisce tale annotazione.

6.    Se, in linea con gli strumenti internazionali o la legislazione nazionale applicabili, la responsabilità per la protezione internazionale del soggiornante di lungo periodo  dell'UE  è stata trasferita al secondo Stato membro dopo il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo  dell'UE  di cui al paragrafo 5, il secondo Stato membro modifica opportunamente, entro tre mesi dal trasferimento, l'annotazione di cui al paragrafo 4.

🡻 2003/109/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 9

Revoca o perdita dello status

1.    I soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  nei casi seguenti:

a)constatazione dell'acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE ;

b)adozione di un provvedimento di allontanamento  una decisione che pone fine al soggiorno regolare  a norma dell'articolo 1312;

c)in caso di assenza dal territorio della Comunità  dell'Unione  per un periodo di dodici   24  mesi consecutivi.

2.    In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a dodici   24  mesi consecutivi o quelle dovute a motivi specifici o straordinari non comportino la revoca o la perdita dello status.

3.    Gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati, ma non è motivo di allontanamento  per porre fine al suo soggiorno regolare  ai sensi dell'articolo 1312.

🡻 2011/51/UE articolo 1, punto 5 (adattato)

43 bis.    Gli Stati membri possono revocare lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  nel caso in cui la protezione internazionale sia revocata o sia cessata o nel caso in cui il suo rinnovo sia rifiutato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE2011/95/UE, se lo status di soggiornante di lungo periodo era stato ottenuto a titolo di protezione internazionale.

🡻 2003/109/CE (adattato)

54.    Il soggiornante di lungo periodo che abbia soggiornato in un altro Stato membro ai sensi del Ccapo III non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  acquisito nel primo Stato membro se tale statusquest'ultimo è conferito in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 2623.

In ogni caso, dopo sei anni di assenza dal territorio dello Stato membro che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE , l'interessato non ha più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  nel suddetto Stato membro.

In deroga al secondo comma, lo Stato membro interessato può stabilire che per motivi particolari il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  mantenga il suo status nello Stato membro interessato in caso di assenze per un periodo superiore a sei anni.

 nuovo

Gli Stati membri interessati possono scambiarsi informazioni al fine di verificare la perdita o la revoca dello status nei casi di cui al presente paragrafo.

🡻 2003/109/CE (adattato)

65.    Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 4, gli Stati membri che hanno conferito lo status stabiliscono una procedura semplificata per poter ottenere nuovamente lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE .

Tale procedura si applica in particolare ai casi di coloro che hanno soggiornato in un secondo Stato membro per frequentare corsi di studio.

Le condizioni e la procedura di nuova acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo sono definite dalla legislazione nazionale.

 nuovo

In tali casi, gli Stati membri possono decidere di non esigere il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1.

Gli Stati membri non esigono che i cittadini di paesi terzi che chiedono la nuova acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo dell'UE soddisfino condizioni di integrazione.

🡻 2003/109/CE (adattato)

76.    In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  comporta la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE .

87.    Quando la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  non comporta l'allontanamento  la cessazione del soggiorno regolare , lo Stato membro autorizza l'interessato a rimanere nel suo territorio se soddisfa le condizioni previste nel suo diritto interno e/o se questi non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico oe la pubblica sicurezza.

Articolo 10

Garanzie procedurali

1.    Qualunque decisione provvedimento di rifiuto o revoca dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  è debitamente motivatao. La decisione è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel diritto nazionale. Nella stessa si indicano i mezzi d'impugnazione di cui può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti.

2.    Contro il rifiuto, la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è ammesso il diritto a proporre impugnativa da parte dell'interessato nello Stato membro interessato.

 nuovo

3.    Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri concedono ai titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE e ai suoi richiedenti le stesse garanzie procedurali previste dal regime nazionale, qualora tali garanzie siano più favorevoli di quelle previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 11

Diritti da pagare

Gli Stati membri possono imporre il pagamento di diritti per il trattamento delle domande ai sensi della presente direttiva. L'importo dei diritti imposti da uno Stato membro per il trattamento delle domande non deve essere sproporzionato o eccessivo.

Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri non impongono ai richiedenti il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE di pagare diritti più elevati di quelli imposti ai richiedenti permessi di soggiorno nazionali.

🡻 2003/109/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 1211

Parità di trattamento

1.    Il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:

a)l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;

b)l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale;

c)il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

d) i settori di sicurezza sociale  le prestazioni sociali  elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , , l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;

e)le agevolazioni fiscali;

f)l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi,  compresa l'edilizia residenziale privata,  nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio  pubblico ;

g)la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

h)il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza.

2.    Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo  dell'UE , o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio.

3.    Gli Stati membri possono limitare il godimento degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nazionali come segue:

a)possono fissare limitazioni all'accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o la normativa comunitaria  dell'Unione  in vigore riservino dette attività ai cittadini dello Stato in questione, dell'UE o del SEE;

b)possono esigere una prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche per l'accesso all'istruzione e alla formazione. L'accesso all'università può essere subordinatoa all'adempimento di specifiche condizioni riguardanti la formazione scolastica.

4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali.

🡻 2011/51/UE articolo 1, punto 6

44 bis.    Per quanto concerne lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, i paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicata la direttiva 2004/83/CE2011/95/UE.

 nuovo

5.    I soggiornanti di lungo periodo dell'UE che si trasferiscono in un paese terzo o i loro superstiti che soggiornano in un paese terzo e i cui diritti derivano da un soggiornante di lungo periodo dell'UE ottengono, in relazione alla vecchiaia, all'invalidità o alla morte, diritti pensionistici basati sull'occupazione precedente del soggiornante di lungo periodo dell'UE e acquisiti in conformità della normativa di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.

🡻 2003/109/CE (adattato)

56.    Gli Stati membri possono decidere di concedere l'accesso ad altre prestazioni nei settori di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono altresì decidere di concedere la parità di trattamento in settori non contemplati  dal  nel paragrafo 1.

 nuovo

7.    Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri concedono ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE parità di trattamento rispetto ai titolari di permessi di soggiorno nazionali qualora tale parità di trattamento sia più favorevole di quella prevista dal presente articolo.

🡻 2003/109/CE (adattato)

Articolo 1312

Tutela contro l'allontanamento  le decisioni che pongono fine al soggiorno regolare  

1.    Gli Stati membri possono decidere di allontanare il  porre fine al soggiorno regolare di un  soggiornante di lungo periodo  dell'UE  esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

2.    La decisione di cui al paragrafo 1 non è motivata da ragioni economiche.

3.    Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti  che pone fine al soggiorno regolare  del soggiornante di lungo periodo  dell'UE , lo Stato membro considera i seguenti elementi:

a)la durata del soggiorno nel territorio;

b)l'età dell'interessato;

c)le conseguenze per l'interessato e per i suoi familiari;

d)i vincoli con il paese di soggiorno o l'assenza di vincoli con il paese d'origine.

🡻 2011/51/UE articolo 1, punto 7, lettera a) (adattato)

3 bis4.    Lo Stato membro che decide di allontanare  porre fine al soggiorno regolare di  un soggiornante di lungo periodo  dell'UE  il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  contiene l’annotazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, chiede allo Stato membro ivi indicato di confermare se la persona interessata benefici ancora della protezione internazionale nel suo territorio. Lo Stato membro indicato nell'annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione.

3 ter5.    Se beneficia ancora della protezione internazionale nello Stato membro indicato nell'annotazione, il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  è allontanato verso  tenuto a recarsi, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE, in  detto Stato membro, che lo riammette  riprende in carico  immediatamente senza procedure formali insieme ai suoi familiari, fatti salvi la legislazione applicabile dell'Unione o nazionale e il principio dell'unità familiare.

3 quater6.    In deroga al paragrafo 3 ter5, lo Stato membro che ha adottato il provvedimento di allontanamento  la decisione di porre fine al soggiorno regolare  mantiene il diritto di allontanare  respingere , nel rispetto dei suoi obblighi internazionali, il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  verso  in  un paese diverso dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale qualora tale persona soddisfi le condizioni specificate all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE2011/95/UE.

🡻 2003/109/CE (adattato)

47.    Contro il provvedimento di allontanamento  la decisione di porre fine al soggiorno regolare di un soggiornante di lungo periodo dell'UE  è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato da parte del soggiornante di lungo periodo  dell'UE .

58.    Al soggiornante di lungo periodo  dell'UE  che non disponga di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato nei modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna.

 🡻 2011/51/UE articolo 1, punto 7, lettera b)

69.    Il presente articolo fa salvo l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE2011/95/UE.

🡻 2003/109/CE (adattato)

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Articolo 1413

Disposizioni nazionali più favorevoli  Permessi di soggiorno nazionali permanenti o di validità illimitata 

 La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di  Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata  diversi dal permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE rilasciato conformemente alla presente direttiva  a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva.

 nuovo

Articolo 15 
Familiari

1.    I figli di un soggiornante di lungo periodo dell'UE nati o adottati nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato a detto soggiornante il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE acquisiscono lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE automaticamente, senza dover soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 e 5. Per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE per suo figlio/sua figlia, il soggiornante di lungo periodo dell'UE presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna.

2.    In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, le condizioni e le misure di integrazione ivi previste possono essere applicate solo dopo che alle persone interessate sia stato accordato il ricongiungimento familiare.

3.    In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte, la decisione è adottata e notificata non appena possibile e comunque entro 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare. L'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 10 della presente direttiva si applicano di conseguenza.

4.    In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, gli Stati membri non esaminano la situazione del loro mercato del lavoro.

5.    Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri accordano ai familiari dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE gli stessi diritti concessi ai familiari dei titolari di permessi di soggiorno nazionali qualora tali diritti siano più favorevoli di quelli previsti ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

🡻 2003/109/CE (adattato)

 nuovo

CAPO III    

SOGGIORNO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Articolo 1614

Principio

1.    Il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  acquisisce il diritto di soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi  un secondo  Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente capo.

2.    Il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  può risiedere in un secondo Stato membro sulle seguenti basi:

a)esercizio di un'attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente;

b)frequentazione di corsi di studio o di formazione professionale;

c)altri scopi.

3.    In caso di attività economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative rispettivamente alla copertura di un posto vacante o all'esercizio di dette attività.

Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di paesi terzi, quando previsto dalla legislazione comunitaria, nonché a cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nello Stato membro interessato e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

4.    In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare il numero totale di persone che possono rivendicare il diritto di soggiorno, a condizione che tali limitazioni siano già previste per l'ammissione di cittadini di paesi terzi dalla legislazione vigente al momento dell'adozione della presente direttiva.

53.    Le disposizioni del presente capo non si applicano al soggiornante di lungo periodo nel territorio degli Stati membri:

a)in qualità di lavoratore dipendente distaccato da un'impresa di servizi nell'ambito di prestazioni di servizi transfrontalieri;

b)in qualità di prestatore di servizi transfrontalieri.

Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali i soggiornanti di lungo periodo che desiderano spostarsi in un secondo Stato membro per esercitarvi un'attività economica in qualità di lavoratori stagionali possono soggiornare in tale Stato membro. I lavoratori transfrontalieri possono altresì essere soggetti a disposizioni specifiche della normativa nazionale.

64.    Il presente capo lascia impregiudicata la pertinente normativa comunitaria  dell'Unione  in materia di sicurezza sociale concernente i cittadini di paesi terzi.

Articolo 1715

Condizioni prescritte per il sSoggiorno in un secondo Stato membro

1.    Quanto prima e comunque entro tre mesi dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  presenta domanda di permesso di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato.

🡻 2003/109/CE (adattato)

 nuovo

Gli Stati membri possono accettare  accettano  che il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  presenti la domanda di permesso di soggiornolungo periodo alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

2.    Lo Stato membro può richiedere all'interessato agli interessati di fornire prova di disporre di:

a)risorse stabili e regolari,  anche messe a disposizione da un terzo,  sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari senza far ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Per ognuna delle categorie di cui all'articolo 1416, paragrafo 2, gli Stati membri valutano dette risorse in riferimento alla loro natura e regolarità e possono tener conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni;

b)assicurazione malattiasanitaria che copra nel secondo Stato membro tutti i rischi nel secondo Stato membro normalmente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato.

3.    Gli Stati membri possono richiedere a cittadini di paesi terzi di soddisfare le misure di integrazione in conformità della legislazione nazionale.

Dette condizioni non si applicano laddove i cittadini di paesi terzi in questione sono stati invitati a soddisfare condizioni di integrazione allo scopo di ottenere lo status di soggiornanti di lungo periodo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

Fatto salvo il secondo comma, le persone interessate possono essere invitate a seguire corsi di lingua.

4.    La domanda è corredata dida prova documentale, da determinarsi in base alla legislazione nazionale, che certifichi che le persone interessate soddisfano le pertinenti condizioni nonché deldal loro permesso di soggiornante di lungo periodo e dida un valido documento di viaggio o sua copia autenticata.

La prova di cui al primo comma può anche includere documentazione relativa ad adeguato alloggio.

In particolare:

a)in caso di esercizio di un'attività economica, il secondo Stato membro può richiedere alla persona interessata di fornire prova:

i)in caso di esercizio di un'attività economica a titolo dipendente, che egli è titolare di un contratto di lavoro, una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui è stato assunto o una proposta di contratto di lavoro, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri determinano quale delle suddette prove è richiesta;

ii)in caso di esercizio di un'attività economica autonoma, che egli dispone degli adeguati fondi necessari a titolo della legislazione nazionale per esercitare un'attività economica in tale qualità, presentando i documenti e le autorizzazioni necessari.;

b)in caso di studio o di formazione professionale il secondo Stato membro può richiedere all'interessato di presentare la prova dell'iscrizione presso un istituto riconosciuto al fine di seguire un corso di studi o di formazione professionale.

 nuovo

Con riguardo all'esercizio di un'attività economica nell'ambito di una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, ai fini della presentazione di una domanda di permesso di soggiorno in un secondo Stato membro, i soggiornanti di lungo periodo dell'UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dell'Unione per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali, conformemente al diritto applicabile dell’Unione e nazionale.

5.    Il soggiornante di lungo periodo dell'UE è autorizzato a iniziare a lavorare o a studiare nel secondo Stato membro non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda completa.

🡻 2003/109/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 1816

 Soggiorno dei  Ffamiliari  nel secondo Stato membro 

1.    Allorché il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato membro, i familiari che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE sono autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo  dell'UE .

2.    Allorché il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  esercita il proprio diritto di soggiorno in un secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato membro, i familiari, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, possono essere autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante di lungo periodo  dell'UE .

3.    Per quanto riguarda la presentazione di una domanda di permessotitolo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1517, paragrafo 1.

4.    Il secondo Stato membro può richiedere ai familiari del soggiornante di lungo periodo di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

a)il loro permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  ovvero il permessotitolo di soggiorno, e un documento di viaggio valido o copia certificata dei medesimi;

b)la prova che hanno risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo  dell'UE  nel primo Stato membro;

c)la prova che dispongono di risorse stabili e regolari,  anche messe a disposizione da un terzo,  sufficienti al loro sostentamento senza far ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, o che il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  dispone per loro di siffatte risorse e di un'assicurazione nonché di un'assicurazione malattiacontro le malattie che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro. Gli Stati membri valutano tali risorse in rapporto alla loro natura e regolarità e possono tener conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni.

5.    Se la famiglia non era già unita nel primo Stato membro, si applicano le disposizioni della direttiva 2003/86/CE.

Articolo 1917

Ordine pubblico e pubblica sicurezza

1.    Gli Stati membri possono negare il soggiorno al soggiornante di lungo periodo  dell'UE , o ai suoi familiari, ove l'interessato costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

Allorché adotta la pertinente decisione lo Stato membro prende in esame la gravità o il tipo di reato contro l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza commesso dal soggiornante di lungo periodo o da un suo familiare o il pericolo costituito da detta persona.

2.    Il diniego di cui al paragrafo 1 non può essere basato su considerazioni economiche.

Articolo 2018

SaluteSanità pubblica

1.    Gli Stati membri possono respingere le domande di soggiorno da parte di soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  o di loro familiari se l'interessato rappresenta una minaccia per la salutesanità pubblica  , ai sensi dell'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 41  .

2.    Le sole malattie che possono giustificare il diniego dell'ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio del secondo Stato membro sono le malattie definite dagli strumenti pertinenti applicabili dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose che nel paese ospitante siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini nazionali. Gli Stati membri non istituiscono nuove disposizioni o prassi più restrittive.

3.    L'insorgenza di malattie successiva al rilascio del primo titolo di soggiorno nel secondo Stato membro non giustifica né il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno né la decisione di allontanamento dal territorio.

4.    Lo Stato membro può prescrivere una visita medica per le persone cui si applica la presente direttiva al fine di accertare che esse non soffrano delle malattie di cui al paragrafo 2. Tali visite mediche, che possono essere gratuite, non hanno tuttavia carattere sistematico.

Articolo 2119

Esame della domanda e rilascio di un permessotitolo di soggiorno

1.    Le autorità nazionali competenti  adottano una decisione sulla domanda e la comunicano per iscritto al richiedente non appena possibile e comunque entro 90 giorni  dispongono di quattro mesi, a decorrere dalla data di presentazione per esaminare la domanda.

Se essa non è corredata dei documenti giustificativi di cui agli articoli 15 17 e 1618, oppure in circostanze straordinarie connesse alla complessità dell'esame della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato per altri tre mesi  30 giorni  al massimo. In tali casi le autorità nazionali competenti informano il richiedente.

2.    Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 1416, 15 17 e 16 18, il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di lungo periodo  dell'UE  un permessotitolo di soggiorno rinnovabile, fatte salve le disposizioni sull'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la salutesanità pubblica di cui agli articoli 1719 e 1820. Questo permessotipo di soggiorno è rinnovabile alla scadenza previa domanda, ove richiestase ne viene fatta domanda. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro. 

3.    Il secondo Stato membro rilascia ai familiari del soggiornante di lungo periodo  dell'UE  un permessotitolo di soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo  dell'UE .

 nuovo

4.    In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, nel computo della durata del soggiorno necessaria per l'acquisizione di un permesso di soggiorno autonomo sono cumulati i periodi di soggiorno in diversi Stati membri. Gli Stati membri possono esigere che, immediatamente prima della presentazione della domanda di permesso di soggiorno autonomo, il richiedente abbia trascorso due anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dello Stato membro in cui presenta la domanda.

🡻 2011/51/UE articolo 1, punto 8 (adattato)

Articolo 2219 bis

Modifiche dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE 

1.    Se un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  contiene l’annotazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e se la responsabilità per la protezione internazionale del soggiornante di lungo periodo  dell'UE  è trasferita, in conformità deglicon gli strumenti internazionali o dellala legislazione nazionale applicabili, a un secondo Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  di cui all'articolo 8, paragrafo 5, il secondo Stato membro chiede allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  di modificare opportunamente tale annotazione.

2.    Se a un soggiornante di lungo periodo  dell'UE  è concessa la protezione internazionale nel secondo Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  di cui all'articolo 8, paragrafo 5, detto Stato membro chiede allo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  di modificarlo per introdurre l'annotazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

3.    In seguito alla richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  rilascia detto permesso modificato entro tre mesi dal ricevimento della richiesta del secondo Stato membro.

🡻 2003/109/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 2320

Garanzie procedurali

1.    Il provvedimento di diniego di un permessotitolo di soggiorno deve essere debitamente motivato e notificato all'interessato secondo le procedure previste al riguardo dalla normativa nazionale. Nella notifica sono indicati i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

Eventuali conseguenze di una mancata decisione entro i termini del periodo di cui all'articolo 1921, paragrafo 1, sono determinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

2.    Contro il diniego, il mancato rinnovo o la revoca del permessotitolo di soggiorno l'interessato ha il diritto a proporre l'impugnativa nello Stato membro interessato.

Articolo 2421

Trattamento nel secondo Stato membro

1.    Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il permessotitolo di soggiorno di cui all'articolo 1921, il soggiornante di lungo periodo  dell'UE   e i suoi familiari  godeono in questo Stato membro dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui all'articolo 1112.

2.    I soggiornanti di lungo periodo  dell'UE   e i loro familiari  hanno accesso al mercato del lavoro conformemente al disposto del paragrafo 1.

Gli Stati membri possono stabilire che le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), hanno un accesso limitato, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale e per un periodo non superiore a dodici mesi, ad attività lavorative subordinate diverse da quelle per le quali hanno ottenuto il permesso di soggiorno.

 nuovo

Gli Stati membri possono disporre che i soggiornanti di lungo periodo dell'UE e i loro familiari che esercitano un'attività economica in qualità di lavoratori autonomi o dipendenti comunichino alle autorità competenti ogni eventuale mutamento di datore di lavoro o attività economica. Tale obbligo non incide sul diritto degli interessati di intraprendere e svolgere la nuova attività.

🡻 2003/109/CE (adattato)

 nuovo

Gli Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali le persone di cui all'articolo 1416, paragrafo 2, lettere b) o c),  e i loro familiari  possono avere accesso ad un'attività lavorativa subordinata o autonoma.

3.    Quando abbiano ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 19, i familiari del soggiornante di lungo periodo godono, in questo Stato membro, dei diritti enunciati all'articolo 14 della direttiva 2003/86/CE.

Articolo 2522

Revoca del permessotitolo di soggiorno e obbligo di riammissione  ripresa in carico 

1.    Finché il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE , il secondo Stato membro può decidere di rifiutare di rinnovare o decidere di revocare il permessotitolo di soggiorno e obbligare l'interessato e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislatura nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio nei casi seguenti:

   a)    per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ai sensi dell'  di cui all'  articolo 1719;

   b)    quando cessano di sussistere le condizioni di cui agli articoli 1416, 1517 e 1618.;

c)quando il cittadino di un paese terzo non soggiorna legalmente in detto Stato membro.

2.    Se il secondo Stato membro adotta uno dei provvedimenti di cui al paragrafo 1,  il secondo Stato membro intima all'interessato e ai suoi familiari di recarsi nel territorio del primo Stato membro conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE.  iIl primo Stato membro riammette  riprende in carico  immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  e i suoi familiari. Il secondo Stato membro notifica la sua decisione al  informa il  primo Stato membro  dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE .

3.    Fino a che il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo e, fatto salvo l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può adottare la decisione di allontanare detto cittadino dal territorio dell'Unione in conformità e in base alle garanzie dell'articolo 12, per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

In detti casi, quando adotta la decisione di cui sopra, il secondo Stato membro consulta il primo Stato membro.

Allorché il secondo Stato membro adotta la decisione di allontanare il cittadino di un paese terzo, esso prende tutte le misure appropriate per la sua effettiva esecuzione. In tal caso, il secondo Stato membro fornisce al primo Stato membro le necessarie informazioni riguardo all'esecuzione della decisione di allontanamento.

🡻 2011/51/UE articolo 1, punto 9 (adattato)

 nuovo

33 bis.    Salvo il caso in cui la protezione internazionale sia stata nel frattempo revocata o la persona rientri in una delle categorie specificate all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE2011/95/UE, il paragrafo 3 del presente articolo non si applica ai  il secondo Stato membro non respinge i  cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  dell'UE  rilasciato dal primo Stato membro contiene l’annotazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva.

Il presente paragrafo fa salvo l'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/83/CE2011/95/UE.

🡻 2003/109/CE (adattato)

4.    Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), le decisioni di allontanamento non possono essere accompagnate da un divieto permanente di soggiorno.

45.    L'obbligo di riammissione  ripresa in carico  di cui al paragrafo 2 lascia impregiudicata la possibilità che il soggiornante di lungo periodo  dell'UE  e i suoi familiari si spostino in un terzo Stato membro.

Articolo 2623

Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  nel secondo Stato membro

1.    Previa presentazione di una domanda, il secondo Stato membro conferisce al soggiornante di lungo periodo  dell'UE  lo status di cui all'articolo 7, fatta salva l'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6. Il secondo Stato membro comunica la sua decisione al primo Stato membro.

 nuovo

2.    In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, il secondo Stato membro conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo dell'UE ai cittadini di paesi terzi che, dopo aver acquisito il diritto di soggiorno conformemente al presente capo, hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente nel suo territorio per i tre anni immediatamente precedenti la presentazione della pertinente domanda.

3.    Il secondo Stato membro non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni di assistenza sociale o aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a soggiornanti di lungo periodo dell'UE che non siano lavoratori subordinati o autonomi, e ai loro familiari, prima del completamento di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nel loro territorio.

Il secondo Stato membro può decidere di attribuire il diritto a tale assistenza ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE prima del completamento di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto, a condizione di accordare lo stesso trattamento ai cittadini dell'Unione che esercitano diritti di libera circolazione conformemente alla direttiva 2004/38/CE o all'articolo 21 TFUE, che non siano lavoratori subordinati o autonomi o che non mantengano tale status, e ai loro familiari, nonché a cittadini di paesi terzi che godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall'altro, e ai loro familiari.

4.    In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, esclusivamente prima del completamento di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nel suo territorio, il secondo Stato membro può decidere di porre fine al soggiorno regolare di un soggiornante di lungo periodo dell'UE che abbia cessato ogni attività subordinata o autonoma, se questi non dispone di risorse sufficienti per mantenere sé stesso e i propri familiari e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi al fine di non diventare un onere eccessivo per il suo sistema di assistenza sociale.

🡻 2003/109/CE (adattato)

25.    Ai fini della presentazione e dell'esame della domanda di status di soggiornante di lungo periodo  dell'UE  nel secondo Stato membro si applica la procedura stabilita all'articolo 7. Per il rilascio del permessotitolo di soggiorno si applica la procedura di cui all'articolo 8. In caso di diniego dello status si applicano le garanzie procedurali di cui all'articolo 10.

CAPO IV    

DISPOSIZIONI FINALI

 nuovo

Articolo 27 
Accesso alle informazioni 

1.    Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE informazioni

(a)sui documenti giustificativi richiesti per una domanda;

(b)sulle condizioni per l'acquisizione dello status e sulle condizioni di soggiorno applicabili ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali.

2.    Se rilasciano permessi di soggiorno nazionali conformemente all'articolo 14, gli Stati membri garantiscono lo stesso accesso alle informazioni sul permesso di soggiorno di lungo periodo dell'UE di quello previsto per le informazioni su tali permessi di soggiorno nazionali.

🡻 2003/109/CE (adattato)

Articolo 2824

Relazione e clausola di revisione a tempo

Periodicamente, e per la prima volta entro il 23 gennaio 2011  [due anni dopo il termine di recepimento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche  che consideri  necessarie. Queste proposte di modifiche sono presentate prioritariamente  , se necessario,  in relazione agli articoli 4, 5 9 , 11  e 12  e al capo III.

 nuovo

Nella suddetta relazione, la Commissione valuta specificamente l'incidenza del periodo di soggiorno richiesto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i possibili vantaggi che comporterebbe la riduzione di tale periodo, tenendo conto, fra l'altro, dei diversi fattori rilevanti per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nei diversi Stati membri.

🡻 2011/51/UE articolo 1, punto 10

 nuovo

Articolo 2925

Punti di contatto

Gli Stati membri designano punti di contatto a cui spetterà ricevere e trasmettere le informazioni e la documentazione di cui agli articoli 8,  9, 1213, 1921, 19 bis22, 22 25 e 2326.

🡻 2003/109/CE (adattato)

 nuovo

Gli Stati membri assicurano un adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni e di documentazione di cui al primo comma.

Articolo 3026

Recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale

1.    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, lettera b), all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3 e 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 5 e 6, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 1, lettere d) e f), e paragrafi 2, 5 e 7, agli articoli 13, 14 e 15, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafi 1 e 4, all'articolo 24, all'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 26, paragrafi da 2 a 4, e agli articoli 27, 28 e 29  alla presente direttiva entro il 23 gennaio 2006  […] . Essi  comunicano immediatamente alla  ne informano immediatamente la Commissione  il testo di tali disposizioni .

Quando gli Stati membri adottano tali Le disposizioni adottate dagli Stati membri, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.  Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima.  Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.  Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

 2.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 

 Articolo 31 

 Abrogazione 

 La direttiva 2003/109/CE, come modificata dalla direttiva di cui all'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato I, parte B. 

 I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II. 

Articolo 3227

Entrata in vigore  e applicazione 

La presente direttiva entra in vigore il  ventesimo  giorno  successivo alla  della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 L'articolo 1, lettera a), l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafi 4 e 6, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafi 2 e da 4 a 6, l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafi da 2 a 4, 7 e 8, l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, l'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c) e da e) a h), paragrafi 3, 5 e 7, l'articolo 13, paragrafi 1 e da 3 a 9, l'articolo 16, paragrafi da 2 a 4, l'articolo 17, paragrafi 2 e 3, l'articolo 18, paragrafi da 2 a 5, gli articoli 19 e 20, l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, gli articoli 22 e 23, l'articolo 25, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 26, paragrafi 1 e 3, si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma]. 

Articolo 3328

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente  ai trattati  al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)     COM(2020) 609 final
(2)    COM(2022) 655.
(3)    COM (2022) 657.
(4)     https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics#Migrant_population:_23_million_non-EU_citizens_living_in_the_EU_on_1_January_2020  
(5)     http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_reslong&lang=en  
(6)    Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
(7)     https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en#:~:text =
(8)     COM(2011)585 , prima relazione sull' attuazione e COM(2019)161 , seconda relazione sull'attuazione .
(9)    Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sui nuovi canali per la migrazione legale di manodopera (2020/2010(INI))
(10)    Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla politica e la legislazione in materia di migrazione legale (2020/2255(INL) .
(11)     COM(2020) 609 final
(12)    Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17), riveduta dalla direttiva (UE) 2021/1883, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1).
(13)    Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1). La rifusione della direttiva sul permesso unico è inoltre parte integrante del pacchetto sulle competenze e sui talenti.
(14)    Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
(15)    Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).
(16)    Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(17)    Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
(18)    COM(2020) 758 final.
(19)    COM(2020) 456 final.
(20)    COM(2020) 274 final.
(21)    Tuttavia eventuali misure proposte nel settore della migrazione legale non incidono "sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo" (articolo 79, paragrafo 5, TFUE).
(22)    Cfr. il documento relativo al controllo dell'adeguatezza, pag. 3.
(23)     https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2019-03/201903_legal-migration-check-annex-3aii-icf_201806.pdf  
(24)     https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-future-eu-legal-migration_en  
(25)    ICF, Study in support of the Impact assessments on the revision of Directive 2003/109/EC and Directive 2011/98/EU.
(26)    REM (2021), Indagine ad hoc 2021.36 a sostegno dello studio sulla valutazione d'impatto della revisione della direttiva sul permesso unico (solo in EN).
(27)    Cfr. il piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027.
(28)    Alla fine del 2024 sarà effettuata una revisione intermedia del piano d'azione.
(29)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF  
(30)    Relazione della Commissione, "Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea" (COM(2019) 12 final).
(31)    Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
(32)    Si veda l'allegato I, parte A.
(33)    Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). 
(34)    Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
(35)    Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(36)    Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(37)    Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).
(38)    Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
(39)    Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
(40)    Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(41)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
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Bruxelles, 27.4.2022

COM(2022) 650 final

ALLEGATI

della

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (rifusione)















{SEC(2022) 200 final} - {SWD(2022) 650 final} - {SWD(2022) 651 final}


🡹 

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e successivi atti di modifica 
(di cui all'articolo 31)

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio
(GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44)

Direttiva (UE) 2011/51 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 
132 del 19.5.2011, pag. 1)

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno 
(di cui all'articolo 31)

Direttiva

Termine di recepimento

2003/109/CE

23 gennaio 2006

(UE) 2011/51

20 maggio 2013

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 2003/109/CE

La presente direttiva

Articoli 1 e 2

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

-

-

Articolo 4, paragrafo 1 bis

Articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

-

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

-

Articolo 7, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 7, paragrafo 3

-

Articolo 8

Articolo 9, paragrafi da 1 a 3

Articolo 9, paragrafo 3 bis

Articolo 9, paragrafo 4

-

Articolo 9, paragrafo 5, primo comma

Articolo 9, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 5, terzo comma

-

-

Articolo 9, paragrafi 6 e 7

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

-

-

Articolo 11, paragrafi da 1 a 3

Articolo 11, paragrafo 4

-

Articolo 11, paragrafo 4 bis

-

Articolo 11, paragrafo 5

-

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

-

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafi da 3 bis a 3 quater

Articolo 12, paragrafi da 4 a 6

Articolo 13

-

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafi 3 e 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafi da 1 a 4

-

-

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafi da 2 a 4

Articolo 19, paragrafi da 1 a 3

-

Articolo 19 bis

Articolo 20

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2, primo comma

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

-

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3 bis

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 1

-

Articolo 23, paragrafo 2

-

Articolo 24, primo comma

-

Articolo 25

Articolo 26

-

Articolo 27

Articolo 28

Articoli 1 e 2

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

-

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 9, paragrafi da 1 a 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5, primo, secondo e terzo comma

Articolo 9, paragrafo 5, quarto comma

Articolo 9, paragrafo 6, primo comma

-

-

Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 9, paragrafi 7 e 8

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 12, paragrafi da 1 a 3

-

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 7

Articolo 12, paragrafo 8

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafi da 4 a 6

Articolo 13, paragrafi da 7 a 9

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafi da 1 a 4

Articolo 17, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

-

Articolo 21, paragrafi da 1 a 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2, primo comma

-

Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 2, terzo comma

-

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

-

Articolo 25, paragrafo 3

-

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafi da 2 a 4

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 27

Articolo 28, primo comma

Articolo 28, secondo comma

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Allegato I

Allegato II

_________

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