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Document 52021PC0554

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione

COM/2021/554 final

Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 554 final

2021/0201(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 554 final} - {SWD(2021) 551 final} - {SWD(2021) 609 final} - {SWD(2021) 610 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

   Motivi e obiettivi della proposta

La comunicazione sul Green Deal europeo 1 ha segnato il debutto di una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di innalzare il livello dei suoi obiettivi ambientali e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. La strategia intende inoltre proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo è più necessario e importante che mai alla luce dei gravissimi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

La lotta ai cambiamenti climatici è una sfida pressante. In linea con i risultati scientifici della relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), occorre conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2050 e la neutralità per tutti gli altri gas a effetto serra più avanti nel secolo. Questa sfida così urgente impone all'UE di intensificare gli sforzi e dare prova di leadership a livello mondiale raggiungendo la neutralità climatica entro il 2050. Tale obiettivo è fissato nella comunicazione "Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" 2 .

Sulla base di una valutazione d'impatto completa, la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 intitolata Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa 3 ha proposto di innalzare l'ambizione dell'UE e di presentare un piano globale per aumentare l'obiettivo vincolante dell'Unione europea per il 2030 ad una riduzione netta delle emissioni almeno pari al 55 %, in modo responsabile. Incrementare ora l'ambizione per il 2030 aiuta a offrire maggiore certezza ai responsabili politici e agli investitori, in modo che le decisioni prese nei prossimi anni non portino a livelli di emissioni incoerenti con l'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. L'obiettivo per il 2030 è in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura a livello mondiale ben al di sotto dei 2 °C e proseguire gli sforzi per mantenerlo al di sotto di 1,5 °C.

Tale comunicazione propone di andare verso un contributo più stringente da parte del settore LULUCF e, come ulteriore passo, di combinare le emissioni di gas a effetto serra diversi dalla CO2 derivanti dall'agricoltura con il settore LULUCF, creando così un nuovo settore regolamentato del suolo (che contempli le emissioni e gli assorbimenti generati da agricoltura, silvicoltura e altri usi del suolo). Ciò può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consente processi di definizione e attuazione delle politiche più integrati a livello nazionale e di Unione. Dall'analisi alla base di tale comunicazione emerge che il settore del suolo potrebbe diventare climaticamente neutro entro il 2035 circa, con efficienza di costo, e successivamente generare più assorbimenti di CO2 che emissioni di gas a effetto serra.

Il Consiglio europeo ha approvato il nuovo obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 nella riunione di dicembre 2020 4 . Ha inoltre invitato la Commissione "a valutare in che modo tutti i settori economici possano contribuire al meglio all'obiettivo 2030 e a presentare le proposte necessarie, accompagnate da un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima e rivedendo i meccanismi di flessibilità esistenti".

A tal fine la normativa europea sul clima rende l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE legalmente vincolante e incrementa l'ambizione per il 2030 fissando l'obiettivo di conseguire una riduzione netta delle emissioni pari ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto al 1990.

Al fine di seguire il percorso proposto nella normativa europea sul clima e conseguire tale maggiore livello di ambizione per il 2030, la Commissione ha rivisto la legislazione in materia di clima e di energia attualmente in vigore che dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40 % entro il 2030 e del 60 % entro il 2050.

Tale pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" (Fit for 55), come annunciato nel piano per l'obiettivo climatico della Commissione, rappresenta l'elemento costitutivo più completo nel contesto degli sforzi volti ad attuare il nuovo ambizioso obiettivo climatico per il 2030 e tutti i settori economici e le politiche dovranno dare il loro contributo.

Il quadro normativo iniziale per il settore LULUCF, come stabilito dal regolamento (UE) 2018/841, è stato adottato nel 2018 e riguarda le emissioni e gli assorbimenti di CO2 e le emissioni di gas a effetto serra di CH4 e N2O derivanti dalla gestione di terreni, foreste e biomassa nel periodo dal 2021 al 2030. Contribuisce al precedente obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione pari ad almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, garantendo che la somma delle emissioni totali non superi la somma degli assorbimenti totali generati dal settore dopo l'applicazione delle norme di contabilizzazione e della flessibilità con il settore di "condivisione degli sforzi" stabilite dal regolamento (UE) 2018/842.

La proposta di modifica del regolamento (UE) 2018/841 nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %" mira a rafforzare il contributo del settore LULUCF all'obiettivo generale più ambizioso in materia di clima per il 2030. A tal fine la proposta: stabilisce l'obiettivo generale dell'Unione di conseguire assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF pari a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel 2030; rafforza l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo e migliora gli obblighi di monitoraggio utilizzando le tecnologie digitali; allinea gli obiettivi con le iniziative politiche correlate in materia di biodiversità e bioenergia; determina l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2035 nel settore del suolo (che combina il settore LULUCF e il settore agricolo che genera emissioni diverse dalla CO2); e impegna la Commissione a formulare proposte per i contributi nazionali all'obiettivo per il 2035 entro il 2025.

La modifica proposta introduce soltanto cambiamenti minori e non sostanziali nel quadro normativo LULUCF per il primo periodo di conformità, ossia dal 2021 al 2025. Di contro un cambiamento significativo si registra all'inizio del secondo periodo di conformità che va dal 2026 al 2030. Al fine di semplificare l'attuazione e la conformità, le norme contabili per il suolo ispirate a Kyoto non saranno più applicate dopo il 2025 e la flessibilità tra il settore LULUCF e con i settori di "condivisione degli sforzi" sarà adeguata in linea con la normativa europea sul clima. L'obiettivo generale dell'Unione di conseguire assorbimenti netti di gas a effetto serra pari a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente sarà distribuito tra gli Stati membri sotto forma di obiettivi nazionali annuali per il periodo dal 2026 al 2030 e sarà basato sulle emissioni e sugli assorbimenti comunicati negli inventari dei gas a effetto serra e nelle zone di suolo gestito. Sarà introdotto un nuovo sistema di governance della conformità rispetto all'obiettivo e sarà adeguato il meccanismo di flessibilità dell'uso del suolo che affronta il rischio di non conformità da parte degli Stati membri. A partire dal 2031 l'ambito di applicazione del regolamento sarà ampliato al fine di includere le emissioni diverse dalla CO2 generate dal settore agricolo, includendo così per la prima volta l'intero quadro del settore del suolo in un unico strumento di politica climatica.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il pacchetto per il clima e l'energia "Pronti per il 55 %" costituisce un intervento esaustivo di revisione della normativa dell'Unione, finalizzato ad allinearla alla maggiore ambizione climatica dell'UE. Tutte le iniziative del pacchetto sono strettamente interconnesse tra loro.

La presente proposta legislativa integra le altre proposte del pacchetto e mantiene la coerenza con:

(a)la revisione della direttiva 2003/87/CE sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (direttiva ETS) 5 ;

(b)il regolamento (UE) 2018/842 sulla condivisione degli sforzi (regolamento Condivisione degli sforzi) 6 ;

(c)la modifica della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva Rinnovabili) 7 al fine di attuare l'ambizione del nuovo obiettivo climatico per il 2030.

Esistono altresì forti interconnessioni con altre iniziative della Commissione in materia di protezione e rafforzamento degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, di miglioramento della resilienza delle foreste dell'UE rispetto ai cambiamenti climatici, di ripristino dei terreni e degli ecosistemi degradati, di riumidificazione delle torbiere e di promozione della bioeconomia, compreso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità:

a) la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 8 ;

b) la strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell'ambiente 9 ;

c) [la strategia forestale dell'UE 10 ];

d) [gli obiettivi di ripristino della natura dell'UE] 11 ;

e) la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 12 ;

f) la strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano 13 ;

g) [la strategia dell'UE per il suolo 14 ];

h) una bioeconomia sostenibile per l'Europa 15 ;

i) il piano d'azione "economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva" 16 ;

j) il piano d'azione "inquinamento zero" 17 ;

k) una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE 18 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %" dovrebbero essere coerenti con tutte le azioni e politiche dell'Unione e aiutare l'UE a conseguire il traguardo più ambizioso per il 2030 e una transizione riuscita e giusta verso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, come dichiarato dalla Commissione nella comunicazione sul Green Deal europeo. La presente iniziativa è per sua natura collegata a numerosi altri settori strategici, ivi comprese le politiche esterne dell'Unione.

La Commissione sta migliorando i suoi orientamenti per legiferare meglio e gli strumenti di sostegno, con l'obiettivo di fare in modo che tutte le iniziative dell'UE rispettino l'impegno di "non nuocere" all'ambiente.

Lo strumento di sostegno tecnico aiuta gli Stati membri nella progettazione e nell'attuazione delle riforme. Il sostegno è fornito su richiesta e riguarda un'ampia serie di settori politici, tra i quali i piani per la ripresa e la resilienza, la transizione verde e le questioni relative al settore LULUCF.

Il settore LULUCF è collegato a tutti gli ecosistemi e alle attività economiche che dipendono dal suolo e dai servizi che esso fornisce. Di conseguenza il regolamento LULUCF presenta sinergie con altre politiche dell'UE relative ad attività legate al suolo, principalmente la politica agricola comune 19 , le politiche ambientali e la politica energetica, in particolare per quanto concerne l'energia da fonti rinnovabili.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Conformemente all'articolo 191 e all'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea contribuisce a perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

I cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero, che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale. È necessario coordinare l'azione per il clima a livello europeo e, ove possibile, a livello globale. L'intervento dell'UE è giustificato da motivi di sussidiarietà come stabilito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Dal 1992 l'Unione europea si è adoperata per mettere a punto soluzioni congiunte e portare avanti un'azione globale per affrontare i cambiamenti climatici. Più in particolare, l'azione a livello UE consentirà di conseguire, in modo efficace rispetto ai costi, gli obiettivi di riduzione delle emissioni del 2030 e gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni, garantendo nel contempo l'equità e l'integrità ambientale. Gli articoli da 191 a 193 TFUE confermano e specificano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici.

Un aumento dell'obiettivo per il 2030 in materia di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE inciderà sulla maggior parte dei settori dell'economia dell'UE, se non su tutti. L'innalzamento di tale obiettivo può inoltre richiedere risposte politiche in numerosi campi, anche al di là delle politiche in materia di clima, silvicoltura e uso del suolo. Le azioni intraprese dagli Stati membri nel quadro del regolamento LULUCF presentano legami forti con altre politiche, in particolare con quelle in materia di agricoltura, protezione della biodiversità e degli habitat, adattamento nonché di politica energetica in regione degli aspetti legati all'energia da fonti rinnovabili. Le interdipendenze tra le diverse politiche coinvolte presentano un impatto transnazionale, gli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni e di assorbimenti sono determinati per ciascuno Stato membro e i principi, sulla base dei quali gli Stati membri riferiranno sui loro risultati e misureranno i loro progressi rispetto al conseguimento dei loro obiettivi individuali e degli obiettivi dell'UE nel suo complesso sono aspetti stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1999 20 . L'azione a livello UE è indispensabile e le politiche coordinate dell'UE hanno una possibilità decisamente maggiore di conseguire un'effettiva trasformazione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050.

Proporzionalità

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità dato che si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il periodo 2021-2030 in modo efficiente in termini di costi, garantendo allo stesso tempo equità e integrità ambientale.

La normativa europea sul clima stabilisce l'obiettivo climatico vincolante dell'Unione per il 2030 concernente una riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. La presente proposta riguarda gran parte di tali emissioni di gas a effetto serra e rivede il regolamento LULUCF per conseguire tale obiettivo.

Scelta dell'atto giuridico

Gli obiettivi della presente proposta possono essere meglio perseguiti attraverso una modifica del regolamento LULUCF esistente, introducendo modifiche al quadro legislativo stabilito al fine di conseguire una maggiore ambizione climatica dell'Unione e assicurare allo stesso tempo l'applicabilità diretta e uniforme delle disposizioni in tutta l'Unione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il regolamento LULUCF è entrato in vigore nel 2018 ma si applica dall'inizio del 2021, quindi finora sono stati compiuti soltanto i primi passi per preparare la sua attuazione, che hanno messo in evidenza alcune sfide attuative. In particolare dall'analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNEC) 21 presentati dagli Stati membri alla fine del 2019 è emerso che il settore LULUCF deve ancora essere trattato come una componente integrata delle strategie degli Stati membri in materia di clima. Il processo di definizione dei livelli di riferimento per le foreste per ciascuno Stato membro ha messo in evidenza le sfide che si celano dietro l'attuazione di questa complessa norma di contabilizzazione, mentre le attività di sviluppo delle capacità destinate a sostenere un gran numero di Stati membri nella preparazione per l'attuazione del regolamento LULUCF hanno evidenziato le sfide alla base delle lacune esistenti nei sistemi nazionali di monitoraggio e comunicazione.

Consultazioni dei portatori di interessi

La valutazione d'impatto iniziale è stata pubblicata per quattro settimane a decorrere dal 29 ottobre 2020 al fine di ottenere riscontro e ha ricevuto complessivamente 93 risposte. Inoltre, al fine di raccogliere prove e assicurare una maggiore trasparenza, la Commissione ha organizzato una consultazione pubblica per ciascuna delle proposte dal 13 novembre 2020 al 5 febbraio 2021; per la consultazione sulla revisione del regolamento LULUCF sono pervenute risposte da 235 partecipanti. Da tali risposte è emersa una preferenza a favore di obiettivi di assorbimento più ambiziosi per il settore LULUCF, un'opzione selezionata dal 45 % dei partecipanti (principalmente membri del mondo accademico, i cittadini UE e ONG). Al secondo posto, gli obiettivi integrati per il settore del suolo sono stati preferiti dal 35 % dei partecipanti, soprattutto del settore privato. Un rafforzamento della flessibilità in relazione al regolamento Condivisione degli sforzi è stata l'opzione prescelta dal 20 % dei partecipanti, principalmente autorità pubbliche. Una sintesi dettagliata del riscontro ottenuto in relazione alla valutazione d'impatto iniziale e dei risultati della consultazione pubblica sono presentati nell'allegato 2 della valutazione d'impatto della presente proposta.

Assunzione e uso di perizie

La valutazione quantitativa degli impatti economici, sociali e ambientali si basa sulla modellizzazione economica integrata dell'uso del suolo da parte di IIASA in collaborazione con GLOBIOM e G4M. Lo scenario politico (COMBINAZIONE) tiene conto delle probabili domande di biomassa provenienti da altri settori e segue le ipotesi dello scenario 1.5TECH della strategia a lungo termine dell'UE 22 , 23 . Lo scenario COMBINAZIONE prevede che il pozzo netto del LULUCF entro il 2030 sarà a livelli analoghi a quelli del periodo 2016-2018. L'impatto di misure specifiche per la riduzione di emissioni o l'aumento di assorbimenti è stato modellato con curve dei costi marginali di riduzione. Tale analisi ha dimostrato che si possono conseguire aumenti significativi del pozzo terrestre a costi relativamente bassi (5‑10 EUR/tonnellata di CO2). Ha mostrato altresì che una riduzione delle emissioni efficiente in termini di costi richiede un'azione su tutti gli usi del suolo, come ad esempio una migliore gestione delle foreste, l'afforestazione, le attività finalizzate ad evitare la deforestazione per i terreni forestali, la sospensione dell'uso del suolo su suoli organici e il miglioramento delle strategie di gestione delle terre coltivate su terreni agricoli.

Le informazioni sul contributo del settore LULUCF al Green Deal sono state ottenute attraverso un contratto di servizio eseguito da un consorzio di esperti esterni, che si è concentrato tra gli altri compiti su problemi, obiettivi e opzioni per la revisione del regolamento LULUCF nonché sull'analisi delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi della decisione LULUCF (529/2013/UE).

Ulteriori informazioni sono state raccolte attraverso numerosi studi esterni come lo studio di conformità del LULUCF, lo sviluppo di capacità per gli inventari dei gas a effetto serra, lo studio pilota sul sequestro del carbonio nei suoli agricoli, ecc.

Valutazione d'impatto

Le valutazioni d'impatto per le diverse iniziative si basano su scenari di modellizzazione integrata che riflettono l'interazione dei diversi strumenti politici sugli operatori economici, al fine di garantire la complementarità, la coerenza e l'efficacia nel conseguimento dell'ambizione climatica per il 2030 e il 2050.

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta integra l'analisi contenuta nella valutazione d'impatto del 2020 a corredo del piano per l'obiettivo climatico 2030. Ciò ha costituito la base analitica per fissare l'obiettivo di conseguire una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto al 1990, l'obiettivo della neutralità climatica nel settore del suolo per il 2035 e l'obiettivo della neutralità climatica a livello di Unione entro il 2050.

Inoltre la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta è stata preparata e sviluppata in linea con gli orientamenti per legiferare meglio applicabili e con le raccomandazioni del comitato per il controllo normativo che ha emesso un parere positivo con riserve il 19 aprile 2021. I miglioramenti raccomandati suggeriti dal comitato sono stati affrontati nella versione finale.

   Problemi e obiettivi

La valutazione d'impatto ha individuato tre problemi principali, cui corrispondono fattori trainanti e obiettivi.

Il primo problema è dato dal fatto che gli assorbimenti di carbonio nel settore del suolo sono diminuiti negli ultimi anni: a causa dell'aumento dei tassi di utilizzazione del legno legati alla domanda di legname e all'invecchiamento delle foreste, delle emissioni continue da suoli organici, dei disastri naturali e della mancanza sia di politiche incentivanti sia di incentivi finanziari. Di conseguenza il primo obiettivo della presente proposta consiste nell'arrestare e nell'invertire questa tendenza, in linea con l'ambizione di conseguire la neutralità climatica del settore del suolo nel 2035.

Il secondo problema è rappresentato dall'insufficiente integrazione del settore del suolo nelle politiche incentrate sul clima, in ragione del fatto che i settori dell'agricoltura e LULUCF non dispongono di un obiettivo integrato, sono trattati da due legislazioni diverse e sono collegati da norme di flessibilità caratterizzate da alcune limitazioni. L'obiettivo corrispondente consiste nell'assicurare un quadro strategico climatico equo, flessibile e integrato per incentivare una definizione e un'attuazione efficaci delle politiche, nonché nel promuovere un'azione di mitigazione efficiente in termini di costi e sinergica nel settore del suolo. Ciò è particolarmente importante dato il potenziale elevato di aumentare le sinergie tra le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e le misure di protezione ambientale relative alla gestione del suolo tanto nell'agricoltura e nella silvicoltura quanto nelle zone naturali e seminaturali. Il ripristino di ecosistemi ricchi di carbonio e l'uso sostenibile di suoli e foreste contribuiranno entrambi ad affrontare la crisi climatica e della biodiversità.

Il terzo problema è rappresentato dal fatto che le norme di contabilizzazione, monitoraggio e comunicazione stabilite dall'attuale regolamento LULUCF presentano sfide a livello di attuazione: in particolare, il processo per stabilire i livelli di riferimento per le foreste si è rivelato oneroso ed esistono ancora numerose lacune nell'accuratezza delle stime del LULUCF. Questo problema corrisponde a un obiettivo volto a semplificare le norme di contabilizzazione e a sfruttare le opportunità create dalle serie di dati e dalle tecnologie di monitoraggio del suolo esistenti per monitorare meglio le prestazioni climatiche del settore LULUCF.

   Opzioni strategiche

In seguito a tale analisi e agli elementi delineati nella comunicazione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa", la valutazione d'impatto ha descritto tre opzioni.

La prima opzione esamina modi alternativi per progettare gli obiettivi nazionali LULUCF, presumendo che non esista alcun canale di flessibilità tra il settore LULUCF e i settori del regolamento Condivisione degli sforzi. Un modo proposto per procedere in tal senso consiste nel semplificare il parametro di riferimento contabile per i terreni forestali gestiti utilizzando una media storica anziché il livello di riferimento per le foreste. Un altro modo consiste nel fissare un obiettivo singolo di assorbimento basato su tutte le emissioni e su tutti gli assorbimenti comunicati nell'inventario e di distribuirlo tra gli Stati membri in base alle emissioni e agli assortimenti recenti e alla superficie di suolo gestito; l'obiettivo dell'UE è fissato in linea con una traiettoria che punta alla neutralità climatica del settore del suolo nel 2035.

Anche la seconda opzione fissa un obiettivo singolo di assorbimento basato sulle emissioni e sugli assorbimenti comunicati, ma propone un obiettivo UE più basso per il 2030, corrispondente alle recenti prestazioni del settore LULUCF (ossia la media 2016-2018); aggiungendo la possibilità di generare crediti LULUCF per il rispetto degli obiettivi del regolamento Condivisione degli sforzi, questa opzione crea incentivi per andare oltre gli obiettivi LULUCF, conseguendo potenzialmente un livello di assorbimenti in linea con una traiettoria verso un settore del suolo climaticamente neutro nel 2035.

La terza opzione combina le emissioni del settore agricolo e le emissioni e gli assorbimenti del settore LULUCF sotto un unico pilastro "settore del suolo" e presenta tre elementi: un processo di pianificazione per assicurare la neutralità climatica basata sul suolo nel 2035, obiettivi nazionali vincolanti per il settore del suolo nel 2030 e obiettivi nazionali vincolanti per detto settore nel 2035.

L'opzione prescelta è quella che prevede di combinare obiettivi nazionali semplificati e più ambiziosi a livello LULUCF per il 2030 (come nell'opzione 1.2 o nell'opzione 2, a seconda degli obiettivi del regolamento Condivisione degli sforzi) con un obiettivo a livello UE di neutralità climatica terrestre entro il 2035. L'opzione prescelta presenta anche un processo di pianificazione per la mitigazione incentrata sul suolo, obiettivi nazionali per il suolo per il 2035 da stabilire in una fase successiva, nonché obblighi di monitoraggio e comunicazione aggiornati.

Efficienza normativa e semplificazione

In linea con l'impegno della Commissione a legiferare meglio, la proposta è stata preparata in uno spirito di inclusione, sulla base della trasparenza e del coinvolgimento continuo dei portatori di interessi.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 24 . In particolare contribuisce a promuovere l'obiettivo di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio per gli Stati membri è legata alla possibilità di scambiare le eccedenze qualora essi superino i loro obiettivi, nonché alla necessità di un monitoraggio e di una comunicazione di alta qualità nel settore LULUCF che implica ad esempio il riutilizzo dei programmi dell'UE (ad es. Copernicus) e di fonti di dati già utilizzate per altre politiche.

La presente proposta prevede una revisione completa, nel 2025, dei dati degli inventari nazionali presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 ("regolamento Governance"). Tale revisione consentirà alla Commissione di stabilire gli obiettivi annuali LULUCF degli Stati membri per il periodo 2026-2030, sulla base della media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro durante gli anni 2021, 2022 e 2023. La revisione aggiornerà altresì il percorso di assegnazione delle emissioni del 2030 per il regolamento Condivisione degli sforzi e rivedrà le assegnazioni annuali per gli anni dal 2026 al 2030. Sarà inoltre mantenuto il riesame globale del 2027 ai fini della conformità prevista dal regolamento Governance. Tali compiti richiederanno il sostegno di un contraente esterno, per un prezzo stimato di 2 milioni di EUR per ciascun riesame (2025, 2027).

Sarà necessario anche un diritto derivato che stabilisca norme dettagliate relative al LULUCF sul registro dell'Unione, nonché al monitoraggio e alla comunicazione di emissioni e alla verifica delle relazioni di conformità. L'attuazione richiederà sviluppi informatici elaborati nel registro dell'Unione per gestire il nuovo tipo di quote legate alla flessibilità del regolamento LULUCF-regolamento Condivisione degli sforzi, nonché operatori nuovi (Stati membri).

Inoltre a seguito della modifica, nel 2026, del meccanismo di comunicazione e di conformità, l'attuazione richiederà l'accesso a un monitoraggio migliorato e aggiornato, attraverso l'Agenzia europea dell'ambiente e i relativi servizi di dati nell'ambito del programma Copernicus.

Le implicazioni per il bilancio dell'UE sono presentate nella scheda finanziaria legislativa allegata. Le scelte in materia di appalti e sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Relazioni trasparenti e periodiche in merito agli obblighi degli Stati membri insieme a rigidi controlli di conformità, sono elementi fondamentali che garantiscono progressi verso la realizzazione degli impegni di riduzione delle emissioni a lungo termine dell'UE. L'iniziativa si fonda sul processo basato sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima e su un solido quadro di trasparenza per le emissioni di gas a effetto serra e altre informazioni sul clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. La Commissione utilizzerà inoltre le informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi del regolamento Governance come base per la valutazione periodica dei progressi compiuti. Si tratterà di informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra, sulle politiche e sulle misure, sulle proiezioni e sull'adattamento. La Commissione si avvarrà altresì di tali informazioni per riesaminare l'attuazione delle politiche ambientali e monitorare i programmi d'azione per l'ambiente. Le informazioni ricevute dagli Stati membri possono essere integrate da osservazioni atmosferiche sistematiche effettuate sul terreno o mediante telerilevamento, come quelle fornite dal programma Copernicus.

Il miglioramento della qualità del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti nel settore LULUCF diventa più importante con l'introduzione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni nette dell'UE basato sulle cifre comunicate negli inventari dei gas a effetto serra. Anche la coerenza con altre politiche dell'UE che si basano sul monitoraggio del suolo, quali la politica agricola comune, le politiche in materia di biodiversità e la direttiva Rinnovabili, è estremamente importante dato che fornisce importanti sinergie amministrative e di costo. Grazie alle evoluzioni delle tecnologie di monitoraggio del suolo, vi sono numerose opportunità per monitorare a basso costo e in modo tempestivo i cambiamenti d'uso del suolo (ad esempio utilizzando approcci basati sul telerilevamento, anche dai satelliti Sentinel di Copernicus o da servizi disponibili in commercio). Tali geodati digitali tempestivi e con copertura UE non solo faciliteranno la rendicontazione in materia di gas a effetto serra, ma orienteranno anche l'azione di mitigazione verso le zone che presentano il potenziale più elevato di riduzione delle emissioni e, più in generale, promuoveranno l'azione ambientale, la tutela della biodiversità, la protezione della natura e la pianificazione dell'uso del suolo. Potenziare l'approccio di monitoraggio nel contesto del regolamento LULUCF, introducendo quindi parità di condizioni per tutti gli Stati membri per quanto concerne l'utilizzo di approcci comparabili e standardizzati in linea con gli strumenti e le tecnologie disponibili, è quindi di grande importanza e garantirà l'adozione delle migliori pratiche di monitoraggio.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

I cambiamenti più importanti nel quadro giuridico del LULUCF che contribuiscono al conseguimento della maggiore ambizione climatica dell'Unione riguardano gli articoli elencati in appresso.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione iniziale che stabilisce le "categorie di contabilizzazione del suolo" si applica soltanto per il periodo 2021-2025 nel regolamento modificato. Le zone umide gestite sono incluse nell'ambito di applicazione della modifica per il 2021-2025 soltanto per gli Stati membri che hanno notificato l'intenzione di includerle entro il 31 dicembre 2020 (due soli Stati membri le hanno incluse).

L'ambito di applicazione per il periodo 2026-2030 si basa direttamente sulle emissioni e sugli assorbimenti trasmessi per l'inventario dei gas a effetto serra ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 e riflette esattamente le categorie di rendicontazione come stabilito nel formato comune per la trasmissione dei dati ("CRF", Common Reporting Format) secondo le linee guida della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") (ad esempio, le torbiere e l'estrazione della torba sono incluse nella categoria di rendicontazione "zone umide").

Nell'ultimo paragrafo viene introdotto a partire dal 2031 un settore che combina l'uso del suolo con l'agricoltura che produce emissioni diverse dalla CO2, riflettendo anche le categorie di rendicontazione stabilite nel CRF.

Articolo 4 - Impegni e obiettivi

Nell'articolo 4 originale, il termine "impegni" era usato per esprimere l'obbligo senza un obiettivo numerico specifico. Il nuovo articolo 4 rivisto, "Impegni e obiettivi", rifletterà i tre periodi:

Impegni per il 2021-2025

Secondo le regole attuali, gli Stati membri sono impegnati a garantire che le emissioni di gas a effetto serra non superino gli assorbimenti, calcolati come la somma delle emissioni totali e degli assorbimenti totali nelle categorie contabili definite nell'ambito di applicazione (articolo 2, paragrafo 1); la "regola del non debito". Tali impegni saranno limitati soltanto al primo periodo di applicazione del regolamento modificato, ossia dal 2021 al 2025.

Obiettivi degli Stati membri per il periodo 2026-2030

Per il periodo dal 2026 al 2030, sarà stabilito l'obiettivo dell'Unione al fine di conseguire gli assorbimenti netti di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente entro il 2030, sulla base dell'inventario dei gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018. L'obiettivo dell'Unione di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti sarà distribuito tra gli Stati membri al fine di stabilire obiettivi nazionali vincolanti di assorbimenti netti minimi da conseguire nel 2030 secondo una tabella di cui all'allegato II bis.

Due considerazioni rendono preferibile l'uso di dati recenti. Innanzitutto il punto di partenza della traiettoria dovrebbe essere il più vicino possibile al periodo di conformità: ciò ha un impatto tecnico che elimina la necessità di fissare un parametro di riferimento come il livello di riferimento per le foreste. In secondo luogo gli inventari LULUCF a partire dalla presentazione del 2023 saranno i primi ad essere soggetti alle condizioni del regolamento Governance e quindi di uno standard più elevato. Nel 2025, sulla base dei risultati di una revisione completa degli inventari dei gas a effetto serra comunicati, la Commissione adotterà un atto di esecuzione che determinerà gli obiettivi annuali basati sulle emissioni e sugli assorbimenti verificati degli anni 2021, 2022 e 2023 per ciascuno Stato membro. I dati rivisti più recenti serviranno quindi come base per definire la traiettoria degli obiettivi annuali per il periodo 2026-2029 verso il conseguimento degli obiettivi nazionali in termini di assorbimenti netti per il 2030.

L'obiettivo per il 2030 fungerà da punto di partenza per il percorso del settore del suolo tra il 2030 e il 2050, volto a conseguire la neutralità climatica in tutti i settori economici, e permetterà di monitorare i progressi compiuti verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050.

Impegni nei confronti della neutralità climatica entro il 2035

A partire dal 2031 il settore LULUCF comprenderà le emissioni diverse dalla CO2 del settore agricolo e il regolamento modificato mirerà all'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nel contesto delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra a livello di Unione nei settori combinati al più tardi entro il 2035, azzerando le emissioni entro tale data e generando emissioni negative in seguito. Gli Stati membri sono tenuti a contribuire al conseguimento dell'obiettivo collettivo e devono esplicitare entro giugno del 2024 il modo in cui intendono conseguire tale obiettivo nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima aggiornati. Alla luce dei piani presentati la Commissione proporrà, entro la fine del 2025, obiettivi individuali degli Stati membri e misure a livello UE per il periodo successivo al 2030. Gli obiettivi individuali per il periodo successivo al 2030 per gli Stati membri saranno oggetto di una valutazione d'impatto e di una nuova proposta legislativa.

A partire dal 2036 il settore combinato dovrà generare ulteriori assorbimenti di carbonio per bilanciare le emissioni rimanenti in altri settori, sulla base di un solido sistema di certificazione degli assorbimenti di carbonio. Tale quadro politico potrebbe iniziare a combinare progressivamente il settore del suolo ed altri settori (oltre all'agricoltura) che hanno esaurito le loro possibilità di riduzione delle emissioni o che hanno conseguito ad esempio più del 90 % di riduzione delle emissioni. In questo modo si preserverebbe un incentivo ad aumentare costantemente gli assorbimenti di carbonio nei settori combinati per il periodo fino al 2050.

Articolo 9 - Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi

La comunicazione Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa suggerisce iniziative riguardanti il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e la certificazione degli assorbimenti di carbonio che dovrebbero essere sempre più diffusi fino al 2030. Di conseguenza occorre promuovere questi nuovi modelli imprenditoriali destinati ad aumentare il sequestro del carbonio mentre, allo stesso tempo, i soggetti che usano il suolo devono compiere gli sforzi necessari per evitare di esaurire ulteriormente la loro riserva di carbonio, in particolare nei suoli.

La proposta delineerà un percorso più esplicito verso nuovi prodotti (materiali da costruzione, fibre/polimeri), riformulerà il contenuto dell'articolo per introdurre la certificazione dell'assorbimento del carbonio/del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, indicando i prodotti legnosi come uno dei possibili esempi.

Articolo 12 - Flessibilità generali

Ai sensi del regolamento modificato, gli Stati membri non potranno più "riportare" gli assorbimenti in eccedenza alla fine del periodo 2021-2025. Tuttavia la modifica garantisce l'assegnazione di una quota degli assorbimenti in eccedenza degli Stati membri alla fine del periodo 2021-2025 a un meccanismo di flessibilità stabilito nel secondo periodo compreso tra il 2026 e il 2030 (cfr. il nuovo articolo 13 ter inserito).

Inoltre gli Stati membri saranno tenuti a riferire in merito all'uso dei proventi derivanti dagli scambi ed è previsto che reinvestano tali proventi in progetti concernenti il clima.

Articolo 13 - Flessibilità per i terreni forestali gestiti

L'ambito di applicazione dell'attuale articolo 13 sarà limitato al periodo di contabilizzazione dal 2021 al 2025 e la flessibilità totale disponibile sarà pari a una quota dell'eccedenza di flessibilità inutilizzata dagli Stati membri durante il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 13.

È prevista un'eccedenza dopo il primo periodo, dato che attualmente gli assorbimenti netti delle foreste nei principali Stati membri sono significativamente superiori ai livelli di riferimento per le foreste adottati. Di conseguenza quasi tutti gli Stati membri ricchi di foreste rispetteranno probabilmente i loro impegni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi del regolamento LULUCF senza la necessità di fare ricorso alla loro flessibilità. È pertanto probabile che ciò lascerebbe inutilizzata una quota significativa della flessibilità disponibile, che può alimentare il meccanismo di nuova istituzione per la ridistribuzione di qualsiasi compensazione inutilizzata per terreni forestali gestiti a favore degli Stati membri colpiti da disturbi naturali.

Inoltre la disposizione attuale riguardante la flessibilità speciale per la Finlandia sarà eliminata e sostituita dall'articolo 13 bis nel regolamento modificato.

Articolo 13 bis - Compensazioni addizionali

Analogamente all'articolo 13, l'applicazione di questo articolo sarà limitata alla contabilizzazione del primo periodo di conformità (2021-2025) e la motivazione principale della sua esistenza consiste nell'evitare qualsiasi ambiguità nell'interpretazione della portata della flessibilità speciale assegnata alla Finlandia.

La modifica specificherà che l'ammontare della compensazione disponibile è 5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, ossia la metà dell'ammontare attuale, poiché la compensazione è applicabile soltanto fino alla fine del 2025. Inoltre, per i terreni forestali rendicontati come convertiti in altri terreni la compensazione sarà concessa solo fino alla fine del 2017. La compensazione potrà essere ammessa soltanto ai fini del rispetto dell'impegno per il periodo (2021-2025), assicurando che nessun credito sia usato per lo scambio né riportato nel secondo periodo (2026-2030).

Articolo 13 ter - Meccanismo di flessibilità relativo all'uso del suolo per il periodo dal 2026 al 2030

Dato che il passaggio a obiettivi nazionali basati sulla rendicontazione rende ridondanti a decorrere dal 2025 gli attuali articoli 10 (disturbi naturali) e 13 (flessibilità per i terreni forestali gestiti), nel regolamento modificato è introdotto un nuovo meccanismo di flessibilità per il periodo dal 2026 al 2030 destinato ad aiutare gli Stati membri ad affrontare le incertezze del settore, in particolare quelle causate dalle catastrofi naturali. Funzionerà secondo principi analoghi a quelli dell'attuale articolo 13, estendendo l'ambito di applicazione dai terreni forestali a tutti i terreni pertinenti ai fini della conformità all'obiettivo. Il meccanismo gestirebbe quindi qualsiasi diminuzione inaspettata degli assorbimenti netti su tutte le categorie di uso del suolo, non soltanto le foreste, in ragione di parassiti, incendi e tempeste, a condizione che gli Stati membri presentino prove chiare conformemente ai criteri esistenti (allegato VI).

I nuovi elementi (rispetto all'originario articolo 13) saranno i seguenti.

Durante il periodo 2026-2030 le unità del meccanismo di flessibilità potranno essere utilizzate per coprire l'intero ambito di applicazione tra obiettivo e rendicontazione in ciascuno Stato membro, non solo per i terreni forestali.

L'accesso al meccanismo di flessibilità, nel 2032 per il periodo 2026-2030, è fissato alla metà della quantità massima stabilita nell'allegato VII, ossia 178 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Qualsiasi quantità inutilizzata potrebbe essere riassegnata, con decisione della Commissione e attraverso il registro, agli Stati membri il cui bisogno è dimostrato in particolare a seguito di disturbi naturali, conformemente ai principi di cui all'allegato VI, e ciò ha superato i livelli predefiniti per Stato membro di cui all'allegato VII.

Articolo 13 quater - Governance degli obiettivi

Con il passaggio agli obiettivi annuali nazionali per gli assorbimenti netti nel periodo dal 2026 al 2030, saranno introdotti principi analoghi a quelli esistenti nel quadro di conformità ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 (regolamento Condivisione degli sforzi), come un'ammenda per non conformità dell'8 % sul divario di conformità nel 2030, rispetto alla definizione dell'obiettivo/assegnazione post-2030. Nel caso in cui uno Stato membro non riesca a rispettare il suo obiettivo per il 2030 alla fine del secondo periodo di conformità, nonostante l'opzione di trasferimento da un altro Stato membro e la quota pertinente del meccanismo di flessibilità, il divario tra il suo obiettivo per il 2030 e la riduzione netta delle emissioni realmente conseguita nel 2030 sarà aggiunto al suo obiettivo stabilito per il 2031.

Modifica del regolamento (UE) 2018/1999

Il regolamento (UE) 2018/1999 25 viene modificato unitamente al regolamento (UE) 2018/841 in quanto comprende le norme per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra e per assodare i progressi degli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2018/841.

La modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1999 riflette nei piani nazionali per l'energia e il clima gli obiettivi nazionali fissati per il periodo 2026-2030 e l'impegno relativo alla neutralità climatica entro il 2035. La modifica dell'articolo 38 consente di effettuare una revisione completa dei dati degli inventari nazionali nel 2025, al fine di poter stabilire gli obiettivi nazionali annuali degli Stati membri nel periodo 2026-2030. Inoltre la modifica dell'allegato V, parte 3, ha messo in atto misure che aumentano l'accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra nel settore LULUCF.

2021/0201 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 26 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 27 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

(2)Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono gli elementi centrali della comunicazione "Il Green Deal europeo", adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019 28 . La necessità e il valore del Green Deal europeo non hanno fatto che aumentare alla luce dei gravi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

(3)Nell'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra della sua intera economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 29 .

(4)Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 , l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, compresi il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 , in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel settore dell'uso del uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, entro il 2030.

(5)Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 ), con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità.

(6)Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica". All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto del cambiamento di metodologia sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

(7)La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030 33 , suggeriva di combinare le emissioni di gas a effetto serra dell'agricoltura diverse dalla CO2 con gli assorbimenti netti del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, creando così un settore del suolo regolato da nuove norme. Questa combinazione può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consentire una definizione e un'attuazione più integrate delle politiche a livello nazionale e dell'Unione. A tal fine, è opportuno rafforzare l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo.

(8)Il settore del suolo potrebbe raggiungere rapidamente, entro il 2035, la neutralità climatica con efficienza di costo, determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra. L'impegno collettivo, a livello dell'UE, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 può fornire la necessaria certezza di pianificazione per stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre, si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. È quindi particolarmente importante ancorarlo a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 . I piani dovrebbero includere misure pertinenti che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore all'obiettivo collettivo della neutralità climatica nel settore del suolo a livello dell'UE nel 2035. Sulla base di tali piani, la Commissione dovrebbe proporre obiettivi nazionali, che assicurino che le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore dell'uso del suolo, suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura, e le emissioni provenienti dai settori agricoli che producono emissioni diverse dalla CO2 siano almeno bilanciate entro il 2035. Contrariamente all'obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE per il settore del suolo entro il 2035, gli obiettivi nazionali saranno vincolanti e applicabili per ciascuno Stato membro.

(9)Le norme di contabilizzazione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2018/841 sono state concepite per determinare in che misura i risultati in termini di mitigazione nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura potrebbero contribuire all'obiettivo 2030 dell'UE di ridurre del 40 % le emissioni nette di gas a effetto serra, che non includeva il settore citato. Al fine di semplificare il quadro normativo per il settore in questione, le attuali norme di contabilizzazione non dovrebbero applicarsi dopo il 2025 e il rispetto degli obiettivi nazionali degli Stati membri dovrebbe essere verificato sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati. Ciò garantisce coerenza metodologica con la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 , il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 , e la determinazione del nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 %, che comprende anche il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

(10)Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano. Fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. Pertanto, oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio. I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.

(11)Tenuto conto delle specificità del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura in ciascuno Stato membro, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie di flessibilità dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

(12)La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende necessaria l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o ai cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate per ridurre la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

(13)Insieme alla fissazione di obiettivi nazionali annuali vincolanti per l'assorbimento dei gas a effetto serra sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati a partire dal 2026, è opportuno stabilire norme per il rispetto degli obiettivi. Dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, i principi di cui al regolamento (UE) 2018/842, con una sanzione per inadempienza calcolata nel modo seguente: il 108 % del divario tra l'obiettivo assegnato e gli assorbimenti netti comunicati nell'anno in questione sarà aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata nell'anno successivo dallo Stato membro.

(14)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841 riguardanti la fissazione degli obiettivi annuali assegnati agli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 .

(15)Al fine di stabilire gli obiettivi di assorbimento netto dei gas a effetto serra per gli Stati membri per il periodo dal 2026 al 2030, la Commissione dovrebbe procedere a una revisione completa per verificare i dati degli inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023. A tal fine, in aggiunta alle revisioni che la Commissione deve effettuare nel 2027 e nel 2032 a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999, nel 2025 dovrebbe essere effettuata un'ulteriore revisione completa.

(16)A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030 38 , la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente 39 , la strategia forestale dell'UE 40 , la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista 41 , e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 42 " richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

(17)I cambiamenti di origine antropica previsti nell'uso dell'ambiente marino e di acqua dolce tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità, influenzeranno le emissioni di gas a effetto serra e il loro sequestro. Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione valuterà la possibilità di riferire in merito ai progressi, alla fattibilità dell'analisi e alle conseguenze dell'estensione della comunicazione all'ambiente marino e di acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a questi flussi al momento di effettuare la revisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

(18)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/841 è così modificato:

(1)l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

a)    gli impegni degli Stati membri per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2025;

b)    sia la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra risultanti dal settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, sia la verifica del rispetto da parte degli Stati membri degli impegni di cui alla lettera a), per il periodo dal 2021 al 2025;

c)    l'obiettivo dell'Unione per l'assorbimento netto dei gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, per il periodo dal 2026 al 2030;

d)    gli obiettivi degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura per il periodo dal 2026 al 2030;

e)    l'impegno degli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente la neutralità climatica nell'Unione entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, anche per le emissioni del settore agricolo diverse dalla CO2.";

(2)l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 nelle seguenti categorie di contabilizzazione del suolo:

a) uso del suolo rendicontato come: terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali ("terreni imboschiti");

b) uso del suolo rendicontato come: terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni ("terreni disboscati");

c) uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di "terre coltivate gestite" elencate di seguito:

i)    terre coltivate che restano tali;

ii)    pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate;

iii)    terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;

d) uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di "pascoli gestiti" elencate di seguito:

i)    pascoli che restano tali;

ii)    terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli;

iii)    pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;

e) uso del suolo rendicontato come terreni forestali che restano tali ("terreni forestali gestiti");

f)    qualora uno Stato membro abbia notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, l'intenzione di includere tale uso del suolo nell'ambito dei suoi impegni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, rendicontandolo tramite una delle categorie elencate di seguito ("zone umide gestite"):

   zone umide che restano tali;

   insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide;

   zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.

2. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo e/o settori:

a) terreni forestali;

b) terre coltivate;

c) pascoli;

d) zone umide;

e) insediamenti;

f) altri terreni;

g) prodotti legnosi;

h) altro;

i) deposizione atmosferica;

j) lisciviazione e deflusso di azoto.

3. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei seguenti settori:

a) fermentazione enterica;

b) gestione del letame;

c) risicoltura;

d) suoli agricoli;

e) incendi controllati delle savane;

f) incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura;

g) calcinazione;

h) applicazione di urea;

i) altri fertilizzanti contenenti carbonio;

j) altro.";

(3)l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Impegni e obiettivi

1. Per i periodi dal 2021 al 2025, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni di gas serra non superino gli assorbimenti di gas serra, calcolati come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio in tutte le categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 ter, in ogni anno del periodo dal 2026 al 2030 la somma annua delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), non superi il limite stabilito da una traiettoria lineare, che termina nel 2030 raggiungendo l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono gli obiettivi annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO2 equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore dei 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis può essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri è stabilito negli atti di esecuzione. Al fine dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.

4. Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l'Unione nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a j), mirano all'azzeramento entro il 2035 e l'Unione conseguirà successivamente emissioni negative. L'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo per il 2035.

Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione presenta proposte per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette.";

(4)all'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati, calcolati come emissioni totali e assorbimenti totali per ogni anno del periodo dal 2021 al 2025.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, e non oltre il 2025, se l'uso del suolo è stato convertito da terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni in terreni forestali, uno Stato membro può, 30 anni dopo la data della conversione, modificare la classificazione di tali terreni da "terreni convertiti in terreni forestali" a "terreni forestali che rimangono terreni forestali", qualora tale modifica sia debitamente giustificata sulla base delle linee guida IPCC.";

(5)all'articolo 7, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.

2. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.

3. Nel periodo dal 2021 al 2025 ciascuno Stato membro che include le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei suoi impegni contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo in questione e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.";

(6)l'articolo 8 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste dello Stato membro interessato.";

(b)al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Entro il 31 dicembre 2018 gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di contabilizzazione forestale per il periodo dal 2021 al 2025, che includono il livello di riferimento proposto per le foreste.";

(c)i paragrafi 7, 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche, gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo dal 2021 al 2025. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri.

8. Sulla base dei livelli di riferimento proposti per le foreste presentati dagli Stati membri, della valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo e, se del caso, del livello di riferimento proposto per le foreste presentato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 16, atti delegati che modificano l'allegato IV al fine di stabilire i livelli di riferimento per le foreste che saranno applicati dagli Stati membri per il periodo dal 2021 al 2025.

9. Se lo Stato membro non presenta alla Commissione il suo livello di riferimento per le foreste entro le date precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e, se applicabile, nel paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 16, atti delegati che modificano l'allegato IV al fine di stabilire il livello di riferimento per le foreste che sarà applicato da detto Stato membro per il periodo dal 2021 al 2025, sulla base di un'eventuale valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo.

10. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottati entro il 31 ottobre 2020, per il periodo dal 2021 al 2025.";

(7)l'articolo 9 è così modificato:

(a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Prodotti che stoccano carbonio";

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.";

(8)l'articolo 10 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Alla fine del periodo dal 2021 al 2025, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo"). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.";

(b)al paragrafo 2, lettera b), "2030" è sostituito da "2025";

(9)l'articolo 11 è così modificato:

(a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Strumenti di flessibilità e governance";

(b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(c)"1. Uno Stato membro può avvalersi:

a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e

b) al fine di rispettare l'impegno assunto a norma dell'articolo 4, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui agli articoli 13 e 13 ter.

La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, lettere a) e b), può utilizzare compensazioni addizionali a norma dell'articolo 13 bis.";

(10)l'articolo 12 è così modificato:

(a)il paragrafo 3 è abrogato;

(b)sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Gli Stati membri possono utilizzare i proventi generati dai trasferimenti di cui al paragrafo 2 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o in paesi terzi e informano la Commissione in merito a qualsiasi azione di questo tipo intrapresa.

6. Qualsiasi trasferimento a norma del paragrafo 2 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitato il doppio conteggio e garantita la tracciabilità.";

(11)l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Flessibilità per i terreni forestali gestiti

1. Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, [contabilizzati in conformità del presente regolamento,] può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni risultanti dal calcolo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali; e

b) le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e agli articoli 7, paragrafo 1, o 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

3. La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e non può superare il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino al totale dell'importo della compensazione inutilizzata da altri Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.";

(12)è inserito il seguente articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis

Compensazioni addizionali

1. La Finlandia può compensare fino a 5 milioni di tonnellate addizionali di emissioni di CO2 equivalente contabilizzate nelle categorie di contabilizzazione del suolo "terreni forestali gestiti", "terreni disboscati", "terre coltivate gestite" e "pascoli gestiti" nel periodo dal 2021 al 2025, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la Finlandia, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali;

b) le emissioni totali nell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento nel periodo dal 2021 al 2025.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento e agli articoli 7, paragrafo 1, o 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

2. Le compensazioni addizionali sono circoscritte a:

a) l'importo che supera la flessibilità per i terreni forestali gestiti a disposizione della Finlandia nel periodo dal 2021 al 2025 a norma dell'articolo 13;

b) le emissioni dovute alla conversione avvenuta in passato dei terreni forestali a un'altra categoria di uso del suolo, se la conversione è avvenuta entro il 31 dicembre 2017;

c) la conformità all'articolo 4;

3. Le compensazioni addizionali non possono essere oggetto di trasferimento a norma dell'articolo 12 del presente regolamento o dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842.

4. Sono annullate eventuali compensazioni addizionali inutilizzate dell'importo di 5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di cui al paragrafo 1.

5. L'amministratore centrale esegue i compiti di cui al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo ricorrendo al registro dell'Unione istituito a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999.";

(13)è inserito il seguente articolo 13 ter:

"Articolo 13 ter

Meccanismo di flessibilità relativo all'uso del suolo per il periodo 2026-2030

1. Un meccanismo di flessibilità relativo all'uso del suolo, corrispondente a una quantità di fino a 178 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, è stabilito nel registro dell'Unione istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999, a condizione che sia rispettato l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il meccanismo di flessibilità è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12.

2. Se, nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, la differenza tra la somma annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo corrispondente è positiva, contabilizzata e rendicontata conformemente al presente regolamento, tale Stato membro può avvalersi della flessibilità di cui al presente articolo per rispettare il proprio obiettivo stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Se, nel periodo dal 2026 al 2030, il calcolo di cui al paragrafo 2 risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni in eccesso a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) lo Stato membro abbia incluso nel suo piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;

b) lo Stato membro abbia esaurito ogni altra flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento o dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842;

c) nel periodo dal 2026 al 2030, nell'Unione, sia negativa la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione [di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti].

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera c), la Commissione determina se includere il 20 % degli assorbimenti netti non riportati dagli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 sulla base dell'impatto dei disturbi naturali e applicando le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Nella valutazione la Commissione assicura inoltre che gli Stati membri evitino il doppio conteggio, in particolare nell'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.

4. L'importo della compensazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo dello Stato membro nell'allegato II bis del presente regolamento e non può superare il 50 % dell'importo massimo di compensazione dello Stato membro in questione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2026 al 2030.

5. Gli Stati membri presentano alla Commissione prove sull'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione dei pozzi rimanenti contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo dello Stato membro interessato, di cui all'allegato II bis, e fino all'importo totale della compensazione inutilizzata da altri Stati membri, di cui all'allegato VII per il periodo dal 2026 al 2030. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.";

(14)è inserito il seguente articolo 13 quater:

"Articolo 13 quater

Governance degli obiettivi

Se nel 2032 la revisione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra di uno Stato membro dimostra che essi superano i suoi obiettivi annuali per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter, si applica la seguente misura:

un importo pari all'importo in tonnellate di CO2 equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08, è aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nell'anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.";

(15)all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j) per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.

La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:

a) considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure;

b) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi;

c) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.

La relazione comprende, se del caso, dettagli in merito all'intenzione di utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 e relativi importi, o sull'utilizzo di tali strumenti di flessibilità e relativi importi.";

(16)all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento a integrazione dello stesso, al fine di stabilire le norme relative all'iscrizione dei seguenti dati e l'accurata esecuzione delle seguenti operazioni nel registro dell'Unione istituito a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999:

a) la quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria di contabilizzazione e di rendicontazione del suolo, in ciascuno Stato membro;

b) l'applicazione della correzione tecnica a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento;

c) l'esercizio dei meccanismi di flessibilità a norma degli articoli 12, 13, 13 bis e 13 ter, e

d) il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 13 quater.";

(17)è inserito il seguente articolo 16 bis:

"Articolo 16 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 .

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

(18)all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal […] bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione.

A seguito della relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte stabiliscono sia obiettivi annuali e una governance volti a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2035, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, sia politiche e misure supplementari dell'Unione, nonché un quadro post 2035, anche nell'ambito di applicazione del regolamento in materia di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente marino e di acqua dolce.";

(19)l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(20)è inserito come allegato II bis il testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

(1)all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 63 e 64:

"63) "sistema d'informazione geografica": un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate;

64) "domanda geospaziale": un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione informatica basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento.";

(2)all'articolo 4, lettera a), punto 1, il punto ii) è sostituito dal seguente:

"sia gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841 sia i suoi contributi mirano a raggiungere l'obiettivo dell'Unione di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2035 e di conseguire successivamente emissioni negative a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento;";

(3)l'articolo 38 è così modificato:

(a)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"Nel 2025 la Commissione effettua una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento, al fine di determinare sia gli obiettivi annuali di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841, sia le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842;";

(b)al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"La revisione completa di cui al paragrafo 1 e 1 bis comprende:";

(c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Dopo aver svolto la revisione completa ai sensi del paragrafo 1 la Commissione determina, con atti di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, suddivisa tra i dati sulle emissioni pertinenti per l'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati sulle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.";

(4)l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

INDICE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA34

1.1.Titolo della proposta/iniziativa34

1.2.Settore/settori interessati34

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:34

1.4.Obiettivi34

1.4.1.Obiettivi generali34

1.4.2.Obiettivi specifici34

1.4.3.Risultati e incidenza previsti35

1.4.4.Indicatori di prestazione35

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa36

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa36

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.36

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe37

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti37

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione38

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa39

1.7.Modalità di gestione previste39

2.MISURE DI GESTIONE40

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni40

2.2.Sistema di gestione e di controllo40

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti40

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli40

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)40

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità40

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA41

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate41

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti42

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi42

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi44

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi46

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale48

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento48

3.3.Incidenza prevista sulle entrate49

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia

1.2.Settore/settori interessati

Azione per il clima

Rubrica 3 Risorse naturali e ambiente

Titolo 9 – Ambiente e azione per il clima

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 45

 la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Modificare il regolamento (UE) 2018/841 (regolamento LULUCF) in maniera commisurata all'ambizione climatica per il 2030 volta a conseguire quanto meno una riduzione netta pari al 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, seguendo una traiettoria graduale ed equilibrata verso la neutralità climatica entro il 2050, in modo efficiente in termini di costi e coerente, tenendo conto allo stesso tempo della necessità di una transizione giusta e della necessità che tutti i settori contribuiscano agli sforzi dell'UE a favore del clima.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Un settore del suolo a impatto climatico zero entro il 2035: la comunicazione della Commissione del 2018 "Un pianeta pulito per tutti" chiarisce che necessitiamo di un aumento significativo degli assorbimenti di carbonio se intendiamo conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Di conseguenza, per essere sulla buona strada per ottenere la neutralità climatica entro il 2050, l'UE deve invertire il recente declino degli assorbimenti del suolo e iniziare ad attuare azioni destinate ad aumentare gli assorbimenti già in questo decennio, in maniera da tenere conto dei tempi lunghi necessari alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso l'uso del suolo.        

Obiettivo specifico 2

Un quadro di politica climatica equo, flessibile e integrato per il settore del suolo: dato che le opportunità per aumentare gli assorbimenti di carbonio sono distribuite in maniera disomogenea tra gli Stati membri e la multifunzionalità dei terreni crea sinergie e compromessi, la revisione del regolamento LULUCF dovrà garantire un quadro politico equo, flessibile e integrato, compresa la specificazione delle assegnazioni annuali per il periodo 2026-2030 tanto nel settore LULUCF quanto in quello della condivisione degli sforzi.

Obiettivo specifico 3

Semplificazione delle norme per il settore LULUCF: le norme attuali per il settore LULUCF sono spesso complesse e non più necessarie data la nuova formulazione dell'obiettivo del -55 %; sulla base degli insegnamenti tratti, in particolare per quanto concerne la definizione dei livelli di riferimento per le foreste, è possibile ottimizzare e semplificare diversi concetti di contabilizzazione. Ciò può ridurre i costi di attuazione e migliorare l'integrazione del settore LULUCF nelle strategie nazionali generali in materia di clima. Inoltre i sistemi di monitoraggio e di comunicazione devono riflettere meglio le prestazioni climatiche del settore.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'impatto più importante della revisione sarà un aumento degli assorbimenti nel settore LULUCF, al fine di aumentare il contributo di questo settore all'obiettivo climatico più ambizioso dell'UE per il 2030, annunciato nel piano per l'obiettivo climatico (-55 %). Questo aspetto è legato al primo obiettivo della presente valutazione d'impatto: conseguire la neutralità climatica del settore del suolo entro il 2035. Tale impatto interessa le autorità degli Stati membri che dovranno progettare politiche ambiziose in materia di gestione del suolo per conseguire tali obiettivi, nonché i gestori del territorio (agricoltori, gestori forestali) che saranno gli attori sul campo; più in generale, tale impatto inciderà su tutti i cittadini europei e del mondo, dato che l'azione per il clima è un bene pubblico avente natura transfrontaliera.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Indicatore n. 1: livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE entro il 2030 (obiettivo di riduzione netta del 55 % rispetto al 1990, come sancito dalla normativa europea sul clima).

Indicatore n. 2: livello di assorbimenti dei gas a effetto serra dei settori LULUCF entro il 2030 (obiettivo di assorbimento 3XXMtCO2eq nel 2030).

Indicatore n. 3: obiettivo della neutralità climatica nel 2035 per il settore combinato del suolo (settori LULUCF e dell'agricoltura che produce emissioni diverse dalla CO2).

I livelli di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE sono comunicati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 e di altro diritto derivato concernente il monitoraggio e la comunicazione ai sensi del regolamento LULUCF.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al presente regolamento e la Commissione deve sviluppare misure di attuazione pertinenti. Gli Stati membri attuano di conseguenza le politiche e le misure nonché le disposizioni giuridiche e amministrative necessarie a livello nazionale per conformarsi alla proposta.

A tale proposito, la Commissione rivedrà e adotterà un numero limitato di atti del diritto derivato, compreso un riesame completo dei dati dell'inventario entro il 2025. La revisione, tanto del settore LULUCF quanto di quello della condivisione degli sforzi, consentirà alla Commissione di stabilire la media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro durante gli anni 2021, 2022 e 2023, aggiornare il percorso di assegnazione delle emissioni per il 2030 e rivedere le assegnazioni annuali per gli anni dal 2026 al 2030.

Sarà necessario anche un diritto derivato che stabilisca norme dettagliate relative al LULUCF sul registro dell'Unione, nonché al monitoraggio e alla comunicazione di emissioni e alla verifica delle relazioni di conformità. L'attuazione richiederà sviluppi informatici elaborati nel registro dell'Unione per gestire il nuovo tipo di quote legate alla flessibilità del regolamento LULUCF-regolamento Condivisione degli sforzi, nonché operatori nuovi (Stati membri).

Inoltre, a seguito della modifica, nel 2026, del meccanismo di comunicazione e di conformità, l'attuazione richiederà l'accesso a un monitoraggio migliorato e aggiornato, attraverso l'Agenzia europea dell'ambiente e i relativi servizi di dati nell'ambito del programma Copernicus.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

I cambiamenti climatici rappresentano un problema transfrontaliero e l'azione dell'UE può integrare e rafforzare in maniera efficace l'azione regionale, nazionale e locale. Poiché un obiettivo per il 2030 più ambizioso in termini di riduzione dei gas a effetto serra nell'Unione avrà ripercussioni in numerosi settori economici, serve un'azione coordinata a livello dell'UE: un simile approccio ha probabilità nettamente maggiori di innescare la trasformazione necessaria, stimolando un cambiamento efficiente sotto il profilo dei costi e la convergenza verso l'alto.

Oltre alla sua capacità di stoccare e sequestrare il carbonio, il suolo offre numerosi altri importanti prodotti e servizi: fornisce prodotti alimentari, mangimi e materie prime ai settori della bioeconomia, mette a disposizione habitat per la biodiversità e numerosi servizi ecosistemici vitali per la vita (ad esempio la purificazione di acqua e aria), oltre a proteggerci da alcune delle conseguenze dei cambiamenti climatici (ad esempio inondazioni e desertificazione). L'interdipendenza tra tali funzioni e la capacità del settore LULUCF di sequestrare il carbonio dall'atmosfera richiede un approccio integrato all'azione per il clima nel settore del suolo, al fine di ottimizzare la pianificazione dell'uso del suolo e di individuare pratiche di reciproco vantaggio.

Il potenziale per aumentare gli assorbimenti terrestri di carbonio e i costi associati sono, inoltre, distribuiti in maniera uniforme tra gli Stati membri. Un fattore chiave è la superficie disponibile per l'azione climatica, che dipende da fattori topografici o economici. Inoltre il tipo di suolo e l'uso del suolo, combinati con altri fattori legati al clima e alla latitudine, sono tutti aspetti che incidono sul potenziale di miglioramento degli assorbimenti.

Di conseguenza il regolamento LULUCF presenta sinergie con numerose altre iniziative politiche dell'UE riguardanti attività relative al suolo.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il regolamento LULUCF è uno strumento politico esistente dell'UE adottato di recente nel 2018. La Commissione ha tuttavia acquisito una preziosa esperienza dal 2013, quando è entrata in vigore la decisione 529/2013/UE 46 e ha richiesto agli Stati membri di intraprendere una contabilizzazione sostitutiva per i terreni sul loro territorio.

La presente proposta si basa sull'esperienza acquisita nel contesto di queste due iniziative normative, così come sulla comunicazione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa", sulla visione a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra e su altre iniziative pertinenti del Green Deal europeo. L'iniziativa si fonda altresì sul processo basato sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima e sul quadro contenuto nel regolamento Governance.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La presente proposta fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %" per il clima e l'energia. Obiettivo generale del pacchetto è allineare la normativa dell'Unione alla sua maggiore ambizione in materia di clima. Tutte le iniziative del pacchetto sono strettamente interconnesse e ognuna dipende dall'impostazione delle altre. La presente proposta legislativa è coerente con le altre proposte del pacchetto e ad esse complementare.

Esistono altresì forti interconnessioni con altre iniziative della Commissione in materia di protezione e rafforzamento degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, di miglioramento della resilienza delle foreste dell'UE rispetto ai cambiamenti climatici, di ripristino dei terreni e degli ecosistemi degradati, di riumidificazione delle torbiere e di promozione della bioeconomia, compreso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità:

a) strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 47 ;

b) strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell'ambiente 48 ;

c) strategia forestale dell'UE 49 ;

d) [obiettivi di ripristino della natura dell'UE] 50 ;

e) strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 51 ;

f) strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano 52 ;

g) [strategia dell'UE per il suolo 53 ];

h) una bioeconomia sostenibile per l'Europa 54 ;

i) piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva 55 ;

j) piano d'azione verso l'inquinamento zero 56 ;

k) una visione termine per le zone rurali dell'UE 57 .

Il settore LULUCF è collegato a tutti gli ecosistemi e alle attività economiche che dipendono dal suolo e dai servizi che esso fornisce. Di conseguenza il regolamento LULUCF presenta sinergie con altre politiche dell'UE relative ad attività legate al suolo, principalmente la politica agricola comune 58 e la politica energetica, in particolare per quanto concerne l'energia da fonti rinnovabili.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

-

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

✓ Attuazione con un periodo di avviamento dal 2023 al 2024,

✓ e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 59

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

✓ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Come già incluso nell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento attuale, l'assistenza nel controllo dell'inventario e della conformità è fornita dall'Agenzia europea dell'ambiente.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione continuerà a monitorare e valutare i progressi nell'applicazione del regolamento LULUCF, che richiede agli Stati membri di presentare alla Commissione una relazione annuale sulle emissioni, nonché sulle politiche e sulle misure di assorbimento. I dati di monitoraggio, comunicazione e verifica ottenuti attraverso la regolamentazione del settore o dei settori tramite l'Agenzia europea dell'ambiente costituiranno una fonte fondamentale di informazioni per la Commissione per valutare i progressi nei settori interessati.

Infine la Commissione conduce regolarmente studi su vari aspetti pertinenti della politica dell'UE in materia di clima.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non applicabile — La proposta non attua un programma finanziario ma definisce una politica a lungo termine. Modalità di gestione, meccanismi di attuazione del finanziamento, modalità di pagamento e strategia di controllo in relazione ai tassi di errore non sono applicabili. Per attuare la presente proposta sarà necessario ridistribuire risorse umane all'interno della Commissione. Sono già predisposte procedure adeguate.

 

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

L'iniziativa non comporta nuovi controlli/rischi significativi che non siano coperti da un quadro di controllo interno già esistente. Non è prevista alcuna misura specifica oltre all'applicazione del regolamento finanziario.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.[1]

di paesi EFTA[2]

di paesi candidati[3]

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09 01 01 01

Non diss.

NO

NO

NO

3

09 02 03

Diss.

NO

NO

NO

3

09 10 02

Diss.

NO

7

20 01 02 01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 02

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 03

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Non applicabile.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

3

"Risorse naturali e ambiente"

067

 

2023 

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Stanziamenti operativi

09 02 03

Impegni

(1)

1,000

1,000

3,000

2,000

7,000

Pagamenti

(2)

 

0,400

1,000

1,800

1,800

5,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

09 01 01 01

 

(3)

 

 

0,192

0,042 

0,067

0,301

TOTALE stanziamenti per la DG CLIMA

Impegni

= 1+ 3

1,000

1,000

3,192

0,042 

2,067 

7,301

Pagamenti

= 2+ 3

-

0,400

1,192

1,842

1,867

5,301

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

1,000

1,000

3,192

0,042 

2,067 

7,301

Pagamenti

(5)

 

0,400

1,192

1,842

1,867

5,301

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

 

 

 

 

 

 

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

= 4 + 6

1,000

1,000

3,192

0,042 

2,067 

7,301

Pagamenti

= 5 + 6

-

0,400

1,192

1,842

1,867

5,301

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

 

 

 

2023 

2024

2025

2026

2027

TOTALE

DG: CLIMA

 

Ÿ Risorse umane

0,608

0,608

0,760

0,760

0,912

3,648

Ÿ Altre spese amministrative

0,055

0,107

0,107

-

-

0,269

TOTALE DG CLIMA

Stanziamenti

0,663

0,715

0,867

0,760

0,912

3,917

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,663

0,715

0,867

0,760

0,912

3,917

 

 

 

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

1,663

1,715

4,059

0,802

2,979

11,218

Pagamenti

0,663

1,115

2,059

2,602

2,779

9,218



3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)



Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RISULTATI

Tipo 60

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 61

- Aggiornamento e funzionamento del registro

0,000

 

0,000

 

0,192

 

0,042

 

0,067

0,301

- Impostazione degli studi

0,300

0,300

0,300

0,900

Totale parziale obiettivo specifico 1

1,201

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Attuazione equa

0,300

0,300

2,300

2,000

4,900

Totale parziale obiettivo specifico 2

OBIETTIVO SPECIFICO 3 …

- Semplificazione

0,400

0,400

0,400

1,200

Totale parziale obiettivo specifico 3

TOTALE

1,000

1,000

3,192

0,042

2,067

7,301

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

 

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

 

 

 

 

 

 

Risorse umane

0,608

0,608

0,760

0,760

0,912

3,648

Altre spese amministrative

0,055

0,107

0,107

-

-

0,269

Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

0,663

0,715

0,867

0,760

0,912

3,917

Esclusa la RUBRICA 7[1] del quadro finanziario pluriennale

 

 

 

 

 

 

Risorse umane

-

-

-

-

-

-

Altre spese amministrative

-

-

0,192

0,042

0,067

0,301

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

-

-

0,192

0,042

0,067

0,301

TOTALE

0,663

0,715

1,059

0,802

0,979

4,218

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

 

2023

2024

2025

2026

2027

Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

4

4

5

5

6

20 01 02 03 (delegazioni)

 

 

 

 

 

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

01 01 01 11 (ricerca diretta)

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[1]

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

 

 

 

 

 

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

 

 

 

 

 

XX 01 xx yy zz [2]

- in sede

 

 

 

 

 

- nelle delegazioni

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

TOTALE

4

4

5

5

6

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Sono necessarie ulteriori risorse umane per:

- l'elaborazione giuridica e l'approvazione degli emendamenti del diritto derivato che stabiliscono le norme dettagliate di attuazione delle vendite all'asta; il registro dell'Unione; il monitoraggio e la comunicazione; la verifica delle relazioni;

- l'attuazione di compiti relativi all'estensione del settore del suolo per includere le emissioni dell'agricoltura diverse dalla CO2;

- il monitoraggio dell'attuazione aggiornata e migliorata degli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica; la supervisione del lavoro da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente;

- l'analisi istituzionale per gli adattamenti informatici e il successivo funzionamento dei nuovi elementi nel registro dell'Unione. Obblighi in materia di Business Intelligence e relazioni. Gestione delle relazioni con i clienti e coordinamento delle nuove risorse dello Sportello Servizio.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La spesa sarà sostenuta nel contesto della dotazione LIFE.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento

TOTALE stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 62

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

Indice

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA52

1.1.Titolo della proposta/iniziativa52

1.2.Settore/settori interessati52

1.3.La proposta riguarda52

1.4.Obiettivi52

1.4.1.Obiettivi generali52

1.4.2.Obiettivi specifici52

1.4.3.Risultati e incidenza previsti55

1.4.4.Indicatori di prestazione55

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa55

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa55

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.56

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe57

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti57

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione58

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa59

1.7.Modalità di gestione previste59

2.MISURE DI GESTIONE60

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni60

2.2.Sistema di gestione e di controllo60

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti60

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli60

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)60

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità61

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA61

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate61

3.2.Incidenza prevista sulle spese62

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese62

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]64

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]65

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale67

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento67

3.3.Incidenza prevista sulle entrate68




SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia […]

1.2.Settore/settori interessati

Azione per il clima

Rubrica 3 Risorse naturali e ambiente Titolo 9 - Ambiente e azione per il clima (QFP 2021/27)

1.3.La proposta riguarda

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 63

la proroga di un'azione esistente

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Modificare il regolamento (UE) 2018/841 (regolamento LULUCF) in maniera commisurata all'ambizione climatica per il 2030 volta a conseguire quanto meno una riduzione netta pari al 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, seguendo una traiettoria graduale ed equilibrata verso la neutralità climatica entro il 2050, in modo efficiente in termini di costi e coerente, tenendo conto allo stesso tempo della necessità di una transizione giusta e della necessità che tutti i settori contribuiscano agli sforzi dell'UE a favore del clima.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Ottenere la neutralità climatica per il settore del suolo entro il 2035: la comunicazione della Commissione "Un pianeta pulito per tutti", del 2018, sottolinea la necessità di aumentare in modo significativo gli assorbimenti di carbonio per poter conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Di conseguenza, per essere sulla buona strada per ottenere la neutralità climatica entro il 2050, l'UE deve invertire il recente declino degli assorbimenti del suolo e iniziare ad attuare azioni destinate ad aumentare gli assorbimenti già in questo decennio, in maniera da tenere conto dei tempi lunghi necessari alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso l'uso del suolo.

Obiettivo per l'Agenzia europea dell'ambiente: ulteriori controlli di qualità sugli inventari delle emissioni dell'agricoltura e del settore LULUCF, compresi i controlli di coerenza tra i dati degli inventari dei gas a effetto serra dell'UE e degli Stati membri e i sistemi di certificazione del carbonio.

Azioni:

in considerazione delle maggiori aspettative per quanto concerne i metodi che gli Stati membri devono utilizzare, la quantità di informazioni da sottoporre alle verifiche di qualità durante i controlli iniziali degli inventari del settore LULUCF aumenterà, mentre i tempi per svolgere tali controlli rimarranno invariati;

sarà necessario assicurare la coerenza tra i dati dell'inventario dei gas a effetto serra degli Stati membri e le informazioni per la certificazione del carbonio a livello di azienda agricola (nel caso in cui la legislazione venga adottata);

a partire dal 2024: integrazione del processo di garanzia di qualità/controllo qualità (GQ/CQ) per le emissioni diverse dalla CO2 dell'agricoltura in maniera da poter effettuare un controllo coerente sui dati dell'inventario delle emissioni dell'agricoltura e del settore LULUCF, in preparazione dell'attuazione del settore combinato del suolo.

Obiettivo specifico 2

Un quadro di politica climatica equo, flessibile e integrato per il settore del suolo: dato che le opportunità per aumentare gli assorbimenti di carbonio sono distribuite in maniera disomogenea tra gli Stati membri e la multifunzionalità dei terreni crea sinergie e compromessi, la revisione del regolamento LULUCF dovrà garantire un quadro politico equo, flessibile e integrato.

Obiettivo per l'Agenzia europea dell'ambiente: sostenere la revisione completa degli inventari delle emissioni del settore dell'agricoltura e di quello del LULUCF.

Azioni: istituire un segretariato di riesame e agire in tale veste per effettuare, insieme a revisori a contratto, una revisione completa del settore dell'agricoltura e di quello del LULUCF con l'obiettivo tanto di definire obiettivi di conformità (2025) quanto di svolgere il controllo della conformità rispetto a tali obiettivi (2027 e 2032).

Obiettivo specifico 3

Semplificazione delle norme per il settore LULUCF: le norme attuali per il settore LULUCF sono spesso complesse e non più necessarie data la nuova formulazione dell'obiettivo del ‑55 %; sulla base degli insegnamenti tratti, in particolare per quanto concerne la definizione dei livelli di riferimento per le foreste, è possibile ottimizzare e semplificare diversi concetti di contabilizzazione. In considerazione del fatto che la revisione del regolamento LULUCF introduce metodologie di livello più elevato per gli Stati membri, e in particolare per distinguere meglio i diversi tipi di zone del suolo nel contesto di terreni che presentano rilevanti scorte di carbonio, di zone protette e di zone a rischio a causa dei cambiamenti climatici, è necessario sviluppare serie di dati geospaziali aggiuntivi per fornire sostegno agli Stati membri. Ciò può ridurre i costi di attuazione e migliorare l'integrazione del settore LULUCF nelle strategie nazionali generali in materia di clima. Inoltre i sistemi di monitoraggio e di comunicazione devono riflettere meglio le prestazioni climatiche del settore.

Obiettivo per l'Agenzia europea dell'ambiente: facilitare il monitoraggio geografico migliorato e annuale dei comparti di carbonio e sviluppare una serie di dati paneuropea per il monitoraggio e la valutazione dei progressi; garantire che l'aumento degli assorbimenti di carbonio non porti a un impatto negativo sull'ambiente.

Azioni:

sostenere gli Stati membri nell'utilizzo di tali dati (sviluppo di capacità), consentendo di fornire una valutazione paneuropea di tali superfici e di utilizzare tali superfici stratificate di uso del suolo durante il processo di GQ/CQ e di revisione dei dati degli Stati membri;

istituzione e attuazione di una valutazione biennale al fine di assicurare che l'aumento della domanda di assorbimenti di carbonio nel settore dell'agricoltura e in quello del LULUCF non determini impatti negativi sull'ambiente, in particolare sulla biodiversità;

preparare valutazioni regolari degli impatti dei cambiamenti climatici sullo stato della silvicoltura e dell'agricoltura per salvaguardare la capacità di tali settori in relazione ai pozzi di assorbimento di CO2.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'impatto più importante della revisione sarà un aumento degli assorbimenti nel settore LULUCF, al fine di aumentare il contributo di questo settore all'obiettivo climatico più ambizioso dell'UE per il 2030 annunciato nel piano per l'obiettivo climatico (-55 %). Tale aspetto è legato al primo obiettivo della presente valutazione d'impatto: conseguire la neutralità climatica del settore del suolo entro il 2035. Tale impatto interessa le autorità degli Stati membri che dovranno progettare politiche ambiziose in materia di gestione del suolo per conseguire tali obiettivi, nonché i gestori del territorio (agricoltori, gestori forestali) che saranno gli attori sul campo; più in generale, tale impatto inciderà su tutti i cittadini europei e del mondo, dato che l'azione per il clima è un bene pubblico avente natura transfrontaliera.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Indicatore n. 1: livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE entro il 2030 (obiettivo di riduzione netta del 55 % rispetto al 1990, come sancito dalla normativa europea sul clima).

Indicatore n. 2: livello di assorbimenti dei gas a effetto serra dei settori LULUCF entro il 2030 (obiettivo di assorbimento 3XXMtCO2eq entro il 2030).

Indicatore n. 3: obiettivo della neutralità climatica nel 2035 per il settore combinato del suolo (settori LULUCF e dell'agricoltura che produce emissioni diverse dalla CO2).

I livelli di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE sono comunicati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 e di altro diritto derivato concernente il monitoraggio e la comunicazione ai sensi del regolamento LULUCF.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al presente regolamento e la Commissione deve sviluppare misure di attuazione pertinenti.

Inoltre, a seguito del cambiamento nel 2026 del meccanismo di comunicazione e di conformità, l'attuazione richiederà una fornitura aggiornata e migliorata di monitoraggio ricorrendo all'Agenzia europea dell'ambiente e i relativi servizi di dati nell'ambito del programma Copernicus.

Il regolamento LULUCF riveduto stabilisce obiettivi ambiziosi e credibili per il settore del LULUCF e quello dell'agricoltura al fine di sostenere il conseguimento di una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto al 1990, come stabilito nella normativa europea sul clima. La proposta di regolamento LULUCF riveduto mira ad aumentare il sequestro del carbonio nei settori dell'agricoltura e del LULUCF, con l'obiettivo di conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio dei due settori combinati entro il 2035. Allo stesso tempo, dovrebbe garantire che tale maggiore assorbimento di CO2 non sfoci in impatti negativi sull'ambiente, in particolare sulla biodiversità, sulla salute pubblica o su obiettivi sociali o economici.

Il regolamento LULUCF riveduto richiederà quindi agli Stati membri di utilizzare metodologie più precise per stimare le emissioni e gli assorbimenti generati dal loro settore dell'agricoltura e di quello del LULUCF, anche ricorrendo maggiormente a dati geospaziali per sostenere tali calcoli di livello superiore. In particolare, per essere in grado di individuare e tracciare i comparti di carbonio all'interno di terre con rilevanti scorte di carbonio, zone soggette a protezione e zone a rischio di cambiamenti climatici, saranno necessarie metodologie di alto livello che richiedono serie di dati e servizi tempestivi, standardizzati e armonizzati a livello UE, applicati in conformità con le linee guida del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

In ragione del passaggio da un regolamento secondo la "regola del non debito" verso un contributo netto delle emissioni del settore LULUCF all'obiettivo climatico globale dell'UE, che entrerà in funzione a partire dal 2026, gli obiettivi di conformità dovranno essere fissati richiedendo ulteriori revisioni complete degli inventari dei gas a effetto serra. Ciò richiederà una fase preparatoria durante il periodo 2024-2025.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

I cambiamenti climatici rappresentano un problema transfrontaliero e l'azione dell'UE può integrare e rafforzare in maniera efficace l'azione regionale, nazionale e locale. Poiché un obiettivo per il 2030 più ambizioso in termini di riduzione dei gas a effetto serra nell'Unione avrà ripercussioni in numerosi settori economici, serve un'azione coordinata a livello dell'UE: un simile approccio ha probabilità nettamente maggiori di innescare la trasformazione necessaria, stimolando un cambiamento efficiente sotto il profilo dei costi e la convergenza verso l'alto.

Oltre alla sua capacità di stoccare e sequestrare il carbonio, il suolo offre numerosi altri importanti prodotti e servizi: fornisce prodotti alimentari, mangimi e materie prime ai settori della bioeconomia, mette a disposizione habitat per la biodiversità e numerosi servizi ecosistemici vitali per la vita (ad esempio la purificazione di acqua e aria), oltre a proteggerci da alcune delle conseguenze dei cambiamenti climatici (ad esempio inondazioni e desertificazione). L'interdipendenza tra tali funzioni e la capacità del settore LULUCF di sequestrare il carbonio dall'atmosfera richiede un approccio integrato all'azione per il clima nel settore del suolo, al fine di ottimizzare la pianificazione dell'uso del suolo e di individuare pratiche di reciproco vantaggio.

Il potenziale per aumentare gli assorbimenti terrestri di carbonio e i costi associati sono, inoltre, distribuiti in maniera uniforme tra gli Stati membri. Un fattore chiave è la superficie disponibile per l'azione climatica, che dipende da fattori topografici o economici. Inoltre il tipo di suolo e l'uso del suolo, combinati con altri fattori legati al clima e alla latitudine, sono tutti aspetti che incidono sul potenziale di miglioramento degli assorbimenti.

Il regolamento LULUCF riveduto dovrà essere sostenuto da un sistema solido e trasparente di monitoraggio, comunicazione e verifica che dovrà andare oltre l'attuale sistema istituito dal regolamento LULUCF attualmente in vigore. Dovrà altresì essere in grado di creare un collegamento tra le scelte di gestione del territorio compiute nel settore agricolo e in quello del LULUCF e l'impatto sul sequestro del carbonio e la protezione della biodiversità.

Attualmente l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) dispone di risorse limitate per sostenere il monitoraggio, la comunicazione e la verifica dell'inventario delle emissioni del LULUCF, conformemente alla prescrizione di cui al regolamento (UE) 2018/841 (regolamento LULUCF) e al regolamento (UE) 2018/1999 (regolamento Governance).

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il regolamento LULUCF è uno strumento politico esistente dell'UE adottato di recente nel 2018. La Commissione ha tuttavia acquisito una preziosa esperienza dal 2013, quando è entrata in vigore la decisione 529/2013 64 e ha richiesto agli Stati membri di intraprendere una contabilizzazione sostitutiva per i terreni sul loro territorio. I servizi della Commissione e l'AEA dispongono di un'esperienza diretta nella valutazione degli inventari LULUCF degli Stati membri, con un'attuale limitata disponibilità di risorse (dovuta al limitato ambito di applicazione del quadro normativo attuale al settore LULUCF). Tale esperienza ha messo in evidenza direttamente le lacune e lo sforzo di aggiornamento necessario per modernizzare completamente la compilazione dell'inventario, utilizzando strumenti e servizi sviluppati attraverso programmi UE gestiti dall'AEA (soprattutto, Copernicus).

La presente proposta si basa quindi sull'esperienza acquisita nel contesto di queste due iniziative normative, così come sulla comunicazione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa", sulla strategia a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra e su altre iniziative pertinenti del Green Deal europeo, quali Europa digitale. L'iniziativa si fonda altresì sul processo basato sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima e sul quadro contenuto nel regolamento Governance, che costituiranno una parte fondamentale dell'esercizio futuro di definizione di obiettivi. […]

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La presente proposta fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %" per il clima e l'energia. Obiettivo generale del pacchetto è allineare la normativa dell'Unione alla sua maggiore ambizione in materia di clima. Tutte le iniziative del pacchetto sono strettamente interconnesse e ognuna dipende dall'impostazione delle altre. La presente proposta legislativa è coerente con le altre proposte del pacchetto e ad esse complementare.

Esistono altresì forti interconnessioni con altre iniziative della Commissione in materia di protezione e rafforzamento degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, di miglioramento della resilienza delle foreste dell'UE rispetto ai cambiamenti climatici, di ripristino dei terreni e degli ecosistemi degradati, di riumidificazione delle torbiere e di promozione della bioeconomia, compreso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità:

a) strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 65 ;

b) strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell'ambiente 66 ;

c) strategia forestale dell'UE 67 ;

d) piano UE di ripristino della natura;

e) strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 68 ;

f) strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano 69 ;

g) [strategia dell'UE per il suolo 70 ];

h) una bioeconomia sostenibile per l'Europa 71 ;

i) piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva 72 ;

j) piano d'azione verso l'inquinamento zero 73 ;

k) una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE 74 .

Il settore LULUCF è collegato a tutti gli ecosistemi e alle attività economiche che dipendono dal suolo e dai servizi che esso fornisce. Di conseguenza il regolamento LULUCF presenta sinergie con altre politiche dell'UE relative ad attività legate al suolo, principalmente la politica agricola comune 75 e la politica energetica, in particolare per quanto concerne l'energia da fonti rinnovabili.

 

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

-

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 76

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

✓ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

La Commissione sarà sostenuta dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) come descritto sopra, conformemente al suo programma di lavoro annuale. L'AEA svolgerà questo lavoro nell'ambito del suo attuale mandato e in linea con il documento unico di programmazione, che ne definisce il programma di lavoro pluriennale e annuale (articolo 32 del regolamento 2019/715 – regolamento finanziario quadro).

 

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione continuerà a monitorare e valutare i progressi sull'applicazione del regolamento LULUCF, che richiede agli Stati membri di presentare alla Commissione una relazione annuale sulle emissioni, nonché sulle politiche e sulle misure di assorbimento. I dati di monitoraggio, comunicazione e verifica ottenuti attraverso la regolamentazione del settore o dei settori tramite l'Agenzia europea dell'ambiente costituiranno una fonte fondamentale di informazioni per la Commissione per valutare i progressi nei settori interessati.

Infine la Commissione conduce regolarmente studi su vari aspetti pertinenti della politica dell'UE in materia di clima.

[…]

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non applicabile — La proposta non attua un programma finanziario ma definisce una politica a lungo termine. Modalità di gestione, meccanismi di attuazione del finanziamento, modalità di pagamento e strategia di controllo in relazione ai tassi di errore non sono applicabili. Per attuare la presente proposta sarà necessario ridistribuire risorse umane all'interno della Commissione. Sono già predisposte procedure adeguate.

[…]

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

[…]

[…]

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

L'iniziativa non comporta nuovi controlli/rischi significativi che non siano coperti da un quadro di controllo interno già esistente. Non è prevista alcuna misura specifica oltre all'applicazione del regolamento finanziario.



2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all'AEA si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). L'AEA si è dotata di una specifica strategia antifrode e del relativo piano d'azione. Inoltre il regolamento che istituisce l'AEA stabilisce le disposizioni relative all'esecuzione e al controllo del bilancio dell'Agenzia e alle norme finanziarie applicabili, comprese quelle volte a prevenire le frodi e le irregolarità.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.[1]

di paesi EFTA[2]

di paesi candidati[3]

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09 02 03

Diss.

NO

NO

NO

3

09 10 02

Diss.

NO

7

20 01 02 01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 02

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 03

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione n.a.

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

3

Risorse naturali e ambiente

[Organismo]: AEA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1:

Impegni

(1)

1,967

2,006

2,046

2,087

8,106

Pagamenti

(2)

1,967

2,006

2,046

2,087

8,106

Titolo 2:

Impegni

(1a)

0,177

0,181

0,184

0,198

0,740

Pagamenti

(2a)

0,177

0,181

0,184

0,198

0,740

Titolo 3:

Impegni

(3a)

0,153

1,156

0,159

1,162

2,631

 

Pagamenti

(3b)

0,153

1,156

0,159

1,162

2,631

TOTALE stanziamenti per AEA

Impegni

= 1 + 1a + 3a

2,297

3,343

2,390

3,447

11,476

Pagamenti

= 2 + 2a +3b

2,297

3,343

2,390

3,447

11,476

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: CLIMA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Risorse umane

0,608

0,608

0,760

0,760

0,912

3,648

Altre spese amministrative

0,055

0,107

0,107

-

-

0,269

TOTALE DG CLIMA

0,663

0,715

0,867

0,760

0,912

3,917

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,663

0,715

0,867

0,760

0,912

3,917

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,663

3,012

4,209

3,150

4,359

15,393

Pagamenti

0,663

3,012

4,209

3,150

4,359

15,393

* L'impatto di bilancio delle risorse finanziarie aggiuntive per l'Agenzia europea dell'ambiente sarà compensato da una riduzione compensativa del bilancio del programma LIFE.

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 77

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 2 78

- revisione completa - risultato

1M

1M

2M

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

 

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

 

1,636

1,669

1,702

1,736

6,742

Agenti temporanei (gradi AST)

-

-

-

-

-

Agenti contrattuali

0,331

0,338

0,344

0,351

1,364

Esperti nazionali distaccati

-

-

-

-

-

TOTALE

1,967

2,006

2,046

2,087

8,106

Fabbisogno di personale (ETP):

 

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

4

8

8

8

8

36

Agenti temporanei (gradi AST)

 

 

 

 

 

0

Agenti contrattuali

1

3

3

3

3

13

Esperti nazionali distaccati

 

 

 

 

 

0

TOTALE

5

11

11

11

11

49

Indicare la data prevista di assunzione e adeguare di conseguenza l'importo (se l'assunzione avviene a luglio, si considera solo il 50 % del costo medio) e fornire ulteriori spiegazioni.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

 

2023

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

4

4

5

5

6

20 01 02 03 (delegazioni)

 

 

 

 

 

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

01 01 01 11 (ricerca diretta)

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[1]

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

 

 

 

 

 

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

 

 

 

 

 

XX 01 xx yy zz [2]

- in sede

 

 

 

 

 

- nelle delegazioni

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

TOTALE

4

4

5

5

6

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Sono necessarie ulteriori risorse umane per:

- l'elaborazione giuridica e l'approvazione degli emendamenti del diritto derivato che stabiliscono le norme dettagliate di attuazione delle vendite all'asta; il registro dell'Unione; il monitoraggio e la comunicazione; la verifica delle relazioni;

- l'attuazione di compiti relativi all'estensione del settore del suolo per includere le emissioni dell'agricoltura diverse dalla CO2;

- il monitoraggio dell'attuazione aggiornata e migliorata degli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica;

- adattamenti informatici nel registro dell'Unione (unitamente all'ETS).

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

L'impatto di bilancio delle risorse finanziarie aggiuntive per l'Agenzia europea dell'ambiente sarà compensato da una riduzione compensativa del bilancio del programma LIFE. L'aumento del contributo UE dell'AEA e la riduzione del bilancio LIFE si rifletteranno nella programmazione finanziaria degli anni futuri.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 79 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento

TOTALE stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 80

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1)    COM(2019) 640 final.
(2)    COM(2018) 773 final.
(3)    COM(2020) 690 final.
(4)    Conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020, EUCO 22/20, CO EUR 17, CONCL 8.
(5)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(6)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(7)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(8)    COM(2020) 380 final.
(9)    COM(2020) 381 final.
(10)    […]
(11)    […]
(12)    COM(2021) 82 final.
(13)    COM(2020) 663 final.
(14)    […]
(15)    COM(2018) 673 final.
(16)    COM(2020) 98 final.
(17)    COM(2021) 400 final.
(18)    COM(2021) 345 final.
(19)    COM(2018) 392 final.
(20)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2009/119/CE e (UE) 2015/652 del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(21)    COM(2020) 564 final, https://europa.eu/!xc64CH
(22)     COM(2018) 773 final , Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra.
(23)     In-Depth Analysis in Support of the Commission Communication COM(2018) 773.
(24)    GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
(25)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(26)    GU C […] del […], pag. […].
(27)    GU C […] del […], pag. […].
(28)    COM(2019) 640 final.
(29)     https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
(30)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(31)    Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(32)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(33)    COM(2020) 562 final.
(34)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(35)    Direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra con la Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).
(36)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(37)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(38)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(39)    COM(2020) 381 final.
(40)    […]
(41)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(42)    COM(2021) 82 final.
(43)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(44)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(45)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(46)     GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80 .
(47)    COM(2020) 380 final.
(48)    COM(2020) 381 final.
(49)    […]
(50)    […]
(51)    COM(2021) 82 final.
(52)    COM(2020) 663 final.
(53)    […]
(54)    COM(2018) 673 final.
(55)    COM(2020) 98 final.
(56)    COM(2021) 400 final.
(57)    COM(2021) 345 final.
(58)    COM(2018) 392 final.
(59)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(60)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(61)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(62)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(63)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(64)     https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2013/529/oj?locale=it
(65)    COM(2020) 380 final.
(66)    COM(2020) 381 final.
(67)    […]
(68)    COM(2021) 82 final.
(69)    COM(2020) 663 final.
(70)    […]
(71)    COM(2018) 673 final.
(72)    COM(2020) 98 final.
(73)    COM(2021) 400 final.
(74)    […]
(75)    […]
(76)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(77)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(78)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(79)    Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
(80)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 554 final

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione



{SEC(2021) 554 final} - {SWD(2021) 551 final} - {SWD(2021) 609 final} - {SWD(2021) 610 final}


ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/841, la sezione B è sostituita dalla seguente:

"B.    Comparti di carbonio di cui all'articolo 5, paragrafo 4:

a)    biomassa vivente;

b)    lettiera 11;

c)    legno morto 21;

d)    materia organica morta 32;

e)    suoli minerali;

f)    suoli organici;

g)    prodotti legnosi nelle categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni imboschiti e dei terreni forestali gestiti."



ALLEGATO II

È inserito il seguente allegato II bis al regolamento (UE) 2018/841:

"Allegato II bis

Obiettivo dell'Unione e obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, da conseguire nel 2030

Stato membro

Valore della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in kt di CO2 equivalente nel 2030

Belgio

-1 352

Bulgaria

-9 718

Cechia

-1 228

Danimarca

5 338

Germania

-30 840

Estonia

-2 545

Irlanda

3 728

Grecia

-4 373

Spagna

-43 635

Francia

-34 046

Croazia

-5 527

Italia

-35 758

Cipro

-352

Lettonia

-644

Lituania

-4 633

Lussemburgo

-403

Ungheria

-5 724

Malta

2

Paesi Bassi

4 523

Austria

-5 650

Polonia

-38 098

Portogallo

-1 358

Romania

-25 665

Slovenia

-146

Slovacchia

-6 821

Finlandia

-17 754

Svezia

-47 321

EU-27

-310 000

"



ALLEGATO III

Il testo della parte 3 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 2018/1999 è sostituito dal seguente:

"Dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. L'inventario dei gas a effetto serra funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e comprende:

a) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo per terreni che presentano elevate scorte di carbonio, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2018/2001;

b) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

-    terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2018/2001;

-    siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione quali definiti all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 4 e unità di suolo ad essi esterne soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti;

-    i siti di riproduzione e le aree di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE che sono oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;

-    gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nel suo allegato II che si trovano al di fuori di siti di importanza comunitaria o di zone speciali di conservazione e che contribuiscono a fare in modo che tali habitat e specie raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi del suo articolo 2 o che possono essere oggetto di misure preventive e correttive ai sensi della direttiva 2004/35/CE 5 ;

-    le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 e le unità di suolo che si trovano al di fuori di esse e sono soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;

-    le unità di suolo soggette a misure di conservazione degli uccelli per le quali è stato segnalato che non sono in stato di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva mirando a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat o a soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 3 di tale direttiva di preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per le specie di uccelli;

-    qualsiasi altro habitat che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli previsti dalle direttive 92/42/CEE e 2009/147/CE;

-    le unità di suolo soggette alle misure necessarie per proteggere e garantire il non deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ;

-    le pianure alluvionali naturali o le aree di ritenzione delle acque alluvionali protette dagli Stati membri in relazione alla gestione del rischio di alluvioni a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ;

c) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

-    i siti di importanza comunitaria, le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale di cui alla lettera b), nonché le unità di suolo al di fuori di esse che sono state individuate come necessitanti misure di ripristino o di compensazione che mirano al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;

-    gli habitat delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE o elencate nell'allegato I della stessa, che si trovano al di fuori delle zone di protezione speciale e che sono stati individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini della direttiva 2009/147/CE;

-    gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE al di fuori dei siti di importanza comunitaria o delle zone speciali di conservazione e individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini del conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della direttiva 92/43/CEE e/o identificati come necessitanti misure correttive ai fini dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE;

-    le zone identificate come bisognose di ripristino in base a un piano di ripristino della natura applicabile in uno Stato membro;

-    le unità di suolo soggette a misure necessarie per ripristinare un buono stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE o alle misure necessarie per ripristinarli a uno stato ecologico elevato, ove previsto dalla legge;

-    le unità di suolo soggette a misure di ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, punto vii), della direttiva 2000/60/CE;

-    le zone necessitanti il ripristino degli ecosistemi in modo da conseguire buone condizioni ecosistemiche conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ;

d) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo ad alto rischio climatico:

-    le zone soggette a compensazione a fronte di disturbi naturali a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841;

-    le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE;

-    le zone individuate nelle strategie nazionali di adattamento degli Stati membri quali ad alto rischio naturale e antropogenico, soggette ad azioni per la riduzione del rischio di catastrofi connesse al clima.

L'inventario dei gas a effetto serra consente lo scambio e l'integrazione dei dati tra le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica.

Per il periodo 2021-2025, si applica il metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Si applica almeno un metodo di livello 2, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, sia per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di evoluzione o incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie di uso del suolo, sia, a partire dal 2026, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti di un comparto di carbonio.

A partire dal 2026 gli Stati membri applicano la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera f).".

(1) 1    Si applica unicamente ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti.
(2) 2    Si applica unicamente ai terreni disboscati, alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite.
(3)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(4)    Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
(5)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7):
(6)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(7)    Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
(8)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
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