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Document 52012PC0035

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sullo statuto della fondazione europea (FE)

/* COM/2012/035 final - 2012/0022 (APP) */

52012PC0035

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sullo statuto della fondazione europea (FE) /* COM/2012/035 final - 2012/0022 (APP) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale

Le fondazioni rivestono un ruolo importante all’interno dell’Unione europea, in particolare nella società civile. Grazie alle varie attività svolte in svariati settori, contribuiscono al raggiungimento dei valori e degli obiettivi fondamentali dell’Unione, come il rispetto dei diritti umani, la tutela delle minoranze, l’occupazione e il progresso sociale, la protezione e il miglioramento dell’ambiente o la diffusione dei progressi scientifici e tecnologici. In questo contesto forniscono un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi ambiziosi per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020[1]. Inoltre, le fondazioni promuovono e agevolano un coinvolgimento più attivo dei cittadini e della società civile nel progetto europeo. Tuttavia, sono molti gli ostacoli che le fondazioni incontrano nello svolgimento delle proprie attività a livello UE.

L’Atto per il mercato unico[2] adottato nell’aprile 2011 ha sottolineato la necessità di porre fine alla frammentazione del mercato e di eliminare le barriere e gli ostacoli alla circolazione dei servizi, all’innovazione e alla creatività a favore della crescita, dell’occupazione e della promozione della concorrenza. Inoltre, ha evidenziato l’importanza di rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato unico e di garantire loro tutti i vantaggi che questo può offrire. Per quanto concerne il contributo delle fondazioni all’economia sociale e al finanziamento di iniziative innovative di pubblica utilità, l’Atto per il mercato unico ha sollecitato un intervento per eliminare gli ostacoli che le fondazioni incontrano nel loro funzionamento a livello transfrontaliero. Lo stesso aspetto è stato sottolineato nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione “Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”[3], che evidenzia l’importanza di rafforzare la dimensione europea delle attività svolte dalle fondazioni di pubblica utilità, promuovendo l’azione dei cittadini a livello UE.

Nella sua comunicazione sull’”iniziativa per l’imprenditoria sociale” (SBI) del 25 ottobre 2011[4], la Commissione ha anche sottolineato l’importanza di sviluppare forme giuridiche europee per le entità operanti nel settore dell’economia sociale (ad esempio, fondazioni, cooperative o mutue). L’iniziativa per l’imprenditoria sociale mira a sostenere lo sviluppo delle imprese volte principalmente a creare un impatto sociale attraverso le proprie attività. Inoltre, le azioni proposte interessano e favoriscono quei soggetti dell’economia sociale (tra cui le fondazioni) che soddisfano i criteri generali di “imprenditoria sociale” enunciati nella comunicazione.

Nella risoluzione in risposta all’Atto per il mercato unico della Commissione, il Parlamento europeo ha invocato la creazione di un quadro giuridico appropriato per le fondazioni (nonché per le mutue e le associazioni); nella dichiarazione scritta 84/2010 del marzo 2011, si è espresso a favore dell’introduzione di statuti per queste entità giuridiche, invitando la Commissione, nelle precedenti risoluzioni del 2009 e del 2006[5], a lavorare in questa direzione. Nel parere d’iniziativa 2010[6], il Comitato economico e sociale europeo si è dichiarato a favore dello statuto, esponendo le proprie riflessioni sui possibili sviluppi di uno statuto di questo tipo. Anche il Comitato delle regioni ha appoggiato l’annuncio della Commissione in merito all’iniziativa sulle fondazioni contenuta nell’Atto per il mercato unico[7].

1.2. Motivazione e obiettivi della proposta

Le fondazioni non sono in grado di veicolare i fondi in maniera efficiente a livello transfrontaliero nell’Unione europea. Quando le fondazioni decidono di operare a livello transfrontaliero, devono investire una parte delle risorse raccolte nella consulenza giuridica, soddisfando i requisiti legali e amministrativi definiti dai vari ordinamenti giuridici nazionali.

La presente iniziativa crea una nuova forma giuridica europea, volta ad agevolare la costituzione e il funzionamento delle fondazioni nel mercato unico. Ciò consentirà alle fondazioni di veicolare i fondi privati a scopi di pubblica utilità in maniera più efficace e a livello transfrontaliero nell’Unione. Di conseguenza, questo porterebbe a un numero maggiore di fondi disponibili per le attività di pubblica utilità, ad esempio a causa dei minori costi per le fondazioni, con un impatto positivo sul bene pubblico dei cittadini europei e sull’economia globale dell’UE.

La presente proposta non tratta del particolare status delle fondazioni a carattere politico, affiliate ai partiti politici a livello europeo. Questo tipo di fondazioni è disciplinato dal diritto unionale mediante norme specifiche dal 2007, con particolare riguardo al diritto di accesso ai finanziamenti dell’UE (al pari dei partiti politici a livello europeo)[8]. La Commissione procede attualmente a un riesame di tali norme e intende adottare, nel corso del 2012, una proposta legislativa per modificarle[9].

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

Nella preparazione della presente proposta, la Commissione ha fatto ampio affidamento sui pareri di esperti esterni e ha coinvolto varie parti interessate.

Per prima cosa, nel 2008 è stato elaborato e pubblicato uno studio di fattibilità da parte di un consorzio formato dal Max Planck Institute for Comparative and International Private Law di Amburgo e l’Università di Heidelberg (Centre for Social Investment)[10]. Secondo lo studio, uno statuto della fondazione europea (in cui vengono trattate o meno le questioni fiscali) rappresenterebbe l’opzione strategica preferibile per affrontare i problemi individuati.

In secondo luogo, tra febbraio e maggio 2009 la Commissione ha tenuto una consultazione pubblica in merito alle raccomandazioni dello studio di fattibilità. Mentre le fondazioni hanno espresso un forte apprezzamento per lo statuto, le autorità nazionali e alcune organizzazioni imprenditoriali si sono mostrate più scettiche in merito alla necessità e alla fattibilità di una tale forma giuridica. Il settore non profit ha espresso un vivo interesse per lo statuto in occasione di una consultazione più generale relativa alla comunicazione “Verso un atto per il mercato unico” nel 2010-2011.

Inoltre, la Commissione ha raccolto ulteriori informazioni in merito ai problemi effettivi affrontati durante le discussioni bilaterali con le fondazioni, in particolare in occasione della “settimana europea delle fondazioni” tenutasi nel giugno 2010 e attraverso i contatti con il Centro europeo delle fondazioni (CEF).

La Commissione ha anche interpellato le autorità nazionali per raccogliere informazioni sulla legislazione nazionale in materia, attraverso un questionario e alcuni dibattiti successivi con il gruppo di esperti di diritto societario (CLEG)[11] nel 2009, 2010 e 2011. Molti Stati membri hanno espresso riserve in merito alla necessità di nuove forme giuridiche europee, anche per le fondazioni.

Per redigere la proposta, la Commissione ha tenuto conto dei commenti e delle preoccupazioni menzionate e si è basata su un’analisi delle necessità delle fondazioni e dei sistemi giuridici nazionali, optando per alcune soluzioni (ad esempio in termini di portata dell’iniziativa) per le quali potrebbe essere più facile raggiungere un compromesso vista la diversità delle leggi nazionali.

La valutazione d’impatto si basa sui dati raccolti, come precedentemente indicato. Il problema generale riscontrato riguarda il fatto che la varietà di norme nazionali civili e tributarie ha reso le operazioni transfrontaliere delle fondazioni estremamente costose e inefficienti; di conseguenza, il convogliamento transfrontaliero dei fondi a scopi di pubblica utilità attraverso le fondazioni è stato sfruttato in maniera molto limitata. Tra i problemi più specifici individuati rientrano l’incertezza in merito al riconoscimento delle fondazioni di pubblica utilità in altri Stati membri, i costi per la raccolta e la distribuzione di fondi su base transfrontaliera, nonché le donazioni transfrontaliere limitate.

Sono state considerate le seguenti opzioni: 1) nessuna azione politica nuova a livello UE; 2) una campagna informativa e una carta di qualità facoltativa; 3) uno statuto della fondazione europea (che tratta o meno le questioni fiscali); e 4) un’armonizzazione parziale delle leggi sulle fondazioni.

L’opzione che non prevede alcuna azione politica si baserebbe sulle iniziative in corso, tra cui i casi di infrazione e le azioni nel settore fiscale, garantendo la completa attuazione della direttiva sui servizi, iniziative di carattere non legislativo nel settore della ricerca, nonché progetti del settore delle fondazioni a supporto delle donazioni transfrontaliere.

L’opzione relativa alla campagna informativa andrebbe a migliorare la conoscenza delle fondazioni in merito ai propri diritti e doveri secondo le leggi nazionali in caso di operazioni transfrontaliere. Inoltre, una carta di qualità redatta dalle fondazioni su base volontaria, e un rispettivo “marchio europeo di qualità” che potrebbe essere assegnato alle fondazioni che adempiono alla carta, mirerebbero a garantire la qualità e l’affidabilità delle attività delle fondazioni.

L’opzione dello statuto della fondazione europea che non tratta le questioni fiscali propone una forma giuridica alternativa per le fondazioni; non richiederebbe alcuna modifica delle forme esistenti di fondazioni nazionali e il suo impiego sarebbe facoltativo. Per diventare una fondazione europea, lo statuto andrebbe a definire alcuni requisiti (ad esempio, patrimonio minimo di costituzione, scopi di pubblica utilità così come concordato in gran parte degli Stati membri).

L’opzione dello statuto della fondazione europea che tratta le questioni fiscali richiederebbe inoltre agli Stati membri di considerare la fondazione europea come una fondazione nazionale di pubblica utilità, concedendo così gli stessi benefici fiscali offerti alle fondazioni nazionali. La stessa soluzione troverebbe applicazione per i donatori e i beneficiari della fondazione europea.

Un’armonizzazione parziale delle leggi sulle fondazioni richiederebbe l’armonizzazione di quei requisiti che le fondazioni devono soddisfare per potersi registrare e operare all’estero (ad esempio, gli scopi consentiti di una fondazione di pubblica utilità, il patrimonio minimo, i requisiti di registrazione e alcuni aspetti di governance interna). Gli Stati membri dovrebbero consentire alle fondazioni che soddisfano i criteri armonizzati di operare nel proprio paese senza imporre alcun requisito aggiuntivo. Sono state prese in considerazione anche le opzioni relative a una maggiore armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di fondazioni e all’armonizzazione del trattamento fiscale delle stesse e dei rispettivi donatori.

Dall’analisi degli effetti generati dalle opzioni proposte è emerso che lo statuto della fondazione europea con applicazione diretta del trattamento fiscale non discriminatorio rappresenterebbe l’opzione più adeguata, eliminando gli ostacoli transfrontalieri per le fondazioni e i donatori e agevolando la veicolazione efficiente dei fondi per scopi di pubblica utilità.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica

Le basi giuridiche per la proposta di regolamento sullo statuto della fondazione europea sono rappresentate dall’articolo 352 TFUE, che fornisce il fondamento normativo appropriato laddove nessun’altra disposizione del trattato attribuisca alle istituzioni UE i poteri necessari per l’adozione di un provvedimento.

L’articolo 352 costituisce la base giuridica prescelta per le attuali forme giuridiche europee nel settore del diritto societario (ad esempio, la Società europea, il Gruppo europeo di interesse economico e la Società cooperativa europea). Nella propria sentenza[12] sulla Società cooperativa europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato come l’articolo 352 rappresenti il fondamento normativo corretto.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

L’azione proposta risponde pienamente al principio della sussidiarietà. L’azione UE è necessaria allo scopo di eliminare le attuali barriere e restrizioni nazionali con cui le fondazioni si scontrano nelle operazioni a livello UE. La situazione attuale mostra come il problema non venga adeguatamente affrontato a livello nazionale e come le sue peculiarità transfrontaliere richiedano un quadro comune per migliorare la mobilità delle fondazioni. La mera azione degli Stati membri non consentirebbe al mercato unico di offrire risultati ottimali ai cittadini UE. Questa iniziativa offre alle fondazioni l’opportunità di scegliere la forma giuridica europea proposta e di essere agevolate nello svolgimento delle attività transfrontaliere.

L’azione proposta sarebbe adeguata e non si spingerebbe al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati in maniera soddisfacente, aderendo così al principio della proporzionalità. Inoltre, mira a creare una nuova forma giuridica in aggiunta a quelle nazionali, senza pregiudicare le varie leggi nazionali già in vigore. In questo modo, gli Stati membri avrebbero la scelta e l’opportunità di sostenere e sviluppare le proprie forme giuridiche nazionali. Inoltre, in materia di fiscalità, questa azione non andrebbe a sostituirsi alle leggi degli Stati membri sul trattamento fiscale delle fondazioni di pubblica utilità (e dei rispettivi donatori) con una nuova serie di norme armonizzate, bensì le disposizioni esistenti potrebbero essere applicate automaticamente alla fondazione europea (e ai donatori). L’azione proposta affronterebbe gli ostacoli più significativi che le fondazioni devono affrontare nelle operazioni transfrontaliere, senza per questo definire nel dettaglio tutte le norme applicabili alla fondazione europea e senza introdurre una nuova serie di norme fiscali.

3.3. Scelta degli strumenti giuridici

Il regolamento rappresenta lo strumento più adeguato per garantire l’uniformità dello statuto in tutti gli Stati membri, dal momento che una forma giuridica europea richiede l’applicazione diretta e uniforme delle norme a livello UE.

4. SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

Il capo I (Disposizioni generali) definisce l’oggetto, le norme applicabili alla FE e una serie di definizioni per chiarire i termini utilizzati ai fini del regolamento.

Inoltre, descrive le caratteristiche principali della FE, ossia di un soggetto di pubblica utilità con personalità e piena capacità giuridica in tutti gli Stati membri dell’UE, caratterizzata da una dimensione transfrontaliera in termini di attività o da un obiettivo statutario che prevede lo svolgimento delle attività in almeno due Stati membri; il patrimonio di costituzione è pari ad almeno 25 000 EUR. La FE può intraprendere attività economiche nella misura in cui gli utili vengano impiegati per il perseguimento degli obiettivi di pubblica utilità, conformemente al regolamento. Per motivi di certezza del diritto, viene fornito un elenco dettagliato degli scopi di pubblica utilità riconosciuti in base al diritto civile e tributario in gran parte degli Stati membri.

Il capo II (Costituzione) definisce i metodi di costituzione della FE, i contenuti minimi dello statuto e i requisiti di registrazione.

Per quanto concerne la costituzione, la FE può essere costituita ex nihilo (per mezzo di una disposizione testamentaria, un atto notarile, una dichiarazione scritta di una persona fisica e/o giuridica o di un ente pubblico, in conformità al diritto nazionale applicabile), per fusione di enti di pubblica utilità legalmente stabiliti in uno o più Stati membri o per trasformazione in FE di un ente nazionale di pubblica utilità legalmente stabilito in uno Stato membro.

Il capo elenca i documenti e le informazioni che devono essere contenuti nelle richieste di registrazione e che sono soggetti a divulgazione. Inoltre, allo scopo di facilitare la registrazione, gli uffici del registro devono collaborare tra loro per quanto concerne i documenti e le informazioni della FE.

Il capo III (Organizzazione della fondazione europea) definisce le norme relative al consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e all’organo di vigilanza, anche in materia di conflitti di interesse. A garanzia della credibilità e dell’affidabilità, la FE deve applicare standard elevati di trasparenza e rendicontazione.

Il capo IV (Sede e trasferimento) illustra la possibilità per la FE di trasferire la propria sede in un altro Stato membro, conservando la propria personalità giuridica ed evitando di procedere alla liquidazione.

Il capo V (Coinvolgimento dei lavoratori e dei volontari) contiene le norme relative alle informazioni e alla consultazione dei lavoratori e dei volontari, conformemente al rispettivo acquis dell’UE. La proposta non contiene norme sulla partecipazione dei lavoratori agli organi direttivi, dal momento che sono pochissimi gli Stati membri che prevedono la partecipazione a tali organi negli enti di pubblica utilità.

Per quanto concerne il capo VI (Scioglimento della FE), il regolamento consente la trasformazione della FE in un ente di pubblica utilità regolamentato dalle leggi dello Stato membro in cui ha la propria sede, a condizione che tale trasformazione sia ammessa in base allo statuto della FE. Inoltre, contiene alcune norme sulla liquidazione nei casi in cui lo scopo della FE sia stato raggiunto o non sia stato possibile raggiungerlo, la durata per cui è stata istituita sia giunta al termine o la FE abbia perso tutto il proprio patrimonio.

Il capo VII (Vigilanza dello Stato membro) attribuisce ampi poteri alle autorità nazionali di vigilanza incaricate, consentendo loro di monitorare efficacemente le attività degli enti di pubblica utilità per cui sono responsabili. Ad esempio, hanno il potere di approvare una modifica allo scopo della FE, indagare sulle attività svolte da quest’ultima, inoltrare avvertimenti al consiglio di amministrazione richiedendo a quest’ultimo di adempiere allo statuto della FE, al regolamento e al diritto nazionale applicabile, revocare o proporre a un tribunale la revoca di un membro del consiglio di amministrazione oppure liquidare o proporre la liquidazione della FE a un tribunale. Alle autorità di vigilanza è richiesto anche di collaborare e di scambiarsi reciprocamente le informazioni; inoltre, vengono definite alcune norme in materia di cooperazione degli uffici del registro e degli organi di vigilanza con le autorità fiscali.

Per quanto concerne il capo VIII (Trattamento fiscale), il regolamento definisce l’applicazione automatica per la FE e i rispettivi donatori degli stessi benefici fiscali concessi agli enti nazionali di pubblica utilità, dal momento che agli Stati membri verrebbe richiesto di considerare la FE come un ente di pubblica utilità costituito in conformità alla legislazione degli Stati membri in questione. I donatori e i beneficiari della FE dovrebbero essere trattati secondo lo stesso principio.

Il capo IX (Disposizioni finali) richiede agli Stati membri di definire norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e di intraprendere tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. La proposta include anche una clausola di revisione.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione europea.

6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il regolamento proposto è d’interesse per lo Spazio economico europeo.

2012/0022 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sullo statuto della fondazione europea (FE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Parlamento europeo[13],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[14],

visto il parere del Comitato delle regioni[15],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Grazie alle attività svolte in vari settori, gli enti di pubblica utilità contribuiscono al raggiungimento dei valori e degli obiettivi fondamentali dell’Unione, come il rispetto dei diritti umani, la tutela delle minoranze, l’occupazione e il progresso sociale, la protezione, la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente o la diffusione dei progressi scientifici e tecnologici.

(2) Il quadro normativo in cui gli enti di pubblica utilità svolgono le proprie attività nell’Unione si basa sul diritto nazionale e non è soggetto ad armonizzazione a livello UE. Inoltre, sussistono differenze sostanziali tra il diritto civile e quello tributario dei vari Stati membri. Tali differenze rendono costose e complesse le operazioni transfrontaliere degli enti di pubblica utilità. Di conseguenza, la veicolazione transfrontaliera di fondi per scopi di pubblica utilità rimane ampiamente sottosfruttata.

(3) In considerazione dei problemi affrontati dagli enti di pubblica utilità e del fatto che non esiste un’altra forma giuridica europea che tali enti possano utilizzare per le proprie attività, è necessario creare una forma europea specificatamente pensata per tali entità a livello UE. Questa forma giuridica dovrebbe essere il più uniforme possibile a livello dell’Unione, allo scopo di promuovere al meglio le attività transfrontaliere di pubblica utilità.

(4) Il Parlamento europeo ha adottato alcune risoluzioni: il 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei[16], il 19 febbraio 2009 sull’economia sociale[17], il 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario[18] e, in data 10 marzo 2011, ha emesso una dichiarazione scritta sull’introduzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni[19], in cui viene invocato uno statuto della fondazione europea.

(5) Il 28 aprile 2010 il Comitato economico e sociale europeo ha emesso un parere sullo statuto della fondazione europea[20], mentre il Comitato delle regioni ha emesso il proprio parere sull’Atto per il mercato unico in data 1° aprile 2011[21]. Entrambi i pareri hanno supportato l’iniziativa della Commissione volta a istituire uno statuto della fondazione europea.

(6) La fondazione europea (in prosieguo “FE”) dovrebbe essere regolamentata dalle norme sostanziali definite nel presente regolamento e nello statuto della FE. Le disposizioni del diritto nazionale applicabili agli enti di pubblica utilità troveranno applicazione per le questioni non disciplinate dal regolamento o dallo statuto della FE o per gli aspetti regolamentati solo parzialmente.

(7) La FE dovrebbe promuovere esclusivamente scopi di pubblica utilità, intesi a favore di un ampio gruppo di beneficiari. Dal momento che le attività degli enti di pubblica utilità si concentrano su settori cruciali per i cittadini e l’economia europei, tale ambito apporterebbe i massimi benefici in termini sociali, economici e ambientali. A garanzia della certezza del diritto, lo scopo di pubblica utilità dovrebbe essere definito in base a un elenco completo di scopi.

(8) L’obiettivo principale dello statuto è quello di eliminare gli ostacoli che le fondazioni devono affrontare durante le operazioni transfrontaliere a livello UE. Pertanto, l’azione dell’Unione si dovrebbe concentrare su quegli enti di pubblica utilità che svolgono già attività in altri Stati membri o che hanno l’intenzione di farlo, come indicato nel loro statuto.

(9) La FE deve dotarsi di un patrimonio minimo che la renda affidabile agli occhi di donatori e autorità pubbliche, attesti la serietà del proprio scopo e prevenga l’abuso di questa forma giuridica. Tuttavia, il requisito del patrimonio minimo non deve rendere troppo onerosa la costituzione della fondazione europea, ostacolando l’attuazione di tale forma giuridica.

(10) Per essere pienamente operativa, la FE deve avere personalità e piena capacità giuridica in tutti gli Stati membri ed essere capace di intraprendere quelle attività necessarie per il perseguimento dello scopo di pubblica utilità nella misura in cui siano in linea con il proprio statuto e con il presente regolamento.

(11) La capacità di svolgere attività di carattere economico correlate o meno allo scopo di pubblica utilità, conferirebbe alla FE una fonte di finanziamento fondamentale e un mezzo per incrementare i fondi disponibili per scopi di pubblica utilità; tali attività dovrebbero essere autorizzate. Tuttavia, allo scopo di garantire l’impiego adeguato del patrimonio e la tutela dei creditori, dovrebbe essere definita una soglia per le attività economiche autorizzate, ma non correlate.

(12) Per consentire alla FE di perseguire le proprie attività transfrontaliere, questa dovrebbe beneficiare, se del caso, di un diritto di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(13) Per rendere la FE ampiamente accessibile ai fondatori e alle fondazioni, questa dovrebbe poter essere costituita ex nihilo, per fusione tra enti nazionali di pubblica utilità o per trasformazione di tali enti in una FE. Per facilitare la creazione della FE per trasformazione o fusione transfrontaliera, il regolamento dovrebbe definire alcune norme procedurali. Le fusioni tra enti di pubblica utilità con sede nello stesso Stato membro dovrebbero essere regolamentate dalle leggi di tale Stato.

(14) Allo scopo di evitare oneri inutili per gli enti di pubblica utilità, le formalità richieste per la registrazione della FE dovrebbero limitarsi a quei requisiti necessari per garantire la certezza del diritto. Gli uffici nazionali del registro dovrebbero comunicare alla Commissione le FE registrate.

(15) Per consentire alla FE di munirsi di un quadro giuridico che possa adattarsi alle proprie esigenze e dimensioni ed evolversi di pari passo con lo svolgimento dell’attività, questa dovrebbe poter definire nel proprio statuto l’organizzazione interna più idonea. Tuttavia, il regolamento dovrebbe definire alcune norme obbligatorie in materia di governance, in particolare sui compiti e sul ruolo del consiglio di amministrazione e sul numero minimo dei suoi membri. La FE dovrebbe essere in grado di istituire un organo di vigilanza o altri organi. Per agevolare l’espressione di opinioni indipendenti e favorire il senso critico, il consiglio di amministrazione e l’organo di vigilanza della FE dovrebbero essere sufficientemente differenziati in termini di età, sesso ed esperienze formative e professionali. L’equilibrio tra uomini e donne è particolarmente importante al fine di garantire una rappresentazione adeguata della popolazione. Viste le differenze nei sistemi nazionali, la responsabilità degli amministratori sarà regolamentata dal diritto nazionale applicabile.

(16) È fondamentale che il patrimonio della FE venga impiegato per il perseguimento del proprio scopo di pubblica utilità. Dovrebbero essere definite norme chiare per evitare conflitti di interessi che minerebbero tale principio. A questo proposito va rilevato che non solo un conflitto di interessi effettivo, ma anche il suo semplice insorgere, può avere un effetto sulla reputazione e sull’immagine della FE.

(17) Ai fini della credibilità e dell’affidabilità, la FE dovrebbe applicare standard elevati di trasparenza e rendicontazione, nonché registrare le proprie transazioni finanziarie e i conti annuali. Tali conti dovrebbero essere soggetti a revisione contabile e resi pubblici conformemente ai requisiti definiti nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio[22].

(18) Per consentire alla FE di beneficiare appieno del mercato unico, questa dovrebbe poter trasferire la propria sede da uno Stato membro all’altro.

(19) La FE dovrebbe essere supervisionata da un’autorità statale di vigilanza, viste le sue peculiarità specifiche. Ciò avviene già in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli enti nazionali di pubblica utilità. Per poter beneficiare delle procedure già attuate dalle autorità nazionali, la vigilanza dovrebbe avvenire a livello nazionale. Il regolamento dovrebbe definire poteri di controllo minimi, ma severi, allo scopo di garantire che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati e sufficientemente uniformi a livello dell’Unione. Per ottenere un controllo efficiente dovrebbe essere garantita la cooperazione tra le autorità di vigilanza degli Stati membri.

(20) Gli Stati membri sono liberi di definire il trattamento fiscale applicabile agli enti di pubblica utilità e ai relativi donatori per quanto concerne le imposte sul reddito e sui redditi di capitale, le imposte sulle donazioni e sulle successioni, le imposte patrimoniali e fondiarie, nonché le imposte sui trasferimenti, di registro e simili. Al tempo stesso è necessario garantire che gli Stati membri non effettuino discriminazioni contro enti stranieri di pubblica utilità e i rispettivi donatori.

(21) Molti Stati membri riservano un trattamento fiscale vantaggioso agli enti di pubblica utilità e ai loro donatori. Per questa ragione, allo scopo di garantire il massimo valore aggiunto agli enti di pubblica utilità nell’Unione, la FE dovrebbe poter beneficiare degli stessi vantaggi fiscali che lo Stato membro in cui la stessa ha sede garantisce agli enti nazionali di pubblica utilità. Questo trattamento non discriminatorio dovrebbe trovare applicazione anche per i donatori che effettuano donazioni a favore della FE e dei suoi beneficiari, a livello nazionale o transfrontaliero. In ogni caso, questo trattamento dovrebbe essere applicato senza che la FE o i suoi donatori o beneficiari debbano attestare che questa equivale a un ente nazionale di pubblica utilità.

(22) Gli Stati membri dovrebbero riservare alla FE, per le sue attività economiche, comprese quelle autorizzate ma non correlate, lo stesso trattamento fiscale di cui beneficiano gli enti nazionali di pubblica utilità. Qualsiasi trattamento fiscale preferenziale per tali attività economiche, comprese quelle autorizzate ma non correlate, dovrebbe inoltre essere conforme alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza, incluse le norme sugli aiuti di Stato.

(23) Devono essere adottate alcune disposizioni per garantire il diritto ai lavoratori della FE di essere informati e consultati a livello transnazionale nel caso in cui la FE vanti un numero significativo di lavoratori in vari Stati membri. Per garantire che tali disposizioni siano adatte alla situazione specifica di ciascuna FE, le modalità pratiche per l’informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori dovrebbero essere anzitutto definite con un accordo tra le parti della FE o, in assenza di tale accordo, applicando una serie di prescrizioni accessorie contenute nella direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie[23]. Vista l’importanza del volontariato nelle fondazioni, i volontari di lunga durata dovrebbero essere coinvolti nel processo di informazione e consultazione della FE.

(24) Ai fini di un’applicazione efficace del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire che le disposizioni adottate in relazione al regolamento non implichino restrizioni normative sproporzionate per la FE o un trattamento discriminatorio della stessa rispetto agli enti di pubblica utilità regolamentati dalla legislazione nazionale.

(25) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento (inclusa la violazione dell’obbligo di regolamentare nello statuto della FE le questioni prescritte dal presente regolamento) e garantirne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(26) Ai fini dell’adozione del presente regolamento, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea non prevede poteri diversi da quelli definiti all’articolo 352.

(27) Poiché gli obiettivi dell’azione proposta per agevolare le attività transfrontaliere degli enti di pubblica utilità non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri ove riguardino la creazione di una forma per enti di pubblica utilità con caratteristiche comuni a livello dell’Unione, e tali obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficace a livello UE viste le dimensioni dell’azione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28) Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme relative alle fondazioni a carattere politico a livello europeo di cui al regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo[24],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Sezione 1

Oggetto, norme applicabili e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le condizioni che disciplinano la costituzione e l’operatività di una fondazione europea (Fundatio Europaea, in prosieguo “FE”).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)          “patrimonio”: qualsiasi risorsa materiale o immateriale che può essere posseduta o controllata al fine di produrre valore;

(2)          “attività economica non correlata”: attività economica della FE non direttamente correlata allo scopo dell’ente di pubblica utilità;

(3)          “disposizione testamentaria”: qualsiasi documento giuridico, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro in cui risiede il de cuius, che descrive le modalità di gestione e distribuzione del patrimonio dello stesso in seguito alla sua morte;

(4)          “ente pubblico”: qualsiasi organismo, appartenente o meno da un punto di vista giuridico all’autorità statale, nazionale, regionale o di amministrazione locale o a un’altra autorità pubblica legalmente costituita, che fornisce servizi pubblici o svolge mansioni pubbliche su base legale;

(5)          “ente di pubblica utilità”: fondazione con scopo di pubblica utilità e/o persona giuridica simile con scopo di pubblica utilità senza status di socio, costituita in conformità alle leggi di uno Stato membro;

(6)          “Stato membro d’origine”: lo Stato membro in cui la FE ha la propria sede subito prima del trasferimento di quest’ultima in un altro Stato membro;

(7)          “Stato membro ospitante”: lo Stato membro in cui viene trasferita la sede della FE.

Articolo 3

Norme applicabili alla FE

1. La FE è disciplinata dal presente regolamento e dallo statuto della stessa.

2. Per quanto concerne le questioni che non sono disciplinate, o che lo sono solo in parte, dal presente regolamento e/o dallo statuto della FE, quest’ultima è assoggettata alle seguenti norme:

(a) le disposizioni adottate dagli Stati membri per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento;

(b) per gli aspetti non regolamentati dal punto a), le disposizioni della legislazione nazionale applicabili agli enti di pubblica utilità.

Articolo 4

Divulgazione

1. Le informazioni relative alla FE soggette a divulgazione in base al presente regolamento vengono rese note conformemente alla legislazione nazionale applicabile, in modo tale da essere facilmente accessibili al pubblico.

2. Le lettere e i moduli d’ordine della FE, siano essi cartacei o in formato elettronico, nonché eventuali siti internet della stessa devono riportare le seguenti indicazioni:

(a) le informazioni necessarie a individuare l’ufficio del registro di cui all’articolo 22, paragrafo 1, unitamente al numero di registrazione della FE;

(b) il nome della FE, lo Stato membro in cui ha sede e l’indirizzo di quest’ultima; e

(c) se del caso, l’indicazione che la FE è soggetta a una procedura di insolvenza o di scioglimento.

Sezione 2

Requisiti generali della FE

Articolo 5

Scopo di pubblica utilità

1. La FE è un ente costituito separatamente per uno scopo di pubblica utilità.

2. La FE opera al servizio dell’interesse pubblico in genere.

Può essere costituita soltanto per gli scopi di seguito elencati e ai quali il suo patrimonio è irrevocabilmente destinato:

(a) arte, cultura o conservazione del patrimonio storico;

(b) tutela ambientale;

(c) diritti civili o umani;

(d) eliminazione delle discriminazioni basate su sesso, razza, etnia, credo religioso, disabilità, orientamento sessuale o altre forme di discriminazione prescritte dalla normativa;

(e) assistenza sociale, inclusa la prevenzione della povertà o il soccorso ai poveri;

(f) aiuti umanitari o soccorsi in caso di disastro;

(g) aiuti e cooperazione allo sviluppo;

(h) assistenza ai rifugiati o agli immigranti;

(i) tutela e sostegno a bambini, giovani o anziani;

(j) tutela o assistenza alle persone con disabilità;

(k) tutela degli animali;

(l) scienza, ricerca e innovazione;

(m) educazione e formazione;

(n) comprensione europea e internazionale;

(o) salute, benessere e assistenza sanitaria;

(p) tutela dei consumatori;

(q) tutela o assistenza alle persone vulnerabili e svantaggiate;

(r) sport amatoriali;

(s) sostegno alle infrastrutture per organizzazioni di pubblica utilità.

Articolo 6

Componente transfrontaliera

Al momento della registrazione, la FE deve svolgere le proprie attività, o avere l’obiettivo statutario di farlo, in almeno due Stati membri.

Articolo 7

Patrimonio

1. Il patrimonio della FE è espresso in euro.

2. Il patrimonio della FE ammonta ad almeno 25 000 EUR.

Articolo 8

Responsabilità

La responsabilità della FE è limitata al proprio patrimonio.

Sezione 3

Personalità e capacità giuridica

Articolo 9

Personalità giuridica

La FE ha personalità giuridica in tutti gli Stati membri.

La FE acquisisce personalità giuridica all’atto dell’iscrizione nei registri, conformemente agli articoli 21, 22 e 23.

Articolo 10

Capacità giuridica

1. La FE ha piena capacità giuridica in tutti gli Stati membri.

Salvo eventuali restrizioni indicate nello statuto, la FE è in possesso di tutti i diritti necessari per svolgere le proprie attività, tra cui il diritto di possedere beni mobili e immobili, concedere sovvenzioni, raccogliere fondi, ricevere e detenere donazioni di qualsiasi tipo, incluse azioni e altri strumenti negoziabili, eredità e donazioni “in natura” da qualsiasi fonte lecita, anche da paesi terzi.

Se necessario per il perseguimento delle proprie attività, la FE gode del diritto di stabilimento in un qualsiasi Stato membro.

2. Per il perseguimento del proprio scopo, la FE può agire in qualsiasi maniera lecita consentita dal proprio statuto, che sia coerente con il proprio scopo di pubblica utilità e conforme al presente regolamento.

3. Salvo eventuali restrizioni contenute nel proprio statuto, la FE può svolgere attività in un qualsiasi paese terzo.

Articolo 11

Attività economiche

1. Salvo eventuali restrizioni contenute nel proprio statuto, la FE ha la capacità ed è libera di intraprendere attività commerciali o altre attività economiche, a condizione che gli utili vengano esclusivamente impiegati per perseguire i propri scopi di pubblica utilità.

2. Le attività economiche non correlate allo scopo di pubblica utilità della FE possono costituire al massimo il 10% del fatturato annuo netto della stessa, a condizione che i risultati delle attività non correlate siano esposti separatamente in bilancio.

Capo II

Costituzione

Sezione 1

Metodi di costituzione

Articolo 12

Metodi di costituzione

1. La FE può essere costituita secondo uno dei seguenti metodi:

(a) disposizione testamentaria di una persona fisica, a norma dell’articolo 13;

(b) atto notarile o dichiarazione scritta di una persona fisica e/o giuridica o di un ente pubblico conformemente al diritto nazionale applicabile, a norma dell’articolo 13;

(c) fusione di enti di pubblica utilità legalmente stabiliti in uno o più Stati membri, di cui agli articoli 14, 15 e 16;

(d) trasformazione in una FE di un ente nazionale di pubblica utilità legalmente stabilito in uno Stato membro, a norma degli articoli 17 e 18.

2. La FE viene costituita per un periodo indeterminato o, se esplicitamente indicato nel proprio statuto, per un lasso di tempo specificato non inferiore a due anni.

Articolo 13

Costituzione per disposizione testamentaria, atto notarile o dichiarazione scritta

La disposizione testamentaria, l’atto notarile o la dichiarazione scritta deve almeno:

(a) dichiarare l’intenzione di costituire la FE;

(b) dichiarare l’intenzione di effettuare una donazione alla FE;

(c) definire il patrimonio iniziale della FE;

(d) definire lo scopo di pubblica utilità della FE.

Articolo 14

Costituzione mediante fusione

1. La FE può essere costituita mediante fusione tra enti di pubblica utilità legalmente stabiliti in uno o più Stati membri, a patto che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

(a) la fusione tra enti nazionali di pubblica utilità sia consentita in base al diritto nazionale applicabile;

(b) la fusione sia consentita in base allo statuto di ciascuno degli enti partecipanti alla fusione stessa.

2. Il consiglio di amministrazione di ciascun ente partecipante alla fusione decide in merito a quest’ultima. La decisione deve soddisfare i requisiti relativi al quorum e alla maggioranza applicabili a un ente nazionale di pubblica utilità che desidera procedere a fusione con un altro ente nazionale di pubblica utilità o, in assenza di tali norme, i requisiti che troverebbero applicazione per un ente nazionale di pubblica utilità che intende modificare il proprio statuto.

3. Fatto salvo l’articolo 16, la fusione tra enti di pubblica utilità legalmente stabiliti nello stesso Stato membro avviene conformemente al diritto nazionale applicabile.

La fusione tra enti di pubblica utilità legalmente stabiliti in Stati membri diversi avviene in ottemperanza all’articolo 15.

Articolo 15

Richiesta di fusione transfrontaliera

1. Ciascuno degli enti partecipanti alla fusione presenta, all’autorità competente dello Stato membro in cui ciascun ente è legalmente stabilito, una richiesta dettagliata di fusione deliberata dai consigli di amministrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2 e, se del caso, la pubblica conformemente alle norme di tale Stato membro.

2. La richiesta di fusione include la decisione del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2 e il progetto comune di fusione contenente almeno le seguenti informazioni:

(a) il nome e l’indirizzo di ciascuno degli enti di pubblica utilità partecipanti alla fusione;

(b) il nome e l’indirizzo della sede prevista per la FE;

(c) lo statuto proposto della FE;

(d) le forme di tutela dei diritti dei creditori e dei lavoratori degli enti partecipanti alla fusione.

3. Ciascuna autorità competente gestisce la richiesta di fusione secondo gli stessi principi e procedure che sarebbero stati applicati in caso di richiesta di fusione per un ente nazionale di pubblica utilità.

4. In ciascuno Stato membro interessato l’autorità competente rilascia senza indugio un certificato attestante il completamento degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.

5. Successivamente alla registrazione della FE a norma degli articoli 21, 22 e 23, l’ufficio del registro notifica senza indugio alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e, se del caso, all’autorità responsabile della registrazione, gli enti di pubblica utilità sciolti con la fusione.

La cancellazione della vecchia registrazione viene possibilmente effettuata senza indugio, ma non prima di aver ricevuto la notifica.

Articolo 16

Conseguenze della fusione

1. In caso di fusione mediante costituzione di una nuova persona giuridica, tutte le attività e le passività di ciascun ente di pubblica utilità vengono trasferite alla nuova FE e gli enti partecipanti alla fusione si estinguono.

2. In caso di fusione per incorporazione, tutte le attività e le passività dell’ente di pubblica utilità soggetto ad incorporazione vengono trasferite all’ente incorporante, mentre l’ente incorporato si estingue e la persona giuridica incorporante diventa la FE.

Articolo 17

Costituzione mediante trasformazione

1. La FE può essere costituita per trasformazione di un ente di pubblica utilità legalmente stabilito in uno Stato membro, a condizione che ciò sia consentito in base allo statuto dell’ente oggetto della trasformazione.

2. Il consiglio di amministrazione dell’ente decide in merito alla trasformazione in FE e alle necessarie modifiche dello statuto.

3. La costituzione della FE mediante trasformazione non ha per conseguenza la liquidazione dell’ente di pubblica utilità oggetto della trasformazione o l’eventuale perdita o interruzione della propria personalità giuridica, né compromette eventuali diritti od obblighi esistenti prima della trasformazione.

Articolo 18

Richiesta di trasformazione

1. Una richiesta dettagliata di trasformazione deliberata dal consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, è presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui l’ente è legalmente stabilito e, se del caso, pubblicata conformemente alle norme di tale Stato membro.

2. La richiesta di trasformazione include la decisione del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2 e il progetto di trasformazione contenente almeno le seguenti informazioni:

(a) il nome e l’indirizzo dell’ente di pubblica utilità oggetto della trasformazione;

(b) il nome e l’indirizzo della sede legale prevista per la FE;

(c) lo statuto proposto della FE;

(d) le forme di tutela dei diritti dei lavoratori dell’ente di pubblica utilità oggetto della trasformazione.

3. L’autorità competente gestisce la richiesta di trasformazione secondo gli stessi principi e procedure che sarebbero stati applicati in caso di richiesta di modifica dello statuto dell’ente di pubblica utilità.

4. L’autorità competente rilascia senza indugio un certificato attestante il completamento degli atti e delle formalità preliminari alla trasformazione.

5. Successivamente alla registrazione della FE a norma degli articoli 21, 22 e 23, l’ufficio del registro notifica senza indugio l’ente di pubblica utilità oggetto della trasformazione all’autorità competente di cui al paragrafo 1 e, se del caso, all’autorità responsabile della registrazione.

La cancellazione della vecchia registrazione viene possibilmente effettuata senza indugio, ma non prima di aver ricevuto la notifica.

Sezione 2

Statuto

Articolo 19

Contenuto minimo dello statuto

1. Lo statuto della FE riporta almeno:

(a) i nomi dei fondatori;

(b) il nome della FE;

(c) l’indirizzo della sede;

(d) una descrizione degli scopi di pubblica utilità perseguiti;

(e) il patrimonio al momento della costituzione;

(f) l’esercizio finanziario della FE;

(g) il numero di membri del consiglio di amministrazione;

(h) le norme relative alla nomina e alla revoca del consiglio di amministrazione;

(i) gli organi della FE diversi dal consiglio di amministrazione e le rispettive funzioni, se del caso;

(j) la procedura di modifica dello statuto;

(k) la durata di esistenza specificata della FE, qualora questa non sia indeterminata;

(l) la distribuzione del patrimonio netto in seguito a liquidazione;

(m) la data di adozione dello statuto.

2. Lo statuto della FE è redatto per iscritto e soggetto ai requisiti formali del diritto nazionale applicabile.

Articolo 20

Modifica dello statuto

1. Qualora lo statuto esistente sia diventato inadeguato per il funzionamento della FE, il consiglio di amministrazione può decidere di modificarlo.

2. Lo scopo della FE può essere modificato soltanto se quello attuale è stato perseguito o non può essere conseguito, oppure nel caso sia evidente che lo scopo attuale non rappresenta più un modo idoneo ed efficace di impiegare il patrimonio della FE.

3. Eventuali modifiche allo statuto, qualora riguardino lo scopo della FE, sono in linea con la volontà del fondatore.

4. Il consiglio di amministrazione delibera all’unanimità in merito a eventuali modifiche dello scopo della FE e le presenta all’autorità di vigilanza per approvazione.

Sezione 3

Registrazione

Articolo 21

Registrazione

1. La FE viene registrata in uno Stato membro.

2. La FE costituita mediante fusione tra due enti di pubblica utilità legalmente stabiliti nello stesso Stato membro viene registrata in tale Stato.

3. La FE costituita in virtù di una fusione transfrontaliera viene registrata in uno degli Stati membri in cui gli enti partecipanti alla fusione erano legalmente stabiliti.

4. La FE costituita mediante trasformazione viene registrata nello Stato membro in cui l’ente oggetto della trasformazione era originariamente stabilito.

Articolo 22

Ufficio del registro

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio del registro per la registrazione della FE e provvede a darne comunicazione alla Commissione.

2. Gli uffici del registro incaricati secondo il paragrafo 1 sono responsabili per la memorizzazione delle informazioni relative alle FE registrate.

Gli uffici del registro collaborano tra loro per quanto concerne i documenti, le informazioni e i dati relativi alle FE.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli uffici del registro comunicano alla Commissione il nome, l’indirizzo della sede, il numero di registrazione e il settore di attività della FE registrata, e cancellata, dai registri nell’anno civile precedente, nonché il numero complessivo di FE registrate al 31 dicembre dell’anno precedente.

Articolo 23

Formalità correlate alla registrazione

1. Le richieste di registrazione della FE sono corredate dei seguenti documenti e informazioni, nella lingua richiesta dal diritto nazionale applicabile:

(a) il nome della FE e l’indirizzo della sede prevista nell’Unione europea;

(b) i documenti di costituzione;

(c) una dichiarazione firmata indicante il patrimonio da accantonare per gli scopi della FE o un’altra prova attestante il pagamento del conferimento in denaro o il corrispettivo in natura, unitamente ai relativi estremi;

(d) lo statuto della FE;

(e) i nomi e gli indirizzi, unitamente a qualsiasi altra informazione utile conformemente al diritto nazionale applicabile, allo scopo di individuare:

i)        tutti i membri del consiglio di amministrazione e i rispettivi sostituti, ove presenti;

ii)       altre persone autorizzate a rappresentare la FE nei rapporti con terzi e in giudizio;

iii)      il revisore o i revisori contabili della FE;

(f) se le persone di cui ai punti i) e ii) della lettera e) rappresentano la FE singolarmente o collettivamente;

(g) i nomi, gli scopi e gli indirizzi delle organizzazioni fondatrici laddove queste siano entità giuridiche, o informazioni inerenti simili relative agli enti pubblici;

(h) i nomi e gli indirizzi degli uffici della FE, ove esistenti, e le informazioni necessarie a individuare l’ufficio del registro competente e il numero di registrazione;

(i) qualora la FE sia stata costituita a seguito di una fusione, i seguenti documenti:

i)        il progetto di fusione;

ii)       i certificati di cui all’articolo 15, paragrafo 4, rilasciati meno di sei mesi prima della data di presentazione della domanda;

iii)      le prove attestanti che sono stati osservati i requisiti del diritto nazionale applicabile in materia di tutela dei creditori e dei lavoratori;

(j) qualora la FE sia stata costituita a seguito di una trasformazione, i seguenti documenti:

i)        l’atto di trasformazione;

ii)       il certificato di cui all’articolo 18, paragrafo 4, rilasciato meno di sei mesi prima della data di presentazione della domanda;

iii)      le prove attestanti che sono stati osservati i requisiti del diritto nazionale applicabile in materia di tutela dei lavoratori;

(k) un certificato emesso dall’ufficio del casellario giudiziario e una dichiarazione dei membri del consiglio di amministrazione attestante la loro effettiva appartenenza al consiglio.

Gli Stati membri non richiedono altri documenti o informazioni per la registrazione.

L’ufficio del registro o, se del caso, le altre autorità competenti verificano la conformità dei documenti e delle informazioni con i requisiti del presente regolamento e del diritto nazionale applicabile.

2. L’ufficio del registro o, se del caso, le altre autorità competenti verificano che il richiedente adempia ai requisiti del presente regolamento.

3. L’ufficio del registro provvede a registrare la FE se questa ha presentato tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1 e si è conformata ai requisiti del presente regolamento entro dodici settimane dalla data della domanda.

In seguito alla registrazione non sono richieste altre autorizzazioni da parte dello Stato membro.

4. La decisione dell’ufficio del registro, unitamente alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e da d) a h), del presente articolo, sono soggette a divulgazione.

Articolo 24

Modifiche ai documenti e alle informazioni presentati per la registrazione

1. Il consiglio di amministrazione, o chiunque autorizzato a rappresentare la FE, presenta all’ufficio del registro eventuali modifiche ai documenti o alle informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, entro 14 giorni di calendario dalla data in cui viene apportata la modifica.

2. Successivamente a ogni modifica apportata allo statuto, la FE inoltra il testo integrale dello stesso all’ufficio del registro, nella sua versione aggiornata. La presentazione di una modifica delle informazioni registrate è accompagnata da prove documentali attestanti che la modifica è stata decisa in maniera legittima.

3. La registrazione delle modifiche relative ai documenti e alle informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 4 è soggetta a divulgazione.

Articolo 25

Nome della FE

1. Il nome della FE include l’abbreviazione “FE”.

2. Soltanto la FE può utilizzare tale acronimo nel proprio nome.

Tuttavia, gli enti il cui nome contiene l’acronimo “FE” o è seguito dalla dicitura “FE”, registrati in uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, non devono modificare i propri nomi o tale abbreviazione.

Articolo 26

Responsabilità per gli atti intrapresi prima della registrazione della FE

La responsabilità per gli atti intrapresi prima della registrazione della FE sono regolamentati dal diritto nazionale applicabile.

Capo III

Organizzazione della FE

Articolo 27

Consiglio di amministrazione

1. La FE è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri (sempre in numero dispari), come disposto dallo statuto della FE.

2. Ciascun membro del consiglio esprime un voto in caso di deliberazione.

3. Salvo disposizioni contrarie contenute nello statuto della FE o nel presente regolamento, il consiglio decide per maggioranza dei propri membri.

Articolo 28

Membri del consiglio di amministrazione

1. I membri del consiglio di amministrazione hanno piena capacità giuridica e non devono essere interdetti dall’incarico di amministratore in base alle leggi di uno Stato membro o a una decisione giudiziaria o amministrativa in uno qualsiasi degli Stati membri.

2. I membri del consiglio di amministrazione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento.

Un membro del consiglio di amministrazione rassegna le proprie dimissioni in una qualsiasi delle seguenti situazioni:

(a) non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1;

(b) non soddisfa i requisiti di ammissione definiti nei documenti di costituzione o nello statuto della FE;

(c) è accusato di illecito finanziario da un tribunale;

(d) viene ritenuto palesemente inadatto ad adempiere ai compiti di amministratore, in considerazione degli atti o delle omissioni compiuti.

3. Se previsto dallo statuto della FE, il consiglio di amministrazione o l’organo di vigilanza possono revocare dall’incarico un membro del consiglio di amministrazione per le ragioni indicate al paragrafo 2, secondo comma.

L’autorità di vigilanza può revocare un membro del consiglio di amministrazione per le ragioni indicate al paragrafo 2, secondo comma oppure, qualora previsto dal diritto nazionale applicabile, può proporre la revoca a un tribunale competente.

Articolo 29

Compiti del consiglio di amministrazione e dei suoi membri

1. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

(a) assumersi la responsabilità per la corretta amministrazione, gestione e condotta delle attività della FE;

(b) garantire l’osservanza dello statuto della FE, del presente regolamento e del diritto nazionale applicabile.

2. I membri del consiglio di amministrazione agiscono nel miglior interesse della FE e del suo scopo di pubblica utilità e adempiono a un obbligo di lealtà nell’esercizio delle proprie responsabilità.

Articolo 30

Amministratori delegati

1. Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati incaricati della gestione giornaliera della FE, in ottemperanza alle indicazioni fornite.

Il presidente e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione non possono ricoprire contemporaneamente la carica di amministratore delegato.

2. Gli amministratori delegati agiscono nel miglior interesse della FE e del suo scopo di pubblica utilità e adempiono a un obbligo di lealtà nell’esercizio delle proprie responsabilità.

Articolo 31

Altri organi della FE

Lo statuto della FE può prevedere l’istituzione di un organo di vigilanza e di altri organi.

Articolo 32

Conflitti di interesse

1. Il fondatore e qualsiasi altro membro del consiglio di amministrazione che possa avere un rapporto d’affari, familiare o di altro tipo con il fondatore o con altri membri del consiglio di amministrazione, tale da generare un conflitto di interessi effettivo o potenziale che potrebbe pregiudicare i rispettivi giudizi e opinioni, non possono rappresentare la maggioranza del consiglio di amministrazione.

2. Non è possibile ricoprire contemporaneamente la carica di membro del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza.

3. Nessun beneficio, sia esso diretto o indiretto, può essere distribuito a fondatori, membri del consiglio di amministrazione o dell’organo di vigilanza, amministratori delegati o revisori contabili, né può essere procurato a persone che hanno un rapporto d’affari o di stretta parentela con tali soggetti, a meno che tali benefici non siano strumentali all’espletamento delle proprie mansioni all’interno della FE.

Articolo 33

Rappresentanza della FE dinanzi a terzi

Il consiglio di amministrazione, nonché eventuali altri soggetti autorizzati dal consiglio stesso e debitamente istruiti da quest’ultimo, possono rappresentare la FE dinanzi a terzi e in giudizio.

Articolo 34

Trasparenza e rendicontazione

1. La FE tiene traccia, in maniera completa e accurata, di tutte le transazioni finanziarie.

2. La FE redige e inoltra all’ufficio del registro nazionale competente e all’autorità di vigilanza il bilancio annuale e una relazione annuale di attività entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario.

Il primo periodo di rendicontazione decorre dalla data di registrazione della FE ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 fino all’ultimo giorno dell’esercizio finanziario come indicato nello statuto della FE.

3. La relazione annuale di attività contiene almeno i seguenti dati:

(a)     informazioni sulle attività della FE;

(b)     descrizione dei modi in cui, durante l’esercizio finanziario in questione, sono stati promossi gli scopi di pubblica utilità per cui è stata costituita la FE;

(c)     un elenco delle sovvenzioni assegnate, tenendo in considerazione il diritto alla privacy dei beneficiari.

4. I conti annuali della FE sono sottoposti alla revisione contabile di uno o più soggetti autorizzati a espletare le revisioni legali in base alle norme nazionali adottate in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. I conti annuali debitamente approvati dal consiglio di amministrazione, unitamente al parere della persona incaricata della revisione dei conti, e la relazione di attività sono soggetti a divulgazione.

Capo IV

Sede e trasferimento

Articolo 35

Sede della FE

La FE ha la propria sede, nonché l’amministrazione centrale o il luogo principale di attività all’interno dell’Unione europea.

Articolo 36

Trasferimento della sede

1. La FE può trasferire la propria sede da uno Stato membro ad un altro.

Tale trasferimento non porta allo scioglimento della FE o alla creazione di una nuova entità giuridica, né compromette eventuali diritti od obblighi esistenti prima del trasferimento.

2. Il trasferimento ha effetto dalla data di registrazione della FE nello Stato membro ospitante.

3. La FE non trasferisce la propria sede qualora questa sia l’oggetto dell’esercizio dei poteri di controllo definiti all’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma; si trovi in fase di scioglimento conformemente all’articolo 40; sia stato avviato un procedimento di liquidazione, insolvenza o simile, oppure qualora il trasferimento sia contrario allo statuto della FE o metta a rischio l’adempimento dello scopo della FE.

4. La registrazione nello Stato membro ospitante e la cancellazione dall’ufficio del registro dello Stato membro d’origine sono oggetto di divulgazione.

Articolo 37

Procedura di trasferimento

1. Il consiglio di amministrazione della FE presenta una proposta di trasferimento all’autorità competente dello Stato membro d’origine.

2. La proposta di trasferimento contiene almeno le seguenti informazioni:

(a) il nome della FE, l’indirizzo della sede nello Stato membro d’origine, le informazioni necessarie per identificare l’ufficio del registro di cui all’articolo 22, paragrafo 1, e il rispettivo numero di registrazione della FE;

(b) il nome proposto della FE e l’indirizzo della sede prevista nello Stato membro ospitante;

(c) se del caso, lo statuto modificato della FE;

(d) le tempistiche proposte per il trasferimento;

(e) una relazione in cui vengono illustrati e motivati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento proposto e in cui vengono chiarite le implicazioni di quest’ultimo per i creditori e i lavoratori della FE.

3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine verifica che non sussista una delle situazioni elencate all’articolo 36, paragrafo 3, ed emette senza indugio un certificato attestante il completamento degli atti e delle formalità da espletare prima del trasferimento.

4. La FE presenta i seguenti documenti e informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante:

(a) il certificato indicato al paragrafo 3;

(b) la proposta di trasferimento approvata dal consiglio di amministrazione;

(c) i documenti e le informazioni elencati all’articolo 23, paragrafo 1.

5. L’autorità competente dello Stato membro ospitante verifica senza indugio se siano soddisfatte le condizioni sostanziali e formali prescritte dal presente capo per il trasferimento della sede e notifica la propria decisione all’ufficio del registro competente dello Stato membro ospitante.

L’autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare il trasferimento solo a motivo dell’insussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

6. L’ufficio del registro competente dello Stato membro ospitante procede alla registrazione della FE. L’autorità competente dello Stato membro ospitante notifica senza indugio all’ufficio del registro competente dello Stato membro d’origine l’avvenuta registrazione della FE nello Stato membro ospitante.

L’ufficio del registro competente dello Stato membro d’origine cancella senza indugio la FE dal registro, ma non prima di aver ricevuto la notifica.

Capo V

Coinvolgimento dei lavoratori e dei volontari

Articolo 38

Rappresentanza dei lavoratori e dei volontari

1. Nel caso in cui il numero complessivo di lavoratori assunti all’interno dell’Unione dalla FE e dai rispettivi uffici sia pari o superiore a 50, di cui almeno 10 in ciascuno degli Stati membri (almeno due), la FE istituisce un comitato aziendale europeo in rappresentanza dei lavoratori della FE, conformemente al paragrafo 2.

2. La FE con un massimo di 200 lavoratori istituisce un comitato aziendale europeo su richiesta di almeno 20 lavoratori in almeno due Stati membri o dei loro rappresentanti.

La FE con più di 200 lavoratori istituisce un comitato aziendale europeo su richiesta di almeno il 10% dei lavoratori in almeno due Stati membri o dei loro rappresentanti.

I provvedimenti nazionali relativi alle prescrizioni accessorie di cui all’allegato I, punto 1, lettere da a) ad e), della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano all’istituzione del comitato aziendale europeo.

3. Ai rappresentanti dei volontari impegnati per un periodo prolungato in attività ufficiali di volontariato all’interno della FE viene assegnato lo status di osservatore all’interno del comitato aziendale europeo.

Il numero di tali rappresentanti è pari ad almeno uno per Stato membro in cui sono presenti almeno dieci volontari.

Articolo 39

Informazioni e consultazione dei lavoratori e dei volontari

1. I lavoratori e i volontari della FE vengono informati e consultati a livello dell’Unione in merito alla situazione, all’evoluzione, all’organizzazione e agli aspetti occupazionali della FE attraverso il comitato aziendale europeo istituito in conformità all’articolo 38.

2. Il comitato aziendale europeo e il consiglio di amministrazione o, se del caso, gli amministratori delegati della FE possono stipulare un accordo sulle modalità pratiche di informazione e consultazione dei lavoratori all’interno della FE.

3. Qualora non venga stipulato un accordo simile o in merito ad aspetti non trattati da tale accordo, si applicano i provvedimenti nazionali sulle prescrizioni accessorie di cui all’allegato I, punti da 2 a 6 della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Capo VI

Scioglimento della FE

Articolo 40

Metodi di scioglimento

La FE può essere sciolta secondo uno dei seguenti metodi:

(a)          trasformazione della FE in un ente di pubblica utilità di diritto nazionale, a norma degli articoli 41 e 42;

(b)          liquidazione della FE, a norma degli articoli 43 e 44.

Articolo 41

Scioglimento mediante trasformazione

1. La FE può essere trasformata in un ente di pubblica utilità disciplinato dalle leggi dello Stato membro in cui ha la propria sede, a condizione che tale trasformazione sia consentita in base allo statuto della FE.

La trasformazione può essere effettuata solo dopo due anni dalla registrazione della FE.

2. Il consiglio di amministrazione della FE decide in merito alla trasformazione e alle modifiche necessarie da apportare allo statuto.

3. La trasformazione non porta alla liquidazione dell’ente o alla creazione di una nuova persona giuridica, né compromette eventuali diritti od obblighi in essere prima della trasformazione.

Articolo 42

Richiesta di scioglimento mediante trasformazione

1. La FE presenta una richiesta dettagliata di scioglimento mediante trasformazione all’autorità competente dello Stato membro in cui ha la propria sede, conformemente alle leggi di tale Stato.

2. La richiesta di scioglimento mediante trasformazione include la decisione del consiglio di amministrazione della FE di cui all’articolo 41, paragrafo 2, il nome e l’indirizzo della sede della FE oggetto della trasformazione, il nome proposto, l’indirizzo e lo statuto del nuovo ente di pubblica utilità, nonché le forme di tutela dei diritti dei lavoratori della FE oggetto della trasformazione.

3. Qualora l’autorità competente approvi la richiesta di scioglimento mediante trasformazione, la stessa provvede a inoltrarla all’ufficio del registro e, se del caso, all’autorità responsabile della registrazione del nuovo ente di pubblica utilità.

4. Al ricevimento della richiesta approvata di scioglimento mediante trasformazione, l’ufficio del registro cancella senza indugio la FE, a condizione che la costituzione legale del nuovo ente di pubblica utilità sia stata completata.

5. La trasformazione decorre dalla data in cui la FE viene cancellata dall’ufficio del registro competente.

La trasformazione è soggetta a divulgazione.

Articolo 43

Decisione di liquidazione

1. Il consiglio di amministrazione della FE può decidere di liquidare la FE in uno dei seguenti casi:

(a)     lo scopo della FE è stato raggiunto o non è stato possibile raggiungerlo;

(b)     il periodo di tempo per cui è stata istituita è scaduto;

(c)     ha perso tutto il proprio patrimonio.

Il consiglio di amministrazione inoltra la propria decisione di liquidazione della FE all’autorità di vigilanza per approvazione.

2. Dopo aver ascoltato il parere del consiglio di amministrazione della FE, l’autorità di vigilanza può decidere di liquidare la FE oppure, se previsto dal diritto nazionale applicabile, di proporne la liquidazione a un tribunale competente in uno dei seguenti casi:

(a) qualora il consiglio di amministrazione non abbia agito nei casi elencati al paragrafo 1;

(b) qualora la FE violi ripetutamente il proprio statuto, il presente regolamento o il diritto nazionale applicabile.

Articolo 44

Liquidazione

1. Qualora l’autorità di vigilanza abbia approvato la decisione del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma o nel caso in cui l’autorità di vigilanza o eventualmente un tribunale abbia deciso di liquidare la FE, il patrimonio di quest’ultima viene impiegato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Dopo aver pagato interamente i creditori della FE, l’eventuale patrimonio residuo della stessa viene trasferito a un altro ente di pubblica utilità con uno scopo analogo o impiegato in altro modo a scopi di pubblica utilità il più affini possibile a quelli per cui era stata istituita la FE.

3. Il consiglio di amministrazione o il liquidatore responsabile trasmette all’autorità di vigilanza il bilancio finale alla data in cui ha effetto la liquidazione, unitamente a una relazione recante le informazioni sulla distribuzione del patrimonio residuo. Tali documenti sono soggetti a divulgazione.

Capo VII

Vigilanza dello Stato membro

Articolo 45

Autorità di vigilanza

Ciascuno Stato membro designa un’autorità di vigilanza per il controllo delle FE registrate in tale Stato membro e provvede a darne comunicazione alla Commissione.

Articolo 46

Poteri e compiti dell’autorità di vigilanza

1. L’autorità di vigilanza garantisce che il consiglio di amministrazione agisca in conformità allo statuto della FE, al presente regolamento e al diritto nazionale applicabile.

2. L’autorità di vigilanza ha il potere di approvare la modifica dello scopo della FE conformemente all’articolo 20, paragrafo 4 e la liquidazione della stessa a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma.

Ai fini del paragrafo 1, l’autorità di vigilanza detiene almeno i seguenti poteri:

(a) qualora abbia motivi ragionevoli per credere che il consiglio di amministrazione della FE non stia agendo conformemente allo statuto di quest’ultima, al presente regolamento o al diritto nazionale applicabile, indagare sulle attività della FE e, a tale scopo, chiedere agli amministratori, ai lavoratori e ai revisori contabili della stessa di mettere a disposizione tutte le informazioni e le prove necessarie;

(b) laddove emergano prove di illeciti finanziari, gravi casi di cattiva gestione o abusi, nominare un esperto indipendente per indagare sulle attività della FE a spese di quest’ultima;

(c) laddove sussistano prove indicanti che il consiglio di amministrazione non ha agito conformemente allo statuto della FE, al presente regolamento o al diritto nazionale applicabile, inviare avvertimenti al consiglio di amministrazione e ordinare a quest’ultimo di adempiere allo statuto della FE, al presente regolamento e al diritto nazionale applicabile;

(d) revocare un membro del consiglio di amministrazione o, se previsto dal diritto nazionale applicabile, proporre la revoca a un tribunale competente, in conformità all’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma;

(e) decidere di liquidare la FE o, se previsto dal diritto nazionale applicabile, proporre la liquidazione della FE a un tribunale competente, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, l’autorità di vigilanza non ha alcun potere di agire per quanto concerne l’amministrazione della FE.

Articolo 47

Cooperazione tra autorità di vigilanza

1. Al fine di esercitare i poteri di controllo e prendere le misure necessarie di cui all’articolo 46, l’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede la FE e le autorità degli Stati membri in cui la FE svolge le proprie attività collaborano insieme.

2. Le autorità di vigilanza provvedono allo scambio di tutte le informazioni rilevanti in caso di violazioni, effettive o sospette, dello statuto, del presente regolamento o del diritto nazionale applicabile commesse dalla FE.

3. Su richiesta dell’autorità di vigilanza di uno Stato membro in cui la FE svolge le proprie attività, l’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede la FE indaga in merito a sospette violazioni commesse dalla stessa.

L’autorità di vigilanza interpellata informa l’autorità richiedente in merito alle conclusioni tratte dalle informazioni disponibili e ad eventuali azioni intraprese.

Articolo 48

Cooperazione con le autorità fiscali

1. L’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede la FE informa le autorità fiscali di tale Stato membro in merito all’avvio di eventuali indagini relative a presunte irregolarità a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), nonché in caso di nomina di un esperto indipendente in ottemperanza all’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, lettera b).

2. Inoltre, informa le autorità fiscali in merito allo stato di avanzamento e all’esito di tali indagini, nonché a eventuali avvertimenti emessi o sanzioni imposte.

3. L’ufficio del registro, nonché l’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede la FE, mettono a disposizione dell’autorità fiscale di un qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta eventuali documenti o informazioni relativi alla FE.

Capo VIII

Trattamento fiscale

Articolo 49

Trattamento fiscale della FE

1. In relazione alle imposte sul reddito e sui redditi di capitale, alle imposte sulle donazioni e sulle successioni, alle imposte patrimoniali e fondiarie, nonché alle imposte sui trasferimenti, di registro e simili, lo Stato membro in cui ha sede la FE assoggetta quest’ultima allo stesso trattamento fiscale applicabile agli enti di pubblica utilità stabiliti in tale Stato membro.

2. Con riferimento alle imposte di cui al paragrafo 1, gli Stati membri diversi da quello in cui ha sede la FE assoggettano quest’ultima allo stesso trattamento fiscale applicabile agli enti di pubblica utilità stabiliti in tali Stati membri.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la FE viene assimilata agli enti di pubblica utilità stabiliti a norma delle leggi degli Stati membri in questione.

Articolo 50

Trattamento fiscale dei donatori della FE

1. Con riferimento alle imposte sul reddito, sulle donazioni, sui trasferimenti, di registro e simili, una persona fisica o giuridica che effettua una donazione alla FE a livello nazionale o transfrontaliero è soggetta allo stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni effettuate a favore degli enti di pubblica utilità stabiliti nello Stato membro in cui il donatore ha la residenza fiscale.

2. Ai fini del paragrafo 1, la FE che riceve la donazione è assimilata agli enti di pubblica utilità stabiliti a norma delle leggi dello Stato membro in cui il donatore ha la residenza fiscale.

Articolo 51

Trattamento fiscale dei beneficiari della FE

In relazione a sovvenzioni o altri benefici ricevuti, i beneficiari della FE vengono trattati come se tali contributi fossero erogati da un ente di pubblica utilità stabilito nello Stato membro in cui il beneficiario ha la residenza fiscale.

Capo IX

Disposizioni finali

Articolo 52

Applicazione effettiva

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per assicurare l’effettiva applicazione del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 53

Sanzioni

Gli Stati membri adottano norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’esecuzione. Le sanzioni comminate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [due anni dall’entrata in vigore] e comunicano senza indugio alla stessa eventuali modifiche successive.

Articolo 54

Revisione del regolamento

Nel settimo anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull’applicazione del regolamento ed eventuali proposte di modifica.

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [due anni dall’entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.2.2012

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               COM(2010) 2020.

[2]               COM(2011) 206.

[3]               COM(2010) 603.

[4]               COM(2011) 682.

[5]               Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei (2010/2278(INI)); dichiarazione scritta 84/2010, P7_DCL(2010)0084; risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull’economia sociale (2008/2250(INI)) e risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario (2006/2051(INI)).

[6]               INT/498 - CESE 634/2010 - Aprile 2010.

[7]               CdR 330/2010 fin.

[8]               Cfr. regolamento (CE) n. 1524/2007, del 18 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

[9]               Programma di lavoro della Commissione per il 2012, punto 76.

[10]             Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf, nel prosieguo lo “studio di fattibilità”.

[11]             Il CLEG riunisce gli esperti di diritto societario delle amministrazioni nazionali e si riunisce tre volte l’anno sotto la presidenza della DG Mercato interno e servizi.

[12]             C-436/03 Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea.

[13]             GU C […] del […], pag. […].

[14]             GU C […] del […], pag. […].

[15]             GU C […] del […], pag. […].

[16]             2010/2278(INI).

[17]             2008/2250(INI).

[18]             2006/2051(INI).

[19]             Dichiarazione scritta 84/2010, P7_DCL(2010)0084.

[20]             INT/498 - CESE 634/2010 - Aprile 2010.

[21]             CdR 330/2010 fin.

[22]             GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

[23]             GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.

[24]             GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

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