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Document 52012PC0035
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the Statute for a European Foundation (FE)
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sullo statuto della fondazione europea (FE)
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sullo statuto della fondazione europea (FE)
/* COM/2012/035 final - 2012/0022 (APP) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sullo statuto della fondazione europea (FE) /* COM/2012/035 final - 2012/0022 (APP) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1. Contesto generale Le fondazioni rivestono un ruolo importante
all’interno dell’Unione europea, in particolare nella società civile. Grazie
alle varie attività svolte in svariati settori, contribuiscono al raggiungimento
dei valori e degli obiettivi fondamentali dell’Unione, come il rispetto dei
diritti umani, la tutela delle minoranze, l’occupazione e il progresso sociale,
la protezione e il miglioramento dell’ambiente o la diffusione dei progressi
scientifici e tecnologici. In questo contesto forniscono un contributo
fondamentale al raggiungimento degli obiettivi ambiziosi per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020[1]. Inoltre, le fondazioni
promuovono e agevolano un coinvolgimento più attivo dei cittadini e della
società civile nel progetto europeo. Tuttavia, sono molti gli ostacoli che le
fondazioni incontrano nello svolgimento delle proprie attività a livello UE. L’Atto per il mercato unico[2] adottato nell’aprile 2011 ha
sottolineato la necessità di porre fine alla frammentazione del mercato e di
eliminare le barriere e gli ostacoli alla circolazione dei servizi, all’innovazione
e alla creatività a favore della crescita, dell’occupazione e della promozione
della concorrenza. Inoltre, ha evidenziato l’importanza di rafforzare la
fiducia dei cittadini nel mercato unico e di garantire loro tutti i vantaggi
che questo può offrire. Per quanto concerne il contributo delle
fondazioni all’economia sociale e al finanziamento di iniziative innovative di
pubblica utilità, l’Atto per il mercato unico ha sollecitato un intervento per
eliminare gli ostacoli che le fondazioni incontrano nel loro funzionamento a
livello transfrontaliero. Lo stesso aspetto è stato sottolineato nella relazione
2010 sulla cittadinanza dell’Unione “Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei
diritti dei cittadini dell’Unione”[3],
che evidenzia l’importanza di rafforzare la dimensione europea delle attività
svolte dalle fondazioni di pubblica utilità, promuovendo l’azione dei cittadini
a livello UE. Nella sua comunicazione sull’”iniziativa per l’imprenditoria
sociale” (SBI) del 25 ottobre 2011[4],
la Commissione ha anche sottolineato l’importanza di sviluppare forme
giuridiche europee per le entità operanti nel settore dell’economia sociale (ad
esempio, fondazioni, cooperative o mutue). L’iniziativa per l’imprenditoria
sociale mira a sostenere lo sviluppo delle imprese volte principalmente a
creare un impatto sociale attraverso le proprie attività. Inoltre, le azioni proposte
interessano e favoriscono quei soggetti dell’economia sociale (tra cui le
fondazioni) che soddisfano i criteri generali di “imprenditoria sociale”
enunciati nella comunicazione. Nella risoluzione in risposta all’Atto per il mercato unico della Commissione,
il Parlamento europeo ha invocato la creazione di un quadro giuridico
appropriato per le fondazioni (nonché per le mutue e le associazioni); nella
dichiarazione scritta 84/2010 del marzo 2011, si è espresso a favore dell’introduzione
di statuti per queste entità giuridiche, invitando la Commissione, nelle
precedenti risoluzioni del 2009 e del 2006[5],
a lavorare in questa direzione. Nel parere d’iniziativa 2010[6], il Comitato economico e
sociale europeo si è dichiarato a favore dello statuto, esponendo le proprie
riflessioni sui possibili sviluppi di uno statuto di questo tipo. Anche il
Comitato delle regioni ha appoggiato l’annuncio della Commissione in merito all’iniziativa
sulle fondazioni contenuta nell’Atto per il mercato unico[7]. 1.2. Motivazione e obiettivi della proposta Le fondazioni non sono in grado di veicolare i
fondi in maniera efficiente a livello transfrontaliero nell’Unione europea.
Quando le fondazioni decidono di operare a livello transfrontaliero, devono
investire una parte delle risorse raccolte nella consulenza giuridica,
soddisfando i requisiti legali e amministrativi definiti dai vari ordinamenti
giuridici nazionali. La presente iniziativa crea una nuova forma
giuridica europea, volta ad agevolare la costituzione e il funzionamento delle
fondazioni nel mercato unico. Ciò consentirà alle fondazioni di veicolare i
fondi privati a scopi di pubblica utilità in maniera più efficace e a livello
transfrontaliero nell’Unione. Di conseguenza, questo porterebbe a un numero
maggiore di fondi disponibili per le attività di pubblica utilità, ad esempio a
causa dei minori costi per le fondazioni, con un impatto positivo sul bene
pubblico dei cittadini europei e sull’economia globale dell’UE. La presente proposta non tratta del
particolare status delle fondazioni a carattere politico, affiliate ai partiti
politici a livello europeo. Questo tipo di fondazioni è disciplinato dal
diritto unionale mediante norme specifiche dal 2007, con particolare riguardo
al diritto di accesso ai finanziamenti dell’UE (al pari dei partiti politici a
livello europeo)[8].
La Commissione procede attualmente a un riesame di tali norme e intende
adottare, nel corso del 2012, una proposta legislativa per modificarle[9].
2.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE
D’IMPATTO
Nella preparazione della presente proposta, la
Commissione ha fatto ampio affidamento sui pareri di esperti esterni e ha
coinvolto varie parti interessate. Per prima cosa, nel 2008 è stato elaborato e
pubblicato uno studio di fattibilità da parte di un consorzio formato dal Max
Planck Institute for Comparative and International Private Law di Amburgo e l’Università
di Heidelberg (Centre for Social Investment)[10].
Secondo lo studio, uno statuto della fondazione europea (in cui vengono trattate
o meno le questioni fiscali) rappresenterebbe l’opzione strategica preferibile
per affrontare i problemi individuati. In secondo luogo, tra febbraio e maggio 2009
la Commissione ha tenuto una consultazione pubblica in merito alle
raccomandazioni dello studio di fattibilità. Mentre le fondazioni hanno
espresso un forte apprezzamento per lo statuto, le autorità nazionali e alcune
organizzazioni imprenditoriali si sono mostrate più scettiche in merito alla
necessità e alla fattibilità di una tale forma giuridica. Il settore non profit
ha espresso un vivo interesse per lo statuto in occasione di una consultazione
più generale relativa alla comunicazione “Verso un atto per il mercato unico”
nel 2010-2011. Inoltre, la Commissione ha raccolto ulteriori
informazioni in merito ai problemi effettivi affrontati durante le discussioni
bilaterali con le fondazioni, in particolare in occasione della “settimana
europea delle fondazioni” tenutasi nel giugno 2010 e attraverso i contatti con
il Centro europeo delle fondazioni (CEF). La Commissione ha anche interpellato le
autorità nazionali per raccogliere informazioni sulla legislazione nazionale in
materia, attraverso un questionario e alcuni dibattiti successivi con il gruppo
di esperti di diritto societario (CLEG)[11]
nel 2009, 2010 e 2011. Molti Stati membri hanno espresso riserve in merito alla
necessità di nuove forme giuridiche europee, anche per le fondazioni. Per redigere la proposta, la Commissione ha
tenuto conto dei commenti e delle preoccupazioni menzionate e si è basata su un’analisi
delle necessità delle fondazioni e dei sistemi giuridici nazionali, optando per
alcune soluzioni (ad esempio in termini di portata dell’iniziativa) per le
quali potrebbe essere più facile raggiungere un compromesso vista la diversità
delle leggi nazionali. La
valutazione d’impatto si basa sui dati raccolti, come precedentemente indicato.
Il problema generale riscontrato riguarda il fatto che la varietà di norme
nazionali civili e tributarie ha reso le operazioni transfrontaliere delle
fondazioni estremamente costose e inefficienti; di conseguenza, il
convogliamento transfrontaliero dei fondi a scopi di pubblica utilità
attraverso le fondazioni è stato sfruttato in maniera molto limitata. Tra i
problemi più specifici individuati rientrano l’incertezza in merito al
riconoscimento delle fondazioni di pubblica utilità in altri Stati membri, i
costi per la raccolta e la distribuzione di fondi su base transfrontaliera,
nonché le donazioni transfrontaliere limitate. Sono state considerate le seguenti opzioni: 1) nessuna
azione politica nuova a livello UE; 2) una campagna informativa e una
carta di qualità facoltativa; 3) uno statuto della fondazione europea (che
tratta o meno le questioni fiscali); e 4) un’armonizzazione parziale delle
leggi sulle fondazioni. L’opzione che non prevede alcuna azione
politica si baserebbe sulle iniziative in corso, tra cui i casi di
infrazione e le azioni nel settore fiscale, garantendo la completa attuazione
della direttiva sui servizi, iniziative di carattere non legislativo nel
settore della ricerca, nonché progetti del settore delle fondazioni a supporto
delle donazioni transfrontaliere. L’opzione relativa alla campagna
informativa andrebbe a migliorare la conoscenza delle fondazioni in merito
ai propri diritti e doveri secondo le leggi nazionali in caso di operazioni
transfrontaliere. Inoltre, una carta di qualità redatta dalle fondazioni
su base volontaria, e un rispettivo “marchio europeo di qualità” che potrebbe
essere assegnato alle fondazioni che adempiono alla carta, mirerebbero a
garantire la qualità e l’affidabilità delle attività delle fondazioni. L’opzione dello statuto della fondazione
europea che non tratta le questioni fiscali propone una forma giuridica
alternativa per le fondazioni; non richiederebbe alcuna modifica delle forme
esistenti di fondazioni nazionali e il suo impiego sarebbe facoltativo. Per
diventare una fondazione europea, lo statuto andrebbe a definire alcuni
requisiti (ad esempio, patrimonio minimo di costituzione, scopi di pubblica
utilità così come concordato in gran parte degli Stati membri). L’opzione dello statuto della fondazione
europea che tratta le questioni fiscali richiederebbe inoltre agli Stati
membri di considerare la fondazione europea come una fondazione nazionale di
pubblica utilità, concedendo così gli stessi benefici fiscali offerti alle
fondazioni nazionali. La stessa soluzione troverebbe applicazione per i
donatori e i beneficiari della fondazione europea. Un’armonizzazione parziale delle leggi
sulle fondazioni richiederebbe l’armonizzazione di
quei requisiti che le fondazioni devono soddisfare per potersi registrare e
operare all’estero (ad esempio, gli scopi consentiti di una fondazione di
pubblica utilità, il patrimonio minimo, i requisiti di registrazione e alcuni
aspetti di governance interna). Gli Stati membri dovrebbero consentire alle
fondazioni che soddisfano i criteri armonizzati di operare nel proprio paese
senza imporre alcun requisito aggiuntivo. Sono state prese in considerazione
anche le opzioni relative a una maggiore armonizzazione delle legislazioni
nazionali in materia di fondazioni e all’armonizzazione del trattamento fiscale
delle stesse e dei rispettivi donatori. Dall’analisi degli effetti generati dalle
opzioni proposte è emerso che lo statuto della fondazione europea con
applicazione diretta del trattamento fiscale non discriminatorio
rappresenterebbe l’opzione più adeguata, eliminando gli ostacoli
transfrontalieri per le fondazioni e i donatori e agevolando la veicolazione
efficiente dei fondi per scopi di pubblica utilità.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
3.1.
Base giuridica
Le basi giuridiche
per la proposta di regolamento sullo statuto della fondazione europea sono
rappresentate dall’articolo 352 TFUE, che fornisce il fondamento normativo
appropriato laddove nessun’altra disposizione del trattato attribuisca alle
istituzioni UE i poteri necessari per l’adozione di un provvedimento. L’articolo 352 costituisce la base giuridica
prescelta per le attuali forme giuridiche europee nel settore del diritto
societario (ad esempio, la Società europea, il Gruppo europeo di interesse
economico e la Società cooperativa europea). Nella propria sentenza[12] sulla Società cooperativa
europea, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato come l’articolo 352
rappresenti il fondamento normativo corretto.
3.2.
Sussidiarietà e proporzionalità
L’azione proposta risponde pienamente al principio della sussidiarietà.
L’azione UE è necessaria allo scopo di eliminare le attuali barriere e
restrizioni nazionali con cui le fondazioni si scontrano nelle operazioni a
livello UE. La situazione attuale mostra come il problema non venga
adeguatamente affrontato a livello nazionale e come le sue peculiarità
transfrontaliere richiedano un quadro comune per migliorare la mobilità delle
fondazioni. La mera azione degli Stati membri non consentirebbe al mercato unico di
offrire risultati ottimali ai cittadini UE. Questa iniziativa offre alle
fondazioni l’opportunità di scegliere la forma giuridica europea proposta e di
essere agevolate nello svolgimento delle attività transfrontaliere. L’azione proposta sarebbe adeguata e non si
spingerebbe al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi
prefissati in maniera soddisfacente, aderendo così al principio della proporzionalità.
Inoltre, mira a creare una nuova forma giuridica in aggiunta a quelle
nazionali, senza pregiudicare le varie leggi nazionali già in vigore. In questo
modo, gli Stati membri avrebbero la scelta e l’opportunità di sostenere e
sviluppare le proprie forme giuridiche nazionali. Inoltre, in materia di
fiscalità, questa azione non andrebbe a sostituirsi alle leggi degli Stati
membri sul trattamento fiscale delle fondazioni di pubblica utilità (e dei
rispettivi donatori) con una nuova serie di norme armonizzate, bensì le
disposizioni esistenti potrebbero essere applicate automaticamente alla
fondazione europea (e ai donatori). L’azione proposta affronterebbe gli
ostacoli più significativi che le fondazioni devono affrontare nelle operazioni
transfrontaliere, senza per questo definire nel dettaglio tutte le norme
applicabili alla fondazione europea e senza introdurre una nuova serie di norme
fiscali.
3.3.
Scelta degli strumenti giuridici
Il regolamento
rappresenta lo strumento più adeguato per garantire l’uniformità dello statuto
in tutti gli Stati membri, dal momento che una forma giuridica europea richiede
l’applicazione diretta e uniforme delle norme a livello UE.
4.
SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA
Il capo I (Disposizioni generali)
definisce l’oggetto, le norme applicabili alla FE e una serie di definizioni
per chiarire i termini utilizzati ai fini del regolamento. Inoltre, descrive le caratteristiche
principali della FE, ossia di un soggetto di pubblica utilità con
personalità e piena capacità giuridica in tutti gli Stati membri dell’UE,
caratterizzata da una dimensione transfrontaliera in termini di attività o da
un obiettivo statutario che prevede lo svolgimento delle attività in almeno due
Stati membri; il patrimonio di costituzione è pari ad almeno 25 000 EUR.
La FE può intraprendere attività economiche nella misura in cui gli utili
vengano impiegati per il perseguimento degli obiettivi di pubblica utilità,
conformemente al regolamento. Per motivi di certezza del diritto, viene fornito
un elenco dettagliato degli scopi di pubblica utilità riconosciuti in base al
diritto civile e tributario in gran parte degli Stati membri. Il capo II (Costituzione) definisce i metodi
di costituzione della FE, i contenuti minimi dello statuto e i requisiti di
registrazione. Per quanto concerne la costituzione, la
FE può essere costituita ex nihilo (per mezzo di una disposizione
testamentaria, un atto notarile, una dichiarazione scritta di una persona
fisica e/o giuridica o di un ente pubblico, in conformità al diritto nazionale
applicabile), per fusione di enti di pubblica utilità legalmente
stabiliti in uno o più Stati membri o per trasformazione in FE di un
ente nazionale di pubblica utilità legalmente stabilito in uno Stato membro. Il capo elenca i documenti e le informazioni
che devono essere contenuti nelle richieste di registrazione e che sono
soggetti a divulgazione. Inoltre, allo scopo di facilitare la registrazione,
gli uffici del registro devono collaborare tra loro per quanto concerne i
documenti e le informazioni della FE. Il capo III (Organizzazione della
fondazione europea) definisce le norme relative al consiglio di
amministrazione, agli amministratori delegati e all’organo di vigilanza, anche
in materia di conflitti di interesse. A garanzia della credibilità e dell’affidabilità,
la FE deve applicare standard elevati di trasparenza e rendicontazione. Il capo IV (Sede e trasferimento) illustra
la possibilità per la FE di trasferire la propria sede in un altro Stato
membro, conservando la propria personalità giuridica ed evitando di procedere
alla liquidazione. Il capo V
(Coinvolgimento dei lavoratori e dei volontari) contiene le norme relative
alle informazioni e alla consultazione dei lavoratori e dei volontari,
conformemente al rispettivo acquis dell’UE. La proposta
non contiene norme sulla partecipazione dei lavoratori agli organi direttivi,
dal momento che sono pochissimi gli Stati membri che prevedono la
partecipazione a tali organi negli enti di pubblica utilità. Per quanto
concerne il capo VI (Scioglimento della FE), il regolamento
consente la trasformazione della FE in un ente di pubblica utilità
regolamentato dalle leggi dello Stato membro in cui ha la propria sede, a
condizione che tale trasformazione sia ammessa in base allo statuto della FE.
Inoltre, contiene alcune norme sulla liquidazione nei casi in cui lo
scopo della FE sia stato raggiunto o non sia stato possibile raggiungerlo, la
durata per cui è stata istituita sia giunta al termine o la FE abbia perso
tutto il proprio patrimonio. Il capo VII (Vigilanza dello Stato membro) attribuisce
ampi poteri alle autorità nazionali di vigilanza incaricate, consentendo loro
di monitorare efficacemente le attività degli enti di pubblica utilità per cui
sono responsabili. Ad esempio, hanno il potere di approvare una modifica allo
scopo della FE, indagare sulle attività svolte da quest’ultima, inoltrare
avvertimenti al consiglio di amministrazione richiedendo a quest’ultimo di
adempiere allo statuto della FE, al regolamento e al diritto nazionale
applicabile, revocare o proporre a un tribunale la revoca di un membro del
consiglio di amministrazione oppure liquidare o proporre la liquidazione della
FE a un tribunale. Alle autorità di vigilanza è richiesto anche di collaborare
e di scambiarsi reciprocamente le informazioni; inoltre, vengono definite
alcune norme in materia di cooperazione degli uffici del registro e degli
organi di vigilanza con le autorità fiscali. Per quanto concerne il capo VIII
(Trattamento fiscale), il regolamento definisce l’applicazione automatica
per la FE e i rispettivi donatori degli stessi benefici fiscali concessi agli
enti nazionali di pubblica utilità, dal momento che agli Stati membri verrebbe
richiesto di considerare la FE come un ente di pubblica utilità costituito in
conformità alla legislazione degli Stati membri in questione. I donatori e
i beneficiari della FE dovrebbero essere trattati secondo lo stesso
principio. Il capo IX (Disposizioni finali) richiede
agli Stati membri di definire norme in materia di sanzioni applicabili in caso
di violazione delle disposizioni del presente regolamento e di intraprendere
tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. La proposta include
anche una clausola di revisione.
5.
INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio
dell’Unione europea.
6.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il
regolamento proposto è d’interesse per lo Spazio economico europeo. 2012/0022 (APP) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sullo statuto della fondazione europea (FE) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 352, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, vista l’approvazione del Parlamento europeo[13], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[14],
visto il parere del Comitato delle regioni[15], deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1)
Grazie alle attività svolte in vari settori, gli
enti di pubblica utilità contribuiscono al raggiungimento dei valori e degli
obiettivi fondamentali dell’Unione, come il rispetto dei diritti umani, la
tutela delle minoranze, l’occupazione e il progresso sociale, la protezione, la
salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente o la diffusione dei progressi
scientifici e tecnologici. (2)
Il quadro normativo in cui gli enti di pubblica
utilità svolgono le proprie attività nell’Unione si basa sul diritto nazionale
e non è soggetto ad armonizzazione a livello UE. Inoltre, sussistono differenze
sostanziali tra il diritto civile e quello tributario dei vari Stati membri.
Tali differenze rendono costose e complesse le operazioni transfrontaliere
degli enti di pubblica utilità. Di conseguenza, la veicolazione
transfrontaliera di fondi per scopi di pubblica utilità rimane ampiamente
sottosfruttata. (3)
In considerazione dei problemi affrontati dagli
enti di pubblica utilità e del fatto che non esiste un’altra forma giuridica
europea che tali enti possano utilizzare per le proprie attività, è necessario
creare una forma europea specificatamente pensata per tali entità a livello UE.
Questa forma giuridica dovrebbe essere il più uniforme possibile a livello dell’Unione,
allo scopo di promuovere al meglio le attività transfrontaliere di pubblica
utilità. (4)
Il Parlamento europeo ha adottato alcune
risoluzioni: il 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei[16], il 19 febbraio 2009 sull’economia
sociale[17],
il 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto
societario[18]
e, in data 10 marzo 2011, ha emesso una dichiarazione scritta sull’introduzione
di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni[19], in cui viene invocato uno
statuto della fondazione europea. (5)
Il 28 aprile 2010 il Comitato economico e sociale
europeo ha emesso un parere sullo statuto della fondazione europea[20], mentre il Comitato delle
regioni ha emesso il proprio parere sull’Atto per il mercato unico in data 1°
aprile 2011[21].
Entrambi i pareri hanno supportato l’iniziativa della Commissione volta a
istituire uno statuto della fondazione europea. (6)
La fondazione europea (in prosieguo “FE”) dovrebbe
essere regolamentata dalle norme sostanziali definite nel presente regolamento
e nello statuto della FE. Le disposizioni del diritto nazionale applicabili
agli enti di pubblica utilità troveranno applicazione per le questioni non
disciplinate dal regolamento o dallo statuto della FE o per gli aspetti
regolamentati solo parzialmente. (7)
La FE dovrebbe promuovere esclusivamente scopi di
pubblica utilità, intesi a favore di un ampio gruppo di beneficiari. Dal
momento che le attività degli enti di pubblica utilità si concentrano su
settori cruciali per i cittadini e l’economia europei, tale ambito apporterebbe
i massimi benefici in termini sociali, economici e ambientali. A garanzia della
certezza del diritto, lo scopo di pubblica utilità dovrebbe essere definito in
base a un elenco completo di scopi. (8)
L’obiettivo principale dello statuto è quello di
eliminare gli ostacoli che le fondazioni devono affrontare durante le
operazioni transfrontaliere a livello UE. Pertanto, l’azione dell’Unione si
dovrebbe concentrare su quegli enti di pubblica utilità che svolgono già
attività in altri Stati membri o che hanno l’intenzione di farlo, come indicato
nel loro statuto. (9)
La FE deve dotarsi di un patrimonio minimo che la
renda affidabile agli occhi di donatori e autorità pubbliche, attesti la
serietà del proprio scopo e prevenga l’abuso di questa forma giuridica.
Tuttavia, il requisito del patrimonio minimo non deve rendere troppo onerosa la
costituzione della fondazione europea, ostacolando l’attuazione di tale forma
giuridica. (10)
Per essere pienamente operativa, la FE deve avere
personalità e piena capacità giuridica in tutti gli Stati membri ed essere
capace di intraprendere quelle attività necessarie per il perseguimento dello
scopo di pubblica utilità nella misura in cui siano in linea con il proprio
statuto e con il presente regolamento. (11)
La capacità di svolgere attività di carattere
economico correlate o meno allo scopo di pubblica utilità, conferirebbe alla FE
una fonte di finanziamento fondamentale e un mezzo per incrementare i fondi
disponibili per scopi di pubblica utilità; tali attività dovrebbero essere
autorizzate. Tuttavia, allo scopo di garantire l’impiego adeguato del
patrimonio e la tutela dei creditori, dovrebbe essere definita una soglia per
le attività economiche autorizzate, ma non correlate. (12)
Per consentire alla FE di perseguire le proprie
attività transfrontaliere, questa dovrebbe beneficiare, se del caso, di un
diritto di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. (13)
Per rendere la FE ampiamente accessibile ai
fondatori e alle fondazioni, questa dovrebbe poter essere costituita ex nihilo,
per fusione tra enti nazionali di pubblica utilità o per trasformazione di tali
enti in una FE. Per facilitare la creazione della FE per trasformazione o
fusione transfrontaliera, il regolamento dovrebbe definire alcune norme
procedurali. Le fusioni tra enti di pubblica utilità con sede nello stesso
Stato membro dovrebbero essere regolamentate dalle leggi di tale Stato. (14)
Allo scopo di evitare oneri inutili per gli enti di
pubblica utilità, le formalità richieste per la registrazione della FE
dovrebbero limitarsi a quei requisiti necessari per garantire la certezza del
diritto. Gli uffici nazionali del registro dovrebbero comunicare alla
Commissione le FE registrate. (15)
Per consentire alla FE di munirsi di un quadro
giuridico che possa adattarsi alle proprie esigenze e dimensioni ed evolversi
di pari passo con lo svolgimento dell’attività, questa dovrebbe poter definire
nel proprio statuto l’organizzazione interna più idonea. Tuttavia, il
regolamento dovrebbe definire alcune norme obbligatorie in materia di governance,
in particolare sui compiti e sul ruolo del consiglio di amministrazione e sul
numero minimo dei suoi membri. La FE dovrebbe essere in grado di istituire un
organo di vigilanza o altri organi. Per agevolare l’espressione di opinioni
indipendenti e favorire il senso critico, il consiglio di amministrazione e l’organo
di vigilanza della FE dovrebbero essere sufficientemente differenziati in
termini di età, sesso ed esperienze formative e professionali. L’equilibrio tra
uomini e donne è particolarmente importante al fine di garantire una
rappresentazione adeguata della popolazione. Viste le differenze nei sistemi
nazionali, la responsabilità degli amministratori sarà regolamentata dal
diritto nazionale applicabile. (16)
È fondamentale che il patrimonio della FE venga
impiegato per il perseguimento del proprio scopo di pubblica utilità.
Dovrebbero essere definite norme chiare per evitare conflitti di interessi che
minerebbero tale principio. A questo proposito va rilevato che non solo un
conflitto di interessi effettivo, ma anche il suo semplice insorgere, può avere
un effetto sulla reputazione e sull’immagine della FE. (17)
Ai fini della credibilità e dell’affidabilità, la
FE dovrebbe applicare standard elevati di trasparenza e rendicontazione, nonché
registrare le proprie transazioni finanziarie e i conti annuali. Tali conti
dovrebbero essere soggetti a revisione contabile e resi pubblici conformemente
ai requisiti definiti nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e
abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio[22].
(18)
Per consentire alla FE di beneficiare appieno del
mercato unico, questa dovrebbe poter trasferire la propria sede da uno Stato
membro all’altro. (19)
La FE dovrebbe essere supervisionata da un’autorità
statale di vigilanza, viste le sue peculiarità specifiche. Ciò avviene già in
tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli enti nazionali di pubblica
utilità. Per poter beneficiare delle procedure già attuate dalle autorità
nazionali, la vigilanza dovrebbe avvenire a livello nazionale. Il regolamento
dovrebbe definire poteri di controllo minimi, ma severi, allo scopo di
garantire che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati e
sufficientemente uniformi a livello dell’Unione. Per ottenere un controllo
efficiente dovrebbe essere garantita la cooperazione tra le autorità di
vigilanza degli Stati membri. (20)
Gli Stati membri sono liberi di definire il
trattamento fiscale applicabile agli enti di pubblica utilità e ai relativi
donatori per quanto concerne le imposte sul reddito e sui redditi di capitale,
le imposte sulle donazioni e sulle successioni, le imposte patrimoniali e
fondiarie, nonché le imposte sui trasferimenti, di registro e simili. Al tempo
stesso è necessario garantire che gli Stati membri non effettuino
discriminazioni contro enti stranieri di pubblica utilità e i rispettivi
donatori. (21)
Molti Stati membri riservano un trattamento fiscale
vantaggioso agli enti di pubblica utilità e ai loro donatori. Per questa
ragione, allo scopo di garantire il massimo valore aggiunto agli enti di
pubblica utilità nell’Unione, la FE dovrebbe poter beneficiare degli stessi
vantaggi fiscali che lo Stato membro in cui la stessa ha sede garantisce agli
enti nazionali di pubblica utilità. Questo trattamento non discriminatorio
dovrebbe trovare applicazione anche per i donatori che effettuano donazioni a
favore della FE e dei suoi beneficiari, a livello nazionale o transfrontaliero.
In ogni caso, questo trattamento dovrebbe essere applicato senza che la FE o i
suoi donatori o beneficiari debbano attestare che questa equivale a un ente
nazionale di pubblica utilità. (22)
Gli Stati membri dovrebbero riservare alla FE, per
le sue attività economiche, comprese quelle autorizzate ma non correlate, lo
stesso trattamento fiscale di cui beneficiano gli enti nazionali di pubblica
utilità. Qualsiasi trattamento fiscale preferenziale per tali attività
economiche, comprese quelle autorizzate ma non correlate, dovrebbe inoltre
essere conforme alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza,
incluse le norme sugli aiuti di Stato. (23)
Devono essere adottate alcune disposizioni per
garantire il diritto ai lavoratori della FE di essere informati e consultati a
livello transnazionale nel caso in cui la FE vanti un numero significativo di
lavoratori in vari Stati membri. Per garantire che tali disposizioni siano
adatte alla situazione specifica di ciascuna FE, le modalità pratiche per l’informazione
e la consultazione transnazionale dei lavoratori dovrebbero essere anzitutto
definite con un accordo tra le parti della FE o, in assenza di tale accordo,
applicando una serie di prescrizioni accessorie contenute nella direttiva 2009/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione
di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie[23].
Vista l’importanza del volontariato nelle fondazioni, i volontari di lunga
durata dovrebbero essere coinvolti nel processo di informazione e consultazione
della FE. (24)
Ai fini di un’applicazione efficace del presente
regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire che le disposizioni adottate
in relazione al regolamento non implichino restrizioni normative sproporzionate
per la FE o un trattamento discriminatorio della stessa rispetto agli enti di
pubblica utilità regolamentati dalla legislazione nazionale. (25)
Gli Stati membri dovrebbero definire le norme in
materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del
presente regolamento (inclusa la violazione dell’obbligo di regolamentare nello
statuto della FE le questioni prescritte dal presente regolamento) e garantirne
l’applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e
dissuasive. (26)
Ai fini dell’adozione del presente regolamento, il
trattato sul funzionamento dell’Unione europea non prevede poteri diversi da quelli
definiti all’articolo 352. (27)
Poiché gli obiettivi dell’azione proposta per
agevolare le attività transfrontaliere degli enti di pubblica utilità non
possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri ove
riguardino la creazione di una forma per enti di pubblica utilità con
caratteristiche comuni a livello dell’Unione, e tali obiettivi possono essere
raggiunti in modo più efficace a livello UE viste le dimensioni dell’azione, l’Unione
può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5
del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è
necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (28)
Il presente regolamento lascia impregiudicate le
norme relative alle fondazioni a carattere politico a livello europeo di cui al
regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo[24], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I Disposizioni generali Sezione 1 Oggetto, norme applicabili e definizioni Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento definisce le
condizioni che disciplinano la costituzione e l’operatività di una fondazione
europea (Fundatio Europaea, in prosieguo “FE”). Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano
le seguenti definizioni: (1) “patrimonio”: qualsiasi risorsa
materiale o immateriale che può essere posseduta o controllata al fine di
produrre valore; (2) “attività economica non correlata”:
attività economica della FE non direttamente correlata allo scopo dell’ente di
pubblica utilità; (3) “disposizione testamentaria”:
qualsiasi documento giuridico, secondo la legislazione nazionale dello Stato
membro in cui risiede il de cuius, che descrive le modalità di gestione e
distribuzione del patrimonio dello stesso in seguito alla sua morte; (4) “ente pubblico”: qualsiasi
organismo, appartenente o meno da un punto di vista giuridico all’autorità
statale, nazionale, regionale o di amministrazione locale o a un’altra autorità
pubblica legalmente costituita, che fornisce servizi pubblici o svolge mansioni
pubbliche su base legale; (5) “ente di pubblica utilità”:
fondazione con scopo di pubblica utilità e/o persona giuridica simile con scopo
di pubblica utilità senza status di socio, costituita in conformità alle leggi
di uno Stato membro; (6) “Stato membro d’origine”: lo Stato
membro in cui la FE ha la propria sede subito prima del trasferimento di quest’ultima
in un altro Stato membro; (7) “Stato membro ospitante”: lo Stato
membro in cui viene trasferita la sede della FE. Articolo 3 Norme applicabili alla FE 1.
La FE è disciplinata dal presente regolamento e
dallo statuto della stessa. 2.
Per quanto concerne le questioni che non sono
disciplinate, o che lo sono solo in parte, dal presente regolamento e/o dallo
statuto della FE, quest’ultima è assoggettata alle seguenti norme: (a)
le disposizioni adottate dagli Stati membri per
garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento; (b)
per gli aspetti non regolamentati dal punto a), le
disposizioni della legislazione nazionale applicabili agli enti di pubblica
utilità. Articolo 4 Divulgazione 1.
Le informazioni relative alla FE soggette a divulgazione
in base al presente regolamento vengono rese note conformemente alla
legislazione nazionale applicabile, in modo tale da essere facilmente
accessibili al pubblico. 2.
Le lettere e i moduli d’ordine della FE, siano essi
cartacei o in formato elettronico, nonché eventuali siti internet della stessa
devono riportare le seguenti indicazioni: (a)
le informazioni necessarie a individuare l’ufficio
del registro di cui all’articolo 22, paragrafo 1, unitamente al numero di
registrazione della FE; (b)
il nome della FE, lo Stato membro in cui ha sede e
l’indirizzo di quest’ultima; e (c)
se del caso, l’indicazione che la FE è soggetta a
una procedura di insolvenza o di scioglimento. Sezione 2 Requisiti generali della FE Articolo 5 Scopo di pubblica utilità 1.
La FE è un ente costituito separatamente per uno
scopo di pubblica utilità. 2.
La FE opera al servizio dell’interesse pubblico in
genere. Può essere costituita soltanto per gli scopi di
seguito elencati e ai quali il suo patrimonio è irrevocabilmente destinato: (a)
arte, cultura o conservazione del patrimonio
storico; (b)
tutela ambientale; (c)
diritti civili o umani; (d)
eliminazione delle discriminazioni basate su sesso,
razza, etnia, credo religioso, disabilità, orientamento sessuale o altre forme
di discriminazione prescritte dalla normativa; (e)
assistenza sociale, inclusa la prevenzione della
povertà o il soccorso ai poveri; (f)
aiuti umanitari o soccorsi in caso di disastro; (g)
aiuti e cooperazione allo sviluppo; (h)
assistenza ai rifugiati o agli immigranti; (i)
tutela e sostegno a bambini, giovani o anziani; (j)
tutela o assistenza alle persone con disabilità; (k)
tutela degli animali; (l)
scienza, ricerca e innovazione; (m)
educazione e formazione; (n)
comprensione europea e internazionale; (o)
salute, benessere e assistenza sanitaria; (p)
tutela dei consumatori; (q)
tutela o assistenza alle persone vulnerabili e
svantaggiate; (r)
sport amatoriali; (s)
sostegno alle infrastrutture per organizzazioni di
pubblica utilità. Articolo 6 Componente transfrontaliera Al momento della registrazione, la FE deve
svolgere le proprie attività, o avere l’obiettivo statutario di farlo, in
almeno due Stati membri. Articolo 7 Patrimonio 1.
Il patrimonio della FE è espresso in euro. 2.
Il patrimonio della FE ammonta ad almeno 25 000 EUR.
Articolo 8 Responsabilità La responsabilità della FE è limitata al proprio
patrimonio. Sezione 3 Personalità e capacità giuridica Articolo 9 Personalità giuridica La FE ha personalità giuridica in tutti gli
Stati membri. La FE acquisisce personalità giuridica all’atto
dell’iscrizione nei registri, conformemente agli articoli 21, 22 e 23. Articolo 10 Capacità giuridica 1.
La FE ha piena capacità giuridica in tutti gli
Stati membri. Salvo eventuali restrizioni indicate nello
statuto, la FE è in possesso di tutti i diritti necessari per svolgere le
proprie attività, tra cui il diritto di possedere beni mobili e immobili,
concedere sovvenzioni, raccogliere fondi, ricevere e detenere donazioni di
qualsiasi tipo, incluse azioni e altri strumenti negoziabili, eredità e
donazioni “in natura” da qualsiasi fonte lecita, anche da paesi terzi. Se necessario per il perseguimento delle proprie
attività, la FE gode del diritto di stabilimento in un qualsiasi Stato membro. 2.
Per il perseguimento del proprio scopo, la FE può
agire in qualsiasi maniera lecita consentita dal proprio statuto, che sia coerente
con il proprio scopo di pubblica utilità e conforme al presente regolamento. 3.
Salvo eventuali restrizioni contenute nel proprio
statuto, la FE può svolgere attività in un qualsiasi paese terzo. Articolo 11 Attività economiche 1.
Salvo eventuali restrizioni contenute nel proprio
statuto, la FE ha la capacità ed è libera di intraprendere attività commerciali
o altre attività economiche, a condizione che gli utili vengano esclusivamente
impiegati per perseguire i propri scopi di pubblica utilità. 2.
Le attività economiche non correlate allo scopo di
pubblica utilità della FE possono costituire al massimo il 10% del fatturato
annuo netto della stessa, a condizione che i risultati delle attività non
correlate siano esposti separatamente in bilancio. Capo II Costituzione Sezione 1 Metodi di costituzione Articolo 12 Metodi di costituzione 1.
La FE può essere costituita secondo uno dei
seguenti metodi: (a)
disposizione testamentaria di una persona fisica, a
norma dell’articolo 13; (b)
atto notarile o dichiarazione scritta di una
persona fisica e/o giuridica o di un ente pubblico conformemente al diritto
nazionale applicabile, a norma dell’articolo 13; (c)
fusione di enti di pubblica utilità legalmente
stabiliti in uno o più Stati membri, di cui agli articoli 14, 15 e 16; (d)
trasformazione in una FE di un ente nazionale di
pubblica utilità legalmente stabilito in uno Stato membro, a norma degli
articoli 17 e 18. 2.
La FE viene costituita per un periodo indeterminato
o, se esplicitamente indicato nel proprio statuto, per un lasso di tempo
specificato non inferiore a due anni. Articolo 13 Costituzione per disposizione
testamentaria, atto notarile o dichiarazione scritta La disposizione testamentaria, l’atto notarile
o la dichiarazione scritta deve almeno: (a)
dichiarare l’intenzione di costituire la FE; (b)
dichiarare l’intenzione di effettuare una donazione
alla FE; (c)
definire il patrimonio iniziale della FE; (d)
definire lo scopo di pubblica utilità della FE. Articolo 14 Costituzione mediante fusione 1.
La FE può essere costituita mediante fusione tra
enti di pubblica utilità legalmente stabiliti in uno o più Stati membri, a
patto che le seguenti condizioni siano soddisfatte: (a)
la fusione tra enti nazionali di pubblica utilità
sia consentita in base al diritto nazionale applicabile; (b)
la fusione sia consentita in base allo statuto di
ciascuno degli enti partecipanti alla fusione stessa. 2.
Il consiglio di amministrazione di ciascun ente
partecipante alla fusione decide in merito a quest’ultima. La decisione deve
soddisfare i requisiti relativi al quorum e alla maggioranza applicabili a un
ente nazionale di pubblica utilità che desidera procedere a fusione con un
altro ente nazionale di pubblica utilità o, in assenza di tali norme, i
requisiti che troverebbero applicazione per un ente nazionale di pubblica
utilità che intende modificare il proprio statuto. 3.
Fatto salvo l’articolo 16, la fusione tra enti di
pubblica utilità legalmente stabiliti nello stesso Stato membro avviene
conformemente al diritto nazionale applicabile. La fusione tra enti di pubblica utilità legalmente
stabiliti in Stati membri diversi avviene in ottemperanza all’articolo 15. Articolo 15 Richiesta di fusione transfrontaliera 1.
Ciascuno degli enti partecipanti alla fusione
presenta, all’autorità competente dello Stato membro in cui ciascun ente è
legalmente stabilito, una richiesta dettagliata di fusione deliberata dai
consigli di amministrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2 e,
se del caso, la pubblica conformemente alle norme di tale Stato membro. 2.
La richiesta di fusione include la decisione del
consiglio di amministrazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2 e il progetto
comune di fusione contenente almeno le seguenti informazioni: (a)
il nome e l’indirizzo di ciascuno degli enti di
pubblica utilità partecipanti alla fusione; (b)
il nome e l’indirizzo della sede prevista per la
FE; (c)
lo statuto proposto della FE; (d)
le forme di tutela dei diritti dei creditori e dei
lavoratori degli enti partecipanti alla fusione. 3.
Ciascuna autorità competente gestisce la richiesta
di fusione secondo gli stessi principi e procedure che sarebbero stati
applicati in caso di richiesta di fusione per un ente nazionale di pubblica
utilità. 4.
In ciascuno Stato membro interessato l’autorità
competente rilascia senza indugio un certificato attestante il completamento
degli atti e delle formalità preliminari alla fusione. 5.
Successivamente alla registrazione della FE a norma
degli articoli 21, 22 e 23, l’ufficio del registro notifica senza indugio alle
autorità competenti di cui al paragrafo 1 e, se del caso, all’autorità
responsabile della registrazione, gli enti di pubblica utilità sciolti con la
fusione. La cancellazione della vecchia registrazione viene
possibilmente effettuata senza indugio, ma non prima di aver ricevuto la
notifica. Articolo 16 Conseguenze della fusione 1.
In caso di fusione mediante costituzione di una
nuova persona giuridica, tutte le attività e le passività di ciascun ente di
pubblica utilità vengono trasferite alla nuova FE e gli enti partecipanti alla
fusione si estinguono. 2.
In caso di fusione per incorporazione, tutte le
attività e le passività dell’ente di pubblica utilità soggetto ad
incorporazione vengono trasferite all’ente incorporante, mentre l’ente
incorporato si estingue e la persona giuridica incorporante diventa la FE.
Articolo 17 Costituzione mediante trasformazione 1.
La FE può essere costituita per trasformazione di
un ente di pubblica utilità legalmente stabilito in uno Stato membro, a
condizione che ciò sia consentito in base allo statuto dell’ente oggetto della
trasformazione. 2.
Il consiglio di amministrazione dell’ente decide in
merito alla trasformazione in FE e alle necessarie modifiche dello statuto. 3.
La costituzione della FE mediante trasformazione
non ha per conseguenza la liquidazione dell’ente di pubblica utilità oggetto
della trasformazione o l’eventuale perdita o interruzione della propria
personalità giuridica, né compromette eventuali diritti od obblighi esistenti
prima della trasformazione. Articolo 18 Richiesta di trasformazione 1.
Una richiesta dettagliata di trasformazione deliberata
dal consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, è
presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui l’ente è
legalmente stabilito e, se del caso, pubblicata conformemente alle norme di
tale Stato membro. 2.
La richiesta di trasformazione include la decisione
del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2 e il
progetto di trasformazione contenente almeno le seguenti informazioni: (a)
il nome e l’indirizzo dell’ente di pubblica utilità
oggetto della trasformazione; (b)
il nome e l’indirizzo della sede legale prevista
per la FE; (c)
lo statuto proposto della FE; (d)
le forme di tutela dei diritti dei lavoratori dell’ente
di pubblica utilità oggetto della trasformazione. 3.
L’autorità competente gestisce la richiesta di
trasformazione secondo gli stessi principi e procedure che sarebbero stati
applicati in caso di richiesta di modifica dello statuto dell’ente di pubblica
utilità. 4.
L’autorità competente rilascia senza indugio un
certificato attestante il completamento degli atti e delle formalità
preliminari alla trasformazione. 5.
Successivamente alla registrazione della FE a norma
degli articoli 21, 22 e 23, l’ufficio del registro notifica senza indugio l’ente
di pubblica utilità oggetto della trasformazione all’autorità competente di cui
al paragrafo 1 e, se del caso, all’autorità responsabile della registrazione. La cancellazione della vecchia registrazione viene
possibilmente effettuata senza indugio, ma non prima di aver ricevuto la
notifica. Sezione 2 Statuto Articolo 19 Contenuto minimo dello statuto 1.
Lo statuto della FE riporta almeno: (a)
i nomi dei fondatori; (b)
il nome della FE; (c)
l’indirizzo della sede; (d)
una descrizione degli scopi di pubblica utilità
perseguiti; (e)
il patrimonio al momento della costituzione; (f)
l’esercizio finanziario della FE; (g)
il numero di membri del consiglio di
amministrazione; (h)
le norme relative alla nomina e alla revoca del
consiglio di amministrazione; (i)
gli organi della FE diversi dal consiglio di
amministrazione e le rispettive funzioni, se del caso; (j)
la procedura di modifica dello statuto; (k)
la durata di esistenza specificata della FE,
qualora questa non sia indeterminata; (l)
la distribuzione del patrimonio netto in seguito a
liquidazione; (m)
la data di adozione dello statuto. 2.
Lo statuto della FE è redatto per iscritto e
soggetto ai requisiti formali del diritto nazionale applicabile. Articolo 20 Modifica dello statuto 1.
Qualora lo statuto esistente sia diventato
inadeguato per il funzionamento della FE, il consiglio di amministrazione può
decidere di modificarlo. 2.
Lo scopo della FE può essere modificato soltanto se
quello attuale è stato perseguito o non può essere conseguito, oppure nel caso
sia evidente che lo scopo attuale non rappresenta più un modo idoneo ed
efficace di impiegare il patrimonio della FE. 3.
Eventuali modifiche allo statuto, qualora
riguardino lo scopo della FE, sono in linea con la volontà del fondatore. 4.
Il consiglio di amministrazione delibera all’unanimità
in merito a eventuali modifiche dello scopo della FE e le presenta all’autorità
di vigilanza per approvazione. Sezione 3 Registrazione Articolo 21 Registrazione 1.
La FE viene registrata in uno Stato membro. 2.
La FE costituita mediante fusione tra due enti di
pubblica utilità legalmente stabiliti nello stesso Stato membro viene
registrata in tale Stato. 3.
La FE costituita in virtù di una fusione
transfrontaliera viene registrata in uno degli Stati membri in cui gli enti
partecipanti alla fusione erano legalmente stabiliti. 4.
La FE costituita mediante trasformazione viene
registrata nello Stato membro in cui l’ente oggetto della trasformazione era
originariamente stabilito. Articolo 22 Ufficio del registro 1.
Ciascuno Stato membro designa un ufficio del
registro per la registrazione della FE e provvede a darne comunicazione alla
Commissione. 2.
Gli uffici del registro incaricati secondo il
paragrafo 1 sono responsabili per la memorizzazione delle informazioni relative
alle FE registrate. Gli uffici del registro collaborano tra loro per
quanto concerne i documenti, le informazioni e i dati relativi alle FE. 3.
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli uffici del
registro comunicano alla Commissione il nome, l’indirizzo della sede, il numero
di registrazione e il settore di attività della FE registrata, e cancellata,
dai registri nell’anno civile precedente, nonché il numero complessivo di FE
registrate al 31 dicembre dell’anno precedente. Articolo 23 Formalità correlate alla registrazione 1.
Le richieste di registrazione della FE sono
corredate dei seguenti documenti e informazioni, nella lingua richiesta dal
diritto nazionale applicabile: (a)
il nome della FE e l’indirizzo della sede prevista
nell’Unione europea; (b)
i documenti di costituzione; (c)
una dichiarazione firmata indicante il patrimonio
da accantonare per gli scopi della FE o un’altra prova attestante il pagamento
del conferimento in denaro o il corrispettivo in natura, unitamente ai relativi
estremi; (d)
lo statuto della FE; (e)
i nomi e gli indirizzi, unitamente a qualsiasi
altra informazione utile conformemente al diritto nazionale applicabile, allo
scopo di individuare: i) tutti i membri del consiglio di
amministrazione e i rispettivi sostituti, ove presenti; ii) altre persone autorizzate a
rappresentare la FE nei rapporti con terzi e in giudizio; iii) il revisore o i revisori contabili
della FE; (f)
se le persone di cui ai punti i) e ii) della
lettera e) rappresentano la FE singolarmente o collettivamente; (g)
i nomi, gli scopi e gli indirizzi delle
organizzazioni fondatrici laddove queste siano entità giuridiche, o
informazioni inerenti simili relative agli enti pubblici; (h)
i nomi e gli indirizzi degli uffici della FE, ove
esistenti, e le informazioni necessarie a individuare l’ufficio del registro
competente e il numero di registrazione; (i)
qualora la FE sia stata costituita a seguito di una
fusione, i seguenti documenti: i) il progetto di fusione; ii) i certificati di cui all’articolo 15,
paragrafo 4, rilasciati meno di sei mesi prima della data di presentazione
della domanda; iii) le prove attestanti che sono stati
osservati i requisiti del diritto nazionale applicabile in materia di tutela
dei creditori e dei lavoratori; (j)
qualora la FE sia stata costituita a seguito di una
trasformazione, i seguenti documenti: i) l’atto di trasformazione; ii) il certificato di cui all’articolo 18,
paragrafo 4, rilasciato meno di sei mesi prima della data di presentazione
della domanda; iii) le prove attestanti che sono stati
osservati i requisiti del diritto nazionale applicabile in materia di tutela
dei lavoratori; (k)
un certificato emesso dall’ufficio del casellario
giudiziario e una dichiarazione dei membri del consiglio di amministrazione
attestante la loro effettiva appartenenza al consiglio. Gli Stati membri non richiedono altri documenti o
informazioni per la registrazione. L’ufficio del registro o, se del caso, le altre
autorità competenti verificano la conformità dei documenti e delle informazioni
con i requisiti del presente regolamento e del diritto nazionale applicabile. 2.
L’ufficio del registro o, se del caso, le altre
autorità competenti verificano che il richiedente adempia ai requisiti del
presente regolamento. 3.
L’ufficio del registro provvede a registrare la FE
se questa ha presentato tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo
1 e si è conformata ai requisiti del presente regolamento entro dodici
settimane dalla data della domanda. In seguito alla registrazione non sono richieste
altre autorizzazioni da parte dello Stato membro. 4.
La decisione dell’ufficio del registro, unitamente
alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e da d) a h), del
presente articolo, sono soggette a divulgazione. Articolo 24 Modifiche ai documenti e alle informazioni
presentati per la registrazione 1.
Il consiglio di amministrazione, o chiunque
autorizzato a rappresentare la FE, presenta all’ufficio del registro eventuali
modifiche ai documenti o alle informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1,
entro 14 giorni di calendario dalla data in cui viene apportata la modifica. 2.
Successivamente a ogni modifica apportata allo
statuto, la FE inoltra il testo integrale dello stesso all’ufficio del registro,
nella sua versione aggiornata. La presentazione di una modifica delle
informazioni registrate è accompagnata da prove documentali attestanti che la
modifica è stata decisa in maniera legittima. 3.
La registrazione delle modifiche relative ai
documenti e alle informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 4 è soggetta a
divulgazione. Articolo 25 Nome della FE 1.
Il nome della FE include l’abbreviazione “FE”. 2.
Soltanto la FE può utilizzare tale acronimo nel
proprio nome. Tuttavia, gli enti il cui nome contiene l’acronimo
“FE” o è seguito dalla dicitura “FE”, registrati in uno Stato membro prima
della data di entrata in vigore del presente regolamento, non devono modificare
i propri nomi o tale abbreviazione. Articolo 26 Responsabilità per gli atti intrapresi
prima della registrazione della FE La responsabilità per gli atti intrapresi
prima della registrazione della FE sono regolamentati dal diritto nazionale
applicabile. Capo III Organizzazione della FE Articolo 27 Consiglio di amministrazione 1.
La FE è amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da almeno tre membri (sempre in numero dispari), come
disposto dallo statuto della FE. 2.
Ciascun membro del consiglio esprime un voto in
caso di deliberazione. 3.
Salvo disposizioni contrarie contenute nello statuto
della FE o nel presente regolamento, il consiglio decide per maggioranza dei
propri membri. Articolo 28 Membri del consiglio di amministrazione 1.
I membri del consiglio di amministrazione hanno
piena capacità giuridica e non devono essere interdetti dall’incarico di
amministratore in base alle leggi di uno Stato membro o a una decisione
giudiziaria o amministrativa in uno qualsiasi degli Stati membri. 2.
I membri del consiglio di amministrazione possono
rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Un membro del consiglio di amministrazione
rassegna le proprie dimissioni in una qualsiasi delle seguenti situazioni: (a)
non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1; (b)
non soddisfa i requisiti di ammissione definiti nei
documenti di costituzione o nello statuto della FE; (c)
è accusato di illecito finanziario da un tribunale; (d)
viene ritenuto palesemente inadatto ad adempiere ai
compiti di amministratore, in considerazione degli atti o delle omissioni
compiuti. 3.
Se previsto dallo statuto della FE, il consiglio di
amministrazione o l’organo di vigilanza possono revocare dall’incarico un
membro del consiglio di amministrazione per le ragioni indicate al paragrafo 2,
secondo comma. L’autorità di vigilanza può revocare un membro del
consiglio di amministrazione per le ragioni indicate al paragrafo 2, secondo
comma oppure, qualora previsto dal diritto nazionale applicabile, può proporre
la revoca a un tribunale competente. Articolo 29 Compiti del consiglio di amministrazione e
dei suoi membri 1.
Il consiglio di amministrazione ha i seguenti
compiti: (a)
assumersi la responsabilità per la corretta
amministrazione, gestione e condotta delle attività della FE; (b)
garantire l’osservanza dello statuto della FE, del
presente regolamento e del diritto nazionale applicabile. 2.
I membri del consiglio di amministrazione agiscono
nel miglior interesse della FE e del suo scopo di pubblica utilità e adempiono
a un obbligo di lealtà nell’esercizio delle proprie responsabilità. Articolo 30 Amministratori delegati 1.
Il consiglio di amministrazione può nominare uno o
più amministratori delegati incaricati della gestione giornaliera della FE, in
ottemperanza alle indicazioni fornite. Il presidente e la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione non possono ricoprire contemporaneamente la carica
di amministratore delegato. 2.
Gli amministratori delegati agiscono nel miglior
interesse della FE e del suo scopo di pubblica utilità e adempiono a un obbligo
di lealtà nell’esercizio delle proprie responsabilità. Articolo 31 Altri organi della FE Lo statuto della FE può prevedere l’istituzione
di un organo di vigilanza e di altri organi. Articolo 32 Conflitti di interesse 1.
Il fondatore e qualsiasi altro membro del consiglio
di amministrazione che possa avere un rapporto d’affari, familiare o di altro
tipo con il fondatore o con altri membri del consiglio di amministrazione, tale
da generare un conflitto di interessi effettivo o potenziale che potrebbe
pregiudicare i rispettivi giudizi e opinioni, non possono rappresentare la
maggioranza del consiglio di amministrazione. 2.
Non è possibile ricoprire contemporaneamente la
carica di membro del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza. 3.
Nessun beneficio, sia esso diretto o indiretto, può
essere distribuito a fondatori, membri del consiglio di amministrazione o dell’organo
di vigilanza, amministratori delegati o revisori contabili, né può essere
procurato a persone che hanno un rapporto d’affari o di stretta parentela con
tali soggetti, a meno che tali benefici non siano strumentali all’espletamento
delle proprie mansioni all’interno della FE. Articolo 33 Rappresentanza della FE dinanzi a terzi Il consiglio di amministrazione, nonché
eventuali altri soggetti autorizzati dal consiglio stesso e debitamente
istruiti da quest’ultimo, possono rappresentare la FE dinanzi a terzi e in
giudizio. Articolo 34 Trasparenza e rendicontazione 1.
La FE tiene traccia, in maniera completa e
accurata, di tutte le transazioni finanziarie. 2.
La FE redige e inoltra all’ufficio del registro
nazionale competente e all’autorità di vigilanza il bilancio annuale e una
relazione annuale di attività entro sei mesi dalla fine dell’esercizio
finanziario. Il primo periodo di rendicontazione decorre dalla
data di registrazione della FE ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 fino all’ultimo
giorno dell’esercizio finanziario come indicato nello statuto della FE. 3.
La relazione annuale di attività contiene almeno i
seguenti dati: (a) informazioni sulle attività della FE; (b) descrizione dei modi in cui, durante l’esercizio
finanziario in questione, sono stati promossi gli scopi di pubblica utilità per
cui è stata costituita la FE; (c) un elenco delle sovvenzioni assegnate,
tenendo in considerazione il diritto alla privacy dei beneficiari. 4.
I conti annuali della FE sono sottoposti alla revisione
contabile di uno o più soggetti autorizzati a espletare le revisioni legali in
base alle norme nazionali adottate in conformità alla direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio. 5.
I conti annuali debitamente approvati dal consiglio
di amministrazione, unitamente al parere della persona incaricata della
revisione dei conti, e la relazione di attività sono soggetti a divulgazione. Capo IV Sede e trasferimento Articolo 35 Sede della FE La FE ha la propria sede, nonché l’amministrazione
centrale o il luogo principale di attività all’interno dell’Unione europea. Articolo 36 Trasferimento della sede 1.
La FE può trasferire la propria sede da uno Stato
membro ad un altro. Tale trasferimento non porta allo scioglimento
della FE o alla creazione di una nuova entità giuridica, né compromette
eventuali diritti od obblighi esistenti prima del trasferimento. 2.
Il trasferimento ha effetto dalla data di
registrazione della FE nello Stato membro ospitante. 3.
La FE non trasferisce la propria sede qualora questa
sia l’oggetto dell’esercizio dei poteri di controllo definiti all’articolo 46,
paragrafo 2, secondo comma; si trovi in fase di scioglimento conformemente all’articolo
40; sia stato avviato un procedimento di liquidazione, insolvenza o simile,
oppure qualora il trasferimento sia contrario allo statuto della FE o metta a
rischio l’adempimento dello scopo della FE. 4.
La registrazione nello Stato membro ospitante e la
cancellazione dall’ufficio del registro dello Stato membro d’origine sono
oggetto di divulgazione. Articolo 37 Procedura di trasferimento 1.
Il consiglio di amministrazione della FE presenta
una proposta di trasferimento all’autorità competente dello Stato membro d’origine. 2.
La proposta di trasferimento contiene almeno le
seguenti informazioni: (a)
il nome della FE, l’indirizzo della sede nello
Stato membro d’origine, le informazioni necessarie per identificare l’ufficio
del registro di cui all’articolo 22, paragrafo 1, e il rispettivo
numero di registrazione della FE; (b)
il nome proposto della FE e l’indirizzo della sede
prevista nello Stato membro ospitante; (c)
se del caso, lo statuto modificato della FE; (d)
le tempistiche proposte per il trasferimento; (e)
una relazione in cui vengono illustrati e motivati
gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento proposto e in cui vengono
chiarite le implicazioni di quest’ultimo per i creditori e i lavoratori della
FE. 3.
L’autorità competente dello Stato membro d’origine
verifica che non sussista una delle situazioni elencate all’articolo 36,
paragrafo 3, ed emette senza indugio un certificato attestante il completamento
degli atti e delle formalità da espletare prima del trasferimento. 4.
La FE presenta i seguenti documenti e informazioni
all’autorità competente dello Stato membro ospitante: (a)
il certificato indicato al paragrafo 3; (b)
la proposta di trasferimento approvata dal
consiglio di amministrazione; (c)
i documenti e le informazioni elencati all’articolo
23, paragrafo 1. 5.
L’autorità competente dello Stato membro ospitante
verifica senza indugio se siano soddisfatte le condizioni sostanziali e formali
prescritte dal presente capo per il trasferimento della sede e notifica la
propria decisione all’ufficio del registro competente dello Stato membro
ospitante. L’autorità competente dello Stato membro ospitante
può rifiutare il trasferimento solo a motivo dell’insussistenza delle
condizioni di cui al comma precedente. 6.
L’ufficio del registro competente dello Stato
membro ospitante procede alla registrazione della FE. L’autorità competente
dello Stato membro ospitante notifica senza indugio all’ufficio del registro
competente dello Stato membro d’origine l’avvenuta registrazione della FE nello
Stato membro ospitante. L’ufficio del registro competente dello Stato
membro d’origine cancella senza indugio la FE dal registro, ma non prima di
aver ricevuto la notifica. Capo V Coinvolgimento dei lavoratori e dei
volontari Articolo 38 Rappresentanza dei lavoratori e dei
volontari 1.
Nel caso in cui il numero complessivo di lavoratori
assunti all’interno dell’Unione dalla FE e dai rispettivi uffici sia pari o
superiore a 50, di cui almeno 10 in ciascuno degli Stati membri (almeno due),
la FE istituisce un comitato aziendale europeo in rappresentanza dei lavoratori
della FE, conformemente al paragrafo 2. 2.
La FE con un massimo di 200 lavoratori istituisce
un comitato aziendale europeo su richiesta di almeno 20 lavoratori in almeno
due Stati membri o dei loro rappresentanti. La FE con più di 200 lavoratori istituisce un
comitato aziendale europeo su richiesta di almeno il 10% dei lavoratori in almeno
due Stati membri o dei loro rappresentanti. I provvedimenti nazionali relativi alle
prescrizioni accessorie di cui all’allegato I, punto 1, lettere da a) ad e),
della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano
all’istituzione del comitato aziendale europeo. 3.
Ai rappresentanti dei volontari impegnati per un
periodo prolungato in attività ufficiali di volontariato all’interno della FE
viene assegnato lo status di osservatore all’interno del comitato aziendale
europeo. Il numero di tali rappresentanti è pari ad almeno
uno per Stato membro in cui sono presenti almeno dieci volontari. Articolo 39 Informazioni e consultazione dei lavoratori
e dei volontari 1.
I lavoratori e i volontari della FE vengono
informati e consultati a livello dell’Unione in merito alla situazione, all’evoluzione,
all’organizzazione e agli aspetti occupazionali della FE attraverso il comitato
aziendale europeo istituito in conformità all’articolo 38. 2.
Il comitato aziendale europeo e il consiglio di
amministrazione o, se del caso, gli amministratori delegati della FE possono
stipulare un accordo sulle modalità pratiche di informazione e consultazione
dei lavoratori all’interno della FE. 3.
Qualora non venga stipulato un accordo simile o in
merito ad aspetti non trattati da tale accordo, si applicano i provvedimenti
nazionali sulle prescrizioni accessorie di cui all’allegato I, punti da 2
a 6 della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Capo VI Scioglimento della FE Articolo 40 Metodi di scioglimento La FE può essere sciolta secondo uno dei
seguenti metodi: (a) trasformazione della FE in un ente
di pubblica utilità di diritto nazionale, a norma degli articoli 41 e 42; (b) liquidazione della FE, a norma degli
articoli 43 e 44. Articolo 41 Scioglimento mediante trasformazione 1.
La FE può essere trasformata in un ente di pubblica
utilità disciplinato dalle leggi dello Stato membro in cui ha la propria sede,
a condizione che tale trasformazione sia consentita in base allo statuto della
FE. La trasformazione può essere effettuata solo dopo
due anni dalla registrazione della FE. 2.
Il consiglio di amministrazione della FE decide in
merito alla trasformazione e alle modifiche necessarie da apportare allo
statuto. 3.
La trasformazione non porta alla liquidazione dell’ente
o alla creazione di una nuova persona giuridica, né compromette eventuali
diritti od obblighi in essere prima della trasformazione. Articolo 42 Richiesta di scioglimento mediante
trasformazione 1.
La FE presenta una richiesta dettagliata di scioglimento
mediante trasformazione all’autorità competente dello Stato membro in cui ha la
propria sede, conformemente alle leggi di tale Stato. 2.
La richiesta di scioglimento mediante
trasformazione include la decisione del consiglio di amministrazione della FE
di cui all’articolo 41, paragrafo 2, il nome e l’indirizzo della sede
della FE oggetto della trasformazione, il nome proposto, l’indirizzo e lo
statuto del nuovo ente di pubblica utilità, nonché le forme di tutela dei
diritti dei lavoratori della FE oggetto della trasformazione. 3.
Qualora l’autorità competente approvi la richiesta
di scioglimento mediante trasformazione, la stessa provvede a inoltrarla all’ufficio
del registro e, se del caso, all’autorità responsabile della registrazione del
nuovo ente di pubblica utilità. 4.
Al ricevimento della richiesta approvata di
scioglimento mediante trasformazione, l’ufficio del registro cancella senza
indugio la FE, a condizione che la costituzione legale del nuovo ente di
pubblica utilità sia stata completata. 5.
La trasformazione decorre dalla data in cui la FE
viene cancellata dall’ufficio del registro competente. La trasformazione è soggetta a divulgazione. Articolo 43 Decisione di liquidazione 1.
Il consiglio di amministrazione della FE può
decidere di liquidare la FE in uno dei seguenti casi: (a) lo scopo della FE è stato raggiunto o non
è stato possibile raggiungerlo; (b) il periodo di tempo per cui è stata
istituita è scaduto; (c) ha perso tutto il proprio patrimonio. Il consiglio di amministrazione inoltra la propria
decisione di liquidazione della FE all’autorità di vigilanza per approvazione. 2.
Dopo aver ascoltato il parere del consiglio di
amministrazione della FE, l’autorità di vigilanza può decidere di liquidare la
FE oppure, se previsto dal diritto nazionale applicabile, di proporne la
liquidazione a un tribunale competente in uno dei seguenti casi: (a)
qualora il consiglio di amministrazione non abbia
agito nei casi elencati al paragrafo 1; (b)
qualora la FE violi ripetutamente il proprio
statuto, il presente regolamento o il diritto nazionale applicabile. Articolo 44 Liquidazione 1.
Qualora l’autorità di vigilanza abbia approvato la
decisione del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 43, paragrafo 1,
secondo comma o nel caso in cui l’autorità di vigilanza o eventualmente un
tribunale abbia deciso di liquidare la FE, il patrimonio di quest’ultima viene
impiegato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 2.
Dopo aver pagato interamente i creditori della FE,
l’eventuale patrimonio residuo della stessa viene trasferito a un altro ente di
pubblica utilità con uno scopo analogo o impiegato in altro modo a scopi di
pubblica utilità il più affini possibile a quelli per cui era stata istituita
la FE. 3.
Il consiglio di amministrazione o il liquidatore
responsabile trasmette all’autorità di vigilanza il bilancio finale alla data
in cui ha effetto la liquidazione, unitamente a una relazione recante le
informazioni sulla distribuzione del patrimonio residuo. Tali documenti sono
soggetti a divulgazione. Capo VII Vigilanza dello Stato membro Articolo 45 Autorità di vigilanza Ciascuno Stato membro designa un’autorità di
vigilanza per il controllo delle FE registrate in tale Stato membro e provvede
a darne comunicazione alla Commissione. Articolo 46 Poteri e compiti dell’autorità di vigilanza
1.
L’autorità di vigilanza garantisce che il consiglio
di amministrazione agisca in conformità allo statuto della FE, al presente
regolamento e al diritto nazionale applicabile. 2.
L’autorità di vigilanza ha il potere di approvare
la modifica dello scopo della FE conformemente all’articolo 20, paragrafo 4 e
la liquidazione della stessa a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo
comma. Ai fini del paragrafo 1, l’autorità di vigilanza
detiene almeno i seguenti poteri: (a)
qualora abbia motivi ragionevoli per credere che il
consiglio di amministrazione della FE non stia agendo conformemente allo
statuto di quest’ultima, al presente regolamento o al diritto nazionale
applicabile, indagare sulle attività della FE e, a tale scopo, chiedere agli
amministratori, ai lavoratori e ai revisori contabili della stessa di mettere a
disposizione tutte le informazioni e le prove necessarie; (b)
laddove emergano prove di illeciti finanziari,
gravi casi di cattiva gestione o abusi, nominare un esperto indipendente per
indagare sulle attività della FE a spese di quest’ultima; (c)
laddove sussistano prove indicanti che il consiglio
di amministrazione non ha agito conformemente allo statuto della FE, al
presente regolamento o al diritto nazionale applicabile, inviare avvertimenti
al consiglio di amministrazione e ordinare a quest’ultimo di adempiere allo
statuto della FE, al presente regolamento e al diritto nazionale applicabile; (d)
revocare un membro del consiglio di amministrazione
o, se previsto dal diritto nazionale applicabile, proporre la revoca a un
tribunale competente, in conformità all’articolo 28, paragrafo 3, secondo
comma; (e)
decidere di liquidare la FE o, se previsto dal
diritto nazionale applicabile, proporre la liquidazione della FE a un tribunale
competente, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2. 3.
Fatto salvo il paragrafo 2, l’autorità di vigilanza
non ha alcun potere di agire per quanto concerne l’amministrazione della FE. Articolo 47 Cooperazione tra autorità di vigilanza 1.
Al fine di esercitare i poteri di controllo e
prendere le misure necessarie di cui all’articolo 46, l’autorità di vigilanza
dello Stato membro in cui ha sede la FE e le autorità degli Stati membri in cui
la FE svolge le proprie attività collaborano insieme. 2.
Le autorità di vigilanza provvedono allo scambio di
tutte le informazioni rilevanti in caso di violazioni, effettive o sospette,
dello statuto, del presente regolamento o del diritto nazionale applicabile
commesse dalla FE. 3.
Su richiesta dell’autorità di vigilanza di uno
Stato membro in cui la FE svolge le proprie attività, l’autorità di vigilanza
dello Stato membro in cui ha sede la FE indaga in merito a sospette violazioni
commesse dalla stessa. L’autorità di vigilanza interpellata informa l’autorità
richiedente in merito alle conclusioni tratte dalle informazioni disponibili e
ad eventuali azioni intraprese. Articolo 48 Cooperazione con le autorità fiscali 1.
L’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui
ha sede la FE informa le autorità fiscali di tale Stato membro in merito all’avvio
di eventuali indagini relative a presunte irregolarità a norma dell’articolo 46,
paragrafo 2, secondo comma, lettera a), nonché in caso di nomina di un
esperto indipendente in ottemperanza all’articolo 46, paragrafo 2, secondo
comma, lettera b). 2.
Inoltre, informa le autorità fiscali in merito allo
stato di avanzamento e all’esito di tali indagini, nonché a eventuali
avvertimenti emessi o sanzioni imposte. 3.
L’ufficio del registro, nonché l’autorità di
vigilanza dello Stato membro in cui ha sede la FE, mettono a disposizione dell’autorità
fiscale di un qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta eventuali
documenti o informazioni relativi alla FE. Capo VIII Trattamento fiscale Articolo 49 Trattamento fiscale della FE 1.
In relazione alle imposte sul reddito e sui redditi
di capitale, alle imposte sulle donazioni e sulle successioni, alle imposte
patrimoniali e fondiarie, nonché alle imposte sui trasferimenti, di registro e
simili, lo Stato membro in cui ha sede la FE assoggetta quest’ultima allo stesso
trattamento fiscale applicabile agli enti di pubblica utilità stabiliti in tale
Stato membro. 2.
Con riferimento alle imposte di cui al paragrafo 1,
gli Stati membri diversi da quello in cui ha sede la FE assoggettano quest’ultima
allo stesso trattamento fiscale applicabile agli enti di pubblica utilità
stabiliti in tali Stati membri. 3.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la FE viene assimilata
agli enti di pubblica utilità stabiliti a norma delle leggi degli Stati membri
in questione. Articolo 50 Trattamento fiscale dei donatori della FE 1.
Con riferimento alle imposte sul reddito, sulle
donazioni, sui trasferimenti, di registro e simili, una persona fisica o
giuridica che effettua una donazione alla FE a livello nazionale o
transfrontaliero è soggetta allo stesso trattamento fiscale applicabile alle
donazioni effettuate a favore degli enti di pubblica utilità stabiliti nello
Stato membro in cui il donatore ha la residenza fiscale. 2.
Ai fini del paragrafo 1, la FE che riceve la
donazione è assimilata agli enti di pubblica utilità stabiliti a norma delle
leggi dello Stato membro in cui il donatore ha la residenza fiscale. Articolo 51 Trattamento fiscale dei beneficiari della
FE In relazione a sovvenzioni o altri benefici
ricevuti, i beneficiari della FE vengono trattati come se tali contributi
fossero erogati da un ente di pubblica utilità stabilito nello Stato membro in
cui il beneficiario ha la residenza fiscale. Capo IX Disposizioni finali Articolo 52 Applicazione effettiva Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni
per assicurare l’effettiva applicazione del presente regolamento entro due anni
dalla sua entrata in vigore. Articolo 53 Sanzioni Gli Stati membri adottano norme in materia di
sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente
regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’esecuzione.
Le sanzioni comminate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli
Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [due anni
dall’entrata in vigore] e comunicano senza indugio alla stessa
eventuali modifiche successive. Articolo 54 Revisione del regolamento Nel settimo anno successivo all’entrata in
vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al
Parlamento europeo una relazione sull’applicazione del regolamento ed eventuali
proposte di modifica. Articolo 55 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal [due anni
dall’entrata in vigore]. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 8.2.2012 Per
il Consiglio Il
presidente [1] COM(2010) 2020. [2] COM(2011) 206. [3] COM(2010) 603. [4] COM(2011) 682. [5] Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul
mercato unico per gli europei (2010/2278(INI)); dichiarazione scritta 84/2010, P7_DCL(2010)0084; risoluzione del
Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull’economia sociale (2008/2250(INI)) e risoluzione del Parlamento
europeo del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in
materia di diritto societario (2006/2051(INI)). [6] INT/498 - CESE 634/2010 - Aprile 2010. [7] CdR 330/2010 fin. [8] Cfr. regolamento (CE) n. 1524/2007, del 18 dicembre
2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo
statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo. [9] Programma di lavoro della Commissione per il 2012,
punto 76. [10] Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf,
nel prosieguo lo “studio di fattibilità”. [11] Il CLEG riunisce gli esperti di diritto societario delle
amministrazioni nazionali e si riunisce tre volte l’anno sotto la presidenza
della DG Mercato interno e servizi. [12] C-436/03 Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] GU C […] del […], pag. […]. [16] 2010/2278(INI). [17] 2008/2250(INI). [18] 2006/2051(INI). [19] Dichiarazione scritta 84/2010, P7_DCL(2010)0084. [20] INT/498 - CESE 634/2010 - Aprile 2010. [21] CdR 330/2010 fin. [22] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87. [23] GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28. [24] GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.