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Document 52011PC0416
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
/* COM/2011/0416 definitivo - 2011/0194 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura /* COM/2011/0416 definitivo - 2011/0194 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Un'organizzazione
comune dei mercati (OCM) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura esiste
dal 1970 e costituisce uno dei pilastri della politica comune della pesca
(PCP). La sua base giuridica attuale è il regolamento (CE) n. 104/2000,
adottato nel 1999. La riforma della politica comune della pesca offre un'ottima
opportunità per analizzare ed eventualmente rivedere obiettivi e strumenti
dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Problemi
identificati e obiettivi della riforma A partire dal 2008
la Commissione ha svolto valutazioni approfondite e ampie consultazioni per
accertare l'efficacia dell'attuale contesto giuridico, esaminare e analizzare
gli sviluppi e le tendenze dei mercati dell'UE nell'ultimo decennio e
raccogliere le opinioni delle parti interessate. Le analisi hanno
permesso di identificare cinque ambiti problematici principali, che possono
essere sintetizzati come segue. L'organizzazione
comune dei mercati dell'UE non ha contribuito in misura sufficiente al
conseguimento di una produzione sostenibile: se da un lato molti tipi di pesca
europea non vengono praticati in maniera sostenibile, fino a tempi recenti
esistevano incentivi di mercato molto limitati per le pratiche sostenibili e
non vi erano sanzioni di mercato per prevenire o combattere le pratiche non
sostenibili. La politica attuale non si è sufficientemente adoperata per
fornire i giusti segnali. La posizione di
mercato della produzione europea è peggiorata: i produttori dell'UE possono
contare su possibilità di produzione ridotte o diminuite (pesca e
acquacoltura). A ciò si aggiunge una produzione frammentata a causa del numero
di specie, di luoghi di sbarco e di luoghi di vendita, a fronte di una domanda
fortemente concentrata. La produzione dell'UE risulta inoltre poco competitiva
in un mercato sempre più globalizzato. Non siamo stati in
grado di anticipare o di gestire le fluttuazioni di mercato: la pesca, più di
ogni altro settore della produzione alimentare, è caratterizzata
dall'incertezza delle condizioni di produzione e dell'accesso a quest'ultima.
L'offerta dell'UE manca di prevedibilità in termini di volume e qualità
richiesti sul fronte della domanda. I produttori dell'UE invece in generale non
tengono conto delle possibili esigenze di mercato nel pianificare la produzione
e ciò comporta una grande volatilità dei prezzi di vendita. Il nostro
potenziale di mercato resta in gran parte non sfruttato: il crescente consumo
di pesce nell'Unione offre opportunità economiche concrete per i produttori
dell'UE. Da un estremo all'altro della catena di commercializzazione, i costi
legati all'informazione e alle transazioni risultano invece elevati. Dal punto
di vista del consumatore, le scarse informazioni fornite non consentono una
scelta informata e responsabile. L'attuazione
dell'organizzazione comune dei mercati è rallentata da un contesto gravoso ed
estremamente complesso. Tenuto conto di
questa situazione, la proposta per una riforma dell'organizzazione comune dei
mercati si concentra sugli obiettivi di seguito indicati. Migliorare gli
incentivi di mercato volti a incoraggiare le pratiche di produzione
sostenibili: i produttori dell'UE (pesca e acquacoltura) nell'ambito delle
organizzazioni di produttori sono in prima linea sul fronte della produzione,
della gestione quotidiana delle risorse e delle questioni di mercato. Il loro
ruolo, le loro responsabilità e il loro mandato devono essere rivisti
conformemente agli obiettivi della riforma della PCP al fine di orientare le
attività produttive verso la sostenibilità. La riforma deve inoltre tener conto
degli altri operatori a monte del settore, rafforzandone l'impegno e la
responsabilità con riguardo alla sostenibilità dell'approvvigionamento. Migliorare la
posizione di mercato della produzione dell'UE: ovviare alle imperfezioni di
mercato, rispondere al problema degli alti costi legati all'informazione e alle
transazioni, nonché risolvere le questioni organizzative, porta a concentrarsi
sulle attività di produzione (raggruppamento dell'offerta e migliore
commercializzazione all'atto della prima vendita), accrescere la competitività
della produzione dell'UE (qualità, innovazione e valore aggiunto), rafforzare
il potere contrattuale dei produttori e garantire condizioni di concorrenza
eque per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione. Le strategie dei
produttori dovrebbero essere maggiormente finalizzate a migliorare il
collegamento fra la produzione dell'UE e i cambiamenti strutturali e le fluttuazioni
a breve termine dei mercati dell'UE. La realizzazione di questo obiettivo
richiede un rafforzamento della conoscenza del mercato e un'analisi della
domanda e dell'offerta concorrente. Una maggiore trasparenza lungo la catena di
commercializzazione dei mercati dovrebbe facilitare l'adeguamento dell'offerta
alla domanda e migliorare il processo decisionale. La volatilità dei prezzi di
prima vendita può essere ridotta migliorando le condizioni di immissione sul
mercato dei prodotti delle OP e garantendo che la produzione venga pianificata
e adeguata alla domanda in termini di qualità, quantità e presentazione. Migliorare il
potenziale di mercato dei prodotti dell'UE: il funzionamento del mercato
interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura non è ottimale, in
particolare a causa della carenza di informazioni. I vantaggi comparativi della
produzione dell'UE (freschezza, origine locale, varietà ecc.) potrebbero essere
maggiormente sfruttati grazie a una migliore differenziazione e
commercializzazione. I consumatori dell'UE hanno inoltre diritto a
un'informazione più precisa e affidabile, che rafforzerebbe la loro fiducia nei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Favorire una
migliore governance, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare il contesto
giuridico: le disposizioni e gli strumenti esistenti dovrebbero essere rivisti,
semplificati e chiariti. L'organizzazione comune dei mercati dovrebbe ricevere
un sostegno nel quadro di un nuovo fondo finanziario da attuare nell'ambito
della PCP riformata. Interazione con
la riforma della PCP Il principale
obiettivo della riforma della politica comune della pesca consiste nel
promuovere la gestione sostenibile delle risorse alieutiche grazie a un settore
economicamente redditizio, a sua volta più direttamente coinvolto nella propria
gestione. Dalla valutazione d'impatto della PCP è emerso che, tenuto conto dei
suoi nuovi obiettivi e strumenti, era necessario operare una profonda riforma
dell'organizzazione comune dei mercati: l'uso di strumenti orientati al mercato
dovrebbe contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento dei
principali obiettivi della PCP. Al fine di
risolvere il problema del sovrasfruttamento e delle pratiche non sostenibili
nonché di giungere a un abbandono definitivo di strategie di produzione basate
unicamente sul volume, la nuova organizzazione comune dei mercati promuoverà: il conferimento di
maggiori poteri alle organizzazioni di produttori e la gestione congiunta dei
diritti di accesso nonché di attività di produzione e commercializzazione; misure di mercato
che aumentino il potere contrattuale dei produttori (nel settore della pesca e
dell'acquacoltura), migliorino la capacità di prevedere, prevenire e gestire le
crisi di mercato e favoriscano la trasparenza e l'efficienza dei mercati; incentivi e premi
di mercato per le pratiche sostenibili; partenariati per una produzione, un
approvvigionamento e un consumo conformi ai principi di sostenibilità;
certificazione (marchi di qualità ecologica), promozione, informazioni ai
consumatori; misure di mercato
supplementari relative ai rigetti. Disposizioni
vigenti dell'Unione nel settore della proposta L'attuale quadro
normativo è costituito dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura. La presente proposta è volta a sostituire tale regolamento. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO A partire dal 2008
si sono svolte consultazioni con le parti interessate a vari livelli. Nell'ambito del
Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)163
definitivo) è stata avviata una consultazione pubblica via internet sulle
questioni legate ai mercati e agli scambi che ha avuto luogo dal 9 aprile 2009
al 31 dicembre 2009. La quasi totalità dei 400 contributi ricevuti in merito al
Libro verde riguardava questioni connesse alla riforma dell'organizzazione
comune dei mercati. Questo aspetto è sintetizzato in un capitolo specifico (3.4)
del documento di lavoro dei servizi della Commissione "Synthesis of the
Consultation on the Reform of the Common Fisheries Policy" (Sintesi
della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca – SEC (2010)428
definitivo, aprile 2010). Un'ampia
consultazione del settore (produttori, importatori, trasformatori,
dettaglianti) e delle istanze non governative (ONG legate allo sviluppo e
all'ambiente, organizzazioni di consumatori) è stata condotta nell'ambito degli
organi consultivi previsti dalla PCP e di seminari tematici. Si è mantenuto un
esteso dialogo con gli Stati membri, comprendente anche incontri bilaterali,
tramite i rappresentanti nazionali del settore, delle amministrazioni nazionali
e regionali e del comitato di gestione. Il Parlamento europeo, e in particolare
la commissione Pesca, sono stati assiduamente coinvolti in queste consultazioni
e in questi eventi. Valutazione
dell'impatto Nell'ambito della
Commissione è stato creato un gruppo direttivo interservizi che ha fornito
contributi nel corso della procedura di valutazione dell'impatto. A un'analisi
dell'attuale contesto politico e dello sviluppo dei mercati dell'UE per i
prodotti della pesca e dell'acquacoltura ha fatto seguito l'identificazione
degli obiettivi preliminari per un'organizzazione comune dei mercati riformata.
Alla luce di questi obiettivi sono state prese in considerazione le seguenti
opzioni politiche per la riforma. Mantenere
l'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca
e dell'acquacoltura. Ciò significa concentrarsi principalmente sugli interventi
di mercato per sostenere la stabilità dei prezzi. Rivedere l'attuale
organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, riducendo i meccanismi di intervento a un singolo aiuto
all'ammasso per i prodotti della pesca destinati al consumo umano e rendere gli
altri strumenti più semplici, adeguati e flessibili (norme di
commercializzazione e informazioni per i consumatori). Rafforzare l'organizzazione
comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura assegnando
nuovi obiettivi alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni
interprofessionali e concedendo loro un sostegno finanziario per l'elaborazione
e attuazione di piani di produzione e commercializzazione sostenibili.
Nell'ambito di questa opzione, il contenuto e la portata delle informazioni da
fornire obbligatoriamente ai consumatori vengono estesi e si valutano
l'accuratezza e il controllo delle informazioni fornite nel quadro
dell'etichettatura facoltativa. Deregolamentare
l'attuale organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura. Questa opzione prevede la soppressione di ogni sostegno
finanziario (intervento e sostegno ad azioni collettive) e di ogni strumento
giuridico specifico per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L'opzione dello
status quo è stata considerata parzialmente inefficace e troppo complessa per
soddisfare i suoi attuali obiettivi. All'ora attuale, 12 anni dopo l'adozione,
l'OCM in vigore appare inadeguata per affrontare le sfide del mercato dell'UE.
Risulterebbe ancora più inefficace e in alcuni casi incompatibile con gli
obiettivi della PCP riformata. Ovviare alle
principali carenze dell'attuale PCP proponendo adeguamenti e semplificazioni ne
migliorerebbe il funzionamento. La pertinenza rispetto ai principali obiettivi
della riforma della PCP resterebbe tuttavia limitata. La totale
soppressione dell'organizzazione comune dei mercati dell'UE, anche tenendo
conto dell'aumento degli incentivi di mercato e di quelli alla sostenibilità,
non consentirebbe di affrontare adeguatamente i principali problemi
identificati, ossia la natura complessa e frammentaria del settore dell'offerta
e il rischio di fornire al consumatore informazioni che possano trarlo in
errore o confonderlo. La Commissione
sostiene pertanto l'obiettivo di rafforzare l'organizzazione comune dei mercati
per agevolare la transizione del settore della pesca e dell'acquacoltura verso
pratiche di produzione sostenibili. Molto può essere fatto in termini di
organizzazione e commercializzazione per migliorare la prevedibilità
dell'offerta e ridurre i costi delle transazioni. Questa opzione sottolinea il
ruolo di ciascuna parte interessata nel favorire pratiche sostenibili.
L'organizzazione comune dei mercati deve contribuire ad accrescere il valore
aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in un contesto in cui il
sostegno finanziario viene concesso non più alla flotta (in particolare per la
demolizione e il disarmo temporaneo) ma a soluzioni intelligenti, verdi,
innovative e orientate al mercato a beneficio del settore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Base giuridica Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell'ambito della
competenza concorrente, per cui si applica il principio di sussidiarietà. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo. La politica comune della pesca è una politica comune e deve pertanto essere attuata tramite un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Per conseguire l'obiettivo di base di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno stabilire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. Il presente regolamento non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato. 2011/0194 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1], visto il parere del Comitato delle regioni[2], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il campo di applicazione della politica comune
della pesca si estende alle misure di mercato per i prodotti della pesca e
dell'acquacoltura dell'Unione. L'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (in appresso:
"l'organizzazione comune dei mercati ") è parte integrante della
politica comune della pesca e deve contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi.
Poiché la politica comune della pesca è attualmente in fase di revisione,
l'organizzazione comune dei mercati deve essere adattata di conseguenza. (2)
Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17
dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura[3],
deve essere rivisto per tener conto delle carenze rilevate nell'attuazione
delle disposizioni attualmente in vigore, dei recenti sviluppi sui mercati
dell'Unione e del mondo, nonché dell'evoluzione delle attività della pesca e
dell'acquacoltura. (3)
Le disposizioni dell'organizzazione comune dei
mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti
dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione
mondiale del commercio. (4)
L'organizzazione comune dei mercati deve
contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. (5)
Poiché tali obiettivi non possono essere realizzati
in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura comune del
mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e possono dunque, data la
necessità di ulteriori iniziative comuni, essere realizzati con maggiore
efficienza a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al
principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo, il presente regolamento non va oltre quanto necessario
per conseguire tali obiettivi. (6)
È importante che la gestione dell'organizzazione
comune dei mercati sia guidata dai principi di buona governance della politica
comune della pesca. (7)
Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo
chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e
dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli
obiettivi al fine di garantire che i loro aderenti svolgano le attività di
pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione
dei prodotti e raccolgano informazioni di natura economica sull'acquacoltura.
Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori devono tener
conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che
prevalgono nell'Unione, in particolare le caratteristiche specifiche della
pesca artigianale. (8)
Le organizzazioni interprofessionali, che
riuniscono varie categorie di operatori, possono contribuire a migliorare il
coordinamento delle attività di commercializzazione nell'ambito della catena di
valore e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore. (9)
È opportuno stabilire condizioni comuni per il
riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni
interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate
dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e
per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. La procedura per
l'estensione delle norme deve essere soggetta ad autorizzazione da parte della
Commissione. (10)
Per poter orientare i propri aderenti verso
attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, le organizzazioni di
produttori devono definire e sottoporre alle autorità competenti degli Stati
membri un piano di produzione e di commercializzazione contenente le misure
necessarie per conseguire i loro obiettivi. (11)
La natura imprevedibile delle attività di pesca
rende opportuno predisporre un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca
destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e
accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla
creazione di valore aggiunto. Questo meccanismo deve contribuire alla
stabilizzazione e alla convergenza dei mercati locali dell'Unione ai fini della
realizzazione del mercato unico. (12)
Le organizzazioni di produttori possono creare un
fondo collettivo destinato a finanziare i piani di produzione e di
commercializzazione e il meccanismo di ammasso. (13)
Per tener conto della disparità dei prezzi sul
territorio dell'Unione, ciascuna organizzazione di produttori deve avere la
facoltà di proporre un prezzo che determini l'attivazione del meccanismo di
ammasso. Tale prezzo limite di attivazione non deve dar luogo alla fissazione
di prezzi minimi che potrebbero ostacolare la concorrenza. (14)
Dato che gli stock ittici sono una risorsa
condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo
più sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui aderenti provengono da
diversi Stati membri. Occorre pertanto
prevedere anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e
associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, che restino
soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento. (15)
L'applicazione di norme comuni di
commercializzazione deve permettere di approvvigionare il mercato con prodotti
sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare il commercio basato su
una concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività
della produzione. (16)
La crescente varietà di prodotti della pesca e
dell'acquacoltura rende indispensabile fornire ai consumatori un minimo di
informazioni obbligatorie sulle principali caratteristiche dei prodotti. Per
promuovere la differenziazione dei prodotti è inoltre necessario tener conto
delle informazioni aggiuntive che potrebbero essere fornite su base volontaria. (17)
Le norme di concorrenza relative agli accordi, alle
decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 101 del trattato devono essere
applicate alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il
funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e non pregiudichi il
raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato. (18)
È opportuno stabilire norme in materia di
concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche
del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è
una risorsa condivisa e del volume elevato di importazioni. A fini di
semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006,
del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza
alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli[4], devono essere integrate nel presente
regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi
ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura. (19)
Occorre migliorare le informazioni economiche
relative ai mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. (20)
Affinché la Commissione sia in grado di integrare o
modificare le condizioni e i requisiti per il riconoscimento delle
organizzazioni di produttori, integrare o modificare il contenuto del piano di
produzione e di commercializzazione, definire e modificare le norme comuni di
commercializzazione, integrare o modificare le informazioni obbligatorie nonché
fissare criteri minimi per le informazioni fornite volontariamente dagli
operatori ai consumatori, è opportuno che le venga delegato il potere di
adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea con riguardo agli articoli 24, 33, 41 e 46. (21)
È di particolare importanza che, nel corso dei
lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni anche a
livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la
Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna
dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (22)
Al fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione degli articoli 25, 31, 34 e 37 del presente regolamento, devono
essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze
devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione. (23)
Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio deve
essere abrogato ma gli articoli 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 devono continuare ad applicarsi fino all'entrata in
vigore del regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Disposizioni generali Articolo 1
Oggetto 1.
Viene istituita un'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (in appresso:
"l'organizzazione comune dei mercati"). 2.
L'organizzazione comune dei mercati comprende i
seguenti strumenti: a) organizzazioni professionali; b) norme di commercializzazione; c) informazione del consumatore; d) norme di concorrenza; e) informazioni sul mercato. Articolo 2
Ambito di applicazione L'organizzazione comune dei mercati si applica
ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente
regolamento, commercializzati nell'Unione. Articolo 3
Obiettivi L'organizzazione comune dei mercati
contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli 2 e 3
del regolamento sulla politica comune della pesca. Articolo 4
Principi L'organizzazione comune dei mercati è guidata
dai principi di buona governance stabiliti all'articolo 4 del regolamento
sulla politica comune della pesca. Articolo 5
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano
le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento sulla politica comune
della pesca. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: (a)
'prodotti della pesca': gli organismi acquatici
ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali
elencati nell'allegato I; (b)
'prodotti dell'acquacoltura': gli organismi
acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività
di acquacoltura o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I; (c)
'produttore': le persone fisiche o giuridiche che
attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti
della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato; (d)
'settore della pesca o dell'acquacoltura': il
settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura; (e)
'messa a disposizione sul mercato': la fornitura di
un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o
l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo
oneroso o gratuito; (f)
'immissione sul mercato': la prima messa a
disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato
dell'Unione. Capo II
Organizzazioni professionali Sezione I
Costituzione, obiettivi e misure Articolo 6
Costituzione di organizzazioni di produttori del settore della pesca Le organizzazioni di produttori del settore
della pesca possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei
produttori di prodotti della pesca in uno o più Stati membri e riconosciute
conformemente alle disposizioni della sezione II. Articolo 7
Obiettivi delle organizzazioni di produttori del settore della pesca Le organizzazioni di produttori del settore
della pesca perseguono i seguenti obiettivi: (a)
promuovere l'esercizio di attività di pesca
redditizie da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di
conservazione prevista dal regolamento sulla politica comune della pesca e la
normativa ambientale; (b)
gestire le catture indesiderate di stock
commerciali; (c)
migliorare le condizioni di immissione sul mercato
dei prodotti della pesca dei propri aderenti; (d)
stabilizzare i mercati; (e)
migliorare la redditività dei produttori. Articolo 8
Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori del settore della pesca Le organizzazioni di produttori del settore
della pesca possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli
obiettivi fissati all'articolo 7: (a)
pianificare le attività di pesca dei loro aderenti; (b)
fare il miglior uso possibile delle catture
indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità: - destinare i prodotti sbarcati non
conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39,
paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano; - immettere sul mercato i prodotti
sbarcati conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo
39, paragrafo 2, lettera a); - provvedere alla distribuzione gratuita
dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi; (c)
adeguare la produzione alle esigenze di mercato; (d)
canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei
prodotti dei loro aderenti; (e)
gestire l'ammasso temporaneo dei prodotti della
pesca conformemente agli articoli 35 e 36; (f)
verificare che le attività degli aderenti siano
conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori e adottare
misure per garantire tale conformità. Articolo 9
Costituzione di organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura Le organizzazioni di produttori del settore
dell'acquacoltura possono essere costituite in quanto gruppo creato su
iniziativa dei produttori di prodotti dell'acquacoltura in uno o più Stati
membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II. Articolo 10
Obiettivi delle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura Le organizzazioni di produttori del settore
dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi: (a)
promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura
sostenibili da parte dei propri aderenti offrendo loro possibilità di sviluppo; (b)
contribuire all'approvvigionamento alimentare e
all'occupazione nelle zone costiere e rurali; (c)
accertare che le attività dei propri aderenti siano
conformi ai piani strategici nazionali di cui all'articolo 51 del regolamento
sulla politica comune della pesca; (d)
migliorare le condizioni di immissione sul mercato
dei prodotti dell'acquacoltura dei propri aderenti; (e)
migliorare la redditività dei produttori. Articolo 11
Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori del settore
dell'acquacoltura Le organizzazioni di produttori del settore
dell'acquacoltura possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli
obiettivi di cui all'articolo 10: (a)
promuovere un'acquacoltura responsabile e
sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e
benessere degli animali; (b)
adeguare la produzione alle esigenze di mercato; (c)
canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei
prodotti dei loro aderenti; (d)
verificare che le attività degli aderenti siano
conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori e adottare
misure per garantire tale conformità; (e)
raccogliere informazioni sui prodotti
commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite, nonché
sulle previsioni di produzione. Articolo 12
Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori 1.
Un'associazione di organizzazioni di produttori del
settore della pesca o dell'acquacoltura può essere costituita in quanto gruppo
creato su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o
più Stati membri. 2.
Salvo indicazione contraria, le disposizioni del
presente regolamento applicabili alle organizzazioni di produttori si applicano
alle associazioni di organizzazioni di produttori. Articolo 13
Obiettivi delle associazioni di organizzazioni di produttori Le associazioni di organizzazioni di
produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura perseguono i seguenti
obiettivi: (a)
realizzare in modo più efficace gli obiettivi delle
organizzazioni di produttori aderenti elencati agli articoli 7 e 10; (b)
coordinare e sviluppare attività di interesse
comune per le organizzazioni di produttori aderenti. Articolo 14
Costituzione di organizzazioni interprofessionali Le organizzazioni interprofessionali possono
essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di
prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e
riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II. Articolo 15
Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali Le organizzazioni interprofessionali
perseguono i seguenti obiettivi: (a)
migliorare le condizioni di messa a
disposizione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
dell'Unione; (b)
contribuire a un migliore coordinamento
dell'immissione sul mercato e della messa a disposizione sul mercato dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. Articolo 16
Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali Le organizzazioni interprofessionali possono
avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 15: (a)
redigere contratti-tipo compatibili con la
normativa dell'Unione; (b)
promuovere i prodotti della pesca e
dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi delle
possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le
denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche e i
meriti dei prodotti in termini di sostenibilità; (c)
definire, con riguardo alla produzione e alla
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, norme più
restrittive rispetto a quelle previste dall'Unione o dal diritto nazionale; (d)
migliorare la qualità, la conoscenza e la
trasparenza della produzione e del mercato; (e)
realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare
tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche nel settore
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; (f)
fornire le informazioni e svolgere le ricerche
necessarie per garantire un'offerta sostenibile
la cui quantità, la cui qualità e il cui prezzo rispondano alle esigenze di
mercato e alle aspettative dei consumatori; (g)
verificare che le attività degli aderenti siano
conformi alle norme stabilite dall'organizzazione interprofessionale e adottare
misure per garantire tale conformità. Sezione II
Riconoscimento Articolo 17
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori Gli Stati membri possono riconoscere come
organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura tutti
i gruppi di produttori dei suddetti settori che richiedono tale riconoscimento,
a condizione che: (a)
svolgano un'attività economica sufficiente sul
proprio territorio o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il
numero di aderenti e il volume di produzione commercializzabile; (b)
siano dotati di personalità giuridica a norma del
diritto nazionale di uno Stato membro, abbiano la propria sede statutaria e
siano stabiliti nel territorio di tale Stato; (c)
siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui
agli articoli 7 e 10; (d)
osservino le norme di concorrenza di cui al capo
VI; (e)
non detengano una posizione dominante su un determinato
mercato a meno che ciò non sia necessario per conseguire gli obiettivi previsti
all'articolo 39 del trattato. Articolo 18
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali Gli Stati membri possono riconoscere come
organizzazioni interprofessionali tutti i gruppi stabiliti sul proprio
territorio che ne facciano debitamente domanda, tenendo conto delle norme
dell'Unione in particolare per quanto riguarda la concorrenza, a condizione
che: (a)
rappresentino una parte significativa di almeno due
delle seguenti attività in uno o più settori determinati: produzione,
commercializzazione e trasformazione di prodotti della pesca e
dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e
dell'acquacoltura; (b)
non svolgano direttamente attività di produzione,
trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e
dell'acquacoltura o di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca e
dell'acquacoltura; (c)
siano dotati di personalità giuridica a norma del
diritto nazionale di uno Stato membro e abbiano la propria sede statutaria e
siano stabiliti nel territorio di tale Stato membro; (d)
siano in grado di realizzare gli obiettivi di cui
all'articolo 15; (e)
tengano conto degli interessi dei consumatori; (f)
non ostacolino il buon funzionamento dell'organizzazione
comune dei mercati. Articolo 19
Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri Gli Stati membri effettuano controlli a
intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il
riconoscimento previste agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del caso, la
revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni. Articolo 20
Organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e
organizzazioni interprofessionali transnazionali Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a
un'organizzazione di produttori o a un'organizzazione interprofessionale
stabilita sul territorio di un altro Stato membro e gli Stati membri che
ospitano la sede statutaria di un'associazione di organizzazioni di produttori
riconosciuta in Stati membri diversi instaurano con gli Stati membri
interessati i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per
l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o
dell'associazione in questione. Articolo 21
Attribuzione di possibilità di pesca
Un'organizzazione di produttori i cui aderenti
sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di
produttori riconosciute in Stati membri diversi svolgono i loro compiti ferme
restando le disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca
fra gli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento sulla
politica comune della pesca. Articolo 22
Comunicazione alla Commissione Gli Stati membri comunicano alla Commissione,
per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di
un riconoscimento. Articolo 23
Controlli da parte della Commissione Per accertare che le organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per
il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18, la Commissione può svolgere
controlli e chiedere, ove del caso, che gli Stati membri dispongano la revoca
del riconoscimento delle suddette organizzazioni. Articolo 24
Atti delegati La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati ai sensi dell'articolo 50 al fine di: (a)
modificare o integrare le condizioni per il
riconoscimento di cui agli articoli 17 e 18. Tali condizioni possono riguardare
il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle
organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie
e di bilancio, gli obblighi per gli aderenti e le misure previste per garantire
il rispetto delle norme, inclusa l'applicazione di sanzioni; (b)
stabilire le norme relative alla frequenza, al
contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono
svolgere a norma degli articoli 20 e 21. Articolo 25
Atti di esecuzione 1.
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi: a) ai termini e alle procedure applicabili
dagli Stati membri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e
delle organizzazioni interprofessionali a norma degli articoli 17 e 18 o per la
revoca di tale riconoscimento a norma dell'articolo 19; b) al formato, ai termini e alle procedure
applicabili dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni
decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma
dell'articolo 22. 2.
Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del
presente articolo sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui
all’articolo 51. Sezione III
Estensione delle norme Articolo 26
Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori 1. Gli Stati membri possono
decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori
siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che
commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è
rappresentativa, a condizione che: (a)
l'organizzazione di produttori sia considerata
rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato
membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti; (b)
le norme da estendere riguardino le misure relative
alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 8, lettere a), b), c), d)
ed e). 2. Ai fini del paragrafo 1,
lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è
considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 65% dei quantitativi
del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella
zona in cui si propone di estendere le norme. 3. Ai fini del paragrafo 1,
lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è
considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40% dei quantitativi
del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella
zona in cui si propone di estendere le norme. 4. Le norme da estendere ai non
aderenti si applicano per un periodo compreso fra 90 giorni e 12 mesi. Articolo 27
Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali 1.
Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli
accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di
un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone
specifiche per altri operatori che non appartengono all'organizzazione, a
condizione che: (a)
l'organizzazione interprofessionale sia
responsabile di almeno il 65% delle attività svolte in due o più dei seguenti
settori: produzione, commercializzazione o trasformazione del prodotto in
questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di
uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali
competenti; (b)
le norme da estendere ad altri operatori riguardino
le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 16,
lettere a), b), c), d), e) e f) e non arrechino danni ad altri operatori nello
Stato membro interessato o nell'Unione. 2.
L'estensione delle norme può essere resa vincolante
per un massimo di tre anni. Articolo 28
Responsabilità finanziaria Quando le norme sono estese a operatori non
aderenti a norma degli articoli 26 e 27, lo Stato membro interessato può
decidere che essi debbano rendere conto all'organizzazione di produttori o
all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di una parte o della
totalità dei costi sostenuti dagli aderenti e derivanti dall'estensione delle
norme. Articolo 29
Autorizzazione da parte della Commissione 1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le
norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori
di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27. 2.
La Commissione adotta una decisione che autorizza
l'estensione delle norme notificate da parte di uno Stato membro a condizione
che: (a)
siano rispettate le disposizioni degli articoli 26
e 27; (b)
siano rispettate le norme di cui al capo VI in
materia di concorrenza; (c)
l'estensione non costituisca una minaccia per il
libero scambio; (d)
non siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 39
del trattato. 3.
Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la
Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare
l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una
decisione entro il termine di due mesi, si presume che la Commissione abbia
autorizzato l'estensione delle norme. Articolo 30
Revoca dell'autorizzazione La Commissione può effettuare verifiche e
revocare l'autorizzazione di estensione delle norme nei casi in cui accerti il
mancato rispetto di uno o più requisiti previsti per l'autorizzazione. In tal
caso, essa ne informa gli Stati membri. Articolo 31
Atti di esecuzione Le norme relative al formato e alla procedura
di notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono stabilite dalla
Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura
di esame di cui all'articolo 51. Sezione IV
Pianificazione della produzione e della commercializzazione Articolo 32
Piano di produzione e di commercializzazione 1. Ciascuna organizzazione di produttori trasmette alle
proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e di
commercializzazione volto al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. 2. Lo Stato membro procede all'approvazione del piano. Una
volta approvato, esso viene immediatamente applicato dall'organizzazione di
produttori. 3. Le organizzazioni di produttori possono rivedere il piano
di produzione e di commercializzazione. Tale revisione viene comunicata per
approvazione alle autorità competenti dello Stato membro. 4. L'organizzazione di produttori redige una relazione
annuale delle proprie attività nell'ambito del piano di produzione e di
commercializzazione di cui al paragrafo 1 e la trasmette alle autorità
competenti dello Stato membro. 5. Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che
ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal
presente articolo. Articolo 33
Atti delegati La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati ai sensi dell'articolo 50 per definire norme relative al contenuto del
piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1. Articolo 34
Atti di esecuzione Le norme relative alla procedura e ai termini
per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e
dell'approvazione, da parte degli Stati membri, del piano di produzione e di
commercializzazione di cui all'articolo 32 sono stabilite dalla Commissione
mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di
cui all'articolo 51. Sezione V
Stabilizzazione dei mercati Articolo 35
Meccanismo di ammasso Le organizzazioni di produttori possono
finanziare l'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II del
presente regolamento, a condizione che: (a)
i prodotti siano stati messi in vendita da
organizzazioni di produttori ma non sia stato possibile trovare un acquirente
al prezzo limite di cui all'articolo 36; (b)
i prodotti soddisfino le norme di
commercializzazione adottate in virtù dell'articolo 39 e siano di qualità
adeguata per il consumo umano; (c)
i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e
immagazzinati mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite
strutture sulla terraferma), salatura, essiccatura, marinatura e, ove del caso,
bollitura e pastorizzazione; la filettatura o il taglio e, se del caso,
l'asportazione della testa, possono accompagnare uno dei processi sopra
elencati; (d)
i prodotti conferiti all'ammasso siano reintrodotti
sul mercato per il consumo umano in una fase successiva. Articolo 36
Prezzi di attivazione del meccanismo di ammasso 1. Prima dell'inizio di ogni
anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un
prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35
per i prodotti della pesca di cui all'allegato II. 2. Il prezzo limite non può
superare l'80% del prezzo medio ponderato registrato per il prodotto in
questione nella zona di attività dell'organizzazione di produttori interessata
nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all'anno per il quale il
prezzo limite è fissato. 3. Per la determinazione del
prezzo limite occorre tener conto dei seguenti elementi: (a)
l'andamento della produzione e della domanda; (b)
la stabilizzazione dei prezzi di mercato; (c)
la convergenza dei mercati; (d)
i redditi dei produttori; (e)
gli interessi dei consumatori. 4. Gli Stati membri, dopo aver esaminato le proposte delle
organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio, determinano i
prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori.
Tali prezzi sono fissati in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.
Essi sono resi pubblici. Articolo 37
Atti di esecuzione Le norme relative al formato della
pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite a norma
dell'articolo 36, paragrafo 4, sono stabilite dalla Commissione mediante atti
di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui
all'articolo 51. Sezione VI Fondo collettivo Articolo 38
Fondo collettivo Ciascuna organizzazione di produttori può
creare un fondo collettivo, da destinare unicamente al finanziamento delle
misure seguenti: (a)
piani di produzione e di commercializzazione
approvati dagli Stati membri a norma dell'articolo 32; (b)
meccanismo di ammasso istituito agli articoli 35 e 36.
Capo III
Norme di commercializzazione Articolo 39
Fissazione di norme di commercializzazione 1.
Per i prodotti di cui all'allegato I destinati al
consumo umano possono essere fissate norme comuni di commercializzazione. 2.
Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare,
in particolare: (a)
le taglie minime di commercializzazione, sulla base
dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità alle taglie di
riferimento per la conservazione dei prodotti della pesca di cui all'articolo 15,
paragrafo 3, del regolamento sulla politica comune della pesca; (b)
le specifiche relative ai prodotti in conserva
conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali. 3.
I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo quanto
disposto: a) dal regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia
di igiene per gli alimenti di origine animale[5]; b) dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata[6] e c) dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca[7]. Articolo 40
Rispetto delle norme di commercializzazione 1. I prodotti per i quali sono
state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati ai
fini del consumo umano nell'Unione solo in conformità di tali norme. 2. Gli Stati membri verificano
che i prodotti oggetto di norme comuni di commercializzazione siano conformi a
tali norme. Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi di
commercializzazione e durante il trasporto. 3. Sotto la responsabilità degli
Stati membri, tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non
conformi alle norme di commercializzazione, possono essere distribuiti
gratuitamente ad opere di beneficenza o istituzioni caritative con sede
nell'Unione, nonché a persone riconosciute dalla legislazione nazionale dello
Stato membro interessato come aventi diritto alla pubblica assistenza. Articolo 41
Atti delegati La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati conformemente all'articolo 50 al fine di definire le norme comuni di
commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, con riguardo alla
qualità, alle dimensioni o al peso, all'imballaggio, alla presentazione e
all'etichettatura e, se così richiesto in base all'esperienza acquisita
nell'applicazione delle norme, per apportare le necessarie modifiche,
garantendo al tempo stesso che le norme siano definite in modo equo e
trasparente. Capo IV
Informazione dei consumatori Articolo 42
Informazioni obbligatorie 1.
I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui
alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati
nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la
vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un
contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino: (a)
la denominazione commerciale della specie, (b)
il metodo di produzione, in particolare mediante i
termini "...catturato..." o "...catturato in acque
dolci..." o "...allevato...", (c)
la zona in cui il prodotto è stato catturato o
allevato, (d)
la data della cattura dei prodotti della pesca o
della raccolta dei prodotti di acquacoltura, (e)
se il prodotto è fresco o se è stato scongelato. 2.
I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui
alle parti h) e i) dell'allegato I commercializzati nell'Unione,
indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al
dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o
un'etichettatura adeguati indichino: (a)
la denominazione commerciale della specie, (b)
il metodo di produzione, in particolare mediante i
termini "...catturato..." o "...catturato in acque
dolci..." o "...allevato...", (c)
la zona in cui il prodotto è stato catturato o
allevato. 3.
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono
essere riportate in modo chiaro e visibile. 4.
I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto salvo
quanto disposto: a) dalla direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità[8], b) dal regolamento (CEE) n. 2136/89 del
Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di
commercializzazione per le conserve di sardine[9], c) dal regolamento (CEE) n. 1536/92 del
Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di
commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita[10]. Articolo 43
Denominazione commerciale Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera
a), e paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco
delle designazioni commerciali ammesse nel proprio territorio. Tale elenco
reca: a) il nome scientifico di ciascuna specie
quale riportato nel sistema d'informazione FishBase; b) il nome nella lingua o nelle lingue
ufficiali dello Stato membro; c) ove del caso, ogni altro nome accettato o
autorizzato a livello locale o regionale. Articolo 44
Indicazione della zona di cattura o di produzione 1. L'indicazione della zona di
cattura o di produzione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), e
paragrafo 2, lettera c), reca: (a)
nel caso di prodotti della pesca catturati in mare,
la denominazione di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone
di pesca della FAO; (b)
nel caso di prodotti della pesca catturati in acque
dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine del
prodotto; (c)
nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione
dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto è sottoposto alla fase
finale del processo di allevamento per almeno 3 mesi. 2. In aggiunta alle informazioni
di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di
produzione più precisa. Articolo 45
Informazioni supplementari facoltative 1.
In aggiunta alle informazioni obbligatorie
richieste a norme dell'articolo 42, le informazioni seguenti possono essere
fornite su base volontaria: a) informazioni di tipo ambientale; b) informazioni di tipo etico o sociale; c) informazioni in merito alle tecniche di
produzione; d) informazioni in merito alle pratiche di
produzione; e) informazioni in merito al contenuto
nutrizionale del prodotto. 2.
L'indicazione delle informazioni facoltative non
deve occupare le parti del marchio o dell'etichettatura riservate alle
informazioni obbligatorie. 3.
Il paragrafo 1 si applica fatto salvo quanto
disposto: a) dalla direttiva 2000/13/CE; b) dalla direttiva 90/496/CEE, del 24 settembre
1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari[11]; c) dal regolamento (CE) n. 1924/2006, del 20
dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite
sui prodotti alimentari[12]; d) dal regolamento (CE) n. 510/2006 relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli e alimentari[13]; e) dal regolamento (CE) n. 509/2006 relativo
alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari[14] e f) dal regolamento (CE) n. 834/2007
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Articolo 46
Atti delegati La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati a norma dell'articolo 50 al fine di: a) integrare o modificare le informazioni
obbligatorie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2,
all'articolo 43 e all'articolo 44, garantendo al tempo stesso che tali
informazioni siano fornite in modo preciso e trasparente; b) fissare criteri minimi relativi alle
informazioni fornite volontariamente dagli operatori di cui all'articolo 45,
paragrafo 1, garantendo al tempo stesso che le condizioni che disciplinano
l'indicazione di tali informazioni siano precise, trasparenti e non
discriminatorie. Capo V
Norme di concorrenza Articolo 47
Applicazione delle norme di concorrenza Gli articoli da 101 a 106 del trattato e le
disposizioni di applicazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e
pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato
relativi alla produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e
dell'acquacoltura. Articolo 48
Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza 1. In deroga all'articolo 47 del
presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica
agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di
produttori, relativi alla produzione, alla vendita, all'uso di strutture comuni
per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca
e dell'acquacoltura che (a)
risultano necessari per il conseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato e b) non prevedono l'obbligo di praticare un
prezzo determinato; c) non determinano alcuna forma di
compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione; d) non escludono la concorrenza; e) non compromettono il conseguimento degli
obiettivi dell'articolo 39 del trattato. 2. In deroga all'articolo 47 del
presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica
agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni
interprofessionali che (a)
risultano necessari per il conseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato e (b)
non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo
determinato; (c)
non determinano alcuna forma di compartimentazione
dei mercati all'interno dell'Unione; (d)
non applicano agli altri partner commerciali
condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una
situazione di svantaggio competitivo; (e)
non eliminano la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti in questione; (f)
non introducono limiti alla concorrenza, se non
quelli indispensabili al conseguimento degli obiettivi della politica comune
della pesca. Capo VI
Informazioni sul mercato Articolo 49
Informazioni sul mercato 1.
La Commissione: (a)
raccoglie, analizza e diffonde lungo l'intera
catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti
economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione,
tenendo conto del contesto internazionale; (b)
vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di
approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e
svolge analisi sulle tendenze di mercato; (c)
fornisce studi di mercato ad hoc e un metodo per la
realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi. 2.
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1,
la Commissione si avvale delle seguenti misure: (a)
facilitare l'accesso ai dati disponibili sui
prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente alla normativa
dell'Unione; (b)
mettere a disposizione delle parti interessate le
informazioni di mercato al livello adeguato. 3.
Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Capo VII
Disposizioni procedurali Articolo 50
Esercizio della delega 1.
Il potere conferito alla Commissione di adottare
atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo. 2.
La delega di cui agli articoli 24, 33, 41 e 46 è
conferita per una durata indeterminata a decorrere dal [...]. 3.
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono
revocare in qualsiasi momento la delega di potere di cui agli articoli 24, 33,
41 e 46. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella
decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.
Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo
notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24,
33, 41 e 46 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento
europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notificazione a queste due
istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento
europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non
formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 51
Esecuzione 1.
La Commissione è assistita da un comitato. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Capo VIII
Disposizioni finali Articolo 52
Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006 All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2004
è aggiunto il testo seguente: "e
del regolamento (UE) n. …. del Parlamento europeo e del Consiglio, del …. ,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura (*) (*) GU …" Articolo 53
Abrogazione Il regolamento (CE) n. 104/2000 è
abrogato. Tuttavia, gli articoli 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 si applicano fino al 31 dicembre 2013. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza che figura nell’allegato III. Articolo 54
Clausola di revisione La Commissione sottopone al Parlamento europeo
e al Consiglio una valutazione sui risultati dell'applicazione del presente
regolamento entro la fine del 2022. Articolo 55
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013,
ad eccezione degli articoli 32, 35 e 36, che si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2014. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri
conformemente ai trattati. Fatto a […] Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente […] Il
presidente […] ALLEGATO I Codice NC || Designazione delle merci a) 0301 0302 0303 0304 || Pesci vivi Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304 Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati b) 0305 || Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana c) 0306 0307 || Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana d) 0511 91 10 0511 91 90 || Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: -altri - - Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: - - - Cascami di pesci - - - altri e) 1212 20 00 || - Alghe f) 1504 10 1504 20 || Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - Oli di fegato di pesci e loro frazioni - Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato g) 1603 00 || Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici h) 1604 || Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce i) 1605 || Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati j) 1902 20 1902 20 10 || Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate); - - contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici k) 2301 20 00 || Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici l) 2309 90 ex 2309 90 10 || Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali - altre: - - Solubili di pesce ALLEGATO II Codice NC || Designazione delle merci 0302 22 00 || Passere di mare (Pleuronectes platessa) ex 0302 29 90 || Limande (Limanda limanda) 0302 29 10 || Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) ex 0302 29 90 || Passere artiche (Platichthys flesus) 0302 31 10 e 0302 31 90 || Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) ex 0302 40 || Aringhe della specie Clupea harengus 0302 50 10 || Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua 0302 61 10 || Sardine della specie Sardina pilchardus 0302 62 00 || Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 0302 63 00 || Merluzzi carbonari (Pollachius virens) ex 0302 64 || Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus 0302 65 20 e 0302 65 50 || Spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.) 0302 69 31 e 0302 69 33 || Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.) 0302 69 41 || Merlani (Merlangius merlangus) 0302 69 45 || Molve (Molva spp.) 0302 69 55 || Acciughe (Engraulis spp.) ex 0302 69 68 || Naselli della specie Merluccius merluccius 0302 69 81 || Rane pescatrici (Lophius spp.) ex 0307 41 10 || Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) ex 0306 23 10 ex 0306 23 31 ex 0306 23 39 || Gamberetti della specie Crangon crangon e gamberelli boreali (Pandalus borealis) 0302 23 00 || Sogliole (Solea spp.) 0306 24 30 || Granchi porri (Cancer pagurus) 0306 29 30 || Scampi (Nephrops norvegicus) 0303 31 10 || Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) 0303 78 11 0303 78 12 0303 78 13 0303 78 19 e 0303 29 55 0304 29 56 0304 29 58 || Naselli del genere Merluccius 0303 79 71 || Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp. 0303 61 00 0304 21 00 0304 91 00 || Pesci spada (Xiphias gladius) 0306 13 40 0306 13 50 ex 0306 13 80 || Gamberetti della famiglia Penaeidae 0307 49 18 0307 49 01 || Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti) 0307 49 31 0307 49 33 0307 49 35 e 0307 49 38 || Calamari (Loligo spp.) 0307 49 51 || Calamari (Ommastrephes sagittatus) 0307 59 10 || Polpi o piovre (Octopus spp.) 0307 99 11 || Totani (Illex spp.) 0303 41 10 || Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) 0302 32 10 0303 42 12 0303 42 18 0303 42 42 0303 42 48 || Tonni albacora (Thunnus albacares) 0302 33 10 0303 43 10 || Tonnetti striati (Katsuwomus pelamis) 0303 45 10 || Tonni rossi (Thunnus Thynnus) 0302 39 10 0302 69 21 0303 49 30 0303 79 20 || Altre specie dei generi Thunnus e Euthynnus ex 0302 29 90 || Sogliola limanda (Microstomus kitt) 0302 35 10 e 0302 35 90 || Tonno rosso (Thunnus thynnus) ex 0302 69 51 || Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) 0302 69 75 || Pesce castagna (Brama spp.) ex 0302 69 82 || Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) ex 0302 69 99 || Gado barbato (Trisopterus luscus) e merluzzo capellano (Trisopterus minutus) ex 0302 69 99 || Boga (Boops boops) ex 0302 69 99 || Menola (Maena smaris) ex 0302 69 99 || Grongo (Conger conger) ex 0302 69 99 || Cappone (Trigla spp.) ex 0302 69 91 ex 0302 69 99 || Suro (Trachurus spp.) ex 0302 69 99 || Cefalo (Mugil spp.) ex 0302 69 99 e ex 0304 19 99 || Razza (Raja spp.) ex 0302 69 99 || Pesce sciabola (Lepidopus caudatus e Aphanopus carbo) ex 0307 21 00 || Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus) ex 0307 91 00 || Buccino (Buccinum undatum) ex 0302 69 99 || Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus surmuletus, Mullus barbatus) ex 0302 69 99 || Tanuta (Spondyliosoma cantharus) ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA Regolamento (CE) n. 104/2000 || Presente regolamento Articolo 1 || Articoli 1, 2, 3, 4 e 5 Articoli 2 e 3 || Articoli 39, 40 e 41 Articolo 4 || Articoli 42, 43, 44, 45 e 46 Articolo 5, paragrafo 1 || Articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 Articolo 5, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6 || Articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 Articolo 7 || Articoli 26, 28, 29, 30 e 31 Articolo 8 || - Articoli 9, 10, 11 e 12 || Articoli 32, 33, 34 e 38 Articolo 13 || Articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25 Articolo 14 || Articolo 48, paragrafo 2 Articolo 15 || Articolo 27 Articolo 16 || Articoli 28, 29, 30 e 31 Articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 || Articoli 35, 36, 37 e 38 Articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 || - Articolo 34 || Articoli 22, 25 e 37 Articolo 35 || - Articolo 36 || - Articolo 37 || Articoli 50 e 51 Articoli 38 e 39 || Articolo 51 Articolo 40 || - Articolo 41 || Articolo 54 Articolo 42 || Articoli 52 e 53 Articolo 43 || Articolo 55 - || Articolo 47 - || Articolo 48, paragrafo 1 - || Articolo 49 [1] GU C del […], pag. […]. [2] GU C del […], pag. […]. [3] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. [4] GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7. [5] GU L 139 del 30.4. 2004, pag. 55. [6] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1. [7] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. [8] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. [9] GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79. [10] GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1. [11] GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. [12] GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9. [13] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. [14] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.