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Document 52011PC0416

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

/* COM/2011/0416 definitivo - 2011/0194 (COD) */

52011PC0416

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura /* COM/2011/0416 definitivo - 2011/0194 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Un'organizzazione comune dei mercati (OCM) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura esiste dal 1970 e costituisce uno dei pilastri della politica comune della pesca (PCP). La sua base giuridica attuale è il regolamento (CE) n. 104/2000, adottato nel 1999. La riforma della politica comune della pesca offre un'ottima opportunità per analizzare ed eventualmente rivedere obiettivi e strumenti dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Problemi identificati e obiettivi della riforma

A partire dal 2008 la Commissione ha svolto valutazioni approfondite e ampie consultazioni per accertare l'efficacia dell'attuale contesto giuridico, esaminare e analizzare gli sviluppi e le tendenze dei mercati dell'UE nell'ultimo decennio e raccogliere le opinioni delle parti interessate.

Le analisi hanno permesso di identificare cinque ambiti problematici principali, che possono essere sintetizzati come segue.

L'organizzazione comune dei mercati dell'UE non ha contribuito in misura sufficiente al conseguimento di una produzione sostenibile: se da un lato molti tipi di pesca europea non vengono praticati in maniera sostenibile, fino a tempi recenti esistevano incentivi di mercato molto limitati per le pratiche sostenibili e non vi erano sanzioni di mercato per prevenire o combattere le pratiche non sostenibili. La politica attuale non si è sufficientemente adoperata per fornire i giusti segnali.

La posizione di mercato della produzione europea è peggiorata: i produttori dell'UE possono contare su possibilità di produzione ridotte o diminuite (pesca e acquacoltura). A ciò si aggiunge una produzione frammentata a causa del numero di specie, di luoghi di sbarco e di luoghi di vendita, a fronte di una domanda fortemente concentrata. La produzione dell'UE risulta inoltre poco competitiva in un mercato sempre più globalizzato.

Non siamo stati in grado di anticipare o di gestire le fluttuazioni di mercato: la pesca, più di ogni altro settore della produzione alimentare, è caratterizzata dall'incertezza delle condizioni di produzione e dell'accesso a quest'ultima. L'offerta dell'UE manca di prevedibilità in termini di volume e qualità richiesti sul fronte della domanda. I produttori dell'UE invece in generale non tengono conto delle possibili esigenze di mercato nel pianificare la produzione e ciò comporta una grande volatilità dei prezzi di vendita.

Il nostro potenziale di mercato resta in gran parte non sfruttato: il crescente consumo di pesce nell'Unione offre opportunità economiche concrete per i produttori dell'UE. Da un estremo all'altro della catena di commercializzazione, i costi legati all'informazione e alle transazioni risultano invece elevati. Dal punto di vista del consumatore, le scarse informazioni fornite non consentono una scelta informata e responsabile.

L'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è rallentata da un contesto gravoso ed estremamente complesso.

Tenuto conto di questa situazione, la proposta per una riforma dell'organizzazione comune dei mercati si concentra sugli obiettivi di seguito indicati.

Migliorare gli incentivi di mercato volti a incoraggiare le pratiche di produzione sostenibili: i produttori dell'UE (pesca e acquacoltura) nell'ambito delle organizzazioni di produttori sono in prima linea sul fronte della produzione, della gestione quotidiana delle risorse e delle questioni di mercato. Il loro ruolo, le loro responsabilità e il loro mandato devono essere rivisti conformemente agli obiettivi della riforma della PCP al fine di orientare le attività produttive verso la sostenibilità. La riforma deve inoltre tener conto degli altri operatori a monte del settore, rafforzandone l'impegno e la responsabilità con riguardo alla sostenibilità dell'approvvigionamento.

Migliorare la posizione di mercato della produzione dell'UE: ovviare alle imperfezioni di mercato, rispondere al problema degli alti costi legati all'informazione e alle transazioni, nonché risolvere le questioni organizzative, porta a concentrarsi sulle attività di produzione (raggruppamento dell'offerta e migliore commercializzazione all'atto della prima vendita), accrescere la competitività della produzione dell'UE (qualità, innovazione e valore aggiunto), rafforzare il potere contrattuale dei produttori e garantire condizioni di concorrenza eque per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione.

Le strategie dei produttori dovrebbero essere maggiormente finalizzate a migliorare il collegamento fra la produzione dell'UE e i cambiamenti strutturali e le fluttuazioni a breve termine dei mercati dell'UE. La realizzazione di questo obiettivo richiede un rafforzamento della conoscenza del mercato e un'analisi della domanda e dell'offerta concorrente. Una maggiore trasparenza lungo la catena di commercializzazione dei mercati dovrebbe facilitare l'adeguamento dell'offerta alla domanda e migliorare il processo decisionale. La volatilità dei prezzi di prima vendita può essere ridotta migliorando le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti delle OP e garantendo che la produzione venga pianificata e adeguata alla domanda in termini di qualità, quantità e presentazione.

Migliorare il potenziale di mercato dei prodotti dell'UE: il funzionamento del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura non è ottimale, in particolare a causa della carenza di informazioni. I vantaggi comparativi della produzione dell'UE (freschezza, origine locale, varietà ecc.) potrebbero essere maggiormente sfruttati grazie a una migliore differenziazione e commercializzazione. I consumatori dell'UE hanno inoltre diritto a un'informazione più precisa e affidabile, che rafforzerebbe la loro fiducia nei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Favorire una migliore governance, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare il contesto giuridico: le disposizioni e gli strumenti esistenti dovrebbero essere rivisti, semplificati e chiariti. L'organizzazione comune dei mercati dovrebbe ricevere un sostegno nel quadro di un nuovo fondo finanziario da attuare nell'ambito della PCP riformata.

Interazione con la riforma della PCP

Il principale obiettivo della riforma della politica comune della pesca consiste nel promuovere la gestione sostenibile delle risorse alieutiche grazie a un settore economicamente redditizio, a sua volta più direttamente coinvolto nella propria gestione. Dalla valutazione d'impatto della PCP è emerso che, tenuto conto dei suoi nuovi obiettivi e strumenti, era necessario operare una profonda riforma dell'organizzazione comune dei mercati: l'uso di strumenti orientati al mercato dovrebbe contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento dei principali obiettivi della PCP.

Al fine di risolvere il problema del sovrasfruttamento e delle pratiche non sostenibili nonché di giungere a un abbandono definitivo di strategie di produzione basate unicamente sul volume, la nuova organizzazione comune dei mercati promuoverà:

il conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori e la gestione congiunta dei diritti di accesso nonché di attività di produzione e commercializzazione;

misure di mercato che aumentino il potere contrattuale dei produttori (nel settore della pesca e dell'acquacoltura), migliorino la capacità di prevedere, prevenire e gestire le crisi di mercato e favoriscano la trasparenza e l'efficienza dei mercati;

incentivi e premi di mercato per le pratiche sostenibili; partenariati per una produzione, un approvvigionamento e un consumo conformi ai principi di sostenibilità; certificazione (marchi di qualità ecologica), promozione, informazioni ai consumatori;

misure di mercato supplementari relative ai rigetti.

Disposizioni vigenti dell'Unione nel settore della proposta

L'attuale quadro normativo è costituito dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La presente proposta è volta a sostituire tale regolamento.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

A partire dal 2008 si sono svolte consultazioni con le parti interessate a vari livelli.

Nell'ambito del Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)163 definitivo) è stata avviata una consultazione pubblica via internet sulle questioni legate ai mercati e agli scambi che ha avuto luogo dal 9 aprile 2009 al 31 dicembre 2009. La quasi totalità dei 400 contributi ricevuti in merito al Libro verde riguardava questioni connesse alla riforma dell'organizzazione comune dei mercati. Questo aspetto è sintetizzato in un capitolo specifico (3.4) del documento di lavoro dei servizi della Commissione "Synthesis of the Consultation on the Reform of the Common Fisheries Policy" (Sintesi della consultazione sulla riforma della politica comune della pesca – SEC (2010)428 definitivo, aprile 2010).

Un'ampia consultazione del settore (produttori, importatori, trasformatori, dettaglianti) e delle istanze non governative (ONG legate allo sviluppo e all'ambiente, organizzazioni di consumatori) è stata condotta nell'ambito degli organi consultivi previsti dalla PCP e di seminari tematici. Si è mantenuto un esteso dialogo con gli Stati membri, comprendente anche incontri bilaterali, tramite i rappresentanti nazionali del settore, delle amministrazioni nazionali e regionali e del comitato di gestione. Il Parlamento europeo, e in particolare la commissione Pesca, sono stati assiduamente coinvolti in queste consultazioni e in questi eventi.

Valutazione dell'impatto

Nell'ambito della Commissione è stato creato un gruppo direttivo interservizi che ha fornito contributi nel corso della procedura di valutazione dell'impatto. A un'analisi dell'attuale contesto politico e dello sviluppo dei mercati dell'UE per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ha fatto seguito l'identificazione degli obiettivi preliminari per un'organizzazione comune dei mercati riformata. Alla luce di questi obiettivi sono state prese in considerazione le seguenti opzioni politiche per la riforma.

Mantenere l'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ciò significa concentrarsi principalmente sugli interventi di mercato per sostenere la stabilità dei prezzi.

Rivedere l'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, riducendo i meccanismi di intervento a un singolo aiuto all'ammasso per i prodotti della pesca destinati al consumo umano e rendere gli altri strumenti più semplici, adeguati e flessibili (norme di commercializzazione e informazioni per i consumatori).

Rafforzare l'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura assegnando nuovi obiettivi alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali e concedendo loro un sostegno finanziario per l'elaborazione e attuazione di piani di produzione e commercializzazione sostenibili. Nell'ambito di questa opzione, il contenuto e la portata delle informazioni da fornire obbligatoriamente ai consumatori vengono estesi e si valutano l'accuratezza e il controllo delle informazioni fornite nel quadro dell'etichettatura facoltativa.

Deregolamentare l'attuale organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questa opzione prevede la soppressione di ogni sostegno finanziario (intervento e sostegno ad azioni collettive) e di ogni strumento giuridico specifico per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'opzione dello status quo è stata considerata parzialmente inefficace e troppo complessa per soddisfare i suoi attuali obiettivi. All'ora attuale, 12 anni dopo l'adozione, l'OCM in vigore appare inadeguata per affrontare le sfide del mercato dell'UE. Risulterebbe ancora più inefficace e in alcuni casi incompatibile con gli obiettivi della PCP riformata.

Ovviare alle principali carenze dell'attuale PCP proponendo adeguamenti e semplificazioni ne migliorerebbe il funzionamento. La pertinenza rispetto ai principali obiettivi della riforma della PCP resterebbe tuttavia limitata.

La totale soppressione dell'organizzazione comune dei mercati dell'UE, anche tenendo conto dell'aumento degli incentivi di mercato e di quelli alla sostenibilità, non consentirebbe di affrontare adeguatamente i principali problemi identificati, ossia la natura complessa e frammentaria del settore dell'offerta e il rischio di fornire al consumatore informazioni che possano trarlo in errore o confonderlo.

La Commissione sostiene pertanto l'obiettivo di rafforzare l'organizzazione comune dei mercati per agevolare la transizione del settore della pesca e dell'acquacoltura verso pratiche di produzione sostenibili. Molto può essere fatto in termini di organizzazione e commercializzazione per migliorare la prevedibilità dell'offerta e ridurre i costi delle transazioni. Questa opzione sottolinea il ruolo di ciascuna parte interessata nel favorire pratiche sostenibili. L'organizzazione comune dei mercati deve contribuire ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in un contesto in cui il sostegno finanziario viene concesso non più alla flotta (in particolare per la demolizione e il disarmo temporaneo) ma a soluzioni intelligenti, verdi, innovative e orientate al mercato a beneficio del settore.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nell'ambito della competenza concorrente, per cui si applica il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La politica comune della pesca è una politica comune e deve pertanto essere attuata tramite un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Per conseguire l'obiettivo di base di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, è necessario e opportuno stabilire norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine. Il presente regolamento non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato.

2011/0194 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alle misure di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (in appresso: "l'organizzazione comune dei mercati ") è parte integrante della politica comune della pesca e deve contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Poiché la politica comune della pesca è attualmente in fase di revisione, l'organizzazione comune dei mercati deve essere adattata di conseguenza.

(2) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[3], deve essere rivisto per tener conto delle carenze rilevate nell'attuazione delle disposizioni attualmente in vigore, dei recenti sviluppi sui mercati dell'Unione e del mondo, nonché dell'evoluzione delle attività della pesca e dell'acquacoltura.

(3) Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(4) L'organizzazione comune dei mercati deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

(5) Poiché tali obiettivi non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e possono dunque, data la necessità di ulteriori iniziative comuni, essere realizzati con maggiore efficienza a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

(6) È importante che la gestione dell'organizzazione comune dei mercati sia guidata dai principi di buona governance della politica comune della pesca.

(7) Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi al fine di garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei prodotti e raccolgano informazioni di natura economica sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori devono tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, in particolare le caratteristiche specifiche della pesca artigianale.

(8) Le organizzazioni interprofessionali, che riuniscono varie categorie di operatori, possono contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione nell'ambito della catena di valore e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore.

(9) È opportuno stabilire condizioni comuni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. La procedura per l'estensione delle norme deve essere soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione.

(10) Per poter orientare i propri aderenti verso attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, le organizzazioni di produttori devono definire e sottoporre alle autorità competenti degli Stati membri un piano di produzione e di commercializzazione contenente le misure necessarie per conseguire i loro obiettivi.

(11) La natura imprevedibile delle attività di pesca rende opportuno predisporre un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla creazione di valore aggiunto. Questo meccanismo deve contribuire alla stabilizzazione e alla convergenza dei mercati locali dell'Unione ai fini della realizzazione del mercato unico.

(12) Le organizzazioni di produttori possono creare un fondo collettivo destinato a finanziare i piani di produzione e di commercializzazione e il meccanismo di ammasso.

(13) Per tener conto della disparità dei prezzi sul territorio dell'Unione, ciascuna organizzazione di produttori deve avere la facoltà di proporre un prezzo che determini l'attivazione del meccanismo di ammasso. Tale prezzo limite di attivazione non deve dar luogo alla fissazione di prezzi minimi che potrebbero ostacolare la concorrenza.

(14) Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui aderenti provengono da diversi Stati membri. Occorre pertanto prevedere anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, che restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento.

(15) L'applicazione di norme comuni di commercializzazione deve permettere di approvvigionare il mercato con prodotti sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare il commercio basato su una concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

(16) La crescente varietà di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rende indispensabile fornire ai consumatori un minimo di informazioni obbligatorie sulle principali caratteristiche dei prodotti. Per promuovere la differenziazione dei prodotti è inoltre necessario tener conto delle informazioni aggiuntive che potrebbero essere fornite su base volontaria.

(17) Le norme di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 101 del trattato devono essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.

(18) È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato di importazioni. A fini di semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli[4], devono essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(19) Occorre migliorare le informazioni economiche relative ai mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.

(20) Affinché la Commissione sia in grado di integrare o modificare le condizioni e i requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, integrare o modificare il contenuto del piano di produzione e di commercializzazione, definire e modificare le norme comuni di commercializzazione, integrare o modificare le informazioni obbligatorie nonché fissare criteri minimi per le informazioni fornite volontariamente dagli operatori ai consumatori, è opportuno che le venga delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo agli articoli 24, 33, 41 e 46.

(21) È di particolare importanza che, nel corso dei lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 25, 31, 34 e 37 del presente regolamento, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(23) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio deve essere abrogato ma gli articoli 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 devono continuare ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

1. Viene istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (in appresso: "l'organizzazione comune dei mercati").

2. L'organizzazione comune dei mercati comprende i seguenti strumenti:

a)      organizzazioni professionali;

b)      norme di commercializzazione;

c)      informazione del consumatore;

d)      norme di concorrenza;

e)      informazioni sul mercato.

Articolo 2 Ambito di applicazione

L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, commercializzati nell'Unione.

Articolo 3 Obiettivi

L'organizzazione comune dei mercati contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli 2 e 3 del regolamento sulla politica comune della pesca.

Articolo 4 Principi

L'organizzazione comune dei mercati è guidata dai principi di buona governance stabiliti all'articolo 4 del regolamento sulla politica comune della pesca.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento sulla politica comune della pesca. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(a) 'prodotti della pesca': gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;

(b) 'prodotti dell'acquacoltura': gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;

(c) 'produttore': le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato;

(d) 'settore della pesca o dell'acquacoltura': il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;

(e) 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(f) 'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione.

Capo II Organizzazioni professionali

Sezione I Costituzione, obiettivi e misure

Articolo 6 Costituzione di organizzazioni di produttori del settore della pesca

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Articolo 7 Obiettivi delle organizzazioni di produttori del settore della pesca

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca perseguono i seguenti obiettivi:

(a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione prevista dal regolamento sulla politica comune della pesca e la normativa ambientale;

(b) gestire le catture indesiderate di stock commerciali;

(c) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei propri aderenti;

(d) stabilizzare i mercati;

(e) migliorare la redditività dei produttori.

Articolo 8 Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori del settore della pesca

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7:

(a) pianificare le attività di pesca dei loro aderenti;

(b) fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità:

-        destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano;

-        immettere sul mercato i prodotti sbarcati conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a);

-        provvedere alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi;

(c) adeguare la produzione alle esigenze di mercato;

(d) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;

(e) gestire l'ammasso temporaneo dei prodotti della pesca conformemente agli articoli 35 e 36;

(f) verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori e adottare misure per garantire tale conformità.

Articolo 9 Costituzione di organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Articolo 10 Obiettivi delle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

(a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura sostenibili da parte dei propri aderenti offrendo loro possibilità di sviluppo;

(b) contribuire all'approvvigionamento alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;

(c) accertare che le attività dei propri aderenti siano conformi ai piani strategici nazionali di cui all'articolo 51 del regolamento sulla politica comune della pesca;

(d) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti dell'acquacoltura dei propri aderenti;

(e) migliorare la redditività dei produttori.

Articolo 11 Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 10:

(a) promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;

(b) adeguare la produzione alle esigenze di mercato;

(c) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;

(d) verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori e adottare misure per garantire tale conformità;

(e) raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite, nonché sulle previsioni di produzione.

Articolo 12 Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori

1. Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura può essere costituita in quanto gruppo creato su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri.

2. Salvo indicazione contraria, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle organizzazioni di produttori si applicano alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 13 Obiettivi delle associazioni di organizzazioni di produttori

Le associazioni di organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

(a) realizzare in modo più efficace gli obiettivi delle organizzazioni di produttori aderenti elencati agli articoli 7 e 10;

(b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti.

Articolo 14 Costituzione di organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono essere costituite in quanto gruppo creato su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alle disposizioni della sezione II.

Articolo 15 Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali perseguono i seguenti obiettivi:

(a) migliorare le condizioni di messa a disposizione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione;

(b) contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato e della messa a disposizione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.

Articolo 16 Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15:

(a) redigere contratti-tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

(b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i marchi di qualità, le denominazioni geografiche e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;

(c) definire, con riguardo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, norme più restrittive rispetto a quelle previste dall'Unione o dal diritto nazionale;

(d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

(e) realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

(f) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per garantire un'offerta sostenibile la cui quantità, la cui qualità e il cui prezzo rispondano alle esigenze di mercato e alle aspettative dei consumatori;

(g) verificare che le attività degli aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione interprofessionale e adottare misure per garantire tale conformità.

Sezione II Riconoscimento

Articolo 17 Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura tutti i gruppi di produttori dei suddetti settori che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

(a) svolgano un'attività economica sufficiente sul proprio territorio o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti e il volume di produzione commercializzabile;

(b) siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, abbiano la propria sede statutaria e siano stabiliti nel territorio di tale Stato;

(c) siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 7 e 10;

(d) osservino le norme di concorrenza di cui al capo VI;

(e) non detengano una posizione dominante su un determinato mercato a meno che ciò non sia necessario per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 39 del trattato.

Articolo 18 Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni interprofessionali tutti i gruppi stabiliti sul proprio territorio che ne facciano debitamente domanda, tenendo conto delle norme dell'Unione in particolare per quanto riguarda la concorrenza, a condizione che:

(a) rappresentino una parte significativa di almeno due delle seguenti attività in uno o più settori determinati: produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

(b) non svolgano direttamente attività di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

(c) siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e abbiano la propria sede statutaria e siano stabiliti nel territorio di tale Stato membro;

(d) siano in grado di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 15;

(e) tengano conto degli interessi dei consumatori;

(f) non ostacolino il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 19 Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri

Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del caso, la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

Articolo 20 Organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali transnazionali

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un'organizzazione di produttori o a un'organizzazione interprofessionale stabilita sul territorio di un altro Stato membro e gli Stati membri che ospitano la sede statutaria di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaurano con gli Stati membri interessati i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione.

Articolo 21 Attribuzione di possibilità di pesca

Un'organizzazione di produttori i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in Stati membri diversi svolgono i loro compiti ferme restando le disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento sulla politica comune della pesca.

Articolo 22 Comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento.

Articolo 23 Controlli da parte della Commissione

Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18, la Commissione può svolgere controlli e chiedere, ove del caso, che gli Stati membri dispongano la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

Articolo 24 Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 al fine di:

(a) modificare o integrare le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 17 e 18. Tali condizioni possono riguardare il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli obblighi per gli aderenti e le misure previste per garantire il rispetto delle norme, inclusa l'applicazione di sanzioni;

(b) stabilire le norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma degli articoli 20 e 21.

Articolo 25 Atti di esecuzione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi:

a)      ai termini e alle procedure applicabili dagli Stati membri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali a norma degli articoli 17 e 18 o per la revoca di tale riconoscimento a norma dell'articolo 19;

b)      al formato, ai termini e alle procedure applicabili dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma dell'articolo 22.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all’articolo 51.

Sezione III Estensione delle norme

Articolo 26 Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori

1.           Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:

(a) l'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;

(b) le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 8, lettere a), b), c), d) ed e).

2.           Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 65% dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

3.           Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40% dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

4.           Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra 90 giorni e 12 mesi.

Articolo 27 Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono all'organizzazione, a condizione che:

(a) l'organizzazione interprofessionale sia responsabile di almeno il 65% delle attività svolte in due o più dei seguenti settori: produzione, commercializzazione o trasformazione del prodotto in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti;

(b) le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 16, lettere a), b), c), d), e) e f) e non arrechino danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione.

2. L'estensione delle norme può essere resa vincolante per un massimo di tre anni.

Articolo 28 Responsabilità finanziaria

Quando le norme sono estese a operatori non aderenti a norma degli articoli 26 e 27, lo Stato membro interessato può decidere che essi debbano rendere conto all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti e derivanti dall'estensione delle norme.

Articolo 29 Autorizzazione da parte della Commissione

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27.

2. La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme notificate da parte di uno Stato membro a condizione che:

(a) siano rispettate le disposizioni degli articoli 26 e 27;

(b) siano rispettate le norme di cui al capo VI in materia di concorrenza;

(c) l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio;

(d) non siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.

3. Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro il termine di due mesi, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.

Articolo 30 Revoca dell'autorizzazione

La Commissione può effettuare verifiche e revocare l'autorizzazione di estensione delle norme nei casi in cui accerti il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti per l'autorizzazione. In tal caso, essa ne informa gli Stati membri.

Articolo 31 Atti di esecuzione

Le norme relative al formato e alla procedura di notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 51.

Sezione IV Pianificazione della produzione e della commercializzazione

Articolo 32 Piano di produzione e di commercializzazione

1.           Ciascuna organizzazione di produttori trasmette alle proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e di commercializzazione volto al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.           Lo Stato membro procede all'approvazione del piano. Una volta approvato, esso viene immediatamente applicato dall'organizzazione di produttori.

3.           Le organizzazioni di produttori possono rivedere il piano di produzione e di commercializzazione. Tale revisione viene comunicata per approvazione alle autorità competenti dello Stato membro.

4.           L'organizzazione di produttori redige una relazione annuale delle proprie attività nell'ambito del piano di produzione e di commercializzazione di cui al paragrafo 1 e la trasmette alle autorità competenti dello Stato membro.

5.           Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 33 Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 per definire norme relative al contenuto del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Articolo 34 Atti di esecuzione

Le norme relative alla procedura e ai termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 51.

Sezione V Stabilizzazione dei mercati

Articolo 35 Meccanismo di ammasso

Le organizzazioni di produttori possono finanziare l'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II del presente regolamento, a condizione che:

(a) i prodotti siano stati messi in vendita da organizzazioni di produttori ma non sia stato possibile trovare un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 36;

(b) i prodotti soddisfino le norme di commercializzazione adottate in virtù dell'articolo 39 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;

(c) i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccatura, marinatura e, ove del caso, bollitura e pastorizzazione; la filettatura o il taglio e, se del caso, l'asportazione della testa, possono accompagnare uno dei processi sopra elencati;

(d) i prodotti conferiti all'ammasso siano reintrodotti sul mercato per il consumo umano in una fase successiva.

Articolo 36 Prezzi di attivazione del meccanismo di ammasso

1.           Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II.

2.           Il prezzo limite non può superare l'80% del prezzo medio ponderato registrato per il prodotto in questione nella zona di attività dell'organizzazione di produttori interessata nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all'anno per il quale il prezzo limite è fissato.

3.           Per la determinazione del prezzo limite occorre tener conto dei seguenti elementi:

(a) l'andamento della produzione e della domanda;

(b) la stabilizzazione dei prezzi di mercato;

(c) la convergenza dei mercati;

(d) i redditi dei produttori;

(e) gli interessi dei consumatori.

4.           Gli Stati membri, dopo aver esaminato le proposte delle organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio, determinano i prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori. Tali prezzi sono fissati in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Essi sono resi pubblici.

Articolo 37 Atti di esecuzione

Le norme relative al formato della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 51.

Sezione VI

Fondo collettivo

Articolo 38 Fondo collettivo

Ciascuna organizzazione di produttori può creare un fondo collettivo, da destinare unicamente al finanziamento delle misure seguenti:

(a) piani di produzione e di commercializzazione approvati dagli Stati membri a norma dell'articolo 32;

(b) meccanismo di ammasso istituito agli articoli 35 e 36.

Capo III Norme di commercializzazione

Articolo 39 Fissazione di norme di commercializzazione

1. Per i prodotti di cui all'allegato I destinati al consumo umano possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare, in particolare:

(a) le taglie minime di commercializzazione, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità alle taglie di riferimento per la conservazione dei prodotti della pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento sulla politica comune della pesca;

(b) le specifiche relative ai prodotti in conserva conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo quanto disposto:

a)      dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale[5];

b)      dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata[6] e

c)      dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca[7].

Articolo 40 Rispetto delle norme di commercializzazione

1.           I prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati ai fini del consumo umano nell'Unione solo in conformità di tali norme.

2.           Gli Stati membri verificano che i prodotti oggetto di norme comuni di commercializzazione siano conformi a tali norme. Le verifiche possono aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.

3.           Sotto la responsabilità degli Stati membri, tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme di commercializzazione, possono essere distribuiti gratuitamente ad opere di beneficenza o istituzioni caritative con sede nell'Unione, nonché a persone riconosciute dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato come aventi diritto alla pubblica assistenza.

Articolo 41 Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 al fine di definire le norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, con riguardo alla qualità, alle dimensioni o al peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura e, se così richiesto in base all'esperienza acquisita nell'applicazione delle norme, per apportare le necessarie modifiche, garantendo al tempo stesso che le norme siano definite in modo equo e trasparente.

Capo IV Informazione dei consumatori

Articolo 42 Informazioni obbligatorie

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

(a) la denominazione commerciale della specie,

(b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...",

(c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato,

(d) la data della cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura,

(e) se il prodotto è fresco o se è stato scongelato.

2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle parti h) e i) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

(a) la denominazione commerciale della specie,

(b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...",

(c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere riportate in modo chiaro e visibile.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto salvo quanto disposto:

a)      dalla direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità[8],

b)      dal regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine[9],

c)      dal regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita[10].

Articolo 43 Denominazione commerciale

Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle designazioni commerciali ammesse nel proprio territorio. Tale elenco reca:

a)      il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d'informazione FishBase;

b)      il nome nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro;

c)      ove del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.

Articolo 44 Indicazione della zona di cattura o di produzione

1.           L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), reca:

(a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone di pesca della FAO;

(b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

(c) nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto è sottoposto alla fase finale del processo di allevamento per almeno 3 mesi.

2.           In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

Articolo 45 Informazioni supplementari facoltative

1. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norme dell'articolo 42, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria:

a)      informazioni di tipo ambientale;

b)      informazioni di tipo etico o sociale;

c)      informazioni in merito alle tecniche di produzione;

d)      informazioni in merito alle pratiche di produzione;

e)      informazioni in merito al contenuto nutrizionale del prodotto.

2. L'indicazione delle informazioni facoltative non deve occupare le parti del marchio o dell'etichettatura riservate alle informazioni obbligatorie.

3. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo quanto disposto:

a)      dalla direttiva 2000/13/CE;

b)      dalla direttiva 90/496/CEE, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari[11];

c)      dal regolamento (CE) n. 1924/2006, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari[12];

d)      dal regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari[13];

e)      dal regolamento (CE) n. 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari[14] e

f)       dal regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

Articolo 46 Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 50 al fine di:

a)      integrare o modificare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 43 e all'articolo 44, garantendo al tempo stesso che tali informazioni siano fornite in modo preciso e trasparente;

b)      fissare criteri minimi relativi alle informazioni fornite volontariamente dagli operatori di cui all'articolo 45, paragrafo 1, garantendo al tempo stesso che le condizioni che disciplinano l'indicazione di tali informazioni siano precise, trasparenti e non discriminatorie.

Capo V Norme di concorrenza

Articolo 47 Applicazione delle norme di concorrenza

Gli articoli da 101 a 106 del trattato e le disposizioni di applicazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato relativi alla produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 48 Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza

1.           In deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di produttori, relativi alla produzione, alla vendita, all'uso di strutture comuni per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che

(a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato e

b)      non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;

c)      non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

d)      non escludono la concorrenza;

e)      non compromettono il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.

2.           In deroga all'articolo 47 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni interprofessionali che

(a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato e

(b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;

(c) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

(d) non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;

(e) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione;

(f) non introducono limiti alla concorrenza, se non quelli indispensabili al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Capo VI Informazioni sul mercato

Articolo 49 Informazioni sul mercato

1. La Commissione:

(a) raccoglie, analizza e diffonde lungo l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale;

(b) vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e svolge analisi sulle tendenze di mercato;

(c) fornisce studi di mercato ad hoc e un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la Commissione si avvale delle seguenti misure:

(a) facilitare l'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente alla normativa dell'Unione;

(b) mettere a disposizione delle parti interessate le informazioni di mercato al livello adeguato.

3. Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Capo VII Disposizioni procedurali

Articolo 50 Esercizio della delega

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo.

2. La delega di cui agli articoli 24, 33, 41 e 46 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal [...].

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 41 e 46. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24, 33, 41 e 46 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 51 Esecuzione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo VIII Disposizioni finali

Articolo 52 Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2004 è aggiunto il testo seguente:

"e del regolamento (UE) n. …. del Parlamento europeo e del Consiglio, del …. , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (*)

(*) GU …"

Articolo 53 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 104/2000 è abrogato. Tuttavia, gli articoli 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 si applicano fino al 31 dicembre 2013.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato III.

Articolo 54 Clausola di revisione

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento entro la fine del 2022.

Articolo 55 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e 36, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a […]

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente […]                                           Il presidente […]

ALLEGATO I

Codice NC || Designazione delle merci

a)             0301                 0302                 0303                 0304 || Pesci vivi Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304 Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

b)            0305 || Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana

c)             0306                 0307 || Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

d)       0511 91 10       0511 91 90 || Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: -altri - - Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: - - - Cascami di pesci - - - altri

e)   1212 20 00 || - Alghe

f)                   1504 10       1504 20 || Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - Oli di fegato di pesci e loro frazioni - Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

g)      1603 00 || Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

h)            1604 || Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

i)              1605 || Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

j)       1902 20       1902 20 10 || Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate); - - contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

k)       2301 20 00 || Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

l)                    2309 90       ex 2309 90 10 || Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali - altre: - - Solubili di pesce

ALLEGATO II

Codice NC || Designazione delle merci

0302 22 00 || Passere di mare (Pleuronectes platessa)

ex 0302 29 90 || Limande (Limanda limanda)

0302 29 10 || Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90 || Passere artiche (Platichthys flesus)

0302 31 10 e 0302 31 90 || Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

ex 0302 40 || Aringhe della specie Clupea harengus

0302 50 10 || Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

0302 61 10 || Sardine della specie Sardina pilchardus

0302 62 00 || Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00 || Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

ex 0302 64 || Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

0302 65 20 e 0302 65 50 || Spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

0302 69 31 e 0302 69 33 || Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

0302 69 41 || Merlani (Merlangius merlangus)

0302 69 45 || Molve (Molva spp.)

0302 69 55 || Acciughe (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68 || Naselli della specie Merluccius merluccius

0302 69 81 || Rane pescatrici (Lophius spp.)

ex 0307 41 10 || Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10 ex 0306 23 31 ex 0306 23 39 || Gamberetti della specie Crangon crangon e gamberelli boreali (Pandalus borealis)

0302 23 00 || Sogliole (Solea spp.)

0306 24 30 || Granchi porri (Cancer pagurus)

0306 29 30 || Scampi (Nephrops norvegicus)

0303 31 10 || Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11 0303 78 12 0303 78 13 0303 78 19 e 0303 29 55 0304 29 56 0304 29 58 || Naselli del genere Merluccius

0303 79 71 || Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

0303 61 00 0304 21 00 0304 91 00 || Pesci spada (Xiphias gladius)

0306 13 40 0306 13 50 ex 0306 13 80 || Gamberetti della famiglia Penaeidae

0307 49 18 0307 49 01 || Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti)

0307 49 31 0307 49 33 0307 49 35 e 0307 49 38 || Calamari (Loligo spp.)

0307 49 51 || Calamari (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10 || Polpi o piovre (Octopus spp.)

0307 99 11 || Totani (Illex spp.)

0303 41 10 || Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

0302 32 10 0303 42 12 0303 42 18 0303 42 42 0303 42 48 || Tonni albacora (Thunnus albacares)

0302 33 10 0303 43 10 || Tonnetti striati (Katsuwomus pelamis)

0303 45 10 || Tonni rossi (Thunnus Thynnus)

0302 39 10 0302 69 21 0303 49 30 0303 79 20 || Altre specie dei generi Thunnus e Euthynnus

ex 0302 29 90 || Sogliola limanda (Microstomus kitt)

0302 35 10 e 0302 35 90 || Tonno rosso (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51 || Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

0302 69 75 || Pesce castagna (Brama spp.)

ex 0302 69 82 || Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

ex 0302 69 99 || Gado barbato (Trisopterus luscus) e merluzzo capellano (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99 || Boga (Boops boops)

ex 0302 69 99 || Menola (Maena smaris)

ex 0302 69 99 || Grongo (Conger conger)

ex 0302 69 99 || Cappone (Trigla spp.)

ex 0302 69 91 ex 0302 69 99 || Suro (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99 || Cefalo (Mugil spp.)

ex 0302 69 99 e ex 0304 19 99 || Razza (Raja spp.)

ex 0302 69 99 || Pesce sciabola (Lepidopus caudatus e Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00 || Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus)

ex 0307 91 00 || Buccino (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99 || Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus surmuletus, Mullus barbatus)

ex 0302 69 99 || Tanuta (Spondyliosoma cantharus)

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 104/2000 || Presente regolamento

Articolo 1 || Articoli 1, 2, 3, 4 e 5

Articoli 2 e 3 || Articoli 39, 40 e 41

Articolo 4 || Articoli 42, 43, 44, 45 e 46

Articolo 5, paragrafo 1 || Articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

Articolo 5, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6 || Articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25

Articolo 7 || Articoli 26, 28, 29, 30 e 31

Articolo 8 || -

Articoli 9, 10, 11 e 12 || Articoli 32, 33, 34 e 38

Articolo 13 || Articoli 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25

Articolo 14 || Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 15 || Articolo 27

Articolo 16 || Articoli 28, 29, 30 e 31

Articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 || Articoli 35, 36, 37 e 38

Articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 || -

Articolo 34 || Articoli 22, 25 e 37

Articolo 35 || -

Articolo 36 || -

Articolo 37 || Articoli 50 e 51

Articoli 38 e 39 || Articolo 51

Articolo 40 || -

Articolo 41 || Articolo 54

Articolo 42 || Articoli 52 e 53

Articolo 43 || Articolo 55

- || Articolo 47

- || Articolo 48, paragrafo 1

- || Articolo 49

[1]               GU C del […], pag. […].

[2]               GU C del […], pag. […].

[3]               GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

[4]               GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

[5]               GU L 139 del 30.4. 2004, pag. 55.

[6]               GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

[7]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

[8]               GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

[9]               GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

[10]             GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.

[11]             GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

[12]             GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

[13]             GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

[14]             GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

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