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Document 52023PC0148

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione

COM/2023/148 final

Strasburgo, 14.3.2023

COM(2023) 148 final

2023/0077(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2023) 58 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

1.1.Contesto politico

Nel corso del 2021 e del 2022 i prezzi dell'energia sono aumentati significativamente. Ciò è riconducibile alle riduzioni dell'approvvigionamento di gas, in particolare dopo l'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina e alla strumentalizzazione dell'energia, nonché a carenze interne nell'energia idroelettrica e nucleare. L'aumento dei prezzi è dovuto anche all'aumento della domanda di energia, con la ripresa dell'economia mondiale dopo la pandemia di COVID-19. Tale aumento dei prezzi è stato ben presto avvertito in tutta l'Unione dalle famiglie, dall'industria e dalle imprese e i governi hanno immediatamente adottato misure volte ad attenuarli. A livello europeo, per far fronte ai prezzi elevati, l'UE ha rapidamente definito un pacchetto di misure sui prezzi dell'energia 1 (tra cui sostegno al reddito, sgravi fiscali, misure di risparmio e stoccaggio del gas), a favore soprattutto dei consumatori più vulnerabili, nonché il piano REPowerEU 2 con ulteriori misure e finanziamenti volti a promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili al fine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi. A tutto ciò ha fatto seguito l'istituzione di un regime temporaneo di aiuti di Stato 3 per consentire determinate misure volte ad attenuare l'impatto dei prezzi elevati, un solido regime di stoccaggio del gas 4 , misure efficaci di riduzione della domanda di gas 5 ed elettricità 6 7 , processi di autorizzazione delle energie rinnovabili e delle reti più veloci e regimi di limitazione dei prezzi per evitare utili straordinari sui mercati del gas e dell'elettricità 8 .

Dette misure a breve termine hanno aiutato gli Stati membri a parare le conseguenze immediate della crisi energetica. Tuttavia la crisi ha anche dimostrato quanto siano esposti i consumatori e le industrie e quanto scarsa sia la nostra resilienza alle impennate dei prezzi dell'energia. L'impatto della generazione a partire da combustibili fossili sulla fissazione dei prezzi dell'energia elettrica è stato considerato eccessivo dalle imprese e dai cittadini, mentre la capacità degli Stati membri di attutire l'effetto dei prezzi a breve termine con contratti a più lungo termine è risultata inadeguata. Per questo motivo, nel discorso sullo stato dell'Unione del 2022 9 la presidente della Commissione europea ha annunciato la necessità di una riforma radicale dell'assetto del mercato dell'energia elettrica.

Sebbene il mercato interno dell'energia dell'UE generi enormi vantaggi e crescita in tutta Europa, la recente crisi energetica ha evidenziato che l'orientamento a breve termine del suo assetto può distogliere da obiettivi più ampi e a più lungo termine. La ripercussione dei prezzi a breve termine sulle bollette dei consumatori ha determinato una crisi dei prezzi in cui molti consumatori hanno visto le proprie bollette energetiche triplicare o quadruplicare, anche se i costi dell'energia eolica e solare erano in calo; l'improvvisa esposizione a prezzi elevati e volatili ha provocato il fallimento di alcuni fornitori; molte imprese industriali in settori ad alta intensità energetica sono state costrette a chiudere. La proposta comprende pertanto una serie di misure che possano fungere da ammortizzatore tra i mercati a breve termine e le bollette dell'energia elettrica in carico ai consumatori, in particolare incentivando i contratti a più lungo termine, migliorare il funzionamento dei mercati a breve termine per integrare meglio le energie rinnovabili e rafforzare il ruolo della flessibilità nonché responsabilizzare e proteggere i consumatori.

La recente volatilità dei prezzi ha inoltre evidenziato la mancanza di flessibilità della rete elettrica, con prezzi troppo spesso fissati dalla generazione a partire dal gas e con una generale mancanza di flessibilità dell'offerta, gestione della domanda e stoccaggio dell'energia a basse emissioni di carbonio. Con il progressivo aumento dell'energia eolica e solare nel sistema, saranno necessarie tecnologie flessibili a basse emissioni di carbonio per bilanciare l'offerta variabile con la domanda variabile. Parallelamente alla presente proposta, la Commissione sta formulando raccomandazioni per il progresso dell'innovazione, delle tecnologie e delle capacità di stoccaggio.

Più in generale, la sensibilità del prezzo dell'energia elettrica ai prezzi dei combustibili fossili ha evidenziato la necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili insieme alla flessibilità del sistema energetico per sostituire i combustibili fossili. REPowerEU promuove le energie rinnovabili e con esse la crescita economica e la creazione di occupazione di qualità. Si basa sulla volontà del Green Deal europeo di migliorare la competitività europea attraverso l'innovazione e la transizione verso un'economia a zero emissioni nette ed è strettamente allineato al piano industriale del Green Deal della Commissione. Per agevolare gli investimenti necessari a far fronte alla recente volatilità dei prezzi, alla mancanza di coordinamento degli interventi normativi e agli ostacoli normativi e di rete all'ingresso, è necessaria una riforma radicale. Infine, nella relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto alle istituzioni dell'UE di adottare misure per "rafforzare la sicurezza energetica europea e conseguire l'indipendenza energetica dell'UE" e per "ridurre la dipendenza dell'UE dagli attori stranieri nei settori economicamente strategici", compreso quello energetico. 10

1.2.Obiettivi della proposta

La proposta affronta le preoccupazioni dei consumatori, dell'industria e degli investitori in merito all'esposizione alla volatilità dei prezzi a breve termine, dovuta ai prezzi elevati dei combustibili fossili. Essa ottimizzerà l'assetto del mercato dell'energia elettrica e integrerà i mercati a breve termine conferendo un ruolo maggiore agli strumenti a più lungo termine, consentendo ai consumatori di beneficiare di più contratti a prezzo fisso e agevolando gli investimenti nelle tecnologie pulite. In ultima analisi, ciò comporterà una minore necessità di produzione basata su combustibili fossili e determinerà prezzi più bassi per i consumatori durante le crisi future dei combustibili fossili, grazie ai bassi costi operativi delle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

La proposta presenta misure per proteggere i consumatori da tale volatilità, conferire loro una maggiore scelta contrattuale e un accesso più diretto alle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Per migliorare le condizioni di investimento per le imprese, in particolare quelle che perseguono percorsi di decarbonizzazione, propone misure volte a contrastare l'esposizione a impennate dei prezzi a breve termine attraverso accordi di compravendita di energia elettrica e obblighi più prudenziali per i fornitori di energia. Propone inoltre misure volte a migliorare le modalità di integrazione nel mercato a breve termine dell'energia da fonti rinnovabili variabili e dell'energia a basse emissioni di carbonio. Ciò comprende misure che promuovono l'uso della gestione della domanda e dello stoccaggio, tra le altre forme di flessibilità non fossile. La proposta migliora e chiarisce inoltre l'accesso ai contratti a più lungo termine per gli sviluppatori (sia sostenuti dallo Stato, come i contratti per differenza, sia privati, come gli accordi di compravendita di energia elettrica), al fine di garantire ricavi stabili e sicuri per gli sviluppatori di energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e ridurre il rischio e i costi di capitale, evitando nel contempo utili straordinari in periodi di prezzi elevati.

Se per molti decenni l'attuale assetto del mercato ha permesso di realizzare un mercato efficiente e sempre più integrato, la crisi energetica ha messo in luce una serie di carenze relative a: i) strumenti insufficienti per proteggere i consumatori, comprese le imprese, dai prezzi elevati a breve termine; ii) eccessiva influenza dei prezzi dei combustibili fossili sui prezzi dell'energia elettrica e incapacità di rispecchiare maggiormente le energie rinnovabili a basso costo e a basse emissioni di carbonio nelle bollette dell'energia elettrica; iii) impatto dell'estrema volatilità dei prezzi e degli interventi normativi sugli investimenti; iv) mancanza di sufficiente flessibilità non fossile (come lo stoccaggio o la gestione della domanda) che potrebbe ridurre la dipendenza dalla generazione a partire dal gas; v) scelta limitata dei tipi di contratto dei fornitori; vi) difficoltà di accesso diretto alle energie rinnovabili attraverso la condivisione dell'energia; e vii) necessità di un solido monitoraggio del mercato dell'energia per una migliore protezione dagli abusi di mercato.

Per proteggere i consumatori dalla volatilità dei prezzi, la proposta prevede il diritto a contratti a prezzo fisso e a prezzo dinamico, il diritto a contratti multipli e a informazioni contrattuali migliori e più chiare. Ai consumatori saranno offerti vari contratti che meglio si adattano alla loro situazione. In tal modo, i consumatori, comprese le piccole imprese, possono bloccare prezzi sicuri a lungo termine per attenuare l'impatto di sobbalzi improvvisi e/o scegliere contratti a prezzo dinamico con i fornitori se desiderano approfittare della variabilità dei prezzi per utilizzare l'energia elettrica quando è meno costosa (ad esempio, ricaricare auto elettriche o utilizzare pompe di calore). La combinazione di prezzi dinamici e fissi consente di mantenere gli incentivi di mercato per i consumatori affinché adeguino la loro domanda di energia elettrica, garantendo al contempo maggiore certezza anche a coloro che desiderano investire in fonti energetiche rinnovabili (ad esempio pannelli solari sui tetti) e stabilità dei costi. Oltre all'attuale quadro di protezione per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, la proposta fornirà anche accesso a prezzi al dettaglio regolamentati per le famiglie e le PMI in caso di crisi e stabilizzerà il settore dell'approvvigionamento imponendo ai fornitori di compiere maggiori sforzi per premunirsi contro le impennate dei prezzi ricorrendo maggiormente ai contratti a termine con i generatori (blocco dei prezzi futuri) e imponendo agli Stati membri di istituire un regime di fornitori di ultima istanza. La proposta responsabilizzerà i consumatori istituendo il diritto di condividere direttamente le energie rinnovabili, senza la necessità di creare comunità energetiche. Una maggiore condivisione dell'energia (ad esempio, la condivisione con un vicino dell'energia elettrica solare in eccesso prodotta sul tetto) può migliorare l'uso delle energie rinnovabili a basso costo e fornire un maggiore accesso al loro uso diretto a consumatori che altrimenti potrebbero non averlo.

Per migliorare la stabilità e la prevedibilità del costo dell'energia, contribuendo in tal modo alla competitività dell'economia dell'UE che si trova confrontata a prezzi eccessivamente volatili, la proposta intende migliorare l'accesso a contratti e mercati a più lungo termine e più stabili. Gli accordi di compravendita di energia elettrica — contratti privati a lungo termine tra un generatore (in genere da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio) e un consumatore — possono tutelare dalla volatilità dei prezzi, ma attualmente sono per lo più disponibili solo per i grandi consumatori di energia in pochissimi Stati membri. Un ostacolo alla crescita di questo mercato è il rischio di credito associato al fatto che un consumatore possa non essere sempre in grado di acquistare l'energia elettrica per l'intero periodo. Per far fronte a questo problema, gli Stati membri dovrebbero garantire che le imprese che incontrano ostacoli all'ingresso sul mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica e che non si trovano in difficoltà finanziarie abbiano accesso a strumenti volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nell'ambito degli accordi di compravendita di energia elettrica, compresi i regimi di garanzia a prezzi di mercato. Per stimolare la crescita del mercato di detti accordi, i promotori di progetti di energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio che partecipano a una gara per ricevere sostegno pubblico dovrebbero essere autorizzati a riservare una quota della generazione alla vendita mediante accordo di compravendita. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per applicare in alcune di tali gare criteri di valutazione volti a incentivare l'accesso al mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica per i clienti che incontrano ostacoli all'ingresso. Anche l'obbligo per i fornitori di garantire una copertura adeguata potrebbe incrementare la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica (che costituiscono un modo per bloccare i prezzi futuri).

Alcune forme di sostegno pubblico garantiscono al produttore di energia un prezzo minimo grazie all'intervento del governo, mentre gli consentono di ottenere comunque l'intero prezzo di mercato quando questo è molto elevato. Con il recente aumento dei prezzi, molta dell'energia (economica) che gode di sostegno pubblico ha beneficiato dei prezzi di mercato elevati. Per arginare questo fenomeno e stabilizzare i prezzi, il sostegno agli investimenti dovrebbe essere strutturato come "bidirezionale" (contratto bidirezionale per differenza), con un prezzo minimo ma anche un prezzo massimo, in modo da restituire eventuali ricavi superiori al massimale. La proposta si applicherà ai nuovi investimenti per la produzione di energia elettrica, che comprendono investimenti in nuovi impianti di generazione di energia, investimenti per la revisione della potenza degli impianti di generazione esistenti, investimenti volti ad ampliare gli impianti di generazione esistenti o a prolungarne il ciclo di vita. Inoltre la proposta prevede che tali fondi siano poi convogliati per sostenere tutti i consumatori di energia elettrica in proporzione al loro consumo, al fine di attenuare l'effetto dei prezzi elevati.

Un altro mezzo per tutelarsi dall'eccessiva volatilità dei prezzi sono i contratti a lungo termine che bloccano i prezzi futuri ("contratti a termine"). Tale mercato presenta scarsa liquidità in molti Stati membri, ma potrebbe essere potenziato in tutta l'UE, in modo che un maggior numero di fornitori o consumatori possa premunirsi contro l'eccessiva volatilità dei prezzi su periodi di tempo più lunghi. La proposta creerà prezzi di riferimento regionali attraverso un hub per aumentare la trasparenza dei prezzi e obbligherà i gestori dei sistemi a concedere i diritti di trasmissione per un periodo superiore a un anno, in modo che, se un contratto a termine è concluso tra parti situate in regioni o paesi diversi, esse possano garantire la trasmissione dell'energia elettrica.

Infine, per garantire la competitività dei mercati e prezzi fissati in modo trasparente, sarà rafforzata la capacità dei regolatori di monitorare l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia.

Il terzo obiettivo è stimolare gli investimenti nelle energie rinnovabili, al fine di garantire il triplicarsi della loro diffusione, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo. Tale obiettivo in parte sarà conseguito migliorando i mercati dei contratti a lungo termine. Gli accordi di compravendita di energia elettrica e i contratti per differenza non solo offrono ai consumatori prezzi stabili, ma forniscono anche ricavi affidabili ai fornitori di energia rinnovabile. Ciò diminuisce per loro il rischio finanziario e riduce notevolmente il costo del capitale. Inoltre crea un circolo virtuoso in cui ricavi stabili riducono i costi e stimolano la domanda di energia rinnovabile.

L'energia rinnovabile rappresenta inoltre un investimento migliore quando la sua capacità di produrre energia elettrica non viene ridotta a causa di limiti tecnici del sistema. Quanto più flessibile è il sistema (possibilità di attivare e disattivare rapidamente la generazione, stoccaggio in grado di assorbire o immettere energia nel sistema o consumatori reattivi che possono aumentare o ridurre la loro domanda di energia elettrica) tanto più stabili possono essere i prezzi e maggiore l'energia rinnovabile che il sistema può integrare. Per questo motivo, la proposta impone agli Stati membri di valutare le loro esigenze di flessibilità del sistema energetico e di fissare obiettivi per soddisfare tali esigenze. Gli Stati membri possono anche delineare o ridelineare meccanismi di capacità al fine di promuovere la flessibilità a basse emissioni di carbonio. La proposta offre agli Stati membri la possibilità di introdurre nuovi regimi di sostegno per la flessibilità non fossile, come la gestione della domanda e lo stoccaggio.

I gestori dei sistemi dovrebbero inoltre svolgere un ruolo rafforzato nell'integrazione delle energie rinnovabili nella rete, in parte aumentando la trasparenza in merito alla disponibilità delle capacità di connessione alla rete. Tali informazioni più chiare, in primo luogo rafforzerebbero la capacità degli sviluppatori di energia rinnovabile di operare in tal senso nelle zone in cui la rete è meno congestionata. In secondo luogo, l'energia rinnovabile può essere scambiata in modo più efficiente e bilanciata nel sistema se gli scambi tra gli operatori del mercato possono avvicinarsi al "tempo reale". Se le offerte di fornitura di energia elettrica sono presentate poco prima del consumo piuttosto che ore prima, le offerte dei produttori di energia eolica e solare sono più accurate, è possibile consumare più energia eolica e solare e ridurre i "costi di sbilanciamento" del sistema. In tal modo i termini di scambio si avvicineranno al tempo reale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'iniziativa proposta è strettamente collegata e complementare alle proposte legislative presentate nel contesto del pacchetto Green Deal europeo e ad accelerare gli obiettivi di decarbonizzazione definiti nel piano REPowerEU, in particolare per quanto riguarda la proposta di revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili ("RED II"), che è il principale strumento dell'UE per la promozione delle energie rinnovabili. L'iniziativa proposta è complementare in quanto mira ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. La proposta mira a garantire fonti di ricavi più stabili a lungo termine per favorire ulteriori investimenti nelle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, migliorando nel contempo il funzionamento dei mercati a breve termine, che sono fondamentali per l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico. Inoltre la proposta punta a consentire la condivisione dell'energia per permettere ai consumatori di partecipare al mercato e contribuire ad accelerare la transizione energetica.

Ridurre il consumo di energia attraverso segnali di prezzo, misure di efficienza energetica o sforzi volontari può spesso essere il modo più economico, sicuro e pulito per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili, sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre le bollette energetiche. La proposta agevolerà la partecipazione attiva dei consumatori al mercato e lo sviluppo della loro gestione della domanda. Consentirà inoltre alla flessibilità non dipendente da fonti fossili, come la flessibilità sul versante della domanda e lo stoccaggio, di competere in condizioni di parità, in modo da ridurre progressivamente il ruolo del gas naturale a fini di flessibilità nel mercato a breve termine. La proposta è pertanto in linea con la proposta di aumentare al 13 % il traguardo al 2030 sul versante dell'efficienza energetica, come indicato nelle proposte di modifica della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva sull'efficienza energetica 11 che accompagnano il piano REPowerEU 12 .

Esiste inoltre un collegamento importante tra la proposta e la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che è il principale strumento dell'UE per contribuire al conseguimento degli obiettivi di costruzione e di ristrutturazione stabiliti nel Green Deal europeo. La proposta è strettamente collegata, in particolare, alle disposizioni in materia di ripartizione delle spese in base alle misurazioni e di gestione della domanda in aggiunta alla proposta della Commissione, nell'ambito del pacchetto Green Deal europeo ed espressa nell'ambito della comunicazione sulla strategia solare dell'UE, sulla graduale integrazione obbligatoria del solare fotovoltaico al fine di rendere gli edifici pubblici, commerciali e residenziali climaticamente neutri.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Gli obiettivi della proposta di proteggere e responsabilizzare i consumatori, migliorare la competitività dell'industria dell'UE e stimolare gli investimenti nelle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio sono pienamente coerenti con il quadro del Green Deal europeo e compatibili e complementari alle iniziative in corso, compresa la proposta legislativa relativa a una "legge sull'industria a zero emissioni nette", che viene adottata in parallelo. Trovano così risposta i problemi individuati nella comunicazione della Commissione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" 13 , pubblicata il 1º febbraio 2023, secondo cui gli alti prezzi dell'energia hanno gravemente indebolito la competitività di molte imprese e i contratti a lungo termine sui prezzi potrebbero avere un ruolo importante per consentire a tutti gli utenti di energia elettrica di beneficiare di costi più prevedibili e più bassi dell'energia rinnovabile. Infine la proposta legislativa è complementare alla revisione in corso della pertinente normativa sui mercati finanziari, come il regolamento sugli abusi di mercato 14 . La proposta si basa inoltre sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, in cui gli Stati membri sono invitati a continuare a mobilitare il sostegno finanziario pubblico e privato per l'investimento nelle energie rinnovabili, affrontare le difficoltà di mobilità e promuovere opportunità di risparmio nel settore dell'economia circolare 15 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fornisce la base giuridica per proporre misure volte, tra l'altro, a garantire il funzionamento del mercato dell'energia, promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili 16 . Nel settore dell'energia, l'UE ha una competenza concorrente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

La necessità di un intervento dell'UE

La natura senza precedenti della crisi dei prezzi dell'energia ha attirato l'attenzione sui mercati dell'energia elettrica dell'UE. Nonostante le quote crescenti di energia elettrica da fonti rinnovabili a basso costo in tutta l'UE, l'energia elettrica prodotta da combustibili fossili continua a influire sulle bollette energetiche complessive. Durante la crisi, famiglie e imprese in tutta l'Unione hanno subito l'impennata dei prezzi dell'energia.

Si tratta di un problema rilevante a livello dell'Unione che può essere affrontato solo con un intervento dell'UE. La maggiore integrazione dei mercati dell'energia elettrica dell'UE richiede un più stretto coordinamento tra gli attori nazionali, anche nel contesto del monitoraggio e della vigilanza del mercato. Gli interventi strategici nazionali nel settore dell'energia elettrica hanno un impatto diretto sugli Stati membri confinanti a causa dell'interdipendenza energetica, delle interconnessioni di rete e dell'integrazione del mercato dell'energia elettrica attualmente in corso. Per preservare il funzionamento del sistema elettrico nonché gli scambi e gli investimenti transfrontalieri e per accelerare, in modo coordinato, la transizione energetica verso un sistema energetico più integrato e più efficiente sotto il profilo energetico, basato sulla produzione di energia rinnovabile, è necessario un approccio comune.

Le modifiche proposte definiscono un equilibrio tra gli obblighi e la flessibilità lasciata agli Stati membri su come conseguire i principali obiettivi perseguiti, ossia garantire che il minor costo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili sia rispecchiato nelle bollette dei consumatori e promuovere la diffusione dell'energia rinnovabile.

Inoltre l'obiettivo delle misure proposte può essere conseguito solo attraverso un intervento a livello dell'UE e non dei singoli Stati membri, poiché l'intervento proposto richiede modifiche al quadro in vigore a livello dell'UE relativo all'assetto del mercato dell'energia elettrica, di cui al regolamento (UE) 2019/943 sull'energia elettrica e alla direttiva (UE) 2019/944 sull'energia elettrica, nonché all'attuale quadro REMIT.

Valore aggiunto europeo

L'intervento dell'UE volto ad affrontare le carenze dell'attuale assetto del mercato dell'energia elettrica apporta un valore aggiunto in quanto è più efficiente ed efficace degli interventi dei singoli Stati membri, evitando in tal modo un approccio frammentato. Le misure proposte per ovviare alle carenze individuate saranno più ambiziose ed efficaci sotto il profilo dei costi se guidate da un quadro giuridico e politico comune. Inoltre un intervento a livello degli Stati membri sarebbe possibile solo entro i limiti del quadro vigente a livello dell'UE relativo all'assetto del mercato dell'energia elettrica, di cui al regolamento sull'energia elettrica e alla direttiva sull'energia elettrica nonché al regolamento REMIT, e non sarebbe in grado di apportare le necessarie modifiche a tale quadro. Di conseguenza, gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti solo dai singoli Stati membri e questo è il caso in cui un intervento a livello dell'UE apporta un valore aggiunto.

Proporzionalità

Le modifiche proposte al regolamento sull'energia elettrica, alla direttiva sull'energia elettrica, al regolamento REMIT e al regolamento ACER sono considerate proporzionate.

Le misure proposte per incentivare il ricorso a contratti a lungo termine come gli accordi di compravendita di energia elettrica e i contratti bidirezionali per differenza possono comportare un aumento dei costi e degli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni nazionali. Tuttavia gli impatti economici previsti sono necessari e proporzionati per conseguire l'obiettivo di incentivare l'uso di tali contratti a lungo termine e garantire che le bollette energetiche delle famiglie e delle imprese europee nonché le entrate delle tecnologie non basate su combustibili fossili con bassi costi variabili diventino più indipendenti dalla fluttuazione dei prezzi sui mercati a breve termine e quindi più stabili su periodi di tempo più lunghi.

Le misure previste per migliorare la liquidità e l'integrazione dei mercati possono anche avere un impatto a breve termine sulle imprese, che dovrebbero adattarsi ai nuovi accordi di scambio. Esse sono tuttavia ritenute necessarie per conseguire gli obiettivi previsti di garantire una migliore integrazione delle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili per motivi di flessibilità e, in ultima analisi, per il raggiungimento della neutralità carbonica nell'Unione con costi inferiori per i consumatori. Sono inoltre proporzionate a tali obiettivi, in quanto l'impatto sulle imprese appare minimo rispetto al quadro attuale e i vantaggi economici della riforma supererebbero ampiamente qualsiasi riorganizzazione amministrativa a breve o a lungo termine.

Ciò è inoltre proporzionato agli obiettivi perseguiti di non prevedere misure che modifichino le disposizioni vigenti del regolamento sull'energia elettrica e della direttiva sull'energia elettrica qualora eventuali problemi individuati in relazione alle disposizioni esistenti possano essere risolti mediante le loro modalità applicative o attuative. Uno di questi casi riguarda le misure concernenti l'adeguatezza delle risorse di cui al capo IV del regolamento sull'energia elettrica, in particolare il processo di introduzione di meccanismi di capacità da parte degli Stati membri, che potrebbe essere semplificato senza modificare le disposizioni pertinenti.

Le misure previste per rafforzare la responsabilizzazione, i diritti e le tutele dei consumatori amplieranno i doveri e gli obblighi imposti ai fornitori e ai gestori di rete. Tuttavia gli oneri aggiuntivi sono necessari e proporzionati per conseguire l'obiettivo di garantire ai consumatori l'accesso a informazioni migliori e a una varietà di offerte, sganciando le bollette dell'energia elettrica dai movimenti a breve termine sui mercati dell'energia e riequilibrando il rischio tra fornitori e consumatori.

Le misure previste per migliorare il quadro REMIT potrebbero aumentare gli obblighi di comunicazione per gli operatori di mercato dato il più ampio ambito di applicazione del REMIT. Tali misure sono necessarie per conseguire l'obiettivo di aumentare la trasparenza e le capacità di monitoraggio nonché di permettere un'indagine e un'esecuzione più efficaci dei casi transfrontalieri nell'UE, in modo che i consumatori e gli operatori di mercato abbiano fiducia nell'integrità dei mercati dell'energia, i prezzi rispecchino un'interazione equa e competitiva tra domanda e offerta e non sia possibile trarre profitto da abusi di mercato. Sono inoltre proporzionate all'obiettivo, in quanto i vantaggi in termini di qualità del monitoraggio e della vigilanza del mercato supererebbero gli eventuali costi amministrativi a breve o lungo termine.

Infine, il pacchetto complessivo di misure proposto è considerato adeguato alla luce dell'imperativo generale di conseguire la neutralità climatica al minor costo per i consumatori, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta modificherà il regolamento sull'energia elettrica, la direttiva sull'energia elettrica, il regolamento REMIT, il regolamento ACER e la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili. Dato che la proposta mira ad aggiungere una serie limitata di nuove disposizioni e a modificare una serie limitata di disposizioni presenti in tali strumenti, il ricorso a un atto modificativo è adeguato. Per lo stesso motivo, appare altresì opportuno utilizzare un regolamento modificativo come strumento per introdurre modifiche sia ai regolamenti sia alle direttive vigenti.

3.CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSI E DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Consultazione dei portatori di interessi

In preparazione della presente iniziativa, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica dal 23 gennaio 2023 al 13 febbraio 2023. La consultazione era aperta a tutti.

La Commissione ha ricevuto 1 369 risposte alla consultazione. Oltre 700 di esse provengono da cittadini, circa 450 da imprese e associazioni di imprese, circa 40 da amministrazioni nazionali o locali o da regolatori nazionali e circa 70 da gestori di rete. Hanno inoltre partecipato circa 20 comunità energetiche, 15 sindacati e 20 organizzazioni di consumatori. Ha risposto anche un numero significativo di ONG, gruppi di riflessione e organizzazioni di ricerca o altre organizzazioni accademiche. Una panoramica dei pareri dei portatori di interessi è disponibile nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente iniziativa legislativa.

Inoltre il 15 febbraio 2023 la Commissione ha organizzato una riunione online mirata di consultazione dei portatori di interessi con la partecipazione di circa 70 operatori del mercato, organizzazioni non governative, gestori di rete, dell'ACER nonché di regolatori nazionali, gruppi di riflessione e esponenti del mondo accademico. Nel complesso, la consultazione ha evidenziato che i portatori di interessi ritengono che:

I mercati a breve termine e il meccanismo di fissazione dei prezzi basato su prezzi marginali dovrebbero essere mantenuti, in quanto funzionano bene e forniscono i giusti segnali di prezzo. I mercati a breve termine (del giorno prima e infragiornaliero) sono ben sviluppati e sono il risultato di anni di attuazione della legislazione dell'UE in materia di energia.

I mercati a breve termine devono essere integrati da strumenti che incentivino i segnali di prezzo a più lungo termine, come quelli indicati nella consultazione dalla Commissione, in particolare gli accordi di compravendita di energia elettrica, i contratti per differenza e i mercati a termine potenziati. Occorre stabilire il giusto equilibrio tra i diversi strumenti. Tuttavia non dovrebbero esistere regimi obbligatori e dovrebbe essere preservata la libertà di scegliere i contratti pertinenti. 

Sono stati riconosciuti i benefici di soluzioni di flessibilità non fossile, come la gestione della domanda e lo stoccaggio, in particolare nel contesto di un aumento della quota di energie rinnovabili. La loro partecipazione al mercato dovrebbe essere agevolata.

I mercati dell'energia elettrica futuri dovranno essere adattati a una quota elevata di energie rinnovabili. Inoltre occorre porre maggiormente l'accento sulla dimensione locale e sullo sviluppo delle reti. Queste sfide potrebbero essere affrontate con le soluzioni presentate nella consultazione pubblica.

La tutela dei consumatori è essenziale, così come l'accessibilità economica dell'energia, ma è altrettanto importante preservare i segnali per la gestione della domanda. Le soluzioni emergenti come le comunità energetiche, l'autoconsumo e la condivisione dell'energia dovrebbero essere rese possibili e incentivate.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione

Data l'urgenza dell'iniziativa, è stato elaborato un documento di lavoro dei servizi della Commissione anziché una valutazione d'impatto. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione a sostegno della presente proposta illustra la spiegazione e la motivazione delle proposte della Commissione per una risposta strutturale agli elevati prezzi dell'energia subiti dalle famiglie e dalle imprese e per garantire in futuro un'energia sicura, pulita e a prezzi accessibili alle famiglie e alle imprese, oltre a presentare i dati disponibili pertinenti per le misure proposte.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione conclude che il pacchetto di riforme proposte dovrebbe migliorare significativamente la struttura e il funzionamento del mercato europeo dell'energia elettrica. Si tratta di un altro elemento fondamentale per consentire il conseguimento degli obiettivi del Green Deal e, inoltre, fa il punto sulle carenze emerse dalla crisi energetica e cerca di affrontarle.

Il documento mostra che la riforma contribuirà a tutelare e responsabilizzare i consumatori che attualmente devono far fronte a prezzi elevati e volatili frapponendo una protezione tra loro e i mercati a breve termine. La presente proposta sgancerà i prezzi elevati delle tecnologie basate sui combustibili fossili che operano nel mercato dell'energia elettrica dalle bollette energetiche dei consumatori e delle imprese. Maggiori opportunità di contratti a lungo termine sotto forma accordi di compravendita di energia elettrica, contratti per differenza e mercati a termine garantiranno una notevole riduzione della parte della bolletta dell'energia elettrica esposta ai mercati a breve termine. Inoltre l'obbligo di copertura per i fornitori e l'obbligo di offrire anche contratti a prezzo fisso aumenteranno notevolmente le opzioni di riduzione dell'esposizione delle bollette dell'energia elettrica alla volatilità dei prezzi. I consumatori disporranno inoltre di migliori informazioni sulle offerte prima dell'adesione e gli Stati membri avranno l'obbligo di stabilire fornitori di ultima istanza. Inoltre in caso di crisi potranno consentire l'accesso a prezzi al dettaglio regolamentati. Il diritto di condividere l'energia è un elemento nuovo che responsabilizzerà i consumatori e sosterrà la diffusione decentrata dell'energia rinnovabile, in quanto conferisce ai consumatori un maggiore controllo sulle bollette energetiche.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione spiega in che modo la riforma migliorerà anche la competitività dell'industria dell'UE in modo pienamente complementare alla legge sull'industria a zero emissioni nette. Gli Stati membri saranno tenuti a garantire la presenza delle giuste condizioni per lo sviluppo dei mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica, garantendo in tal modo all'industria l'accesso a un'energia elettrica pulita e a prezzi abbordabili nel lungo periodo. I miglioramenti apportati ai mercati a termine offriranno alle industrie e ai fornitori un accesso molto più ampio alle energie rinnovabili transfrontaliere con un anticipo fino a tre anni, un miglioramento significativo rispetto alla situazione attuale. Nel complesso, i regimi di sostegno pubblico alle energie rinnovabili aumenteranno l'indipendenza energetica negli Stati membri e la penetrazione delle energie rinnovabili nel sistema, sostenendo nel contempo l'occupazione e le competenze locali.

Il documento dimostra che la presente riforma accelererà la diffusione delle energie rinnovabili e sfrutterà appieno il potenziale della capacità di generazione continua e delle soluzioni di flessibilità per consentire agli Stati membri di integrare livelli sempre più elevati di energie rinnovabili. La Commissione propone che gli Stati membri valutino la loro necessità di flessibilità del sistema energetico e consente l'introduzione di nuovi regimi di sostegno per la gestione della domanda e lo stoccaggio. La proposta introduce inoltre ulteriori possibilità di avvicinare i termini di scambio delle energie rinnovabili al tempo reale a livello transfrontaliero e nazionale. In tal modo, il mercato può sostenere meglio l'integrazione delle energie rinnovabili e la giustificazione economica di soluzioni di flessibilità in grado di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Infine il documento di lavoro dei servizi della Commissione descrive in che modo la presente proposta risponde alla richiesta del Consiglio europeo di valutare le modalità di ottimizzazione del funzionamento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica nel contesto della crisi energetica. Lo scopo è tutelare i consumatori, frapponendo tra loro e i mercati dell'energia elettrica a breve termine una protezione costituita da contratti a più lungo termine, e migliorare l'efficienza di tali mercati a breve termine per le energie rinnovabili e le soluzioni di flessibilità, con una migliore vigilanza regolamentare. La presente proposta provvede a che le norme del mercato restino adeguate allo scopo di promuovere la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi del settore dell'energia elettrica e di aumentarne la resilienza rispetto alla volatilità dei prezzi dell'energia.

Assunzione e uso di perizie 

L'elaborazione della presente proposta legislativa e del documento di lavoro dei servizi della Commissione si basa su un ampio corpus di materiali, cui si fa riferimento nelle note in calce del documento di lavoro, e sulle risposte alla consultazione pubblica.

Diritti fondamentali 

La presente proposta può avere effetti negativi su una serie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare: la libertà d'impresa (articolo 16) e il diritto di proprietà (articolo 17). Come spiegato in precedenza, tuttavia, nella misura in cui le misure proposte limitano l'esercizio di tali diritti, gli effetti negativi sono considerati necessari e proporzionati per conseguire gli obiettivi della proposta e costituiscono pertanto limitazioni legittime di tali diritti, come consentito dalla Carta.

D'altro canto, la proposta rafforza la tutela di diritti fondamentali, quali il rispetto della vita privata e familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati personali (articolo 8), il divieto di discriminazione (articolo 21), l'accesso ai servizi di interesse economico generale (articolo 36), l'integrazione di un livello elevato di protezione dell'ambiente (articolo 37) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47), in particolare attraverso una serie di disposizioni relative alla responsabilizzazione, ai diritti e alla protezione dei consumatori.

Efficienza normativa e semplificazione

Le modifiche proposte alla direttiva sull'energia elettrica, al regolamento sull'energia elettrica, al regolamento REMIT e al regolamento ACER si concentrano su quanto ritenuto necessario per affrontare le carenze dell'attuale assetto del mercato dell'energia elettrica nel contesto della crisi energetica e per contribuire in modo efficace sotto il profilo dei costi all'ambizione dell'Unione in materia di clima. Esse non costituiscono una revisione completa di tali strumenti.

La proposta potrebbe aumentare gli obblighi amministrativi per le amministrazioni e le imprese nazionali, anche se in modo proporzionato, come spiegato in precedenza. Ad esempio, le misure proposte per incentivare il ricorso a contratti a lungo termine come gli accordi di compravendita di energia elettrica e i contratti bidirezionali per differenza possono comportare un aumento dei costi e degli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni nazionali. Tuttavia gli effetti economici previsti apporteranno benefici alle imprese e ai consumatori.

Le misure previste per migliorare la liquidità e l'integrazione dei mercati possono anche avere un impatto a breve termine sulle imprese, che dovrebbero adattarsi ai nuovi accordi di scambio. Tuttavia l'impatto è ritenuto minimo rispetto al quadro attuale, dato che i vantaggi economici della riforma supererebbero ampiamente qualsiasi riorganizzazione amministrativa a breve o a lungo termine.

Le misure previste per rafforzare la responsabilizzazione, i diritti e le tutele dei consumatori amplieranno i doveri e gli obblighi imposti ai fornitori e ai gestori di rete con l'obiettivo di migliorare la scelta, aumentare la tutela e agevolare la partecipazione attiva al mercato dei consumatori, in particolare delle famiglie. Tuttavia gli oneri aggiuntivi sono minimi in quanto tali quadri sono in fase di introduzione in tutta Europa ed è pertanto necessaria una razionalizzazione delle norme.

Le misure previste per migliorare il quadro REMIT potrebbero aumentare gli obblighi di comunicazione di taluni operatori di mercato, anche se in modo proporzionato. Sono tuttavia considerati minimi rispetto al quadro attuale, in quanto i miglioramenti in termini di qualità del monitoraggio e della vigilanza del mercato supererebbero gli eventuali costi amministrativi a breve o lungo termine.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio della proposta sul miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE riguarda le risorse dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e della DG Energia, descritte nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta. In sostanza, per i nuovi compiti che l'ACER dovrà svolgere a partire dal 2025 saranno necessari 4 equivalenti a tempo pieno (ETP) supplementari per l'ACER, nonché le corrispondenti risorse finanziarie. Il carico di lavoro della DG Energia aumenterà di 3 ETP.

L'incidenza sul bilancio della proposta di modifica del REMIT riguarda le risorse dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e della DG Energia, descritte nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta. In sostanza, i nuovi compiti che l'ACER dovrà svolgere, in particolare per quanto riguarda i poteri di indagine rafforzati, richiederanno l'introduzione graduale di 25 equivalenti a tempo pieno (ETP) supplementari in seno all'ACER a partire dal 2025, nonché le corrispondenti risorse finanziarie, anche se la maggior parte del personale supplementare sarà finanziata con le tasse. A tal fine, la decisione (UE) 2020/2152 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che fissa le tasse dovute all'ACER per i compiti a norma del REMIT dovrà essere adattata. Il carico di lavoro della DG Energia aumenterà di 2 ETP.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione monitorerà il recepimento da parte degli Stati membri e di altri attori delle misure che saranno infine adottate e la conformità alle stesse, ed emanerà provvedimenti esecutivi, se e ove necessario. Ai fini del monitoraggio e dell'attuazione, la Commissione sarà coadiuvata soprattutto dall'ACER, in particolare in relazione al regolamento REMIT. Opererà d'intesa con l'ACER e le autorità nazionali di regolazione in merito al regolamento sull'energia elettrica e alla direttiva sull'energia elettrica.

Inoltre, per facilitare l'attuazione, la Commissione sarà disponibile per riunioni bilaterali e call con gli Stati membri in caso di domande specifiche.

Illustrazione delle singole disposizioni delle proposte 

Le modifiche relative al regolamento sull'energia elettrica forniscono chiarimenti sull'ambito di applicazione e sull'oggetto del regolamento, sottolineando l'importanza di segnali di mercato esenti da distorsioni per fornire una maggiore flessibilità nonché del ruolo degli investimenti a lungo termine per attenuare la volatilità dei prezzi di mercato a breve termine sulle bollette dell'energia elettrica dei consumatori, comprese le industrie ad alta intensità energetica, le PMI e le famiglie. Esse chiariscono alcuni principi fondamentali per le negoziazioni nei mercati del giorno prima e infragiornaliero. Prevedono nuove norme relative all'acquisizione, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione, della gestione della domanda sotto forma di un prodotto di livellamento delle punte di carico e norme che consentono ai gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione di utilizzare i dati provenienti da dispositivi di misurazione dedicati. Esse stabiliscono nuove norme relative ai mercati a termine dell'energia elettrica, al fine di migliorarne la liquidità. Comprendono nuove norme volte a chiarire e incentivare il ruolo e l'uso di contratti a più lungo termine sotto forma di accordi di compravendita di energia elettrica e di contratti bidirezionali per differenza. Prevedono nuove norme riguardanti la valutazione delle esigenze di flessibilità da parte degli Stati membri, la possibilità per questi ultimi di introdurre regimi di sostegno alla flessibilità e principi di concezione per tali regimi. Introducono inoltre nuovi requisiti di trasparenza per i gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda la capacità disponibile per nuove connessioni nella rete.

Le modifiche relative alla direttiva sull'energia elettrica prevedono nuove norme sulla protezione e la responsabilizzazione dei consumatori. La modifica relativa alla libera scelta del fornitore introduce nuovi requisiti per garantire che i clienti possano avere più di un fornitore nei loro locali, consentendo più contatori (talvolta denominati sotto-contatori) per un unico punto di connessione.

Le modifiche relative alla responsabilizzazione e alla tutela dei consumatori garantiscono che ai clienti sia offerta una varietà di contratti che meglio si adattano alla loro situazione, garantendo a tutti i clienti almeno un'offerta a tempo determinato e a prezzo fisso. Inoltre i clienti devono ricevere informazioni precontrattuali chiare in relazione a tali offerte.

È inoltre istituito il nuovo diritto per le famiglie e per le piccole e medie imprese di partecipare alla condivisione dell'energia, vale a dire l'autoconsumo da parte dei clienti attivi di energia rinnovabile generata o stoccata extra loco da impianti che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte o che è stata loro trasferita da un altro cliente attivo.

Sono inoltre introdotte nuove importanti tutele per i clienti volte a garantire la fornitura continua di energia elettrica, compreso l'obbligo per gli Stati membri di nominare fornitori di ultima istanza che si assumano la responsabilità dei clienti dei fornitori falliti e la protezione contro l'interruzione della fornitura per i clienti vulnerabili. I fornitori saranno inoltre tenuti a mettere in atto una gestione del rischio per limitare il rischio di fallimento, attuando adeguate strategie di copertura che saranno supervisionate dalle autorità nazionali di regolazione.

Le modifiche alla direttiva sull'energia elettrica introducono nuovi requisiti di trasparenza per i gestori dei sistemi di distribuzione per quanto riguarda la capacità disponibile per le nuove connessioni nella rete. Chiariscono il ruolo delle autorità di regolazione per quanto riguarda la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719.

Le modifiche del regolamento REMIT ne adattano l'ambito di applicazione all'attuale e mutevole situazione del mercato, tra l'altro ampliando l'ambito di applicazione della comunicazione dei dati ai nuovi mercati di bilanciamento dell'energia elettrica e ai mercati accoppiati, nonché alla negoziazione algoritmica. Garantiscono una cooperazione più forte, consolidata e sistematica tra i regolatori dell'energia e le autorità di regolamentazione finanziaria, comprese l'ACER e l'ESMA, per quanto riguarda i derivati energetici all'ingrosso. Miglioreranno il processo di raccolta delle informazioni privilegiate e la trasparenza del mercato rafforzando la vigilanza dell'ACER e l'adeguamento della definizione di informazione privilegiata. Le modifiche del regolamento REMIT rafforzano la vigilanza delle parti che comunicano i dati, quali i meccanismi di comunicazione registrati e le persone che predispongono operazioni a titolo professionale. Migliorano le possibilità di condivisione dei dati tra l'ACER, le autorità nazionali competenti e la Commissione. Introducono un ruolo più incisivo per l'ACER nelle indagini sui casi transfrontalieri significativi ai fini del contrasto delle violazioni del REMIT. Tracciano infine il quadro per l'armonizzazione delle ammende stabilite dalle autorità di regolazione a livello nazionale.

Le modifiche relative al regolamento ACER mirano a chiarire il ruolo dell'ACER per quanto riguarda la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 e per quanto riguarda le nuove norme introdotte nel regolamento sull'energia elettrica sui mercati a termine e i regimi di sostegno alla flessibilità. Chiariscono inoltre il ruolo e le competenze dell'ACER conformemente alla modifica del regolamento REMIT. La modifica alla RED II mira a chiarire l'ambito di applicazione delle norme relative ai tipi di regimi di sostegno diretto ai prezzi per le fonti energetiche rinnovabili che gli Stati membri possono introdurre.

 

2023/0077 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Da settembre 2021 si osserva sui mercati dell'energia elettrica una situazione caratterizzata da prezzi molto elevati e volatilità. Come indica l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("ACER") nella valutazione dell'assetto del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica di aprile 2022 17 , ciò deriva principalmente dal prezzo elevato del gas, utilizzato come combustibile per produrre energia elettrica. 

(2)Da febbraio 2022 l'escalation dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, che è parte contraente della Comunità dell'energia, e le conseguenti sanzioni internazionali hanno perturbato i mercati mondiali dell'energia, acuito il problema degli elevati prezzi del gas e prodotto considerevoli ripercussioni sui prezzi dell'energia elettrica. L'invasione russa dell'Ucraina ha inoltre reso incerto l'approvvigionamento di altre materie prime utilizzate dagli impianti di generazione di energia, come il carbon fossile e il petrolio greggio. Ciò ha comportato un ulteriore e considerevole aumento della volatilità dei livelli di prezzo dell'energia elettrica.

(3)In reazione a questo stato di cose è possibile richiamarsi alla comunicazione sui prezzi dell'energia presentata dalla Commissione a ottobre 2021, che contempla un pacchetto di misure di cui l'UE e gli Stati membri possono valersi per parare l'impatto immediato dei prezzi elevati dell'energia sulle famiglie e sulle imprese (anche in forma di sostegno al reddito, sgravi fiscali, risparmio di gas e misure di stoccaggio) e per rafforzare la resilienza rispetto a futuri shock di prezzo. Nella comunicazione dell'8 marzo 2022 "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" 18 la Commissione ha delineato una serie di misure supplementari atte a rafforzare il citato pacchetto e reagire all'aumento dei prezzi dell'energia. Il 23 marzo 2022 la Commissione ha varato un regime temporaneo di aiuti di Stato per autorizzare talune sovvenzioni volte ad attutire l'impatto dei prezzi elevati dell'energia 19 .

(4)Il 18 maggio 2022 la Commissione ha presentato il piano REPowerEU 20 , con il quale ha varato misure supplementari di risparmio energetico, diversificazione dell'approvvigionamento energetico e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, finalizzate ad affrancare l'Unione dai combustibili fossili russi, fra cui la proposta di aumentare al 45 % l'obiettivo dell'Unione al 2030 in materia di energie rinnovabili. Oltre a varare ulteriori misure a breve termine per parare i prezzi elevati dell'energia, la comunicazione sugli interventi a breve termine del mercato dell'energia e sui miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica 21 ha indicato i settori in cui è possibile migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica e ha annunciato l'intenzione di valutarli nella prospettiva di adeguare il quadro normativo.

(5)Sulla scorta di varie proposte della Commissione, l'Unione si è attivata per fare urgentemente fronte alla crisi dei prezzi, fugare i timori per la sicurezza e contrastare gli aumenti dei prezzi per i cittadini adottando un solido regime di stoccaggio del gas 22 , misure di effettiva riduzione della domanda di gas e energia elettrica 23 , regimi di limitazione dei prezzi per evitare i proventi straordinari sui mercati del gas e dell'energia elettrica 24 e misure volte ad accelerare le procedure autorizzative per gli impianti a energia rinnovabile 25 .

(6)Grazie a un mercato adeguatamente integrato che si fondi sul pacchetto Energia pulita per tutti gli europei adottato nel biennio 2018-2019 26 , l'Unione dovrebbe riuscire a godere dei benefici economici di un mercato unico dell'energia alle normali condizioni di mercato, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenendo il processo di decarbonizzazione. Inoltre l'interconnettività transfrontaliera offre una maggiore sicurezza, affidabilità ed efficienza di funzionamento del sistema elettrico.

(7)L'attuale assetto del mercato elettrico ha contribuito a far emergere sui mercati al dettaglio prodotti, servizi e misure nuovi e innovativi, sostenendo così l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili e arricchendo la scelta, in modo da aiutare i consumatori a diminuire la spesa in bolletta anche grazie agli impianti di generazione su piccola scala e ai servizi emergenti di gestione della domanda. Nei futuri mercati e sistemi unionali dell'energia elettrica sarà indispensabile valorizzare le potenzialità della digitalizzazione del sistema energetico, ad esempio la partecipazione attiva dei consumatori, e su di esse costruire. Allo stesso tempo è necessario rispettare le scelte dei consumatori e offrire loro una varietà di offerte contrattuali.

(8)Sullo sfondo della crisi energetica, l'attuale assetto del mercato elettrico ha tuttavia rivelato una serie di gravi carenze causate dal livello elevato e dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili sui mercati a breve termine dell'energia elettrica, che espongono famiglie e imprese a forti picchi di prezzo che si ripercuotono sulle bollette elettriche.

(9)L'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e di tecnologie pulite flessibili costituisce il modo più sostenibile ed efficace sotto il profilo dei costi per ridurre strutturalmente, mediante elettrificazione e integrazione del sistema energetico, la domanda di combustibili fossili destinati alla generazione di energia elettrica e al consumo diretto. Grazie ai bassi costi operativi le fonti rinnovabili possono esercitare un influsso positivo sui prezzi dell'energia elettrica in tutta l'Unione e ridurre il consumo diretto di combustibili fossili.

(10)È opportuno modificare l'assetto del mercato dell'energia elettrica in modo che i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle energie rinnovabili e dalla transizione energetica in generale siano destinati ai consumatori, compresi quelli più vulnerabili, in ultima analisi mettendoli al riparo da crisi energetiche e scongiurando il rischio che altre famiglie cadano nella povertà energetica. Le modifiche dovrebbero attutire l'impatto che i prezzi elevati dei combustibili fossili, in particolare del gas, producono sui prezzi dell'energia elettrica, affinché famiglie e imprese possano godere nel lungo periodo dei benefici di un'energia sicura e a prezzi accessibili generata da fonti rinnovabili sostenibili e a basse emissioni di carbonio.

(11)È opportuno che la riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica giovi non soltanto ai consumatori dell'utenza domestica, ma anche alla competitività delle industrie dell'Unione, agevolandole nella capacità d'investire in tecnologie pulite, così da rispettare il percorso di transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette. La transizione energetica nell'Unione deve poter contare su una solida base manifatturiera a tecnologia pulita. Le riforme sosterranno l'elettrificazione dell'industria a prezzi accessibili e la posizione dell'Unione quale leader mondiale in termini di ricerca e innovazione nelle tecnologie energetiche pulite. 

(12)L'integrazione delle fonti di energia rinnovabile e di flessibilità nel mercato non può prescindere dal funzionamento adeguato e dall'efficienza dei mercati a breve termine, i quali favoriscono un'integrazione del sistema energetico all'insegna dell'efficacia sotto il profilo dei costi.

(13)I mercati infragiornalieri rivestono particolare importanza ai fini dell'integrazione a costo minimo delle fonti rinnovabili variabili nel sistema elettrico, in quanto offrono ai partecipanti al mercato la possibilità di negoziare il deficit o l'eccedenza di energia elettrica maggiormente a ridosso della consegna. I produttori di energia rinnovabile sono in grado di stimare con precisione la produzione soltanto in procinto della consegna; è pertanto fondamentale che possano accedere a un mercato liquido il più possibile a ridosso della consegna dell'energia elettrica così da massimizzare le opportunità commerciali.

(14)È importante adeguare i mercati infragiornalieri per integrarvi le tecnologie delle energie rinnovabili variabili, come la solare e l'eolica, e le componenti della gestione della domanda e dello stoccaggio. È opportuno migliorare la liquidità dei mercati infragiornalieri prevedendo che i gestori del mercato di una stessa zona di offerta condividano i book di negoziazione, anche quando le capacità interzonali sono fissate a zero o dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero. L'orario di chiusura del mercato infragiornaliero dovrebbe essere fissato maggiormente a ridosso della consegna così da massimizzare per i partecipanti al mercato le opportunità di negoziare il deficit o l'eccedenza di energia elettrica e concorrere a una migliore integrazione delle energie rinnovabili variabili nel sistema elettrico.

(15)È opportuno abbassare la soglia di offerta minima sui mercati a breve termine dell'energia elettrica per permettere la partecipazione dei fornitori di servizi di flessibilità su piccola scala.

(16)Ai fini dell'integrazione efficiente dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili variabili e affinché risulti necessario ricorrere con minore frequenza alla generazione da combustibili fossili nei momenti in cui a una forte domanda di energia elettrica si associa un livello basso di generazione da fonti rinnovabili variabili, è opportuno che i gestori dei sistemi di trasmissione possano predisporre un prodotto livellatore delle punte di carico grazie al quale la gestione della domanda possa contribuire a ridurre nel sistema elettrico i picchi di consumo in determinate ore del giorno. Il prodotto livellatore delle punte di carico dovrebbe contribuire a integrare al massimo nel sistema l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, spostando il consumo ai momenti della giornata in cui maggiore è la produzione da fonti rinnovabili. Poiché mira a ridurre e a spostare il consumo di energia elettrica, il prodotto livellatore dovrebbe applicarsi limitatamente alla gestione della domanda. È opportuno che il prodotto livellatore delle punte di carico sia acquisito senza sovrapposizione con l'attivazione dei prodotti di bilanciamento volti a mantenere stabile la frequenza del sistema elettrico. Il gestore del sistema di trasmissione dovrebbe verificare i volumi della riduzione della domanda attivata basandosi su uno scenario di riferimento che rispecchi il consumo di energia elettrica previsto senza attivazione del prodotto livellatore.

(17)Per poter partecipare attivamente ai mercati dell'energia elettrica e apportarvi la propria flessibilità, i consumatori ricevono via via in dotazione sistemi di misurazione intelligenti. In vari Stati membri l'introduzione di questi sistemi procede tuttavia ancora lentamente. Qualora non sia ancora installato un sistema di misurazione intelligente, o qualora il sistema di misurazione intelligente non fornisca dati a un livello sufficiente di granularità, è opportuno che i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione possano usare i dati tratti da appositi dispositivi di misurazione a fini di osservabilità e regolazione dei servizi di flessibilità, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia. La possibilità di usare a fini di osservabilità e regolazione i dati tratti dagli appositi dispositivi di misurazione dovrebbe favorire la partecipazione attiva dei consumatori al mercato e lo sviluppo della relativa gestione della domanda. È opportuno subordinare l'uso di detti dati al soddisfacimento di determinati requisiti qualitativi. 

(18)Il presente regolamento costituisce la base giuridica del trattamento di dati personali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento generale sulla protezione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano rispettati tutti i principi e gli obblighi di protezione dei dati personali previsti da detto regolamento generale, compreso in tema di minimizzazione dei dati. Laddove l'obiettivo del presente regolamento possa essere conseguito senza trattare dati personali, il fornitore dovrebbe servirsi di dati anonimizzati e aggregati.

(19)Consumatori e fornitori hanno bisogno di mercati a termine efficaci ed efficienti per coprire la propria esposizione ai prezzi a lungo termine e ridurre la dipendenza dai prezzi a breve termine. Affinché nel settore dell'energia i clienti di tutta l'Unione possano godere appieno dei vantaggi offerti da mercati integrati dell'energia elettrica e dalla concorrenza su scala unionale, è opportuno migliorare il funzionamento del mercato elettrico a termine dell'Unione istituendo hub virtuali regionali per ricomporre l'attuale frammentazione del mercato e ovviare alla scarsa liquidità registrata in molte zone di offerta. Gli hub virtuali regionali dovrebbero coprire più zone di offerta assicurando nel contempo una correlazione dei prezzi adeguata. È possibile che alcune zone di offerta non siano coperte da un hub virtuale in termini di contributo al prezzo di riferimento dell'hub. I partecipanti al mercato di tali zone dovrebbero comunque essere in grado di assicurarsi la copertura tramite un hub.

(20)Gli hub virtuali dovrebbero rispecchiare il prezzo aggregato di più zone di offerta e fornire un prezzo di riferimento che i gestori del mercato usino per offrire prodotti di copertura a termine. Non dovrebbero essere quindi intesi come soggetti che organizzano o eseguono operazioni. Fornendo un indice dei prezzi di riferimento, gli hub virtuali regionali dovrebbero consentire la messa in comune di liquidità e offrire ai partecipanti al mercato possibilità di copertura migliori.

(21)Per offrire ai partecipanti al mercato possibilità di copertura migliori è opportuno ampliare il ruolo della piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione. La piattaforma unica di allocazione dovrebbe offrire lo scambio di diritti finanziari di trasmissione a lungo termine tra le diverse zone di offerta e gli hub virtuali regionali. Agli ordini di diritti finanziari di trasmissione depositati dai partecipanti al mercato deve corrispondere l'allocazione simultanea di capacità interzonale a lungo termine. È opportuno procedere a tale abbinamento e a tale allocazione a cadenza regolare, al fine di garantire ai partecipanti al mercato liquidità sufficiente e, quindi, possibilità di copertura efficienti. È opportuno rilasciare i diritti di trasmissione a lungo termine con scadenze frequenti (nella gamma che va dal mese prima ad almeno tre anni prima) al fine di allinearli al tipico orizzonte di copertura dei partecipanti al mercato. È opportuno monitorare la piattaforma unica di allocazione e verificarne l'applicazione per garantire che svolga correttamente i compiti previsti.

(22)Le tariffe di rete dovrebbero incentivare i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione a usare i servizi di flessibilità, tramite l'ulteriore sviluppo di soluzioni innovative per ottimizzare la rete esistente e acquistare detti servizi, in particolare le componenti della gestione della domanda e dello stoccaggio. A tal fine è opportuno configurare le tariffe di rete tenendo conto delle spese operative e delle spese in conto capitale del gestore del sistema, ovvero di una loro combinazione efficiente, in modo da permettergli di gestire il sistema elettrico in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Questo apporterebbe un ulteriore contributo all'integrazione delle energie rinnovabili al minimo costo per il sistema elettrico e permetterebbe al cliente finale di valorizzare le proprie soluzioni di flessibilità. 

(23)Le fonti rinnovabili offshore, come l'energia eolica offshore, l'energia marina e il fotovoltaico galleggiante, saranno determinanti nella costruzione di un sistema energetico ad ampia base di energia rinnovabile e nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. Una maggiore ampiezza ed efficienza della loro diffusione si scontra tuttavia ad ostacoli considerevoli che impediscono quella crescita massiccia che sarebbe necessaria per centrare i citati obiettivi. Ostacoli analoghi potrebbero sorgere in futuro per altre tecnologie offshore. Fra di essi si annoverano i rischi di investimento associati alla peculiarità topografica dei progetti ibridi offshore collegati a più di un mercato. Al fine di ridurre il rischio di investimento per i promotori di questi progetti offshore e fare sì che ciascun progetto di una zona di offerta offshore goda di accesso completo ai mercati circostanti, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero garantire al progetto offshore l'accesso alla capacità del rispettivo interconnettore ibrido in tutti i periodi rilevanti di mercato. Se la disponibilità di capacità di trasmissione si riduce al punto che al mercato non può essere fornita l'intera generazione di energia elettrica che il progetto offshore avrebbe altrimenti potuto esportare, il gestore o i gestori del sistema di trasmissione cui compete la necessaria limitazione della capacità dovrebbero essere in futuro autorizzati a compensare in modo proporzionato il gestore del progetto offshore servendosi della rendita di congestione. È opportuno limitare la compensazione alla disponibilità di capacità di produzione sul mercato, la quale può dipendere dalle condizioni meteorologiche ed esclude le operazioni di indisponibilità e manutenzione del progetto offshore. I particolari, comprese le condizioni alle quali la misura può scadere, dovranno essere stabiliti in un regolamento di esecuzione.

(24)Nel mercato all'ingrosso del giorno prima, il dispacciamento delle centrali elettriche che presentano costi marginali inferiori è effettuato per primo, ma il prezzo ricevuto da tutti i partecipanti al mercato è fissato dall'ultima centrale necessaria a coprire la domanda, vale a dire quella con i costi marginali più elevati, quando i mercati raggiungono l'equilibrio. La crisi energetica ha dimostrato che un'impennata del prezzo del gas e del carbon fossile può tradursi in aumenti eccezionali e duraturi dei prezzi che gli impianti di generazione a partire da gas e carbone offrono sul mercato all'ingrosso del giorno prima. Questa situazione ha a sua volta determinato in tutta l'Unione prezzi eccezionalmente elevati sul mercato del giorno prima, in quanto spesso gli impianti di generazione a partire da gas e da carbone sono quelli con i costi marginali più elevati di cui vi è necessità per soddisfare la domanda di energia elettrica.

(25)Poiché il prezzo sul mercato del giorno prima funge da riferimento per il prezzo su altri mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e dato che tutti i partecipanti al mercato ricevono il prezzo di bilanciamento, le tecnologie che presentano costi marginali considerevolmente inferiori hanno registrato costantemente entrate elevate.

(26)Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione che si è data e gli obiettivi di maggiore indipendenza energetica stabiliti da REPowerEU, l'Unione deve accelerare la diffusione delle energie rinnovabili procedendo a ritmo molto più serrato. In considerazione degli investimenti necessari per conseguire tali obiettivi, è opportuno che il mercato provveda a stabilire un segnale di prezzo a lungo termine.

(27)È opportuno che gli Stati membri si adoperino per instaurare le giuste condizioni di mercato per gli strumenti a lungo termine basati sul mercato, come gli accordi di compravendita di energia elettrica. Questi accordi sono accordi bilaterali di compravendita conclusi tra produttori e acquirenti di energia elettrica. Garantiscono al cliente la stabilità dei prezzi a lungo termine e al produttore la certezza di cui ha bisogno per assumere la decisione di investimento. Sono tuttavia pochi gli Stati membri che dispongono di mercati attivi degli accordi di compravendita di energia elettrica, in cui peraltro gli acquirenti sono in genere limitati alle grandi imprese, non da ultimo perché gli accordi si scontrano con una serie di ostacoli, in particolare la difficoltà di assicurare nel lungo periodo la copertura del rischio di inadempimento dell'acquirente. Nel definire le politiche volte a conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, ciascuno Stato membro dovrebbe tenere presente la necessità di creare un mercato dinamico di tali accordi.

(28)A norma dell'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri sono tenuti a valutare gli ostacoli normativi e amministrativi agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, a eliminare gli ostacoli ingiustificati e ad agevolare il ricorso a tali accordi. Sono altresì tenuti a descrivere le politiche e le misure tese ad agevolare il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Fatto salvo l'obbligo di riferire sul contesto normativo che influisce sul mercato di tali accordi, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché le imprese che sono confrontate ad ostacoli di accesso a detto mercato e che non versano in difficoltà finanziarie, in conformità degli articoli 107 e 108 TFUE, possano contare su strumenti atti a ridurre i rischi finanziari associati all'inadempimento dell'acquirente rispetto ai suoi obblighi di pagamento a lungo termine sottoscritti nell'ambito di tali accordi. Gli Stati membri potrebbero decidere di istituire un sistema di garanzia a prezzi di mercato. Dovrebbero includere disposizioni atte a evitare una diminuzione della liquidità sui mercati elettrici, ad esempio tramite il ricorso ad accordi di compravendita di energia elettrica di carattere finanziario. Dovrebbero astenersi da qualsiasi sostegno agli accordi che implicano la compravendita di energia generata da combustibili fossili. Fermo restando che in circostanze normali si dovrebbe evitare qualsiasi discriminazione tra consumatori, gli Stati membri potrebbero decidere di orientare detti strumenti verso categorie specifiche di consumatori, in base a criteri oggettivi e non discriminatori. A tal fine dovrebbero tenere conto del ruolo potenziale degli strumenti messi a disposizione a livello di Unione, ad esempio dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

(29)In fase di concezione e di assegnazione del sostegno pubblico gli Stati membri dispongono di vari strumenti per favorire lo sviluppo dei mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica. Questi mercati potrebbero essere coltivati e sviluppati consentendo ai promotori di progetti di energia rinnovabile che partecipano a una gara per ricevere sostegno pubblico di riservare una quota della generazione alla vendita mediante accordo di compravendita. È opportuno che, ai fini della gara, gli Stati membri valutino le offerte applicando criteri che agevolino l'accesso al mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica ai soggetti confrontati ad ostacoli d'ingresso, ad esempio le piccole e medie imprese (PMI), privilegiando gli offerenti che s'impegnano a sottoscrivere un accordo di quel tipo per una quota della generazione prevista dal progetto e proveniente da uno o più potenziali acquirenti confrontati a detti ostacoli.

(30)Laddove gli Stati membri decidano di finanziare con fondi pubblici ("regimi di sostegno diretto dei prezzi") nuovi investimenti nella generazione di energia elettrica da combustibili non fossili a basse emissioni di carbonio al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, è opportuno che tali regimi si strutturino in base a contratti bidirezionali per differenza così da includere, oltre a una garanzia di entrate, una limitazione dell'aumento dei ricavi di mercato ottenuti dai mezzi di generazione del caso. Fra i nuovi investimenti finalizzati alla generazione di energia elettrica è opportuno annoverare gli investimenti in nuovi impianti di generazione, gli investimenti nel ripotenziamento di impianti di generazione esistenti e gli investimenti nell'ampliamento di impianti di generazione esistenti o nel prolungamento della loro durata di vita.

(31)Grazie ai citati contratti bidirezionali per differenza, le entrate dei produttori derivanti dai nuovi investimenti nella generazione di energia elettrica che beneficiano del sostegno pubblico si rivelano meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi della generazione a partire da combustibili fossili, in funzione della quale è in genere fissato il prezzo sul mercato del giorno prima.

(32)Tuttavia, nella misura in cui la limitazione che impone la forma di contratti bidirezionali per differenza riduca la gamma dei regimi di sostegno diretto dei prezzi che gli Stati membri possono adottare per le fonti energetiche rinnovabili, è opportuno circoscriverla alle tecnologie a basse emissioni di carbonio che non usano combustibili fossili e che presentano costi operativi bassi e stabili e alle tecnologie che in genere non conferiscono flessibilità al sistema elettrico, escludendo le tecnologie che si trovano nelle fasi iniziali di diffusione sul mercato. Questa soluzione risulta necessaria per non compromettere la sostenibilità economica delle tecnologie di generazione che presentano costi marginali elevati e per mantenere nei confronti delle tecnologie in grado di conferire flessibilità al sistema elettrico l'incentivazione a presentare offerte sul mercato basandosi sui costi di opportunità. La limitazione che impone la forma di contratti bidirezionali per differenza non dovrebbe applicarsi alle tecnologie emergenti la cui diffusione potrebbe essere meglio incentivata da regimi di sostegno diretto dei prezzi di altro tipo. La limitazione non dovrebbe precludere la possibilità di esonerare gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 e dovrebbe tenere conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile in conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, della medesima direttiva.

(33)Poiché occorre dare certezza normativa ai produttori, l'obbligo degli Stati membri di applicare i regimi di sostegno diretto dei prezzi per la produzione di energia elettrica sotto forma di contratti bidirezionali per differenza dovrebbe valere soltanto per i nuovi investimenti nella generazione di energia elettrica a partire dalle fonti indicate nel considerando di cui sopra.

(34)Grazie alla limitazione dell'aumento dei ricavi di mercato, i regimi di sostegno diretto dei prezzi di mercato sotto forma di contratti bidirezionali per differenza dovrebbero costituire per gli Stati membri un'ulteriore fonte di entrate nei periodi in cui i prezzi dell'energia sono elevati. Per attutire ulteriormente l'impatto dei prezzi elevati dell'energia elettrica sulle bollette dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i proventi recuperati presso i produttori inseriti in regimi di sostegno diretto dei prezzi sotto forma di contratti bidirezionali per differenza siano trasferiti a tutti i clienti finali di energia elettrica, siano essi famiglie, PMI o consumatori industriali, in funzione del rispettivo consumo. È opportuno ridistribuire i proventi avendo cura che i consumatori siano ancora esposti in certa misura al segnale di prezzo, in modo che riducano il consumo quando i prezzi sono elevati o lo spostino verso periodi di prezzi più bassi (tipicamente i periodi caratterizzati da una quota maggiore di produzione di energia da fonti rinnovabili). Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la ridistribuzione dei proventi ai consumatori finali di energia elettrica lasci impregiudicate la parità di condizioni e la concorrenza tra i diversi fornitori.

(35)Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i regimi di sostegno diretto dei prezzi, quale che ne sia la forma, lascino impregiudicate efficienza, competitività e liquidità nel funzionamento dei mercati elettrici, preservando, per i produttori, gli incentivi a reagire ai segnali del mercato, anche interrompendo la generazione quando i prezzi dell'energia elettrica sono inferiori ai costi operativi e, per i clienti finali, gli incentivi a ridurre il consumo quando i prezzi dell'energia elettrica sono elevati. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i regimi di sostegno non intralcino lo sviluppo di contratti commerciali quali gli accordi di compravendita di energia elettrica.

(36)I contratti bidirezionali per differenza e gli accordi di compravendita di energia elettrica agiscono in complementarità nel promuovere la transizione energetica e nel permettere ai consumatori di godere dei vantaggi insiti nelle fonti rinnovabili e nell'energia a basse emissioni di carbonio. Fatti salvi gli obblighi imposti dal presente regolamento, è opportuno lasciare gli Stati membri liberi di scegliere gli strumenti che intendono usare per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione. Tramite gli accordi di compravendita di energia elettrica gli investitori privati concorrono ad aumentare la diffusione delle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, bloccando nel contempo a un livello basso e stabile i prezzi dell'energia elettrica nel lungo periodo. Analogamente i contratti bidirezionali per differenza consentono agli enti pubblici di ottenere lo stesso risultato per conto dei consumatori. Entrambi gli strumenti sono necessari per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione mediante la diffusione delle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, facendo emergere nel contempo i vantaggi che la generazione di energia elettrica a basso costo reca ai consumatori.

(37)L'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili presuppone una sempre maggiore disponibilità di soluzioni di flessibilità che consentano l'integrazione delle rinnovabili nella rete e l'adeguamento del sistema e della rete alla variabilità della generazione e del consumo di energia elettrica nei diversi orizzonti temporali. È opportuno che le autorità di regolazione valutino periodicamente la necessità di flessibilità nel sistema elettrico basandosi sui contributi dei gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione. Alla luce della necessità di decarbonizzare il sistema energetico, la valutazione delle esigenze di flessibilità del sistema elettrico dovrebbe tenere conto di tutti gli investimenti esistenti e previsti (compresi i mezzi esistenti non ancora collegati alla rete) in fonti di flessibilità quali la generazione flessibile di energia elettrica, gli interconnettori, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia o la produzione di combustibili rinnovabili. A tal fine ciascuno Stato membro dovrebbe fissare per le componenti di flessibilità non dipendente dai combustibili fossili, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, un obiettivo nazionale, che trovi riscontro anche nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

(38)Per conseguire l'obiettivo nazionale per le esigenze di investimento nelle componenti di flessibilità non dipendente dai combustibili fossili, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, gli Stati membri possono concepire nuovi meccanismi di capacità, o riconfigurare i meccanismi esistenti, per ottenerne uno che sia verde e flessibile. Gli Stati membri che applicano un meccanismo di capacità conforme alle norme vigenti dovrebbero promuovere la partecipazione delle componenti di flessibilità non dipendente dai combustibili fossili, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, introducendo nella concezione criteri o caratteristiche supplementari.

(39)A sostegno degli obiettivi di tutela ambientale è opportuno intendere il limite delle emissioni di CO2 di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 come limite massimo. Gli Stati membri potrebbero pertanto fissare requisiti di prestazione tecnica e limiti delle emissioni di CO2 che riservino alle tecnologie flessibili che non usano combustibili fossili la partecipazione ai meccanismi di capacità, in totale sintonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 27 , che esorta gli Stati membri a introdurre criteri verdi nei meccanismi di capacità.

(40)Se non è applicato nessun meccanismo di capacità o se i criteri o le caratteristiche supplementari introdotti nella progettazione di tale meccanismo sono insufficienti a conseguire l'obiettivo nazionale in termini di esigenze di investimento nelle componenti della gestione della domanda e dello stoccaggio, gli Stati membri potrebbero applicare regimi di sostegno alla flessibilità che consistano in pagamenti collegati alla capacità disponibile di flessibilità non dipendente dai combustibili fossili, quali gestione della domanda e stoccaggio.

(41)Per gli impianti di generazione e di domanda nuovi, in particolare quelli a energia rinnovabile, si registrano spesso ritardi nelle procedure di connessione alla rete. Una delle cause di questi ritardi risiede nell'indisponibilità di capacità di rete nel luogo scelto dall'investitore, con conseguente necessità di ampliare o potenziare la rete per collegare in sicurezza gli impianti al sistema. L'introduzione del nuovo obbligo per i gestori dei sistemi elettrici, a livello sia di trasmissione sia di distribuzione, di pubblicare e tenere aggiornate informazioni sulla capacità di rete disponibile nelle zone in cui operano aiuterebbe gli investitori a prendere decisioni informate alla luce della disponibilità di capacità di rete all'interno del sistema e contribuirebbe di conseguenza alla necessaria accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili.

(42)Per affrontare il problema dei tempi lunghi di risposta alle richieste di collegamento alla rete, i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione dovrebbero informare l'utente del sistema, in modo chiaro e trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento della sua richiesta. I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione dovrebbero adoperarsi per fornire tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

(43)Nel corso della crisi energetica i consumatori sono stati esposti a prezzi all'ingrosso estremamente volatili e hanno avuto possibilità limitate di interagire sul mercato dell'energia. Per molte famiglie questo ha determinato difficoltà a pagare le bollette. Se i soggetti più colpiti sono certamente i consumatori vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica 28 , le difficoltà non hanno risparmiato neppure le famiglie a medio reddito. È importante pertanto aggiornare i diritti dei consumatori e le tutele su cui possono contare, consentendo loro di godere dei benefici della transizione energetica, dissociando le bollette dell'energia elettrica dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine sui mercati dell'energia e riequilibrando la ripartizione del rischio tra fornitori e consumatori.

(44)I consumatori dovrebbero avere accesso a una vasta gamma di offerte così da poter scegliere il contratto in funzione delle loro esigenze. I fornitori hanno tuttavia ridotto la gamma d'offerta: i contratti a prezzo fisso sono ormai rari e la scelta è limitata. È opportuno che i consumatori abbiano sempre la possibilità di optare per un prezzo fisso abbordabile e per un contratto a tempo determinato di cui i fornitori non possano modificare unilateralmente le condizioni prima della scadenza.

(45)Se il fornitore non assicura una copertura sufficiente del proprio portafoglio di energia elettrica, le variazioni dei prezzi all'ingrosso di tale energia possono esporlo a rischi finanziari e condurlo al dissesto, con conseguente trasferimento dei costi sui consumatori e sugli altri utenti della rete. È pertanto opportuno provvedere a che i fornitori abbiano una copertura congrua quando offrono contratti a prezzo fisso. Un'adeguata strategia di copertura dovrebbe tenere conto dell'accesso del fornitore alla propria generazione, della sua capitalizzazione e della sua esposizione alle variazioni dei prezzi sul mercato all'ingrosso. 

(46)I consumatori dovrebbero poter scegliere il fornitore che offre loro il prezzo e il servizio che meglio rispondono alle loro esigenze. Grazie ai progressi compiuti nelle tecnologie di misurazione e contabilizzazione divisionale combinate con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dal punto di vista tecnico è ormai possibile servirsi di più fornitori per una sede unica. I clienti che lo desiderano dovrebbero potersi valere di questa possibilità scegliendo un diverso fornitore distinto, in particolare per l'energia elettrica usata per alimentare gli apparecchi, quali le pompe di calore o i veicoli elettrici, che sono caratterizzati da un consumo particolarmente elevato o che sono anche in grado di spostare automaticamente il consumo di energia elettrica in funzione dei segnali di prezzo. Grazie ad appositi dispositivi di misurazione a risposta rapida collegati o incorporati in apparecchi a carico flessibile e modulabile, i clienti finali possono partecipare ad altri regimi incentivanti di gestione della domanda che forniscono servizi di flessibilità sul mercato dell'energia elettrica e ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione. Nel complesso siffatte modalità dovrebbero concorrere a una maggiore diffusione della gestione della domanda e alla responsabilizzazione dei consumatori, cui conferirebbero maggiore controllo sul consumo energetico e sulle bollette, incrementando nel contempo la flessibilità del sistema elettrico di fronte alle fluttuazioni della domanda e dell'offerta. 

(47)Date la sempre maggiore complessità dell'offerta energetica e le diverse pratiche di commercializzazione, spesso i consumatori faticano a comprendere appieno quel che sottoscrivono. Manca in particolare chiarezza sulle modalità di fissazione del prezzo, sulle condizioni di rinnovo del contratto, sulle conseguenze della cessazione del contratto o sui motivi per cui il fornitore può modificare le condizioni. È pertanto opportuno che, prima della sottoscrizione del contratto, il fornitore o il partecipante al mercato coinvolto nell'aggregazione comunichi al consumatore le informazioni salienti sull'offerta energetica, in termini succinti e di agevole comprensione.

(48)Per garantire ai consumatori la continuità di fornitura in caso di dissesto del fornitore, è opportuno obbligare gli Stati membri a designare un fornitore di ultima istanza equiparabile al fornitore del servizio universale. Tale fornitore potrebbe essere la divisione vendite di un'impresa di distribuzione verticalmente integrata che svolge altresì le funzioni di distribuzione, a condizione che rispetti i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 35 della direttiva (UE) 2019/944. Questo non obbliga tuttavia gli Stati membri ad assicurare la fornitura a un determinato prezzo minimo fisso. 

(49)La condivisione dell'energia può creare resilienza di fronte agli effetti che i prezzi elevati e volatili sul mercato all'ingrosso producono sulle bollette dei consumatori, può responsabilizzare un gruppo più ampio di consumatori ai quali vincoli finanziari o spaziali impedirebbero altrimenti di evolvere in clienti attivi, come i consumatori in condizioni di povertà energetica e i consumatori vulnerabili, e può determinare una maggiore diffusione delle energie rinnovabili mobilitando ulteriori investimenti di capitali privati e diversificando le modalità di remunerazione. Con l'integrazione di segnali di prezzo e impianti di stoccaggio adeguati, la condivisione dell'energia elettrica può concorrere a gettare le fondamenta su cui costruire per valorizzare il potenziale di flessibilità dei consumatori più piccoli.

(50)È opportuno abilitare i clienti attivi che possiedono, noleggiano o locano un impianto di stoccaggio o di generazione a condividere la produzione eccedentaria, così come mettere altri consumatori in condizione di diventare clienti attivi o di condividere, direttamente o per il tramite di un facilitatore terzo, l'energia rinnovabile generata o stoccata mediante impianti noleggiati, affittati o posseduti in consorzio. Gli accordi di condivisione dell'energia si configurano come accordi contrattuali privati tra clienti attivi o sono organizzati tramite un soggetto giuridico. Il soggetto giuridico che soddisfa i criteri di una comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o di una comunità energetica dei cittadini ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 può condividere con i propri membri l'energia elettrica generata dagli impianti di cui ha la piena proprietà. Il sistema di tutela e responsabilizzazione per la condivisione dell'energia dovrebbe prestare particolare attenzione ai consumatori in condizioni di povertà energetica e ai consumatori vulnerabili.

(51)La condivisione dell'energia dà concretezza al consumo collettivo dell'energia elettrica autoprodotta o stoccata immessa in rete da più clienti attivi consorziati. È opportuno che gli Stati membri predispongano l'infrastruttura informatica atta a consentire, entro un dato lasso di tempo, l'abbinamento amministrativo fra consumo ed energia rinnovabile autoprodotta o stoccata ai fini del calcolo della componente energetica della bolletta. La produzione di questo tipo di impianti dovrebbe essere distribuita tra i profili di carico aggregati dei consumatori secondo un metodo di calcolo statico, variabile o dinamico, prestabilito o concordato dai clienti attivi.

(52)È opportuno prevedere un'adeguata tutela dei clienti vulnerabili dalle interruzioni della fornitura elettrica ed evitare altresì che tali clienti si ritrovino costretti a scollegarsi. Resta a tal fine fondamentale il compito dei fornitori e di tutte le autorità nazionali competenti di individuare, anche mediante una stretta cooperazione con i sistemi di sicurezza sociale, le misure a breve e a lungo termine atte a permettere ai clienti vulnerabili di gestire il proprio consumo energetico e i relativi costi.

(53)Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica sono, in linea di principio, una misura che falsa il mercato. Tali interventi possono pertanto essere effettuati solo sotto forma di obblighi di servizio pubblico e a determinate condizioni. Il presente regolamento autorizza ad applicare prezzi regolati, anche a livello sottocosto, alle famiglie in condizioni di povertà energetica e a quelle vulnerabili nonché, in via transitoria, alle famiglie e alle microimprese. È opportuno autorizzare gli Stati membri a estendere in via temporanea anche alle PMI l'applicazione dei prezzi regolati nei periodi di crisi, ossia quando un notevole aumento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica si ripercuote negativamente sull'economia nel suo complesso. È opportuno autorizzare temporaneamente gli Stati membri a fissare, sia per le famiglie sia per le PMI, prezzi regolati a livello sottocosto, purché si evitino distorsioni tra fornitori e purché questi siano compensati per la fornitura sottocosto. Occorre tuttavia accertare che la regolazione dei prezzi sia mirata e non incentivi un incremento del consumo. Il prezzo regolato dovrebbe pertanto limitarsi all'80 % del consumo mediano per le famiglie e al 70 % del consumo dell'anno precedente per le PMI. È opportuno che sia la Commissione a determinare quando esiste una siffatta crisi dei prezzi dell'energia elettrica e, di conseguenza, quando la citata possibilità risulta percorribile. La Commissione dovrebbe precisare la durata di validità della determinazione in tal senso, vale a dire il periodo in cui si applica l'estensione temporanea dei prezzi regolati, il quale può arrivare a un anno. Nella misura in cui le misure previste dal presente regolamento costituiscono un aiuto di Stato, le relative disposizioni lasciano impregiudicata l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.

(54)Le misure previste dal presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) 2016/1011 e del regolamento (UE) n. 648/2012.

(55)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/942, il regolamento (UE) 2019/943, la direttiva (UE) 2019/944 e la direttiva (UE) 2018/2001.

(56)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica

Il regolamento (UE) 2019/943 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

[a] la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) definire i principi fondamentali di mercati dell'energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, favoriscano lo sviluppo di mercati a termine dell'energia elettrica, per consentire ai fornitori e ai consumatori di darsi una copertura o tutelarsi dal rischio di una volatilità futura dei prezzi dell'energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, migliorino la flessibilità mediante la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e altre soluzioni di flessibilità non fossili, garantiscano l'efficienza energetica, agevolino l'aggregazione della domanda e dell'offerta distribuite e consentano l'integrazione del mercato e del settore e la remunerazione a prezzi di mercato dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili;";

[b] è aggiunta la seguente lettera:

"e)    sostenere gli investimenti a lungo termine nella generazione di energia rinnovabile e consentire ai consumatori di rendere la bolletta energetica meno dipendente dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine sul mercato dell'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda i prezzi dei combustibili fossili a medio e lungo termine.";

2) all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

"72) "ora di punta": un'ora in cui si registra il massimo consumo di energia elettrica abbinato a un basso livello di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, tenendo conto degli scambi interzonali;

73) "livellamento delle punte di carico": la capacità dei partecipanti al mercato di ridurre il consumo di energia elettrica nelle ore di punta determinate dal gestore del sistema di trasmissione;

74) "prodotto livellatore delle punte di carico": un prodotto basato sul mercato attraverso il quale i partecipanti al mercato possono fornire ai gestori dei sistemi di trasmissione un livellamento delle punte di carico;

75) "hub virtuale": una regione non fisica che copre più di una zona di offerta per la quale è fissato un prezzo indice in applicazione di una metodologia;

76) "contratto bidirezionale per differenza": un contratto stipulato tra il gestore di un impianto di generazione e una controparte, in genere un ente pubblico, che offre sia la protezione della remunerazione minima sia un limite all'eccesso di remunerazione; il contratto è inteso a preservare gli incentivi ad assicurare il funzionamento dell'impianto di generazione e la sua partecipazione in modo efficiente ai mercati dell'energia elettrica e rispetta i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, primo e terzo comma, della direttiva (UE) 2018/2001;

77) "accordo di compravendita di energia elettrica": un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da un produttore di energia elettrica sulla base dei criteri di mercato;

78) "ricavi di mercato": redditi realizzati dal produttore di energia elettrica in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell'Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina tale scambio e ad esclusione di qualsiasi sostegno concesso dagli Stati membri;

79) "apposito dispositivo di misurazione": un dispositivo collegato o incorporato in un attivo che vende servizi di gestione della domanda o servizi di flessibilità sul mercato elettrico o ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione;

80) "flessibilità": la capacità di un sistema elettrico di adattarsi alla variabilità dei modi di generazione e consumo e alla disponibilità della rete nei diversi orizzonti temporali del mercato.";

3) l'articolo 7 è così modificato:

[a] il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO, o un soggetto da essi designato, organizzano congiuntamente la gestione dei mercati integrati del giorno prima e infragiornaliero, in conformità del regolamento (UE) 2015/1222. I gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO collaborano a livello di Unione o, se più opportuno, a livello regionale, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia della contrattazione del giorno prima e infragiornaliera dell'energia elettrica dell'Unione. L'obbligo di collaborazione non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione sulla concorrenza. Nelle funzioni riguardanti la compravendita di energia elettrica, i gestori dei sistemi di trasmissione e i NEMO sono soggetti alla vigilanza normativa delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'ACER a norma degli articoli 4 e 8 del regolamento (UE) 2019/942.";

[b] il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) massimizzano le opportunità di tutti i partecipanti al mercato di contrattare scambi interzonali e intrazonali in modo non discriminatorio e quanto più possibile in tempo reale nell'insieme delle zone di offerta e all'interno di ciascuna;";

ii) è inserita la lettera c bis) seguente:

"c bis) sono organizzati in modo da garantire la condivisione della liquidità tra tutti i NEMO per gli scambi sia interzonali che intrazonali;";

4) sono inseriti gli articoli 7 bis e 7 ter seguenti:

"Articolo 7 bis

Prodotto livellatore delle punte di carico

1.Fatto salvo l'articolo 40, paragrafi 5 e 6, della direttiva sull'energia elettrica, i gestori dei sistemi di trasmissione possono acquistare prodotti livellatori delle punte di carico per ridurre la domanda di energia elettrica nelle ore di punta. 

2.I gestori dei sistemi di trasmissione che intendono acquistare un prodotto livellatore delle punte di carico presentano all'autorità di regolazione dello Stato membro interessato una proposta che ne definisce il dimensionamento e le condizioni di acquisizione. La proposta del gestore del sistema di trasmissione deve soddisfare i seguenti requisiti:

(a)il dimensionamento del prodotto livellatore delle punte di carico si basa su un'analisi della necessità di un servizio ulteriore al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. L'analisi tiene conto di una norma di affidabilità o di criteri oggettivi e trasparenti di stabilità della rete approvati dall'autorità di regolazione. Il dimensionamento tiene conto delle previsioni relative alla domanda, all'energia elettrica generata da fonti energetiche rinnovabili e alle altre fonti di flessibilità del sistema. Il dimensionamento del prodotto livellatore delle punte di carico è limitato così che i benefici attesi del prodotto non superino i costi previsti;

(b)l'acquisto di un prodotto livellatore delle punte di carico si basa su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e ha obiettivi limitati alla gestione della domanda; 

(c)il prodotto livellatore delle punte di carico è acquistato mediante una procedura di gara competitiva, con selezione basata sul costo più basso che permette di soddisfare i criteri tecnici e ambientali predefiniti;

(d)i contratti relativi a un prodotto livellatore delle punte di carico non possono essere conclusi più di due giorni prima della sua attivazione e il periodo contrattuale non può essere superiore a un giorno; 

(e)l'attivazione del prodotto livellatore delle punte di carico non riduce la capacità interzonale;

(f)il prodotto livellatore delle punte di carico è attivato dopo la chiusura del mercato del giorno prima e prima dell'inizio del mercato del bilanciamento;

(g)il prodotto livellatore delle punte di carico non comporta una generazione iniziale situata oltre il punto di misurazione.

3.La riduzione effettiva del consumo risultante dall'attivazione di un prodotto livellatore delle punte di carico è misurata in relazione a uno scenario di riferimento indicante il consumo di energia elettrica previsto senza l'attivazione del livellatore. I gestori dei sistemi di trasmissione elaborano una metodologia di riferimento in consultazione con i partecipanti al mercato e la presentano all'autorità di regolazione.

4.Le autorità di regolazione approvano la proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione che intendono acquistare un prodotto livellatore delle punte di carico e la metodologia di riferimento presentata a norma dei paragrafi 2 e 3 o chiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di modificare la proposta qualora essa non soddisfi i requisiti di cui ai suddetti paragrafi.

Articolo 7 ter

Apposito dispositivo di misurazione

1.Gli Stati membri consentono ai gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione di utilizzare i dati provenienti da appositi dispositivi di misurazione, sistemi di stoccaggio compresi, per l'osservabilità e la regolazione dei servizi di gestione della domanda e di flessibilità.

2.Gli Stati membri stabiliscono i requisiti della procedura di convalida dei dati dell'apposito dispositivo di misurazione al fine di verificare e garantire la qualità dei rispettivi dati.";

5) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"I NEMO consentono ai partecipanti al mercato di effettuare scambi di energia quanto più possibile in tempo reale, e almeno fino all'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale. Entro il 1º gennaio 2028 l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale deve cadere non prima di 30 minuti prima del tempo reale.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"I NEMO offrono alla compravendita sui mercati del giorno prima e infragiornaliero prodotti di dimensioni sufficientemente ridotte, con offerte minime di 100 kW o inferiori, per permettere la partecipazione effettiva, sul versante della gestione della domanda, dello stoccaggio di energia e delle fonti rinnovabili su piccola scala, inclusa la partecipazione diretta dei clienti.";

[6] l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Mercati a termine

1.Entro il 1° dicembre 2024 l'ENTSO per l'energia elettrica presenta all'ACER, previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), una proposta di istituzione di hub regionali virtuali per il mercato a termine. La proposta: 

(a)definisce l'ambito geografico degli hub virtuali per il mercato a termine, comprese le zone di offerta che costituiscono tali hub, al fine di massimizzare la correlazione tra i prezzi di riferimento e i prezzi delle zone di offerta che costituiscono hub virtuali;

(b)stabilisce una metodologia per il calcolo dei prezzi di riferimento negli hub virtuali per il mercato a termine, al fine di massimizzare le correlazioni tra il prezzo di riferimento e i prezzi delle zone di offerta che costituiscono un hub virtuale; tale metodologia, basata su criteri oggettivi predefiniti, si applica a tutti gli hub virtuali; 

(c)comprende una definizione dei diritti finanziari di trasmissione a lungo termine dalle zone di offerta agli hub virtuali per il mercato a termine;

(d)massimizza le opportunità commerciali per i prodotti di copertura, indicando gli hub virtuali per il mercato a termine, come pure per i diritti di trasmissione a lungo termine dalle zone di offerta agli hub virtuali.

2.Entro sei mesi dal ricevimento della proposta relativa all'istituzione degli hub virtuali regionali per il mercato a termine l'ACER la valuta e l'approva o la modifica. In quest'ultimo caso, l'ACER consulta l'ENTSO per l'energia elettrica prima di adottare le modifiche. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'ACER.

3.La piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 presenta la forma giuridica di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.La piattaforma unica di allocazione:

(a)offre lo scambio di diritti di trasmissione a lungo termine tra ciascuna zona di offerta e hub virtuale; se una zona di offerta non fa parte di un hub virtuale, può rilasciare diritti finanziari di trasmissione a lungo termine verso un hub virtuale o altre zone di offerta che fanno parte della stessa regione di calcolo della capacità;

(b)assegna capacità interzonale a lungo termine su base regolare e in modo trasparente, basato sul mercato e non discriminatorio; la frequenza di allocazione della capacità interzonale a lungo termine favorisce il funzionamento efficiente del mercato a termine;

(c)offre lo scambio di diritti finanziari di trasmissione che consentano ai titolari degli stessi di evitare l'esposizione a differenziali di prezzo positivi e negativi e abbiano scadenze frequenti fino ad almeno tre anni.

5.L'autorità di regolazione che ritiene che non vi siano sufficienti opportunità di copertura per i partecipanti al mercato, previa consultazione delle autorità competenti del pertinente mercato finanziario nel caso in cui i mercati a termine riguardino strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), può imporre alle borse dell'energia o ai gestori dei sistemi di trasmissione di attuare misure supplementari, quali attività di market making, per migliorare la liquidità del mercato a termine. Nel rispetto del diritto dell'Unione sulla concorrenza, della direttiva 2014/65/UE e dei regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) n. 600/2014, i gestori dei mercati sono liberi di sviluppare prodotti di copertura a termine, anche prodotti di copertura a termine sul lungo periodo, in modo da offrire ai partecipanti al mercato, inclusi i proprietari di impianti di generazione che impiegano fonti di energia rinnovabili, adeguate possibilità di copertura dei rischi finanziari contro la fluttuazione dei prezzi. Gli Stati membri non impongono di limitare le suddette attività di copertura agli scambi all'interno di uno Stato membro o di una zona di offerta.";

7) l'articolo 18 è così modificato:

[a] il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Le metodologie di tariffazione riflettono i costi fissi dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e tengono conto sia delle spese in conto capitale sia delle spese operative per fornire incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione, sia a breve che a lungo termine, compresi gli investimenti ex ante, al fine di migliorare l'efficienza, compresa l'efficienza energetica, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento, sostenere l'uso di servizi di flessibilità, investimenti efficienti, comprese le soluzioni per ottimizzare la rete esistente e facilitare la gestione della domanda e le attività di ricerca correlate e per agevolare l'innovazione nell'interesse del consumatore in settori quali la digitalizzazione, i servizi di flessibilità e l'interconnessione";

[b] il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le metodologie di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione forniscono incentivi ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per una gestione e uno sviluppo delle loro reti il più efficienti possibile sul piano dei costi, anche mediante la fornitura di servizi. A tal fine le autorità di regolazione considerano ammissibili i costi pertinenti, li includono nelle tariffe di trasmissione e distribuzione e introducono obiettivi di prestazione allo scopo di incentivare i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione ad aumentare l'efficienza delle loro reti, anche mediante l'efficienza energetica, l'uso dei servizi di flessibilità e lo sviluppo di reti intelligenti e sistemi di misurazione intelligenti.";

   [c] al paragrafo 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i metodi per assicurare la trasparenza nella fissazione delle tariffe e nella loro struttura, compresi gli investimenti ex ante;";

   [d] al paragrafo 9 è aggiunta la lettera i) seguente:

"i) gli incentivi per investimenti efficienti nelle reti, anche per quanto riguarda le risorse di flessibilità e gli accordi di connessione flessibile.";

[8] all'articolo 19, il paragrafo 2 è così modificato:

[a] la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) mantenere o aumentare le capacità interzonali attraverso l'ottimizzazione dell'uso degli interconnettori esistenti mediante contromisure, ove applicabile, oppure coprire i costi derivanti da investimenti nella rete rilevanti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione, o";

[b] è aggiunta la lettera c) seguente:

"c) indennizzare i gestori di impianti di generazione offshore in una zona di offerta offshore qualora l'accesso ai mercati interconnessi sia stato ridotto in modo tale che uno o più gestori di sistemi di trasmissione non abbiano messo a disposizione sufficiente capacità sull'interconnettore o sugli elementi critici della rete che incidono sulla capacità dell'interconnettore, con la conseguenza che il gestore dell'impianto offshore non è in grado di esportare la propria capacità di generazione di energia elettrica verso il mercato.";

[9] è inserito il capo III bis seguente:

"Capo III bis

Incentivi specifici agli investimenti per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione

Articolo 19 bis

Accordi di compravendita di energia elettrica

1.Gli Stati membri agevolano gli accordi di compravendita di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima per quanto riguarda la dimensione "decarbonizzazione" di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, preservando nel contempo mercati dell'energia elettrica liquidi e competitivi.

2.Gli Stati membri provvedono a che strumenti quali i regimi di garanzia ai prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, siano disponibili e accessibili ai clienti confrontati ad ostacoli all'ingresso sul mercato di tali accordi e che non versano in difficoltà finanziarie in conformità degli articoli 107 e 108 TFUE. A tal fine gli Stati membri tengono conto degli strumenti a livello dell'Unione. Gli Stati membri stabiliscono le categorie di clienti interessate da tali strumenti, applicando criteri non discriminatori.

3.I regimi di garanzia per gli accordi di compravendita di energia elettrica sostenuti dagli Stati membri comprendono disposizioni atte a evitare una riduzione della liquidità sui mercati dell'energia elettrica e non erogano sostegno per l'acquisto di energia generata a partire da combustibili fossili.

4.Nel concepire i regimi di sostegno per l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili gli Stati membri consentono la partecipazione di progetti che riservano una parte dell'energia elettrica alla vendita attraverso un accordo di compravendita di energia elettrica o altri accordi basati sul mercato e si adoperano per utilizzare criteri di valutazione atti a incentivare l'accesso al mercato di tali accordi per i clienti confrontati ad ostacoli all'ingresso. In particolare tali criteri di valutazione possono privilegiare gli offerenti che presentano un accordo firmato di compravendita di energia elettrica o un impegno a firmare un siffatto accordo per una parte della generazione del progetto proveniente da uno o più potenziali acquirenti confrontati ad ostacoli all'ingresso sul mercato di tali accordi.

5.Gli accordi di compravendita di energia elettrica specificano la zona di offerta in cui avviene la consegna e la responsabilità di garantire i diritti di trasmissione interzonali in caso di modifica della zona di offerta conformemente all'articolo 14.

6.Gli accordi di compravendita di energia elettrica specificano le condizioni alle quali i clienti e i produttori possono recedere dagli stessi, quali le commissioni di uscita eventualmente applicabili e i tempi di preavviso, conformemente al diritto della concorrenza dell'Unione.

Articolo 19 ter

Regimi di sostegno diretto ai prezzi per i nuovi investimenti in generazione

1.I regimi di sostegno diretto ai prezzi per i nuovi investimenti in generazione di energia elettrica a partire dalle fonti elencate al paragrafo 2 assumono la forma di un contratto bidirezionale per differenza. I nuovi investimenti per la generazione di energia elettrica comprendono gli investimenti in nuovi impianti di generazione, gli investimenti nel ripotenziamento di impianti di generazione esistenti e gli investimenti nell'ampliamento di impianti di generazione esistenti o nel prolungamento della loro durata di vita.

2.Il paragrafo 1 si applica ai nuovi investimenti nella generazione di energia elettrica a partire dalle seguenti fonti:

(a)energia eolica;

(b)energia solare;

(c)energia geotermica;

(d)energia idroelettrica senza serbatoio;

(e)energia nucleare;

3.I regimi di sostegno diretto ai prezzi in forma di contratti bidirezionali per differenza:

(a)sono concepiti in modo che i ricavi riscossi quando il prezzo di mercato è superiore al prezzo di esercizio siano distribuiti a tutti i clienti finali di energia elettrica in base alla loro quota di consumo (stesso costo/rimborso per MWh consumato);

(b)garantiscono che la distribuzione dei ricavi ai clienti finali di energia elettrica sia concepita in modo da non eliminare per i consumatori gli incentivi a ridurre il consumo o a spostarlo verso periodi in cui i prezzi dell'energia elettrica sono bassi e da non compromettere la concorrenza tra i fornitori di energia elettrica.

Articolo 19 quater

Valutazione delle esigenze di flessibilità

1.Entro il 1º gennaio 2025, e successivamente ogni due anni, l'autorità di regolazione di ciascuno Stato membro effettua una valutazione e redige una relazione sulle esigenze di flessibilità nel sistema elettrico per un periodo di almeno cinque anni, vista la necessità di conseguire in modo efficace sotto il profilo dei costi la sicurezza dell'approvvigionamento e decarbonizzare il sistema energetico, tenendo conto dell'integrazione dei diversi settori. La relazione si basa sui dati e sulle analisi forniti dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione dello Stato membro a norma del paragrafo 2, utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 3.

2.La relazione include una valutazione delle esigenze di flessibilità per integrare nel sistema elettrico l'energia generata a partire da fonti rinnovabili, prendendo in considerazione, in particolare, il potenziale che la flessibilità non fossile, come la gestione della domanda e lo stoccaggio, offre per soddisfare tale esigenza, sia a livello di trasmissione che di distribuzione. La relazione distingue tra esigenze di flessibilità stagionali, giornaliere e orarie.

3.I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione di ciascuno Stato membro forniscono all'autorità di regolazione i dati e le analisi necessari per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.

4.L'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO coordinano i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per quanto riguarda i dati e le analisi da fornire a norma del paragrafo 2. In particolare:

(a)definiscono il tipo e il formato dei dati che i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione forniscono alle autorità di regolazione;

(b)mettono a punto una metodologia per l'analisi delle esigenze di flessibilità da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, tenendo conto come minimo di tutte le fonti di flessibilità esistenti e degli investimenti previsti a livello di interconnessione, trasmissione e distribuzione, come pure della necessità di decarbonizzare il sistema elettrico.

5.L'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO cooperano strettamente per il coordinamento dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione.

6.Entro il 1° marzo 2024 l'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO presentano congiuntamente all'ACER una proposta relativa al tipo e al formato dei dati da presentare alle autorità di regolazione e alla metodologia di cui al paragrafo 3. Entro tre mesi dal ricevimento della proposta l'ACER l'approva o la modifica. In quest'ultimo caso l'ACER consulta l'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO prima di adottare le modifiche. La proposta adottata è pubblicata sul sito web dell'ACER.

7.Le autorità di regolazione trasmettono all'ACER le relazioni di cui al paragrafo 1 e le pubblicano. Entro 12 mesi dal ricevimento delle relazioni l'ACER pubblica una relazione che le analizza e formula raccomandazioni su questioni di rilevanza transfrontaliera con riferimento alle conclusioni delle autorità di regolazione.

Articolo 19 quinquies

Obiettivo nazionale indicativo per la gestione della domanda e lo stoccaggio

Sulla base della relazione dell'autorità di regolazione di cui all'articolo 19 quater, paragrafo 1, ciascuno Stato membro definisce un obiettivo nazionale indicativo per la gestione della domanda e lo stoccaggio. Dell'obiettivo nazionale indicativo tengono conto gli Stati membri nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima con riferimento alla dimensione "mercato interno dell'energia", conformemente agli articoli 3, 4 e 7 del regolamento (UE) 2018/1999, e nelle relazioni nazionali integrate biennali, conformemente all'articolo 17 del medesimo regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 19 sexies

Regimi di sostegno alla flessibilità

1.Gli Stati membri che applicano un meccanismo di capacità a norma dell'articolo 21 valutano la possibilità di promuovere la partecipazione alla flessibilità non fossile, quale la gestione della domanda e lo stoccaggio, introducendo criteri o caratteristiche supplementari nella concezione del meccanismo.

2.Qualora le misure introdotte a norma del paragrafo 1 per promuovere la partecipazione della flessibilità non fossile, quale la gestione della domanda e lo stoccaggio, ai meccanismi di capacità siano insufficienti a soddisfare le esigenze di flessibilità individuate a norma dell'articolo 19 quinquies, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno alla flessibilità in forma di pagamenti per la capacità disponibile di flessibilità non fossile, quale la gestione della domanda e lo stoccaggio.

3.Gli Stati membri che non applicano un meccanismo di capacità possono applicare regimi di sostegno alla flessibilità in forma di pagamenti per la capacità disponibile di flessibilità non fossile, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio.

Articolo 19 septies

Principi di concezione dei regimi di sostegno alla flessibilità.

I regimi di sostegno alla flessibilità per la flessibilità non fossile, come la gestione della domanda e lo stoccaggio, applicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 19 sexies, paragrafi 2 e 3:

(a)non vanno al di là di quanto necessario per rispondere alle esigenze di flessibilità individuate, in modo efficace sotto il profilo dei costi;

(b)si limitano ai nuovi investimenti nella flessibilità non fossile, come la gestione della domanda e lo stoccaggio;

(c)non comportano l'avvio di una generazione a partire da combustibili fossili situata oltre il punto di misurazione;

(d)selezionano i fornitori di capacità tramite una procedura aperta, trasparente, competitiva, non discriminatoria ed efficace sotto il profilo dei costi;

(e)prevengono indebite distorsioni del funzionamento efficiente dei mercati dell'energia elettrica, anche preservando gli incentivi all'efficienza operativa e i segnali di prezzo, e l'esposizione alla variazione dei prezzi e al rischio di mercato;

(f)prevedono l'erogazione di incentivi per l'integrazione nel mercato dell'energia elettrica basati su criteri di mercato e che rispondono ai segnali di mercato, evitando inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e tenendo conto degli eventuali costi di integrazione del sistema e della stabilità della rete;

(g)fissano un livello minimo di partecipazione al mercato in termini di energia attivata, che tenga conto delle specificità tecniche dello stoccaggio e della gestione della domanda;

(h)applicano sanzioni adeguate ai fornitori di capacità che non rispettano il livello minimo di partecipazione al mercato di cui alla lettera g) o che non si attengono agli incentivi all'efficienza operativa e ai segnali di prezzo;

(i)sono aperti alla partecipazione transfrontaliera.";

10) all'articolo 37, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) calcolo coordinato della capacità, secondo le metodologie sviluppate conformemente agli orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine, agli orientamenti in materia di assegnazione di capacità e di gestione delle congestioni e agli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico adottati sulla base dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009;";

11) l'articolo 50 è così modificato:

a) è aggiunto il paragrafo 4 bis seguente:

"4 bis I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano, in modo chiaro e trasparente, informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive aree di gestione, anche nelle aree congestionate in cui sia possibile installare connessioni flessibili di stoccaggio dell'energia, e aggiornano tali informazioni periodicamente, con cadenza almeno trimestrale.

I gestori dei sistemi di trasmissione informano gli utenti del sistema, in modo chiaro e trasparente, dello stato e del trattamento delle loro richieste di connessione. Essi forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta";

12) all'articolo 57 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. I gestori dei sistemi di distribuzione e di trasmissione cooperano al fine di pubblicare in modo coerente le informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione e di dare sufficiente visibilità granulare ai promotori di nuovi progetti energetici e agli altri potenziali utenti della rete.";

13) all'articolo 59, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) norme in materia di allocazione delle capacità e di gestione della congestione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 e degli articoli da 7 a 10, da 13 a 17, dell'articolo 19 e degli articoli da 35 a 37 del presente regolamento, comprese le norme in materia di metodologie e processi di calcolo della capacità giornaliera, infragiornaliera e a termine, modelli di rete, configurazione delle zone di offerta, ridispacciamento e scambi compensativi, algoritmi di negoziazione, coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, compresa la possibilità che la gestione sia affidata a un unico soggetto, irrevocabilità della capacità interzonale allocata, distribuzione della rendita di congestione, allocazione di diritti finanziari di trasmissione a lungo termine da parte della piattaforma unica di allocazione, copertura del rischio per la trasmissione interzonale, procedure di nomina e recupero dei costi dell'allocazione della capacità e della gestione della congestione;";

14) è aggiunto l'articolo 69 bis seguente:

"Articolo 69 bis

Interazione con la normativa finanziaria dell'Unione

Nessuna disposizione del presente regolamento deroga alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) n. 600/2014 quando i partecipanti al mercato o i gestori di mercato svolgono attività relative a strumenti finanziari, in particolare strumenti definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE.";

(15) nell'allegato I, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

"1.2. Il calcolo coordinato della capacità è effettuato per tutti gli orizzonti temporali di allocazione.".

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

La direttiva (UE) 2019/944 è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i punti 8) e 49) sono sostituiti dai seguenti:

"8)    "cliente attivo": un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o autoprodotta o condivisa in altri locali situati all'interno della stessa zona di offerta, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale;";

"49) "servizio ancillare non relativo alla frequenza": un servizio utilizzato da un gestore del sistema di trasmissione o un gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione in regime stazionario, le immissioni rapide di corrente reattiva, l'inerzia per la stabilità della rete locale, la corrente di corto circuito, la capacità di black start, la capacità di funzionamento in isola e il livellamento delle punte di carico;";

b) sono aggiunti i punti seguenti:

"15 bis) "contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso": un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce le stesse condizioni contrattuali, compreso il prezzo, ma può includere, all'interno di un prezzo fisso, un elemento flessibile con, ad esempio, variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta;";

"10 bis) "condivisione dell'energia": l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:

(a)generata o stoccata extra loco o in siti tra di essi condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure

(b)il cui diritto è stato trasferito loro da un altro cliente attivo a titolo gratuito o a pagamento;

10 ter) "scambio tra pari" (peer-to-peer) di energia rinnovabile: lo scambio tra pari quale definito all'articolo 2, punto 18), della direttiva (UE) 2018/2001;";

"24 bis) "fornitore di ultima istanza": un fornitore designato dallo Stato membro per rilevare la fornitura di energia elettrica ai clienti di un fornitore che ha cessato l'attività;";

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Libertà di scelta del fornitore

Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di loro scelta. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo e che a tal fine abbiano il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali.";

3) l'articolo 11 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Diritto a un contratto a tempo determinato, a prezzo fisso e con prezzo dinamico dell'energia elettrica";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti a tempo determinato, a prezzo fisso e con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica e che tutti i clienti finali possano concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.";

c) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Prima della conclusione o della proroga di qualsiasi contratto, i clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. La sintesi comprende almeno informazioni riguardanti il prezzo totale, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti e include i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b), d), e) e f). La Commissione fornisce orientamenti al riguardo.";

d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Gli Stati membri assicurano che i clienti finali siano pienamente informati dai fornitori circa le opportunità, i costi e i rischi derivanti dai contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e assicurano che i fornitori siano tenuti a fornire di conseguenza informazioni ai clienti finali, anche con riferimento alla necessità di far installare un contatore di energia elettrica adeguato. Le autorità di regolazione monitorano gli sviluppi del mercato, valutano i rischi che i nuovi prodotti e servizi possono comportare e si occupano delle pratiche abusive.";

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 15 bis

Diritto alla condivisione dell'energia

1.Tutte le famiglie e le piccole e medie imprese e tutti gli enti pubblici hanno il diritto di partecipare alla condivisione dell'energia in qualità di clienti attivi.

(a)I clienti attivi hanno il diritto di condividere tra loro le energie rinnovabili sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico.

(b)I clienti attivi possono ricorrere a un terzo proprietario o gestore di un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per l'installazione e il funzionamento, compresi la misurazione e la manutenzione, al fine di agevolare la condivisione dell'energia, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo.

(c)Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia:

(d)abbiano diritto a che l'energia elettrica condivisa sia compensata con il consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte, i prelievi e gli oneri di rete applicabili;

(e)godano di tutti i diritti e obblighi dei consumatori in quanto clienti finali ai sensi della presente direttiva, tranne in caso di condivisione dell'energia tra famiglie con una capacità installata massima di 10,8 kW e di 50 kW per i condomini che si avvalgono di accordi di scambio tra pari;

(f)abbiano accesso a contratti tipo che prevedano termini e condizioni equi e trasparenti per gli accordi di scambio peer-to-peer tra famiglie e per i contratti di noleggio, locazione o investimento in impianti di stoccaggio e di generazione di energia rinnovabile ai fini della condivisione dell'energia; nel caso in cui insorgano conflitti in merito a tali accordi, i clienti finali hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 26;

(g)non subiscano un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento;

(h)siano informati della possibilità che le zone di offerta siano modificate a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 e del fatto che il diritto di condividere energia è limitato all'interno di una stessa zona di offerta.

(i)Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione o distribuzione pertinenti o gli altri organi designati:

(j)monitorino, raccolgano, convalidino e comunichino, con frequenza almeno mensile e in conformità dell'articolo 23, i dati di misurazione relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;

(k)forniscano un punto di contatto atto a registrare gli accordi di condivisione dell'energia, ricevere informazioni sui punti di misurazione, sui cambiamenti di ubicazione e sulla partecipazione e, se del caso, convalidare i metodi di calcolo in modo chiaro, trasparente e tempestivo.

2.Gli Stati membri adottano misure appropriate e non discriminatorie per garantire che le famiglie in condizioni di povertà energetica e quelle vulnerabili possano accedere ai meccanismi di condivisione dell'energia. Tali misure possono includere misure di sostegno finanziario o quote di allocazione della produzione.";

"Articolo 18 bis

Gestione del rischio del fornitore

1.Le autorità nazionali di regolazione provvedono affinché i fornitori introducano e attuino opportune strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio che le eventuali variazioni nella fornitura all'ingrosso di energia elettrica potrebbero comportare per la sostenibilità economica dei contratti conclusi con i clienti, mantenendo al tempo stesso la liquidità sui mercati a breve termine e i relativi segnali di prezzo. 

2.Le strategie di copertura del fornitore possono includere il ricorso ad accordi per l'acquisto di energia elettrica ("accordi di compravendita"). Qualora per tali accordi esistano mercati sufficientemente sviluppati che consentano una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono esigere che una quota dell'esposizione dei fornitori al rischio di variazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica sia coperta mediante accordi di compravendita per l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, che corrispondano alla durata della loro esposizione al rischio dal lato dei consumatori, fatto salvo il rispetto del diritto dell'Unione sulla concorrenza. 

3.Gli Stati membri si adoperano per garantire l'accessibilità dei prodotti di copertura per le comunità energetiche dei cittadini e le comunità di energia rinnovabile.";

5) è inserito l'articolo XX seguente:

"Articolo 27 bis

Fornitore di ultima istanza

1.Gli Stati membri designano fornitori di ultima istanza almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza sono designati mediante una procedura equa, aperta, trasparente e non discriminatoria.

2.I clienti finali trasferiti a fornitori di ultima istanza non perdono i loro diritti di cliente, in particolare i diritti di cui agli articoli 4, 10, 11, 12, 14, 18 e 26.

3.Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di ultima istanza comunichino prontamente i termini e le condizioni ai clienti trasferiti e garantiscano loro la continuità del servizio per almeno sei mesi.

4.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano informazioni e siano incoraggiati a passare a un'offerta basata sul mercato.

5.Gli Stati membri possono imporre al fornitore di ultima istanza di fornire energia elettrica ai clienti civili che non ricevono offerte basate sul mercato. In siffatti casi si applicano le condizioni di cui all'articolo 5.";

"Articolo 28 bis

Protezione dalle interruzioni della fornitura per i clienti vulnerabili

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti vulnerabili siano protetti dalle interruzioni della fornitura di energia elettrica. Tale protezione rientra nel concetto di clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, fatte salve le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11.";

 

6) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i clienti civili e, se lo ritiene necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi competitivi, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla loro rete alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 7. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti.";

7) all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, compreso il relativo utilizzo. In particolare il gestore del sistema di distribuzione pubblica, in modo chiaro e trasparente, informazioni sulla capacità disponibile per nuove connessioni nella sua zona di gestione, anche nelle aree congestionate in cui sia possibile installare connessioni flessibili di stoccaggio dell'energia, e aggiorna tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale.

Inoltre il gestore del sistema di distribuzione informa l'utente del sistema, in modo chiaro e trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento della sua richiesta di connessione. Il gestore fornisce tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.";

8) l'articolo 40 è così modificato:

[a] dopo il paragrafo 6 è aggiunto il nuovo paragrafo seguente:

"I requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano al prodotto livellatore delle punte di carico acquistato conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2019/943.";

9) l'articolo 59 è così modificato:

[a] al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719, l'ENTSO-E e l'EU DSO ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi della presente direttiva, del regolamento (UE) 2019/943, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 59, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 e di altra normativa pertinente dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER, e individuare congiuntamente l'inadempimento dei rispettivi obblighi da parte della piattaforma unica di allocazione, dell'ENTSO-E e dell'EU DSO; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;";

[b] al paragrafo 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

"z) l'autorità di regolazione ha i seguenti compiti: monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta e delle comunità energetiche dei cittadini, anche per quanto riguarda la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole, in conformità dell'articolo 58, lettera d).";

[c] il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede la piattaforma unica di allocazione, l'ENTSO-E o l'EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni.";

10) è inserito l'articolo 66 bis seguente:

"Articolo 66 bis

Accesso all'energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi dell'energia elettrica

1.La Commissione può, mediante decisione, dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(a)prezzi molto elevati sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, pari ad almeno due volte e mezzo il prezzo medio nei cinque anni precedenti e destinati, secondo le previsioni, a rimanere per almeno sei mesi;

(b)forti rincari dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica pari ad almeno il 70 % e destinati, secondo le previsioni, a rimanere per almeno sei mesi; e

(c)ripercussioni negative sull'economia nel suo complesso provocate dagli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica.

2.Nella decisione con cui dichiara una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione, la Commissione specifica il periodo di validità di tale decisione, che può durare fino a un anno.

3.Se la Commissione ha adottato una decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, per la durata di validità di tale decisione, attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica alle piccole e medie imprese. Tali interventi pubblici:

(a)sono limitati al massimo al 70 % del consumo del beneficiario nello stesso periodo dell'anno precedente e conservano un incentivo alla riduzione della domanda;

(b)soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 7;

(c)se del caso, soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4.

4.Se la Commissione ha adottato una decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, per la durata di validità di tale decisione, in deroga all'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), stabilire in via eccezionale e temporanea un prezzo per la fornitura di energia elettrica a livello sottocosto nell'attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, o del paragrafo 3 del presente articolo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a)il prezzo fissato per le famiglie si applica al massimo all'80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;

(b)non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;

(c)i fornitori ricevono una compensazione per le forniture a livello sottocosto; e

(d)tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi sulla stessa base.";

11) all'articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punti 8) e 49), agli articoli 3 e 5, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2, lettere j) e l), all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi da 2 a 12, all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, agli articoli da 12 a 24 e 26, 28 e 29, all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e da 4 a 10, agli articoli da 32 a 34 e 36, all'articolo 38, paragrafo 2, agli articoli 40 e 42, all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), agli articoli 51, 54 e da 57 a 58, all'articolo 59, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a y), all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e da 5 a 10, agli articoli da 61 a 63, all'articolo 70, punti da 1) a 3), punto 5), lettera b), e punto 6), e agli allegati I e II entro il 31 dicembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Tuttavia gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

a) all'articolo 70, punto 5), lettera a), entro il 31 dicembre 2019;

b) all'articolo 70, punto 4), entro il 25 ottobre 2020.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punti 10 bis), 10 ter), 15 bis) e 24 bis), all'articolo 4, all'articolo 11, paragrafi 1, 1 bis e 2, agli articoli 15 bis e 18 bis, all'articolo 27, paragrafo 1, agli articoli 27 bis e 28 bis, all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 7, all'articolo 59, paragrafo 1, lettere c) e z), all'articolo 59, paragrafo 4, e all'articolo 66 bis entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.".

Articolo 3

Modifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

1) l'articolo 4, paragrafo 3, è così modificato:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A tale fine, per quanto riguarda i regimi di sostegno diretto dei prezzi, il sostegno è concesso sotto forma di integrazione economica sul prezzo, che potrebbe, tra l'altro, essere fissa o variabile. Questa frase non si applica al sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/944, cui si applica l'articolo 19 ter, paragrafo 1, di detto regolamento.";

2) all'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 13, da 15 a 31 e 37 e agli allegati II, III e da V a IX entro il 30 giugno 2021. Tuttavia gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.".

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, all'ENTSO per l'energia elettrica, all'ENTSO per il gas, all'EU DSO, alla piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719, ai centri regionali di coordinamento e ai gestori del mercato elettrico designati: sull'approvazione delle metodologie, dei termini e delle condizioni in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4; sul riesame delle zone di offerta di cui all'articolo 5, paragrafo 7; sulle questioni tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1; sull'arbitrato tra regolatori in conformità dell'articolo 6, paragrafo 10; sui centri di coordinamento regionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a); sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie, dei calcoli e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 1; sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie di cui all'articolo 9, paragrafo 3; sulle deroghe di cui all'articolo 10; sull'infrastruttura di cui all'articolo 11, lettera d); sulle questioni relative all'integrità e alla trasparenza dei mercati all'ingrosso a norma dell'articolo 12;";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) adotta decisioni individuali sulle forniture di informazioni in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 8, lettera c): sull'approvazione delle metodologie, dei termini e delle condizioni in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4; sul riesame delle zone di offerta di cui all'articolo 5, paragrafo 7; sulle questioni tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1; sull'arbitrato tra regolatori in conformità dell'articolo 6, paragrafo 10; sui centri di coordinamento regionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a); sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie, dei calcoli e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 1; sull'approvazione e sulla modifica delle metodologie di cui all'articolo 9, paragrafo 3; sulle deroghe di cui all'articolo 10; sull'infrastruttura di cui all'articolo 11, lettera d); sulle questioni relative all'integrità e alla trasparenza dei mercati all'ingrosso a norma dell'articolo 12; sull'approvazione e sulla modifica delle proposte dell'ENTSO per l'energia elettrica relative agli hub virtuali regionali a norma dell'articolo 5, paragrafo 9; e sull'approvazione e sulla modifica delle proposte dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'EU DSO relative alla metodologia concernente i dati e l'analisi da fornire per quanto riguarda le esigenze di flessibilità a norma dell'articolo 5, paragrafo 10. ";

2) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il quarto comma seguente:

"Il presente paragrafo si applica anche alla piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719.";

3) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

"9. I paragrafi 6, 7 e 8 si applicano anche alla piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719.";

4) all'articolo 5, paragrafo 8, è aggiunto il secondo comma seguente:

"L'ACER controlla la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719.";

5) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

"9. L'ACER approva e, se necessario, modifica la proposta dell'ENTSO per l'energia elettrica sull'istituzione degli hub virtuali regionali per il mercato a termine a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943.";

6) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo 10 seguente:

"10. L'ACER approva e, se necessario, modifica la proposta congiunta dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'EU DSO relativa alla metodologia concernente i dati e l'analisi da fornire per quanto riguarda le esigenze di flessibilità a norma dell'articolo 19 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943.";

 7) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"5. L'ACER pubblica una relazione in cui analizza le valutazioni nazionali delle esigenze di flessibilità e formula raccomandazioni su questioni di rilevanza transfrontaliera in merito alle conclusioni delle autorità di regolazione a norma dell'articolo 19 sexies, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/943.".

Articolo 5 
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [xxx] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

 
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943, la direttiva (UE) 2019/944, la direttiva (UE) 2018/2001 e il regolamento (UE) 2019/942 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE.

1.2.    Settore/settori interessati

Settore: energia

Attività: Green Deal europeo

1.3.    La proposta riguarda 

X una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 29  

X la proroga di un'azione esistente 

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.    Obiettivi

1.4.1.    Obiettivi generali 

Si rimanda alla relazione.

1.4.2.    Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici seguenti si concentrano su quelli che sono oggetto di disposizioni che rendono necessarie risorse supplementari per l'ACER e la DG Energia.

Obiettivo specifico 1

Agevolare i mercati a termine. Definire i nuovi hub di scambio dei mercati a termine.

Obiettivo specifico 2

Agevolare soluzioni di flessibilità, in particolare la gestione della domanda

Obiettivo specifico 3

Garantire la copertura dei fornitori e norme eque per quanto riguarda i fornitori di ultima istanza. Conferire ai clienti il diritto alla condivisione dell'energia.


1.4.3.    Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le risorse supplementari consentiranno all'ACER e alla DG Energia di svolgere i compiti necessari all'adempimento del loro mandato ai sensi della legislazione dell'UE, conformemente ai requisiti previsti dalla presente proposta.

1.4.4.    Indicatori di prestazione 

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Si rimanda alla relazione per quanto riguarda il monitoraggio dei progressi e dei risultati dell'iniziativa.

a)    Efficacia e tempestività: gli indicatori dovrebbero permettere di monitorare le prestazioni fornendo regolarmente informazioni sui progressi e sui risultati nell'arco del periodo di programmazione.

b)    Efficienza: si dovrebbero ottimizzare i processi di raccolta e trattamento dei dati, evitando richieste di informazioni superflue o duplici.

c)    Pertinenza degli indicatori e necessità di limitare gli oneri amministrativi connessi.

d)    Limpidezza: gli indicatori dovrebbero essere comunicati in forma chiara e comprensibile, corroborati da metadati e in una forma che consenta di interpretarli adeguatamente e di comunicarli in maniera significativa.

1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.    Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La valutazione che segue, nella misura in cui riguarda l'ACER, tiene conto delle stime del fabbisogno di risorse nel 2023 per compiti comparabili definiti nel periodo 2020/2021 da un consulente indipendente.

Obiettivo specifico 1: definire i nuovi hub di scambio dei mercati a termine (articolo 9).

È introdotta una nuova disposizione che impone all'ENTSO-E di presentare all'ACER una proposta per l'istituzione di hub virtuali per il mercato a termine. Entro 6 mesi l'ACER l'approva o la modifica. Dopo l'istituzione di tali hub virtuali, si può ritenere che l'ACER dovrà continuare a monitorarli. L'ACER avrà inoltre un ruolo in caso di eventuale mancato rispetto della legislazione dell'UE da parte della piattaforma unica di allocazione.

ACER

La progettazione di tali hub è di fondamentale importanza per la loro possibilità di attrarre liquidità a termine e sostituire i prodotti zonali. Il modello da zona a hub rappresenta un cambio di paradigma significativo rispetto all'assetto esistente. In particolare, dovranno essere svolti i seguenti nuovi compiti:

Progettazione (compresi studi dettagliati) sulla formazione dei prezzi degli hub di scambio a termine (almeno delle regioni Core e nordiche, potenzialmente altre) e approvazione di una nuova metodologia al riguardo

Progettazione (compresi studi dettagliati) dei prodotti relativi ai diritti di trasmissione a lungo termine da offrire (portata geografica e assetto)

Potenziali decisioni sulle opportunità di copertura derivanti dai nuovi requisiti a seguito di escalation da parte delle autorità nazionali di regolazione

Attività di monitoraggio legate all'assetto del nuovo hub (volumi dei diritti di trasmissione a lungo termine, liquidità dell'hub, valutazione dei diritti di trasmissione a lungo termine, ecc.)

Data la crescente importanza dei mercati a termine, si stima che sarà necessario almeno 1 ETP per i compiti relativi agli hub virtuali e alla piattaforma unica di allocazione.

ENER

Dato che i mercati a termine acquisiranno maggiore importanza e integreranno, senza sostituirli, i mercati dell'energia elettrica con orizzonti temporali più brevi (giorno prima, infragiornaliero, bilanciamento), si stima che garantire la corretta attuazione delle nuove disposizioni comporterà un nuovo carico di lavoro per ENER per un totale di 1 ETP.

Obiettivo specifico 2: agevolare soluzioni di flessibilità, in particolare la gestione della domanda.

Ogni due anni l'autorità di regolazione di ciascuno Stato membro valuterà e redigerà una relazione sulla necessità di flessibilità nel sistema elettrico sulla base dei dati e delle analisi dei gestori di rete. L'ENTSO-E e l'EU DSO coordineranno i gestori di rete per quanto riguarda tali dati e analisi. A tal fine l'ENTSO-E e l'EU DSO proporranno una metodologia. Entro 6 mesi l'ACER l'approva o la modifica. Le autorità di regolazione trasmetteranno la valutazione nazionale all'ACER. L'ACER presenterà quindi una relazione entro 12 mesi.

Ciascuno Stato membro fisserà un obiettivo nazionale per la gestione della domanda e lo includerà nel piano nazionale per l'energia e il clima. Gli Stati membri che applicano un meccanismo di capacità terranno conto della gestione della domanda nella progettazione del meccanismo di capacità. Altre disposizioni stabiliscono in quali casi può essere concesso un sostegno finanziario ai regimi di sostegno alla flessibilità e ai principi di concezione di tali regimi.

Anche in relazione a questo obiettivo specifico sono introdotte nuove disposizioni relative ai "prodotti livellatori delle punte di carico" e all'uso dei dati provenienti dai dispositivi di misurazione.

ACER

Si può ritenere che il carico di lavoro dell'ACER per l'approvazione o la modifica della metodologia relativa ai dati e all'analisi delle esigenze di flessibilità sia simile a quello per l'approvazione della modifica del progetto di metodologia dell'ENTSO-E per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse, e che richieda quindi 0,75 ETP. Si può ritenere che il carico di lavoro dell'ACER per la preparazione della relazione sulla flessibilità ogni due anni sia simile a quello per la relazione biennale sulle migliori pratiche relative alle metodologie di tariffazione per la trasmissione e la distribuzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/943, e che richieda quindi 0,5 ETP. Si può prevedere un carico di lavoro aggiuntivo a causa dell'impatto dell'agevolazione di soluzioni di flessibilità sulla valutazione dell'adeguatezza delle risorse: il carico di lavoro dell'ACER connesso alla valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse probabilmente aumenterà. Inoltre, nel caso in cui l'ENTSO-E o l'EU DSO non ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del diritto dell'Unione, l'ACER potrebbe dover chiedere informazioni mediante decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, o l'ACER, insieme ai regolatori nazionali, potrebbe dover adottare misure a norma degli articoli 4, paragrafi 6-8, del regolamento (UE) 2019/942. Si stima pertanto che per attuare l'obiettivo specifico 2 siano necessari complessivamente 2 ETP.

ENER

L'obiettivo specifico 2 renderà più complessa la valutazione da parte della Commissione dei meccanismi di capacità (sia il necessario piano di attuazione precedente che la procedura di aiuti di Stato). Inoltre gli Stati membri comunicheranno gli obiettivi nazionali per la gestione della domanda nell'ambito della procedura del piano nazionale per l'energia e il clima, informazioni che dovranno essere elaborate dalla Commissione. Si stima pertanto che ciò creerà un nuovo carico di lavoro per ENER per un totale di 1 ETP.

Obiettivo specifico 3: garantire la copertura dei fornitori e norme eque per quanto riguarda i fornitori di ultima istanza. Conferire ai clienti il diritto alla condivisione dell'energia.

ACER

Non applicabile

ENER

L'obiettivo specifico 3 comprende nuove norme nella direttiva sull'energia elettrica, il cui corretto recepimento e la cui corretta attuazione da parte degli Stati membri devono essere monitorati dalla Commissione. Inoltre, dato che riguarda direttamente i consumatori, può portare a un numero significativo di reclami, lettere, ecc. Si stima pertanto che ciò creerà un nuovo carico di lavoro per ENER per un totale di 1 ETP.

Spese generali

ACER

Gli ETP aggiuntivi di cui sopra non comprendono le spese generali. Un ETP aggiuntivo, preferibilmente un AST, che sostituisce il personale interinale impiegato nel dipartimento Servizi interni. ENER

Non applicabile

1.5.2.    Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Si rimanda alla relazione.

1.5.3.    Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'esperienza acquisita con le precedenti proposte legislative ha dimostrato che il fabbisogno di personale dell'ACER è facilmente sottovalutato. Al fine di evitare il ripetersi dell'esperienza del terzo pacchetto per il mercato interno del 2009, in cui la sottovalutazione del fabbisogno di personale ha comportato una carenza strutturale di personale (risolta completamente solo con il bilancio dell'UE per il 2022), per la presente proposta la stima del fabbisogno di personale si riferisce a diversi anni futuri.

1.5.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'iniziativa è inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2023 nell'ambito del Green Deal europeo.

1.5.5.    Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Gli ETP sono necessari per compiti supplementari, mentre quelli esistenti non diminuiranno nel prossimo futuro.


1.6.    Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.    Metodi di esecuzione del bilancio previsti 30  

X Gestione diretta a opera della Commissione tramite

   Agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

X agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

 a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Osservazioni

2.    MISURE DI GESTIONE 

2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Conformemente al suo regolamento finanziario, l'ACER è tenuta a fornire, nell'ambito del suo documento di programmazione, un programma di lavoro annuale contenente informazioni dettagliate sulle risorse, sia finanziarie che umane, per ciascuna delle attività svolte.

L'ACER riferisce mensilmente alla DG ENER in merito all'esecuzione del bilancio, compresi gli impegni, ai pagamenti per titolo di bilancio e ai tassi di posti vacanti per tipologia di personale.

La DG ENER è direttamente rappresentata negli organi di governance dell'ACER. Attraverso i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione, la DG ENER sarà informata dell'uso del bilancio e della tabella dell'organico in ciascuna delle riunioni dell'Agenzia nel corso dell'anno.

Infine, sempre in linea con la regolamentazione finanziaria, l'ACER è soggetta a obblighi annuali di comunicazione sulle attività e sull'uso delle risorse attraverso il consiglio di amministrazione e la sua relazione annuale di attività.

I compiti svolti direttamente dalla DG ENER seguiranno il ciclo annuale di pianificazione e monitoraggio attuato dalla Commissione e dalle agenzie esecutive, compresa la comunicazione dei risultati attraverso la relazione annuale di attività della DG ENER.

2.2.    Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.    Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Anche se l'ACER dovrà sviluppare nuove competenze, la soluzione più efficace sotto il profilo dei costi è comunque quella di assegnare i nuovi compiti previsti dalla presente proposta a un'agenzia esistente che già svolge compiti analoghi.

La DG ENER ha definito una strategia di controllo per la gestione delle sue relazioni con l'ACER che rientra nel quadro di controllo interno della Commissione per il 2017. L'ACER ha rivisto e adottato il proprio quadro di controllo interno nel dicembre 2018.

2.2.2.    Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il rischio principale è rappresentato da stime errate per quanto riguarda il carico di lavoro creato dalla presente proposta, dato che essa introduce nuovi compiti. Tale rischio deve essere accettato in quanto, come l'esperienza dimostra, se il fabbisogno di risorse supplementari non è incluso nella proposta iniziale, è molto difficile ovviare alla situazione in un momento successivo.

Il fatto che la proposta preveda diversi nuovi compiti attenua tale rischio, dato che, se da un lato il carico di lavoro per alcuni compiti futuri può essere sottostimato, dall'altro può essere sovrastimato per altri compiti, lasciando così spazio per un'eventuale futura riassegnazione.

2.2.3.    Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

L'assegnazione di compiti supplementari nell'attuale mandato dell'ACER non dovrebbe generare controlli aggiuntivi specifici presso l'ACER; pertanto il rapporto tra i costi del controllo e il valore dei fondi gestiti rimarrà invariato.

Analogamente i compiti assegnati alla DG ENER non comporteranno controlli aggiuntivi né modifiche nel rapporto dei costi del controllo.

2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'ACER applica i principi antifrode delle agenzie decentrate dell'UE, in linea con l'approccio della Commissione.

Nel marzo 2019 l'ACER ha adottato una nuova strategia antifrode che abroga la decisione 13/2014 del consiglio di amministrazione dell'ACER. La nuova strategia, che si estende su un periodo di tre anni, si basa sugli elementi seguenti: una valutazione annuale dei rischi, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, le norme interne in materia di denuncia delle irregolarità, la politica e la procedura per la gestione di funzioni sensibili, nonché misure in materia di etica e integrità.

Nel 2020 la DG ENER ha inoltre adottato una strategia antifrode riveduta. La strategia antifrode della DG ENER si basa sulla strategia antifrode della Commissione e su una specifica valutazione dei rischi effettuata internamente per individuare i settori più vulnerabili alle frodi, i controlli già effettuati e le azioni necessarie per migliorare la capacità della DG ENER di prevenire, individuare e rettificare le frodi.

Sia il regolamento dell'ACER sia le disposizioni contrattuali applicabili agli appalti pubblici garantiscono che gli audit e le verifiche in loco possano essere effettuati dai servizi della Commissione, compreso l'OLAF, applicando le disposizioni standard raccomandate dall'OLAF.

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss. 31 .

Di paesi EFTA 32

Di paesi candidati e potenziali candidati 33

Di altri paesi terzi

Altre entrate con destinazione specifica

02

02 10 06 e linea di bilancio ITER

Diss./Non diss.

SÌ/NO

/NO

/NO

/NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss.

Di paesi EFTA

Di paesi candidati e potenziali candidati

Di altri paesi terzi

Altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.    Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

01

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

ACER

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Titolo 1:

Impegni

(1)

0,684

0,684

0,684

0,684

2,736

Pagamenti

(2)

0,684

0,684

0,684

0,684

2,736

Titolo 2:

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3:

Impegni

(3a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE stanziamenti 
per l'ACER

Impegni

=1+1a+3a

0,684

0,684

0,684

0,684

2,736

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,684

0,684

0,684

0,684

2,736

 





Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: ENER

□ Risorse umane

0,513

0,513

0,513

0,513

2,052

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG ENER

Stanziamenti

0,513

0,513

0,513

0,513

2,052

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 34  
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,513

0,513

0,513

0,513

2,052

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da
1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

1,197

1,197

1,197

1,197

4,788

Pagamenti

1,197

1,197

1,197

1,197

4,788

3.2.2.    Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo] 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Importi in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 35

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costi totali

OBIETTIVO SPECIFICO 1 36

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

COSTI TOTALI

Se del caso, gli importi riflettono la somma del contributo dell'Unione all'agenzia e di altre entrate dell'agenzia (diritti e oneri).

3.2.3.    Incidenza prevista sulle risorse umane dell'ACER 

3.2.3.1.    Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale) Se del caso, gli importi riflettono la somma del contributo dell'Unione all'agenzia e di altre entrate dell'agenzia (diritti e oneri).

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,513

0,513

0,513

0,513

2,052

Agenti temporanei (gradi AST)

0,171

0,171

0,171

0,171

0,684

Agenti temporanei (gradi AST/SC)

Agenti contrattuali

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,684

0,684

0,684

0,684

2,736

Fabbisogno di personale (ETP):

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

3

3

3

3

3

Agenti temporanei (gradi AST)

1

1

1

1

1

Agenti temporanei (gradi AST/SC)

Agenti contrattuali

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

4

4

4

4

4

La data di assunzione prevista per gli ETP è il 1º gennaio 2024.

3.2.3.2.    Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 2026

Anno 2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 e 20 01 02 02 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

3

3

3

3

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 37

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

Linee di bilancio (specificare) 38

- in sede 39  

(1)

- nelle delegazioni

(2)

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

3

3

3

3

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Sono necessari tre ETP (AD) supplementari per i seguenti compiti aggiuntivi:

·Garantire la corretta attuazione delle nuove disposizioni.

·Inoltre gli Stati membri comunicheranno gli obiettivi nazionali per la gestione della domanda nell'ambito della procedura del piano nazionale per l'energia e il clima. Tali informazioni dovranno essere elaborate dalla Commissione.

·Monitorare il corretto recepimento e l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle nuove norme contenute nella direttiva sull'energia elettrica. Inoltre, dato che riguarda direttamente i consumatori, può portare a un numero significativo di reclami, lettere, ecc.

Personale esterno

N.P.

3.2.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

X    La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

L'iniziativa è stata determinata dall'attuale crisi energetica e pertanto non è stata presa in considerazione in sede di calcolo delle rubriche del QFP. Trattandosi di una nuova iniziativa specifica, sarà necessario riprogrammare sia la linea del contributo all'ACER sia la linea che sosterrà il lavoro supplementare in seno alla DG ENER. L'incidenza sul bilancio dell'ACER, come descritto nella presente scheda finanziaria legislativa, sarà compensata da una riduzione compensativa della spesa programmata nella linea di bilancio ITER.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 40 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.    Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 


3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche 

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 41

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno (COM(2021) 660 final).
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano REPowerEU, COM(2022230.
(3)    Comunicazione della Commissione, "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" 2022/C 131 I/01, C/2022/1890.
(4)    Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, GU L 173 del 10.6.2022, pag. 17.
(5)    Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1.
(6)    Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, GU L 261 del 7.10.2022, pag. 1.
(7)    Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36.
(8)    Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, GU L 261 del 7.10.2022, pag. 1.
(9)    SPEECH/22/5493.
(10)     Relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa - Proposte 3 e 17.
(11)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, COM(2022) 222 final.
(12)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano REPowerEU, COM(2022230 final.
(13)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette (COM(2023) 62 final) .
(14)    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.
(15)    Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 (2022/C 243/04)
(16)    Articolo 194, paragrafo 1, TFUE.
(17)    Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Valutazione finale dell'ACER sull'assetto del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso dell'UE, aprile 2022.
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (COM(2022) 108 final).
(19)    Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (C/2022/1890 in C 131 I/01).
(20)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano REPowerEU (COM(2022) 230 final).
(21)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica (COM(2022) 236 final).
(22)    Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).
(23)    Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1) e regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 del 7.10.2022, pag. 1).
(24)    Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 del 7.10.2022, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36).
(26)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1); direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82); direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU 328 del 21.12.2018, pag. 210); regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22); regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54); direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(27)    Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).
(28)    Determinati gruppi (donne, persone con disabilità, anziani, bambini e persone appartenenti a minoranze razziali o etniche) sono maggiormente a rischio di cadere vittima di povertà energetica o sono più esposti agli effetti negativi della povertà energetica.
(29)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b) del regolamento finanziario.
(30)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
(31)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(32)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(33)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(34)    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
(35)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).
(36)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(37)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale delle agenzie (interinale); JPD = giovane professionista in delegazione.
(38)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(39)    Principalmente per i fondi della politica di coesione dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).
(40)    Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
(41)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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