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Document 52021PC0557

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

COM/2021/557 final

Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 557 final

2021/0218(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

{SEC(2021) 657 final} - {SWD(2021) 620 final} - {SWD(2021) 621 final} - {SWD(2021) 622 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Green Deal europeo stabilisce l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 in un modo che contribuisca all'economia, alla crescita e all'occupazione dell'Unione. Per raggiungere tale traguardo occorre ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030, come confermato dal Consiglio europeo nel dicembre del 2020. Ciò richiede a sua volta quote significativamente più elevate di fonti di energia rinnovabili in un sistema energetico integrato. L'obiettivo attuale dell'UE di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 32 % entro il 2030, fissato nella direttiva Rinnovabili (RED II), non è sufficiente e deve essere aumentato al 38-40 %, conformemente al piano per l'obiettivo climatico. Allo stesso tempo, per aggiungere tale obiettivo più ambizioso, sono necessarie nuove misure di accompagnamento in diversi settori, in linea con le strategie per l'integrazione dei sistemi energetici, l'idrogeno, l'energia rinnovabile offshore e la biodiversità.

Gli obiettivi generali della revisione della direttiva Rinnovabili prevedono di conseguire un aumento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, al fine di favorire una migliore integrazione dei sistemi energetici e di contribuire agli obiettivi climatici e ambientali, compresa la protezione della biodiversità, affrontando così le preoccupazioni intergenerazionali associate al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità. La presente revisione della direttiva Rinnovabili è essenziale per realizzare l'obiettivo climatico più ambizioso, così come per proteggere l'ambiente e la salute, ridurre la dipendenza energetica e contribuire alla leadership tecnologica e industriale dell'UE, unitamente alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La direttiva Rinnovabili rappresenta il principale strumento dell'UE per promuovere l'energia da fonti rinnovabili. Il suo riesame non costituisce un intervento a sé stante, rientra piuttosto nel contesto di un esercizio di più ampia portata che riguarda altre iniziative legislative e politiche in materia di energia e clima, come annunciato nella tabella di marcia del Green Deal europeo e nel programma di lavoro della Commissione per il 2021 sotto il titolo "pacchetto Pronti per il 55 %" (Fit for 55). La proposta di revisione della direttiva Rinnovabili è coerente con:

i.il sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE (EU ETS) dato che la fissazione del prezzo del carbonio funziona meglio se procede di pari passo con le misure di regolamentazione;

ii.la direttiva Efficienza energetica, che contribuisce all'uso efficiente delle energie rinnovabili nei settori di utilizzo finale;

iii.la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che garantisce requisiti adeguati di prestazione energetica in relazione all'energia rinnovabile;

iv.la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, che incentiva i consumatori ad abbandonare gli apparecchi a combustibile fossile;

v.il regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento d'uso del suolo e la silvicoltura, che fornisce incentivi agli operatori economici affinché attuino progetti di assorbimento delle emissioni che possono costituire una fonte di biomassa;

vi.la direttiva Tassazione dell'energia, che assicura che i prezzi promuovano pratiche sostenibili e ne incentiva la produzione e l'uso;

vii.la legislazione in materia di condivisione degli sforzi che stabilisce riduzioni vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra per settori soggetti all'applicazione della direttiva Rinnovabili quali i trasporti, l'edilizia, l'agricoltura e i rifiuti;

viii.la direttiva sulla qualità dei carburanti, che sostiene l'uso di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nei trasporti;

ix.la direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, che sostiene la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, compresi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento per il gas naturale e l'idrogeno;

x.la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 1 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa principalmente sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2 (TFUE), che fornisce la base giuridica per proporre misure per lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione, di cui all'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), TFUE. La direttiva Rinnovabili, che sarà modificata tramite la presente proposta, è stata anch'essa adottata ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE nel 2018. L'articolo 114 TFUE, la base giuridica del mercato interno, viene aggiunto per modificare la direttiva 98/70/CE sulla qualità dei carburanti, che si basa su tale articolo.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La necessità di un intervento dell'UE

Uno sviluppo accelerato ed efficiente in termini di costi dell'energia sostenibile da fonti rinnovabili all'interno di un sistema energetico più integrato non può essere conseguito in maniera sufficiente dai soli Stati membri. Occorre un approccio a livello di Unione per fornire i giusti incentivi agli Stati membri con livelli diversi di ambizione per accelerare, in modo coordinato, la transizione energetica che prevede il passaggio dal sistema energetico tradizionale basato sui combustibili fossili a un sistema energetico più integrato e più efficiente sotto il profilo energetico basato sulla generazione da fonti rinnovabili. Tenendo conto delle diverse politiche e priorità in materia di energia degli Stati membri, è più probabile che un intervento a livello dell'UE consegua il necessario aumento della diffusione delle energie rinnovabili rispetto a un'azione nazionale o locale isolata.

Valore aggiunto europeo

L'intervento dell'UE in materia di energia rinnovabile apporta valore aggiunto essendo più efficiente ed efficace rispetto a interventi dei singoli Stati membri, evitando un approccio frammentato e affrontando la transizione del sistema energetico europeo in modo coordinato. Assicura una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento, protegge la biodiversità, sfrutta i benefici del mercato interno, sfrutta pienamente i vantaggi delle economie di scala e della cooperazione tecnologica in Europa e dà agli investitori la certezza di un quadro normativo a livello UE. Il conseguimento di una quota maggiore di energia rinnovabile nel consumo finale di energia dell'UE dipende dai contributi nazionali di ciascuno Stato membro. Tali contributi saranno più ambiziosi ed efficaci in termini di costi se guidati da un quadro giuridico e politico comune concordato.

Proporzionalità

Il pacchetto preferito di opzioni strategiche è considerato proporzionato e si basa per quanto possibile sull'attuale progettazione delle politiche. Diverse opzioni fissano un obiettivo o un parametro di riferimento da conseguire, ma lasciano agli Stati membri la definizione dei mezzi per conseguire tali obiettivi. L'equilibrio tra gli obblighi e la flessibilità lasciata agli Stati membri sulle modalità per il conseguimento degli obiettivi è considerato adeguato dato l'imperativo di raggiungere la neutralità climatica (cfr. sezioni 3.3 e 7.5 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, SWD(2021) XXX).

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è una direttiva di modifica. Data la sua adozione relativamente recente, il presente riesame della direttiva Rinnovabili si limita a ciò che è considerato necessario per contribuire in maniera efficace in termini di costi all'ambizione climatica dell'Unione per il 2030 e non costituisce una revisione completa della direttiva, di conseguenza una rifusione non è considerata opportuna.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La valutazione d'impatto iniziale (tabella di marcia) è stata pubblicata dal 3 agosto al 21 settembre 2020 al fine di ricevere riscontri e sono pervenute 374 risposte, da portatori di interessi di 21 Stati membri e 7 paesi terzi. La maggior parte delle risposte è provenuta da imprese o associazioni di imprese, seguite da ONG, soggetti anonimi e cittadini. Inoltre il 17 novembre 2020 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica online della durata di 12 settimane, in linea con le norme della Commissione per legiferare meglio. Contiene domande a scelta multipla e aperte riguardanti un'ampia serie di questioni sulla revisione della direttiva Rinnovabili. Complessivamente sono pervenute 39 046 risposte. Le opinioni dei portatori di interessi sono state anche raccolte in due workshop, il primo tenutosi l'11 dicembre 2020 (quasi 400 partecipanti) e il secondo il 22 marzo 2021 (quasi 1 000 partecipanti).

Sintesi delle opinioni dei portatori di interessi

La maggior parte (80 %) delle risposte alla consultazione pubblica online ha espresso una preferenza per un obiettivo più ambizioso per le fonti di energia rinnovabili in linea con il piano per l'obiettivo climatico (43 %) o superiore (37 %). Il 61 % si è espresso a favore di un obiettivo vincolante a livello tanto di Unione quanto nazionale. I trasporti così come il riscaldamento e il raffrescamento sono stati i due settori nei quali più frequentemente sono stati considerati necessari ulteriori sforzi; in tale contesto la maggioranza ha sostenuto obiettivi più ambiziosi per entrambi i settori almeno pari a quelli del piano per l'obiettivo climatico. In una risposta coordinata, oltre 38 000 partecipanti hanno chiesto di eliminare la biomassa dall'elenco delle risorse rinnovabili e che l'uso per la bioenergia sia limitato ai rifiuti e ai residui disponibili localmente, mentre i rappresentanti dei sindacati, delle imprese e la maggioranza delle autorità pubbliche preferivano non modificare gli attuali criteri di sostenibilità per la biomassa.

Nell'elaborazione delle varie opzioni politiche sui rispettivi settori strategici nella valutazione d'impatto, sono state prese in considerazione le opinioni dei portatori di interessi espresse nel contesto della consultazione pubblica online e durante i workshop.

   Assunzione e uso di perizie

Uno studio di contraenti esterni, Trinomics, ha fornito sostegno tecnico per lo sviluppo e l'attuazione di politiche in materia di energie rinnovabili. La valutazione d'impatto effettuata per il piano per l'obiettivo climatico, la valutazione della Commissione del piano nazionale per l'energia e il clima degli Stati membri, così come la relazione del 2020 sui progressi compiuti in materia di energia rinnovabile sono rientrate anch'esse nella base di prove.

Inoltre anche gli studi che seguono hanno contribuito alla valutazione d'impatto:

·sostegno tecnico per lo sviluppo e l'attuazione della politica sulle energie rinnovabili: maggiore efficienza attraverso l'integrazione settoriale;

·raffrescamento da fonti rinnovabili nel contesto della direttiva Rinnovabili riveduta;

·riscaldamento d'ambiente da fonti rinnovabili nel contesto della direttiva Rinnovabili riveduta;

·sostegno delle politiche alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento;

·condizioni normative e di mercato del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;

·potenzialità e livelli per l'elettrificazione del riscaldamento d'ambiente negli edifici;

·percorsi, misure e tappe fondamentali in materia di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili per l'attuazione della rifusione della direttiva Rinnovabili e la completa decarbonizzazione entro il 2050;

·assistenza tecnica alla valutazione del potenziale dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi per il trasporto di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato, al fine di stabilire una metodologia per determinare la quota di energie rinnovabili da combustibili rinnovabili di origine non biologica e per sviluppare un quadro sull'addizionalità nel settore dei trasporti;

·semplificazione delle procedure amministrative e di autorizzazione per gli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili;

·definizione di requisiti tecnici e facilitazione del processo di normazione delle garanzie di origine sulla base della direttiva (UE) 2018/2001;

·assistenza tecnica per valutare le opzioni per istituire un marchio di qualità ecologica per tutta l'Unione con l'obiettivo di promuovere l'uso di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti;

·valutazione del potenziale di nuove materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati (ENER/C1/2019-412);

·sostegno all'attuazione delle disposizioni sul ILUC stabilite nella direttiva Rinnovabili (ENER/C2/2018-462);

·uso della biomassa legnosa per la produzione di energia nell'UE (relazione del JRC, 01/2021);

·studio sulla definizione dell'ambito di applicazione che stabilisce le prescrizioni tecniche e le opzioni per una banca dati dell'Unione per tracciare i carburanti liquidi e gassosi per il trasporto.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto che accompagna la proposta è stata redatta sulla base della modellazione, del contributo dei portatori di interessi e di quello del gruppo interservizi. La relazione è stata presentata al comitato per il controllo normativo il 10 marzo 2021. Il 19 aprile 2021 il comitato per il controllo normativo ha espresso il suo primo parere sulla valutazione d'impatto e, in seguito a ripresentazione della valutazione d'impatto, il secondo parere è stato espresso il 19 maggio.

In questo contesto la valutazione d'impatto ha analizzato le varie opzioni attraverso cui una revisione della direttiva Rinnovabili potrebbe contribuire in maniera efficace ed efficiente al conseguimento dell'obiettivo aggiornato nel quadro di un pacchetto di interventi "Pronti per il 55 %" più ampio.

Per quanto concerne il livello dell'obiettivo complessivo in materia di energie rinnovabili, l'opzione 0 (nessuna modifica) non fornirebbe alcun mezzo per garantire che l'obiettivo per le energie rinnovabili a livello di UE consenta di conseguire una quota almeno pari al 38-40 % del consumo di energia finale. L'opzione 2 (un obiettivo superiore al 40 %) porterebbe potenzialmente a un superamento dell'obiettivo climatico e a una mancanza di coerenza con altri strumenti legislativi dell'UE. Di conseguenza l'opzione 1 (un obiettivo minimo nell'intervallo tra il 38 % e il 40 %) non presenta svantaggi ed è quindi l'opzione preferita ed efficace. Per quanto concerne la natura dell'obiettivo, anche se l'opzione 1 (obiettivi nazionali vincolanti) implicherebbe il conseguimento più efficace di una quota maggiore di fonti di energia rinnovabili, ciò farebbe sorgere questioni di sussidiarietà. L'attuale processo di governance dell'Unione dell'energia costituisce una base importante per il conseguimento dell'obiettivo per le energie rinnovabili. La prima iterazione del processo di riesame dei piani nazionali, completata nel 2020, si è dimostrata efficace in quanto i contributi nazionali si sono rivelati collettivamente sufficientemente ambiziosi ai fini del conseguimento dell'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 in materia di fonti di energia rinnovabili. Ai sensi del regolamento Governance, gli Stati membri devono presentare i loro progetti di aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima entro il mese di giugno del 2023 e possono già mostrare come stanno pianificando di conseguire l'obiettivo più elevato entro il 2030. Data l'efficacia e l'architettura del sistema attuale, l'opzione 0 (mantenere l'obiettivo vincolante dell'UE e i contributi volontari nazionali) risulta essere l'opzione preferita.

Per quanto concerne il riscaldamento e il raffrescamento, l'opzione 1 (misure non normative) non indurrà gli Stati membri ad aumentare gli sforzi nel settore del riscaldamento e del raffrescamento tramite fonti di energia rinnovabili ad almeno 1,1 punti percentuali medi annui. Tradurre il dato relativo al riscaldamento e al raffrescamento da fonti di energia rinnovabili dell'UE derivante dal piano per l'obiettivo climatico in una quota media annuale aumentata uniforme e vincolante per tutti gli Stati membri, come da opzione 3b, non è considerato proporzionato, sebbene sia l'opzione più efficace. Il livello di energie rinnovabili necessario entro il 2030 potrebbe anche essere fissato come obiettivo, come proposto nell'opzione 3c, ma ciò si discosterebbe dal modello attuale e potrebbe creare perturbazioni negli sforzi di attuazione già in corso, anche se avrebbe il vantaggio aggiuntivo di fissare chiaramente l'obiettivo finale per il 2030. L'opzione 3a, combinata con edifici e riferimenti settoriali di adeguata progettazione in termini di fonti di energia rinnovabili a livello di settore e di UE (opzione 3d) sarebbe efficace nel fornire la giusta combinazione di fattori trainanti per integrare ulteriormente tali settori nel sistema energetico. L'opzione 3a fisserebbe un tasso minimo forfettario di crescita delle fonti di energia rinnovabili rendendo l'obiettivo indicativo di aumento annuale pari a 1,1 punti percentuali lo sforzo minimo richiesto e prevedrebbe "integrazioni" specifiche per Stato membro, ridistribuendo gli sforzi aggiuntivi rispetto al livello desiderato di energie rinnovabili entro il 2030 tra gli Stati membri in base al PIL e ai costi. Gli ulteriori tassi di aumento specifici degli Stati membri potrebbero fornire un mezzo per valutare il livello relativo di ambizione di ciascuno Stato membro nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ma anche costituire una misura potenziale per colmare il divario, nel caso in cui altri settori diversi dal riscaldamento e dal raffrescamento non riuscissero a conseguire l'obiettivo complessivo per le fonti di energia rinnovabili pari al 38‑40 %. In questa sede si considera anche l'opzione di un parametro di riferimento per l'uso di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia.

L'elenco esteso di misure di cui all'opzione 2a consente flessibilità a livello nazionale e garantisce proporzionalità, oltre a offrire agli Stati membri una serie di strumenti tra i quali scegliere. La progettazione rispetta le differenze nazionali e locali in termini di condizioni e punti di partenza e fornisce un quadro chiaro per gli attori a tutti i livelli (nazionale, regionale, locale) e di tutti i tipi (dai fornitori di servizi pubblici e le imprese ai comuni e i cittadini consumatori/prosumatori).

Per quanto riguarda il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, l'opzione 3c (incrementare l'obiettivo di un aumento indicativo annuo di un punto percentuale ai 2,1 punti percentuali previsti dal piano per l'obiettivo climatico senza modificarne la natura) indirizzerebbe gli sviluppi del teleriscaldamento verso l'integrazione di una quota maggiore di energia rinnovabile in linea con gli obiettivi del piano per l'obiettivo climatico e di neutralità in termini di emissioni di carbonio, rispettando allo stesso tempo la grande varietà di situazioni negli Stati membri. L'opzione 3b (obiettivo indicativo dell'UE per la quota di energie rinnovabili nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento) potrebbe fornire benefici analoghi all'opzione 3c, ma si discosta dalle disposizioni attuali e potrebbe perturbare l'attuazione già in corso. L'opzione 3d (innalzare l'obiettivo di un aumento di un punto percentuale e renderlo vincolante) sarebbe la progettazione obiettivo più efficace, ma è troppo severa e lascia meno spazio agli Stati membri. L'opzione 3a (nessuna modifica) permetterebbe al teleriscaldamento di continuare indefinitamente a utilizzare i combustibili fossili e quindi non è coerente con gli obiettivi della revisione. L'opzione 2 (elenco di misure) può essere autonoma o complementare, in quanto fornisce un quadro di riferimento più chiaro per trasformare il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, rendendoli un fattore abilitante di approvvigionamento di energia rinnovabile negli edifici e per diventare uno strumento chiave per la decarbonizzazione nel settore del riscaldamento, migliorando allo stesso tempo l'integrazione del settore energetico nei sistemi energetici nazionali e dell'UE. La combinazione dell'opzione 2 sulle misure con la progettazione obiettivo di cui all'opzione 3c rappresenta l'opzione preferita per assicurare che il teleriscaldamento e il teleraffrescamento si allineino al Green Deal europeo e diventino un fattore abilitante per il conseguimento degli obiettivi del piano per l'obiettivo climatico e dell'integrazione del sistema energetico. Unitamente alle opzioni in materia di riscaldamento e raffrescamento generale e di edilizia, questa opzione stabilirebbe anche un quadro di riferimento abilitante per sviluppare ed espandere moderni sistemi intelligenti di teleriscaldamento e raffrescamento basati su fonti rinnovabili.

Per quanto concerne l'utilizzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, l'opzione 1.1 (disponibilità di informazioni quasi in tempo reale sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita dalla rete) fornirebbe segnali efficaci di incentivazione del mercato direttamente correlati alla penetrazione delle energie rinnovabili e alla riduzione del carbonio, senza alcun onere amministrativo e in linea con la legislazione esistente. L'opzione 1.2 (informazioni sulla quota di fonti di energia rinnovabili e sul profilo delle emissioni di gas a effetto serra) avrebbe alcuni effetti positivi sull'informazione ai consumatori, ma per il resto apporterebbe un valore aggiunto limitato. Le opzioni 2.1-2.3 trattano diversi aspetti dell'ottimizzazione dell'infrastruttura di ricarica intelligente, con livelli variabili di contributo positivo ai costi complessivi di attuazione e di benefici per l'economia. Al fine di fornire flessibilità agli Stati membri, l'attuazione basata sulla valutazione nazionale è stata in ogni caso selezionata come la soluzione preferita che ruota intorno alla funzionalità di ricarica intelligente, compresa la ricarica bidirezionale e la distribuzione di ulteriori punti di ricarica intelligente (2.1B, 2.2B e 2.3). Le opzioni 3.1-3.3 affrontano vari ostacoli nel mercato dell'aggregazione e della fornitura di servizi di mobilità che ostacolano la concorrenza. L'opzione 3.1 (garantire che il trattamento dei sistemi o dei dispositivi di stoccaggio dell'energia elettrica da parte degli operatori di rete e di mercato non sia discriminatorio o sproporzionato, indipendentemente dalle loro dimensioni (piccola o grande scala) o dal fatto che siano fissi o mobili, in modo che siano in grado di offrire in modo competitivo servizi di flessibilità e bilanciamento) è un'opzione senza rimpianti. L'opzione 3.2 (aggregatori indipendenti e fornitori di servizi di mobilità che hanno accesso a informazioni di base sulle batterie, quali lo stato di salute e lo stato di carica) è necessaria per stabilire parità di condizioni e la sua rapida attuazione apporterebbe effetti positivi a lungo termine in termini di disponibilità, qualità e costo dei servizi forniti ai proprietari di batterie per uso domestico e agli utenti di veicoli elettrici. L'opzione 3.3 (garantire il libero accesso a tutte le infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico) dovrebbe diventare sempre più vantaggiosa con la proliferazione dei veicoli elettrici.

Tra le opzioni considerate per quanto riguarda l'aumento dell'energia rinnovabile nel settore dei trasporti, una combinazione dell'opzione 1B (in aggiunta all'aumento dell'obiettivo e del sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati viene introdotto un sotto‑obiettivo specifico per i combustibili rinnovabili di origine non biologica) con le opzioni 2A (obbligo basato sull'energia in capo ai fornitori di combustibili), 2C (la scelta tra gli approcci descritti in 2A e 2B (obbligo basato sulle emissioni in capo ai fornitori di combustibili) è lasciata agli Stati membri) o 2D (obbligo basato sulle emissioni in capo ai fornitori di combustibili, ma gli operatori sono tenuti a conseguire quote minime per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica) conseguirebbe il miglior risultato complessivo. Sebbene tutte le opzioni, fatta eccezione per l'opzione 1, conseguano il livello di ambizione necessario, si registrano differenze sostanziali. Le opzioni basate sull'energia possono presentare il vantaggio di promuovere lo sviluppo e la produzione di carburanti innovativi, rinnovabili e derivanti dal carbonio riciclato, dato che forniscono il quadro politico più prevedibile e stabile per gli investimenti in tali tecnologie. Le opzioni basate sull'intensità dei gas a effetto serra possono stimolare i miglioramenti della catena di approvvigionamento e l'efficienza tecnologica nel contesto dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, dove i costi di produzione sono più elevati e avrebbero il vantaggio di assicurare la coerenza con l'approccio scelto nell'ambito della direttiva sulla qualità dei carburanti. Ciò richiederebbe tuttavia modifiche alla metodologia applicata per determinare l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra.

Promuovere l'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica è pienamente in linea con la strategia per l'integrazione dei sistemi energetici e quella per l'idrogeno così come con il piano per l'obiettivo climatico soprattutto se si considera la prospettiva dopo il 2030. Ciò è valido in particolare per l'opzione 1 (estensione della contabilizzazione dei combustibili rinnovabili di origine non biologica a settori diversi dal trasporto e maggiore coerenza nella loro contabilizzazione) e l'opzione 3 (creazione di sotto-obiettivi specifici per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nei settori difficili da decarbonizzare). Sotto-obiettivi specifici ma realistici per i combustibili rinnovabili di origine non biologica per i settori dei trasporti e dell'industria entro il 2030 costituirebbero un primo passo per il loro sviluppo su più larga scala dopo il 2030.

Per quanto concerne la certificazione dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, sono state valutate l'opzione 1a (adeguamento dell'ambito di applicazione e del contenuto del sistema di certificazione attuale per includere tutti i combustibili soggetti all'applicazione della direttiva Rinnovabili, compresi i carburanti derivanti da carbonio riciclato) e l'opzione 2A (ulteriore sviluppo del sistema di garanzie di origine esistente come sistema di certificazione alternativo). L'opzione 1a è stata considerata avere un buon potenziale per rafforzare il sistema esistente, con la certificazione dei combustibili a basse emissioni di carbonio da affrontare in una proposta legislativa distinta come il pacchetto sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato. Le scelte in materia di sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.

Per quanto concerne le opzioni per assicurare la sostenibilità della bioenergia, l'opzione 1 (misure non normative) faciliterebbe l'attuazione dei criteri di sostenibilità della direttiva Rinnovabili, ma non includerebbe salvaguardie aggiuntive per affrontare i rischi individuati. L'opzione 2 (rafforzamento mirato degli attuali criteri di sostenibilità della bioenergia dell'UE) fornirebbe la salvaguardia più diretta contro i rischi della produzione di biomassa forestale in zone a biodiversità elevata. Introdurrebbe inoltre ulteriori tutele per promuovere una riduzione ottimale delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita ed evitare un nuovo uso inefficiente di biomassa nel settore energetico. L'opzione 3 (regolamentazione di piccoli impianti) aumenterebbe ulteriormente l'efficacia dell'opzione 2, regolamentando una quantità maggiore di utilizzo della biomassa per l'energia nell'UE. Contribuirebbe altresì a migliorare il monitoraggio pubblico della produzione e dell'utilizzo di biomassa. Basandosi sulle opzioni preferite 2, 3 e 4.2 (che impongono agli Stati membri di progettare i loro regimi di sostegno per i combustibili da biomassa in modo da ridurre al minimo le distorsioni del mercato delle materie prime, con l'obiettivo di limitare il più possibile l'utilizzo di legname tondo di alta qualità), si contribuirebbe a ridurre al minimo l'utilizzo di alberi interi per la produzione di energia come stabilito nella strategia sulla biodiversità dell'UE.

Oltre agli obiettivi principali della revisione della direttiva Rinnovabili di affrontare l'insufficiente ambizione in una prospettiva 2030 e 2050, fare fronte all'insufficiente integrazione del sistema e aggiornare le disposizioni in materia di sostenibilità della bioenergia, un numero limitato di ulteriori misure "di accompagnamento" o abilitanti potrebbe contribuire alla diffusione efficiente in termini di costi delle energie rinnovabili.

Per quanto concerne gli accordi di compravendita di energia elettrica l'opzione 1 (orientamenti) fornirà ulteriori orientamenti agli Stati membri senza aumentare gli oneri amministrativi, anche se l'efficacia dipenderà dall'adozione di tali orientamenti. L'opzione 2 (sostegno finanziario per l'uso degli accordi di compravendita di energia elettrica per le piccole e medie imprese) avrà un beneficio positivo per la diffusione delle energie rinnovabili e per l'economia europea. L'opzione 3 (rafforzamento delle misure di regolamentazione sugli accordi di compravendita di energia elettrica) imporrebbe agli Stati membri un onere aggiuntivo per eliminare qualsiasi barriera indebita, ma potrebbe fornire ulteriore certezza ai produttori e ai consumatori di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le opzioni 1 e 2 sono considerate la combinazione preferita.

Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, l'opzione 1 (orientamenti aggiornati della Commissione) non sarebbe, di per sé, molto efficace, mentre l'opzione 2 (obbligo per gli Stati membri di mettere alla prova la cooperazione transfrontaliera entro i prossimi tre anni) presenta un'efficacia moderata. Anche se l'opzione 3 (apertura parziale obbligatoria dei regimi di sostegno) e l'opzione 4 (uso rafforzato del meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile dell'Unione) sarebbero molto efficaci, si prevede che l'opzione 2 sia quella più accettabile politicamente e quindi l'opzione preferita.

Per quanto concerne la promozione dell'energia offshore, dato il carattere vincolante dell'opzione 1 (pianificazione congiunta), sarebbe molto efficace garantire la definizione di obiettivi e l'attuazione per bacino marittimo. L'opzione 2 (introduzione di punti di contatto unici per l'autorizzazione per ciascun bacino marittimo) può avere una buona efficacia nel facilitare l'autorizzazione di progetti transfrontalieri in materia di energie rinnovabili offshore. Risulta essere preferita una combinazione di entrambe le opzioni.

Per quanto concerne l'industria, si prevede che l'opzione 0 (nessuna modifica) non aumenti la quota di consumo di energia rinnovabile nel settore industriale, creando serie preoccupazioni riguardo all'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. L'opzione 1 (introduzione dell'uso dell'energia rinnovabile negli audit richiesti nella direttiva Efficienza energetica) fornirebbe un mezzo efficace per introdurre gli attori industriali alle soluzioni esistenti ed economicamente vantaggiose per passare alle energie rinnovabili, senza alcun onere amministrativo e in modo coerente con la legislazione esistente. L'opzione 2 (etichettatura per prodotti industriali di determinati settori che si dichiarano essere stati realizzati utilizzando energia rinnovabile) fornisce un mezzo efficace per creare un mercato uniforme e coerente per le imprese che immettono sul mercato prodotti e servizi realizzati utilizzando energia rinnovabile. Qualsiasi etichettatura obbligatoria dovrebbe essere progettata con attenzione per garantire la compatibilità con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le opzioni 1 e 2 sarebbero complementari e le più efficaci, combinate con un obiettivo indicativo per l'uso delle energie rinnovabili nell'industria.

Nel complesso le opzioni strategiche presentano benefici economici, ambientali e sociali positivi. Un sistema energetico dell'UE più sicuro, meno dipendente dalle importazioni, sarebbe conseguito tramite l'aumento delle energie rinnovabili, in particolare di quelle offshore. La revisione della direttiva Rinnovabili avrà probabilmente un impatto positivo sulla crescita economica e sugli investimenti, creando posti di lavoro di qualità e riducendo le importazioni di combustibili fossili e i costi energetici per i consumatori e le imprese. Numerose delle opzioni strategiche sono proiettate per creare posti di lavoro, in linea con la prevista ripresa digitale verde. Si prevedono effetti positivi sull'occupazione, soprattutto nei settori legati alle energie rinnovabili, con un aumento dell'occupazione e delle competenze nei settori della costruzione e della fornitura di energia e uno spostamento dei posti di lavoro tra i settori. Per ogni euro speso, le energie rinnovabili creano quasi il 70 % di posti di lavoro in più rispetto a una stessa spesa per i combustibili fossili e il fotovoltaico solare crea più del doppio dei posti di lavoro per unità di produzione di energia elettrica rispetto al carbone o al gas naturale. Un uso maggiore di energia da fonti rinnovabili sostenibili, compreso l'idrogeno rinnovabile, determinerebbe una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Anche la sostituzione dei combustibili fossili ridurrà gli inquinanti dell'aria e avrà ripercussioni positive sulla salute. L'elettrificazione del trasporto stradale basata sulle energie rinnovabili avrebbe un impatto positivo in particolare sull'inquinamento atmosferico urbano, mentre l'elettrificazione, ad esempio, del riscaldamento negli edifici, contribuirebbe in modo sostanziale a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti atmosferici del parco edilizio europeo, che oggi si basa pesantemente sui combustibili fossili. La qualità dell'aria nelle città sarà migliorata, tra l'altro, dal riscaldamento rinnovabile, in particolare dal teleriscaldamento nelle città. Impatti positivi sulla biodiversità seguiranno a criteri di sostenibilità più rigorosi per la bioenergia. Ciò può ridurre l'importazione di combustibili da biomassa da paesi extra-UE, che scelgono di non rispettare tali criteri e reindirizzano le loro esportazioni altrove.

La revisione della direttiva Rinnovabili comporterà principalmente implicazioni pratiche per le amministrazioni pubbliche degli Stati membri, data la necessità di rispettare obiettivi più elevati (vincolanti) che devono essere conseguiti e monitorati di conseguenza. Ulteriori azioni richieste dalla pubblica amministrazione comprendono la promozione e la facilitazione dell'adozione delle energie rinnovabili su più vettori.

   Efficienza normativa e semplificazione

Una valutazione del programma di idoneità normativa (REFIT) della direttiva Rinnovabili è stata effettuata tra il 2014 e il 2016. Data l'adozione relativamente recente della direttiva Rinnovabili, la presente revisione si limita a ciò che è considerato necessario per contribuire in maniera efficace in termini di costi all'ambizione climatica dell'Unione per il 2030 e non costituisce una revisione completa della direttiva. La valutazione d'impatto ha individuato varie possibilità di semplificare la legislazione e ridurre i costi di regolamentazione.

Non sono previsti cambiamenti nel regime di monitoraggio della conformità.

Il maggiore ricorso all'energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento così come negli edifici richiederà lavori di costruzione/ristrutturazione, portando ad un aumento dell'occupazione nel settore. Il settore dell'edilizia, dell'architettura e dell'ingegneria civile è costituito per il 95 % da piccole e medie imprese e si prevedono pertanto ricadute economiche positive sulle PMI. Orientamenti e sostegno finanziario in materia di accordi di compravendita di energia elettrica aiuteranno le PMI che non dispongono delle risorse per affrontare contratti complessi. Criteri più rigorosi per la biomassa forestale possono creare maggiori costi e oneri amministrativi per gli operatori economici di piccole e medie dimensioni.

Al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato unico, le stesse regole dovrebbero essere applicate a tutti gli operatori economici. In tale contesto la proposta non esenta le PMI o le microimprese, fatta eccezione per la messa a disposizione di meccanismi di verifica semplificati per i piccoli impianti di produzione di energia. Tuttavia gli impatti economici previsti possono apportare benefici anche alle PMI, dato che la maggior parte della catena del valore dell'attuazione della tecnologia delle energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico solare, è gestita da PMI.

Diritti fondamentali

In termini di coerenza con la Carta dei diritti fondamentali, l'obiettivo generale della presente revisione consiste nell'aumentare il ricorso all'energia rinnovabile e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e ciò è del tutto in linea con l'articolo 37 della Carta secondo cui un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta modifica una direttiva esistente sull'uso dell'energia rinnovabile e l'impatto amministrativo e i costi sono quindi stimati come moderati, dato che la maggior parte delle strutture e delle norme necessarie sono in atto. La proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

In seguito all'adozione della presente direttiva di modifica da parte dei colegislatori, durante il periodo di recepimento, la Commissione intraprenderà le seguenti azioni per facilitarne il recepimento:

redazione di una tabella di correlazione che funge da lista di controllo del recepimento tanto per gli Stati membri quanto per la Commissione;

organizzazione di riunioni con gli esperti degli Stati membri incaricati di recepire le diverse parti della direttiva al fine di discutere le modalità di recepimento e risolvere i dubbi, tanto nel contesto dell'azione concertata per le fonti di energia rinnovabili (CA-RES) quanto in forma di comitato;

disponibilità a incontri bilaterali e chiamate con gli Stati membri in caso di domande specifiche sul recepimento della direttiva.

Dopo il termine di recepimento, la Commissione effettuerà una valutazione globale per verificare se gli Stati membri hanno recepito completamente e correttamente la direttiva.

Il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ha stabilito un quadro integrato di pianificazione, monitoraggio e comunicazione in materia di energia e clima, al fine di monitorare i progressi verso gli obiettivi climatici ed energetici in linea con i requisiti di trasparenza dell'accordo di Parigi. Gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima entro la fine del 2019, trattando le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia per il periodo 2021-2030. Dal 2023 gli Stati membri devono riferire ogni due anni in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei piani e inoltre, entro il 30 giugno 2023 devono notificare alla Commissione i loro progetti di aggiornamento dei piani; la presentazione degli aggiornamenti finali è prevista entro il 30 giugno 2024. Tale aggiornamento, previsto per il 2024, soddisferebbe gli obblighi di pianificazione relativi a qualsiasi nuovo obiettivo concordato nella revisione della direttiva Rinnovabili. Qualsiasi requisito supplementare di pianificazione e comunicazione stabilito nella presente proposta non creerà un nuovo sistema di pianificazione e comunicazione, ma sarà soggetto al quadro di pianificazione e comunicazione esistente ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. La futura revisione del regolamento Governance consentirebbe un consolidamento di tali obblighi di comunicazione.

Documenti esplicativi (per le direttive)

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Commissione/Belgio (C-543/17), gli Stati membri devono corredare le loro notifiche di misure nazionali di recepimento con informazioni sufficientemente chiare e precise, indicando quali disposizioni del diritto nazionale recepiscono quali disposizioni di una direttiva. Tale attività deve essere svolta per ciascun obbligo, non soltanto a livello di "articolo". Qualora gli Stati membri rispettassero tale obbligo, non vi sarebbe la necessità, in linea di principio, di inviare documenti esplicativi sul recepimento alla Commissione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le principali disposizioni che modificano sostanzialmente la direttiva (CE) 2018/2001 o aggiungono nuovi elementi sono riportate in appresso.

L'articolo 1, paragrafo 1, modifica l'articolo 2 della direttiva Rinnovabili modificando la definizione di carburanti rinnovabili di origine non biologica e di valore standard, nonché aggiungendo nuove definizioni di legname tondo di qualità, combustibili rinnovabili, zona di offerta, sistema di misurazione intelligente, punto di ricarica, partecipante al mercato, mercato dell'energia elettrica, batteria per uso domestico, batteria per veicoli elettrici, batteria industriale, stato di salute, stato di carica, setpoint di potenza, ricarica intelligente, autorità di regolamentazione, ricarica bidirezionale, punto di ricarica di potenza normale, industria, fini non energetici, piantagione forestale e foresta piantata.

L'articolo 1, paragrafo 2, modifica l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva Rinnovabili con l'obiettivo aggiornato dell'UE per il 2030 pari ad almeno il 40 % di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo dell'Unione di energia entro il 2030. Modifica inoltre l'articolo 3, paragrafo 3, per rafforzare l'obbligo di ridurre al minimo i rischi di inutili distorsioni del mercato derivanti da regimi di sostegno e per evitare di sostenere alcune materie prime per la produzione di energia, in linea con il principio dell'uso a cascata. Introduce altresì l'obbligo di eliminare gradualmente, con alcune eccezioni, il sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa a partire dal 2026. Inoltre l'articolo 1, paragrafo 2, aggiunge un nuovo paragrafo sull'elettrificazione, per aiutare gli Stati membri a conseguire i loro contributi nazionali.

L'articolo 1, paragrafo 3, modifica l'articolo 7 della direttiva Rinnovabili con il metodo di calcolo aggiornato della quota di energia rinnovabile affinché: i) l'energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica debba essere contabilizzata nel settore in cui viene consumata (energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti); e ii) l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica non sia inclusa nel calcolo del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili nello Stato membro.

L'articolo 1, paragrafo 4, modifica l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Rinnovabili aggiungendo un paragrafo sull'obbligo degli Stati membri di disporre di un progetto pilota transfrontaliero entro tre anni e modifica l'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva Rinnovabili con un paragrafo aggiuntivo sulla pianificazione congiunta dell'energia offshore per bacino marittimo, in base al quale gli Stati membri devono definire congiuntamente e concordare di cooperare sulla quantità di generazione offshore di energia rinnovabile da distribuire in ciascun bacino marittimo entro il 2050, con fasi intermedie entro il 2030 ed entro il 2040.

L'articolo 1, paragrafo 5, modifica l'articolo 15 della direttiva Rinnovabili eliminando i paragrafi da 4 a 7 relativi agli edifici, che sono stati spostati in un nuovo articolo (15 bis), aggiornando i riferimenti alle norme, rafforzando la disposizione sugli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e aggiungendo una clausola di riesame delle procedure amministrative un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica.

L'articolo 1, paragrafo 6, inserisce un nuovo articolo 15 bis sull'integrazione delle energie rinnovabili e sulle misure che consentono di integrare il riscaldamento e il raffrescamento negli edifici. Questo nuovo articolo comprende un nuovo obiettivo indicativo dell'Unione per le energie rinnovabili negli edifici entro il 2030 pari al 49 % e un riferimento alla nuova definizione di "teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti" che sarà aggiunta alla direttiva Efficienza energetica rifusa, che è uno dei modi in cui è possibile soddisfare il livello minimo di fonti di energia rinnovabili nei nuovi edifici e in edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti. Adatta il testo dei paragrafi sugli edifici dell'articolo 15 della direttiva Rinnovabili per collegarli al conseguimento degli obiettivi indicativi in materia di fonti di energia rinnovabili e per promuovere il passaggio dai sistemi di riscaldamento a combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabili, nonché per coerenza con la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

L'articolo 1, paragrafo 7, modifica l'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva Rinnovabili adattando i paragrafi sugli obblighi di qualificazione e certificazione degli installatori per affrontare la carenza di installatori di sistemi di riscaldamento rinnovabili, una circostanza questa che frena l'eliminazione graduale dei sistemi a combustibili fossili. Elimina altresì l'elenco dei tipi specifici di tecnologie di riscaldamento da fonti rinnovabili e lo sostituisce con un riferimento generico ai sistemi di riscaldamento che utilizzano fonti di energia rinnovabili. Modifica l'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva Rinnovabili obbligando gli Stati membri a mettere in atto misure per sostenere la partecipazione a programmi di formazione. La precedente possibilità per gli Stati membri di rendere pubblico l'elenco degli installatori qualificati diventa un obbligo.

L'articolo 1, paragrafo 8, modifica l'articolo 19, paragrafi 2 e 8 direttiva Rinnovabili per eliminare la capacità degli Stati membri di non rilasciare garanzie di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario, collegandosi alle modifiche relative agli accordi di compravendita di energia elettrica di cui all'articolo 15.

L'articolo 1, paragrafo 9, modifica l'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva Rinnovabili con un nuovo paragrafo aggiuntivo per migliorare l'integrazione dei sistemi energetici tra i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e altre reti energetiche, richiedendo agli Stati membri, se del caso, di sviluppare l'efficienza di tali sistemi per promuovere il riscaldamento e il raffrescamento da fonti di energia rinnovabili.

L'articolo 1, paragrafo 10, inserisce un nuovo articolo 20 bis nella direttiva Rinnovabili che facilita l'integrazione di sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso le seguenti misure:

·il gestore del sistema di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili le informazioni sulla quota di fonti di energia rinnovabili e sul contenuto di gas a effetto serra dell'energia elettrica che forniscono, al fine di aumentare la trasparenza e dare maggiori informazioni agli operatori del mercato dell'energia elettrica, agli aggregatori, ai consumatori e agli utenti finali;

·i fabbricanti di batterie devono consentire l'accesso a informazioni sulla capacità delle batterie, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza, ai proprietari di batterie e a terzi che agiscono per loro conto;

·gli Stati membri assicurano la capacità di ricarica intelligente per i punti di ricarica di potenza normale non accessibili al pubblico, data la loro importanza per l'integrazione del sistema energetico;

·gli Stati membri assicurano che le disposizioni normative relative all'utilizzo degli attivi di stoccaggio e di bilanciamento non discriminino la partecipazione di sistemi di stoccaggio piccoli e/o mobili al mercato dei servizi di flessibilità, bilanciamento e stoccaggio.

L'articolo 1, paragrafo 11, inserisce un nuovo articolo 22 bis nella direttiva Rinnovabili sull'integrazione delle energie rinnovabili nell'industria con un obiettivo indicativo di un aumento medio annuale delle energie rinnovabili pari a 1,1 punti percentuali e un obiettivo vincolante del 50 % per i combustibili rinnovabili di origine non biologica utilizzati come materia prima o come vettore energetico. Introduce altresì l'obbligo per l'etichettatura dei prodotti industriali verdi di indicare la percentuale di energia rinnovabile utilizzata secondo una metodologia comune a livello UE.

L'articolo 1, paragrafo 12, modifica l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva Rinnovabili affinché l'aumento annuale di 1,1 punti percentuali del riscaldamento e del raffrescamento diventi un riferimento vincolante e aggiunge un paragrafo supplementare che obbliga gli Stati membri ad effettuare una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e del freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Modifica altresì l'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva Rinnovabili con una serie estesa di misure per aiutarli ad attuare l'obiettivo di riscaldamento e raffrescamento. Rafforza altresì tale paragrafo con l'obiettivo di fare sì che gli Stati membri debbano assicurare, piuttosto che mirare ad assicurare, l'accessibilità delle misure per tutti i consumatori, in particolare quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.

L'articolo 1, paragrafo 13, modifica l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva Rinnovabili con un paragrafo aggiornato sulle informazioni della quota di energia rinnovabile nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. L'articolo 1, paragrafo 13, modifica l'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva Rinnovabili con un paragrafo aggiornato sull'aumento della quota obiettivo, da 1 punto percentuale a 2,1 punti percentuali di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento; inoltre viene aggiunto un nuovo paragrafo che estende l'accesso di terzi da applicare ai sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento sopra i 25 MWth laddove ciò abbia senso. L'articolo 1, paragrafo 13, modifica l'articolo 24, paragrafo 5, della direttiva Rinnovabili con un paragrafo aggiornato che aggiunge un riferimento alla nuova definizione di teleriscaldamento efficiente (da aggiungere alla rifusione della direttiva Efficienza energetica) e che impone agli Stati membri di mettere in atto un meccanismo per affrontare il rifiuto ingiustificato di accesso da parte di terzi. L'articolo 24, paragrafo 6, della direttiva Rinnovabili è modificato con un nuovo paragrafo su un quadro destinato a facilitare il coordinamento tra gli attori che hanno un ruolo nell'uso del calore e del freddo di scarto. L'articolo 1, paragrafo 13, modifica l'articolo 24, paragrafo 8, della direttiva Rinnovabili con paragrafi aggiornati che richiedono ai DSO di effettuare una valutazione ogni quattro anni del potenziale dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento per fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema. L'articolo 24, paragrafo 9, della direttiva Rinnovabili viene modificato con un paragrafo aggiornato concernente l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in conformità con le regole rivedute siano chiaramente definiti, accessibili al pubblico e attuati dall'autorità competente. L'articolo 24, paragrafo 10, della direttiva Rinnovabili è modificato con un paragrafo aggiornato che corregge i riferimenti incrociati e aggiunge la nuova definizione di teleriscaldamento efficiente (da aggiungere alla rifusione della direttiva Efficienza energetica).

L'articolo 1, paragrafo 14, modifica l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva Rinnovabili aumentando il livello di ambizione delle energie rinnovabili nei trasporti fissando un obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra del 13 %, aumentando il sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati da almeno lo 0,2 % nel 2022 allo 0,5 % nel 2025 e al 2,2 % nel 2030, nonché introducendo un sotto-obiettivo del 2,6 % per i combustibili rinnovabili di origine non biologica. L'articolo 1, paragrafo 14, introduce inoltre un meccanismo di crediti per promuovere la mobilità elettrica, in base al quale gli operatori economici che forniscono energia elettrica rinnovabile ai veicoli elettrici attraverso stazioni di ricarica pubbliche riceveranno crediti che possono vendere ai fornitori di combustibile che possono usarli per soddisfare il loro obbligo.

L'articolo 1, paragrafo 15, modifica l'articolo 26 della direttiva Rinnovabili per riflettere l'obiettivo di intensità dei gas a effetto serra fissato nei trasporti.

L'articolo 1, paragrafo 16, modifica l'articolo 27, paragrafo 1, direttiva Rinnovabili stabilendo norme per calcolare tanto la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra dei combustibili ottenuta tramite l'uso delle energie rinnovabili nei trasporti tanto gli obiettivi per i biocarburanti avanzati e il biogas e i combustibili rinnovabili di origine non biologica. L'articolo 1, paragrafo 16, sopprime l'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva Rinnovabili per eliminare i moltiplicatori associati a determinati combustibili rinnovabili e all'energia elettrica rinnovabile utilizzati nei trasporti. L'articolo 1, paragrafo 16, modifica l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva Rinnovabili per eliminare il quadro di addizionalità per l'energia elettrica nei trasporti e per rendere applicabili le disposizioni sul calcolo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica prodotti dall'energia elettrica, indipendentemente dal settore in cui tali combustibili sono consumati.

L'articolo 1, paragrafo 17, modifica l'articolo 28 sopprimendo i paragrafi relativi alla banca dati dell'Unione, che è ora disciplinata dall'articolo 31, paragrafo 1. lettera a), e sopprimendo il potere, di cui al paragrafo 5, di adottare un atto delegato che specifichi la metodologia per valutare i risparmi di emissioni di gas a effetto serra da combustibili rinnovabili di origine non biologica e da carburanti derivanti da carbonio riciclato, che è ora disciplinata dall'articolo 1, paragrafo 20.

L'articolo 1, paragrafo 18, modifica l'articolo 29, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, della direttiva Rinnovabili con paragrafi aggiornati contenenti un rafforzamento mirato degli attuali criteri di sostenibilità, applicando i criteri esistenti per il suolo (ad esempio le zone soggette a divieto di accesso) per la biomassa agricola anche alla biomassa forestale (comprese le foreste primarie e altamente diversificate e le torbiere). Tali criteri rafforzati sono applicati agli impianti di cogenerazione su piccola scala basati sulla biomassa al di sotto di una capacità termica nominale totale di 5 MW. L'articolo 1, paragrafo 18, modifica l'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva Rinnovabili con un paragrafo aggiornato che applica agli impianti esistenti (e non solo a quelli nuovi) le attuali soglie di risparmio di gas a effetto serra per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa. L'articolo 1, paragrafo 18, aggiunge ulteriori elementi all'articolo 29, paragrafo 6, per ridurre al minimo l'impatto negativo della raccolta sulla qualità del suolo e sulla biodiversità.

L'articolo 1, paragrafo 19, inserisce un nuovo articolo 29 bis sui criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, in modo che l'energia generata dai combustibili rinnovabili di origine non biologica possa essere conteggiata ai fini degli obiettivi fissati nella presente direttiva solo se il suo risparmio in termini di emissioni di gas a effetto serra è almeno pari al 70 % e l'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato possa essere conteggiata ai fini dell'obiettivo per i trasporti soltanto se il suo risparmio in termini di emissioni di gas a effetto serra è almeno pari al 70 %.

L'articolo 1, paragrafo 20, modifica l'articolo 30 della direttiva Rinnovabili per adattarlo alle modifiche introdotte negli articoli 29 bis e 31 bis. Introduce altresì un meccanismo di verifica semplificato per gli impianti tra 5 e 10 MW.

L'articolo 1, paragrafo 21, sopprime i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della direttiva Rinnovabili, che disciplinavano la possibilità di utilizzare i valori di coltivazione regionali, al fine di promuovere meglio gli sforzi individuali dei produttori per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra delle materie prime.

L'articolo 1, paragrafo 22, inserisce un nuovo articolo 31 bis, che disciplina la banca dati dell'Unione, estendendo il suo ambito di applicazione in maniera da consentirle di coprire combustibili non soltanto nel settore dei trasporti. Ciò le consentirà di tracciare i combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, nonché le loro emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. La banca dati è lo strumento di monitoraggio e comunicazione nel quale i fornitori di combustibili devono inserire le informazioni necessarie per verificare la loro conformità rispetto all'obbligo dei fornitori di carburante di cui all'articolo 25.

L'articolo 2 modifica il regolamento (UE) 2018/1999 al fine di modificare l'obiettivo vincolante a livello di Unione di almeno il 32 % per la quota di energie rinnovabili consumata nell'Unione nel 2030 in "l'obiettivo vincolante dell'Unione per le energie rinnovabili entro il 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001". Non modifica altri elementi chiave del regolamento (UE) 2018/1999, quali l'obiettivo del 15 % di interconnettività elettrica, che rimane cruciale per l'integrazione delle energie rinnovabili.

L'articolo 3 modifica la direttiva 98/70/CE per evitare una duplicazione delle prescrizioni normative per quanto concerne gli obiettivi di decarbonizzazione dei carburanti da trasporto e allinearla alla direttiva (UE) 2018/2001, tra l'altro per quanto riguarda gli obblighi relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'uso di biocarburanti.

L'articolo 4 contiene disposizioni transitorie relative agli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 98/70/CE per assicurare che i dati raccolti e comunicati conformemente agli articoli della direttiva 98/70/CE, che sono soppressi dall'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva, siano presentati alla Commissione.

L'articolo 5 contiene le disposizioni relative al recepimento.

L'articolo 6 abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

L'articolo 7 è dedicato all'entrata in vigore.

2021/0218 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 4 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il Green Deal europeo 5 fissa per l'Unione l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nel 2050 contribuendo nel contempo all'economia, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Tale obiettivo, così come quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030 stabilito nel piano per l'obiettivo climatico 2030 6 approvato sia dal Parlamento europeo 7 che dal Consiglio europeo 8 , impone una transizione energetica e quote significativamente più elevate di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato.

(2)Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione del Green Deal europeo e nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, dato che il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo tali emissioni di gas serra, le energie rinnovabili contribuiscono anche ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità.

(3)La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 fissa per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nell'ambito del piano per l'obiettivo climatico, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe aumentare al 40 % entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione 10 . Occorre pertanto incrementare l'obiettivo di cui all'articolo 3 di tale direttiva.

(4)Esiste una crescente consapevolezza della necessità di allineare le politiche in materia di bioenergia al principio dell'uso a cascata della biomassa 11 , al fine di garantire un accesso equo al mercato delle materie prime della biomassa per lo sviluppo di biosoluzioni innovative e ad alto valore aggiunto e una bioeconomia circolare sostenibile. Nell'elaborare regimi di sostegno alla bioenergia, gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto dell'approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici, del mantenimento degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali nazionali, dei principi dell'economia circolare e dell'uso a cascata della biomassa nonché della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 . A tal fine, essi non dovrebbero concedere alcun sostegno alla produzione di energia da tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici ed evitare di promuovere l'uso di legname tondo di qualità per l'energia, salvo in circostanze ben definite. In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento. Nei casi in cui nessun altro uso della biomassa legnosa sia economicamente sostenibile o ecocompatibile, il recupero energetico contribuisce a ridurre la generazione di energia a partire da fonti non rinnovabili. I regimi di sostegno alla bioenergia degli Stati membri dovrebbero pertanto essere indirizzati verso le materie prime per le quali esiste una scarsa concorrenza sul mercato con i settori dei materiali e il cui approvvigionamento è considerato positivo sia per il clima che per la biodiversità, al fine di evitare incentivi negativi a modelli bioenergetici non sostenibili, come indicato nella relazione del JRC "The use of woody biomass for energy production in the EU" 13 . D'altro canto, nel definire le ulteriori implicazioni del principio dell'uso a cascata, è necessario riconoscere le specificità nazionali che guidano gli Stati membri nella definizione dei loro regimi di sostegno. La prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, così come il riutilizzo dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili. Inoltre, al fine di garantire un uso più efficiente della bioenergia, a partire dal 2026 gli Stati membri non dovrebbero più sostenere gli impianti che producono solo energia elettrica, a meno che gli impianti non siano ubicati in regioni che si trovano a uno specifico stadio per quanto riguarda la transizione dai combustibili fossili o se gli impianti utilizzano la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

(5)Grazie alla rapida crescita e a costi sempre più competitivi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare in misura sempre maggiore la domanda di energia, per esempio utilizzando pompe di calore per il riscaldamento d'ambiente o per processi industriali a bassa temperatura, veicoli elettrici nel settore dei trasporti o forni elettrici in determinati settori. L'energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata anche per produrre carburanti sintetici destinati al consumo in settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo e marittimo. Un quadro per l'elettrificazione deve consentire un coordinamento solido ed efficiente ed espandere i meccanismi di mercato per favorire l'incontro tra offerta e domanda nello spazio e nel tempo, stimolare gli investimenti nella flessibilità e contribuire a integrare ampie quote di generazione di energia da fonti rinnovabili intermittenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la diffusione di energia elettrica da fonti rinnovabili continui ad aumentare a un ritmo adeguato per soddisfare la crescente domanda. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro che comprenda meccanismi compatibili con il mercato per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e adeguati, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile, nonché di impianti di stoccaggio pienamente integrati nel sistema elettrico. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli rimanenti, compresi quelli di ordine non finanziario, quali l'insufficienza delle risorse digitali e umane di cui dispongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione.

(6)Nel calcolo della quota di energia rinnovabile in uno Stato membro, i combustibili rinnovabili di origine non biologica dovrebbero essere conteggiati nel settore in cui sono consumati (energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, o trasporti). Per evitare il doppio conteggio, l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per produrre tali combustibili non dovrebbe essere conteggiata. Ciò si tradurrebbe in un'armonizzazione delle norme di contabilizzazione per questi combustibili in tutta la direttiva, indipendentemente dal fatto che siano conteggiati per l'obiettivo complessivo relativo all'energia rinnovabile o per qualsiasi obiettivo parziale. Consentirebbe inoltre di contabilizzare l'energia effettivamente consumata, tenendo conto delle perdite di energia nel processo di produzione di tali combustibili, e di conteggiare i combustibili rinnovabili di origine non biologica importati e consumati nell'Unione.

(7)La cooperazione degli Stati membri per promuovere le energie rinnovabili può assumere la forma di trasferimenti statistici, regimi di sostegno o progetti comuni, consente una diffusione efficiente sotto il profilo dei costi delle energie rinnovabili in tutta Europa e contribuisce all'integrazione del mercato. Nonostante il suo potenziale, la cooperazione è stata molto limitata, determinando risultati non ottimali in termini di efficienza nell'aumentare le energie rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere obbligati a sperimentare la cooperazione attraverso l'attuazione di un progetto pilota. Tale obbligo sarebbe considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione 14 .

(8)La strategia per le energie rinnovabili offshore introduce un obiettivo ambizioso di 300 GW di energia eolica offshore e di 40 GW di energia oceanica in tutti i bacini marittimi dell'Unione entro il 2050. Per garantire questo salto di qualità, gli Stati membri dovranno collaborare tra loro a livello dei bacini marittimi e dovrebbero pertanto definire congiuntamente la quantità di produzione di energia rinnovabile offshore per ciascun bacino marittimo entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Tali obiettivi dovrebbero riflettersi nei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima che saranno presentati nel 2023 e nel 2024 a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Nel definire la quantità, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale di energia rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, della tutela ambientale, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e di altri usi del mare, nonché degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare sempre più la possibilità di combinare la produzione offshore di energia rinnovabile con linee di trasmissione che colleghino diversi Stati membri, sotto forma di progetti ibridi o, in una fase successiva, di una rete magliata più interconnessa. Ciò consentirebbe all'energia elettrica di circolare in direzioni diverse, massimizzando così il benessere socioeconomico, ottimizzando la spesa per le infrastrutture e consentendo un utilizzo più sostenibile del mare.

(9)Il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile conosce una rapida espansione e offre un percorso complementare al mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, che si aggiunge ai regimi di sostegno degli Stati membri o alla vendita diretta sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Al tempo stesso, il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile è ancora limitato a un numero ristretto di Stati membri e grandi imprese, con ampie parti del mercato dell'Unione ancora interessate da notevoli ostacoli amministrativi, tecnici e finanziari. Le misure esistenti di cui all'articolo 15 per incoraggiare la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile dovrebbero pertanto essere ulteriormente rafforzate, esplorando l'uso di garanzie di credito per ridurre i rischi finanziari di tali contratti, tenendo conto del fatto che, laddove pubbliche, tali garanzie non dovrebbero escludere i finanziamenti privati.

(10)Procedure amministrative troppo complesse ed eccessivamente lunghe costituiscono un ostacolo importante alla diffusione delle energie rinnovabili. Sulla base delle misure volte a migliorare le procedure amministrative per gli impianti di energia rinnovabile che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere entro il 15 marzo 2023 nelle prime relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , la Commissione dovrebbe valutare se le disposizioni contenute nella presente direttiva per semplificare tali procedure abbiano dato luogo a procedure agili e commisurate. Se la valutazione mettesse in luce ampi margini di miglioramento, la Commissione dovrebbe adottare misure adeguate per garantire che gli Stati membri dispongano di procedure amministrative semplificate ed efficienti.

(11)Gli edifici possiedono un grande potenziale non sfruttato per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione: per conseguire l'ambizioso traguardo della neutralità climatica dell'Unione stabilito nel piano per l'obiettivo climatico, occorrerà decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento in questo settore aumentando la quota di energie rinnovabili nella produzione e nell'uso. Tuttavia nell'ultimo decennio non sono stati compiuti progressi nell'uso di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, che dipendono in grande misura da un utilizzo sempre maggiore della biomassa. Senza obiettivi definiti per aumentare la produzione e l'uso di energie rinnovabili negli edifici, non sarà possibile seguire i progressi e individuare le strozzature che ne ostacolano la diffusione. Inoltre la definizione di obiettivi costituirà un segnale a lungo termine per gli investitori, anche per il periodo immediatamente successivo al 2030. Ciò integrerà gli obblighi relativi all'efficienza energetica e alla prestazione energetica degli edifici. È pertanto opportuno fissare obiettivi indicativi per l'uso delle energie rinnovabili negli edifici al fine di orientare e incentivare gli sforzi degli Stati membri volti a sfruttare il potenziale di utilizzo e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia, incoraggiare lo sviluppo e l'integrazione di tecnologie che producono energia rinnovabile, garantendo nel contempo certezze per gli investitori e impegno a livello locale.

(12)Il numero insufficiente di lavoratori qualificati, in particolare installatori e progettisti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, rallenta la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili con sistemi basati sulle energie rinnovabili e costituisce un ostacolo importante all'integrazione delle energie rinnovabili nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con le parti sociali e le comunità di energia rinnovabile per prevedere e anticipare le competenze che saranno necessarie. È opportuno mettere a disposizione un numero sufficiente di programmi di formazione e di certificazione di alta qualità che garantiscano la corretta installazione e il funzionamento affidabile di un'ampia gamma di sistemi di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili e che siano progettati in modo da incoraggiare la partecipazione a tali programmi di formazione e sistemi di certificazione. Gli Stati membri dovrebbero valutare le azioni da intraprendere per attirare gruppi attualmente sottorappresentati nei settori professionali in questione. L'elenco degli installatori formati e certificati dovrebbe essere reso pubblico per stimolare la fiducia dei consumatori e garantire loro un facile accesso a competenze personalizzate di progettisti e installatori che garantiscano un'installazione e un funzionamento corretti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili.

(13)Le garanzie di origine sono uno strumento fondamentale per informare i consumatori e favorire l'ulteriore diffusione degli accordi di compravendita di energia rinnovabile. Al fine di stabilire una base coerente a livello di Unione per l'uso delle garanzie di origine e consentire a coloro che concludono accordi di compravendita di energia rinnovabile di accedere a documenti giustificativi adeguati, tutti i produttori di energia rinnovabile dovrebbero poter ricevere una garanzia di origine, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di tenere conto del valore di mercato delle garanzie di origine se i produttori di energia ricevono un sostegno finanziario.

(14)Lo sviluppo delle infrastrutture per le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbe essere intensificato e orientato verso lo sfruttamento efficiente e flessibile di una gamma più ampia di fonti di calore e freddo rinnovabili, al fine di aumentare la diffusione delle energie rinnovabili e approfondire l'integrazione del sistema energetico. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco delle fonti energetiche rinnovabili che le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero accogliere in misura crescente ed esigere che lo stoccaggio di energia termica sia integrato come fonte di flessibilità, maggiore efficienza energetica e funzionamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

(15)Con oltre 30 milioni di veicoli elettrici previsti nell'Unione entro il 2030, è necessario garantire che possano contribuire pienamente all'integrazione del sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, consentendo così di raggiungere quote più elevate di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo ottimale per quanto riguarda i costi. Il potenziale dei veicoli elettrici di assorbire energia elettrica da fonti rinnovabili nei momenti in cui è abbondante e di reimmetterla in una rete in caso di scarsità deve essere pienamente sfruttato. È pertanto opportuno introdurre misure specifiche sui veicoli elettrici e informazioni sulle energie rinnovabili e su come e quando accedervi che integrino quelle della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 e della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020].

(16) Affinché i servizi di flessibilità e di bilanciamento derivanti dall'aggregazione dei mezzi di stoccaggio distribuito siano sviluppati in modo competitivo, i proprietari o gli utenti delle batterie e i soggetti che agiscono per loro conto – ad esempio gestori dei sistemi energetici degli edifici, fornitori di servizi di mobilità e altri partecipanti al mercato dell'energia elettrica – dovrebbero poter accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie alle informazioni di base sulle batterie quali lo stato di salute, lo stato di carica, la capacità e il setpoint di potenza. È pertanto opportuno introdurre misure che affrontino la necessità di accedere a tali dati per agevolare le operazioni connesse all'integrazione delle batterie per uso domestico e dei veicoli elettrici, completando le disposizioni sull'accesso ai dati sulle batterie relative all'agevolazione del cambio di destinazione delle batterie di cui alla [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020]. Le disposizioni relative all'accesso ai dati sulle batterie dei veicoli elettrici dovrebbero applicarsi in aggiunta a qualsiasi disposizione del diritto dell'Unione in materia di omologazione dei veicoli.

(17)Il crescente numero di veicoli elettrici nel trasporto stradale, ferroviario, marittimo e in altri modi di trasporto richiederà che le operazioni di ricarica siano ottimizzate e gestite in modo da non causare congestione e trarre pieno vantaggio dalla disponibilità di energia elettrica da fonti rinnovabili e dai bassi prezzi dell'energia elettrica nel sistema. Nei casi in cui la ricarica bidirezionale favorisca l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei parchi veicoli elettrici nel settore dei trasporti e del sistema elettrico in generale, tale funzionalità dovrebbe essere resa disponibile. Considerata la lunga durata di vita dei punti di ricarica, i requisiti per queste infrastrutture dovrebbero essere mantenuti aggiornati in modo da soddisfare le esigenze future e non comportare effetti di "lock-in" negativi per lo sviluppo di tecnologie e servizi.

(18)Gli utenti di veicoli elettrici che concludono accordi contrattuali con i fornitori di servizi di mobilità elettrica e i partecipanti al mercato dell'energia elettrica dovrebbero avere il diritto di ricevere informazioni e spiegazioni su come i termini dell'accordo incideranno sull'uso del loro veicolo e sullo stato di salute della batteria. I fornitori di servizi di mobilità elettrica e i partecipanti al mercato dell'energia elettrica dovrebbero spiegare chiaramente agli utenti dei veicoli elettrici in che modo saranno remunerati per i servizi di flessibilità, bilanciamento e stoccaggio forniti al sistema e al mercato dell'energia elettrica mediante l'uso del loro veicolo elettrico. Al momento di concludere tali accordi devono inoltre essere garantiti i diritti di consumatori degli utenti di veicoli elettrici, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, quali l'ubicazione e le abitudini di guida, in relazione all'uso del veicolo. Gli accordi possono anche ricomprendere altre preferenze degli utenti dei veicoli elettrici, ad esempio relativamente al tipo di elettricità acquistata da utilizzare nel veicolo. Per i motivi di cui sopra è importante che gli utenti dei veicoli elettrici possano utilizzare il proprio abbonamento in più punti di ricarica. Ciò consentirà inoltre al fornitore di servizi scelto dall'utente del veicolo elettrico di integrare in modo ottimale il veicolo nel sistema elettrico, attraverso una pianificazione e incentivi prevedibili basati sulle preferenze degli utenti del veicolo elettrico. Quanto precede è altresì in linea con i principi di un sistema energetico incentrato sui consumatori e sui prosumatori e con il diritto di scelta del fornitore degli utenti dei veicoli elettrici in qualità di clienti finali, conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944.

(19)I mezzi di stoccaggio distribuito, come le batterie per uso domestico e le batterie dei veicoli elettrici, possono offrire alla rete una notevoli servizi di flessibilità e di bilanciamento attraverso l'aggregazione. Al fine di agevolare lo sviluppo di tali servizi, le disposizioni regolamentari relative alla connessione e al funzionamento dei mezzi di stoccaggio, come le tariffe, i tempi d'impegno e le specifiche di connessione, dovrebbero essere concepite in modo da non ostacolare il potenziale di alcun mezzo di stoccaggio, neanche di quelli di piccole dimensioni e mobili, per offrire al sistema servizi di flessibilità e di bilanciamento e favorire l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto ai mezzi di stoccaggio fissi più grandi.

(20)I punti di ricarica in cui solitamente i veicoli elettrici restano parcheggiati per un tempo prolungato, ad esempio laddove le persone abitano o lavorano, sono estremamente importanti per l'integrazione del sistema energetico e pertanto devono essere garantite funzionalità di ricarica intelligente. A tale riguardo, il funzionamento di un'infrastruttura di ricarica normale non accessibile al pubblico è particolarmente importante per l'integrazione dei veicoli elettrici nel sistema elettrico, in quanto è ubicata dove i veicoli elettrici sono parcheggiati ripetutamente e per lunghi periodi di tempo, ad esempio in edifici con accesso limitato, parcheggi per i dipendenti o parcheggi affittati a persone fisiche o giuridiche.

(21)L'industria rappresenta il 25 % del consumo energetico dell'Unione ed è uno dei principali consumatori di riscaldamento e raffrescamento, che attualmente è alimentato per il 91 % da combustibili fossili. Tuttavia il 50 % della domanda di riscaldamento e raffrescamento è a bassa temperatura (< 200º C) per cui esistono opzioni di energia rinnovabile efficaci sotto il profilo dei costi, anche attraverso l'elettrificazione. L'industria utilizza inoltre fonti non rinnovabili come materie prime per fabbricare prodotti quali l'acciaio o sostanze chimiche. Poiché le decisioni di investimento industriale di oggi determineranno i processi industriali futuri e le opzioni energetiche che possono essere prese in considerazione dal settore, è importante che siano adeguate alle esigenze future. È pertanto opportuno stabilire parametri di riferimento per incentivare l'industria a passare a processi di produzione basati sulle energie rinnovabili che non siano solo alimentati da energie rinnovabili, ma utilizzino anche materie prime rinnovabili come l'idrogeno rinnovabile. È inoltre necessaria una metodologia comune per i prodotti etichettati come prodotti ottenuti in tutto o in parte utilizzando energia rinnovabile o combustibili rinnovabili di origine non biologica come materie prime, tenendo conto delle metodologie dell'Unione esistenti in materia di etichettatura dei prodotti e delle iniziative a favore dei prodotti sostenibili. Sarebbe in tal modo possibile evitare pratiche ingannevoli e aumentare la fiducia dei consumatori. Considerata la preferenza dei consumatori per i prodotti che contribuiscono agli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, stimolerebbe inoltre la domanda di mercato per tali prodotti.

(22)I combustibili rinnovabili di origine non biologica possono essere utilizzati per scopi energetici, ma anche per scopi non energetici come materie prime in settori quali la siderurgia e l'industria chimica. L'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica per entrambi gli scopi sfrutta appieno il potenziale che offrono di sostituire i combustibili fossili utilizzati come materie prime e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'industria e dovrebbe pertanto essere incluso in un obiettivo per l'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Le misure nazionali a sostegno della diffusione di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria non dovrebbero tradursi in un aumento netto dell'inquinamento riconducibile a una maggiore domanda di produzione di energia elettrica soddisfatta dai combustibili fossili più inquinanti, quali carbone, diesel, lignite, petrolio, torba e scisto bituminoso.

(23)Una maggiore ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento è fondamentale per conseguire l'obiettivo generale in materia di energie rinnovabili, dato che questi rappresentano circa la metà del consumo energetico dell'Unione e coprono un'ampia gamma di tecnologie e usi finali negli edifici, nell'industria e nel teleriscaldamento e teleraffrescamento. Per accelerare l'aumento delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, è opportuno vincolare tutti gli Stati membri a un incremento annuo minimo di 1,1 punti percentuali a livello nazionale. Gli Stati membri le cui quote di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento siano già superiori al 50 % dovrebbero poter continuare ad applicare solo metà del tasso di incremento annuale vincolante e gli Stati membri con una percentuale pari o superiore al 60 % possono considerare tale quota come realizzazione dell'aumento del tasso medio annuo conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettere b) e c). Dovrebbero inoltre essere stabilite integrazioni specifiche nazionali, ridistribuendo tra gli Stati membri, sulla base del PIL e dell'efficacia in termini di costi, gli sforzi supplementari verso il livello di energie rinnovabili auspicato per il 2030. Un elenco più lungo di misure diverse dovrebbe inoltre essere incluso nella direttiva (UE) 2018/2001 per agevolare l'aumento della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Gli Stati membri possono attuare una o più misure che figurano nell'elenco.

(24)Per garantire che un ruolo più incisivo di teleriscaldamento e teleraffrescamento sia accompagnato da una migliore informazione dei consumatori, è opportuno chiarire e rafforzare la comunicazione riguardante la quota di energie rinnovabili e l'efficienza energetica di tali sistemi.

(25)I sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento moderni ed efficienti basati sulle energie rinnovabili hanno dimostrato il proprio potenziale di fornire soluzioni efficaci in termini di costi per integrare le energie rinnovabili, aumentare l'efficienza energetica e l'integrazione dei sistemi energetici e agevolare la decarbonizzazione complessiva del settore del riscaldamento e del raffrescamento. Per garantire che tale potenziale sia sfruttato, l'aumento annuale di energia rinnovabile e/o del calore di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbe passare da 1 punto percentuale a 2,1, senza modificare la natura indicativa di tale incremento, rispecchiando lo sviluppo disomogeneo di questo tipo di rete in tutta l'Unione.

(26)Al fine di tenere conto della crescente importanza di teleriscaldamento e teleraffrescamento e della necessità di orientare lo sviluppo di tali reti verso l'integrazione di una quota maggiore di energia rinnovabile, è opportuno fissare requisiti per garantire la connessione di fornitori terzi di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto con reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento di potenza superiore a 25 MW.

(27)Il calore e il freddo di scarto sono sottoutilizzati nonostante la loro ampia disponibilità, il che comporta uno spreco di risorse, una minore efficienza energetica nei sistemi energetici nazionali e un consumo energetico superiore al necessario nell'Unione. I requisiti per un coordinamento più stretto tra gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, i settori industriale e terziario e le autorità locali potrebbero agevolare il dialogo e la cooperazione necessari per sfruttare il potenziale di calore e freddo di scarto, efficace sotto il profilo dei costi, attraverso sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

(28)Per garantire che il teleriscaldamento e il teleraffrescamento partecipino pienamente all'integrazione del settore dell'energia, è necessario estendere la cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e allargare la cooperazione ai mercati e alla pianificazione degli investimenti nella rete al fine di sfruttare meglio il potenziale del teleriscaldamento e teleraffrescamento per offrire servizi di flessibilità nei mercati dell'energia elettrica. Dovrebbe inoltre essere possibile una maggiore cooperazione con i gestori delle reti del gas (comprese le reti dell'idrogeno e altre reti energetiche) così da garantire una più ampia integrazione tra i vettori energetici e il loro utilizzo più efficace sotto il profilo dei costi.

(29)Nel settore dei trasporti dell'Unione, l'uso di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili può contribuire alla decarbonizzazione in modo efficace sotto il profilo dei costi e migliorare, tra l'altro, la diversificazione energetica, promuovendo nel contempo l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'economia dell'Unione e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia. Al fine di conseguire l'obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definito dall'Unione, è opportuno aumentare il livello di energia rinnovabile fornita a tutti i modi di trasporto nell'Unione. La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra stimolerebbe un maggior uso nei trasporti dei carburanti più efficienti sotto il profilo dei costi e delle prestazioni (in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Un obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stimolerebbe inoltre l'innovazione e stabilirebbe un chiaro parametro di riferimento per confrontare i vari tipi di combustibili e l'energia elettrica da fonti rinnovabili in funzione della loro intensità di gas a effetto serra. Oltre a ciò, un obiettivo più ambizioso basato sull'energia per i biocarburanti avanzati e il biogas e l'introduzione di un obiettivo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica garantirebbero un maggiore utilizzo dei combustibili rinnovabili con il minor impatto ambientale nei modi di trasporto difficili da elettrificare. Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe essere garantito da obblighi che incombono ai fornitori di combustibili nonché da altre misure incluse previste dal [regolamento (UE) 2021/XXX sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo – FuelEU Maritime e dal regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile]. Gli obblighi specifici per i fornitori di carburante per aerei dovrebbero essere stabiliti solo a norma del [regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile].

(30)La mobilità elettrica svolgerà un ruolo essenziale nella decarbonizzazione del settore dei trasporti. Per promuoverne l'ulteriore sviluppo, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di credito che consenta ai gestori di punti di ricarica accessibili al pubblico di contribuire, fornendo energia elettrica da fonti rinnovabili, all'adempimento degli obblighi stabiliti dagli Stati membri per i fornitori di combustibili. È importante che, oltre a sostenere l'energia elettrica nei trasporti attraverso tale meccanismo, gli Stati membri continuino a fissare un elevato livello di ambizione per la decarbonizzazione del loro mix di carburanti liquidi nel settore dei trasporti.

(31)La politica dell'Unione in materia di energie rinnovabili mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguire tale obiettivo è essenziale contribuire anche al conseguimento di obiettivi ambientali più ampi, in particolare alla prevenzione della perdita di biodiversità, che subisce l'impatto negativo del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni associato alla produzione di determinati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Da tempo la volontà di dare un contributo al raggiungimento di questi obiettivi climatici e ambientali è profondamente radicata in tutti gli europei, senza distinzioni di età, e nel legislatore dell'Unione. Di conseguenza le modifiche alle modalità di calcolo dell'obiettivo per i trasporti non dovrebbero incidere sui limiti stabiliti per tenere conto, nel conseguimento di tale obiettivo, da un lato di alcuni combustibili prodotti a partire da colture alimentari e foraggere e dall'altro dei combustibili a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Inoltre, per non incentivare l'uso nei trasporti di biocarburanti e biogas prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, gli Stati membri dovrebbero continuare a poter scegliere se contabilizzarli o meno ai fini del raggiungimento dell'obiettivo relativo ai trasporti. Se non ne tengono conto possono abbassare di conseguenza l'obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ipotizzando che i biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere consentono di risparmiare il 50 % delle emissioni di gas a effetto serra – un valore pari a quelli generalmente stabiliti in un allegato della presente direttiva per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle filiere di produzione più pertinenti dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere, nonché la soglia minima di riduzione applicabile alla maggior parte degli impianti che producono tali biocarburanti.

(32)La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra rende superfluo il ricorso a moltiplicatori per promuovere determinate fonti di energia rinnovabili. Ciò è dovuto al fatto che fonti di energia rinnovabili diverse consentono un risparmio di emissioni di gas a effetto serra in quantità diverse e, pertanto, contribuiscono in modo diverso al raggiungimento di un obiettivo. L'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere considerata a zero emissioni, il che significa un risparmio di emissioni del 100 % rispetto all'energia elettrica prodotta a partire da combustibili fossili. In questo modo si incentiverà l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili, poiché è improbabile che i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato raggiungano una percentuale così elevata di risparmi. L'elettrificazione basata su fonti di energia rinnovabili diventerebbe pertanto il modo più efficiente per decarbonizzare il trasporto su strada. Inoltre, per promuovere l'uso di biocarburanti avanzati e biogas e di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel trasporto aereo e marittimo, che sono difficili da elettrificare, è opportuno mantenere il moltiplicatore per detti carburanti forniti in tali modi se contabilizzati ai fini degli obiettivi specifici fissati per gli stessi.

(33)L'elettrificazione diretta dei settori di uso finale, compreso il settore dei trasporti, contribuisce all'efficienza e facilita la transizione verso un sistema energetico basato sull'energia rinnovabile. Si tratta quindi di un mezzo di per sé efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra che non richiede la creazione di un quadro di addizionalità che si applichi specificamente all'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai veicoli elettrici nel settore dei trasporti.

(34)Poiché i combustibili rinnovabili di origine non biologica devono essere considerati energia rinnovabile indipendentemente dal settore in cui sono consumati, le norme per determinarne la natura rinnovabile quando sono prodotti a partire dall'energia elettrica, che erano applicabili a tali combustibili solo se consumati nel settore dei trasporti, dovrebbero essere estese a tutti i combustibili rinnovabili di origine non biologica, a prescindere dal settore di utilizzo.

(35)Per garantire una maggiore efficacia ambientale dei criteri unionali di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili solidi da biomassa negli impianti che producono riscaldamento, elettricità e raffrescamento, la soglia minima di applicabilità di tali criteri dovrebbe essere abbassata dagli attuali 20 MW a 5 MW.

(36)La direttiva (UE) 2018/2001 ha rafforzato il quadro di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle bioenergie fissando criteri per tutti i settori di uso finale. Stabilisce norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale, imponendo la sostenibilità delle operazioni di raccolta e la contabilizzazione delle emissioni associate al cambiamento della destinazione d'uso dei terreni. Per conseguire una maggiore protezione degli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio, quali foreste primarie, foreste ad elevata biodiversità, praterie e torbiere, è opportuno introdurre esclusioni e limitazioni all'approvvigionamento di biomassa forestale da tali zone, in linea con l'approccio per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa agricola. Inoltre i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi anche agli impianti esistenti basati sulla biomassa per garantire che la produzione di bioenergia al loro interno porti a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all'energia prodotta a partire da combustibili fossili.

(37)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i produttori di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato e per gli Stati membri, laddove la Commissione abbia riconosciuto, mediante un atto di esecuzione, che i sistemi volontari o nazionali forniscono prove o dati accurati sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché ad altri requisiti stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero accettare i risultati della certificazione rilasciata da tali sistemi nell'ambito del riconoscimento della Commissione. Al fine di ridurre l'onere gravante sugli impianti di piccole dimensioni, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di verifica semplificato per gli impianti di potenza compresa tra 5 e 10 MW.

(38)La Commissione istituirà una banca dati dell'Unione che mira a consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato. Il suo campo di applicazione dovrebbe essere esteso dal settore dei trasporti a tutti gli altri settori di uso finale in cui tali combustibili sono consumati. Ciò dovrebbe fornire un contributo essenziale al monitoraggio globale della produzione e del consumo di tali combustibili, attenuando i rischi di doppio conteggio o di irregolarità lungo le catene di approvvigionamento coperte dalla banca dati dell'Unione. Inoltre, per evitare il rischio che per uno stesso gas rinnovabile vengano presentate più domande, la garanzia di origine rilasciata per qualsiasi partita di gas rinnovabile registrata nella banca dati dovrebbe essere annullata.

(39)Il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance fa numerosi riferimenti, in una serie di punti, all'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 32 % del consumo dell'UE nel 2030. Poiché tale obiettivo deve essere aumentato affinché contribuisca efficacemente all'ambizioso traguardo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030, è opportuno modificare tali riferimenti. Eventuali ulteriori obblighi di pianificazione e comunicazione non daranno origine a un nuovo sistema, ma dovrebbero essere soggetti all'attuale quadro di pianificazione e comunicazione a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

(40)L'ambito di applicazione della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dovrebbe essere modificato al fine di evitare una duplicazione dei requisiti normativi per quanto riguarda gli obiettivi di decarbonizzazione dei combustibili per il settore dei trasporti e allinearlo alla direttiva (UE) 2018/2001.

(41)Le definizioni della direttiva 98/70/CE dovrebbero essere modificate per allinearle alla direttiva (UE) 2018/2001 ed evitare in tal modo l'applicazione di definizioni diverse nei due atti.

(42)Gli obblighi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di uso dei biocarburanti di cui alla direttiva 98/70/CE dovrebbero essere soppressi al fine di semplificare ed evitare una doppia regolamentazione per quanto riguarda gli obblighi rafforzati di decarbonizzazione dei carburanti per il trasporto previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001.

(43)Gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva 98/70/CE dovrebbero essere soppressi per evitare di disciplinare due volte gli obblighi di comunicazione.

(44)La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione uniforme dell'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, dovrebbe essere abrogata in quanto divenuta obsoleta con l'abrogazione dell'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE da parte della presente direttiva.

(45)Per quanto riguarda i componenti a base biologica nel combustibile diesel, il riferimento nella direttiva 98/70/CE al combustibile diesel B7, ossia il combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) fino al 7 %, limita le opzioni disponibili per conseguire gli obiettivi più elevati di incorporazione dei biocarburanti di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. Infatti quasi tutta la fornitura di combustibile diesel nell'Unione è già di tipo B7. Per questo motivo la percentuale massima di componenti a base biologica dovrebbe essere aumentata dal 7 % al 10 %. Per sostenere la diffusione sul mercato del B10, ossia il combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) fino al 10 %, è necessario che a livello di Unione vi sia un carburante B7 di protezione per il diesel con un tenore di FAME fino al 7 % a causa dell'elevata percentuale di veicoli non compatibili con il B10 che presumibilmente costituirà il parco veicoli entro il 2030. Ciò dovrebbe riflettersi nell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 98/70/CE modificata dal presente atto.

(46)Le disposizioni transitorie dovrebbero consentire di portare avanti ordinatamente la raccolta dei dati e di adempiere agli obblighi di comunicazione in relazione agli articoli della direttiva 98/70/CE soppressi dalla presente direttiva.

(47)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 18 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Commissione/Belgio 19 (causa C-543/17),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2018/2001

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

1)all'articolo 2, il secondo comma è così modificato:

a)il punto 36 è sostituito dal seguente:

"36) «combustibili rinnovabili di origine non biologica»: i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;";

b)il punto 47 è sostituito dal seguente:

47) «valore standard»: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale;";

c) sono aggiunti i punti seguenti:

"1 bis) «legname tondo di qualità»: il legname tondo abbattuto o altrimenti raccolto e rimosso, le cui caratteristiche – quali specie, dimensioni, linearità e densità dei nodi –, definite e debitamente giustificate dagli Stati membri in base alle pertinenti condizioni forestali, lo rendono idoneo all'uso industriale. Sono escluse le operazioni di diradamento precommerciale o gli alberi estratti da foreste colpite da incendi, parassiti, malattie o danni dovuti a fattori abiotici;

20 14 bis) «zona di offerta»: la zona di offerta quale definita all'articolo 2, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio;

21 14 ter) «sistema di misurazione intelligente»: il sistema di misurazione intelligente quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio;

14 quater) «punto di ricarica»: il punto di ricarica quale definito all'articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2019/944;

14 quinquies) «partecipante al mercato»: il partecipante al mercato quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943;

14 sexies) «mercati dell'energia elettrica»: i mercati dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2019/944;

14 septies) «batteria per uso domestico»: la batteria ricaricabile a sé stante di capacità nominale superiore a 2 kwh, che può essere installata e usata in un ambiente domestico;

22 14 octies) «batteria per veicoli elettrici»: la batteria per veicoli elettrici quale definita all'articolo 2, punto 12), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020];

14 nonies) «batteria industriale»: la batteria industriale quale definita all'articolo 2, punto 11), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020];

23 14 decies) «stato di salute»: lo stato di salute quale definito all'articolo 2, punto 25), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020];

14 undecies) «stato di carica»: lo stato di carica quale definito all'articolo 2, punto 24), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020];

14 duodecies) «setpoint di potenza: le informazioni conservate nel sistema di gestione della batteria che prescrivono le impostazioni di potenza elettrica alle quali la batteria funziona durante le operazioni di ricarica o di scaricamento, in modo da ottimizzarne lo stato di salute e l'uso operativo;

14 terdecies) «ricarica intelligente»: l'operazione di ricarica in cui l'intensità dell'energia elettrica fornita alla batteria è adeguata in tempo reale, sulla base delle informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica;

14 quaterdecies) «autorità di regolazione»: l'autorità di regolazione quale definita all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/943;

14 quindecies) «ricarica bidirezionale»: la ricarica intelligente in cui la direzione della carica elettrica può essere invertita, in modo che la carica elettrica fluisca dalla batteria al punto di ricarica cui è collegata;

14 sexdecies) «punto di ricarica di potenza standard»: il punto di ricarica di potenza standard quale definito all'articolo 2, punto 31), della [proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio];

24 18 bis) «industria»: le imprese e i prodotti che rientrano nelle sezioni B, C e F e nella sezione J, divisione 63, della classificazione statistica delle attività economiche (NACE REV.2);

18 ter) «scopo non energetico»: l'uso di combustibili come materie prime in un processo industriale, anziché per produrre energia;

22 bis) «combustibili rinnovabili»: biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica;

44 bis) «piantagione forestale»: la foresta piantata che è gestita in modo intensivo e che al momento dell'impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare. Sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia ed escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante piantumazione o semina che a maturità assomiglia o assomiglierà alle foreste rigenerate naturalmente;

44 ter) «foresta piantata»: la foresta costituita prevalentemente da alberi piantumati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi piantumati o seminati costituiscano oltre il cinquanta per cento del patrimonio colturale a maturità; sono inclusi boschi cedui di alberi originariamente piantumati o seminati;";

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 40 %.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e le ripercussioni negative sulla biodiversità. A tal fine tengono conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata di cui al terzo comma.

Nell'ambito delle misure di cui al primo comma:

a) gli Stati membri non concedono alcun sostegno per:

i) l'uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici per produrre energia;

ii) la produzione di energia rinnovabile mediante l'incenerimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti nella direttiva 2008/98/CE;

iii) pratiche non conformi all'atto delegato di cui al terzo comma;

b) a decorrere dal 31 dicembre 2026 e fatti salvi gli obblighi di cui al primo comma, gli Stati membri non concedono alcun sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale in impianti per la produzione di sola energia elettrica, a meno che tale energia elettrica non soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

i) è prodotta in una regione identificata in un piano territoriale per una transizione giusta approvato dalla Commissione europea, in conformità al regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta, a causa della sua dipendenza dai combustibili fossili solidi, e soddisfa i pertinenti requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11;

ii) è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio della CO2 da biomassa e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11, secondo comma.

Entro un anno dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 35 sulle modalità di applicazione del principio dell'uso a cascata per la biomassa, in particolare su come ridurre al minimo l'uso di legname tondo di qualità per la produzione di energia, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali.

Entro il 2026 la Commissione presenta una relazione sull'impatto dei regimi nazionali di sostegno alla biomassa, incluso sulla biodiversità e sulle possibili distorsioni del mercato, e valuta la possibilità di ulteriori limitazioni per quanto riguarda i regimi di sostegno alla biomassa forestale.";

c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Gli Stati membri istituiscono un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energia rinnovabile, che consente una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, che ancora si frappongono al raggiungimento un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nell'elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.";

3)l'articolo 7 è così modificato:

a)al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Con riguardo alle lettere a), b) o c) del primo comma, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas e l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta. L'energia prodotta a partire da combustibili rinnovabili di origine non biologica è contabilizzata nel settore – energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti – in cui è consumata."

b)al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunità di energia rinnovabile e l'energia elettrica da combustibili rinnovabili di origine non biologica, al netto della produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte e dell'energia elettrica utilizzata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica.";

c)al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocarburanti, biogas e combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto utilizzati nel settore dei trasporti.";

4)l'articolo 9 è così modificato:

a)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno Stato membro concorda l'istituzione di almeno un progetto comune con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'accordo e la data in cui si prevede che il progetto diventi operativo sono notificati alla Commissione. Tale obbligo è considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione 25 .";

 

b)è inserito il seguente paragrafo:

"7 bis. Gli Stati membri costieri dovrebbero cooperare per definire congiuntamente la quantità di energia da fonti rinnovabili offshore che intendono produrre nel bacino marittimo in questione entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle specificità e dello sviluppo di ciascuna regione, del potenziale di energia rinnovabile offshore del bacino marittimo e dell'importanza di garantire la relativa pianificazione della rete integrata. Gli Stati membri comunicano detta quantità negli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.";

5)l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 2 ė sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Se esistono norme armonizzate o norme europee, quali ad esempio sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di standardizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità di dette norme. È accordata la precedenza alle norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a sostegno della legislazione europea; in mancanza di tali norme si utilizzano, nell'ordine, altre norme armonizzate e norme europee. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi debbano essere certificati e non ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno.";

b) i paragrafi 4, 5, 6 e 7 sono soppressi;

c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli Stati membri valutano gli ostacoli normativi e amministrativi agli accordi di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine, eliminano gli ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne promuovono l'adozione, anche esplorando le modalità per ridurre i rischi finanziari ad essi associati, in particolare utilizzando garanzie di credito. Assicurano che tali accordi non siano soggetti a procedure o oneri sproporzionati o discriminatori e che le relative garanzie di origine possano essere trasferite all'acquirente dell'energia rinnovabile nell'ambito dell'accordo per l'acquisto di energia rinnovabile.

Gli Stati membri descrivono le proprie politiche e misure volte a promuovere la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle relazioni intermedie presentate a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. Essi forniscono inoltre, in tali relazioni, un'indicazione del volume della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenuta da accordi di compravendita di energia rinnovabile.";

d) è aggiunto il seguente paragrafo 9:

"9. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa, la Commissione riesamina e, se del caso, propone modifiche delle norme relative alle procedure amministrative di cui agli articoli 15, 16 e 17 e alla loro applicazione, e può adottare misure supplementari per sostenere gli Stati membri nella loro attuazione.";

6)è inserito il seguente articolo:

"Articolo 15 bis

Utilizzo dell'energia rinnovabile nell'edilizia

1.Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia, gli Stati membri fissano un obiettivo indicativo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale nel loro settore edile nel 2030 che sia coerente con un obiettivo indicativo di una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale dell'Unione nel 2030 del settore dell'edilizia pari almeno al 49 %. L'obiettivo nazionale è espresso in termini di quota nel consumo di energia finale nazionale ed è calcolato secondo la metodologia di cui all'articolo 7. Gli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati membri e informazioni su come intendono raggiungerlo.

2.Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei rispettivi regimi di sostegno gli Stati membri introducono misure volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili nel parco immobiliare, prevedendo tra l'altro misure nazionali relative a incrementi sostanziali dell'autoconsumo di energia rinnovabile, alle comunità di energia rinnovabile e allo stoccaggio dell'energia a livello locale, in combinazione con miglioramenti dell'efficienza energetica relativi alla cogenerazione e all'edilizia passiva, a energia quasi zero e a energia zero.

Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei loro regimi di sostegno o con altri strumenti aventi effetto equivalente, gli Stati membri impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili negli edifici, in linea con le disposizioni della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono che tali livelli minimi siano soddisfatti anche mediante un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

Per gli edifici esistenti, il primo comma si applica alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

3.Gli Sati membri provvedono affinché gli edifici pubblici nazionali, regionali e locali svolgano un ruolo esemplare per quanto concerne la quota di energia rinnovabile utilizzata, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti pubblicoprivato siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

4.Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili. A tal fine gli Stati membri utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e le misure adeguati quali, tra gli altri, le etichette energetiche sviluppate a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 , gli attestati di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE, o altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza appropriate sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi disponibili al fine di favorire l'aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e il passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili.";

7)all'articolo 18, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Gli Stati membri assicurano che gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e gli installatori di sistemi solari fotovoltaici abbiano a disposizione sistemi di certificazione. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e si basano sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero congruo di installatori formati e qualificati per i sistemi di riscaldamento e raffrescamento che utilizzano fonti rinnovabili affinché le tecnologie pertinenti possano fornire il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili supplementari necessari per contribuire all'aumento della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento previsto all'articolo 23.

Affinché vi siano abbastanza installatori e progettisti, gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di programmi di formazione per il conseguimento di qualifiche o certificazioni relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili e alle soluzioni innovative più recenti nel settore. Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi, in particolare da parte di piccole e medie imprese e liberi professionisti. Possono concludere accordi volontari con i venditori e i fornitori delle tecnologie in questione per la formazione di un numero sufficiente di installatori – che può essere basato sulle stime di vendita – relativamente alle tecnologie e alle soluzioni innovative più recenti disponibili sul mercato.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione di cui al paragrafo 3. Assicurano che l'elenco degli installatori qualificati o certificati in conformità al paragrafo 3 sia regolarmente aggiornato e messo a disposizione del pubblico.";

8)l'articolo 19 è così modificato:

a)il paragrafo 2 è così modificato:

i)il primo comma è sostituito dal seguente:

"A tale fine gli Stati membri assicurano che, su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia di origine. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per l'energia da fonti non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di potenza. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.";

ii)il quinto comma è soppresso;

b)al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il fornitore di energia elettrica che sia tenuto a dimostrare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2009/72/CE, vi provvede utilizzando garanzie d'origine, eccetto per quanto riguarda la quota del proprio mix energetico corrispondente a offerte commerciali non tracciate, laddove ne abbia, per le quali il fornitore può utilizzare il mix residuale.";

9) all'articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 sulla necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri adottano, se necessario, le opportune misure intese a sviluppare un'infrastruttura efficiente per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da promuovere il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, quali energia solare, dell'ambiente e geotermica, biomassa, biogas, bioliquidi e calore e freddo di scarto, in combinazione con lo stoccaggio di energia termica.";

10)è inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis

Agevolare l'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile in tempo reale, ma a intervalli temporali non superiori all'ora, con previsioni ove disponibili. Queste informazioni sono messe a disposizione in un formato digitale che assicuri che possano essere utilizzate dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere lette da dispositivi elettronici di comunicazione quali sistemi di misurazione intelligenti, punti di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e sistemi di gestione dell'energia nell'edilizia.

2. Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020], gli Stati membri assicurano che i produttori di batterie industriali e per uso domestico consentano ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per loro conto (ad esempio società di gestione dell'energia nell'edilizia e partecipanti al mercato dell'energia elettrica) di accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria.

Oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull'omologazione, gli Stati membri assicurano che i costruttori di veicoli mettano a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto (quali partecipanti al mercato dell'energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica), in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente, i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria e alla posizione dei veicoli elettrici.

3. Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio], gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico installati nel loro territorio a partire dal [termine per il recepimento della presente direttiva modificativa] possano garantire funzionalità di ricarica intelligente e, ove giudicato opportuno sulla base di una valutazione dell'autorità di regolamentazione, funzionalità di ricarica bidirezionale.

4. Gli Stati membri assicurano che il quadro normativo nazionale non sia discriminatorio per quanto riguarda la partecipazione, diretta o mediante aggregazione, dei sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico e i veicoli elettrici ai mercati dell'energia elettrica, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento.";

11) è inserito il seguente articolo 22 bis:

"Articolo 22 bis

Utilizzo dell'energia rinnovabile nell'industria

1.Gli Stati membri si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria indicativamente di almeno 1,1 punto percentuale come media annuale fino al 2030.

Essi includono le misure pianificate e adottate per raggiungere l'incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma degli articoli 3, 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

Gli Stati membri assicurano che entro il 2030 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia il 50 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria. Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso l'idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto;

b) per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore dell'industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto;

c) per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all'allegato III.

2.Gli Stati membri assicurano che i prodotti industriali che vantano di essere prodotti con energia da fonti rinnovabili o combustibili rinnovabili di origine non biologica, o che sono etichettati come tali, riportino la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di acquisizione e prelavorazione delle materie prime, produzione e distribuzione, calcolata sulla base delle metodologie di cui alla raccomandazione 2013/179/UE 27 o, in alternativa, della norma ISO 14067:2018.";

12)l'articolo 23 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro aumenta la quota di energia rinnovabile in tale settore di almeno 1,1 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota nazionale di consumo finale lordo di energia e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7.

Tale aumento è di 1,5 punti percentuali per gli Stati membri in cui sono utilizzati calore e freddo di scarto. In tal caso gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto fino a un massimo del 40 % dell'aumento medio annuo.

Oltre all'aumento annuale minimo di 1,1 punti percentuali di cui al primo comma, ogni Stato membro si sforza di aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento del quantitativo indicato nell'allegato 1 bis.";

b)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e includono, se del caso, un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia. La valutazione fissa traguardi e misure per aumentare le fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento al fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione si iscrive nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e accompagna la valutazione globale del riscaldamento e raffrescamento prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.";

c)al paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è soppressa;

d)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per conseguire l'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono attuare una o più delle seguenti misure:

a)l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nelle fonti energetiche e nei combustibili destinati al riscaldamento e al raffrescamento;

b)l'installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;

c)misure, corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, mediante sostegno alle misure d'installazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologie per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce servizi di installazione in materia di rinnovabili;

d)sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali e locali pianifichino e attuino progetti di rinnovabili e infrastrutture;

e)creazione di quadri per la mitigazione del rischio al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;

f)promozione di accordi per l'acquisto di calore per consumatori aziendali e piccoli consumatori collettivi;

g)piani di sostituzione programmata dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili o piani di eliminazione graduale dei combustibili fossili con tappe intermedie;

h)obblighi in materia di pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello regionale e locale;

i)altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari.

Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.";

13)l'articolo 24 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché ai consumatori finali siano fornite informazioni sulla prestazione energetica e sulla quota di energia da fonti rinnovabili dei loro sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in un modo facilmente accessibile, ad esempio sulle bollette, sui siti web dei fornitori e su richiesta. Le informazioni sulla quota di energia da fonti rinnovabili sono espresse almeno come percentuale del consumo finale lordo di riscaldamento e raffrescamento assegnata ai clienti di un dato sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento e includono informazioni sulla quantità di energia utilizzata per fornire un'unità di riscaldamento al cliente o all'utente finale.";

b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri si adoperano per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento di almeno 2,1 punti percentuali quale media annua calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento nel 2020, e stabiliscono le misure necessarie a tal fine. La quota di energia rinnovabile è espressa in termini di quota del consumo finale lordo di energia nel teleriscaldamento e teleraffrescamento adeguata a condizioni climatiche medie normali.

Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma.

Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima le misure necessarie all'attuazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999.";

c)è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Gli Stati membri impongono ai gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di capacità superiore a 25 MWth l'obbligo di connettere i fornitori terzi di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto o di offrire la connessione e l'acquisto di calore e freddo prodotti da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto da parte di fornitori terzi, sulla base di criteri non discriminatori stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro interessato, quando detti gestori sono soggetti a uno degli obblighi seguenti:

a) soddisfare la domanda di nuovi clienti;

b) sostituire la capacità esistente di produzione di calore o freddo;

c) ampliare la capacità esistente di produzione di calore o freddo.";

d) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Gli Stati membri possono consentire al gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di rifiutare la connessione e l'acquisto di calore o freddo da un fornitore terzo in tutti i seguenti casi:

a) il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore o di freddo da fonti rinnovabili o di calore e di freddo di scarto;

b) il calore o il freddo del fornitore terzo non soddisfa i parametri tecnici necessari per connettere e assicurare il funzionamento affidabile e sicuro del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

c) il gestore può dimostrare che la fornitura di tale accesso comporterebbe un aumento eccessivo del costo del calore o del freddo per i clienti finali rispetto al costo di utilizzo della principale fonte locale di calore o freddo con cui la fonte rinnovabile o il calore e il freddo di scarto sarebbero in competizione;

d) il sistema del gestore rientra nella definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti di cui all'[articolo x della proposta di rifusione della direttiva sull'efficienza energetica].

Gli Stati membri assicurano che il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che rifiuti di collegare un fornitore di calore o freddo ai sensi del primo comma fornisca all'autorità competente informazioni sui motivi del rifiuto e riguardo alle condizioni da soddisfare e alle misure da adottare nel sistema per consentire la connessione. Gli Stati membri assicurano l'esistenza di un processo adeguato per porre rimedio a rifiuti ingiustificati.

6. Gli Stati membri istituiscono un quadro di coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e le fonti potenziali di calore e freddo di scarto nei settori dell'industria e del terziario per promuoverne l'uso. Detto quadro di coordinamento assicura un dialogo sull'uso del calore e del freddo di scarto che coinvolga almeno:

a) i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

b) le imprese del settore industriale e terziario che generano calore e freddo di scarto che possono essere recuperati economicamente tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, quali centri dati, impianti industriali, grandi edifici commerciali e trasporti pubblici; e

c) amministrazioni locali responsabili della pianificazione e dell'approvazione di infrastrutture energetiche.";

e) i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Gli Stati membri istituiscono un quadro nel quale i gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica valutano almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, quali la gestione della domanda e l'accumulo termico di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili, e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative.

Gli Stati membri assicurano che i gestori di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica tengano debitamente conto dei risultati della valutazione prevista a norma del primo comma nella pianificazione e negli investimenti nella rete e nello sviluppo dell'infrastruttura nei rispettivi territori.

Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e i gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica al fine di assicurare che il bilanciamento, lo stoccaggio e altri servizi di flessibilità, come la gestione della domanda, forniti da gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento possano partecipare ai mercati dell'energia elettrica.

Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche.

9. Gli Stati membri assicurano che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in conformità del presente articolo siano chiaramente definiti, pubblicamente disponibili e attuati dall'autorità competente.

10. Uno Stato membro non è tenuto ad applicare i paragrafi da 2 a 9 se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) la sua quota di teleriscaldamento e teleraffrescamento era, al 24 dicembre 2018, inferiore o pari al 2 % del consumo finale lordo di energia nel riscaldamento o raffrescamento;

b) la sua quota di teleriscaldamento o teleraffrescamento è aumentata oltre il 2 % del consumo finale di energia nel riscaldamento e raffrescamento al 24 dicembre 2018 grazie allo sviluppo di nuovi teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti sulla base del suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 e della valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 bis, della presente direttiva;

c) il 90 % del consumo finale lordo di energia nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento avviene in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento che rientrano nella definizione di cui all'[articolo x della proposta di rifusione della direttiva sull'efficienza energetica].";

14)l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

   Riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti conseguita grazie all'uso di energia rinnovabile

1. Ogni Stato membro fissa un obbligo in capo ai fornitori di combustibili per assicurare che:

a) il quantitativo di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili forniti al settore dei trasporti determinino una riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 13 % entro il 2030 rispetto al valore di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), in conformità alla traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro;

b) la quota di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, nell'energia fornita al settore dei trasporti sia pari ad almeno lo 0,2 % nel 2022, lo 0,5 % nel 2025 e il 2,2 % nel 2030 e la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica sia pari ad almeno il 2,6 % nel 2030.

Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a) e della quota di cui alla lettera b), gli Stati membri tengono conto dei combustibili rinnovabili di origine non biologica anche quando sono utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali. Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a), gli Stati membri possono prendere in considerazione carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Nell'introduzione di tale obbligo in capo ai fornitori di combustibile, gli Stati membri possono esentare coloro che forniscono carburanti sotto forma di energia elettrica o carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto dall'obbligo di rispettare, relativamente a detti carburanti, la quota minima di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX, parte A.

2. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite stazioni di ricarica pubbliche ricevono crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possono vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma.";

15)l'articolo 26 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera di oltre un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nel 2020 nello Stato membro in questione, con un consumo finale di energia massimo del 7 % nel settore dei trasporti in tale Stato membro.

 ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Laddove la quota di biocarburanti e bioliquidi, oltre che di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, ottenuti da colture alimentari e foraggere in uno Stato membro sia limitata a una quota inferiore al 7 % o qualora uno Stato membro decida di limitare ulteriormente la quota, tale Stato membro può ridurre di conseguenza l'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), in ragione del contributo che avrebbero dato in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. A tal fine, gli Stati membri considerano per tali combustibili una riduzione del 50 % di emissioni di gas a effetto serra.";

b)al paragrafo 2, primo e quinto comma, i termini "la quota minima di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma" sono sostituiti dai termini "l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a)";

16)l'articolo 27 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Criteri di calcolo nel settore dei trasporti e per quanto riguarda i combustibili rinnovabili di origine non biologica, indipendentemente dall'utilizzo finale";

b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per calcolare la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), si applicano le seguenti regole:

a) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è calcolata come segue:

i) per il biocarburante e il biogas, moltiplicando il quantitativo di tali carburanti forniti a tutti i modi di trasporto per le loro riduzioni di emissioni determinate conformemente all'articolo 31;

ii) per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, moltiplicando la quantità di tali combustibili fornita a tutti i modi di trasporto per la riduzione delle emissioni determinata conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3;

iii) per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, moltiplicando la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tutti i modi di trasporto per il carburante fossile di riferimento ECF(e) di cui all'allegato V;

b) lo scenario di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, è calcolato moltiplicando la quantità di energia fornita al settore dei trasporti per il carburante fossile di riferimento EF(t) di cui all'allegato V;

c) per il calcolo delle pertinenti quantità di energia si applicano le seguenti regole:

i) per il calcolo dell'energia fornita al settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III;

ii) per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti. Se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO;

iii) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti è determinata moltiplicando la quantità di energia elettrica fornita a tale settore per la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel territorio dello Stato membro nei due anni precedenti. In via eccezionale, se l'energia elettrica è ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e fornita al settore dei trasporti, tale energia elettrica è interamente conteggiata come energia rinnovabile;

iv) la quota di biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, sul contenuto energetico dei combustibili e dell'elettricità forniti al settore dei trasporti è limitata all'1,7 %, ad eccezione di Cipro e Malta;

d) la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra derivante dall'uso di energie rinnovabili è determinata dividendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta dall'uso di biocarburanti, biogas ed energia elettrica da fonti rinnovabili forniti a tutti i modi di trasporto per lo scenario di base.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva, per aggiornare il contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III sulla base del progresso tecnico e scientifico.

c)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Per il calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera b), si applicano le seguenti regole:

a) per il calcolo del denominatore, ossia la quantità di energia consumata nel settore dei trasporti, si tiene conto di tutti i combustibili e tutta l'energia elettrica forniti al settore dei trasporti;

b) per il calcolo del numeratore, si tiene conto del contenuto energetico dei biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, e dei combustibili rinnovabili di origine non biologica forniti a tutti i modi di trasporto nel territorio dell'Unione;

c) le quote di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, e di combustibili rinnovabili di origine non biologica forniti per l'aviazione e il trasporto marittimo sono considerate pari a 1,2 volte il loro contenuto energetico.";

d)il paragrafo 2 è soppresso;

d)il paragrafo 3 è così modificato:

i)il primo, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

ii)il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile è utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione.";

iii)al quinto comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Tuttavia, l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, a condizione che l'impianto:";

17)l'articolo 28 è così modificato:

a)i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva precisando la metodologia per determinare la quota di biocarburanti e biogas per i trasporti derivanti dalla biomassa trattata i con combustibili fossili in un processo comune.";

c)al paragrafo 7, i termini "stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, quarto comma" sono sostituiti dai termini "stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera b)";

18)l'articolo 29 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   "a) per contribuire al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva;";

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"I combustibili da biomassa soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 10, se utilizzati:

a) nel caso di combustibili solidi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 5 MW,

b) nel caso di combustibili gassosi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW,

c) nel caso di impianti che producono combustibili gassosi da biomassa con la seguente portata media di biometano:

i)oltre 200 m³ di metano equivalente/h misurata in condizioni standard di temperatura e pressione (ossia 0 ºC e pressione atmosferica di 1 bar);

ii) se il biogas è composto da una miscela di metano e di altri gas non combustibili, per la portata di metano, la soglia di cui al punto i) ricalcolata in proporzione alla percentuale volumetrica di metano nella miscela;"

iii) dopo il quarto comma, è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con una potenza termica nominale totale o una portata di biometano inferiori.";

b)al paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Il presente paragrafo, ad eccezione del primo comma, lettera c), si applica anche ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.";

c)al paragrafo 4, è inserito il comma seguente:

"Il primo comma, ad eccezione delle lettere b) e c), e il secondo comma si applicano anche ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.";

d)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa agricola o forestale considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non sia dimostrato che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.";

e)al paragrafo 6, primo comma, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;";

f) al paragrafo 6, primo comma, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; riduca al minimo i grandi tagli a raso e garantisca soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;";

g) al paragrafo 10, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) al 70 % per la produzione di energia elettrica e riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti fino al 31 dicembre 2025 e all'80 % dal 1o gennaio 2026.";

19)è inserito il seguente articolo 29 bis:

"Articolo 29 bis

Criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

1.L'energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica è conteggiata ai fini della quota di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali combustibili è pari almeno al 70 %.

2.L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato può essere contabilizzata ai fini dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali carburanti è pari almeno al 70 %.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per integrare la presente direttiva specificando la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato. La metodologia garantisce che non siano concessi crediti per le emissioni evitate per la CO2 la cui cattura ha già ricevuto un credito di emissioni in virtù di altre disposizioni di legge.";

20)l'articolo 30 è così modificato:

a)al paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Laddove i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato debbano essere contabilizzati ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 3 paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4 e all'articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1 e 2, per i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:";

b)al paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per elaborare tali informazioni.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato siano stati prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono messe a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.";

c)al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, dimostrino la conformità all'articolo 27, paragrafo 3, e all'articolo 31 bis, paragrafo 5, o dimostrino che le partite di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7. Quando dimostrano che i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, sono soddisfatti, i gestori possono fornire direttamente le prove richieste a livello di zona di approvvigionamento. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, lettera c), punto ii), la Commissione può riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.";

d)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali laddove il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, conformemente alla metodologia sviluppata a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, sia verificato lungo l'intera catena di custodia che coinvolge le autorità nazionali competenti. Tali sistemi possono essere utilizzati anche per verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati dell'Unione, per dimostrare la conformità all'articolo 27, paragrafo 3, e per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

Uno Stato membro può notificare tale sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se tale sistema nazionale notificato rispetti le condizioni di cui alla presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Ove la decisione sia positiva, altri sistemi riconosciuti dalla Commissione conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema nazionale di detto Stato membro per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri per cui è stato riconosciuto dalla Commissione.

Per gli impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento con una potenza termica nominale totale compresa tra 5 e 10 MW, gli Stati membri istituiscono sistemi nazionali di verifica semplificati per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.";

e)al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4 o 6, gli Stati membri non impongono all'operatore economico l'obbligo di fornire altre prove di conformità agli elementi che rientrano nel sistema per cui il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione.";

f)il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata sulla richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, in relazione a una fonte di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta e conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se lo Stato membro interessato possa:

a)    tenere conto dei combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato provenienti da tale fonte ai fini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c); o

b)    in deroga al paragrafo 9 del presente articolo, imporre ai fornitori di combustibili rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato di presentare ulteriori prove della conformità a tali criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a tali soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.";

21)all'articolo 31, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

22)è inserito il seguente articolo:

"Articolo 31 bis

Banca dati dell'Unione

1.La Commissione assicura l'istituzione di una banca dati dell'Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.

2.Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati l'obbligo di inserire tempestivamente nella banca dati informazioni accurate sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, dal punto di produzione al momento del loro consumo nell'Unione. Nella banca dati sono inserite anche informazioni sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e, in caso affermativo, sul tipo di regime di sostegno.

Se opportuno per migliorare la tracciabilità dei dati lungo l'intera catena di approvvigionamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di estendere ulteriormente l'ambito delle informazioni da includere nella banca dati dell'Unione ai dati pertinenti provenienti dal punto di produzione o raccolta delle materie prime utilizzate per la produzione di combustibile.

Gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibile l'obbligo di inserire nella banca dati dell'Unione le informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma.

3.Gli Stati membri hanno accesso alla banca dati dell'Unione ai fini del monitoraggio e della verifica dei dati.

4.Se sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas rinnovabili, gli Stati membri provvedono affinché tali garanzie di origine siano annullate prima che la partita di gas rinnovabili possa essere registrata nella banca dati.

5.Gli Stati membri provvedono affinché l'accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati siano verificate, ad esempio utilizzando sistemi volontari o nazionali.

Per verificare i dati, i sistemi volontari o nazionali riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6, possono utilizzare sistemi di informazione di terzi come intermediari per la raccolta dei dati, previa notifica alla Commissione.";

23)l'articolo 35 è così modificato:

a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 29 bis, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, e all'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";

b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 29 bis, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

c)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, dell'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 31, paragrafo 5, e dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

24)gli allegati della direttiva sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999

1)l'articolo 2 è così modificato:

a)il punto 11 è sostituito dal seguente:

"11) «obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001; l'obiettivo prioritario a livello unionale di miglioramento dell'efficienza energetica pari ad almeno il 32,5 % nel 2030 e del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il 2030;";

b)al punto 20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nel contesto delle raccomandazioni della Commissione sulla base della valutazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), con riguardo all'energia da fonti rinnovabili, l'attuazione anticipata da parte di uno Stato membro del suo contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione per l'energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, misurata rispetto ai punti di riferimento nazionali per l'energia rinnovabile;";

(2)all'articolo 4, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) per quanto riguarda l'energia rinnovabile:

al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2025, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 43 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2027, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 65 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030.

Entro il 2030 la traiettoria indicativa deve raggiungere almeno il contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro prevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria indicativa può iniziare al livello che si aspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri, nel loro insieme, concorrono al raggiungimento dei punti di riferimento dell'Unione nel 2022, 2025 e 2027 e all'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001. Indipendentemente dal suo contributo all'obiettivo dell'Unione e dalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento, uno Stato membro è libero di stabilire obiettivi più ambiziosi per finalità di politica nazionale;";

(3)all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti almeno all'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001.";

(4)all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria indicativa che parte dal 20 % nel 2020, raggiunge punti di riferimento pari ad almeno il 18 % nel 2022, il 43 % nel 2025 e il 65 % nel 2027 rispetto all'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra il traguardo 2020 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e quello del 2030 e raggiunge l'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001.".

Articolo 3

Modifiche della direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce, per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori.";

2)l'articolo 2 è così modificato:

(a)i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. «benzina»: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 12 41, 2710 12 45 e 2710 12 49;

2. «combustibile diesel»: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 43 28 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 e al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 e utilizzati per veicoli a propulsione autonoma;

"3. «gasoli da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto»: ogni liquido derivato dal petrolio compreso nei codici NC 27101943 31 , di cui alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 , al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 e al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 e da utilizzare nei motori ad accensione per compressione.";

(b) I punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. «fornitore»: il «fornitore di combustibile» quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 ;

9. «biocarburanti»: i «biocarburanti» quali definiti all'articolo 2, primo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;";

3)l'articolo 4 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri impongono ai fornitori l'obbligo di garantire l'immissione sul mercato di diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) maggiore del 7 %.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono affinché il tenore massimo di zolfo ammissibile per i gasoli da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto sia di 10 mg/kg. Gli Stati membri garantiscono che i combustibili liquidi diversi dai gasoli di cui sopra possano essere utilizzati nelle navi adibite alla navigazione interna e nelle imbarcazioni da diporto soltanto a condizione che il tenore di zolfo nei suddetti combustibili liquidi non sia superiore al tenore massimo ammissibile per detti gasoli.";

4)gli articoli da 7 bis a 7 sexies sono soppressi;

5)l'articolo 9 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, le lettere g), h), i) e k) sono soppresse;

(b)il paragrafo 2 è soppresso;

6)gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

(1)Gli Stati membri assicurano che i dati raccolti e comunicati all'autorità designata dallo Stato membro per l'anno [OP: sostituire con l'anno civile durante in cui ha effetto l'abrogazione] o parte di esso a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 7, della direttiva 98/70/CE, che sono soppressi dall'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva, siano presentati alla Commissione.

(2)La Commissione include i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in tutte le relazioni che è tenuta a presentare a norma della direttiva 98/70/CE.

Articolo 5

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Abrogazione

La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio 36 è abrogata a decorrere dal [OP: sostituire con l'anno civile in cui ha effetto l'abrogazione].

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                Per il Consiglio

Il presidente                Il presidente

(1)    COM(2020) 824 final.
(2)    GU C 326 del 26.10.2012, pag. 1.
(3)    GU C del , pag. .
(4)    GU C del , pag. .
(5)    Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final dell'11.12.2019).
(6)    Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).
(7)    Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).
(8)    Conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020, https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf
(9)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(10)    Sezione 3 della Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).
(11)    Il principio dell'uso a cascata mira a conseguire l'efficienza delle risorse nell'uso della biomassa dando priorità, ove possibile, all'uso di materiali di biomassa rispetto all'uso di energia, aumentando in tal modo la quantità di biomassa disponibile all'interno del sistema. In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento.
(12)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3 ).
(13)    https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719
(14)    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).
(15)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(16)    Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).
(17)    Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).
(18)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(19)    Sentenza della Corte di giustizia dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio, C-543/17, ECLI: EU: C:2019:573.
(20)    Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
(21)    Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(22)    COM(2020) 798 final.
(23)    Proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (xxxx).
(24)    Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(25)    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).
(26)    Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
(27)    2013/179/UE: Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).
(28)    La numerazione di tali codici NC è quella di cui alla tariffa doganale comune, regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(29)    Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(30)    Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(31)    La numerazione di tali codici NC è quella di cui alla tariffa doganale comune, regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(32)    Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).
(33)    Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 060 del 2.3.2013, pag. 1).
(34)    Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 354 del 28.12.2016, pag. 53).
(35)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(36)    Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26).
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Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 557 final

ALLEGATI

della

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO









che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

{SEC(2021) 657 final} - {SWD(2021) 620 final} - {SWD(2021) 621 final} - {SWD(2021) 622 final}


ALLEGATO I

Gli allegati della direttiva (UE) 2018/2001 sono così modificati:

(1)all'allegato I, l'ultima riga della tabella è soppressa;

(2)è inserito l'allegato 1 bis seguente:

"ALLEGATO 1 BIS

QUOTE NAZIONALI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DESTINATA AL SETTORE DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFRESCAMENTO SUL CONSUMO FINALE LORDO DI ENERGIA NEL PERIODO 2020-2030

Aumento delle quote di riferimento (in punti percentuali)

(SCENARIO DI RIFERIMENTO 2020/PNEC)

Quote di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili risultanti nel 2030, in punti percentuali, comprese le integrazioni (almeno)

Belgio

0,3 %

1,4 %

Bulgaria

0,9 %

1,4 %

Repubblica ceca

0,5 %

1,4 %

Danimarca

0,9 %

1,4 %

Germania

0,9 %

1,5 %

Estonia

1,2 %

1,5 %

Irlanda

2,1 %

2,9 %

Grecia

1,6 %

2,0 %

Spagna

1,1 %

1,4 %

Francia

1,4 %

1,8 %

Croazia

0,7 %

1,4 %

Italia

1,2 %

1,6 %

Cipro

0,5 %

1,6 %

Lettonia

0,8 %

1,0 %

Lituania

1,6 %

2,0 %

Lussemburgo

2,0 %

2,7 %

Ungheria

0,9 %

1,5 %

Malta

0,5 %

1,5 %

Paesi Bassi

0,7 %

1,4 %

Austria

0,7 %

1,5 %

Polonia

1,0 %

1,5 %

Portogallo

1,0 %

1,4 %

Romania

0,6 %

1,4 %

Slovenia

0,7 %

1,4 %

Slovacchia

0,3 %

1,4 %

Finlandia

0,5 %

0,8 %

Svezia

0,3 %

0,6 %

"

(3)l'allegato III è sostituito dal seguente:

"CONTENUTO ENERGETICO DEI COMBUSTIBILI

Combustibile

Contenuto energetico in peso (potere calorifico inferiore, MJ/kg)

Contenuto energetico in volume (potere calorifico inferiore, MJ/l)

COMBUSTIBILI DA BIOMASSA E/O OPERAZIONI DI LAVORAZIONE DELLA BIOMASSA

Biopropano

46

24

Olio vegetale puro (olio prodotto a partire da piante oleaginose mediante spremitura, estrazione o procedimenti analoghi, grezzo o raffinato ma chimicamente non modificato)

37

34

Biodiesel – estere metilico di acidi grassi (estere metilico prodotto da oli ottenuti da biomassa)

37

33

Biodiesel – estere etilico di acidi grassi (estere etilico prodotto da oli ottenuti da biomassa)

38

34

Biogas che può essere sottoposto a purificazione per ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale

50

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del diesel

44

34

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto della benzina

45

30

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del carburante per aviazione

44

34

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del gas di petrolio liquefatto

46

24

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del diesel

43

36

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto della benzina

44

32

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del carburante per aviazione

43

33

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del gas di petrolio liquefatto

46

23

COMBUSTIBILI RINNOVABILI CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI A PARTIRE DA DIVERSE FONTI RINNOVABILI, COMPRESA LA BIOMASSA

Metanolo da fonti rinnovabili

20

16

Etanolo da fonti rinnovabili

27

21

Propanolo da fonti rinnovabili

31

25

Butanolo da fonti rinnovabili

33

27

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici destinati a essere usati come sostituti del diesel)

44

34

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti da biomassa, destinati a essere usati come sostituti della benzina)

44

33

Carburante per aviazione sintetico Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti da biomassa, destinati a essere usati come sostituti del carburante per aviazione)

44

33

Gas di petrolio liquefatto sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici destinati ad essere usati come sostituti del gas di petrolio liquefatto)

46

24

DME (etere dimetilico)

28

19

Idrogeno da fonti rinnovabili

120

ETBE (etil-ter-butil-etere ottenuto dall'etanolo)

36 (di cui il 37 % da fonti rinnovabili)

27 (di cui il 37 % da fonti rinnovabili)

MTBE (metil-ter-butil-etere ottenuto dal metanolo)

35 (di cui il 22 % da fonti rinnovabili)

26 (di cui il 22 % da fonti rinnovabili)

TAEE (ter-amil-etil-etere ottenuto dall'etanolo)

38 (di cui il 29 % da fonti rinnovabili)

29 (di cui il 29 % da fonti rinnovabili)

TAME (ter-amil-metil-etere ottenuto dal metanolo)

36 (di cui il 18 % da fonti rinnovabili)

28 (di cui il 18 % da fonti rinnovabili)

ThxEE (terz-esil-etil-etere ottenuto dall'etanolo)

38 (di cui il 25 % da fonti rinnovabili)

30 (di cui il 25 % da fonti rinnovabili)

ThxME (terz-esil-metil-etere ottenuto dal metanolo)

38 (di cui il 14 % da fonti rinnovabili)

30 (di cui il 14 % da fonti rinnovabili)

COMBUSTIBILI NON RINNOVABILI

Benzina

43

32

Diesel

43

36

Idrogeno da fonti non rinnovabili

120

—"

(4)l'allegato IV è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DI INSTALLATORI E PROGETTISTI DI IMPIANTI CHE UTILIZZANO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI"

b)al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I sistemi di certificazione o i programmi di formazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, sono basati sui criteri seguenti:

1. La procedura di certificazione è trasparente e chiaramente definita dagli Stati membri o dall'organismo amministrativo da loro designato.";

c)sono inseriti i seguenti punti 1 bis e 1 ter:

"1 bis. I certificati rilasciati dagli organismi di certificazione sono chiaramente definiti e facilmente identificabili per i lavoratori e i professionisti che richiedono la certificazione.

1 ter. Il processo di certificazione consente agli installatori di installare impianti di alta qualità che funzionino in modo affidabile.";

d)i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Gli installatori di sistemi a biomassa, pompe di calore, sistemi geotermici a bassa entalpia, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici devono essere certificati nell'ambito di un programma di formazione o da parte di un fornitore di formazione accreditati.

3. L'accreditamento del programma di formazione o del fornitore di formazione è rilasciato dagli Stati membri o dall'organismo amministrativo da loro designato. L'organismo di accreditamento assicura la continuità e la copertura regionale o nazionale del programma di formazione offerto dal fornitore.

Il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale di laboratorio sufficiente o attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica.

Il fornitore di formazione offre, oltre alla formazione di base, corsi più brevi di aggiornamento e miglioramento delle competenze organizzati in moduli di formazione che consentono agli installatori e ai progettisti di ampliare e diversificare le proprie competenze e aggiungerne di nuove che trovano applicazione nelle diverse tecnologie e nella loro combinazione. Assicura l'adeguamento della formazione alle nuove tecnologie rinnovabili nel contesto dell'edilizia, dell'industria e dell'agricoltura. I fornitori di formazione riconoscono le competenze pertinenti acquisite.

I programmi e i moduli di formazione sono concepiti in modo da consentire l'apprendimento permanente in impianti che utilizzano fonti rinnovabili ed essere compatibili con la formazione professionale destinata alle persone in cerca di prima occupazione e agli adulti che desiderano una riqualificazione o un nuovo lavoro.

I programmi di formazione sono concepiti in modo da facilitare l'acquisizione di qualifiche in tecnologie e soluzioni diverse ed evitare una specializzazione limitata in un marchio o una tecnologia specifici. Il produttore dell'apparecchiatura o del sistema, istituti o associazioni possono essere il fornitore di formazione.";

e) al punto 6, lettera c), sono aggiunti i punti iv) e v) seguenti:

"iv)    comprensione degli studi di fattibilità e di progettazione;

v)    comprensione della trivellazione, nel caso delle pompe di calore geotermiche.";

(5) all'allegato V, la parte C è modificata come segue:

a)i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione; dalla raccolta, l'essiccazione e lo stoccaggio delle materie prime; dai rifiuti e dalle perdite; e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. Se disponibili, nel calcolo si applicano i valori standard disaggregati per le emissioni di N2O nel suolo di cui alla parte D. È consentito calcolare medie con riferimento alle pratiche agricole basate sui dati di un gruppo di aziende, in alternativa all'uso dei valori effettivi.

6. Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, a colture migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici (ad esempio compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se non rischiano di incidere negativamente sulla biodiversità. Devono inoltre essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi 1 .";

b)il punto 15 è soppresso;

c)il punto 18 è sostituito dal seguente:

"18. Ai fini dei calcoli di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep, etd, eccs e eccr che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio. Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 7. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. Rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. I residui non inclusi nell'allegato IX e idonei all'uso sul mercato degli alimenti e dei mangimi sono considerati come aventi la stessa quantità di emissioni derivanti dall'estrazione, dalla raccolta o dalla coltivazione di materie prime, eec, del loro sostituto più prossimo sul mercato degli alimenti e dei mangimi che figura nella tabella della parte D. Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.";

(6)all'allegato VI, la parte B è così modificata:

a)i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione; dalla raccolta, l'essiccazione e lo stoccaggio delle materie prime; dai rifiuti e dalle perdite; e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. Se disponibili, nel calcolo si applicano i valori standard disaggregati per le emissioni di N2O nel suolo di cui alla parte D. È consentito calcolare medie con riferimento alle pratiche agricole basate sui dati di un gruppo di aziende, in alternativa all'uso dei valori effettivi.

6. Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, a colture migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici (ad esempio compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se non rischiano di incidere negativamente sulla biodiversità. Devono inoltre essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi 2 .";

b)il punto 15 è soppresso;

c)il punto 18 è sostituito dal seguente:

"18. Ai fini dei calcoli di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep, etd, eccs e eccr che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio.

Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 7. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo.

Rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. I residui non inclusi nell'allegato IX e idonei all'uso sul mercato degli alimenti e dei mangimi sono considerati come aventi la stessa quantità di emissioni derivanti dall'estrazione, dalla raccolta o dalla coltivazione di materie prime, eec, del loro sostituto più prossimo sul mercato degli alimenti e dei mangimi che figura nella tabella dell'allegato V, parte D.

Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.";

(7) all'allegato VII, nella definizione di "Qusable", il riferimento all'articolo 7, paragrafo 4, è sostituito da un riferimento all'articolo 7, paragrafo 3;

(8)l'allegato IX è così modificato:

(a)alla parte A, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati:"

(b)alla parte B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas per il trasporto il cui contributo al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissato all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è limitato:".

ALLEGATO II

Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 98/70/CE sono modificati come segue:

(1) l'allegato I è così modificato:

(a)il testo della nota a piè di pagina 1 è sostituito dal seguente:

"(1) I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2012+A1:2017. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2012+A1:2017 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.";

(b)il testo della nota a piè di pagina 2 è sostituito dal seguente:

   "(2) I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, sono stati applicati i termini della norma EN ISO 4259‑1:2017/A1: 2021 "Petroleum and related products — Precision of measurement methods and results – Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test" e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni sono interpretati in base ai criteri previsti dalla norma EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.";

(c)il testo della nota a piè di pagina 6 è sostituito dal seguente:

"(6) Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2012 +A1:2017.";

(2) l'allegato II è così modificato:

(a)nell'ultima riga della tabella "Tenore di FAME — EN 14078", la voce "7,0" che compare nell'ultima colonna "Limiti" "Massimo" è sostituita da "10,0";

(b)il testo della nota a piè di pagina 1 è sostituito dal seguente:

"(1) I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2013+A1:2017. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2013+A1:2017 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.";

(c)il testo della nota a piè di pagina 2 è sostituito dal seguente:

"(2) I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, sono stati applicati i termini della norma
EN ISO 4259-1:2017/A1: 2021 "Petroleum and related products — Precision of measurement methods and results – Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test" e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni sono interpretati in base ai criteri previsti dalla norma EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.";

(3)gli allegati IV e V sono soppressi.

(1)    Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della sua entità.
(2)    Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della sua entità.
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