COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.7.2021
COM(2021) 399 final
2021/0219(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Motivi e obiettivi della proposta
Ogni organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) deve fornire "informazioni chiave per gli investitori" in conformità della direttiva 2009/65/CE. Le informazioni riguardanti gli obiettivi e la politica di investimento, il profilo di rischio e di rendimento, gli oneri, i risultati passati e altri dettagli pratici aiutano gli investitori a comprendere le caratteristiche essenziali dell'OICVM e a prendere decisioni di investimento informate. Gli articoli da 78 a 82 e l'articolo 94 della direttiva precisano i principi fondamentali delle informazioni chiave per gli investitori. Il regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione stabilisce ulteriori disposizioni sul contenuto e sul formato delle suddette informazioni.
Gli OICVM sono considerati prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, che prescrive che tutti i PRIIP siano corredati di un "documento contenente le informazioni chiave". Il documento contiene informazioni sul profilo di rischio e di rendimento del PRIIP, compresi la perdita massima possibile del capitale investito e gli scenari di performance adeguati, i costi che gli investitori al dettaglio devono sostenere quando investono in tale prodotto e altri dettagli. Anche in questo caso, si tratta di informazioni che aiutano gli investitori al dettaglio a comprendere le caratteristiche essenziali del prodotto e a prendere decisioni di investimento informate. Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione stabilisce regole dettagliate per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame, la revisione e la consegna del documento. Il regolamento delegato (UE) 2016/1904 stabilisce disposizioni relative all'intervento sui prodotti.
L'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 prevede un regime transitorio in base al quale le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM e non OICVM sono temporaneamente esentate dall'obbligo di fornire agli investitori al dettaglio un documento contenente le informazioni chiave. Il regime si applica attualmente fino al 31 dicembre 2021.
La presente direttiva è accompagnata da due ulteriori misure. In primo luogo, la Commissione propone di prorogare fino al 30 giugno 2022 il regime transitorio di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014. Ciò consentirà di disporre del tempo necessario per prepararsi alla fine del regime transitorio e per attuare l'altra misura (che comporta modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/653) a decorrere dal 1º luglio 2022. Le tre misure sono quindi sincronizzate in termini di date di applicazione.
Allo stato attuale, dal 1º luglio 2022 gli investitori al dettaglio in OICVM riceverebbero sia un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, sia le informazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE. È auspicabile evitare che gli investitori al dettaglio ricevano due diversi documenti informativi precontrattuali per lo stesso OICVM. La presente direttiva garantisce che un documento contenente le informazioni chiave redatto, consegnato, riveduto e tradotto per un determinato OICVM a norma del regolamento sia considerato conforme ai requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE.
La presente iniziativa non fa parte del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT).
Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Il regolamento delegato (UE) 2017/653 specifica la presentazione e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP, il suo formato standardizzato, il metodo di presentazione del rischio e del rendimento nonché del calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima per il riesame delle informazioni e delle condizioni relative alla consegna del documento agli investitori al dettaglio. L'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) hanno presentato congiuntamente progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento, compresi adeguamenti tecnici volti a facilitare l'applicazione delle norme agli OICVM.
La presente proposta mira a garantire che i documenti contenenti le informazioni chiave, che rispettano il regolamento (UE) n. 1286/2014, siano considerati conformi ai requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori nel settore degli OICVM di cui agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della direttiva 2009/65/CE.
Coerenza con le altre normative dell'Unione
La priorità assoluta della Commissione è rafforzare l'economia dell'UE e stimolare gli investimenti in modo da creare posti di lavoro in tutti i 27 Stati membri, instaurando un mercato unico dei capitali più profondo: l'Unione dei mercati dei capitali (UMC). Una legislazione migliore in materia di investitori al dettaglio dovrebbe apportare benefici in altri settori d'intervento in cui le operazioni tra imprese e consumatori rivestono un ruolo importante.
La presente proposta mira ad evitare che due diversi documenti informativi precontrattuali siano messi a disposizione degli investitori al dettaglio per lo stesso OICVM. Il documento contenente le informazioni chiave consentirà agli investitori al dettaglio di raffrontare le caratteristiche economiche e giuridiche essenziali degli OICVM con quelle di altri PRIIP. Per quanto concerne l'informativa precontrattuale, gli ideatori e le persone che forniscono consulenza sugli OICVM o vendono tali prodotti dovranno solo rispettare gli obblighi giuridici di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014. La presente proposta contribuisce allo sviluppo di mercati dei capitali più integrati aiutando gli investitori al dettaglio, i gestori di fondi e, di conseguenza, le imprese destinatarie degli investimenti a beneficiare del mercato unico.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
Base giuridica
La proposta poggia sull'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica per la direttiva 2009/65/CE.
Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Secondo tale principio, l'Unione può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri.
L'intervento dell'Unione è necessario per eliminare gli ostacoli al mercato interno dei servizi e dei prodotti finanziari introducendo un approccio uniforme in materia di informazioni relative ai PRIIP. Il problema individuato (due diversi documenti informativi precontrattuali per lo stesso OICVM) può essere risolto solo a livello dell'Unione, poiché ogni modifica della direttiva 2009/65/CE deve avvenire tramite una proposta della Commissione.
Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 TUE. Le misure proposte sono necessarie per ridurre le conseguenze di un'applicazione parallela della direttiva 2009/65/CE e del regolamento (UE) n. 1286/2014.
L'azione dell'Unione è necessaria per garantire l'efficace applicazione delle regole PRIIP da parte delle autorità competenti e degli ideatori di PRIIP, come pure il corretto funzionamento del mercato interno dei fondi di investimento. La proposta ridurrà gli oneri e i costi di conformità per gli OICVM eliminando la duplicazione delle informative precontrattuali, i requisiti onerosi, l'inutile complessità normativa e l'incertezza giuridica.
Scelta dello strumento
L'obiettivo è eliminare gli ostacoli modificando una direttiva. Di conseguenza, una direttiva costituisce lo strumento più appropriato.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto distinta, poiché per il regolamento (UE) n. 1286/2014 è già stata elaborata una valutazione d'impatto che riguarda anche gli OICVM. La proposta non crea nuovi obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari.
La proposta promuove i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali. L'obiettivo principale è rafforzare i diritti dei consumatori (articolo 38 della Carta) e facilitare il diritto di prestare servizi in qualunque Stato membro (articolo 15, paragrafo 2, della Carta).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna per la Commissione.
5.ALTRI ELEMENTI
Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il riesame del regolamento (UE) n. 1286/2014 da parte della Commissione, nell'ambito della prossima strategia per gli investimenti al dettaglio, prenderà tra l'altro in considerazione l'applicazione delle regole stabilite nel regolamento. Si baserà su una consultazione pubblica e su discussioni con l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA e le autorità competenti degli Stati membri.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La presente proposta introduce un nuovo articolo 82 bis nella direttiva 2009/65/CE. L'articolo stabilisce in termini chiari, precisi e incondizionati che un documento contenente le informazioni, laddove sia redatto, consegnato, riveduto e tradotto per un OICVM a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, dovrebbe essere considerato conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori ai fini di tale direttiva.
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2021/0219 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio prescrive che le società di investimento e le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni chiave sulle caratteristiche essenziali degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) offerti agli investitori ("documento contenente le informazioni chiave per gli investitori" o "KIID" - key investor information document), in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'OICVM interessato e, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate.
(2)Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio prescrive che gli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), prima di mettere tali prodotti a disposizione degli investitori al dettaglio, redigano un documento contenente le informazioni chiave per tale prodotto al fine di consentire a tali investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave del PRIIP in questione ("documento contenente le informazioni chiave" o "KID" - key information document).
(3)Gli OICVM sono anch'essi considerati PRIIP, per i quali è richiesto un "KID" a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tuttavia, in forza dell'articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento le società di gestione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE e le società d'investimento di cui all'articolo 27 della medesima direttiva nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM sono esentate dagli obblighi di cui a tale regolamento, e quindi dall'elaborazione di un "KID" fino al 31 dicembre 2021 ("regime transitorio").
(4)Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto e il formato standard del KID, il metodo di presentazione del rischio e del rendimento e del calcolo dei costi, nonché le condizioni e la frequenza minima per il riesame delle informazioni contenute nel KID e le condizioni relative alla consegna del KID agli investitori al dettaglio.
(5)Il [GU: inserire la data] la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) .../2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653, tra l'altro per facilitare l'uso della presentazione, del contenuto e del formato standard del KID da parte delle società di gestione, delle società d'investimento e delle persone che forniscono consulenza sugli OICVM o vendono quote di tali prodotti. La data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021 è stata tuttavia fissata al 1º luglio 2022 per dare alle suddette società di gestione, società d'investimento e persone che forniscono consulenza sugli OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e quindi all'obbligo di elaborare un KID. Poiché la data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021 è stata fissata al 1º luglio 2022 e poiché è necessario garantire che la fine del regime transitorio coincida con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021, il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) .../2021 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di prorogare il regime transitorio fino al 30 giugno 2022.
(6)Le "informazioni chiave per gli investitori" di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE e i "documenti contenenti le informazioni chiave" prescritti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 riguardano essenzialmente gli stessi obblighi di informazione. È quindi necessario evitare che gli investitori al dettaglio in PRIIP interessati ad acquistare quote di OICVM ricevano, a partire dal 1º luglio 2022, entrambi i documenti per lo stesso prodotto finanziario. È dunque opportuno stabilire che il KID deve essere considerato conforme ai requisiti applicabili al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/65/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella direttiva 2009/65/CE è inserito il seguente articolo 82 bis:
"Articolo 82 bis
Informazioni chiave per gli investitori fornite mediante il documento contenente le informazioni chiave
Gli Stati membri garantiscono che, qualora una società d'investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un documento contenente le informazioni chiave conforme ai requisiti per i predetti documenti di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*, le autorità competenti considerino tale documento conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori di cui agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della presente direttiva.
_____________________
*
Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).".
Articolo 2
1.Entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione, in tempo utile perché questa possa presentare le proprie osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente