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Document 52018DC0697

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Sintesi della relazione riassuntiva sul funzionamento del regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

COM/2018/697 final

Bruxelles, 17.10.2018

COM(2018) 697 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Sintesi della relazione riassuntiva sul funzionamento del regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

{SWD(2018) 438 final}


Elenco delle abbreviazioni

BPR        Regolamento sui biocidi

CLP        Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio

NC        Nomenclatura combinata

CUS        Customs Union and Statistics

AND        Autorità nazionale designata

ECHA        Agenzia europea per le sostanze chimiche

ePIC        Applicazione software per l'attuazione del regolamento (UE) n. 649/2012

UE        Unione europea

FRA        Misura di regolamentazione definitiva

NEA        Autorità nazionale preposta all'applicazione

OCSE        Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici

PIC        Previo assenso informato

PPPR        Regolamento sui prodotti fitosanitari

RC        Convenzione di Rotterdam

REACH    Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RIN        Numero di riferimento identificativo

SDS        Scheda di dati di sicurezza



1.Introduzione 

1.1.Il regolamento PIC 

Il regolamento (UE) n. 649/2012 1 (il «regolamento PIC») dà esecuzione alla convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, adottata nel 1998 e ratificata dall'Unione nel 2002. Il regolamento mira a promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni, favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche pericolose, definendo una procedura per l'adozione delle decisioni nell'ambito dell'Unione sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi (articolo 1).

Il regolamento PIC si applica alle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC ai sensi della convenzione di Rotterdam, alle sostanze chimiche industriali (a uso professionale e di consumo) e ai pesticidi (inclusi i biocidi) vietati o soggetti a rigorose restrizioni in forza della legislazione dell'Unione per motivi legati alla salute o all'ambiente. Il regolamento impone obblighi alle imprese che intendono esportare tali sostanze chimiche verso i paesi terzi, a prescindere dal fatto che questi siano o meno parti della convenzione di Rotterdam. Le esportazioni sono soggette a obblighi diversi in base al loro inserimento nell'allegato I del regolamento: le sostanze elencate nella parte 1 dell'allegato I sono soggette a obbligo di notifica di esportazione all'autorità del paese importatore; le sostanze elencate nelle parti 2 e 3 dell'allegato I sono soggette a obbligo di notifica di esportazione e di consenso esplicito da parte dell'autorità del paese importatore, a meno che non siano soggette alla procedura PIC ai sensi della convenzione e non siano esportate nel territorio di una parte che ha risposto positivamente all'importazione o verso un paese che ha rinunciato al diritto di ricevere la notifica. Tali obblighi si applicano anche alle miscele contenenti le sostanze di cui all'allegato I del regolamento in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 2 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (regolamento CLP), e a taluni articoli.

Il regolamento PIC impone inoltre alla Commissione l'obbligo di notificare al segretariato della convenzione la misura di regolamentazione definitiva (FRA) che vieta o assoggetta a rigorose restrizioni l'utilizzo di una sostanza chimica nell'Unione in una categoria di impiego della convenzione (sostanze chimiche industriali o pesticidi). Le sostanze chimiche soggette a tale notifica sono elencate nella parte 2 dell'allegato I del regolamento PIC. La notifica FRA è volta a informare le altre parti sui potenziali rischi derivanti dall'utilizzo di tali sostanze chimiche e costituisce la base per l'inserimento delle sostanze chimiche nell'allegato III della convenzione.

Per le sostanze elencate nella parte 3 dell'allegato I (che rispecchia l'allegato III della convenzione), la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e in forza della legislazione dell'Unione, adotta una decisione sull'importazione che descrive se e a quali condizioni la sostanza può essere importata nell'Unione. Anche la decisione viene trasmessa al segretariato della convenzione.

1.2.Comunicazione delle informazioni

L'articolo 22 del regolamento PIC fa obbligo alla Commissione di comunicare le sue attività a norma del regolamento ogni tre anni e di redigere una relazione riassuntiva sul funzionamento del regolamento PIC, che integri:

·le informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, sul funzionamento delle procedure definite nel regolamento, incluse quelle sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive;

·le informazioni presentate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, sul funzionamento delle procedure del regolamento PIC.

La presente sintesi è la prima nel quadro del regolamento PIC e copre i tre anni di attuazione da quando il regolamento è divenuto applicabile (2014 3 -2016). Un formato comune per la comunicazione ad uso delle autorità nazionali designate (AND) è stato stabilito mediante decisione di esecuzione (UE) 2016/770 della Commissione del 14 aprile 2016 4 , al fine di raccogliere informazioni coerenti nei vari Stati membri. Un formato di comunicazione per la relazione dell'agenzia è stato adottato in modo analogo mediante decisione di esecuzione (UE) 2016/1115 della Commissione del 7 luglio 2016 5 .

Gli Stati membri e l'agenzia dovevano presentare la relazione entro il 31 maggio 2017, ma la procedura di comunicazione ha subito ritardi. La relazione dell'agenzia è pervenuta il 18 luglio 2017, mentre la comunicazione degli Stati membri si è conclusa il 5 ottobre 2017, con la presentazione del questionario finale per la comunicazione delle informazioni.

Il presente documento è la sintesi della relazione riassuntiva prevista dall'articolo 22 del regolamento PIC, che riassume i risultati delle relazioni della Commissione, dell'agenzia e degli Stati membri. Essa offre una panoramica dell'attuazione del regolamento PIC nel periodo 2014-2016.

2.Governance del regolamento PIC

2.1.Tutti gli Stati membri hanno designato la loro autorità nazionale competente

A norma dell'articolo 4 del regolamento PIC, gli Stati membri devono designare una o più autorità (autorità nazionali designate o AND), preposte all'espletamento delle funzioni amministrative stabilite dal regolamento PIC. Le AND rivestono un ruolo importante nella procedura di notifica dell'esportazione: verificano che le notifiche di esportazione siano conformi e le trasmettono all'agenzia; gestiscono le richieste di consenso esplicito e decidono in merito agli esoneri; gestiscono le richieste di un numero speciale di riferimento identificativo (RIN) e informano la Commissione sulle decisioni di vietare o sottoporre a rigorose restrizioni una sostanza chimica a livello nazionale. A norma dell'articolo 10, anche alle AND incombono obblighi di comunicazione, ad esempio l'obbligo di fornire all'agenzia informazioni sul commercio delle sostanze elencate nell'allegato I. Tali autorità devono inoltre fornire, su richiesta, informazioni ai paesi importatori, facilitando lo scambio di informazioni sulle sostanze chimiche e collaborando al fine di promuovere l'assistenza tecnica.

Gli Stati membri hanno designato 35 autorità nazionali competenti. La maggior parte degli Stati membri (22) possiede una sola AND, mentre sei Stati membri ne possiedono due o tre. Le AND sono soprattutto ministeri o agenzie responsabili in materia di ambiente, sostanze chimiche, salute o salute e sicurezza. Nel caso degli Stati membri che possiedono più di una AND, le responsabilità vengono generalmente suddivise: una AND si occupa del controllo delle sostanze chimiche industriali, mentre l'altra si occupa dei pesticidi.

Le risorse necessarie per attuare il regolamento PIC negli Stati membri, in particolare le risorse umane, dipendono dal numero di notifiche di esportazione e di richieste di consenso esplicito trattate. Le cifre fornite dagli Stati membri sulle risorse umane addette alla procedura PIC all'interno delle autorità nazionali designate variano tra 0,1 ETP per gli Stati membri che devono trattare poche notifiche di esportazione e 2 ETP per gli Stati membri che hanno il carico di lavoro maggiore.

2.2.Il carico di lavoro dell'agenzia è stato più elevato del previsto prima dell'entrata in vigore del regolamento

L'agenzia riveste un ruolo centrale nel garantire il corretto funzionamento della procedura di notifica di esportazione. In particolare, essa:

·registra le notifiche di esportazione, verifica la loro completezza e le trasmette alla AND del paese importatore (articolo 8, paragrafo 2);

·trasmette una seconda notifica di esportazione se non riceve una conferma di ricezione da parte dell'autorità del paese extra UE entro trenta giorni dal primo invio (articolo 8, paragrafo 3);

·mette a disposizione di tutte le AND dell'UE le notifiche di esportazione ricevute dalle AND dei paesi terzi (articolo 9, paragrafo 1);

·conferma la ricezione delle notifiche di esportazione ricevute dai paesi extra UE (articolo 9, paragrafo 1);

·invia un sollecito per una richiesta di consenso esplicito se non è pervenuta alcuna risposta dalle autorità del paese extra UE entro trenta giorni dalla richiesta iniziale; invia un secondo sollecito qualora non sia ancora pervenuta alcuna risposta entro altri trenta giorni (articolo 14, paragrafo 6);

·aiuta le AND dell'UE e la Commissione a valutare gli esoneri ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 6 e 7;

·raccoglie, elabora una sintesi e pubblica i dati ricevuti ogni anno dalle AND riguardo ai quantitativi di sostanze chimiche esportate e importate (articolo 10, paragrafo 3).

L'agenzia ha il compito di sviluppare e gestire l'applicazione software per il trattamento delle notifiche di esportazione e dei consensi espliciti ricevuti dai paesi importatori (ePIC). Inoltre, fornisce assistenza e orientamento tecnico e scientifico all'industria, alle AND degli Stati membri e dei paesi terzi, e alla Commissione europea (articolo 6).

Come evidenziato nella relazione dell'agenzia, il numero di notifiche di esportazione è cresciuto, superando l'aumento annuo del 10 % previsto, generando un carico di lavoro superiore alle attese e facendo aumentare il tempo dedicato al sostegno alle AND (dei paesi UE ed extra UE). Il sostegno alle AND dell'UE e dei paesi extra UE richiede tra il 30 e il 40 % delle ore lavorative del personale. L'aumento delle notifiche di esportazione ha inoltre reso necessari miglioramenti dell'applicazione PIC, quali una maggiore automazione di alcuni processi per ridurre il carico di lavoro degli utilizzatori industriali e delle autorità, e aiutarli in tal modo a rispettare i termini di legge.

Tabella 1: numero di notifiche previste e trattate dall'agenzia

2014

2015

2016

Numero stimato di notifiche

4 000

4 300

6 300

Numero effettivo di notifiche

4 575

5 460

7 967

L'agenzia ha indicato che il carico di lavoro attuale conferma questa tendenza e che per svolgere il lavoro aggiuntivo saranno necessarie ulteriori risorse umane e finanziarie.

2.3.La Commissione, l'agenzia e le AND giudicano efficace il coordinamento tra l'UE e le istituzioni nazionali

In generale, gli Stati membri hanno considerato soddisfacente il coordinamento tra le AND e la Commissione, e tra le AND e l'agenzia. Diverse AND hanno apprezzato la rapidità e la qualità del sostegno offerto dalla Commissione e dall'agenzia. Analogamente, l'agenzia giudica la collaborazione con le AND efficace, anche nel gestire le controversie. Anche la Commissione ha considerato efficace la cooperazione con le AND, in particolare grazie alle discussioni che hanno luogo due volte l'anno in occasione delle riunioni «autorità nazionali designate PIC».

L'agenzia ha giudicato soddisfacente la collaborazione con la Commissione, indicando tuttavia alcuni settori da migliorare, come la preparazione delle notifiche FRA e delle riunioni, l'attuazione dell'articolo 14, paragrafi 6 e 7, e la procedura di aggiornamento degli allegati. Anche la Commissione ha ritenuto soddisfacente la cooperazione con l'agenzia, mettendo in evidenza gli scambi regolari sulle questioni scientifiche, tecniche e giuridiche che emergono nell'ambito dell'attuazione, in particolare sull'interpretazione giuridica delle disposizioni e sulla loro attuazione pratica.

3.Aggiornamenti dell'allegato I del regolamento PIC 

A norma dell'articolo 23, l'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I deve essere riesaminato dalla Commissione almeno ogni anno tenendo conto degli sviluppi registrati nel diritto dell'Unione – soprattutto nel regolamento REACH 6 , nel BPR 7 e nel PPPR 8 – e nell'ambito della convenzione. Gli allegati del regolamento PIC vengono modificati mediante atti delegati adottati dalla Commissione.

Nel periodo di riferimento 21 sostanze sono state inserite nella parte 1 dell'allegato I e 10 nella parte 2. Dodici di queste sostanze sono state inserite in seguito a un divieto del loro uso come pesticidi ai sensi del PPPR e nove in seguito all'inserimento nell'allegato XVII del REACH. Sette sono state inserite nella parte 3 dell'allegato I in seguito al loro inserimento nell'allegato III della convenzione di Rotterdam.

Tabella 2: sostanze aggiunte all'allegato I nel periodo di riferimento

Atto delegato

Sostanza chimica

Modifica dell'allegato I

Base dell'inserimento

Regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012

Azociclotin

Parte 1 e 2

PPPR

Bitertanolo

Parte 1 e 2

PPPR

Cinidon etile

Parte 1 e 2

PPPR

Ciclanilide

Parte 1 e 2

PPPR

Ciflutrin

Parte 1 e 2

PPPR

Ciexatin

Parte 1 e 2

PPPR

Etossisulfuron

Parte 1 e 2

PPPR

Cloruro di didecildimetilammonio

Parte 1

PPPR

Oxadiargil

Parte 1 e 2

PPPR

Rotenone

Parte 1 e 2

PPPR

Warfarina

Parte 1

PPPR

Azinfos-metile

Parte 3

Allegato III della RC

Acido perfluorottano solfonico

Parte 3

Allegato III della RC

Perfluorottani sulfonati

Parte 3

Allegato III della RC

Perfluorottani sulfonamidi

Parte 3

Allegato III della RC

Perfluorottani sulfonili

Parte 3

Allegato III della RC

Regolamento delegato (UE) n. 2015/2229 della Commissione, del 29 settembre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012

1,1-dicloroetene

Parte 1

REACH

1,1,2-tricloroetano

Parte 1

REACH

1,1,1,2-tetracloroetano

Parte 1

REACH

1,1,2,2-tetracloroetano

Parte 1

REACH

Composti di dibutilstagno

Parte 1

REACH

Composti di diottilstagno

Parte 1

REACH

Fenbutatin ossido

Parte 1 e 2

PPPR

Composti di piombo

Parte 1

REACH

Pentacloroetano

Parte 1

REACH

Triclorobenzene

Parte 1

REACH

Pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere

Parte 3

Allegato III della RC

Ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere

Parte 3

Allegato III della RC

A norma dell'articolo 11 del regolamento PIC, la Commissione deve notificare per iscritto al segretariato della convenzione di Rotterdam le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato I, che sono assoggettabili alla notifica PIC. Nel periodo di riferimento sono state presentate al segretariato tre notifiche:

Tabella 3: notifiche PIC trasmesse al segretariato nel periodo di riferimento

Base della notifica

Sostanze chimiche notificate

Data di notifica

Regolamento (CE) n. 73/2013 (2014) della Commissione

Naled

Aprile 2014

Regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione

Bitertanolo

Ottobre 2016

Regolamento delegato (UE) n. 2015/2229 della Commissione

Fenbutatin ossido

Ottobre 2016



4.Funzionamento del regolamento PIC

4.1.Le attività di sensibilizzazione e il sostegno delle AND e dell'agenzia agli esportatori hanno migliorato il rispetto del regolamento PIC

L'agenzia deve fornire assistenza, orientamento tecnico e scientifico e strumenti agli esportatori e agli importatori (articolo 6, paragrafo 1). Sebbene non sia un obbligo giuridico, nel periodo di riferimento la maggior parte delle AND ha fornito sostegno e svolto attività di sensibilizzazione destinate agli esportatori e agli importatori nazionali.

Nel periodo di riferimento 25 Stati membri hanno condotto attività di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli esportatori e agli importatori. La maggior parte di essi ha creato pagine web specifiche con informazioni sul regolamento PIC e rimandi alle pagine web dell'agenzia dedicate al regolamento PIC e all'applicazione ePIC. Dieci Stati membri hanno anche istituito servizi nazionali di assistenza tecnica. Secondo quasi tutti gli Stati membri tali attività hanno migliorato il rispetto del regolamento PIC tra gli esportatori e gli importatori. Alcune AND hanno ad esempio notato un aumento delle notifiche di esportazione loro trasmesse, nonché un maggior numero di società registrate in ePIC e una maggiore osservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 10.

Nel periodo di riferimento l'agenzia ha pubblicato i suoi Orientamenti per l'attuazione del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, nonché diversi manuali d'uso per ePIC (per i vari gruppi di utilizzatori). Essa ha inoltre fornito informazioni agli esportatori e agli importatori tramite il suo sito Internet, notiziari elettronici settimanali o la sua newsletter, e ha organizzato una serie di workshop sul regolamento PIC, che riguardavano soprattutto lo sviluppo iniziale di ePIC. Secondo l'agenzia, il maggior numero di notifiche di esportazione trasmesse dagli esportatori dell'UE e di società che applicano il regolamento PIC suggeriscono che la conoscenza del regolamento e la sua osservanza sono notevolmente migliorate nel periodo di riferimento, in parte grazie alle attività di sensibilizzazione realizzate dall'agenzia stessa e dalle AND.

4.2.Il carico di lavoro per l'attuazione del regolamento PIC è distribuito in maniera disomogenea tra gli Stati membri

La notifica di esportazione è lo strumento del regolamento PIC attraverso il quale i paesi si scambiano informazioni sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni. Tutti gli esportatori dell'UE devono inviare una notifica di esportazione alle loro AND se intendono esportare verso un paese terzo le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell'allegato I del regolamento PIC. La notifica, una volta verificata e accettata dalla AND (eventualmente, dopo la ritrasmissione), viene inoltrata all'agenzia, che ne verifica ulteriormente la conformità e la trasmette alla AND del paese importatore. In caso di mancata conferma di ricezione, l'agenzia invia nuovamente la notifica. L'intera procedura si svolge tramite il sistema ePIC e gli esportatori sono tenuti a utilizzare il modello di notifica fornito dal sistema.

Nel periodo di riferimento gli Stati membri hanno accettato e inoltrato all'agenzia 15 771 notifiche di esportazione e ne hanno respinte 1 214. Il numero di notifiche di esportazione trattate varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Tre Stati membri non hanno trattato alcuna notifica di esportazione nel periodo di riferimento, mentre cinque Stati membri ne hanno trattate meno di 10. I paesi che hanno emesso il maggior numero di notifiche di esportazione sono la Germania (5 196 notifiche), la Francia (3 358), il Regno Unito (1 829), l'Italia (1 321) e la Spagna (1 265). I paesi importatori che hanno ricevuto il numero più alto di notifiche di esportazione dall'Unione sono stati la Svizzera (1 044 notifiche), la Turchia (984), la Russia (890), gli Stati uniti (754) e la Cina (601).

Per talune esportazioni esonerate dal regolamento PIC o dall'obbligo di notifica di esportazione, gli esportatori devono richiedere alla loro AND un RIN speciale da utilizzare nella dichiarazione in dogana al fine di agevolare la pratica di sdoganamento.

Nel periodo di riferimento 17 Stati membri hanno accettato 7 072 richieste di RIN speciale, principalmente per le esportazioni esonerate dal regolamento in quanto finalizzate alla ricerca o all'analisi. Undici Stati membri non hanno ricevuto alcuna richiesta di questo tipo negli ultimi tre anni. La Germania, il Regno Unito e il Belgio sono stati i paesi che hanno accettato il maggior numero di richieste di RIN speciale (cfr. la figura 1).

Figura 1: numero totale di notifiche di esportazione e di richieste di RIN speciale accettate dalle AND nel periodo di riferimento

4.3.Gli esportatori hanno avuto difficoltà a completare il modulo di notifica di esportazione

Secondo l'agenzia e le AND, gli esportatori hanno avuto difficoltà a fornire informazioni sull'esportazione (ad esempio i dati di contatto degli importatori) e sull'uso previsto della sostanza chimica nel paese importatore. In particolare, gli esportatori hanno avuto problemi per quanto riguarda l'uso previsto e la categoria d'impiego nell'ambito delle esportazioni di biocidi. Dodici AND hanno inoltre riferito che gli esportatori hanno avuto problemi di disponibilità dei codici nell'ambito della nomenclatura combinata (NC) o dei numeri CUS (Customs Union and Statistics). L'agenzia ha segnalato problemi anche in riferimento alla sezione 6.1 del modulo - che sintetizza la FRA con i motivi e la data di entrata in vigore – in cui alcuni esportatori hanno inserito informazioni inadeguate. Diverse AND e l'agenzia hanno inoltre evidenziato problemi per quanto riguarda la fornitura delle schede di dati di sicurezza (SDS) nella lingua corretta, le esportazioni delle miscele e i gruppi di sostanze chimiche registrati in ePIC, che non sono necessariamente esaurienti, e che hanno creato confusione tra gli esportatori riguardo all'assoggettabilità di una sostanza chimica al regolamento PIC.

4.4.Il numero di richieste di ritrasmissione è stato relativamente elevato nel triennio considerato

In un numero di casi relativamente elevato, le AND o l'agenzia hanno chiesto la ritrasmissione di una notifica. Nel periodo 2015-2016 esse hanno chiesto complessivamente la ritrasmissione di 2 503 notifiche di esportazione. Per 566 di queste ritrasmissioni la richiesta proveniva dall'agenzia (334 nel 2015 e 232 nel 2016). I motivi principali della richiesta di ritrasmissione riguardavano la sezione 6 del modulo di notifica (sintesi e motivi della FRA e data di entrata in vigore) e le SDS (ad esempio la lingua o SDS non corrispondenti alla notifica).

4.5.Non sono stati rilevati particolari ritardi nella procedura di notifica di esportazione

Nonostante alcune AND e l'agenzia abbiano segnalato problemi relativi al rispetto dei termini della procedura di notifica, il numero di notifiche emesse in ritardo si è mantenuto basso. Il numero di notifiche ricevute dall'agenzia meno di 25 giorni prima dell'esportazione (il termine indicato nel regolamento) ha rappresentato il 4,9 % del numero totale di notifiche di esportazione. Inoltre, 171 notifiche sono state trasmesse in ritardo ai paesi importatori dall'agenzia, il che rappresenta l'1,2 % del numero totale di notifiche inoltrate ai paesi importatori nel periodo di riferimento. I motivi dei ritardi erano generalmente connessi a difficoltà di trattamento delle notifiche di esportazione nel periodo di punta invernale, al mancato rispetto dei termini di ritrasmissione da parte delle società e, a livello di agenzia, a ritardi nella ricezione delle notifiche inviate dalle AND.

4.6.Il numero di notifiche di esportazione ricevute dai paesi extra UE è quasi raddoppiato tra il 2014 e il 2016

A norma dell'articolo 9, l'agenzia deve mettere a disposizione tramite la sua banca dati le notifiche di esportazione ricevute dai paesi terzi, accusare ricevuta della notifica alla AND del paese esportatore e fornire una copia alla AND dello Stato membro che riceve l'importazione.

Nel periodo di riferimento l'agenzia ha ricevuto 1 105 notifiche di esportazione da paesi extra UE, soprattutto dagli Stati Uniti e dalla Svizzera. Il numero delle notifiche è quasi raddoppiato tra il 2014 e il 2016.

Tabella 4: notifiche di esportazione ricevute da paesi extra UE e conferme di ricezione inviate dall'agenzia nel periodo di riferimento

2014

2015

2016

Totale

Notifiche di esportazione ricevute

209

486

410

1 105

4.7.La comunicazione delle informazioni a norma dell'articolo 10 è stata efficace

L'articolo 10 attribuisce agli esportatori e agli importatori l'obbligo di comunicare alla AND, nel corso del primo trimestre di ogni anno, i quantitativi delle sostanze chimiche di cui all'allegato I del regolamento PIC, esportate verso paesi terzi, o da essi importate, nell'anno precedente. Gli esportatori devono inoltre fornire alla AND i nomi e gli indirizzi di ciascun importatore. A loro volta, le AND devono trasmettere ogni anno questi dati all'agenzia, che li aggrega a livello di UE e li diffonde attraverso la sua banca dati 9 .

Dalle informazioni fornite dall'agenzia e dalle AND si evince che sono emersi pochi problemi per quanto riguarda la procedura di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 10. Circa un terzo delle AND ha segnalato ritardi nella presentazione delle informazioni da parte degli esportatori o degli importatori. Tali ritardi non hanno tuttavia impedito di completare la procedura di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 10. Analogamente, l'agenzia ha avuto qualche difficoltà nella raccolta delle informazioni relative agli Stati membri, visto che le AND hanno incluso i dati relativi alle esportazioni delle sostanze chimiche di cui all'allegato I esportate a fini di ricerca o di analisi, e che quindi non rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento PIC e non erano soggette all'obbligo di comunicazione delle informazioni.

I dati raccolti ai fini della comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 10 vengono utilizzati dalle AND, dalle dogane o da altre autorità preposte all'applicazione della legge in 16 Stati membri. Otto AND hanno indicato che i dati vengono utilizzati per attività di controllo dell'applicazione, altre sei per attività di controllo dell'applicazione del regolamento REACH (ad esempio la verifica incrociata del rispetto degli obblighi di registrazione o del rispetto delle restrizioni).

4.8.Sono state adottate decisioni sull'importazione nell'UE per sette sostanze incluse nell'allegato III della convenzione di Rotterdam

Ai sensi dell'articolo 10 della convenzione, le parti devono adottare una decisione sull'importazione di ogni nuova sostanza inclusa nell'allegato III e presentarla al segretariato. A norma dell'articolo 13 del regolamento PIC, la decisione sull'importazione nell'Unione viene adottata mediante un atto di esecuzione redatto dalla Commissione e presentato al comitato REACH per un parere secondo la procedura di consultazione.

Le decisioni sulle importazioni sono state prese mediante due decisioni di esecuzione adottate dalla Commissione nel periodo di riferimento.

Tabella 5: decisioni sull'importazione nell'Unione adottate nel periodo di riferimento

Atto di esecuzione

Sostanze chimiche

Natura/stato della decisione

Decisione sull'importazione

Motivi della decisione

Decisione di esecuzione della Commissione del 15 maggio 2014

Azinfos-metile

Nuova decisione

Definitiva

Importazione vietata

Utilizzo vietato a norma del PPPR

Pentabromodifeniletere commerciale

Nuova decisione

Definitiva

Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche

Utilizzo vietato, salvo esenzioni specifiche ai sensi del regolamento POP

Ottabromodifenil etere commerciale

Nuova decisione

Definitiva

Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche

Utilizzo vietato, salvo esenzioni specifiche ai sensi del regolamento POP

Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili

Nuova decisione

Definitiva

Importazione vietata

Utilizzo vietato, salvo esenzioni specifiche ai sensi del regolamento POP

Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 febbraio 2016

Metamidofos

Nuova decisione

Definitiva

Importazione vietata

Utilizzo vietato a norma del PPPR

Ossido di etilene

Modifica di una decisione precedente

Provvisoria

Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche

Utilizzo vietato a norma del PPPR e soggetto a restrizioni a norma del BPR

DDT

Modifica di una decisione precedente

Definitiva

Importazione vietata

Utilizzo vietato a norma del regolamento POP

4.9.Diverse AND di paesi terzi hanno avuto difficoltà a gestire le richieste di consenso esplicito

L'articolo 14 richiede il consenso del paese importatore prima che possa avere luogo l'esportazione delle sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I. Tuttavia, la AND del paese esportatore può decidere, caso per caso e in consultazione con la Commissione, che non sia necessario un consenso esplicito se una sostanza chimica assoggettabile alla notifica PIC viene esportata verso un paese OCSE (articolo 14, paragrafo 6) o se non è pervenuta alcuna risposta dal paese importatore entro 60 giorni e se sono soddisfatte alcune condizioni (articolo 14, paragrafo 7).

Nel periodo di riferimento 19 Stati membri hanno attuato la procedura di consenso esplicito ai sensi dell'articolo 14. Secondo tali paesi la sfida principale è stata la difficoltà per diversi paesi importatori di gestire le richieste di consenso esplicito perché le AND hanno risposto dopo il periodo previsto di 60 giorni o perché non hanno risposto affatto. Delle 3 362 richieste di consenso esplicito trattate dalle AND, il 56 % ha ricevuto una risposta. La percentuale è diminuita nel periodo di riferimento (61 % nel 2014, 58 % nel 2015 e 51 % nel 2016), mentre il numero è aumentato. Questo spiega perché l'agenzia ha dovuto inviare un numero considerevole di solleciti. Un primo sollecito è stato inviato per il 65 % delle richieste e un secondo sollecito per il 42 % delle richieste.

Pochi Stati membri hanno dovuto decidere se disporre o meno l'esonero dall'obbligo di consenso esplicito (ad esempio sei per un'esportazione verso un paese OCSE e 11 per la mancata risposta dell'autorità competente del paese importatore). Inoltre, le informazioni fornite dalle AND indicano che si sono verificati pochi problemi di attuazione. Anche se l'agenzia ha dichiarato che all'inizio è stato difficile interpretare i casi in cui si applicavano le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 8, il numero dei casi problematici è sceso a un livello molto basso.

4.10.L'inosservanza degli obblighi relativi alle informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate ha principalmente riguardato gli imballaggi e le SDS

A norma dell'articolo 17, le sostanze chimiche esportate devono essere imballate ed etichettate in conformità delle rispettive disposizioni dell'Unione, se non diversamente richiesto dal paese importatore. Una SDS conforme con l'allegato II del regolamento REACH deve essere inviata a ciascun importatore insieme alla sostanza chimica.

Le autorità nazionali preposte all'applicazione (NEA) di otto Stati membri hanno riscontrato problemi di conformità nelle informazioni che accompagnano le sostanze chimiche esportate. Sei Stati membri hanno indicato che tali problemi di conformità riguardavano i requisiti di imballaggio previsti dal regolamento CLP, mentre altri sei hanno riscontrato problemi di conformità in riferimento all'applicazione dei requisiti previsti dal regolamento REACH per le SDS.

4.11.Tutti gli Stati membri hanno istituito un sistema per controllare l'esportazione e l'importazione delle sostanze chimiche soggette al regolamento PIC

A norma dell'articolo 18 del regolamento PIC, gli Stati membri devono designare le autorità, ad esempio quelle doganali, incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I. Tutti gli Stati membri hanno designato tali autorità. Le autorità doganali partecipano all'attuazione del regolamento PIC in tutti gli Stati membri, eccetto a Malta e nel Regno Unito. In quattro paesi, l'unica autorità nazionale preposta all'applicazione (NEA) è l'amministrazione doganale (Spagna, Croazia, Italia e Slovacchia). Altre autorità preposte all'applicazione sono generalmente i servizi ambientali, chimici e/o di ispezione sanitaria. In nove Stati membri la NEA fa parte della stessa istituzione della AND.

In quasi tutti gli Stati membri, le NEA che controllano l'applicazione del regolamento PIC sono anche incaricate del controllo dell'applicazione di altri atti legislativi sulle sostanze chimiche, quali il regolamento CLP (27 Stati membri), il regolamento REACH (25 Stati membri) e il BPR (22 Stati membri).

La maggior parte degli Stati membri (18) ha dichiarato che le NEA dispongono di risorse sufficienti per adempiere i loro obblighi a norma del regolamento PIC. Gli Stati membri che hanno evidenziato problemi di risorse nelle NEA si riferivano solitamente alla mancanza di risorse umane.

Sedici Stati membri hanno messo a punto una sorta di strategia di applicazione (comprendente un regolamento, istruzioni scritte, ecc.) e 15 Stati membri hanno istituito una formazione regolare per gli ispettori. La maggior parte degli Stati membri ha inoltre descritto il sistema di sanzioni applicabile alle violazioni del regolamento PIC. Generalmente, le AND hanno descritto una combinazione di misure esecutive quali il sequestro e il blocco delle merci, il ritiro del prodotto, la sospensione delle attività, ecc. Dieci Stati membri hanno indicato che le NEA possono inviare lettere di costituzione in mora con la richiesta di allinearsi alle norme entro un determinato periodo. Riguardo alle sanzioni per le violazioni, 23 Stati membri hanno dichiarato di infliggere sanzioni per violazioni specifiche, la cui entità varia spesso in funzione della gravità della violazione. In sette Stati membri può essere inflitta una pena detentiva per le violazioni più gravi.

4.12.Quasi tutti gli Stati membri hanno preso provvedimenti di applicazione e osservato un livello di conformità elevato

Nel periodo di riferimento 18 Stati membri hanno effettuato controlli di conformità, mentre 15 Stati membri hanno effettuato visite in loco riguardanti anche il regolamento PIC.

Figura 2: provvedimenti di applicazione presi dagli Stati membri

Secondo i dati presentati dalle AND, le dogane e altre NEA hanno effettuato controlli sulle esportazioni di sostanze chimiche in 17 Stati membri e sulle importazioni di sostanze chimiche soggette al regolamento PIC in 11 Stati membri 10 . Il numero dei controlli effettuati varia notevolmente da uno Stato membro a un altro, il che può essere dovuto al numero di esportazioni e di importazioni di sostanze chimiche PIC nel paese, alla strategia di ispezione o ai tipi di controlli effettuati (ad esempio controlli reattivi o controlli periodici). Tre Stati membri hanno riportato (un numero molto basso di) violazioni rilevate tramite i controlli doganali. Nove Stati membri hanno riportato casi individuati grazie ai controlli effettuati dagli ispettori. La gravità di tali infrazioni varia notevolmente tra questi Stati membri. In alcuni casi ciò può essere dovuto al tipo di controllo effettuato (ad esempio i controlli reattivi hanno maggiori probabilità di rilevare violazioni). Tredici casi di violazione hanno condotto a sanzioni in quattro Stati membri.

Tabella 6: numero dei controlli effettuati e delle violazioni rilevate dalle dogane e dagli ispettori nel periodo di riferimento 11  

Stato membro

Controlli delle esportazioni e delle importazioni da parte delle dogane

Violazioni rilevate dalle dogane

Controlli delle esportazioni e delle importazioni da parte degli ispettori

Violazioni rilevate dagli ispettori

Austria

561

0

16

8

Belgio

n.d.

n.d.

29

10

Bulgaria

463

0

40

7

Finlandia

3 633

n.d.

1

1

Francia

123

3

n.d.

n.d.

Germania

1 12

1

49

21

Ungheria

35

0

93

2

Italia

1 205

9

n.d.

n.d.

Lituania

0

0

2

1

Paesi Bassi

275

0

661

2

Regno Unito

0

0

1

1

La principale categoria di violazioni rilevate durante le ispezioni è la non conformità della sostanza chimica con la notifica di esportazione. Sono state anche individuate violazioni dei requisiti per quanto riguarda le SDS e l'etichettatura.

Il coordinamento delle attività di controllo dell'applicazione avviene attraverso il forum per lo scambio di informazioni. L'agenzia e le AND hanno espresso pareri positivi sulle attività del forum. Alcune AND hanno accolto favorevolmente l'avvio di un progetto pilota dedicato all'applicazione del regolamento PIC.

4.13.È stata pubblicata la prima relazione a norma dell'articolo 20

A norma dell'articolo 20, la Commissione, assistita dall'agenzia, e gli Stati membri, devono promuovere la comunicazione ad altri paesi di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica sulle sostanze chimiche disciplinate dal regolamento PIC. L'agenzia deve quindi redigere ogni due anni una relazione di tutte le informazioni trasmesse.

Nel novembre 2016 13 essa ha pubblicato il primo documento di sintesi delle informazioni trasmesse ai paesi terzi, che copriva i primi due anni di attuazione del regolamento PIC (2014-2015). L'agenzia non ha avuto difficoltà a raccogliere le informazioni trasmesse dalla Commissione e dagli Stati membri. L'unica sfida è stata quella di definire la portata della relazione insieme alla Commissione e agli Stati membri, essendo la prima nel suo genere. La Commissione ha ricevuto due richieste di informazioni nel periodo 2014-2015 e quattro richieste nel 2016, e vi ha risposto.

4.14.Diverse AND e l'agenzia hanno partecipato ad attività di assistenza tecnica

A norma dell'articolo 21, la Commissione, le AND e l'agenzia devono collaborare al fine di promuovere l'assistenza tecnica, in particolare per aiutare i paesi in via di sviluppo e i paesi con economie in transizione ad attuare la convenzione e a sviluppare le infrastrutture, le capacità e le esperienze necessarie per la corretta gestione delle sostanze chimiche per l'intero ciclo di vita.

Cinque Stati membri hanno partecipato ad azioni di cooperazione e sei a progetti o attività internazionali per lo sviluppo di capacità nella gestione delle sostanze chimiche. Le attività delle AND sono consistite nell'offerta di consulenza tecnica o di informazioni tecniche mediante workshop formativi, visite, progetti di gemellaggio, ecc. L'agenzia ha organizzato diverse attività di sviluppo delle capacità, o vi ha partecipato, aiutando i paesi candidati o illustrando alle autorità dei paesi extra UE le disposizioni specifiche del regolamento PIC e le differenze rispetto alla convenzione.

4.15.Gli utilizzatori di ePIC hanno trovato questo strumento informatico facile da usare e adatto a sostenere il loro lavoro

Come previsto dal regolamento (UE) n. 649/2012, l'agenzia ha sviluppato e continua a gestire lo strumento informatico (ePIC) per sostenere l'attuazione del regolamento PIC. ePIC è stato avviato nel settembre 2014, poco dopo l'entrata in vigore del regolamento, sostituendo la precedente banca dati EDEXIM. La Commissione, le AND, le autorità preposte all'applicazione, l'agenzia, gli esportatori e gli importatori, e i funzionari doganali hanno tutti accesso a ePIC.

Nel complesso le AND ritengono che ePIC sia uno strumento facile da usare, che non presenta particolari problemi di utilizzo. Anche il feedback degli utilizzatori industriali, trasmesso all'agenzia e alle AND, è stato complessivamente positivo; lo stesso dicasi per il feedback ricevuto dalle dogane e dalle autorità preposte all'applicazione.

4.16.Le informazioni e i dati pertinenti sono stati messi a disposizione del pubblico

Il regolamento PIC contiene diverse disposizioni che prevedono la messa a disposizione del pubblico delle informazioni e dei dati. L'agenzia ha puntualmente soddisfatto tali obblighi.

L'agenzia dispone di una specifica pagina web dedicata al regolamento PIC in cui vengono illustrati i contenuti della legislazione e le diverse procedure. La pagina web include inoltre:

·un link al testo legislativo e alle sue modifiche 14 ;

·relazioni a norma dell'articolo 10 sui quantitativi effettivi di sostanze chimiche PIC esportate e importate 15 ;

·relazioni a norma dell'articolo 20 sullo scambio di informazioni 16 .

In linea con il regolamento PIC, l'agenzia ha inoltre creato una banca dati contenente:

·l'elenco delle sostanze chimiche soggette al regolamento PIC 17 ;

·informazioni e statistiche di alto livello sulle notifiche di esportazione 18 ;

·informazioni e statistiche di alto livello sulle notifiche di importazione 19 ;

·dati non confidenziali sui consensi espliciti ricevuti dai paesi extra UE 20 ;

·dati di contatto delle AND dell'UE ed extra UE 21 .

Inoltre, anche sul sito dell'agenzia, nella sezione «Informazioni sulle sostanze chimiche», figurano informazioni sulle sostanze soggette al regolamento PIC. In particolare, sono disponibili schede informative per ogni sostanza, con un profilo più dettagliato per alcune di esse.

5.Conclusioni

Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam nell'UE e persegue i suoi stessi obiettivi, ossia promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose, e tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni, facilitando lo scambio di informazioni sulle sostanze chimiche pericolose e il loro commercio. Il regolamento (UE) n. 649/2012 va oltre i requisiti della convenzione al fine di offrire un livello di protezione più elevato, in particolare ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione.

La presente relazione dimostra che le procedure istituite dal regolamento (UE) n. 649/2012 hanno funzionato bene e hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento. Una buona cooperazione tra tutti i portatori di interessi è stata strumentale per un'attuazione soddisfacente. La procedura di notifica di esportazione ha funzionato bene e ha fornito ai paesi importatori informazioni importanti su molte sostanze chimiche e sulla loro esportazione. Considerato il numero di quasi 8 000 notifiche di esportazione trasmesse nel 2016 e vista la loro continua tendenza al rialzo, la portata dello scambio di informazioni e il suo potenziale di ulteriore crescita sono chiaramente visibili. Il carico di lavoro conseguente può essere gestito soltanto con risorse di personale ragionevoli, vista la necessità di mantenere la capacità di elaborazione e di supporto, garantendo il buon funzionamento dell'applicazione software «ePIC», sviluppata e gestita dall'agenzia.

La procedura di consenso esplicito, che va oltre il disposto della convenzione, quale procedura standard per l'esportazione di alcune sostanze chimiche, ha portato all'elevato numero di ben 3 362 richieste di consenso esplicito inviate ai paesi importatori nel periodo di riferimento. L'esperienza ha mostrato che tali richieste hanno rappresentato una sfida per molti paesi importatori, in gran parte perché la procedura è raramente utilizzata ai sensi della convenzione e molte parti possono non essere informate della sua esistenza. Di conseguenza, molte esportazioni potrebbero non essere state autorizzate a causa della mancata risposta alle richieste di consenso. La possibilità di chiedere un esonero a determinate condizioni ha permesso di ridurre al minimo il numero di esportazioni bloccate per questo motivo.

Gli esportatori delle sostanze chimiche soggette al regolamento erano generalmente informati dei loro obblighi e in grado di adempierli. Dove sono sorti problemi, le AND e l'agenzia hanno fornito l'assistenza necessaria; il che può spiegare il basso numero di violazioni. La principale categoria di violazioni rilevate durante le ispezioni è stata la non conformità della sostanza chimica rispetto alla notifica di esportazione. Sono state rilevate anche violazioni delle regole relative alle SDS e all'etichettatura.

In generale, gli Stati membri hanno adempiuto i loro obblighi, anche se il notevole carico di lavoro al termine di ogni anno - dovuto all'elevato numero di notifiche di esportazione - ha rappresentato una sfida per alcuni Stati membri, rendendo a volte difficile il rispetto dei termini. Il contributo dell'agenzia all'attuazione è stato pienamente in linea con i requisiti del regolamento e le sue ottime prestazioni sono state fondamentali per un efficace funzionamento delle procedure pertinenti. La Commissione ha adempiuto i suoi obblighi a norma del regolamento. Nel periodo di riferimento sono stati adottati due regolamenti delegati della Commissione, che modificano l'allegato I, e due decisioni di esecuzione della Commissione che adottano decisioni dell'Unione sull'importazione. Infine, la Commissione ha coordinato il contributo dell'UE ai lavori internazionali e ha rappresentato l'Unione in seno alla convenzione.

(1)      Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).
(2)      Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3)      Il regolamento (UE) n. 649/2012 si applica a decorrere dal 1° marzo 2014.
(4)      Decisione di esecuzione (UE) 2016/770 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un formato comune per la comunicazione delle informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, C(2016) 2068 (GU L 127 del 18.5.2016, pag. 32).
(5)      Decisione di esecuzione (UE) 2016/1115 della Commissione, del 7 luglio 2016, che istituisce un formato per la comunicazione, da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, delle informazioni concernenti il funzionamento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, C(2016) 4141 (GU L 186 del 9.7.2016, pag. 13).
(6)      Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(7)      Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(8)      Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(9)      ECHA, Relazione annuale sulle esportazioni e le importazioni PIC: https://echa.europa.eu/regulations/prior-informed-consent/annual-reporting-on-pic-exports-and-imports  
(10)      Una AND non ha fornito informazioni sulle esportazioni, sei AND non hanno fornito informazioni sui controlli doganali delle esportazioni. Cinque AND non hanno fornito informazioni sulle importazioni; otto AND non hanno fornito informazioni sui controlli doganali delle importazioni. Occorre molta cautela nel confrontare i dati dei vari Stati membri poiché i loro parametri di registrazione delle attività di controllo dell'applicazione potrebbero differire.
(11)      La tabella include soltanto gli Stati membri in cui sono state individuate violazioni.
(12)      La Germania ha riportato una violazione nell'ambito di un solo controllo, ma ha specificato che i registri dei controlli doganali non sono stati conservati.
(13)      ECHA, Overview on the exchange of information under Article 20 of the PIC Regulation -Compilation of the information collected by the European Commission, assisted by the Member States and the European Chemicals Agency (ECHA), 2016, disponibile all'indirizzo: https://echa.europa.eu/regulations/prior-informed-consent-regulation/reporting-on-information-exchange  
(14)      Legislazione PIC: https://echa.europa.eu/regulations/prior-informed-consent/legislation  
(15) Relazione annuale sulle esportazioni e le importazioni nell'ambito del regolamento PIC: https://echa.europa.eu/regulations/prior-informed-consent/annual-reporting-on-pic-exports-and-imports  
(16)      Segnalazione sullo scambio d'informazioni: https://echa.europa.eu/regulations/prior-informed-consent-regulation/reporting-on-information-exchange  
(17) Sostanze chimiche soggette al regolamento PIC: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals  
(18)      Notifiche di esportazione: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/export-notifications  
(19)      Notifiche di importazione: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/import-notifications  
(20)      Consenso esplicito: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/explicit-consents  
(21) Autorità nazionali designate: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/designated-national-authority  
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