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Document 52018PC0634

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione) Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018

COM/2018/634 final

Bruxelles, 12.9.2018

COM(2018) 634 final

2018/0329(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione)




FMT:ItalicContributo della Commissione europea alla riunione dei leader di
FMT:ItalicSalisburgo del 19-20 settembre 2018


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta fa parte di un insieme di misure proposte dalla Commissione in seguito al Consiglio europeo del 28 giugno 2018 1 , che ha sottolineato l'esigenza di intensificare notevolmente l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative per una politica europea di rimpatrio efficace e coerente. I principi fondamentali concordati nelle conclusioni del Consiglio europeo, che sono stati inoltre sostenuti dagli Stati membri in diversi contesti 2 , mettono in evidenza la necessità di rafforzare gli strumenti della solidarietà europea, in particolare potenziando la guardia di frontiera e costiera europea, di assicurare una gestione efficace delle frontiere esterne e della migrazione e di istituire una politica europea di rimpatrio efficace e coerente.

Il rimpatrio efficace dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'UE è una componente essenziale dell'agenda europea sulla migrazione 3 . A livello dell'UE, la politica di rimpatrio è disciplinata dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la "direttiva rimpatri") 4 , che stabilisce norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel pieno rispetto del principio di non respingimento (non-refoulement). Dall'entrata in vigore della direttiva rimpatri, nel 2010, la pressione migratoria complessiva sugli Stati membri e sull'Unione è cresciuta. Di conseguenza è più che mai necessario affrontare le sfide relative al rimpatrio efficace dei migranti irregolari.

Possono essere individuate due sfide principali.

In primo luogo, gli Stati membri incontrano difficoltà e ostacoli nelle procedure destinate a eseguire le decisioni di rimpatrio. Le pratiche nazionali che attuano il quadro dell'UE variano da uno Stato membro all'altro e non sono efficaci quanto dovrebbero. Fra l'altro, l'incoerenza per quanto riguarda le definizioni e le interpretazioni relative al rischio di fuga e all'uso del trattenimento causa la fuga dei migranti irregolari e i movimenti secondari. Le procedure di rimpatrio sono inoltre ostacolate dalla mancanza di cooperazione da parte dei cittadini di paesi terzi. Gli Stati non sono adeguatamente attrezzati per permettere alle autorità competenti di scambiarsi prontamente le informazioni necessarie a eseguire i rimpatri.

In secondo luogo, l'efficacia della politica di rimpatrio dell'UE dipende anche dalla cooperazione dei paesi di origine. Negli ultimi tre anni l'impegno costante dell'UE per coinvolgere i principali paesi di origine nella cooperazione al fine della gestione della migrazione ha permesso di conseguire buoni progressi e sono stati conclusi diversi accordi di rimpatrio e di riammissione non vincolanti. Ora che è cominciata l'attuazione di questi accordi, è importante che tutti gli Stati membri facciano fruttare i risultati ottenuti e usino al meglio gli accordi per aumentare i rimpatri nei paesi in questione. Inoltre, la Commissione ha proposto di incrementare il ricorso alla politica dei visti dell'UE come strumento per realizzare progressi nella cooperazione con i paesi terzi ai fini del rimpatrio e della riammissione. Una volta divenute legge, queste misure miglioreranno in misura significativa la capacità di influenza dell'UE nelle sue relazioni con i paesi di origine.

Da alcuni anni l'obiettivo di rendere più efficaci i rimpatri è prioritario. Nel 2016 la Commissione ha proposto di rivedere il mandato della guardia di frontiera e costiera europea, che è stato notevolmente potenziato nel settore del rimpatrio. Grazie al nuovo mandato l'Agenzia ha sviluppato nuovi strumenti per assistere e sostenere le attività e le procedure di rimpatrio degli Stati membri. Nel piano d'azione rinnovato sui rimpatri, del 2017 5 , la Commissione ha spiegato in che modo le carenze delle procedure e prassi di rimpatrio degli Stati membri ostacolano l'efficacia del sistema di rimpatrio dell'UE. La Commissione ha pertanto adottato, nel 2017, una raccomandazione in cui presenta una serie di misure che gli Stati membri dovrebbero adottare per rendere i rimpatri più efficaci 6 , tra cui il pieno ricorso alla flessibilità prevista dalla direttiva rimpatri. In tale occasione la Commissione ha anche dichiarato che, sulla base dell'esperienza acquisita con l'attuazione della raccomandazione e in funzione dell'esigenza di intraprendere ulteriori misure per aumentare sostanzialmente i tassi di rimpatrio, era pronta ad avviare una revisione della direttiva rimpatri.

Nonostante questi sforzi, si sono registrati scarsi progressi nell'aumento dell'efficacia dei rimpatri. Si è notata, al contrario, una diminuzione del tasso di rimpatrio in tutta l'UE, che dal 45,8% del 2016 è passato ad appena il 36,6% nel 2017. Per affrontare le difficoltà principali che si oppongono all'esecuzione dei rimpatri è necessaria una revisione mirata della direttiva rimpatri, soprattutto allo scopo di ridurre la durata delle procedure di rimpatrio, migliorare il collegamento tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio e permettere un uso più efficace delle misure volte a prevenire la fuga. Per rendere la politica europea di rimpatrio più efficace e coerente, in linea con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre che sia adottata urgentemente una rifusione mirata della direttiva rimpatri.

Tale rifusione mirata dovrebbe:

stabilire una nuova procedura di frontiera per il rapido rimpatrio dei richiedenti protezione internazionale la cui domanda è stata respinta in esito a una procedura di asilo alla frontiera;

fissare norme più chiare e più efficaci sull'adozione delle decisioni di rimpatrio e sui ricorsi avverso tali decisioni;

elaborare un chiaro quadro di cooperazione tra i migranti irregolari e le autorità nazionali competenti, razionalizzare le norme sulla concessione di un periodo per la partenza volontaria e stabilire un quadro per la concessione di assistenza finanziaria, materiale e in natura ai migranti irregolari disposti a rimpatriare volontariamente;

predisporre strumenti più efficaci per gestire e agevolare il trattamento amministrativo dei rimpatri, lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'esecuzione dei rimpatri, allo scopo di scoraggiare la migrazione illegale;

garantire coerenza e sinergie con le procedure di asilo;

permettere un uso più efficace del trattenimento per sostenere l'esecuzione dei rimpatri.

Le modifiche mirate proposte non cambiano la portata della direttiva né incidono sulla protezione dei diritti dei migranti garantiti attualmente, anche per quanto riguarda l'interesse superiore del minore, la vita familiare e le condizioni di salute. La direttiva continua a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei migranti, in particolare del principio di non-refoulement.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta sviluppa ulteriormente le disposizioni già previste dalla direttiva rimpatri sulle norme e procedure comuni per il rimpatrio efficace dei migranti irregolari, rispettando i diritti fondamentali di questi ultimi e il principio di non-refoulement.

Si basa, in particolare, sull'attuazione del piano d'azione rinnovato della Commissione e sulla raccomandazione sui rimpatri del marzo 2017, come pure sul manuale sul rimpatrio adottato nel novembre 2017 7 , e completa la proposta volta a rafforzare il ruolo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, per ottenere un controllo efficace delle frontiere esterne dell'UE e intensificare decisamente il rimpatrio efficace dei migranti irregolari.

Inoltre, per promuovere meglio il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero attuare programmi operativi che forniscano assistenza e consulenza rafforzate per il rimpatrio, comprendenti eventualmente il sostegno alla reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio, tenendo conto delle norme comuni per i programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione 8 in modo da armonizzare ulteriormente tali programmi.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con l'agenda europea sulla migrazione, che ha tradotto gli orientamenti politici del presidente Juncker in una serie di iniziative coerenti e sinergiche basate su quattro pilastri: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare, rendere sicure le frontiere esterne e salvare vite umane, una politica di asilo forte e una nuova politica di migrazione legale.

Risponde inoltre al Consiglio europeo del 28 giugno 2018, che ha esortato a intensificare notevolmente l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative per una politica europea di rimpatrio efficace e coerente.

La presente proposta è coerente con altre normative dell'Unione e le rafforza; si tratta in particolare delle seguenti normative:

·il sistema europeo comune di asilo, grazie alle maggiori sinergie tra procedure di asilo e procedure di rimpatrio, specialmente nel quadro delle procedure di frontiera;

·il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, che potenzia il mandato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel settore del rimpatrio. Inoltre la presente proposta prevede la creazione di sistemi nazionali per la gestione dei rimpatri che dovrebbero comunicare con un sistema centrale istituito dall'Agenzia, in conformità della nuova proposta relativa alla guardia di frontiera e costiera che fa parte del presente pacchetto legislativo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta costituisce una rifusione della direttiva rimpatri e pertanto dev'essere basata sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in forza del quale l'Unione può adottare misure nel settore dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

Geometria variabile

Per quanto riguarda la geometria variabile, la presente proposta segue un regime analogo a quello dell'attuale direttiva rimpatri.

A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, la Danimarca deciderà, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla direttiva, se intende recepire la presente proposta, che si basa sull'acquis di Schengen, nel proprio diritto interno.

Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, la direttiva rimpatri presenta un carattere ibrido, come mostrano i considerando 48 e 49. Ne consegue che alla proposta si applicano sia il protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, sia il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati ai trattati.

Sulla base dei rispettivi accordi che li associano all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein dovrebbero essere vincolati dalla direttiva proposta.

Sussidiarietà

Scopo della presente proposta è ovviare alle principali carenze e ai maggiori ostacoli incontrati dagli Stati membri nell'esecuzione dei rimpatri. La prevenzione dell'immigrazione illegale e la lotta contro di essa, e il rimpatrio di coloro che non hanno diritto a soggiornare nell'Unione, è un obiettivo comune a tutti gli Stati membri, che però gli Stati membri non possono conseguire da soli. Occorre quindi che l'Unione intervenga ulteriormente per migliorare l'efficacia della sua politica di rimpatrio, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

Insieme alla proposta che estende il mandato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la presente proposta intende rispondere alle sfide che deve affrontare l'Unione per quanto riguarda la gestione della migrazione e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. Si inserisce nel quadro globale della politica di rimpatrio già in vigore - che comprende anche strumenti e programmi di sostegno operativo e meccanismi di finanziamento a disposizione delle autorità degli Stati membri e delle organizzazioni attive nel settore del rimpatrio - e lo rafforza. Le modifiche della direttiva rimpatri sono limitate e mirate, destinate a ovviare efficacemente alle principali carenze delle procedure di rimpatrio e a ridurre gli ostacoli che gli Stati membri incontrano nell'esecuzione dei rimpatri, rispettando al contempo i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi interessati. La proposta non va oltre quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Scelta dell'atto giuridico

La direttiva rimpatri contiene già un solido insieme di norme sul rimpatrio efficace e dignitoso dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. La presente proposta intende introdurre modifiche mirate di tale direttiva per ovviare ad alcuni ostacoli e carenze che gli Stati membri incontrano nell'esecuzione dei rimpatri. Poiché la presente proposta rifonde la direttiva rimpatri, ll'atto giuridico più appropriato è il medesimo tipo di atto.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen 9 e le informazioni raccolte tramite il gruppo di esperti sul rimpatrio della rete europea sulle migrazioni e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera hanno permesso di valutare globalmente il modo in cui gli Stati membri attuano la politica dell'Unione in materia di rimpatrio.

Dal 2015, quando ha avuto luogo la prima valutazione nel settore del rimpatrio, sono stati individuati vari aspetti trasversali comuni alle situazioni e ai sistemi nazionali di rimpatrio valutati finora (in 21 Stati membri e paesi associati Schengen).

Consultazioni dei portatori di interessi

Nelle conclusioni dell'ottobre 2016 il Consiglio europeo ha auspicato il rafforzamento delle procedure amministrative nazionali per i rimpatri. La dichiarazione di Malta dei capi di Stato o di governo del febbraio 2017 ha sottolineato la necessità di un riesame della politica di rimpatrio dell'UE, basato su un'analisi obiettiva del modo in cui sono applicati gli strumenti giuridici, operativi, finanziari e pratici a disposizione a livello dell'Unione e nazionale. Il Consiglio europeo ha inoltre accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare a breve un piano d'azione aggiornato dell'UE sul rimpatrio e di fornire orientamenti per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio da parte dell'UE e degli Stati membri e le riammissioni sulla base dell'acquis esistente. Nel piano d'azione dell'UE sul rimpatrio del 2015 e in seguito nella comunicazione del 2017 per una politica dei rimpatri più efficace e nella raccomandazione che l'accompagna, la Commissione ha sottolineato l'esigenza di potenziare ulteriormente le norme dell'UE sul rimpatrio per rendere complessivamente più efficace tale politica. Nelle conclusioni del giugno 2018 il Consiglio europeo ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative per una politica europea di rimpatrio efficace e coerente.

La rete europea sulle migrazioni ha contribuito negli ultimi due anni con studi specializzati, indagini ad hoc e informazioni sull'efficacia del rimpatrio negli Stati membri dell'UE, sulle alternative al trattenimento, sui programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione, sul trattenimento e le condizioni materiali di trattenimento, sull'assistenza legale nelle strutture di trattenimento e altri argomenti.

Assunzione e uso di perizie

Sono stati svolti scambi a livello tecnico con gli Stati membri sui problemi di attuazione che stanno sperimentando, nell'ambito del gruppo di contatto sul rimpatrio, del gruppo di esperti sul rimpatrio della rete europea sulle migrazioni e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da cui sono scaturiti in particolare la revisione del manuale sul rimpatrio e lo studio della rete europea sulle migrazioni sull'efficacia del rimpatrio negli Stati membri dell'UE. Scopo di tale studio era analizzare l'incidenza delle norme dell'UE sul rimpatrio - comprese la direttiva rimpatri e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - sulle politiche e sulle prassi degli Stati membri in materia di rimpatrio, e quindi sull'efficacia dei processi di rimpatrio nell'intera Unione.

Valutazione d'impatto

Da alcuni anni l'obiettivo di rendere più efficaci i rimpatri è prioritario per la Commissione. A tal fine il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera e il nuovo mandato conferito all'Agenzia hanno introdotto notevoli miglioramenti nel settore del rimpatrio. Inoltre, il piano d'azione rinnovato sui rimpatri e la raccomandazione per rendere i rimpatri più efficaci, pubblicati nel marzo 2017, hanno mostrato in che modo le carenze nelle procedure e nelle prassi di rimpatrio degli Stati membri ostacolino l'efficacia del sistema di rimpatrio. In tale contesto la Commissione e gli Stati membri hanno intrapreso consultazioni tecniche per analizzare le attuali sfide e identificare le carenze nel settore, riconoscendo la necessità di effettuare revisioni mirate della normativa vigente. Da tali consultazioni e dalle successive analisi delle principali problematiche è risultata la revisione del manuale sul rimpatrio del novembre 2017. È stata consultata anche la società civile e il lavoro svolto nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen ha fornito una panoramica esaustiva delle questioni da affrontare nel settore del rimpatrio. Tramite questi processi i portatori d'interessi hanno potuto individuare gli ostacoli, sia giuridici che pratici, all'efficace attuazione dei rimpatri nel contesto della direttiva rimpatri e hanno constatato la necessità di una revisione mirata della direttiva.

Nelle conclusioni del giugno 2018 il Consiglio europeo ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative per una politica europea di rimpatrio efficace e coerente. Dal momento che è stata già svolta una valutazione accurata delle questioni principali nel settore del rimpatrio, che urge presentare proposte legislative e che l'opzione migliore in termini di sostanza e di tempistica è una revisione della direttiva vigente, non è ritenuta necessaria una valutazione d'impatto inerente ala presente proposta.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare, la presente proposta rispetta pienamente la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo e il diritto alla protezione in caso di allontanamento e di espulsione, i principi di non-refoulement e non discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti del minore.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non comporta alcun onere finanziario o amministrativo per l'Unione europea e pertanto non incide sul suo bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione presenterà una relazione sull'applicazione della direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dall'entrata in vigore e in seguito ogni tre anni, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Scopo delle modifiche mirate introdotte dalla presente proposta è rafforzare l'efficacia della procedura di rimpatrio, compresa la sua connessione con la conclusione delle procedure di asilo. Le modifiche mirate non incidono sulle garanzie e sui diritti dei cittadini di paesi terzi e rispettano i loro diritti fondamentali, in particolare il principio di non-refoulement.

Si illustrano qui di seguito le modifiche introdotte sui singoli punti elencati.

1) Rischio di fuga (articolo 6): si riscontra una forte esigenza di stabilire criteri obiettivi a livello di Unione per la determinazione dell'esistenza o meno di un rischio di fuga, compresi i movimenti secondari non autorizzati. Per impedire interpretazioni divergenti o inefficaci, la proposta stabilisce un elenco comune, non esaustivo, di criteri obiettivi per determinare l'esistenza di un rischio di fuga nell'ambito di una valutazione globale delle circostanze specifiche del caso individuale.

2) Obbligo di cooperare (articolo 7): si constata sempre di più che non tutti i cittadini di paesi terzi cooperano durante le procedure di rimpatrio, molti anzi le ostacolano. È quindi necessario introdurre un obbligo esplicito per i cittadini di paesi terzi di cooperare con le autorità nazionali in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio, specialmente per appurare e verificare la loro identità allo scopo di ottenere un documento di viaggio valido e permettere l'attuazione effettiva della decisione di rimpatrio. Tale obbligo rispecchia l'analogo obbligo di cooperazione con le autorità competenti che già esiste e si applica nel quadro delle procedure di asilo.

3) Adozione di una decisione di rimpatrio in collegamento con la fine del soggiorno regolare (articolo 8): poiché gli Stati membri non adottano sistematicamente decisioni di rimpatrio in collegamento con la fine del soggiorno regolare, la proposta chiarisce che occorre emettere una decisione di rimpatrio immediatamente dopo l'adozione di una decisione che nega il soggiorno regolare o vi pone fine. Quando una decisione di rimpatrio è adottata immediatamente dopo o nello stesso atto della decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale, l'attuazione della decisione di rimpatrio è sospesa finché il rigetto diviene definitivo, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

4) Partenza volontaria (articolo 9): occorre adattare le norme per concedere un periodo ai fini della partenza volontaria. Tale periodo non dovrebbe essere più lungo di 30 giorni, come già previsto dalla direttiva rimpatri in vigore. La presente proposta, però, fa cadere l'obbligo di concedere un minimo di sette giorni al momento di stabilire la durata del periodo per la partenza volontaria. Gli Stati membri potranno così fissare un periodo più breve. La proposta stabilisce inoltre una serie di casi in cui diventa obbligatorio non concedere un periodo ai fini della partenza volontaria.

5) Divieti d'ingresso emessi durante le verifiche di frontiera all'uscita (articolo 13): quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato per la prima volta al momento in cui lascia l'Unione, in alcune circostanze può risultare appropriato imporre un divieto d'ingresso per impedire che rientri successivamente e per ridurre quindi il rischio di immigrazione illegale. Ciò non dovrebbe però ritardare la partenza, dato che la persona in questione sta già per lasciare il territorio degli Stati membri. La presente proposta offre agli Stati membri la possibilità di imporre, in esito a una valutazione caso per caso e tenendo conto del principio di proporzionalità, un divieto d'ingresso senza adottare una decisione di rimpatrio.

6) Gestione del rimpatrio (articolo 14): perché le procedure di rimpatrio siano efficaci occorrono strumenti che consentano di mettere le informazioni a disposizione delle autorità competenti in modo tempestivo e sistemi operativi che permettano di offrire ai rimpatriandi un'assistenza e una consulenza rafforzata, con un adeguato sostegno operativo e finanziario dell'UE. La proposta stabilisce l'obbligo di disporre di sistemi nazionali di gestione dei rimpatri che permettano di disporre tempestivamente delle informazioni sull'identità e sulla situazione giuridica dei cittadini di paesi terzi che sono utili per monitorare e seguire i singoli casi. Tali sistemi devono essere collegati a un sistema centrale istituito dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del nuovo regolamento che fa parte del presente pacchetto di misure.

Secondo la proposta, inoltre, gli Stati membri devono stabilire programmi di rimpatrio volontario che possono comprendere anche un sostegno alla reintegrazione.

7) Ricorsi (articolo 16): l'efficacia e la velocità delle procedure di rimpatrio devono essere bilanciate da garanzie adeguate. I termini per la presentazione di ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro (vanno da pochi giorni a un mese o più). Nel rispetto dei diritti fondamentali, occorre fissare un termine che lasci tempo sufficiente per garantire l'accesso a un ricorso effettivo, ma non ritardi le procedure di rimpatrio.

La proposta prevede un termine specifico (cinque giorni) per presentare ricorso avverso una decisione di rimpatrio nei casi in cui tale decisione consegua dalla decisione definitiva di rigetto di una domanda di protezione internazionale.

Se un'autorità giudiziaria non ha ancora valutato, nell'ambito delle procedure di asilo, il rischio di violazione del principio di non-refoulement, occorre prevedere un effetto sospensivo automatico del ricorso avverso la decisione di rimpatrio. Questo è il solo caso in cui la presente proposta prevede l'obbligo diun effetto sospensivo automatico, fatto salvo l'obbligo che le autorità o gli organi nazionali competenti degli Stati membri abbiano la possibilità di sospendere temporaneamente l'esecuzione di una decisione di rimpatrio in singoli casi, se lo ritengono necessario per altri motivi. Tale decisione di sospensione temporanea dev'essere adottata rapidamente, di norma entro 48 ore.

La proposta stabilisce inoltre che dev'essere disponibile un solo livello di ricorso giurisdizionale per impugnare una decisione di rimpatrio derivante da una precedente decisione negativa su una domanda di protezione internazionale che sia stata già oggetto di un ricorso giurisdizionale.

Infine, la proposta armonizza ulteriormente le norme per fornire, o chiedere, assistenza e/o rappresentanza legale gratuita, secondo le condizioni stabilite nell'ambito dell'acquis sull'asilo.

8) Trattenimento (articolo 18): occorre introdurre modifiche mirate delle norme sul trattenimento. In primo luogo, negli ultimi anni sono emersi rischi nuovi che rendono necessario poter trattenere, se ciò è ritenuto necessario, cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Ciò costituisce un nuovo motivo di trattenimento nel quadro delle procedure di rimpatrio, ma è già previsto nell'acquis sull'asilo.

In secondo luogo, il periodo massimo di trattenimento attualmente stabilito da vari Stati membri è notevolmente più breve di quello autorizzato dalla direttiva rimpatri, e impedisce rimpatri efficaci. Senza modificare il periodo massimo di trattenimento di 6 mesi e la possibilità di prolungarlo in circostanze specifiche, la presente proposta prevede che la legislazione nazionale stabilisca un periodo non inferiore a 3 mesi come periodo minimo iniziale di trattenimento, per rispecchiare più adeguatamente il periodo di tempo necessario a portare a termine le procedure di rimpatrio e di riammissione con i paesi terzi. Il trattenimento deve comunque avere una durata quanto più breve possibile ed essere mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di allontanamento.

9) Procedura di frontiera (articolo 22): pur mantenendo la possibilità per gli Stati membri di derogare all'applicazione delle regole della direttiva rimpatri per i casi che si verificano alla frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la proposta prevede norme specifiche semplificate applicabili ai cittadini di paesi terzi soggetti a procedure di asilo alla frontiera: adozione di una decisione mediante un modello semplificato, nessuna concessione di un periodo per la partenza volontaria di norma (tranne se il cittadino di paese terzo è in possesso di un documento di viaggio valido e coopera con le autorità nazionali), un termine più breve per presentare ricorso, motivi specifici di trattenimento. Questa procedura di frontiera per il rimpatrio seguirà la procedura di asilo alla frontiera. Per facilitare il rimpatrio, si propone di stabilire che un cittadino di paese terzo già trattenuto durante l'esame della sua domanda di protezione internazionale nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera possa continuare ad essere trattenuto per un periodo massimo di 4 mesi nell'ambito della procedura di frontiera per il rimpatrio. Se la decisione di rimpatrio non è eseguita durante tale periodo, il cittadino di paese terzo può essere ulteriormente trattenuto se è soddisfatta una delle condizioni stabilite dalle disposizioni relative alle norme generali sul trattenimento, e per il periodo stabilito in conformità dell'articolo 18.

ê 2008/115/CE (adattato)

2018/0329 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione)




Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di
Salisburgo del 19-20 settembre 2018

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) Ö 79, paragrafo 2, lettera c) Õ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1)Si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 10 . A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)Una politica di rimpatrio efficace ed equa costituisce un elemento essenziale dell'approccio dell'Unione per gestire meglio la migrazione sotto tutti i suoi aspetti, come emerge dall'agenda europea sulla migrazione del maggio 2015 11 .

(3)Nelle conclusioni del 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha sottolineato l'esigenza di intensificare notevolmente l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari e ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative per una politica europea di rimpatrio efficace e coerente.

ê 2008/115/CE considerando1 (adattato)

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha istituito un approccio coerente in materia di migrazione e asilo, finalizzato alla creazione di un regime comune in materia di asilo e di una politica per l'immigrazione legale nonché alla lotta contro l'immigrazione clandestina.

ê 2008/115/CE considerando 2 (adattato)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l'istituzione di un'efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

ê 2008/115/CE considerando 3 (adattato)

Il 4 maggio 2005 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato "Venti orientamenti sul rimpatrio forzato".

ê 2008/115/CE considerando 4 (adattato)

ð nuovo

(4)Ö La politica europea di rimpatrio dovrebbe basarsi su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità Õ ð, come pure del diritto internazionale, compresi la protezione dei rifugiati e gli obblighi in materia di diritti umani. ï Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita ð che funga da deterrente nei confronti della migrazione irregolare e sia coerente con il sistema europeo comune di asilo e il sistema per la migrazione legale, contribuendo inoltre alla loro integrità ï.

ê 2008/115/CE considerando 5

(5)La presente direttiva dovrebbe introdurre un corpus orizzontale di norme, applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro.

ê 2008/115/CE considerando 6

(6)È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. In conformità dei principi generali del diritto dell'Unione europea, le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare. Quando utilizzano modelli uniformi per le decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni di allontanamento, gli Stati membri dovrebbero rispettare tale principio e osservare pienamente tutte le disposizioni applicabili della presente direttiva.

ò nuovo

(7)È opportuno rafforzare il collegamento tra la decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo e l'adozione di una decisione di rimpatrio, per ridurre il rischio di fuga e la probabilità di movimenti secondari non autorizzati. Occorre che la decisione di rimpatrio sia adottata immediatamente dopo la decisione che nega il soggiorno regolare o vi pone fine, oppure, idealmente, nello stesso atto o nella stessa decisione. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi specialmente ai casi in cui è respinta una domanda di protezione internazionale, purché la procedura di rimpatrio sia sospesa finché tale rifiuto non diventi definitivo e in attesa dell'esito dell'eventuale ricorso presentato avverso tale rifiuto.

ê 2008/115/CE considerando 7 (adattato)

(8)Al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari Ö dell'Unione Õ e bilaterali di riammissione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale con i paesi d'origine in tutte le fasi della procedura di rimpatrio è una condizione preliminare per un rimpatrio sostenibile.

ê 2008/115/CE considerando 8

(9)Si riconosce che è legittimo che gli Stati membri procedano al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, purché esistano regimi in materia di asilo equi ed efficienti che rispettino pienamente il principio di non-refoulement.

ê 2008/115/CE considerando 9

(10)In conformità della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato 12 , il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finché non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda d'asilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asilo.

ò nuovo

(11)Al fine di rendere più chiare ed efficaci le norme sulla concessione di un periodo per la partenza volontaria e sul trattenimento di un cittadino di paese terzo, è opportuno che si proceda a determinare se sussista o meno un rischio di fuga sulla base di criteri obiettivi stabiliti a livello di Unione. Inoltre la presente direttiva dovrebbe stabilire criteri specifici che costituiscano la base per una presunzione relativa della sussistenza di un rischio di fuga.

(12)Per rendere più efficace la procedura di rimpatrio è opportuno stabilire chiare responsabilità per i cittadini di paesi terzi, in particolare l'obbligo di cooperare con le autorità in tutte le fase della procedura di rimpatrio, anche fornendo le informazioni e gli elementi necessari per valutare la rispettiva situazione individuale. Al contempo è necessario assicurare che i cittadini di paesi terzi siano informati delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi, per quanto riguarda la determinazione del rischio di fuga, la concessione di un periodo per la partenza volontaria e la possibilità di imporre il trattenimento, come pure l'accesso a programmi che offrono assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura.

ê 2008/115/CE considerando 10 (adattato)

ð nuovo

(13)Se non vi è motivo di ritenere che Ö la concessione di un periodo per la partenza volontaria Õ ciò possa compromettere la finalità di una procedura di rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine ð un periodo congruo ï per la partenza volontaria ð di non più di trenta giorni, in funzione soprattutto della prospettiva di rimpatrio ï. ð Non è opportuno concedere un periodo per la partenza volontaria quando è stato valutato che per il cittadino di paese terzo sussiste un rischio di fuga, quando una sua precedente domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto fraudolenta o manifestamente infondata, o quando egli rappresenta un rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. ï Si dovrebbe prevedere una proroga del periodo per la partenza volontaria allorché lo si ritenga necessario in ragione delle circostanze specifiche del caso individuale. Al fine di promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere maggiore assistenza e consulenza al rimpatrio e sfruttare al meglio le relative possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri.

ò nuovo

(14)Al fine di promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero disporre di programmi operativi che prevedano assistenza e consulenza rafforzate per il rimpatrio, comprendenti eventualmente un sostegno per la reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio, tenendo conto delle norme comuni per i programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione elaborate dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri e approvate dal Consiglio.

ê 2008/115/CE considerando 11

(15)Occorre stabilire garanzie giuridiche minime comuni sulle decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate.

ò nuovo

(16)Il termine per la presentazione di un ricorso avverso decisioni connesse al rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo sufficiente per assicurare l'accesso a un ricorso effettivo, pur tenendo conto del fatto che termini lunghi possono avere un effetto negativo sulle procedure di rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi di diritti e procedure, è opportuno concedere un termine massimo non superiore a cinque giorni per ricorrere avverso una decisione di rimpatrio. Tale disposizione dovrebbe applicarsi soltanto in seguito alla decisione definitiva di rigetto di una domanda di protezione internazionale, eventualmente dopo un riesame giudiziario.

(17)Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio basata su una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale che abbia già fatto oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo dovrebbe essere sottoposto a un solo grado di giudizio, poiché la situazione individuale del cittadino di paese terzo sarebbe stata già esaminata da un'autorità giudiziaria che avrebbe deciso in merito nel contesto della procedura di asilo.

(18)Il ricorso avverso una decisione di rimpario dovrebbe avere un effetto sospensivo automatico soltanto nei casi in cui sussista un rischio di violazione del principio di non-refoulement.

(19)Qualora non sia a rischio il rispetto del principio di non-refoulement, il ricorso avverso una decisione di rimpatrio non dovrebbe avere un effetto sospensivo automatico. In casi individuali le autorità giudiziarie dovrebbero avere la facoltà di sospendere temporaneamente l'esecuzione di una decisione di rimpatrio per altri motivi, su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d'ufficio, qualora lo ritengano necessario. La decisione in tal senso dovrebbe essere adottata, di regola, entro 48 ore. Se giustificato dalla complessità del caso, le autorità giudiziarie dovrebbero adottare tale decisione senza indebito ritardo.

(20)Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio ed evitare indebiti ritardi, senza che ciò abbia conseguenze negative sui diritti dei cittadini di paesi terzi interessati, non è opportuno sospendere automaticamente l'attuazione della decisione di rimpatrio nei casi in cui abbia già avuto luogo una valutazione del rischio di violazione del principio di non-refoulement e sia stato effettivamente esercitato un ricorso giurisdizionale nel quadro della procedura di asilo svolta prima dell'adozione della relativa decisione di rimpatrio avverso la quale è presentato il ricorso, a meno che nel frattempo sia drasticamente cambiata la situazione del cittadino di paese terzo.

ê 2008/115/CE considerando 11 (adattato)

 ð nuovo

(21)Si dovrebbe garantire ð , su richiesta, ï la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti. Gli Stati membri dovrebbero determinare nellLa legislazione nazionale Ö dovrebbe stabilire un elenco di Õ i casi in cui l'assistenza legale è da ritenersi necessaria.

ê 2008/115/CE considerando 12

(22)È necessario occuparsi della situazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ma che non è ancora possibile allontanare. Le condizioni basilari per il loro sostentamento dovrebbero essere definite conformemente alla legislazione nazionale. Affinché possano dimostrare la loro situazione specifica in caso di verifiche o controlli amministrativi, tali persone dovrebbero essere munite di una conferma scritta della loro situazione. Gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità quanto al modello e al formato della conferma scritta e dovrebbero anche poterla includere nelle decisioni connesse al rimpatrio adottate ai sensi della presente direttiva.

ê 2008/115/CE considerando 13

(23)L'uso di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. Occorre stabilire garanzie minime per l'esecuzione del rimpatrio forzato alla luce della decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri 13 . Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di diverse possibilità per monitorare il rimpatrio forzato.

ê 2008/115/CE considerando 14

(24)Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata del divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e, di norma, non dovrebbe superare i cinque anni. In tale contesto, si dovrebbe tenere conto in modo particolare del fatto che il cittadino di un paese terzo interessato sia già stato destinatario di più di una decisione di rimpatrio o provvedimento di allontanamento o sia entrato nel territorio di uno Stato membro quando era soggetto a un divieto d'ingresso.

ò nuovo

(25)Quando un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare è individuato in occasione delle verifiche in uscita alle frontiere esterne, può essere opportuno imporre un divieto d'ingresso per impedire un futuro reingresso e in tal modo ridurre il rischio di immigrazione irregolare. Se giustificato, in seguito a una valutazione individuale e in applicazione del principio di proporzionalità, l'autorità competente può imporre il divieto d'ingresso senza adottare una decisione di rimpatrio per evitare di posticipare la partenza del cittadino di paese terzo.

ê 2008/115/CE considerando 15

(26)Dovrebbe spettare agli Stati membri stabilire se la revisione di decisioni connesse al rimpatrio implichi la facoltà, per l'autorità o l'organo preposto alla revisione, di sostituire la propria decisione connessa al rimpatrio a quella precedente.

ê 2008/115/CE considerando 16

(27)Il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente.

ò nuovo

(28)In esito a una valutazione individuale di ogni singolo caso, il trattenimento dovrebbe essere imposto se sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o il processo di allontanamento, o se costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

(29)Poiché i periodi massimi di trattenimento previsti in alcuni Stati membri non sono sufficienti ad assicurare l'attuazione del rimpatrio, è opportuno stabilire un periodo massimo di trattenimento compreso fra tre e sei mesi, prorogabile, al fine di concedere tempo sufficiente per completare efficacemente le procedure di rimpatrio, fatte salve le garanzie stabilite per far sì che il trattenimento sia applicato soltanto se necessario e proporzionato e mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di allontanamento.

(30)La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche penali, comprese pene detentive, per la violazione delle norme in materia di migrazione, purché tali sanzioni siano compatibili con gli obiettivi della presente direttiva, non ne compromettano l'attuazione e rispettino pienamente i diritti fondamentali.

ê 2008/115/CE considerando 17

(31)I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. Fatto salvo l'arresto iniziale da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il trattenimento dovrebbe di norma avvenire presso gli appositi centri di permanenza temporanea.

ò nuovo

(32)Fatta salva la facoltà degli Stati membri di non applicare la presente direttiva ai casi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), quando si applica una procedura di frontiera in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure], dovrebbe essere predisposta una procedura di frontiera specifica per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare la cui domanda di protezione internazionale presentata nel quadro della procedura di asilo alla frontiera è stata respinta, al fine di assicurare che la procedura di asilo e quella di rimpatrio alla frontiera siano direttamente complementari ed evitare lacune tra le due procedure. In simili casi occorre stabilire norme specifiche per garantire la coerenza e la sinergia tra le due procedure e mantenere l'integrità e l'efficacia dell'intero processo.

(33)Per consentire un rimpatrio efficace nel quadro della procedura di frontiera, non è opportuno concedere un periodo per la partenza volontaria. È tuttavia opportuno concederlo ai cittadini di paesi terzi che siano in possesso di un documento di viaggio valido e cooperino con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio. Per impedire la fuga, i cittadini di paesi terzi dovrebbero in simili casi consegnare il documento di viaggio all'autorità competente, che lo tratterrebbe fino alla partenza.

(34)Ai fini di un trattamento rapido del caso, è opportuno fissare un termine massimo per la presentazione di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio che fa seguito a una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale adottata nel quadro della procedura di frontiera e divenuta definitiva.

(35)Il ricorso avverso una decisione di rimpatrio adottata nel quadro della procedura di frontiera dovrebbe avere un effetto sospensivo automatico se sussiste un rischio di violazione del principio di non-refoulement, se la situazione del cittadino di paese terzo interessato ha subito un cambiamento significativo dopo l'adozione, nel quadro della procedura di asilo alla frontiera, della decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale, o se non è stato effettivamente esercitato alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale adottata nel quadro della procedura di asilo alla frontiera.

(36)È necessario e proporzionato che un cittadino di paese terzo già trattenuto durante l'esame della sua domanda di protezione internazionale nel quadro della procedura di asilo alla frontiera possa continuare ad essere trattenuto al fine di prepararne il rimpatrio e/o procedere all'allontanamento, una volta che la sua domanda sia stata respinta. Onde evitare che il cittadino di paese terzo sia automaticamente rilasciato e autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro nonostante gli sia stato negato il diritto di soggiorno, è necessario prevedere un determinato periodo di tempo entro cui cercare di eseguire la decisione di rimpatrio adottata alla frontiera. Il cittadino di paese terzo può essere trattenuto nel quadro della procedura di frontiera per un periodo massimo di quattro mesi e fino all'espletamento diligente delle modalità di allontanamento. Tale periodo di trattenimento non dovrebbe pregiudicare altri periodi di trattenimento previsti dalla presente direttiva. Qualora sia impossibile eseguire il rimpatrio entro la fine del primo periodo, è possibile disporre un ulteriore trattenimento del cittadino di paese terzo in forza di un'altra disposizione della presente direttiva e per la durata ivi prevista.

ê 2008/115/CE considerando 18 (adattato)

ð nuovo

(37)Gli Stati membri dovrebbero disporre di un accesso rapido alle informazioni riguardanti ð le decisioni di rimpatrio e di ï i divietoi d'ingresso di altri Stati membri. Tale scambio di ingormazioni dovrebbe svolgersi Ö Tale accesso dovrebbe essere effettuato Õ a norma del ð regolamento (UE) …/… 14 [regolamento relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare] e del ï regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) 15  ð , anche per favorire il riconoscimento reciproco di tali decisioni tra le autorità competenti in virtù della direttiva 2001/40/CE del Consiglio 16 e della decisione 2004/191/CE del Consiglio 17  ï.

ò nuovo

(38)Istituire sistemi di gestione dei rimpatri negli Stati membri contribuisce all'efficacia del processo di rimpatrio. Ciascun sistema nazionale dovrebbe fornire le informazioni tempestive sull'identità e sulla situazione giuridica dei cittadini di paesi terzi che sono utili per monitorare e seguire i singoli casi. Per operare efficacemente e per ridurre notevolmente gli oneri amministrativi, è opportuno che tali sistemi nazionali per i rimpatri siano collegati al sistema d'informazione Schengen in modo da agevolare e accelerare l'inserimento delle informazioni relative al rimpatrio, nonché al sistema centrale istituito dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea].

ê 2008/115/CE considerando 19

ð nuovo

(39)La cooperazione tra le istituzioni coinvolte a tutti i livelli nella procedura di rimpatrio nonché lo scambio e la promozione delle migliori prassi ð , anche tenendo conto del manuale sul rimpatrio e aggiornandolo regolarmente in base agli sviluppi giuridici e politici, ï dovrebbero accompagnare l'attuazione della presente direttiva e assicurare un valore aggiunto europeo.

ò nuovo

(40)L'Unione fornisce sostegno finanziario e operativo al fine dell'efficace attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) .../... [regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione], e l'assistenza operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in virtù del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea]. Tale sostegno dovrebbe essere usato soprattutto al fine di istituire sistemi di gestione dei rimpatri e programmi volti a fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura per sostenere il rimpatrio - e se del caso la reintegrazione - dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

ê 2008/115/CE considerando 20 (adattato)

(41)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia stabilire norme comuni in materia di rimpatrio, allontanamento, uso di misure coercitive, trattenimento e divieti d'ingresso, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario Ö di Unione Õ, la Comunità Ö l'Unione Õ può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato Ö sull'Unione europea Õ. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ê 2008/115/CE considerando 21

(42)Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

ê 2008/115/CE considerando 22

(43)In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l'"interesse superiore del bambino" dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva. In linea con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva.

ê 2008/115/CE considerando 23

(44)L'applicazione della presente direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

ê 2008/115/CE considerando 24

(45)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

ò nuovo

(46)L'obiettivo di attuare efficacemente il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro, in conformità della presente direttiva, è un elemento essenziale dello sforzo complessivo volto a contrastare la migrazione irregolare e costituisce un importante motivo di interesse pubblico rilevante.

(47)Le autorità degli Stati membri competenti per il rimpatrio devono trattare dati personali per assicurare la corretta attuazione delle procedure di rimpatrio e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono subordinati alla decisione di adeguatezza che la Commissione adotta a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 , o dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 19 , e spesso non hanno concluso o non intendono concludere un accordo di riammissione con l'Unione né fornire altrimenti garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 o ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2016/680. Gli intensi sforzi prodigati dall'Unione per cooperare con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che sono oggetto di un provvedimento di rimpatrio non sempre bastano ad assicurare il rispetto sistematico, da parte di tali paesi terzi, dell'obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i loro stessi cittadini. Gli accordi di riammissione che l'Unione o gli Stati membri hanno concluso o negoziano e che assoggettano a garanzie adeguate il trasferimento di dati verso un paese terzo a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679, o delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, riguardano un numero limitato di tali paesi terzi. In mancanza di tali accordi, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati personali al fine di attuare le operazioni di rimpatrio dell'Unione alle condizioni previste dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2016/679 o dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 38 della direttiva (UE) 2016/680.

ê 2008/115/CE considerando 25 (adattato)

(48)Ai sensi A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo Ö n. 22 Õ sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non ne è in alcun modo è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Poiché Dato che la presente direttiva costituisce uno sviluppo desi basa sull'acquis di Schengen ai sensi della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del codice frontiere Schengen 20  Ö regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 21  Õ , la Danimarca decide, a normaai sensi dell'articolo 5 Ö 4 Õ del suddetto Ö di tale Õ protocollo, entro sei mesi dall'adozione della Ö dalla Õ decisione del Consiglio sulla presente direttiva, se intende recepirla nel suo diritto interno.

ê 2008/115/CE considerando 26 (adattato)

(49)Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso ai sensi del Ö regolamento (UE) 2016/399 Õ codice frontiere Schengen, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio , del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta del Regno Unito di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen 22 ; .Iinoltre, ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo Ö n. 21 Õ sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda Ö rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Õ allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea, Õ che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, e di conseguenza non ne è in alcun modo non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

ê 2008/115/CE considerando 27 (adattato)

(50)Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso ai sensi del Ö regolamento (UE) 2016/399 Õ codice frontiere Schengen, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta del Regno Unito di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen 23 ;. Iinoltre, ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo Ö n. 21 Õ sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda Ö rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Õ allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea, Õ che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, e di conseguenza non ne è in alcun modo non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

ê 2008/115/CE considerando 28 (adattato)

(51)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del Ö regolamento (UE) 2016/399 Õ codice frontiere Schengen, costituisce, ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore contemplato di cui all'articolo 1, punto lettera C, della decisione 1999/437/CE 24 del Consiglio, relativa ad alcune modalità per l'applicazione del suddetto accordo.

ê 2008/115/CE considerando 29 (adattato)

(52)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del Ö regolamento (UE) 2016/399 Õ codice frontiere Schengen, costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 25 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 26 , relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di tale accordo.

ê 2008/115/CE considerando 30 (adattato)

(53)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del Ö regolamento (UE) 2016/399 Õ codice frontiere Schengen, costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 27 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 28  2008/261/CE del Consiglio 29 sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale protocollo,.

ò nuovo

(54)L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

(55)La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I,

ê 2008/115/CE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario Ö dell'Unione Õ e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2.Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

(a)sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all'articolo 1413 del  Ö regolamento (UE) 2016/399 Õ codice frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;

(b)sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.

3.La presente direttiva non si applica ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione  Ö ai sensi del diritto unionale Õ, quali definiti all'articolo 2, punto 5, del Ö regolamento (UE) 2016/399 Õ codice frontiere Schengen.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1."cittadino di un paese terzo": chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo Ö 20 Õ 17, paragrafo 1, del trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ né un beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione Ö ai sensi del diritto unionale Õ, quale definito all'articolo 2, paragrafo punto 5, del Ö regolamento (UE) 2016/399 Õ codice frontiere Schengen;

2."soggiorno irregolare": la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 65 del Ö regolamento (UE) 2016/399 Õ codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

3."rimpatrio": il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:

a)- nel proprio paese di origine, o

b)- in un paese di transito in conformità di accordi comunitari Ö dell'Unione Õ o bilaterali di riammissione o di altre intese, o

c)- in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;

4."decisione di rimpatrio": decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio;

5."allontanamento": l'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro;

6."divieto d'ingresso": decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio;

7."rischio di fuga": la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga;

8."partenza volontaria": l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio;

9."persone vulnerabili": i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1.La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza di:

(a)accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità Ö l'Unione Õ, o la Comunità Ö l'Unione Õ e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi;

(b)accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi previste dall'acquis comunitario Ö dell'Unione Õ in materia di immigrazione e di asilo.

3.La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite.

4.Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri:

(a)provvedono affinché siano loro riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto all'articolo 108, paragrafi 4 e 5 (limitazione dell'uso di misure coercitive), all'articolo 119, paragrafo 2, lettera a) (rinvio dell'allontanamento), all'articolo 1714, paragrafo 1, lettere b) e d) (prestazioni sanitarie d'urgenza e considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili) e agli articoli 1916 e 2017 (condizioni di trattenimento) e

(b)rispettano il principio di non-refoulement.

Articolo 5

Non-refoulement, interesse superiore del bambino minore, vita familiare e condizioni di salute

Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

(c)l'interesse superiore del bambino minore;

(d)la vita familiare;

(e)le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement.

ò nuovo

Articolo 6

Rischio di fuga

1.Tra i criteri obiettivi di cui all'articolo 3, punto 7, sono compresi almeno i seguenti:

(a)mancanza di documenti che comprovino l'identità;

(b)mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile;

(c)mancanza di risorse finanziarie;

(d)ingresso irregolare nel territorio degli Stati membri;

(e)spostamento non autorizzato nel territorio di un altro Stato membro;

(f)dichiarazione esplicita dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio applicate in virtù della presente direttiva;

(g)decisione di rimpatrio emanata da un altro Stato membro nei confronti del cittadino interessato;

(h)inosservanza di una decisione di rimpatrio, ivi compresa l'inosservanza dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo concesso per la partenza volontaria;

(i)inosservanza dell'obbligo, previsto all'articolo 8, paragrafo 2, di recarsi immediatamente nel territorio di un altro Stato membro che abbia rilasciato un permesso di soggiorno valido o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare;

(j)inosservanza dell'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio di cui all'articolo 7;

(k)esistenza di una condanna penale, ivi compresa la condanna per un reato grave in un altro Stato membro;

(l)indagini e procedimenti penali in corso;

(m)uso di documenti d'identità falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di documenti esistenti, ovvero rifiuto di fornire le impronte digitali come richiesto dal diritto dell'Unione o nazionale;

(n)opposizione violenta o fraudolenta all'operazione di rimpatrio;

(o)inadempimento di una misura diretta a evitare il rischio di fuga di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

(p)inosservanza di un divieto d'ingresso in vigore.

2.La sussistenza di un rischio di fuga è determinata sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze specifiche del caso individuale, tenendo conto dei criteri obiettivi di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presuma un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto uno dei criteri obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere m), n), o) e p).

Articolo 7

Obbligo di cooperare

1.Gli Stati membri impongono ai cittadini di paesi terzi l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio. Tale obbligo include in particolare quanto segue:

(a)il dovere di fornire tutti gli elementi necessari a stabilire o verificare l'identità;

(b)il dovere di fornire informazioni sui paesi terzi attraversati;

(c)il dovere di rimanere presenti e a disposizione nell'intero corso delle procedure;

(d)il dovere di presentare richiesta alle autorità competenti dei paesi terzi al fine di ottenere un documento di viaggio valido.

2.Gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono le dichiarazioni rilasciate dai cittadini di paesi terzi e la documentazione in loro possesso riguardo all'identità, alla o alle cittadinanze, all'età, al paese o ai paesi e al luogo o ai luoghi precedenti di residenza, agli itinerari di viaggio e alla documentazione di viaggio.

3.Gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi delle conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

ê 2008/115/CE (adattato)

ð nuovo

CAPO II
FINE DEL SOGGIORNO IRREGOLARE

Articolo 86

Decisione di rimpatrio

1.Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1.

3.Gli Stati membri possono astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti Ö al 13 gennaio 2009 Õ alla data di entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in questione applica il paragrafo 1.

4.In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.

5.Qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta l'opportunità di astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura, fatto salvo il paragrafo 6.

6.ð Gli Stati membri emettono la decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di paese terzo immediatamente dopo l'adozione della decisione di porre fine a un suo soggiorno regolare, ivi compresa una decisione di non concedergli lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) …/… [regolamento qualifiche]. ï

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri Ö adottino una decisione di rimpatrio Õ decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o Ö la fine del soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo, Õ l'allontanamento e/o il divieto d'ingresso in un'unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale.

ò nuovo

Il primo e il secondo comma non pregiudicano le garanzie previste al capo III e in altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e nazionale.

ê 2008/115/CE

ð nuovo

Articolo 97

Partenza volontaria

1.La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e ð della durata massima di ï trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta.

Il periodo previsto al primo comma non esclude la possibilità per i cittadini di paesi terzi interessati di partire prima.

ò nuovo

La durata del periodo per la partenza volontaria è determinata alla luce delle circostanze specifiche del caso individuale, tenendo conto in particolare della prospettiva del rimpatrio.

ê 2008/115/CE (adattato)

ð nuovo

2.Gli Stati membri prorogano, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali.

3.Per la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo.

4.ð Gli Stati membri non concedono un periodo per la partenza volontaria: ï

a)Se Ö laddove Õ sussiste il rischio di fuga ð determinato in conformità dell'articolo 6 ï;,

b)o se  Ö laddove Õ  una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;, 

c)o se Ö laddove Õ  l'interessato Ö il cittadino di paese terzo Õ costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni.

Articolo 108

Allontanamento

1.Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo 97, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 97. ð Tali misure comprendono ogni misura necessaria a confermare l'identità dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che non sono in possesso di un documento di viaggio valido, e a ottenere tale documento. ï

2.Qualora uno Stato membro abbia concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo 97, la decisione di rimpatrio può essere eseguita unicamente alla scadenza di tale periodo, a meno che nel periodo in questione non sorga uno dei rischi di cui all'articolo 97, paragrafo 4.

3.Gli Stati membri possono adottare una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento.

4.Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non eccedano un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato.

5.Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea allegati alla decisione 2004/573/CE.

6.Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati.

Articolo 119

Rinvio dell'allontanamento

1.Gli Stati membri rinviano l'allontanamento:

a)qualora violi il principio di non-refoulement, oppure

b)per la durata della sospensione concessa ai sensi dell'articolo 1613, paragrafo 2.

2.Gli Stati membri possono rinviare l'allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. Gli Stati membri tengono conto in particolare:

a)delle condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo;

b)delle ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell'assenza di identificazione.

3.Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento a norma dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di un paese terzo interessato possono essere imposti gli obblighi di cui all'articolo 97, paragrafo 3.

Articolo 1210

Rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati

1.Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato è fornita un'assistenza da parte di organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio tenendo nel debito conto l'interesse superiore del bambino minore.

2.Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.

Articolo 1311

Divieto d'ingresso

1.Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso:

a)qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure

b)qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio.

In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d'ingresso.

ò nuovo

2.Se giustificato sulla base delle circostanze specifiche del caso individuale e tenendo conto del principio di proporzionalità, gli Stati membri possono imporre un divieto d'ingresso che non corredi una decisione di rimpatrio a un cittadino di paese terzo che abbia soggiornato irregolarmente nel territorio degli Stati membri e il cui soggiorno irregolare sia scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte all'uscita in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.

ê 2008/115/CE

ð nuovo

32.La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

43.Gli Stati membri valutano la possibilità di revocare o sospendere un divieto d'ingresso qualora un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d'ingresso disposto in conformità del paragrafo 1, secondo comma, possa dimostrare di aver lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di rimpatrio.

Le vittime della tratta di esseri umani cui è stato concesso un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti 30 non sono soggette a divieto d'ingresso fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, lettera b), e purché il cittadino di un paese terzo in questione non rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. In casi individuali gli Stati membri possono astenersi per motivi umanitari dall'emettere, revocare o sospendere un divieto d'ingresso.

In casi individuali gli Stati membri possono astenersi per motivi umanitari dall'emettere, revocare o sospendere un divieto d'ingresso.

In casi individuali o in talune categorie di casi gli Stati membri possono revocare o sospendere un divieto d'ingresso per altri motivi.

54.Lo Stato membro che preveda di rilasciare un permesso di soggiorno o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d'ingresso disposto da un altro Stato membro consulta preliminarmente lo Stato membro che lo ha disposto e tiene conto degli interessi di quest'ultimo in conformità dell'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen 31  in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2018/XXX 32  .

65.I paragrafi da 1 a 54 non pregiudicano negli Stati membri il diritto alla protezione internazionale, quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta 33 .

ò nuovo

Articolo 14

Gestione dei rimpatri

1.Ogni Stato membro istituisce, mette in opera, mantiene e sviluppa un sistema nazionale di gestione dei rimpatri, che tratta tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la gestione dei casi individuali e di tutte le procedure connesse al rimpatrio.

2.Il sistema nazionale è concepito in modo tale da garantire la compatibilità tecnica con il sistema centrale istituito in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea], così da poter comunicare con esso.

3.Gli Stati membri istituiscono programmi volti a fornire assistenza logistica e finanziaria e assistenza materiale o in natura di altro tipo, in conformità della legislazione nazionale, al fine di sostenere il rimpatrio di persone in soggiorno irregolare che sono cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 34 .

Tale assistenza può comprendere il sostegno alla reintegrazione nel paese terzo di rimpatrio.

La concessione di tale assistenza, comprese la natura e la portata, è subordinata alla cooperazione del cittadino di paese terzo con le autorità competenti degli Stati membri secondo quanto previsto all'articolo 7.

ê 2008/115/CE

CAPO III
GARANZIE PROCEDURALI

Articolo 1512

Forma

1.Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.

Le informazioni sui motivi in fatto possono essere ridotte laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati.

2.Gli Stati membri provvedono, su richiesta, alla traduzione scritta od orale dei principali elementi delle decisioni connesse al rimpatrio di cui al paragrafo 1, incluse le modalità di impugnazione disponibili, in una lingua comprensibile per il cittadino di un paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale.

3.Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 ai cittadini di paesi terzi che sono entrati in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro e non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato.

In tali casi le decisioni connesse al rimpatrio di cui al paragrafo 1 sono adottate per mezzo di un modello uniforme previsto dalla legislazione nazionale.

Gli Stati membri rendono disponibili schede informative generalizzate che espongono gli elementi principali del modello uniforme in almeno cinque delle lingue più frequentemente utilizzate o comprese dagli immigrati che entrano in modo irregolare nel loro territorio.

Articolo 1613

Mezzi di ricorso

1.Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 1512, paragrafo 1, o per chiederne la revisione il riesame dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.

ò nuovo

Al cittadino di paese terzo è concesso il diritto di ricorso avverso la decisione di rimpatrio, limitato a un solo grado di giudizio, qualora tale decisione sia basata su una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale adottata in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure] che abbia fatto oggetto di un riesame giudiziario effettivo in conformità dell'articolo 53 di tale regolamento.

ê 2008/115/CE (adattato)

ð nuovo

2.L'autorità ð giudiziaria ï o l'organo menzionatia al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 1512, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l'esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno.

ò nuovo

3.L'esecuzione della decisione di rimpatrio è automaticamente sospesa durante il periodo concesso per il ricorso in primo grado e, se il ricorso è stato presentato entro il periodo stabilito, durante il suo esame, laddove sussista un rischio di violazione del principio di non-refoulement. Qualora sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, e in ogni altro caso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa, tranne se, su richiesta del ricorrente o d'ufficio, un organo giurisdizionale decide altrimenti in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.

Gli Stati membri provvedono a che la decisione in merito alla richiesta di sospensione temporanea dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio sia adottata entro 48 ore dalla presentazione di tale richiesta da parte del cittadino di paese terzo. In casi individuali che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, l'autorità giudiziaria competente può se del caso prorogare i termini stabiliti al presente paragrafo.

Se non emergono, o non sono addotti dal cittadino di paese terzo, elementi o risultanze nuovi che modifichino sostanzialmente le circostanze specifiche del caso individuale, il primo e il secondo comma non si applicano laddove:

(a)i motivi di sospensione temporanea ivi previsti siano stati valutati nel quadro di una procedura svolta in applicazione del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure] e siano stati oggetto di un riesame giudiziario effettivo in conformità dell'articolo 53 di tale regolamento;

(b)la decisione di rimpatrio sia conseguenza di una decisione di porre termine al soggiorno regolare adottata secondo tali procedure.

4.Gli Stati membri stabiliscono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per assicurare l'esercizio del diritto a un ricorso effettivo a norma del presente articolo.

Gli Stati membri concedono un periodo non superiore a cinque giorni per presentare ricorso avverso la decisione di rimpatrio se tale decisione è conseguenza della decisione definitiva di rigetto di una domanda di protezione internazionale adottata in conformità del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure].

ê 2008/115/CE

53.Il cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un'assistenza linguistica.

64.Gli Stati membri provvedono a che sia garantita, su richiesta, la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita ai sensi della pertinente legislazione o regolamentazione nazionale in materia e possono disporre che tale assistenza e/o rappresentanza legale gratuita sia soggetta alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE.

Articolo 1714

Garanzie prima del rimpatrio

1.Gli Stati membri provvedono, ad esclusione della situazione di cui agli articoli 1916 e 2017, affinché si tenga conto il più possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 97 e durante i periodi per i quali l'allontanamento è stato differito ai sensi dell'articolo 119:

a)che sia mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio;

b)che siano assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;

c)che sia garantito l'accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno;

d)che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.

2.Gli Stati membri confermano per iscritto alle persone di cui al paragrafo 1, conformemente alla legislazione nazionale, che il periodo per la partenza volontaria è stato prorogato ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2, o che l'esecuzione della decisione di rimpatrio è temporaneamente sospesa.

CAPO IV
TRATTENIMENTO AI FINI DELL'ALLONTANAMENTO

ê 2008/115/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 1815

Trattenimento

1.Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando:

a)sussiste un rischio di fuga ð determinato in conformità dell'articolo 6; ï o

b)il cittadino del di paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;.  Ö o Õ 

ò nuovo

c)il cittadino di paese terzo costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

Tutti i motivi di trattenimento sono previsti nella legislazione nazionale.

ê 2008/115/CE

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

2.Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie.

Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto.

Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri:

a)prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento stesso,

b)oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.

3.In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudiziaria.

4.Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.

ê 2008/115/CE (adattato)

ð nuovo

5.Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato ð massimo ï di trattenimento, che non può superare ð di durata compresa fra tre e ï sei mesi.

ê 2008/115/CE

6.Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:

a)della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o

b)dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

Articolo 1916

Condizioni di trattenimento

1.Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.

2.I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità — su richiesta — di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.

3.Particolare attenzione è prestata alla situazione delle persone vulnerabili. Sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.

4.I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.

5.I cittadini di paesi terzi trattenuti sono sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con gli organismi e le organizzazioni di cui al paragrafo 4.

Articolo 2017

Trattenimento di minori e famiglie

1.I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile.

2.Le famiglie trattenute in attesa di allontanamento usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata.

3.Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età e, in funzione della durata della permanenza, è dato accesso all'istruzione.

4.Ai minori non accompagnati è fornita, per quanto possibile, una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età.

5.L'interesse superiore del bambino minore costituisce un criterio fondamentale per il trattenimento dei minori in attesa di allontanamento.

Articolo 2118

Situazioni di emergenza

1.Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 1815, paragrafo 2, terzo comma, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 1916, paragrafo 1, e all'articolo 2017, paragrafo 2.

2.All'atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione. Quest'ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l'applicazione delle suddette misure eccezionali.

3.Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva.

ò nuovo

CAPO V
PROCEDURA DI FRONTIERA

Articolo 22

Procedura di frontiera

1.Gli Stati membri stabiliscono procedure di rimpatrio applicabili ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare soggetti a un obbligo di rimpatrio in seguito alla decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale adottata in virtù dell'articolo 41 del regolamento (UE) …/… [regolamento procedure].

2.Tranne se altrimenti previsto al presente capo, alle procedure di rimpatrio svolte in conformità del paragrafo 1 si applicano le disposizioni dei capi II, III e IV.

3.Le decisioni di rimpatrio adottate nell'ambito di procedure di rimpatrio svolte in conformità del paragrafo 1 sono notificate per mezzo di un modello uniforme stabilito dalla legislazione nazionale in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3.

4.Non è concesso un periodo per la partenza volontaria. Gli Stati membri concedono tuttavia un periodo congruo per la partenza volontaria in conformità dell'articolo 9 ai cittadini di paesi terzi che siano in possesso di un documento di viaggio valido e che rispettino l'obbligo di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio, stabilito in conformità dell'articolo 7. Gli Stati membri esigono che i cittadini di paesi terzi interessati consegnino il documento di viaggio valido all'autorità competente, che lo trattiene fino alla partenza.

5.Gli Stati membri concedono un periodo non superiore a 48 ore per presentare ricorso avverso le decisioni di rimpatrio basate sulla decisione definitiva di rigetto di una domanda di protezione internazionale adottata in virtù dell'articolo 41 del regolamento (UE) …/… [regolamento procedure] alla frontiera o in zone di transito degli Stati membri.

6.L'esecuzione della decisione di rimpatrio è automaticamente sospesa durante il periodo concesso per il ricorso in primo grado e, se il ricorso è stato presentato entro il periodo stabilito, durante il suo esame, laddove sussista un rischio di violazione del principio di non-refoulement e se si applica una delle due seguenti condizioni:

(a)dopo la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale adottata in virtù dell'articolo 41 del regolamento (UE) …/…[regolamento procedure] sono emersi, o sono stati addotti dal cittadino di paese terzo, elementi o risultanze nuove che modifichino sostanzialmente le circostanze specifiche del caso individuale; oppure

(b)la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale adottata in virtù dell'articolo 41 del regolamento (UE) …/… [regolamento procedure] non è stata oggetto di un riesame giudiziario effettivo a norma dell'articolo 53 di detto regolamento.

Laddove sia presentato un ulteriore ricorso avverso una prima o una successiva decisione in merito al ricorso, e in ogni altro caso, l'esecuzione della decisione di rimpatrio non è sospesa tranne se, su richiesta del ricorrente o d'ufficio, un organo giurisdizionale decida altrimenti in considerazione delle circostanze specifiche del caso individuale.

Gli Stati membri dispongono che una decisione in merito alla richiesta di sospensione temporanea dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio presentata dal cittadino di paese terzo sia adottata entro 48 ore dalla presentazione di tale richiesta. In casi individuali che implichino questioni complesse di fatto o di diritto, l'autorità giudiziaria competente può se del caso prorogare i termini stabiliti al presente paragrafo.

7.Per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento, o ad entrambi gli scopi, gli Stati membri possono trattenere un cittadino di paese terzo che sia stato trattenuto in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva accoglienza] nel quadro di una procedura svolta in virtù dell'articolo 41 del regolamento (UE) .../... [regolamento procedure] e che sia oggetto di procedure di rimpatrio in conformità del presente capo.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e in nessun caso superiore a quattro mesi. Esso può protrarsi solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di allontanamento.

Se la decisione di rimpatrio non può essere attuata entro il termine massimo di cui al presente paragrafo, il cittadino di paese terzo può essere ulteriormente trattenuto in conformità dell'articolo 18.

ê 2008/115/CE (adattato)

CAPO VIV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 2319

Relazione

La Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone eventuali modifiche.

La Commissione presenta la prima relazione entro il 24 dicembre 2013, incentrandola in particolare sull'applicazione dell'articolo 11, dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 15 negli Stati membri. Per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 4, la Commissione valuta in particolare l'ulteriore impatto finanziario e amministrativo negli Stati membri.

Articolo 20

Attuazione

1.    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 dicembre 2010. Per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 4, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 dicembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 2421

Relazione con la convenzione Schengen

La presente direttiva sostituisce le disposizioni degli articoli 23 e 24 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

ê 

Articolo 25

Attuazione

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 6 a 10, all'articolo 13 e all'articolo 14, paragrafo 3, agli articoli 16, 18 e 22 entro [sei mesi dal giorno di entrata in vigore] e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, entro [un anno dal giorno di entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Abrogazione

La direttiva 2008/115/CE è abrogata a decorrere dal […] [giorno successivo alla seconda data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

ê 2008/115/CE

Articolo 22 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ê 

Gli articoli […] [articoli non modificati rispetto alla direttiva abrogata] si applicano a decorrere dal […] [giorno successivo alla seconda data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma].

ê 2008/115/CE (adattato) (adapted)

Articolo 2823

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea Ö ai trattati Õ.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018.
(2)    Dichiarazione di Meseberg della Germania e della Francia, "Renewing Europe's promises of security and prosperity" (Rinnovare le promesse europee di sicurezza e prosperità), 19 giugno 2018.
(3)    COM(2015) 240 final.
(4)    Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(5)    COM(2017) 200 final.
(6)    C(2017) 1600 final.
(7)    C(2017) 6505.
(8)    Norme comuni non vincolanti per i programmi di rimpatrio volontario assistito (e di reintegrazione) attuati dagli Stati membri (8829/16).
(9)    Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
(10)    Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(11)    COM(2015) 285 final.
(12)    Direttiva 2005/85/CE, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).
(13)    Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28).
(14)

   [Regolamento relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare] (GU L...).

(15)    Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
(16)

   Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

(17)

   Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34), e decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55).

(18)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(19)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(20)    Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).
(21)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(22)    Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(23)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(24)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(25)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(26)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(27)    GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(28)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(29)    GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
(30)    Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19).
(31)    GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(32)    Regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 [in attesa di adozione].
(33)    Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).
(34)    Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
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Bruxelles, 12.9.2018

COM(2018) 634 final

ALLEGATI

della

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione)


ALLEGATO I

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 25)

Direttiva

Termine di recepimento

Termine di recepimento dell'articolo 14,
paragrafi 1 e 2

2008/115/CE

[sei mesi dopo il giorno di entrata in vigore]

[1 anno dopo il giorno di entrata in vigore]

_____________



ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 2008/115/CE

La presente direttiva

Articoli da 1 a 5

Articoli da 1 a 5

_

Articoli 6 e 7

Articolo 6, paragrafi da 1 a 5

Articolo 8, paragrafi da 1 a 5

_

Articolo 8, paragrafo 6, primo comma

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 6, secondo comma

_

Articolo 8, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, primo e secondo comma

_

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 7, paragrafi da 2 a 4

Articolo 9, paragrafi da 2 a 4

Articolo 8

Articolo 10

_

Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

_

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafi da 2 a 5

Articolo 13, paragrafi da 3 a 7

_

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma

_

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

_

Articolo 16, paragrafi 3 e 4

Articolo 13, paragrafi 3 e 4

Articolo 16, paragrafi 5 e 6

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)

_

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e secondo comma

Articolo 15, paragrafi da 2 a 6

Articolo 18, paragrafi da 2 a 6

Articoli da 16 a 18

Articoli da 19 a 21

_

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 25

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 28

_

Allegato I

_

Allegato II

_____________

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