Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0346

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce  il regime generale delle accise (rifusione)

COM/2018/346 final

Bruxelles, 25.5.2018

COM(2018) 346 final

2018/0176(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce  il regime generale delle accise (rifusione)

{SEC(2018) 255 final}
{SWD(2018) 260 final}
{SWD(2018) 261 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva 2008/118/CE del Consiglio stabilisce il regime generale relativo ai prodotti sottoposti ad accisa, con un’attenzione particolare per la fabbricazione, il magazzinaggio e la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa fra gli Stati membri. La direttiva 2008/118/CE del Consiglio ha sostituito la direttiva 92/12/CEE del Consiglio 1 . L’obiettivo principale della direttiva è consentire la libera circolazione dei prodotti garantendo nel contempo che il debito d’imposta corretto sia alla fine riscosso dagli Stati membri.

Un’iniziativa REFIT è stata annunciata nell’allegato II del programma di lavoro della Commissione per il 2017 2 , al tempo stesso come iniziativa REFIT per la direttiva 92/83/CEE. Pertanto congiuntamente alla presente proposta sarà presentata al Consiglio anche una proposta di modifica della direttiva 92/83/CEE.

La Commissione ha effettuato una valutazione della direttiva 2008/118/CE nel quadro del programma REFIT della Commissione e il 21 aprile 2017 ha presentato una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione e sulla valutazione di tale direttiva 3 . I risultati della valutazione sono stati ampiamente ripresi dalle conclusioni del Consiglio, adottate il 5 dicembre 2017 4 .

La relazione della Commissione e le conclusioni del Consiglio esprimevano una soddisfazione generale riguardo al funzionamento del sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS). Sono stati tuttavia individuati alcuni settori passibili di miglioramento. I principali settori individuati riguardavano il miglioramento dell’allineamento tra le procedure in materia di accise e quelle doganali e la parziale o completa automazione dei movimenti intraunionali dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo.

Nel 2017 è stato condotto uno studio esterno finalizzato a elaborare una valutazione d’impatto per la presente proposta. Lo studio e la valutazione d’impatto si sono concentrati sui medesimi ambiti menzionati nella relazione della Commissione e nelle conclusioni del Consiglio: l’interazione tra dogane e accise e l’automazione dei movimenti intraunionali di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo.

La proposta verte sui seguenti settori aggiuntivi:

·per quanto riguarda i destinatari che esercitano un’attività economica indipendente e che intendono spedire prodotti sottoposti ad accisa, immessi in consumo in uno Stato membro, a persone in un altro Stato membro che non esercitano alcuna attività economica indipendente: l’introduzione della possibilità, per lo speditore, di utilizzare un rappresentante fiscale e la soppressione della possibilità, per l’autorità competente dello Stato membro di destinazione, di richiedere un rappresentante fiscale;

·una soluzione comune per le perdite parziali di origine naturale che si verificano durante la circolazione;

·l’automazione del certificato di esenzione e del suo trattamento per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa verso destinatari esenti dal pagamento dell’accisa;

·l’esonero dalla garanzia per i prodotti energetici trasportati a mezzo di condutture.

I settori seguenti, individuati nella relazione della Commissione o nelle conclusioni del Consiglio o in entrambi, non sono oggetto della presente proposta.

·La relazione della Commissione ha sottolineato la necessità di istituire un sistema semplificato per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a basso rischio fiscale. Questo aspetto non è stato approfondito ulteriormente a causa della mancanza di consenso tra gli Stati membri su ciò che costituisce una circolazione a basso rischio. Le conclusioni del Consiglio hanno ribadito questa preoccupazione.

·La relazione della Commissione e le conclusioni del Consiglio hanno sottolineato che si potrebbero migliorare le vendite a distanza di prodotti sottoposti ad accisa. Per questo motivo una proposta intesa a migliorare le vendite a distanza è stata posticipata fino a quando sarà istituito lo sportello unico per l’IVA nel settore delle vendite a distanza. È importante che il regime di accisa per le vendite a distanza sia compatibile con il regime IVA. A tal fine, nel corso del 2018 la Commissione intende analizzare le opzioni per un nuovo regime per le vendite a distanza di prodotti sottoposti ad accisa.

·Il Consiglio ha proposto di esaminare in modo più approfondito le eventuali distorsioni della concorrenza causate da variazioni nelle norme o nelle condizioni minime per le garanzie di pagamento delle accise richieste per l’autorizzazione dei depositi fiscali 5 . Tali aspetti non sono stati considerati ulteriormente in assenza di chiare conclusioni del Consiglio sui possibili modi di procedere. La valutazione della direttiva del 2015 contiene una raccomandazione agli Stati membri di fissare garanzie a un livello adeguato per coprire i rischi legati alle accise.

·Il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare le possibilità di rivedere le disposizioni sui livelli indicativi per l’uso personale di bevande alcoliche e tabacco, facendo sì che ne sia mantenuta l’adeguatezza allo scopo, per conciliare gli obiettivi in materia di entrate pubbliche e di tutela della salute. La Commissione avvierà uno studio distinto sui livelli indicativi.

·Il Consiglio ha menzionato la possibilità di elaborare definizioni comuni per la consegna diretta e di migliorare il funzionamento delle disposizioni in materia di natanti e aeromobili. Tali settori non sono stati considerati problematici dalle parti interessate durante gli studi di valutazione o nella consultazione pubblica aperta.

La direttiva ha subito più volte modifiche sostanziali e sono necessarie ulteriori modifiche. La direttiva contiene inoltre diversi riferimenti a legislazione obsoleta che dovrebbero nello stesso tempo essere aggiornati. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di procedere alla rifusione della direttiva 2008/118/CE a fini di chiarezza.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta persegue gli obiettivi esistenti della direttiva 2008/118/CE, ossia garantire il corretto funzionamento del mercato interno e una tassazione efficace.

La proposta è coerente con gli altri atti giuridici che definiscono il sistema dell’UE relativo alle accise armonizzate, ossia i prodotti energetici e l’elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE, l’alcole e le bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE e i tabacchi lavorati di cui alla direttiva 2011/64/UE. Congiuntamente alla presente proposta sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio anche una proposta di modifica della direttiva 92/83/CEE.

A motivo dell’estensione, prevista dalla presente proposta, dell’EMCS ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa ad altri Stati membri dopo la loro immissione in consumo, si rendono necessarie modifiche di altri atti giuridici:

·la decisione n. 1152/2003/CE, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve includere i movimenti intraunionali di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo. Tale decisione consente attualmente solo l’informatizzazione dei movimenti in regime di sospensione dall’accisa. A causa dell’elevato numero di modifiche, si propone una rifusione della decisione.

·Le nuove procedure per la circolazione all’interno dell’UE di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo richiede l’iscrizione degli speditori e dei destinatari che si avvalgono di tali procedure nei registri centrali e nazionali degli operatori economici. La registrazione attualmente si applica solo agli operatori economici che si avvalgono delle disposizioni di cui ai capi III e IV della direttiva 2008/118/CE. La presente proposta comporta una modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta è collegata al regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione e al relativo atto delegato (regolamento (UE) 2015/2446) al fine di garantire la sincronizzazione delle disposizioni in materia di dogane e di accise. La proposta sostituisce i riferimenti obsoleti a disposizioni in materia doganale e la terminologia obsoleta con i termini vigenti contenuti nel regolamento (UE) n. 952/2013.

L’articolo 189 del regolamento (UE) 2015/2446, modificato dal regolamento (UE) XXX 6 , consentirà a prodotti sottoposti ad accisa che hanno posizione unionale di essere vincolati al regime di transito esterno, consentendo in tal modo il ricorso al transito esterno per il controllo di prodotti sottoposti ad accisa che escono dal territorio dell’Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Questo articolo dispone che il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni nel settore della fiscalità indiretta.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli Stati membri non possono conseguire in misura sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi che seguono.

Solo un quadro giuridico comune che consenta la sincronizzazione tra la legislazione in materia di accise e quella doganale può garantire la riscossione delle accise e migliorare il trattamento dei prodotti sottoposti ad accisa all’importazione e all’esportazione. In assenza di un’azione a livello dell’Unione gli Stati membri continueranno a utilizzare norme diverse, il che crea confusione per gli operatori economici e ne aumenta i costi.

L’automazione delle procedure applicate ai movimenti intraunionali di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo non può essere migliorata senza il coordinamento a livello dell’Unione a causa della necessità di condividere dati comuni e di utilizzare norme di interoperabilità comuni.

La presente proposta porterà ad un’applicazione uniforme, alla trasparenza e alla semplificazione nelle seguenti circostanze eccezionali:

·le perdite naturali (ad esempio evaporazione) durante un movimento dovrebbero essere trattate in maniera uniforme in tutti gli Stati membri;

·un certificato di esenzione elettronico comune faciliterà l’uso del suddetto certificato;

·un esonero dalla garanzia comune per i movimenti di prodotti energetici a mezzo di condutture faciliterà il trattamento di tali movimenti in tutta l’Unione, senza rischi aggiuntivi.

Proporzionalità

L’iniziativa cerca di mantenere un equilibrio tra l’esigenza di agevolare il commercio transfrontaliero legittimo e la necessità di garantire controlli e un monitoraggio efficaci in modo che l’accisa sia riscossa.

La maggior parte delle azioni previste dalla presente iniziativa mira a ridurre i costi di regolamentazione per gli Stati membri e gli operatori economici attraverso l’automazione delle procedure che attualmente necessitano di supporto cartaceo e la definizione di norme comuni o una migliore sincronizzazione delle procedure nei settori delle accise e doganale.

La presente iniziativa mira a ridurre le frodi mediante un monitoraggio più efficace dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa grazie all’automazione e a controlli incrociati di dati tra i settori di attività delle accise e doganale.

Scelta dell’atto giuridico

La proposta è una direttiva.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Un’iniziativa REFIT era annunciata nell’allegato II del programma di lavoro della Commissione per il 2017 7 . La Commissione ha effettuato una valutazione della direttiva 2008/118/CE nel quadro del programma REFIT della Commissione e ha presentato una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo “sull’attuazione e sulla valutazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise” del 21.4.2017 (COM(2017) 184 final). La relazione era basata su due studi esterni. Il primo studio , concernente il capo V della direttiva (ossia la circolazione intraunionale dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo), è stato pubblicato nel 2015 8 . Il secondo studio , che verteva sui capi III e IV della direttiva (ossia le disposizioni sui depositi fiscali e sul sistema di controllo elettronico per i regimi in sospensione dall’accisa), è stato pubblicato nel 2016 9 . I risultati della valutazione indicano che le autorità degli Stati membri e gli operatori economici sono in generale soddisfatti del funzionamento della direttiva, ma mostrano anche che vi sono margini di miglioramento. I risultati della valutazione sono stati ampiamente ripresi dalle conclusioni del Consiglio, adottate il 5 dicembre 2017. Lo studio intitolato “Study contributing to an Impact Assessment on Council Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty” (Contributo alla valutazione d’impatto della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise), che ha tenuto conto dei risultati di tale valutazione, è stato terminato nel 2017.

Consultazioni dei portatori di interessi

La strategia di consultazione è stata incentrata su tre gruppi principali di portatori di interesse: le amministrazioni degli Stati membri, gli operatori economici e i cittadini. Il programma di consultazione approfondita era finalizzato ad acquisire una migliore comprensione del funzionamento generale dei meccanismi istituiti dalla direttiva, della logica alla base dell’intervento, dei dettagli delle questioni in causa, del numero e del tipo di soggetti coinvolti e dei loro ruoli e del legame della direttiva con altre politiche pertinenti dell’Unione. L’obiettivo delle attività di consultazione era inoltre quello di raccogliere i pareri delle principali parti interessate su una serie di possibili opzioni per la revisione della direttiva 2008/118/CE.

Le principali attività di consultazione realizzate erano:

·una consultazione pubblica aperta condotta per raccogliere le opinioni dei cittadini, delle organizzazioni non governative, degli operatori economici e delle altre parti interessate su una serie di possibili opzioni per la revisione della direttiva;

·una consultazione degli operatori economici, comprendente una serie di colloqui e un questionario dettagliato inviato alle principali parti interessate (ad es., il gruppo di contatto per gli operatori economici e il gruppo di contatto per le accise);

·un questionario scritto per tutte le autorità degli Stati membri, integrato da una serie di colloqui con alcuni Stati membri selezionati in funzione della posizione geografica e del volume di scambi di prodotti sottoposti ad accisa. Più in particolare, questa consultazione verteva su dogane, accise e autorità sanitarie nazionali.

Tutte le attività di consultazione si sono svolte tra aprile e luglio 2017 10 . Ulteriori informazioni sulle consultazioni figurano nell’allegato 2, “Relazione di sintesi” della valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta.

Assunzione e uso di perizie

I risultati di uno studio sulla circolazione all’interno dell’UE di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo e quelli di uno studio sui movimenti in regime di sospensione dall’accisa sono stati presi in esame nel contributo alla valutazione d’impatto, che ha raccolto e analizzato dati su costi e benefici al fine di determinare la portata dei problemi individuati nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione e sulla valutazione della direttiva 2008/118/CE. I risultati delle consultazioni, effettuate nel quadro del contributo alla valutazione d’impatto, sono stati ripresi in detto contributo. A causa del potenziale impatto sulla salute pubblica (ma anche sulla perdita di gettito fiscale e sulle frodi), nella consultazione (ma in una fase avanzata dello studio esterno per la valutazione d’impatto) sono state incluse anche alcune domande inerenti alla salute riguardanti i livelli indicativi utilizzati per gli acquisti transfrontalieri di bevande alcoliche e di tabacco. Tali questioni saranno esaminate in un apposito studio.

Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto della proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 24 gennaio 2018. Il comitato ha espresso parere positivo in merito alla proposta e ha formulato alcune raccomandazioni di cui si è tenuto conto. Il parere del comitato, le raccomandazioni e una spiegazione delle modalità con cui se ne è tenuto conto figurano nell’allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta.

Efficienza normativa e semplificazione

Sintesi dei costi e dei benefici

Le semplificazioni proposte, realizzate principalmente attraverso l’automazione o l’armonizzazione delle procedure, dovrebbero produrre i seguenti benefici annuali:

·14,55 milioni di EUR di risparmi a livello di spese amministrative per gli Stati membri;

·32,27 milioni di EUR di risparmi sui costi di regolamentazione per gli operatori economici.

Alcune semplificazioni (come l’automazione delle procedure per la circolazione intraunionale di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo) dovrebbero avere un impatto positivo anche sulla lotta contro le frodi e sulle PMI.

Le opzioni prescelte comportano determinati costi di regolamentazione, dovuti soprattutto all’evoluzione dei sistemi informatici e alla registrazione degli operatori economici per le procedure da automatizzare:

·17,63 milioni di EUR di costi iniziali una tantum e 3,89 milioni di EUR di costi ricorrenti annuali per gli Stati membri;

·14,5 milioni di EUR di costi iniziali una tantum e 4,35 milioni di EUR di costi ricorrenti annuali per gli operatori economici.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.

L’incidenza sul bilancio dello sviluppo e del funzionamento a livello centrale dell’EMCS sarà coperta dal bilancio Fiscalis nei limiti degli stanziamenti già previsti nella programmazione finanziaria ufficiale. Non saranno necessarie risorse supplementari a titolo del bilancio dell’UE. Inoltre la presente iniziativa non intende pregiudicare la proposta della Commissione sul prossimo quadro finanziario pluriennale.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il comitato delle accise, un comitato consultivo in materia di accise cui partecipano i rappresentanti di tutti gli Stati membri e che è presieduto dalla Commissione, è responsabile del monitoraggio dell’attuazione del sistema informatizzato conformemente ai piani generali e di gestione di cui alla decisione [...]/UE 11 . Il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio prevede l’estrazione automatica dei dati dal sistema informatizzato per la preparazione di relazioni. Ogni cinque anni la Commissione elaborerà una relazione sull’attuazione della direttiva.

   Documenti esplicativi (per le direttive)

Non sono ritenuti necessari documenti esplicativi sul recepimento delle disposizioni della presente proposta.

Semplificazione

La rifusione della direttiva 2008/118/CE comporta un migliore allineamento della normativa alle esigenze delle imprese e nel contempo semplifica le procedure amministrative per le autorità pubbliche (unionali e nazionali) e per gli operatori economici.

Abrogazione di norme esistenti

La direttiva 2008/118/CE sarà abrogata.

Illustrazione della proposta

La proposta di rifusione della direttiva contiene miglioramenti secondo quanto suggerito nella relazione al Consiglio e al Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio sull’attuazione e sulla valutazione della direttiva 2008/118/CE.

Al tempo stesso, essa armonizza le disposizioni della direttiva 2008/118/CE con l’evoluzione della normativa doganale e di altri settori pertinenti e con i requisiti procedurali risultanti dal trattato di Lisbona.

La struttura generale della direttiva e gli elementi che non sono contemplati dalla seguente spiegazione rimangono invariati.

Le modifiche previste possono essere classificate come segue.

3.1.Interazioni accise - dogane

·Esportazione: un nuovo obbligo per il dichiarante 12 , quale definito all’articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013, di fornire alle autorità competenti il codice unico di riferimento amministrativo (codice “ARC”) all’atto della presentazione della dichiarazione di esportazione. Si garantisce in tal modo che il documento amministrativo elettronico presentato per l’esportazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa è stato convalidato e che pertanto è disponibile una garanzia sulle accise per la circolazione dei prodotti.

·Un nuovo obbligo per le autorità competenti, inteso a garantire la coerenza tra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione doganale, offre vantaggi significativi nella lotta contro le frodi e nell’assicurare la riscossione dell’accisa a un costo relativamente basso per gli Stati membri e gli operatori economici.

·Considerati i notevoli vantaggi amministrativi e i costi di regolamentazione trascurabili evidenziati da tutte le parti interessate, si propone un elenco comune di documenti che devono essere presi in considerazione in quanto prove dell’uscita dei prodotti sottoposti ad accisa.

·Consentire il ricorso al regime di transito esterno successivamente al regime di esportazione per i prodotti sottoposti ad accisa: l’obiettivo della chiarezza giuridica e della prestazione di garanzie sufficienti per tutte le esportazioni di prodotti sottoposti ad accisa sarebbe pienamente conseguito consentendo il transito esterno dopo la conclusione del regime di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa. Tali prodotti perdono la loro posizione unionale quando sono vincolati al regime di transito esterno e sono pertanto soggetti a vigilanza doganale fino al momento in cui escono dal territorio doganale dell’Unione. Questo presenta chiari vantaggi per gli scambi commerciali e costi di attuazione supplementari trascurabili. La proposta contiene una disposizione che consente al regime di transito esterno di subentrare al sistema informatizzato per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo. Gli obblighi fiscali sono assunti dall’obbligato principale del transito.

·Importazione: un nuovo obbligo per il dichiarante di fornire il numero unico di accisa 13 dello speditore e del destinatario di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 alle autorità competenti dello Stato membro di importazione responsabile dell’immissione in libera pratica. Questo dovrebbe consentire alle autorità competenti di garantire che gli elementi di prova a sostegno di domande di esenzione dal pagamento dell’accisa all’importazione siano coerenti con le informazioni trasmesse tramite il sistema informatizzato nel caso di trasporto dal luogo di importazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa. Una prova, come il codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico, attestante che i prodotti importati saranno spediti dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro in sospensione d’accisa dovrebbe essere fornita alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Dato che le modalità concrete dell’allineamento tra procedure doganali e in materia di accise all’importazione è di competenza nazionale, si propone che gli Stati membri possano decidere che tale informazione deve essere presentata solo su richiesta.

3.2. Movimenti intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo.

Al fine di informatizzare le procedure applicate ai movimenti intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo destinati a essere consegnati per scopi commerciali e al fine di realizzare tale obiettivo mediante l’estensione del sistema informatizzato esistente, si apportano alla direttiva le seguenti modifiche:

·determinazione del momento in cui l’accisa sui prodotti è esigibile e del debitore della stessa;

·creazione di due nuovi ruoli di operatore economico, lo speditore certificato e il destinatario certificato, per consentire l’identificazione nel sistema informatizzato degli operatori economici che si avvalgono di tali procedure;

·armonizzazione del regime di garanzia a quello di sospensione dell’accisa;

·possibilità per i depositari autorizzati e gli speditori registrati di agire in qualità di speditori certificati. I depositari autorizzati e i destinatari registrati dovrebbero avere la facoltà di agire in qualità di speditori certificati;

·determinazione delle disposizioni generali che disciplinano la procedura automatizzata;

·sostituzione del riferimento al documento cartaceo che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro con il riferimento al nuovo documento amministrativo elettronico semplificato di accompagnamento.

·Al fine di garantire il corretto funzionamento delle procedure e del sistema informatizzato per controllare le procedure, si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione a norma degli articoli 290 e 291 del TFUE, in merito a quanto disposto all’articolo 34.

3.3. Altro

Al fine di migliorare il trattamento delle perdite ammissibili di cui all’articolo 7, si introducono soglie comuni al di sotto delle quali non si presumono irregolarità. A tal fine si propone un’abilitazione per l’adozione di un atto delegato.

Al fine di migliorare il trattamento dei certificati di esenzione di cui all’articolo 13, si propone il conferimento di competenze di esecuzione per stabilire la forma del certificato di esenzione.

Alcuni Stati membri consentono un’esenzione dalla garanzia per la circolazione dei prodotti energetici attraverso condutture fisse. Poiché tale tipo di circolazione presenta un rischio fiscale molto ridotto e al fine di armonizzare le procedure, la direttiva introduce un’esenzione comune dalla garanzia.

Al fine di valutare i costi e i benefici del sistema informatizzato, si dovrebbe introdurre un obbligo comune affinché gli Stati membri comunichino le informazioni per la preparazione di statistiche e relazioni destinate alle parti interessate.

Spiegazione particolareggiata delle specifiche disposizioni della proposta

Capo I - Disposizioni generali

L’articolo 3 – Applicazione del codice doganale dell’Unione ai prodotti sottoposti ad accisa – dispone che le formalità relative all’importazione o all’esportazione si applichino anche nel caso in cui i prodotti sottoposti ad accisa entrino nelle parti o escano dalle parti di territorio dell’Unione ove si applica la presente direttiva da o verso una zona definita come territorio doganale ma in cui non si applica la presente direttiva. Il paragrafo 4 è modificato mediante la soppressioni dei riferimenti al “regime doganale sospensivo”, poiché tale termine non esiste più e gli articoli da 15 a 47 non si applicano ai prodotti non unionali in quanto si trovano in regime di vigilanza doganale.

L’articolo 4 – Definizioni – presenta diverse definizioni. Innanzitutto, poiché l’espressione “regime doganale sospensivo” non esiste più, la definizione è soppressa. Ne consegue che, a fini di armonizzazione con la legislazione doganale, è altresì necessario aggiornare la definizione di “importazione”. Si introducono inoltre due nuove definizioni: una definizione di “speditore certificato” e una definizione di “destinatario certificato” nell’ambito dell’informatizzazione dei movimenti intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo. Per “speditore certificato” s’intende uno speditore di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Per “destinatario certificato” s’intende un destinatario di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in un altro Stato membro. La definizione di “Stato membro di destinazione” è traslata dall’articolo 36 all’articolo 4, al fine di esplicitarne la portata per l’intera direttiva.

Capo II – Esigibilità, irregolarità durante un movimento in regime di sospensione dall’accisa, rimborso e sgravio, esenzione

Sezione 1 - Esigibilità, irregolarità durante un movimento in regime di sospensione dall’accisa

L’articolo 7 – Momento e luogo di esigibilità, distruzione e perdite irrimediabili – disciplina la determinazione del momento e del luogo in cui l’accisa diventa esigibile, chiarendo nel contempo il senso di immissione in consumo. Un nuovo paragrafo 5 chiarisce che la perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che avviene in regime di sospensione dall’accisa non è considerata un’immissione in consumo se l’entità della perdita è inferiore alla soglia comune di perdita parziale per i prodotti sottoposti ad accisa. Al fine di garantire un trattamento uniforme delle perdute parziali in tutta l’Unione, la Commissione avrà il potere di adottare atti delegati in relazione alle soglie comuni di perdita parziale.

Sezione 3 – Esenzioni

L’articolo 13 – Certificato di esenzione – stabilisce il contenuto del certificato di esenzione impiegato per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa per i destinatari di cui all’articolo 12. Il paragrafo 2 spiega che il certificato di esenzione di cui al presente articolo può essere impiegato dagli Stati membri per coprire altri settori dell’imposizione indiretta. Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto concerne il formulario del certificato di esenzione e le relative procedure d’uso, nel paragrafo 3 sono conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

All’articolo 14 – Esenzioni dal pagamento dell’accisa per i viaggiatori che si recano in paesi terzi o territori terzi – è soppresso l’attuale paragrafo 4. È scaduto il periodo transitorio previsto durante il quale gli Stati membri erano autorizzati a continuare ad esentare dall’accisa i prodotti ceduti negli esistenti punti di vendita in esenzione da imposte ubicati alla frontiera terrestre con un paese terzo.

Capo IV – Circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa

Sezione 1 – Disposizioni generali

L’articolo 17 – Disposizioni generali relative al luogo di spedizione e di destinazione della circolazione – definisce un concetto denominato “regime di sospensione dall’accisa” e stabilisce i punti d’inizio validi ai fini di un movimento in regime di sospensione dall’accisa.

Nel paragrafo 1, lettera a), si introduce un nuovo punto v), al fine di consentire di avvalersi del regime di transito esterno successivamente al regime di esportazione fino all’uscita dei prodotti sottoposti ad accisa dal territorio dell’Unione. L’ufficio doganale di uscita diventa pertanto una possibile destinazione ai fini dell’accisa, in cui i prodotti sono presi in consegna nell’ambito del regime di transito esterno. L’ufficio doganale di uscita sarà nel contempo l’ufficio di partenza per il regime di transito esterno.

Si introduce un nuovo paragrafo 2 inteso a migliorare l’armonizzazione fra le procedure in materia di accise e le procedure doganali d’importazione. Al fine di consentire alle autorità competenti di garantire la coerenza fra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione doganale all’importazione, le informazioni relative allo speditore e al destinatario nonché la prova che i prodotti importati saranno spediti dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro saranno comunicate alle autorità competenti nello Stato membro di destinazione. Lo Stato membro avrà la facoltà di chiedere la predetta prova solo su richiesta.

L’articolo 18 – Garanzia – stabilisce le norme relative alla garanzia richiesta ai fini della circolazione in sospensione dell’accisa. La modifica di questo articolo contempla l’esenzione dalla garanzia per la circolazione di prodotti energetici attraverso condutture fisse in tutti gli Stati membri. Attualmente diversi Stati membri concedono un’esenzione dalla garanzia per la circolazione dei prodotti energetici attraverso condutture fisse in quanto tale tipo di circolazione presenta un rischio fiscale molto ridotto.

Nell’articolo 20, paragrafo 2 – Inizio e conclusione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa – si introduce un nuovo punto iii) al fine di stabilire la conclusione della circolazione quando il regime di esportazione è seguito dal regime di transito esterno a norma dell’articolo 189 del regolamento (UE) 2015/2446.

Sezione 2 – Procedura da applicare per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa

Articolo 21 – Documento amministrativo elettronico – Il paragrafo 5 è traslato nel nuovo articolo 22 che disciplina il trattamento del documento amministrativo elettronico per i prodotti esportati. Il paragrafo 6 diventa paragrafo 5 e il suo testo è lievemente aggiornato al fine di chiarire che, nei casi in cui nessuno accompagna fisicamente i prodotti sottoposti ad accisa (per esempio, un container trasportato su rotaia o via mare), lo speditore deve fornire il codice unico amministrativo (ARC) al trasportatore o vettore. Lo speditore ha la facoltà di decidere le modalità di comunicazione dell’ARC.

L’articolo 22 – Trattamento del documento amministrativo elettronico per i prodotti esportati – è un nuovo articolo che disciplina le norme cui attenersi quando i prodotti sottoposti ad accisa sono esportati o escono dal territorio dell’Unione. Il paragrafo 1 riprende il testo del precedente articolo 21, paragrafo 5. Il paragrafo 2 introduce l’obbligo per il dichiarante di comunicare alle autorità competenti nello Stato membro di esportazione il codice unico di riferimento amministrativo per garantire la coerenza fra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione doganale di esportazione. Il paragrafo 3 stabilisce che prima dello svincolo per l’esportazione dei prodotti, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione dovrebbero verificare se i dati del documento amministrativo elettronico corrispondono a quelli contenuti nella dichiarazione di esportazione. In caso di incoerenza le informazioni dovrebbero essere trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione (paragrafo 4). Il paragrafo 5 precisa che, al fine di consentire allo Stato membro di spedizione di adottare le misure opportune, l’autorità competente nello Stato membro di esportazione dovrebbe informare l’autorità competente nello Stato membro di spedizione se i prodotti non escono più dal territorio dell’Unione. Nel contempo lo Stato membro di spedizione dovrebbe informare lo speditore che i prodotti non escono più dal territorio dell’Unione.

All’articolo 23 – Regime speciale per la circolazione dei prodotti energetici – si introduce un nuovo paragrafo 3 al fine di escludere l’esportazione di prodotti energetici dal regime speciale per i movimenti di tali prodotti sottoposti ad accisa.

All’articolo 26 – Formalità alla conclusione di un movimento di prodotti esportati – la modifica riguarda le formalità nella situazione in cui il regime di esportazione è seguito dal regime di transito esterno a condizione che le autorità competenti dello Stato membro di esportazione abbiano compilato una “nota di esportazione”, ossia una prova della corretta conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in base alle informazioni ricevute dall’ufficio doganale di uscita che è nel contempo l’ufficio doganale di partenza per il regime di transito esterno.

L’articolo 27 – Indisponibilità del sistema informatizzato – stabilisce le procedure da applicare nei casi di indisponibilità del sistema informatizzato nello Stato di spedizione. Un nuovo paragrafo 6 stabilisce le norme nei casi di regime di esportazione normale e nei casi in cui il regime di esportazione è seguito dal regime di transito esterno.

L’articolo 28 – Documenti di riserva a destinazione o in caso di esportazione – al paragrafo 2 introduce la notifica che i prodotti non escono più dall’Unione.

L’articolo 29 – Prove alternative di ricevimento e di uscita – stabilisce che, in assenza della nota di ricevimento o della nota di esportazione, si deve fornire la prova alternativa della corretta conclusione della circolazione. Al fine dell’allineamento con le procedure doganali e per semplificare il riconoscimento delle prove di uscita alternative, un nuovo paragrafo 4 stabilisce un elenco minimo delle prove di uscita alternative che lo Stato membro di spedizione dovrebbe prendere in considerazione per determinare che i prodotti sono stati fatti uscire dal territorio dell’Unione.

All’articolo 30 – Delega di potere e conferimento di competenze di esecuzione con riguardo ai documenti da scambiare nell’ambito del regime di sospensione dall’accisa - il testo della disposizione è modificato al fine di garantire che i documenti impiegati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e possano essere elaborati dal sistema informatizzato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto attiene alla struttura e al contenuto dei documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato e dei documenti cartacei di cui agli articoli 27 e 28 per i prodotti trasportati in regime di sospensione dall’accisa. Al fine di garantire condizioni uniformi per la compilazione, la presentazione e la trasmissione dei documenti utilizzati nei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell’accisa, anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

Capo V - Circolazione e tassazione dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo

Sezione 2 – Procedure da seguire per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali.

L’articolo 34 – Disposizioni generali – apporta alcune modifiche alle norme vigenti in materia di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati per scopi commerciali verso il territorio di un altro Stato membro. Ai fini di tale articolo, onde evitare l’incertezza nell’interpretazione di “detenzione per scopi commerciali”, detta definizione è sostituita dalla definizione di “consegnato per scopi commerciali”. I paragrafi 3 e 4 definiscono il momento in cui si ritiene iniziata e conclusa la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere consegnati per scopi commerciali.

L’articolo 35 – Evento imponibile – definisce il responsabile del pagamento dell’accisa e il momento in cui questa deve essere pagata.

Articolo 36 – Condizioni per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell’ambito della presente sezione – Parzialmente nuovo, tale articolo stabilisce una base per l’uso del sistema informatizzato per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per scopi commerciali. Esso stabilisce le responsabilità degli operatori economici impegnati in tali movimenti. Per armonizzare la materia con i vigenti regimi di sospensione di cui al capo IV, il paragrafo 3 introduce norme chiare per quanto riguarda la garanzia richiesta per il movimento di cui a tale sezione, la persona che deve fornire la garanzia e il luogo di validità. I paragrafi 6 e 7 contemplano la facoltà che i depositari autorizzati o gli speditori registrati possano agire in qualità di speditori certificati e che i depositari autorizzati o i destinatari registrati possano agire in qualità di destinatari certificati.

L’articolo 37 – Documento amministrativo elettronico semplificato - stabilisce le norme relative alla presentazione di un documento elettronico semplificato avvalendosi del sistema informatizzato sviluppato nel quadro della decisione n. 1152/2003/CE. L’articolo prevede in particolare l’attribuzione di un codice unico di riferimento amministrativo semplificato (SARC) che deve essere disponibile durante tutto il movimento. Il paragrafo 5 stabilisce disposizioni specifiche relative alla possibilità di modificare la destinazione della circolazione.

L’articolo 38 – Nota di ricevimento – disciplina l’uso di una nota di ricevimento elettronica quale prova di corretta conclusione della circolazione e illustra il successivo flusso dei documenti. L’ultimo paragrafo consente uno sgravio o un rimborso dell’accisa pagata nello Stato membro di spedizione sulla base di una nota di ricevimento.

L’articolo 39 – Riserva e recupero alla spedizione - stabilisce le procedure da applicare nei casi di indisponibilità del sistema informatizzato nello Stato di spedizione.

L’articolo 40 – Documenti di riserva e recupero dei dati - nota di ricevimento - stabilisce le procedure da applicare nei casi di indisponibilità del sistema informatizzato nello Stato di destinazione.

L’articolo 41 – Prove di ricevimento alternative – dispone che, in mancanza della nota di ricevimento, è possibile presentare una prova alternativa della consegna di prodotti sottoposti ad accisa.

L’articolo 42 – Deroga per gli speditori certificati e i destinatari certificati all’obbligo di avvalersi del sistema informatizzato - contempla la possibilità che gli operatori economici che spediscono o ricevono prodotti sottoposti ad accisa (immessi in consumo) si avvalgano occasionalmente della forma di riserva del documento amministrativo elettronico semplificato. Tale autorizzazione può essere limitata a una specifica quantità di prodotti sottoposti ad accisa, a un unico movimento, a un unico speditore/destinatario o a un periodo specifico.

L’articolo 43 – Circolazione di prodotti immessi in consumo fra due luoghi nel territorio dello stesso Stato membro attraverso il territorio di un altro Stato membro - paragrafo 1, lettera b), è stato soppresso a causa dell’automazione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo. Il documento amministrativo elettronico semplificato sostituisce la dichiarazione che lo speditore deve attualmente trasmettere alle autorità competenti del luogo di partenza.

All’articolo 44 – Delega di potere e competenze di esecuzione ai fini della circolazione dei prodotti da consegnare per scopi commerciali - al fine di garantire che i documenti impiegati nell’ambito della circolazione intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e possano essere elaborati dal sistema informatizzato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto attiene alla struttura e al contenuto dei documenti elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato e dei documenti di riserva di cui agli articoli 39, 40 e 42 per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo. Al fine di garantire condizioni uniformi per la compilazione, la presentazione e la trasmissione dei documenti utilizzati per i movimenti intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo, anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.

L’articolo 45 – Vendite a distanza - introduce la scelta per lo speditore di avvalersi di un rappresentante fiscale per ottemperare ai requisiti dello Stato membro ove lo speditore che esercita un’attività economica indipendente intende spedire i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro a una persona che non esercita un’attività economica indipendente in un altro Stato membro. È soppressa la possibilità di richiedere il ricorso a un rappresentante fiscale.

Sezione 4 - Distruzione e perdita

All’articolo 46 – Distruzione e perdita - un nuovo paragrafo 2, analogamente a quanto avviene in sospensione dell’accisa, dispone che nel caso delle perdite parziali dovute alla natura dei prodotti, l’accisa non dovrebbe essere esigibile se l’importo della perdita rientra nella soglia comune di perdita parziale per tali prodotti.

Sezione 5 – Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

All’articolo 47 – Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa - il paragrafo 3 introduce un obbligo congiunto e solidale relativamente al pagamento dell’accisa.

Capo VII - Esercizio della delega e procedura di comitato

L’articolo 52 – Esercizio della delega – stabilisce le norme generali per la delega di potere.

Capo VIII - Relazione e disposizioni transitorie e finali

L’articolo 54 – Relazione sull’attuazione della presente direttiva – introduce un obbligo di valutazione periodica per la Commissione.

L’articolo 55 – Disposizioni transitorie – stabilisce periodi transitori per l’applicazione degli articoli da 33 a 35 e dell’articolo 22, paragrafo 5.

L’articolo 56 – Recepimento – stabilisce l’obbligo di adozione, pubblicazione e comunicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 57 – Abrogazione– in conseguenza della rifusione, la direttiva 2008/118/CE è abrogata.

Articolo 58 – Entrata in vigore e applicazione – La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esistono tuttavia diverse date di applicazione relative a disposizioni che sono state modificate sostanzialmente e a disposizioni che non hanno subito modifiche.

🡻 2008/118/CE (adattato)

2018/0176 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa al  che stabilisce  il regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (rifusione)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea  sul funzionamento dell’Unione europea , in particolare l’articolo 93  113 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

🡻 2008/118/CE considerando 1 (adattato)

(1) La direttiva 2008/118/CE del Consiglio 14   La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, 15 ha più volte subito modifiche sostanziali. Dato che sono necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno sostituirla  procedere alla sua rifusione .

🡻 2008/118/CE considerando 2 (adattato)

(2)Le condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti contemplati dalla direttiva  2008/118/CE  92/12/CEE, (“prodotti sottoposti ad accisa”), devono rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

🡻 2008/118/CE considerando 3

(3)È opportuno specificare i prodotti sottoposti ad accisa ai quali si applica la presente direttiva e fare riferimento a tal fine alla direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, 16 alla direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette 17  alla direttiva 2011/64/UE del Consiglio 18 , alla direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, 19 , alla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche 20 , alla direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati 21 e alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità 22 .

🡻 2008/118/CE considerando 4 (adattato)

(4)I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tali casi, tuttavia, al fine di non compromettere l’utile effetto delle norme comunitarie  dell’Unione  relative alle imposte indirette, gli Stati membri dovrebbero rispettare taluni elementi essenziali di tali norme.

🡻 2008/118/CE considerando 5

(5)Al fine di garantire la libera circolazione, occorre che la tassazione di prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa non dia luogo a formalità connesse all’attraversamento delle frontiere.

🡻 2008/118/CE considerando 6 (adattato)

(6)È necessario assicurare l’applicazione di talune formalità quando i prodotti sottoposti ad accisa circolano dai  fra i  territori che sono definiti come facenti parte del territorio doganale della Comunità  dell’Unione  ma sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva verso  e  territori che rientrano in tale definizione ma sono soggetti alla presente direttiva.

🡻 2008/118/CE considerando 7 (adattato)

Poiché i regimi sospensivi di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 23 , prevedono l’esecuzione di adeguati controlli nel tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti alle disposizioni di detto regolamento, non occorre l’applicazione separata di un sistema di controllo relativo alle accise per il tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a procedure o regimi doganali comunitari sospensivi.

🡻 2008/118/CE considerando 8 (adattato)

(7)Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità dell’accisa siano uguali in tutti gli Stati membri, occorre precisare a livello comunitario  dell’Unione  il momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo e chi è il debitore dell’accisa.

🡻 2008/118/CE considerando 9 (adattato)

(8)Poiché l’accisa è un’imposta gravante sul consumo di determinati prodotti, essa non dovrebbe essere riscossa relativamente a prodotti sottoposti ad accisa che, in talune circostanze, siano stati  totalmente  distrutti o  siano  irrimediabilmente perduti.

 nuovo

(9)Oltre alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile dei prodotti, a causa della natura di questi possono verificarsi perdite parziali. Non dovrebbe essere riscossa l’accisa relativamente a tali perdite parziali nella misura in cui non superano le soglie comuni prestabilite di perdita parziale.

(10)Al fine di garantire un trattamento uniforme delle perdite parziali in tutta l’Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la determinazione delle soglie comuni di perdita parziale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 24 . In particolare, al fine di garantire un’equa partecipazione alla stesura degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

🡻 2008/118/CE considerando 10

(11)Le disposizioni in materia di riscossione e rimborso dell’accisa incidono sul corretto funzionamento del mercato interno e dovrebbero pertanto essere informate a criteri non discriminatori.

🡻 2008/118/CE considerando 11 (adattato)

(12)In caso di irregolarità  durante i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell’accisa , l’accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro nel cui territorio si è verificata l’irregolarità che  porta all’immissione in consumo  ha portato all’immissione in consumo, o, se non è possibile stabilire dove si è verificata l’irregolarità, nello Stato membro in cui  l’irregolarità  quest’ultima è stata rilevata. Se i prodotti sottoposti ad accisa non giungono a destinazione senza che siano state rilevate irregolarità, è opportuno ritenere che si sia verificata un’irregolarità nello Stato membro di spedizione dei prodotti.

🡻 2008/118/CE considerando 12

 nuovo

(13)Oltre ai casi di rimborso previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, se lo scopo della presente direttiva lo  richiede  consente, di rimborsare l’accisa pagata su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo.

🡻 2008/118/CE considerando 13

(14)Le norme e condizioni relative alle consegne esenti dal pagamento dell’accisa dovrebbero rimanere armonizzate. Per le consegne esenti a organizzazioni situate in altri Stati membri occorre utilizzare un certificato di esenzione.

 nuovo

(15)Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto concerne la forma del certificato di esenzione, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 .

🡻 2008/118/CE considerando 14 (adattato)

(16)Al fine di evitare evasione o abusi occorre precisare chiaramente le situazioni in cui possono essere effettuate vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità  dell’Unione . Poiché le persone che viaggiano via terra possono spostarsi con maggiore frequenza e libertà rispetto a quelle che viaggiano in nave o in aereo, il rischio del mancato rispetto delle franchigie sulle importazioni da parte dei viaggiatori e di conseguenza l’onere del controllo per le autorità doganali sono nettamente superiori in caso di viaggio via terra. Occorre pertanto prevedere che non siano consentite le vendite in esenzione dall’accisa alle frontiere terrestri, come già avviene nella maggior parte degli Stati membri. Dovrebbe essere tuttavia previsto un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri siano autorizzati a continuare ad esentare dall’accisa i prodotti ceduti negli esistenti punti di vendita in esenzione da imposte ubicati alla frontiera terrestre con un paese terzo.

🡻 2008/118/CE considerando 15 (adattato)

(17)Data la necessità di effettuare controlli nei luoghi di produzione e di detenzione per garantire la riscossione del debito fiscale  dell’accisa , occorre mantenere un sistema di depositi, subordinati ad autorizzazione delle autorità competenti, al fine di facilitare detti controlli.

🡻 2008/118/CE considerando 16 (adattato)

(18)È anche necessario fissare gli obblighi cui devono conformarsi i depositari autorizzati e gli operatori  economici  che non hanno lo status di depositario autorizzato.

🡻 2008/118/CE considerando 17 (adattato)

(19)Prima della loro immissione in consumo i prodotti sottoposti ad accisa dovrebbero poter circolare nella Comunità  nell’Unione  in sospensione dall’accisa. Tale circolazione dovrebbe essere consentita a partire da un deposito fiscale verso varie destinazioni, in particolare verso un altro deposito fiscale o verso luoghi ad esso equivalenti ai fini della presente direttiva.

🡻 2008/118/CE considerando 18

 nuovo

(20)La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa dovrebbe essere consentita anche a partire dal loro luogo di importazione verso tali destinazioni e di conseguenza occorre regolamentare lo status della persona autorizzata a spedire, ma non a detenere  immagazzinare , i prodotti dal luogo di importazione.

 nuovo

(21)Al fine di consentire l’uso del regime di transito esterno successivamente al regime di esportazione, l’ufficio doganale di uscita dovrebbe divenire una destinazione possibile di una circolazione in regime di sospensione dall’accisa. Il momento in cui termina il regime di sospensione dall’accisa dovrebbe essere in tal caso indicato. Si dovrebbe precisare che le autorità competenti dello Stato membro di esportazione dovrebbero compilare la nota di esportazione sulla base della conferma dell’uscita che l’ufficio doganale di uscita trasmette all’ufficio doganale di esportazione all’inizio del regime di transito esterno. Al fine di consentire al regime di transito esterno di assumere le responsabilità per i prodotti sottoposti ad accisa a norma della presente direttiva, l’articolo 189 del regolamento (UE) 2015/2446 è stato modificato dal regolamento (UE) [...]. Di conseguenza i prodotti unionali sottoposti ad accisa dovrebbero anche poter essere vincolati al regime di transito esterno.

(22)Al fine di consentire alle competenti autorità di garantire la coerenza fra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione doganale all’importazione nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa immessi in libera pratica sono trasportati dal luogo di importazione in regime di sospensione dall’accisa, la persona che dichiara alle competenti autorità nello Stato membro di importazione l’importazione dei prodotti sottoposti ad accisa (il “dichiarante”) dovrebbe indicare le informazioni relative allo speditore e al destinatario nonché fornire la prova attestante che i prodotti importati saranno spediti dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

🡻 2008/118/CE considerando 19

(23)Al fine di garantire il pagamento dell’accisa in caso di mancato appuramento della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, gli Stati membri dovrebbero richiedere una garanzia, che dovrebbe essere prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato o, se lo Stato membro di spedizione lo consente, da un altro soggetto che interviene nella circolazione, alle condizioni fissate dagli Stati membri.

 nuovo

(24)Diversi Stati membri concedono già un’esenzione dalla garanzia per la circolazione dei prodotti energetici attraverso condutture fisse in quanto tale tipo di circolazione presenta un rischio fiscale molto ridotto. Al fine di armonizzare i requisiti per la prestazione di una garanzia in tali casi, è opportuno sopprimere il requisito della garanzia per la circolazione di prodotti energetici attraverso condutture fisse in tutti gli Stati membri.

🡻 2008/118/CE considerando 20

Al fine di garantire la riscossione dell’imposta alle aliquote fissate dagli Stati membri, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa; pertanto occorre prevedere un sistema di monitoraggio per tali prodotti.

🡻 2008/118/CE considerando 21 (adattato)

 nuovo

(25)A tal fine,  Al fine di garantire un espletamento rapido delle formalità necessarie e agevolare il controllo della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell’accisa,  è opportuno utilizzare il sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa 26  per lo scambio dei documenti amministrativi elettronici fra le persone e le competenti autorità interessate . L’uso di tale sistema, invece di un sistema basato sul supporto cartaceo, accelera l’espletamento delle formalità necessarie e facilita il monitoraggio della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa. 

 nuovo

(26)Al fine di garantire che i documenti utilizzati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell’accisa siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e possano essere elaborati dal sistema informatizzato istituito mediante la decisione (UE) [...], anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la struttura e il contenuto di tali documenti.

(27)Al fine di garantire condizioni uniformi per la compilazione, la presentazione e la trasmissione dei documenti utilizzati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell’accisa, anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

🡻 2008/118/CE considerando 22 (adattato)

(28)Occorre fissare la procedura con cui gli operatori  economici  informano le autorità fiscali  competenti  degli Stati membri circa le spedizioni  e la destinazione di  prodotti sottoposti ad accisa inviate o ricevute. Occorre anche tenere debitamente conto della situazione di taluni destinatari non collegati al sistema informatizzato che possono comunque ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in sospensione dall’accisa.

🡻 2008/118/CE considerando 23

(29)Al fine di garantire il corretto funzionamento delle norme relative alla circolazione in sospensione dall’accisa, occorre chiarire le condizioni per l’inizio e la conclusione della circolazione nonché per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalle relative responsabilità.

 nuovo

(30)Al fine di consentire alle competenti autorità di garantire la coerenza fra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione doganale di esportazione nei casi in cui i prodotti sottoposti ad accisa circolano in regime di sospensione dall’accisa prima di essere fatti uscire dal territorio dell’Unione, la persona che dichiara i prodotti sottoposti ad accisa per l’esportazione (il “dichiarante”) dovrebbe informare le competenti autorità nello Stato membro di esportazione del codice unico di riferimento amministrativo.

(31)Al fine di consentire allo Stato membro di spedizione di adottare le misure opportune, l’autorità competente nello Stato membro di esportazione dovrebbe informare l’autorità competente nello Stato membro di spedizione di eventuali irregolarità insorte durante l’esportazione o del fatto che i prodotti non devono più uscire dal territorio dell’Unione.

(32) Al fine di consentire allo speditore di assegnare una nuova destinazione ai prodotti sottoposti ad accisa, lo Stato membro di spedizione dovrebbe informare lo speditore che i prodotti non devono più uscire dal territorio dell’Unione.

(33)Al fine di migliorare la possibilità di svolgere controlli durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, la persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa o, se non c’è una persona che accompagna, il trasportatore o vettore dovrebbe poter presentare il codice unico di riferimento amministrativo, in qualsiasi forma, alle competenti autorità per consentire loro di estrarre le informazioni relative ai prodotti sottoposti ad accisa.

🡻 2008/118/CE considerando 24

(34)È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema informatizzato.

 nuovo

(35)Al fine di allineare le procedure di cui alla presente direttiva con i regimi doganali e al fine di semplificare il riconoscimento delle prove di uscita alternative nello Stato membro di spedizione, si dovrebbe stilare un elenco minimo delle prove di uscita alternative, che comprovi che i prodotti sono stati fatti uscire dal territorio dell’Unione.

🡻 2008/118/CE considerando 25 (adattato)

 nuovo

(36)Occorre consentire agli Stati membri di prevedere un regime speciale per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa che avvenga interamente nel  all’interno del  loro territorio o di concludere accordi bilaterali  o multilaterali  con altri Stati membri per consentire semplificazioni.

🡻 2008/118/CE considerando 26

(37)Occorre precisare, senza modificarne la struttura generale, le norme impositive e procedurali relative alla circolazione di prodotti sui quali l’accisa è già stata pagata in uno Stato membro.

🡻 2008/118/CE considerando 27 (adattato)

(38)Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati da privati per uso personale e da questi trasportati in  dal territorio di  uno Stato membro verso  il territorio di  un altro  Stato membro , l’accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati, secondo il principio che disciplina il mercato interno.

🡻 2008/118/CE considerando 28

 nuovo

(39)Nei casi in cui, dopo l’immissione in consumo in uno Stato membro, i prodotti sottoposti ad accisa sono detenuti  consegnati  per scopi commerciali in un altro Stato membro, occorre stabilire che l’accisa sia esigibile nel secondo Stato membro. A tal fine è necessario, in particolare, definire la nozione di “ consegnato per  scopi commerciali”.

 nuovo

(40)Il sistema informatizzato attualmente impiegato per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa dovrebbe essere esteso alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Il ricorso a detto sistema informatizzato semplificherà il controllo di tali movimenti e garantirà il corretto funzionamento del mercato interno.

(41)Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e sono trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, è opportuno chiarire chi sia il debitore dell’accisa e quando sia esigibile l’accisa.

(42)Al fine di evitare investimenti inutili, l’informatizzazione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali dovrebbe essere attuata riutilizzando per quanto possibile il regime esistente per i movimenti in regime di sospensione dell’accisa. A tal fine e al fine di agevolare detti movimenti, le prestazioni di garanzie relativamente a tali movimenti dovrebbero essere armonizzate alle prestazioni di garanzie relative ai movimenti in regime di sospensione dall’accisa al fine di ampliare la scelta dei garanti.

(43)Al fine di agevolare la registrazione esistente degli operatori economici che trattano i regimi di sospensione dall’accisa è necessario conferire a un deposito fiscale e a uno speditore registrato la possibilità, dopo aver informato le competenti autorità dello Stato membro di spedizione, di agire in qualità di speditore certificato per i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Allo stesso tempo un deposito fiscale o un destinatario registrato dovrebbe poter agire in qualità di destinatario certificato per tali prodotti sottoposti ad accisa.

(44)È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema informatizzato e di ricorso a un documento di riserva.

(45)Al fine di garantire che i documenti utilizzati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa che si ritiene consegnati per scopi commerciali siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e che possano essere elaborati dal sistema informatizzato istituito mediante la decisione (UE) [...], anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la struttura e il contenuto di tali documenti.

(46)Al fine di garantire condizioni uniformi per la compilazione, la presentazione e la trasmissione dei documenti utilizzati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa che si ritiene siano consegnati per scopi commerciali, anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

🡻 2008/118/CE considerando 29 (adattato)

 nuovo

(47)Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati da soggetti non aventi la qualità di depositario autorizzato o di destinatario registrato e che non esercitano un’attività economica indipendente e  tali prodotti  sono spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore da  uno speditore che esercita un’attività economica indipendente  o  che spedisce o trasporta i prodotti  per suo conto, l’accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro di destinazione. e o Occorre prevedere una procedura che deve essere seguita dal venditore dallo  speditore per il pagamento dell’accisa. .  Al fine di garantire il pagamento nello Stato membro di destinazione, lo speditore o il suo o la sua rappresentante fiscale dovrebbe registrare la propria identità e garantire il pagamento dell’accisa presso l’ufficio competente, appositamente designato alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione. Al fine di agevolare tali formalità, lo speditore dovrebbe avere la facoltà di scegliere se avvalersi di un o una rappresentante fiscale per ottemperare ai requisiti di registrazione e pagamento della garanzia. Se né lo speditore, né il rappresentante fiscale soddisfano tali requisiti, il destinatario dovrebbe essere considerato il debitore delle accise nello Stato membro di destinazione  .

🡻 2008/118/CE considerando 30 (adattato)

(48)Al fine di evitare i conflitti di interesse tra gli Stati membri e le doppie imposizioni nei casi in cui i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in  nel territorio di  uno Stato membro circolino all’interno  dell’Unione  della Comunità, occorre adottare disposizioni per le situazioni in cui i prodotti sottoposti ad accisa siano oggetto di irregolarità dopo la loro immissione in consumo.

🡻 2008/118/CE considerando 31 (adattato)

(49)Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che i prodotti immessi in consumo siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento. L’uso di tali contrassegni non dovrebbe ostacolare in alcun modo gli scambi intracomunitari  intraunionali . Poiché l’uso di detti contrassegni non dovrebbe dar luogo ad un duplice onere fiscale, occorre precisare che qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l’accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro. Tuttavia, per evitare abusi, gli Stati membri che hanno rilasciato detti contrassegni dovrebbero poter subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo alla presentazione della prova che i contrassegni siano stati tolti o distrutti.

🡻 2008/118/CE considerando 32

(50)L’imposizione dei normali obblighi relativi alla circolazione e al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa potrebbe comportare un onere amministrativo sproporzionato per i piccoli produttori di vino. Pertanto gli Stati membri dovrebbero poter esonerare tali produttori da determinati obblighi.

🡻 2008/118/CE considerando 33

(51)Occorre tenere conto del fatto che, per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per il rifornimento delle navi e degli aeromobili, ancora non è stato trovato un adeguato approccio comune.

🡻 2008/118/CE considerando 34 (adattato)

(52)Per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tra Stati membri, al fine di ridurre gli oneri amministrativi occorre consentire a tali Stati membri di adottare misure che deroghino alle normali norme e procedure applicate ai prodotti sottoposti ad accisa che circolano tra dal  territorio di  uno Stato membro verso  il territorio di  un altro  Stato membro  e l’altro.

🡻 2008/118/CE considerando 35

Le misure per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 27 .

🡻 2008/118/CE considerando 36 (adattato)

Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall’accisa, gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione possa continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE.  2008/118/CE .

🡻 2008/118/CE considerando 37 (adattato)

(53)Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un regime comune in relazione a taluni aspetti delle accise, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e  ma  può  piuttosto  dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario  unionale , la Comunità l’ Unione  può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato  sull’Unione europea . La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 nuovo

(54)L’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

(55)La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte B,

🡻 2008/118/EC (adattato)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

 Oggetto 

1.     La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):

a)prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;

b)alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;

c)tabacchi lavorati di cui allea direttiveas 2011/64/UE 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE.

2.    Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie  dell’Unione  applicabili per  al  le accise o per  al  l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

3.    Gli Stati membri possono applicare imposte:

a)su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa;

b)sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d’affari.

Tuttavia, l’applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all’attraversamento delle frontiere.

Articolo 2

 Evento imponibile 

I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all’atto:

a)della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l’estrazione, nel territorio  dell’Unione  della Comunità;

b)della loro importazione nel territorio  dell’Unione  della Comunità.

Articolo 3

 Applicazione del codice doganale dell’Unione ai prodotti sottoposti ad accisa 

1.    Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie  unionali  per l’entrata di merci nel territorio doganale della Comunità  dell’Unione  si applicano in quanto compatibili all’entrata nella Comunità  nel territorio dell’Unione  di prodotti sottoposti ad accisa da  uno dei territori  un territorio di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

2.    Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie  unionali  per l’uscita di merci dal territorio doganale della Comunità  dell’Unione  si applicano in quanto compatibili all’uscita di prodotti sottoposti ad accisa dalla Comunità  dal territorio dell’Unione  verso un territorio  uno dei territori  di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

3.    In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Finlandia è autorizzata, per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra il suo territorio , quale definito all’articolo 4, punto 2,  di tale Stato membro  e i territori di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), ad applicare le stesse procedure previste per i movimenti nel suo territorio, quale definito all’articolo 4, punto 2  all’interno del territorio di tale Stato membro .

4.    I capi III e IV non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

 nuovo

4.    Gli articoli da 15 a 47 non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa aventi la posizione doganale di merci non unionali quali definite all’articolo 5, punto 24), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 .

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 4

 Definizioni 

Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per:

1)1.“depositario autorizzato” la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell’esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere  immagazzinare , ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell’accisa in un deposito fiscale;

2)2.Stato membro” e territorio di uno Stato membro” il territorio di ciascuno  uno  Stato membro della Comunità al quale si applicano il trattato  i trattati , a norma dell’articolo 299 dello stesso  degli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea , ad eccezione dei territori terzi;

3)3.“Comunità e “territorio  dell’Unione  della Comunità” i territori degli Stati membri come definiti al punto 2;

4)4.“territorio terzo” qualsiasi territorio di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3;

5)5. paesi terzi  paese terzo” qualsiasi Stato o territorio cui non si applicano il trattato  i trattati ;

6.“procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo” una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell’entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento;

6)7.“regime di sospensione dall’accisa” un regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione  al magazzinaggio  o alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, in sospensione dall’accisa;

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

7)8.“importazione di prodotti sottoposti ad accisal’entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa a meno che al momento dell’entrata nella Comunità tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo  l’immissione di prodotti in libera pratica a norma dell’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013  ;

8)9.“destinatario registrato” una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell’esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall’accisa dal  territorio di  un altro Stato membro;

9)10.“speditore registrato” una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell’esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa a seguito dell’immissione in libera pratica in conformità dell’articolo 79 201 del regolamento (UE) n. 952/2013(CEE) n. 2913/92;

10)11.“deposito fiscale” un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti  immagazzinati , ricevuti o spediti in regime di sospensione dall’accisa da un depositario autorizzato nell’esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale;.

 nuovo

11) “speditore certificato” una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di spedire prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;

12) “destinatario certificato” una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di destinazione al fine di ricevere prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;

🡻 2008/118/CE (adattato)

 13) “Stato membro di destinazione” lo Stato membro in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa. 

Articolo 5

 Applicazione territoriale 

1.    La presente direttiva e le direttive menzionate all’articolo 1  2003/96/CE, 92/83/CEE, 92/84/CEE e 2011/64/UE  si applicano al territorio  dell’Unione  della Comunità.

2.    La presente direttiva e le direttive menzionate all’articolo 1  2003/96/CE, 92/83/CEE, 92/84/CEE e 2011/64/UE  non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale  dell’Unione  della Comunità:

a)isole Canarie;

🡻 2013/61/UE articolo 2, paragrafo 1

b)i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

🡻 2008/118/CE (adattato)

🡺1 2013/61/UE articolo 2, paragrafo 2

 nuovo

c)isole Åland;

d)isole Anglo-normanne.

3.    La presente direttiva e le direttive menzionate all’articolo 1  2003/96/CE, 92/83/CEE, 92/84/CEE e 2011/64/UE  non si applicano ai territori di cui all’articolo 299, paragrafo 4)  355, paragrafo 3 , del trattato  sul funzionamento dell’Unione europea  né ai seguenti altri territori che non fanno parte del territorio doganale  dell’Unione  della Comunità:

a)isola di Helgoland;

b)territorio di Büsingen;

c)Ceuta;

d)Melilla;

e)Livigno.;

f)Campione d’Italia;

g)le acque italiane del lago di Lugano.

4.    La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all’articolo 1  2003/96/CE, 92/83/CEE, 92/84/CEE e 2011/64/UE  si applicano alle isole Canarie — con riserva di misure d’adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime — per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all’articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.

5.    🡺1 La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all’articolo 1  2003/96/CE, 92/83/CEE, 92/84/CEE e 2011/64/UE  si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b) – con riserva di misure d’adeguamento alla  loro  situazione ultraperiferica di detti territori – per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all’articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione. 🡸

6.    Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall’articolo 105 della costituzione ellenica.

Articolo 6

 Statuto territoriale speciale 

1.    Ai fini della presente direttiva, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati conclusi rispettivamente con la Francia, l’Italia, Cipro e il Regno Unito, non sono considerati paesi terzi il Principato di Monaco, San Marino, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia e l’Isola di Man.

2.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione:

a)del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;

b)di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell’Italia;

c)delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro;

d)dell’Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito.

3.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.

CAPO II

ESIGIBILITÀ,  irregolarità durante un movimento in regime di sospensione dall’accisa,  RIMBORSO  e sgravio , ESENZIONE DALL’ACCISA

SEZIONE 1

Momento e luogo di Esigibilità  , IRREGOLARITÀ DURANTE UN MOVIMENTO IN REGIME DI SOSPENSIONE DALL’ACCISA 

Articolo 7

 Momento e luogo di esigibilità, distruzione e perdite irrimediabili 

1.    L’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo.

2.    Ai fini della presente direttiva, per “immissione in consumo” si intende:

a)lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa;

b)la detenzione  trasformazione o il magazzinaggio  dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall’accisa qualora non sia stata applicata un’accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria  unionale  e della legislazione nazionale;

c)la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa fuori da un regime di sospensione dall’accisa;

d)l’importazione, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che i prodotti sottoposti ad accisa non siano immediatamente vincolati, all’atto dell’importazione, ad un regime di sospensione dall’accisa.

3.    Per momento di immissione in consumo  svincolo da un regime di sospensione dall’accisa di cui al paragrafo 2, lettera a),  si intende:

a)nelle situazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario registrato  nelle situazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii) ;

b)nelle situazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario  nelle situazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv) ;

c)nelle situazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa nel luogo di consegna diretta  nelle situazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4 .

4.    La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro  di distruggere i prodotti , non è considerata immissione in consumo.

Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.

 nuovo

5.    La perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che si verifica in regime di sospensione dall’accisa non è considerata un’immissione in consumo se l’entità della perdita è inferiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa. La parte della perdita parziale superiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa è considerata un’immissione in consumo.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

6. La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa  di cui ai paragrafi 4   e 5  in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.

5.    Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la definizione delle perdite menzionate nel paragrafo 4.

 nuovo

La garanzia costituita in conformità dell’articolo 18 è svincolata su presentazione di una prova soddisfacente.

7.    La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 55 che stabiliscono le soglie comuni di perdita parziale di cui al paragrafo 6 del presente articolo e all’articolo 46, paragrafo 2, in funzione della natura dei prodotti e specificano i prodotti sottoposti ad accisa, la corrispondente soglia comune di perdita parziale in percentuale della quantità totale e altri aspetti pertinenti relativi al magazzinaggio e al trasporto dei prodotti.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 8

 Debitore dell’accisa 

1.    Il debitore dell’accisa divenuta esigibile è:

a)per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a):

i)il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall’accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall’accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;

ii)in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4: il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 32, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;

b)per quanto riguarda la detenzione  trasformazione o il magazzinaggio  di prodotti sottoposti ad accisa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b): la persona che detiene  trasforma o immagazzina  i prodotti sottoposti ad accisa e qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione  trasformazione o al loro magazzinaggio ;

c)per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c): la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro fabbricazione;

d)per quanto riguarda l’importazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d):  il dichiarante di cui all’articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013.  la persona che dichiara i prodotti sottoposti ad accisa o per conto della quale essi sono dichiarati all’atto dell’importazione e, in caso di importazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

2.    Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento  della stessa  di un singolo debito dall’ accisa, essi rispondono congiuntamente e solidalmente di tale debito.

Articolo 9

 Condizioni di esigibilità e aliquote di accisa da applicare 

Le condizioni di esigibilità e l’aliquota dell’accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l’accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l’immissione in consumo.

L’accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.

Articolo 10

 Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa 

1.    Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa si è verificata un’irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l’immissione in consumo ha luogo nello  territorio dello  Stato membro in cui si è verificata l’irregolarità.

2.    Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa è stata rilevata un’irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e non è possibile determinare dove si sia verificata l’irregolarità, essa si presume avvenuta nello  territorio dello  Stato membro e nel momento in cui è stata rilevata.

3.    Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sono stati o si presume che siano stati immessi in consumo informano le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

4.    Se i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa non sono giunti a destinazione e durante la circolazione non è stata rilevata alcuna irregolarità che abbia dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l’irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione e nel momento in cui è iniziata la circolazione, a meno che, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, sia fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, della conclusione della circolazione conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l’irregolarità.

Se la persona che ha prestato la garanzia di cui all’articolo 18 non è o potrebbe non essere a conoscenza del fatto che i prodotti non sono giunti a destinazione, le è concesso un termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale informazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per consentirle di fornire la prova della conclusione della circolazione conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l’irregolarità.

5.    Tuttavia, Nnei casi di cui ai paragrafi 2 e 4, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l’irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del il paragrafo 1.

In questi casi, Lle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata l’irregolarità informano le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata applicata l’accisa, le quali procedono al rimborso o allo sgravio non appena ricevono la prova dell’applicazione dell’accisa nell’altro Stato membro.

6.    Ai fini del presente articolo, si intende per “irregolarità” una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa diversa da quella di cui all’articolo 7, paragrafio 4  e 5 , a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa conformemente all’articolo 20, paragrafo 2.

SEZIONE 2

Rimborso e sgravio

Articolo 11

 Rimborso e sgravio 

Oltre ai casi di cui all’articolo 33, paragrafo 638, paragrafo 4, all’articolo 4536, paragrafo 5, e all’articolo 4738, paragrafo 3, nonché a quelli previsti dalle direttive  2003/96/CE, 92/83/CEE, 92/84/CEE e 2011/64/UE  di cui all’articolo 1, l’accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti  dallo Stato membro  dagli Stati membri e alle condizioni che  lo Stato membro  gli Stati membri fissano per impedire ogni possibile evasione o abuso.

Tale rimborso o sgravio non può dar luogo ad esenzioni diverse da quelle previste dall’articolo 12 o dalla una delle direttivae di cui all’articolo 1  2003/96/CE, 92/83/CEE, 92/84/CEE o 2011/64/UE .

SEZIONE 3

Esenzioni

Articolo 12

 Esenzioni dal pagamento dell’accisa 

1.    I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell’accisa quando sono destinati a essere utilizzati:

a)nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b)da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;

c)dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l’accisa, per l’uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l’approvvigionamento delle loro mense;

d)dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l’uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense;

e)per il consumo nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

2.    Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l’esenzione mediante rimborso dell’accisa.

Articolo 13

 Certificato di esenzione 

1.    Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, Ii prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa verso un destinatario  e beneficiano dell’esenzione  di cui all’articolo 12, paragrafo 1, sono accompagnati da un certificato di esenzione.  Il certificato di esenzione specifica la natura e la quantità dei prodotti sottoposti ad accisa da consegnare, il valore dei prodotti, l’identità del destinatario esente e lo Stato membro ospitante che certifica l’esenzione. 

2.    La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, la forma e il contenuto del certificato di esenzione.

 nuovo

2. Gli Stati membri possono utilizzare il certificato di esenzione di cui al paragrafo 1 per altri settori dell’imposizione indiretta e al fine di garantire che il certificato di esenzione sia compatibile con le condizioni e i limiti applicabili alla concessione di esenzioni nel loro diritto nazionale.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

43.    Le procedure previste agli articoli da 21 a 2827 non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa destinati alle forze armate di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), nell’ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le procedure previste agli articoli da 21 a 2827 si applichino a siffatta circolazione che abbia luogo interamente nel  all’interno del  proprio territorio o, tramite accordo tra gli Stati membri interessati, tra i territori di questi ultimi.

Articolo 14

 Esenzioni dal pagamento dell’accisa per i viaggiatori che si recano in paesi terzi o territori terzi 

1.    Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell’accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.

2.    I prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte.

3.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.

4.    Gli Stati membri che, al 1o luglio 2008, dispongono di punti di vendita in esenzione da imposte situati al di fuori di un aeroporto o di un porto marittimo possono, fino al 1o gennaio 2017, continuare ad esentare dall’accisa i prodotti sottoposti ad accisa forniti da tali punti di vendita e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo.

45.    Ai fini del presente articolo si intende per:

a)“punto di vendita in esenzione da imposte” qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare a norma del paragrafo 3;

b)“viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo” qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione finale un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.

CAPO III

FABBRICAZIONE, TRASFORMAZIONE E DETENZIONE  MAGAZZINAGGIO 

Articolo 15

 Disposizione generale 

1.    Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di fabbricazione, trasformazione e detenzione  magazzinaggio  dei prodotti sottoposti ad accisa, fatta salva la presente direttiva.

2.    La fabbricazione, la trasformazione e  il magazzinaggio  la detenzione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di accisa hanno luogo in un deposito fiscale.

Articolo 16

 Condizioni di autorizzazione in quanto depositario autorizzato 

1.    L’apertura e l’esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.

Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.

2.    Il depositario autorizzato è tenuto:

a)a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione e detenzione  al magazzinaggio  dei prodotti sottoposti ad accisa;

b)a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;

c)a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa;

d)ad iscrivere introdurre nella  contabilità  del suo deposito fiscale e ad iscrivere nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa salvo ove si applichi l’articolo 17, paragrafo 42;

e)ad acconsentire a qualsiasi controllo e ad ogni verifica delle scorte.

Le condizioni relative alla garanzia di cui alla lettera a) sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale.

CAPO IV

CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN SOSPENSIONE DALL’ACCISA

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 17

 Disposizioni generali relative al luogo di spedizione e di destinazione della circolazione 

1.    I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall’accisa  tra i seguenti luoghi  nel territorio  dell’Unione  della Comunità, compreso il caso  transito  in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo:

a)da un deposito fiscale verso:

i)un altro deposito fiscale;

ii)un destinatario registrato;

iii)un luogo dal quale i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il territorio  dell’Unione  della Comunità, ai sensi dell’articolo 2625, paragrafo 1;

iv)un  il  destinatario di cui all’articolo 12, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti dal  territorio di  un altro Stato membro;

 nuovo

   v) l’ufficio doganale di uscita che è al tempo stesso l’ufficio doganale di partenza per il regime di transito esterno in conformità dell’articolo 189 del regolamento (UE) 2015/2446 29 ;

🡻 2008/118/CE (adattato)

b)dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato.

Ai fini del presente articolo, per “luogo di importazione” si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all’articolo 20179 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (UE) n. 952/2013.

 nuovo

2.    Salvo qualora l’importazione abbia luogo all’interno di un deposito fiscale, i prodotti sottoposti ad accisa possono essere trasportati dal luogo di importazione in regime di sospensione dall’accisa solo se il dichiarante fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di importazione le informazioni seguenti:

a)il numero unico di accisa di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera a, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio 30 che identifica lo speditore registrato per il movimento,

b)il numero unico di accisa di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera a, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio che identifica il destinatario cui i prodotti sono spediti,

c)la prova che i prodotti importati sono destinati ad essere spediti dal territorio dello Stato membro di importazione verso il territorio di un altro Stato membro.

3.    Gli Stati membri possono disporre che la prova di cui al paragrafo 2, lettera c), sia presentata alle autorità competenti solo su richiesta.

🡻 2008/118/CE (adattato)

42.    In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), del presente articolo e fatta eccezione per le situazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 3, lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso stabilite, consentire che i prodotti sottoposti ad accisa circolino in regime di sospensione dall’accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato  diverso da un destinatario registrato in possesso di un’autorizzazione limitata in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3 .

Tale depositario autorizzato o tale destinatario registrato rimane obbligato alla presentazione della nota di ricevimento di cui all’articolo 2524, paragrafo 1.

53.    I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa ad aliquota zero che non sono stati immessi in consumo.

Articolo 18

 Garanzia 

1.    Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse stabilite, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall’accisa siano coperti da una garanzia prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato.

 nuovo

2.    Non è richiesta alcuna garanzia per i movimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

32.    In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono, alle condizioni da esse stabilite, permettere che la garanzia di cui al paragrafo 1 sia prestata dal trasportatore o vettore, dal proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa, dal destinatario o congiuntamente da due o più di tali soggetti e dai soggetti di cui al paragrafo 1.

43.    La garanzia è valida in tutta  l’Unione  la Comunità. Le relative modalità sono stabilite dagli Stati membri.

54.    Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa:

a)i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio;

b)se gli altri Stati membri interessati sono d’accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all’interno della Comunità  dell’Unione  per via marittima o attraverso condutture fisse.

 6.     Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate intese a disciplinare la prestazione e la validità di una garanzia. 

Articolo 19

 Destinatario registrato 

1.    Il destinatario registrato non può detenere  fabbricare, trasformare, immagazzinare  né spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa.

2.    Il destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi:

a)prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell’accisa alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;

b)alla conclusione della circolazione, iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime di sospensione dall’accisa;

c)acconsentire ad ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.

3.    Per un destinatario registrato che riceve prodotti sottoposti ad accisa soltanto occasionalmente, l’autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 9, è limitata ad una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, ad un unico speditore e ad un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri possono limitare l’autorizzazione ad un unico movimento.

Articolo 20

 Inizio e conclusione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa 

1.    La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa inizia:,

i) nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il deposito fiscale di spedizione;,

ii) e nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b),, all’atto della loro immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 79201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (UE) n. 952/2013.

2.    La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa si conclude:, 

i) nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa e;, 

ii) nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti hanno lasciato il territorio  dell’Unione;  della Comunità.

 nuovo

iii)    nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto v), nel momento in cui i prodotti sono vincolati al regime di transito esterno.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

SEZIONE 2

Procedura da applicare per la circolazione  i movimenti  di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa

Articolo 21

 Documento amministrativo elettronico 

1.    La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall’accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.    Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato di cui all’articolo 1 della decisione n. 1152/2003/CE (“sistema informatizzato”).

3.    Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico.

Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.

4.    Nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 42, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati ad un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.

56.    Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa  , o, se non c’è una persona che accompagna, al trasportatore o vettore,  una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento deve poter essere esibito  La persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, il trasportatore o vettore esibiscono tale codice  su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall’accisa.

67.    Lo speditore può annullare il documento amministrativo elettronico  , avvalendosi del sistema informatizzato,  fintantoché la circolazione non ha avuto inizio ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1.

78.    Durante la circolazione in regime di sospensione dall’accisa, lo speditore può modificare, mediante il sistema informatizzato, la destinazione  dei prodotti sottoposti ad accisa  per indicare una nuova destinazione, che deve essere  in  una delle destinazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), o iii)  o v)  , o, se del caso, all’articolo 17, paragrafo 42.  A tal fine lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento elettronico di cambiamento di destinazione avvalendosi del sistema informatizzato. Se il destinatario è stato modificato, lo speditore presenta anche un nuovo documento amministrativo elettronico. 

 Articolo 22 

 Trattamento del documento amministrativo elettronico per i prodotti esportati 

15.    Neil caso  casi  di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), puntio iii)  e v) , della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell’articolo 161, paragrafo 5221, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 di esecuzione (UE) 2015/2447 (“Stato membro di esportazione”), se quest’ultimo Stato membro è diverso da quello di spedizione.

 nuovo

2.    Il dichiarante fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di esportazione il codice unico di riferimento amministrativo che designa i prodotti sottoposti ad accisa figuranti nella dichiarazione di esportazione.

3.    Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione verificano, prima dello svincolo per l’esportazione, se i dati del documento amministrativo elettronico corrispondono a quelli contenuti nella dichiarazione di esportazione.

4.    Qualora constatino incoerenze tra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

5.    Se i prodotti non devono più uscire dal territorio dell’Unione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione, non appena sono a conoscenza del fatto, ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione mediante il sistema informatizzato. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio la notifica allo speditore.

🡻 2008/118/CE (adattato)

Articolo 2322

 Regime speciale per la circolazione dei prodotti energetici 

1.    In caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa, per via marittima o di navigazione interna, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 21, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario.

2.    Non appena i dati relativi al destinatario sono noti, e al più tardi alla conclusione della circolazione, lo speditore li trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 78.

 nuovo

3. Il presente articolo non si applica alla circolazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v).

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 2423

 Frazionamento delle spedizioni 

1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni la circolazione di prodotti energetici in sospensione dall’accisa in due o più movimenti purché  siano soddisfatte le condizioni seguenti :

a)1.la quantità totale dei prodotti sottoposti ad accisa rimanga invariata;

b)2.il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;

c)3.le autorità competenti di tale Stato membro siano informate del luogo in cui si effettua il frazionamento.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione se e a quali condizioni permettono che la circolazione sia frazionata nel loro territorio. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 2524

 Formalità a destinazione 

1.    Al momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), o iv), o all’articolo 17, paragrafo 42, il destinatario presenta  alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione  senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, ad eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti («nota di ricevimento»).

2.    Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le modalità di presentazione della nota di ricevimento dei prodotti da parte dei destinatari di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

3.    Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.

Se tali dati non sono validi, il destinatario ne è informato  riceve notifica  senza indugio.

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione confermano  forniscono  al destinatario  la conferma  della registrazione della nota di ricevimento e la inviano  tale conferma  alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

4.    Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente allo speditore.

Articolo 2625

 Formalità alla conclusione di un movimento di prodotti esportati 

1.    Nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e, ove opportuno, lettera b), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano una nota di esportazione,  avvalendosi del sistema informatizzato,  sulla base del visto  delle informazioni sull’uscita dei prodotti ricevute  daell’ufficio doganale di uscita di cui  a norma  deall’articolo 793, paragrafo 2 329, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 31 o daell’ufficio in cui sono espletate le formalità  per l’uscita dei prodotti dal territorio doganale  di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, una nota di esportazione, attestante la quale certifica che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio  dell’Unione  della Comunità.

 nuovo

2. Nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto v), le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano una nota di esportazione sulla base delle informazioni ricevute dall’ufficio doganale di uscita a norma dell’articolo 329, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

32.    Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica dei dati risultanti dal visto di cui  sulla base dei quali la nota di esportazione deve essere compilata in conformità  in ail paragrafio 1  e 2  . Una volta verificati tali dati e se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 2726

 Indisponibilità del sistema informatizzato 

1.    In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa a condizione che:

a)i prodotti siano accompagnati da un documento cartaceo  di riserva  contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 21, paragrafo 2;

b) lo speditore  informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell’inizio della circolazione.

Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere  allo speditore  una copia del documento di cui alla lettera a) del primo comma, la verifica  , da parte dello Stato membro di spedizione,  dei dati contenuti in tale copia e, se l’indisponibilità  del sistema informatizzato  è imputabile allo speditore, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell’inizio della circolazione.

2.    Una volta che  Non appena  il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta una bozza di documento amministrativo elettronico, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2.

Non appena i dati figuranti sulla  bozza di  documento amministrativo elettronico sono convalidati  verificati , conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, tale documento sostituisce il documento cartaceo  di riserva  di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. L’articolo 21, paragrafoi 4, e 5, l’articolo 22, paragrafo 1, e gli articoli 2524 e 2625 si applicano in quanto compatibili.

3.    Finché i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico non sono convalidati, la circolazione è considerata aver luogo in regime di sospensione dall’accisa sotto la scorta del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a).

34.    Una copia del documento cartaceo  di riserva  di cui al paragrafo 1, lettera a), è conservata dallo speditore a riprova della  nella  sua contabilità.

45.    Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore  può modificare la destinazione dei prodotti come indicato all’articolo 21, paragrafo 7, o frazionare la circolazione di prodotti energetici come indicato all’articolo 24 e  comunica le  tali  informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 8, o all’articolo 23  alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione  mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine  lo speditore  informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento della circolazione. I paragrafi da 2 a 4 e 3 del presente articolo si applicano in quanto compatibili.

 nuovo

5.    Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v), lo speditore fornisce al dichiarante una copia del documento di riserva di cui al paragrafo 1, lettera a).

Il dichiarante fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di esportazione una copia di tale documento di riserva, il cui contenuto corrisponde ai prodotti sottoposti ad accisa figuranti nella dichiarazione di esportazione, o l’identificativo unico del documento di riserva.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 2827

 Documenti di riserva a destinazione o in caso di esportazione 

1.    Quando, nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 42, la nota di ricevimento di cui all’articolo 2524, paragrafo 1, non può essere presentata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa entro il termine di cui a tale articolo, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di destinazione o perché, nella situazione di cui all’articolo 2726, paragrafo 1, le procedure di cui all’articolo 2726, paragrafo 2, non sono ancora state completate, il destinatario presenta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, salvo in casi debitamente giustificati, un documento cartaceo  di riserva  contenente gli stessi dati della nota di ricevimento e attestante la conclusione della circolazione.

Fatto salvo il caso in cui il destinatario sia in grado di presentare la nota di ricevimento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, in tempi brevi mediante il sistema informatizzato  in conformità dell’articolo 25, paragrafo 1 , o in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia del documento  di riserva  cartaceo di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che la trasmettono allo speditore o la tengono a sua disposizione. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all’articolo 2726, paragrafo 2, sono completate, il destinatario presenta una nota di ricevimento conformemente all’articolo 2524, paragrafo 1. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 2524 si applicano in quanto compatibili.

2.    Quando, nel caso di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii)  o v) , la nota di esportazione di cui all’articolo 2625, paragrafio 1  e 2, o la notifica che i prodotti non usciranno dall’Unione di cui all’articolo 22, paragrafo 5, , non può essere compilata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di esportazione, o perché, nella situazione di cui all’articolo 2726, paragrafo 1, le procedure di cui all’articolo 2726, paragrafo 2, non sono ancora state completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di esportazione  o della notifica e attestante la conclusione della circolazione  o che i prodotti non usciranno dall’Unione , fatto salvo il caso in cui la nota di esportazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1,  o la notifica  possa essere compilatao in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati.

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inviano allo speditore una copia del documento cartaceo di cui al primo comma o la tengono a sua disposizione.

Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di esportazione o non appena le procedure di cui all’articolo 2726, paragrafo 2, sono completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano una nota di esportazione conformemente all’articolo 2625, paragrafio 1  e 2, o la notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 5 . I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 2625 si applicano in quanto compatibili.

Articolo 2928

 Prove alternative di ricevimento e di uscita 

1.    Fatto salvo l’articolo 2827, la nota di ricevimento di cui all’articolo 2524, paragrafo 1, o la nota di esportazione di cui all’articolo 2625, paragrafio 1  e 2 , attestano la conclusione di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2.

2.    In deroga al paragrafo 1, in assenza della nota di ricevimento o della nota di esportazione per motivi diversi da quelli elencati all’articolo 2827, unala prova alternativa della conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa può essere fornita  in conformità ai paragrafi 3 e 4. 

3.    Nnei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), e iv), e lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 42,  la prova alternativa della conclusione della circolazione può essere fornita  anche mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base di appropriati elementi di prova, che attesti che i prodotti sottoposti ad accisa spediti hanno raggiunto la loro destinazione dichiarata o, nel caso di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l’ufficio doganale di uscita che attesti che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.

Un documento  di riserva di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a),  presentato dal destinatario contenente gli stessi dati della nota di ricevimento o della nota di esportazione costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma.

 nuovo

4.    Nel caso di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii) o iv), per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa nelle circostanze di cui al paragrafo 2 sono usciti dal territorio dell’Unione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione tengono conto degli elementi seguenti come prova dell’uscita dei prodotti dal territorio dell’Unione:

(a)un visto delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l’ufficio doganale di uscita attestante che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio dell’Unione o che i prodotti sottoposti ad accisa sono stati vincolati al regime di transito esterno conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto v);

(b) una bolla di consegna;

(c)un documento firmato o autenticato dall’operatore economico che ha trasportato i prodotti sottoposti ad accisa fuori dal territorio dell’Unione attestante l’uscita dei prodotti;

(d)un documento in cui l’autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo certifica la consegna in conformità alle norme e alle procedure applicabili a tale certificazione in detto Stato o paese;

(e)i registri tenuti dall’operatore economico comprovanti la fornitura di prodotti a navi, aeromobili o impianti offshore.

(b)Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono prendere in considerazione altri elementi di prova alternativi.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

5. Quando le prove appropriate sono state accettate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, queste concludono la circolazione nel sistema informatizzato.

Articolo 3029

 Delega di potere e conferimento di competenze di esecuzione con riguardo ai documenti da scambiare nell’ambito del regime di sospensione dall’accisa 

1.    La Commissione adotta  atti delegati  , secondo la procedura di cui conformemente all’articolo 5543, paragrafo 2, misure intese a determinare::  che stabiliscono 

a)la struttura e il contenuto dei  documenti amministrativi elettronici  messaggi che devono essere scambiati  mediante il sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2,  ai fini degli articoli da 21 a 2625  e dei documenti di riserva di cui agli articoli 27 e 28 nell’ambito della  tra i soggetti e le autorità competenti interessate dalla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa.;

2.(b)  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono  le norme e procedure relative  applicabili  agli scambi di messaggi  documenti amministrativi elettronici mediante il sistema informatizzato  di cui allalettera a); articolo 21, paragrafo 2,  nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa   e le norme e procedure applicabili all’uso dei documenti di riserva di cui agli articoli 27 e 28. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 56, paragrafo 2. 

c)la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27.

32.    Ciascuno Stato membro determina le situazioni in cui il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile e  stabilisce  le norme e procedure da seguire in dette situazioni ai fini e in conformità degli articoli 2726 e 2827.

SEZIONE 3

Procedure semplificate

Articolo 3130

 Procedure semplificate in un solo Stato membro 

Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa che ha luogo interamente nel loro territorio, inclusa la possibilità di derogare all’obbligo di supervisione elettronica di tale circolazione.

Articolo 3231

 Procedure semplificate in due o più Stati membri 

Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per la circolazione frequente e periodica di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa che si verificano tra i territori di due o più Stati membri.

La presente disposizione include la circolazione attraverso condutture fisse.

CAPO V

CIRCOLAZIONE E TASSAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA DOPO L’IMMISSIONE IN CONSUMO

SEZIONE 1

Acquisto da parte di privati

Articolo 3332

 Acquisto da parte di un privato 

1.    L’accisa sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati da un privato per uso personale, e trasportati da dal  territorio di  uno Stato membro verso  il territorio di  in un altro  Stato membro  dal  privato  medesimo, è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

2.    Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano destinati all’uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:

a)status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e  le  ragioni per le quali li detiene;

b)luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato;

c)qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa;

d)natura dei prodotti sottoposti ad accisa;

e)quantità dei prodotti sottoposti ad accisa.

3.    Per l’applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:

a)prodotti a base di tabacco:

sigarette: 800 pezzi,

sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 400 pezzi,

sigari: 200 pezzi,

tabacco da fumo: 1,0 kg;

b)bevande alcoliche:

bevande spiritose: 10 l,

prodotti intermedi: 20 l,

vino: 90 l (di cui 60 l, al massimo, di vino spumante),

birra: 110 l.

4.    Gli Stati membri possono altresì prevedere che l’accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell’acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modalità di trasporto atipiche, da un privato o per conto  di un privato  di quest’ultimo.

Ai fini del presente paragrafo, per “modalità di trasporto atipiche” si intende il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall’apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori  economici  professionali.

SEZIONE 2

Detenzione in  Procedura da seguire per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di  un altro Stato membro  per esservi consegnati per scopi commerciali 

Articolo 3433

 Disposizioni generali 

1.    Fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 1, Sse i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in  nel territorio di  uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in  trasportati verso il territorio di  un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali  o utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa e l’accisa diventa esigibile in quest’ultimo  nello  Stato Membro  di destinazione .

 nuovo

Nell’ambito di applicazione dei regimi di cui alla presente sezione i prodotti sottoposti ad accisa possono essere trasportati solo da uno speditore certificato a un destinatario certificato.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

2. Ai fini del presente articolo, per “detenzione  i prodotti sottoposti ad accisa sono considerati “consegnati  per scopi commerciali” s’intende la detenzione  se sono stati immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro, sono stati trasportati da detto Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro e sono consegnati  di prodotti sottoposti ad accisa  a  da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di  a  un privato per scopi diversi dal suo uso personale.  Tuttavia, i prodotti sottoposti ad accisa non sono considerati consegnati per scopi commerciali se sono  e da esso trasportati da  detto privato per uso personale , in conformità dell’articolo 32  quando sono trasportati dal territorio dell’altro Stato membro .

 nuovo

3.    La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui al presente articolo inizia nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa lasciano i locali dello speditore certificato.

4.    La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui al presente articolo si conclude nel momento in cui il destinatario certificato prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa.

🡻 2008/118/CE (adattato)

52.    Le condizioni di esigibilità e l’aliquota dell’accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l’accisa diviene esigibile in tale ultimo  nello  Stato membro  di destinazione .

3.    Il debitore dell’accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell’altro Stato membro.

4.    Fatto salvo l’articolo 38, se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolano all’interno della Comunità per scopi commerciali, essi non sono considerati come detenuti per tali scopi finché non raggiungono lo Stato membro di destinazione, purché circolino secondo le formalità di cui all’articolo 34.

Articolo 35

 Evento imponibile 

 nuovo

1.    Il destinatario certificato è debitore dell’accisa, che diventa esigibile nel momento in cui i prodotti sono stati consegnati nello Stato membro di destinazione, fatta eccezione per il caso in cui durante la circolazione si verifica un’irregolarità ai sensi dell’articolo 47.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

25.    I prodotti sottoposti ad accisa detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra  i territori di  due Stati membri e che non sono tuttavia disponibili per la vendita quando la nave o l’aeromobile si trova nel territorio di uno degli Stati membri non sono considerati come detenuti per scopi commerciali  sottoposti ad accisa  in tale Stato membro.

6.    L’accisa è oggetto, su richiesta, di rimborso o sgravio nello Stato membro in cui ha avuto luogo l’immissione in consumo se le autorità competenti dell’altro Stato membro constatano che l’accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in tale Stato membro.

Articolo 3634

 Condizioni per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell’ambito della presente sezione

1. Nelle situazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, i prodotti sottoposti ad accisa circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento contenente gli elementi essenziali del documento di cui all’articolo 21, paragrafo 1.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, misure che stabiliscano la forma e il contenuto del documento di accompagnamento.

 nuovo

1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo ai sensi della presente sezione soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato elaborato in conformità dell’articolo 37.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

2.    Le persone di cui all’articolo 33, paragrafo 3, Il  destinatario certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1,  rispettano rispetta  tutti  i seguenti obblighi:

a)prima che le merci siano spedite, presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornire una garanzia per il pagamento dell’accisa;

 nuovo

a)prestare una garanzia a copertura dei rischi inerenti alla circolazione;

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

b)pagare l’accisa  dovuta nello  dello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro  alla consegna dei prodotti ;

c)acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di assicurarsi che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l’accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata.

 3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti del , Lolo Stato membro di destinazione puòpossono, nelle situazioni e alle condizioni da esseesso stabilite,  consentire che la garanzia sia prestata dal trasportatore o vettore, dal proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa, dallo speditore certificato o congiuntamente da due o più delle persone di cui all’articolo 35, paragrafo 1.  semplificare o accordare una deroga dagli obblighi di cui alla lettera a). In tal caso esso ne informa la Commissione, la quale informa gli altri Stati membri.

 nuovo

4.    La garanzia è valida in tutta l’Unione.

5. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate intese a disciplinare la prestazione e la validità di una garanzia.

6.    Un depositario autorizzato o uno speditore registrato possono agire in qualità di speditore certificato ai fini della presente sezione dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

7.    Un depositario autorizzato o un destinatario registrato possono agire qualità di destinatario certificato ai fini della presente sezione dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

Articolo 37

Documento amministrativo elettronico semplificato

1.    Nel caso in cui i prodotti sottoposti ad accisa circolano ai sensi della presente sezione, lo speditore certificato presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico semplificato avvalendosi del sistema informatizzato.

2.    Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico semplificato.

Se tali dati non sono validi, lo speditore certificato ne è informato senza indugio.

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo semplificato e lo comunicano allo speditore certificato.

3.    Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico semplificato alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario certificato.

4.    Lo speditore certificato fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa o, se non c’è una persona che accompagna, al trasportatore o vettore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato. La persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, il trasportatore o vettore fornisce su richiesta tale codice alle autorità competenti per la durata della circolazione.

5.    Durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell’ambito della presente sezione, lo speditore certificato può, avvalendosi del sistema informatizzato, modificare la destinazione in un altro luogo di consegna gestito dallo stesso destinatario certificato nello stesso Stato membro, o nel luogo di spedizione. A tal fine il destinatario certificato presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento elettronico di cambiamento di destinazione avvalendosi del sistema informatizzato.

Articolo 38

Nota di ricevimento

1.    Al ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa, il destinatario certificato presenta alle autorità dello Stato membro di destinazione, senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, ad eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota di ricevimento.

2.    Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.

Se tali dati non sono validi, il destinatario certificato ne è informato senza indugio.

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione forniscono al destinatario certificato la conferma della registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

La nota di ricevimento è ritenuta una prova sufficiente che il destinatario certificato abbia espletato tutte le formalità necessarie e abbia effettuato gli eventuali pagamenti dell’accisa dovuta nello Stato membro di destinazione.

3.    Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore certificato.

4.    L’accisa pagata nello Stato membro di spedizione è rimborsata su richiesta e sulla base della nota di ricevimento di cui al paragrafo 1.

Articolo 39

Riserva e recupero alla spedizione

1.    In deroga all’articolo 37, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore certificato può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a condizione che:

a)i prodotti siano accompagnati da un documento di riserva contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico semplificato di cui all’articolo 36, paragrafo 1;

b)lo speditore certificato informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell’inizio della circolazione.

Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere allo speditore certificato una copia del documento di cui al primo comma, lettera a), la verifica da parte dello Stato membro di spedizione dei dati contenuti in tale copia e, se l’indisponibilità del sistema informatizzato è imputabile allo speditore certificato, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell’inizio della circolazione.

2.    Non appena il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore certificato presenta una bozza di documento amministrativo elettronico semplificato, a norma dell’articolo 37, paragrafo 1.

Non appena i dati figuranti sulla bozza di documento amministrativo elettronico semplificato sono stati verificati conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, se tali dati sono validi, detto documento sostituisce il documento di riserva di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. L’articolo 37, paragrafo 3, e l’articolo 38 si applicano in quanto compatibili.

3.    Una copia del documento di riserva di cui al paragrafo 1, lettera a), è conservata dallo speditore certificato nella sua contabilità.

4.    Nel caso in cui il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore certificato può modificare la destinazione dei prodotti come indicato all’articolo 37, paragrafo 5, e comunica tale informazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione avvalendosi di mezzi di comunicazione alternativi. Lo speditore certificato informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano in quanto compatibili.

Articolo 40

Documenti di riserva e recupero dei dati - nota di ricevimento

Nel caso in cui i prodotti sottoposti ad accisa siano trasportati nell’ambito della presente sezione e la nota di ricevimento non possa essere presentato alla conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di destinazione o perché le procedure di cui all’articolo 39, paragrafo 2, non sono state ancora completate, il destinatario certificato, salvo in casi debitamente giustificati, presenta un documento di riserva nel quale figurano gli stessi dati della nota di ricevimento e attestante la conclusione della circolazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

Fatto salvo il caso in cui la nota di ricevimento possa essere presentata tempestivamente dal destinatario certificato attraverso il sistema informatizzato conformemente a quanto disposto all’articolo 38, paragrafo 1, o salvo in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione trasmettono una copia del documento di riserva di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore certificato o la tengono a disposizione dello stesso.

Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all’articolo 39, paragrafo 2, sono state completate, il destinatario certificato presenta una nota di ricevimento conformemente all’articolo 38, paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 38 si applicano in quanto compatibili.

Articolo 41

Prove di ricevimento alternative

1.    Fatto salvo l’articolo 40, la nota di ricevimento richiesta dall’articolo 38, paragrafo 1, attesta che i prodotti sottoposti ad accisa sono stati consegnati al destinatario certificato.

2.    In deroga al paragrafo 1, in assenza della nota di ricevimento per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 40, può essere fornita una prova di consegna alternativa dei prodotti sottoposti ad accisa mediante il visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base delle opportune prove indicanti che i prodotti sottoposti ad accisa spediti sono giunti a destinazione.

Il documento di riserva di cui all’articolo 40, primo comma, costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma.

3.    Se è stato accettato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, il visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione è ritenuto prova sufficiente che il destinatario certificato abbia espletato tutte le formalità necessarie e abbia effettuato gli eventuali pagamenti dell’accisa dovuta nello Stato membro di destinazione.

Articolo 42

Deroga per gli speditori certificati e i destinatari certificati all’obbligo di avvalersi del sistema informatizzato

Gli Stati membri possono autorizzare un movimento di prodotti sottoposti ad accisa sotto la scorta di un documento di riserva conforme all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), se lo speditore certificato e il destinatario certificato effettuano solo occasionali movimenti di prodotti sottoposti ad accisa nell’ambito della presente sezione.

Lo Stato membro può limitare tale autorizzazione a una specifica quantità di prodotti sottoposti ad accisa, a un unico speditore certificato e a un unico destinatario certificato, a un periodo specifico o a un unico movimento di prodotti sottoposti ad accisa.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 4335

 Circolazione di prodotti immessi in consumo fra due luoghi nel territorio dello stesso Stato membro attraverso il territorio di un altro Stato membro 

1.    Se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in  nel territorio di  uno Stato membro raggiungono un luogo di destinazione situato nello  nel territorio dello  stesso Stato membro transitando per il territorio di un altro Stato membro, si applicano i seguenti obblighi:

a)la circolazione ha luogo sotto la scorta del documento di accompagnamento  amministrativo elettronico semplificato  di cui all’articolo 3634, paragrafo 1, e segue  seguendo  un itinerario appropriato;

b)lo speditore presenta, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, una dichiarazione alle autorità competenti del luogo di partenza;

(bc)il destinatario  certificato  attesta l’avvenuto ricevimento dei prodotti conformemente alle norme stabilite dalle autorità competenti del luogo di destinazione;

(cd)lo speditore  certificato  e il destinatario  certificato  acconsentono a ogni verifica che permetta alle rispettive autorità competenti di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.

2.    Se prodotti sottoposti ad accisa circolano frequentemente e regolarmente alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono, di comune accordo e alle condizioni da essi stabilite, semplificare gli obblighi di cui al paragrafo 1.

 nuovo

Articolo 44

Delega di potere e competenze di esecuzione ai fini della circolazione dei prodotti da consegnare per scopi commerciali

1.    La Commissione adotta atti delegati a norma dell’articolo 55 che stabiliscono la struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato ai fini degli articoli 37 e 38 e dei documenti di riserva di cui agli articoli 39, 40 e 42 nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui alla presente sezione.

2.    La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme e procedure da seguire per lo scambio dei documenti amministrativi elettronici attraverso il sistema informatizzato ai fini degli articoli 37 e 38 nonché le norme e procedure relative all’uso dei documenti di riserva di cui agli articoli 39, 40 e 42 relativamente alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell’ambito della presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

SEZIONE 3

Vendite a distanza

Articolo 4536

Vendite a distanza

1.    I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in  nel territorio di  uno Stato membro, che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato, o un destinatario registrato  o un destinatario certificato , stabilita in un altro Stato membro che non esercita un’attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in  verso il territorio di  un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore  uno speditore che esercita un’attività economica indipendente  o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.

Ai fini del presente articolo, per “Stato membro di destinazione” si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.

2.    Nel caso di cui al paragrafo 1, l’accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l’aliquota dell’accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell’esigibilità.

L’accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.

3.    Il debitore dell’accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore lo  speditore .

Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia  consentire allo speditore di nominare  un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione  , quale debitore dell’accisa.  e  Il rappresentante fiscale è  riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro.,  Gli Stati membri possono disporre che  o, nei casi in cui il venditore lo  speditore   o il rappresentante fiscale  non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a),  il debitore dell’accisa sia  il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.

4.    Il venditore Lo  speditore  o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:

a)prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato  /registrata  e prestare una garanzia per il pagamento dell’accisa presso l’ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;

b)pagare l’accisa presso l’ufficio di cui alla lettera a) dopo  la consegna  l’arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;

c)tenere una contabilità delle consegne di prodotti.

Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali  o multilaterali .

5.    Nel caso di cui al paragrafo 1, l’accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore  dello speditore , se quest’ultimo o il suo rappresentante fiscale ha seguito le procedure di cui al paragrafo 4.

6.    Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione.

SEZIONE 4

Distruzione e perditeperdita

Articolo 4637

 Distruzione e perdita 

1.    Nei casi previsti all’articolo 3433, paragrafo 1, e all’articolo 4536, paragrafo 1, nell’eventualità di una distruzione totale o della perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa nel corso del trasporto in  nel territorio di  uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stati immessi in consumo, per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore oppure in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti di tale Stato membro  di distruggere i prodotti , l’accisa non è esigibile in tale Stato membro.

 nuovo

Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.

2. Nell’eventualità di perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che avviene durante il trasporto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui sono stati immessi in consumo, l’accisa non è esigibile in detto Stato membro se l’importo della perdita rientra nella soglia comune di perdita parziale per tali prodotti sottoposti ad accisa stabilita ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

3. La distruzione totale o la perdita irrimediabile perdita dei prodotti sottoposti ad accisa  di cui ai paragrafi 1 e 2  in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile la perdita, o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.

La garanzia prestata a norma dell’articolo 34 36, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 36 45, paragrafo 4, lettera a), è svincolata.

2.    Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la definizione delle perdite menzionate nel paragrafo 1.

SEZIONE 5

Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

Articolo 4738

 Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa 

1.    Se si è verificata un’irregolarità durante un movimento di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell’articolo 3433, paragrafo 1, o dell’articolo 4536, paragrafo 1, in  nel territorio di  uno Stato membro diverso da  dal territorio di  quello in cui essi sono stati immessi in consumo, i prodotti sono sottoposti ad accisa e l’accisa è esigibile nello Stato membro in cui si è verificata l’irregolarità.

2.    Se si è rilevata un’irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell’articolo 3433, paragrafo 1, o dell’articolo 4536, paragrafo 1, in  nel territorio di  uno Stato membro diverso da  dal territorio di  quello in cui i prodotti sono stati immessi in consumo e se non è possibile determinare il luogo in cui essa si è verificata, si presume che l’irregolarità si sia verificata nello Stato membro in cui è stata rilevata e l’accisa è esigibile in tale Stato.

Tuttavia se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data di acquisto dei prodotti sottoposti ad accisa, si determina  il territorio del  lo Stato membro nel quale l’irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

3.    L’accisa è dovuta dalla persona che ne ha garantito il pagamento a norma dell’articolo 3634, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 4536, paragrafo 4, lettera a), e da qualsiasi altra persona che abbia partecipato all’irregolarità.  Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento della stessa accisa, essi sono responsabili congiuntamente e solidalmente di tale debito. 

Le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo procedono, su richiesta, al rimborso o allo sgravio dell’accisa qualora essa sia stata applicata nello Stato membro in cui l’irregolarità si è verificata o è stata rilevata. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione svincolano la garanzia prestata a norma dell’articolo 3634, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 4536, paragrafo 4, lettera a).

4.    Ai fini del presente articolo, si intende per “irregolarità” una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 3433, paragrafo 1, o dell’articolo 4536, paragrafo 1, non contemplata dall’articolo 4637, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa regolarmente.

CAPO VI

VARIE

SEZIONE 1

Contrassegni

Articolo 4839

 Contrassegni 

1.    Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all’articolo 3433, paragrafo 1,, primo comma, e all’articolo 4536, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.

2.    Gli Stati membri che prescrivono l’uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro può tuttavia prevedere che i contrassegni fiscali o nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione di un rappresentante fiscale autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro stesso.

3.    Ferme restando le disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi evasione, elusione o abuso, gli Stati membri assicurano che i contrassegni di cui al paragrafo 1 non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti sottoposti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli, ad eccezione delle spese di emissione, è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l’accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.

Lo Stato membro che ha rilasciato tali contrassegni può tuttavia subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo dell’importo pagato o garantito alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, che essi siano stati rimossi o distrutti.

4.    I contrassegni fiscali o i contrassegni nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono validi nello Stato membro che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.

SEZIONE 2

Piccoli produttori di vino

Articolo 4940

 Piccoli produttori di vino 

1.    Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui ai capi III e IV agli articoli da 15 a 32 nonché dagli altri obblighi relativi alla circolazione e al controllo. Se questi piccoli produttori effettuano essi stessi operazioni intracomunitarie  intraunionali , ne informano le rispettive autorità e rispettano gli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione 32  (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. 33 .

2.    Se i piccoli produttori di vino sono esonerati dagli obblighi a norma del paragrafo 1, il destinatario, mediante il documento prescritto dal regolamento (CE) n. 884/2001 (UE) 2018/273 o mediante un riferimento allo stesso, informa delle consegne di vino ricevute le autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

3.    Ai fini del presente articolo, per «piccoli produttori di vino» si intendono i soggetti che producono in media meno di 1 000 hl di vino all’anno.

SEZIONE 3

Rifornimenti per navi e aeromobili

Articolo 5041

 Rifornimenti per navi e aeromobili 

Fino al momento dell’adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie  unionali  relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali concernenti le esenzioni ad essi inerenti.

SEZIONE 4

Regimi speciali

Articolo 5142

 Regime speciale 

Gli Stati membri che hanno concluso un accordo sulla responsabilità per la costruzione o la manutenzione di un ponte di confine possono adottare misure che derogano alle disposizioni della presente direttiva al fine di semplificare le procedure di riscossione dell’accisa sui prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di tale ponte.

Ai fini di tali misure, il ponte e le aree dei cantieri di cui all’accordo sono considerati parti del territorio dello Stato membro responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte in conformità dell’accordo.

Gli Stati membri interessati notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri.

🡻 2008/118/CE (adattato)

CAPO VII

 ESERCIZIO DELLA DELEGA E  PROCEDURA  DI COMITATO  DELLE ACCISE 

 nuovo

Articolo 52

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 7, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 44, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 7, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 44, paragrafo 1, può essere revocata in qualunque momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, dell’articolo 30, paragrafo 1, e dell’articolo 44, paragrafo 1, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

🡻 2008/118/CE (adattato)

 nuovo

Articolo 5343

 Procedura di comitato 

1.    La Commissione è assistita da un comitato, denominato dal comitato delle accise.  Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 

2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicanoapplica gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE  l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 .

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 44

Oltre a svolgere i compiti di cui all’articolo 43, il comitato delle accise esamina le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa del presidente stesso o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.

CAPO VIII

 RELAZIONE E  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 nuovo

Articolo 54

 Relazione sull’attuazione della presente direttiva

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva. La prima relazione è presentata entro cinque anni successivamente all’adozione della presente direttiva.

Articolo 55

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri consentono la spedizione di prodotti sottoposti ad accisa secondo le formalità stabilite agli articoli 33, 34 e 35 della direttiva 2008/118/CE fino al 13 febbraio 2022 e il ricevimento di prodotti sottoposti ad accisa secondo dette formalità fino al 31 dicembre 2022.

Le notifiche di cui all’articolo 22, paragrafo 5, della presente direttiva possono essere effettuate con mezzi diversi dal sistema informatizzato fino al 13 febbraio 2024.

🡻 2008/118/CE (adattato)

Articolo 45

1.    Entro il 1° aprile 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del sistema informatizzato e, in particolare, sugli obblighi di cui all’articolo 21, paragrafo 6, e sulle procedure applicabili in caso di indisponibilità del sistema.

2.    Entro il 1° aprile 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva.

3.    Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si fondano in particolare sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 46

1.    Fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri di spedizione possono continuare a consentire che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell’accisa sia avviata secondo le formalità di cui all’articolo 15, paragrafo 6, e all’articolo 18 della direttiva 92/12/CEE.

Tali movimenti e il relativo appuramento sono sottoposti alle disposizioni menzionate nel primo comma, nonché all’articolo 15, paragrafi 4 e 5, e all’articolo 19 della direttiva 92/12/CEE. L’articolo 15, paragrafo 4, di detta direttiva si applica relativamente a tutti i garanti designati a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva.

Gli articoli da 21 a 27 della presente direttiva non si applicano ai suddetti movimenti.

2.    La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata anteriormente al 1° aprile 2010 è effettuata e appurata conformemente alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE.

La presente direttiva non si applica a tale circolazione.

🡻 Allegato III.6.2

3.    Fatto salvo l’articolo 32, gli Stati membri non menzionati all’articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE possono applicare, dal 1° gennaio 2014, nel caso delle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un’ulteriore accisa, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse in provenienza da uno Stato membro che applica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, di tale direttiva, accise inferiori a quelle risultanti dall’articolo 2, paragrafo 2, primo comma.

Gli Stati membri di cui all’articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto comma, della direttiva 92/79/CEE che applicano un’accisa di almeno 77 EUR per 1000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto possono applicare, dal 1° gennaio 2014, un limite quantitativo non inferiore a 300 pezzi per quanto riguarda le sigarette immesse nel loro territorio senza pagamento di un’ulteriore accisa in provenienza da uno Stato membro che applica un’accisa inferiore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva.

Gli Stati membri che applicano un limite quantitativo ai sensi del primo e del secondo comma del presente paragrafo ne informano la Commissione. Essi possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

🡻 2008/118/CE (adattato)

Articolo 5648

 Recepimento 

1.    Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il  31 dicembre 2020  1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli  articoli 3, 4, 7, 13, 17, 18, agli articoli da 20 a 23, agli articoli da 26 a 30, agli articoli da 34 a 47, e agli articoli 55 e 56 nonché all’articolo 58  alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misuredisposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 Fatto salvo l’articolo 55, Eessi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2021. 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.  Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima . Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5747

 Abrogazione 

1.    La direttiva 92/12/CEE  2008/118/CE, modificata dagli atti elencati nell’allegato I, parte A, è abrogata con efficacia al 1° aprile 2010  1° aprile 2021, non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e ai termini di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte B  .

Tuttavia, essa continua ad applicarsi nei limiti e per le finalità previsti all’articolo 46.

2.    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva  e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II  .

Articolo 5849

 Entrata in vigore e applicazione 

La presente direttiva entra in vigore il  ventesimo  giorno successivo  alla  pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 Gli articoli 1, 2, 5, 6, gli articoli da 8 a 12, gli articoli da 14 a 16, gli articoli 19, 20, 24, 25, gli articoli da 31 a 33, gli articoli da 48 a 51, gli articoli da 52 a 54, l’articolo 57 e l’articolo 59 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.  

Articolo 5950

 Destinatari 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76 del 23.3.1992).
(2)    COM(2016) 710 final.
(3)    COM(2017) 184 final.
(4)    FISC 271 ECOFIN 957.
(5)    Un deposito fiscale è un luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati e immagazzinati senza che siano pagate le accise; il pagamento avviene solo quando i prodotti lasciano tale luogo.
(6)    C(2018) 2794.
(7)    COM(2016) 710 final.
(8)    https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0cbff781-33f7-449d-8e8a-7ff031fa91bd
(9)    https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/18eef1c0-b9c0-11e5-8d3c-01aa75ed71a1
(10)    https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/publiconsultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
(11)    COM(2018) 341.
(12)    Il dichiarante è la persona che effettua una dichiarazione doganale. In questo caso, una persona che effettua una dichiarazione di immissione in libera pratica (importazione) o di una dichiarazione di esportazione.
(13)    Noto anche come numero SEED, è il numero unico assegnato agli operatori economici autorizzati o registrati per effettuare operazioni soggette ad accisa.
(14)    Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
(15)    GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.
(16)    GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8.
(17)    GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10.
(18)    Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24.)
(19)    Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).
(20)    Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).
(21)    GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.
(22)    Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(23)    GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(24)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(25)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(26)    Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5).
(27)    GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(28)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(29)    Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(30)    Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).
(31)    GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(32)    Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).
(33)    GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.
Top

Bruxelles,25.5.2018

COM(2018) 346 final

ALLEGATI

della

proposta di direttiva del Consiglio

che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)

{SEC(2018) 255 final}
{SWD(2018) 260 final}
{SWD(2018) 261 final}


ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata
ed elenco delle modifiche successive

(di cui all’articolo 57)

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio

GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio

GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1.

Trattato di adesione della Croazia

GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

Direttiva 2013/61/UE del Consiglio

GU L 353 del 28.12.2013, pag. 5.

Parte B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e data di applicazione

(di cui all’articolo 57)

Direttiva

Termine del recepimento

Data di applicazione

2008/118/CE

1° gennaio 2010

1° aprile 2010

2010/12/UE

1° gennaio 2011

2013/61/UE

1° gennaio 2014

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 2008/118/CE

Presente direttiva

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, punto 4

_

_

Articolo 3, punto 4

Articolo 4, frase introduttiva

Articolo 4, frase introduttiva

Articolo 4, punti da 1 a 5

Articolo 4, punti da 1 a 5

Articolo 4, punto 6

_

Articolo 4, punto 7

Articolo 4, punto 6

Articolo 4, punti da 8 a 11

Articolo 4, punti da 7 a 10

_

Articolo 4, punti 11 e 12

Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, punto 13

Articolo 5, punti 1 e 2

Articolo 5, punti 1 e 2

Articolo 5, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a e)

Articolo 5, paragrafo 3, lettere da a) a e)

Articolo 5, paragrafo 3, lettere f) e g)

_

Articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafi da 1 a 4, primo e secondo comma

Articolo 7, paragrafi da 1 a 4, primo e secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 6, primo comma

Articolo 7, punto 5

_

_

Articolo 7, punto 5

Articolo 7, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 7, punto 7

Articoli da 8 a 12

Articoli da 8 a 12

Articolo 13, punto 1

Articolo 13, punto 1

Articolo 13, punto 2

_

_

Articolo 13, punti 2 e 3

Articolo 13, punto 3

Articolo 13, punto 4

Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 14, punto 4

_

Articolo 14, punto 5

Articolo 14, punto 4

Articoli 15 e 16

Articoli 15 e 16

Articolo 17, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 17, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv)

_

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto v)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

_

Articolo 17, punti 2 e 3

Articolo 17, punto 2

Articolo 17, punto 4

Articolo 17, punto 3

Articolo 17, punto 5

Articolo 18, punto 1

Articolo 18, punto 1

_

Articolo 18, punto 2

Articolo 18, punto 2

Articolo 18, punto 3

Articolo 18, paragrafo 3, prima frase

Articolo 18, punto 4

Articolo 18, punto 4

Articolo 18, punto 5

Articolo 18, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 18, punto 6

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20, punto 1

Articolo 20, punto 1

Articolo 20, punto 2

Articolo 20, paragrafo 2, punti i) e ii)

_

Articolo 20, paragrafo 2, punto iii)

Articolo 21, punti da 1 a 4

Articolo 21, punti da 1 a 4

Articolo 21, punto 5

Articolo 22, punto 1

Articolo 21, punto 6

Articolo 21, punto 5

Articolo 21, punto 7

Articolo 21, punto 6

Articolo 21, punto 8

Articolo 21, paragrafo 7, prima frase

-

Articolo 21, paragrafo 7, seconda frase

_

Articolo 22, paragrafi da 2) a 5)

Articolo 22

Articolo 23, punti 1 e 2

_

Articolo 23, punto 3

Articolo 23, primo comma, frase introduttiva

Articolo 24, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 23, primo comma, punto 1

Articolo 24, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 23, primo comma, punto 2

Articolo 24, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 23, primo comma, punto 3

Articolo 24, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 23, secondo comma

Articolo 24, punto 2

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25, punto 1

Articolo 26, punto 1

_

Articolo 26, punto 2

Articolo 25, punto 2

Articolo 26, paragrafo 3, prima, seconda e terza frase

Articolo 25, punto 3

Articolo 26, paragrafo 3, quarta frase

Articolo 26, punti da 1 a 2

Articolo 27, punti da 1 a 2

Articolo 26, punto 3

-

Articolo 26, punti 4 e 5

Articolo 27, punti 3 e 4

_

Articolo 27, punto 5

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 28, punto 1

Articolo 29, punto 1

Articolo 28, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 29, punti 2 e 3

_

Articolo 29, punto 4

Articolo 28, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 29, punto 5

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 33, punto 1

Articolo 34, punti 1 e 2

_

Articolo 34, punti 3 e 4

Articolo 33, punto 2

Articolo 34, punto 5

Articolo 33, punti 3 e 4

_

-

Articolo 35, punto 1

Articolo 33, punto 5

Articolo 35, punto 2

Articolo 33, punto 6

Articolo 38, punto 4

Articolo 34, punto 1

Articolo 36, punto 1

Articolo 34, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 36, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 34, paragrafo 2, secondo comma

_

_

Articolo 36, paragrafi da 3) a 7)

_

Articoli da 37 a 42

Articolo 35

Articolo 43

_

Articolo 44

Articolo 36, paragrafo 1, primo comma

Articolo 45, paragrafo 1, primo comma

Articolo 36, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 45, punto 13

Articolo 36, paragrafi da 2) a 6)

Articolo 45, paragrafi da 2) a 6)

Articolo 37, paragrafo 1, primo comma

Articolo 46, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 46, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 46, punto 2

Articolo 37, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 46, paragrafo 3, primo comma

Articolo 37, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 46, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 37, punto 2

_

Articolo 38

Articolo 47

-

Articolo 47, paragrafo 3, primo comma, seconda frase

Articolo 39

Articolo 48

Articolo 40

Articolo 49

Articolo 41

Articolo 50

Articolo 42

Articolo 51

_

Articolo 52

Articolo 43

Articolo 53

Articolo 44

_

_

Articoli 54 e 55

Articoli 45 e 46

_

Articolo 47

Articolo 57

Articolo 48

Articolo 56

Articolo 49

Articolo 58

Articolo 50

Articolo 59

_

Allegato I

_

Allegato II

Top