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Document COM:2009:65:FIN
Proposal for a Council Decision on the signature of the Agreement on certain aspects of air services between the European Community and the Republic of Korea - Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement on certain aspects of air services between the European Community and the Republic of Korea
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei - Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei - Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
/* COM/2009/0065 def. - CNS 2009/0019 */
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2009/0065 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 18.2.2009 COM(2009) 65 definitivo 2009/0019 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (presentate dalla Commissione) RELAZIONE 1. Contesto della proposta | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1] (il "mandato orizzontale"). L'obiettivo di tali accordi è concedere a tutti i vettori comunitari un accesso non discriminatorio alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei. | 120 | Contesto generale Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori intese bilaterali o multilaterali ad essi connessi. Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Vi sono inoltre altre questioni, come la tassazione del carburante per l'aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, dove è necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi. | 130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei venti accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e la Repubblica di Corea. | 140 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione L'accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica estera comunitaria in materia di aviazione nella misura in cui mira a conformare gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei al diritto comunitario. | 2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto | Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti Gli Stati membri e gli operatori industriali sono stati consultati per l'intera durata dei negoziati. | 212 | Sintesi ed esame delle risposte È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dagli operatori industriali. | 3. Elementi giuridici della proposta | 305 | Sintesi delle misure proposte Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica di Corea che sostituisce talune disposizioni contenute negli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei fra gli Stati membri e tale Stato. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria che consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare pienamente del diritto di stabilimento. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2. L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme comunitarie sulla concorrenza. | 310 | Base giuridica Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE. | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei. | Principio di proporzionalità L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario. | Scelta degli strumenti | 342 | L'accordo fra la Comunità e la Repubblica di Corea costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto comunitario tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con la Repubblica di Corea. | 4. Incidenza sul bilancio | 409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. | 5. Informazioni supplementari | 510 | Semplificazione | 511 | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. | 512 | Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica di Corea sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con la Comunità. | 570 | Illustrazione dettagliata della proposta In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità. | Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione[2], considerando quanto segue: (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Corea su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, DECIDE: Articolo unico 1. Fatta salva l 'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su taluni aspetti relativi ai servizi aerei. 2. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo. 3. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente 2009/0019 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione[3], visto il parere del Parlamento europeo[4], considerando quanto segue: (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Corea su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], in conformità alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5]. (4) È opportuno approvare detto accordo, DECIDE: Articolo 1 1. L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea. 2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all 'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO ACCORDO tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e LA REPUBBLICA DI COREA dall'altra parte, di seguito denominati "parti contraenti", CONSTATANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra diversi Stati membri e paesi terzi fossero incompatibili con il diritto comunitario, CONSTATANDO che tra diversi Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Corea sono stati conclusi vari accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il trattato CE, CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi, CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi, VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria, RICONOSCENDO che la conformità tra il diritto comunitario e gli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Corea garantirà una base giuridica adeguata per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea e assicurerà la continuità di tali servizi aerei, CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Corea che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea non devono essere né modificate né sostituite, COSTATANDO che tali modifiche confermerebbero le eccellenti relazioni tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea in materia di trasporti aerei, CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica di Corea, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori dalla Repubblica di Corea, né prevalere sull'interpretazione delle disposizioni degli accordi bilaterali vigenti in materia di servizi aerei in relazione ai diritti di traffico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente accordo, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri della Comunità europea; per "Parte contraente" una parte contraente del presente accordo; per "parte" la parte contraente al relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per "vettore aereo" anche una compagnia aerea; per "territorio della Comunità europea" i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. 2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea. 3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato. ARTICOLO 2 Designazione, autorizzazione e revoca 1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica di Corea, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. 2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte della Repubblica di Corea, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. 3. Una volta ricevuta tale designazione o le richieste di licenza di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di uno o dei vettori aerei designati, ciascuna parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, accorda le licenze e permessi idonei con tempi procedurali minimi, a condizione che: (a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro: i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; e ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e iii. il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; e iv. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato; (b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Corea: i. la Repubblica di Corea eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; e ii. una parte sostanziale della proprietà e il controllo effettivo del vettore aereo appartenga alla Repubblica di Corea, a cittadini della Repubblica di Corea o a entrambi e il vettore aereo sia in possesso di una licenza di esercizio rilasciata dalla Repubblica di Corea. 4. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dalla controparte qualora: (a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro: i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo ovvero l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o iii. il vettore aereo non abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o iv. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; o v. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica di Corea ed un altro Stato membro e la Repubblica di Corea possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; o vi. il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro col quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Repubblica di Corea e tale Stato membro, e tale Stato membro abbia negato i diritti di traffico al vettore designato dalla Repubblica di Corea; (b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Corea: i. la Repubblica di Corea non mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o ii. una parte sostanziale della proprietà e il controllo effettivo del vettore aereo non appartenga alla Repubblica di Corea, a cittadini della Repubblica di Corea o a entrambi ovvero il vettore aereo non sia in possesso di una licenza di esercizio rilasciata dalla Repubblica di Corea. 5. Nell'esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4 del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), punti v) e vi), la Repubblica di Corea non opera discriminazioni fondate sulla cittadinanza tra i vettori aerei degli Stati membri. ARTICOLO 3 Diritti relativi ai controlli regolamentari 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c). 2. Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un secondo Stato membro, i diritti della Repubblica di Corea ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra il primo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica di Corea si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte del secondo Stato membro, nonché per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo. ARTICOLO 4 Tassazione del carburante per la navigazione aerea 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d). 2. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Corea che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro. ARTICOLO 5 Compatibilità con le norme in materia di concorrenza 1. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato 1 i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsino o limitino la concorrenza. 2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate. ARTICOLO 6 Allegati dell'accordo Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante. ARTICOLO 7 Revisione o modifica Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante reciproco consenso. ARTICOLO 8 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. 2. In deroga al paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le stesse si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. 3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica di Corea che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all'allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria. ARTICOLO 9 Denuncia 1. La denuncia di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione. 2. La denuncia di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni. PER LA COMUNITÀ EUROPEA: | PER LA REPUBBLICA DI COREA: | ALLEGATO 1 Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo (a) Accordi e successivi emendamenti, modifiche o integrazioni in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Corea e gli Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo - Accordo fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica di Corea in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori, fatto a Vienna il 15 maggio 1979; - Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica di Corea in materia di servizi aerei, fatto a Bruxelles il 20 ottobre 1975; - Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Corea in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Sofia il 19 agosto 1994; - Accordo fra il governo della Repubblica federale cecoslovacca e il governo della Repubblica di Corea in materia di servizi aerei, firmato a Seul il 26 ottobre 1990, modificato dall'accordo fra il governo della Repubblica Ceca e il governo della Repubblica di Corea che modifica l'accordo fra il governo della Repubblica federale cecoslovacca e il governo della Repubblica di Corea in materia di servizi aerei, firmato a Seul il 26 ottobre 1990, concluso mediante uno scambio di note diplomatiche tra il 3 dicembre 2004 e il 14 febbraio 2005; - Accordo fra il governo della Repubblica di Corea e il governo del Regno di Danimarca in materia di servizi aerei di linea fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato a Seul il 6 settembre 1995; - Accordo relativo ai servizi aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica di Corea, fatto a Seul il 12 novembre 1996; - Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Corea in materia di servizi aerei, fatto a Seul il 7 giugno 1974; - Accordo di trasporto aereo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Corea, fatto a Bonn il 7 marzo 1995; - Accordo fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Corea in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto ad Atene il 25 gennaio 1995; - Accordo fra il governo della Repubblica d'Ungheria e il governo della Repubblica di Corea in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Budapest il 22 novembre 1989; - Accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica di Corea in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Lussemburgo il 27 settembre 2000; - Accordo fra il governo della Repubblica di Corea e il governo di Malta in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a La Valletta il 25 marzo 1997; - Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Corea, fatto all'Aia il 24 giugno 1970; - Accordo fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Corea in materia di servizi aerei, fatto a Seul il 14 ottobre 1991; - Accordo fra il governo della Repubblica di Romania e il governo della Repubblica di Corea in materia di servizi aerei, fatto a Seul il 10 marzo 1994; - Accordo di trasporto aereo fra il Regno di Spagna e la Repubblica di Corea, fatto a Seul il 21 giugno 1989; - Accordo fra il governo della Repubblica di Corea e il governo del Regno di Svezia in materia di servizi aerei di linea fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato a Seul il 6 settembre 1995; - Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Corea in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Seul il 5 marzo 1984. (b) Accordi ed altre intese e successivi emendamenti, modifiche e integrazioni relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Corea e gli Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo. - Accordo fra il governo della Repubblica di Corea e il governo della Repubblica italiana in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato a Roma il 10 luglio 1984; - Accordo relativo ai servizi aerei fra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica di Corea, siglato a Lisbona il 1° febbraio 2000. Allegato 2 Elenco degli articoli degli accordi elencati nell 'allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente accordo (a) Designazione da parte di uno Stato membro: - Articolo 3 (punti da 1 a 3) dell'accordo Repubblica di Corea-Austria; - Articolo 3 (punti da 1 a 3) dell'accordo Repubblica di Corea-Belgio; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Bulgaria; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Repubblica Ceca; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Danimarca; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Finlandia; - Articolo 3 (punti da 1 a 3) dell'accordo Repubblica di Corea-Francia; - Articolo 3 (punti 2 e 3) dell'accordo Repubblica di Corea-Germania; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Grecia; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Ungheria; - Articolo 4 (punti da 1 a 3) dell'accordo Repubblica di Corea-Italia; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Lussemburgo; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Malta; - Articolo 3 (punti da 1 a 3) dell'accordo Repubblica di Corea-Paesi Bassi; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Polonia; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Portogallo; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Romania; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Spagna; - Articolo 3 dell'accordo Repubblica di Corea-Svezia; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Regno Unito. (b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi: - Articolo 3 (punti 4 e 5) dell'accordo Repubblica di Corea-Austria; - Articolo 3 (punti 4 e 5) dell'accordo Repubblica di Corea-Belgio; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Bulgaria; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Repubblica Ceca; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Danimarca; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Finlandia; - Articolo 3 (punti 4 e 5) dell'accordo Repubblica di Corea-Francia; - Articolo 3 (punti 4 e 5) dell'accordo Repubblica di Corea-Germania; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Grecia; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Ungheria; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Italia; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Lussemburgo; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Malta; - Articolo 3 (punti 4 e 5) dell'accordo Repubblica di Corea-Paesi Bassi; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Polonia; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Portogallo; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Romania; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Spagna; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Svezia; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Regno Unito; (c) Controllo regolamentare: - Articolo 7 dell'accordo Repubblica di Corea-Austria; - Articolo 7 dell'accordo Repubblica di Corea-Belgio; - Articolo 10 dell'accordo Repubblica di Corea-Bulgaria; - L'articolo in materia di sicurezza concordato fra la Corea e la Repubblica Ceca il 7 agosto 1998; - Articolo 17 bis dell'accordo Repubblica di Corea-Danimarca; - Articolo 9 dell'accordo Repubblica di Corea-Finlandia; - La clausola in materia di sicurezza concordata fra la Corea e la Francia il 23 maggio 2002; - Articolo 8 dell'accordo Repubblica di Corea-Grecia; - Articolo 8 dell'accordo Repubblica di Corea-Ungheria; - Articolo 10 dell'accordo Repubblica di Corea-Italia; - Articolo 6 dell'accordo Repubblica di Corea-Lussemburgo; - Articolo 7 dell'accordo Repubblica di Corea-Malta; - L'articolo in materia di sicurezza concordato fra la Corea e i Paesi Bassi il 13 settembre 2002; - Articolo 9 dell'accordo Repubblica di Corea-Polonia; - Articolo 9 dell'accordo Repubblica di Corea-Portogallo; - Articolo 8 dell'accordo Repubblica di Corea-Romania; - L'articolo in materia di sicurezza concordato fra la Corea e la Spagna il 15 dicembre 2005; - Articolo 17 bis dell'accordo Repubblica di Corea-Svezia; - L'articolo in materia di sicurezza concordato fra la Corea e il Regno Unito il 29 giugno 2001; (d) Tassazione del carburante: - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Austria; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Belgio; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Bulgaria; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Repubblica Ceca; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Danimarca; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Finlandia; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Francia; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Germania; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Grecia; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Ungheria; - Articolo 6 dell'accordo Repubblica di Corea-Italia; - Articolo 8 dell'accordo Repubblica di Corea-Lussemburgo; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Malta; - Articolo 4 dell'accordo Repubblica di Corea-Paesi Bassi; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Polonia; - Articolo 6 dell'accordo Repubblica di Corea-Portogallo; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Romania; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Spagna; - Articolo 5 dell'accordo Repubblica di Corea-Svezia; - Articolo 6 dell'accordo Repubblica di Corea-Regno Unito. ALLEGATO 3 Elenco degli altri Stati richiamati all'articolo 2 del presente accordo (a) Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); (b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); (c) Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); (d) Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera). [1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato). [2] GU C ... del ..., pag. ... [3] GU C ... del ..., pag. ... [4] GU C ... del ..., pag. ... [5] GU C ... del ..., pag. ...