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Documento COM:2003:719:FIN

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE in merito agli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio concernente il secondo pacchetto ferroviario in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/Ce del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza - recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE in merito agli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio concernente il secondo pacchetto ferroviario in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 96/48/Ce del Consiglio e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo - recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE in merito agli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio concernente il Secondo pacchetto ferroviario in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea - recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE in merito agli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio concernente il secondo pacchetto ferroviario in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/Ce del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie - recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

/* COM/2003/0719 def. - COD 2002/0022 */ /* COM/2003/0719 def. - COD 2002/0023 */ /* COM/2003/0719 def. - COD 2002/0024 */ /* COM/2003/0719 def. - COD 2002/0025 */

52003PC0719(01)

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE in merito agli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente il secondo pacchetto ferroviario in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza - Recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2003/0719 def. - COD 2002/0022 */


PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE in merito agli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente il SECONDO PACCHETTO FERROVIARIO in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza - Recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2002/0022 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE in merito agli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente il SECONDO PACCHETTO FERROVIARIO in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

In virtù dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, la Commissione deve emettere un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura.

Di conseguenza, la Commissione emette il seguente parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio: [documenti COM(2002) 21 def. - 2002/0022 (COD) COM(2002) 22 def. - 2002/0023 (COD) COM(2002) 23 def. - 2002/0024 (COD) COM(2002) 25 def. - 2002/0025 COD)] : // 24.1.2002

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: // 19.9.2002

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: // 14.1.2003

Data di trasmissione della proposta modificata: // - -

Data di adozione della posizione comune: // 26.6.2003

Il 23 ottobre 2003 il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura una risoluzione contenente un certo numero di emendamenti alla posizione comune in relazione a ogni testo:

- 28 emendamenti riguardanti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;

- 4 emendamenti riguardanti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 96/48/CE del Consiglio e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

- 32 emendamenti riguardanti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea;

- 9 emendamenti riguardanti la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2. OBIETTIVO DELLE PROPOSTE

Si tratta di quattro proposte legislative collegate:

- Una proposta di direttiva sulla sicurezza ferroviaria riguardante la definizione degli elementi essenziali dei sistemi di sicurezza per il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie. Occorre sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza e istituire un sistema comune per la presentazione, i contenuti e la validità dei certificati di sicurezza. Infine, come è avvenuto negli altri settori, è necessario introdurre il principio dell'indipendenza delle indagini tecniche sugli incidenti.

- Una modifica delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE sull'interoperabilità. Al di là delle modifiche chieste dalle proposte precedenti per le direttive sull'interoperabilità, l'obiettivo è essenzialmente assicurare la coerenza dei campi di applicazione tra la rete sulla quale l'accesso sarà liberalizzato e la rete sulla quale le norme di interoperabilità dovranno essere applicate.

- Una proposta di regolamento relativo all'istituzione di un'Agenzia ferroviaria europea per fornire assistenza tecnica ai lavori sull'interoperabilità e la sicurezza. I suoi campi di attività sarebbero, da un lato, lo sviluppo di norme comuni di sicurezza nonché lo sviluppo e la gestione di un sistema di controllo delle prestazioni in materia di sicurezza, e, dall'altro, la gestione a lungo termine del sistema di elaborazione, registrazione e controllo delle specifiche tecniche di interoperabilità.

- Una proposta di modifica della direttiva 91/440 per estendere i diritti di accesso all'infrastruttura a servizi di trasporto merci all'interno di uno Stato membro e accelerare l'apertura del mercato.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

Il Parlamento ha adottato una serie di emendamenti che intendono precisare determinate disposizioni del testo (emendamenti 1, 12, 24), gli obiettivi (emendamenti 41, 42 e 7) e il campo di applicazione della direttiva rispetto ad altri testi comunitari esistenti o in preparazione (emendamenti 2, 5, 50).

Il Parlamento desidera inoltre precisare alcune disposizioni riguardanti le norme nazionali di sicurezza e il loro esame a livello comunitario per verificare, da un lato, che rispettino gli obiettivi comuni di sicurezza, e, dall'altro, che non costituiscano una restrizione dissimulata** dell'accesso al mercato (emendamenti 3, 46, 47, 21).

Gli emendamenti 44, 18 e 25 intendono migliorare la trasparenza delle procedure e l'accesso alle norme.

A proposito del prezzo da pagare per l'accesso alle strutture di formazione (emendamento 48), la soluzione proposta è giudicata soddisfacente.

L'emendamento 49 è accettabile in quanto chiarisce le statistiche relative agli incidenti.

La Commissione sostiene tutti questi emendamenti.

La Commissione non può invece accogliere l'emendamento 43 perché si tratta di un testo di natura esplicativa sul campo di applicazione della direttiva che è più opportuno collocare tra i considerando, dove già figura (cfr. emendamento 2).

Non è neanche possibile accogliere gli emendamenti basati su elementi contemplati in altre parti del testo, nei testi comunitari esistenti o che saranno presi in considerazione nel progetto di direttiva sulle licenze di macchinista (emendamenti 31, 37).

La Commissione non può accogliere gli emendamenti 14, 15, 16, 23 e 32 che intendono anticipare in modo sistematico le scadenze per l'elaborazione dei testi. I tempi sono già stati abbreviati considerevolmente dal Consiglio. È necessario fissare un calendario realistico, adattato alle possibilità di bilancio che saranno stabilite per l'Agenzia e che non la sovraccarichi di lavoro al punto di metterla subito in difficoltà.

Non è neanche possibile accogliere l'emendamento 8 poiché l'obiettivo della direttiva non è l'armonizzazione della regolamentazione ma la definizione di livelli comuni da rispettare, con la possibilità per gli Stati membri di mantenere il proprio livello o di fissarne uno più elevato, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

L'emendamento 27 crea confusione in quanto l'articolo in oggetto intende assicurare l'accesso alle strutture di formazione per il personale viaggiante.

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