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Document COM:2001:371:FIN

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra
Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

/* COM/2001/0371 def. */ /* COM/2001/0371 def. - AVC 2001/0149 */

52001PC0371(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra /* COM/2001/0371 def. */

Gazzetta ufficiale n. 332 E del 27/11/2001 pag. 0001 - 0001


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

La Comunicazione della Commissione del 26.05.1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Repubblica federale di Jugoslavia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l'Albania [1] ha creato un nuovo quadro per rapporti più stretti fra l'Unione europea e questi paesi, da svilupparsi tramite un'impostazione progressiva adeguata alla situazione specifica di ogni paese. Questo nuovo contesto prevede un partenariato di ampio respiro, segnatamente tramite una nuova categoria di accordi, gli accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA).

[1] COM(1999) 235 del 26.05.1999.

L'avvio dei negoziati per la conclusione di un ASA è subordinato all'osservanza, da parte del paese in questione, delle pertinenti condizionalità politiche ed economiche. Gli sviluppi politici avutisi nella Repubblica di Croazia, a seguito delle elezioni parlamentari e presidenziali agli inizi del 2000, hanno segnato un nuovo punto di partenza nelle relazioni bilaterali e sono sfociati il 24 maggio 2000 [2] nell'adozione, da parte della Commissione, di una relazione positiva sulla fattibilità dei negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione con la Repubblica di Croazia. La relazione ha sottolineato i primi progressi incoraggianti effettuati dal nuovo governo croato nell'ottemperare i requisiti UE, ritenendo che il paese sia in fin dei conti in grado di adempiere gli obblighi di un accordo di stabilizzazione e di associazione e concludendo pertanto che sono soddisfatte le condizioni per avviare negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione con la Repubblica di Croazia.

[2] COM(2000) 311 del 24.05.2000.

Il 19 luglio 2000 la Commissione ha quindi adottato le raccomandazioni per l'avvio dei negoziati. Nelle sue conclusioni del 20 novembre 2000, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione con la Repubblica di Croazia, sulla base delle direttive di negoziato convenute.

I negoziati sono stati avviati dalla Commissione il 24 novembre 2000, a margine del vertice di Zagabria. In seguito a tre successive fasi negoziali, l'11 maggio si è concluso a Zagabria il processo di negoziato. La Commissione ha condotto tutti i negoziati in stretta consultazione con il COWEB, lo speciale comitato istituito dal Consiglio a tal fine. L'accordo di stabilizzazione e di associazione è stato quindi siglato il 14 maggio 2001 dal commissario Patten e dal capo croato dei negoziati Mimica.

L'accordo di stabilizzazione e di associazione siglato con la Croazia è il secondo di questo tipo, dato che ne è già stato firmato uno analogo con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'esito dei negoziati con la Repubblica di Croazia tiene pienamente conto del quadro precedente, mentre certe disposizioni dell'accordo sono adeguate alla situazione specifica del paese.

Va sottolineato che l'accordo di stabilizzazione e di associazione rappresenterà le prime relazioni contrattuali globali tra le Comunità europee e la Repubblica di Croazia. Infatti, i negoziati per un accordo di cooperazione e di un accordo in materia di trasporti, avviati nel 1995, non si erano mai conclusi a causa del "congelamento" delle relazioni politiche tra l'UE e il paese. Attualmente, le relazioni bilaterali si sono sviluppate nel modo seguente:

- il regime commerciale è disciplinato dalle preferenze commerciali autonome, concesse unilateralmente dalla Comunità alla Croazia nel quadro del regolamento n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, modificato dal regolamento n. 2563/2000 del Consiglio, del 20 novembre 2000;

- un accordo sui prodotti tessili, siglato l'8 novembre 2000 e firmato il 17 maggio 2001, è in vigore dal 1° gennaio 2001;

- la task force consultiva UE-Croazia, istituita nel febbraio 2000, è servita come sede di discussioni tecniche bilaterali, in mancanza di altri organismi ufficializzati.

L'istituzione di relazioni contrattuali con la Repubblica di Croazia sotto forma di ASA garantirà una cooperazione di vasta portata e ne farà progredire l'integrazione nelle strutture europee. L'accordo verte sui seguenti elementi:

- elaborazione di un quadro ufficializzato di dialogo politico con la Repubblica di Croazia, a livello bilaterale e regionale;

- potenziamento della cooperazione regionale;

- promozione di relazioni economiche e commerciali nell'ottica della creazione di una zona di libero scambio per beni e servizi dopo un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo;

- disposizioni volte a disciplinare la circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la prestazione di servizi, i pagamenti correnti e i movimenti di capitali;

- impegno della Repubblica di Croazia ad armonizzare progressivamente la propria legislazione con quella della Comunità europea, in particolare in settori chiave del mercato interno;

- instaurazione di relazioni di ampio respiro in tutti i settori di interesse comunitario, compresa la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;

- completa liberalizzazione del traffico stradale di transito attraverso la Repubblica di Croazia e l'intera Comunità e sviluppo delle infrastrutture connesse, nell'ambito di un protocollo specifico sui trasporti terrestri, che tiene conto della mancanza di un accordo precedente in materia di trasporti;

- ufficializzazione dell'assistenza finanziaria e tecnica della Comunità alla Repubblica di Croazia a sostegno dell'attuazione di determinati aspetti dell'accordo;

- istituzione di un quadro istituzionale specifico che consiste in un consiglio di associazione e di stabilizzazione incaricato di sorvegliare l'attuazione dell'accordo, un comitato di stabilizzazione e di associazione e un comitato parlamentare di associazione e di stabilizzazione.

In seguito all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, continueranno ad essere applicate le concessioni commerciali più favorevoli previste dal regolamento n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000 (modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000, del 20 novembre 2000).

Giunta alla conclusione dei negoziati, la Commissione chiede al Consiglio di approvare l'esito dei negoziati e di avviare la procedura finalizzata alla firma e alla conclusione dell'accordo in questione. A tale riguardo, la Commissione presenta due proposte, che costituiscono gli strumenti giuridici per la firma e la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra:

i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo;

ii) proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo.

Le procedure per la firma e la conclusione dell'accordo differiscono per ciascuna delle tre Comunità europee (Comunità europea, Comunità europea dell'energia atomica e Comunità europea del carbone e dell'acciaio).

a) Per quanto riguarda la firma, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE prevede una decisione separata del Consiglio in relazione alla firma dell'accordo a nome della Comunità europea; un atto analogo non è previsto dai trattati CECA e CEEA.

b) Per quanto riguarda la conclusione dell'accordo:

- il Consiglio conclude l'accordo a nome della Comunità europea, dopo aver ricevuto il parere conforme del Parlamento europeo, in forza dell'articolo 310 del trattato CE;

- il Consiglio approva l'accordo a nome della Comunità europea dell'energia atomica in forza dell'articolo 101, paragrafo 2 del trattato CEEA e l'accordo è poi concluso dalla Commissione;

- la Commissione conclude l'accordo a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in forza dell'articolo 95 del trattato CECA, con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e previa consultazione del comitato consultivo.

Alla luce di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio:

- di adottare una decisione relativa alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Croazia a nome della Comunità europea;

- di concludere l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Croazia a nome della Comunità europea, esprimere un parere conforme e approvare la conclusione dell'accordo a nome della CECA e dell'Euratom.

Per l'entrata in vigore dell'accordo è necessaria la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) il 20 novembre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra;

(2) i negoziati si sono conclusi e l'accordo è stato siglato il 14 maggio 2001;

(3) le disposizioni commerciali contenute in tale accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali;

(4) fatta salva l'eventuale conclusione in una fase successiva, l'accordo dovrebbe pertanto essere firmato a nome della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una fase successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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