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Document L:2013:027:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, R 027, 29 gennaio 2013


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ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.027.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 27

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
29 gennaio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio, del 17 gennaio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia

1

 

*

Regolamento (UE) n. 79/2013 della Commissione, del 28 gennaio 2013, che dispone la registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2013 della Commissione, del 28 gennaio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 78/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 gennaio 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 31 luglio 2012, con il regolamento (UE) n. 699/2012 (2) («regolamento provvisorio»), la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia.

(2)

Il procedimento è stato avviato con la pubblicazione, il 1o novembre 2011, di un avviso di apertura (3) a seguito di una denuncia presentata il 20 settembre 2011 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea (Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione superiore al 40 % della produzione totale di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio dell'Unione.

(3)

Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze, necessaria per valutare il pregiudizio, ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del PI («periodo considerato»).

2.   Fase successiva del procedimento

(4)

Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («comunicazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

3.   Campionamento

(6)

In assenza di osservazioni in merito al campionamento dei produttori dell'Unione, degli importatori indipendenti e dei produttori esportatori, si confermano le conclusioni provvisorie dei considerando da 5 a 11 del regolamento provvisorio.

4.   Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi

(7)

Si rammenta che sono in vigore misure antidumping definitive per alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia, e in seguito a pratiche di elusione anche per alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese e spediti da Indonesia, Sri Lanka, Filippine e Taiwan (con alcune eccezioni) (4). Questi paesi sono designati qui di seguito come «paesi oggetto di misure antidumping».

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(8)

Come illustrato dal considerando 17 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili nelle voci NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 («il prodotto in esame»).

(9)

In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 17 a 20 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

1.   Russia

1.1.   Valore normale

(10)

Un produttore esportatore della Russia ha affermato che, per calcolare il margine di dumping, si sarebbero dovuti utilizzare esclusivamente dati ottenuti da società russe e che non si era agito con precisione utilizzando dati provenienti da società turche. È opportuno sottolineare che, vista l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Russia, il valore normale per questo paese è stato calcolato secondo quanto stabilito dall'articolo 18, paragrafi 1 e 5, del regolamento di base in base ai dati disponibili, ovvero le informazioni fornite dai produttori esportatori turchi che utilizzano tubi d'acciaio senza saldatura russi per la fabbricazione del prodotto in esame. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(11)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 22 a 25 del regolamento provvisorio.

1.2.   Prezzo all'esportazione

(12)

In assenza di osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all'esportazione, si confermano le conclusioni provvisorie dei considerando 26 e 27 del regolamento provvisorio.

1.3.   Confronto

(13)

In assenza di osservazioni quanto al confronto tra prezzo all'esportazione e valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 28 e 29 del regolamento provvisorio.

1.4.   Margine di dumping

(14)

Un produttore esportatore russo ha obiettato che il dazio antidumping provvisorio del 23,8 % non è giustificato, dato che la società esporta nell'Unione solo gomiti d'acciaio, tra l'altro in piccoli quantitativi. I gomiti d'acciaio sono tuttavia parte del prodotto oggetto della presente inchiesta e nessuna delle parti interessate ha contestato tale fatto. Inoltre, il criterio secondo il quale si considerano trascurabili le importazioni nell'Unione, illustrato nell'articolo 5, paragrafo 7, e nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, si applica a livello di paese e non di singola società. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(15)

Un altro produttore esportatore russo ha affermato di non aver effettuato dumping, adducendo come prova il fatto che, in varie occasioni, fosse stato battuto in gare d'appalto per la fornitura di gomiti e curve da concorrenti dell'Unione. Come già affermato sopra, si rammenta che nessun produttore esportatore russo ha collaborato alla presente inchiesta e che pertanto i calcoli del dumping per la Russia sono stati effettuati a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 5, del regolamento di base, in base ai dati disponibili. Anche tenendo conto dell'argomentazione, è opportuno osservare che il fatto di perdere appalti a favore di competitori dell'Unione non contraddice la conclusione riguardante il dumping da parte del produttore esportatore russo. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(16)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del margine di dumping, si confermano i considerando 30 e 31 del regolamento provvisorio.

(17)

I margini di dumping stabiliti in via definitiva per il paese, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

Tutte le società

23,8 %

2.   Turchia

2.1.   Valore normale

(18)

In assenza di osservazioni sulla determinazione del valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 32 a 40 del regolamento provvisorio.

2.2.   Prezzo all'esportazione

(19)

Un produttore esportatore ha affermato che sarebbe opportuno includere nel prezzo all'esportazione il margine di profitto ottenuto sul nolo marittimo, ovvero la differenza tra il costo addebitato ai suoi clienti e il costo da lui pagato alla compagnia di trasporto. Tuttavia, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal paese esportatore all'Unione. Un margine di profitto ottenuto sul trasporto del prodotto fino al cliente non può essere considerato parte del prezzo all'esportazione del prodotto stesso. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(20)

In assenza di altre osservazioni quanto alla determinazione del prezzo all'esportazione, si confermano le conclusioni provvisorie dei considerando da 41 a 43 del regolamento provvisorio.

2.3.   Confronto

(21)

L'associazione turca degli esportatori d'acciaio (Turkish Steel Exporters' Association, ÇIB) ha affermato che le notevoli differenze di prezzo tra gli accessori per tubi senza saldatura e gli accessori per tubi saldati non sono state prese in considerazione in modo corretto nel confronto tra prezzo all'esportazione e valore normale. Tutte le società che hanno collaborato hanno presentato informazioni per ogni transazione riguardante la vendita di accessori con e senza saldatura. Tali informazioni sono state esplicitamente utilizzate per il confronto tra prezzo all'esportazione e valore normale. In altre parole, gli accessori senza saldatura sono stati confrontati solo con accessori senza saldatura e quelli saldati solo con accessori saldati. Tale obiezione è stata quindi respinta.

(22)

In assenza di altre osservazioni relative al confronto, si confermano le conclusioni del considerando 44 del regolamento provvisorio.

2.4.   Margini di dumping

a)   Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta

(23)

Si rammenta che il margine di dumping individuale stabilito in via provvisoria per uno dei tre produttori esportatori che hanno collaborato è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame, praticati dalla società. In assenza di osservazioni quanto alla determinazione del margine di dumping di tale società, si conferma il considerando 46 del regolamento provvisorio.

(24)

Il calcolo del dumping nei riguardi degli altri due produttori che hanno collaborato ha dimostrato che essi hanno praticato un dumping mirato in un determinato periodo e nei confronti di determinati clienti e regioni. Infatti i loro prezzi all'esportazione presentavano differenze significative secondo gli acquirenti, le regioni e i periodi (fino al 30 % per gli stessi modelli del prodotto in esame), secondo una chiara configurazione. Inoltre, il calcolo del dumping basato sul confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, secondo il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 11, prima parte della prima frase, del regolamento di base, non rispecchiava l'intera entità del dumping praticato dai due produttori in questione, come dimostrato dal considerando 27 del presente regolamento. Non è stato neppure possibile determinare il margine di dumping confrontando i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione nell'Unione di ogni transazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, seconda parte della prima frase, del regolamento di base, perché non erano disponibili sufficienti transazioni sul mercato nazionale per il valore normale da raffrontare alle transazioni all'esportazione, come dimostrato dal considerando 28.

(25)

Pertanto, per rispecchiare l'effettiva entità del dumping praticato dalle due società in questione, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale stabilito in base alla media ponderata è stato confrontato, nel loro caso, con i prezzi di tutte le singole operazioni di esportazione verso l'Unione. Poiché tale metodo di confronto costituisce un'eccezione ai primi due metodi citati dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato scrupolosamente se nel caso in questione fossero chiaramente rispettate le condizioni per applicarlo. Sono state comunicate informazioni dettagliate sui calcoli del dumping, comprese le configurazioni di prezzi all'esportazione individuate. Nessun produttore esportatore turco ha contestato le informazioni comunicate.

(26)

Tuttavia le due società che hanno collaborato, la ÇIB e il governo turco hanno affermato che non erano state fornite spiegazioni sufficienti in merito al dumping mirato praticato dai due produttori esportatori turchi e che, in ogni caso, non vi è stata l'intenzione di configurare i prezzi all'esportazione. In un'audizione presso il consigliere-auditore, chiesta dai due esportatori turchi, sono state fornite alle due società spiegazioni dettagliate in merito alla determinazione del dumping mirato e ai relativi calcoli del margine di dumping. La Commissione ha anche precisato che le loro pratiche, anche se non intenzionali (5), hanno costituito dumping mirato. Si osserva che, a norma del regolamento di base, l'autorità incaricata dell'inchiesta non è tenuta ad identificare i motivi potenziali del dumping mirato, quali fluttuazioni dei tassi di cambio, differenze regionali nell'ambito della politica dei prezzi, ecc.; è sufficiente stabilire che esistono configurazioni di prezzi all'esportazione che cambiano notevolmente a seconda dei vari acquirenti, delle varie regioni o dei diversi periodi (6). A seguito dell'audizione sono state inoltre fornite alle due società informazioni specifiche per ognuna. Alla delegazione permanente della Turchia presso l'Unione è stata inviata una nota verbale contenente chiarimenti sulla determinazione del dumping mirato e sulla metodologia applicata per calcolare il margine di dumping. In un'altra audizione presso il consigliere-auditore, chiesta dalla ÇIB, sono state fornite all'associazione spiegazioni dettagliate in merito alla determinazione del dumping mirato e ai relativi calcoli del margine di dumping.

(27)

Durante l'inchiesta, per ognuno dei due esportatori sono state rilevate tre evidenti configurazioni di prezzi all'esportazione, riguardanti l'ampia maggioranza delle loro vendite all'esportazione verso l'Unione, ovvero i prezzi all'esportazione differivano notevolmente a seconda dei vari acquirenti e delle diverse regioni nonché dei vari periodi di tempo, come dimostrato dalle informazioni comunicate alle parti. Questa conclusione risulta da un approfondito esame delle circostanze eccezionali del caso in questione, in base al quale si è ritenuto necessario concludere che è stato effettuato dumping mirato. Poiché sono state accertate notevoli differenze tra i prezzi all'esportazione e considerando che solo una delle tre configurazioni basterebbe già a giustificare il ricorso al metodo di confronto della media ponderata di tutte le singole operazioni di esportazione, tale metodo è stato ritenuto adeguato in tale caso specifico. Inoltre, per ognuna delle due società, l'importo totale del dumping determinato confrontando la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione (primo metodo simmetrico) differisce notevolmente dall'importo del dumping determinato confrontando il valore normale calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi di tutte le singole operazioni di esportazione nell'Unione (metodo asimmetrico), come dimostrato dalle informazioni comunicate alle parti. Si può quindi concludere che, applicando il primo metodo simmetrico, si celerebbe il dumping mirato praticato durante uno specifico periodo di tempo, in determinate regioni e con determinati clienti. In altre parole, il margine di dumping determinato applicando il primo metodo simmetrico non rispecchia la piena entità del dumping praticato dalle due società in questione.

(28)

Non è stato neppure possibile determinare il margine di dumping confrontando i singoli valori normali con i singoli prezzi all'esportazione verso l'Unione per ogni transazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, seconda parte della prima frase, del regolamento di base (secondo metodo simmetrico). Quando si applica tale metodo devono essere identificate singole transazioni sul mercato nazionale comparabili a singole operazioni di esportazione, tenendo conto di fattori quali l'entità delle vendite e la data della transazione. Dato che, per il valore normale, non vi sono sufficienti transazioni sul mercato nazionale da raffrontare a operazioni di esportazione, non è stato possibile determinare il margine di dumping applicando il secondo metodo simmetrico. Di conseguenza, dato che è stata rilevata una configurazione di prezzi all'esportazione notevolmente differenti a seconda dei vari acquirenti, delle varie regioni e dei vari periodi di tempo e dato che i due metodi simmetrici non consentono di rispecchiare l'intera entità del dumping si è deciso, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, seconda frase, di determinare il margine di dumping tramite il metodo asimmetrico.

(29)

Le due società che hanno collaborato e la ÇIB hanno obiettato che non era giustificato confrontare i prezzi all'esportazione convertiti in lire turche, dato che le vendite all'Unione sono state effettuate in euro, mentre la lira turca viene usata solo per motivi contabili. È stato rilevato che le fluttuazioni dei tassi di cambio tra l'euro e la lira turca hanno avuto un effetto significativo sulla determinazione dei prezzi, che si ripercuote inevitabilmente in modo ingiustificato sul risultato del confronto tra prezzi all'esportazione in diversi periodi di tempo. La prassi costante della Commissione consiste tuttavia nell'effettuare il confronto del prezzo all'esportazione e i calcoli del margine di dumping nella valuta di conto dei produttori esportatori che hanno collaborato nel paese esportatore. È opportuno precisare che i costi e i prezzi sul mercato nazionale utilizzati come base per il calcolo del valore normale sono espressi in lire turche. Di conseguenza, il confronto tra prezzi all'esportazione e valore normale è effettuato in tale valuta. Quindi, l'unico approccio logico per determinare una configurazione di prezzi all'esportazione, nel quadro degli stessi calcoli del dumping, consiste nell'utilizzare gli stessi prezzi all'esportazione già espressi in lire turche. Inoltre, come già affermato sopra, il regolamento di base non richiede un'analisi dei possibili motivi del dumping mirato, quali le fluttuazioni dei tassi di cambio (7). L'argomentazione è stata quindi respinta.

(30)

I due produttori esportatori che hanno collaborato hanno obiettato che, per individuare una configurazione di prezzi all'esportazione, si sarebbe dovuto prendere in considerazione la media ponderata dei prezzi di tipi comparabili del prodotto, anziché la media aritmetica dei prezzi. Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base fa riferimento ad una configurazione di prezzi all'esportazione e non di media ponderata di prezzi all'esportazione oppure di valori di esportazione. Utilizzando la media ponderata dei prezzi all'esportazione si falserebbe l'analisi, tenendo conto del volume delle esportazioni anziché unicamente dei prezzi all'esportazione. In ogni caso, anche utilizzando la media ponderata dei prezzi anziché la media aritmetica dei prezzi all'esportazione, si delinea una configurazione di prezzi all'esportazione che variano notevolmente a seconda dell'acquirente e delle regioni nonché dei periodi di tempo. Due parti hanno contestato l'importanza delle eventuali differenze nelle configurazioni di prezzi all'esportazione, qualora siano utilizzate medie ponderate. Si osserva che le parti non contestano gli elementi fattuali basati sulla media aritmetica, che costituisce la metodologia adeguata, come spiegato sopra. Pertanto, quest'argomentazione è stata respinta.

(31)

La ÇIB ha obiettato che l'applicazione della procedura di azzeramento non è giustificata e ha fatto riferimento ad una relazione dell'organo di appello dell'OMC (8) (la relazione sulla biancheria da letto) nella quale la procedura di azzeramento veniva ritenuta contraria all'accordo antidumping dell'OMC. Il Tribunale (9) ha però confermato che le conclusioni della suddetta relazione non sono applicabili in una situazione di dumping mirato. Infatti, la relazione sulla biancheria da letto riguarda solo la tecnica di azzeramento nel contesto del primo metodo simmetrico e non si può ritenere che faccia riferimento a tale meccanismo anche quando viene impiegato nel contesto del metodo asimmetrico. Di conseguenza anche se, come rilevato dall'organo di appello dell'OMC, utilizzare la tecnica dell'azzeramento nel contesto del primo metodo simmetrico potrebbe effettivamente essere contrario all'articolo 2.4.2 del codice antidumping del 1994 e non equo, soprattutto in mancanza di una configurazione di prezzi all'esportazione, non è contrario a tale disposizione, né all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, né è iniquo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base utilizzare la tecnica dell'azzeramento nel contesto del metodo asimmetrico, qualora le due condizioni per l'applicazione di tale metodo siano soddisfatte. Inoltre, la tecnica dell'azzeramento si è rivelata matematicamente necessaria al fine di distinguere, in termini di risultati, il metodo asimmetrico dal primo metodo simmetrico. Senza tale riduzione, con il metodo asimmetrico si otterrà sempre lo stesso risultato che con il primo metodo simmetrico. Pertanto, quest'argomentazione è stata respinta.

(32)

Sempre secondo la ÇIB, l'utilizzo della tecnica di azzeramento costituisce una violazione della regola del dazio inferiore. L'associazione ha affermato che, applicando la tecnica dell'azzeramento, i margini di dumping sono stati calcolati ad un livello più elevato di quello al quale avrebbero dovuto trovarsi.

(33)

L'applicazione dell'azzeramento nel metodo asimmetrico non impedisce di applicare la regola del dazio inferiore. Per tutte e tre le società che hanno collaborato i margini di dumping, a prescindere dalla metodologia impiegata, sono stati confrontati con i livelli di eliminazione del pregiudizio delle società onde garantire che fosse il più basso tra i due a determinare il dazio. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(34)

In assenza di altre osservazioni quanto ai margini di dumping per le società oggetto dell'inchiesta, si confermano i considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

(b)   Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

(35)

In mancanza di osservazioni riguardo al margine di dumping per le società che non hanno collaborato, si confermano le conclusioni provvisorie del considerando 49 del regolamento provvisorio.

(36)

I margini di dumping stabiliti in via definitiva per il paese, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping (%)

RSA

9,6

Sardogan

2,9

Unifit

12,1

Tutte le altre società

16,7

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell'Unione, industria dell'Unione e consumo dell'Unione

(37)

In assenza di osservazioni relative alla produzione dell'Unione, all'industria dell'Unione e al consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio.

2.   Importazioni dai paesi in esame

2.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(38)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, la ÇIB ha obiettato che la valutazione cumulativa delle importazioni oggetto di dumping dai due paesi in esame era priva di giustificazioni. Rifacendosi alle osservazioni presentate dai produttori esportatori turchi in seguito all'apertura, l'associazione ha affermato che le importazioni dalla Russia e dalla Turchia seguono tendenze diverse in termini di volume e di prezzi.

(39)

A questo proposito, come già affermato nel considerando 59 del regolamento provvisorio, va ribadito che l'inchiesta ha stabilito che, mentre le importazioni dalla Turchia sono relativamente stabili in termini di volumi, le importazioni dalla Russia sono in aumento in termini assoluti. Tuttavia, data la contrazione della domanda nel periodo considerato, le quote di mercato delle importazioni da entrambi i paesi sono in aumento.

(40)

Allo stesso tempo i loro prezzi non risultano sostanzialmente diversi: i prezzi medi russi sono leggermente inferiori, ma comunque molto vicini ai prezzi medi turchi. In tale contesto si ribadisce inoltre che dall'inchiesta risulta che le società di entrambi i paesi hanno praticato una notevole sottoquotazione, fino al 30 % circa (cfr. considerando 65 del regolamento provvisorio). L'obiezione è stata pertanto respinta.

(41)

La ÇIB ha affermato che le importazioni dalla Turchia devono essere ritenute insignificanti e ha precisato che, in un caso precedente riguardante un prodotto simile, ovvero «accessori per tubi originari della RPC, della Croazia, della Slovacchia, di Taiwan e della Thailandia» (10) le importazioni dalla Slovacchia e da Taiwan sono state considerate insignificanti (anche se superiori alla soglia minima) e quindi non sono state cumulate con le importazioni oggetto di dumping da altri paesi.

(42)

Al riguardo si osserva che, nel caso degli accessori per tubi originari della RPC, della Croazia, della Slovacchia, di Taiwan e della Thailandia, per le importazioni dalla Slovacchia e da Taiwan è stato effettivamente constatato dumping e, pur essendo esse superiori alla soglia della quota di mercato dell'1 %, non sono state cumulate con altre importazioni oggetto di dumping. In tale caso la situazione era però molto diversa da quella in questione, dato che le importazioni dalla Slovacchia e da Taiwan stavano rapidamente perdendo la loro quota di mercato e non venivano ritenute significative se confrontate al volume delle importazioni dagli altri paesi e, di conseguenza, è stato ritenuto che non fossero causa di pregiudizio. Invece, nel caso in questione, le importazioni sia dalla Turchia che dalla Russia stanno ampliando la loro quota di mercato e sono comparabili l'una all'altra in termini di volume. L'obiezione è stata pertanto respinta.

(43)

Secondo un'altra obiezione della ÇIB, le importazioni dalla Turchia e dalla Russia non sono simili in termini di condizioni di concorrenza, dato che vi sono «differenze nella concentrazione geografica delle vendite». L'associazione ha fornito statistiche dalle quali risulta che, durante il PI, la Turchia ha concentrato oltre il 70 % delle proprie vendite su Spagna, Francia, Italia e Polonia, mentre la Russia ha effettuato quasi tutte le sue vendite nella Repubblica ceca e in Germania.

(44)

A questo proposito si osserva che le differenze nella concentrazione geografica delle vendite non possono essere considerate indicative di diverse condizioni concorrenziali. Poiché l'Unione costituisce un mercato unico, il punto d'ingresso di qualsiasi importazione di solito non è decisivo ai fini della competitività di tali importazioni fra di loro e nei confronti del prodotto simile. Per quanto riguarda le condizioni concorrenziali, si ribadisce inoltre che le importazioni russe e quelle turche sono simili in termini di prezzi e sono entrambe effettuate a prezzi inferiori ai prezzi dell'Unione; anche i loro canali di vendita sono simili. L'obiezione è stata pertanto respinta.

(45)

In assenza di altre osservazioni relative alla valutazione cumulativa delle importazioni oggetto di dumping dai paesi in esame, si confermano i considerando da 55 a 60 del regolamento provvisorio.

2.2.   Volume, quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping in esame, prezzi di tali importazioni e undercutting (sottoquotazione).

(46)

In assenza di osservazioni sul volume e sulla quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping in esame, sui loro prezzi e sull'undercutting, si conferma il contenuto dei considerando da 61 a 65 del regolamento provvisorio.

(47)

Si ribadisce che il prodotto in esame oggetto di dumping originario dei paesi in esame era venduto nell'Unione a prezzi fino a circa il 30 % circa inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.

3.   Situazione dell'industria dell'Unione

(48)

Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie la ÇIB ed il governo turco hanno obiettato che, dato che l'industria dell'Unione ha ampliato la sua quota di mercato del 3 % circa tra il 2008 ed il PI, la Commissione avrebbe dovuto concluderne che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo considerato.

(49)

Al riguardo si osserva innanzitutto che, nel regolamento provvisorio (ad esempio nei considerando 72, 86 o 91) è stato chiaramente riconosciuto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione era leggermente aumentata. In secondo luogo, il considerando 72 del regolamento provvisorio precisa che l'aumento della quota di mercato deriva dal fatto che il volume delle vendite dei produttori dell'Unione è diminuito in misura leggermente inferiore rispetto a quello dei consumi nel periodo considerato.

(50)

Inoltre, a prescindere dal calo delle scorte cui si fa riferimento qui di seguito, è l'unico indicatore di pregiudizio che presenta uno sviluppo positivo nel periodo considerato. L'obiezione è stata pertanto respinta.

(51)

Il governo turco ha inoltre affermato che le scorte finali in diminuzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono sintomatiche di una situazione non di pregiudizio dell'industria dell'Unione.

(52)

In tale contesto si osserva che, come indicato nel considerando 79 del regolamento provvisorio, le scorte finali dei produttori dell'Unione facenti parte del campione sono diminuite del 18 % tra il 2008 e il PI.

(53)

Nello stesso tempo si riconosce che una diminuzione delle scorte potrebbe essere considerata un segnale positivo, ma solo in una situazione in cui le vendite aumentano più rapidamente della produzione. Questo però non è successo nel caso oggetto della presente inchiesta. Al contrario, la diminuzione delle scorte nel caso in questione rispecchia una mera diminuzione dei volumi di produzione più rapida rispetto a quella delle vendite. In tale situazione la diminuzione delle scorte non può essere considerata uno sviluppo positivo. L'obiezione è stata pertanto respinta.

(54)

In assenza di altre obiezioni o osservazioni, si confermano i considerando da 66 a 88 del regolamento provvisorio, compresa la conclusione che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(55)

In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 90 a 93 del regolamento provvisorio.

2.   Effetto di altri fattori

(56)

Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, la ÇIB ed il governo turco hanno affermato che l'effettiva causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sarebbero le importazioni a basso prezzo da altri paesi terzi, in particolare da paesi oggetto di misure antidumping.

(57)

A tale proposito si osserva che, come già affermato nel considerando 96 del regolamento provvisorio, le importazioni dagli otto paesi oggetto di misure antidumping hanno continuato a giungere sul mercato dell'Unione, anche se la loro quota di mercato è scesa dal 21 % nel 2008 al 17 % nel PI. I prezzi medi di tali importazioni sono generalmente inferiori a quelli delle importazioni oggetto di dumping dai paesi in esame. Anche tenendo conto del dazio antidumping applicabile, i prezzi di tali importazioni restano bassi e comparabili ai prezzi delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia, e sono inferiori ai prezzi medi dei produttori dell'Unione.

(58)

Si osserva tuttavia che, per i paesi oggetto di misure antidumping (come per tutti i paesi terzi) si dispone solo limitatamente di informazioni statistiche e prezzi medi e la differenza di prezzo stabilita non è necessariamente probatoria e può essere dovuta alla diversa composizione del gruppo di prodotti. Inoltre le importazioni dai paesi oggetto di misure antidumping evidenziano una chiara tendenza al ribasso. Per questo motivo si è concluso che tali importazioni non interrompono il nesso di causalità tra il pregiudizio per l'industria dell'Unione e l'aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Turchia e dalla Russia.

(59)

La quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è diminuita leggermente durante il periodo considerato, passando da 7 % nel 2008 a 6 % nel PI, mentre la quota di Russia e Turchia è aumentata. I prezzi medi di tali importazioni erano in generale superiori a quelli delle importazioni oggetto di dumping dai paesi in esame e vicini ai prezzi medi dei produttori dell'Unione e, per tale motivo, si ritiene che non interrompano il nesso di causalità tra il pregiudizio per l'industria dell'Unione e l'aumento delle importazioni in dumping dalla Turchia e dalla Russia. Di conseguenza l'obiezione è respinta e si confermano le conclusioni provvisorie secondo le quali le importazioni dai paesi terzi non interrompono il nesso di causalità.

(60)

Il governo turco ha inoltre obiettato che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sarebbe stato causato dall'aumento dei costi di produzione derivante dalla contrazione della domanda.

(61)

A tale riguardo si osserva che, come già indicato nel considerando 101 del regolamento provvisorio, la crisi economica e finanziaria del 2008/2009 è con ogni probabilità la causa della diminuzione del consumo di accessori per tubi. Il consumo è sceso di oltre il 40 % tra il 2008 e il 2009 ed è rimasto a questo basso livello per il resto del periodo considerato (anche se ha conosciuto un lieve incremento nel PI). Dato che i costi fissi contribuiscono per il 40 % ai costi di fabbricazione dei produttori dell'Unione, la diminuzione della domanda, delle vendite e dell'output determina costi unitari di fabbricazione molto più elevati. Questo ovviamente influisce notevolmente sulla redditività dell'industria dell'Unione.

(62)

Allo stesso tempo, ogni impatto negativo dell'aumento dei costi unitari di fabbricazione è stato chiaramente aggravato dal fatto che i prezzi dell'industria dell'Unione stavano scendendo, a causa della forte pressione esercitata dai prezzi delle importazioni in dumping dalla Turchia e dalla Russia, vendute a prezzi notevolmente inferiori. In una situazione di mercato normale l'industria dell'Unione avrebbe avuto la possibilità di ridurre al minimo l'impatto di qualsiasi aumento dei costi unitari almeno mantenendo il livello normale dei prezzi, ma questo non è stato possibile a causa della pressione esercitata dai prezzi artificialmente bassi delle importazioni in dumping dai paesi in esame.

(63)

Date queste circostanze, l'obiezione è respinta e si è concluso in via definitiva che l'effetto negativo della contrazione della domanda non è tale da interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in dumping dalla Russia e dalla Turchia.

(64)

In assenza di altre obiezioni o osservazioni, si confermano i considerando da 94 a 106 del regolamento provvisorio, compresa la conclusione che le importazioni oggetto di dumping dai paesi in esame hanno arrecato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELL’UNIONE

(65)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie la ÇIB ha affermato che con l'istituzione di misure si verrebbe a creare una situazione in cui ERNE Fittings, un denunziante, deterrebbe una posizione di quasi monopolio nel mercato dell'Unione.

(66)

In tale contesto si osserva che ERNE è solo uno dei due denunzianti e che il secondo, INTERFIT, ha dimensioni simili a quelle di ERNE. Inoltre i dati contenuti nel regolamento provvisorio e riguardanti i produttori dell'Unione facenti parte del campione comprendevano anche un terzo produttore dell'Unione, Virgilio CENA & Figli. Nell'Unione vi sono anche parecchie piccole società che producono e vendono il prodotto oggetto dell'inchiesta e molte importazioni provengono da altre fonti. Tenendo presenti gli elementi finora esposti, si ritiene che non vi sia rischio di monopolizzazione della posizione di ERNE.

(67)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 107 a 117 del regolamento provvisorio, compresa la conclusione che non vi sono fondati motivi che si oppongono all'istituzione di misure nei confronti delle importazioni in dumping dai paesi in esame.

G.   MISURE DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(68)

In assenza di osservazioni su questo punto, si conferma il contenuto dei considerando da 118 a 120 del regolamento provvisorio.

2.   Misure definitive

(69)

Alla luce delle conclusioni tratte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione e a norma dell'articolo 9 del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della Russia e della Turchia corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore, che è comunque il margine di dumping.

(70)

Per la Russia, non essendovi stata collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, è stato calcolato un margine di dumping a livello nazionale, come indicato ai considerando da 21 a 31 del regolamento provvisorio, e tale margine è qui confermato.

(71)

Per la Turchia, dato che il livello di cooperazione è stato considerato relativamente basso, il margine di dumping residuo è stato basato su un metodo ragionevole, che ha determinato un margine superiore al valore più elevato tra i margini individuali delle tre società che hanno collaborato, come indicato al considerando 49 del regolamento provvisorio e tale margine di dumping residuo è qui confermato.

(72)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio proposte sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Russia

Tutte le società

23,8

Turchia

RSA

9,6

 

Sardogan

2,9

 

Unifit

12,1

 

Tutte le altre società

16,7

(73)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da altre società il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(74)

Le eventuali richieste di applicazione di un dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (11), corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegate, ad esempio, al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(75)

Tutte le parti erano state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («comunicazione delle conclusioni definitive»). Era stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative a tale comunicazione.

(76)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive sono pervenute osservazioni del denunziante, di due produttori esportatori turchi che hanno collaborato e della ÇIB. Sia i due produttori turchi che la ÇIB hanno chiesto audizioni e sono stati ascoltati.

(77)

Il denunziante ha condiviso tutte le conclusioni comunicate. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dai due esportatori turchi e dalla ÇIB erano una ripetizione delle osservazioni già espresse dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie. Si osserva che nessuna delle parti interessate ha contestato le informazioni su cui si basano le conclusioni.

(78)

Nei considerando da 24 a 33 precedenti sono fornite una motivazione e una risposta alla domanda relativa all'applicazione del metodo asimmetrico, incluso l'azzeramento, nel calcolo del dumping. Nel precedente considerando 29 sono fornite spiegazioni in merito all'uso della lira turca per determinare le configurazioni di prezzi all'esportazione ed è trattata la relativa obiezione. Nel considerando 30 di cui sopra sono fornite spiegazioni in merito all'uso della media aritmetica dei prezzi anziché della media ponderata dei prezzi per identificare le configurazioni di prezzi all'esportazione ed è trattata la relativa obiezione. La richiesta di includere nel prezzo all'esportazione il margine di profitto ottenuto sul nolo marittimo è descritta e respinta nel considerando 19 di cui sopra. L'affermazione secondo la quale la valutazione cumulativa delle importazioni dalla Turchia e dalla Russia non è giustificata a causa delle differenze nella concentrazione geografica delle vendite è descritta e respinta nei precedenti considerando 43 e 44. L'obiezione secondo la quale l'industria dell'Unione non ha subito pregiudizio poiché ha aumentato la sua quota di mercato è trattata e respinta nei precedenti considerando da 48 a 50.

(79)

Dato che, dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, non sono stati presentati elementi in grado di influire sulla valutazione del caso in questione, non vi è motivo di modificare le conclusioni appena esposte.

H.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(80)

In considerazione dell'entità del margine di dumping accertato e del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'importo del dazio istituito in via definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è uguale o inferiore a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) e originari della Russia e della Turchia.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Russia

Tutte le società

23,8

Turchia

RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul

9,6

B295

 

SARDOĞAN Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul

2,9

B296

 

UNIFIT BORU BAĞLANTI ELEM. END. MAM. SAN. VE TİC. AȘ, Tuzla, Istanbul

12,1

B297

 

Tutte le altre società

16,7

B999

3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 699/2012 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 203 del 31.7.2012, pag. 37.

(3)  GU C 320 dell'1.11.2011, pag. 4.

(4)  GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18, e GU L 233 del 4.9.2009, pag. 1.

(5)  Causa T-274/02, Ritek Corp. e Prodisc Technology Inc. contro Consiglio, Racc. 2006 pagina II-4305, par. 57.

(6)  Causa T-274/02, Ritek Corp. e Prodisc Technology Inc. contro Consiglio, Racc. 2006 pagina II-4305, par. 60.

(7)  Causa T-274/02, Ritek Corp. e Prodisc Technology Inc./Consiglio (Raccolta 2006, pag. II-4305, par. 51, ultima frase).

(8)  Relazione dell'organo d'appello dell'OMC, Comunità europee — Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto in cotone dall'India.

(9)  Causa T-274/02, Ritek Corp. e Prodisc Technology Inc./Consiglio (Raccolta 2006, pag. II-4305, par. 98-103).

(10)  GU L 234 del 3.10.1995, pag. 4.

(11)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 08/20, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


29.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/10


REGOLAMENTO (UE) N. 79/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2013

che dispone la registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 agosto 2012, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («l’avviso di apertura»), la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia («i paesi interessati») a seguito di una denuncia presentata il 17 luglio 2012 dallo European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di biodiesel dell’Unione.

A.   IL PRODOTTO IN ESAME

(2)

Il prodotto oggetto della presente registrazione è lo stesso definito nell’avviso di apertura, cioè il prodotto costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificato ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 e ex 3826 00 90, originario dell’Argentina e dell’Indonesia.

B.   RICHIESTA

(3)

In seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura, il denunciante ha chiesto nel settembre 2012 che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

C.   MOTIVI DELL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

(4)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti delle stesse a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell’industria dell’Unione che contenga sufficienti elementi di prova in tal senso.

(5)

Il denunciante ha sostenuto che la registrazione è giustificata dal fatto che il prodotto in esame è stato oggetto di dumping e che il pregiudizio all’industria dell’Unione è stato causato dall’aumento di importazioni oggetto di dumping in un periodo di tempo relativamente breve.

(6)

Per quanto concerne il dumping, la Commissione dispone di prove a prima vista sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono oggetto di dumping. La denuncia antidumping e la domanda di registrazione contengono prove relative ai prezzi all’esportazione da entrambi i paesi basate sui dati Eurostat relativi al periodo compreso tra aprile 2011 e marzo 2012. Le prove relative al valore normale contenute nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione consistono nei prezzi sul mercato interno di entrambi i paesi. Il denunciante ha inoltre fornito un valore normale costruito basato sul costo totale di produzione maggiorato di un importo ragionevole per le spese di vendita, generali e amministrative e per i profitti. È stato sostenuto che le tasse all’esportazione sull’olio di soia e l’olio di palma, rispettivamente in Argentina e Indonesia, distorcono il mercato interno abbassando il prezzo delle materie prime. Nell’insieme, data l’entità dei presunti margini di dumping, tali elementi di prova dimostrano in maniera sufficiente nella fase attuale che gli esportatori in questione esercitano pratiche di dumping.

(7)

Per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione dispone di prove a prima vista sufficienti del fatto che le pratiche di dumping esercitate dagli esportatori arrecano un pregiudizio notevole. Tali prove consistono in dati dettagliati, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite dall’industria e da fonti pubbliche, concernenti i fondamentali fattori di pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(8)

La Commissione dispone inoltre di elementi di prova a prima vista sufficienti, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, a dimostrazione del fatto che gli importatori sapevano o avrebbero dovuto sapere che gli esportatori esercitano pratiche di dumping arrecanti pregiudizio o potenzialmente arrecanti pregiudizio all’industria dell’Unione. Diversi articoli apparsi per un lungo periodo nella stampa specializzata hanno suggerito l’ipotesi che l’industria dell’Unione potesse subire un pregiudizio risultante dalle importazioni a basso prezzo dall’Argentina e dall’Indonesia. Infine, data la rilevanza delle pratiche di dumping che potrebbero aver luogo, si può ragionevolmente concludere che gli importatori conoscessero o dovessero conoscere la situazione.

(9)

Inoltre, la Commissione dispone di elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrazione del fatto che questo tipo di pregiudizio è o sarebbe causato da massicce importazioni oggetto di dumping nell’arco di un periodo relativamente breve che, dati i tempi e il volume delle importazioni oggetto di dumping e altri elementi (ad esempio, il rapido accumulo di scorte) potrebbero compromettere seriamente l’effetto riparatore di dazi antidumping definitivi, a meno che tali dazi siano applicati con effetto retroattivo. Il livello delle importazioni di biodiesel dall’Argentina e dall’Indonesia raggiunge il suo picco durante la primavera e l’estate poiché, a causa delle sue proprietà fisiche e chimiche, l’uso di tale prodotto è limitato quando le temperature si abbassano. La prospettiva dell’apertura del presente procedimento rende probabile che gli esportatori negozino con gli importatori dell’UE contratti per la vendita di maggiori volumi di biodiesel prima dell’eventuale adozione delle misure provvisorie, con conseguente accumulo di scorte da parte degli importatori. Durante il periodo precedente all’apertura si è inoltre registrato un forte aumento delle importazioni.

D.   PROCEDURA

(10)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti per giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(11)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a giustificarle. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

E.   REGISTRAZIONE

(12)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame vanno sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall’inchiesta dovesse risultare la necessità di applicare dazi antidumping, questi ultimi, qualora le necessarie condizioni siano soddisfatte, possano essere riscossi a titolo retroattivo, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(13)

L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell’inchiesta antidumping. Le affermazioni contenute nella denuncia che chiede l’apertura di un’inchiesta menzionano margini di dumping tra il 18 % e il 29 % per l’Indonesia e tra il 40 % e il 50 % per l’Argentina, e margini di pregiudizio tra il 28,5 % e il 29,5 % per l’Argentina e tra il 35,5 % e il 37,5 % per l’Indonesia.

(14)

Affinché la registrazione sia efficace ai fini di un’eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso, presente nella miscela, del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel).

F.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(15)

I dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Si dispone che le autorità doganali, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, adottino le appropriate disposizioni per la registrazione delle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificati ai codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (codici TARIC 3824909701, 3824909703 e 3824909704), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030), originari dell’Argentina e dell’Indonesia. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il dichiarante indica nella dichiarazione in dogana la percentuale in peso, presente nella miscela, del contenuto totale in esteri monoalchilici di acidi grassi e in gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (contenuto in biodiesel).

2.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 373 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 260 del 29.8.2012, pag. 8.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


29.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 80/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

60,8

TN

93,8

TR

111,5

ZZ

88,7

0707 00 05

EG

206,0

TR

166,6

ZZ

186,3

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

82,7

TR

156,6

ZZ

144,5

0805 10 20

EG

56,8

MA

58,0

TN

50,8

TR

62,3

ZA

46,1

ZZ

54,8

0805 20 10

MA

89,7

ZZ

89,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

99,7

KR

137,4

MA

131,3

TR

79,2

ZZ

111,9

0805 50 10

EG

87,0

TR

72,1

ZZ

79,6

0808 10 80

BR

86,6

CN

102,6

MK

38,5

US

170,0

ZZ

99,4

0808 30 90

CN

51,8

US

132,9

ZZ

92,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


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