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Document L:2011:022:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 22, 26 gennaio 2011


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ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.022.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 22

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
26 gennaio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 59/2011 della Commissione, del 25 gennaio 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari della Repubblica di Serbia

1

 

 

Regolamento (UE) n. 60/2011 della Commissione, del 25 gennaio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

DECISIONI

 

 

2011/49/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2011, in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità del Regno Unito nei confronti di indumenti di protezione per schermidori [notificata con il numero C(2011) 268]  ( 1 )

6

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008)

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/1


REGOLAMENTO (UE) N. 59/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2011

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari della Repubblica di Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, (in appresso «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), firmato il 29 aprile 2008, è attualmente in fase di ratifica.

(2)

L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (2) (in appresso l'«accordo interinale»), approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio (3) il 29 aprile 2008, prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e le questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

(3)

A norma dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, i vini originari della Repubblica di Serbia beneficiano all'importazione nell'Unione europea, entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione e purché, da parte della Serbia, nessuna sovvenzione all'esportazione sia concessa per le esportazioni di tali quantitativi, di un'aliquota nulla del dazio doganale.

(4)

La Commissione deve adottare le misure d'applicazione relative all'apertura e alla gestione di tali contingenti tariffari dell'Unione.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), ha definito le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

(6)

Occorre garantire in particolare a tutti gli importatori dell'Unione la parità e la continuità di accesso ai contingenti tariffari e l'applicazione ininterrotta del dazio doganale ad aliquota nulla previsto per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti. Per garantire l'efficacia della gestione comune di tali contingenti gli Stati membri debbono essere autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Sarebbe auspicabile che la comunicazione fra gli Stati membri e la Commissione si effettui, nella misura del possibile, per via elettronica.

(7)

Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 1o febbraio 2010, data dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, e deve continuare ad essere applicato dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Un contingente tariffario d'importazione a dazio doganale nullo è aperto per i vini originari della Repubblica di Serbia importati nell'Unione europea, conformemente alle indicazioni figuranti in allegato.

2.   L'aliquota nulla del dazio è applicata alle seguenti condizioni:

a)

i vini importati devono essere corredati di una prova dell'origine conformemente al protocollo n. 2 dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

b)

i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all'esportazione.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.

(3)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

(4)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Contingenti tariffari per i vini originari della Repubblica di Serbia importati nell'Unione europea

Numero d'ordine

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Quantitativo annuo (in hl) (2)

Dazio applicabile

09.1526

2204 10 93

 

Vini spumanti di qualità, diversi dallo Champagne e dall'Asti spumante; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri

Dal 1o febbraio 2010 al 31 dicembre 2010:

53 000 hl.

Dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e gli anni successivi:

53 000 hl

Esenzione

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19, 29, 31, 41 e 51

ex 2204 21 94

19, 29, 31, 41 e 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11, 21, 31, 41 e 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11, 21, 31, 41 e 51

09.1527

2204 29 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

Dal 1o febbraio 2010 al 31 dicembre 2010:

10 000 hl.

Dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e gli anni successivi:

10 000 hl.

Esenzione

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11, 21, 31, 41 e 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11, 21, 31, 41 e 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11, 21, 31, 41 e 51


(1)  Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata meramente indicativa in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del contesto del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove vengano indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(2)  Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di adeguare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 (numero d'ordine 09.1527) al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 (numero d'ordine 09.1526).


26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/4


REGOLAMENTO (UE) N. 60/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

78,3

MA

58,9

TN

100,1

TR

102,1

ZZ

84,9

0707 00 05

EG

182,1

JO

84,0

TR

139,2

ZZ

135,1

0709 90 70

MA

49,1

TR

127,7

ZZ

88,4

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

55,2

MA

58,3

TN

49,7

TR

67,1

ZA

41,5

ZZ

50,7

0805 20 10

IL

217,9

MA

58,3

TR

79,6

ZZ

118,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,9

IL

93,1

JM

93,8

MA

108,3

PK

51,5

TR

63,4

ZZ

80,0

0805 50 10

AR

45,3

TR

55,5

UY

45,3

ZZ

48,7

0808 10 80

AR

78,5

CA

88,5

CL

81,7

CN

90,2

MK

46,1

NZ

78,5

US

126,2

ZZ

84,2

0808 20 50

CN

73,5

US

130,0

ZA

83,2

ZZ

95,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2011

in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità del Regno Unito nei confronti di indumenti di protezione per schermidori

[notificata con il numero C(2011) 268]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/49/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI) stabilisce che se uno Stato membro constata che i DPI muniti della marcatura CE e utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, esso prende ogni misura utile per ritirare tali DPI dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato o la libera circolazione.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della suddetta direttiva, la Commissione, consultate le parti interessate, è tenuta a dichiarare se considera giustificata la misura. Se la Commissione la ritiene giustificata, ne informa gli Stati membri perché possano adottare le misure appropriate nei confronti dei dispositivi in questione, secondo quanto prescritto dall’articolo 2, paragrafo 1.

(3)

Il 25 agosto 2008 le autorità del Regno Unito hanno notificato alla Commissione europea una misura relativa al divieto di immissione sul mercato di indumenti di protezione per schermidori, giubba e pantaloni elasticizzati di tipo Jiang 350N, prodotti da Wuxi Husheng Sports Goods Plant, DongHu Industrial District, Donghutang, Wuxi 214196, Cina, e importati da Liam Patterson Associates LLP t/a Jiang-UK, 9 Spencer Road, Buxton, Derbyshire, Regno Unito.

(4)

In base ai documenti presentati alla Commissione europea, gli indumenti di protezione per schermidori in questione sono stati oggetto di una dichiarazione di conformità datata ottobre 2005, certificato n. C0508M29HS11 rilasciato dall’Ente certificazione macchine (organismo notificato numero 1282).

(5)

Le autorità del Regno Unito hanno indicato che la loro decisione era basata sul fatto che il prodotto in questione non soddisfaceva i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 89/686/CEE a seguito di un’applicazione non corretta delle norme di cui all’articolo 5. In particolare, le autorità del Regno Unito hanno comunicato che gli indumenti di protezione per schermidori non ottemperavano ai requisiti di resistenza alla penetrazione previsti dalla norma EN 13567:2002 — Indumenti di protezione — Protettori delle mani, delle braccia, del torace, dell’addome, delle gambe, del viso e conchiglie per schermidori — Requisiti e metodi di prova. La decisione del Regno Unito era suffragata da un rapporto di prova.

(6)

In data 17 luglio 2009 la Commissione ha scritto all’importatore invitandolo a comunicare le sue osservazioni circa la misura adottata dalle autorità del Regno Unito. Alla data odierna non è pervenuta alcuna risposta.

(7)

In data 17 luglio 2009 la Commissione ha scritto anche all’Ente certificazione macchine invitandolo a comunicare le sue osservazioni circa la misura adottata dalle autorità del Regno Unito e in particolare a chiarire se avesse rilasciato il certificato n. C0508M29HS11 per i prodotti in questione. A tutt’oggi non è pervenuta alcuna risposta.

(8)

La Commissione ricorda che gli indumenti di protezione per schermidori devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 3.1.1 dell’allegato II della direttiva 89/686/CEE relativo alla protezione contro la penetrazione di oggetti. Tale requisito è confermato dalle specifiche di cui ai punti da 4.6 a 4.8 della pertinente norma armonizzata EN 13567 e dalle specifiche relative alle prove di penetrazione di cui al punto 5.10 della norma.

La Commissione ricorda inoltre che gli indumenti di protezione per schermidori sono soggetti alla procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 10 della direttiva 89/686/CEE (certificazione CE rilasciata da un organismo notificato). La Commissione fa notare che l’Ente certificazione macchine è un organismo notificato (numero di identificazione 1282) per quanto riguarda la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (2) e non per quanto riguarda la direttiva DPI. Di conseguenza, tale organismo non ha il diritto di eseguire la procedura di certificazione CE per i DPI. Il fatto che su una dichiarazione di conformità per DPI l’Ente certificazione macchine apponga il numero di identificazione attribuito dalla Commissione è fuorviante.

(9)

In data 8 aprile 2010 la Commissione ha contattato le autorità italiane al fine di chiarire perché l’Ente certificazione macchine avesse rilasciato il certificato in questione e ha chiesto alle autorità italiane di prendere le misure necessarie per porre fine all’abuso del numero di identificazione attribuito dalla Commissione all’Ente certificazione macchine.

(10)

In data 23 giugno 2010 le autorità italiane hanno confermato che l’Ente certificazione macchine aveva fatto un uso abusivo del numero di identificazione e hanno informato la Commissione che all’Ente era stato imposto di cessare il rilascio di tali certificati e di informare l’autorità di altri certificati simili rilasciati.

(11)

In base alla documentazione disponibile e alle osservazioni delle parti interessate la Commissione ritiene che le autorità del Regno Unito abbiano dimostrato che gli indumenti di protezione per schermidori giubba e pantaloni elasticizzati di tipo Jiang 350N non sono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui alla direttiva 89/686/CEE e questa non conformità comporta un grave rischio per gli utilizzatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È giustificato il divieto adottato dalle autorità del Regno Unito nei confronti degli indumenti di protezione per schermidori, giubba e pantaloni elasticizzati di tipo Jiang 350N, prodotti da Wuxi Husheng Sports Goods Plant.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2011.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

(2)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


Rettifiche

26.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/8


Rettifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 286 del 29 ottobre 2008 )

A pagina 8, articolo 6, paragrafo 2:

anziché:

«[…] all'articolo 14»,

leggi:

«[…] all'articolo 13».

A pagina 25, articolo 56:

anziché:

«[…] l'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2847/93»,

leggi:

«[…] l'articolo 31, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2847/93».

A pagina 31, allegato III, punto 1, lettera c):

anziché:

«[…] all'articolo 13»,

leggi:

«[…] all'articolo 12».


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