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Document JOL_2007_177_R_0001_01

2007/450/CE,Euratom: Decisione del Parlamento europeo, del 26 settembre 2006 , sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, sezione I — Parlamento europeo
Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, sezione I — Parlamento europeo

GU L 177 del 6.7.2007, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/1


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 26 settembre 2006

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, sezione I — Parlamento europeo

(2007/450/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (1),

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2004 (C6-0357/2005),

vista la relazione annuale del revisore interno,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio accompagnata dalle risposte delle istituzioni (2),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità nonché la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (3),

visti l'articolo 272, paragrafo 10, e l'articolo 275 del trattato CE, e l'articolo 179 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

visto l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (5),

visto l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a norma del quale tutte le istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

visti l'articolo 71, l'articolo 74, paragrafo 3, e l'allegato V del proprio regolamento,

visto l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, dell'allegato V del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0119/2006),

visto che a seguito della votazione in plenaria, del 27 aprile 2006, sulla succitata relazione della commissione per il controllo dei bilanci, il discarico, come auspicato dal relatore, è stato respinto a stragrande maggioranza (3 voti favorevoli, 591 contrari e 13 astensioni) e quindi rinviato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, dell'allegato V del regolamento (6),

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0280/2006),

A.

considerando che, al punto 9.16 della sua relazione annuale, la Corte dei conti ha segnalato lacune, anche se, prevalentemente, di natura formale, nei sistemi di supervisione e controllo e ha concluso che gli errori concernenti la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti non hanno inciso in maniera rilevante sull'insieme delle spese amministrative (punto 9.27 della relazione annuale della Corte dei conti),

B.

considerando che il regolamento finanziario e il regolamento del Parlamento come modificato il 23 ottobre 2002 (7) sono applicabili dal 1o gennaio 2003 per quanto concerne le norme procedurali che disciplinano la procedura di discarico,

C.

considerando che il regolamento del Parlamento modificato il 23 ottobre 2002 stabilisce che il discarico venga dato al presidente anziché al segretario generale,

1.

concede il discarico al proprio presidente per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2004;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che sono parte integrante della decisione, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e al Mediatore europeo e di disporre la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Il presidente

Josep BORRELL FONTELLES

Il segretario generale

Julian PRIESTLEY


(1)  GU C 105 del 30.4.2004.

(2)  GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

(3)  GU C 302 del 30.11.2005, pag. 100.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  Bur/all/def. — PE 349.540.

(6)  GU L 340 del 6.12.2006, pag. 29.

(7)  GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 303.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004, sezione I — Parlamento europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004 (1),

visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 2004 (C6-0357/2005),

vista la relazione annuale del revisore interno,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004, accompagnata dalle risposte delle istituzioni (2),

vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità nonché la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE (3),

visti l'articolo 272, paragrafo 10, e l'articolo 275 del trattato CE, e l'articolo 179 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

visto l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (5),

visto l'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a norma del quale tutte le istituzioni sono tenute ad adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo,

visti l'articolo 71, l'articolo 74, paragrafo 3, e l'allegato V del suo regolamento,

visto l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, dell'allegato V del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0119/2006),

visto che a seguito della votazione in plenaria, del 27 aprile 2006, sulla succitata relazione della commissione per il controllo dei bilanci, il discarico, come auspicato dal relatore, è stato respinto a stragrande maggioranza (3 voti favorevoli, 591 contrari e 13 astensioni) e quindi rinviato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, dell'allegato V del regolamento (6),

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0280/2006),

A.

considerando che, al punto 9.16 della sua relazione annuale, la Corte dei conti ha segnalato lacune, anche se prevalentemente di natura formale, nei sistemi di supervisione e controllo e ha concluso che gli errori concernenti la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti non hanno inciso in maniera rilevante sull'insieme delle spese amministrative (punto 9.27 della relazione annuale della Corte dei conti),

B.

considerando che il regolamento finanziario e il regolamento del Parlamento come modificato il 23 ottobre 2002 (7) sono applicabili dal 1o gennaio 2003 per quanto concerne le norme procedurali che disciplinano la procedura di discarico,

C.

considerando che il regolamento del Parlamento nella modifica del 23 ottobre 2002 stabilisce che il discarico venga dato al presidente anziché al segretario generale,

D.

considerando che occorre dare ulteriormente seguito alla propria risoluzione, del 12 aprile 2005 (8), sul discarico per l'esercizio 2003 e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle proprie raccomandazioni,

E.

considerando che lo statuto dei deputati al Parlamento europeo, del 28 settembre 2005 (9), entrerà in vigore dopo l'adozione del Consiglio, intervenuta il 19 luglio 2005, il primo giorno della legislatura del 2009,

1.

sottolinea che il 2004 è stato un esercizio particolare sotto molti profili essendosi verificati quasi contemporaneamente alcuni eventi comportanti effetti immediati sull'esecuzione del bilancio del Parlamento: l'adesione di dieci nuovi Stati membri, le elezioni al Parlamento, l'entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari, l'ulteriore applicazione del nuovo regolamento finanziario nonché l'attuazione di sforzi riformistici interni al Parlamento («Raising the Game»);

Rendimento dei conti del Parlamento europeo

2.

prende atto delle cifre con le quali i conti del Parlamento europeo per l'esercizio 2004 sono stati chiusi, ossia:

(in EUR)

Utilizzazione degli stanziamenti

Stanziamenti per l'esercizio 2004

Stanziamenti riportati dall'esercizio 2003

Stanziamenti 2004

Stanziamenti da entrate con destinazione specifica

Articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario

Stanziamenti disponibili

1 231 000 000

31 335 112

213 477 855

Impegni contratti

1 203 370 074

31 328 642

Pagamenti effettuati

921 908 371

3 248 540

197 455 018

Stanziamenti riportati al 2005

 

 

 

articolo 9 del regolamento finanziario

281 461 343

 

articolo 10 del regolamento finanziario

6 470

 

Stanziamenti annullati

27 629 926

16 022 837

Bilancio finanziario al 31 dicembre 2004: 1 451 967 061

3.

constata che nel 2004 il 97,76 % degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Parlamento sono stati impegnati con un tasso di annullamento del 2,24 % e che, come negli esercizi precedenti, si è raggiunto un livello molto elevato di esecuzione del bilancio;

4.

ritiene che gli ordinatori delegati debbano essere invitati a precisare nelle loro relazioni di attività annuali, come hanno in parte fatto in passato, i motivi per cui non sono stati esauriti gli stanziamenti di bilancio; ritiene che di tali motivi occorrerà tenere conto in sede di deliberazione del bilancio dell'esercizio successivo;

5.

prende atto che nel 2003 il Parlamento europeo ha ricevuto entrate per un importo di 117 409 824 EUR (2003: 98 545 334 EUR);

Politica immobiliare del Parlamento riguardante in particolare gli edifici «Winston Churchill» (WIC) e «Salvador de Mariaga» (SDM)

Rendimento dei conti

6.

ricorda, tuttavia, che questo elevato livello di esecuzione è in parte attribuibile alla pratica regolare, dal 1992, del «ramassage» (storno di recupero) che consiste nel trasferire tutti gli stanziamenti disponibili a fine anno alle linee di bilancio relative agli edifici, in particolare per effettuare versamenti anticipati di capitale onde ridurre i futuri pagamenti di interessi: in tal modo, mediante un «ramassage» alla fine dell'esercizio 2003 sono stati resi disponibili oltre 70 000 000 EUR per l'acquisto dell'edificio «Louise Weiss» (LOW) a Strasburgo; il «ramassage» ha fornito alla fine dell'esercizio 2004 oltre 150 000 000 EUR per l'acquisto degli edifici D4 e D5 a Bruxelles; ciò corrisponde al 12 % del bilancio;

7.

ritiene che i rimborsi in capitale concernenti gli edifici costituiscano un risparmio importante per i contribuenti e che per questo motivo dovrebbero essere decisi nel quadro della strategia di bilancio;

8.

esorta nuovamente l'autorità di bilancio ad assicurare previsioni di bilancio ottimali, curando che gli importi iscritti nel progetto di bilancio rispecchino le necessità reali del Parlamento, anziché ricorrere sistematicamente a storni di notevole entità a fine anno ai fini della politica immobiliare;

9.

chiede che le procedure di gara per la costruzione dell'estensione prevista per l'edificio KAD di Lussemburgo siano trasparenti ed eque, trattandosi delle prime procedure di gara gestite dallo stesso Parlamento;

10.

si compiace per la risposta del segretario generale, nel quadro del questionario per il discarico 2004, relativa all'utilizzo dell'edificio LOW di Strasburgo da parte del Parlamento, nella quale si affermava che il Parlamento è l'unico proprietario dell'edificio LOW di Strasburgo e può utilizzarlo o disporne come ritiene opportuno;

Edifici WIC e SDM

11.

ricorda che nel maggio 2006 la commissione per il controllo dei bilanci, in reazione al fatto che la relazione era stata rinviata, ha costituito un gruppo di lavoro informale col compito di assistere e fornire consulenza al relatore in merito agli appunti mossi a proposito delle vigenti clausole contrattuali d'affitto e del futuro acquisto, da parte del Parlamento europeo, degli edifici WIC e SDM a Strasburgo;

12.

deplora profondamente il fatto che, nonostante la sua competenza in merito al controllo dei bilanci, la commissione sia venuta a conoscenza delle illazioni relative alle suddette clausole grazie alle notizie riportate dalla stampa e non, come ci si sarebbe aspettati, grazie all'amministrazione o all'ufficio di presidenza del Parlamento europeo, entrambi pienamente consapevoli delle affermazioni già da settimane;

13.

constata che le sue direzioni generali competenti hanno messo a disposizione del gruppo di lavoro tutti i documenti richiesti, inclusa una revisione esterna straordinaria dei conti, un audit interno e un parere giuridico; rileva, inoltre, che anche la Città di Strasburgo, su richiesta, ha messo a disposizione dei documenti, sebbene taluni quesiti riguardanti i documenti abbiano ricevuto una risposta insufficiente; deplora fortemente che non sia stato dato seguito alle sue richieste di ricevere tutta la pertinente documentazione di SCI Erasme, investitore privato e proprietario degli edifici; invita la Città di Strasburgo e SCI Erasme a rispondere rapidamente e con la massima trasparenza a tutti i quesiti ancora in sospeso, affinché di tali informazioni si possa tener conto nella procedura di discarico per l'esercizio finanziario 2005;

14.

rileva che, al fine di garantire la piena trasparenza, il suddetto gruppo di lavoro ha immediatamente chiesto ed ottenuto pieno accesso pubblico a tutta la documentazione in possesso dell'amministrazione del Parlamento in relazione a tali edifici;

15.

è consapevole che la relazione sul discarico riflette la situazione finanziaria del 2004; sottolinea, tuttavia, che tale relazione non evidenzia semplicemente gli errori o le irregolarità che si sono verificati in passato, ma dovrebbe anche formulare raccomandazioni su come evitarli in futuro;

16.

ricorda l'esistenza di un contratto d’affitto tra SCI Erasme e la città di Strasburgo, contratto che scade nel 2010; ritiene estremamente importante che, nel momento in cui il Parlamento europeo deciderà di acquistare gli edifici WIC e/o SDM, il suddetto contratto non potrà in alcun modo avere conseguenze finanziarie per il Parlamento; ritiene, pertanto, che in tal caso, il contratto dovrebbe cessare di esistere;

17.

sottolinea che, se il Parlamento intende acquistare l'edificio, dovrebbe acquistare, allo stesso tempo, anche il terreno; sottolinea che, in tale fase, è evidente che il Parlamento può solo ottenere il contratto enfiteutico di SCI Erasme; ritiene, pertanto, che l'acquisizione finale del terreno costituisca una questione da regolare tra il Parlamento e la Città di Strasburgo e, ove necessario, le autorità nazionali francesi;

18.

ricorda, tuttavia, che la Corte dei conti ha recentemente condotto un audit in materia di politica immobiliare; evidenzia che, nel suo parere, la Corte dei conti ha espresso preoccupazione quanto al ricorso a tassi di indicizzazione per il calcolo dell'importo totale della locazione semestrale; conclude, inoltre, che la Corte dei conti ha evidenziato che l'indicizzazione potrebbe essere potenzialmente sfavorevole al Parlamento europeo;

19.

constata che, sulla base dell'informazione disponibile, i fatti appurati dal gruppo di lavoro sono i seguenti:

il contratto di locazione, in virtù del quale il Parlamento europeo affitta i due suddetti edifici, comprende una relazione triangolare tra, da un lato, il Parlamento stesso come locatario degli edifici WIC e SDM, dall'altro, la Città di Strasburgo come locatore e, come terzo, SCI Erasme, in qualità di investitore privato e proprietario degli edifici,

nessun elemento sembra indicare che siano stati commessi illeciti nel concludere e nell'applicare i contratti di affitto e i relativi accordi integrativi, sebbene esistano dubbi in merito alla piena osservanza del principio di «sana gestione finanziaria», sancito dal regolamento finanziario,

non esiste una base assolutamente affidabile per fissare un congruo canone d'affitto per gli edifici WIC e SDM se il Parlamento è l'unico soggetto interessato, come a Strasburgo; né è opportuno, in tal caso, un raffronto con i costi relativi alle aree per uffici nei diversi paesi e città; comprensibilmente, ciò ha reso difficile definire un prezzo equo per l'affitto in questione e valutare quindi se il Parlamento ha pagato, nel corso degli anni, un canone d'affitto effettivamente equo,

una ragione fondamentale a monte del continuo aumento dei canoni d'affitto nel corso degli anni va ricercata nel fatto che nel 1985 gli organi decisionali del Parlamento hanno accolto la proposta della Città di Strasburgo di indicizzare gli importi annui, nonostante i pareri negativi pronunciati nel 1980 dai questori e dalla commissione per i bilanci,

esiste una grande differenza tra, da un lato, i canoni pagati alla Città di Strasburgo per l'utilizzo degli edifici WIC e SDM e, dall'altra, i rimborsi mensili della Città di Strasburgo all'investitore privato: in base a calcoli della propria amministrazione, i pagamenti eccedentari effettuati nel periodo contrattuale di 25 anni sono stati pari almeno a 32 000 000 EUR al netto dei costi di investimento e dei costi per i lavori eseguiti; attualmente, mentre la Città di Strasburgo e SCI Erasme non hanno ancora fornito informazioni aggiuntive, non si può escludere che i pagamenti eccedentari possano ammontare a 46 000 000 EUR (audit interno) o a quasi 60 000 000 EUR (revisione esterna dei conti),

solo nel marzo 2006 sono stati resi noti elementi in base ai quali i canoni pagati alla Città di Strasburgo hanno superato i rimborsi all'investitore privato; sino a quel momento, il Parlamento partiva erroneamente dal presupposto che tutti i canoni d’affitto versati alla Città di Strasburgo fossero integralmente trasferiti a SCI Erasme, mentre non era così,

per tutto questo lungo periodo di tempo, l'amministrazione del Parlamento non ha mai messo in dubbio che i canoni d’affitto costituissero un «equo canone» e non ha mai verificato se questi venissero integralmente trasferiti a SCI Erasme, ma non ne è mai stata neanche informata dalla stessa Città di Strasburgo,

solo la Città di Strasburgo era a conoscenza dell'esistenza di due contratti differenti tra le tre parti interessate e solo la Città di Strasburgo era conoscenza della differenza tra i due importi sin dal 1981,

l’amministrazione del Parlamento europeo è stata informata con lettera in data 29 novembre 2005 della Città di Strasburgo che le negoziazioni con l’investitore privato non erano terminate; essa avrebbe dovuto concludere, almeno in questo preciso momento, che erano in atto trattative tra la Città di Strasburgo e l’investitore,

il canone che viene pagato per gli immobili in cui opera dovrebbe coprire i costi di costruzione, gestione e impiego e in nessun modo dovrebbe contenere un margine di guadagno per il paese ospite o gli enti territoriali o regionali del medesimo paese; è anche prassi consuetudinaria che ogni terreno pubblico messo a disposizione da uno Stato membro per ospitare un'istituzione dell'UE venga concesso a detta istituzione libero e svincolato; bisogna, tuttavia, ammettere che niente di tutto questo è stato fissato contrattualmente a causa delle buone relazioni con la Città di Strasburgo, come ente pubblico che si supponeva operasse senza fini di lucro; inoltre non esiste alcuna disposizione giuridica che vieti ad uno Stato o ad un ente territoriale di realizzare profitti; ritiene, tuttavia, che la condotta della Città di Strasburgo sia stata quantomeno inelegante, poiché contraria alle regolari norme di ospitalità nei confronti delle istituzioni internazionali,

la sistematica esclusione di clausole di indennizzo nei contratti immobiliari del Parlamento era nota alla Città di Strasburgo che però l'ha ignorata: il che ha messo in crisi il rapporto di fiducia tra la Città di Strasburgo e il Parlamento,

deplora il ritiro della Città di Strasburgo dai negoziati tripartiti con il Parlamento, nel corso dei quali era stato ribadito che un indennizzo per la perdita del contratto enfiteutico tra la Città di Strasburgo e SCI Erasme era escluso; tale posizione è stata poi ignorata nei successivi negoziati bilaterali tra la Città di Strasburgo e SCI Erasme;

20.

dalle esperienze fatte trae le seguenti conclusioni:

deplora profondamente la mancanza di buona fede dimostrata sia dalla Città di Strasburgo che dall'investitore privato SCI Erasme nelle loro relazioni con il Parlamento; deplora, inoltre, la mancanza di determinazione, da parte dell'amministrazione del Parlamento stesso,

chiede all'ufficio di presidenza di rescindere il contratto d'affitto con la Città di Strasburgo al 31 ottobre 2006, onde negoziare un nuovo e adeguato canone di affitto qualora dovesse tardare l'acquisto degli immobili,

chiede all'ufficio di presidenza di esaminare l'opportunità di pagare alla Città di Strasburgo, in un primo momento, solo un importo per la prima metà del 2006, che le consenta di corrispondere quanto dovuto a SCI Erasme, ma non l'intero canone,

reputa che potrebbe essere ragionevole continuare a perseguire l'obiettivo di acquistare gli edifici WIC e SDM, tenendo però conto dei seguenti elementi: l'ammontare di un adeguato canone di affitto e pertanto anche di un futuro prezzo di acquisto sono da determinare; l'età degli edifici; in linea di principio, non si possono dare indennizzi; le somme in eccedenza, che il Parlamento ha corrisposto in 25 anni e che non possono essere giustificate, dovrebbero essere dedotte dal prezzo di acquisto; si dovrebbero acquistare contemporaneamente il terreno e gli edifici,

reputa che la relazione triangolare di cui al caso in questione non abbia determinato piena trasparenza o la garanzia di una sana gestione finanziaria e ritiene, pertanto, che essa debba essere evitata nella politica immobiliare delle istituzioni e degli organi comunitari,

chiede ai propri organi competenti di modificare l'articolo 16 delle norme interne per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo in modo che debba essere richiesto il nullaosta della commissione per i bilanci per i progetti immobiliari aventi notevoli ripercussioni finanziarie sul bilancio,

chiede alla propria amministrazione di adottare le misure necessarie per esaminare regolarmente, almeno ogni cinque anni, gli obblighi contrattuali di lunga durata nei confronti di terzi, ad esempio i contratti di affitto o di fornitura di servizi; chiede altresì che i risultati di questo esame abbiano riscontro anche nei rapporti di attività dei direttori generali; chiede che il primo di tali rapporti sia completato in tempo utile per la procedura di discarico relativa all'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2005 e venga successivamente inserito ogni anno in una sezione ad hoc della relazione annuale di attività,

incarica la propria amministrazione, d'intesa con le altre istituzioni dell'Unione, di elaborare una relazione in cui si valuti la possibilità di istituire un'Autorità europea per l'attività immobiliare cui conferire i compiti connessi con la costruzione e la manutenzione degli edifici delle istituzioni e degli organi dell'UE; chiede che tale relazione venga trasmessa alla commissione per il controllo dei bilanci entro e non oltre il 1o ottobre 2007,

rileva che né la Città di Strasburgo, né in particolare SCI Erasme, hanno tuttora soddisfatto la richiesta di informazioni del Parlamento; intende pertanto risollevare la questione nel quadro della procedura di discarico per l'esercizio 2005,

chiede alla commissione per il controllo dei bilanci di riesaminare la politica immobiliare del Parlamento durante la procedura di discarico per l'esercizio 2005 e di fare altrettanto in seguito, su base regolare;

21.

si aspetta che il Parlamento continui la sua opera di esame degli accordi contrattuali e di locazione, nonché dei relativi documenti tra la Città di Strasburgo, SCI Erasme e il Parlamento al fine di appurare tutti i fatti;

22.

si compiace per l'audit supplementare effettuato dalla Corte dei conti europea in merito alla locazione degli edifici WIC e SDM da parte del Parlamento e accoglie le sue conclusioni;

Osservazioni della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004

23.

constata che, al punto 9.16 della sua relazione annuale, la Corte dei conti ha segnalato lacune, anche se di natura prevalentemente formale, nei sistemi di supervisione e controllo; constata inoltre che, secondo la Corte dei conti, gli errori concernenti la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti non hanno inciso in maniera rilevante sull'insieme delle spese amministrative (punto 9.27);

24.

prende atto che nel 2004 la quasi contemporanea introduzione del nuovo statuto dei funzionari e di una nuova applicazione informatica per il calcolo degli stipendi dei funzionari ha dato luogo ad errori provocati, non solo, dal sistema informatico, ma anche da difficoltà di interpretazione dello statuto dei funzionari; constata che ad essi si è ovviato mediante il rafforzamento dei controlli ex post;

25.

prende altresì atto che nel 2005 è stata introdotta una nuova procedura di calcolo delle spese di viaggio in ottemperanza al regolamento finanziario;

26.

conferisce grande importanza alle osservazioni della Corte dei conti che coincidono in parte con le constatazioni del revisore interno, secondo il quale sussistono lacune nei sistemi di supervisione e controllo; ritiene che tali lacune meritino la massima attenzione ed invita la Corte dei conti e il revisore interno a prendere in considerazione nella prossima relazione annuale miglioramenti al sistema;

Gestione di bilancio del Parlamento

27.

constata che l'analisi della gestione di bilancio, allegata al conto di gestione 2004, offre una buona panoramica delle principali evoluzioni finanziarie dell'esercizio in esame nonché un breve riepilogo delle relazioni sulle attività dei direttori generali; ritiene che essa potrebbe tuttavia essere completata con una rappresentazione più uniforme delle attività delle direzioni generali;

28.

invita il segretario generale a elaborare tempestivamente, come promesso da tempo, un documento annuale breve, accessibile e attraente destinato a fornire al pubblico maggiori informazioni sulla gestione di bilancio del Parlamento (10);

29.

ricorda che una parte dell'attività amministrativa dell'istituzione nell'esercizio 2004 ha continuato a concentrarsi sull'adeguamento alle nuove disposizioni del regolamento finanziario mediante l'introduzione di nuovi sistemi di controllo, procedure e metodi di lavoro, nonché l'elaborazione di programmi di specializzazione e definizione di nuovi settori di competenze;

30.

constata che in alcuni casi le prime esperienze fatte con l'applicazione del nuovo regolamento finanziario in un'istituzione quale il Parlamento, che gestisce un bilancio amministrativo, indicano la creazione di sistemi e circuiti finanziari troppo complessi;

31.

invita il segretario generale a indicare il numero delle persone attualmente incaricate di svolgere funzioni di controllo (controllo ex ante, audit interno) e, a fini di raffronto, il numero di persone assegnate alla ex direzione del controllo finanziario; invita, a tale riguardo, il segretario generale a effettuare un'analisi e una valutazione del nuovo sistema rispetto al precedente sistema di controllo finanziario, al fine di stabilire se l'aumento delle risorse umane impiegate è giustificato;

32.

ribadisce ancora volta la posizione espressa nel paragrafo 34 della succitata risoluzione del 12 aprile 2005, nella succitata risoluzione del 21 aprile 2004 e nella risoluzione dell'8 aprile 2003 (11), secondo cui il campo di applicazione della procedura di discarico non dovrebbe coprire unicamente l'attività di gestione del segretario generale e dell'amministrazione del Parlamento, ma anche le decisioni adottate dagli organi direttivi, ossia il presidente, l'ufficio di presidenza e la conferenza dei presidenti;

33.

critica severamente il proprio ufficio di presidenza e la commissione competente per la loro inazione e li invita ad ottemperare senza indugio alla richiesta, avanzata ai paragrafi 16 e 17 della succitata risoluzione del 21 aprile 2004, di elaborare proposte intese a definire l'esatto significato pratico della responsabilità politica dei membri degli organi direttivi del Parlamento rispetto all'esercizio di competenze e all'adozione di decisioni con notevole impatto finanziario;

34.

invita l'ufficio di presidenza a consultare in via preliminare e in modo approfondito le persone investite delle sue decisioni, in modo da rendere trasparente l'iter decisionale; chiede inoltre all'ufficio di presidenza di presentare una relazione annuale d'attività che dovrebbe essere inglobata nella procedura di discarico del bilancio conformemente al principio democratico di responsabilità;

35.

sottolinea che il Parlamento non concede il discarico al segretario generale, bensì al presidente; si attende pertanto che questi sia disponibile ad un dialogo con la commissione per il controllo dei bilanci nel quadro della procedura di discarico;

Le relazioni di attività delle direzioni generali

36.

ricorda che il 21 aprile 2005 il segretario generale del Parlamento ha trasmesso alla commissione per il controllo dei bilanci le relazioni di attività dei direttori generali per l'esercizio 2004; osserva inoltre che in tale occasione il segretario generale ha assicurato, in veste di ordinatore delegato, che il bilancio del Parlamento era stato eseguito in conformità dei principi di sana gestione finanziaria e che il quadro di controllo instaurato forniva le garanzie necessarie quanto alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

37.

osserva che le varie relazioni di attività divergono di molto per tematica, lunghezza, forma e grado di integrazione delle informazioni provenienti dai servizi competenti; invita il segretario generale, come proposto l'anno scorso dalla Corte dei conti (punto 9.16 della relazione annuale della Corte dei conti) ad armonizzare in futuro la presentazione e la struttura delle relazioni di attività onde consentire una maggiore leggibilità e comparabilità tra le relazioni;

38.

invita l'amministrazione del Parlamento a trasmettere in futuro la versione definitiva delle relazioni di attività annuali con tutti gli allegati alla commissione per il controllo dei bilanci;

39.

accoglie favorevolmente il fatto che tutti i direttori generali abbiano rilasciato una dichiarazione di affidabilità sulle transazioni finanziare dei lori servizi; rileva che in un solo caso, nella procedura di gara d'appalto pubblica della DG Informazione, sono state segnalate carenze che però non rappresentano una riserva;

40.

ricorda la proposta avanzata al paragrafo 30 della propria succitata risoluzione del 12 aprile 2005 che ai fini di una migliore comprensione del valore reale delle dichiarazioni firmate dagli ordinatori sarebbe auspicabile, negli anni a venire, adottare un modello normalizzato che operi una chiara distinzione tra le questioni che richiedono una «osservazione» del direttore generale (ciò che non rimette in questione la sua dichiarazione di affidabilità) e altre questioni più gravi che giustificano una «riserva»;

41.

constata che dalle conclusioni delle relazioni di attività emergono le seguenti sfide generali:

l'attuazione del quadro di controllo interno richiede più tempo di quanto originariamente previsto,

difficoltà nelle procedure di aggiudicazione pubbliche,

permanente carenza di personale qualificato per le unità finanziarie delle direzioni generali e di specializzazione del personale in organigramma,

difficoltà supplementari incontrate in sede di trasloco e/o ristrutturazione delle direzioni generali;

La relazione annuale del revisore interno

42.

ricorda che la relazione annuale del revisore interno come pure le dichiarazioni e le relazioni di attività del segretario generale e dei direttori generali rappresentano un elemento importante della valutazione effettuata sia dalla Corte dei conti sia dall'autorità di discarico del Parlamento;

43.

sottolinea che i sistemi di controllo interno adottati dagli ordinatori, per delega, perseguono i seguenti obiettivi di controllo: il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari e delle pratiche; l'affidabilità delle informazioni di gestione e delle note; l'economia, l'efficacia e l'efficienza delle operazioni;

44.

ricorda altresì che gli ordinatori devono rispettare 22 norme di minima per conseguire tali obiettivi del controllo e che tali norme si possono riassumere in cinque elementi di controllo: ambiente di controllo, prestazione e gestione del rischio, informazione e comunicazione, attività di controllo e supervisione (verifica e valutazione);

45.

constata che nel 2004 il servizio di audit interno ha elaborato 13 relazioni sul quadro interno di supervisione e controllo delle direzioni generali ed ha esaminato la gestione finanziaria di quattro uffici di informazioni del Parlamento;

46.

rileva che i piani d'azione adottati sulla base delle relazioni di controllo autorizzano le seguenti deduzioni:

benché i controlli interni abbiano conseguito notevoli progressi, l'attuazione completa del nuovo quadro di controllo interno richiederà più tempo,

in ogni servizio si dovrebbero sviluppare e documentare sistemi di controllo interno; ogni servizio dovrebbe disporre a tal fine di risorse sufficienti per la funzione di avvio di operazioni e per funzioni di verifica,

esiste un fabbisogno generale di personale con competenze specialistiche nel settore della gestione del controllo finanziario la cui assunzione va considerate prioritaria,

occorre inoltre mettere a punto meccanismi adeguati per la pianificazione, la programmazione e la calibratura di strumenti di valutazione del rischio nonché sistemi ottimali per l'informazione sulla gestione (12);

47.

ritiene che, sulla base dell'esperienza acquisita, gli ordinatori per delega debbano garantire che:

i sistemi di controllo interno prevedano una verifica regolare della sostanza delle transazioni giuridiche che sono vincolanti a lungo termine, e che

i sistemi di controllo interno garantiscano che le transazioni giuridiche che sono vincolanti a lungo termine contengano clausole che prevedano la possibilità di adeguamenti necessari sotto il profilo economico;

ritiene che, al momento di rivedere il quadro di controllo interno, il revisore interno verifichi la corretta applicazione di tali misure;

48.

prende atto che tali settori prioritari si ritrovano nel piano d'azione del segretario generale, fatto salvo il paragrafo 47;

49.

constata che lo svolgimento di procedure di gare d'appalto e le indennità di assistenza parlamentare formano oggetto di verifiche tuttora in corso; ritiene che tali relazioni di controllo dovrebbero essere valutate nella procedura di discarico per il bilancio 2005;

50.

chiede al revisore interno di tener conto anche del principio di efficienza ed economia nella gestione dei fondi come un aspetto attinente alla verifica della regolarità e della legittimità delle operazioni di spesa;

51.

chiede che il revisore interno trasmetta ed illustri anche oralmente le sue relazioni annuali alla commissione per il controllo dei bilanci;

Appalti

52.

ricorda che il regolamento finanziario e le sue modalità di esecuzione (13) entrate in vigore il 1o gennaio 2003 hanno modificato le procedure applicabili alla programmazione, alla pubblicazione ed all'attribuzione dei contratti di appalto; ricorda inoltre che le istituzioni trasmettono all'autorità di bilancio relazioni sulla procedura negoziale e sugli appalti che non ricadono nel campo di applicazione della direttiva sugli appalti pubblici; segnala che una lista degli appaltatori di contratti di importo superiore a 50 000 EUR, ma al di sotto della soglia delle direttive, è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e che i contratti di importo compreso tra i 13 800 e i 50 000 EUR sono pubblicati sulle pagine Internet dell'istituzione; fa sapere che nel 2003 il Parlamento ha inoltre chiesto al suo segretario generale di presentare ogni anno una relazione sugli appalti attribuiti (14);

53.

constata che la relazione annuale contiene le seguenti informazioni sui contratti stipulati nel 2004:

Tipo di contratto

Numero

Percentuale

Importo in EUR

Percentuale

Servizi

229

58 %

180 927 304

75 %

Forniture

99

25 %

26 500 867

11 %

Lavori

60

15 %

18 876 271

8 %

Edifici

4

2 %

15 593 025

6 %

Totale

392

100 %

241 897 467

100 %

Tipo di procedura

Numero

Percentuale

Importo in EUR

Percentuale

Importo medio in EUR

Aperta

95

24 %

157 909 034

70 %

1 662 200

Ristretta

110

28 %

39 897 441

18 %

362 704

Negoziata

183

48 %

28 497 967

12 %

155 727

Totale

388

100 %

226 304 442

100 %

585 259

54.

constata che il revisore interno sta concludendo attualmente una verifica delle procedure di appalto in tutta l'istituzione; invita il segretario generale ad informare adeguatamente la commissione per il controllo dei bilanci circa il contenuto della sua relazione;

55.

deplora che nel 2004 siano sensibilmente diminuiti il numero e il volume degli appalti attribuiti mediante procedura aperta; chiede al segretario generale di fornire spiegazioni;

56.

chiede se sia stata già istituita e se sia operativa la base di dati centrali di cui all'articolo 95 del regolamento finanziario;

57.

chiede se sono stati accolti i suggerimenti dell'amministrazione intesi a modificare il regolamento finanziario (15) (appalti aperti alla concorrenza per contratti di modesto valore, scambio di informazioni concernenti i bandi di gara per via elettronica);

Attività delle commissioni parlamentari

58.

ricorda che, a norma dell'articolo 276 del trattato CE, il Parlamento dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio, che copre tutti i settori di spesa; si rammarica pertanto che la commissione per il controllo dei bilanci, a causa della regolamentazione interna del Parlamento relativa all'organizzazione delle delegazioni nei paesi terzi, non abbia potuto concretizzare in tempo utile il progetto di una delegazione ad hoc sull'Agenzia europea per la ricostruzione del Kosovo;

59.

invita pertanto gli organi competenti del Parlamento europeo ad autorizzare la commissione per il controllo dei bilanci, in conformità delle sue funzioni parlamentari nel quadro della procedura di discarico, ad inviare se del caso, in tempi rapidi e senza ostacoli burocratici, delegazioni negli Stati membri e nei paesi terzi, al fine di effettuare i necessari controlli in loco;

Gruppi politici (esame dei conti e delle procedure — linea di bilancio 3701)

60.

ricorda che il punto 2.7.3 del regolamento (16) relativo all'utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 3701 prevede che l'ufficio di presidenza e la commissione per il controllo dei bilanci esaminino i conti annuali certificati dei gruppi politici secondo le competenze loro assegnate dal regolamento del Parlamento;

61.

ribadisce che i gruppi politici stessi sono responsabili della gestione e dell'utilizzazione degli stanziamenti che sono loro assegnati a titolo del bilancio del Parlamento e che la sfera di competenza del servizio di audit interno dell'istituzione non si estende alle condizioni di utilizzo degli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 3701 (all'incirca il 3,2 % del bilancio totale del Parlamento);

62.

accoglie favorevolmente il fatto che i gruppi politici abbiano pubblicato le loro norme finanziarie interne e la loro gestione di bilancio per l'esercizio 2004 sul sito Internet del Parlamento;

63.

chiede se i gruppi politici abbiano riscontrato problemi nell'applicazione dei principi del nuovo regolamento finanziario e delle sue disposizioni di attuazione;

64.

prende atto che, nel 2004, gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 3701 sono stati ripartiti nel modo seguente:

(in migliaia di EUR)

Totale disponibile

43 250

Membri non iscritti

1 246

Importo disponibile per i gruppi

42 004

Gruppo

Stanziamenti dal bilancio PE

Risorse proprie e stanziamenti riportati dei gruppi

Spese nel 2004

Tasso di utilizzazione

Massimale dei riporti (17)

Riporti al 2005

PPE

16 077

2 912

14 828

78 %

8 038

4 160

PSE

12 204

3 775

10 952

69 %

6 102

5 027

ELDR/

ALDE

4 525

1 192

3 612

63 %

2 263

2 106

Verdi/ALE

2 785

998

3 156

83 %

1 393

628

GUE/NGL

2 976

1 217

3 018

72 %

1 488

1 175

UEN

1 687

426

1 840

87 %

844

273

EDD (18)

650

605

1 225

98 %

non applicabile

non applicabile

IND/DEM

1 100

4

452

41 %

550

653 (19)

Totale

42 004

11 130

39 083

74 %

 

 

65.

prende atto che i revisori dei conti esterni dei gruppi hanno confermato che la gestione finanziaria è stata condotta in conformità con le vigenti regole e le norme contabili internazionali;

66.

prende atto che il 29 settembre 2005 l'ufficio di presidenza ha esaminato ed approvato le relazioni dei gruppi politici sulla gestione finanziaria nonché le relazioni dei revisori dei conti;

67.

prende atto che di norma i gruppi politici non hanno esaurito gli stanziamenti messi a loro disposizione;

68.

chiede alla Commissione e al Consiglio di regolamentare, in modo definitivo e generale, nel corso degli imminenti negoziati sulla riforma del regolamento finanziario, le modalità giuridiche con cui trattare gli stanziamenti messi a disposizione dei gruppi politici del Parlamento, come richiesto nella sua posizione del 15 marzo 2006 (20);

Indennità dei deputati

69.

accoglie favorevolmente il fatto che il succitato statuto dei deputati del Parlamento europeo, adottato dal Consiglio il 19 luglio 2005, entrerà in vigore il primo giorno della legislatura che inizierà nel 2009;

70.

ricorda che nel maggio 2004 le disposizioni relative all'indennità e al rimborso delle spese dei deputati (21) sono state adeguate al regolamento finanziario;

71.

ricorda la decisione dell'ufficio di presidenza del 28 maggio 2003«di avviare, in seguito all'approvazione dello statuto dei membri del Parlamento europeo e conformemente al calendario previsto per la sua entrata in vigore, la procedura di approvazione da parte dell'ufficio di presidenza delle nuove norme che disciplinano il pagamento delle spese e delle indennità ai deputati [...]»; chiede al segretario generale di informare la commissione per il controllo dei bilanci circa le misure finora adottate dall'ufficio;

72.

invita l'ufficio di presidenza a realizzare il progetto, già previsto dallo statuto dei deputati approvato dal Parlamento, di creare per i deputati che lo desiderino, un sistema di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

Indennità di assistenza parlamentare

73.

prende atto che il 13 dicembre 2004 l'ufficio di presidenza ha approvato alcuni emendamenti alle regole che disciplinano le indennità di segreteria (22) che sono volti, tra l'altro, ad assicurare una maggiore coerenza tra tali regole e le disposizioni del regolamento finanziario;

74.

deplora il fatto che, sino al luglio 2004, i contratti dei tirocinanti e i contratti dei fornitori di servizi con persone, società o fondazioni indipendenti fossero inseriti nel sistema informatizzato del Parlamento con lo stesso codice, indipendentemente dal tipo di contratto o dell'eventualità o meno che il contratto facesse riferimento a un assistente o a un tirocinante;

75.

deplora il fatto che al segretario generale siano state trasmesse informazioni insufficienti quanto agli importi degli stipendi percepiti dall'elevata proporzione di assistenti assunti attraverso fornitori di servizi; accoglie favorevolmente l'informazione ricevuta dal segretario generale sugli importi versati agli assistenti assunti direttamente dai deputati o remunerati attraverso un agente di pagamento;

76.

si rammarica del fatto che, al 20 febbraio 2006, l'87,2 % dei deputati non aveva ancora fornito al Parlamento le dichiarazioni relative all'utilizzo dell'indennità di assistenza parlamentare, che avrebbero dovuto essere presentate entro il 1o novembre 2005, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 5, lettera e), e dell’articolo 14, paragrafo 6, lettere b) e c), della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, che prevede una dichiarazione dell'affiliazione degli assistenti a un regime di sicurezza sociale nel caso in cui l'assistente è coperto da un contratto di fornitura di servizi; si rammarica del fatto che il Parlamento non abbia ancora concluso contratti quadro con società specializzate in materia di gestione, in conformità del diritto nazionale applicabile, di questioni fiscali e previdenziali connesse con i contratti di lavoro, come disposto dall'articolo 14, paragrafo 15, lettera f), della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, e come richiesto almeno a partire dal luglio 2004;

77.

sottolinea che l'invio di comunicazioni individuali ai deputati che non hanno ancora presentato i documenti richiesti sarebbe il modo più efficace per risolvere il problema della documentazione mancante relativa all'utilizzo dell'indennità di assistenza parlamentare;

78.

invita l'ufficio di presidenza a concludere celermente la deliberazione sui risultati del gruppo di lavoro parlamentare «assistenza parlamentare»; invita il segretario generale ad informare la commissione per il controllo dei bilanci circa le proposte del gruppo di lavoro e la decisione dell'ufficio di presidenza;

79.

chiede all'ufficio di presidenza di istituire uno statuto per gli assistenti dei deputati che disciplini, tra l'altro, le condizioni di assunzione e di lavoro, nonché la sicurezza sociale e la fiscalità e insiste affinché entri in vigore quanto prima possibile;

Regime pensionistico integrativo volontario

80.

ricorda che, nelle sue relazioni annuali degli ultimi tre esercizi, la Corte dei conti segnalava la necessità di fornire un'adeguata base giuridica al regime pensionistico integrativo volontario del Parlamento europeo; ritiene che occorra inoltre definire regole chiare per i casi di deficit (23); constata, tuttavia, che i servizi giuridici del Parlamento hanno espresso l'opinione che una base giuridica sufficiente per il regime pensionistico integrativo volontario già esiste nel quadro dell'autonomia normativa del Parlamento europeo di cui all'articolo 199 del trattato CE (ex articolo 142 del trattato CEE) che conferisce al Parlamento europeo il diritto di adottare le misure necessarie alla sua organizzazione interna e che, inoltre, una volta in vigore lo statuto dei deputati, il suo articolo 27 costituirà la base giuridica per il fondo pensionistico (24);

81.

ricorda altresì che la relazione di attività presentata quest'anno dalla direzione generale «Finanze» indica per l'esercizio 2004, in ordine al regime pensionistico integrativo volontario, i seguenti elementi:

mancanza di base contrattuale che disciplini il rapporto tra il Parlamento e il fondo pensionistico,

mancanza di norme in caso di eccedenza o deficit del fondo,

imprecisioni in ordine all'inscrizione in bilancio dei diritti dei membri aderenti al fondo;

82.

constata che, nel novembre 2005, il fondo pensionistico integrativo contava 475 aderenti: questi hanno pagato un contributo mensile di 948 EUR (equivalente a un 1/3) attingendo all'indennità per spese generali; il Parlamento ha pagato mensilmente 1 896 EUR (equivalente a 2/3); e che nel 2004 è stato inscritto in bilancio un importo di 10 300 000 EUR per il regime pensionistico integrativo volontario;

83.

constata che il 31 dicembre 2004 il fondo pensionistico ha mostrato uno scoperto attuariale di 43 756 745 EUR e un livello di finanziamento pari al 76,8 % e che, il 31 dicembre 2005, lo scoperto era stato considerevolmente ridotto a 28 875 417 EUR e il finanziamento attuariale era aumentato all'86,1 % (25);

84.

prende atto del fatto che dai 60 anni in poi e dopo soltanto 5 anni di contribuzione, un aderente al fondo può, a partire dal gennaio 2005, ricevere una pensione mensile di 1 276 EUR;

85.

prende atto che, tra il 2002 e il 2005, l'ufficio di presidenza non ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti; constata che il 30 novembre 2005 l'ufficio di presidenza ha approvato le seguenti misure:

un incremento delle quote contributive mensili a partire dal 2006: 1 094 EUR per i deputati e 2 188 EUR per il Parlamento,

elaborazione di una relazione sulla situazione finanziaria del fondo pensionistico da parte di un gruppo di lavoro;

86.

ritiene che entro quest'anno si debba porre la base contrattuale per i rapporti tra il Parlamento e il fondo pensionistico; chiede al segretario generale di presentare alla commissione per il controllo dei bilanci, nel dicembre 2006, una relazione sui progressi conseguiti;

87.

ritiene inoltre che i contributi dei deputati aderenti al fondo pensionistico volontario debbano provenire direttamente da una fonte personale di reddito e non attraverso il sistema delle indennità parlamentari e che comunque, nel suo parere n. 5/99, la Corte dei conti giungeva alla conclusione che, dal punto di vista del fondo e degli aderenti, l'attuale sistema contributivo aveva operato in modo efficace; inoltre, esso aveva consentito al Parlamento di calcolare correttamente i propri obblighi di pagamento visto che il Parlamento è tenuto, in base alle vigenti norme, a erogare il doppio dell'importo effettivamente versato dai deputati; rileva che la Corte non riscontrava alcuna difficoltà nel mantenere il sistema, a condizione che questo fosse meglio definito e che le sue modalità operative fossero illustrate in un documento formale;

88.

prende atto, con preoccupazione, che la detrazione di contributi al fondo pensionistico dall'indennità per spese generali espone i deputati all'accusa di utilizzare fondi pubblici per pagare il costo di contributi ad un regime pensionistico privato e chiede pertanto all'ufficio di presidenza del Parlamento di proporre, entro il 31 marzo 2007, misure volte a garantire che tali pagamenti vengano effettuati direttamente dagli aderenti al fondo pensionistico attraverso versamenti diretti;

89.

constata che a seguito dell'entrata in vigore dello statuto dei deputati del Parlamento europeo nel 2009, i deputati sono trattati in modo paritario e che il fondo pensionistico integrativo non deve accogliere più nuovi aderenti; ritiene inoltre che dall'entrata in vigore dello statuto dei deputati:

il regime pensionistico integrativo volontario debba limitarsi a liquidare le prestazioni,

i deputati non possano più aderire al fondo pensionistico volontario, e che

i diritti acquisiti fino a quel momento verranno tuttavia mantenuti;

Partiti politici europei

90.

prende atto che la contabilità dei partiti politici europei nell'esercizio 2004 si configura come segue:

(in EUR)

Bilancio 2004 accettato nel quadro della convenzione

Partito

Spese sovvenzionabili a norma dello stato di previsione allegato alla domanda di sostegno finanziario

Sostegno finanziario richiesto

Risorse proprie

Importo finale del sostegno finanziario

in percentuale del sostegno finanziario richiesto

PPE

2 116 783,00

1 587 587,00

517 555,63

1 051 469,44

66 %

PSE

1 676 000,00

1 257 000,00

447 780,45

1 093 853,21

87 %

ELDR

825 194,00

618 896,00

156 156,24

462 661,31

75 %

EFGP

408 000,00

307 500,00

77 371,36

171 460,56

56 %

AEN

215 000,00

161 250,00

28 000,00

83 964,01

52 %

PDE

453 900,00

340 425,00

23 509,72

69 861,91

21 %

GE

280 366,00

210 275,00

69 800,00

120 895,22

58 %

Verdi/ALE

222 024,00

165 724,00

54 407,34

163 222,02

99 %

Totale

6 197 267,00

4 648 657,00

1 374 940,74

3 217 387,68

69 %

PPE: Partito popolare europeo; PSE: Partito socialista europeo; ELDR: Partito europeo dei liberali, democratici e riformatori; EFGP: Federazione dei partiti verdi europei; AEN: Alleanza per l'Europa delle nazioni; PDE: Partito democratico europeo; GE: Partito della sinistra europea; Verdi/ALE: Gruppo verde/Alleanza libera europea.

91.

prende atto che i revisori dei conti esterni dei gruppi hanno confermato che la gestione finanziaria è stata condotta in conformità con le vigenti regole e le norme contabili internazionali;

92.

sottolinea che i partiti politici europei non hanno potuto esaurire pienamente gli stanziamenti messi a loro disposizione;

93.

sottolinea che, nella propria posizione del 15 marzo 2006 (26) sulla riforma del regolamento finanziario, ha avanzato una proposta sul trattamento giuridico delle risorse proprie dei partiti politici a livello europeo nell'ambito del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (27);

94.

ricorda che la propria commissione competente presenterà quanto prima al Parlamento una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 e che questo regolamento è stato applicato per la prima volta nel 2004;

95.

invita l'ufficio di presidenza a tener conto, ai fini di una più efficiente applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003, delle seguenti considerazioni:

possibilità di riportare all'esercizio successivo il 15 % dei sostegni finanziari impegnati ma non ancora spesi,

autorizzazione ai partiti politici a livello europeo di creare una riserva di risorse proprie che gli consenta di adempiere alle obbligazioni legali nei confronti dei loro dipendenti e delle loro parti contraenti in caso di scioglimento del partito,

creazione di un quadro finanziario pluriennale (esteso, ad esempio, su di una legislatura) che offra ai partiti maggiore sicurezza in sede di pianificazione;

Assunzione di personale dei nuovi Stati membri

96.

invita il segretario generale a presentare, entro la fine di dicembre 2006, una relazione sui progressi compiuti nell'assunzione di personale proveniente dai nuovi Stati membri ripartito per categoria (ad esempio interpreti, traduttori, amministratori, ecc.);

Spese per l'interpretazione (relazione speciale n. 5/2005 della Corte dei conti)

97.

sottolinea che il plurilinguismo è uno dei caratteri distintivi dell'Unione europea; esso riflette il pluralismo culturale e linguistico dell'Unione e garantisce la parità di trattamento tra i suoi cittadini; sottolinea inoltre che il plurilinguismo garantisce il diritto dei cittadini a comunicare con le istituzioni dell'Unione europea in una delle lingue ufficiali dell'Unione ed offre la possibilità di esercitare il loro diritto di controllo democratico;

98.

ricorda di essersi soffermato in dettaglio sulla relazione speciale n. 5/2005 della Corte dei conti nell'ambito di un'apposita risoluzione;

99.

riconosce che i frequenti spostamenti del Parlamento tra i suoi luoghi di lavoro comportano costi molto più elevati in una serie di settori di attività, inclusa l'interpretazione, come ha rilevato la Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 5/2005;

Accordo interistituzionale «Legiferare meglio»: analisi degli effetti

100.

ricorda la propria decisione, del 9 ottobre 2003, sulla conclusione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (28) e prende atto delle conclusioni del gruppo di lavoro sull'analisi degli effetti (29); e ritiene di conseguenza che:

ogni istituzione dovrebbe essere responsabile dell'analisi degli effetti delle proprie proposte,

l'analisi degli effetti dovrebbe concernere tutti i testi di grande portata politica e riguardanti i seguenti settori: le conseguenze regolamentari (comprese le conseguenze della non regolamentazione) nonché di carattere economico, ambientale, sociale e di bilancio,

il Parlamento dovrebbe affidare a terzi l'analisi degli effetti e garantire unicamente la qualità delle loro valutazioni,

la decisione in merito all'opportunità di un'analisi degli effetti e alle valutazioni in essa contenute spetta ai coordinatori politici e/o ai presidenti delle commissioni;

101.

ritiene che le analisi degli effetti comportino rischi suscettibili di pregiudicare l'attività parlamentare; conseguentemente ritiene che:

verrebbe intaccato o politicamente controllato il diritto dei deputati a presentare emendamenti,

aumenterebbe ulteriormente la pressione dei tempi di cui già soffre l'attività parlamentare a causa dei termini di presentazione e di traduzione,

diverrebbero troppo onerosi il ricorso a periti esterni e alla loro valutazione,

diverrebbe impossibile negoziare compromessi all'ultimo minuto;

102.

invita pertanto il segretario generale e gli organi parlamentari competenti a spiegare in che modo intendono dare attuazione a tale aspetto dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»;

Seguito dell'esame della risoluzione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003

103.

accoglie favorevolmente che le relazioni del servizio di revisione interna abbiano trovato eco nel piano d'azione rivisto del segretario generale e da questi trasmesso agli organi competenti del Parlamento europeo insieme alla sua dichiarazione di affidabilità; ricorda che il piano d'azione contiene 47 distinte misure e invita il segretario generale a illustrare l'ordine di priorità di tali misure;

104.

constata che il Parlamento si è fatto carico dell'esecuzione della linea di bilancio 3701 dei deputati non iscritti e ne ha confermato l'affidabilità; ricorda che i documenti relativi a tale linea di bilancio sono pubblicati nella pagina web del Parlamento;

105.

prende atto che le proposte del segretario generale per quanto riguarda una lettera normalizzata per la selezione dei revisori interni dei gruppi politici, da un lato, e la relazione finanziaria del presidente del gruppo politico, dall'altro, sono state sottoposte alla discussione e alla votazione dell'ufficio di presidenza; rileva che ancora non è stata presa una decisione e invita l'ufficio di presidenza a riferire alla commissione per il controllo dei bilanci in merito al risultato delle sue deliberazioni;

106.

prende atto che nel 2004 il Parlamento, in vista dell'applicazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, ha iniziato a raggruppare tecnicamente i sistemi amministrativi finora indipendenti per il rimborso delle indennità ai deputati (progetto PAM, Portail Applicatif des Membres ovvero portale applicativo riservato ai deputati);

107.

prende atto che il Consiglio di disciplina ha concluso i suoi lavori relativi all'attribuzione di responsabilità in merito alla differenza di 4 136 125 BEF tra situazione di cassa e i relativi documenti di appoggio del 1982; chiede che sia recuperato l'importo comprensivo degli interessi debitori;

108.

prende atto con soddisfazione che il 12 dicembre 2005 l'ufficio di presidenza ha approvato la relazione finale del gruppo di lavoro EMAS (Eco-Management and Audit System) e che nel febbraio 2006 la relazione sul sistema di gestione ambientale nelle istituzioni è stata pubblicata nel sito web del Parlamento;

109.

prende atto che sono stati ulteriormente migliorati i servizi di tecnologia dell'informazione per i deputati mediante:

una migliore dotazione IT degli uffici dei deputati,

l'impianto di una rete CyberLAN alla quale possono collegarsi tutti i computer,

l'avvio di progetti pilota per l'introduzione di un sistema di firma elettronica,

migliori misure di protezione dei server, delle postazioni di lavoro e delle componenti di rete,

l'attrezzatura del Parlamento con strutture di comunicazione senza fili (hotspot, Wireless Fidelity);

110.

chiede che la firma elettronica, su cui è in corso il succitato progetto pilota, sia introdotta quanto prima, in modo tale da permettere ai deputati di firmare documenti quali gli emendamenti e le interrogazioni parlamentari senza dover inviare i documenti su supporto cartaceo, il che permetterebbe di migliorare l'efficienza dell'attività dei deputati in seno al Parlamento;

111.

prende atto che il 16 novembre 2005 i questori hanno deciso che i documenti delle commissioni continueranno ad essere messi a disposizione dei loro membri ma che sarà invece sospesa la distribuzione in forma cartacea dei testi adottati a Strasburgo e dei comunicati stampa.


(1)  GU C 105 del 30.4.2004.

(2)  GU C 301 del 30.11.2005, pag. 1.

(3)  GU C 302 del 30.11.2005, pag. 100.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  Bur/all/def. — PE 349.540.

(6)  GU L 340 del 6.12.2006, pag. 29.

(7)  GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 303.

(8)  GU L 196 del 27.7.2005, pag. 28.

(9)  GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.

(10)  Risposta del segretario generale al paragrafo 9 della risoluzione del Parlamento europeo, del 21 aprile 2004, sul discarico per l'esercizio 2002 (GU L 330 del 4.11.2004, pag. 160).

(11)  GU L 148 del 16.6.2003, pag. 62.

(12)  Paragrafo 40 della sua succitata risoluzione del 12 aprile 2005.

(13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(14)  Paragrafo 90 della propria succitata risoluzione dell'8 aprile 2003.

(15)  Paragrafo 73 della sua succitata risoluzione del 12 aprile 2005.

(16)  Decisione dell'ufficio di presidenza del 30 giugno 2003.

(17)  Conformemente alle disposizioni d'esecuzione della linea di bilancio 3701.

(18)  Stanziamenti assegnati unicamente per il primo semestre 2004.

(19)  Decisione dell'ufficio di presidenza del 29 settembre 2005.

(20)  Testi adottati, P6_TA(2006)0085, emendamento 63.

(21)  PE 113.116.

(22)  Articoli da 14 a 16 della regolamentazione che disciplina le spese e le indennità dei deputati (PE 113.116).

(23)  GU C 301 del 20.11.2005, tabella 9.2; GU C 293 del 30.11.2004, tabella 9.3; GU C 286 del 28.11.2003, paragrafo 9.15.

(24)  Nota del segretario generale all'ufficio di presidenza, Gestione del fondo pensioni integrativo volontario previsto per i deputati, PE 356.020/BUR/REV.

(25)  Fonte: Fondo pensione ASBL — Bilancio 2005.

(26)  Testi adottati, P6_TA(2006)0085, emendamento 99.

(27)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(28)  GU C 81 E del 31.3.2004, pag. 84.

(29)  Adonis: 03-DGIII(04)D/19596.


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