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Document L:2008:065:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 65, 08 marzo 2008


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 65

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
8 marzo 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 210/2008 della Commissione, del 7 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 211/2008 della Commissione, del 7 marzo 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

3

 

*

Regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione, del 7 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 dicembre 2003 relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità ( 1 )

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/207/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2008, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

10

 

 

Commissione

 

 

2008/208/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2007, relativa all'aiuto di stato C 30/2006 (ex N 367/05 e N 623/05) cui l'Italia intende dare esecuzione modificando un regime esistente di riduzione dell'aliquota di accisa sui biocarburanti [notificata con il numero C(2007) 5091]  ( 1 )

11

 

 

2008/209/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 marzo 2008, che modifica l'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria [notificata con il numero C(2008) 827]  ( 1 )

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/1


REGOLAMENTO (CE) N. 210/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

79,4

MA

63,6

TN

129,8

TR

95,9

ZZ

92,2

0707 00 05

EG

178,8

TR

209,9

ZZ

194,4

0709 90 70

MA

99,9

TR

160,8

ZZ

130,4

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

46,1

IL

56,9

MA

53,2

TN

50,0

TR

87,7

ZZ

58,8

0805 50 10

EG

95,9

IL

106,9

TR

126,2

ZZ

109,7

0808 10 80

AR

96,2

BR

104,8

CA

73,8

CN

91,5

MK

44,4

US

106,3

UY

89,9

ZZ

86,7

0808 20 50

AR

85,7

CL

80,2

CN

80,9

ZA

114,6

ZZ

90,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/3


REGOLAMENTO (CE) N. 211/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 201/2008 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

(3)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

(4)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 15.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 8 marzo 2008

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

24,14

4,23

1701 11 90 (1)

24,14

9,46

1701 12 10 (1)

24,14

4,04

1701 12 90 (1)

24,14

9,03

1701 91 00 (2)

23,66

13,84

1701 99 10 (2)

23,66

8,88

1701 99 90 (2)

23,66

8,88

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/5


REGOLAMENTO (CE) N. 212/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 dicembre 2003 relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 dicembre 2003 relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Una revisione della classificazione statistica delle attività economiche, denominata NACE Revisione 2 (nel prosieguo «NACE Rev. 2»), è stata approvata dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (2).

(2)

Vanno adottati i provvedimenti necessari all’attuazione del suddetto regolamento per consentire l’uso della NACE Rev. 2 in vari settori della statistica.

(3)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 fissa la metodologia dei conti economici per l’agricoltura (CEA) nella Comunità. In seguito della revisione della classificazione statistica delle attività economiche, va aggiornata la metodologia dei CEA e vanno sostituiti i riferimenti alla NACE Rev. 1.1.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 138/2004.

(5)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I al regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato in conformità all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14).

(2)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:

(1)

i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo;

(2)

i termini «ISIC Rev. 3» sono sostituiti da «ISIC Rev. 4» in tutto il testo;

(3)

Il paragrafo 1.23 è sostituito dal seguente:

«1.23.

Se, tuttavia, il lavoro di terzi non è eseguito interamente da unità specializzate (per esempio, i titolari noleggiano macchine ma impiegano dipendenti propri), tale attività va registrata nella divisione 77 della NACE Rev. 2 (Attività di noleggio e leasing); in tal caso, le somme versate dagli imprenditori agricoli ai contoterzisti vanno registrate a titolo di ‘altri beni e servizi’ tra i consumi intermedi (cfr. punto 2.108)».

(4)

Il paragrafo 1.55 è sostituito dal seguente:

«1.55.

Poiché i CEA sono pienamente integrati nel Sistema europeo dei conti, per la loro elaborazione si utilizza la classificazione statistica delle attività economiche, la NACE Rev. 2. Si tratta di una nuova nomenclatura delle attività a quattro livelli elaborata nel 2006. Essa rappresenta in realtà una revisione della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, nota come NACE, pubblicata per la prima volta nel 1970 da Eurostat.»

(5)

Il paragrafo 1.57 è sostituito dal seguente:

«1.57.

La NACE Rev. 2 è una nomenclatura delle attività impiegata per definire le branche di attività economica nei conti nazionali. Essa si basa sul sistema di codifica a quattro livelli qui di seguito illustrato:

un primo livello, comprendente voci identificate da un codice alfabetico (sezioni)

un secondo livello comprendente voci contraddistinte da un codice numerico a due cifre (divisioni);

un terzo livello, comprendente voci identificate da un codice numerico a tre cifre (gruppi) nonché

un quarto livello, comprendente voci identificate da un codice numerico a quattro cifre (classi).»

(6)

Il paragrafo 1.62 è sostituito dal seguente:

«1.62.

Ai fini della contabilità nazionale, l’industria agricola è definita come l’insieme di tutte le unità che esercitano esclusivamente, o accanto ad altre attività economiche secondarie, una serie di attività che rientrano nella divisione 01 della NACE Rev. 2 “Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi”. La divisione 01 comprende (1):

gruppo 01.1: Coltivazione di colture agricole non permanenti;

gruppo 01.2: Coltivazione di colture permanenti;

gruppo 01.3: Riproduzione delle piante;

gruppo 01.4: Allevamento di animali;

gruppo 01.5: Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista;

gruppo 01.6: Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta;

gruppo 01.7: Caccia, cattura di animali e servizi connessi.

(7)

Il paragrafo 1.63 è sostituito dal seguente:

«1.63.

L’elenco delle attività caratteristiche dell’agricoltura dei CEA corrisponde a questi 7 gruppi di attività (01.1-01.5) ma con le seguenti differenze:

inclusione della produzione di vino e di olio d’oliva (usando esclusivamente uva e olive coltivate nella stessa azienda) (2),

esclusione delle attività di produzione di sementi a monte e a valle della moltiplicazione e talune attività che nella NACE Rev. 2 sono considerate servizi agricoli (come la messa in funzione di sistemi di irrigazione — qui, si considera solo il lavoro agricolo eseguito da terzi).

(8)

Il paragrafo 1.64 è sostituito dal seguente:

«1.64.

Vanno incluse tutte le unità che esercitano attività caratteristiche dell’industria agricola nell’ambito dei CEA. Si tratta delle unità che esercitano attività nei seguenti gruppi della NACE Rev. 2:

gruppi 01.1 e 01.2: Coltivazione di colture agricole non permanenti e permanenti,

produzione di sementi: esclusivamente le unità dedite ad attività di moltiplicazione delle sementi,

gruppo 01.3: Riproduzione delle piante

gruppo 01.4: Allevamento di animali

gruppo 01.5: Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

gruppo 01.6: Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta

escluse le unità che esercitano attività di servizio agricole diverse dal lavoro eseguito da terzi (come unità di messa in funzione degli impianti di irrigazione o di lavorazione delle sementi a fini di moltiplicazione),

gruppo 01.7: Caccia, cattura di animali e servizi connessi.»

(9)

Il paragrafo 1.65 viene soppresso.

(10)

Il titolo della lettera (a) sopra il paragrafo 1.67 è sostituito da quanto segue:

«a)   Gruppi da 01.1 a 01.3: Coltivazione di colture agricole non permanenti e permanenti, riproduzione delle piante»

(11)

Il paragrafo 1.67 è sostituito dal seguente:

«1.67.

I gruppi da 01.1 a 01.3 comprendono una ripartizione sistematica che consente di classificare tutte le attività di coltivazione agricola degli Stati membri dell’UE.»

(12)

Il paragrafo 1.69 viene soppresso.

(13)

Il paragrafo 1.71 è sostituito dal seguente:

«1.71.

In seguito alla convenzione adottata dalla NACE Rev. 2 (3), se i prodotti agricoli di produzione propria sono lavorati dalla stessa unità di produzione, sono attribuiti all’agricoltura anche tali prodotti lavorati. La CPA, ad esempio, tratta il mosto d’uva, il vino e l’olio d’oliva come prodotti alimentari. La NACE Rev. 2 classifica la produzione di vino e di olio d’oliva alla sezione C “Attività manifatturiere” (classi 11.02 “Produzione di vini da uve” e 10.41 “Produzione di oli e grassi”). Solo la produzione di uve da vino e di olive rientra nell’agricoltura (classi 01.21 Coltivazione di uvà e 01.26 Coltivazione di frutti oleosi). Tuttavia, in seguito alla suddetta convenzione, si attribuiscono all’agricoltura il vino e l’olio d’oliva prodotti da uve e da olive coltivate dalla stessa unità di produzione.

(14)

Il titolo della lettera (b) sopra il paragrafo 1.76 è sostituito da quanto segue:

«b)   Gruppo 01.4: Allevamento di animali»

(15)

Il paragrafo 1.77 viene soppresso.

(16)

Al paragrafo 1.78, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Si noti, tuttavia, che la gestione di scuderie di cavalli da corsa e di scuole d’equitazione non è un’attività agricola caratteristica (fa parte della divisione 93: “Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento” (cfr. punto 2.210).»

(17)

Il titolo della lettera (c) sopra il paragrafo 1.80 è sostituito da quanto segue:

«c)   Gruppo 01.6: Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta»

(18)

Il paragrafo 1.80 è sostituito dal seguente:

«1.80.

Le attività del gruppo 01.6 possono essere suddivise in due categorie:

servizi agricoli sotto forma di lavori da parte di terzi allo stadio di produzione agricola (ossia lavori agricoli effettuati da terzi),

altri servizi agricoli (la messa in funzione di impianti d’irrigazione, di lavorazione delle sementi a fini di moltiplicazione, ecc.).»

(19)

Il paragrafo 1.81 è sostituito dal seguente:

«1.81.

Le attività dei servizi agricoli della seconda categoria non sono considerate attività caratteristiche dei CEA (pur comparendo nei conti agricoli dei conti nazionali), in quanto non costituiscono attività tradizionali e caratteristiche dell’agricoltura.»

(20)

Al paragrafo 1.86, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Se, invece, l’imprenditore agricolo noleggia macchinari senza personale, o solo con una parte del personale necessario, per continuare a esercitare l’attività propriamente detta grazie ai macchinari noleggiati, tale attività rientra nella divisione 77 della NACE Rev. 2.»

(21)

Il paragrafo 1.89 è sostituito dal seguente:

«1.89.

L’allevamento di bestiame dietro compenso (presa in pensione di bestiame) rientra nei lavori agricoli per conto terzi dato che fa parte del processo di produzione di beni agricoli. Tale voce non include tuttavia l’allevamento e la cura dei cavalli da sella privati che non costituiscono una produzione di beni ma un vero e proprio servizio ai sensi del SEC 95 (sezione R della NACE Rev. 2).»

(22)

Il titolo della lettera (d) sopra il paragrafo 1.92 è sostituito da quanto segue:

«d)   Gruppo 01.7: Caccia, cattura di animali e servizi connessi»

(23)

Il paragrafo 1.92 è sostituito dal seguente:

«1.9.2.

Tale gruppo comprende le seguenti attività: (i) caccia e cattura di animali su base commerciale; (ii) cattura di animali (morti o vivi) per la carne, la pelliccia o la pelle, a scopo di ricerca o di esibizione in giardini zoologici o come animali da appartamento; (iii) produzione di pelli da pellicceria o di pelli di rettili o di uccelli, provenienti da attività di caccia o cattura. Si noti che la produzione di cuoio e pelli provenienti da macelli e la caccia esercitata a fini sportivi o ricreativi non rientrano tra le attività caratteristiche dell’industria agricola. Il gruppo Caccia inoltre non comprende l’allevamento di selvaggina che va invece inserito alla classe 01.49 Allevamento di altri animali.»

(24)

Nel paragrafo 1.93, l’equazione per «Industria agricola dei CEA» è sostituita da quanto segue:

«Industria agricola dei CEA

=

Conti nazionali (CN) del settore agricolo

Unità impegnate nella produzione di sementi (per la ricerca o la certificazione)

Produzione di unità che forniscono servizi agricoli associati diversi da lavori agricoli eseguiti da terzi (come la messa in funzione di impianti irrigui)

Unità per le quali l’attività agricola rappresenta solo un’attività di svago

+

Attività agricole di unità la cui attività principale non è agricola (cfr. 1.18)»

(25)

Il primo comma del paragrafo 2.055 è sostituito da quanto segue:

«1.

Le due attività esercitate si riferiscono a livelli a 4 cifre diversi della NACE Rev. 2 (divisione 01: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi). Perciò l’applicazione di tale criterio esclude, ad esempio, la valutazione delle sementi prodotte e usate nella stessa azienda agricola per la produzione vegetale (durante lo stesso periodo contabile).»

(26)

Al paragrafo 2.062, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I prodotti agricoli lavorati dall’unità agricola in modo separabile [formando, cioè, un’unità d’attività economica (UAE) locale non agricola] e consumati dalle famiglie degli agricoltori si registrano come risultato delle “Attività manifatturiere” (sezione C della NACE Rev. 2), come autoconsumo.»

(27)

Il paragrafo 2.063 è sostituito dal seguente:

«2.063.

Il valore locativo imputato dell’abitazione occupata dal rispettivo proprietario non appare qui bensì nella branca “Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione” (classe 68.20 della NACE Rev. 2). La locazione di abitazioni costituisce un’attività non agricola considerata sempre separabile dall’attività agricola.»


(1)  V. anche le “note esplicative”: Eurostat: NACE Rev. 2, Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, tema 2, serie E, Lussemburgo, 2007.»

(2)  L’inclusione di queste attività in effetti non rappresenta un’anomalia rispetto alla NACE Rev. 2: cfr. gli Orientamenti introduttivì alla NACE Rev. 2.»

(3)  V. gli Orientamenti introduttivì alla NACE Rev. 2: Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, tema 2, serie E, Lussemburgo, 2007.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/10


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2008

relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2008/207/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (2), è stato firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri a Bruxelles il 31 ottobre 2007.

(2)

È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è approvato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (3).

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. MATE


(1)  Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

(3)  GU L 317 del 5.12.2007, pag. 65.


Commissione

8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2007

relativa all'aiuto di stato C 30/2006 (ex N 367/05 e N 623/05) cui l'Italia intende dare esecuzione modificando un regime esistente di riduzione dell'aliquota di accisa sui biocarburanti

[notificata con il numero C(2007) 5091]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/208/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera datata 26 luglio 2005 e protocollata il 29 luglio 2005, le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la misura d'aiuto N 367/2005 con procedura semplificata. Con lettera datata 28 settembre 2005, protocollata lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato , la misura d'aiuto N 623/2005, parimenti con procedura semplificata. La notificazione protocollata con il numero N 367/2005 riguardava le modifiche apportate ad un regime esistente, approvato dalla Commissione fino alla fine del 2005 con il numero N 717/2002 (2) mentre la notificazione protocollata con il numero N 623/2005 riguarda la proroga del regime modificato fino alla fine del 2007.

(2)

Con lettere datate 29 agosto 2005 e 21 ottobre 2005, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che sono state inviate con lettere datate 27 settembre 2005 e 21 novembre 2005, protocollate gli stessi giorni. A seguito di una riunione tra i rappresentanti dell'Italia e della Commissione, richiesta dall'Italia e tenutasi in data 9 dicembre 2005, la Commissione ha inviato il 19 dicembre 2005 una lettera in cui ricapitolava le questioni non risolte. Le autorità italiane hanno presentato le informazioni mancanti in due lettere: una inviata il 28 febbraio 2006 e protocollata il 1o marzo 2006 e una inviata il 28 aprile 2006 e protocollata il 5 maggio 2006. La seconda lettera è stata inviata dopo un incontro tra Italia e Commissione avvenuto il 15 marzo 2006 e l'invio di una lettera all'Italia avvenuto il 24 marzo 2006.

(3)

Con lettera del 7 giugno 2006, la Commissione ha informato l'Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione alla misura di aiuto. Le due notificazioni (N 623/2005 e N 367/2005) riguardavano la stessa materia e la Commissione, anche per motivi di efficienza procedurale, ha adottato una sola decisione di avvio per entrambe. Inoltre, la Commissione ha considerato tutta la corrispondenza con l'Italia relativa alla notificazione N 367/2005 come corrispondenza riguardante anche la notificazione N 623/2005. La Commissione ha adottato detta decisione con procedura normale in quanto l'Italia non ha presentato la relazione annuale prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (3) relativo alla procedura di notificazione semplificata. Inoltre, le modificazioni apportate al regime configuravano una modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e dovevano quindi essere sottoposte alla valutazione di compatibilità con il mercato comune.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di soggetti interessati. Tali osservazioni sono state trasmesse alle autorità italiane, che hanno avuto l'opportunità di replicare. Le osservazioni delle autorità italiane sono pervenute con le lettere del 28 novembre 2006 e del 10 aprile 2007.

(6)

Con lettera del 16 luglio 2007 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le autorità italiane hanno inviato con lettera del 6 agosto 2007.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(7)

Entrambe le notificazioni riguardano modifiche di un regime di aiuti esistente.

2.1.   Regime esistente

(8)

Il regime autorizzato dalla Commissione con il numero N 717/2002 prevedeva la riduzione dell'aliquota di accisa per il bioetanolo ed i suoi derivati (ETBE) nonché per gli additivi e riformulati ottenuti da biomasse, impiegati per benzine e per gasolio, escluso il biodiesel. Il bioetanolo è un prodotto agricolo e deriva al 100% da fonti energetiche rinnovabili. L'ETBE (etere etilterbutilico), che è bioetanolo trasformato in etere, viene ottenuto da alcol di origine agricola tramite la reazione del bioetanolo con l'isobutilene e deriva solo al 47% da fonti energetiche rinnovabili. L'unico additivo ottenuto da biomassa noto a tutt'oggi è il dietilcarbonato, che può essere usato come additivo per il diesel.

(9)

I biocarburanti possono essere utilizzati in forma miscelata o pura. I due prodotti finali in forma miscelata che possono fruire della riduzione sono la miscela bioetanolo-benzina (5 %-95 %) e la miscela ETBE-benzina (15 %-85 %).

(10)

Il progetto era inteso a promuovere l'uso di biocarburanti ottenuti da vino, da cereali nonché da barbabietola da zucchero e melassi. Beneficiari dell'aiuto sarebbero stati i partecipanti ad un progetto sperimentale. Nel quadro della misura di aiuto N 717/2002 sono state selezionate tre imprese tramite gara pubblica: la Ecofuel SpA, Milano, produttrice di ETBE e la IMA srl, Partinico (Palermo) e la Silcoma SpA, Correggio (Reggio Emilia), produttrici di bioetanolo. La gara era aperta a tutte le imprese comunitarie che producevano i suddetti biocarburanti e soddisfacevano le condizioni fissate nel provvedimento disciplinante le gara.

(11)

La durata prevista della misura era di tre anni, dal 2003 al 2005. Lo stanziamento complessivo previsto era di 15 493 706 euro all'anno, IVA inclusa. A causa di ritardi nella procedura di gara, l'aiuto è stato però assegnato a partire dall'inizio del 2005.

(12)

Le agevolazioni in termini di riduzione dell'aliquota dell'accisa per il periodo 2003-2005 erano le seguenti (per litro di biocarburante):

Biocarburanti

Aliquota normale

Riduzione

Aliquota ridotta

EUR/litro

Bioetanolo

0,541

(benzina)

0,26

0,281

ETBE

0,541

(benzina)

0,25427

0,28673

Altri additivi e miscele

(per benzina)

0,541

(benzina)

0,26

0,281

Altri aditivi e miscele

(per gasolio)

0,403

(gasolio)

0,16

0,243

(13)

La riduzione approvata per un litro di ETBE era equivalente ad un'esenzione completa per 0,47 litri di ETBE, ossia per la frazione di carburante derivata da biomassa (5).

(14)

La riduzione dell'aliquota di accisa si applicava ai biocarburanti sia in forma pura che miscelata. Per quanto riguarda i biocarburanti miscelati con carburanti fossili, l'Italia ha confermato che la riduzione dell'aliquota di accisa sarebbe stata proporzionata al volume del biocarburante contenuto nel prodotto finale.

(15)

Nella decisione N 717/2002, la Commissione ha concluso che le riduzioni non erano superiori alla differenza tra i costi di produzione dell'energia proveniente dai biocarburanti e il prezzo di mercato di tale energia. La Commissione ha quindi escluso che vi fossero fenomeni di sovracompensazione nel caso della produzione di biocarburanti.

2.2.   Modifiche notificate

(16)

L'Italia ha comunicato, con notificazione N 367/2005, il previsto aumento a EUR 73 milioni annui, IVA inclusa, del limite complessivo di spesa relativo al regime di cui trattasi. Con notificazione N 623/2005, essa ha inoltre comunicato la prevista proroga della misura esistente sino alla fine del 2007. La base giuridica di entrambe tali modificazioni è l'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le modificazioni sono state introdotte per rendere il programma più significativo alla luce delle importanti modifiche apportate alle politiche relative ai biocarburanti a livello comunitario [in particolare con l'adozione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (6) e della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (7)].

(17)

Per la nuova misura, verrà bandita una nuova gara. Le autorità italiane hanno sottolineato che i tre beneficiari selezionati tramite la gara svolta nell'ambito del regime esistente N 717/2002 non saranno necessariamente i beneficiari selezionati nel quadro del nuovo regime.

(18)

L'Italia ha inoltre comunicato l'intenzione di introdurre riduzioni d'accisa maggiori per i biocarburanti e aliquote d'accisa maggiori per i carburanti fossili ed ha inviato gli schemi di costo aggiornati relativi a bioetanolo e bio-ETBE. Le aliquote di accisa notificate sono le seguenti:

Biocarburanti

Aliquota normale

Riduzione

Aliquota ridotta

EUR/litro

Bioetanol

0,564

(benzina)

0,275

0,289

Bio-ETBE

0,564

(benzina)

0,265

0,299

(19)

L'agevolazione fiscale notificata relativamente al bio-ETBE (pari a 0,265 euro/litro) corrisponde ad un'esenzione fiscale completa per 0,47 litri di ETBE, ossia per la frazione di carburante ottenuta da biomassa.

(20)

I costi produttivi del bioetanolo sono aumentati di 32 euro/1 000 litri a causa dell'aumento del costo delle materie prime (barbabietola da zucchero e melassi), della trasformazione intermedia e del trasporto. L'aumento del costo di produzione del bio-ETBE (conseguenza dell'aumento del costo del bioetanolo) è stato compensato dall'aumento dei prezzi di vendita dei sottoprodotti. Il prezzo di riferimento dei carburanti fossili utilizzato per il confronto con i prezzi dei biocarburanti corrisponde a 0,453 euro/litro (8). I costi di produzione ed il prezzo dei combustibili fossili sono stati utilizzati al punto 39 per calcolare i costi di produzione addizionali dei biocarburanti ammissibili all'aiuto.

(21)

L'Italia si impegna a prevedere il monitoraggio semestrale dei costi di produzione dei carburanti fossili e, se del caso, ad adeguare la riduzione dell'aliquota di accisa allo scopo di evitare fenomeni di sovracompensazione lungo l'intera durata degli aiuti in oggetto.

(22)

Con le lettere del 21 ottobre 2005, del 19 dicembre 2005 e del 24 marzo 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di sospendere l'erogazione del nuovo aiuto nell'ambito del regime attuale per le imprese che non abbiano rimborsato eventuali aiuti incompatibili a norma di specifiche decisioni relative ai recuperi, e in particolare della decisione 2000/128/CE della Commissione, dell'11 maggio 1999 relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (9), della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (10), della decisione 2004/800/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l'Italia ha dato esecuzione (11) e della decisione 2005/315/CE, del 20 ottobre 2004, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (12), per consentire alla Commissione di computare, nella sua valutazione, la distorsione cumulata derivante dai nuovi aiuti e da precedenti aiuti incompatibili e non ancora rimborsati.

(23)

Le autorità italiane non hanno inteso assumere un impegno in tal senso. Inoltre, esse hanno dichiarato che a loro parere la sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 1997 (13) (nel prosieguo: «la sentenza Deggendorf»), in base alla quale il controllo del cumulo tra aiuti vecchi e aiuti nuovi spetta alla Commissione, non deve essere applicata ai regimi di aiuti.

(24)

Le autorità italiane hanno sottolineato che i tre beneficiari selezionati tramite gara indetta nell'ambito del regime esistente N 717/2002 (cfr. punto 6) non saranno necessariamente i beneficiari del nuovo regime.

(25)

La notifica protocollata con il numero N 623/2005 proroga dalla fine del 2005 alla fine del 2007 il regime esistente, precedentemente modificato con notifica N 367/2005.

III.   MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

(26)

Le autorità italiane non si sono impegnate a sospendere la concessione di nuovi aiuti disposti dal regime in esame alle imprese che non avessero restituito eventuali aiuti incompatibili secondo quanto stabilito nelle decisioni di recupero. Pertanto la Commissione si è trovata nell'impossibilità di valutare la distorsione cumulata derivante dai vecchi e i nuovi aiuti.

IV.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(27)

L'unico interessato che ha presentato osservazioni sull'avvio del procedimento è stata l'Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e di Acquaviti (AssoDistil).

(28)

La AssoDistil ha indicato che i beneficiari della misura notificata non sono noti e che non è scontato che saranno gli stessi che avevano beneficiato della misura precedente.

(29)

La AssoDistil ha inoltre informato la Commissione di avere proposto alle autorità italiane di assumere l'impegno d'inserire nella procedure di aggiudicazione una clausola che subordini il diritto di partecipare alla gara all'assenza di qualsiasi cumulo con precedenti aiuti illegittimi e che preveda che il pagamento dei nuovi aiuti venga sospeso qualora il beneficiario non abbia rimborsato eventuali precedenti aiuti incompatibili.

V.   OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

(30)

Con lettera ricevuta il 10 aprile 2007, le autorità italiane si sono impegnate a inserire nelle procedure di gara relative ai biocarburanti una clausola che subordina il diritto di partecipazione all'assenza di qualsiasi cumulo con precedenti aiuti illegittimi. Inoltre, le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento dei nuovi aiuti qualora i beneficiari non abbiano rimborsato gli aiuti incompatibili.

(31)

Le autorità italiane hanno escluso che l'impegno possa rappresentare un precedente per regimi che saranno notificati in futuro, sottolineando che l'impegno riguarda esclusivamente gli aiuti attuali, in considerazione delle loro peculiarità.

VI.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(32)

L'Italia ha notificato la misura alla Commissione e la sua entrata in vigore è subordinata all'approvazione della stessa. L'Italia ha quindi ottemperato agli obblighi di cui dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Le modifiche al regime notificate riguardano l'aumento della dotazione di bilancio del regime e la durata dello stesso. La Commissione è stata inoltre informata in merito alla modifica della riduzione dell'accisa e alle modifiche intervenute nel calcolo del costo di produzione dei carburanti fossili.

(33)

Ai sensi dell'articolo 87 del trattato, per aiuto di Stato si intende a) l'aiuto concesso dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, b) che falsa la concorrenza c) favorendo talune imprese, d) nella misura in cui incida sugli scambi tra Stati membri.

(34)

La riduzione dell'aliquota è concessa attraverso risorse statali. La misura si prefigge di rifondere ai produttori di biocarburanti una parte dei costi di produzione. Riducendo l'onere fiscale sui prodotti, essa favorisce talune imprese o talune produzioni. In tal modo i prezzi dei biocarburanti possono essere ridotti ad un livello competitivo rispetto ai prezzi dei combustibili fossili. Giacché i biocarburanti possono fungere da succedanei dei combustibili fossili, l'agevolazione in oggetto può falsare la concorrenza nel mercato comunitario. Dato che i combustibili sono commercializzabili a livello internazionale, la misura è inoltre atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri e costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(35)

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato prevede una deroga al principio generale dell'incompatibilità con il mercato comune, di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune attività economiche o regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(36)

Le misure d'aiuto proposte sono intese a rafforzare l'uso di carburanti ecologici in modo da ridurre l'emissione di gas serra. Lo sviluppo delle energie rinnovabili e in particolare dei biocarburanti (14) è stato promosso fin dal 1995 attraverso l'adozione di numerose misure comunitarie (15), e in particolare, a partire dal 2003, con la direttiva 2003/30/CE (16). Ai sensi dell'articolo 3 di detta direttiva gli Stati Membri devono garantire l'immissione sul mercato di una quota minima di biocarburanti. Il valore di riferimento degli obiettivi nazionali è pari al 5,75 % e dovrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 2010.

(37)

Gli obiettivi del regime in oggetto sono in linea con la politica comunitaria in questo settore. La Commissione deve valutare la misura notificata alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (17) salvo che l'aiuto sia destinato a sostenere prodotti compresi nell'elenco contenuto nell'allegato I del trattato, elenco che enumera i prodotti disciplinati dal titolo II relativo all'agricultura.

(38)

In base alla sezione E.3.3 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente gli Stati membri possono concedere aiuti al funzionamento per la produzione di energia rinnovabile. La Commissione è del parere che siffatti aiuti possano fruire di un trattamento speciale a causa delle difficoltà sperimentate in certi casi dalle fonti di energia rinnovabile nel competere efficacemente con le fonti di energia convenzionali.

(39)

Il punto 56 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente prevede che gli aiuti compensino la differenza tra il costo di produzione dell'energia da fonti energetiche rinnovabili e il prezzo di mercato dell'energia stessa. Tale orientamento viene ulteriormente sviluppato ai punti 59 e 60 della disciplina stessa. Le tabelle successive, basate sulle informazioni inviate dall'Italia, dimostrano chiaramente che l'aiuto permette ai produttori di vendere la miscela di carburante ad un prezzo appena sufficiente per competere con il carburante fossile. Tale situazione non varierà per tutta la durata del regime. L'Italia ha infatti confermato che le modifiche del prezzo dei carburanti fossili e del costo di produzione dei biocarburanti saranno oggetto di un monitoraggio a cadenza semestrale e che, se del caso, l'entità dell'aiuto verrà corretta.

Costi di produzione per 1 000 litri

Bioetanolo

Bio-ETBE

Barbabietola da zucchero/melassi

Cereali

Vino

A)

Materie prime

270,00

380,00

650,00

Bioetanolo

:

334,10

Raffinato (1)

:

400,00

B)

Manodopera

30,00

30,00

30,00

21,50

C)

Rimborsi del capitale

30,00

30,00

30,00

9,70

D)

Trasformazione intermedia

205,00

215,00

195,00

37,10

E)

Costi di trasporto

22,00

22,00

22,00

 

F)

Ricavi da vendita di sottoprodotti

 

– 130,00

 

– 149,00

G)

Costi di produzione

(A + B + C + D + E + F)

557,00

530,00

910,00

653,40

H)

Margine di utile 5 %

27,85

27,35

46,35

32,67

I)

Fattore correttivo potere calorico (18)

270,36

265,50

449,94

110,46

J)

Totale tasse escluse

(G + H + I)

855,21

839,85

1 428,29

796,53

K)

Defiscalizzazione biocarburanti

274,78

274,78

274,78

265,08

L)

Prezzo dei biocarburanti (J – K)

580,42

565,07

1 148,51

531,45

M)

Prezzo di riferimento dei carburanti fossili tasse escluse

453,00

453,00

453,00

453,00

Differenza (L – M) (19)

127,43

112,07

695,51

78,45

(40)

La misura notificata prevede che possano beneficiare della riduzione delle imposte, oltre al bioetanolo e al bio-ETBE, anche gli additivi e riformulati derivati da biomasse. L'unico potenziale additivo derivato da biomassa noto a tutt'oggi è il dietilcarbonato. Poiché tale prodotto tuttavia non è ancora sul mercato, non è disponibile alcuna informazione sui relativi costi di produzione. Lo stesso dicasi per ulteriori potenziali additivi e riformulati derivati da biomassa che non sono ancora noti ma che in futuro potrebbero essere introdotti in base al regime di cui trattasi. La Commissione europea osserva che l'Italia, nell'ambito del regime esistente (aiuto N 717/2002) (20), si è impegnata a condurre una specifica analisi, non appena un nuovo prodotto beneficerà dell'agevolazione fiscale, per verificare che l'agevolazione stessa non produca fenomeni di sovracompensazione. Anche tali informazioni saranno incluse nelle relazioni annuali da presentare alla Commissione.

(41)

I cereali, la barbabietola da zucchero e i melassi nonché il vino, utilizzati per produrre i biocarburanti nel quadro del regime in oggetto, rientrano rispettivamente nel capitolo 10, nel capitolo 17.03 e nel capitolo 22.05 dell'Allegato I del trattato, in cui sono enumerati i prodotti disciplinati dal titolo II (Agricoltura) del trattato stesso. Gli aiuti a favore di tali prodotti rientrano nel campo di applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e sono esclusi dall'ambito della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 7 della disciplina stessa. A norma del punto 194 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (21), le notifiche pendenti al 1o gennaio 2007 devono essere valutate in base agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo del 2000 (22). A norma del punto 5.5.3 di quest'ultimi orientamenti, in casi debitamente giustificati, come nel caso degli aiuti per lo sviluppo dei biocarburanti, la Commissione può altresì approvare gli aiuti al funzionamento qualora si dimostrino necessari per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di mezzi di produzione ecocompatibili invece di processi produttivi tradizionali. L'aiuto deve limitarsi alla compensazione dell'incidenza dei costi aggiuntivi ed essere oggetto di riesame periodico almeno ogni cinque anni. Il regime di aiuti di cui trattasi soddisfa tali condizioni poiché gli aiuti riguardano solamente biocarburanti che in assenza delle agevolazioni non sarebbero competitivi sul mercato e poiché il livello degli aiuti sarà sottoposto ad un esame ed eventualmente adeguato ogni anno per escludere fenomeni di sovracompensazione dei costi di produzione.

(42)

Poiché prevede la riduzione dell'accisa relativa ad un prodotto energetico, la misura deve essere valutata anche alla luce della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici) (23).

(43)

L'articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva permette agli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai biocarburanti. Tuttavia l'articolo 16, paragrafo 2, della stessa limita l'esenzione o la riduzione dell'imposta alla frazione di prodotto ottenuta da biomassa. Mentre il bioetanolo è derivato completamente da biomassa, solo il 47 % di un litro di ETBE è ottenuto data tale fonte. La riduzione dell'accisa sull'bio-ETBE introdotta dall'Italia (pari a 0,26508 euro) corrisponde al 47 % dell'aliquota di accisa normale (0,564 euro). Essa rappresenta quindi un'esenzione fiscale integrale della frazione dell'ETBE ottenuta da biomassa ed è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva.

(44)

La riduzione dell'accisa si applica ai biocarburanti sia in forma pura che miscelata. Per quanto riguarda i biocarburanti miscelati con carburante fossile, la riduzione dell'accisa sarà proporzionata alla quantità di biocarburante nel prodotto finale. Pertanto, quanto più è elevata la percentuale di biocarburante nel prodotto finale, tanto maggiore è il valore della potenziale riduzione dell'accisa sul prodotto finale.

(45)

Il regime notificato rispetta anche l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, secondo cui le riduzioni di tassazione devono essere modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei biocarburanti.

(46)

Della misura possono beneficiare tutte le imprese comunitarie che producono i biocarburanti di cui trattasi e soddisfano le condizioni fissate nel provvedimento disciplinante la gara. La misura non risulta quindi discriminatoria.

(47)

Va rilevato che la misura non è entrata in vigore, poiché le autorità italiane intendono applicarla solo dopo l'autorizzazione della Commissione.

(48)

Va altresì rilevato che la misura originale è stata prorogata e che il nuovo periodo di applicazione scade il 31 dicembre 2007.

(49)

La Commissione sottolinea inoltre il problema dell'eventuale cumulo della distorsione derivante dall'aiuto in esame, disposto dal regime di riduzione dell'aliquota di accisa, con le distorsioni derivanti da altri aiuti illegittimi e incompatibili, in particolare disposti dai regimi menzionati al punto 22, che non siano ancora stati rimborsati. Secondo la sentenza Deggendorf la compatibilità di un nuovo aiuto può dipendere dall'esistenza di un precedente aiuto illegittimo che non sia stato restituito, poiché l'effetto cumulato degli aiuti potrebbe produrre gravi distorsioni di concorrenza nel mercato comune.

(50)

La Commissione osserva che, per quanto riguarda l'applicazione della sentenza Deggendorf, le autorità italiane si sono impegnate, nel contesto della misura in oggetto, ad inserire nella gara relativa ai biocarburanti una clausola che subordina il diritto di partecipazione all'assenza di qualsiasi cumulo con precedenti aiuti illegittimi. Inoltre, le stesse autorità si impegnano a sospendere il pagamento dei nuovi aiuti nei casi in cui i beneficiari non abbiano ancora rimborsato gli aiuti incompatibili richiamati dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento.

(51)

La Commissione osserva infine che durante il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, essa non ha ricevuto, da parte di terzi interessati, osservazioni indicanti che gli aiuti proposti possano incidere sulle condizioni degli scambi o falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse.

VII.   CONCLUSIONI

(52)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura soddisfa le disposizioni pertinenti della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e della direttiva 2003/96/CE. Le autorità italiane si sono inoltre impegnate a sospendere, nell'ambito del regime attuale, l'erogazione degli aiuti alle imprese che non abbiano ancora restituito eventuali aiuti incompatibili in conformità a pregresse decisioni di recupero. La misura può pertanto essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura cui l'Italia intende dare esecuzione in base all'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per un importo annuo di 73 milioni di euro, consistente nella modificazione, con proroga al 31 dicembre 2007, di un esistente regime di riduzione dell'aliquota di accisa sui biocarburanti, è compatibile con il mercato comune.

L'esecuzione di detta misura è di conseguenza autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 157 del 6.7.2006, pag. 8.

(2)  GU C 16 del 22.1.2004, pag. 23.

(3)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU C 218 del 9.9.2006, pag. 2.

(5)  Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti (GU L 123 del 17.5.2003).

(6)  GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

(7)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(8)  Il prezzo dei carburanti fossili è il valore medio registrato nel 2005 del prezzo di mercato dei carburanti fossili. Tutte le modifiche dei dati sui costi di produzione si basano sulle osservazioni relative al 2005 e dipendono dall’andamento dei prezzi di mercato.

(9)  GU L 42 del 15.2.2000, pag. 1.

(10)  GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21.

(11)  GU L 352 del 27.11.2004, pag. 10.

(12)  GU L 100 del 20.4.2005, pag. 46.

(13)  Causa C-355/95P, Textilwerke Deggendorf GmbG (TWD) contro Commissione [1997] Racc.I-2549, punti 25-27.

(14)  I biocarburanti sono inclusi nella definizione di fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.9.2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283, del 27.10.2001, pag. 33).

(15)  Cfr. fra l’altro il Libro bianco del 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili [COM(1997) 599 def. del 26.11.1997], il Libro verde della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione europea [COM(2000) 769 del 29.11.2000], la comunicazione della Commissione sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti [COM(2001) 547 del 7.11.2001].

(16)  GU L 123 del 17.5.2003.

(17)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(18)  Il fattore correttivo potere calorico è stato calcolato nel modo seguente: per il bioetanolo (31/21,2 – 1) × 100 %, per il bio-ETBE (31/26,7 – 1) × 100 %. La somma delle voci G e H deve essere moltiplicata per tali fattori.

(19)  Se la differenza è positiva, il livello dell'aiuto è ammissibile. Se la differenza è negativa, il livello dell'aiuto è troppo elevato e si ha sovracompensazione.

(20)  GU C 16 del 22.1.2004, pag. 23.

(21)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(22)  GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(23)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.


8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2008

che modifica l'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria

[notificata con il numero C(2008) 827]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/209/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'allegato VI, capitolo 4, sezione B, lettera f), primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania ha accordato alla Bulgaria periodi di transizione per permettere ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte di conformarsi al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale (1).

(2)

L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione è stata modificata con le decisioni 2007/26/CE (2) e 2007/689/CE (3) della Commissione.

(3)

La Bulgaria ha fornito garanzie che due stabilimenti di trasformazione del latte hanno completato il processo di ammodernamento e sono attualmente conformi alla normativa comunitaria. Tali stabilimenti sono autorizzati a ricevere e trasformare separatamente il latte conforme e non conforme. Essi vanno perciò aggiunti all'elenco che figura nell'appendice dell'allegato VI, capitolo II.

(4)

L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti figuranti nell'allegato della presente decisione sono aggiunti all'appendice dell'allegato VI, capitolo II dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

(2)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 35.

(3)  GU L 282 del 26.10.2007, pag. 60.


ALLEGATO

Stabilimenti di trasformazione del latte che devono essere aggiunti all'appendice dell'allegato VI, capitolo II dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania

«Regione Dobrich – N. 8

12

BG 0812009

“Serdika — 90” AD

gr. Dobrich ul.

gr. Dobrich

ul. “25 septemvri” 100

Regione Smolyan – N. 21

13

BG 2112001

“Rodopeya — Belev” EOOD

gr. Smolyan

gr. Sliven

kv. “Rechitsa”»


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