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Document L:2010:253:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 253, 28 settembre 2010


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ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.253.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 253

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
28 settembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 848/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, che deroga, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le date previste per comunicare il riporto di zucchero eccedente

1

 

*

Regolamento (UE) n. 849/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti ( 1 )

2

 

*

Regolamento (UE) n. 850/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, che avvia un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

42

 

*

Regolamento (UE) n. 851/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, recante centotrentaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

46

 

 

Regolamento (UE) n. 852/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

48

 

 

Regolamento (UE) n. 853/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

50

 

 

Regolamento (UE) n. 854/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2010 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

52

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/573/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

54

 

 

2010/574/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 21 settembre 2010, relativa all’amministrazione dei prestiti del SESF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2010/15)

58

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/575/UE

 

*

Decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 16 settembre 2010, recante modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/1


REGOLAMENTO (UE) N. 848/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2010

che deroga, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le date previste per comunicare il riporto di zucchero eccedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, ogni impresa che abbia deciso di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, deve informare della propria decisione lo Stato membro interessato entro una data stabilita dallo Stato membro stesso, nei limiti stabiliti dall’articolo in questione.

(2)

Per facilitare l’offerta dello zucchero fuori quota sul mercato dell’UE, cosa che consentirebbe alle imprese di rispondere a cambiamenti imprevisti della domanda negli ultimi mesi della campagna di commercializzazione 2010/2011, è necessario dare agli Stati membri la possibilità di stabilire date posteriori entro le quali le imprese devono comunicare la quantità di zucchero eccedente che deve essere riportata.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la campagna 2010/2011 le imprese che abbiano deciso di riportare alla campagna di commercializzazione successiva quantitativi di zucchero, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento, ne informano lo Stato membro interessato entro una data da stabilirsi da parte dallo stesso tra il 1o febbraio e il 15 agosto 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2010 e fino al 30 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


28.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/2


REGOLAMENTO (UE) N. 849/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La valutazione delle prime due trasmissioni di dati nel 2006 e nel 2008 ha messo in evidenza la necessità di colmare alcune lacune concettuali degli allegati del regolamento (CE) n. 2150/2002.

(2)

La Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 (2) e ha proposto talune modifiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2150/2002.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito con il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2150/2002 sono sostituiti come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

(2)  COM(2008) 355 definitivo.

(3)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

PRODUZIONE DI RIFIUTI

SEZIONE 1

Copertura

1.

Le statistiche sono compilate per tutte le attività classificate nelle sezioni da A a U della NACE Rev. 2, in cui rientrano tutte le attività economiche.

Il presente allegato riguarda inoltre:

a)

i rifiuti domestici;

b)

i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.

2.

I rifiuti riciclati nel sito in cui sono stati prodotti non sono contemplati dal presente allegato.

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

Sono prodotte statistiche per le seguenti categorie di rifiuti:

Elenco di aggregati

 

Versione 4 della Classificazione europea dei rifiuti a fini statistici (EWC-Stat)

 

Voce

 

Descrizione

Rifiuti pericolosi/non pericolosi

1

01.1

Solventi usati

Pericolosi

2

01.2

Rifiuti acidi, alcalini o salini

Non pericolosi

3

01.2

Rifiuti acidi, alcalini o salini

Pericolosi

4

01.3

Oli usati

Pericolosi

5

01.4, 02, 03.1

Rifiuti chimici

Non pericolosi

6

01.4, 02, 03.1

Rifiuti chimici

Pericolosi

7

03.2

Fanghi derivanti da acque reflue industriali

Non pericolosi

8

03.2

Fanghi derivanti da acque reflue industriali

Pericolosi

9

03.3

Fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

Non pericolosi

10

03.3

Fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

Pericolosi

11

05

Rifiuti della sanità e biologici

Non pericolosi

12

05

Rifiuti della sanità e biologici

Pericolosi

13

06.1

Rifiuti metallici ferrosi

Non pericolosi

14

06.2

Rifiuti metallici non ferrosi

Non pericolosi

15

06.3

Rifiuti metallici misti, ferrosi e non ferrosi

Non pericolosi

16

07.1

Rifiuti in vetro

Non pericolosi

17

07.1

Rifiuti in vetro

Pericolosi

18

07.2

Rifiuti di carta e cartone

Non pericolosi

19

07.3

Rifiuti di gomma

Non pericolosi

20

07.4

Rifiuti in plastica

Non pericolosi

21

07.5

Rifiuti in legno

Non pericolosi

22

07.5

Rifiuti in legno

Pericolosi

23

07.6

Rifiuti tessili

Non pericolosi

24

07.7

Rifiuti contenenti PCB

Pericolosi

25

08 (escl. 08.1, 08.41)

Apparecchiature scartate (esclusi i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori)

Non pericolosi

26

08 (escl. 08.1, 08.41)

Apparecchiature scartate (esclusi i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori)

Pericolosi

27

08.1

Veicoli fuori uso

Non pericolosi

28

08.1

Veicoli fuori uso

Pericolosi

29

08.41

Batterie e accumulatori

Non pericolosi

30

08.41

Batterie e accumulatori

Pericolosi

31

09.1

Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale

Non pericolosi

32

09.2

Residui vegetali

Non pericolosi

33

09.3

Feci animali, urine e letame

Non pericolosi

34

10.1

Rifiuti domestici e simili

Non pericolosi

35

10.2

Materiali misti e indifferenziati

Non pericolosi

36

10.2

Materiali misti e indifferenziati

Pericolosi

37

10.3

Residui di cernita

Non pericolosi

38

10.3

Residui di cernita

Pericolosi

39

11

Fanghi comuni

Non pericolosi

40

12.1

Rifiuti minerali della costruzione e della demolizione

Non pericolosi

41

12.1

Rifiuti minerali della costruzione e della demolizione

Pericolosi

42

12.2, 12.3, 12.5

Altri rifiuti minerali

Non pericolosi

43

12.2, 12.3, 12.5

Altri rifiuti minerali

Pericolosi

44

12.4

Residui di combustione

Non pericolosi

45

12.4

Residui di combustione

Pericolosi

46

12.6

Terra

Non pericolosi

47

12.6

Terra

Pericolosi

48

12.7

Terra di dragaggio

Non pericolosi

49

12.7

Terra di dragaggio

Pericolosi

50

12.8, 13

Rifiuti minerali derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti e rifiuti stabilizzati

Non pericolosi

51

12.8, 13

Rifiuti minerali derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti e rifiuti stabilizzati

Pericolosi

SEZIONE 3

Caratteristiche

Sono compilate statistiche per le seguenti caratteristiche e disaggregazioni:

1.

il quantitativo di rifiuti prodotti per ciascuna delle categorie di rifiuti elencate nella sezione 2, punto 1, e per ciascuna attività di produzione di rifiuti elencata nella sezione 8, punto 1;

2.

la popolazione servita da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili.

SEZIONE 4

Unità di misura

1.

L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è 1 tonnellata di rifiuti umidi (normali), fatta eccezione per le categorie “fanghi derivanti da acque reflue industriali”, “fanghi comuni”, “fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti” e “terra di dragaggio” per le quali l'unità di misura è costituita da 1 tonnellata di materia secca.

2.

Per la caratteristica di cui alla sezione 3, punto 2, l'unità di misura è la percentuale della popolazione servita.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1.

Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2.

Il primo anno di riferimento per le statistiche sui rifiuti sulla base della presente revisione è il 2010.

3.

Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento.

SEZIONE 6

Trasmissione dei risultati a Eurostat

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione sulla copertura e sulla qualità delle statistiche

1.

Per ogni voce della sezione 8 (attività e famiglie) gli Stati membri indicano in quale percentuale le statistiche elaborate sono rappresentative del complesso dei rifiuti della rispettiva voce. La copertura minima è stabilita dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2.

Gli Stati membri presentano una relazione sulla qualità, indicando il grado di precisione dei dati rilevati. Essi forniscono una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, punto 1, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione 8.

3.

La Commissione acclude le relazioni sulla copertura e sulla qualità delle statistiche alla relazione prevista all'articolo 8 del regolamento.

SEZIONE 8

Produzione dei risultati

1.

I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, punto 1, devono essere elaborati per:

1.1.

le seguenti voci della NACE Rev. 2:

Voce

 

Descrizione

1

Sezione A

Agricoltura, silvicoltura e pesca

2

Sezione B

Attività estrattiva

3

Divisione 10

Industrie alimentari

Divisione 11

Produzione di bevande

Divisione 12

Industria del tabacco

4

Divisione 13

Industrie tessili

Divisione 14

Confezione di articoli di abbigliamento

Divisione 15

Confezione di articoli in pelle e simili

5

Divisione 16

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

6

Divisione 17

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

Divisione 18

Stampa e riproduzione su supporti registrati

7

Divisione 19

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

8

Divisione 20

Fabbricazione di prodotti chimici

Divisione 21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Divisione 22

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

9

Divisione 23

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

10

Divisione 24

Attività metallurgiche

Divisione 25

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

11

Divisione 26

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

Divisione 27

Fabbricazione di apparecchiature elettriche

Divisione 28

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.

Divisione 29

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Divisione 30

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

12

Divisione 31

Fabbricazione di mobili

Divisione 32

Altre industrie manifatturiere

Divisione 33

Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature

13

Sezione D

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

14

Divisione 36

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Divisione 37

Gestione delle reti fognarie

Divisione 39

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

15

Divisione 38

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

16

Sezione F

Costruzioni

17

 

Attività di servizi:

Sezione G, esclusa la classe 46.77

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

Sezione H

Trasporto e magazzinaggio

Sezione I

Servizi di alloggio e di ristorazione

Sezione J

Servizi di informazione e comunicazione

Sezione K

Attività finanziarie e assicurative

Sezione L

Attività immobiliari

Sezione M

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sezione N

Attività amministrative e di servizi di supporto

Sezione O

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Sezione P

Istruzione

Sezione Q

Sanità e assistenza sociale

Sezione R

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

Sezione S

Altre attività di servizi

Sezione T

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

Sezione U

Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali

18

Classe 46.77

Commercio all'ingrosso di rottami e cascami

1.2.

famiglie

Voce

 

Descrizione

19

 

Rifiuti domestici

2.

Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (1) conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

Nella relazione sulla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE Rev. 2.

ALLEGATO II

RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SEZIONE 1

Copertura

1.

Le statistiche devono essere compilate per tutte le strutture di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, punto 2, e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE Rev. 2, di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1.

2.

Le strutture le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti non sono contemplate dal presente allegato.

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

Le categorie di rifiuti per le quali devono essere compilate le statistiche, secondo le operazioni di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le categorie menzionate nell'allegato I, sezione 2, punto 1.

SEZIONE 3

Caratteristiche

Sono compilate statistiche per le seguenti caratteristiche e disaggregazioni:

Voce

Descrizione

Livello regionale

1

Il quantitativo di rifiuti trattati per ciascuna delle categorie di rifiuti elencate nella sezione 2 e per ciascuna voce delle operazioni di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, escluso il riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti.

Nazionale

2

Il numero e la capacità delle strutture per le operazioni di cui alla voce 4 della sezione 8, punto 2, con una disaggregazione per:

a) rifiuti pericolosi, b) rifiuti non pericolosi e c) rifiuti inerti.

Nazionale

3

Il numero di strutture per le operazioni di cui alla voce 4 della sezione 8, punto 2, chiuse (nessun ulteriore deposito) dopo l'ultimo anno di riferimento, con una disaggregazione per:

a) rifiuti pericolosi, b) rifiuti non pericolosi e c) rifiuti inerti.

Nazionale

4

Il numero di strutture per le operazioni di recupero e smaltimento elencate nella sezione 8, punto 2, esclusa la voce 5.

NUTS 2

5

Il numero di strutture per le operazioni di recupero e smaltimento elencate nella sezione 8, punto 2, escluse le voci 3 e 5.

NUTS 2

SEZIONE 4

Unità di misura

L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è 1 tonnellata di rifiuti umidi (normali), fatta eccezione per le categorie “fanghi derivanti da acque reflue industriali”, “fanghi comuni”, “fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti” e “terra di dragaggio” per le quali l'unità di misura è costituita da 1 tonnellata di materia secca.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1.

Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2.

Il primo anno di riferimento per le statistiche sui rifiuti sulla base della presente revisione è il 2010.

3.

Gli Stati membri forniscono i dati per le strutture per le operazioni di cui alla sezione 8, punto 2, ogni due anni dopo il primo anno di riferimento.

SEZIONE 6

Trasmissione dei risultati a Eurostat

I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione sulla copertura e sulla qualità delle statistiche

1.

Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicano in quale percentuale le statistiche elaborate sono rappresentative del complesso dei rifiuti della rispettiva voce. La copertura minima è stabilita dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2.

Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 gli Stati membri presentano una relazione sulla qualità, indicando il grado di precisione dei dati rilevati.

3.

La Commissione acclude le relazioni sulla copertura e sulla qualità delle statistiche alla relazione prevista all'articolo 8 del regolamento.

SEZIONE 8

Operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

1.

I risultati devono essere elaborati per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, conformemente alle caratteristiche di cui alla sezione 3.

2.

Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento (i codici si riferiscono a quelli degli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE (2):

Voce

 

Tipo di operazione di recupero e smaltimento

Incenerimento

1

R1

Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

2

D10

Incenerimento a terra

Operazioni di recupero (escluso il recupero energetico)

3a

R2 +

Recupero/rigenerazione dei solventi

R3 +

Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 +

Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 +

Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 +

Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 +

Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 +

Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

R9 +

Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 +

Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

3b

 

Riporto

Operazioni di smaltimento

4

D1 +

Deposito sul o nel suolo (ad esempio, discarica, ecc.)

D5 +

Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio, sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)

D12

Deposito permanente (ad esempio, sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

5

D2 +

Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)

D3 +

Iniezioni in profondità (ad esempio, iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)

D4 +

Lagunaggio (ad esempio, scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D6 +

Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7

Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

ALLEGATO III

TABELLA DI CORRISPONDENZA

a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2150/2002, tra EWC-Stat Rev. 4 (nomenclatura statistica dei rifiuti stabilita principalmente in base alle sostanze) e l'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione  (3)

01   

Rifiuti chimici dei composti

01.1   

Solventi usati

01.11   

Solventi spesi alogenati

1   

Pericolosi

 

 

 

 

07 01 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 02 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 03 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 04 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 05 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 06 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 07 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

14 06 01*

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

altri solventi e miscele di solventi, alogenati

 

 

 

 

14 06 04*

fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

01.12   

Solventi spesi non alogenati

1   

Pericolosi

 

 

 

 

07 01 04*

altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 02 04*

altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 03 04*

altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 04 04*

altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 05 04*

altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 06 04*

altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 07 04*

altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

14 06 03*

altri solventi e miscele di solventi

 

 

 

 

14 06 05*

fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

 

 

 

 

20 01 13*

solventi

01.2   

Rifiuti acidi, alcalini o salini

01.21   

Rifiuti acidi

1   

Pericolosi

 

 

 

 

06 01 01*

acido solforico e acido solforoso

 

 

 

 

06 01 02*

acido cloridrico

 

 

 

 

06 01 03*

acido fluoridrico

 

 

 

 

06 01 04*

acido fosforico e fosforoso

 

 

 

 

06 01 05*

acido nitrico e acido nitroso

 

 

 

 

06 01 06*

altri acidi

 

 

 

 

06 07 04*

soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto

 

 

 

 

08 03 16*

residui di soluzioni chimiche per incisione

 

 

 

 

09 01 04*

soluzioni di fissaggio

 

 

 

 

09 01 05*

soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

 

 

 

 

10 01 09*

acido solforico

 

 

 

 

11 01 05*

acidi di decappaggio

 

 

 

 

11 01 06*

acidi non specificati altrimenti

 

 

 

 

16 06 06*

elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

 

 

 

 

20 01 14*

acidi

01.22   

Rifiuti alcalini

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

03 03 09

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

 

 

 

 

11 01 14

rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

1   

Pericolosi

 

 

 

 

05 01 11*

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

 

 

 

 

06 02 01*

idrossido di calcio

 

 

 

 

06 02 03*

idrossido di ammonio

 

 

 

 

06 02 04*

idrossido di sodio e di potassio

 

 

 

 

06 02 05*

altre basi

 

 

 

 

09 01 01*

soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

 

 

 

 

09 01 02*

soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

 

 

 

 

09 01 03*

soluzioni di sviluppo a base di solventi

 

 

 

 

11 01 07*

basi di decappaggio

 

 

 

 

11 01 13*

rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

11 03 01*

rifiuti contenenti cianuro

 

 

 

 

19 11 04*

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

 

 

 

 

20 01 15*

sostanze alcaline

01.24   

Altri rifiuti salini

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

05 01 16

rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

 

 

 

 

05 07 02

rifiuti contenenti zolfo

 

 

 

 

06 03 14

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

 

 

 

 

06 06 03

rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

 

 

 

 

11 02 06

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

1   

Pericolosi

 

 

 

 

06 03 11*

sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

 

 

 

 

06 03 13*

sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

 

 

 

 

06 03 15*

ossidi metallici contenenti metalli pesanti

 

 

 

 

06 04 03*

rifiuti contenenti arsenico

 

 

 

 

06 04 04*

rifiuti contenenti mercurio

 

 

 

 

06 04 05*

rifiuti contenenti altri metalli pesanti

 

 

 

 

06 06 02*

rifiuti contenenti solfuri pericolosi

 

 

 

 

10 03 08*

scorie saline della produzione secondaria

 

 

 

 

10 04 03*

arsenato di calcio

 

 

 

 

11 01 08*

fanghi di fosfatazione

 

 

 

 

11 02 05*

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

11 03 02*

altri rifiuti

 

 

 

 

11 05 04*

fondente esaurito

 

 

 

 

16 09 01*

permanganati, ad esempio permanganato di potassio

 

 

 

 

16 09 02*

cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

01.3   

Oli usati

01.31   

Oli da motore usati

1   

Pericolosi

 

 

 

 

13 02 04*

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

 

 

 

 

13 02 05*

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

 

 

 

 

13 02 06*

scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

 

 

 

 

13 02 07*

olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

 

 

 

 

13 02 08*

altri oli da macchinari, trasmissioni e ingranaggi

01.32   

Altri oli usati

1   

Pericolosi

 

 

 

 

05 01 02*

fanghi da processi di dissalazione

 

 

 

 

05 01 03*

morchie e fondi di serbatoi

 

 

 

 

05 01 04*

fanghi acidi da processi di alchilazione

 

 

 

 

05 01 12*

acidi contenenti oli

 

 

 

 

08 03 19*

oli disperdenti

 

 

 

 

08 04 17*

olio di resina

 

 

 

 

12 01 06*

oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

 

 

 

 

12 01 07*

oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

 

 

 

 

12 01 08*

emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

 

 

 

 

12 01 09*

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

 

 

 

 

12 01 10*

oli sintetici per macchinari

 

 

 

 

12 01 12*

cere e grassi esauriti

 

 

 

 

12 01 18*

fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

 

 

 

 

12 01 19*

oli per macchinari, facilmente biodegradabili

 

 

 

 

13 01 04*

emulsioni clorurate

 

 

 

 

13 01 05*

emulsioni non clorurate

 

 

 

 

13 01 09*

oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

 

 

 

 

13 01 10*

oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

 

 

 

 

13 01 11*

oli sintetici per circuiti idraulici

 

 

 

 

13 01 12*

oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

 

 

 

 

13 01 13*

altri oli per circuiti idraulici

 

 

 

 

13 03 06*

oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

 

 

 

 

13 03 08*

oli sintetici isolanti e termoconduttori

 

 

 

 

13 03 09*

oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

 

 

 

 

13 03 10*

altri oli isolanti e termoconduttori

 

 

 

 

13 05 06*

oli prodotti dalla separazione olio/acqua

 

 

 

 

20 01 26*

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

01.4   

Catalizzatori chimici esauriti

01.41   

Catalizzatori chimici esauriti

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

16 08 01

catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

 

 

 

 

16 08 04

catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)

1   

Pericolosi

 

 

 

 

16 08 02*

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

 

 

 

 

16 08 05*

catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

 

 

 

 

16 08 06*

liquidi esauriti usati come catalizzatori

 

 

 

 

16 08 07*

catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

02   

Rifiuti di preparazioni chimiche

02.1   

Rifiuti chimici (senza specifiche)

02.11   

Rifiuti di prodotti agrochimici

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

02 01 09

rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

1   

Pericolosi

 

 

 

 

02 01 08*

rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

06 13 01*

prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

 

 

 

 

20 01 19*

pesticidi

02.12   

Medicine non utilizzate

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

07 05 14

rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

1   

Pericolosi

 

 

 

 

07 05 13*

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

18 01 08*

medicinali citotossici e citostatici

 

 

 

 

18 02 07*

medicinali citotossici e citostatici

 

 

 

 

20 01 31*

medicinali citotossici e citostatici

02.13   

Rifiuti di pitture, vernici, inchiostri e adesivi

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

04 02 17

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

 

 

 

 

08 02 01

polveri di scarto di rivestimenti

 

 

 

 

08 03 07

fanghi acquosi contenenti inchiostro

 

 

 

 

08 03 08

rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

 

 

 

 

08 03 13

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

fanghi di inchiostro da stampa, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

 

 

 

 

08 04 10

adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

 

 

 

 

20 01 28

vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

1   

Pericolosi

 

 

 

 

04 02 16*

tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

08 01 11*

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

 

 

 

 

08 01 13*

fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

 

 

 

 

08 01 15*

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

 

 

 

 

08 01 17*

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

 

 

 

 

08 01 19*

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

 

 

 

 

08 03 12*

scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

08 03 14*

fanghi di inchiostro da stampa, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

08 03 17*

toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

08 04 09*

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

 

 

 

 

08 04 11*

fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

 

 

 

 

08 04 13*

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

 

 

 

 

08 04 15*

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

 

 

 

 

20 01 27*

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

02.14   

Altri rifiuti di preparazioni chimiche

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

02 07 03

rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

 

 

 

 

03 02 99

prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

 

 

 

 

04 01 09

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

 

 

 

 

04 02 15

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

 

 

 

 

07 02 15

rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

 

 

 

 

16 01 15

liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

1   

Pericolosi

 

 

 

 

03 02 01*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

 

 

 

 

03 02 02*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

 

 

 

 

03 02 03*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

 

 

 

 

03 02 04*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

 

 

 

 

03 02 05*

altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

04 02 14*

rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

 

 

 

 

05 07 01*

rifiuti contenenti mercurio

 

 

 

 

06 08 02*

rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

 

 

 

 

06 10 02*

rifiuti contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

07 02 14*

rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

07 02 16*

rifiuti contenenti siliconi pericolosi

 

 

 

 

07 04 13*

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

08 01 21*

residui di vernici o di sverniciatori

 

 

 

 

08 05 01*

isocianati di scarto

 

 

 

 

10 09 13*

scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 09 15*

scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 10 13*

scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 10 15*

scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

11 01 16*

resine a scambio ionico saturate o esaurite

 

 

 

 

11 01 98*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

16 01 13*

liquidi per freni

 

 

 

 

16 01 14*

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

16 05 04*

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

16 09 03*

perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

 

 

 

 

16 09 04*

sostanze ossidanti non specificate altrimenti

 

 

 

 

18 01 06*

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

18 02 05*

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

20 01 17*

prodotti fotochimici

 

 

 

 

20 01 29*

detergenti, contenenti sostanze pericolose

02.2   

Esplosivi non utilizzati

02.21   

Esplosivi di scarto e prodotti pirotecnici

1   

Pericolosi

 

 

 

 

16 04 02*

fuochi artificiali di scarto

 

 

 

 

16 04 03*

altri esplosivi di scarto

02.22   

Munizioni di scarto

1   

Pericolosi

 

 

 

 

16 04 01*

munizioni di scarto

02.3   

Rifiuti chimici misti

02.31   

Rifiuti chimici misti in piccole quantità

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

16 05 09

sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

1   

Pericolosi

 

 

 

 

16 05 06*

sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

 

 

 

 

16 05 07*

sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

 

 

 

 

16 05 08*

sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

02.33   

Imballaggi inquinati da sostanze pericolose

1   

Pericolosi

 

 

 

 

15 01 10*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

03   

Altri rifiuti chimici

03.1   

Depositi e residui chimici

03.11   

Catrami e rifiuti carbonacei

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

05 01 17

bitumi

 

 

 

 

06 13 03

nerofumo

 

 

 

 

10 01 25

rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

 

 

 

 

10 03 02

frammenti di anodi

 

 

 

 

10 03 18

rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

frammenti di anodi

 

 

 

 

11 02 03

rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

 

 

 

 

20 01 41

rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

1   

Pericolosi

 

 

 

 

05 01 07*

catrami acidi

 

 

 

 

05 01 08*

altri catrami

 

 

 

 

05 06 01*

catrami acidi

 

 

 

 

05 06 03*

altri catrami

 

 

 

 

06 13 05*

fuliggine

 

 

 

 

10 03 17*

rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

 

 

 

 

10 08 12*

rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

 

 

 

 

19 11 02*

catrami acidi

03.12   

Fanghi di emulsioni oli/acqua

1   

Pericolosi

 

 

 

 

05 01 06*

fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

 

 

 

 

13 04 01*

oli di cala da navigazione interna

 

 

 

 

13 04 02*

oli di cala derivanti dalle fognature dei moli

 

 

 

 

13 04 03*

altri oli di cala della navigazione

 

 

 

 

13 05 01*

rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

 

 

 

 

13 05 02*

fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

 

 

 

 

13 05 03*

fanghi da collettori

 

 

 

 

13 05 07*

acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

 

 

 

 

13 05 08*

miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

 

 

 

 

13 07 01*

olio combustibile e carburante diesel

 

 

 

 

13 07 02*

benzina

 

 

 

 

13 07 03*

altri carburanti (comprese le miscele)

 

 

 

 

13 08 01*

fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

 

 

 

 

13 08 02*

altre emulsioni

 

 

 

 

13 08 99*

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

16 07 09*

rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

 

 

 

 

19 02 07*

oli e concentrati prodotti da processi di separazione

03.13   

Scorie di reazioni chimiche

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

03 03 02

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

 

 

 

 

04 01 04

liquido di concia contenente cromo

 

 

 

 

04 01 05

liquido di concia non contenente cromo

 

 

 

 

11 01 12

soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

1   

Pericolosi

 

 

 

 

04 01 03*

bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

 

 

 

 

06 07 03*

fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

 

 

 

 

07 01 01*

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 01 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

 

 

 

 

07 01 08*

altri fondi e residui di reazione

 

 

 

 

07 02 01*

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 02 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

 

 

 

 

07 02 08*

altri fondi e residui di reazione

 

 

 

 

07 03 01*

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 03 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

 

 

 

 

07 03 08*

altri fondi e residui di reazione

 

 

 

 

07 04 01*

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 04 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

 

 

 

 

07 04 08*

altri fondi e residui di reazione

 

 

 

 

07 05 01*

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 05 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

 

 

 

 

07 05 08*

altri fondi e residui di reazione

 

 

 

 

07 06 01*

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 06 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

 

 

 

 

07 06 08*

altri fondi e residui di reazione

 

 

 

 

07 07 01*

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

 

 

 

 

07 07 07*

fondi e residui di reazione, alogenati

 

 

 

 

07 07 08*

altri fondi e residui di reazione

 

 

 

 

09 01 13*

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

03.14   

Residui di filtrazione e assorbenti esauriti

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

15 02 03

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque

 

 

 

 

19 09 04

carbone attivo esaurito

 

 

 

 

19 09 05

resine a scambio ionico saturate o esaurite

 

 

 

 

19 09 06

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

1   

Pericolosi

 

 

 

 

05 01 15*

filtri di argilla esauriti

 

 

 

 

06 07 02*

carbone attivato dalla produzione di cloro

 

 

 

 

06 13 02*

carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

 

 

 

 

07 01 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

 

 

 

 

07 02 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

 

 

 

 

07 02 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

 

 

 

 

07 03 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

 

 

 

 

07 03 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

 

 

 

 

07 04 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

 

 

 

 

07 04 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

 

 

 

 

07 05 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

 

 

 

 

07 05 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

 

 

 

 

07 06 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

 

 

 

 

07 06 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

 

 

 

 

07 07 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

 

 

 

 

07 07 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

 

 

 

 

11 01 15*

eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

15 02 02*

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

 

 

 

 

19 01 10*

carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

 

 

 

 

19 08 06*

resine a scambio ionico saturate o esaurite

 

 

 

 

19 08 07*

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

 

 

 

 

19 08 08*

rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 11 01*

filtri di argilla esauriti

03.2   

Fanghi derivanti da acque reflue industriali

03.21   

Fanghi derivanti da processi industriali e trattamenti di acque reflue

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

03 03 05

fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

 

 

 

 

03 03 10

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

 

 

 

 

04 01 06

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

 

 

 

 

04 01 07

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

 

 

 

 

04 02 20

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

 

 

 

 

05 06 04

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

 

 

 

 

06 05 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

 

 

 

 

10 02 12

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

altri fanghi e residui di filtrazione

 

 

 

 

10 03 28

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

 

 

 

 

11 01 10

fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

 

 

 

 

12 01 15

fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

 

 

 

 

19 08 12

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

 

 

 

 

19 13 04

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

1   

Pericolosi

 

 

 

 

04 02 19*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

05 01 09*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

06 05 02*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

07 01 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

07 02 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

07 03 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

07 04 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

07 05 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

07 06 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

07 07 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 01 20*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 01 22*

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 11 19*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

11 01 09*

fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

11 02 07*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

12 01 14*

fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

16 10 01*

soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

16 10 03*

concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 08 11*

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 08 13*

fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

 

 

 

 

19 13 03*

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 13 05*

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 13 07*

rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

03.22   

Fanghi che contengono idrocarburi

1   

Pericolosi

 

 

 

 

01 05 05*

fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

 

 

 

 

10 02 11*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

 

 

 

 

10 03 27*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

 

 

 

 

10 04 09*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

 

 

 

 

10 05 08*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

 

 

 

 

10 06 09*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

 

 

 

 

10 07 07*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

 

 

 

 

10 08 19*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

 

 

 

 

12 03 01*

soluzioni acquose di lavaggio

 

 

 

 

12 03 02*

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

 

 

 

 

16 07 08*

rifiuti contenenti olio

 

 

 

 

19 08 10*

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

rifiuti liquidi acquosi

03.3   

Fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

03.31   

Fanghi e rifiuti liquidi derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

19 02 06

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

 

 

 

 

19 06 03

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

 

 

 

 

19 06 04

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

 

 

 

 

19 06 05

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

 

 

 

 

19 06 06

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

 

 

 

 

19 07 03

percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

 

 

 

 

19 11 06

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

1   

Pericolosi

 

 

 

 

19 02 05*

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 02 08*

rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 02 11*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 07 02*

percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

 

 

 

 

19 11 05*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05   

Rifiuti della sanità e biologici

05.1   

Rifiuti infettivi della sanità

05.11   

Rifiuti umani infettivi della sanità

1   

Pericolosi

 

 

 

 

18 01 03*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

05.12   

Rifiuti animali infettivi della sanità

1   

Pericolosi

 

 

 

 

18 02 02*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

05.2   

Rifiuti non infettivi della sanità

05.12   

Rifiuti umani non infettivi della sanità

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

18 01 01

oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

05.22   

Rifiuti animali non infettivi della sanità

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

18 02 01

oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

06   

Rifiuti metallici

06.1   

Rifiuti metallici ferrosi

06.11   

Rifiuti e frammenti di metallo ferroso

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

10 02 10

scaglie di laminazione

 

 

 

 

10 12 06

stampi di scarto

 

 

 

 

12 01 01

limatura e trucioli di materiali ferrosi

 

 

 

 

12 01 02

polveri e particolato di materiali ferrosi

 

 

 

 

16 01 17

metalli ferrosi

 

 

 

 

17 04 05

ferro e acciaio

 

 

 

 

19 01 02

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

 

 

 

 

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

 

 

 

 

19 12 02

metalli ferrosi

06.2   

Rifiuti metallici non ferrosi

06.23   

Altri rifiuti di alluminio

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

17 04 02

alluminio

06.24   

Rifiuti di rame

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

17 04 01

rame, bronzo, ottone

06.25   

Rifiuti di piombo

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

17 04 03

piombo

06.26   

Altri rifiuti di metallo

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

11 05 01

zinco solido

 

 

 

 

12 01 03

limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

 

 

 

 

12 01 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi

 

 

 

 

16 01 18

metalli non ferrosi

 

 

 

 

17 04 04

zinco

 

 

 

 

17 04 06

stagno

 

 

 

 

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

 

 

 

 

19 12 03

metalli non ferrosi

06.3   

Rifiuti metallici misti, ferrosi e non ferrosi

06.31   

Imballaggi di metalli misti

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

15 01 04

imballaggi metallici

06.32   

Altri rifiuti di metalli misti

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

02 01 10

rifiuti metallici

 

 

 

 

17 04 07

metalli misti

 

 

 

 

20 01 40

metallo

07   

Rifiuti non metallici

07.1   

Rifiuti in vetro

07.11   

Imballaggi di vetro

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

15 01 07

imballaggi di vetro

07.12   

Altri rifiuti di vetro

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

10 11 12

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

vetro

 

 

 

 

17 02 02

vetro

 

 

 

 

19 12 05

vetro

 

 

 

 

20 01 02

vetro

1   

Pericolosi

 

 

 

 

10 11 11*

rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)

07.2   

Rifiuti di carta e cartone

07.21   

Rifiuti di imballaggi di carta e cartone

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

15 01 01

imballaggi di carta e cartone

07.23   

Altri rifiuti di carta e cartone

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

19 12 01

carta e cartone

 

 

 

 

20 01 01

carta e cartone

07.3   

Rifiuti di gomma

07.31   

Pneumatici usati

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

16 01 03

pneumatici fuori uso

07.4   

Rifiuti in plastica

07.41   

Residui di imballaggi in plastica

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

15 01 02

imballaggi di plastica

07.42   

Altri rifiuti in plastica

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

02 01 04

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

 

 

 

 

07 02 13

rifiuti plastici

 

 

 

 

12 01 05

limatura e trucioli di materiali plastici

 

 

 

 

16 01 19

plastica

 

 

 

 

17 02 03

plastica

 

 

 

 

19 12 04

plastica e gomma

 

 

 

 

20 01 39

plastica

07.5   

Rifiuti in legno

07.51   

Imballaggi in legno

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

15 01 03

imballaggi in legno

07.52   

Segatura e trucioli

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

03 01 05

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

1   

Pericolosi

 

 

 

 

03 01 04*

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

07.53   

Altri rifiuti in legno

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

03 01 01

scarti di corteccia e sughero

 

 

 

 

03 03 01

scarti di corteccia e legno

 

 

 

 

17 02 01

legno

 

 

 

 

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

1   

Pericolosi

 

 

 

 

19 12 06*

legno, contenente sostanze pericolose

 

 

 

 

20 01 37*

legno, contenente sostanze pericolose

07.6   

Rifiuti tessili

07.61   

Capi di abbigliamento usati

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

20 01 10

abbigliamento

07.62   

Rifiuti tessili vari

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

04 02 09

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

 

 

 

 

04 02 10

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)

 

 

 

 

04 02 21

rifiuti da fibre tessili grezze

 

 

 

 

04 02 22

rifiuti da fibre tessili lavorate

 

 

 

 

15 01 09

imballaggi in materia tessile

 

 

 

 

19 12 08

prodotti tessili

 

 

 

 

20 01 11

prodotti tessili

07.63   

Rifiuti di cuoio

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

04 01 01

carniccio e frammenti di calce

 

 

 

 

04 01 02

rifiuti di calcinazione

 

 

 

 

04 01 08

cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

07.7   

Rifiuti contenenti PCB

07.71   

Oli contenenti PCB

1   

Pericolosi

 

 

 

 

13 01 01*

oli per circuiti idraulici contenenti PCB

 

 

 

 

13 03 01*

oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

07.72   

Apparecchiature contenenti PCB o da essi contaminate

1   

Pericolosi

 

 

 

 

16 01 09*

componenti contenenti PCB

 

 

 

 

16 02 09*

trasformatori e condensatori contenenti PCB

 

 

 

 

16 02 10*

apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

07.73   

Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB

1   

Pericolosi

 

 

 

 

17 09 02*

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

08   

Apparecchiature scartate

08.1   

Veicoli fuori uso

08.12   

Altri veicoli inutilizzabili

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

16 01 06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

1   

Pericolosi

 

 

 

 

16 01 04*

veicoli fuori uso

08.2   

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

08.21   

Apparecchi domestici fuori uso di grandi dimensioni

1   

Pericolosi

 

 

 

 

16 02 11*

apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

 

 

 

 

20 01 23*

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

08.23   

Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

09 01 10

macchine fotografiche monouso senza batterie

 

 

 

 

09 01 12

macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

1   

Pericolosi

 

 

 

 

09 01 11*

macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

08.4   

Componenti scartate di macchine e di apparecchiature

08.41   

Batterie e accumulatori

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

16 06 04

batterie alcaline (tranne 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

altre batterie ed accumulatori

 

 

 

 

20 01 34

batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

1   

Pericolosi

 

 

 

 

16 06 01*

batterie al piombo

 

 

 

 

16 06 02*

batterie al nichel-cadmio

 

 

 

 

16 06 03*

batterie contenenti mercurio

 

 

 

 

20 01 33*

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

08.43   

Altre componenti scartate di macchine e di apparecchiature

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

16 01 12

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

serbatoi per gas liquido

 

 

 

 

16 01 22

componenti non specificati altrimenti

 

 

 

 

16 02 16

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

1   

Pericolosi

 

 

 

 

16 01 07*

filtri dell'olio

 

 

 

 

16 01 08*

componenti contenenti mercurio

 

 

 

 

16 01 10*

componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)

 

 

 

 

16 01 21*

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

 

 

 

 

20 01 21*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

09   

Cascami animali e residui vegetali

09.1   

Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale

09.11   

Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

02 01 02

scarti di tessuti animali

 

 

 

 

02 02 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

 

 

 

 

02 02 02

scarti di tessuti animali

 

 

 

 

02 02 03

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

 

 

 

 

02 05 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

09.12   

Rifiuti misti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

02 03 02

rifiuti legati all'impiego di conservanti

 

 

 

 

02 06 02

rifiuti legati all'impiego di conservanti

 

 

 

 

19 08 09

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

 

 

 

 

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

 

 

 

 

20 01 25

oli e grassi commestibili

09.2   

Residui vegetali

09.21   

Rifiuti verdi

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

02 01 07

rifiuti derivanti dalla silvicoltura

 

 

 

 

20 02 01

rifiuti biodegradabili

09.22   

Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine vegetale

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

02 01 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

 

 

 

 

02 01 03

scarti di tessuti vegetali

 

 

 

 

02 03 01

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

 

 

 

 

02 03 03

rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

 

 

 

 

02 03 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

 

 

 

 

02 06 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

 

 

 

 

02 07 01

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

 

 

 

 

02 07 02

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

 

 

 

 

02 07 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

09.3   

Letame e fanghiglia

09.31   

Letame e fanghiglia

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

02 01 06

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

10   

Rifiuti misti

10.1   

Rifiuti domestici e simili

10.11   

Rifiuti domestici

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

 

 

 

 

20 03 02

rifiuti dei mercati

 

 

 

 

20 03 07

rifiuti ingombranti

 

 

 

 

20 03 99

rifiuti urbani non specificati altrimenti

10.12   

Rifiuti della pulizia delle strade

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

20 03 03

residui della pulizia stradale

10.2   

Materiali misti e indifferenziati

10.21   

Imballaggi compositi

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

15 01 05

imballaggi in materiali compositi

 

 

 

 

15 01 06

imballaggi in materiali misti

10.22   

Altri materiali misti e indifferenziati

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

01 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

01 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

01 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

02 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

02 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

02 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

02 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

02 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

02 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

02 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

03 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

03 03 07

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

 

 

 

 

03 03 08

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

 

 

 

 

03 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

04 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

04 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

05 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

05 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

05 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

06 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

06 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

06 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

06 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

06 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

06 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

06 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

06 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

06 10 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

06 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

06 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

07 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

07 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

07 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

07 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

07 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

07 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

07 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

08 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

08 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

08 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

08 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

09 01 07

carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

 

 

 

 

09 01 08

carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

 

 

 

 

09 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 10 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 12 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

10 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

11 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

11 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

11 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

12 01 13

rifiuti di saldatura

 

 

 

 

12 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

16 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

16 03 04

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

19 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

19 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

19 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

19 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

19 08 01

residui di vagliatura

 

 

 

 

19 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

19 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

19 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

 

 

 

 

20 01 99

altre frazioni non specificate altrimenti

1   

Pericolosi

 

 

 

 

09 01 06*

rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

 

 

 

 

16 03 03*

rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

16 03 05*

rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

17 04 09*

rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

 

 

 

 

17 04 10*

cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

 

 

 

 

18 01 10*

rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

10.3   

Residui di cernita

10.32   

Altri residui di cernita

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

19 02 03

miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

 

 

 

 

19 02 10

rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

 

 

 

 

19 05 01

parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost

 

 

 

 

19 05 02

parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost

 

 

 

 

19 05 03

compost fuori specifica

 

 

 

 

19 10 04

fluff — frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

 

 

 

 

19 12 12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

1   

Pericolosi

 

 

 

 

19 02 04*

miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

 

 

 

 

19 02 09*

rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 04 03*

fase solida non vetrificata

 

 

 

 

19 10 03*

fluff — frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 10 05*

altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 12 11*

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

11   

Fanghi comuni

11.1   

Fanghi da trattamento di acque residue

11.11   

Fanghi da trattamento di acque di fognature pubbliche

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

19 08 05

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

11.12   

Fanghi biodegradabili da trattamento di altre acque residue

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

02 02 04

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

 

 

 

 

02 03 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

 

 

 

 

02 04 03

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

 

 

 

 

02 05 02

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

 

 

 

 

02 06 03

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

 

 

 

 

02 07 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

 

 

 

 

03 03 11

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

11.2   

Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

11.21   

Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

05 01 13

fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

 

 

 

 

19 09 02

fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

11.4   

Materiali da pozzi neri

11.41   

Materiali da pozzi neri

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

20 03 04

fanghi delle fosse settiche

 

 

 

 

20 03 06

fanghi prodotti dal trattamento delle acque luride

12   

Rifiuti minerali

12.1   

Rifiuti della costruzione e della demolizione

12.11   

Rifiuti di cemento, mattoni e gesso

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

17 01 01

cemento

 

 

 

 

17 01 02

mattoni

 

 

 

 

17 01 03

mattonelle e ceramiche

 

 

 

 

17 01 07

miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06

 

 

 

 

17 05 08

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

 

 

 

 

17 08 02

materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

1   

Pericolosi

 

 

 

 

17 01 06*

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

17 05 07*

pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

 

 

 

 

17 08 01*

materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

12.12   

Rifiuti di materiale per la bitumatura delle strade contenente idrocarburi

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

17 03 02

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

1   

Pericolosi

 

 

 

 

17 03 01*

miscele bituminose contenenti catrame di carbone

 

 

 

 

17 03 03*

catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

12.13   

Rifiuti misti della costruzione

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

17 06 04

materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

1   

Pericolosi

 

 

 

 

17 02 04*

vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

 

 

 

 

17 06 03*

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

 

 

 

 

17 09 01*

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

 

 

 

 

17 09 03*

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

12.2   

Rifiuti di amianto

12.21   

Rifiuti di amianto

1   

Pericolosi

 

 

 

 

06 07 01*

rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

 

 

 

 

06 13 04*

rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto

 

 

 

 

10 13 09*

rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto

 

 

 

 

15 01 11*

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

 

 

 

 

16 01 11*

pastiglie per freni, contenenti amianto

 

 

 

 

16 02 12*

apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

 

 

 

 

17 06 01*

materiali isolanti, contenenti amianto

 

 

 

 

17 06 05*

materiali da costruzione contenenti amianto

12.3   

Rifiuti di minerali naturali

12.31   

Rifiuti di minerali naturali

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

01 01 01

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

 

 

 

 

01 01 02

rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

 

 

 

 

01 03 06

residui diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

 

 

 

 

01 04 08

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

scarti di sabbia e argilla

 

 

 

 

01 04 10

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

 

 

 

 

01 05 04

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

 

 

 

 

01 05 07

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

 

 

 

 

02 04 01

terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

 

 

 

 

08 02 02

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

 

 

 

 

10 11 10

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

 

 

 

 

10 13 01

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

 

 

 

 

19 08 02

rifiuti dell'eliminazione della sabbia

 

 

 

 

19 09 01

rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

 

 

 

 

19 13 02

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

 

 

 

 

20 02 03

altri rifiuti non biodegradabili

1   

Pericolosi

 

 

 

 

01 03 04*

sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

 

 

 

 

01 03 05*

altri sterili contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

01 03 07*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

 

 

 

 

01 04 07*

rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

 

 

 

 

01 05 06*

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 11 09*

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 13 01*

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose

12.4   

Residui di combustione

12.41   

Residui della depurazione dei fumi

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

10 01 05

rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

 

 

 

 

10 01 07

rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

 

 

 

 

10 01 19

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

10 07 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

10 08 16

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

10 12 10

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

10 13 13

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

1   

Pericolosi

 

 

 

 

10 01 18*

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 02 07*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 02 13*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 03 19*

polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 03 23*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 03 25*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 04 04*

polveri dei gas di combustione

 

 

 

 

10 04 06*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

10 04 07*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

10 05 03*

polveri dei gas di combustione

 

 

 

 

10 05 05*

rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

10 05 06*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

10 06 03*

polveri dei gas di combustione

 

 

 

 

10 06 06*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

10 06 07*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

10 08 15*

polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 08 17*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 09 09*

polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 10 09*

polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 11 15*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 11 17*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 12 09*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 13 12*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 14 01*

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

 

 

 

 

11 05 03*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

12.42   

Scorie e ceneri di processi di trattamento termico e di combustione

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

06 09 02

scorie contenenti fosforo

 

 

 

 

10 01 01

ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

 

 

 

 

10 01 02

ceneri leggere di carbone

 

 

 

 

10 01 03

ceneri leggere di torba e di legno non trattato

 

 

 

 

10 01 15

ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04

 

 

 

 

10 01 17

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

 

 

 

 

10 01 24

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

 

 

 

 

10 02 01

rifiuti del trattamento delle scorie

 

 

 

 

10 02 02

scorie non trattate

 

 

 

 

10 03 16

scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

 

 

 

 

10 03 22

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

 

 

 

 

10 03 30

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

 

 

 

 

10 05 01

scorie della produzione primaria e secondaria

 

 

 

 

10 05 04

altre polveri e particolato

 

 

 

 

10 05 11

impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

 

 

 

 

10 06 01

scorie della produzione primaria e secondaria

 

 

 

 

10 06 02

scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

 

 

 

 

10 06 04

altre polveri e particolato

 

 

 

 

10 07 01

scorie della produzione primaria e secondaria

 

 

 

 

10 07 02

scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

 

 

 

 

10 07 04

altre polveri e particolato

 

 

 

 

10 08 04

polveri e particolato

 

 

 

 

10 08 09

altre scorie

 

 

 

 

10 08 11

scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

 

 

 

 

10 09 03

scorie di fusione

 

 

 

 

10 09 12

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

 

 

 

 

10 10 03

scorie di fusione

 

 

 

 

10 10 12

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

 

 

 

 

10 12 03

polveri e particolato

 

 

 

 

11 05 02

ceneri di zinco

1   

Pericolosi

 

 

 

 

10 01 04*

ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

 

 

 

 

10 01 13*

ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante

 

 

 

 

10 01 14*

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 01 16*

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 03 04*

scorie della produzione primaria

 

 

 

 

10 03 09*

scorie nere della produzione secondaria

 

 

 

 

10 03 15*

scorie infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

 

 

 

 

10 03 21*

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 03 29*

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 04 01*

scorie della produzione primaria e secondaria

 

 

 

 

10 04 02*

scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

 

 

 

 

10 04 05*

altre polveri e particolato

 

 

 

 

10 05 10*

scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

 

 

 

 

10 08 08*

scorie salate della produzione primaria e secondaria

 

 

 

 

10 08 10*

scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

 

 

 

 

10 09 11*

altri particolati contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 10 11*

altri particolati contenenti sostanze pericolose

12.5   

Resti di minerali diversi

12.51   

Resti di minerali artificiali

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

02 04 02

carbonato di calcio fuori specifica

 

 

 

 

06 09 04

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

 

 

 

 

06 11 01

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

 

 

 

 

08 02 03

sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

 

 

 

 

10 03 05

rifiuti di allumina

 

 

 

 

10 09 14

scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

 

 

 

 

10 11 03

scarti di materiali in fibra a base di vetro

 

 

 

 

10 11 05

polveri e particolato

 

 

 

 

10 11 14

fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

 

 

 

 

10 12 08

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

 

 

 

 

10 12 12

rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

 

 

 

 

10 13 04

rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

 

 

 

 

10 13 06

polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

 

 

 

 

10 13 10

rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

 

 

 

 

10 13 11

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

 

 

 

 

10 13 14

rifiuti e fanghi di cemento

 

 

 

 

12 01 17

materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

 

 

 

 

12 01 21

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

1   

Pericolosi

 

 

 

 

06 09 03*

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

 

 

 

 

10 11 13*

fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 12 11*

rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

 

 

 

 

11 02 02*

rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

 

 

 

 

12 01 16*

materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

 

 

 

 

12 01 20*

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12.52   

Resti di materiali refrattari

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

10 09 06

forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

 

 

 

 

10 09 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

 

 

 

 

10 10 06

forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

 

 

 

 

10 10 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

 

 

 

 

16 11 02

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

 

 

 

 

16 11 04

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

 

 

 

 

16 11 06

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

1   

Pericolosi

 

 

 

 

10 09 05*

forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 09 07*

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 10 05*

forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

10 10 07*

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

16 11 01*

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

16 11 03*

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

16 11 05*

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

12.6   

Terra

12.61   

Terra

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

17 05 04

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

 

 

 

 

20 02 02

terra e roccia

1   

Pericolosi

 

 

 

 

05 01 05*

perdite di olio

 

 

 

 

17 05 03*

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

12.7   

Terra di dragaggio

12.71   

Terra di dragaggio

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

17 05 06

terra di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

1   

Pericolosi

 

 

 

 

17 05 05*

terra di dragaggio contenente sostanze pericolose

12.8   

Rifiuti derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

12.81   

Rifiuti derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

19 01 12

ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

 

 

 

 

19 01 14

ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

 

 

 

 

19 01 16

polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

 

 

 

 

19 01 18

rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

 

 

 

 

19 01 19

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

 

 

 

 

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

1   

Pericolosi

 

 

 

 

19 01 05*

residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

19 01 06*

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi

 

 

 

 

19 01 07*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

19 01 11*

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 01 13*

ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 01 15*

ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 01 17*

rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

 

 

 

 

19 04 02*

ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

 

 

 

 

19 11 07*

rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

13   

Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati

13.1   

Rifiuti solidificati o stabilizzati

13.11   

Rifiuti solidificati o stabilizzati

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

19 03 05

rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

 

 

 

 

19 03 07

rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

1   

Pericolosi

 

 

 

 

19 03 04*

rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati

 

 

 

 

19 03 06*

rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

13.2   

Rifiuti vetrificati

13.21   

Rifiuti vetrificati

0   

Non pericolosi

 

 

 

 

19 04 01

rifiuti vetrificati

»

(1)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 2.

(2)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(3)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.


28.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/42


REGOLAMENTO (UE) N. 850/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2010

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da TRL China Ltd (il richiedente), un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese (il paese interessato).

B.   PRODOTTO

(2)

I prodotti oggetto del riesame sono i mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto in esame), attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020).

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1659/2005 del Consiglio (2), a norma del quale le importazioni nell’Unione del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 39,9 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate, soggette ad aliquote individuali del dazio.

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4)

Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, chiedendo in alternativa un trattamento individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; dichiara inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (il periodo dell’inchiesta iniziale) e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle predette misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

E.   PROCEDIMENTO

(6)

I produttori dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(7)

Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione conclude che essi sono sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Una volta pervenuta la domanda di cui al considerando 13, verrà accertato se il richiedente opera in condizioni di economia di mercato, quali definite all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o se, in alternativa, soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale stabilito in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. In tal caso, saranno determinati il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora si accerti l’esistenza di pratiche di dumping, l’aliquota del dazio da applicare alle sue importazioni del prodotto in esame nell’Unione.

(8)

Se si dovesse accertare che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, potrebbe essere necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte di società non menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005.

a)   Questionari

(9)

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

(10)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti.

(11)

La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

(12)

Si ricorda che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base è subordinato al fatto che le parti interessate si manifestino entro i termini fissati dal presente regolamento.

c)   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale

(13)

Se il richiedente dimostra, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), dello stesso regolamento. A tal fine deve essere presentata una domanda debitamente motivata entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese appositi moduli per inoltrare la domanda. Il richiedente può utilizzare il modulo di domanda anche per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

(14)

Se il richiedente non ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato ma soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese si farà riferimento, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, come per l’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d’America. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all’opportunità di questa scelta entro il termine indicato all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

(15)

Inoltre, qualora il richiedente ottenga il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, la Commissione può all’occorrenza avvalersi anche di conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio al fine di sostituire eventuali dati sui costi o sui prezzi cinesi, indispensabili per fissare il valore normale, che risultino inattendibili o non reperibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare gli Stati Uniti d’America anche a tale scopo.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(16)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, fabbricato ed esportato nell’Unione dal richiedente. Tali importazioni vanno al tempo stesso registrate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l’accertamento dell’esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di apertura del presente riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l’ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G.   TERMINI

(17)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,

le parti interessate possono presentare le loro osservazioni in merito all’opportunità della scelta degli Stati Uniti d’America quale paese a economia di mercato cui fare riferimento per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese nel caso in cui il richiedente non ottenga il trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato,

il richiedente deve presentare la richiesta, debitamente motivata, di trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(18)

Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare le necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(19)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni cui si sarebbe eventualmente giunti se essa avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(20)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

J.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(21)

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell’esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l’interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto gli interessati possono consultare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1659/2005 a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, onde stabilire se e in quale misura le importazioni di mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020) originari della Repubblica popolare cinese, prodotti e venduti per l’esportazione verso l’Unione dalla TRL China Ltd (codice addizionale TARIC A985) debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1659/2005.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1659/2005 sulle importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, si chiede alle autorità doganali degli Stati membri di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Salvo diversa disposizione, affinché durante l’inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2.   Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all’opportunità della scelta degli Stati Uniti d’America come paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), e recare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «diffusione limitata» (4) e, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «consultabile da tutte le parti interessate».

Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  Tale dicitura significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso viene protetto in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


28.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/46


REGOLAMENTO (UE) N. 851/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2010

recante centotrentaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 9 settembre 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti quattro persone fisiche del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Karel KOVANDA

Direttore generale f.f. delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce «Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Indirizzo: a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data di nascita: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G025057 (passaporto tunisino rilasciato il 23.6.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) nel gennaio 2003, è stato condannato in Italia a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il 17 maggio 2004, la Corte d'appello italiana ha annullato la condanna e ordinato un nuovo processo.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah, (d) Abou Abdullah, (e) Abdullah Youssef). Indirizzo (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia; (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia; (c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia; (d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisia. Data di nascita: 4.9.1966. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G025057 (passaporto tunisino rilasciato il 23.6.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q; (b) non ammissibile nello spazio Schengen; (c) nel giugno 2009 risiedeva in Italia; (d) nome della madre: Fatima Abdaoui. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

(2)

La voce «Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Indirizzo: via Catalani 1, Varese, Italia. Data di nascita: 10.8.1965. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L965734 (passaporto tunisino rilasciato il 6.2.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: BDL MMD 65M10 Z352S, b) condannato il 3.12.2004 dal tribunale di primo grado di Milano a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Il 29.9.2005, la Corte d'appello di Milano ha ridotto la condanna a 3 anni e 4 mesi. La decisione è stata confermata dalla Corte di cassazione il 10.11.2006. Dal 24.6.2003 al 6.5.2005 è stato in detenzione o sottoposto a misure alternative. Soggetto a decreto di espulsione dal territorio italiano.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Indirizzo (a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italia; (b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia. Data di nascita: 10.8.1965. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L965734 (passaporto tunisino rilasciato il 6.2.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) nome della madre: Shadhliah Ben Amir; (c) nell’agosto 2009 risiedeva in Italia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.»

(3)

La voce «Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Indirizzo: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italia. Data di nascita: 1.5.1966. Luogo di nascita: Rainneen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L945660 (passaporto tunisino rilasciato il 4.12.1998, scaduto il 3.12.2001). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: TRB CBN 66E01 Z352O, b) assolto il 3.12.2004 dal tribunale di primo grado di Milano. Nel settembre 2007 la procedura d'appello era pendente presso la Corte d'appello di Milano.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Indirizzo Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Italia. Data di nascita: 1.5.1966. Luogo di nascita: Menzel Temime, Nabeul, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L945660 (passaporto tunisino rilasciato il 4.12.1998, scaduto il 3.12.2001). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: TRB CBN 66E01 Z352O, (b) nel dicembre 2009 risiedeva in Italia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.»

(4)

La voce «Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Indirizzo: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data di nascita: 22.7.1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L029899 (passaporto tunisino rilasciato il 14.8.1995, scaduto il 13.8.2000). Numero di identificazione nazionale: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (codice fiscale italiano), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (codice fiscale italiano). Altre informazioni: (a) dal 24.6.2003 al 17.11.2006 è stato in detenzione o sottoposto a misure alternative; (b) è soggetto a decreto di espulsione dal territorio italiano. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Indirizzo Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italia. Data di nascita: 22.7.1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L029899 (passaporto tunisino rilasciato il 14.8.1995, scaduto il 13.8.2000). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: (i) DDR KML 67L22 Z352Q, (ii) DRR KLB 67L22 Z352S, (b) nel dicembre 2009 risiedeva in Italia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.»


28.9.2010   

IT

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L 253/48


REGOLAMENTO (UE) N. 852/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

84,4

MK

54,2

TR

50,2

ZZ

62,9

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

116,1

ZZ

116,1

0805 50 10

AR

99,0

CL

128,9

EG

66,3

IL

126,1

MA

157,0

TR

107,3

UY

124,6

ZA

107,2

ZZ

114,6

0806 10 10

TR

121,0

ZA

56,2

ZZ

88,6

0808 10 80

AR

68,9

AU

217,4

BR

61,0

CL

94,5

CN

82,6

NZ

91,0

US

87,8

ZA

98,0

ZZ

100,2

0808 20 50

CN

100,7

ZA

87,4

ZZ

94,1

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

53,5

MK

45,0

ZZ

49,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


28.9.2010   

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L 253/50


REGOLAMENTO (UE) N. 853/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 819/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 245 del 17.9.2010, pag. 31.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 28 settembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

56,73

0,00

1701 11 90 (1)

56,73

0,00

1701 12 10 (1)

56,73

0,00

1701 12 90 (1)

56,73

0,00

1701 91 00 (2)

47,26

3,29

1701 99 10 (2)

47,26

0,16

1701 99 90 (2)

47,26

0,16

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


28.9.2010   

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L 253/52


REGOLAMENTO (UE) N. 854/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2010

che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2010 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), e in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi oggetto di domande di titoli d’importazione presentate alle autorità competenti dall'8 al 14 settembre 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 superano la quantità disponibile con il numero d’ordine 09.4320.

(2)

In tale contesto occorre fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d’ordine 09.4320, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d’ordine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall'8 al 14 settembre 2010 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

2.   È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2010/11 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d’ordine indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Campagna di commercializzazione 2010/2011

Domande presentate dall’8.9.2010 al 14.9.2010

Numero d’ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4317

Australia

 

09.4318

Brasile

 

09.4319

Cuba

 

09.4320

Altri paesi terzi

5,0039

Sospese

09.4321

India

 

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2010/2011

Domande presentate dall’8.9.2010 al 14.9.2010

Numero d’ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

 (2)

 

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo (1)

 (2)

 

09.4327

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

09.4328

Croazia

 (2)

 

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»

Campagna di commercializzazione 2010/2011

Domande presentate dall’8.9.2010 al 14.9.2010

Numero d’ordine

Tipo

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

 

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


(1)  Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)  Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.


DECISIONI

28.9.2010   

IT

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L 253/54


DECISIONE 2010/573/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/160/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (1). Mediante la decisione 2010/105/PESC del Consiglio (2), tali misure restrittive sono state prorogate fino al 27 febbraio 2011, ma la loro applicazione è stata sospesa sino al 30 settembre 2010.

(2)

In base ad un riesame della posizione comune 2008/160/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 settembre 2011.

(3)

Tuttavia, per incoraggiare i progressi verso una soluzione politica del conflitto transnistriano, risolvendo gli ultimi problemi delle scuole che insegnano in caratteri latini e ripristinando la libera circolazione delle persone, le misure restrittive dovrebbero essere sospese fino al 31 marzo 2011. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce degli sviluppi intervenuti, soprattutto nei settori di cui sopra. Il Consiglio può decidere di ripristinare o sospendere le restrizioni ai viaggi in qualsiasi momento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili:

i)

di ostacolare i progressi per giungere ad una soluzione pacifica del conflitto transdnestriano nella Repubblica moldova, elencate nell'allegato I;

ii)

di aver ideato e attuato la campagna di intimidazione con la chiusura di scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana della Repubblica moldova, elencate nell'allegato II.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

i)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

ii)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

iii)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità,

o

iv)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica moldova.

7.   Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I e II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica moldova, il Consiglio, su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche degli elenchi riportati negli allegati I e II.

Articolo 3

È abrogata la decisione 2010/105/PESC del Consiglio.

Articolo 4

1.   La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

2.   La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2011. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

3.   Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono sospese fino al 31 marzo 2011. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesamina le misure restrittive.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 51 del 26.2.2008, pag. 23.

(2)  GU L 46 del 23.2.2010, pag. 3.


ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto i)

1.

SMIRNOV, Igor Nikolayevich, «Presidente», nato il 23 ottobre 1941 a Khabarovsk, Federazione russa. Passaporto russo n. 50 No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevich, figlio del Presidente e «Presidente del Comitato doganale statale», nato il 3 aprile 1961 a Kupiansk, Kharkovskaya Oblast o a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevich, figlio del Presidente e «Consulente del Comitato doganale statale», «Membro del Soviet supremo», nato l'8 agosto 1967 a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 60 No1907537.

4.

LITSKAI, Valery Anatolyevich, ex «Ministro degli affari esteri », nato il 13 febbraio 1949 a Tver, Federazione russa. Passaporto russo n. 51 No0076099, rilasciato il 9 agosto 2000.

5.

KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, «Ministro della difesa», nato il 28 dicembre 1941 a Chelyabinsk, Federazione russa.

6.

ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, alias SHEVTSOV, Vadim, «Ministro della sicurezza dello Stato», nato nel 1951 a Novosibirsk, Federazione russa. Passaporto russo.

7.

KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, «Vicepresidente», nato il 24 ottobre 1958 a Wroclaw, Polonia. Passaporto russo.

8.

BALALA, Viktor Alekseyevich, ex «Ministro della giustizia», nato nel 1961 a Vinnitsa, Ucraina.

9.

GUDYMO, Oleg Andreyevich, «Membro del Soviet supremo», «Presidente del Comitato per la sicurezza, la difesa e il mantenimento della pace del Soviet supremo», ex «Viceministro della sicurezza» , nato l'11 settembre 1944 ad Alma-Ata, Kazakhstan. Passaporto russo n. 51 No0592094.

10.

KRASNOSELSKY, Vadim Nikolayevich, «Ministro dell'interno», nato il 14 aprile 1970 a Dauriya, Zabaykalskyi rayon, Chitinskaya oblast, Federazione russa.

11.

ATAMANIUK, Vladimir, «Viceministro della difesa»Requisiti di base delle opere da costruzione.


ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto ii)

1.

MAZUR, Igor Leonidovich, «Capo dell'amministrazione di Dubossary Rayon», nato il 29 gennaio 1967 a Dubossary, Repubblica moldova.

2.

PLATONOV, Yuri Mikhailovich, conosciuto come Yury PLATONOV, «Capo dell'amministrazione di Rybnitsa Rayon e della città di Rybnitsa», nato il 16 gennaio 1948 a Klimkovo, Poddorsky Rayon, Novgorodskaya Oblast. Passaporto russo n. 51 No0527002, rilasciato dall'Ambasciata russa a Chisinau il 4 maggio 2001.

3.

CHERBULENKO, Alla Viktorovna, «Capo aggiunto dell'amministrazione di Rybnitsa», responsabile per le questioni relative all'educazione.

4.

KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, «Capo dell'amministrazione di Bender», nato il 16 febbraio 1950 a Taraclia, Chadir-Lunga Rayon, Repubblica moldova.

5.

KOSTIRKO, Viktor Ivanovich, «Capo dell'amministrazione di Tiraspol», nato il 24 maggio 1948, Komsomolsk na Amure, Habarovsky kray, Federazione russa.


28.9.2010   

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L 253/58


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 settembre 2010

relativa all’amministrazione dei prestiti del SESF agli Stati membri la cui moneta è l’euro

(BCE/2010/15)

(2010/574/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare gli articoli 17 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 17 dello statuto del SEBC, al fine di condurre le proprie operazioni, la Banca centrale europea (BCE) può aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato.

(2)

Ai sensi dell’articolo 21.1 e 21.2 dello statuto del SEBC, la BCE può operare come agente finanziario per le istituzioni o organi dell’Unione, uffici o agenzie, amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri.

(3)

Si fa riferimento all’accordo quadro del SESF fra gli Stati membri la cui moneta è l’euro e lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria, société anonyme (SESF), impresa pubblica a responsabilità limitata con sede legale in Lussemburgo, avente gli Stati membri la cui moneta è l’euro come azionisti. L’accordo quadro del SESF è entrato in vigore ed è divenuto vincolante il 4 agosto 2010.

(4)

Conformemente e ai sensi dell’accordo quadro e dello statuto del SESF, quest’ultimo fornisce finanziamenti nella forma di accordi di prestito (di seguito «Accordi di prestito») agli Stati membri la cui moneta è l’euro ove tali Stati membri siano in difficoltà finanziarie e abbiano sottoscritto un protocollo d’intesa con la Commissione europea contenente le condizioni politiche.

(5)

L’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo quadro del SESF afferma che l’erogazione del prestito da parte del SESF ad uno Stato membro la cui moneta è l’euro avviene attraverso i conti del SESF e dello Stato membro che riceve il prestito, aperti con la BCE ai fini dell’Accordo di prestito. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’accordo quadro del SESF, il SESF può stipulare un accordo con la BCE affinché agisca come agente responsabile per il pagamento e può dare incarico alla BCE affinché gestisca i suoi conti bancari ed in titoli.

(6)

È necessario stabilire le disposizioni relative al conto del SESF da aprire presso la BCE per il funzionamento dell’Accordo di prestito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Apertura di un conto

Ai sensi dell’Accordo quadro del SESF ed in relazione agli Accordi di prestito, la BCE apre un conto in nome del SESF.

Articolo 2

Accettazione dei pagamenti sul conto

La BCE accetta pagamenti da effettuarsi verso il o dal conto aperto in nome del SESF, unicamente se questi pagamenti avvengono in connessione agli Accordi di prestito.

Articolo 3

Accettazione di istruzioni e gestione del conto

La BCE, in relazione al conto aperto in nome del SESF, accetta esclusivamente le istruzioni del SESF o di un eventuale agente che questo nomini ai sensi dell’Accordo quadro del SESF al fine di agire per suo conto, ed agisce in linea con queste. Se è nominato un agente e il SESF ha richiesto alla BCE di accettare tale agente, questi agisce in relazione alle seguenti attività: a) dare istruzioni in relazione al conto aperto in nome del SESF, e b) gestire questo conto su base esclusiva e permanente.

Articolo 4

Saldo del conto

Nessun importo rimane accreditato presso il conto in nome del SESF dopo che i pagamenti in relazione all’Accordo di prestito sono stati effettuati, né gli importi sono trasferiti in tale conto prima del giorno in cui i pagamenti devono essere effettuati in relazione a qualunque Accordo di prestito. Nessun importo rimane in passivo nel conto aperto in nome del SESF in alcun momento. Nessun pagamento dunque è effettuato dal conto aperto in nome del SESF utilizzando gli importi accreditati presso quel conto.

Articolo 5

Remunerazione

Fatto salvo l’articolo 4 di cui sopra, qualora un importo rimanga accreditato overnight presso il conto aperto in nome del SESF, la BCE paga gli interessi su tale saldo per un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360. L’articolo 2 non si applica agli interessi pagati dalla BCE al conto.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, addì 21 settembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

28.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/60


DECISIONE N. 1/2010 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del 16 settembre 2010

recante modifica dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2010/575/UE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in particolare l’articolo 39 del protocollo n. 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 (1) dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra (2) (in prosieguo l’«accordo»), consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l’esenzione dagli stessi fino al 31 dicembre 2009.

(2)

Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell’accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell’accordo, a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(3)

È opportuno inoltre adeguare le aliquote dei dazi doganali attualmente applicabili in Giordania per uniformarle a quelle in vigore nell’Unione europea.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 dell’accordo.

(5)

Poiché l’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell’accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal seguente:

«7.   In deroga al paragrafo 1, la Giordania può applicare, eccetto che per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l’esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

a)

ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale del 4 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Giordania;

b)

ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale dell’8 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Giordania.

Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2012 e può essere riveduto di comune accordo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 2010.

Per il Consiglio di associazione UE-Giordania

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 209 del 31.7.2006, pag. 31.

(2)  GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.


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