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Document L:2005:284:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 284, 27 ottobre 2005


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 284

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
27 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1752/2005 della Commissione, del 26 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1753/2005 della Commissione, del 26 ottobre 2005, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine O, e nel Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera francese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1754/2005 della Commissione, del 26 ottobre 2005, recante deroga al regolamento (CE) n. 796/2004 in ordine all’applicazione dell’articolo 21 nei dipartimenti francesi d’oltremare nel 2005

5

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2005, sulla nomina dei membri del Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie per il terzo mandato

6

 

*

Decisione della Commissione, del 25 ottobre 2005, che modifica le decisioni 2005/92/CE e 2005/93/CE per quanto concerne l’esportazione di taluni prodotti verso i paesi terzi [notificata con il numero C(2005) 4134]  ( 1 )

8

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 maggio 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati (GU L 276 del 21.10.2005)

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1752/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

45,9

096

27,7

204

38,1

999

37,2

0707 00 05

052

93,6

999

93,6

0709 90 70

052

97,2

204

46,1

999

71,7

0805 50 10

052

63,1

388

59,4

524

66,9

528

66,3

999

63,9

0806 10 10

052

106,3

400

283,5

508

232,4

512

92,7

999

178,7

0808 10 80

052

57,2

388

91,0

400

128,3

404

89,2

512

75,0

720

54,4

800

193,7

804

99,1

999

98,5

0808 20 50

052

95,6

720

64,0

999

79,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


27.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1753/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2005

relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine O, e nel Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Francia

Stock

BFT/AEO45W

Specie

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

Zona

Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo

Data

17 ottobre 2005


27.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1754/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2005

recante deroga al regolamento (CE) n. 796/2004 in ordine all’applicazione dell’articolo 21 nei dipartimenti francesi d’oltremare nel 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), prevede l’applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto.

(2)

Le autorità francesi hanno informato la Commissione del fatto che nei quattro dipartimenti francesi d’oltremare non sono state fornite in tempo agli agricoltori le informazioni sulle superfici di cui gli stessi hanno bisogno per preparare la domanda unica per l’anno 2005, a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004. Ne consegue che detti agricoltori non sono stati in grado di presentare la domanda unica entro il termine previsto del 15 maggio 2005.

(3)

È pertanto opportuno non applicare le riduzioni previste dall’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 per gli agricoltori dei dipartimenti francesi d’oltremare che hanno presentato la domanda non oltre un mese dopo aver ricevuto le pertinenti informazioni.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riduzione dell’1 % per giorno lavorativo, prevista all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, non si applica alle domande uniche, o alle loro modifiche, presentate fino al:

6 giugno 2005 alle competenti autorità della Guiana francese,

19 giugno 2005 alle competenti autorità della Martinica,

24 giugno 2005 alle competenti autorità della Riunione,

27 giugno 2005 alle competenti autorità della Guadalupa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2005 (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 4).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

27.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2005

sulla nomina dei membri del Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie per il terzo mandato

(2005/754/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione della Commissione del 16 dicembre 1997 [SEC(97) 2404] che istituisce il Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GEE) e autorizza il presidente della Commissione europea a nominarne i membri,

vista la decisione della Commissione del 26 marzo 2001 [C(2001) 691] relativa alla modifica delle funzioni del Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie,

vista la decisione 2005/383/CE della Commissione, dell’11 maggio 2005, sulla proroga del mandato del Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (1),

visto l’invito a manifestare interesse entro il 20 giugno 2005, pubblicato sul sito Internet del GEE il 20 maggio 2005,

considerando quanto segue:

(1)

Il GEE è un organismo consultivo della Commissione europea, indipendente e multidisciplinare, costituito da 15 membri.

(2)

All’invito a manifestare interesse hanno risposto 38 persone (2). Dieci degli ex membri del GEE possono essere rieletti (3) e 9 desiderano essere presi in considerazione.

(3)

È necessario garantire un’opportuna varietà di competenze professionali ed esperienze tra i membri del GEE.

(4)

I membri sono nominati ad personam per le loro competenze e qualità personali,

DECIDE:

Articolo 1

La nomina dei seguenti membri uscenti del GEE è rinnovata per un periodo di quattro anni:

1)

Rafael Capurro;

2)

Inez de Beaufort;

3)

Göran Hermerén;

4)

Linda Nielsen;

5)

Pere Puigdomenech Rosell;

6)

Günter Virt.

Articolo 2

Sono nominati membri del GEE per un periodo di quattro anni:

1)

Emmanuel Agius;

2)

Diána Bánáti;

3)

Anne Cambon-Thomsen;

4)

Carlo Casini;

5)

Jozef Glasa;

6)

Hille Haker;

7)

Julian Kinderlerer;

8)

Krzysztof Marczewski;

9)

Paula Martinho da Silva.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005.

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Il presidente


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 17.

(2)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 2, quinto trattino, della decisione 2005/383/CE: «I membri del GEE sono individuati e selezionati sulla base di un invito pubblico a manifestare interesse. Nella procedura di selezione si tiene conto anche delle domande pervenute attraverso altri canali».

(3)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della decisione 2005/383/CE: «Ciascun membro del GEE è nominato per quattro anni. La nomina può essere rinnovata per altri due mandati».


27.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2005

che modifica le decisioni 2005/92/CE e 2005/93/CE per quanto concerne l’esportazione di taluni prodotti verso i paesi terzi

[notificata con il numero C(2005) 4134]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/755/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 12, e l’articolo 13, paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 97/78/CE stabilisce le norme in materia di controlli veterinari cui sottoporre le partite di determinati prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, nonché le condizioni di magazzinaggio in depositi doganali, zone franche, depositi franchi o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri di prodotti che non rispettano le norme zoosanitarie comunitarie applicabili alle importazioni.

(2)

La direttiva 2002/99/CE dispone che gli Stati membri adottino misure intese a garantire che, a decorrere dal 1o gennaio 2005, i prodotti d’origine animale destinati al consumo umano siano importati da paesi terzi solo se conformi alle prescrizioni di tale direttiva.

(3)

La decisione 2005/92/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, relativa alle condizioni zoosanitarie, alla certificazione e alle misure transitorie per quanto riguarda l’introduzione e il periodo di magazzinaggio di partite di taluni prodotti di origine animale in zone franche, depositi franchi e locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri nella Comunità (3) e la decisione 2005/93/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, relativa alle misure transitorie per quanto riguarda l’introduzione e il periodo di magazzinaggio di partite di taluni prodotti di origine animale in depositi doganali nella Comunità (4) dispongono di prolungare il magazzinaggio per un periodo transitorio che va fino al 1o gennaio 2006 dei prodotti non conformi alle norme zoosanitarie comunitarie e introdotti nella Comunità prima del 1o gennaio 2005, finché i prodotti non siano inviati al loro luogo di destinazione in un paese terzo.

(4)

È realistico ritenere che i prodotti non conformi alle condizioni zoosanitarie comunitarie e attualmente immagazzinati nella Comunità possano costituire una grave minaccia zoosanitaria, sia a livello comunitario sia nei paesi terzi confinanti, e che possano essere inviati a paesi terzi senza l’autorizzazione dell’autorità veterinaria competente del paese terzo di destinazione o di transito.

(5)

Le decisioni 2005/92/CE e 2005/93/CE prevedono che a decorrere dal 1o gennaio 2006 tutte le partite di prodotti di cui alle suddette decisioni e ancora immagazzinate siano distrutte. Per tutelare i paesi della Comunità e i paesi terzi confinanti durante tale operazione, occorre istituire controlli più rigorosi per garantire che le partite non pienamente conformi alle norme zoosanitarie comunitarie e spedite dai locali di magazzinaggio nella Comunità abbiano l’autorizzazione esplicita del paese terzo cui sono destinate e di tutti i paesi terzi attraverso cui transitano.

(6)

Le decisioni 2005/92/CE e 2005/93/CE dovrebbero pertanto essere modificate per consentire unicamente che i prodotti contemplati da suddette decisioni possano viaggiare verso un paese terzo di destinazione o transitare attraverso un paese terzo o verso imbarcazioni adibite al trasporto marittimo transfrontaliero, con l’esplicita autorizzazione scritta dell’autorità competente dei paesi interessati o dell’ufficiale competente a bordo dell’imbarcazione.

(7)

È opportuno far sì che il responsabile della circolazione dei prodotti interessati ottenga le dovute autorizzazioni scritte e le presenti all’autorità competente dello Stato membro nel quale i prodotti sono immagazzinati, prima che l’autorità competente permetta l’uscita dei prodotti verso la destinazione finale o il transito verso tale destinazione.

(8)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/92/CE è così modificata:

1)

è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le partite di prodotti di cui all’articolo 1, non debitamente accompagnate dal certificato zoosanitario e attualmente immagazzinate in una zona franca, in depositi franchi o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri in uno Stato membro, non escano dal luogo di magazzinaggio per essere trasportate in un posto d’ispezione frontaliero in previsione dell’ulteriore trasporto verso il luogo di destinazione, salvo se il responsabile di una partita di questo tipo presenta un’autorizzazione scritta a conferma che il transito o l’ingresso dei prodotti in questione nel territorio o sull’imbarcazione sarà permesso da:

i)

l’autorità competente del paese terzo cui i prodotti sono destinati e di tutti i paesi terzi attraverso cui transitano; o

ii)

l’ufficiale competente a bordo dell’imbarcazione adibita al trasporto.»;

2)

all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I costi di tale operazione sono imputati interamente al responsabile della partita.»

Articolo 2

La decisione 2005/93/CE è così modificata:

1)

è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le partite di prodotti di cui all’articolo 1, non debitamente accompagnate dal certificato zoosanitario e attualmente immagazzinate in un deposito doganale in uno Stato membro, non escano dal luogo di magazzinaggio per essere trasportate in un posto d’ispezione frontaliero in previsione dell’ulteriore trasporto verso il luogo di destinazione, salvo se il responsabile di una partita di questo tipo presenta un’autorizzazione scritta dell’autorità competente del paese di destinazione e di tutti i paesi terzi di transito, a conferma che tali prodotti potranno entrare o transitare nel suo territorio.»;

2)

all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I costi di tale operazione sono imputati interamente al responsabile della partita.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata: GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 62.

(4)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 64.


Rettifiche

27.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/10


Rettifica della raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 maggio 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276 del 21 ottobre 2005 )

Nel sommario della prima pagina di copertina, a pagina 54 nel titolo e a pagina 57 nella data di adozione:

anziché:

«18 maggio 2005»,

leggi:

«18 ottobre 2005».


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