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Document C:2010:299:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 299, 05 novembre 2010


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ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.299.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 299

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
5 novembre 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

 

Consiglio

2010/C 299/01

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (prima lettura)

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 299/02

Tassi di cambio dell'euro

3

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 299/03

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

4

 

ALTRI ATTI

 

Consiglio

2010/C 299/04

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio (allegato II) e dal regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (allegato V)

6

 

Commissione europea

2010/C 299/05

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

7

IT

 


III Atti preparatori

CONSIGLIO

Consiglio

5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 299/1


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (prima lettura)

2010/C 299/01

Dichiarazione della Commissione sulla diffusione di azioni prioritarie in materia di sistemi di trasporto intelligenti

1.

L'articolo 6, paragrafo 2 del testo della posizione del Consiglio in prima lettura recita come segue:

2.

La Commissione si prefigge di adottare specifiche per una o più azioni prioritarie al più tardi il … (1).

Al più tardi entro 12 mesi dalla data di adozione delle specifiche necessarie per un'azione prioritaria, la Commissione presenta, se del caso, una proposta per la diffusione di tale azione prioritaria al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 294 del TFUE, dopo aver effettuato una valutazione di impatto comprendente un'analisi costi-benefici.

2.

In base alle informazioni attualmente disponibili, la Commissione è del parere che per l'adozione delle specifiche necessarie per le azioni prioritarie di cui all'articolo 3 possa prendere in considerazione il seguente calendario indicativo:

Tabella

Calendario indicativo per l'adozione di specifiche per le azioni prioritarie

Specifiche per:

Non oltre la fine del:

la predisposizione in tutto il territorio dell'UE di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, di cui all'articolo 3, lettera a)

2014

la predisposizione in tutto il territorio dell'UE di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, di cui all'articolo 3, lettera b)

2013

i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale, di cui all'articolo 3, lettera c)

2012

la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'UE di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile, di cui all'articolo 3, lettera d)

2012

la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali, di cui all'articolo 3, lettera e)

2012

la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali, di cui all'articolo 3, lettera f)

2013

Questo calendario indicativo è fondato sull'ipotesi che il Parlamento europeo e il Consiglio raggiungano un accordo rapido di seconda lettura sulla direttiva ITS all'inizio del 2010.

Dichiarazione della Commissione sulla responsabilità

La diffusione e l'utilizzo di applicazioni e di servizi ITS può sollevare una serie di questioni di responsabilità che rischiano di costituire un serio ostacolo ad un'ampia penetrazione di alcuni servizi ITS sul mercato. La ricerca di soluzioni a tali questioni costituisce una delle azioni prioritarie presentate dalla Commissione nel suo piano d'azione per le ITS.

La Commissione seguirà attentamente l'evoluzione della situazione negli Stati membri per quanto riguarda la diffusione e l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria esistente in materia di responsabilità, segnatamente della direttiva 1999/34/CE. Se necessario e opportuno, la Commissione elaborerà linee guida in materia di responsabilità descrivendo, in particolare gli obblighi delle parti in causa in relazione all'attuazione e all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS.

Dichiarazione della Commissione sulla notifica degli atti delegati

La Commissione europea prende atto del fatto che, tranne i casi per i quali l'atto legislativo dispone una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la notifica degli atti delegati debba tenere conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le rispettive prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi, ed è pronta ad agire di conseguenza.

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 del TFUE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.


(1)  30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 299/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 novembre 2010

2010/C 299/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4244

JPY

yen giapponesi

115,15

DKK

corone danesi

7,4547

GBP

sterline inglesi

0,87585

SEK

corone svedesi

9,2550

CHF

franchi svizzeri

1,3782

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,1480

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,408

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

272,40

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7097

PLN

zloty polacchi

3,8958

RON

leu rumeni

4,2848

TRY

lire turche

1,9830

AUD

dollari australiani

1,4056

CAD

dollari canadesi

1,4269

HKD

dollari di Hong Kong

11,0404

NZD

dollari neozelandesi

1,7889

SGD

dollari di Singapore

1,8280

KRW

won sudcoreani

1 571,18

ZAR

rand sudafricani

9,6600

CNY

renminbi Yuan cinese

9,4915

HRK

kuna croata

7,3445

IDR

rupia indonesiana

12 661,75

MYR

ringgit malese

4,3916

PHP

peso filippino

60,217

RUB

rublo russo

43,4300

THB

baht thailandese

42,298

BRL

real brasiliano

2,3960

MXN

peso messicano

17,4046

INR

rupia indiana

62,9370


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 299/4


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

2010/C 299/03

La Commissione europea (in appresso «Commissione») ha deciso di avviare di propria iniziativa un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»). Il riesame è limitato all'analisi del pregiudizio.

1.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è la cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, attualmente classificata al codice NC ex 2932 21 00 («prodotto in esame»).

2.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 654/2008 del Consiglio (2) sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cumarina spedita dall'India, dalla Tailandia, dall'Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria di India, Tailandia, Indonesia o Malaysia, e un impegno accettato di un produttore indiano (Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd) (3).

3.   Motivazione del riesame

La Commissione è stata informata dei cambiamenti avvenuti nell'industria europea della cumarina.

Le è stato comunicato che l'unico produttore di cumarina che rappresentava l'industria dell'Unione nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, ha deciso di sospendere la produzione di cumarina nell'Unione europea alla fine dell'agosto 2010. Per questo motivo le misure in vigore non sarebbero più necessarie e vanno quindi abrogate.

4.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'analisi del pregiudizio. Sarà esaminato se sia opportuno mantenere le misure antidumping in vigore.

a)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni e a fornire informazioni alla Commissione sull'esistenza di un'industria dell'Unione, allegando la relativa documentazione. Queste informazioni e la relativa documentazione devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 5, lettera a).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 5, lettera b).

5.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi e inviare informazioni

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, presentare le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possono essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

6.   Comunicazioni scritte e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e indicare nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

7.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole di quello che sarebbe stato se la parte avesse collaborato.

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

10.   Consigliere-auditore

Se le parti interessate ritengono di avere difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 183 dell'11.7.2008, pag. 1.

(3)  GU L 1 del 4.1.2005, pag. 15.

(4)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALTRI ATTI

Consiglio

5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 299/6


Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio (allegato II) e dal regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (allegato V)

2010/C 299/04

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato II della posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio e nell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 della posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio e all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, gli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi designati a norma della posizione comune e del regolamento summenzionati sono riesaminati periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

A tal fine le persone, le entità o gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, insieme ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato.

Le eventuali richieste dovranno essere inoltrate, entro il 26 novembre 2010, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Commissione europea

5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 299/7


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 299/05

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«KOŁOCZ ŚLĄSKI»/«KOŁACZ ŚLĄSKI»

N. CE: PL-PGI-0005-0728-20.11.2008

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Kołocz śląski»/«kołacz śląski»

2.   Stato membro o paese terzo:

Polonia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 2.4.

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Il prodotto «kołocz śląski» o «kołacz śląski» ha forma rettangolare e uno spessore di circa 3,5 cm (± 0,5 cm). Questo dolce, di dimensioni pari a 40 × 60 cm (± 5 cm), pesa fra i 5 ed i 6 kg.

Il «kołocz śląski» o «kołacz śląski» si presenta nelle seguenti varianti:

senza farcitura,

con una farcitura a base di formaggio bianco, ai semi di papavero o alla mela.

Lo strato superiore forma una crosta friabile, costituita da una miscela grossolana di ingredienti, di tipo crumble.

Lo strato superiore del dolce è di color crema mentre il colore della farcitura dipende dalla composizione di quest'ultima:

da crema a giallo per la farcitura al formaggio bianco,

grigio scuro per la farcitura ai semi di papavero,

da ambrato fino a giallo miele per la farcitura alle mele.

Lo strato superiore ha un caratteristico colore dorato ed è cosparso di zucchero in polvere.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Il «kołocza śląski» o «kołacza śląski» è preparato a partire dalle seguenti materie prime:

 

pasta lievitata:

0,70-0,90 kg di farina di frumento,

0,30-0,50 l di latte,

0,10-0,30 kg di zucchero,

0,04-0,06 kg di lievito,

0,10-0,30 kg di uova,

0,10-0,30 kg di burro, (il 25 % del burro può essere sostituito con margarina il cui contenuto minimo di grassi è del 70 %),

sale.

 

Farcitura al formaggio bianco:

2,4-2,6 kg di formaggio bianco cagliato e pressato,

0,22-0,26 kg di tuorlo d'uovo di gallina,

0,40-0,60 kg di zucchero,

scorza di limone per conferire aroma all'impasto,

0,10-0,30 kg di burro.

 

Possibili aggiunte:

0,09-0,11 kg di uva passa,

0,09 0,11 kg di pudding alla crema o aromatizzato alla vaniglia.

 

Farcitura ai semi di papavero:

1,4-1,6 kg di semi di papavero azzurro,

0,40-0,60 kg di zucchero,

0,10-0,30 kg di uova,

0,10-0,30 kg di burro,

0,40-0,60 l di acqua,

aroma di mandorle.

 

Possibili aggiunte:

0,09-0,11 kg di uva passa, di mandorle o nocciole oppure 0,30-0,50 kg di biscotti sbriciolati.

 

Farcitura alle mele:

2,80-3,20 kg di mele arrosto,

0,25-0,4 kg di zucchero.

 

Possibili aggiunte:

cannella, fra 0,15 e 0,25 kg di budino alla vaniglia oppure fra 0,15 e 0,25 kg di impasto friabile (crumble).

La possibilità di introdurre ulteriori ingredienti nel ripieno non incide sulle caratteristiche specifiche del prodotto né le modifica.

 

Guarnizione friabile

0,35-0,45 kg di burro,

0,70-0,90 kg di farina di frumento,

0,35-0,45 kg di zucchero,

zucchero vanigliato.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Le fasi di produzione elencate in appresso debbono avere luogo nella zona geografica delimitata:

preparazione della pasta lievitata,

preparazione della guarnizione,

preparazione dell'impasto friabile che formerà la crosta (tipo crumble),

preparazione della sfoglia,

stesura della sfoglia nella forma e costituzione dei vari strati,

cottura al forno,

decorazione.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

Il «kołocz śląski» o «kołacz śląski» può essere venduto privo di qualsivoglia etichetta e non confezionato. I punti di vendita sono segnalati mediante annunci che includono una delle varianti della denominazione «kołocz śląski» o «kołacz śląski». Se il prodotto viene confezionato, sull'etichetta figura l'una o l'altra delle sopra citate diciture autorizzate, corredate del logo IGP oppure della menzione completa «Chronione Oznaczenia Geograficzne» («indicazione geografica protetta» in polacco), sostituibile con l'acronimo «ChOG».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica:

Il voivodato di Opole, delimitato dalle sue frontiere amministrative ed i distretti appartenenti al voivodato di Slesia, elencati in appresso:

Bÿdziÿski, Bielski, città di Bielsko-Biaÿa, Bieruÿsko-Lÿdziÿski, città di Bytom, città di Chorzów, Cieszyÿski, Gliwicki, città di Gliwice, città di Jastrzÿbie-Zdrój, città di Katowice, Lubliniecki, Mikoÿowski, città di Mysÿowice, città di Piekary Śląskie, Pszczyÿski, Raciborski, città di Ruda Śląska, Rybnicki, città di Rybnik, città di Siemianowice Śląskie, città di Świętochłowice, Tarnogórski, città di Tychy, Wodzisÿawski, città di Zabrze e città di Żory.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Il «kołocz śląski» o «kołacz śląski» fa parte di un'antica tradizione visto che la preparazione ed il consumo di dolci nuziali risale al X secolo. A questo dolce venivano attribuite proprietà magiche, ragion per cui doveva essere preparato in condizioni particolari — da donne particolarmente abili le quali, ad esempio, stavano attente a che non vi fossero correnti d'aria in cucina, il cui accesso era inoltre vietato agli uomini durante la preparazione.

La popolarità del «kołocz śląski» o «kołacz śląski», riservato alle grandi occasioni, è andata sempre crescendo nel corso dei secoli. Questo dispendioso dolce nuziale era promessa di fertilità per gli sposi. Col passar del tempo, il prodotto ha tuttavia perduto il suo carattere eccezionale pur rimanendo un importante dolce festivo. In Slesia, l'apprezzatissima tradizione secondo la quale gli ospiti dei banchetti nuziali ricevono un «contributo», denominato «consegna» o «pacco» nella parte settentrionale della zona di Opole e «regalino» o «ricordino» nella Slesia meridionale, risale al XVIII secolo. Con il tempo, l'abitudine di «portare con sé» il dolce nuziale diventò popolare; è ormai consuetudine, perciò, tre o quattro giorni prima delle nozze, distribuire agli ospiti il «kołocz śląski» o «kołacz śląski».

5.2.   Specificità del prodotto:

Le peculiarità del «kołocz śląski» o «kołacz śląski» si sono andate sviluppando col passar del tempo:

quattro varianti (senza farcitura oppure con farcitura alle mele, ai semi di papavero o al formaggio bianco),

la sua forma rettangolare,

la guarnizione di tipo crumble.

Il «kołocz śląski» o «kołacz śląski» esiste in quattro varianti, consolidatesi nel corso di numerosi anni di tradizione pasticcera: senza farcitura o con farcitura al formaggio bianco, ai semi di papavero o alle mele.

Un'altra caratteristica che contraddistingue il «kołocz śląski» o «kołacz śląski» da altri prodotti analoghi è la sua forma rettangolare — in altre zone della Polonia esso è infatti rotondo. Il nome stesso di questo prodotto rimanda, in polacco, ad un dolce festivo e proviene dal termine koło (ossia ruota), che evoca per l'appunto la sua forma circolare.

La guarnizione crumble del «kołocz śląski» o «kołacz śląski» è caratterizzata dall'aroma di burro, per via della grande quantità di questo ingrediente utilizzata nella sua preparazione, ha una consistenza più spessa ed una grana più grossa rispetto alle guarnizioni comunemente utilizzate in altre regioni del paese.

Le peculiarità del «kołocz śląski» o «kołacz śląski» non si basano unicamente su un'antica tradizione o su proprietà organolettiche bensì anche sul suo valore simbolico in quanto dolce festivo, tuttora molto sentito in Slesia.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il legame fra il prodotto «kołocz śląski» o «kołacz śląski» e la regione d'origine si basa sulla specificità di cui al punto 5.2 ed alla sua reputazione, descritta in appresso.

Gli abitanti della Slesia, regione di confine, sono particolarmente legati alle loro tradizioni e custodiscono gelosamente il proprio patrimonio culturale. In Slesia esiste una lunga tradizione del «kołocz śląski» o «kołacz śląski» come dolce festivo servito durante i banchetti nuziali; ciò è testimoniato, fra l'altro, dalla leggenda che narra come, in tempi molto antichi, gli gnomi della valle del fiume Nysa avessero svelato ad una ragazza molto sveglia il segreto della sua preparazione e come poi la ragazza lo avesse rivelato agli altri abitanti della regione.

La reputazione del «kołocz śląski» o «kołacz śląski» è perlomeno centenaria. Una ricetta del «gustoso “kołocz śląski” con la sua crosta friabile, dolce prediletto dell'imperatore», si può trovare nell'Illustriertes Kochbuch, pubblicato a Francoforte sul Meno nel 1913. Una simile ricetta del «kołocz śląski» dalla crosta friabile figura nell'opera del 1931 intitolata «Grundrezepte als Schlüssel zur Kochkunst» (Le chiavi dell'arte culinaria). Il manuale tedesco destinato alle classi di terza e quarta elementare, pubblicato a Breslavia nel 1937, contiene una poesia dal titolo «Streuselkuchen» (koÿocz z posypkÿ in polacco), la cui traduzione è la seguente: «kołocz ai semi di papavero, al formaggio o alle mele/koÿocz śląski con la sua ghiotta guarnizione/non c'è niente di più buono/nel mondo intero/(…)». Riferimenti al «kołocz śląski» o «kołacz śląski» come ad uno degli elementi più importanti della cultura slesiana sono anche presenti in pubblicazioni contemporanee quali Kuchnia ÿlÿska – jodÿo, historia, kultura, gwara, del 2003, o Polskie kuchnie regionalne, del 2007.

La reputazione del «kołocz śląski» o «kołacz śląski» si desume anche dai numerosi premi ed onorificenze conferitigli, quali il Tradycyjny Produkt Opolszczyzny 2007 (Prodotto tradizionale della regione di Opole 2007), l'Opolska Marka 2007 (Gemma di Opole 2007) nonché un'onorificenza speciale di ricompensa per la pubblicità fatta a favore dei prodotti tradizionali della zona di Opole nel 2007. Nel 2006, il «kołocz śląski» o «kołacz śląski» figurava tra i finalisti del concorso nazionale «Nasze Kulinarne Dziedzictwo» (Il nostro patrimonio culinario) e, nel 2008, ha ottenuto il terzo premio sempre allo stesso concorso.

Il «kołocz śląski» o «kołacz śląski» è sempre più rinomato al di fuori della regione e addirittura al di fuori della Polonia e la sua reputazione all'interno della zona di Opole e della Slesia settentrionale è tale che la cucina slesiana senza questo dolce sarebbe inconcepibile.

Anticamente, il «kołocz śląski» o «kołacz śląski» veniva preparato per lo più dalle massaie; ora, invece, viene fabbricato dai panettieri e dai pasticceri. Esso è diventato parte integrante di festività e manifestazioni a livello regionale ma anche in località relativamente piccole se ne consumano grandi quantità in questo tipo di occasioni.

In diverse località della zona geografica, inoltre, si organizzano feste in onore del «kołocz śląski» o «kołacz śląski». La più imponente manifestazione di questo tipo è stato il tentativo, svoltosi ad Opole nell'agosto 2008, che ha richiamato diverse migliaia di persone, di entrare nel libro dei Guinness preparando un dolce lungo 136,6 metri e di circa 1 500 kg. I rappresentanti dei consorzi sono presenti in numerosi saloni e fiere (fra cui ricordiamo Polagra a Poznań, la Settimana verde a Berlino e Agribex a Bruxelles) ma anche in manifestazioni locali più piccole.

Il prodotto è presente anche nei media — basti citare, ad esempio, il programma «Dzień dobry w sobotę» realizzato da TVP1, oppure gli articoli dedicati a questo prodotto comparsi nella stampa, segnatamente nel quotidiano Nowa Trybuna Opolska [articolo del 5.11.2007«Śląski kołocz – opolski produkt» [Il kołocz śląski — un prodotto tipico della regione di Opole)] e nella Gazeta Wyborcza [articolo del 16.2.2007«Wybierz współczesną ikonę Śląska» (Elezione del prodotto più rappresentativo della Slesia] e articolo del 3.8.2007«Kołocz jest śląski?» [Il «kołocz» viene davvero dalla Slesia?)].

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Wnioski-przeslane-do-UE-od-kwietnia-2006-roku


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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