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Document JOL_2011_154_R_0001_01

2011/334/Euratom: Decisione del Consiglio, del 21 novembre 2006 , che approva la conclusione, da parte della Commissione, di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, e il governo della Repubblica di Corea nel campo della ricerca relativa all’energia da fusione
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee e il governo della Repubblica di Corea nel campo della ricerca sull’energia da fusione

GU L 154 del 11.6.2011, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2006

che approva la conclusione, da parte della Commissione, di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, e il governo della Repubblica di Corea nel campo della ricerca relativa all’energia da fusione

(2011/334/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle direttive impartite dal Consiglio il 14 aprile 2006, la Commissione ha condotto negoziati concernenti un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica rappresentata dalla Commissione e il governo della Repubblica di Corea nel campo della ricerca sull’energia da fusione.

(2)

È opportuno approvare la conclusione dell’accordo da parte della Commissione,

DECIDE:

Articolo unico

È approvata la conclusione, da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell’energia atomica, di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica, rappresentata dalla Commissione, e il governo della Repubblica di Corea nel campo della ricerca sull’energia da fusione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U.-M. WIDEROOS


TRADUZIONE

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra la Comunità europea dell’energia atomica rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee e il governo della Repubblica di Corea nel campo della ricerca sull’energia da fusione

La Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee e il governo della Repubblica di Corea (in appresso denominate collettivamente «le parti»);

CONSIDERANDO che nell’accordo quadro di commercio e cooperazione concluso il 28 ottobre 1996 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica di Corea, dall’altra, le parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore dell’energia e della tutela dell’ambiente e, in particolare, a sviluppare fonti energetiche nuove e rinnovabili; e

INTENZIONATE a promuovere lo sviluppo dell’energia di fusione quale fonte di energia potenzialmente accettabile sotto l’aspetto ambientale, competitiva sotto l’aspetto economico e virtualmente illimitata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Obiettivo

Obiettivo del presente accordo è intensificare la cooperazione tra le parti nei settori contemplati dai rispettivi programmi sulla fusione, su una base di reciproci vantaggi e di generale reciprocità, al fine di sviluppare le cognizioni scientifiche e la capacità tecnologica necessari per la fusione nucleare.

Articolo II

Settori di cooperazione

I settori di cooperazione ai sensi del presente accordo sono i seguenti:

a)

tokamak, inclusi i grandi progetti della generazione attuale e le attività connesse a progetti della prossima generazione;

b)

alternative ai tokamak;

c)

tecnologia dell’energia da fusione magnetica;

d)

teoria del plasma e fisica del plasma applicata;

e)

politiche e piani concernenti programmi; e

f)

altri settori stabiliti per iscritto di comune accordo dalle parti che rientrino nell’ambito dei loro rispettivi programmi.

Articolo III

Forme di cooperazione

1.   La cooperazione ai sensi del presente accordo può assumere, senza preclusione di eventuali altre forme, le seguenti forme:

a)

scambio e comunicazione di informazioni e dati concernenti attività scientifiche e tecniche, sviluppi, pratiche, risultati, politiche e piani concernenti programmi, ivi compreso lo scambio di informazioni non divulgate secondo i termini e le condizioni di cui agli articoli VI e VII;

b)

scambio di ricercatori, ingegneri e altri specialisti per periodi di tempo concordati al fine di partecipare a esperimenti, analisi, attività di progettazione ed altre attività di ricerca e sviluppo in conformità dell’articolo VIII;

c)

organizzazione di seminari e altri incontri al fine di discutere e scambiare informazioni su temi specifici stabiliti di comune accordo nei settori menzionati all’articolo II e di individuare azioni di cooperazione che possano essere utilmente intraprese in conformità dell’articolo V;

d)

scambio e consegna di campioni, materiali e attrezzature (strumenti e componenti) per esperimenti, prove e valutazioni in conformità degli articoli IX e X;

e)

esecuzione di studi, progetti o esperimenti in comune, inclusa la progettazione, la costruzione e il funzionamento in comune degli stessi;

f)

creazione di collegamenti per lo scambio di dati, quali ad esempio, tra l’altro, gli strumenti di analisi a distanza di dati; e

g)

altre forme di cooperazione concordemente stabilite dalle parti per iscritto.

2.   Ove opportuno, le parti coordinano le attività previste dal presente accordo con altre attività internazionali di ricerca e sviluppo nel campo della fusione al fine di ridurre al minimo la duplicazione di sforzi.

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in maniera da pregiudicare accordi esistenti o futuri in tema di cooperazione tra le parti.

Articolo IV

Comitato di coordinamento e segretari esecutivi

1.   Le parti istituiscono un comitato di coordinamento che ha il compito di coordinare e supervisionare l’esecuzione delle attività previste dal presente accordo. Ciascuna parte designa un numero uguale di membri del comitato di coordinamento e nomina capo delegazione uno di tali membri designati. Il comitato di coordinamento si riunisce una volta all’anno, alternando tra la Repubblica di Corea e l’Unione europea, oppure nelle date e nei luoghi altrimenti concordati tra le parti. Il capo della delegazione della parte ospitante presiede il comitato.

2.   Il comitato di coordinamento esamina i progressi e i piani delle attività previste dal presente accordo e propone, coordina e approva future attività di cooperazione rientranti nell’ambito dell’accordo, avendo riguardo alla loro validità tecnica e al livello di sforzo al fine di assicurare il reciproco vantaggio e la reciprocità globale nel contesto dell’accordo.

3.   Tutte le decisioni del comitato di coordinamento sono prese per consenso.

4.   Ciascuna delle parti nomina un segretario esecutivo abilitato ad agire in suo nome nei periodi intercorrenti tra una riunione e l’altra del comitato di coordinamento per qualsiasi questione riguardante la cooperazione ai sensi del presente accordo. Ai segretari esecutivi è affidata la gestione corrente della cooperazione.

Articolo V

Attuazione

1.   Ciascuna delle parti designa idonei soggetti giuridici per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo.

2.   Quando decide di approvare un’attività di cooperazione, il comitato di coordinamento approva all’occorrenza un piano di progetto che è disciplinato dalle disposizioni del presente accordo.

3.   Nei piani di progetto figurano gli organismi designati a dare attuazione al progetto stesso e contengono disposizioni dettagliate per l’attuazione delle attività di cooperazione volte a regolare, tra l’altro, l’ambito tecnico e la gestione, le disposizioni applicabili in materia di responsabilità di decontaminazione, lo scambio di informazioni non divulgate, lo scambio di apparecchiature, il regime della proprietà intellettuale, il costo totale, la ripartizione dei costi e il calendario, a seconda delle necessità.

Articolo VI

Disponibilità e divulgazione di informazioni

1.   Nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e dalle disposizioni del presente accordo, ciascuna delle parti ed i soggetti da questa designati si impegnano a mettere liberamente a disposizione dell’altra, nonché dei soggetti da questa designati, ogni informazione in loro possesso necessaria per l’esecuzione delle attività di cooperazione di cui al presente accordo.

2.   Le parti e i soggetti da queste designati devono favorire la più vasta divulgazione possibile delle informazioni che hanno il diritto di divulgare, sia che tali informazioni siano state elaborate in comune, sia che siano destinate ad essere comunicate o scambiate a norma del presente accordo, fatta comunque salva la necessità di proteggere le informazioni non divulgate e di tutelare i diritti di proprietà intellettuale sorti o forniti nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo.

3.   Le informazioni comunicate da una parte all’altra parte a norma del presente accordo devono essere accurate, in scienza e coscienza della parte che le comunica, senza tuttavia che quest’ultima sia tenuta a garantire l’idoneità di tali informazioni ad usi o applicazioni specifici ad opera dell’altra parte o di terzi. Le informazioni elaborate in comune dalle parti devono essere accurate in scienza e coscienza di entrambe le parti. Le parti non garantiscono l’accuratezza delle informazioni elaborate in comune né l’idoneità delle stesse per finalità, usi o applicazioni specifici ad opera delle parti o di terzi.

Articolo VII

Proprietà intellettuale

La tutela e l’attribuzione della proprietà intellettuale sorta o ceduta nell’ambito di attività di cooperazione previste dal presente accordo è regolata dalle disposizioni dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente accordo e si applica a tutte le attività svolte ai sensi del presente accordo.

Articolo VIII

Scambio e distacco di personale

Per quanto riguarda lo scambio e il distacco di personale a norma del presente accordo tra le parti o i soggetti da queste designati si applicano le seguenti disposizioni:

a)

Ciascuna delle parti provvede affinché venga scelto personale qualificato che abbia le capacità e le competenze necessarie per eseguire le attività programmate nell’ambito del presente accordo. Ogni distacco o scambio di personale deve essere previamente concordato mediante scambio di lettere tra le parti, con riferimento al presente accordo e alle pertinenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale nonché le relative attività di cooperazione.

b)

Ciascuna delle parti è responsabile del pagamento delle retribuzioni, delle assicurazioni e delle indennità del proprio personale scambiato o distaccato.

c)

La parte che invia il personale paga le spese di viaggio e di soggiorno del proprio personale scambiato o distaccato presso l’organismo ospitante, salvo che sia diversamente concordato.

d)

La parte che riceve il personale provvede a fornire adeguata sistemazione a tutto il personale scambiato o distaccato (e ai membri dei relativi nuclei familiari) dell’altra parte su base di reciprocità, che verrà concordemente stabilita;

e)

la parte che riceve il personale fornisce tutta l’assistenza necessaria, in base alla legge o regolamentazione pertinente, al personale scambiato o distaccato dell’altra parte per quanto riguarda le formalità amministrative (per esempio l’ottenimento dei visti);

f)

ciascuna delle parti garantisce che il personale scambiato o distaccato osservi la disciplina del lavoro e i regolamenti di sicurezza vigenti nell’istituto ospitante;

g)

ciascuna delle parti può osservare, a proprie spese, specifiche attività sperimentali e lavori di analisi svolti dall’altra parte o partecipante nei settori di cooperazione menzionati all’articolo II. Tale attività di osservazione può essere esercitata durante brevi visite o mediante distacco di personale, ogni volta previo consenso della parte che riceve la visita o il personale.

Articolo IX

Scambio di apparecchiature, campioni, ecc.

Qualora una parte o il soggetto da questa designata debba scambiare, prestare o fornire all’altra parte o ai soggetti designati da quest’ultima apparecchiature, strumenti, campioni, materiali o pezzi di ricambio necessari (in appresso denominati «apparecchiature et alia»), si applicano le seguenti disposizioni per quanto riguarda la spedizione e l’uso delle apparecchiature et alia:

a)

La parte mittente deve fornire, quanto prima possibile, un elenco dettagliato delle apparecchiature et alia da consegnare, unitamente alle specifiche e alla documentazione tecnica e informativa;

b)

le apparecchiature et alia fornite dalla parte mittente restano di proprietà della stessa e devono essere restituite alla parte mittente alla data che sarà stabilita dal comitato di coordinamento, salvo diverse disposizioni previste dal piano di progetto di cui all’articolo V;

c)

le apparecchiature et alia sono messe in funzione presso l’istituto destinatario solo previo accordo tra le parti; e

d)

la parte destinataria mette a disposizione i locali necessari per le apparecchiature et alia e provvede alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc., conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite di comune accordo dalle parti.

Articolo X

Disposizioni generali

1.   Ciascuna delle parti esegue le attività previste dal presente accordo nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili e fornisce risorse subordinatamente alla disponibilità dei fondi di bilancio approvati.

2.   Salvo diverso e specifico accordo scritto delle parti, tutti i costi della cooperazione attuata in base al presente accordo sono a carico della parte che li sostiene.

3.   Qualsiasi questione concernente l’interpretazione o l’attuazione del presente accordo che dovesse sorgere in vigenza dello stesso è risolta di comune accordo dalle parti.

4.   Il presente accordo si applica, per quanto riguarda l’Euratom, ai territori a cui si applica il trattato che ha istituito l’Euratom e ai territori dei paesi che partecipano al programma fusione Euratom in qualità di Stati terzi pienamente associati.

Articolo XI

Durata, modifica e recesso

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo ed ha validità di cinque (5) anni. Salvo che una delle parti notifichi all’altra per iscritto la sua intenzione di recedere dall’accordo almeno sei mesi prima della sua scadenza, il presente accordo si intende rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di cinque (5) anni. Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto tra le parti.

2.   Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto tra le parti.

3.   Tutte le azioni e gli esperimenti in comune non ancora terminati alla data di recesso o di scadenza del presente accordo possono essere proseguiti fino al loro completamento alle condizioni previste dal presente accordo.

4.   La parte che intende recedere dall’accordo o da un piano di progetto deve notificare per iscritto tale intenzione all’altra parte con preavviso di almeno sei (6) mesi. Il recesso dal presente accordo o da un piano di progetto lascia impregiudicati i diritti acquisiti dalle parti in virtù dello stesso anteriormente alla data del recesso.

5.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in 21 lingue (ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e coreano). La lingua inglese e coreana sono le lingue facenti fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles il ventidue novembre duemilasei, in duplice esemplare in lingua inglese e coreana.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA RAPPRESENTATA DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA

ALLEGATO A

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti in base al presente accordo sono attribuiti secondo le disposizioni seguenti:

I.   Applicazione

Il presente allegato si applica a tutte le attività di cooperazione svolte a norma del presente accordo, salvo diverso, specifico accordo tra le parti.

II.   Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

A.   Ai fini del presente accordo, l’espressione «proprietà intellettuale» ha il significato di cui all’articolo 2 della Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967, che istituisce l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.

B.   Il presente allegato riguarda l’attribuzione di diritti, interessi e royalties tra le parti. Ciascuna parte garantisce che l’altra parte possa ottenere i diritti di proprietà intellettuale ad essa attribuiti in conformità del presente allegato. Quest’ultimo non altera o pregiudica in altra forma l’attribuzione di tali diritti, interessi e royalties tra una parte ed i suoi cittadini, che è disciplinata dalla legislazione e dagli usi di detta parte.

C.   La cessazione di validità o la scadenza del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi discendenti dal presente allegato.

1)

In caso di attività di cooperazione tra le parti, la proprietà intellettuale derivante dalla ricerca in comune, vale a dire dalla ricerca effettuata con il supporto di entrambe le parti, è disciplinata da un piano di gestione tecnologica conformemente ai seguenti principi:

a)

ciascuna parte comunica all’altra, entro un termine ragionevole, tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal presente accordo (o dai relativi accordi di attuazione);

b)

salvo diverso accordo, i diritti e gli interessi sulla proprietà intellettuale sorti nell’ambito della ricerca in comune possono essere sfruttati da ciascuna parte senza restrizioni territoriali;

c)

ciascuna parte si adopera tempestivamente per ottenere tutela dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell’ambito del piano di gestione tecnologica;

d)

ciascuna parte ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita di utilizzazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante dal presente accordo esclusivamente per scopi di ricerca;

e)

ai ricercatori ospiti che hanno contribuito alla creazione della proprietà intellettuale sono attribuiti diritti di proprietà intellettuale e quote delle royalties percepite dagli istituti ospitanti a fronte delle licenze concesse per tali diritti di proprietà intellettuale secondo le politiche praticate dagli istituti ospitanti. Ciascuna della parti riserva ai ricercatori ospiti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini con riferimento alla concessione dei citati diritti di proprietà intellettuale e di quote di royalties. Inoltre, ogni ricercatore ospite designato come inventore ha diritto allo stesso trattamento dei cittadini del paese ospitante per quanto riguarda i premi, le gratifiche, i vantaggi e qualsiasi altro diritto accordato in base alla politica praticata dall’istituzione ospite e alle leggi rispettive delle parti applicabili in materia.

2)

In tutti i casi di attività di cooperazione diverse dalle attività di ricerca contemplate dalle disposizioni del paragrafo II.D.1, ciascuna parte stabilisce, entro i limiti stabiliti dalla propria legislazione, che i propri partecipanti concludano accordi specifici concernenti l’attuazione della ricerca comune e i rispettivi diritti e obblighi dei partecipanti. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, di norma gli accordi riguardano tra l’altro la titolarità, la tutela, i diritti di uso a scopi di ricerca, lo sfruttamento e la divulgazione, inclusi gli accordi per la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la risoluzione delle controversie. Gli accordi possono riguardare anche le informazioni precedenti il presente accordo e quelle da esso derivanti, la concessione di licenze e i risultati previsti.

E.   Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori contemplati dal presente accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti a norma del presente accordo e gli accordi stipulati in base ad esso siano esercitati in maniera da promuovere, in particolare: i) l’uso delle informazioni elaborate o rese altrimenti disponibili in base al presente accordo e la loro divulgazione compatibilmente con le condizioni stabilite dal presente accordo, con le disposizioni della sezione IV dello stesso e di ogni altra disposizione in vigore in virtù delle legislazioni nazionali delle parti che disciplinano il trattamento dei dati sensibili o delle informazioni confidenziali nel settore nucleare; e ii) l’adozione e l’attuazione di norme internazionali.

III.   Opere oggetto di diritto d’autore

Conformemente alle disposizioni del presente accordo, i diritti d’autore spettanti alle parti sono disciplinati in conformità dell’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale gestito dall’Organizzazione mondiale del commercio.

IV.   Letteratura scientifica

Fatte salve le disposizioni sulle informazioni non divulgate di cui alla sezione V, si applicano le seguenti regole:

A.

ciascuna delle parti ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita in tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione e la diffusione pubblica delle informazioni contenute in pubblicazioni scientifiche e tecniche, articoli, relazioni, libri o altri mezzi di comunicazione derivanti direttamente dalla ricerca in comune svolta in base al presente accordo dalle parti o per conto di esse;

B.

tutte le copie oggetto di pubblica diffusione di opere tutelate dal diritto di autore ed elaborate in conformità della presente disposizione devono indicare il nome degli autori, salvo quelli che rifiutino espressamente di essere citati. Esse devono anche contenere un riconoscimento chiaramente visibile del supporto di cooperazione delle parti.

V.   Informazioni non divulgate

A.   Informazioni documentali non divulgate

1)

Ciascuna parte identifica con la massima tempestività le informazioni nell’ambito del presente accordo che non intendono divulgare nell’ambito del presente accordo, tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti criteri:

a)

la segretezza dell’informazione, nel senso che essa, nella sua globalità o nell’esatta configurazione o insieme delle sue parti, non è generalmente nota o facilmente disponibile con l’impiego di mezzi leciti;

b)

il valore commerciale, effettivo o potenziale, dell’informazione dovuto alla sua segretezza; e

c)

l’informazione è stata oggetto di iniziative, ragionevoli secondo le circostanze, intese a mantenerne la segretezza, da parte di chi la deteneva legittimamente.

In alcuni casi le parti possono concordare che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o elaborate nel corso della ricerca in comune svolta a norma del presente accordo, non possono essere divulgate.

2)

Ciascuna delle parti si assicura che le informazioni riservate ai sensi del presente accordo, e il carattere di informazioni riservate che ne deriva, siano facilmente riconoscibili dall’altra parte, ad esempio apponendo un adeguato contrassegno o una dicitura restrittiva. Questa regola si applica anche a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, di tali informazioni.

Una parte o un partecipante che riceve informazioni non divulgate ai sensi del presente accordo deve rispettare l’obbligo del segreto. L’obbligo cessa automaticamente se le informazioni vengono divulgate senza restrizioni dal proprietario.

3)

Le informazioni non divulgate comunicate a norma del presente accordo possono essere trasmesse dalla parte che le riceve ai suoi dipendenti e contraenti nonché ad altri dipartimenti interessati della parte che siano autorizzati a riceverle per gli scopi specifici della ricerca comune in corso, in funzione dell’effettiva necessità di conoscenza, purché le informazioni non divulgate in tal modo diffuse siano tutelate nella misura prevista dalla legislazione di ciascuna delle parti e siano facilmente riconoscibili come tali, secondo quanto sopra indicato.

B.   Informazioni non documentali non divulgate

Alle informazioni non documentali non divulgate o alle altre informazioni riservate o coperte da segreto comunicate nel corso di seminari e di altre riunioni organizzate nell’ambito del presente accordo, come pure alle informazioni ottenute tramite il personale distaccato, o derivanti dall’uso di impianti o da progetti comuni, sono applicati dalle parti e dai soggetti da queste designati i medesimi principi stabiliti dal presente accordo per le informazioni documentali, con l’intesa che chi riceve tali informazioni non divulgate, riservate o coperte da segreto, deve essere informato per iscritto, al più tardi all’atto della comunicazione di tali informazioni, del carattere riservato delle stesse.

C.   Controllo

Entrambe le parti si impegnano a garantire che le informazioni non divulgate ricevute in base al presente accordo siano assoggettate ai controlli ivi previsti. Se una parte si rende conto che non sarà in grado di rispettare le disposizioni sul divieto di divulgazione di cui ai paragrafi A e B, ovvero se si può ragionevolmente ritenere che non sarà in grado di rispettare tali disposizioni, essa deve informarne immediatamente l’altra parte. Le parti quindi si consultano per definire una linea di condotta adeguata.

VI.   Risoluzione delle controversie e diritti di proprietà intellettuale di nuovo tipo non contemplati

A.   Le controversie sorte tra le parti in merito alla proprietà intellettuale sono risolte in conformità dell’articolo X.3 del presente accordo.

Tuttavia, le parti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad un tribunale d’arbitrato internazionale al fine di ottenere una sentenza vincolante conformemente alle norme applicabili del diritto internazionale. Salvo disposizione contraria, trovano applicazione le norme d’arbitrato dell’UNCITRAL.

B.   Nell’eventualità che una parte ritenga che un diritto di proprietà intellettuale di nuovo tipo non contemplato in un piano di gestione tecnologica o in un accordo tra soggetti designati possa scaturire da attività di cooperazione intrapresa in base al presente accordo oppure qualora sorgano altre difficoltà impreviste, le parti avviano immediatamente una trattativa allo scopo di assicurare che la tutela, lo sfruttamento e la divulgazione della proprietà intellettuale in questione siano adeguatamente predisposti nei rispettivi territori.


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