EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document L:2010:129:FULL
Official Journal of the European Union, L 129, 28 May 2010
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 129, 28 maggio 2010
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 129, 28 maggio 2010
ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.129.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
|
I Atti legislativi |
pagina |
|
|
DECISIONI |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DECISIONI
28.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/1 |
DECISIONE N. 458/2010/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 2010
che modifica la decisione n. 573/2007/CE, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La politica dell’Unione relativa al sistema europeo comune di asilo (CEAS) è volta, ai sensi del programma dell’Aia, a creare uno spazio comune di asilo attraverso l’istituzione di un’efficace procedura armonizzata, conforme ai valori e alla tradizione umanitaria dell’Unione europea. |
(2) |
Sono stati compiuti molti progressi negli ultimi anni verso la creazione del CEAS, grazie all’introduzione di norme minime comuni. Permangono tuttavia forti divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione internazionale e le forme che essa assume. |
(3) |
Nel piano strategico sull’asilo, adottato nel giugno 2008, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di sviluppare il CEAS, proponendo una revisione degli strumenti giuridici esistenti per armonizzare maggiormente le norme applicabili e rafforzando il sostegno alla cooperazione pratica tra gli Stati membri, in particolare tramite una proposta legislativa diretta all’istituzione di un Ufficio europeo di sostegno per l’asilo («l’Ufficio di sostegno»), al fine di intensificare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri in modo da attuare efficacemente le norme comuni. |
(4) |
Nel patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato nel settembre 2008, il Consiglio europeo ha ribadito solennemente che ogni straniero perseguitato ha il diritto di ottenere assistenza e protezione nel territorio dell’Unione europea in applicazione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e degli altri trattati ad essa correlati. È stato inoltre espressamente convenuto di istituire un Ufficio europeo di sostegno nel 2009. |
(5) |
La cooperazione pratica in materia di asilo è volta a migliorare la convergenza e a garantire la qualità costante del processo decisionale degli Stati membri in materia, nell’ambito di un quadro legislativo europeo. Negli ultimi anni sono state già intraprese numerose misure di cooperazione pratica, in particolare l’adozione di un approccio comune sulle informazioni sui paesi d’origine e l’istituzione di un curriculum europeo comune in materia di asilo. È opportuno istituire l’Ufficio di sostegno per rafforzare e sviluppare tali misure di cooperazione. |
(6) |
Al fine di semplificare le azioni di sostegno alla cooperazione pratica in materia di asilo, e nella misura in cui l’Ufficio di sostegno svolgerà compiti che sono attualmente finanziati dal fondo europeo per i rifugiati, occorre trasferire la responsabilità per alcune azioni comunitarie previste dall’articolo 4 della decisione n. 573/2007/CE (2) dal fondo europeo per i rifugiati all’Ufficio di sostegno, al fine di assicurare la migliore cooperazione pratica possibile in materia di asilo. |
(7) |
Affinché si tenga conto della riduzione dell’ambito delle azioni comunitarie, il limite per il loro finanziamento fissato dalla decisione n. 573/2007/CE dovrebbe essere abbassato dal 10 % delle risorse disponibili del Fondo al 4 % delle stesse. |
(8) |
È opportuno diminuire la dotazione finanziaria per l’esecuzione della decisione n. 573/2007/CE in modo da liberare risorse per contribuire al finanziamento dell’Ufficio. |
(9) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
(10) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione n. 573/2007/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. La dotazione finanziaria per l’esecuzione della presente decisione dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a 614 milioni di EUR.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in conformità dei trattati.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 19 maggio 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 25 febbraio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
28.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 459/2010 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2010
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) di azossistrobina, cipermetrina, indoxacarb, isoxaflutole, etefon fenitrotion, lambda-cialotrina, metomil, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol, trifloxystrobin negli allegati II e III, parte B del regolamento n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) di aminopyralid, boscalid, buprofezin, chlorantraniliprole, ciprodinil, difenoconazolo, flusilazolo, fosetil, imidacloprid, mandipropamid, metazaclor, prothioconazole, spinetoram, spirotetrammato, zolfo e tebuconazolo sono stati fissati nell’allegato III, parte A del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva azossistrobina su navoni-rutabaga, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto riguarda l’aminopyralid, una simile domanda è stata presentata per l'uso sui pascoli. In relazione a tale domanda è necessario modificare gli attuali LMR per i reni dei bovini, poiché l'antiparassitario viene ingerito da bovini durante il pascolamento. Per quanto riguarda il boscalid, una simile domanda è stata presentata per l'uso su cetriolini e zucchine. Per quanto riguarda il ciprodinil, una domanda simile è stata presentata per l'uso su sedani-rapa. Per quanto riguarda il difenoconazolo, una simile domanda è stata presentata per l'uso su finocchi, prezzemolo, foglie di sedano e cerfoglio. Per quanto riguarda l'indoxacarb, una simile domanda è stata presentata per l'uso su ciliegie e barbabietole da zucchero. Per quanto riguarda l’isoxaflutole, una simile domanda è stata presentata per modificare la definizione del residuo. Per quanto riguarda il fosetil, una simile domanda è stata presentata per l'uso sui ravanelli. Per quanto riguarda la lambda-cialotrina, una simile domanda è stata presentata per l'uso su carciofi e ribes a grappoli. Per quanto riguarda il metazaclor, una simile domanda è stata presentata per l'uso su colza, cavoli rapa, cavoli, navoni-rutabaga, rape e cereali. In relazione a tale domanda è necessario modificare gli attuali LMR per il fegato dei bovini, degli ovini e dei caprini, giacché colza, cavoli rapa, cavoli, navoni-rutabaga, rape e cereali vengono impiegati come mangime, e il foraggio destinato a tali animali potrebbe contenere dei residui. Inoltre è necessario modificare la definizione del residuo riguardo ai prodotti animali. Per quanto riguarda il pyraclostrobin, una simile domanda è stata presentata per l'uso su barbabietole da insalata, cetriolini e zucchine. Per quanto riguarda lo spirotetrammato, una domanda simile è stata presentata per il suo uso su prugne e ciliege. Per quanto riguarda il tebuconazolo, una simile domanda è stata presentata per l'uso su navoni-rutabaga e rape. Per quanto riguarda il thiacloprid, una simile domanda è stata presentata per l'uso su lattughella, sedani e finocchio. Per quanto riguarda il trifloxystrobin, una simile domanda è stata presentata per l' uso su pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, navoni-rutabaga e rape. |
(4) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 e 4 del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per l'uso di spinetoram su pesche (comprese le pesche noci) e albicocche. L'uso autorizzato di spinetoram su pesche, pesche noci e albicocche in Sud Africa, Argentina, Cile, Nuova Zelanda e Israele ha portato a residui più elevati rispetto agli LMR previsti dall'allegato del regolamento (CE) n. 396/2005. Al fine di evitare ostacoli agli scambi commerciali riguardo all'importazione di pesche, pesche noci e albicocche è necessario prevedere LMR più elevati. |
(5) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(6) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (3). Ha trasmesso questi pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici. |
(7) |
L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR sollecitate dai richiedenti erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione sono risultate presentare un rischio di superamento della dose giornaliera accettabile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). In alcuni casi l'Autorità ha ritenuto che fosse necessario prevedere LMR più elevati rispetto a quelli proposti dallo Stato membro di valutazione. In questi casi è opportuno consentire LMR più elevati, come proposto dall'Autorità, a condizione che tali LMR siano considerati sicuri dall'Autorità stessa. In altri casi l'Autorità ha ritenuto che fosse sufficiente prevedere LMR più bassi rispetto a quelli proposti dallo Stato membro di valutazione. In questi casi è opportuno fissare LMR più bassi. |
(8) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento n. 396/2005, l'Autorità ha valutato la sicurezza degli attuali LMR relativi all'etefon (4), concludendo che gli LMR per 12 seminativi potevano essere innalzati per tenere conto dei CXL in vigore. |
(9) |
Per quanto riguarda il fenitrotion, la validità degli LMR relativi ai cereali è scaduta il 1o giugno 2009. Per motivi di chiarezza è opportuno indicare nel regolamento (CE) n. 396/2005 il limite di determinazione (LOD) per tale antiparassitario sui cereali. |
(10) |
Per quanto riguarda lo zolfo, l'Autorità nelle proprie conclusioni (5) raccomanda di non continuare a fissare LMR per tale antiparassitario, vista la sua scarsa tossicità. Alla luce di tale conclusione è opportuno sopprimere gli LMR per tale antiparassitario, nonché inserirlo nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Sulla base dei pareri motivati emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 5, paragrafo 1 nonché dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Il 4 luglio 2009 la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha adottato i CXL per azossistrobina, buprofezin, chlorantraniliprole, cipermetrina, flusilazol, imidacloprid, lambda-cialotrina, mandipropamide, metomil, profenofos, prothioconazole, spinetoram, spirotetrammato, tebuconazolo, triadimefon e triadimenol. È opportuno inserire tali CXL come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione dei CXL non sicuri per un gruppo di consumatori europei e per i quali l'Unione ha formulato una riserva alla CAC. |
(13) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli LMR relativi all'etefon sono applicabili a decorrere dall'8 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) Relazioni scientifiche EFSA disponibili qui: on http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for aminopyralid in bovine kidney. EFSA Scientific Report (2009) 302, 1.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for azoxystrobin in swedes, EFSA Journal 2009; 7(9):1308.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for cyprodinil in celeriac. EFSA Scientific Report (2009) 325.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in leafy vegetables. EFSA Scientific Report (2009) 337.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in cherries and sugar beet. EFSA Scientific Report (2009) 324.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the residue definition for isoxaflutole. EFSA Scientific Report (2009) 323.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for fosetyl-al on radishes. EFSA Journal 2009; 7(9):1313.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the modification of the existing MRLs for lambda-cyhalothrin, EFSA Scientific Report (2009) 226 and 330.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for metazachlor on liver. EFSA Scientific Report (2009) 320.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in courgettes, gherkins and beetroot. EFSA Scientific Report (2009) 342.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit on the setting of an import tolerance for spinetoram on peach and apricot. EFSA Journal 2009; 7(9):1312.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for spirotetramat. EFSA Scientific Report (2009) 306.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in mandarins and passion fruit. EFSA Scientific Report (2009) 1368.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for thiacloprid. EFSA Scientific Report (2009) 307.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for trifloxystrobin in various crops. EFSA Scientific Report (2008) 314.
(4) Reasoned Opinion Review of existing MRLs for ethephon. EFSA Journal 2009; 7(10):1347.
(5) Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance cyflufenamid EFSA Scientific Report (2008) 221.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, alla voce «Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa in isoxaflutole)» è eliminata la menzione «e RPA 203328»; le colonne relative alle sostanze azossistrobina, cipermetrina, indoxacarb, etefon, fenitrotion, lambda-cialotrina, metomil, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol, trifloxystrobin sono sostituite dalle diciture seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
L'allegato III è così modificato:
|
3) |
Nell'allegato IV, è aggiunta la voce: «zolfo», secondo l'ordine alfabetico. |
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(F) |
= |
Liposolubile |
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Lambda-cialotrina — codice 1000000: lambda-cialotrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri) Etefon 0161030 (+) LMR valido fino al 1o luglio 2011 in attesa della presentazione e della valutazione di ulteriori prove relative ai residui Etefon 0401090 (+) LMR valido fino al 1o luglio 2011 in attesa della presentazione e della valutazione di un ulteriore studio sul metabolismo.» |
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F) |
= |
Liposolubile |
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Ciprodinil — codice 1000000: somma di ciprodinil e del metabolita CGA 304075 Flusilazolo — codice 1000000: somma del flusilazolo e del suo metabolita IN-F7321 ([bis-(4-fluorofenil)metil]silanolo) espressa in flusilazolo Boscalid (F) (R) 1000000 Definizione applicativa di residuo per i prodotti di origine animale: somma di boscalid e M 510F01 compresi i suoi coniugati. Metazaclor (R) 1000000 Definizione applicativa di residuo: metazaclor compresi i prodotti di degradazione e di reazione che possono essere determinati come 2,6-dimetilanilina, calcolati in totale come metazaclor.» |
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(7) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(F) |
= |
Liposolubile |
(R) |
= |
La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Lambda-cialotrina — codice 1000000: lambda-cialotrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri).» |
28.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/50 |
REGOLAMENTO (UE) N. 460/2010 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua in base alle modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
(2) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base degli ultimi dati disponibili per il 2007, il 2008 e il 2009, è opportuno modificare i valori limite dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1580/2007. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVII
DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II; SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del dazio doganale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livello limite (tonnellate) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
Dal 1o ottobre al 31 maggio |
1 215 526 |
78.0020 |
Dal 1o giugno al 30 settembre |
966 429 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
Dal 1o maggio al 31 ottobre |
11 879 |
78.0075 |
Dal 1o novembre al 30 aprile |
18 611 |
||
78.0085 |
0709 90 80 |
Carciofi |
Dal 1o novembre al 30 giugno |
8 866 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Zucchine |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
55 369 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
Dal 1o dicembre al 31 maggio |
355 386 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
Dal 1o novembre alla fine di febbraio |
529 006 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
Dal 1o novembre alla fine di febbraio |
96 377 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
Dal 1o giugno al 31 dicembre |
329 903 |
78.0160 |
Dal 1o gennaio al 31 maggio |
92 638 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
Dal 21 luglio al 20 novembre |
146 510 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
Dal 1o gennaio al 31 agosto |
829 840 |
78.0180 |
Dal 1o settembre al 31 dicembre |
884 648 |
||
78.0220 |
0808 20 50 |
Pere |
Dal 1o gennaio al 30 aprile |
280 764 |
78.0235 |
Dal 1o luglio al 31 dicembre |
83 435 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
Dal 1o giugno al 31 luglio |
49 314 |
78.0265 |
0809 20 95 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
Dal 21 maggio al 10 agosto |
90 511 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
Dall'11 giugno al 30 settembre |
6 867 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
Dall'11 giugno al 30 settembre |
57 764» |
28.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/52 |
REGOLAMENTO (UE) N. 461/2010 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2010
relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (1), in particolare l’articolo 1,
dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento,
sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha il potere di applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2) a categorie di accordi verticali e pratiche concordate corrispondenti che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo. I regolamenti di esenzione per categoria si applicano ad accordi verticali che rispettano determinate condizioni e che possono avere portata generale oppure riguardare determinati settori specifici. |
(2) |
La Commissione ha definito una categoria di accordi verticali che ritiene, di norma, conformi alle condizioni stabilite nell’articolo 101, paragrafo 3 del trattato, e a questo scopo ha adottato il regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (3), che sostituisce il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione (4). |
(3) |
Il settore automobilistico, che comprende sia le autovetture che i veicoli commerciali, è soggetto a regolamenti specifici di esenzione per categoria sin dal 1985. Il regolamento più recente di questo tipo è il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (5). Il regolamento (CE) n. 2790/1999 non si applicava, come espressamente previsto dalle sue stesse disposizioni, agli accordi verticali oggetto di altri regolamenti di esenzione per categoria. Il settore automobilistico non rientrava pertanto nel campo di applicazione di tale regolamento. |
(4) |
Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 1400/2002 termina il 31 maggio 2010. È tuttavia opportuno che il settore automobilistico continui a beneficiare di un’esenzione per categoria, onde semplificare gli oneri amministrativi e ridurre i costi di adeguamento alla normativa gravanti sulle imprese interessate, garantendo nel contempo una sorveglianza efficace dei mercati in conformità all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del trattato. |
(5) |
L’esperienza acquisita dal 2002 in poi in materia di distribuzione di autoveicoli nuovi, distribuzione di pezzi di ricambio e fornitura di servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli, permette di definire per il settore automobilistico categorie di accordi verticali che si possono ritenere di norma conformi alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. |
(6) |
Tale categoria comprende accordi verticali di acquisto, vendita o rivendita di autoveicoli nuovi, accordi verticali di acquisto, vendita o rivendita di pezzi di ricambio per autoveicoli e accordi verticali di fornitura di servizi di riparazione e manutenzione, qualora detti accordi siano stipulati tra imprese non concorrenti, tra determinati concorrenti, ovvero da determinate associazioni di rivenditori o riparatori. Essa include inoltre accordi verticali contenenti disposizioni accessorie relative alla cessione o all’utilizzo di diritti di proprietà intellettuale. La definizione del termine «accordi verticali» deve quindi comprendere sia tali accordi che le pratiche concordate corrispondenti. |
(7) |
Alcuni tipi di accordi verticali possono incrementare l’efficienza economica nell’ambito di una catena produttiva o distributiva, permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi delle transazioni commerciali ed i costi di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite. |
(8) |
La probabilità che tali incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato delle parti dell’accordo e pertanto dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dai loro clienti, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati. Vanno esclusi dal beneficio dell’esenzione per categoria gli accordi verticali contenenti limitazioni atte a produrre restrizioni della concorrenza e danni per i consumatori o che non sono indispensabili per il conseguimento di tali incrementi di efficienza. |
(9) |
Per definire il campo di applicazione adeguato di un regolamento di esenzione per categoria, la Commissione deve prendere in considerazione le condizioni di concorrenza nel settore interessato. A tale riguardo, le conclusioni dell’approfondito monitoraggio del settore automobilistico di cui alla relazione di valutazione sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 28 maggio 2008 (6) e alla comunicazione della Commissione «Il futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico» del 22 luglio 2009 (7) hanno dimostrato che è opportuno operare una distinzione tra gli accordi per la distribuzione di autoveicoli nuovi e gli accordi per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione e per la distribuzione di pezzi di ricambio. |
(10) |
Per quanto riguarda la distribuzione di autoveicoli nuovi, non sembrano sussistere problemi significativi in termini di concorrenza che contraddistinguerebbero questo settore da altri settori economici e che potrebbero richiedere l’applicazione di regole diverse e più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) n. 330/2010. La soglia della quota di mercato, l’esclusione di taluni accordi verticali dall’esenzione prevista da tale regolamento e le altre condizioni ivi stabilite assicurano di norma che gli accordi verticali relativi alla distribuzione di autoveicoli nuovi rispettino le condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Tali accordi devono pertanto beneficiare dell’esenzione concessa dal regolamento (UE) n. 330/2010, nel rispetto di tutte le condizioni ivi stabilite. |
(11) |
Per quanto riguarda gli accordi per la distribuzione di pezzi di ricambio e per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione, occorre prendere in considerazione determinate caratteristiche specifiche del mercato dei servizi di assistenza post-vendita relativi agli autoveicoli. In particolare, l’esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002 indica che gli aumenti di prezzo delle singole riparazioni si traducono solo in parte in una maggiore affidabilità delle autovetture moderne e in un allungamento degli intervalli tra una manutenzione e l’altra. Tali tendenze sono connesse all’evoluzione tecnologica e alla crescente complessità ed affidabilità dei componenti automobilistici che i costruttori automobilistici acquistano da fornitori di equipaggiamenti originali. Detti fornitori vendono i loro prodotti come pezzi di ricambio sul mercato dei servizi di assistenza post-vendita sia attraverso le reti di riparatori autorizzati dei produttori di autoveicoli che attraverso canali indipendenti, rappresentando quindi un’importante forza concorrenziale sul mercato dei servizi di assistenza post-vendita. I costi che sostengono in media i consumatori UE per i servizi di riparazione e di manutenzione rappresentano una parte molto elevata della spesa complessiva sostenuta dai consumatori per gli autoveicoli. |
(12) |
Le condizioni di concorrenza sul mercato dei servizi di assistenza post-vendita per gli autoveicoli hanno inoltre una rilevanza diretta sia in termine di sicurezza pubblica, dal momento che la guida di un autoveicolo riparato in modo scorretto può rivelarsi pericolosa, che di danni per la salute pubblica e l’ambiente, a causa delle maggiori emissioni di anidride carbonica e di altri inquinanti atmosferici se l’autoveicolo non è stato sottoposto a manutenzione regolare. |
(13) |
Nella misura in cui è possibile definire un mercato distinto dei servizi di assistenza post-vendita, la concorrenza effettiva sui mercati per l’acquisto e la vendita di pezzi di ricambio e su quello per la fornitura di servizi di manutenzione e riparazione per gli autoveicoli dipende dal grado d’interazione concorrenziale tra i riparatori autorizzati, cioè quelli che operano all’interno di reti di riparatori costituite direttamente o indirettamente dai produttori di autoveicoli, nonché fra operatori autorizzati e indipendenti, compresi i fornitori indipendenti di pezzi di ricambio ed i riparatori indipendenti. La capacità concorrenziale di questi ultimi dipende da un accesso senza restrizioni a elementi essenziali quali i pezzi di ricambio e le informazioni tecniche. |
(14) |
Tenuto conto di tali specificità, le norme previste dal regolamento (UE) n. 330/2010, e in particolare la soglia della quota di mercato del 30 %, sono necessarie ma non sufficienti per garantire che il beneficio dell’esenzione per categoria sia riservato esclusivamente agli accordi verticali per la distribuzione di pezzi di ricambio e per la fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione per i quali si può supporre con sufficiente certezza il rispetto delle condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. |
(15) |
Gli accordi verticali per la distribuzione di pezzi di ricambio e per la fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione devono pertanto beneficiare di un’esenzione per categoria soltanto se soddisfano, oltre alle condizioni per l’esenzione previste dal regolamento (UE) n. 330/2010, anche i requisiti più severi relativi a determinati tipi di restrizioni gravi della concorrenza che possono limitare la fornitura e l’uso di pezzi di ricambio nel mercato dei servizi di assistenza post-vendita per gli autoveicoli. |
(16) |
In particolare, è opportuno che l’esenzione per categoria non vada a beneficio di accordi in forza dei quali i membri di un sistema di distribuzione selettiva di un produttore di autoveicoli limitano la vendita dei pezzi di ricambio ai riparatori indipendenti che li utilizzano per fornire servizi di riparazione o manutenzione. Senza l’accesso a tali pezzi di ricambio, i riparatori indipendenti non sarebbero in grado di competere in maniera efficace con i riparatori autorizzati, in quanto non potrebbero offrire ai consumatori servizi di buona qualità che contribuiscano al funzionamento sicuro ed affidabile degli autoveicoli. |
(17) |
Inoltre, onde garantire una concorrenza efficace sui mercati dei servizi di riparazione e di manutenzione e consentire ai riparatori di offrire agli utilizzatori finali pezzi di ricambio a condizioni concorrenziali, è opportuno che l’esenzione per categoria non si applichi agli accordi verticali che, pur rispettando le disposizioni del regolamento (UE) n. 330/2010, limitano tuttavia la facoltà del produttore di pezzi di ricambio di vendere tali componenti ai riparatori autorizzati che fanno parte del sistema di distribuzione del produttore di veicoli, a distributori indipendenti di pezzi di ricambio, a riparatori indipendenti o a utilizzatori finali. Ciò non ha ripercussioni sulla responsabilità civile dei produttori dei pezzi di ricambio o sulla facoltà dei produttori dei autoveicoli di esigere dai riparatori autorizzati facenti parte del loro sistema di distribuzione di utilizzare soltanto i pezzi di ricambio di qualità equivalente a quella dei componenti utilizzati per l’assemblaggio di un determinato autoveicolo. Inoltre, stante il coinvolgimento contrattuale diretto del produttore dei veicoli nelle riparazioni coperte da garanzia, nel servizio assistenza gratuito, nonché nelle operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, l’esenzione va applicata agli accordi che prevedono l’obbligo per il riparatore autorizzato di usare per tali riparazioni pezzi di ricambio forniti dal produttore degli autoveicoli. |
(18) |
Infine, onde permettere ai riparatori autorizzati e indipendenti, nonché agli utilizzatori finali, di individuare il produttore dei componenti degli autoveicoli o dei pezzi di ricambio e dare loro la possibilità di scelta tra pezzi di ricambio alternativi, l’esenzione per categoria non va applicata agli accordi con i quali il produttore di autoveicoli limita la facoltà, del produttore di componenti o di pezzi di ricambio originali, di apporre in maniera efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo su detti pezzi originali. |
(19) |
Onde concedere a tutti gli operatori il tempo necessario per adeguarsi al presente regolamento, è opportuno prorogare fino al 31 maggio 2013 il periodo di applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1400/2002 riguardanti accordi verticali per l’acquisto, la vendita e la rivendita di autoveicoli nuovi. Per quanto riguarda gli accordi verticali per la distribuzione di pezzi di ricambio e per la fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dal 1o giugno 2010, in modo da continuare a garantire un’adeguata tutela della concorrenza sui mercati dei servizi di assistenza post-vendita per autoveicoli. |
(20) |
La Commissione controllerà regolarmente l’evoluzione del settore automobilistico e prenderà adeguate misure correttive qualora emergano problemi di concorrenza tali da nuocere ai consumatori o sul mercato della distribuzione di autoveicoli nuovi o su quello della fornitura di pezzi di ricambio o su quello dei servizi di assistenza post-vendita per autoveicoli. |
(21) |
La Commissione può revocare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (8), qualora ritenga che in un caso particolare un accordo al quale si applica l’esenzione di cui al presente regolamento provochi nondimeno effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. |
(22) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’autorità responsabile della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento nel suo territorio o in una parte di esso, quando ritenga che in un caso particolare un accordo al quale si applica l’esenzione di cui al presente regolamento provochi nondimeno effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio di tale Stato membro o in una parte di esso, qualora tale territorio abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto. |
(23) |
Per determinare se sia necessario ritirare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, occorre in particolare tener conto degli effetti anticoncorrenziali che possono verificarsi in seguito all’esistenza di reti parallele di accordi verticali con effetti simili che limitano significativamente l’accesso ad un mercato rilevante o la concorrenza all’interno di tale mercato. Un tale effetto cumulativo può, ad esempio, verificarsi in caso di distribuzione selettiva o di obblighi di non concorrenza. |
(24) |
Al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele di accordi verticali aventi effetti anticoncorrenziali simili e che coprano più del 50 % di un dato mercato, la Commissione può, mediante regolamento, dichiarare il presente regolamento inapplicabile ad accordi verticali che contengano specifiche restrizioni praticate sul mercato di cui trattasi, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell’articolo 101 del trattato. |
(25) |
Per valutare gli effetti del presente regolamento sulla concorrenza nel settore della distribuzione al dettaglio degli autoveicoli, della fornitura di pezzi di ricambio e nei servizi di assistenza post-vendita per gli autoveicoli sul mercato interno, è opportuno che la Commissione stili una relazione di valutazione sul funzionamento del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
per «accordi verticali» si intendono gli accordi o le pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi; |
b) |
per «restrizioni verticali» si intendono le restrizioni della concorrenza in un accordo verticale rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato; |
c) |
per «riparatore autorizzato» si intende un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli che opera nell’ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli; |
d) |
per «distributore autorizzato» si intende un distributore di pezzi di ricambio per autoveicoli che opera nell’ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli; |
e) |
per «riparatore indipendente» si intende:
|
f) |
per «distributore indipendente» si intende:
|
g) |
per «autoveicolo» si intende un veicolo destinato a circolare su strada mosso dal proprio motore, munito di tre o più ruote; |
h) |
per «pezzi di ricambio» si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all’utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante; |
i) |
per «sistema di distribuzione selettiva» si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio in cui il fornitore ha deciso di applicare tale sistema. |
2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa», «fornitore», «produttore» e «acquirente» includono le imprese a questi rispettivamente collegate.
Per «imprese collegate» si intendono:
a) |
le imprese nelle quali una parte dell’accordo detiene, direttamente o indirettamente:
|
b) |
le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a); |
c) |
le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b), detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a); |
d) |
le imprese nelle quali una parte dell’accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c), o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c), detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a); |
e) |
le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
|
CAPO II
ACCORDI VERTICALI CONCERNENTI L’ACQUISTO, LA VENDITA O LA RIVENDITA DI AUTOVEICOLI NUOVI
Articolo 2
Applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002
A norma dell’articolo 101, paragrafo 3 del trattato, nel periodo compreso tra il 1o giugno 2010 e il 31 maggio 2013, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi verticali che riguardano le condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere autoveicoli nuovi, che soddisfano i requisiti per l’esenzione previsti dal regolamento (CE) n. 1400/2002 che si riferiscono specificamente agli accordi verticali per l’acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi.
Articolo 3
Applicazione del regolamento (UE) n. 333/2010
A datare dal 1o giugno 2013 il regolamento (UE) n. 333/2010 si applica agli accordi verticali relativi all’acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi.
CAPO III
ACCORDI VERTICALI RELATIVI AL MERCATO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA POST-VENDITA DI AUTOVEICOLI
Articolo 4
Esenzione
Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, il paragrafo 1 di detto articolo è inapplicabile agli accordi verticali che riguardano le condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere pezzi di ricambio per autoveicoli o fornire servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli, che soddisfano i requisiti per l’esenzione previsti dal regolamento (UE) n. 330/2010 e non contengono nessuna delle restrizioni fondamentali elencate all’articolo 5 del presente regolamento.
La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni verticali.
Articolo 5
Restrizioni che eliminano il beneficio dell’esenzione per categoria- restrizioni fondamentali
L’esenzione di cui all’articolo 4 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:
a) |
la restrizione delle vendite di pezzi di ricambio per autoveicoli da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva a riparatori indipendenti che utilizzano tali pezzi per la riparazione e la manutenzione di un autoveicolo; |
b) |
la restrizione, concordata tra un fornitore di pezzi di ricambio, di attrezzature di riparazione o diagnostica o altre apparecchiature ed un produttore di autoveicoli, della facoltà del fornitore di vendere tali beni a distributori o riparatori autorizzati o indipendenti o ad utilizzatori finali; |
c) |
la restrizione, concordata tra un costruttore di autoveicoli che utilizza componenti per l’assemblaggio iniziale di autoveicoli ed il fornitore di detti componenti, della facoltà del fornitore di apporre in maniera efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo sui componenti forniti o sui pezzi di ricambio. |
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 6
Non applicazione del presente regolamento
Conformemente all’articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.
Articolo 7
Controllo e valutazione
La Commissione controlla il funzionamento del presente regolamento e redige una relazione in merito al più tardi entro il 31 maggio 2021, tenendo conto in particolare delle condizioni previste all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
Articolo 8
Periodo di validità
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2010.
Il presente regolamento scade il 31 maggio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65.
(2) A decorrere dal 1o dicembre 2009, l’articolo 81 del trattato CE diventa l’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ma non cambia nella sostanza. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti, ove opportuno, all’articolo 81 del trattato CE.
(3) GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1.
(4) GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.
(5) GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 30.
(6) SEC(2008) 1946.
(7) COM(2009) 388.
(8) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
28.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/58 |
REGOLAMENTO (UE) N. 462/2010 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2010
recante apertura, per l'anno contingentale 2010, di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (2), la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna una certa quantità di granturco. |
(2) |
Il capo II del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), ha stabilito le modalità specifiche per l'applicazione di una riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione affinché i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento d'importazione siano effettivamente importati. |
(3) |
In considerazione delle condizioni del mercato in Spagna per il 2010, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di granturco affinché il contingente di importazione sia completamente utilizzato. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione (4) ha aperto una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi fino al 17 dicembre 2009. La suddetta gara è stata prolungata fino al 27 maggio 2010 dal regolamento (UE) n. 1292/2009 della Commissione (5). Il regolamento (CE) n. 676/2009 deve essere pertanto abrogato. |
(5) |
Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per l'importazione di granturco in Spagna.
2. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1296/2008.
Articolo 2
La gara è aperta fino al 16 dicembre 2010. Fino a tale data si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.
Articolo 3
La validità dei titoli d'importazione rilasciati nell’ambito della presente gara è di cinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1296/2008.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 676/2009 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2010.
Esso scade il 16 dicembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
(3) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.
(4) GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.
(5) GU L 347 del 24.12.2009, pag. 22.
28.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/60 |
REGOLAMENTO (UE) N. 463/2010 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2010
recante apertura, per l'anno contingentale 2010, di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (2), la Comunità si è impegnata ad importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco. |
(2) |
Il capo II del regolamento CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), ha stabilito modalità specifiche per l'applicazione di una riduzione del dazio all'importazione affinché siano effettivamente importati i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento. |
(3) |
Considerate le condizioni del mercato in Portogallo per l'anno 2010, è opportuno indire una gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco affinché il contingente di importazione sia completamente utilizzato. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 677/2009 della Commissione (4) ha aperto, fino al 17 dicembre 2009, una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi. Con il regolamento (UE) n. 1292/2009 della Commissione (5) questa gara è stata prorogata fino al 27 maggio 2010. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 677/2009. |
(5) |
Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il granturco importato in Portogallo.
2. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1296/2008.
Articolo 2
La gara rimane aperta fino al 16 dicembre 2010. Fino a tale data si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite dal bando di gara.
Articolo 3
La validità dei titoli d'importazione rilasciati nell'ambito della presente gara è di cinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1296/2008.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 677/2009 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2010.
Esso scade il 16 dicembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
(3) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.
(4) GU L 196 del 28.7.2009, pag. 7.
(5) GU L 347 del 24.12.2009, pag. 22.
28.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/62 |
REGOLAMENTO (UE) N. 464/2010 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2010
recante apertura, per l'anno contingentale 2010, di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (2), la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo. |
(2) |
Il capo II del regolamento CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), ha stabilito modalità specifiche per l'applicazione di una riduzione del dazio all’importazione affinché siano effettivamente importati i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento. |
(3) |
Considerate le condizioni del mercato in Spagna per l'anno 2010, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di sorgo affinché il contingente di importazione sia utilizzato completamente. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 675/2009 della Commissione (4) ha aperto, fino al 17 dicembre 2009, una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi. Con il regolamento (UE) n. 1292/2009 della Commissione (5), questa gara è stata prorogata fino al 27 maggio 2010. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 675/2009. |
(5) |
Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il sorgo da importare in Spagna.
2. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1296/2008.
Articolo 2
La gara rimane aperta fino al 16 dicembre 2010. Fino a tale data si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite dal bando di gara.
Articolo 3
La validità dei titoli d'importazione rilasciati nell’ambito della gara è di cinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1296/2008.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 675/2009 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2010.
Esso scade il 16 dicembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
(3) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.
(4) GU L 196 del 28.7.2009, pag. 5.
(5) GU L 347 del 24.12.2009, pag. 22.
28.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/64 |
REGOLAMENTO (UE) N. 465/2010 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2010
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell’Unione europea per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Un articolo con dimensioni complessive di 197 × 90 × 2 cm costituito da 16 doghe di legno massiccio tenute insieme da due strisce di tessuto fissate al legno con punti metallici. Le doghe non sono curvate e sono fabbricate con pino massiccio non flessibile. L’articolo è destinato a essere utilizzato con il telaio di un letto per reggere un materasso. |
9404 10 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3(B) del capitolo 94 e dal testo dei codici NC 9404 e 9404 10 00. Anche se le doghe non sono né curvate né flessibili, l’articolo corrisponde complessivamente alla definizione della voce 9404 in quanto è progettato per reggere il materasso in un letto. La classificazione con il codice NC 9403 90 30 in quanto parte di un letto è esclusa, visto che i sommier, presentati isolatamente, non devono essere classificati come parti di merci in virtù della nota 3(B) del capitolo 94. L’articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 9404 10 00 come sommier. |
28.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/66 |
REGOLAMENTO (UE) N. 466/2010 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
50,2 |
MK |
50,2 |
|
TN |
78,3 |
|
TR |
66,2 |
|
ZZ |
61,2 |
|
0707 00 05 |
AL |
50,2 |
MA |
37,3 |
|
MK |
70,2 |
|
TR |
121,7 |
|
ZZ |
69,9 |
|
0709 90 70 |
TR |
104,0 |
ZZ |
104,0 |
|
0805 10 20 |
EG |
61,4 |
IL |
52,5 |
|
MA |
56,2 |
|
US |
60,2 |
|
ZA |
55,4 |
|
ZZ |
57,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
94,7 |
BO |
58,6 |
|
BR |
112,1 |
|
TR |
91,7 |
|
ZA |
102,5 |
|
ZZ |
91,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
78,8 |
BR |
77,3 |
|
CA |
113,1 |
|
CL |
87,0 |
|
CN |
106,3 |
|
MK |
26,7 |
|
NZ |
116,8 |
|
US |
141,1 |
|
ZA |
99,5 |
|
ZZ |
94,1 |
|
0809 20 95 |
TR |
541,2 |
US |
328,1 |
|
ZZ |
434,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
28.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/68 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 maggio 2010
relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse
(2010/302/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 novembre 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in previsione di un accordo tra la Comunità europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse. |
(2) |
A nome dell’Unione, la Commissione ha negoziato un memorandum di cooperazione con l’ICAO per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse, in conformità delle direttive di cui all’allegato I della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati e alla procedura ad hoc di cui all’allegato II. |
(3) |
Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il 17 settembre 2008 il memorandum di cooperazione è stato firmato a nome della Comunità, in conformità della decisione 2009/97/CE del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse (1). |
(4) |
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea dovrebbe notificare all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) che l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. |
(5) |
È opportuno approvare detto memorandum. |
(6) |
Il punto 6.3 del memorandum ne prevede l’entrata in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima delle due notifiche mediante le quali le parti si sono comunicate il completamento delle rispettive procedure interne. Il presidente del Consiglio dovrebbe pertanto essere autorizzato ad effettuare la dovuta notifica a nome della Comunità, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È approvato a nome dell’Unione il memorandum di cooperazione («MdC») tra la Comunità europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse.
2. Il testo del memorandum di cooperazione è accluso alla presente decisione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui al punto 6.3 del memorandum di cooperazione e provvede a effettuare la notifica seguente:
«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo del memorandum di cooperazione si intendono fatti, ove opportuno, all’Unione europea.»
Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG
(1) GU L 36 del 5.2.2009, pag. 18.
(2) GU L 36 del 5.2.2009, pag. 19.
28.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/69 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 2010
recante nomina di un membro danese del Comitato delle regioni
(2010/303/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo danese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE e la decisione 2010/29/UE recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015 (1). |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Jens Jørgen NYGAARD, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
— |
Hr. Jan BOYE Rådmand |
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. SEBASTIÁN
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22 e GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.