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Document L:2011:135:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 135, 21 maggio 2011


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ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.135.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 135

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
21 maggio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2011/282/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2010) 9566]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

21.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2011

relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2010) 9566]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/282/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, ai sensi dei suddetti articoli (1), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con interrogazioni scritte rivolte alla Commissione (nn. E-4431/05, E-4772/05, E-5800/06), alcuni deputati del Parlamento europeo hanno segnalato che la Spagna aveva approvato un regime speciale per concedere un illegittimo incentivo fiscale alle imprese spagnole che acquisivano una sostanziale partecipazione azionaria in società estere, ai termini dell’articolo 12, paragrafo 5, della legge spagnola relativa all’imposta sulle società [«Real decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades» (2): «il TRLIS»].

(2)

Con l’interrogazione scritta n. P-5509/06, il deputato del Parlamento europeo David Martin (PSE) ha protestato presso la Commissione contro l’OPA ostile effettuata con l’acquisto di azioni dell’impresa britannica di produzione e distribuzione di energia Scottish Power Ltd. da parte del produttore spagnolo di energia Iberdrola, che, secondo l’onorevole parlamentare, aveva beneficiato illegittimamente di un aiuto di Stato in forma di premio fiscale all’acquisizione. Il deputato aveva chiesto alla Commissione di esaminare tutti i problemi di concorrenza derivanti da tale acquisizione, notificata alla Commissione il 12 gennaio 2007 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (3) (il «regolamento sulle concentrazioni»). Con decisione del 26 marzo 2007 [caso N COMP/M.4517 — Iberdrola/Scottishpower, SG-Greffe (2007) D/201696] (4), la Commissione ha deciso di non opporsi all’operazione notificata e l’ha dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

(3)

Con lettere del 15 gennaio e 26 marzo 2007 la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità spagnole per valutare la portata e gli effetti dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, riguardo alla sua possibile qualifica come aiuto di Stato e alla sua compatibilità con il mercato interno.

(4)

Con lettere del 16 febbraio e 4 giugno 2007 le autorità spagnole hanno risposto a tali richieste.

(5)

Con fax del 28 agosto 2007 la Commissione ha ricevuto il reclamo di un operatore privato, secondo cui il regime istituito dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituiva un aiuto di Stato ed era incompatibile con il mercato interno. L’operatore ha chiesto che la propria identità non venisse rivelata.

(6)

Con decisione del 10 ottobre 2007 (la «decisione di avvio»), la Commissione ha avviato il procedimento formale d’indagine di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), ex articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, riguardo all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, ritenendo che il regime in questione rispondesse a tutti i criteri pertinenti per poter essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione ha comunicato alla Spagna la decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. La decisione di avvio, in cui la Commissione invitava le parti interessate a presentare osservazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5).

(7)

Con lettera del 5 dicembre 2007 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna osservazioni sulla decisione di avvio.

(8)

Tra il 18 gennaio e il 16 giugno 2008 la Commissione ha ricevuto sulla decisione di avvio le osservazioni di trentadue parti interessate. Le parti che non hanno chiesto che venisse rispettato il loro anonimato sono elencate nell’allegato I della presente decisione.

(9)

Con lettere del 9 aprile, 15 maggio e 22 maggio 2008 e del 27 marzo 2009, la Commissione ha inviato le suddette osservazioni alle autorità spagnole, per dar loro la possibilità di rispondere. Con lettere del 30 giugno 2008 e del 22 aprile 2009, le autorità spagnole hanno replicato alle osservazioni delle parti interessate.

(10)

Il 18 febbraio 2008 e il 12 maggio e 8 giugno 2009 si sono svolte riunioni tecniche tra le autorità spagnole e rappresentanti della Commissione per chiarire, tra l’altro, determinati aspetti dell’applicazione del regime in questione e l’interpretazione della legislazione spagnola pertinente per l’esame del caso.

(11)

I rappresentanti della Commissione hanno poi incontrato i rappresentanti di varie parti interessate: del Banco de Santander SA il 7 aprile 2008; del J & A Garrigues SL, studio legale che rappresenta numerose parti interessate; il 16 aprile 2008; dell’Altadis SA il 2 luglio 2008; della Telefónica SA il 12 febbraio 2009.

(12)

Il 14 luglio 2008 le autorità spagnole hanno presentato informazioni aggiuntive riguardo alla misura controversa, in particolare dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi del 2006 che fornivano un quadro generale dei contribuenti beneficiari della misura controversa.

(13)

Con messaggio elettronico del 16 giugno 2009 le autorità spagnole hanno aggiunto altri elementi, sostenendo che le imprese spagnole continuano a dover affrontare vari ostacoli nell’effettuare fusioni transfrontaliere all’interno dell’Unione.

(14)

Il 28 ottobre 2009 la Commissione ha adottato una decisione negativa (6) (la «precedente decisione»), comprendente ingiunzione di recupero, riguardo all’aiuto concesso in base alla normativa controversa ai beneficiari che hanno effettuato acquisizioni all’interno dell’Unione. Secondo quanto indicato nel considerando 119 della suddetta decisione, la Commissione manteneva aperto il procedimento iniziato con la decisione di avvio riguardo alle acquisizioni effettuate fuori dell’Unione, dato che le autorità spagnole si erano impegnate a inviare nuovi elementi relativi agli ostacoli che si frappongono alle fusioni transfrontaliere fuori dell’Unione.

(15)

Il 12, 16 e 20 novembre 2009 le autorità spagnole hanno presentato informazioni sintetiche relative agli investimenti diretti effettuati fuori dell’Unione da imprese spagnole.

(16)

Il 16 dicembre 2009 i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità spagnole informazioni riguardo alle operazioni effettuate in Stati non membri dell’Unione, che esse ritenevano necessarie per valutare il regime in quanto aiuto di Stato secondo i suggerimenti delle autorità spagnole.

(17)

Con lettera del 3 gennaio 2010 le autorità spagnole hanno presentato informazioni particolareggiate riguardanti quindici Stati non membri dell’Unione nei quali erano stati effettuati la maggior parte (circa il 70 %) degli investimenti diretti spagnoli all’estero. In particolare, le autorità spagnole hanno presentato due relazioni redatte rispettivamente dallo studio legale Garrigues e della rete KPMG, nelle quali si analizzavano i presunti ostacoli fiscali e giuridici nei suddetti paesi terzi.

(18)

Con lettera del 27 gennaio 2010 la Commissione ha ricevuto osservazioni della banca Banesto, membro del gruppo Santander.

(19)

Con messaggio elettronico del 3 marzo 2010 le autorità spagnole hanno risposto a una domanda tecnica ricevuta il 26 febbraio 2010.

(20)

Con lettera del 9 luglio 2010 la Commissione ha ricevuto osservazioni del Banco Santander.

(21)

Con lettera del 25 novembre 2010 la Commissione ha ricevuto osservazioni della società Telefónica.

(22)

Il 27 novembre 2009 e il 16 e 29 giugno 2010 si sono svolte riunioni tecniche tra i servizi della Commissione e le autorità spagnole.

II.   DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA MISURA CONTROVERSA

(23)

La misura in questione prevede l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario risultante dall’acquisizione di una sostanziale partecipazione azionaria in una società estera.

(24)

La misura è disciplinata dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS (nel seguito del presente testo: «la misura controversa»). Più precisamente l’articolo 2, paragrafo 5, della legge 27 dicembre 2001 n. 24 ha modificato la legge spagnola 27 dicembre 1995 n. 43 relativa all’imposta sulle società, aggiungendo l’articolo 12, paragrafo 5. Il regio decreto legislativo 5 marzo 2004 n. 4 presenta una versione consolidata della legge relativa all’imposta sulle società.

(25)

La Commissione è consapevole che, dalla data in cui è stata emanata la decisione di avvio, la legislazione spagnola ha subito un’evoluzione (7), ma ritiene che le ultime modifiche apportate non possano mutare né dissipare i dubbi espressi nella decisione di avvio. Per motivi di coerenza, nella presente decisione la Commissione farà riferimento alla numerazione della legislazione spagnola di cui nella decisione di avvio, prescindendo dalle eventuali modifiche apportate nel frattempo. Ogni nuova disposizione giuridica sarà espressamente indicata come tale.

(26)

L’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, dal titolo «Rettifiche di valore: perdita di valore degli elementi patrimoniali», è entrato in vigore il 1o gennaio 2002. In sostanza, esso stabilisce che un’impresa soggetta ad imposta in Spagna può dedurre dal proprio reddito imponibile, a rate annuali e al minimo per i vent’anni successivi all’acquisizione, l’avviamento finanziario risultante dall’acquisizione di una partecipazione di almeno il 5 % in una società estera.

(27)

L’avviamento consiste nel valore di una denominazione sociale di buona reputazione, nelle buone relazioni con i clienti, nelle competenze del personale e in altri fattori analoghi che si spera possano tradursi in futuro in profitti superiori a quelli visibili. Secondo i principi contabili spagnoli (8), il prezzo pagato per l’acquisizione di una società al di sopra del valore di mercato dell’attivo dell’impresa è denominato «avviamento» e deve essere registrato come attività immateriale distinta, quando l’impresa acquirente assume il controllo dell’impresa mirata (9).

(28)

Secondo i principi fiscali spagnoli, ad eccezione della misura controversa, l’avviamento può essere ammortizzato solo in seguito a un’aggregazione d’imprese derivante dall’acquisizione o dal conferimento degli attivi detenuti da imprese indipendenti o successivamente a una fusione o a una scissione.

(29)

Nel sistema fiscale spagnolo per «avviamento finanziario» s’intende l’avviamento che si sarebbe avuto se si fossero aggregate l’impresa che detiene la partecipazione e l’impresa mirata. Il concetto di avviamento finanziario di cui all’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS introduce pertanto nell’ambito delle acquisizioni di partecipazioni una nozione utilizzata in genere nel conferimento di attivi o in operazioni di aggregazione d’imprese. A norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, l’avviamento finanziario si ottiene deducendo il valore di mercato delle attività materiali e immateriali dell’impresa mirata dal prezzo di acquisizione pagato per la partecipazione.

(30)

L’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS stabilisce che l’ammortamento dell’avviamento finanziario è subordinato al rispetto dei seguenti criteri, definiti all’articolo 21 del TRLIS:

a)

la quota di partecipazione, diretta o indiretta, nella società estera deve essere pari o superiore al 5 % e deve essere detenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno (10);

b)

la società estera deve essere soggetta a un’imposta analoga a quella prevista in Spagna. Tale condizione si ritiene soddisfatta se lo Stato in cui ha sede l’impresa mirata ha firmato con la Spagna un accordo volto a evitare la doppia imposizione internazionale ed a prevenire l’evasione fiscale (11), mediante una clausola sullo scambio d’informazioni;

c)

le entrate dell’impresa estera devono derivare principalmente da attività imprenditoriali all’estero oppure devono essere entrate equiparabili. Tale condizione è soddisfatta se almeno l’85 % delle entrate dell’impresa mirata:

i)

non sono incluse nella base imponibile ai sensi della normativa spagnola sulla trasparenza fiscale internazionale e sono assoggettate a imposta come reddito percepito in Spagna (12). In particolare si riterranno conformi a tali criteri i redditi derivanti dalle seguenti attività:

commercio all’ingrosso, quando i beni siano messi a disposizione degli acquirenti nello Stato o territorio in cui ha sede la società mirata o in ogni altro Stato o territorio diverso da quello spagnolo,

servizi prestati a beneficiari non aventi residenza fiscale in Spagna,

servizi finanziari prestati a beneficiari non aventi residenza fiscale in Spagna,

servizi assicurativi relativi a rischi non correlati alla Spagna;

ii)

sono redditi derivanti da dividendi, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla natura del reddito risultante dalla partecipazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a) e all’entità della partecipazione diretta e indiretta dell’impresa spagnola [articolo 21, paragrafo 1, lettera c), comma 2, del TRLIS] (13).

(31)

Oltre alla misura controversa, è opportuno esporre in breve le seguenti disposizioni del TRLIS alle quali si farà riferimento nella presente decisione:

l’articolo 11 del capo IV del TRLIS (14), «Rettifiche di valore: ammortamenti», che definisce la base imponibile, al paragrafo 4 prevede l’ammortamento per un minimo di vent’anni dell’avviamento derivante da un’acquisizione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) se l’avviamento deriva da un’acquisizione a titolo oneroso; ii) se il venditore è estraneo all’impresa acquirente. Le modifiche apportate a questa disposizione dopo la decisione di avvio, introdotte dalla legge 4 luglio 2007 n. 16, hanno anche chiarito che, in caso d’inosservanza della condizione ii), l’importo pagato da utilizzare per calcolare l’avviamento sarà l’importo di acquisizione della partecipazione pagato da un’impresa dello stesso gruppo che l’abbia acquisita da persone o società non vincolate. Inoltre, come condizione iii) è previsto che un importo, equivalente almeno all’importo dedotto ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, sia stato stanziato come riserva indivisibile,

l’articolo 12, paragrafo 3, del capo IV del TRLIS permette di dedurre parzialmente il deprezzamento delle azioni detenute in società nazionali ed estere non quotate su un mercato secondario fino a concorrenza della differenza tra il valore contabile teorico all’inizio e alla fine dell’esercizio fiscale. La misura controversa può essere applicata in combinato disposto con questo articolo del TRLIS (15),

l’articolo 89 del capo VIII, titolo VII del TRLIS, «Partecipazioni al capitale della società conferente e della società acquirente», prevede al paragrafo 3, «Regime speciale delle concentrazioni, delle scissioni, dei conferimenti di attivo e degli scambi d’azioni e del trasferimento della sede di una società europea o di una società cooperativa europea da uno Stato membro a un altro dell’Unione europea», l’ammortamento dell’avviamento derivante da una ristrutturazione aziendale. A norma di questa disposizione, per applicare all’avviamento derivante da un’aggregazione d’imprese l’articolo 11, paragrafo 4, del TRLIS devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: i) prima dell’aggregazione si deve detenere una partecipazione di almeno il 5 % nell’impresa mirata; ii) deve essere provato che l’avviamento è stato assoggettato a imposta presso il venditore e iii) che questi non è vincolato all’acquirente. Se la condizione iii) non è soddisfatta, l’importo dedotto dovrà corrispondere a un deprezzamento irreversibile degli attivi immateriali,

l’articolo 21 del titolo IV del TRLIS, «Esenzione finalizzata a evitare la doppia imposizione economica internazionale su dividendi e redditi di fonte estera derivati dal conferimento di titoli rappresentativi del capitale di società non aventi sede nel territorio spagnolo», stabilisce le condizioni per l’esenzione dei dividendi o partecipazioni agli utili di società non aventi sede nel territorio spagnolo, percepiti da un’impresa avente residenza fiscale in Spagna,

l’articolo 22 del capo IV del TRLIS, «Esenzione di determinati redditi prodotti all’estero mediante un’entità ivi avente sede», stabilisce le condizioni per esentare dal pagamento dell’imposta i redditi prodotti all’estero mediante un’entità avente sede stabile fuori del territorio spagnolo.

(32)

Ai fini della presente decisione si intende per

—   conferimento di attivi: l’operazione mediante la quale una società, senza sciogliersi, conferisce la totalità o uno o più rami della sua attività a un’altra società,

—   aggregazione d’imprese: l’operazione mediante la quale una o più società, in conseguenza e al momento dello scioglimento senza liquidazione, conferiscono la totalità del loro patrimonio, in attivi e passivi, ad altra società preesistente o ad una società da esse costituita mediante l’attribuzione ai loro soci di titoli rappresentativi del capitale sociale dell’altra società,

—   acquisizione di una partecipazione: l’operazione mediante la quale una società acquisisce azioni di un’altra società senza ottenere la maggioranza o il controllo dei diritti di voto dell’impresa mirata,

—   impresa mirata: una società non avente sede in Spagna, il cui reddito ottempera alle condizioni di cui al considerando 30, lettera c), nella quale un’impresa avente sede in Spagna acquisisce una partecipazione,

—   acquisizioni intracomunitarie: le acquisizioni di partecipazioni che soddisfano tutte le pertinenti condizioni dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS in un’impresa mirata costituita a norma della legge di uno Stato membro e avente la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro principale di attività all’interno dell’Unione,

—   acquisizioni extracomunitarie: le acquisizioni di partecipazioni che soddisfano tutte le pertinenti condizioni dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS in un’impresa mirata non costituita a norma della legge di uno Stato membro e non avente la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro principale di attività all’interno dell’Unione.

III.   MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(33)

Nella decisione di avvio la Commissione ha iniziato il procedimento formale d’indagine di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE) ritenendo che la misura controversa rispondesse a tutti i criteri per poter essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione dubitava inoltre che la misura controversa potesse esser considerata compatibile con il mercato interno, in quanto non sembrava che si potesse applicare nessuna delle deroghe previste all’articolo 107, paragrafi 2 e 3.

(34)

In particolare, la Commissione ha ritenuto che la misura controversa esulasse dall’ambito ordinario di applicazione del sistema spagnolo d’imposta sulle società, che è il sistema fiscale di riferimento. Secondo il parere della Commissione, inoltre, l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario risultante dall’acquisizione di una partecipazione del 5 % in un’impresa mirata estera sembrava costituire un incentivo eccezionale.

(35)

La Commissione ha osservato che l’ammortamento fiscale si applicava solo a una precisa categoria aziendale, ossia a quelle società che acquisiscono determinate partecipazioni, pari almeno al 5 % del capitale sociale di un’impresa mirata, e solo d’imprese mirate estere, purché rispondenti ai criteri di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del TRLIS. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, una riduzione d’imposta che favorisce esclusivamente l’esportazione di prodotti nazionali costituisce aiuto di Stato (16). La misura controversa in questione sembrava avere quindi carattere selettivo.

(36)

In tale contesto la Commissione ha ritenuto inoltre che il vantaggio selettivo non sembrasse giustificato dalla natura del sistema fiscale e, in particolare, che la differenziazione creata dalla misura controversa, che si discostava dalle norme generali del sistema contabile e fiscale spagnolo, non potesse essere giustificata da motivi attinenti ad aspetti tecnici del sistema fiscale. In effetti, l’avviamento è deducibile solo in caso di aggregazione d’imprese o di conferimento di attivi, con la sola eccezione di quanto disposto nella misura controversa. La Commissione ha inoltre ritenuto sproporzionato che la misura controversa mirasse a raggiungere gli obiettivi di neutralità perseguiti dal sistema spagnolo, in quanto essa riguarda esclusivamente l’acquisizione di sostanziali partecipazioni azionarie in società estere.

(37)

A giudizio della Commissione, inoltre, la misura controversa implicava l’impiego di risorse statali, in quanto comportava la rinuncia a entrate fiscali da parte dell’erario spagnolo. Infine, la misura in oggetto avrebbe potuto falsare la concorrenza sul mercato dell’acquisizione d’imprese europee, conferendo un vantaggio economico selettivo alle imprese spagnole che acquisiscano una sostanziale partecipazione azionaria in società estere. Inoltre, la Commissione non ha individuato motivi per ritenere la misura controversa compatibile con il mercato interno.

(38)

La Commissione ha quindi concluso che la misura controversa potesse costituire un aiuto di Stato incompatibile. In tal caso, il recupero dovrebbe avvenire a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE. A tale riguardo, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole e alle parti interessate di presentare osservazioni sull’eventuale esistenza di legittimo affidamento o di un altro principio generale del diritto dell’Unione che consentisse alla Commissione stessa di rinunciare in via eccezionale al recupero di cui all’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del summenzionato regolamento del Consiglio.

IV.   LA PRIMA DECISIONE PARZIALMENTE NEGATIVA

(39)

Nella precedente decisione, la Commissione ha concluso che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituisce un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE quando si applica alle acquisizioni all’interno dell’Unione.

(40)

La Commissione ha inoltre ritenuto che, essendo stata attuata in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la misura controversa costituisce un regime di aiuto illegittimo se applicata alle acquisizioni intracomunitarie.

(41)

La Commissione ha tenuto aperto il procedimento iniziato dalla decisione di avvio del 10 ottobre 2007 per quanto riguarda le acquisizioni fuori dell’Unione, in attesa di nuovi elementi relativi agli ostacoli alle fusioni transfrontaliere fuori dell’Unione che le autorità spagnole si erano impegnate a presentare.

V.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE E DEI TERZI INTERESSATI

(42)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle autorità spagnole (17) e da trentadue terzi interessati (18), otto dei quali erano associazioni.

(43)

In sintesi, le autorità spagnole ritengono che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituisca una misura generale e non un’eccezione al sistema fiscale spagnolo, in quanto questa disposizione permette l’ammortamento di un’attività immateriale a ogni contribuente che acquisisca una sostanziale partecipazione azionaria in una società estera. Tenuto conto della prassi della Commissione e della giurisprudenza in materia, le autorità spagnole concludono che le misure controverse non possono essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE e ritengono che una diversa conclusione violerebbe il principio della certezza del diritto. Le autorità spagnole contestano anche la competenza della Commissione a opporsi a questa misura generale in quanto, a loro parere, la Commissione non può basarsi sulle norme in materia di aiuti di Stato per armonizzare questioni fiscali.

(44)

In generale, trenta terzi interessati («le trenta parti interessate») concordano con le autorità spagnole, mentre altri due terzi interessati («le due parti») ritengono che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituisca un aiuto di Stato illegittimo incompatibile con il mercato interno. Nelle sezioni seguenti, quindi, le argomentazioni delle trenta parti interessate saranno presentate insieme con la posizione delle autorità spagnole, mentre le argomentazioni delle due parti verranno esposte separatamente.

A.   Osservazioni delle autorità spagnole e delle trenta parti interessate

(45)

Come osservazione preliminare, le autorità spagnole sottolineano che le imposte dirette sono di competenza degli Stati membri e che, di conseguenza, l’azione della Commissione in quest’ambito dovrebbe attenersi al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato CE (ora sostituito, in sostanza, dall’articolo 5 del TFUE). D’altro canto, le autorità spagnole rammentano che l’articolo 3 del trattato CE (ora sostituito, in sostanza, dagli articoli da 3 a 6 del TFUE) e l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del trattato CE (ora sostituito dall’articolo 65 del TFUE) permettono agli Stati membri d’introdurre regimi fiscali diversificati a seconda della località in cui viene effettuato l’investimento o della residenza fiscale del contribuente, senza che ciò sia considerato una restrizione alla libera circolazione di capitali.

(46)

Le trenta parti interessate sostengono inoltre che una decisione negativa della Commissione violerebbe il principio di autonomia fiscale nazionale sancito dal TFUE e l’articolo 56 del trattato CE (ora sostituito dall’articolo 63 del TFUE), che vieta le restrizioni alla libera circolazione dei capitali.

A.1.   La misura controversa non costituisce un aiuto di Stato

(47)

Le autorità spagnole e le trenta parti interessate ritengono che la misura controversa non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE poiché: i) non conferisce un vantaggio economico; ii) non favorisce determinate imprese; iii) non falsa o minaccia di falsare la concorrenza tra gli Stati membri. Secondo la logica del sistema fiscale spagnolo, esse ritengono che la misura controversa debba esser considerata una misura generale che si applica indistintamente a qualunque tipo d’impresa e a qualsiasi attività.

A.1.1.   La misura controversa non conferisce un vantaggio economico

(48)

Contrariamente alla posizione espressa dalla Commissione nella decisione di avvio, le autorità spagnole ritengono che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non costituisca un’eccezione al sistema spagnolo d’imposta sulle società poiché i) il regime contabile spagnolo non è un punto di riferimento adeguato su cui fondare l’esistenza di un’eccezione al sistema fiscale e ii) anche se lo fosse, la caratterizzazione dell’avviamento finanziario come attivo ammortizzabile nel tempo è un cardine storico del sistema spagnolo di contabilità e fiscalità aziendale.

(49)

In primo luogo, data la mancanza di armonizzazione delle norme contabili, il risultato contabile non può fungere da punto di riferimento per stabilire il carattere eccezionale della misura controversa. Di fatto, in Spagna la base imponibile si calcola partendo dal risultato contabile, rettificato ai sensi della normativa fiscale. A giudizio della Spagna, quindi, nel caso in oggetto le considerazioni contabili non possono fungere da punto di riferimento per una misura fiscale.

(50)

In secondo luogo, è erroneo ritenere che l’ammortamento dell’avviamento esuli dalla logica del regime contabile spagnolo, in quanto sia l’avviamento (19) sia l’avviamento finanziario (20) possono essere ammortizzati entro il periodo massimo di vent’anni. Queste norme empiriche rispecchiano la perdita di valore degli attivi, materiali o immateriali, soggiacenti. Di conseguenza, l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non costituisce un’eccezione, poiché non si discosta dalle norme relative all’ammortamento dell’avviamento stabilite nel sistema contabile e fiscale spagnolo.

(51)

In terzo luogo, le autorità spagnole segnalano che la misura controversa non costituisce un effettivo vantaggio economico poiché, in caso di vendita della partecipazione acquisita, l’importo dedotto verrebbe recuperato tramite l’imposta sulla plusvalenza, mettendo in tal modo il contribuente nella stessa situazione che si verrebbe a creare in caso di non applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

(52)

In quarto luogo, è erroneo il riferimento della Commissione agli articoli 11, paragrafo 4, e 89, paragrafo 3, del TRLIS allo scopo di stabilire l’esistenza di un vantaggio. Nella decisione di avvio la Commissione ha dichiarato che, per beneficiare dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non sono necessarie né un’aggregazione d’imprese né l’acquisizione del controllo della società mirata. Tale dichiarazione mostra un’errata comprensione del sistema fiscale spagnolo poiché questi due articoli non impediscono a un gruppo di società che acquisisca congiuntamente il controllo di un’impresa mirata di dedurre una corrispondente frazione dell’avviamento derivante dall’operazione. Di conseguenza, l’applicazione di questi due articoli non richiede il controllo individuale dell’impresa mirata per poter beneficiare della misura controversa. In tale contesto sarebbe inappropriato ritenere che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS offra un trattamento più favorevole rispetto agli articoli 11, paragrafo 4, o 89, paragrafo 3, del TRLIS per quanto riguarda la posizione di controllo dei beneficiari (21). Infine, riguardo al criterio di partecipazione del 5 %, si deve sottolineare che esso risponde alle condizioni stabilite non soltanto all’articolo 89, paragrafo 3, del TRLIS ma anche alle direttive e alla prassi della Commissione.

(53)

Le autorità spagnole sostengono che è errato anche il riferimento della Commissione all’articolo 12, paragrafo 3, del TRLIS allo scopo di attribuire una presunta caratteristica di vantaggio all’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, poiché l’articolo 12, paragrafo 3, si applica alle situazioni di deprezzamento in caso di perdita oggettiva registrata dalla società mirata, mentre l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS integra questa disposizione e rispecchia la perdita di valore attribuibile al deprezzamento dell’avviamento finanziario.

(54)

In quinto luogo, la comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (22) (la «comunicazione della Commissione») stabilisce espressamente che le norme di ammortamento non implicano un aiuto di Stato. Poiché il coefficiente attuale di ammortamento dell’avviamento finanziario per un minimo di vent’anni coincide con il coefficiente di ammortamento dell’avviamento, questa regola non costituisce un’eccezione al regime fiscale generale.

(55)

Infine, le trenta parti interessate ritengono che, se la misura controversa costituisse un vantaggio, i beneficiari finali sarebbero gli azionisti dell’impresa mirata poiché percepirebbero il prezzo pagato dall’acquirente che beneficia della misura controversa.

A.1.2.   La misura controversa non favorisce determinate imprese o produzioni

(56)

Anzitutto, a giudizio della Spagna l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è una misura generale poiché può avvalersene ogni impresa spagnola a prescindere dall’attività, settore, dimensione, forma od ogni altra sua caratteristica. L’unica condizione della misura controversa che il contribuente deve soddisfare per poterne beneficiare è essere soggetto a imposta in Spagna. Il fatto che non tutti i contribuenti beneficino della misura controversa non la rende selettiva. Di conseguenza, l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non può essere selettivo né de factode jure ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. A tale riguardo, con lettera del 14 luglio 2008 (23) le autorità spagnole hanno presentato alcuni dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi in Spagna nel 2006, da cui si evince che tutti i tipi d’impresa (PMI e grandi imprese) e società attive in settori economici differenti avevano beneficiato della misura controversa. Le autorità spagnole rilevano inoltre che, in una recente sentenza (24), il Tribunale di primo grado ha indicato che neppure un numero limitato di beneficiari è di per sé sufficiente a dimostrare la selettività della misura, poiché può rappresentare la totalità delle imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. In particolare, le autorità spagnole sottolineano che la misura controversa presenta analogie con un recente caso (25) che la Commissione ha considerato una misura generale e, di conseguenza, chiedono il medesimo trattamento.

(57)

In secondo luogo, le autorità spagnole e le trenta parti interessate ritengono che nella decisione di avvio la Commissione non abbia effettuato distinzioni tra il concetto di selettività e le condizioni oggettive della misura controversa, che si riferiscono esclusivamente a determinate operazioni (ossia la partecipazione a un’impresa mirata estera). Di fatto, la Commissione sostiene che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è selettivo poiché non viene riservato il medesimo trattamento ad analoghi investimenti in imprese spagnole. Tuttavia, la Commissione non si rende conto che il criterio di selettività non è determinato dal fatto che il beneficiario della misura controversa sia un gruppo di società o una multinazionale che detiene una partecipazione in un’impresa mirata. Il fatto che di una misura beneficino esclusivamente le società che soddisfano il criterio oggettivo di cui alla misura controversa non implica di per sé che la misura sia selettiva. Il criterio di selettività comporta la necessità d’imporre restrizioni soggettive al beneficiario della misura controversa. Il criterio di selettività cui ci si riferisce nel presente procedimento è contrario alla precedente prassi della Commissione ed è troppo vago ed ampio. Sviluppando questo concetto si giungerebbe all’erronea conclusione che la maggior parte delle spese fiscalmente deducibili rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(58)

Le autorità spagnole aggiungono che circoscrivere l’ammortamento dell’avviamento finanziario a quello derivante da una sostanziale partecipazione azionaria in un’impresa mirata non è sufficiente a privare la misura controversa del suo carattere generale, in quanto essa si applica indistintamente a qualsiasi impresa soggetta a imposta in Spagna, senza altri requisiti. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (26), una misura di cui beneficiano indistintamente tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale non può costituire un aiuto di Stato.

(59)

In terzo luogo, per quanto riguarda la soglia del 5 %, questo livello non richiede l’investimento di un importo minimo e pertanto la misura controversa non va ad esclusivo vantaggio delle grandi imprese. Il fatto che per l’applicazione della misura controversa non sia necessario assoggettare a imposta il venditore per la plusvalenza ottenuta è ritenuto non pertinente dalle autorità spagnole, poiché esse non hanno la competenza per controllare i redditi percepiti all’estero da un venditore residente non soggetto a imposta in Spagna. Infine, limitare per motivi di tecnica fiscale la portata di una misura alle acquisizioni di azioni in imprese mirate è coerente con la situazione derivante dall’applicazione di varie direttive dell’Unione.

(60)

In quarto luogo, l’introduzione della misura controversa sarebbe in ogni caso giustificata dal principio di neutralità, al quale s’ispira tutta la normativa fiscale spagnola. Tale principio implica che all’investimento debba essere riservato un trattamento fiscale neutro indipendentemente dagli strumenti utilizzati, a prescindere che si tratti di conferimento di attivi, di aggregazione d’imprese o di acquisizione di partecipazioni. Di conseguenza, l’ammortamento fiscale di un investimento deve essere identico qualunque sia lo strumento utilizzato per effettuare l’acquisizione in oggetto. In questa prospettiva più ampia, l’obiettivo ultimo della misura controversa è garantire la libera circolazione dei capitali evitando di riservare un trattamento fiscale discriminatorio alle operazioni effettuate con imprese mirate rispetto alle operazioni meramente nazionali. Poiché le acquisizioni di sostanziali partecipazioni azionarie in società residenti possono determinare l’aggregazione tra le imprese acquirenti e le imprese acquisite senza alcun ostacolo giuridico o fiscale, l’avviamento che ai fini fiscali risulterebbe dall’aggregazione potrebbe essere ammortizzato (27). L’avviamento delle operazioni transfrontaliere non può tuttavia aver luogo a causa dell’incompleta armonizzazione all’interno dell’Unione o, peggio ancora, dell’assenza totale di armonizzazione fuori dell’Unione.

(61)

Del resto, nel corso dell’esame le autorità spagnole e alcune delle trenta parti interessate hanno descritto con molta minuzia gli ostacoli giuridici presenti nell’ordinamento giuridico di quindici paesi terzi. Le informazioni tecniche presentate dalle autorità spagnole e dalle trenta parti interessate nelle loro osservazioni (le «relazioni») sono compendiate negli allegati II e III della presente decisione. Tali descrizioni vanno intese in maniera più generale nell’ambito della seguente dichiarazione delle autorità spagnole (28): «pertanto il diritto tributario spagnolo ha previsto regimi fiscali differenti, come avviene nel caso delle acquisizioni di partecipazioni azionarie in società estere rispetto alle acquisizioni in imprese spagnole (impossibilità di effettuare fusioni, assunzioni di rischio, ecc.) nell’intento di giungere alla neutralità fiscale perseguita dalla normativa nazionale spagnola e dallo stesso diritto dell’Unione e anche in una logica coerente ed efficace del sistema fiscale spagnolo». Secondo le autorità spagnole e le trenta parti interessate, gli ostacoli descritti nelle relazioni impediscono le aggregazioni fra imprese di Stati membri diversi. La misura controversa intende dunque eliminare l’effetto negativo di tali ostacoli, la cui esistenza non è imputabile alla Spagna. Di conseguenza, per applicare il principio di neutralità è necessario circoscrivere la portata della misura controversa alle acquisizioni transfrontaliere. In tal modo, sempre secondo le autorità spagnole, il sistema fiscale spagnolo riserva ai contribuenti un trattamento differenziato in base alla loro situazione (29), garantendo così la neutralità del diritto tributario spagnolo secondo quanto stabilito dalla stessa normativa fiscale spagnola e dal TFUE.

(62)

In conclusione, obiettivo della misura controversa è sopprimere gli ostacoli fiscali che il sistema fiscale spagnolo opponeva alle decisioni d’investimento, penalizzando le acquisizioni di partecipazioni azionarie in società estere rispetto alle acquisizioni in imprese nazionali. La misura controversa prevede il medesimo trattamento fiscale alle acquisizioni di entrambi i tipi (acquisizioni dirette di attivi e acquisizioni indirette mediante acquisto di partecipazioni), permettendo così d’individuare l’avviamento derivante da entrambi i tipi (avviamento diretto e avviamento finanziario), così da promuovere l’integrazione dei vari mercati fino alla soppressione degli ostacoli fattuali e giuridici alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese. In questo modo le autorità spagnole conferiscono ai contribuenti la possibilità di scegliere di effettuare investimenti a livello locale o transfrontaliero senza essere penalizzati dai suddetti ostacoli. Di fatto, l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS ristabilisce pari condizioni di concorrenza sopprimendo gli effetti negativi degli ostacoli.

A.1.3.   La misura controversa non falsa la concorrenza né incide sugli scambi nell’Unione

(63)

Le autorità spagnole sostengono che la Commissione non ha provato, secondo quanto previsto dalla normativa, che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS limiti la concorrenza, poiché i) il presunto «mercato dell’acquisizione di partecipazioni societarie» non costituisce un mercato di riferimento ai fini del diritto della concorrenza e, ii) anche se lo costituisse, l’ammortamento dell’avviamento finanziario non incide di per sé sulla competitività delle imprese spagnole.

(64)

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto che la misura controversa costituisca un vantaggio anticoncorrenziale poiché l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS permette ai contribuenti spagnoli di ottenere un abbuono per l’acquisizione di una sostanziale partecipazione azionaria in una impresa mirata. Tuttavia, la Commissione non ha effettuato uno studio comparativo della realtà economica delle imprese spagnole e internazionali.

(65)

In secondo luogo, essendo aperta a ogni impresa spagnola senza limitazioni, la misura controversa non può falsare la concorrenza. Di fatto, ogni impresa spagnola che si trovi nella medesima situazione di un beneficiario della misura controversa può avvalersi della misura in oggetto, riducendo così il proprio onere fiscale, il che elimina ogni vantaggio competitivo da essa derivante. Inoltre, la normativa sugli aiuti di Stato non deve tener conto dell’imposizione fiscale meno elevata in uno Stato membro, che può migliorare la situazione competitiva delle imprese locali, se tale onere meno gravoso ha carattere generale.

(66)

Infine, la Commissione ha già esaminato in base al regolamento sulle fusioni molte operazioni transfrontaliere spagnole (30) che avrebbero potuto beneficiare della misura controversa. Tuttavia, in nessuno di questi casi la Commissione ha espresso preoccupazioni riguardo a eventuali distorsioni della concorrenza.

(67)

Le argomentazioni della Commissione non solo sono lontane dalla realtà, ma contrastano anche con la situazione degli investimenti delle imprese spagnole. La misura controversa non falsa la concorrenza né incide sulle condizioni degli scambi all’interno dell’Unione in misura contraria all’interesse comune.

(68)

In un mercato non armonizzato, data la diversità dei sistemi fiscali operazioni identiche hanno un’incidenza fiscale diversa a seconda del luogo di residenza degli operatori. Tale situazione falsa la concorrenza anche nel caso in cui le misure nazionali in questione abbiano carattere generale. In altri termini, questa distorsione è il risultato non di un aiuto di Stato ma della mancanza di armonizzazione. Se si dovesse seguire il ragionamento della Commissione, questa dovrebbe avviare procedimenti formali di esame riguardo a centinaia di misure nazionali, il che determinerebbe un’incertezza del diritto estremamente pregiudizievole per gli investimenti esteri.

A.2.   Compatibilità

(69)

Quand’anche la Commissione consideri l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, tale disposizione è compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, in quanto contribuisce all’interesse dell’Unione di promuovere l’integrazione d’imprese internazionali.

(70)

Come stabilito nel piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato (31), una misura può esser considerata compatibile se corregge un’inefficienza del mercato, soddisfa obiettivi d’interesse comune chiaramente definiti, non falsa la concorrenza e non incide sugli scambi all’interno dell’Unione in misura contraria all’interesse comune. Nel caso in oggetto, l’inefficienza del mercato consiste nella difficoltà (o la quasi impossibilità) di effettuare aggregazioni transfrontaliere d’imprese. Obiettivo dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è promuovere il costituirsi d’imprese paneuropee, creando condizioni di parità per le acquisizioni sia nazionali sia transfrontaliere.

(71)

Di conseguenza, per le autorità spagnole l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è compatibile con il mercato interno poiché, in mancanza di armonizzazione fiscale a livello europeo, esso consegue l’obiettivo di sopprimere in misura proporzionata gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri. Di fatto, obiettivo della misura controversa è eliminare l’effetto negativo degli ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese ed equiparare il trattamento fiscale delle aggregazioni d’imprese transfrontaliere e locali, garantendo in tal modo che le decisioni adottate riguardo a queste operazioni siano basate su considerazioni non fiscali ma esclusivamente economiche.

A.3.   Legittimo affidamento e certezza del diritto

(72)

Infine, e nel caso che la Commissione dichiari che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, la Commissione deve riconoscere la presenza di determinate circostanze che giustificano la rinuncia al recupero del presunto aiuto di Stato ricevuto a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. I beneficiari devono avere il diritto di completare, prima della data di pubblicazione della decisione definitiva, l’ammortamento straordinario dell’avviamento finanziario corrispondente alle acquisizioni effettuate.

(73)

In primo luogo, nella decisione di avvio la Commissione sembra riconoscere che probabilmente sussiste un legittimo affidamento. Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado (32), tale dichiarazione è quindi un chiaro indizio dell’esistenza di un legittimo affidamento. Poiché la decisione di avvio non pregiudica l’esito del procedimento formale di esame, il legittimo affidamento deve essere riconosciuto per tutte le operazioni effettuate prima della data di pubblicazione della decisione definitiva.

(74)

In secondo luogo, nelle risposte alle interrogazioni scritte (33) presentate da alcuni deputati del Parlamento europeo, la Commissione ha dichiarato che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non costituisce un aiuto di Stato. Tale dichiarazione costituisce una chiara posizione della Commissione, che conferisce alle autorità spagnole e ai beneficiari della misura controversa un evidente affidamento legittimo.

(75)

In terzo luogo, secondo le sue conclusioni in casi analoghi (34), la Commissione ha fornito una serie di prove indirette del fatto che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non costituisce un aiuto di Stato. In base a tali decisioni, un’impresa accorta non avrebbe potuto prevedere che la Commissione adottasse una posizione opposta.

(76)

Infine, la misura controversa deve continuare a essere applicata a tutte le operazioni antecedenti alla data di pubblicazione di una decisione negativa, fino al completamento dell’ammortamento finanziario. Di fatto, la misura in oggetto corrisponde al diritto di dedurre un determinato importo, stabilito all’atto dell’acquisizione, ripartendo la deduzione nei vent’anni successivi. Del resto, data la posizione assunta dalla Commissione in casi analoghi (35), è giustificato ritenere che il legittimo affidamento debba essere mantenuto fino alla data di pubblicazione della decisione definitiva.

B.   Osservazioni delle due parti

(77)

Secondo le due parti, l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituisce un aiuto di Stato. A loro parere, nel caso in oggetto non sussiste un legittimo affidamento: esse chiedono quindi alla Commissione di ordinare il recupero di ogni aiuto illegittimo percepito. Le loro argomentazioni sono riassunte in appresso.

B.1.   La misura controversa costituisce un aiuto di Stato

B.1.1.   La misura controversa conferisce un vantaggio economico

(78)

Le due parti ritengono che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS abbia carattere eccezionale poiché, ad esclusione della misura in oggetto, il sistema fiscale spagnolo prevede non un ammortamento dell’avviamento finanziario ma soltanto una deduzione nel caso che sia accertata una riduzione del valore. Fino all’introduzione dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS la legislazione spagnola in materia d’imposta sulle società non permetteva l’ammortamento delle partecipazioni, che vi fosse stata o no una riduzione del valore. Le due parti sottolineano che probabilmente l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è unico a livello europeo, poiché in nessun altro Stato membro vi è un analogo regime per le operazioni transfrontaliere senza acquisizione di partecipazioni di controllo.

(79)

Secondo il sistema fiscale spagnolo l’avviamento può essere ammortizzato solo se vi è un’aggregazione d’imprese. L’unica eccezione è costituita dalla misura controversa, che prevede l’ammortamento in un caso eccezionale, ossia quando venga acquisita una partecipazione di minoranza in un’impresa mirata. Tale disposizione si discosta dal sistema fiscale generale poiché permette di procedere all’ammortamento non solo in assenza di un’aggregazione d’imprese ma anche nei casi in cui l’acquirente non acquisisce nemmeno il controllo della società mirata estera. L’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS conferisce quindi un vantaggio a determinate imprese spagnole rispetto i) ad altre imprese spagnole che operano solo a livello nazionale e ii) ad altri operatori dell’Unione, che competono a livello internazionale con i beneficiari spagnoli della misura controversa.

(80)

Dal punto di vista economico, in questo modo le autorità spagnole non solo concedono un prestito senza interessi, fruibile nell’arco di vent’anni (differimento senza interessi del pagamento dell’imposta), ma di fatto lasciano anche alla discrezione del mutuatario la data di rimborso del prestito senza interessi, sempre che tale prestito venga effettivamente rimborsato. Se l’investitore non cede la sua sostanziale partecipazione azionaria, l’effetto che ne deriva equivale a un condono del debito da parte delle autorità spagnole. In tal caso, la misura diventa un’esenzione fiscale permanente.

(81)

Una delle due parti ritiene che, come conseguenza della misura controversa, è possibile che gli acquirenti spagnoli, per esempio del settore bancario, paghino circa il 7 % in più di quanto farebbero altrimenti. Tuttavia, questa parte riconosce pure che, poiché il prezzo d’offerta è la combinazione di vari elementi aggiuntivi, la misura controversa non è l’unico fattore, anche se probabilmente è uno dei fattori più determinanti dell’aggressività dei potenziali acquirenti spagnoli che beneficiano della misura controversa. Questa parte ritiene inoltre che la misura controversa conferisca un vantaggio assoluto ai potenziali acquirenti spagnoli nelle aste internazionali.

B1.2.   La misura controversa favorisce determinate imprese o produzioni

(82)

Vi è un evidente parallelismo tra il caso in oggetto e le circostanze che hanno determinato la sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2004 (36). Nonostante le argomentazioni addotte dalle autorità spagnole, secondo cui nella causa discussa presso la Corte la misura controversa non era selettiva poiché l’articolo 37 del TRLIS si applica a tutte le imprese spagnole che effettuano investimenti a livello internazionale, la Corte ha statuito che la misura costituiva un aiuto di Stato poiché era limitata a una categoria d’imprese, ossia a quelle che effettuano determinati investimenti internazionali. Il medesimo ragionamento può applicarsi all’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. La selettività dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è quindi dovuta al fatto che possono beneficiare di questa disposizione solo le imprese che acquisiscono partecipazioni in società estere.

(83)

Inoltre, possono beneficiare dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS soltanto le imprese di certe dimensioni e con una determinata solidità finanziaria, che effettuano operazioni multinazionali. Benché il bilancio di un’impresa riveli il valore contabile delle attività, è poco probabile che ne rifletta anche il valore occulto di mercato. All’atto pratico, quindi, solo gli operatori aventi un interesse economico nelle imprese mirate hanno accesso ai documenti di un’impresa in misura sufficiente per determinarne il valore occulto di mercato delle attività. Di conseguenza, la soglia del 5 % favorisce le imprese che effettuano operazioni multinazionali.

(84)

Del resto, soltanto gli operatori spagnoli aventi un’attività in Spagna hanno una base imponibile spagnola e possono beneficiare del deprezzamento: possono quindi avvalersi della misura solamente le imprese con sede in Spagna e aventi una cospicua base imponibile spagnola, in quanto il beneficio potenziale è vincolato all’entità dell’operazione spagnola e non dell’acquisizione. Anche se l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS si applica a tutti gli operatori aventi sede in Spagna, all’atto pratico possono beneficiare annualmente dell’applicazione della misura solo un numero limitato e identificabile d’imprese aventi una base imponibile spagnola, che effettuano acquisizioni estere durante l’esercizio fiscale di riferimento e dispongono di una determinata base imponibile che permette loro di dedurre l’avviamento finanziario. In pratica, quindi, la misura riserva un trattamento fiscale diverso anche agli operatori spagnoli che sono egualmente in grado di effettuare acquisizioni all’estero.

(85)

Le due parti sostengono di non essere riuscite a individuare condizioni o criteri oggettivi od orizzontali che giustifichino la misura controversa. A loro parere, l’intenzione di base della misura in questione consiste piuttosto nel beneficiare determinati operatori spagnoli. Inoltre, se la disposizione in esame è intrinseca al sistema fiscale spagnolo, le partecipazioni estere acquisite prima di tale data dovrebbero poter beneficiare a loro volta della misura, il che invece non avviene poiché la deduzione fiscale viene concessa solo per le partecipazioni acquisite dopo il 1o gennaio 2002.

(86)

Di conseguenza, e tenuto conto della politica della Commissione (37), la misura controversa deve essere considerata selettiva.

B1.3.   La misura controversa falsa la concorrenza e incide sugli scambi nell’Unione

(87)

La misura controversa è chiaramente discriminatoria, poiché concede agli operatori spagnoli un evidente vantaggio fiscale e monetario di cui gli operatori esteri non possono beneficiare. Nel caso di un’asta o di un’altra gara per l’acquisizione di un’impresa, tale vantaggio costituisce una differenza sostanziale.

(88)

In genere le offerte di acquisizione prevedono il pagamento di un premio sul prezzo delle azioni della società mirata, da cui deriva quasi sempre un avviamento finanziario. In varie occasioni la stampa finanziaria ha informato di grandi acquisizioni da parte d’imprese spagnole e dei relativi benefici fiscali conferiti dalle norme spagnole relative all’ammortamento dell’avviamento finanziario. Per una di queste acquisizioni da parte di una banca d’investimenti era stato calcolato che il beneficio fiscale derivante dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS era di 1 700 milioni di EUR, pari cioè al 6,5 % del prezzo dell’offerta. Secondo un’altra relazione, l’acquirente spagnolo aveva potuto presentare un’offerta di circa il 15 % superiore a quella dei concorrenti non spagnoli.

(89)

La misura controversa sembra anche favorire alcune attività di esportazione (aiuti all’esportazione per l’acquisizione di partecipazioni estere) delle imprese spagnole, il che è in contrasto con la politica consolidata (38) della Commissione in questo settore.

B.1.4.   La misura controversa incide sulle risorse statali

(90)

La misura controversa va a vantaggio di società che soddisfano determinati criteri e permette loro di ridurre la propria base imponibile e, di conseguenza, l’importo dell’imposta che dovrebbero pagare in un determinato esercizio in mancanza di tale disposizione. La misura in questione offre quindi alle imprese un vantaggio finanziario il cui costo ricade direttamente sul bilancio del rispettivo Stato membro.

VI.   RISPOSTA DELLA SPAGNA ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(91)

Le autorità spagnole fanno notare che la grande maggioranza delle osservazioni dei terzi interessati avalla il loro punto di vista. Solo le due parti ritengono entrambe che la misura controversa costituisca un aiuto di Stato, mentre tutti gli altri interessati concludono che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Se così non fosse, avrebbe presentato osservazioni un numero minore di operatori economici. Inoltre, la diversa natura delle attività e delle dimensioni delle parti interessate dimostra il carattere generale della misura controversa.

(92)

Per quanto riguarda la natura eccezionale della misura controversa, le autorità spagnole respingono questa qualifica, rammentando la caratteristica comune dell’ammortamento dell’avviamento e dell’avviamento finanziario secondo i principi contabili spagnoli (39). Inoltre, la deduzione dell’ammortamento dell’avviamento costituisce la regola generale del sistema spagnolo d’imposta sulle società a norma del disposto degli articoli 11, paragrafo 4, e 89, paragrafo 3, del TRLIS. L’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS segue la medesima logica. È errato presentare l’articolo 12, paragrafo 3, del TRLIS come la regola generale dell’ammortamento dell’avviamento finanziario, in quanto esso si riferisce alla deduzione della partecipazione in società non quotate in borsa. Questa disposizione è correlata al deprezzamento del valore contabile teorico e non all’avviamento finanziario. I paragrafi 3 e 5 dell’articolo 12 del TRLIS sono due norme generali complementari: il primo riguarda il deprezzamento derivante dalle perdite della partecipata, mentre il secondo riguarda la deduzione soltanto della parte della riduzione del valore derivante dal deprezzamento dell’avviamento finanziario. Infine, è irrilevante che in nessun altro Stato membro vi siano disposizioni analoghe alla misura controversa, poiché nell’Unione i sistemi fiscali non sono armonizzati.

(93)

Per quanto riguarda il carattere selettivo della misura controversa, è errato istituire un parallelismo con la sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2004 (40) poiché in quella causa la Commissione aveva definito chiaramente il profilo del beneficiario, mentre nel caso in oggetto non è stato possibile procedere in tal senso. Di fatto, l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS non prevede un nesso tra l’acquisizione di una partecipazione e l’esportazione di beni e servizi. La misura in oggetto, quindi, non produce l’effetto d’incrementare l’esportazione di beni o servizi spagnoli. Il fatto che questa misura non selettiva non possa essere applicata alle operazioni nazionali non ne altera il carattere generale. In realtà, l’obiettivo ultimo della misura controversa è identico a quello della direttiva sull’imposizione transfrontaliera, ossia garantire che le decisioni relative agli investimenti si basino su considerazioni economiche e non su criteri fiscali. Di conseguenza, considerando che è possibile effettuare aggregazioni d’imprese mediante acquisizioni nazionali e non acquisizioni transfrontaliere, l’applicazione di un trattamento differenziato alle operazioni nazionali e transfrontaliere non solo è giuridicamente giustificata ai fini della neutralità del sistema fiscale, ma è anche necessaria.

(94)

Per quanto riguarda le presunte caratteristiche distorsive della misura controversa, le autorità spagnole rammentano che ogni deduzione fiscale che riduca i costi di esercizio di un’impresa accresce il potere competitivo del beneficiario. Tuttavia, questa argomentazione non è pertinente poiché la misura controversa è una disposizione di carattere generale. Le diverse aliquote applicate negli Stati membri, che incidono sulla competitività delle imprese che vi hanno sede, non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Inoltre, non è stato dimostrato che la misura controversa incida sugli scambi tra gli Stati membri. D’altra parte, l’ammortamento dell’avviamento finanziario non ha necessariamente come conseguenza l’aumento del prezzo offerto da un concorrente.

(95)

Per quanto riguarda la compatibilità della misura controversa con il mercato interno, le autorità spagnole ritengono che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS sia adeguato e proporzionato per correggere un’inefficienza del mercato, poiché istituisce un sistema fiscale neutro per le operazioni nazionali e transfrontaliere, volto a favorire lo sviluppo d’imprese paneuropee.

VII.   VALUTAZIONE DEL REGIME

(96)

Per stabilire se una misura costituisca aiuto di Stato, la Commissione deve valutare se risponda alle condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, il quale stabilisce che «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Tenuto conto di tale disposizione, nel prosieguo la Commissione valuta se la misura controversa costituisca aiuto di Stato.

A.   Selettività e carattere di vantaggio della misura

(97)

Per esser considerata aiuto di Stato, una misura deve essere specifica o selettiva, ossia deve favorire determinate imprese o produzioni.

(98)

Nella sua comunicazione (41) la Commissione stabilisce che «il principale criterio per applicare l’articolo 92, paragrafo 1, (ora articolo 107, paragrafo 1, del TFUE) ad una misura fiscale è dunque il fatto che tale misura instauri, a favore di talune imprese dello Stato membro, un’eccezione all’applicazione del sistema fiscale. Occorre quindi determinare innanzitutto quale sia il sistema generale applicabile. Si dovrà poi valutare se l’eccezione a tale sistema o le differenziazioni al suo interno siano giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema stesso, ossia se discendano direttamente dai principi informatori o basilari del sistema fiscale dello Stato membro interessato».

(99)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (42), «in merito alla valutazione del requisito della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato, da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 87, n. 1, (ora articolo 107, paragrafo 1, del TFUE) richiede di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire “talune imprese o talune produzioni” rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale o giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime» (43).

(100)

La Corte di giustizia ha statuito in più occasioni che l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non stabilisce una distinzione secondo le cause o gli obiettivi degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti (44). In concreto, rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE le misure fiscali che non costituiscono un adattamento del sistema generale a caratteristiche specifiche di determinate imprese, ma che sono state concepite come un mezzo per migliorarne la competitività (45).

(101)

Il concetto di aiuto di Stato non si applica tuttavia alle misure statali che operano una distinzione tra le imprese quando tale differenziazione sia dovuta alla natura o alla struttura globale del sistema di cui fanno parte. Come indicato nella comunicazione della Commissione (46), «talune condizioni possono essere giustificate da differenze oggettive tra i contribuenti».

(102)

Come si esporrà con maggiori particolari nella sezione successiva, la Commissione ritiene che la misura controversa sia selettiva poiché favorisce esclusivamente alcuni gruppi d’imprese che effettuano determinati investimenti all’estero e che questo carattere specifico del regime non sia giustificato dalla natura del sistema. La Commissione ritiene che la misura controversa debba essere valutata in base alle disposizioni generali del sistema d’imposta sulle società e, più specificamente, delle norme riguardanti il trattamento fiscale dell’avviamento finanziario (cfr. i considerando da 48 a 69).

(103)

La Commissione ha anche valutato la fondatezza dell’ipotesi di fatto su cui si basano le autorità spagnole, esaminando la presenza di ostacoli nell’ordinamento giuridico di paesi terzi. Nondimeno, si deve segnalare che tale analisi non può costituire il riconoscimento che simili ostacoli possano giustificare un trattamento fiscale differente nel caso in oggetto. D’altro canto, l’obiettivo della presente decisione non è stabilire le condizioni secondo cui sarebbe possibile, per lo Stato membro interessato, evitare che la misura controversa sia qualificata come aiuto di Stato.

(104)

La Commissione conclude che, se anche venisse scelto un sistema alternativo di riferimento, ispirato a quello suggerito dalle autorità spagnole, la misura controversa costituirebbe pur sempre un vantaggio selettivo, essenzialmente per l’assenza delle condizioni differenti di fatto e di diritto che devono sussistere perché le diverse situazioni beneficino delle disposizioni sull’avviamento o sull’avviamento finanziario nell’ambito di operazioni estere. Un elemento ancor più rilevante è che la misura controversa permette di determinare separatamente l’avviamento finanziario e di ammortizzarlo anche nel caso che il beneficiario acquisisca una partecipazione di minoranza del 5 %, percentuale molto inferiore a quella necessaria per applicare le norme generali sull’ammortamento dell’avviamento (47). Di conseguenza, la misura controversa costituisce un’eccezione al sistema di riferimento, indipendentemente dalla sua definizione.

(105)

Oltre a ciò, la Commissione rileva altre differenze riguardo alle condizioni di applicazione della misura controversa e alle disposizioni del sistema di riferimento. Di fatto, secondo la misura controversa le acquisizioni di partecipazioni azionarie antecedenti al 1o gennaio 2002 non sono prese in considerazione nel calcolo della base ammortizzabile. Invece, nel caso di aggregazione d’imprese, non è prevista questa data limite per il calcolo dell’avviamento e il contribuente deve dimostrare che l’aggregazione viene effettuata per motivi economici validi, così da evitare che le aggregazioni abbiano esclusivamente lo scopo di ottenere vantaggi fiscali (48), mentre la misura controversa conferisce solo vantaggi fiscali. Le autorità spagnole non sono state in grado di presentare argomentazioni convincenti per giustificare tali differenze e, di conseguenza, non è possibile ritenere che la logica del sistema fiscale spagnolo giustifichi la misura.

(106)

Pertanto, la misura controversa è troppo imprecisa e indiscriminata, poiché il vantaggio che essa conferisce non è condizionato dal sussistere di situazioni specifiche e giuridicamente circoscritte che giustifichino un trattamento fiscale differenziato. Di conseguenza, il vantaggio conferito dalla misura controversa si estende a situazioni la cui differenziazione non è stata sufficientemente dimostrata per giustificare un’eccezione selettiva alle norme generali in materia di avviamento. La Commissione ritiene dunque che la misura controversa consista in una deduzione fiscale di determinati tipi di costi e copra un’ampia categoria di operazioni in maniera discriminatoria, il che non può essere giustificato dall’esistenza di differenze oggettive tra contribuenti diversi.

(107)

D’altro canto, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (49), la Commissione ritiene che, per concludere che un sistema costituisce un aiuto di Stato, non è necessario dimostrare che ogni singolo aiuto concesso nell’ambito di tale sistema abbia il carattere di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato TFUE. A tal fine, per poter concludere che il sistema contiene elementi di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è sufficiente che l’applicazione del sistema in questione comprenda elementi di aiuto. Di conseguenza, nell’ambito della presente decisione non è necessario passare in rassegna l’ordinamento giuridico di tutti i possibili paesi terzi per i quali resta aperto il procedimento di esame della Commissione. Quindi, come già indicato nel considerando 115 e seguenti della precedente decisione (50), la Commissione ha accertato, in base a un metodo che si descriverà particolareggiatamente più oltre, se alcuni dei casi in cui il regime di aiuti controverso è stato applicato a operazioni effettuate fuori dell’Unione costituiscano aiuto di Stato. Tale analisi si è incentrata sui paesi terzi con i quali la Spagna ha stretti rapporti economici e, di conseguenza, si sono selezionati alcuni Stati in funzione dell’entità degli investimenti esteri diretti («IED») tra il 1o gennaio 2002 e il 1o giugno 2009. Tra questi paesi terzi la Commissione ha focalizzato la propria analisi sugli Stati in cui si registra probabilmente un maggior numero di singole applicazioni della misura controversa: Stati Uniti d’America (IED di 35 miliardi di euro), Messico (IED di 18 miliardi di euro), Argentina (IED di 15 miliardi di euro) e Brasile (IED di 13 miliardi di euro). In base alle informazioni fornite dalle autorità spagnole nel corso del procedimento su quindici paesi terzi, sembra che le operazioni siano state effettuate non soltanto nei suddetti quattro paesi terzi ma anche in Colombia, Perù ed Ecuador. La Commissione ha quindi esaminato anche questi altri paesi terzi.

(108)

Il ragionamento della Commissione esposto sin qui in sintesi viene precisato nei considerandi seguenti.

A.1.   Trattamento fiscale dell’avviamento finanziario nel sistema fiscale spagnolo riguardo alle acquisizioni fuori dell’Unione

A.1.1.   Sistema di riferimento

(109)

Nella decisione di avvio e nella precedente decisione la Commissione ha ritenuto che il sistema adeguato di riferimento fosse il regime spagnolo d’imposta sulle società e, più precisamente, le norme relative al trattamento fiscale dell’avviamento finanziario previste dal sistema fiscale spagnolo. Tale impostazione è consona alla precedente prassi della Commissione e alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali europei, secondo cui il sistema di riferimento è il regime ordinario relativo all’imposta sulle società (51), e ad essa ci si attiene nella presente decisione.

(110)

Le autorità spagnole osservano che, in generale, gli ostacoli imposti all’effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d’imprese di regola pongono i contribuenti che acquistano azioni d’imprese residenti in una situazione di fatto e di diritto diversa da quella in cui si trovano coloro che acquisiscono partecipazioni in imprese non residenti e, in particolare, in imprese aventi sede in paesi terzi. Le autorità spagnole hanno spiegato che l’obiettivo della misura controversa è evitare un trattamento fiscale differenziato tra, da una parte, un’acquisizione cui faccia seguito un’aggregazione onerosa d’imprese e, dall’altra, un’acquisizione di partecipazioni senza successiva aggregazione d’imprese. Su questa base, il campo di applicazione del regime controverso si limiterebbe all’acquisizione di partecipazioni sostanziali in un’impresa non avente sede in Spagna poiché alcuni ostacoli renderebbero più difficile procedere a un’aggregazione d’imprese a livello transfrontaliero che a livello locale (52). Data l’esistenza di questi ostacoli, i contribuenti spagnoli che investono all’estero si troverebbero in una situazione di fatto e di diritto diversa da quella di coloro che investono in Spagna. A tale riguardo, le autorità spagnole hanno dichiarato (53) che «in ultima analisi il mero carattere differenziale di determinate misure fiscali non significa necessariamente che queste debbano considerarsi aiuti di Stato, poiché occorrerà valutare anche se tali misure siano necessarie o funzionali per l’efficacia del sistema fiscale, come è indicato nella comunicazione della Commissione. Il sistema fiscale spagnolo ha quindi previsto regimi tributari diversi per situazioni oggettivamente diverse, come nel caso delle acquisizioni di partecipazioni in società estere rispetto alle acquisizioni in imprese spagnole (impossibilità di effettuare fusioni, assunzione di rischi, ecc.) nell’intento di giungere alla neutralità fiscale perseguita dall’ordinamento giuridico spagnolo e dallo stesso diritto dell’Unione, e anche ai fini di una logica coerente ed efficace del sistema fiscale spagnolo».

(111)

Secondo le autorità spagnole, è necessario riservare un trattamento fiscale specifico alle acquisizioni di partecipazioni transfrontaliere per garantire la neutralità del sistema fiscale spagnolo ed evitare che alle acquisizioni di partecipazioni spagnole sia riservato un trattamento più favorevole. Le autorità spagnole e le trenta parti interessate ritengono dunque che il quadro idoneo di riferimento per la valutazione della misura controversa sia il trattamento fiscale dell’avviamento per le acquisizioni estere.

(112)

Nella precedente decisione la Commissione ha tenuto aperto il procedimento per consentire alle autorità spagnole di presentare nuove informazioni riguardo all’esistenza di espliciti ostacoli giuridici all’effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d’imprese in paesi terzi.

(113)

In tale contesto, basandosi sostanzialmente sugli elementi figuranti nelle relazioni, la Commissione ha esaminato l’ordinamento giuridico di vari paesi terzi semplicemente per verificare le asserzioni delle autorità spagnole riguardanti la presenza di espliciti ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere, senza che tale analisi comporti in alcun modo il riconoscimento che tali ostacoli giustifichino un diverso sistema di riferimento nel caso in oggetto. A tal fine, la Commissione ha verificato sostanzialmente se un’impresa madre spagnola disponga della capacità giuridica di aggregarsi con una controllata avente sede in un paese terzo.

(114)

Tale analisi, limitata a verificare la veridicità delle asserzioni presentate nelle argomentazioni descritte più sopra, si basa sulle seguenti premesse.

In primo luogo, la Commissione ha accertato se, come indicato nella precedente decisione (54), le imprese spagnole si trovino di fronte a un esplicito ostacolo giuridico, attribuibile a un paese terzo e non alla Spagna (55), che impedisca loro di convertire una controllata estera in una succursale. Tuttavia, simili disposizioni giuridiche possono costituire un ostacolo solo nel caso che l’impresa interessata avesse potuto esercitare un effettivo influsso sull’impresa mirata, specialmente tramite una partecipazione di maggioranza, a un grado tale da poter imporre una fusione in assenza di simili ostacoli. Di conseguenza, le disposizioni giuridiche di un paese terzo che impediscano a un contribuente spagnolo di acquisire il controllo di un’impresa mirata in tale Stato non possono esser considerate un esplicito ostacolo giuridico nel senso fatto valere dalle autorità spagnole. A norma di una simile disposizione, le imprese/i contribuenti spagnoli non potrebbero mai soddisfare la condizione di esercitare un effettivo influsso, poiché continuerebbero ad essere azionisti di minoranza dell’impresa mirata e quindi non potranno mai avere la capacità effettiva necessaria per imporre un’aggregazione d’imprese. Inoltre, la Commissione precisa che, in linea con il sistema fiscale spagnolo, la condizione relativa al controllo è stata valutata nei riguardi del beneficiario della misura (e non del gruppo al quale egli eventualmente appartenga). Seguendo il medesimo ragionamento, la Commissione ritiene che un divieto esplicito nei confronti di società non residenti di possedere direttamente attivi specifici (per esempio beni immobili sulla costa) non può costituire un esplicito ostacolo giuridico nell’ambito del presente procedimento.

La Commissione ritiene che non si possa considerare un esplicito ostacolo giuridico il caso in cui i paesi terzi esigano semplicemente il pagamento di un tributo o l’espletamento di una formalità amministrativa (56) da parte delle imprese non residenti, poiché una simile imposizione comporta semplicemente costi aggiuntivi per i quali il sistema fiscale spagnolo prevede la deduzione fiscale, senza impedire l’aggregazione d’imprese.

In secondo luogo, una presunta mancanza di esempi noti di aggregazioni transfrontaliere tra imprese spagnole e imprese di determinati paesi terzi non può costituire una prova sufficiente né può dimostrare la presenza di ostacoli. Di fatto, quando le imprese decidono di effettuare un’aggregazione d’imprese, gli elementi presi in considerazione sono svariati e non si limitano unicamente alla capacità delle imprese interessate di aggregare le proprie attività. Il che è confermato chiaramente dal fatto che alcune delle trenta parti interessate hanno numerose filiali spagnole, di cui detengono il controllo integrale, senza aggregare queste loro attività in Spagna sebbene le autorità spagnole riconoscano che non vi sono ostacoli alle aggregazioni d’imprese spagnole. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tra gli elementi figuranti nelle relazioni sia possibile accettare solo i divieti espliciti di aggregazioni transfrontaliere d’imprese ai sensi dell’ordinamento giuridico di paesi terzi. In effetti, come già indicato nel considerando 93 della precedente decisione, se si tenesse conto di elementi ingiustificati di carattere generale, quest’analisi rischierebbe di diventare ampiamente arbitraria.

(115)

Le conclusioni esposte più oltre si basano sulle informazioni presentate dalle autorità spagnole nelle relazioni, la cui veridicità e completezza è stata comprovata dalla Commissione mediante le regole metodologiche descritte. Su questa base, contrariamente a quanto asserito dalle autorità spagnole, secondo la Commissione non è possibile ritenere che l’ordinamento giuridico di tutti i paesi terzi imponga espliciti ostacoli giuridici all’effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d’imprese. Quindi, analogamente a quanto indicato nella precedente decisione riguardo alle operazioni all’interno dell’Unione (57), la Commissione non può condividere il parere espresso dalle autorità spagnole, alle cui asserzioni si sono associate le trenta parti interessate, circa l’esistenza generalizzata di tali presunti ostacoli. La Commissione ritiene che fuori degli Stati membri dell’Unione, almeno nei pertinenti paesi terzi di cui si tratterà qui di seguito, non sia possibile rilevare nessun esplicito ostacolo giuridico.

Stati Uniti

i)

In primo luogo, la Commissione osserva che, in una relazione presentata dalle autorità spagnole (58), nel valutare l’esistenza di casi precedenti di aggregazioni transfrontaliere d’imprese l’autore sostiene che esse «non sono state riscontrate, ma probabilmente sono avvenute in Delaware». In contraddizione con le principali asserzioni delle autorità spagnole, dalla conclusione di una delle relazioni (59) riguardanti gli Stati Uniti sembra risultare che non vi sia alcun divieto giuridico generale ed esplicito delle aggregazioni transfrontaliere d’imprese.

ii)

In secondo luogo, nelle norme generali del diritto societario (60) e del diritto tributario (61) non vi è alcun divieto esplicito delle aggregazioni d’imprese con società estere.

iii)

In terzo luogo, alle aggregazioni d’imprese statunitensi si applicano le disposizioni specifiche del diritto societario (62). Secondo le informazioni di cui è in possesso la Commissione, non vi è alcun divieto esplicito di applicare tali disposizioni alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese, seppure possano essere previste formalità amministrative diverse. La Commissione osserva che almeno il Delaware consente esplicitamente le aggregazioni transfrontaliere d’imprese (63) a condizione che la normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa estera consenta l’operazione inversa. Dunque, se non è possibile effettuare tale operazione tra imprese aventi sede rispettivamente nel Delaware e in Spagna, la Commissione ritiene che tali ostacoli siano imputabili alla Spagna e quindi non siano pertinenti per la presente valutazione. Tale conclusione va considerata nell’ambito dell’importanza che il Delaware attribuisce allo stabilirsi/costituirsi d’imprese negli Stati Uniti (64).

iv)

In quarto luogo, alle aggregazioni d’imprese statunitensi si applicano disposizioni fiscali specifiche allo scopo di evitare un trattamento fiscale svantaggioso quando si effettuano operazioni di ristrutturazione. Secondo le informazioni di cui è in possesso la Commissione, non vi è alcun divieto esplicito di applicare tali disposizioni alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese, seppure possano essere previste formalità amministrative diverse.

v)

Infine, la Commissione non ha riscontrato nella giurisprudenza dei competenti organi giurisdizionali statunitensi nessun elemento che contraddica la sua conclusione riguardo all’assenza di espliciti ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese con un’impresa avente sede negli Stati Uniti.

Messico

i)

In primo luogo, la Commissione osserva che l’articolo 8, paragrafo 3, del protocollo della convenzione fiscale tra Spagna e Messico (65), firmato il 6 ottobre 1994 e tuttora in vigore, prevede esplicitamente le aggregazioni transfrontaliere d’imprese. Come effetto di tale disposizione, le suddette operazioni beneficiano di un’esenzione fiscale per la riorganizzazione aziendale, grazie alla quale le plusvalenze latenti non sono soggette a imposta. Secondo la Commissione, l’obiettivo di questa convenzione fiscale internazionale è evitare che l’aggregazione transfrontaliera d’imprese possa essere esclusa (66) dai vantaggi previsti dalle norme fiscali specifiche relative alle aggregazioni d’imprese messicane.

ii)

In secondo luogo, a norma dell’ordinamento giuridico messicano (diritto societario e diritto tributario) e tenuto conto della suddetta convenzione fiscale, non vi è alcun esplicito divieto giuridico di effettuare aggregazioni d’imprese con società spagnole.

iii)

Infine, la Commissione non ha riscontrato nella giurisprudenza dei competenti organi giurisdizionali messicani nessun elemento che contraddica la sua conclusione riguardo all’assenza di espliciti ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese con un’impresa avente sede in Messico.

Brasile

i)

In primo luogo, la Commissione osserva che le autorità spagnole hanno individuato un precedente di aggregazione transfrontaliera d’imprese (non con la Spagna) (67).

ii)

In secondo luogo, nelle norme generali del diritto societario e del diritto tributario (68) non vi è alcun esplicito divieto giuridico delle aggregazioni d’imprese con società estere, seppure possano essere previste formalità amministrative diverse (69).

iii)

In terzo luogo, si applicano alcune esplicite restrizioni giuridiche all’esercizio di attività economiche in determinati settori (70) da parte di società controllate da imprese estere. Tuttavia, come indicato in precedenza (cfr. il considerando 114), le disposizioni di legge di un paese terzo che impediscano a un contribuente spagnolo di acquisire il controllo di un’impresa mirata in quello Stato non possono esser considerate un esplicito ostacolo giuridico nel senso fatto valere dalle autorità spagnole. A norma di una simile disposizione, le imprese/i contribuenti spagnoli non potrebbero mai esercitare un effettivo influsso, poiché continuerebbero ad essere azionisti di minoranza dell’impresa mirata. Secondo le informazioni di cui è in possesso la Commissione, si tratta esattamente della situazione che si configura nella legislazione brasiliana menzionata nelle due relazioni.

iv)

Infine, la Commissione non ha riscontrato nella giurisprudenza dei competenti organi giurisdizionali brasiliani nessun elemento che contraddica la sua conclusione riguardo all’assenza di espliciti ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese con un’impresa avente sede in Brasile.

Argentina

i)

In primo luogo, la Commissione osserva che l’articolo 5 del protocollo della convenzione fiscale tra Spagna e Argentina (71), firmato il 26 agosto 1994 e tuttora in vigore, prevede esplicitamente le aggregazioni transfrontaliere d’imprese. Come effetto di tale disposizione, le operazioni transfrontaliere di ristrutturazione non comporteranno un’imposizione fiscale svantaggiosa.

ii)

In secondo luogo, nelle norme generali del diritto societario (72) e del diritto tributario (73) non vi è alcun esplicito divieto giuridico delle aggregazioni d’imprese con società estere.

iii)

In terzo luogo, la Commissione non ha riscontrato nella giurisprudenza dei competenti organi giurisdizionali argentini nessun elemento che contraddica la sua conclusione riguardo all’assenza di espliciti ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese con un’impresa avente sede in Argentina. D’altro canto, la Commissione non condivide l’interpretazione data nelle due relazioni riguardo alle decisioni (74) dell’amministrazione fiscale su determinate operazioni transfrontaliere previste. Di fatto, tali atti chiariscono solo le condizioni di applicazione del regime fiscale argentino per l’esenzione della riorganizzazione aziendale, senza menzionare un divieto generale ed esplicito dell’applicazione di tale regime alle operazioni transfrontaliere di ristrutturazione. D’altra parte, l’interpretazione di tali decisioni specifiche data nelle relazioni è in contraddizione con la disposizione generale del protocollo della suddetta convenzione fiscale (75) tra il Regno di Spagna e la Repubblica Argentina.

Ecuador

i)

In primo luogo, la Commissione osserva che nelle norme generali del diritto societario e del diritto tributario non vi è alcun esplicito divieto giuridico delle aggregazioni d’imprese con società estere (76).

ii)

In secondo luogo, la Commissione osserva che in una relazione presentata dalle autorità spagnole (77) si riconosce la possibilità di effettuare un’aggregazione d’imprese, a condizione che l’impresa acquirente spagnola abbia precedentemente costituito una succursale in Ecuador.

Perù

i)

In primo luogo, la Commissione osserva che, nelle norme generali del diritto societario e del diritto tributario e in base alle informazioni in suo possesso, non vi è alcun esplicito divieto giuridico delle aggregazioni d’imprese con società estere (78).

ii)

In secondo luogo, la Commissione osserva che l’articolo 2074 del Codice civile peruviano definisce i principi per l’effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d’imprese e che la legge generale sulle società consente l’aggregazione tra la succursale di una società estera e un’impresa avente sede in Perù (79).

iii)

In terzo luogo, la legge relativa all’imposta sul reddito garantisce la parità di trattamento dell’aggregazione tra una succursale di una società estera e un’impresa avente sede in Perù (80).

iv)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’aggregazione transfrontaliera d’imprese sia almeno fattibile, a condizione che l’acquirente spagnola abbia precedentemente costituito una succursale in Perù.

Colombia

i)

In primo luogo, la Commissione osserva che la Superintendencia de Sociedades (81) conferma esplicitamente che, ai sensi dell’ordinamento giuridico colombiano (82), le aggregazioni transfrontaliere d’imprese sono fattibili.

ii)

In secondo luogo, nelle norme generali del diritto societario e del diritto tributario (83), non vi è alcun esplicito divieto giuridico delle aggregazioni d’imprese con società estere, seppure possano essere previste formalità amministrative diverse.

iii)

In terzo luogo, la Commissione osserva che in una relazione presentata dalle autorità spagnole (84) si riconosce la possibilità di effettuare un’aggregazione d’imprese, a condizione che l’acquirente spagnola abbia precedentemente costituito una succursale in Colombia.

(116)

Le autorità spagnole hanno trasmesso informazioni sull’ordinamento giuridico di altri otto paesi terzi. Come si è detto nel considerando 107, la Commissione ritiene che le precedenti conclusioni siano sufficienti per confermare che, in ogni caso, anche se si ammettesse che vi sono gravi ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese, il sistema di riferimento resta la normativa sul trattamento fiscale dell’avviamento finanziario ai sensi del sistema spagnolo. Tuttavia, applicando il medesimo metodo e i medesimi criteri descritti nel considerando 114 e seguenti e in base alle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che non vi siano espliciti ostacoli giuridici alle aggregazioni di carattere generale nell’ordinamento giuridico in Cile, Venezuela, Algeria, Canada, Australia, Giappone e Marocco.

(117)

Pertanto, in base alle precedenti conclusioni, la Commissione non può condividere il parere delle autorità spagnole secondo cui ogni potenziale beneficiario della misura controversa si troverebbe, eventualmente anche solo in pratica, di fronte a ostacoli insormontabili per effettuare un’aggregazione transfrontaliera d’imprese.

(118)

In base a quanto sin qui esposto, la Commissione ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dal sistema di riferimento della decisione di avvio e della precedente decisione: il quadro adeguato di riferimento per la valutazione della misura controversa è quello costituito dal sistema generale spagnolo d’imposta sulle società e, più precisamente, dalle norme relative al trattamento fiscale dell’avviamento finanziario previste dal regime tributario spagnolo. Il fatto che la Commissione abbia individuato due paesi terzi (India e Cina) in cui vi sono espliciti ostacoli giuridici non può modificare questa conclusione. Infatti, come indicato precedentemente nel considerando 107, secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado (85), la Commissione ritiene che, per concludere circa la qualifica di un regime come aiuto di Stato, non sia necessario dimostrare che ogni singolo aiuto concesso nell’ambito di tale regime si configuri come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(119)

Più precisamente per quanto riguarda la Cina, la legge sulle società del 2005, che si applica alle fusioni soltanto tra imprese a responsabilità limitata o società per azioni a responsabilità limitata costituite in Cina, e gli articoli 2 e 55 del regolamento «Disposizioni riguardanti le acquisizioni di imprese nazionali da parte di investitori stranieri», pubblicato dal ministero cinese del commercio il 22 giugno 2009, escludono esplicitamente dal campo di applicazione delle norme sulle aggregazioni le imprese non aventi sede in Cina, cosicché un’impresa spagnola non potrebbe aggregare le proprie attività con una filiale cinese da essa controllata.

(120)

Per quanto riguarda l’ordinamento giuridico dell’India, la legge sulle società del 1956, agli articoli da 391 a 394 esclude esplicitamente dal campo di applicazione delle norme sulle aggregazioni le imprese non aventi sede in India, cosicché un’impresa spagnola non potrebbe aggregare le proprie attività con una filiale indiana da essa controllata.

A.1.2.   Esistenza di un’eccezione al suddetto sistema di riferimento

(121)

Nel sistema fiscale spagnolo, la base imponibile si calcola partendo dal risultato contabile, apportando poi rettifiche in applicazione di norme fiscali specifiche. In via preliminare e in subordine, la Commissione osserva che la misura controversa costituisce un’eccezione al regime contabile spagnolo. Quando si attua un avviamento finanziario, lo si può calcolare soltanto in astratto, consolidando i conti dell’impresa mirata con quelli dell’impresa acquirente. Tuttavia, in base al regime contabile spagnolo, il consolidamento dei conti è obbligatorio in caso di detenzione del controllo (86) e si applica alle associazioni d’imprese sia nazionali sia estere per presentare la situazione globale di un gruppo di società soggette a controllo unitario. Si ritiene che vi sia una situazione analoga (87), per esempio, quando l’impresa madre dispone della maggioranza dei diritti di voto dell’impresa controllata. Tuttavia, la misura controversa non prevede controlli di questo tipo e si applica a partire da un livello di partecipazione del 5 %. Infine, la Commissione osserva anche che dal 1o gennaio 2005 (88) la maggior parte delle imprese spagnole non può più ammortizzare l’avviamento finanziario secondo le norme contabili. In effetti, a tale riguardo le trenta parti interessate fanno riferimento a disposizioni (89) che non sono più in vigore nell’attuale regime contabile spagnolo. Per effetto della legge 4 luglio 2007 n. 16/2007, recante riforma e adeguamento delle leggi commerciali in materia contabile ai fini dell’armonizzazione internazionale in linea con la normativa dell’Unione, e per effetto del regio decreto legislativo 16 novembre 2007 n. 1514, che approva il piano di contabilità generale, dal punto di vista contabile non è più permesso l’ammortamento né dell’avviamento né dell’avviamento finanziario. La normativa contabile spagnola è stata modificata per adeguarla al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (90). Quindi, in base alle suddette considerazioni, la misura controversa costituisce un’eccezione alle norme contabili ordinarie applicate in Spagna.

(122)

Detto questo e considerata la natura fiscale della misura controversa, l’esistenza di un’eccezione deve essere valutata rispetto al sistema fiscale di riferimento e non solo su base contabile. In tale contesto, la Commissione osserva che il sistema fiscale spagnolo non ha mai permesso di ammortizzare l’avviamento finanziario, fuorché ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. In particolare, tale ammortamento non è possibile per le operazioni nazionali, come evidenziano gli elementi esposti qui di seguito.

(123)

Ai fini fiscali spagnoli, l’avviamento può essere oggetto di contabilità separata solo in seguito ad un’aggregazione d’imprese (91) derivante dall’acquisizione o dal conferimento degli attivi detenuti da imprese indipendenti o successivamente a un’aggregazione legale tra imprese. In questi casi, l’avviamento è il risultato della differenza contabile tra il costo di acquisizione e il valore di mercato degli attivi acquisiti o detenuti dalla società aggregata. Quando l’acquisizione dell’attività di un’impresa avviene tramite l’acquisto delle sue azioni, come nel caso della misura controversa, l’avviamento può esservi soltanto se l’impresa acquirente si aggrega successivamente all’impresa acquisita, di cui passerà così ad avere il controllo.

(124)

Ai sensi della misura controversa, tuttavia, non sono necessari né il controllo né l’aggregazione delle due imprese: è sufficiente la semplice acquisizione di una partecipazione minima del 5 % in una società estera. Quindi, consentendo che l’avviamento finanziario, ossia l’avviamento che sarebbe stato contabilizzato in caso di aggregazione delle imprese, sia oggetto di contabilità separata anche in assenza di aggregazione d’imprese, la misura controversa costituisce un’eccezione al sistema di riferimento. È opportuno sottolineare che l’eccezione deriva non dalla diversa durata del periodo di ammortamento dell’avviamento finanziario rispetto all’avviamento tradizionale (92), ma dal diverso trattamento che viene riservato alle operazioni nazionali e transfrontaliere. La misura controversa non può essere considerata una nuova norma contabile generale di per sé, poiché non consente l’ammortamento dell’avviamento finanziario derivante dall’acquisizione di partecipazioni nazionali.

(125)

In base a tutte le precedenti considerazioni, la Commissione conclude che la misura in oggetto costituisce un’eccezione al sistema di riferimento. Come si dimostrerà nei considerandi da 153 a 163, la Commissione ritiene che né le autorità spagnole né le trenta parti interessate abbiano addotto argomentazioni abbastanza solide da modificare questa conclusione.

A.1.3.   Esistenza di un vantaggio

(126)

L’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS permette di dedurre dalla base imponibile parte dell’avviamento finanziario derivante dall’acquisizione di partecipazioni in imprese estere, il che è un’eccezione al sistema di riferimento. Riducendo l’onere fiscale del beneficiario, quindi, l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS gli conferisce un vantaggio economico. Il vantaggio consiste in una riduzione fiscale dell’imposta che le imprese avrebbero altrimenti dovuto versare. Questa riduzione è proporzionale alla differenza tra il prezzo di acquisizione pagato e il valore di mercato delle attività contabilizzate soggiacenti delle partecipazioni acquisite.

(127)

L’importo esatto del vantaggio rispetto al prezzo di acquisizione pagato corrisponde al valore attuale netto della riduzione dell’onere fiscale concessa mediante la possibilità di dedurre l’ammortamento nell’intero periodo di ammortamento successivo all’acquisizione. Di conseguenza, l’importo dipende dall’aliquota fiscale applicabile all’impresa nei corrispondenti esercizi e dal tasso di attualizzazione applicabile per gli interessi.

(128)

Se le partecipazioni acquisite venissero rivendute, una parte di questo vantaggio sarebbe recuperata tramite l’imposta sulla plusvalenza. Di fatto, consentendo l’ammortamento dell’avviamento, se la partecipazione estera in questione viene rivenduta, la quantità dedotta comporterebbe un incremento della plusvalenza tassata al momento della vendita. Tuttavia, anche se si verificasse questa circostanza aleatoria, il vantaggio non si annullerebbe del tutto poiché l’imposizione a posteriori non tiene conto dei costi di liquidità. Come fanno notare giustamente le due parti, dal punto di vista economico l’importo del vantaggio è come minimo simile a quello di una linea di credito senza interessi che permetta fino a venti prelievi annui di un ventesimo dell’avviamento finanziario per l’intero periodo nel quale si continua a detenere la partecipazione nella contabilità del contribuente.

(129)

Con un esempio ipotetico, già indicato dalla Commissione nella decisione di avvio, prendendo come riferimento un tasso di attualizzazione del 5 % (93) e tenendo conto dell’attuale struttura delle aliquote d’imposta sulle società attualmente previste fino al 2022 dalla legge n. 35/2006 (94), una partecipazione acquisita nel 2002 comporterebbe un vantaggio pari al 20,6 % dell’importo dell’avviamento finanziario. Queste cifre non sono state contestate dai terzi interessati. Se le partecipazioni acquisite venissero rivendute, il vantaggio corrisponderebbe agli interessi che sarebbero addebitati al contribuente per una linea di credito avente le caratteristiche descritte nel precedente considerando.

(130)

Infine, la Commissione non può accettare il parere delle autorità spagnole e delle trenta parti interessate secondo cui il beneficiario ultimo della misura controversa sarebbe unicamente il venditore della partecipazione estera, poiché riceverebbe un prezzo più elevato. La Commissione respinge questa argomentazione dopo aver valutato gli effetti della misura controversa nella sua forma attuale. In primo luogo, non vi è un dispositivo atto a garantire che il vantaggio venga trasferito integralmente o parzialmente al venditore. In secondo luogo, il prezzo dell’acquisizione risulta da una serie di elementi diversi e non soltanto dalla misura in oggetto. In terzo luogo, anche se si verificassero le due precedenti condizioni, il contribuente spagnolo che beneficia della misura controversa dovrebbe pur sempre esser considerato il beneficiario di tale misura. Infatti, anche nell’ipotesi che venga trasferito al venditore un vantaggio economico, la misura controversa conferirebbe pur sempre all’acquirente una maggiore capacità di offrire un prezzo più elevato, il che è della massima importanza nel caso di una operazione di acquisizione competitiva.

(131)

La Commissione deve quindi concludere che, in ogni caso, la misura controversa conferisce un vantaggio all’atto dell’acquisizione di partecipazioni estere.

A.1.4.   Giustificazione della misura secondo la logica del sistema fiscale spagnolo

(132)

La Commissione ritiene che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia (95), le misure che operano una distinzione tra imprese non costituiscono aiuti di Stato se tale differenziazione deriva dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale in cui si situano tali provvedimenti. Questa giustificazione basata sulla natura o sulla struttura generale del sistema fiscale rispecchia la coerenza di una misura fiscale specifica con la logica interna del sistema fiscale in generale.

(133)

A tale riguardo la Commissione ritiene anzitutto che le autorità spagnole non abbiano dimostrato che la misura controversa comporterebbe l’eliminazione della doppia imposizione. Di fatto, il regime non stabilisce condizioni volte a dimostrare che al venditore è stata effettivamente applicata un’imposta per il beneficio ottenuto dal trasferimento della partecipazione, sebbene questa condizione sia prevista per l’ammortamento dell’avviamento derivante da un’aggregazione d’imprese (96). È opportuno sottolineare che, sebbene le autorità spagnole sostengano di non avere la competenza per esercitare un controllo su un venditore straniero che effettua operazioni all’estero, la Commissione osserva che questa è una condizione necessaria per l’applicazione di altre disposizioni fiscali spagnole (97), ma non per la misura controversa.

(134)

In secondo luogo, la misura in oggetto non costituisce neppure un dispositivo volto a evitare la doppia imposizione di dividendi futuri nella prospettiva di benefici futuri, che non dovrebbero esser soggetti a imposta per due volte se fossero distribuiti all’impresa che detiene una sostanziale partecipazione azionaria per la cui acquisizione è stato pagato un avviamento finanziario. Di fatto, la misura controversa non stabilisce un nesso tra i dividendi percepiti e la deduzione ottenuta grazie ad essa. Anzi, i dividendi percepiti da una sostanziale partecipazione azionaria beneficiano già sia dell’esenzione prevista dall’articolo 21 del TRLIS sia della neutralità fiscale diretta prevista dall’articolo 32 del TRLIS allo scopo di evitare la doppia imposizione internazionale. A questo riguardo, l’ammortamento dell’avviamento finanziario comporta un vantaggio aggiuntivo rispetto all’acquisizione di sostanziali partecipazioni azionarie in società estere.

(135)

In terzo luogo, le autorità spagnole non hanno dimostrato che la misura controversa costituisca un’estensione delle norme sulla riduzione dei valori, che presuppongono l’esistenza di prove oggettive di perdite, basate su un calcolo minuzioso e obiettivo che non è previsto dalla misura controversa. L’articolo 12, paragrafo 3, del TRLIS permette invece di dedurre parzialmente il deprezzamento della partecipazione al capitale di società nazionali ed estere non quotate su un mercato secondario per la riduzione di valore intercorsa tra l’inizio e la fine dell’esercizio fiscale. La misura controversa, che per i beneficiari è compatibile con l’articolo 12, paragrafo 3, del TRLIS (98), prevede altre deduzioni oltre alla riduzione del valore teorico contabile correlato al deprezzamento.

(136)

In quarto luogo, la Commissione osserva che l’avviamento finanziario derivante dall’acquisizione di partecipazioni spagnole non può essere ammortizzato, mentre l’ammortamento dell’avviamento finanziario d’imprese estere è consentito in determinate circostanze. Il diverso trattamento fiscale riservato all’avviamento finanziario delle imprese estere rispetto a quelle spagnole è una differenza introdotta dalla misura controversa e non risulta né necessaria né proporzionata in base alla logica del sistema fiscale. Di fatto, la Commissione ritiene sproporzionato che il regime in questione assoggetti imprese che si trovano in situazioni analoghe a imposte nominali ed effettive sostanzialmente differenti solo perché alcune di esse partecipano a possibilità d’investimenti all’estero.

(137)

D’altra parte, secondo la Commissione le osservazioni di una delle trenta parti interessate (99) indicano che anche il ragionamento alla base della giustificazione presentata dalla Spagna sarebbe contrario alla logica del sistema fiscale spagnolo. Di fatto, secondo tali osservazioni, in una situazione di aggregazione transfrontaliera d’imprese l’avviamento da essa derivante si troverebbe molto probabilmente all’estero e, in particolare, presso la stabile organizzazione all’estero risultante dallo scioglimento dell’impresa mirata. Di conseguenza, sempre in base alle suddette osservazioni, anche nel caso di un’aggregazione transfrontaliera d’imprese la Spagna non permetterebbe di ammortizzare l’avviamento in Spagna, poiché esso non si trova sul suo territorio. Inoltre, la Commissione osserva altre differenze nelle condizioni che si applicano a ciascuna di queste due situazioni. In effetti, secondo la misura controversa, le acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate prima del 1o gennaio 2002 non vengono considerate per il calcolo della base ammortizzabile. Tuttavia, nel caso delle aggregazioni d’imprese, questa data limite per il calcolo dell’avviamento non è prevista. D’altro canto, in una situazione di aggregazione d’imprese il contribuente deve dimostrare che l’obiettivo principale dell’aggregazione è di natura economica, così da evitare le aggregazioni volte solo a ottenere vantaggi fiscali (100), mentre la misura controversa conferisce solo vantaggi fiscali. Le autorità spagnole non sono state in grado di presentare argomentazioni convincenti per giustificare tali differenze che, di conseguenza, non possono considerarsi debitamente giustificate dalla logica del sistema fiscale spagnolo.

(138)

Infine, le autorità spagnole sostengono che la misura controversa è giustificata dal principio di neutralità che deve essere applicato nell’ambito dell’imposta sulle società (101). In effetti, il preambolo della legge relativa all’imposta sulle società (102) in vigore all’epoca dell’introduzione della misura faceva chiaro riferimento a questo principio. A tale riguardo la Commissione osserva che questa riforma persegue anche il «principio di competitività» (103) addotto dalle autorità spagnole, le quali si riferiscono espressamente a «un incremento delle esportazioni». In tale contesto si deve rammentare che, in base alle precedenti decisioni della Commissione (104), è sproporzionato applicare una imposizione fiscale effettiva differente a imprese che si trovano in situazioni analoghe soltanto perché svolgono attività correlate all’esportazione o perseguono possibilità d’investimenti all’estero. La Commissione rammenta inoltre che, come ha statuito la Corte di giustizia (105), «[…] i principi di eguaglianza in materia tributaria e di capacità contributiva, pur rientrando senza dubbio tra i fondamenti del sistema fiscale spagnolo, non impongono che contribuenti che si trovano in situazioni differenti siano trattati in modo identico».

(139)

In base a quanto precede, la Commissione ritiene che il principio di neutralità non possa giustificare la misura controversa. In realtà, come hanno rilevato anche le due parti, il fatto che l’acquisizione di una partecipazione di minoranza del 5 % effettuata dopo una determinata data benefici della misura controversa dimostra che in tale disposizione rientrerebbero determinate situazioni poco simili tra loro. Si potrebbe quindi affermare che, in base al sistema di riferimento, viene riservato il medesimo trattamento a situazioni differenti dal punto di vista sia giuridico sia fattuale. Dunque, a giudizio della Commissione, per giustificare la misura controversa non si può addurre il principio di neutralità.

(140)

In base a quanto sin qui esposto, la Commissione deve concludere che il carattere di vantaggio selettivo del regime fiscale in questione non è giustificato dalla natura del sistema fiscale. Si deve pertanto ritenere che la misura controversa comprenda un elemento discriminatorio, consistente in una limitazione relativa allo Stato nel quale viene effettuata l’operazione che beneficia del vantaggio fiscale, discriminazione che non è giustificata dalla logica del sistema fiscale spagnolo.

A.2.   Ragionamento complementare: analisi della misura controversa secondo un sistema di riferimento ispirato a quello suggerito dalle autorità spagnole

(141)

Sebbene, come indicato nei considerandi precedenti, la Commissione ritenga che le argomentazioni delle autorità spagnole si basino su un’analisi errata degli effettivi testi di legge di paesi terzi, come nella precedente decisione la Commissione ha analizzato la misura controversa anche secondo un sistema ipotetico di riferimento, ispirato a quello suggerito dalle stesse autorità spagnole.

(142)

Le autorità spagnole hanno spiegato che l’obiettivo della misura controversa è evitare un trattamento fiscale differenziato tra, da una parte, un’acquisizione cui faccia seguito un’aggregazione onerosa d’imprese e, dall’altra, un’acquisizione di partecipazioni senza successiva aggregazione d’imprese. Su questa base, l’ambito del regime controverso si limiterebbe all’acquisizione di sostanziali partecipazioni azionarie in un’impresa non avente sede in Spagna in quanto, a causa di alcuni ostacoli, sarebbe più difficile procedere a un’aggregazione d’imprese a livello transfrontaliero che a livello locale (106). Data l’esistenza di questi ostacoli, i contribuenti spagnoli che investono all’estero si troverebbero in una situazione di fatto e di diritto diversa da quella di coloro che investono in Spagna. A tale riguardo, le autorità spagnole hanno dichiarato (107) che «in ultima analisi il mero carattere differenziale di determinate misure fiscali non significa necessariamente che queste debbano considerarsi aiuti di Stato, poiché occorrerà valutare anche se tali misure siano necessarie o funzionali per l’efficacia del sistema fiscale, come è indicato nella comunicazione della Commissione. Il sistema fiscale spagnolo ha quindi previsto regimi tributari diversi per situazioni oggettivamente diverse, come nel caso delle acquisizioni di partecipazioni azionarie in società estere rispetto alle acquisizioni in imprese spagnole (impossibilità di effettuare fusioni, assunzione di rischi, ecc.) nell’intento di giungere alla neutralità fiscale perseguita dall’ordinamento giuridico spagnolo e dallo stesso diritto dell’Unione, e anche ai fini di una logica coerente ed efficace del sistema fiscale spagnolo». Sarebbe quindi necessario riservare alle acquisizioni di partecipazioni transfrontaliere un trattamento fiscale specifico, nell’intento di garantire la neutralità del sistema fiscale spagnolo e per evitare che alle acquisizioni di partecipazioni spagnole venga riservato un trattamento più favorevole. Le autorità spagnole e le trenta parti interessate ritengono dunque che il quadro idoneo di riferimento per la valutazione della misura controversa sia il trattamento fiscale dell’avviamento per le acquisizioni estere.

(143)

La Commissione osserva tuttavia che, anche secondo questo sistema alternativo di riferimento che si può definire come il trattamento fiscale dell’avviamento e dell’avviamento finanziario derivante dall’acquisizione di un interesse economico in un’impresa avente sede in uno Stato diverso dalla Spagna, la misura controversa continua ad essere un’eccezione che si discosta dalla logica del sistema fiscale spagnolo. Il fatto che l’acquisizione di una partecipazione minoritaria del 5 % effettuata dopo una determinata data benefici della misura controversa dimostra che tale misura comprende situazioni che non presentano nessuna analogia sostanziala con altre operazioni per le quali è necessario almeno un controllo di maggioranza. Si può dunque affermare che, secondo questo ipotetico sistema alternativo di riferimento, si applica il medesimo trattamento a situazioni differenti sia di fatto sia di diritto. La Commissione ritiene quindi che la misura controversa costituisca un’eccezione anche secondo tale sistema alternativo di riferimento e che, per giustificarla, non si possa addurre il principio di neutralità.

B.   Presenza di risorse statali

(144)

La misura implica l’impiego di risorse statali poiché comporta la rinuncia a entrate fiscali per l’importo corrispondente a una riduzione del debito fiscale di quelle imprese soggette a imposta in Spagna che acquisiscono una sostanziale partecipazione azionaria in società estere, per il periodo minimo di vent’anni dopo l’acquisizione.

(145)

La rinuncia alle entrate fiscali allevia gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e, di conseguenza, senza essere una sovvenzione in senso ristretto, ha la medesima natura e produce identici effetti. Analogamente, una misura che permette a determinate imprese di beneficiare di una riduzione fiscale o di differire il pagamento dell’imposta che di regola esse sarebbero tenute a versare equivale a un aiuto di Stato. Dal punto di vista del bilancio, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (108) e in base alla comunicazione della Commissione (109), la misura controversa produce per lo Stato una perdita di entrate fiscali, dovuta alla riduzione della base imponibile, il che equivale all’utilizzo di risorse statali.

(146)

Per tali motivi la Commissione ritiene che la misura controversa comporti l’impiego di risorse statali.

C.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

(147)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (110), «[…] per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato vietato non è necessario dimostrare un’incidenza effettiva di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza. In particolare, quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto. […] Non è peraltro necessario che l’impresa beneficiaria partecipi essa stessa agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un’impresa, l’attività sul mercato nazionale può essere mantenuta o incrementata, con la conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro». Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata (111), per concludere che una misura falsa la concorrenza è sufficiente che il beneficiario sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza. Per i motivi esposti qui di seguito, la Commissione ritiene che le condizioni previste nella giurisprudenza siano soddisfatte.

(148)

In primo luogo, la misura controversa conferisce un vantaggio in termini di finanziamento e, di conseguenza, rafforza la posizione dell’unità economica che possono formare il beneficiario e l’impresa mirata. A tale riguardo, e secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (112), per il semplice fatto di essere titolari di partecipazioni di controllo in un’impresa mirata e di esercitare effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, si deve essere considerati partecipi dell’attività economica svolta dall’impresa controllata.

(149)

In secondo luogo, la misura controversa può falsare la concorrenza, soprattutto tra concorrenti europei, poiché concede una riduzione fiscale alle imprese spagnole che acquisiscono una sostanziale partecipazione azionaria in imprese mirate. Questa analisi è confermata dal fatto che, in seguito alla decisione di avvio, varie imprese hanno espresso il loro rammarico o sono intervenute per dichiarare che la misura in oggetto conferiva un vantaggio significativo alimentando la propensione delle imprese spagnole alla fusione, in particolare nell’ambito di procedure d’asta. Tali interventi confermano quanto meno che numerose imprese non spagnole ritengono che la loro posizione sul mercato sia pregiudicata dalla misura controversa, indipendentemente dalla correttezza delle minuziose argomentazioni addotte riguardo all’esistenza dell’aiuto.

(150)

La Commissione osserva infine che il vantaggio selettivo è concesso a imprese che sono contribuenti in Spagna e non alle attività effettuate da contribuenti spagnoli fuori dell’Unione. In effetti, la base imponibile oggetto della misura deriva dall’attività economica imponibile in Spagna. Pertanto, il vantaggio è concesso direttamente all’attività del beneficiario effettuata in Spagna, non presso la stabile organizzazione fuori dell’Unione. La Commissione ritiene quindi che, in questo caso, non è possibile sostenere che il vantaggio non può falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra gli Stati membri poiché la misura si applica a paesi terzi. Il fatto che la concessione del vantaggio sia soggetta a condizioni obiettive inerenti a operazioni con paesi fuori dell’Unione non impedisce che l’effetto della misura comporti un’erosione della base imponibile derivante da un’attività economica svolta nel mercato interno.

(151)

Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura controversa può incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare la concorrenza, soprattutto nel mercato interno, poiché migliora potenzialmente le condizioni operative dei beneficiari che partecipano direttamente ad attività economiche soggette a imposizione fiscale in Spagna.

D.   Reazione della Commissione alle osservazioni ricevute

(152)

Prima di formulare le proprie conclusioni sulla qualifica della misura in oggetto, la Commissione ritiene opportuno analizzare più a fondo alcune argomentazioni addotte dalle autorità spagnole e da terzi non ancora esaminate esplicitamente o implicitamente nei considerandi relativi alla valutazione del regime (considerandi 96 e seguenti).

D.1.   Reazione ai dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi del 2006 e alle osservazioni sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-501/00

(153)

Per quanto riguarda i dati che le autorità spagnole hanno desunto dalle dichiarazioni dei redditi del 2006 nell’intento di dimostrare che la misura controversa (113) non è selettiva, la Commissione rileva la mancanza generale di precisione delle informazioni presentate. In primo luogo, i dati mostrano la distribuzione dei beneficiari per categorie (attività, fatturato), senza però indicare se tali beneficiari costituiscono una parte ridotta o cospicua di ciascuna delle categorie interessate. In secondo luogo, anche se le statistiche basate sull’entità del fatturato dei beneficiari potrebbero essere un indicatore interessante per dimostrare che la misura controversa si applica a tutte le imprese stabilite in Spagna, si deve osservare che la misura in oggetto si riferisce alle acquisizioni di partecipazioni. Questo tipo d’investimento non produce necessariamente un ingente fatturato, il che significa per esempio che società di partecipazione finanziaria possono figurare come PMI nei suddetti dati. Di conseguenza, per poter considerare pertinenti i dati, sarebbe necessario prendere in considerazione indicatori aggiuntivi, come le cifre complessive del bilancio, e valutare se i beneficiari possano consolidare la propria base imponibile con altri contribuenti spagnoli. In terzo luogo, i dati non sembrano nemmeno rappresentativi, poiché non indicano il livello di partecipazioni acquisite dai beneficiari (partecipazioni di maggioranza o solo di minoranza). Infine, i dati ricevuti non comprendono indicazioni che permettano di stabilire se siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla Commissione nella raccomandazione del 2003 sulle PMI (114). La Commissione ritiene dunque che la sua dimostrazione che la misura controversa è selettiva per le caratteristiche stesse della normativa in questione non sia stata confutata dai dati parziali e poco rappresentativi forniti dalle autorità spagnole.

(154)

Tuttavia, anche se le argomentazioni addotte dalle autorità spagnole fossero state integrate da prove aggiuntive, queste non avrebbero eliminato il carattere selettivo della misura controversa, in quanto, anche ai sensi della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-501/00 Spagna contro Commissione  (115), a beneficiarne sono soltanto determinate imprese. In effetti, per quanto riguarda la qualifica della misura come misura generale (116), ritenuta tale dalle autorità spagnole in quanto aperta a ogni impresa avente sede in Spagna, è opportuno ricordare questa sentenza della Corte di giustizia. La causa si riferiva anch’essa a un’eccezione alla legge spagnola relativa all’imposta sulle società: una misura indicata come «deduzioni per attività di esportazione». Le autorità spagnole hanno sostenuto dinanzi alla Corte che il regime era aperto a ogni impresa avente residenza fiscale in Spagna. La Corte ha tuttavia ritenuto che la deduzione fiscale potesse «avvantaggiare una sola categoria d’imprese, vale a dire quelle che effettuano attività di esportazione e compiono determinati investimenti previsti dalle misure controverse» (117). La Commissione ritiene che anche nel caso in oggetto la misura controversa sia volta a favorire l’esportazione di capitali dalla Spagna nell’intento di rafforzare la posizione delle imprese spagnole all’estero, potenziando in tal modo la competitività dei beneficiari del regime.

(155)

A tale riguardo è opportuno segnalare che, secondo la Corte di giustizia, «per giustificare le misure controverse con riguardo alla natura o alla struttura del sistema fiscale nel quale le misure stesse si collocano, non è sufficiente affermare che esse mirano a promuovere gli scambi internazionali. Tale finalità costituisce, senza dubbio, un obiettivo economico, ma non è stato provato che essa non corrisponda ad una logica complessiva del sistema fiscale. […] Peraltro, la circostanza che le misure controverse perseguirebbero un obiettivo di politica commerciale o industriale come la promozione degli scambi internazionali mediante incentivi agli investimenti all’estero non è sufficiente a sottrarle illico et immediate alla definizione di “aiuti” ai sensi dell’articolo 4, lettera c), CA (118)». Nel caso in oggetto, le autorità spagnole hanno dichiarato semplicemente che la misura controversa mira a promuovere gli scambi internazionali e il consolidamento delle imprese, senza dimostrare che tale misura sia giustificata dalla logica del sistema. In base a quanto sin qui esposto, la Commissione conferma la propria analisi e ribadisce che la misura controversa è selettiva.

D.2.   Reazione alle osservazioni sulla prassi della Commissione

(156)

Per quanto riguarda il riferimento all’interpretazione del concetto di selettività nel caso in oggetto, che è stata considerata innovativa, si deve osservare anzitutto che tale impostazione è del tutto consona con la prassi decisionale della Commissione e con la giurisprudenza della Corte di giustizia rammentate nel considerando 109. L’impostazione adottata in questo caso specifico non si discosta neppure dalla decisione della Commissione N 480/2007 (119) cui fanno riferimento le autorità spagnole. Di fatto, in tale decisione si era tenuto conto della natura specifica dell’obiettivo perseguito facendo riferimento (120) alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo Per un utilizzo più efficace degli incentivi fiscali a favore della R&S (121). Nel caso in oggetto, la misura controversa non persegue un obiettivo analogo. Inoltre, a differenza del caso qui in esame, la misura spagnola formante oggetto della decisione della Commissione n. 480/2007 non effettuava distinzioni tra operazioni nazionali e internazionali.

(157)

Infine, per quanto riguarda l’eccezione al regime fiscale delle imprese risultante dall’applicazione di direttive (122) quali la direttiva sulle società madri e figlie o la direttiva sui pagamenti d’interessi e di canoni transfrontalieri, la Commissione ritiene che la situazione derivante dall’applicazione di queste direttive sia totalmente coerente con il ragionamento esposto nella presente decisione. Di fatto, in seguito all’armonizzazione nell’Unione europea, le operazioni transfrontaliere all’interno dell’UE e di ciascuno Stato membro dovranno essere considerate in una situazione di diritto e di fatto analoga. La Commissione osserva inoltre che la Corte di giustizia ha statuito (123) che «allo stato attuale del diritto comunitario, la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, anche se, secondo costante giurisprudenza, questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v. segnatamente sentenza 14 settembre 1999, causa C-391/97, Gschwind, Racc. 1999, pag. I-5451, punto 20) e, conseguentemente, astenendosi dal prendere, in tale contesto, qualsiasi misura che possa costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune».

D.3.   Reazione alle osservazioni sull’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del TFUE

(158)

Come già si è detto in precedenza, non si deve dimenticare che, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione (124), incluse le disposizioni del TFUE relative agli aiuti di Stato. L’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del TFUE limita soltanto il campo di applicazione dell’articolo 63 del TFUE e non influisce in alcun modo sull’applicazione delle norme del TFUE relative agli aiuti di Stato, comprese quelle che conferiscono competenze di controllo alla Commissione in questo settore.

(159)

Inoltre l’articolo 65 del TFUE, cui si appellano le autorità spagnole, va letto in combinato disposto con l’articolo 63 del medesimo trattato, che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri. Di fatto, l’articolo 65, paragrafo 1, del TFUE prevede che «le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale».

(160)

La possibilità offerta agli Stati membri dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del TFUE di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale, è già stata confermata dalla Corte di giustizia. Secondo la giurisprudenza precedente all’entrata in vigore dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del TFUE, le disposizioni fiscali nazionali che stabiliscono determinate distinzioni basate, in particolare, sulla residenza dei contribuenti, potrebbero essere compatibili con il diritto dell’Unione se applicate a situazioni non oggettivamente comparabili (125) o potrebbero essere giustificate da motivi imperativi d’interesse generale, riguardanti in particolare la coerenza del regime tributario (126). In ogni caso, un obiettivo di natura puramente economica non può costituire un motivo imperativo d’interesse generale tale da giustificare una restrizione a una libertà fondamentale garantita dal trattato TFUE (127).

(161)

Anche per quanto riguarda il periodo successivo all’entrata in vigore dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del TFUE, la Corte di giustizia ha esaminato l’eventuale presenza di situazioni oggettivamente comparabili tali da giustificare una normativa che limiti la libera circolazione dei capitali. Riguardo a determinate normative fiscali, che avevano l’effetto di dissuadere i contribuenti residenti in uno Stato membro dall’investire i loro capitali in società aventi sede in un altro Stato membro e avevano inoltre un effetto restrittivo nei riguardi delle società stabilite in altri Stati membri, in quanto frapponevano loro un ostacolo alla raccolta di capitali nello Stato membro in questione, la Corte di giustizia ha ripetutamente statuito che in virtù dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del TFUE, tali normative non possono essere giustificate da una situazione oggettivamente diversa che possa servir di base per un diverso trattamento fiscale (128).

(162)

In ogni caso non si deve dimenticare che l’articolo 65, paragrafo 3, del TFUE, precisa che le disposizioni nazionali di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del trattato TFUE non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti (129).

(163)

In base a quanto sin qui esposto, e in particolare tenendo conto che non vi sono espliciti ostacoli giuridici in nessuno dei paesi terzi ai quali si applica il regime controverso, la Commissione ritiene che, nel caso in oggetto, le acquisizioni di partecipazioni nazionali e le acquisizioni di partecipazioni d’imprese aventi sede in tutti gli altri Stati membri e in alcuni paesi terzi nei quali non vi siano espliciti ostacoli giuridici, si trovino, per i motivi sopra indicati, in una situazione obiettivamente comparabile e che non vi siano motivi imperativi d’interesse generale tali da giustificare un trattamento differenziato dei contribuenti in funzione del luogo di collocamento del loro capitale.

E.   Conclusione sulla qualifica della misura controversa

(164)

Poiché il sistema si applica sia nell’Unione (cfr. la precedente decisione) sia in una serie di situazioni fuori dell’Unione nelle quali non è stato individuato alcun esplicito ostacolo giuridico, la Commissione ritiene che in tutti i suoi elementi, anche per quanto riguarda le acquisizioni effettuate fuori dell’Unione, la misura controversa risponda a tutte le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e che debba essere quindi considerata aiuto di Stato.

(165)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (130), la Commissione ribadisce che l’obiettivo della presente decisione non è stabilire le condizioni che permettano allo Stato membro interessato di evitare la qualifica della misura controversa come aiuto di Stato: questo aspetto è piuttosto un tema di dialogo tra le autorità spagnole e la Commissione, come parte della notifica del sistema in esame, che si sarebbe dovuto tenere prima dell’entrata in vigore del sistema stesso.

F.   Compatibilità

(166)

Come stabilito nella decisione di avvio, la Commissione ritiene che al regime di aiuto in questione non si possa applicare nessuna delle deroghe previste all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE.

(167)

Nel corso del procedimento, le autorità spagnole e le trenta parti interessate hanno esposto le loro argomentazioni per dimostrare l’applicabilità al caso in oggetto delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (131). Secondo le due parti, invece, nessuna delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE poteva applicarsi nel presente caso.

(168)

Le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE concernenti gli aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori, gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali e gli aiuti concessi in determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non si applicano nel caso in oggetto.

(169)

Non gli si applica neppure la deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), che autorizza gli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico di regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. La misura in oggetto, infatti, non è correlata alla realizzazione di nessun tipo di attività in regioni specifiche (132).

(170)

Analogamente, non si può ritenere che la misura controversa adottata nel 2001 promuova l’attuazione di un progetto di comune interesse europeo o che sia intesa a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia spagnola, come previsto all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b). Non è nemmeno intesa a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, come previsto all’articolo 107, paragrafo 3, lettera d).

(171)

Infine, la misura controversa deve essere esaminata in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), che consente di autorizzare gli aiuti volti a promuovere lo sviluppo di determinate attività o regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. A tale riguardo, si deve osservare anzitutto che la misura controversa non rientra in nessuna delle discipline e in nessuno degli orientamenti che definiscono i criteri di compatibilità con il mercato interno di determinati tipi di aiuti.

(172)

Riguardo alle argomentazioni addotte dalle autorità spagnole e dalle trenta parti interessate sul piano di azione del 2005 nel settore degli aiuti di Stato (133), secondo cui determinate misure possono essere considerate compatibili se il loro intento essenziale è ovviare a un’inefficienza del mercato, la Commissione osserva che le presunte difficoltà generali nell’attuazione di fusioni transfrontaliere non possono essere considerate inefficienze del mercato.

(173)

Il fatto che, in assenza di aiuti, una data impresa non sia in grado di intraprendere un progetto o un’operazione non implica necessariamente che vi sia un’inefficienza del mercato. Si può ritenere che vi sia un’inefficienza del mercato unicamente quando le forze del mercato non sarebbero in grado da sole di giungere a un risultato efficiente, ossia quando l’operazione non produca tutti i potenziali profitti.

(174)

La Commissione non mette in dubbio che i costi di alcune operazioni possano essere molto più elevati rispetto a quelli di altre. Tuttavia, poiché si tratta di costi reali che rispecchiano con precisione la natura dei progetti in oggetto, ovvero i costi relativi alle varie ubicazioni geografiche e ai diversi ordinamenti giuridici in cui tali costi vengono sostenuti, è opportuno che le imprese ne tengano pienamente conto nel prendere le loro decisioni. Se invece questi costi reali venissero ignorati o fossero addirittura compensati con aiuti di Stato, si otterrebbero risultati inefficienti. Il medesimo tipo di differenze a livello di costi reali si constata anche raffrontando operazioni diverse all’interno di un singolo Stato od operazioni transfrontaliere, ma l’esistenza di tali differenze non comporta un funzionamento inefficiente del mercato.

(175)

Gli esempi addotti dalle autorità spagnole di presunti incrementi dei costi per l’attuazione di operazioni internazionali rispetto a operazioni nazionali si riferiscono tutti a costi reali di attuazione di operazioni, dei quali i partecipanti al mercato dovrebbero tenere pieno conto per conseguire risultati positivi.

(176)

Perché vi sia un’inefficienza del mercato, sostanzialmente devono esser presenti circostanze esterne (incidenze positive indirette) prodotte dalle operazioni oppure informazioni imperfette o incomplete che abbiano impedito l’attuazione di operazioni che altrimenti avrebbero avuto risultati positivi. Anche se, teoricamente, una simile situazione può verificarsi nell’ambito di determinate operazioni sia internazionali sia nazionali (per esempio nel contesto di programmi congiunti di R&S), non la si può considerare inerente a tutte le operazioni internazionali e ancor meno alle operazioni del tipo in questione. A tale riguardo, la Commissione ritiene che non possa essere accolta l’argomentazione di inefficienze del mercato.

(177)

D’altra parte si deve rammentare che, quando valuta la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, la Commissione pondera gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di comune interesse rispetto ai suoi effetti potenzialmente negativi di distorsione degli scambi e della concorrenza. Basandosi sulla prassi corrente, il piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato ha istituzionalizzato una «valutazione comparata» in tre fasi, le prime due concernenti gli effetti positivi e la terza gli effetti negativi e il bilancio tra effetti positivi e negativi. La valutazione comparata si articola su tre questioni:

a)

valutare se la misura intenda conseguire un obiettivo specifico d’interesse comune (crescita, occupazione, coesione, ambiente, sicurezza energetica);

b)

valutare se la misura sia adeguata per conseguire l’obiettivo d’interesse comune, ossia se l’aiuto proposto rimedi all’inefficienza del mercato o consegua altri obiettivi. Per effettuare tale valutazione, occorre verificare se:

i)

l’aiuto di Stato sia uno strumento politico adeguato;

ii)

vi sia un effetto d’incentivazione, ossia se l’aiuto modifichi il comportamento delle imprese;

iii)

la misura di aiuto sia proporzionale, ossia se si possa ottenere con meno aiuti la medesima modifica del comportamento;

c)

valutare se le distorsioni della concorrenza e l’incidenza sugli scambi siano limitate, cosicché il bilancio complessivo sia positivo.

(178)

In primo luogo, si deve stabilire se l’obiettivo perseguito dall’aiuto possa ritenersi in effetti un obiettivo d’interesse comune. Nonostante l’asserito intento di favorire l’integrazione del mercato unico, nel caso in oggetto l’obiettivo perseguito dall’aiuto non è chiaramente definito poiché, promuovendo l’espansione nel mercato europeo delle imprese spagnole in particolare, esso va oltre l’integrazione del mercato.

(179)

Il passo successivo consiste nel valutare se l’aiuto sia adeguato per conseguire il particolare obiettivo d’interesse comune. In concreto, gli aiuti di Stato devono portare a una modifica del comportamento dell’impresa beneficiaria tale da indurla a intraprendere attività che contribuiscano a conseguire l’obiettivo d’interesse comune, attività che l’impresa non intraprenderebbe in assenza di aiuti oppure svolgerebbe in misura ridotta o con modalità diverse. Le autorità spagnole e le trenta parti interessate non hanno addotto argomentazioni specifiche che dimostrino la probabilità che si produca questo effetto d’incentivazione.

(180)

In terzo luogo si devono valutare gli effetti negativi dell’aiuto di Stato. Anche quando esso sia adeguato per conseguire un obiettivo d’interesse comune, un aiuto concesso a beneficio di un’impresa o di un settore economico specifico potrebbe falsare gravemente la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri. A tale riguardo le trenta parti interessate ritengono che il regime di aiuto non incida sulla situazione concorrenziale d’imprese assoggettate all’imposta sulle società in Spagna, poiché l’effetto finanziario dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è trascurabile. Al contrario, come già indicato nel considerando 126 e seguenti, vi sono fondati motivi per ritenere che l’effetto dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS sia tutt’altro che trascurabile. Inoltre, essendo applicabile soltanto alle operazioni estere, il regime di aiuto ha l’evidente l’effetto di concentrare le distorsioni della concorrenza sui mercati esteri.

(181)

L’ultima fase dell’analisi della compatibilità consiste nello stabilire se gli eventuali effetti positivi prodotti dall’aiuto controbilancino quelli negativi. Come già si è detto, nel caso in oggetto le autorità spagnole e le trenta parti interessate non hanno dimostrato l’esistenza di un obiettivo specifico che produca effetti chiaramente positivi. Esse ritengono che, in termini generali, l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS soddisfi l’obiettivo dell’Unione di promuovere le operazioni transfrontaliere, ma non hanno valutato gli effetti negativi potenziali e reali della misura controversa. In ogni caso, anche ammettendo che la misura abbia l’effetto positivo di promuovere le operazioni transfrontaliere eliminando gli ostacoli alla loro attuazione, la Commissione reputa che gli effetti positivi della misura non siano superiori ai suoi effetti negativi, in particolare perché il campo di applicazione della misura è impreciso e indefinito.

(182)

In conclusione, la Commissione ritiene che, riguardo in particolare all’analisi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, i vantaggi fiscali concessi mediante la misura controversa non siano correlati a investimenti, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici: i vantaggi consistono semplicemente nell’alleviare oneri che le imprese interessate sarebbero normalmente tenute a sostenere e quindi devono essere considerati aiuti al funzionamento. In linea di principio, gli aiuti al funzionamento non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato TFUE poiché essi falsano le condizioni della concorrenza nei settori dove sono concessi senza essere peraltro in grado, per la loro stessa natura, di conseguire uno degli obiettivi stabiliti in tale disposizione (134). Secondo la prassi costante della Commissione, un aiuto di questo tipo non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno perché non favorisce lo sviluppo di nessuna attività o regione economica e non è limitato nel tempo, né è decrescente o proporzionato a quanto necessario per porre rimedio a svantaggi economici specifici nelle regioni interessate. Il risultato della «valutazione comparata» conferma questa analisi.

(183)

In base a quanto sin qui esposto si deve concludere che il regime di aiuto in questione nella sua integralità è incompatibile con il mercato interno, anche per quanto riguarda le acquisizioni effettuate fuori dell’Unione.

G.   Recupero

(184)

La misura controversa è stata attuata senza essere previamente notificata alla Commissione in ottemperanza dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, la misura costituisce un aiuto di Stato illegittimo.

(185)

Quando si constata che un aiuto di Stato concesso illegittimamente è incompatibile con il mercato interno, la conseguenza è che tale aiuto deve essere recuperato presso i beneficiari a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (135). Con il recupero dell’aiuto, la posizione competitiva esistente prima della concessione dell’aiuto viene, per quanto possibile, ripristinata. Né le autorità spagnole né le trenta parti interessate hanno addotto argomentazioni tali da giustificare un discostamento generale da questo principio di base.

(186)

Tuttavia, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 dispone che «la Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». La giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi della Commissione hanno stabilito, tra l’altro, che ordinare il recupero dell’aiuto violerebbe un principio generale del diritto dell’Unione se, come conseguenza dell’azione della Commissione, il beneficiario di una misura possa legittimamente supporre che l’aiuto sia stato concesso nel rispetto della legislazione dell’Unione (136).

(187)

Nella sentenza nella causa Forum 187  (137), la Corte ha stabilito che «il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un’istituzione comunitaria abbia fatto sorgere fondate aspettative. Inoltre, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che l’amministrazione gli abbia fornito. […] Allo stesso modo, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato».

(188)

Le autorità spagnole e le trenta parti interessate hanno sostenuto essenzialmente l’esistenza di legittimo affidamento sulla base, in primo luogo, di alcune risposte della Commissione a interrogazioni parlamentari scritte e, in secondo luogo, della presunta analogia del regime di aiuto con precedenti misure dichiarate compatibili dalla Commissione. In terzo luogo, secondo le autorità spagnole e le trenta parti interessate il principio del legittimo affidamento impedisce alla Commissione di chiedere il recupero delle deduzioni già effettuate e il recupero di tutte le deduzioni in corso fino al periodo di vent’anni stabilito dal TRLIS.

(189)

Per quanto riguarda la presunta analogia del regime di aiuto con altre misure che non sono state considerate aiuti di Stato, la Commissione ritiene che il regime di aiuto sia sostanzialmente differente rispetto alle misure valutate dalla Commissione nella decisione del 1984 relativa ai «centri di coordinamento belgi» (138). La misura controversa ha un campo di applicazione differente poiché, diversamente dal caso dei «centri di coordinamento belgi», non si riferisce ad attività all’interno di un gruppo. Inoltre, la misura controversa ha una differente strutturazione che la rende selettiva, soprattutto perché si applica solo a operazioni in nesso con Stati esteri.

(190)

Per quanto riguarda l’effetto delle dichiarazioni della Commissione sul legittimo affidamento dei beneficiari, la Commissione ritiene che si debbano distinguere due periodi: a) quello tra l’entrata in vigore della misura, il 1o gennaio 2002, e la data di pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2007; b) quello successivo alla pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(191)

Per quanto riguarda il primo periodo, la Commissione ammette le proprie risposte alle interrogazioni parlamentari degli onorevoli Erik Mejier e Sharon Bowles sull’eventuale natura di aiuto di Stato della misura controversa. In particolare, nella risposta all’interrogazione parlamentare del deputato del Parlamento europeo Erik Meijer, un commissario ha risposto il 19 gennaio 2006, in nome della Commissione, che la Commissione non poteva confermare se le offerte elevate delle società spagnole siano dovute alla normativa fiscale spagnola, che permette a tali imprese di ammortizzare l’avviamento finanziario in temi più brevi rispetto alle imprese francesi o italiane. Nondimeno, la Commissione poteva confermare che tali normative nazionali non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, ma costituiscono piuttosto regole generali di deprezzamento che si applicano a tutte le imprese aventi sede in Spagna (139). Il 17 febbraio 2006, in risposta all’interrogazione parlamentare della deputata europea Sharon Bowles, un commissario ha risposto in nome della Commissione che, secondo le informazioni di cui la Commissione era allora in possesso, le norme tributarie spagnole relative all’ammortamento dell’avviamento finanziario si applicavano a tutte le imprese aventi sede in Spagna indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore, dalla forma giuridica e dal fatto che fossero di proprietà privata o pubblica, in quanto si tratta di regole di ammortamento generale. Non sembra quindi che esse rientrino nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (140).

(192)

Con queste dichiarazioni al Parlamento europeo, la Commissione ha fornito assicurazioni specifiche, incondizionate e concordanti, di natura tale da suscitare nei beneficiari della misura controversa la giustificata aspettativa che il regime di ammortamento dell’avviamento finanziario fosse legittimo, nel senso che non rientrava nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (141) e che quindi nessuno dei vantaggi derivanti da tale regime potesse formare oggetto di una successiva procedura di recupero. Benché tali dichiarazioni non equivalessero a una decisione formale della Commissione volta a stabilire che il regime di ammortamento non costituiva un aiuto di Stato, il loro effetto era equivalente dal punto di vista di suscitare un legittimo affidamento, in particolare tenendo conto che nel caso in oggetto erano state rispettate le procedure previste, che garantivano il rispetto del principio di collegialità. Poiché la nozione di aiuto di Stato è oggettiva (142) e poiché, diversamente da quanto avviene per l’analisi della compatibilità, la Commissione non ha potere discrezionale sulla sua interpretazione, ogni dichiarazione specifica e incondizionata in nome della Commissione in cui si attesti che una misura nazionale non deve essere considerata aiuto di Stato deve essere intesa, naturalmente, nel senso che la misura non costituiva un aiuto sin dall’inizio (ossia anche prima della dichiarazione in questione). Un’impresa che in precedenza si fosse chiesta se, in applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, in futuro sarebbe stata soggetta al recupero dei vantaggi ottenuti nell’ambito del regime di ammortamento dell’avviamento finanziario derivante da operazioni compiute prima delle dichiarazioni della Commissione, dopo tali dichiarazioni avrebbe potuto concludere che i propri dubbi erano infondati: infatti sarebbe stato impossibile attendersi che, a tale riguardo, l’impresa dimostrasse maggiore accortezza della Commissione. Nelle circostanze del caso in oggetto, e considerando che ai sensi del diritto dell’Unione non è necessario dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra le garanzie fornite da un’istituzione comunitaria e il comportamento dei cittadini o delle imprese cui si riferiscono tali garanzie (143), ogni imprenditore accorto poteva ragionevolmente prevedere che la Commissione non avrebbe poi imposto il recupero (144) di nessuna delle misure da essa precedentemente qualificate, nella dichiarazione a un’altra istituzione comunitaria, come non costitutive di aiuto, indipendentemente dalla data di conclusione dell’operazione che beneficiava del regime di aiuto.

(193)

La Commissione conclude quindi che alcuni beneficiari della misura controversa potevano nutrire un legittimo affidamento che l’aiuto non sarebbe stato recuperato. Di conseguenza, la Commissione non chiede il recupero degli aiuti fiscali concessi a tali beneficiari per partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in una società estera da un’impresa spagnola che abbia potuto beneficiare della misura controversa prima della data di pubblicazione (145) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di avvio del procedimento formale d’indagine a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

(194)

Al di là di queste considerazioni, peraltro identiche a quelle formulate dalla Commissione nella precedente decisione, la Commissione ritiene che sia necessario tener conto di una serie di elementi aggiuntivi.

(195)

In effetti, a norma del considerando 117 della precedente decisione, pur ritenendo che le autorità spagnole e le trenta parti interessate non abbiano fornito elementi sufficienti per giustificare un trattamento fiscale differenziato tra le operazioni in partecipazioni spagnole e le operazioni tra imprese e le operazioni tra imprese aventi sede nell’Unione europea, la Commissione ha dichiarato che a priori non poteva escludere del tutto tale differenziazione per le operazioni relative a paesi terzi. Di fatto, fuori dell’Unione europea possono persistere barriere giuridiche alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese, che collocherebbero le operazioni transfrontaliere in una situazione giuridica e fattuale diversa da quella delle operazioni effettuate all’interno dell’Unione. Di conseguenza, le acquisizioni effettuate fuori dell’Unione per le quali si sarebbe potuto ottenere l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario, come nel caso di una partecipazione di maggioranza, potevano rimanere escluse da questo vantaggio fiscale per l’impossibilità di effettuare aggregazioni d’imprese. L’ammortamento fiscale dell’avviamento di queste operazioni, che non rientrano nel quadro fattuale e giuridico dell’Unione, potrebbe risultare necessario per garantire la neutralità fiscale. Nel considerando 119 della precedente decisione, disponibile in lingua spagnola nel sito web della Commissione dai primi di gennaio del 2010, la Commissione ha concluso la sua analisi indicando che il procedimento iniziato mediante la decisione di avvio del 10 ottobre 2007 restava aperto per le acquisizioni effettuate fuori dell’Unione, dato che le autorità spagnole si erano impegnate a presentare nuovi elementi relativi agli ostacoli alle fusioni transfrontaliere effettuate fuori dell’Unione. Il procedimento iniziato il 10 ottobre 2007 resta quindi aperto per quanto riguarda le acquisizioni effettuate fuori dell’Unione.

(196)

Nei considerandi da 115 a 119 della precedente decisione, secondo la Commissione poteva esservi una differenziazione tra le acquisizioni effettuate all’interno dell’Unione e quelle realizzate fuori di essa. In particolare, la Commissione ha osservato che possono persistere barriere giuridiche alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese, che collocherebbero le operazioni transfrontaliere in una situazione giuridica e fattuale diversa da quella delle operazioni intracomunitarie e che, in tali circostanze specifiche i riferimenti a criteri quali gli «ostacoli giuridici» e la «partecipazione di maggioranza» sono particolarmente pertinenti.

(197)

In base a questi elementi specifici del caso in oggetto, la Commissione ritiene che la dichiarazione figurante al considerando 117 della precedente decisione avrebbe potuto suscitare un legittimo affidamento riguardo all’applicazione del regime di aiuti controverso alle operazioni effettuate da imprese spagnole nei paesi terzi in cui vi sono espliciti «ostacoli giuridici» alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese e nei casi in cui l’impresa spagnola in questione ha acquisito una «partecipazione di maggioranza», indipendentemente dalla data in cui tale operazione è stata effettuata prima dell’adozione della presente decisione.

(198)

Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità spagnole nelle relazioni e senza porre in questione la qualifica di aiuto di Stato del regime controverso e la sua applicazione a singole operazioni per i motivi descritti brevemente nel considerando 107, la Commissione osserva che, tra gli Stati esaminati, la normativa in vigore in due di essi, l’India e la Cina, frappone espliciti ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere d’imprese.

(199)

Alla luce delle conclusioni esposte nei considerandi 119 e 120, la Commissione conclude che, per le operazioni relative ai due suddetti Stati, i beneficiari della misura controversa che hanno acquisito una partecipazione di maggioranza potevano nutrire il legittimo affidamento che l’aiuto non sarebbe stato recuperato.

(200)

Il medesimo trattamento sarà riservato ai beneficiari che hanno effettuato un’operazione in paesi terzi, che hanno acquisito una partecipazione di maggioranza e che sono in grado di presentare elementi sufficienti a dimostrazione dell’esistenza di un esplicito ostacolo giuridico, ai sensi della presente decisione, nel diritto nazionale del paese terzo in questione,. Per gli Stati menzionati nelle relazioni, la Commissione terrà conto del fatto che le informazioni presentate dalle autorità spagnole non consentono di tali ostacoli, ma è disposta a esaminare nuove prove pertinenti.

(201)

Nel caso dei beneficiari che hanno fatto valere il legittimo affidamento sulla base delle dichiarazioni della Commissione ai deputati del Parlamento europeo o della precedente decisione, la Commissione ritiene inoltre che tali beneficiari debbano continuare a usufruire dei vantaggi della misura controversa fino al termine del periodo di ammortamento in essa stabilito. La Commissione riconosce che le operazioni sono state pianificate e gli investimenti sono stati effettuati facendo ragionevolmente e legittimamente affidamento su un certo livello di continuità delle condizioni economiche, compresa la misura controversa. Dunque, secondo la precedente giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi della Commissione (146), in mancanza di un interesse pubblico inderogabile (147) la Commissione ritiene che si debba permettere ai beneficiari di continuare a usufruire dei vantaggi della misura controversa per l’intero periodo di ammortamento previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.

(202)

D’altro canto, la Commissione ritiene che si debba prevedere un ragionevole periodo di transizione per le imprese che hanno fatto valere il legittimo affidamento e avevano già acquisito, in una prospettiva a lungo termine, diritti in società estere e che alla data di pubblicazione della decisione di avvio non avevano detenuto tali diritti per un periodo ininterrotto di almeno un anno (legittimo affidamento derivante da dichiarazioni della Commissione a deputati del Parlamento europeo) o alla data di pubblicazione della presente decisione (legittimo affidamento derivante dalla precedente decisione). Secondo la Commissione, si dovrà quindi ritenere che le imprese che soddisfacevano tutte le altre pertinenti condizioni dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS rispettivamente prima del 21 dicembre 2007 o alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, tranne quella di aver detenuto le partecipazioni acquisite per un periodo ininterrotto di almeno un anno, dovranno beneficiare anch’esse del legittimo affidamento se al più tardi entro il 21 dicembre 2008 oppure un anno dopo la data di pubblicazione della presente decisione erano titolari di tali diritti da un periodo ininterrotto di almeno un anno.

(203)

Invece, nei casi in cui un’impresa acquirente spagnola non si avvalga del legittimo affidamento, saranno recuperati presso il beneficiario in questione tutti gli aiuti incompatibili, a meno che, in primo luogo, l’impresa spagnola acquirente abbia assunto l’obbligo irrevocabile di possedere tali diritti prima del 21 dicembre 2007 (legittimo affidamento derivante da dichiarazioni della Commissione a deputati del Parlamento europeo) o prima della data di pubblicazione della presente decisione (legittimo affidamento derivante dalla precedente decisione), che, in secondo luogo, il contratto contenesse una condizione sospensiva inerente all’assoggettamento dell’operazione in questione all’autorizzazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione e che, in terzo luogo, l’operazione sia stata notificata entro il 21 dicembre 2007 (legittimo affidamento derivante da dichiarazioni della Commissione a deputati del Parlamento europeo) o prima della pubblicazione della presente decisione (legittimo affidamento derivante dalla precedente decisione).

(204)

La Commissione ritiene inoltre che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato se, al momento in cui hanno usufruito dei vantaggi da essa conferiti, i beneficiari soddisfacevano tutte le condizioni previste dalla normativa adottata in base all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (148) e in vigore all’epoca della fruizione della riduzione fiscale.

(205)

In base a quanto sin qui esposto e come indicato nella precedente decisione, in un determinato esercizio e per un determinato beneficiario l’importo esatto dell’aiuto corrisponde al valore netto attualizzato della riduzione dell’onere fiscale concessa dall’ammortamento previsto all’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS. Di conseguenza, tale importo dipende dall’aliquota d’imposta applicabile all’impresa nei corrispondenti esercizi e dal tasso di attualizzazione applicabile per gli interessi.

(206)

Per un determinato esercizio e un determinato beneficiario, il valore nominale dell’aiuto corrisponde alla riduzione d’imposta concessa applicando l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS per i diritti in società estere che non soddisfano le condizioni di cui nei precedenti considerandi.

(207)

Il valore attualizzato si calcola applicando il tasso d’interesse al valore nominale a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (149) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (150) che lo modifica.

(208)

Per calcolare l’onere fiscale al quale sarebbero stati assoggettati i beneficiari in mancanza della misura di aiuto illegittimo, le autorità spagnole devono basarsi, come già si è detto, sulle operazioni effettuate nel periodo anteriore alla pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (legittimo affidamento derivante da dichiarazioni della Commissione a deputati del Parlamento europeo) o anteriore alla pubblicazione della presente decisione (legittimo affidamento derivante dalla precedente decisione). Non si può sostenere che, se non vi fossero stati questi vantaggi illegittimi, i beneficiari avrebbero strutturato diversamente le loro operazioni al fine di ridurre l’onere fiscale: come ha sancito chiaramente la Corte di giustizia nella sentenza nella causa Unicredito (151), per il calcolo dell’aiuto non si può tener conto di simili considerazioni ipotetiche.

VIII.   CONCLUSIONE

(209)

Sulla scorta della giurisprudenza menzionata e tenuto conto delle particolari circostanze del caso in oggetto, la Commissione deve ritenere che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS costituisca un regime di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE anche per quanto riguarda le acquisizioni effettuate fuori dell’Unione. La Commissione ritiene inoltre che, essendo stata attuata in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la misura controversa costituisca un regime di aiuto illegittimo per quanto riguarda le acquisizioni effettuate all’interno dell’Unione.

(210)

Tuttavia, considerata l’esistenza del legittimo affidamento fino alla data di pubblicazione della decisione di avvio, la Commissione rinuncia in via eccezionale al recupero – e accetta che l’applicazione della misura prosegua per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto – di ogni vantaggio fiscale derivante dall’applicazione del regime di aiuto alle partecipazioni in società estere che erano controllate direttamente o indirettamente da imprese acquirenti spagnole prima della data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione della Commissione di avviare il procedimento formale d’indagine a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato, a meno che, in primo luogo, un’impresa spagnola acquirente abbia assunto prima del 21 dicembre 2007 l’obbligo irrevocabile di possedere tali diritti, che, in secondo luogo, il contratto contenesse una condizione sospensiva inerente all’assoggettamento dell’operazione in questione all’autorizzazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione e che, in terzo luogo, l’operazione sia stata notificata entro il 21 dicembre 2007. Inoltre, la Commissione deve rinunciare al recupero — e accetta che l’applicazione prosegua per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto — anche di ogni beneficio fiscale derivante dall’applicazione del regime di aiuto alle operazioni di partecipazione di maggioranza effettuate prima della pubblicazione della presente decisione in paesi terzi nei quali la presenza di espliciti ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere sia debitamente comprovata secondo i principi stabiliti nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il regime di aiuto cui la Spagna ha dato esecuzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del regio decreto legislativo 5 marzo 2004 n. 4, che ha codificato le modifiche apportate alla legge relativa all’imposta sulle società, aiuto concesso illegittimamente dalla Spagna in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è incompatibile con il mercato interno per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione.

2.   Potranno tuttavia continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto le deduzioni fiscali concesse a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS a beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione per quanto riguarda i diritti posseduti direttamente o indirettamente in imprese estere, se tali operazioni soddisfacevano prima del 21 dicembre 2007 le pertinenti condizioni del regime di aiuto, tranne quella del possesso delle partecipazioni acquisite per un periodo ininterrotto di almeno un anno.

3.   Per quanto riguarda le deduzioni fiscali previste all’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS di cui hanno usufruito beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione in relazione all’obbligo irrevocabile, assunto prima del 21 dicembre 2007, di possedere i suddetti diritti, tali deduzioni potranno essere mantenute a condizione che il contratto contenga una condizione sospensiva inerente all’assoggettamento dell’operazione in questione all’autorizzazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione e che l’operazione sia stata notificata entro il 21 dicembre 2007, ma tali deduzioni potranno continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto solo per la parte dei diritti posseduti con decorrenza dalla data di rimozione della condizione sospensiva.

4.   Potranno continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto anche le deduzioni fiscali concesse a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS a beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per le partecipazioni di maggioranza possedute direttamente o indirettamente in imprese estere aventi sede in Cina, in India e in altri Stati in cui è stata dimostrata o sia possibile dimostrare l’esistenza di espliciti ostacoli giuridici all’effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d’imprese.

5.   Per quanto riguarda le deduzioni fiscali previste all’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS di cui hanno usufruito beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione in relazione all’obbligo irrevocabile, assunto prima della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di possedere i suddetti diritti in imprese estere aventi sede in Cina, in India e in altri Stati in cui è stata dimostrata o sia possibile dimostrare l’esistenza di espliciti ostacoli giuridici all’effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d’imprese, tali deduzioni potranno essere mantenute a condizione che il contratto contenga una condizione sospensiva inerente all’assoggettamento dell’operazione in questione all’autorizzazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione e che l’operazione sia stata notificata prima della pubblicazione della presente decisione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e potranno continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto con decorrenza dalla data di rimozione della condizione sospensiva.

Articolo 2

L’aiuto individuale accordato a norma del regime di cui all’articolo 1 non costituisce aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste da un regolamento adottato in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore nel momento in cui l’aiuto stesso è stato concesso.

Articolo 3

L’aiuto individuale accordato a norma del regime di cui all’articolo 1 che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste da un regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da ogni altro regime di aiuti approvato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti.

Articolo 4

1.   La Spagna recupererà l’aiuto incompatibile corrispondente alla riduzione fiscale prevista dal regime di cui all’articolo 1, paragrafo 1, presso i beneficiari i cui diritti in società estere, acquisiti mediante operazioni effettuate fuori dell’Unione, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi da 2 a 5.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi, con decorrenza dalla data in cui esse sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi saranno calcolati su base composita, a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   La Spagna annullerà tutte le riduzioni fiscali in sospeso concesse dal regime di cui all’articolo 1, paragrafo 1, con decorrenza dalla data di adozione della presente decisione, tranne la riduzione concessa per diritti in società estere che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   Il recupero degli aiuti concessi dal regime di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   La Spagna s’impegna ad attuare la presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 6

1.   Entro i due mesi successivi alla notifica della presente decisione, la Spagna comunicherà le seguenti informazioni:

a)

l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto un aiuto nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo dell’aiuto ricevuto da ciascuno di loro a norma del suddetto regime;

b)

l’importo totale, in capitale e interessi, da recuperare presso ogni beneficiario;

c)

la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione;

d)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l’aiuto.

2.   La Spagna informerà la Commissione dell’andamento delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell’aiuto concesso a norma del regime di cui all’articolo 1 e trasmetterà immediatamente, a richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Inoltre, la Spagna fornirà informazioni particolareggiate sugli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 7

Destinatario della presente decisione è il Regno di Spagna.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2011.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 311 del 21.12.2007, pag. 21.

(2)  Invito pubblicato nel Boletín Oficial del Estado (Gazzetta ufficiale spagnola, «BOE») dell’11.3.2004.

(3)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(4)  Cfr. http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_4517

(5)  Cfr. la nota 1.

(6)  Cfr. la decisione della Commissione C (2009) 8107 def. e la successiva rettifica C (2009) 8107 corr., consultabile dal gennaio 2010 nel sito internet della Commissione: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/222341/222341_1030573_302_1.pdf

(7)  Legge 23 dicembre 2008 n. 4, recante modifiche di varie disposizioni del diritto tributario.

(8)  Cfr. gli articoli 46 e 39 del Codice del commercio del 1885.

(9)  Risultante dall’applicazione della legge 4 luglio 2007 n. 16, sulla riforma e l’adeguamento della legislazione mercantile in materia contabile ai fini della sua armonizzazione internazionale con la normativa dell’Unione.

(10)  Cfr. l’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del TRLIS.

(11)  Cfr. l’articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del TRLIS.

(12)  Cfr. l’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), comma 1, del TRLIS.

(13)  Cfr. l’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), comma 2, del TRLIS.

(14)  Nella legge in vigore, è quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 6, del TRLIS.

(15)  Come stabilisce espressamente il secondo comma dell’articolo 12, paragrafo 5, la deduzione di questa differenza (ossia quella di cui all’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS) sarà compatibile, se del caso, con le eventuali perdite per deprezzamento di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.

(16)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 10 dicembre 1969, nelle cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione contro Francia, Racc. 1969, pag. 523. Cfr. anche il punto 18 della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(17)  Cfr. il considerando 7.

(18)  Cfr. il considerando 8.

(19)  Le autorità spagnole hanno fatto riferimento all’articolo 194 del regio decreto legislativo 22 dicembre 1989 n. 1564.

(20)  Le autorità spagnole hanno fatto riferimento alla risoluzione n. 3 dell’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), BOICAC, 27 novembre 1996.

(21)  Cfr. la decisione della Commissione del 22 settembre 2004 nel caso N 354/2004, Programma di aiuti in favore delle holding, GU C 131 del 28.5.2005, pag. 10.

(22)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(23)  Cfr. il considerando 12.

(24)  Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado, del 10 aprile 2008, nella causa T-233/04, Paesi Bassi contro Commissione, Racc. 2008, pag. II-591.

(25)  Cfr. la decisione della Commissione, del 13 febbraio 2008, nel caso N 480/07, Riduzione delle entrate derivanti da determinati attivi immateriali (GU C 80 dell’1.4.2008, pag. 1).

(26)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia, dell’8 novembre 2001, nella causa Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. 2001, pag. I-8365.

(27)  A norma dell’articolo 89, paragrafo 3, del TRLIS.

(28)  Cfr. la lettera del 5 dicembre 2007 inviata dalle autorità spagnole alla Commissione, pag. 35, già menzionata nel considerando 7.

(29)  Pagina 8 della lettera delle autorità spagnole del 30 giugno 2008; cfr. il considerando 9.

(30)  Cfr. le seguenti decisioni della Commissione: del 10 giugno 2005 nel caso Cesky Telecom; del 10 gennaio 2005 nel caso O2; del 23 maggio 2006 nel caso Quebec, GIC, BAA; del 15 settembre 2004 nel caso Abbey National; del 26 marzo 2007 nel caso Scottish Power. Tali decisioni sono consultabili nel sito: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/

(31)  Piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato — Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, COM(2005) 107 def. (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(32)  Sentenza del Tribunale di primo grado, del 12 settembre 2007, nella causa T-384/03, Koninklijke Friesland Foods contro Commissione, Racc. 2007, pag. II-101.

(33)  Interrogazioni scritte E-4431/05 ed E-4772/05.

(34)  Tra cui le decisioni della Commissione del 22 settembre 2004 nel caso N 354/04, Programma di aiuti in favore delle holding (GU C 131 del 28.5.2005, pag. 10) e del 13 luglio 2006 nel caso C 4/07 (ex N 465/06), Groepsrentebox (GU C 66 del 22.3.2007, pag. 30).

(35)  Cfr. la decisione 2001/168/CECA della Commissione, del 31 ottobre 2000, relativa alle leggi spagnole sull’imposta sulle società (GU L 60 dell’1.3.2001, pag. 57).

(36)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2004 nella causa C-501/00, Spagna contro Commissione, Racc. 2004, pag. I-6717.

(37)  Cfr. la sezione II.1.b). e seguenti della relazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, consultabile nel sito: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/rapportaidesfiscales_it.pdf

(38)  Cfr. la decisione 82/364/CEE della Commissione, del 17 maggio 1982, concernente la concessione da parte della Francia di sovvenzioni in conto interessi per crediti destinati al finanziamento di esportazioni francesi in Grecia dopo l’adesione di detto paese alla Comunità economica europea (GU L 159 del 10.6.1982, pag. 44), in particolare la parte IV, che fa riferimento alle cause 6/69 e 11/69, Commissione contro Francia.

(39)  Con riferimento alla risoluzione n. 3 dell’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, BOICAC, 27 novembre 1996.

(40)  Cfr. la nota 36.

(41)  Cfr. la nota 22.

(42)  Cfr. a tale riguardo le seguenti sentenze della Corte di giustizia: del 29 aprile 2004 nella causa C-308/01, GIL Insurance, Racc. 2004, pag. I-4777, punto 68; del 3 marzo 2005 nella causa C-172/03, Heiser, Racc. 2005, pag. I-1627, punto 40; del 6 settembre 2006 nella causa C-88/03, Portogallo contro Commissione, Racc. 2006, pag. I-7115, punto 54.

(43)  Cfr. a tale riguardo la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2006 nella causa C-88/03, Portogallo contro Commissione, Racc. 2006, pag. I-7115, punto 54.

(44)  Cfr. per esempio le seguenti sentenze della Corte di giustizia: del 29 febbraio 1996 nella causa C-56/93, Belgio contro Commissione, Racc. 1996, pag. I-723, punto 79; del 26 settembre 1996 nella causa C-241/94, Francia contro Commissione, Racc. 1996, pag. I-4551, punto 20; del 17 giugno 1999 nella causa C-75/97, Belgio contro Commissione, Racc. 1999, pag. I-3671, punto 25; del 13 febbraio 2003 nella causa C-409/00, Spagna contro Commissione, Racc. 2003, pag. I-10901, punto 46.

(45)  Cfr. per esempio la sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2005 nella causa C-66/02, Italia contro Commissione, Racc. 2005, pag. I-10901, punto 101.

(46)  Cfr. la nota 22.

(47)  Articolo 89, paragrafo 3, del TRLIS, cfr. il considerando 31.

(48)  Cfr. l’articolo 96, paragrafo 2, del TRLIS.

(49)  Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado, del 9 settembre 2009, nelle cause riunite da T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Diputación Foral de Álava e a. contro Commissione, Racc. 2006, pag. II-1, punto 381 e seguenti.

(50)  Cfr. il considerando 14.

(51)  Cfr. tra l’altro la sentenza del Tribunale di primo grado, del 1o luglio 2004, nella causa T-308/00, Salzgitter contro Commissione, Racc. 2004, pag. II-1933, punto 82.

(52)  Cfr. il messaggio elettronico delle autorità spagnole del 16 giugno 2009, menzionato nel considerando 13.

(53)  Cfr. in particolare la lettera delle autorità spagnole del 22 aprile 2009 (A-9531), pagina 6, menzionata nel considerando 9.

(54)  Cfr. i considerandi 117 e 118 della precedente decisione.

(55)  Cfr. a tale riguardo il considerando 94 della precedente decisione.

(56)  La Commissione osserva che costituisce una formalità amministrativa ogni dispositivo necessario per effettuare un’aggregazione transfrontaliera d’imprese: per esempio la costituzione, prima dell’aggregazione, di una stabile organizzazione nello Stato in cui ha sede l’impresa mirata o l’adempimento di determinate formalità presso la banca centrale del paese terzo. Inoltre, la Commissione ritiene che vi siano validi motivi fiscali per adottare norme intese a evitare manovre che non rispecchiano la realtà economica o che hanno come obiettivo principale un vantaggio fiscale. Questo tipo di norme è presente anche nel sistema fiscale spagnolo.

(57)  Cfr. in particolare il considerando 93 e seguenti.

(58)  Cfr. la pagina 19 della relazione della società KPMG, del dicembre 2009, dal titolo «Analisi dell’esistenza in alcune giurisdizioni di ostacoli giuridici e fiscali specifici alle fusioni transfrontaliere».

(59)  Cfr. la sezione relativa agli Stati Uniti nell’allegato II della presente decisione, che contiene una sintesi della relazione della KPMG.

(60)  Cfr. la nota 61.

(61)  Cfr. tra l’altro gli articoli 351 e seguenti e 7874 dell’Internal Revenue Code (Codice tributario) del 1986, modificato, e il Treasury Regulation (regolamento del Tesoro) del 23 gennaio 2006 (T.D. 9242), consultabile nel sito http://www.law.cornell.edu/uscode/

(62)  Cfr. la nota 59 e gli articoli 361 e seguenti e 367 e seguenti del Codice fiscale, consultabile nel sito http://www.law.cornell.edu/uscode/.

(63)  Cfr. tra l’altro l’articolo 252(a) della General Corporation Law (Legge generale sulle società) del Delaware, consultabile nel sito http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc09/index.shtml.

(64)  Secondo il sito internet ufficiale del Delaware, «lo Stato del Delaware è la principale sede di società statunitensi e internazionali. Oltre 850 000 imprese commerciali hanno sede legale in Delaware. Oltre il 50 % di tutte le imprese quotate in borsa negli Stati Uniti, e il 63 % delle imprese figuranti nella lista Fortune 500, ha scelto il Delaware come sede legale». Cfr. il sito http://www.corp.delaware.gov/aboutagency.shtml

(65)  Consultabile nel sito http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Listado?channel=de40217740119010VgnVCM10000050f01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=1&img=8

(66)  Cfr. tra l’altro l’articolo 14, lettera b, del Codice tributario messicano, consultabile nel sito: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/7/18.htm?s=

(67)  Cfr. la pagina 29 della seconda relazione. Nel 2004 la Labatt Brewing Canada Holding Ltd, produttrice di bibite con sede alle Bahamas, e la Beverage Associates Holding, anch’essa con sede alle Bahamas, si sono aggregate costituendo la Companhia de Bebidas das Américas, impresa brasiliana avente sede a São Paulo.

(68)  Cfr. tra l’altro le leggi 10 460/02, 9 249/95, 6 404/76 e 9 249/95.

(69)  Cfr. tra l’altro il decreto legge 2 627/40, le leggi 10 406/02, 4 132/62, 5 709/1, 6 634/79 e il decreto federale 74 965/74, consultabili nel sito http://www.jusbrasil.com.br/

(70)  Cfr. tra l’altro la legge 9 472/97 e il decreto 2 617/98, consultabili nel sito http://www.jusbrasil.com.br/

(71)  Consultabile nel sito: http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Listado?channel=de40217740119010VgnVCM10000050f01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=1&img=8

(72)  Cfr. tra l’altro la legge sulle società commerciali n. 19 550 e la legge n. 25 156, consultabili nel sito: http://infoleg.mecon.gov.ar/

(73)  Cfr. tra l’altro il decreto 649/97 (legge relativa alle imposte sui profitti) e il decreto 1344/98, consultabili nel sito: http://infoleg.mecon.gov.ar/

(74)  Cfr. i pareri dell’AFIP n. 37/1997 dell’8 luglio 1997 e n. 6/1998 del 30 gennaio 1998, consultabili nel sito: http://biblioteca.afip.gob.ar/

(75)  Consultabile nel sito: http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Listado?channel=de40217740119010VgnVCM10000050f01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=1&img=8

(76)  Cfr. tra l’altro la legge sulle società dell’Ecuador, la legge organica sul regime fiscale e il Codice tributario, consultabili nel sito: http://www.supercias.gov.ec/

(77)  Cfr. la conclusione dell’allegato, redatto dallo studio Garrigues, relativo all’ordinamento giuridico dell’Ecuador.

(78)  Cfr. tra l’altro il Codice civile, la legge generale sulle società e la legge relativa all’imposta sul reddito consultabili nel sito: http://www.sunat.gob.pe/

(79)  Cfr. la nota 3 dell’allegato relativo al Perù nella relazione dello studio Garrigues.

(80)  Cfr. la pagina 8 dell’allegato relativo al Perù nella relazione dello studio Garrigues.

(81)  Soprintendenza alle società: un organismo tecnico tramite il quale il presidente della Repubblica esercita supervisione e controllo sulle società commerciali (cfr. http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=280).

(82)  Cfr. per esempio la posizione della Superintendencia de Sociedades nelle risposte alle domande n. 220-16478 e n. 220-62883, consultabili nel sito: http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=45&id=18036

(83)  Cfr. l’Estatuto tributario, consultabile nel sito: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario.html#14-1

(84)  Cfr. la conclusione dell’allegato, redatto dallo studio Garrigues, relativo all’ordinamento giuridico colombiano.

(85)  Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado, del 9 settembre 2009, nelle cause riunite da T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, Racc. 2006, pag. II-1, punto 381 e seguenti.

(86)  A norma dell’articolo 42 del Codice del commercio del 1885.

(87)  Cfr. l’articolo 42, paragrafo 1, del Codice del commercio del 1885.

(88)  Imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell’articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, in applicazione dell’articolo 4 della norma menzionata.

(89)  Articolo 194 del regio decreto legislativo 22 dicembre 1989 n. 1564, recante adozione del testo codificato della legge sulle società per azioni.

(90)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(91)  A norma dell’articolo 89, paragrafo 3, del TRLIS.

(92)  A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del TRLIS.

(93)  A norma delle disposizioni del TRLIS modificato dalla legge n. 35/2006, l’aliquota dell’imposta sulle società utilizzata per il calcolo era del 35 % dal 2002 al 2006, del 32,5 % nel 2007 ed è del 30 % da quell’anno in poi.

(94)  Ottava disposizione addizionale della legge 28 novembre 2006 n. 35, riguardante l’imposta sul reddito delle persone fisiche, recante parziale modifica delle leggi relative all’imposta sulle società, all’imposta sul reddito dei non residenti e all’imposta sul patrimonio, BOE n. 285 del 29 novembre 2006.

(95)  Cfr. la causa C-88/03, Portogallo contro Commissione, punto 81; cfr. la nota 49 della presente decisione; cfr. la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2009, nella causa T-227/01, Diputación Foral de Álava e a., Racc. 2006, pag. II-1, punto 179 e la sentenza del Tribunale di primo grado, del 9 settembre 2009, nella causa T-230/01, Diputación Foral de Álava e a., Racc. 2009, pag. II-139, punto 190.

(96)  A norma dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera a), comma 1, del TRLIS.

(97)  Cfr. gli articoli 89, 21 e 22 del TRLIS.

(98)  Come stabilisce espressamente l’articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, del TRLIS, la deduzione di questa differenza (prevista nel presente articolo 12, paragrafo 5) sarà compatibile con le eventuali perdite per deprezzamento di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

(99)  Cfr. le osservazioni della società Telefónica del 20 settembre 2010, pag. 2.

(100)  Cfr. l’articolo 96, paragrafo 2, del TRLIS.

(101)  Cfr. in particolare il considerando 60.

(102)  Legge n. 43/1995 relativa all’imposta sulle società, abrogata dal regio decreto legislativo 4/2004.

(103)  Così definito dalle autorità spagnole nel preambolo della legge n. 43/1995: Il principio di competitività prevede che l’imposta sulle società sia compatibile con il complesso delle misure di politica economica intese alla promozione della competitività e le sostenga. […], analogamente, rispondono al suddetto principio gli incentivi all’internazionalizzazione delle imprese, se essa porta a un incremento delle esportazioni.

(104)  Cfr. tra l’altro la decisione della Commissione del 22 marzo 2006 sugli incentivi fiscali diretti a favore di attività connesse all’esportazione, GU C 302 del 14.12.2007, pag. 3, considerando 51.

(105)  Cfr. il punto 127 della sentenza menzionata nella nota 36.

(106)  Cfr. il messaggio di posta elettronica delle autorità spagnole del 16 giugno 2009, menzionato nel considerando 13.

(107)  Cfr. in particolare la lettera delle autorità spagnole del 22 aprile 2009 (A-9531), pagina 6, menzionata nel considerando 9.

(108)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia, del 10 gennaio 2006, nella causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, Racc. 2006, pag. I-289.

(109)  Cfr. la nota 21. In particolare, cfr. i punti 9 e 10 della comunicazione della Commissione.

(110)  Cfr. la nota 42 e i considerandi 139-143.

(111)  Sentenza del Tribunale di primo grado, del 30 aprile 1998, nella causa T-214/95, Vlaams Gewest contro Commissione, Racc. 1998, pag. II-717.

(112)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-222/04, menzionata nella nota 108.

(113)  Cfr. il considerando 12.

(114)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(115)  Cfr. la nota 36.

(116)  Cfr. in particolare i considerandi 43 e 56.

(117)  Cfr. la causa C-501/00, in particolare il punto 120 della sentenza.

(118)  Cfr. la causa C-501/00, la nota 36 e il punto 124 della sentenza.

(119)  Cfr. la nota 25 e il considerando 56.

(120)  Cfr. la decisione della Commissione del 14 febbraio 2008 nel caso N 480/07, menzionato nella nota 25.

(121)  SEC(2006) 1515, COM/2006/0728 definitivo, sezione 1.2.

(122)  Cfr. il considerando 59.

(123)  Cfr. il considerando 123 della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-501/00, menzionata nella nota 36.

(124)  Cfr. le seguenti sentenze della Corte di giustizia: dell’11 agosto 1995 nella causa C-80/94, Wielockx, Racc. 1995, pag. I-2493, punto 16; dell’11 dicembre 1997 nella causa C-264/96, ICI contro Colmer (HMIT), Racc. 1998, pag. I-4695, punto 19; del 29 aprile 1999 nella causa C-311/97, Royal Bank of Scotland, Racc. 1999, pag. I-2651, punto 19.

(125)  Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia, del 14 febbraio 1995, nella causa C-279/93, Schumacker, Racc. 1995, pag. I-225.

(126)  Cfr. le seguenti sentenze della Corte di giustizia: del 28 gennaio 1992 nella causa C-204/90, Bachmann contro Stato belga, Racc. 1992, pag. I-249; del 28 gennaio 1992 nella causa C-300/90, Commissione contro Belgio, Racc. 1992, pag. I-305.

(127)  Cfr. le seguenti sentenze della Corte di giustizia: del 28 aprile 1998 nella causa C-120/95 Decker contro Caisse de Maladie des Employés Privés, Racc. 1998, pag. I-1831, punto 39; del 28 aprile 1998 nella causa C-158/96 Kohll contro Union des Caisses de Maladie, Racc. 1998, pag. I-1931, punto 41; del 6 giugno 2000 nella causa C-35/98, Verkooijen, cit., punto 48.

(128)  Cfr. le seguenti sentenze della Corte di giustizia: del 15 luglio 2004 nella causa C-315/02.Lenz, Racc. 2004, pag. I-7063; del 7 settembre 2004 nella causa C-319/02, Manninen, Racc. 2004, pag. I-7477.

(129)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia, del 6 giugno 2000, nella causa C-35/98, Verkooijen, cit., punto 44.

(130)  Cfr. la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Diputación Foral de Álava e a. contro Commissione, Racc. 2006, pag. II-1, punto 381 e seguenti.

(131)  Cfr. il considerando 69 e seguenti.

(132)  Come esempi della precedente prassi della Commissione, cfr. la decisione 2004/76/CE della Comissione, del 13 maggio 2003, relativa al regime di aiuto di Stato applicato dalla Francia a favore dei centri di coordinamento e centri logistici (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 1), considerando 73; la decisione 2003/515/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa alla misura d’aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 52), considerando 105; la decisione 2004/77/CE della Commissione, del 24 giugno 2003, sul regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione, in forma di regime fiscale di «ruling» applicabile alle «United States Foreign Sales Corporations» (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 14), considerando 70.

(133)  Cfr. la nota 31.

(134)  Cfr. le seguenti sentenze del Tribunale di primo grado: del 4 settembre 2009 nella causa T-211/05, Italia contro Commissione, Racc. 2009, p. II-2777, punto 173; dell’8 giugno 1995 nella causa T-459/00, Siemens contro Commissione, Racc. 1995 pag. II-1675, punto 48.

(135)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(136)  Cfr., tra l’altro, le seguenti: 2003/515/CE, 2004/76/CE e 2004/77/CE.

(137)  Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2006 nelle cause riunite C-182/187 e C-217/03, Forum 187 ASBL, Racc. 2006, pag. I-5479, punto 147. Cfr. anche le seguenti sentenze della Corte di giustizia: del 26 novembre 2005 nella causa C-506/03, Germania contro Commissione, non ancora pubblicata, punto 58; dell’11 marzo 1987 nella causa C-265/85, Van den Bergh en Jurgens BV contro Commissione, Racc. 1987, pag. 1155, punto 44.

(138)  Decisione SG(84) D/6421 della Commissione, del 16 aprile 1984.

(139)  Interrogazione scritta E-4431/05.

(140)  Interrogazione scritta E-4772/05.

(141)  Sul principio del legittimo affidamento, cfr. le sentenze della Corte di giustizia nella causa Van den Bergh en Jurgens BV contro Commissione, punto 44 e nelle cause riunite C-182/03 e C-217/03, Forum 187 ASBL contro Commissione, Racc. 2006, pag. I-5479, punto 147 e la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-290/97, Mehibas Dordtselaan contro Commissione, Racc. 2000, pag. II-15, punto 59.

(142)  Sentenza della Corte di giustizia, del 22 dicembre 2008, nella causa C-487/06 P British Aggregates contro Commissione, punti 111-114 e 185-186; sentenza del Tribunale di primo grado, del 17 ottobre 2002, nella causa T-98/00, Linde contro Commissione, punto 33.

(143)  In altri termini, non è necessario dimostrare che, facendo affidamento sulla garanzia in questione, il singolo o l’impresa abbia partecipato ad attività che altrimenti non sarebbe stato in grado di effettuare.

(144)  Cfr. per analogia le decisioni della Commissione del 17 febbraio 2003 sui centri di coordinamento belgi (2003/757/CE) e del 20 dicembre 2006 sui GIE fiscali (C 46/04).

(145)  Cfr. nota 1.

(146)  Cfr. la decisione 2003/755/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 282 del 30.10.2003, pag. 25) e la sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2006 nelle cause riunite C-182/03 e C-217/03, Forum 187 ASBL, punti 162 e 163.

(147)  Cfr. la sentenza nella causa Forum 187, punto 149 e anche la sentenza della Corte di giustizia, del 14 maggio 1975, nella causa C-74/74, CNTA contro Commissione, Racc. 1975, pag. 533, punto 44.

(148)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. Questo regolamento, tra l’altro, conferisce alla Commissione l’autorità di adottare un regolamento in cui si stabilisca che determinati aiuti non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (aiuto de minimis).

(149)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(150)  GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.

(151)  Sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano Spa contro Agenzia delle Entrate, Racc. 2005, pag. I-11137, punti 117-119.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE TERZE PARTI INTERESSATE CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI SULLA DECISIONE DI AVVIO SENZA CHIEDERE L’ANONIMATO

 

Abertis Infraestructuras SA

 

Acerinox SA

 

Aeropuerto de Belfast SA.

 

Altadis SA, Fomento de Construcciones y Contratas SA

 

Amey UK Ltd

 

Applus Servicios Tecnológicos SL

 

Asociación Española de Banca (AEB)

 

Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)

 

Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)

 

Asociación de Marcas Renombradas Españolas

 

Asociación Española de Asesores Fiscales

 

Amadeus IT Group SA

 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

 

Banco Santander SA

 

Club de Exportadores e Inversores Españoles

 

Compañía de distribución integral Logista SA

 

Confederacion Española de Organizaciones Empresariales

 

Confederacion Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

 

Ebro Puleva SA

 

Ferrovial Servicios SA

 

Hewlett-Packard Española SL

 

La Caixa S A

 

Iberdrola S A

 

Norvarem SA

 

Prosegur Compañía de Seguridad SA

 

Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Grupo AGBAR)

 

Telefónica SA


ALLEGATO II

SINTESI DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ KPMG PRESENTATA DALLE AUTORITÀ SPAGNOLE

Quadro riassuntivo

Stato

Diritto societario applicabile alle fusioni

Il diritto societario e le normative successive vietano le fusioni transfrontaliere?

(Sì/No/Nessun riferimento specifico)

Nella giurisprudenza o nella dottrina si fa riferimento all’impossibilità di effettuare una fusione transfrontaliera?

(Sì/No/Non riscontrata)

Vi sono sostanziali ostacoli fattuali che impediscono di effettuare fusioni transfrontaliere?

(Sì/No)

Vi sono norme tributarie che prevedono costi fiscali supplementari in caso di fusione transfrontaliera?

(Sì/No/trattamento fiscale incerto)

Vi sono precedenti di fusioni transfrontaliere in questa giurisdizione?

(Sì/No/Non riscontrati)

Sintesi

Argentina

Legge n. 19550

Articoli 82-87 e 118

Non vi sono riferimenti specifici né nella legge sulle società né nelle principali normative sul registro delle imprese

La dottrina pertinente stabilisce che in Argentina le fusioni transfrontaliere non sono possibili

Problemi di registrazione presso il pertinente registro delle imprese

Sì. Imposte sull’impresa mirata e sui suoi azionisti, poiché si ritiene di non dover applicare il protocollo della convenzione tra Argentina e Spagna. D’altro canto, secondo la dottrina pertinente e l’amministrazione fiscale argentina il regime di esenzione fiscale della riorganizzazione aziendale si applica solo alle fusioni nazionali

No

Secondo la dottrina le fusioni transfrontaliere non sono possibili

Imposte sull’impresa mirata e sui suoi azionisti

Australia

Legge sulle società del 2001 (articoli principali: 606, 413 e 611)

Il diritto societario non include il concetto di fusione transfrontaliera

La legge sulle società del 2001 prevede per le fusioni soltanto tre procedure specifiche, nessuna delle quali riguarda la fusione transfrontaliera

Non riscontrata

Non è possibile effettuare fusioni transfrontaliere in Australia

Trattamento fiscale incerto

Il regime di esenzione fiscale della riorganizzazione aziendale si applica solo alle fusioni nazionali

Non riscontrati

La legge sulle società del 2001 non prevede specificamente come operazione consentita la fusione transfrontaliera, che quindi non è possibile

Brasile

Codice civile (legge n. 10 406/02) e legge n. 6 404/1976

Nessun riferimento esplicito

Non riscontrata

Autorizzazione del Consiglio di stato

L’approvazione della registrazione nel SISBACEN non è ben definita

Le restrizioni imposte in alcuni settori impediscono le fusioni transfrontaliere

Trattamento fiscale incerto

I contribuenti brasiliani e stranieri (ossia gli azionisti dell’impresa brasiliana) che partecipano a una fusione al valore di mercato sono penalizzati sul piano fiscale

No

È stata individuata una sola operazione, relativa tuttavia a una fusione inversa, in cui alcune imprese estere sono state incorporate in una società brasiliana

Vi sono gravi ostacoli, che impediscono in pratica di effettuare una fusione transfrontaliera

Canada

Legge canadese sulle società commerciali e leggi sulle società vigenti nelle province canadesi

Le due società partecipanti alla fusione devono applicare la normativa canadese

Nella Columbia Britannica sono ammessi in teoria soltanto alcuni tipi di fusione (per esempio le integrazioni), ma non vi sono precedenti

Non riscontrata

Sì/trattamento fiscale incerto

In caso di scioglimento di una controllata al 100 %, l’impresa disciolta e i suoi azionisti sarebbero soggetti a imposizione fiscale

Non riscontrati

In generale le fusioni transfrontaliere non sono consentite (tranne nella Columbia Britannica, in determinate circostanze) salvo in caso di scioglimento di una controllata canadese al 100 %

L’impresa disciolta e i suoi azionisti sono soggetti a imposizione fiscale

Cile

Legge n. 18 046

Articolo 99

Nessun riferimento specifico

Non riscontrata

È necessario che l’amministrazione dell’imposta sul reddito emetta un certificato di cessazione dell’attività imprenditoriale, il che può ritardare considerevolmente la procedura. Vi sono altri ostacoli: le norme della banca centrale del Cile, secondo cui occorre presentare una domanda speciale per effettuare una fusione transfrontaliera; le norme sugli investimenti esteri figuranti nel decreto legge n. 600; l’impossibilità di effettuare fusioni transfrontaliere in alcuni settori economici

Non è stabilito con certezza che il regime di esenzione fiscale della riorganizzazione aziendale possa applicarsi agli azionisti e alla società incorporata

Una fusione transfrontaliera non comporterebbe altri effetti fiscali rispetto all’imposizione prevista per gli utili accantonati dall’impresa acquisita fino alla data della fusione

Ai fini fiscali, in Cile la liquidazione di una società cilena nella sua diretta controllata non è considerata analoga alla fusione. Gli azionisti saranno quindi soggetti all’imposta cilena sulle società quando si ha un incremento degli attivi trasferiti

Solo in un caso, riguardante tuttavia una holding che non svolgeva attività imprenditoriali né deteneva attivi in Cile

Vi sono gravi ostacoli che possono impedire di effettuare una fusione transfrontaliera

Trattamento fiscale incerto nei confronti degli azionisti e della società incorporata

Cina

a)

Legge sulle società del 2005, applicabile alle fusioni cui partecipano solo imprese a responsabilità limitata o società per azioni a responsabilità limitata costituite in Cina

b)

Disposizioni del 2001 riguardanti la fusione e la scissione di imprese estere d’investimento, applicabili alle fusioni con investimento estero effettuate in Cina

Disposizioni del 2009 riguardanti la fusione di un’impresa estera

Le norme vigenti fanno riferimento solo a fusioni nazionali

Il 22 giugno 2009 il ministero del commercio ha emanato una nuova serie di disposizioni riguardanti le fusioni e le acquisizioni d’imprese nazionali da parte di investitori stranieri

Non è possibile effettuare una fusione transfrontaliera nel senso inteso nel presente documento

Non riscontrata

Non è consentito effettuare una fusione transfrontaliera

Trattamento fiscale incerto

La comunicazione 59 (che contiene le norme sulla riorganizzazione dell’imposta sulle società) non si applica alle fusioni transfrontaliere: quindi non si applicherà la neutralità fiscale, sebbene non si consenta la fusione transfrontaliera in Cina

Non riscontrati

Nel 2009 è stata emanata una nuova legge sulle società applicabile alle fusioni effettuate da investitori stranieri. Nondimeno, le fusioni transfrontaliere non sono consentite (nel senso inteso nel presente documento)

Colombia

Articolo 172 e seguenti del Codice del commercio

Nessun riferimento specifico. Tuttavia, le fusioni transfrontaliere sono accettate in pratica, dato che la Superintendencia de Sociedades fornisce orientamenti al riguardo. Una controllata colombiana dovrebbe sviluppare l’attività economica della società estera in numerose attività economiche, il che in pratica impedisce di effettuare una fusione transfrontaliera

No

Le norme sugli investimenti esteri e, in particolare, l’impossibilità per una controllata colombiana di sviluppare determinate attività economiche

Imposizione fiscale applicata agli azionisti

Sì, ma non con imprese spagnole

Vi sono gravi ostacoli che possono ritardare o impedire di effettuare fusioni transfrontaliere

Imposizione fiscale applicata agli azionisti

Ecuador

Legge sulle società (R.O. 312 del 5 novembre 1999)

Legge di riforma alla legge sulle società (R.O. 519 del 15 maggio 2009) articoli 337-344

Nessun riferimento specifico

Non è possibile effettuare una fusione transfrontaliera in Ecuador poiché sarebbe necessario liquidare la società ecuadoriana

Non riscontrata

Non è possibile effettuare una fusione transfrontaliera in Ecuador

Trattamento fiscale incerto

Il regime di esenzione fiscale della riorganizzazione aziendale si applica solo per la ristrutturazione d’imprese nazionali

Non è possibile effettuare una fusione transfrontaliera in Ecuador

 

India

Articoli 391-394 della legge sulle società del 1965

L’articolo 394, paragrafo 4, lettera b), della legge sulle società vieta le fusioni verso l’alto

Non riscontrata

Le fusioni verso l’alto non sono ammesse

Per le fusioni verso l’alto si applicherebbero costi fiscali all’impresa incorporata e ai suoi azionisti, ma in India le fusioni transfrontaliere non sono consentite

No

Vi sono soltanto precedenti di fusioni inverse (nessun precedente di fusione verso l’alto)

Le fusioni verso l’alto non sono consentite

Giappone

Legge sulle società n. 86, del 26 luglio 2005

Nessun riferimento specifico

Tuttavia, secondo il criterio stabilito dai servizi del ministero della giustizia quando è stata promulgata la legge sulle società, le fusioni transfrontaliere non sarebbero consentite

Secondo la dottrina pertinente e i servizi del ministero della giustizia le fusioni transfrontaliere non sono possibili in Giappone

L’Ufficio giapponese degli affari giuridici non permette di registrare una fusione transfrontaliera

In teoria, poiché la legge sulle società non prevede le fusioni transfrontaliere, il trattamento fiscale è incerto

No

L’Ufficio giapponese degli affari giuridici non permette di registrare una fusione transfrontaliera

Messico

Legge generale sulle società commerciali

Nessun riferimento specifico

Non riscontrata

Le restrizioni vigenti in certi settori economici non consentirebbero le fusioni transfrontaliere

Per le fusioni verso l’alto si applicherebbero costi fiscali all’impresa mirata e ai suoi azionisti

Sì, ma non con imprese spagnole

Imposte per l’impresa incorporata e i suoi azionisti

Marocco

Legge n. 17-95 sulle società per azioni (ma tutti i principi si applicano anche alla legge sulle società a responsabilità limitata)

Nessun riferimento specifico

Non riscontrata

La normativa sui cambi di valute può impedire l’incorporazione di un’impresa marocchina da parte di un’impresa spagnola

Trattamento fiscale incerto

Le norme relative alla neutralità fiscale si applicano solo alle fusioni tra società nazionali

Non riscontrati

Non vi sono disposizioni specifiche. I gravi ostacoli giuridici, fiscali e fattuali impedirebbero una fusione transfrontaliera

Perù

Legge generale sulle società n. 268.87

Nessun riferimento specifico

Non è possibile effettuare una fusione transfrontaliera in Perù poiché occorrerebbe liquidare la società peruviana

Non è possibile effettuare una fusione transfrontaliera in Perù

Trattamento fiscale incerto. Il regime di esenzione fiscale della riorganizzazione aziendale si applica solo per la ristrutturazione d’imprese nazionali

Non riscontrati

Non è possibile effettuare una fusione transfrontaliera in Perù

Stati Uniti

Leggi sulle società applicabili nei diversi Stati USA

Le leggi in vigore negli USA non vietano o non trattano le fusioni diversamente dalle altre aggregazioni d’imprese con società estere

Tuttavia in alcuni Stati (per esempio nel Delaware) tali fusioni non sono consentite se le leggi dell’altra giurisdizione vietano una fusione transfrontaliera

No

Limiti rigorosi in determinati settori, previsti da alcune leggi per la sicurezza nazionale

Norme rigorose per ottenere l’approvazione del processo di fusione transfrontaliera

No.

Tuttavia, il mancato rispetto dei requisiti previsti dai regimi di esenzione d’imposta comporterebbe conseguenze fiscali negative

In pratica, gli azionisti di imprese statunitensi spesso si oppongono alle fusioni transfrontaliere a causa degli oneri fiscali che potrebbero comportare

Non sono stati riscontrati precedenti, ma è probabile che siano state effettuate fusioni transfrontaliere nel Delaware

Una fusione transfrontaliera sarebbe possibile solo in alcuni Stati, purché siano soddisfatte varie condizioni

Venezuela

Codice del commercio del 26 luglio 1955 e articolo 340 del Codice commerciale

Nessun riferimento specifico

Non è possibile effettuare una fusione transfrontaliera in Venezuela poiché occorrerebbe liquidare la società venezuelana

No

Non è possibile effettuare una fusione transfrontaliera in Venezuela

Trattamento fiscale incerto

Il regime di esenzione fiscale per la riorganizzazione aziendale si applica solo per la ristrutturazione d’imprese nazionali

Non riscontrati

Non è possibile effettuare una fusione transfrontaliera in Venezuela


ALLEGATO III

SINTESI DELLA RELAZIONE DELLA GARRIGUES PRESENTATA DALLE AUTORITÀ SPAGNOLE

Aspetti giuridici e normativi

Il diritto commerciale dei seguenti Stati non consente di effettuare fusioni transfrontaliere:

India, a norma del combinato disposto degli articoli 3 e da 391 a 394 dei pertinenti testi di legge (legge sulle società del 1965),

Australia, dove le fusioni transfrontaliere non sono possibili perché non sono riconosciute né dalla legge sulle società del 2001 né dalla legge sulle acquisizioni e le incorporazioni estere del 1975,

Giappone, poiché, come confermato dall’Ufficio degli affari giuridici di Tokio (dipartimento del ministero della giustizia, che gestisce il registro delle fusioni effettuate nello Stato), l’interpretazione degli articoli 2 e 748 della legge sulle società esclude la possibilità di fusioni transfrontaliere,

Canada, dove non è possibile effettuare una fusione transfrontaliera come definita nel presente testo poiché la normativa canadese non prevede le fusioni transfrontaliere e l’unica operazione analoga riconosciuta è la cosiddetta «integrazione», per la quale è necessario che entrambe le imprese siano soggette alla medesima normativa canadese (articoli 2 e 181 della legge federale sulle società commerciali),

Ecuador, poiché a norma degli articoli 342 e 415 della legge sulle società, pubblicata nel Registro Official (Gazzetta ufficiale) n. 312 del 5 novembre 1999, per effettuare una fusione l’impresa acquirente deve avere sede in Ecuador o costituire precedentemente una nuova impresa in Ecuador, il che esclude le fusioni transfrontaliere di cui nel presente testo, come è stato confermato anche dalla Superintendencia de Sociedades (organismo tecnico avente funzioni di supervisione e di controllo sulle società ecuadoriane), la quale rilascia le autorizzazioni per le fusioni d’imprese e altre operazioni in Ecuador,

Cina, in base alle norme che disciplinano l’acquisizione di imprese locali per non residenti (ossia gli articoli 2 e 55 delle disposizioni riguardanti le acquisizioni di imprese nazionali da parte di investitori stranieri, pubblicate il 22 giugno 2009 dal ministero del commercio).

In altri Stati le fusioni transfrontaliere non formano oggetto di una regolamentazione specifica, ma vi sono ostacoli giuridici che ne complicano l’effettuazione a tal punto che, secondo gli studi legali consultati e/o la dottrina amministrativa o accademica pertinente, in pratica tali fusioni sono impossibili, soprattutto nei seguenti Stati:

Argentina, dove la quantità di ostacoli giuridici e pratici (descritti nei particolari nella relazione sull’Argentina allegata al presente testo) impedisce di effettuare fusioni transfrontaliere, come riconosciuto anche dalla maggior parte della giurisprudenza argentina, menzionata nella relazione, e dall’amministrazione giudiziaria che, mediante il Departamento de Preclasificados dell’Ispettorato generale della giustizia (organo di controllo delle persone giuridiche per la città autonoma di Buenos Aires), descrive tali fusioni come «casi di laboratorio» che non hanno precedenti,

Brasile, in cui secondo gli studi legali consultati le fusioni transfrontaliere sono quasi impossibili sia per l’incompatibilità delle leggi brasiliane ai fini della registrazione della fusione in Brasile, sia per la necessità di aprire una succursale con la quale dovrebbe avvenire la fusione dell’impresa brasiliana, procedimento che richiede numerose autorizzazioni praticamente impossibili da ottenere (in particolare il decreto presidenziale menzionato nella relazione sul Brasile) da parte di organi politici ed economici,

Perù, dato che secondo le informazioni fornite dallo studio locale di consulenza legale i registri pubblici peruviani hanno rifiutato finora le richieste di registrazione relative alle fusioni transfrontaliere descritte, poiché si tratta di operazioni di riorganizzazione non comprese nel campo di applicazione della vigente legge generale sulle società n. 26887,

Colombia, in cui i) la mancanza di una procedura specifica per le fusioni transfrontaliere, ii) la necessità di aprire una succursale in Colombia in base a un procedimento specifico di autorizzazione, e iii) le restrizioni giuridiche e normative per esercitare determinate attività in diversi settori economici rendono impossibile effettuare una fusione transfrontaliera in tali settori, come indicato dalla relazione dello studio di consulenza legale, allegata al presente testo.

Inoltre, come esposto nella relazione sulla Colombia, in alcuni degli Stati esaminati i vincoli giuridici degli investimenti esteri in determinati settori economici impediscono le fusioni transfrontaliere poiché, in caso di simili fusioni, le attività sarebbero svolte direttamente in ciascuno di tali Stati da un’impresa non residente, generando così situazioni incompatibili del tutto vietate o per le quali in questi Stati sono previste precise restrizioni. È il caso del Sudamerica, in particolare della Colombia, che vieta ogni investimento di società estere in diversi settori economici; del Brasile, dove vigono divieti analoghi; del Cile, in cui sono previsti divieti e gravi restrizioni riguardanti tra l’altro le imprese concessionarie e i settori delle telecomunicazioni, dell’elettricità, dei servizi sanitari e dell’energia; dell’Ecuador, in cui vigono gravi restrizioni per i settori finanziario e assicurativo; del Venezuela, in particolare per il settore delle telecomunicazioni; del Messico; e anche degli Stati Uniti, che applicano alcune restrizioni nell’ambito della sicurezza nazionale e del settore finanziario.

Aspetti fiscali

D’altro canto, nella maggior parte degli Stati esaminati vi sono gravi ostacoli fiscali all’effettuazione di fusioni transfrontaliere: anche se fosse possibile effettuare una fusione transfrontaliera (ma non lo è), nella maggior parte degli Stati esaminati le plusvalenze non realizzate sarebbero immediatamente soggette a imposta, gravante sull’impresa mirata e/o sugli azionisti e si applicherebbero anche imposte indirette come per ogni altro trasferimento. Le relazioni allegate descrivono nei particolari la situazione nei seguenti Stati:

in Argentina la legge relativa alle imposte sui profitti non consente di considerare una fusione transfrontaliera una «riorganizzazione esente da imposte», come confermato specificamente da varie risoluzioni dell’Administración Federal de Ingresos Públicos (Agenzia delle entrate), secondo cui l’impresa mirata (e i suoi azionisti, indipendentemente dalle disposizioni della convenzione volte a evitare la doppia imposizione tra Spagna e Argentina, come precisato più oltre) sarebbe soggetta all’imposta sui profitti per le plusvalenze non realizzate e alle imposte indirette applicabili all’operazione in Argentina, quali imposta sul valore aggiunto, imposta lorda sul reddito, imposta di registro (tasse di bollo) ecc.,

in Australia tutte le «integrazioni» sono soggette a imposta, applicata sia all’impresa che trasferisce le proprie attività e passività (l’impresa disciolta) sia ai suoi azionisti,

in Brasile queste operazioni sarebbero soggette al regime fiscale generale che si applica ai trasferimenti, comprendente tutte le imposte brasiliane, che sarebbero applicate sia all’impresa mirata sia ai suoi azionisti, dato che il regime speciale di cui all’articolo 21 della legge 9249/95 si applica solo alle fusioni tra imprese brasiliane,

in Canada le uniche operazioni analoghe alle fusioni transfrontaliere richiedono la liquidazione dell’impresa mirata, la quale è soggetta di conseguenza a tutte le imposte canadesi applicabili,

in Cile le fusioni transfrontaliere sarebbero tassate secondo le norme fiscali generali applicabili alle fusioni: la legge relativa alle imposte sul reddito prevede un’imposta del 35 % su tutti gli utili dell’impresa disciolta, mentre gli azionisti dovrebbero pagare un’imposta di aliquota pari al 17 % o al 35 % dei profitti realizzati, purché ottengano un aumento di valore ai fini fiscali. Inoltre, le autorità fiscali cilene verificherebbero precedentemente lo scioglimento dell’impresa mirata, il che costituisce un ostacolo aggiuntivo che disincentiva e può ritardare di molto l’effettuazione di tali operazioni,

in Colombia nessuna fusione dà luogo per l’impresa disciolta al pagamento dell’imposta sul reddito (articolo 14, paragrafo 1, dell’Estatuto Tributario) né dell’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, considerando che non vi è una disposizione giuridica che disciplina il trattamento fiscale degli azionisti, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Agenzia delle entrate e direzione delle dogane nazionali) nell’orientamento n. 053516 del 6 luglio 2009 ha stabilito che gli azionisti ottengono un incremento patrimoniale che può essere soggetto a imposta se il valore di mercato delle azioni, gli attivi monetari o altri attivi ricevuti sono superiori al costo di acquisizione delle azioni ricevute in seguito alla fusione,

negli Stati Uniti, come esposto nella relazione sugli USA, l’imposta federale sul reddito ha implicazioni materiali negative per una società statunitense («USCo») e per i suoi azionisti statunitensi in caso di fusione di una USCo con o in una società estera («ForCo»), se la ForCo continua a esistere nell’ambito della fusione. Poiché le autorità fiscali statunitensi temono che le società degli Stati Uniti si trasferiscano all’estero per poter pagare negli USA un importo inferiore a titolo dell’imposta federale sul reddito, spesso le norme che consentono l’esenzione da imposte per la fusione di due USCo non sono considerate pertinenti per i casi di fusione di una USCo in una ForCo. Sebbene possano esservi validi motivi imprenditoriali per effettuare una fusione transfrontaliera, gli azionisti di società statunitensi spesso si oppongono a tali fusioni poiché esse possono comportare l’applicazione di regimi fiscali onerosi,

in Marocco una fusione transfrontaliera comporta il pagamento di tutte le imposte applicabili, a carico dell’impresa disciolta e dei suoi azionisti, poiché il regime speciale di cui all’articolo 162 del Code Général des Impôts (Codice tributario) si applica solo alle imprese marocchine soggette all’imposta sul reddito. Inoltre, come in Cile, lo scioglimento di un’impresa marocchina implica sempre una previa revisione contabile, il che costituisce ancora un altro ostacolo a questo tipo di fusioni e può ritardarne notevolmente la realizzazione,

in Messico la fusione di un’impresa messicana con un’impresa estera comporta a carico dell’impresa incorporante il pagamento dell’imposta sul reddito prevista dal regime messicano (in tale contesto si deve tener conto anche della convenzione tra Spagna e Messico volta a evitare la doppia imposizione, come si spiegherà più oltre) e di altre imposte applicabili a tutti i trasferimenti di beni e di diritti: imposta imprenditoriale a tasso unico (Impuesto Empresarial a Tasa Única — «IETU»), imposta sul valore aggiunto (Impuesto al Valor Agregado — «IVA»), imposta sull’acquisizione di immobili (Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles — «ISAI»), ecc. L’articolo 14, lettera b), del Codice delle imposte della Federazione Messicana consente l’applicazione di un regime di neutralità fiscale solo per le fusioni alle quali partecipano società aventi sede in Messico. Per quanto riguarda gli azionisti dell’impresa mirata, gli articoli 1 e 179 della legge relativa all’imposta sul reddito stabiliscono che anche i non residenti sono tenuti a corrispondere tale imposta per i beni acquisiti dalla società incorporante in seguito alla fusione,

in Perù, se si potesse effettuare una fusione transfrontaliera, questa avrebbe il medesimo trattamento fiscale di una vendita e, per l’impresa di cui è previsto lo scioglimento, ogni profitto sarebbe soggetto a un’imposta dell’aliquota del 30 %. Gli azionisti sarebbero soggetti a imposizione fiscale sui proventi della liquidazione per l’importo eccedente il valore nominale delle azioni, più un premio supplementare in conto capitale. La fusione sarebbe soggetta anche alle imposte indirette (sostanzialmente la cosiddetta imposta generale sulle vendite — Impuesto General a las Ventas) per un’aliquota del 19 % sul valore di vendita. Questo regime è stato confermato, in particolare, dalla relazione vincolante dell’amministrazione tributaria peruviana n. 229-2005-SUNAT/2B0000, del 28 settembre 2005,

infine, secondo la relazione del consulente venezuelano, se in Venezuela il diritto commerciale consentisse le fusioni, ad esse si applicherebbero le imposte previste dal regime venezuelano sia per l’impresa mirata sia per i suoi azionisti.

Si deve anche rammentare che nessuna delle convenzioni firmate dalla Spagna intese a escludere la doppia imposizione comprende altri vantaggi specifici per le fusioni transfrontaliere, se paragonate ad altre convenzioni in materia concluse da altri Stati, basate sul modello di convenzione fiscale dell’OCSE.

Invece, oltre a quanto si esporrà più oltre in riferimento alle convenzioni sulla duplice imposizione tra Spagna e Argentina e Messico, secondo alcune di esse è possibile applicare l’imposta nello Stato dal quale si procede al trasferimento di un numero considerevole di partecipazioni in imprese aventi sede in quello Stato (ai fini della presente analisi, anche quando il trasferimento è conseguenza dell’ammortamento delle partecipazioni in una fusione).

A tale riguardo la Spagna si discosta dall’impostazione generale dell’OCSE sull’imposizione delle plusvalenze derivanti dalla vendita, da parte di un residente in uno dei due Stati contraenti, di valori e azioni detenuti in società dell’altro Stato contraente (indipendentemente dal fatto che la vendita abbia luogo nell’ambito di una fusione). L’impostazione generale dell’OCSE consiste nell’attribuire tale responsabilità fiscale solo allo Stato di residenza del venditore (in questo caso la Spagna). Tuttavia, in base alle riserve formulate dalla Spagna nel commento all’articolo 13 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE (punto 45) e a norma degli accordi bilaterali conclusi, di solito nelle convenzioni l’imposizione è ripartita tra la Spagna e lo Stato in cui ha sede la società le cui partecipazioni vengono cedute (in questo caso in seguito all’ammortamento delle partecipazioni in una fusione), quando la partecipazione è «sostanziale» (tra gli Stati esaminati, è il caso delle convenzioni con Argentina, Australia, Cile, India, Cina, Stati Uniti e Marocco).

Tuttavia, nei protocolli delle convenzioni concluse con due di questi Stati (Messico e Argentina), è possibile interpretare (1) che, quando il trasferimento rientra in una fusione transfrontaliera tra imprese del medesimo gruppo, è consentita l’applicazione di un regime di differimento delle imposte sui guadagni in conto capitale nello Stato di origine.

Per quanto riguarda la clausola specifica del protocollo della convenzione tra Spagna e Argentina volta a evitare la doppia imposizione, secondo l’interpretazione dello studio legale argentino, che coincide con la dottrina ufficiale, tale clausola non consente l’applicazione del regime argentino di differimento d’imposte a una fusione transfrontaliera tra un’impresa spagnola e un’impresa argentina.

Per quanto riguarda la clausola del protocollo della convenzione tra Spagna e Messico volta a evitare la doppia imposizione, anche lo studio legale di questo Stato considera molto dubbia l’interpretazione secondo cui tale clausola è applicabile a una fusione transfrontaliera tra un’impresa spagnola e un’impresa messicana e, se questa clausola fosse ammissibile (eventualità che sembra remota), in qualche caso la situazione derivantene potrebbe anche comportare un costo fiscale maggiore del costo da differire, poiché l’imposta «differita» comprenderebbe le imposte «congelate» indipendentemente dall’esistenza di un reddito economico reale (anche se il trasferimento dovesse comportare una perdita definitiva).

In ogni caso, si deve osservare che i protocolli delle suddette convenzioni volte a evitare la doppia imposizione non riguardano le imposte dirette applicabili a tali operazioni in ogni giurisdizione.

Infine, a dimostrazione dell’effettiva presenza degli ostacoli fiscali, giuridici e fattuali menzionati, si deve considerare che, in generale e secondo quanto descritto nelle diverse relazioni sugli Stati esaminati, in tali giurisdizioni non è stata effettuata nessuna fusione transfrontaliera.


(1)  Questa interpretazione è discutibile, poiché tali clausole si riferiscono piuttosto a fusioni d’imprese che hanno sede in uno Stato contraente e possiedono attivi nell’altro Stato contraente. In assenza di tali clausole, queste imprese sarebbero soggette a tassazione nel secondo Stato, mentre nello Stato in cui hanno sede le imposte sarebbero differite a norma di un regime di differimento d’imposte.


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