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Document C:2011:186:FULL
Official Journal of the European Union, C 186, 25 June 2011
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 186, 25 giugno 2011
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 186, 25 giugno 2011
ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2011.186.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
54o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia dell'Unione europea |
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2011/C 186/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia dell'Unione europea
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/1 |
2011/C 186/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tartu Ringkonnakohus — Repubblica di Estonia) — Novo Nordisk AS/Ravimiamet
(Causa C-249/09) (1)
(Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Pubblicità - Rivista medica - Indicazioni non contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto)
2011/C 186/02
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Tartu Ringkonnakohus
Parti
Ricorrente: Novo Nordisk AS
Convenuto: Ravimiamet
Oggetto
Domanda di decisione pregiudiziale — Tartu Ringkonnakohus — Interpretazione dell’art. 87, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Pubblicità di medicinali contenuta in una rivista medica destinata a persone autorizzate a prescrivere medicinali — Possibilità o meno di includere in siffatte pubblicità informazioni che non si limitano a quelle contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto
Dispositivo
1) |
L’art. 87, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che comprende anche le citazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche, che siano contenute nella pubblicità per un medicinale destinata alle persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali. |
2) |
L’art. 87, n. 2, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, deve essere interpretato nel senso che vieta la pubblicazione in un messaggio pubblicitario per un medicinale, diretto a persone autorizzate a prescrivere tale medicinale o a fornirlo, di affermazioni contrarie al riassunto delle caratteristiche del prodotto, ma non esige che tutte le affermazioni contenute in tale messaggio si trovino in detto riassunto o possano essere da esso dedotte. Siffatta pubblicità può includere affermazioni che completano gli elementi indicati all’art. 11 di detta direttiva, purché tali affermazioni:
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25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-267/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Artt. 56 CE e 40 dell’Accordo SEE - Restrizioni - Fiscalità diretta - Contribuenti non residenti - Obbligo di designare un rappresentante fiscale)
2011/C 186/03
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e G. Braga da Cruz, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente)
Parte interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18 CE e 56 CE — Obbligo di designazione, per i contribuenti non residenti, di un rappresentante fiscale
Dispositivo
1) |
La Repubblica portoghese, avendo adottato e mantenuto in vigore l’art. 130 del codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), il quale impone ai contribuenti non residenti di designare un rappresentante fiscale in Portogallo, qualora percepiscano redditi per i quali è richiesta la presentazione di una dichiarazione fiscale, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 CE. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Repubblica portoghese è condannata a sopportare i tre quarti della totalità delle spese. La Commissione europea è condannata a sopportare il restante quarto. |
4) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-305/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all’estero - Recupero)
2011/C 186/04
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, V. Di Bucci e E. Righini, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, D. Del Gaizo e P. Gentili, avvocati dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi agli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 14 dicembre 2004, 2005/919/CE: Incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all’estero [notificata con il numero C(2004) 4746], (GU 2005, L 335, pag. 39)
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non avendo adottato entro i termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 14 dicembre 2004, 2005/919/CE, relativa agli incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all’estero, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 2 di detta decisione. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — MSD Sharp & Dohme GmbH/Merckle GmbH
(Causa C-316/09) (1)
(Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere forniti solo su prescrizione medica - Nozione di «pubblicità» - Informazioni comunicate all’autorità competente - Informazioni accessibili su Internet)
2011/C 186/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: MSD Sharp & Dohme GmbH
Convenuta: Merckle GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’art. 88, n. 1, primo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Divieto della pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere forniti solo su prescrizione medica — Nozione di «pubblicità» — Pubblicità per un medicinale che dà accesso alle informazioni esclusivamente alle persone che effettuano una ricerca su Internet e che contiene solo le indicazioni comunicate all’autorità competente nel contesto della procedura di autorizzazione di immissione sul mercato di detto medicinale e accessibili ai pazienti al momento dell’acquisto
Dispositivo
L’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’impresa farmaceutica diffonda su un sito Internet informazioni relative a medicinali soggetti a prescrizione medica, qualora tali informazioni siano accessibili su tale sito esclusivamente a colui che vuole ottenerle e tale diffusione consista esclusivamente nella riproduzione fedele della confezione del medicinale, conforme all’art. 62 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, nonché nella riproduzione letterale ed integrale del foglietto illustrativo o del riassunto delle caratteristiche del prodotto che sono state approvate dalle autorità competenti in materia di medicinali. Al contrario, è vietata la diffusione su un tale sito di informazioni relative a un medicinale che sono state oggetto di una selezione o di un rimaneggiamento da parte del produttore, spiegabile solo con uno scopo pubblicitario. È compito del giudice del rinvio stabilire se e in quale misura le attività di cui alla causa principale costituiscano una pubblicità nel senso della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27.
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Repubblica di Polonia) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Tele2 Polska sp. z o.o., divenuta Netia SA
(Causa C-375/09) (1)
(Concorrenza - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Art. 5 - Abuso di posizione dominante - Competenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a constatare l’assenza di violazione dell’art. 102 TFUE)
2011/C 186/06
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Convenuta: Tele2 Polska sp. z o.o., divenuta Netia SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Najwyższy — Interpretazione dell’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 203, L 1, pag. 1) — Abuso di posizione dominante — Competenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a constatare con decisione che l’art. 82 CE è inapplicabile alle pratiche commerciali di un’impresa
Dispositivo
1) |
L’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, deve essere interpretato nel senso che osta a che un’autorità nazionale garante della concorrenza, quando, al fine di applicare l’art. 102 TFUE, esamina se sussistano i presupposti per l’applicazione del suddetto articolo e, in seguito a tale esame, ritiene che non si sia fatto ricorso ad una prassi abusiva, possa adottare una decisione in cui si constata l’assenza di violazione del suddetto articolo. |
2) |
L’art. 5, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 è direttamente applicabile ed osta all’applicazione di una regola di diritto nazionale che imponga di chiudere una procedura relativa all’applicazione dell’art. 102 TFUE con una decisione che constata l’assenza di violazione del suddetto articolo. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Prunus SARL, Polonium SA/Directeur des services fiscaux
(Causa C-384/09) (1)
(Fiscalità diretta - Libera circolazione dei capitali - Art. 64 TFUE - Persone giuridiche aventi sede in uno Stato terzo - Possesso di immobili situati in uno Stato membro - Imposta sul valore commerciale di tali immobili - Diniego di esenzione - Valutazione riguardo ai paesi e territori d’oltremare - Lotta contro l’evasione fiscale - Responsabilità solidale)
2011/C 186/07
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Paris
Parti
Ricorrenti: Prunus SARL, Polonium SA
Convenuto: Directeur des services fiscaux
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance (Paris) — Interpretazione degli artt. 56 e seguenti del Trattato CE — Imposta sul valore patrimoniale degli immobili siti in Francia — Compatibilità con il Trattato di una normativa nazionale che esonera da tale imposta le persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva in Francia o in uno Stato membro dell’Unione europea, ma che subordinano il beneficio di tale esenzione, nel caso delle persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva sul territorio di uno Stato terzo, all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra la Francia e detto Stato al fine di lottare contro la frode e l’evasione fiscali o all’esistenza di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla cittadinanza — Diniego dell’esenzione opposto a due società stabilite nelle Isole Vergini Britanniche — Obbligo di versare l’imposta in solido a carico di persone giuridiche stabilite in Francia
Dispositivo
L’art. 64, n. 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che l’art. 63 TFUE non pregiudica l’applicazione di una normativa nazionale in vigore al 31 dicembre 1993, la quale esonera dall’imposta sul valore commerciale degli immobili situati sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea le società aventi la sede sociale sul territorio di questo Stato, e che subordina tale esenzione, per una società la cui sede sociale è situata sul territorio di un paese e territorio d’oltremare, all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa conclusa tra detto Stato membro e questo territorio con l’obiettivo di combattere l’evasione e l’elusione fiscale, o alla circostanza che, in applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla cittadinanza, dette persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un’imposizione più onerosa di quella cui sono soggette le società stabilite sul territorio del medesimo Stato membro.
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Shirley McCarthy/Secretary of State for the Home Department
(Causa C-434/09) (1)
(Libera circolazione delle persone - Art. 21 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Nozione di «avente diritto» - Art. 3, n. 1 - Cittadino che non ha mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione ed ha sempre soggiornato nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza - Rilevanza del possesso della cittadinanza di un altro Stato membro - Situazione puramente interna)
2011/C 186/08
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti nella causa principale
Ricorrente: Shirley McCarthy
Convenuto: Secretary of State for the Home Department
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione degli artt. 3 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) — Nozioni di «avente diritto» e di «soggiorno legale» — Cittadina britannica, in possesso anche della cittadinanza irlandese, che ha sempre vissuto nel Regno Unito
Dispositivo
1) |
L’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che la direttiva suddetta non è applicabile ad un cittadino dell’Unione che non abbia mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che possegga, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro. |
2) |
L’art. 21 TFUE non è applicabile ad un cittadino dell’Unione che non abbia mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che possegga, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro, purché la situazione di tale cittadino non comporti l’applicazione di misure di uno Stato membro che abbiano l’effetto di privare costui del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione ovvero l’effetto di ostacolare l’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal — Regno Unito) — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions
(Causa C-537/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili («disability living allowance») - Prestazione separata - Prestazione speciale a carattere non contributivo - Non esportabilità)
2011/C 186/09
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Regno Unito)
Parti
Ricorrenti: Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor
Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal — Interpretazione degli artt. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione vigente prima del 5 maggio 2005 — Assegno di sussistenza per persone disabili suddiviso in una componente «mancanza di autonomia» concessa a coloro che necessitano di un’assistenza personale e in una componente «mobilità» destinata a coloro che necessitano di un aiuto per spostarsi («Disability living allowance») — Possibilità di considerare, ai fini dell’applicazione del regolamento, la componente «mobilità» come una prestazione separata — Qualificazione di tale prestazione.
Dispositivo
1) |
L’art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 631, nonché del regolamento n. 1408/71, in quest’ultima versione, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, dev’essere interpretato nel senso che la componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili («disability living allowance») costituisce una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo ai sensi di detta disposizione, menzionata nell’allegato II bis di tali regolamenti. |
2) |
Dall’esame della terza questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 nell’una o nell’altra delle sue versioni applicabili nelle cause principali, nella parte in cui tale articolo consente di subordinare la concessione della componente «mobilità» dell’assegno di sussistenza per disabili a condizioni di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Comunità europee/Région de Bruxelles-Capitale
(Causa C-137/10) (1)
(Art. 207, n. 2, CE e art. 282 CE - Rappresentanza delle Comunità europee dinanzi ai giudici nazionali - Competenze attribuite alla Commissione - Delega del potere di rappresentanza ad altre istituzioni delle Comunità - Presupposti)
2011/C 186/10
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Comunità europee
Convenuta: Région de Bruxelles-Capitale
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione degli artt. 282 e 207, n. 2, primo comma, CE — Condizioni della delega, da parte della Commissione, dei poteri di rappresentanza in giudizio della Comunità a un’altra istituzione — Validità del mandato in assenza di una designazione nominativa della persona fisica autorizzata a rappresentare l’istituzione delegata — Competenza del giudice nazionale adito a pronunciarsi in materia — Dubbi sulla validità della rappresentanza in giudizio del Consiglio da parte del suo segretario generale aggiunto, responsabile del funzionamento del segretariato generale — Rispetto del principio di autonomia organizzativa delle istituzioni
Dispositivo
Il mandato con il quale la Commissione europea delegava a un’altra istituzione comunitaria il proprio potere, di cui all’art. 282 CE, di rappresentanza in giudizio delle Comunità europee dinanzi a un giudice nazionale in una controversia riguardante l’istituzione medesima, era validamente attribuito indipendentemente dalla circostanza che tale mandato avesse o meno indicato nominativamente la persona fisica abilitata a rappresentare l’istituzione mandataria. In tali ipotesi, sia l’istituzione mandataria sia la persona fisica, se indicata, potevano conferire mandato a un avvocato per rappresentare le Comunità europee.
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 5 maggio 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea
(Causa C-200/10 P) (1)
(Impugnazione - Clausola compromissoria - Contratto relativo al contributo comunitario concesso ad un progetto nell’ambito del programma «eContent» - Risoluzione del contratto da parte della Commissione - Rimborso dei costi ammissibili - Motivazione della sentenza del Tribunale)
2011/C 186/11
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, agente, D. Philippe e M. Gouden, avvocati)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 febbraio 2010, causa T-340/07, Evropaïki Dynamiki/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso, fondato su una clausola compromissoria, diretto ad ottenere la condanna della Commissione, da un lato, al pagamento delle somme asseritamente dovute alla ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno in seguito alla risoluzione di un contratto relativo al contributo comunitario concesso al progetto «e-Content Exposure and Business Opportunities» («EEBO») (contratto n. EDC-53007 EEBO/27873), concluso nell’ambito del programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l’utilizzo del contenuto digitale europeo nelle reti globali nonché a promuovere la diversità linguistica nella società dell’informazione (Programma «eContent»)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea 9 febbraio 2010, causa T-340/07, Dynamiki/Commissione è annullata in quanto il Tribunale con tale sentenza ha omesso di statuire sulla domanda della Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE diretta ad ottenere, nonostante l’intervenuta risoluzione del contratto EDC-53007 EEBO/27873, la condanna della Commissione a corrisponderle l’importo di EUR 172 588,62 relativo ai costi non ancora rimborsati dalla Commissione e che la ricorrente ha sopportato nell’ambito di detto contratto. |
2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca su tale domanda della Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE. |
3) |
Le spese sono riservate. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/7 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-206/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 4, n. 1, lett. a) - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Art. 7, n. 2 - Prestazioni dei Länder tedeschi a favore dei non vedenti, dei non udenti e dei disabili - Requisito di residenza)
2011/C 186/12
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: V. Kreuschitz, agente)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e C. Blaschke, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: M. Noort, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e dell’art. 4, n. 1, lett. a), in combinato disposto con il titolo III, capitolo 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Normativa nazionale che subordina la concessione di prestazioni dei Länder a favore di disabili e di non vedenti a condizione che il beneficiario abbia la propria residenza nel Land interessato — Prestazioni menzionate nell’allegato II, parte III, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Nozione di «prestazione speciale a carattere non contributivo»
Dispositivo
1) |
Avendo subordinato la concessione di prestazioni erogate in forza delle normative dei Länder a favore dei non vedenti, dei non udenti e dei disabili alle persone per le quali la Repubblica federale di Germania è lo Stato membro competente ad una condizione di domicilio o di residenza abituale nel Land interessato, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, letto congiuntamente con il titolo III, capitolo 1, di tale regolamento, e dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
3) |
Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese. |
25.6.2011 |
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C 186/8 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 5 maggio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-265/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Sostanze chimiche - Registrazione, valutazione, autorizzazione di tali sostanze e restrizioni applicabili alle stesse - Regolamento REACH - Regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del regolamento REACH - Mancata attuazione entro il termine prescritto)
2011/C 186/13
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente Commissione europea (rappresentanti: P. Olivere e M. van Beek, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e L. Van den Broek, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 126 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE — Sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento REACH
Dispositivo
1) |
Il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l3esecuzione delle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all’art. 126 del citato regolamento. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
25.6.2011 |
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C 186/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Trento) — Procedimento penale a carico di Hassen El Dridi alias Karim Soufi
(Causa C-61/11 PPU) (1)
(Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Artt. 15 e 16 - Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro - Compatibilità)
2011/C 186/14
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte d'appello di Trento
Imputato nella causa principale
Hassen El Dridi alias Karim Soufi
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d’appello di Trento — Interpretazione degli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98) — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Presupposti per la detenzione finalizzata all'espulsione — Applicabilità diretta — Normativa nazionale che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per il cittadino di un paese terzo il quale, in seguito alla comunicazione di un provvedimento di espulsione, continui a permanere illegalmente nel territorio nazionale
Dispositivo
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.
25.6.2011 |
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C 186/9 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 4 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Dâmbovița — Romania) — Nicușor Grigore/Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București
(Causa C-258/10) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Nozione di «orario di lavoro» - Nozione di «durata massima settimanale del lavoro» - Guardia forestale soggetta, ai termini del suo contratto di lavoro e del contratto collettivo applicabile, ad un orario di lavoro flessibile di 8 ore al giorno e di 40 ore settimanali - Normativa nazionale che la considera responsabile di qualsiasi danno avvenuto nella particella boschiva di sua competenza - Qualificazione - Incidenza delle ore supplementari sulla retribuzione e sulle indennità pecuniarie dell’interessato)
2011/C 186/15
Lingua processuale: il romeno
Giudice del rinvio
Tribunal Dâmbovița
Parti
Ricorrente: Nicușor Grigore
Convenuta: Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Dâmbovița — Interpretazione degli artt. 2, punto 1, e 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Nozione di «orario di lavoro» — Normativa nazionale che considera una guardia forestale responsabile di qualsiasi danno avvenuto nella sua particella boschiva, malgrado le clausole del suo contratto di lavoro la assoggettino ad una durata massima giornaliera di 8 ore lavorative — Nozione di «durata massima settimanale del lavoro» — Durata settimanale effettiva che supera la durata settimanale massima stabilita dalla legge — Incidenza sulla retribuzione e sulle indennità pecuniarie dell’interessato
Dispositivo
1) |
L’art. 2, punto 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che un periodo durante il quale una guardia forestale il cui orario lavorativo giornaliero, come stabilito dal suo contratto di lavoro, è di 8 ore, è tenuto a garantire la sorveglianza di una particella boschiva, impegnando la sua responsabilità disciplinare, patrimoniale, amministrativa o penale, a seconda dei casi, per i danni avvenuti nella particella di sua competenza, indipendentemente dal momento in cui si producono detti danni, costituisce orario «di lavoro» ai sensi di detta disposizione unicamente se la natura e la portata dell’obbligo di sorveglianza cui è tenuta la guardia forestale e il regime di responsabilità applicabile richiedono la presenza fisica di quest’ultimo sul luogo di lavoro e se, durante lo stesso periodo, egli debba tenersi a disposizione del suo datore di lavoro. È compito del giudice del rinvio procedere alle verifiche di fatto e giuridiche necessarie, in particolare tenuto conto del diritto nazionale applicabile, al fine di valutare se ciò avvenga nella causa di cui à investito. |
2) |
La qualificazione di un periodo di «orario di lavoro» ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88 non dipende dalla messa a disposizione di un alloggio di servizio nell’area della particella rientrante nella competenza della guardia forestale interessata, purché detta messa a disposizione non implichi che quest’ultimo sia tenuto ad essere fisicamente presente nel luogo determinato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest’ultimo per potere immediatamente fornire le prestazioni adeguate se necessario. È compito del giudice del rinvio procedere agli accertamenti necessari al fine di stabilire se ciò si verifichi nella causa di cui è investito. |
3) |
L’art. 6 della direttiva 2003/88 dev’essere interpretato nel senso che esso osta, in via di principio, ad una situazione nella quale, anche se il contratto di lavoro di una guardia forestale stabilisce che l’orario lavorativo massimo è di 8 ore al giorno e la durata massima settimanale è di 40 ore, in realtà quest’ultimo garantisce, per obblighi di legge, la sorveglianza della particella boschiva di sua competenza permanentemente, o in modo da superare la durata massima settimanale di lavoro prevista da detto articolo. È compito del giudice del rinvio procedere agli accertamenti necessari al fine di stabilire se ciò si verifichi nella causa in cui è investito e, se del caso, accertare se siano soddisfatte nella causa principale le condizioni previste dall’art. 17, n. 1, della direttiva 2003/88, o dall’art. 22, n. 1, di quest’ultima e relative alla facoltà di derogare a detto art. 6. |
4) |
La direttiva 2003/88 dev’essere interpretata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro di versare le retribuzioni e gli emolumenti analoghi per il periodo durante il quale la guardia forestale è tenuta a garantire la sorveglianza della particella boschiva di cui è responsabile dipende non da detta direttiva, ma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale. |
25.6.2011 |
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C 186/10 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 18 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spagna) — David Montoya Medina/Fondo de Garantia Salarial e Universidad de Alicante
(Causa C-273/10) (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1990/70/CE - Clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Diritto alla corresponsione di scatti triennali di anzianità - Principio di non discriminazione)
2011/C 186/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Parti
Ricorrente: David Montoya Medina
Convenuti: Fondo de Garantia Salarial e Universidad de Alicante
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Interpretazione dell’allegato, clausola 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 75 del 10 luglio 1999) — Contratti di lavoro del personale docente e dei ricercatori presso le università pubbliche Esclusione da taluni benefici dei contratti a tempo determinato
Dispositivo
La clausola 4, n. 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che riserva, senza giustificazioni obiettive, la possibilità di percepire un supplemento di anzianità solamente ai professori dottori a contratto, escludendola invece per gli assistenti dottori, quando, rispetto alla percezione del supplemento in questione, tali due categorie di lavoratori si trovano in situazioni analoghe.
25.6.2011 |
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C 186/10 |
Ordinanza della Corte 14 marzo 2011 — Ravensburger AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Educa Borras SA
(Causa C-370/10 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio figurativo EDUCA Memory game - Domande di dichiarazione di nullità del titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali MEMORY - Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 - Impedimenti relativi alla registrazione)
2011/C 186/17
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ravensburger AG (rappresentanti: avv.ti H. Harte-Bavendamm e M. Goldmann)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), Educa Borras SA
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, Ravensburger/UAMI (T-243/08), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali «MEMORY», per prodotti rientranti nella classe 28, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 8 aprile 2008, R 597/2007-2, che annulla la decisione della divisione di annullamento, la quale ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente contro il marchio figurativo «EDUCA Memory game», per prodotti rientranti nella classe 28
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ravensburger AG è condannata alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/11 |
Ricorso proposto il 28 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno di Danimarca
(Causa C-95/11)
2011/C 186/18
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, agente, H. Peytz, avvocato)
Convenuto: Regno di Danimarca
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che il Regno di Danimarca, avendo ammesso soggetti diversi dai soggetti passivi dell'IVA a partecipare ad un gruppo IVA, ha violato gli obblighi incombentigli in forza degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1) |
— |
condannare il Regno di Danimarca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Al fine di realizzare una semplificazione amministrativa e di prevenire talune forme di abuso, la direttiva sull'IVA consente agli Stati membri di considerare due o più soggetti passivi dell'IVA come un unico soggetto passivo. A giudizio della Commissione, la direttiva non consente a soggetti diversi dai soggetti passivi dell'IVA di partecipare ad un simile gruppo IVA e di rientrare quindi nei diritti e negli obblighi che valgono per i soggetti passivi. La normativa danese che attribuisce a soggetti diversi dai soggetti passivi la possibilità di partecipare ad un gruppo IVA non è quindi conforme alla direttiva.
(1) GU L 347, pag. 1.
25.6.2011 |
IT |
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C 186/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 18 marzo 2011 — Tyrolean Airways Tiroler Gesellschaft mbH/Betriebsrat der Tyrolean Airways Tiroler Lufhfahrt Gesellschaft mbH
(Causa C-132/11)
2011/C 186/19
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Innsbruck
Parti
Appellante: Tyrolean Airways Tiroler Gesellschaft mbH
Appellato: Betriebsrat der Tyrolean Airways Tiroler Lufhfahrt Gesellschaft mbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell’Unione vigente, ed in particolare l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali (in combinato disposto con l’art. 6, n. 1, TUE), il principio generale di diritto dell’Unione (art. 6, n. 3, TUE) del divieto di discriminazioni fondate sull’età e gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE (1) ostino a una disciplina nazionale contenuta in un contratto collettivo che discrimini indirettamente le lavoratrici più anziane in quanto prende in considerazione, ai fini della determinazione del livello di inquadramento nel contratto collettivo e quindi della retribuzione, soltanto le competenze e conoscenze che esse hanno maturato come assistenti di volo presso una determinata compagnia aerea, e non anche le competenze e conoscenze di identico contenuto acquisite presso un’altra compagnia aerea del medesimo gruppo. Se questo valga anche per i contratti di lavoro stipulati prima del 1° dicembre 2009. |
2) |
Se un giudice nazionale possa trattare come parzialmente nulla e disapplicare, in forza dell’effetto diretto orizzontale del diritto dell’Unione, una clausola di un contratto di lavoro individuale che si ponga indirettamente in contrasto con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, con il principio generale di diritto dell’Unione del divieto di discriminazioni fondate sull’età e/o con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE, per analogia con la causa Rieser (2) e come nella giurisprudenza relativa agli accordi contrastanti con il diritto della concorrenza nella causa Béguelin (3). |
(1) Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
(2) Sentenza 5 febbraio 2004, causa C-157/02, Racc. pag. I-1477.
(3) Sentenza 25 novembre 1971, causa C-22/71 (Racc. pag. 949).
25.6.2011 |
IT |
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C 186/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 21 marzo 2011 — Compass-Datenbank GmbH/Repubblica d’Austria
(Causa C-138/11)
2011/C 186/20
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Compass-Datenbank GmbH
Resistente: Repubblica d’Austria
Con l'intervento di: Bundeskartellanwalt, Bundeswettbewerbsbehörde
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che una pubblica autorità svolge un’attività imprenditoriale, qualora memorizzi in una banca dati (il registro delle imprese) i dati comunicati dalle imprese in base a obblighi legali di notificazione e, a pagamento, concede la consultazione e/o consente la produzione di stampe, ma ne vieti qualsiasi impiego ulteriore. In caso di soluzione negativa della questione sub 1): |
2) |
Se sussista attività imprenditoriale allorquando la pubblica autorità, invocando il diritto sui generis in qualità di costitutore di una banca dati, vieti qualsiasi impiego che vada oltre la concessione della consultazione e la produzione di stampe. In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1) o sub 2): |
3) |
Se l’art. 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che i principi sanciti nelle sentenze 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91, Magill TV Guide, Racc. pag. I-743 nonché 29 aprile 2004, causa C-418/01, I.M.S. Health, Racc. pag. I-5039, («dottrina delle infrastrutture essenziali») devono essere applicati anche qualora non sussista alcun «mercato a monte», in quanto i dati tutelati vengono raccolti e memorizzati in una banca dati (registro delle imprese) nell’ambito di attività comportanti l’esercizio di pubblici poteri. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad — Varna (Bulgaria) il 28 marzo 2011 — OOD Klub/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna, pri Sentralno Upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite
(Causa C-153/11)
2011/C 186/21
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad — Varna
Parti
Ricorrente: OOD Klub
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna, pri Sentralno Upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 168, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che — dopo che il soggetto passivo ha esercitato il proprio diritto di scelta e ha inserito un immobile, che rappresenta un bene d’investimento, nel patrimonio dell’impresa — si deve presumere (ossia ritenere fino a prova contraria) che tale bene sia utilizzato ai fini delle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo; |
2) |
Se l’art. 168, n. 1, lett. a), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il diritto alla detrazione in occasione dell’acquisto di un immobile che sia stato destinato al patrimonio dell’impresa di un soggetto passivo, sorge immediatamente nel periodo fiscale in cui l’imposta è divenuta esigibile, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’immobile non possa essere utilizzato a causa della mancanza del certificato di agibilità obbligatoriamente previsto dalla legge; |
3) |
Se sia compatibile con la direttiva e con la giurisprudenza concernente l’interpretazione della stessa una prassi amministrativa come quella della Natsionalna Agentsia po Prihodite, secondo cui il diritto alla detrazione fatto valere da soggetti passivi dell’IVA per beni d’investimento da essi acquistati può essere negato con la motivazione che tali beni sono utilizzati dai titolari delle società per fini privati, senza che a tale uso venga applicata l’IVA. |
4) |
Se, in un caso come quello di cui al procedimento principale, alla società, ossia la ricorrente, spetti un diritto a detrazione in occasione dell’acquisto di un immobile (una maisonette a Sofia). |
(1) GU L 347, pag. 1.
25.6.2011 |
IT |
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C 186/13 |
Ricorso proposto il 5 aprile 2011 — Commissione europea/Francia
(Causa C-164/11)
2011/C 186/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Mölls, agente)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le misure necessarie per adeguare il suo sistema di tassazione dell'elettricità alle disposizioni previste dalla direttiva 2003/96/CE (1), nonostante la scadenza del periodo transitorio previsto all'art. 18, n. 10, secondo comma, della direttiva stessa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva; |
— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la Commissione sostiene che, nonostante la scadenza del periodo transitorio assegnato alla convenuta, vale a dire il 1° gennaio 2009, essa non ha ancora adeguato tutti gli elementi del suo sistema di tassazione dell'elettricità alle disposizioni della direttiva. Secondo le autorità francesi, la legge n. 2010-1488 del 7 dicembre 2010, adottata ed entrata in vigore dopo la scadenza del termine assegnato nel parere motivato, recepisce nel diritto interno le disposizioni della suddetta direttiva. Secondo la Commissione, il presente ricorso deve essere accolto in riferimento alla situazione del diritto nazionale applicabile al momento della scadenza del termine stabilito nel parere motivato.
La Commissione rileva che, in ogni caso, la Francia non ha ancora adeguato tutti gli elementi del suo sistema di tassazione dell'elettricità in modo da renderli conformi alle disposizioni della direttiva. Così, la ricorrente respinge la tesi delle autorità nazionali, secondo la quale la direttiva non vieterebbe aumenti dei diritti di accisa a seconda delle zone geografiche interessate. Al contrario, essa stabilirebbe il principio di un'aliquota unitaria per tutti i consumi di elettricità in uno stesso Stato membro ed elencherebbe in modo tassativo, agli artt. 5, 14, 15 e 17, le deroghe a tale principio.
La Commissione respinge inoltre la tesi sostenuta dalle autorità francesi, secondo la quale la «differenziazione tariffaria applicabile» non comporterebbe alcun rischio di frode, non implicherebbe alcun onere supplementare per gli operatori e non costituirebbe un ostacolo all'ingresso di fornitori stranieri sul mercato.
(1) Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51)
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 18 aprile 2011 — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration
(Causa C-179/11)
2011/C 186/23
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)
Resistenti: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE (1), garantisca il diritto di beneficiare delle condizioni minime di accoglienza da essa previste ai richiedenti per i quali uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda di asilo, decida, in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003 (2), di interpellare un altro Stato membro che esso ritenga competente per l’esame della domanda, per l’intera durata della procedura di presa in carico o di ripresa in carico da parte di tale altro Stato membro; |
2) |
in caso di soluzione affermativa di detta questione:
|
(1) Direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).
25.6.2011 |
IT |
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C 186/14 |
Impugnazione proposta il 15 aprile 2011 dalla Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 3 febbraio 2011, causa T-33/05, Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A./Commissione europea
(Causa C-181/11 P)
2011/C 186/24
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, J. Buendía Sierra e Á. Givaja Sanz, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la sentenza impugnata; |
— |
Annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna); |
— |
In subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta all’art. 3 della decisione impugnata, fissando il nuovo importo dell’ammenda in EUR 1 000 e, in subordine, qualora non fosse inflitta la medesima ammenda dei produttori, fissare l’ammenda in EUR 2 905 200, risultato ottenuto dopo l’applicazione dell’attenuante del 40 % del limite massimo del 10 % del fatturato, e ciò indipendentemente dalla riduzione successivamente applicabile alla Cetarsa in seguito alla sua cooperazione nell’indagine come riconosciuto dal Tribunale; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma che nella sentenza impugnata il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto relativamente all’incidenza del contesto giuridico nazionale sulla legittimità della condotta della Cetarsa.
La ricorrente fa altresì valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore snaturando elementi della normativa nazionale vigente all’epoca dell’infrazione che lo avrebbero indotto a considerare, scorrettamente che la condotta dei trasformatori fosse maggiormente dannosa di quella posta in essere dai produttori, e che, con i loro atti, i trasformatori fossero andati al di là di quanto legittimamente consentito.
Da ultimo, la ricorrente sostiene che, diversamente dalle altre imprese coinvolte, la riduzione concessa a seguito dell’incertezza causata dalla legislazione nazionale non ha minimamente inciso sul calcolo dell’ammenda inflitta alla Cetarsa.
25.6.2011 |
IT |
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C 186/14 |
Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-184/11)
2011/C 186/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle decisioni della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1); 11 luglio 2001, 2002/892/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (GU 2002, L 314, pag. 1);: 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2003, L 17, pag. 1); 11 luglio 2001, 2002/806/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (Spagna) (GU 2002, L 314, pag. 35); 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2002, L 314, pag. 26), e 11 luglio 2001, 2002/540/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (Spagna) (GU 2002, L 174, pag. 31) (in prosieguo: le decisioni del 2001), nonché dell’art. 260 TFUE, non avendo adottato tutte le misure necessarie comportate dall’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 14 dicembre 2006, cause riunite da C-485/03 a C-490/03, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-11887; in prosieguo: la “sentenza del 2006”), relativa all’inadempimento degli obblighi incombenti al Regno di Spagna in forza delle menzionate decisioni; |
— |
condannare il Regno di Spagna a pagare alla Commissione una sanzione pecuniaria pari ad EUR 236 044,8 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza del 2006, a partire dal giorno della pronuncia nella presente causa e fino al giorno in cui sia data piena esecuzione alla sentenza del 2006; |
— |
condannare il Regno di Spagna a pagare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo sarà dato dalla moltiplicazione dell’importo giornaliero di EUR 25 817,4 per il numero di giorni in cui si è protratta la violazione e trascorsi a partire dalla data della pronuncia della sentenza del 2006 fino:
|
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione considera che le autorità spagnole non hanno adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2006, poiché non hanno recuperato tutti gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con le decisioni del 2001. In primo luogo, le autorità spagnole hanno ritenuto taluni aiuti individuali compatibili con il mercato [comune] senza che tali aiuti soddisfacessero i requisiti di un regime nazionale approvato dalla Commissione e, in ogni caso, senza che soddisfacessero i requisiti indicati dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9). In secondo luogo, le autorità spagnole hanno applicato a taluni beneficiari una detrazione di importo pari fino a EUR 100 000 per beneficiario per un periodo di tre anni, senza osservare le previsioni relative agli aiuti de minimis. In terzo luogo, in alcuni casi le autorità spagnole hanno applicato retroattivamente detrazioni fiscali stabilite in norme tributarie spagnole senza che fossero soddisfatto tutti i requisiti fissati dalla legislazione spagnole per l’applicazione di tali detrazioni. Da ultimo, in quarto luogo, non tutti gli ordini di pagamento emessi dalle autorità spagnole sono stati liquidati dai beneficiari di aiuti illegali. Secondo i calcoli della Commissione gli importi ancora da recuperare costituiscono approssimativamente l’78 % del totale degli aiuti illegittimi da recuperare.
25.6.2011 |
IT |
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C 186/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 20 aprile 2011 — Stanleybet International LTD, William Hill Organization Ltd e William Hill Plc/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e Ypourgos Politismou
(Causa C-186/11)
2011/C 186/26
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrenti: Stanleybet International LTD, William Hill Organization Ltd e William Hill Plc
Convenuti: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e Ypourgos Politismou
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con le disposizioni degli artt. 43 e 49 del Trattato CE una normativa nazionale che, allo scopo di limitare l’offerta di giochi d’azzardo, attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo ad un’unica impresa, costituita in forma di società per azioni e quotata in borsa, a maggior ragione allorché tale impresa pubblicizza i giochi d’azzardo che organizza, estende la propria attività in altri Stati, i giocatori partecipano liberamente e l’importo massimo della scommessa e della vincita è determinato per schedina e non per giocatore. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se sia compatibile con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE una normativa nazionale che, perseguendo di per sé la lotta alla criminalità attraverso l’esercizio di un controllo sulle imprese operanti nel settore di cui trattasi, in modo da assicurare che tali attività si svolgano esclusivamente all’interno di circuiti controllati, attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo ad un’unica impresa, anche qualora tale attribuzione abbia l’effetto parallelo di sviluppare illimitatamente la relativa offerta; oppure se occorra, in ogni caso, e affinché tale restrizione venga considerata idonea al conseguimento dello scopo della lotta alla criminalità, che lo sviluppo dell’offerta sia comunque controllato, cioè si mantenga entro la misura necessaria al perseguimento di tale scopo e non la ecceda. Nel caso in cui detto sviluppo debba essere comunque controllato, se, in tale prospettiva, esso possa considerarsi controllato qualora in tale settore venga attribuito un diritto esclusivo ad un ente dotato delle caratteristiche elencate nella prima questione pregiudiziale. Infine, nel caso in cui si ritenga che l’attribuzione del diritto esclusivo in parola conduca a uno sviluppo controllato dell’offerta dei giochi d’azzardo, se l’attribuzione ad una sola impresa vada oltre quanto necessario, nel senso che il medesimo scopo può essere utilmente perseguito anche con l’attribuzione di tale diritto a più di un’impresa. |
3) |
Qualora, con riferimento alle due questioni pregiudiziali precedenti, si ritenesse che l’attribuzione, con le disposizioni nazionali in questione, di un diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo non sia compatibile con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE: a) se sia ammissibile, ai sensi di dette disposizioni del Trattato, che le autorità nazionali omettano di esaminare, nel corso di un periodo transitorio, necessario all’adozione di disposizioni compatibili con il Trattato CE, le domande relative all’avvio di tali attività presentate da soggetti stabiliti in altri Stati membri; b) in caso di risposta affermativa, sulla base di quali criteri si determini la durata di tale periodo transitorio; c) se non si ammette un periodo transitorio, sulla base di quali criteri le autorità nazionali debbano valutare le relative domande. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/16 |
Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-189/11)
2011/C 186/27
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e C. Soulay, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:
— |
avendo applicato il regime speciale delle agenzie di viaggio nei casi in cui i servizi di viaggio erano stati venduti ad una persona diversa dal viaggiatore; |
— |
avendo escluso dall’applicazione del citato regime le vendite al pubblico effettuate da agenzie di viaggio dettaglianti che gestiscono in nome proprio nei confronti dei viaggiatori viaggi organizzati da agenzie organizzatrici [tour operator]; |
— |
avendo autorizzato le agenzie di viaggio, in determinate circostanze, a stipulare nella fattura una quota complessiva che non è collegata all’IVA che effettivamente si ripercuote sul cliente, e, avendo autorizzato quest’ultimo, quando sia soggetto passivo, a dedurre detta quota complessiva dall’IVA da versare, e |
— |
avendo autorizzato le agenzie di viaggio, in quanto ricomprese nel regime speciale, a determinare la base imponibile dell’imposta in modo forfettario per ogni periodo d’imposta, |
il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 306-310, 226, 168 e 73 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione considera che l’applicazione fatta dal Regno di Spagna del Regime speciale delle agenzie di viaggio, in quanto non si limita ai servizi prestati ai viaggiatori, come stabilito dalla direttiva, ma si estende anche alle operazioni realizzate fra agenzie di viaggio, viola le disposizioni della normativa in materia di IVA.
Inoltre, nemmeno l’esclusione dal menzionato regime speciale delle vendite al pubblico effettuate da agenzie di viaggio dettaglianti che gestiscono in nome proprio viaggi organizzati da agenzie organizzatrici [tour operator] trova fondamento nella direttiva, poiché tali attività rientrano, senza alcun dubbio a parere della Commissione, nelle attività soggette al regime speciale.
La Commissione considera che parimenti contrarie alla direttiva IVA sono le norme spagnole che consentono alle agenzie di viaggio, senza base di sorta nella direttiva in parola, di considerare nella fattura una quota forfettaria che non è collegata all’IVA che effettivamente si ripercuote sul cliente, nonché quelle che consentono a quest’ultimo, qualora sia soggetto passivo, di dedurre la menzionata quota forfettaria dall’IVA da versare, così come quelle che consentono alle agenzie di viaggio, in quanto siano soggette al regime speciale, a determinare la base imponibile dell’imposta in modo forfettario per ogni periodo d’imposta.
(1) GU L 347, pag. 1.
25.6.2011 |
IT |
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C 186/16 |
Impugnazione proposta il 28 aprile 2011 dalla Lan Airlines, SA avverso la sentenza del Tribunale 8 febbraio 2011, causa T-194/09, Lan Airlines, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA
(Causa C-198/11 P)
2011/C 186/28
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Lan Airlines, SA (rappresentante: E. Armijo Chávarri, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare integralmente la sentenza del Tribunale 8 febbraio 2011; |
— |
Pronunciare una nuova sentenza nel merito della causa (la opposizione proposta a suo tempo dalla LAN Airlines, SA avverso la richiesta di marchio comunitario della Air Nostrum riguardo al marchio distintivo denominativo LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM) o rinvii la causa dinanzi al Tribunale affinché questo si pronunci sulla stessa; |
— |
Condannare in ogni caso l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Errore nell’interpretazione da parte del Tribunale di quanto disposto all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1) [attuale regolamento n. 207/09 (2)]
Il ricorso fa valere la violazione, da parte della sentenza impugnata, della giurisprudenza che afferma che la valutazione complessiva del rischio di confusione deve basarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti qualora siffatti componenti sia tali da dominare, di per sé soli, l’immagine del marchio complesso.
Ad avviso della ricorrente il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi rilevanti del caso (sostanzialmente le specificità del settore, la natura della domanda di marchio comunitario e il criterio della percezione del consumatore interessato) nella valutazione dell’effettiva incidenza dell’elemento «LAM» che integra la domanda del marchio richiesto nella percezione del medesimo da parte del consumatore medio spagnolo.
Secondo la ricorrente la corretta valutazione delle circostanze del caso avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere che la domanda del marchio richiesto sarebbe percepita, innanzitutto e soprattutto, con riferimento all’acronimo «LAM», e a porre a confronto tale domanda di marchio con i marchi della ricorrente partendo da detto elemento.
La premessa su cui si basa il ricorso proposto è che, se il Tribunale avesse ammesso siffatto punto, esso avrebbe valutato la sussistenza di un rischio di confusione fra la domanda del marchio richiesto «LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO» e i marchi della ricorrente «LAN».
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
25.6.2011 |
IT |
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C 186/17 |
Ordinanza del presidente della Corte 1o marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica di Estonia
(Causa C-408/10) (1)
2011/C 186/29
Lingua processuale: l'estone
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
25.6.2011 |
IT |
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C 186/17 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 9 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Canarias) — María Luisa Gómez Cueto/Administración del Estado
(Causa C-517/10) (1)
2011/C 186/30
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte di giustizia ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
25.6.2011 |
IT |
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C 186/17 |
Ordinanza del presidente della Corte 11 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Kashayar Khavand/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-563/10) (1)
2011/C 186/31
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
25.6.2011 |
IT |
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C 186/18 |
Sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 — Buczek Automotive/Commissione
(Causa T-1/08) (1)
(Aiuti di Stato - Ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca - Recupero di crediti pubblici - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune e che ne dispone il recupero - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Nozione di aiuto di Stato - Criterio del creditore privato)
2011/C 186/32
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Buczek Automotive sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentanti: inizialmente T. Gackowski, successivamente D. Szlachetko-Reiter e infine J. Jurczyk, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Gross, M. Kaduczak, A. Stobiecka-Kuik e K. Herrmann, successivamente A. Stobiecka-Kuik, K. Herrmann e T. Maxian Rusche, agenti)
Parte interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Niechciała, successivamente M. Krasnodębska-Tomkiel e M. Rzotkiewicz, agenti)
Oggetto
Annullamento parziale della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, 2008/344/CE, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek (GU 2008, L 116, pag. 26).
Dispositivo
1) |
L’art. 1 della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, 2008/344/CE, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek, è annullato. |
2) |
L’art. 3, nn. 1 e 3, e gli artt. 4 e 5 della decisione 2008/344 sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Buczek Automotive sp. z o.o. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Buczek Automotive, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
4) |
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/18 |
Sentenza del Tribunale 16 maggio 2011 — Atlas Transport/UAMI — Atlas Air (ATLAS)
(Causa T-145/08) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo ATLAS - Marchio Benelux figurativo anteriore atlasair - Requisiti di forma - Presentazione di una memoria contenente i motivi del ricorso - Sospensione del procedimento amministrativo - Art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 60 del regolamento (CE) n. 207/2009] - Regola 20, n. 7, del regolamento (CE) n. 2868/95)
2011/C 186/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Atlas Air, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente R. Dissmann, successivamente R. Dissmann e J. Guhn, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007-1), relativa a un procedimento di nullità tra l’Atlas Air, Inc. e l’Atlas Transport GmbH
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Atlas Transport GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e quelle dell’Atlas Air Inc. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/19 |
Sentenza del Tribunale 12 maggio 2011 — Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d’agglomération du Douaisis/Commissione
(Cause riunite T-267/08 e T-268/08) (1)
(Aiuti di Stato - Costruzione di materiale ferroviario - Anticipi rimborsabili - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Adattamento delle conclusioni - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Risorse di stato - Imputabilità allo Stato - Criterio dell’investitore privato - Impresa in difficoltà)
2011/C 186/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Région Nord-Pas-de-Calais (Francia) (rappresentanti: avv.ti M. Cliquennois e F. Cavedon) (causa T-267/08); e Communauté d’agglomération du Douaisis (Francia) (rappresentanti: avv.ti M.Y. Benjamin e D. Rombi) (causa T-279/08)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Inizialmente, domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 aprile 2008, C(2008) 1089 def. Relativa all’aiuto di Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007) a cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Arbel Fauvet Rail SA, e, successivamente, domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4112 def., relativo all’aiuto di Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007) a cui la Francia ha dato esecizione a favore della Arbel Fauvet Rail
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sulle domande di annullamento della decisione della Commissione 2 aprile 2008, C(2008) 1089 def., relativa all’aiuto di Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007) a cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Arbel Fauvet Rail SA. |
2) |
I ricorsi sono respinti. |
3) |
La Commissione europea è condannata alle spese, ad eccezione di quelle esposte dalla regione Nord-Pas-de-Calais e dala communauté d’agglomération du Douaisis, successivamente alla comunicazione a queste ultime della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4112 def., relativa all’aiuto di Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007) a cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Arbel Fauvet Rail, che ha ritirato la decisione C(2008) 1089 def. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/19 |
Sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 — Elf Aquitaine/Commissione
(Causa T-299/08) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato del clorato di sodio - Decisione che dichiara un’infrazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE - Imputabilità del comportamento illecito - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Principio di individualità delle pene e delle sanzioni - Principio di legalità delle pene - Presunzione d’innocenza - Principio di buona amministrazione - Principio della certezza del diritto - Sviamento di potere - Ammende - Circostanza aggravante - Deterrenza - Circostanza attenuante - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Valore aggiunto significativo)
2011/C 186/35
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: avv.ti É. Morgan de Rivery e S. Thibault-Liger)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, É. Gippini Fournier e R. Sauer, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), nella parte in cui tale decisione la riguarda e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione degli importi delle ammende che le sono state irrogate con tale decisione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Elf Aquitaine SA è condannata alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/20 |
Sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 — Arkema France/Commissione
(Causa T-343/08) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato del clorato di sodio - Decisione che dichiara un’infrazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Circostanza aggravante - Recidiva - Circostanza attenuante - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Valore aggiunto significativo)
2011/C 186/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Arkema France (Colombes, Francia) (rappresentanti: inizialmente A. Winckler, S. Sorinas e H. Kanellopoulos, poi avv.ti S. Sorinas, E. Jégou e M. Sabeva)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, É. Gippini Fournier e R. Sauer, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), nella parte in cui tale decisione riguarda l’Arkema France e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione degli importi delle ammende che sono state irrogate a quest’ultima con tale decisione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Arkema France è condannata alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/20 |
Sentenza del Tribunale 5 maggio 2011 — Olymp Bezner/UAMI — Bellido (Olymp)
(Causa T-203/09) (1)
(Marchio comunitario - Dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo Olymp - Marchio nazionale figurativo anteriore OLIMPO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Art. 8, n. 1, lett. b) e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), e art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2011/C 186/37
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Olymp Bezner GmbH & Co. KG (Bietigheim-Bissingen, Germania) (rappresentanti:avv.ti M. Eck e J. Dönch)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Miguel Bellido, SA (Manzanares, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 marzo 2009 (procedimento R 531/2008-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Miguel Bellido, SA e la Olymp Bezner GmbH & Co. KG.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto |
2) |
La Olymp Bezner GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/21 |
Sentenza del Tribunale 5 maggio 2011 — Olymp Bezner/UAMI — Bellido (OLYMP)
(Causa T-204/09) (1)
(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo OLYMP - Marchio nazionale figurativo anteriore OLIMPO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2011/C 186/38
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Olymp Bezner GmbH & Co. KG (Bietigheim-Bissingen, Germania) (rappresentanti: M. Eck e J. Dönch, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Miguel Bellido, SA (Manzanares, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 5 marzo 2009 (procedimento R 598/2008-2), relativa ad una procedura di opposizione tra Miguel Bellido, SA e Olymp Bezner GmbH & Co. KG
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Olymp Bezner GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/21 |
Sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e a./UAMI (TXAKOLI)
(Causa T-341/09) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario collettivo denominativo TXAKOLI - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Art. 66, n. 2, del regolamento n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009)
2011/C 186/39
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava (Amurrio, Spagna); Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia (Leioa, Spagna), e Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria (Getaria, Spagna) (rappresentanti: J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 4 giugno 2009 (procedimento R 197/2009-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo TXAKOLI come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava, il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia e il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria sono condannati alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/22 |
Sentenza del Tribunale 5 maggio 2011 — CheapFlights International/UAMI — Cheapflights (Cheapflights)
(Causa T-460/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Cheapflights - Marchio nazionale figurativo anteriore CheapFlights - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 186/40
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CheapFlights International Ltd (Ballybofey, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e H. Hartwig)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cheapflights Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, Queen’s Counsel)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 31 agosto 2009 (procedimento R 1356/2007-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la CheapFlights International Ltd e la Cheapflights Ltd
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 31 agosto 2009 (procedimento R 1356/2007-4) è annullata. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
L'UAMI e la Cheapflights Ltd sono condannate alle spese, comprese quelle sostenute dalla CheapFlights International Ltd nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/22 |
Sentenza del Tribunale 5 maggio 2011 — CheapFlights International/UAMI — Cheapflights (Cheapflights con aereo nero)
(Causa T-461/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Cheapflights con aereo nero - Marchio internazionale figurativo anteriore CheapFlights - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 186/41
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CheapFlights International Ltd (Ballybofey, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e H. Hartwig)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cheapflights Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, Queen’s Counsel)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 31 agosto 2009 (procedimento R 1607/2007-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la CheapFlights International Ltd e la Cheapflights Ltd
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 31 agosto 2009 (procedimento R 1607/2007-4) è annullata. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
L'UAMI e la Cheapflights Ltd sono condannate alle spese, comprese quelle sostenute dalla CheapFlights International Ltd nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/23 |
Sentenza del Tribunale 12 maggio 2011 — Commissione/New Acoustic Music e Hildibrandsdottir
(Causa T-464/09) (1)
(Clausola compromissoria - Contratto di partecipazione finanziaria stipulato nell’ambito del programma-quadro “Cultura 2000” - Svolgimento dell’azione “European Music Roadwork” - Inadempimento del contratto - Rimborso di una parte delle somme anticipate - Irricevibilità parziale del ricorso - Procedimento in contumacia - Gratuito patrocinio)
2011/C 186/42
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A.-M. Rouchaud-Joët e N. Bambara, agenti, assistiti dal sig. C. Erkelens, avocat)
Convenute: New Acoustic Music Association (Orpington, Regno Unito) e Anna Hildur Hildibrandsdottir (Orpington)
Oggetto
Ricorso della Commissione, basato su una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, teso a ottenere la condanna della New Acoustic Music Association e della sig.ra Hildibrandsdottir al rimborso di una parte degli anticipi versati, nonché degli interessi di mora, in esecuzione del contratto n. 2003-1895/001-001, per lo svolgimento dell’azione «CLT2003/A1/GB-317 — European Music Roadwork», nell'ambito del programma-quadro «Cultura 2000», istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 febbraio 2000, n. 508/2000/CE (GU L 63, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la New Acoustic Music Association. |
2) |
La sig.ra Anna Hildur Hildibrandsdottir è condannata a rimborsare alla Commissione europea, nella sua qualità di associata alla New Acoustic Music Association, la somma di EUR 31 136,23, aumentata degli interessi di mora al tasso del 7,70 % annuo a far data dal 14 gennaio 2008 fino al completo pagamento della somma dovuta. |
3) |
La sig.ra Hildibrandsdottir è condannata alle spese. |
4) |
La domanda di gratuito patrocinio della sig.ra Hildibrandsdottir è respinta. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/23 |
Sentenza del Tribunale 12 maggio 2011 — Jager & Polacek/UAMI (REDTUBE)
(Causa T-488/09) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo REDTUBE - Marchio nazionale anteriore non registrato Redtube - Mancato pagamento entro il termine della tassa d’opposizione - Decisione che dichiara che l’opposizione si considera come non presentata - Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 2869/95 - Tutela del legittimo affidamento - Regola 17 del regolamento (CE) n. 2868/95 - Procedimento ex parte - Art. 8, n. 2, del regolamento (CE) n. 216/96 - Regola 18 del regolamento n. 2868/95 - Natura giuridica di una comunicazione dell’UAMI che rende noto che un’opposizione è stata dichiarata ricevibile - Regola del parallelismo di forme e dell’actus contrarius - Art. 80 del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 186/43
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Jager & Polacek GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Renck, V. von Bomhard e T. Dolde)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 29 settembre 2009 (procedimento R 442/2009-4), relativa ad un'opposizione tra la Jager & Polacek GmbH e la RT Mediasolutions s.r.o.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Jager & Polacek GmbH è condannata alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/24 |
Sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 — Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia»/UAMI (υγεία)
(Causa T-7/10) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo (υγεία) - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo e carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo acquisito attraverso l’uso - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 186/44
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia» AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv. K. Alexiou e S. Foteas)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel marcato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 4 novembre 2009 (procedimento R 190/2009-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo υγεία come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Diagnostico kai Therapeftiko Kentro Athinon «Ygeia» AE è condannato alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/24 |
Sentenza del Tribunale 5 maggio 2011 — SIMS — École de ski internationale/UAMI — SNMSF (esf école du ski français)
(Causa T-41/10) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo esf école du ski français - Impedimenti assoluti alla registrazione - Emblema di uno Stato - Art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Art. 6 ter della convenzione di Parigi - Marchio che può indurre in errore il pubblico - Art. 7, n. 1, lett. g), del regolamento n. 207/2009)
2011/C 186/45
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Syndicat international des moniteurs de ski — École de ski internationale (SIMS — École de ski internationale) (Albertville, Francia) (rappresentante: avv. L. Raison-Rebufat)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Folliard-Monguiral, poi A. Folliard-Monguiral e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) (Meylan, Francia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 novembre 2009 (procedimento R 235/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il Syndicat international des moniteurs de ski — École de ski internationale (SIMS — École de ski internationale) e il Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Syndicat international des moniteurs de ski — École de ski internationale (SIMS — École de ski internationale) è condannato alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
3) |
Il Syndicat national des moniteurs du ski français sopporterà le proprie spese. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/25 |
Sentenza del Tribunale 11 maggio 2011 — Flaco-Geräte/UAMI — Delgado Sánchez (FLACO)
(Causa T-74/10) (1)
(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo FLACO - Marchio nazionale denominativo anteriore FLACO - Impedimento relativo alla registrazione - Identità dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Richiesta di prova dell'uso serio del marchio anteriore avanzata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95)
2011/C 186/46
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Flaco-Geräte GmbH (Gütersloh, Germania) (rappresentante: avv. M. Wirtz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Jesús Delgado Sánchez (Socuellamos, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 novembre 2009 (caso R 86/2009-2), relativa ad una procedura di opposizione tra il sig. Jesús Delgado Sánchez e la Flaco-Geräte GmbH
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Flaco-Geräte GmbH è condannata alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/25 |
Sentenza del Tribunale 10 maggio 2011 — Emram/UAMI — Guccio Gucci (G)
(Causa T-187/10) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo G - Marchi nazionale e comunitario figurativi anteriori G - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2011/C 186/47
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maurice Emram (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. M. Benavï)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Guccio Gucci SpA (Firenze, Italia) (rappresentante: avv. F. Jacobacci)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 febbraio 2010 (procedimento R 1281/2008-1), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Guccio Gucci SpA e il sig. Maurice Emram.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Maurice Emram è condannato alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/26 |
Ordinanza del Tribunale 5 maggio 2011 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-402/09 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee - Procedura di riconoscimento della natura professionale di una malattia - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)
2011/C 186/48
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis Kayser, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima sezione) 20 luglio 2009, causa F-86/07, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è in parte manifestamente irricevibile e in parte respinta in quanto manifestamente infondata. |
2) |
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente impugnazione. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/26 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 11 maggio 2011 — Cahier e altri/Consiglio e Commissione
(Causa T-195/11 R)
(Procedimento sommario - Responsabilità extra contrattuale - Domanda di provvedimenti d’urgenza - Irricevibilità parziale - Insussistenza dell’urgenza)
2011/C 186/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedenti: Jean-Marie Cahier (Montchaude, Francia) e gli altri 28 richiedenti i cui nomi compaiono in allegato all’ordinanza (rappresentante: avv. C.-É. Gudin)
Resistenti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: É. Sitbon Bercain e P. Mahnič Bruni, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi, B. Schima e M. Vollkommer, agenti)
Oggetto
Domanda di provvedimenti d’urgenza e di sospensione dell’esecuzione dell’art. 28 del regolamento (CE) del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), come mantenuto in vigore dall’art. 128, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio del 29 aprile 2008, n. 479, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148, pag. 1)
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti d’urgenza è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/26 |
Impugnazione proposta il 1o aprile 2011 dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 20 gennaio 2011, causa F-121/07, Strack/Commissione
(Causa T-197/11 P)
2011/C 186/50
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e B. Eggers, agenti)
Altra parte nel procedimento: Guido Strack (Colonia, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 20 gennaio 2011, causa F-121/07, Strack/Commissione, nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica respinge l'eccezione di incompetenza della Commissione; |
— |
condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce il seguente motivo.
Violazione del diritto dell'Unione, in particolare della ripartizione di competenze tra il Tribunale ed il Tribunale della funzione pubblica in quanto tribunale specializzato, come risulta dall'art. 270 TFUE in combinato disposto con l'art. 91, n. 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, dall'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), nonché dall'art. 256, n. 1, prima frase, TFUE e dall'art. 62 bis e dall'art. 1 dell'allegato I dello Statuto della Corte.
— |
Ai sensi delle suddette disposizioni, il Tribunale della funzione pubblica non sarebbe competente in generale per tutte le liti tra l'Unione ed una persona alla quale si applica lo Statuto, bensì solo per le liti relative alla legittimità di un atto che arrechi pregiudizio a tale persona ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. |
— |
Se un funzionario presenta una domanda di accesso a documenti, esso agirebbe come un comune cittadino ai sensi del regolamento n. 1049/2001. Esso, ai sensi del regolamento, avrebbe a disposizione uno speciale sistema di rimedi giurisdizionali con un ricorso per annullamento dinanzi al Tribunale. I meccanismi di ricorso dello Statuto e del regolamento sulla trasparenza sarebbero per definizione incompatibili. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/27 |
Ricorso proposto il 28 marzo 2011 — Transports Schiocchet — Excursions/Consiglio e Commissione
(Causa T-203/11)
2011/C 186/51
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers, Francia) (rappresentante: avv. É. Deshoulières)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
condannare in solido il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea a risarcire alla SARL Transport Schiocchet — Excursions il danno da essa subito, pari a EUR 8 372 483; |
— |
dichiarare che tali somme produrranno interessi al tasso legale a partire dalla notifica alla Commissione europea del precedente ricorso per risarcimento del danno; |
— |
porre a carico del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, sulla base dell’art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale, le spese sopportate dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere sentito dal giudice e, in particolare, dell’obbligo degli organi dell’Unione europea di prevedere rimedi effettivi in caso di violazione dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione europea. La ricorrente deduce l’assenza, da un lato, di una sanzione nei confronti degli Stati membri e dei vettori non inclini a osservare la procedura di autorizzazione istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 684/92 (1) e, dall’altro, di un sistema di compensazione per i vettori che si sottopongono a tale procedura di autorizzazione. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 94-96 TFUE in quanto la Commissione avrebbe dovuto verificare la corretta applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 684/92, individuare effettivamente gli operatori che si sono sottratti al regime di autorizzazione previsto dal regolamento e porre fine alle discriminazioni derivanti dall’applicazione del regolamento. La ricorrente fa riferimento all’assenza di misure necessarie adottate dalla Commissione per l’esecuzione del regolamento in questione nonostante le numerose denunce depositate dalla ricorrente che provano il fatto che la Commissione ne era a conoscenza. Tale inazione della convenuta, benché la stessa fosse effettivamente a conoscenza della situazione pregiudizievole della ricorrente, costituirebbe un inadempimento grave e manifesto che genera una violazione sufficientemente qualificata degli artt. 94-96 TFUE. |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1992, n. 684, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74, pag. 1)
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/28 |
Ricorso proposto il 7 aprile 2011 — Germania/Commissione
(Causa T-205/11)
2011/C 186/52
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale tedesca (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione 26 gennaio 2011, C(2011) 275 def., caso «Aiuto di Stato C 7/10 — KStG, Sanierungsklausel»; |
— |
in subordine: annullare parzialmente la decisione della Commissione 26 gennaio 2011, caso «Aiuto di Stato C 7/10 — KStG, Sanierungsklausel», nella parte in cui, all'art. 2 della decisione, la Commissione ha stabilito che i singoli aiuti concessi sono complessivamente incompatibili con il mercato interno e vanno interamente recuperati, qualora l'aiuto ecceda EUR 500 000; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
— |
Motivo a sostegno della domanda principale Primo motivo: violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE — Mancanza di selettività, non essendo previste eccezioni rispetto al sistema di riferimento determinante La clausola di risanamento (in prosieguo: «Sanierungsklausel») dell’art. 8c, n. 1a, della legge tedesca relativa all'imposta sulle società («Körperschaftsteuergesetz», in prosieguo: «KStG»), concernente il riporto delle perdite di imprese che vengono acquisite da un'altra impresa a scopo di risanamento, non sarebbe selettiva. Non si tratterebbe di una regolamentazione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, poiché non verrebbe statuita alcuna eccezione rispetto al sistema di riferimento determinante. Secondo motivo: violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE — Manifesto errore di valutazione in relazione al carattere generale della misura Nell'esaminare la questione se, per quanto riguarda la «Sanierungsklausel» dell'art. 8c, n. 1a, KStG, si tratti o meno di una misura di carattere generale, la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione, avendo applicato un metodo di verifica inadatto e non avendo esaminato se la «Sanierungsklausel», da un punto di vista economico generale, sia basata su circostanze orizzontali, cosicché essa possa andare a vantaggio trasversalmente di ogni impresa sul territorio della Repubblica federale tedesca e possa di conseguenza essere qualificata come una misura di carattere generale. Terzo motivo: violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE — Mancanza di selettività per non aver ravvisato nella natura e nella struttura interna del sistema fiscale la giustificazione della disciplina La «Sanierungsklausel» dell'art. 8c, n. 1a, KStG non sarebbe selettiva e non costituirebbe pertanto una regolamentazione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, in quanto essa sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura interna del sistema fiscale. |
— |
Motivo a sostegno della domanda in subordine Violazione dell'art. 107, n. 3, TFUE in combinato disposto con il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica La Commissione avrebbe applicato in modo errato l'art. 107, n. 3, TFUE in combinato disposto con la comunicazione della Commissione «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica», in quanto essa avrebbe considerato l'importo di EUR 500 000 di cui all'art. 2 della decisione della Commissione come un limite di esenzione e non come un importo esente. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/28 |
Ricorso proposto il 5 aprile 2011 — MB System/Commissione
(Causa T-209/11)
2011/C 186/53
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: MB System GmbH & Co. KG (Nordhausen, Germania) (rappresentante: avv. G. Brüggen)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione 14 dicembre 2010, C(2010) 8289 def., concernente l’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) concesso dalla Germania al gruppo Biria; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
Erronea valutazione dei fatti:
— |
erronea valutazione dei fatti nella qualificazione dell’impresa come impresa in difficoltà; |
— |
mancata applicazione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'imprese in difficoltà del 1999 nel qualificare l’impresa come impresa in difficoltà e nel verificare il valore della «lettera di patronage vincolante»; |
— |
motivazione insufficiente a giustificare la deroga agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'imprese in difficoltà del 1999 nella qualificazione come impresa in difficoltà e nella verifica del valore della «lettera di patronage vincolante»; |
— |
erronea valutazione nel calcolo degli importi relativi agli aiuti da recuperare in conseguenza della mancata valutazione della «lettera di patronage vincolante» nel calcolo degli importi relativi agli aiuti da recuperare. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/29 |
Ricorso proposto il 12 aprile 2011 — ADEDY e altri/Consiglio dell’Unione europea
(Causa T-215/11)
2011/C 186/54
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atene, Grecia) Sp. Papaspyros (Atene, Grecia), Il. Iliopoulos (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. M. Tsipra)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Consiglio del 20 dicembre 2010«recante modifica della decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza di bilancio e intimante alla Grecia l’adozione di misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L 26 del 29 gennaio 2011 (GU L 26, pag. 15), col n. 2011/57/UE; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Col ricorso in esame i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea del 20 dicembre 2010, «recante modifica della decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza di bilancio e intimante alla Grecia l’adozione di misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L 26 del 29 gennaio 2011 (GU L 26, pag. 15) col n. 2011/57/UE.
A sostegno delle loro asserzioni, i ricorrenti fanno valere i seguenti motivi di annullamento.
In primo luogo, i ricorrenti affermano che la decisione impugnata è stata adottata in violazione delle competenze della Commissione europea e del Consiglio riconosciute dal Trattato. In particolare, conformemente agli artt. 4 e 5 dei Trattati, è sancito il principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Inoltre, ex art. 5, n. 2, dei Trattati, viene espressamente previsto che qualsiasi competenza non attribuita dagli Stati membri all’Unione appartiene agli Stati membri. A norma degli artt. 126 e segg. dei Trattati, le misure che possono essere decise nell’ambito della procedura di disavanzo eccessivo ed incluse nelle relative decisioni non possono essere previste in maniera concreta, tassativa e rigorosa, poiché un potere siffatto non è attribuito dal Trattato al Consiglio.
In secondo luogo, i ricorrenti evidenziano che la decisione impugnata cita, quale fondamento normativo per la sua adozione, gli artt. 126, n. 9, e 136 del Trattato. Tuttavia, l’atto impugnato è stato posto in essere eccedendo le competenze attribuite da tali articoli alla Commissione europea e del Consiglio, semplicemente come una misura di esecuzione di un accordo bilaterale tra i 15 Stati membri dell’Eurozona che hanno deciso di concedere prestiti bilaterali, e la Grecia. Tuttavia, una competenza del Consiglio ad adottare un simile atto non è né riconosciuta né prevista dai Trattati.
In terzo luogo, i ricorrenti sottolineano che la decisione impugnata, introducendo riduzioni degli assegni familiari e collegandole a criteri di reddito, lede diritti patrimoniali garantiti dei ricorrenti e, pertanto, è stata emessa in violazione dell’articolo 1 del 1° Protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
25.6.2011 |
IT |
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C 186/29 |
Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Rautenbach/Consiglio e Commissione
(Causa T-222/11)
2011/C 186/55
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Muller Conrad Rautenbach (Harare, Zimbabwe) (rappresentanti: S. Smith QC, M. Lester, barristers, e W. Osmond, solicitor)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea
Conclusioni
— |
Annullare la decisione del Consiglio 15 febbraio 2011, 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42, pag. 6), nonché il regolamento (UE) della Commissione 23 febbraio 2011, n. 174, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 23), nella parte in cui riguardano il ricorrente; |
— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, con cui si afferma che né il regolamento (UE) della Commissione n. 174/2011 né la decisione del Consiglio 2011/101/PESC possiedono un valido fondamento giuridico, in quanto le istituzioni interessate hanno agito al di fuori delle loro competenze. |
2) |
Secondo motivo, con cui si sostiene che i convenuti non sono competenti a imporre tali misure restrittive nei confronti del ricorrente; in subordine, si asserisce che il coinvolgimento del ricorrente è basato su un errore manifesto di valutazione, in quanto i convenuti sono incorsi in errore nel concludere che le misure restrittive erano giustificate nei suoi confronti. |
3) |
Terzo motivo, con cui si allega che le misure controverse violano i diritti della difesa del ricorrente e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. |
4) |
Quarto motivo, con cui si sostiene che i convenuti non hanno rispettato l’obbligo di motivazione, in quanto la motivazione fornita non è conforme a tale obbligo che incombe alle istituzioni dell’UE. |
5) |
Quinto motivo, con cui si afferma che le misure controverse limitano in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali del ricorrente, in particolare i diritti di proprietà, la libertà d’iniziativa economica e il diritto al rispetto della reputazione e della vita familiare. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/30 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2011 — Spagna/Commissione
(Causa T-235/11)
2011/C 186/56
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione 18 febbraio 2011, C(2011) 1023 def., recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione alle fasi di progetti «Fornitura e montaggio di materiali di linea nella linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Madrid-Lleida» (CCI n. 1999.ES.16.CPT.001) «Linea di alta velocità ferroviaria Madrid-Barcellona. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma, 1a fase)» (CCI n. 2000.ES.16.C.PT.001) «Linea di alta velocità Madrid-Saragoza-Barcellona-Frontiera francese. Accessi a Saragozza» (CCI n. 2000.ES.16.C.PT.003) «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell. Sottotratto X-A (Olérdola — Avinyonet del Penedés» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.007) e «Nuovo accesso ferroviario di alta velocità a Levante. Sottotratto La Gineta-Albacete (Piattaforma)» (CCI n. 2004.ES.16.C.PT.014); |
— |
in via subordinata, annullare parzialmente, nella parte in cui si riferisce alle correzioni applicate alle modifiche menzionate espressamente nei paragrafi del presente ricorso, con riduzione dell’importo della correzione a EUR 27 047 647,00; |
— |
in ogni caso, condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Un primo motivo, fondato sulla violazione dell’art. H, n. 2, dell’allegato II del regolamento del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1), in quanto la Commissione ha emanato la decisione senza rispettare il termine di tre mesi a far data dall’udienza. |
2) |
Un secondo motivo, fondato, per quanto attiene ai contratti di fornitura, sulla violazione, dovuta ad erronea applicazione, dell’art. 20, n. 2, lett. e), della direttiva del Consiglio, 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84) e, nel caso dei contratti d’opera e dei contratti di servizio oggetto di correzione, sulla violazione, dovuta ad erronea applicazione, dell’art. 20, n. 2, lett. f), della stessa direttiva, dal momento che la negoziazione di prestazioni supplementari costituisce un’operazione concettualmente distinta dalla modifica di un contratto in fase di esecuzione prevista dalla normativa spagnola in materia di pubblici appalti e, pertanto, tale modifica non ricade nell’ambio di applicazione della direttiva summenzionata. |
3) |
Un terzo motivo, subordinato al precedente ed esclusivamente per il caso dei contratti d’opera e servizi soggetti a correzione, fondato sulla violazione dell’art. 20, n. 2, lett. f), della direttiva 93/38, in quanto ricorrono tutti i requisiti che consentono alle autorità spagnole di aggiudicare, secondo la procedura negoziata senza pubblicità, i lavori aggiuntivi effettuati nelle cinque fasi del progetto su cui incide la correzione. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/31 |
Impugnazione proposta il 4 maggio 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 febbraio 2011 nella causa F-81/09, Marcuccio/Commissione
(Causa T-238/11 P)
2011/C 186/57
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la sentenza impugnata, laddove il giudice di primo grado: (a) respinse il ricorso di cui fu adito da parte del ricorrente; (b) dispose che i tre quarti delle spese sostenute dal ricorrente nel giudizio di primo grado rimanessero a carico del medesimo; ed inoltre,
|
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione Pubblica (TFP) del 15 febbraio 2011 (causa F-81/09). Questa sentenza ha respinto un ricorso avente per oggetto, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee recante rigetto parziale della sua domanda di versargli gli interessi di mora sugli arretrati della sua indennità di invalidità corrispostigli da detta istituzione e, dall’altra, la condanna della Commissione a versargli una somma corrispondente alla differenza tra l’importo degli interessi di mora calcolato secondo i criteri che a suo avviso dovevano essere applicati e quello effettivamente versato.
1) |
Primo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione della decisione di cui al paragrafo 32 della sentenza impugnata, nonché dell’obbligo di motivazione incombente su ogni istituzione dell’Unione europea (paragrafi 41 al 47 della sentenza impugnata). |
2) |
Secondo motivo, vertente su l’erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione del contenuto della comunicazione datata 8 maggio 2003, di cui al paragrafo 53 della sentenza impugnata. |
3) |
Terzo motivo, vertente su l’erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione della nozione di applicazione di una norma per analogia e delle relative norme di diritto e statuizioni giurisprudenziali (paragrafi 57 e 58 della sentenza impugnata. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla Violazione del principio di diritto patere legem quam ipse feristi, da cui la decisione controversa sarebbe irrimediabilmente affetta, e difetto assoluto di motivazione inerente la ripulsa dell’argomento riguardante la violazione del principio patere legem quam ipse fecisti (in particolare, paragrafo 59 della sentenza impugnata). |
5) |
Quinto motivo vertente sull’illegittimità della reiezione (paragrafi 69 e 70 della sentenza impugnata), della «domanda di condanna pecuniaria», non fosse altro per omessa pronuncia su di una domanda giudiziale del ricorrente riguardante gli interessi compensativi. |
6) |
Sesto motivo vertente sull’illegittimità della reiezione (paragrafi 73 e 76 della sentenza impugnata) della domanda di risarcimento del danno. |
7) |
Settimo motivo vertente sull’illegittimità della condanna del ricorrente a sopportare i tre quarti delle spese di giudizio. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/32 |
Ordinanza del Tribunale 13 maggio 2011 — Commissione/Tornasol Films
(Causa T-338/10) (1)
2011/C 186/58
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
25.6.2011 |
IT |
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C 186/32 |
Ordinanza del Tribunale 4 maggio 2011 — BIA Separations/Commissione
(Causa T-88/11) (1)
2011/C 186/59
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/33 |
Ricorso proposto il 22 aprile 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-17/11)
2011/C 186/60
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. A. Blot)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della convenuta di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente.
Conclusioni della ricorrente
— |
In via principale, annullare la decisione di non rinnovare il suo contratto di agente contrattuale, come emerge implicitamente dalla nota 28 aprile 2010 e, se del caso, la decisione dell’AACC che respinge il reclamo; |
— |
di conseguenza, reintegrare la ricorrente nelle sue funzioni; |
— |
condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata in via provvisoria a EUR 27 000, a titolo di risarcimento del danno materiale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data dell’emananda sentenza; |
— |
condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata in via provvisoria e ex aequo et bono a EUR 15 000 (quindicimila euro), a titolo di risarcimento del danno morale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data dell’emananda sentenza; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/33 |
Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-27/11)
2011/C 186/61
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi, M. Vandenbussche e C. Bernard-Glanz)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento delle decisioni della convenuta che negano l’autorizzazione relativa a prestazioni mediche chieste dal ricorrente per il figlio, il coniuge e per sé stesso.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare le decisioni impugnate e, se del caso, la decisione dell’AACC che respinge il reclamo; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/33 |
Ricorso proposto il 26 marzo 2011 — ZZ/CEDEFOP
(Causa F-31/11)
2011/C 186/62
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)
Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della Direttrice del CEDEFOP con cui si pone fine al rapporto di lavoro con il ricorrente e la domanda volta al risarcimento del danno materiale e morale subito.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della Direttrice del CEDEFOP 14 aprile 2010 con cui si pone fine al rapporto di lavoro con il ricorrente; |
— |
condannare il CEDEFOP a pagargli, a titolo del risarcimento del danno materiale subito in assenza di reintegrazione oppure fino a tale eventuale reintegrazione, la differenza tra, da un lato, la retribuzione e la pensione di cui avrebbe beneficiato se fosse rimasto alle sue dipendenze dopo il 15 novembre 2010 e, dall’altro, le eventuali retribuzioni o indennità di disoccupazione e la pensione di cui beneficerebbe dopo tale data; |
— |
condannare il CEDEFOP a pagargli una somma pari a EUR 35 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito, provvisoriamente quantificato; |
— |
condannare il CEDEFOP alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/34 |
Ricorso presentato il 5 aprile 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-40/11)
2011/C 186/63
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione che fissa le prestazioni alle quali il ricorrente ha diritto a causa dell’invalidità permanente parziale della quale soffre.
Conclusioni del ricorrente
— |
Quatenus opus est, annullare il progetto di decisione datato 2 giugno 2010, promanante dalla convenuta ed inerente alle guarentigie riconosciute al ricorrente ex art. 73 dello Statuto in relazione ad un infortunio di cui quest’ultimo fu vittima in data 17 giugno 2005, annullamento domandato limitatamente a quella parte del progetto di decisione ove si statuì che al ricorrente sarebbe stato versato, come in effetti fu, l’ammontare di 10 682,29 euro; |
— |
annullare la decisione in cui si trasformò il progetto di decisione 2 giugno 2010, allo spirare del termine ex lege dalla notifica del progetto al ricorrente senza che quest’ultimo piatisse la consultazione della commissione medica, annullamento piatito limitatamente a quella parte della decisione controversa ove si statuì che al ricorrente sarebbe stato versato, come in effetti fu, l’ammontare di 10 682,29 euro; |
— |
quatenus oportet, annullare l’atto di ripulsa del reclamo, datato 26 agosto 2010; |
— |
condannare la Commissione europea a versare senza indugio al ricorrente la differenza positiva tra quanto avrebbe dovuto essergli erogato, a titolo dell’art. 73 dello Statuto ed in relazione all’infortunio de quo, e la somma di 10 682,29 euro già erogatagli, ed in più gli interessi sulla differenza suddetta, nella misura del 10 % all’anno con capitalizzazione annuale ed a far tempo dal 24 agosto 2010; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/34 |
Ricorso proposto il 9 aprile 2011 — Honnefelder/ Commissione
(Causa F-42/11)
2011/C 186/64
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. C. Bode)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della Commissione di non iscrivere la ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/26/05.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della convenuta 11 febbraio 2011; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese; |
— |
in via cautelativa, emettere una sentenza contumaciale. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/34 |
Ricorso presentato il 13 aprile 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-44/11)
2011/C 186/65
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
La domanda di condanna della convenuta a versare al ricorrente una somma a titolo di riparazione dei danni che il ricorrente pretende di aver subito a causa della richiesta, rivolta dal medico di fiducia della Commissione al medico del ricorrente, di fornire alcune informazioni.
Conclusioni del ricorrente
— |
Dichiarare l’inesistenza ex lege, ovvero in subordine l’annullamento, della decisione, comunque formatasi, di ripulsa della domanda contenuta nella nota del ricorrente datata 6 marzo 2010; |
— |
quatenus oportet, dichiarare l’inesistenza ex lege, ovvero in subordine l’annullamento, dell’atto, comunque formatosi, di ripulsa da parte della convenuta, del reclamo datato 3 settembre 2010; |
— |
quatenus oportet, accertare che la Dott.ssa M., illo tempore funzionario della Commissione europea: (a) chiese al Dr. U. di farle sapere se il ricorrente «ha un trattamento psicofarmacologico (neurolettici, antidepressori’) in corso e quale, o di quale altro tipo di terapia beneficia»; (b) fece sapere al Dr. U. che «in applicazione delle disposizioni statutarie, applicabili a tutti i funzionari della Commissione europea, il sig. [ZZ] è formalmente residente a Bruxelles dal 1o aprile 2002 e non più in Angola, come deciso dai [suoi] superiori (…) e come è stato ufficialmente notificato al suo paziente»; |
— |
quatenus oportet, accertare l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus ed a fortiori del loro coacervo; |
— |
quatenus oportet, dichiarazione l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus ed a fortiori del loro coacervo |
— |
condannare la convenuta a versare senza indugio al ricorrente la somma di 10 000 euro, ed in più gli interessi sulla somma immediatamente anzidetta, nella misura del 10 % all’anno con capitalizzazione annuale ed a far tempo dal 5 luglio 2010 ovvero quella somma, comprensiva di ogni accessorio, che il Tribunale riterrà giusta ed equa al fine di indennizzare l’attore dai danni de quibus; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/35 |
Ricorso presentato il 14 aprile 2011 — ZZ/BEI
(Causa F-45/11)
2011/C 186/66
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (Rappresentante: L. Isola, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento del rapporto di notazione del ricorrente per l’anno 2009, nella parte in cui non gli attribuisce la nota A o B+ e nella parte in cui non lo propone per la promozione alla funzione D.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare il provvedimento trasmesso in copia il 24.9.10, nella parte in cui il Comitato dei Ricorsi ex art. 22 del regolamento del personale ed ex lettera del 18.3.10, il 22.9.10 ha respinto il ricorso del ricorrente contro il rapporto informativo 2009; |
— |
annullare il rapporto informativo 2009, nella parte valutazione, nonché nella parte in cui non sintetizza il ricorrente con la nota A o la nota B+ e nella parte in cui non lo propone per la promozione alla funzione D; |
— |
annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui sono sicuramente comprese sia le linee guida stabilite dalla direzione HR per sintetizzare il giudizio con una delle prime lettere dell’alfabeto e sia le promozioni decise il 25.03.10 atteso che, alla luce del giudizio espresso dai suoi superiori ed oggi impugnato, la BEI ha omesso di prendere in considerazione il ricorrente al punto «Promotions from Function E to D»; |
— |
annullare le lettere del 17 e 30 novembre 2010, con le quali il Presidente della BEI, nell’ambito del procedimento di conciliazione ex art. 41 del regolamento del personale, ha negato che il ricorrente potesse essere rappresentato da sé stesso e quella del 20.01.2011 con la quale il Direttore Generale HR rifiutava il rimborso della spesa sostenuta per il professionista che l’ha rappresentato; |
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condannare la BEI al risarcimento dei danni morali e materiali, oltre che al rimborso della parcella pagata all’Avv. Gabriele Isola, al pagamento delle spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/35 |
Ricorso proposto il 14 aprile 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-46/11)
2011/C 186/67
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti E. Boigelot e S. Woog)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di archiviare la domanda di assistenza proposta dal ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del Segretario generale della Commissione del 7 giugno 2010 di archiviare la domanda di assistenza del ricorrente del 5 dicembre 2007; |
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condannare la Commissione al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, quantificato nell’importo di EUR 10 000, con riserva di aumento nel corso del procedimento, nonché al rimborso degli oneri finanziari da egli sostenuti nell’ambito del procedimento precontenzionso; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/36 |
Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-49/11)
2011/C 186/68
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. B. Rohde–Liebenau)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della Commissione europea recante rigetto della domanda del ricorrente di rimuovere alcuni documenti dal suo fascicolo medico e la domanda di risarcimento danni.
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale della funzione pubblica voglia:
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annullare la decisione dell’APN 17 gennaio 2011 (n. R/588jlO); |
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ordinare alla Commissione di versare al ricorrente la somma di EUR 363,23 a titolo di rimborso di spese mediche; |
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ordinare alla Commissione di consentire al medico nominato dal ricorrente l’accesso al fascicolo personale nella sua interezza, compresi tutti i documenti medici,
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ordinare alla Commissione di dichiarare che non esiste un fascicolo personale o medico parallelo o ulteriore;
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ordinare alla Commissione di risarcire il danno sofferto per la violazione dei suo diritti fondamentali all’onore e alla reputazione per l’importo che il Tribunale riterrà adeguato a seguito di valutazione ex aequo et bono e in base alla sua precedente giurisprudenza, ma comunque non inferiore allo stipendio anno netto del ricorrente nel periodo di suo regolare servizio presso la convenuta immediatamente precedente all’incidente del 2000; |
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ordinare alla Commissione di versare al ricorrente l’importo forfettario di EUR 717 863,04 pari ad otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio, ai sensi dell’art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto;
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condannare la Commissione europea alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/36 |
Ricorso proposto il 19 aprile 2011 — ZZ/Parlamento
(Causa F-50/11)
2011/C 186/69
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti P. Nelissen Grade e G. Leblanc)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione dell’APN di attribuire alla ricorrente un solo punto di merito per l’esercizio di valutazione 2009.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 20 gennaio 2011 recante rigetto del reclamo della ricorrente; |
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annullare la decisione dell’APN dell’11 maggio 2010, portata a conoscenza della ricorrente il 27 maggio 2010, di attribuire alla ricorrente un solo punto di merito per l’esercizio di valutazione 2009; |
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indicare all’APN gli effetti conseguenti all’annullamento delle decisioni impugnate; |
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riconoscere alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno morale subito per un importo di EUR 2 000; |
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condannare il Parlamento europeo alle spese. |
25.6.2011 |
IT |
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C 186/37 |
Ricorso presentato il 24 aprile 2011 — ZZ/BEI
(Causa F-52/11)
2011/C 186/70
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ZZ (Strassen, Lussemburgo) (Rappresentante: L. Isola, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Oggetto e descrizione della controversia
Da una parte, l’annullamento di una lettera con la quale il presidente della BEI dichiarava che, in seguito alla decisione del Comitato di inchiesta di rigettare la denuncia per mobbing introdotta dal ricorrente, nessuna azione era necessaria così come l’annullamento di altre decisioni relative all’inchiesta per mobbing. D’altra parte, l’accertamento del fatto che il ricorrente è vittima di mobbing.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la lettera datata 1.9.2010 nella parte in cui il Presidente della BEI, oltre a non aver adottato alcun provvedimento per il mobbing di cui il ricorrente è vittima da anni, ha ritenuto di poter sindacare il merito delle motivazioni del Comitato d'inchiesta; |
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annullare la relazione e le conclusioni adottate il 30.06.10 dal Comitato d'inchiesta, nella parte in cui non ha svolto alcuna indagine sul comportamento del Comitato dei Ricorsi e dei suoi componenti, nella parte in cui ha definito il mobbing e, infine, nella parte in cui ha respinto il ricorso, ha limitato la sua iniziativa all'esame del solo comportamento di alcune persone ed ha arbitrariamente escluso l'indagine su alcuni dei fatti segnalati; |
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annullare le lettere con le quali in data 17.11.10 e 30.11.10, nell'ambito del procedimento ex art. 41 del regolamento del personale, il Presidente della BEI non ha consentito al ricorrente di rappresentarsi da sé stesso, mentre la Banca si faceva poi rappresentare da un proprio dipendente; |
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annullare il messaggio del 14.04.2011, con la quale il Direttore HR ha rifiutato qualunque risarcimento; |
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annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra i quali sicuramente quelli utilizzati dal Comitato per il mobbing; |
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accertare l'attività di mobbing messa in atto nei confronti del ricorrente; |
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condannare la BEI a cessare l'attività di mobbing messa in atto nei confronti del ricorrente ed al risarcimento dei conseguenti danni fisici, morali e materiali, oltre che al pagamento delle spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione del credito riconosciuto. |
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 186/37 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2011 — ZZ/Commissione
(Causa F-53/11)
2011/C 186/71
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di non iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco dei vincitori del concorso EPSO/AD/168/09-PL.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/168/09-PL di non iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco dei vincitori di tale concorso; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |