EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:186:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 186, 20 luglio 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.186.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 186

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
20 luglio 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 632/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 24 e l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 633/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14 ( 1 )

10

 

*

Regolamento (UE) n. 634/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ricotta di Bufala Campana (DOP)]

14

 

*

Regolamento (UE) n. 635/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2011 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

16

 

 

Regolamento (UE) n. 636/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

22

 

 

Regolamento (UE) n. 637/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, che sospende la presentazione di domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari

24

 

 

Regolamento (UE) n. 638/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di luglio 2010 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

26

 

 

Regolamento (UE) n. 639/2010 della Commissione, del 19 luglio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

27

 

 

DECISIONI

 

 

2010/400/UE

 

*

Decisione dei rappresentati dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, dell’8 luglio 2010, relativa alla nomina di giudici del Tribunale

29

 

 

2010/401/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro

30

 

 

2010/402/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa alla misura esenzione dal versamento di un’imposta ambientale per i produttori di ceramica alla quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione C 5/09 (ex N 210/08) [notificata con il numero C(2009) 9972]  ( 1 )

32

 

 

2010/403/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 luglio 2010, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord dell’Italia e la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2010) 4740]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/1


REGOLAMENTO (UE) N. 632/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 24 e l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 4 novembre 2009 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato la revisione dell’International Accounting Standard (IAS) 24 — Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, di seguito «IAS 24 rivisto». Le modifiche introdotte con la revisione dello IAS 24 semplificano la definizione di «parte correlata» eliminando nel contempo talune incoerenze e dispensano le entità pubbliche da alcuni requisiti informativi relativi alle operazioni con parti correlate.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che lo IAS 24 rivisto soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

L’adozione dello IAS 24 rivisto comporta di conseguenza modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 intese a garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

1)

l’International Accounting Standard (IAS) 24 è sostituito dallo IAS 24 rivisto come indicato nell’allegato del presente regolamento;

2)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano lo IAS 24 e le modifiche all’IFRS 8 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS 24

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

IFRS 8

Modifica all’IFRS 8 Settori operativi

«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

Principio contabile internazionale n. 24

Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

FINALITÀ

1

La finalità del presente Principio è di assicurare che il bilancio di un’entità contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati influenzati dall’esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2

Il presente Principio deve essere applicato nella:

(a)

individuazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate;

(b)

individuazione di saldi in essere, inclusi gli impegni, tra l’entità e le sue parti correlate;

(c)

individuazione delle circostanze in cui sono richieste informazioni integrative sugli elementi di cui ai punti (a) e (b); e

(d)

determinazione delle informazioni integrative da fornire in merito agli elementi di cui sopra.

3

Il presente Principio richiede che vengano fornite informazioni integrative su rapporti, operazioni e saldi in essere con parti correlate, inclusi gli impegni, nel bilancio consolidato e separato di una controllante, di una partecipante in una joint venture o di un investitore, da esporre in conformità allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato. Il presente Principio si applica anche ai bilanci individuali.

4

Delle operazioni con parti correlate e dei saldi in essere con altre entità di un gruppo è data informativa nel bilancio dell’entità. Le operazioni e i saldi in essere con parti correlate infragruppo sono eliminati nella redazione del bilancio consolidato del gruppo.

SCOPO DELL’INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5

I rapporti fra parti correlate sono aspetti ordinari delle attività commerciali e gestionali. Ad esempio, le entità spesso svolgono una parte delle proprie attività avvalendosi di società controllate, joint venture e società collegate. In tali circostanze, l’entità ha la capacità di influire sulle politiche finanziarie e gestionali della partecipata attraverso la presenza di un controllo, di un controllo congiunto o di un’influenza notevole.

6

Un rapporto con una parte correlata può avere un effetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell’entità. Le parti correlate possono effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero. Per esempio, un’entità che vende merci alla sua controllante al costo potrebbe non vendere alle stesse condizioni ad altri clienti. Inoltre, operazioni tra parti correlate possono non essere effettuate ai medesimi corrispettivi rispetto a quelle intercorrenti tra parti indipendenti.

7

Il risultato economico e la situazione patrimoniale-finanziaria di un’entità possono essere influenzati da rapporti con parti correlate anche nel caso in cui non si verifichino operazioni con le stesse. La semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente a condizionare le operazioni dell’entità con parti terze. Per esempio, una controllata può interrompere i propri rapporti con una controparte commerciale a partire dal momento dell’acquisizione da parte della capogruppo di un’altra controllata che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una parte può astenersi dal compiere determinate operazioni a causa dell’influenza notevole di un’altra; per esempio, una controllata può essere istruita dalla sua controllante a non impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo.

8

Per tali ragioni, la conoscenza delle operazioni, dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e dei rapporti di un’entità con delle parti correlate può incidere sulla valutazione delle sue attività da parte degli utilizzatori del bilancio, oltre che sulla valutazione dei rischi e delle opportunità a cui l’entità va incontro.

DEFINIZIONI

9

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l’«entità che redige il bilancio»).

(a)

Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

(i)

ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;

(ii)

ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o

(iii)

è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b)

Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i)

l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii)

un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);

(iii)

entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv)

un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;

(v)

l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata. Se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio;

(vi)

l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii)

una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante).

Un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra un’entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l’entità, tra cui:

(a)

i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

(b)

i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e

(c)

le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

La retribuzione comprende tutti i benefici per i dipendenti (come definiti nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) inclusi quei benefici per i dipendenti ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. I benefici per i dipendenti sono rappresentati da tutte le forme di emolumenti corrisposti, pagabili o accantonati dall’entità, o per suo conto, a fronte dei servizi prestati all’entità da un dipendente. Comprendono anche quei corrispettivi relativi all’entità, pagati per conto di una controllante dell’entità stessa. La retribuzione include:

(a)

benefici a breve termine per i dipendenti, quali salari, stipendi e relativi contributi sociali, pagamento di indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia, compartecipazione agli utili e incentivazioni (se dovuti entro dodici mesi dalla fine dell’esercizio) e benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a costo ridotto) per il personale in servizio;

(b)

benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici pensionistici, assicurazioni sulla vita e assistenza sanitaria successive al rapporto di lavoro;

(c)

altri benefici a lungo termine per i dipendenti, ivi inclusi permessi o periodi sabbatici legati all’anzianità di servizio, premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all’anzianità di servizio, indennità per invalidità permanente e, se dovuti dopo dodici mesi o più dalla chiusura dell’esercizio, compartecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite;

(d)

benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; e

(e)

pagamenti basati su azioni.

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa.

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Con il termine pubblico si fa riferimento al governo, a enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali.

Una entità pubblica è una entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di un ente governativo.

10

Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

11

Nel contesto del presente Principio, le seguenti situazioni non rappresentano operazioni con parti correlate:

(a)

due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche di un’entità ha un’influenza notevole sull’altra entità;

(b)

due entità partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;

(c)

(i)

finanziatori;

(ii)

sindacati;

(iii)

imprese di pubblici servizi; e

(iv)

ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l’entità che redige il bilancio,

solo in ragione dei normali rapporti d’affari con l’entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell’entità o partecipare al suo processo decisionale);

(d)

un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l’entità effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

12

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Tutte le entità

13

Le relazioni tra una controllante e le proprie controllate devono essere indicate indipendentemente dal fatto che tra di esse siano state effettuate operazioni. L’entità deve indicare la ragione sociale della propria controllante e, se diversa, quella della capogruppo. Se né la controllante dell’entità né la capogruppo redigono un bilancio consolidato ad uso pubblico, deve essere indicata la ragione sociale della controllante di livello immediatamente superiore che è tenuta alla redazione del bilancio.

14

Allo scopo di consentire all’utilizzatore del bilancio di formarsi un’opinione circa gli effetti sull’entità dei rapporti con parti correlate, è appropriato indicare il rapporto con la parte correlata in presenza di controllo, indipendentemente dal fatto che fra di esse siano state effettuate operazioni.

15

La disposizione di indicare i rapporti con parti correlate tra una controllante e le proprie controllate si aggiunge alle disposizioni di cui agli IAS 27, IAS 28 Partecipazioni in società collegate e IAS 31 Partecipazioni in joint venture.

16

Il paragrafo 13 fa riferimento alla controllante di livello immediatamente superiore. Ossia, la prima controllante del gruppo al di sopra della controllante diretta che redige un bilancio consolidato disponibile per uso pubblico.

17

L’entità deve fornire informazioni in merito alle retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche, in totale e suddivise per ciascuna delle seguenti categorie:

(a)

benefici a breve termine per i dipendenti;

(b)

benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro;

(c)

altri benefici a lungo termine;

(d)

benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; e

(e)

pagamenti basati su azioni.

18

Se un’entità ha effettuato operazioni con parti correlate nei periodi di riferimento del bilancio, essa deve indicare la natura del rapporto con la parte correlata, oltre a fornire informazioni su tali operazioni e sui saldi in essere, inclusi gli impegni, necessarie agli utilizzatori del bilancio per comprendere i potenziali effetti di tale rapporto sul bilancio. Questi requisiti informativi si aggiungono a quelli disposti nel paragrafo 17. Tali informazioni devono almeno includere:

(a)

l’ammontare delle operazioni;

(b)

l’ammontare dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e:

(i)

le loro condizioni ed i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; e

(ii)

dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;

(c)

accantonamenti per crediti dubbi relativi all’ammontare dei saldi in essere; e

(d)

la perdita rilevata nell’esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.

19

Le informazioni integrative richieste al paragrafo 18 devono essere indicate separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:

(a)

la controllante;

(b)

le entità che controllano congiuntamente o esercitano un’influenza notevole sull’entità stessa;

(c)

le controllate;

(d)

le collegate;

(e)

le joint venture in cui l’entità è una società partecipante;

(f)

i dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante; e

(g)

altre parti correlate.

20

La classificazione degli importi dovuti da e a parti correlate, nelle diverse categorie, secondo quanto previsto al paragrafo 19, rappresenta un’estensione della disposizione sull’informativa da fornire di cui allo IAS 1 Presentazione del bilancio in merito alle informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note. Le categorie sono state ampliate per fornire un’analisi più esauriente dei saldi in essere con parti correlate e sono applicate alle operazioni con parti correlate.

21

Di seguito si riportano degli esempi di operazioni delle quali è data informativa se effettuate con parti correlate:

(a)

acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);

(b)

acquisti o vendite di immobili e altre attività;

(c)

prestazione o ottenimento di servizi;

(d)

leasing;

(e)

trasferimenti per ricerca e sviluppo;

(f)

trasferimenti a titolo di licenza;

(g)

trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);

(h)

clausole di garanzia o pegno;

(i)

impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti esecutivi (1) (rilevati e non rilevati); e

(j)

estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di quella parte correlata.

22

La partecipazione da parte di una controllante o di una controllata in un piano a benefici definiti che condivide i rischi tra entità del gruppo è un’operazione con parti correlate (vedere paragrafo 34B dello IAS 19).

23

Le informazioni integrative in cui si specifica che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni sono fornite soltanto se tali condizioni possono essere comprovate.

24

Elementi di natura similare possono essere indicati cumulativamente salvo quando l’indicazione distinta sia necessaria per la comprensione degli effetti di operazioni con parti correlate sul bilancio dell’entità.

Entità pubbliche

25

Un’entità che redige il bilancio è dispensata dai requisiti informativi di cui al paragrafo 18 relativi alle operazioni con parti correlate e ai saldi in essere, inclusi gli impegni, nel caso di:

(a)

un ente governativo che detiene il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; e

(b)

un’altra entità che è una parte correlata perché lo stesso ente governativo ha il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sia sull’entità che redige il bilancio sia sull’altra entità.

26

Se un’entità che redige il bilancio applica l’esenzione di cui al paragrafo 25, deve indicare le seguenti informazioni in merito alle operazioni e ai relativi saldi in essere citati al paragrafo 25:

(a)

la denominazione dell’ente governativo e la natura del proprio rapporto con l’entità che redige il bilancio (ossia controllo, controllo congiunto o influenza notevole);

(b)

le informazioni che seguono, con un livello di dettaglio sufficiente a consentire agli utilizzatori del bilancio dell’entità di comprendere l’effetto sul bilancio delle operazioni con parti correlate poste in essere:

(i)

la natura e il valore di ciascuna operazione individualmente significativa; e

(ii)

per le altre operazioni che sono rilevanti collettivamente, ma non singolarmente, un’indicazione qualitativa o quantitativa della loro entità. Le tipologie di operazioni comprendono quelle elencate nel paragrafo 21.

27

Nell’esercitare il proprio giudizio in merito al livello di dettaglio da indicare, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26(b), l’entità che redige il bilancio deve valutare quanto sia stretto il rapporto con la parte correlata e altri fattori importanti ai fini della determinazione del livello di significatività dell’operazione, quali ad esempio:

(a)

la significatività in termini di dimensione;

(b)

se sia stata effettuata a condizioni diverse da quelle di mercato;

(c)

se sia al di fuori della normale operatività aziendale, quali l’acquisto o la vendita di attività aziendali;

(d)

se è oggetto di informativa alle autorità di regolamentazione o vigilanza;

(e)

se è comunicata all’alta dirigenza;

(f)

se è soggetta all’approvazione degli azionisti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

28

Un’entità deve applicare il presente Principio retroattivamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata dell’intero Principio o dell’esenzione parziale per le entità pubbliche di cui ai paragrafi 25—27. Se l’entità applica l’intero Principio o l’esenzione parziale per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2011, tale fatto deve essere indicato.

RITIRO DELLO IAS 24 (2003)

29

Il presente Principio contabile sostituisce lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2003).


(1)  Lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali definisce i contratti esecutivi come contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura.

Appendice

Modifica all’IFRS 8 Settori operativi

A1

Il paragrafo 34 è modificato come segue (il testo nuovo è sottolineato e il testo eliminato è barrato) ed è aggiunto il paragrafo 36B.

34

Un’entità deve fornire informazioni in merito al grado di dipendenza dai suoi principali clienti. Se i ricavi provenienti da operazioni con un singolo cliente esterno sono pari o superiori al 10 % dei ricavi complessivi di un’entità, l’entità deve indicare tale fatto, l’importo totale dei ricavi da ciascuno di tali clienti e l’identità del settore o dei settori che presentano i ricavi. L’entità non è tenuta a comunicare l’identità di un cliente importante o l’importo dei ricavi che ciascun settore ottiene da tale cliente. Ai fini del presente IFRS, un gruppo di entità che un’entità sa essere soggette a un controllo comune deve essere considerato come un cliente unico,. , un ente governativo, () e quelle entità che l’entità che redige il bilancio sa essere soggette al controllo comune dello stesso ente governativo, considerate come un cliente unico. .

36B

Lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2009) ha modificato il paragrafo 34 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. Se una entità applica lo IAS 24 (rivisto nella sostanza nel 2009) per un esercizio precedente, deve applicare la modifica al paragrafo 34 a partire da quell’esercizio precedente.


20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/10


REGOLAMENTO (UE) N. 633/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 15 novembre 2009 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato modifiche all’Interpretazione IFRIC 14 Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima (nel prosieguo «modifiche all’IFRIC 14»). L’obiettivo delle modifiche all’IFRIC 14 è eliminare una conseguenza indesiderata dell’IFRIC 14 nei casi in cui un’entità soggetta ad una previsione di contribuzione minima effettua un pagamento anticipato di contributi per cui in determinate circostanze l’entità che effettua tale pagamento anticipato sarebbe tenuta a contabilizzare una spesa. Nel caso in cui un piano a benefici definiti è soggetto ad una previsione di contribuzione minima, la modifica all’IFRIC 14 impone di trattare questo pagamento anticipato come un’attività, alla stregua di qualsiasi altro pagamento anticipato.

(3)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche all’IFRIC 14 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 il testo dell’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 14 è modificato come figura nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche all’IFRIC 14 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IFRIC 14

Modifiche all’Interpretazione IFRIC 14 Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima

«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

MODIFICHE ALL’IFRIC 14

I paragrafi 16–18 e 20–22 sono modificati.

Si aggiungono i paragrafi 3A, 27B e 29.

PREMESSA

3A

Nel novembre 2009, l’International Accounting Standards Board ha modificato l’IFRIC 14 per eliminare una conseguenza involontaria derivante dal trattamento di pagamenti anticipati di contributi futuri in presenza di una previsione di contribuzione minima.

INTERPRETAZIONE

Il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi

16

Se non esistono previsioni di contribuzione minima per i contributi relativi a prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è

(a)

[eliminato];

(b)

il costo previdenziale futuro a carico dell’entità per ciascun esercizio in relazione al periodo più breve tra la vita attesa del piano e quella dell’entità; il costo previdenziale futuro per l’entità esclude gli importi a carico dei dipendenti.

17

L’entità deve determinare i costi previdenziali futuri utilizzando ipotesi coerenti con quelle impiegate per determinare l’obbligazione a benefici definiti e con la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 19. Pertanto, un’entità non deve ipotizzare alcuna rettifica ai benefici che devono essere forniti in futuro da un piano fino a quando il piano non viene rettificato e deve ipotizzare una forza lavoro stabile per il futuro, a meno che alla data di chiusura dell’esercizio l’entità non sia impegnata, in modo comprovabile, a operare una riduzione del numero dei dipendenti compresi nel piano. Nell’ultimo caso, l’ipotesi sulla forza lavoro futura deve comprendere la riduzione.

L’effetto di una previsione di contribuzione minima sul beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri

18

Un’entità deve analizzare qualsiasi previsione di contribuzione minima a una data predeterminata in merito ai contributi che sono necessari a coprire (a) qualsiasi carenza esistente per prestazioni di lavoro precedenti in base alla contribuzione minima e (b) prestazioni di lavoro future.

20

In presenza di una previsione di contribuzione minima relativa a contributi per prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è dato dalla somma di:

(a)

qualsiasi ammontare che riduca i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future perché l’entità ha effettuato un pagamento anticipato (ossia ha pagato l’importo prima che le fosse richiesto di farlo); e

(b)

il costo previdenziale futuro stimato in ciascun esercizio secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 17 meno i contributi stimati relativi a previsioni di contribuzione minima che sarebbero richiesti per prestazioni di lavoro future erogate in quegli esercizi in assenza del pagamento anticipato descritto al punto (a).

21

Un’entità deve stimare i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per le prestazioni di lavoro future tenendo conto dell’effetto di qualsiasi eccedenza esistente determinata sulla base della contribuzione minima ma escludendo il pagamento anticipato descritto nel paragrafo 20(a). Un’entità deve assumere ipotesi coerenti con la base di contribuzione minima e, per qualsiasi fattore non specificato, ipotesi coerenti con quelle assunte per determinare l’obbligazione per benefici definiti e con la situazione in essere alla data di chiusura dell’esercizio, secondo quanto stabilito dallo IAS 19. La stima deve includere qualsiasi variazione prevista in seguito al pagamento dei contributi minimi da parte dell’entità alle scadenze previste. Tuttavia, la stima non deve includere l’effetto dei cambiamenti previsti dei termini e delle condizioni della base di contribuzione minima che non sono sostanzialmente in vigore o che non sono stati stabiliti contrattualmente alla data di chiusura dell’esercizio.

22

Quando un’entità determina l’ammontare descritto nel paragrafo 20(b), se i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future eccedono il costo previdenziale futuro di cui allo IAS 19 in un determinato esercizio, tale eccedenza riduce l’ammontare del beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri. Tuttavia, l’ammontare descritto nel paragrafo 20(b) non può mai essere minore di zero.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

27B

Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima aggiunge il paragrafo 3A e modifica i paragrafi 16–18 e 20–22. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

29

Un’entità deve applicare le modifiche ai paragrafi 3A, 16–18 e 20–22 dall’inizio del primo esercizio comparativo presentato nel primo bilancio in cui l’entità applica la presente Interpretazione. Se l’entità aveva già applicato la presente Interpretazione prima di applicare le modifiche, deve rilevare la rettifica derivante dall’applicazione delle modifiche negli utili portati a nuovo all’inizio del primo esercizio comparativo presentato.


20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/14


REGOLAMENTO (UE) N. 634/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ricotta di Bufala Campana (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione riportata nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 260 del 30.10.2009, pag. 43.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.4.   Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

ITALIA

Ricotta di Bufala Campana (DOP)


20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/16


REGOLAMENTO (UE) N. 635/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2010

recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2011 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America nel quadro dei contingenti previsti dagli accordi conclusi nel corso dei negoziati commerciali multilaterali possono essere rilasciati secondo una procedura particolare, che permette di designare gli importatori preferenziali negli Stati Uniti.

(2)

Occorre avviare tale procedura per quanto riguarda le esportazioni del 2011 e stabilire le modalità complementari necessarie.

(3)

Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nell’ambito dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell’ammissibilità di tali prodotti nel contingente statunitense in questione secondo la Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.

(4)

Al fine di esportare il quantitativo massimo possibile nell’ambito dei contingenti che suscitano un interesse limitato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all’intero quantitativo del contingente.

(5)

Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno indicare che l’applicazione delle misure previste dal presente regolamento termina alla fine del 2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell’allegato I del presente regolamento, da esportare nel 2011 negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1187/2009, sono rilasciati in conformità alle disposizioni del capo III, sezione 2, di detto regolamento e alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Le domande di titoli di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 (in prosieguo le «domande») sono presentate alle autorità competenti dal 1o al 10 settembre 2010 al più tardi.

2.   Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo.

Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento, il quantitativo disponibile è ripartito tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, ogni domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato.

Le informazioni di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono presentate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.

3.   Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate ma senza superare il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

4.   La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente.

Qualora l’interessato introduca in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

Articolo 3

1.   Entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato III.

2.   La comunicazione comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente:

a)

l’elenco dei richiedenti;

b)

i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2010);

c)

il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente.

Articolo 4

In conformità all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2010.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione, per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi assegnati a ciascun richiedente, in conformità all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

La comunicazione è trasmessa per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

La verifica delle informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli e comunque non oltre il 15 dicembre 2010.

Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 31 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

Formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2011 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 e del regolamento (UE) n. 635/2010

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive del capitolo 4 della Harmonised Tariff Schedule of the United States

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativo disponibile per il 2011

Nota a

Gruppo

 

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908 877

16-Uruguay

3 446 000

17

Blue Mould

17

350 000

18

Cheddar

18

1 050 000

20

Edam/Gouda

20

1 100 000

21

Italian type

21

2 025 000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

22-Uruguay

380 000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

25-Uruguay

2 420 000


ALLEGATO II

Presentazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009

Identificazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (UE) n. 635/2010:

 

Identificazione del gruppo di cui all’allegato I, colonna 2, del regolamento (UE) n. 635/2010: …

Origine del contingente:

Uruguay Round: 

Tokyo Round: 


Nome/indirizzo del richiedente

Codice del prodotto della nomenclatura combinata

Quantitativo richiesto in kg

Codice della Harmonised Tariff

Schedule of the USA

Nome/indirizzo dell’importatore designato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 


ALLEGATO III

Presentazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 635/2010

Identificazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (UE) n. 635/2010:

 

Identificazione del gruppo di cui all’allegato I, colonna 2, del regolamento (UE) n. 635/2010: …

Origine del contingente:

Uruguay Round: 

Tokyo Round: 


N.

Nome/indirizzo del richiedente

Codice del prodotto della nomenclatura combinata

Quantitativo richiesto in kg

Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA

Nome/indirizzo dell’importatore designato

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 


ALLEGATO IV

Presentazione dei titoli assegnati a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1187/2009

Identificazione del gruppo e del contingente di cui all’allegato I, colonna 3, del regolamento (UE) n. 635/2010

Origine del contingente

Nome/indirizzo del richiedente

Codice del prodotto della nomenclatura combinata

Quantitativo richiesto

in kg

Nome/indirizzo dell’importatore designato

Quantitativo assegnato (1)

in kg

 

Uruguay Round

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo Round

 

 

 

Totale:

 

Totale:

 

 

Uruguay Round

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo Round

 

 

 

Totale:

 

Totale:

 

 

Uruguay Round

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo Round

 

 

 

Totale:

 

Totale:

 


(1)  I quantitativi assegnati per estrazione sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC.


20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/22


REGOLAMENTO (UE) N. 636/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

22,1

TR

89,8

ZZ

56,0

0707 00 05

MK

41,0

TR

105,8

ZZ

73,4

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

86,4

UY

57,6

ZA

86,4

ZZ

76,8

0808 10 80

AR

78,8

BR

80,2

CL

75,9

CN

80,8

NZ

109,5

US

107,2

UY

116,3

ZA

95,0

ZZ

93,0

0808 20 50

AR

76,4

CL

121,8

CN

98,4

NZ

176,5

ZA

93,1

ZZ

113,2

0809 10 00

TR

193,7

ZZ

193,7

0809 20 95

CL

150,0

TR

270,8

US

769,6

ZZ

396,8

0809 30

AR

130,0

TR

158,7

ZZ

144,4

0809 40 05

BR

123,2

IL

165,9

TR

126,3

ZZ

138,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/24


REGOLAMENTO (UE) N. 637/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2010

che sospende la presentazione di domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi oggetto di domande di titoli d’importazione presentate alle autorità competenti dal 1o al 7 luglio 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 sono pari alla quantità disponibile con il(i) numero(i) d’ordine 09.4325.

(2)

Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il numero d’ordine 09.4325,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2009/10 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d’ordine indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Campagna di commercializzazione 2009/2010

Domande presentate dall’1.7.2010 al 7.7.2010

Numero d’ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4317

Australia

 

09.4318

Brasile

 

09.4319

Cuba

Sospese

09.4320

Altri paesi terzi

Sospese

09.4321

India

Sospese

«—»

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2009/2010

Domande presentate dall’1.7.2010 al 7.7.2010

Numero d’ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

 (2)

 

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo (1)

 (2)

 

09.4327

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

09.4328

Croazia

 (2)

 

«—»

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»

Campagna di commercializzazione 2009/2010

Domande presentate dall’1.7.2010 al 7.7.2010

Numero d’ordine

Tipo

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

 

«—»

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


(1)  Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)  Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.


20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/26


REGOLAMENTO (UE) N. 638/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2010

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di luglio 2010 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 luglio 2010 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 luglio 2010 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione dello 63,674825 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.


20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/27


REGOLAMENTO (UE) N. 639/2010 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 627/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 182 del 16.7.2010, pag. 12.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 20 luglio 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

40,09

5,44

1701 99 10 (2)

40,09

2,31

1701 99 90 (2)

40,09

2,31

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/29


DECISIONE DEI RAPPRESENTATI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

dell’8 luglio 2010

relativa alla nomina di giudici del Tribunale

(2010/400/UE)

I RAPPRESENTATI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle disposizioni del trattato, ogni tre anni si procede ad un rinnovo parziale dei giudici del Tribunale. Per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2016 dovevano essere nominati quattordici giudici del Tribunale.

(2)

Il 23 giugno 2010, la conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha nominato dieci giudici al Tribunale per il periodo suddetto (1).

(3)

Per completare il rinnovo parziale dei giudici del Tribunale, i governi degli Stati membri dovrebbero nominare altri quattro giudici per altrettanti posti vacanti.

(4)

I governi degli Stati membri interessati hanno rispettivamente proposto il rinnovo del mandato di giudice del Tribunale di Ottó CZÚCZ, nonché la nomina di Marc van der WOUDE. Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha reso un parere sull’adeguatezza di tali due candidati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale. Sebbene la candidatura di Ottó CZÚCZ fosse stata ritirata, il governo dello Stato membro interessato ha appena comunicato che propone detto giudice per un nuovo mandato presso il Tribunale.

(5)

È opportuno pertanto procedere alla nomina di due membri del Tribunale per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2016; la nomina dei giudici per i due posti vacanti interverrà successivamente,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ottó CZÚCZ e Marc van der WOUDE sono nominati giudici del Tribunale per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. DE RUYT


(1)  Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 23 giugno 2010, relativa alla nomina di giudici del Tribunale (GU L 163 del 30.6.2010, pag. 41).


20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro

(2010/401/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 126, paragrafo 13, e l'articolo 136,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni di Cipro,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita è basato sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che fa parte del patto di stabilità e crescita, prevede che venga presa una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

Con la riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita si è cercato di migliorarne l’efficacia e i fondamenti economici, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio venissero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita costituisce pertanto il quadro a sostegno delle politiche attuate dai governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica.

(5)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione ex articolo 126, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 4, ha concluso che a Cipro esiste un disavanzo eccessivo. Il 15 giugno 2010 la Commissione ha pertanto indirizzato al Consiglio un parere in tal senso in merito a Cipro (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso di Cipro, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni di seguito illustrate.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità cipriote nell’aprile 2010, il disavanzo pubblico a Cipro è salito al 6,1 % del PIL nel 2009, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Si tratta di un disavanzo non prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL, tuttavia il superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, è stato determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Secondo le previsioni di primavera 2010 elaborate dai servizi della Commissione, il PIL reale di Cipro subirà un’ulteriore contrazione, sebbene meno severa, pari a quasi al ½ % nel 2010, rispetto all’1¾ % del 2009. Tuttavia, il superamento previsto del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, nell’ipotesi di politiche invariate, il disavanzo dovrebbe raggiungere il 7¾ % del PIL nel 2011. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo i dati notificati dalle autorità cipriote nell’aprile del 2010, il debito pubblico lordo resta inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e, nel 2009, corrispondeva al 56,2 % del PIL. Per il 2010 Cipro ha comunicato una previsione di debito del 62 % del PIL, superando così il valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato. Le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione stimano un aumento del debito al 62,3 % del PIL nel 2010 fino a raggiungere il 67,6 % nel 2011, sulla scia di un deterioramento del saldo primario. Sulla base di dette tendenze, non è possibile ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente, né che si stia avvicinando al valore di riferimento con ritmo adeguato ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso di Cipro questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto non viene tenuto conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che a Cipro esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi per Cipro sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm


20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

relativa alla misura «esenzione dal versamento di un’imposta ambientale per i produttori di ceramica» alla quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione C 5/09 (ex N 210/08)

[notificata con il numero C(2009) 9972]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/402/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato (1) gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 24 aprile 2008 i Paesi Bassi hanno notificato l’intenzione di introdurre un’esenzione dall’imposta sull’energia applicata al gas naturale per la fabbricazione di prodotti ceramici. Con lettera del 6 giugno 2008, la Commissione ha chiesto un complemento d’informazione, che i Paesi Bassi hanno fornito con lettera del 16 settembre 2008. Il 16 ottobre 2008 ha avuto luogo una riunione fra i servizi della Commissione e rappresentanti delle autorità olandesi. Con lettera del 17 novembre 2008 la Commissione ha formulato ancora una serie di domande, a cui i Paesi Bassi hanno risposto con lettera del 19 dicembre 2008.

(2)

Con lettera dell’11 febbraio 2009 la Commissione ha informato i Paesi Bassi della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (2) riguardo all’aiuto in oggetto.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 25 aprile 2009 (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi.

(4)

Il 26 maggio 2009, i Paesi Bassi hanno presentato i loro commenti sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati. Essa le ha trasmesse ai Paesi Bassi offrendo l’opportunità di commentarle ed ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 7 luglio 2009.

(6)

Il 7 ottobre 2009 è stata indirizzata una lettera ai Paesi Bassi per chiarire la situazione relativa allo stato del procedimento, e, a titolo di cortesia, è stato chiesto ai Paesi Bassi di presentare entro il 13 ottobre i commenti che desideravano fossero presi in considerazione dalla Commissione nella decisione definitiva.

(7)

In seguito a una richiesta dei Paesi Bassi tale termine è stato prorogato fino al 1o novembre 2009 con lettera del 16 ottobre 2009. I Paesi Bassi hanno risposto alla Commissione con lettera del 30 ottobre 2009.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA D’AIUTO

(8)

I Paesi Bassi prelevano un’imposta sul consumo di prodotti energetici conformemente alla Legge relativa alle imposte a favore dell’ambiente (4), applicando una tariffa decrescente in base al livello di consumo dell’impresa (5).

(9)

La misura d’aiuto riguarda l’introduzione, da parte dei Paesi Bassi, di un’esenzione fiscale per la fornitura del gas naturale utilizzato negli stabilimenti per la produzione di prodotti ceramici. La proposta esenzione dall’imposta sull’energia riguarda solo il gas utilizzato dall’industria ceramica olandese a fini produttivi e non si applica al gas impiegato in altri processi mineralogici che hanno luogo nei Paesi Bassi (6).

(10)

L’esenzione prevista verrebbe introdotta tramite una modifica dell’attuale legislazione, la Legge relativa alle imposte a favore dell’ambiente.

(11)

Secondo la notifica, i mezzi di bilancio stanziati ammontano a 4 milioni di EUR all’anno per gli anni 2008-2013.

(12)

La misura ha una durata illimitata poiché i Paesi Bassi ritengono che non contenga aiuto di Stato.

(13)

I beneficiari di questa misura sono le imprese operanti nell’industria ceramica nei Paesi Bassi (7).

(14)

I Paesi Bassi ritengono che l’esenzione fiscale sia necessaria per ripristinare condizioni di concorrenza eque sul mercato interno per l’industria ceramica olandese, che, come hanno spiegato, si trova in una posizione unica rispetto alla concorrenza nei paesi vicini. Per la sua posizione geografica, l’industria ceramica olandese utilizza argilla umida invece dell’argilla secca usata nei paesi circostanti, e per arrivare allo stesso risultato finale avrebbe bisogno di più energia. Inoltre, i concorrenti operanti ad esempio in Belgio, Germania e Svezia sarebbero esonerati da una tale imposta sull’energia.

(15)

I Paesi Bassi hanno confermato l’entrata in vigore della misura solo previa approvazione da parte della Commissione.

III.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(16)

La Commissione nutriva dubbi quanto alla compatibilità della misura prevista col mercato interno, ritenendo, in una prima fase, che l’esenzione fiscale accordata all’industria ceramica olandese non fosse giustificata sulla base della natura e dell’impostazione del sistema tributario nazionale. La misura è stata ritenuta selettiva poiché ne beneficerebbe solo l’industria ceramica olandese, e l’esenzione sarebbe finanziata con risorse statali. Secondo il parere della Commissione la misura, inoltre, falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è tale da incidere sugli scambi fra Stati membri, dato che l’esenzione fiscale prevista, avendo conseguenze dirette sui costi di produzione, migliora la posizione concorrenziale dei beneficiari sui mercati del prodotto rilevanti nel settore ceramico in cui essi operano e in cui avvengono scambi fra gli Stati membri. Ritenendo che la misura contenga aiuti di Stato al settore ceramico olandese, la Commissione ha stabilito che un tale aiuto poteva essere autorizzato solo prendendo in considerazione il capo 4 («Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali») della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (8), in appresso «disciplina degli aiuti per l’ambiente». Dato che i Paesi Bassi non hanno fornito le informazioni necessarie per poter valutare la misura alla luce di detto capo, la Commissione non ha potuto confermare la compatibilità della misura ed ha informato i Paesi Bassi della decisione di avviare il procedimento.

IV.   COMMENTI DEI PAESI BASSI

(17)

I Paesi Bassi hanno notificato il caso principalmente per motivi di certezza del diritto, e hanno chiesto alla Commissione di adottare una decisione che concluda che non sussistano elementi di aiuto.

(18)

I Paesi Bassi ritengono che il carattere selettivo dell’esenzione sia giustificato dalla natura e dall’impostazione del sistema tributario nazionale.

(19)

I Paesi Bassi hanno dichiarato che l’obiettivo dell’imposta sull’energia è quello di tassare l’elettricità e i prodotti energetici utilizzati come combustibili per riscaldamento o come carburante per motori. Essi ritengono quindi che l’introduzione di un’esenzione dall’imposta sull’energia per un procedimento in cui il gas naturale non è utilizzato come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori sia conforme alla natura e all’impostazione del quadro di riferimento sotteso, ossia il vigente sistema di tassazione dell’energia. La legislazione che disciplina la tassazione dell’energia contiene per questo un’esenzione per la fornitura di gas naturale non utilizzato come combustibile (9). Analogamente, beneficia dell’esenzione dall’imposta sull’energia la fornitura di elettricità per i processi a uso combinato come la riduzione chimica e i processi elettrolitici e metallurgici (10). I Paesi Bassi hanno inoltre dichiarato che la legislazione olandese in materia di tassazione del carbone prevede un’esenzione per il carbone non utilizzato come carburante o ad uso combinato (11). I Paesi Bassi ritengono appropriata l’introduzione di un’esenzione fiscale per la fornitura di gas naturale utilizzato negli stabilimenti di produzione di prodotti ceramici. Il processo ceramico è in effetti, secondo i Paesi Bassi, comparabile ad un processo misto, poiché il gas naturale non è utilizzato esclusivamente come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. I Paesi Bassi hanno anche segnalato che l’esenzione fiscale per la fornitura di gas naturale utilizzato negli stabilimenti per la produzione di prodotti ceramici sarebbe stata integrata in una versione modificata dell’articolo 64 della Legge sulle tasse a favore dell’ambiente, che contiene anche esenzioni per altre forme di uso combinato.

(20)

Riferendosi all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva sulla tassazione dell’energia, e al verbale del Consiglio riguardante tale direttiva (12), i Paesi Bassi hanno spiegato di ritenere conforme alla natura e all’impostazione del sistema olandese di tassazione dell’energia l’aggiunta, nella legislazione nazionale, di una disposizione di esenzione per la fornitura di gas naturale utilizzato per il processo mineralogico interessato, cioè la fabbricazione di ceramica.

(21)

I Paesi Bassi ritengono opportuno introdurre l’esenzione esclusivamente per i processi ceramici e non per tutti i processi mineralogici, poiché il tradizionale processo ceramico si differenzia dagli altri processi mineralogici per il fatto di essere irreversibile (trasformazione dell’argilla in ceramica).

(22)

I Paesi Bassi hanno inoltre evocato la posizione unica dell’industria ceramica olandese rispetto alla concorrenza nei paesi vicini Per la sua posizione geografica, l’industria ceramica olandese utilizza argilla umida (che trova origine nelle Alpi e si depone nei fiumi dei Paesi Bassi) invece dell’argilla secca usata nei paesi circostanti, e per arrivare allo stesso risultato finale avrebbe bisogno di più energia (13).

(23)

Secondo i Paesi Bassi i concorrenti operanti ad esempio in Belgio, Germania e Svezia sarebbero esonerati dall’imposta sull’energia. I Paesi Bassi argomentano inoltre che nei Paesi Bassi le tariffe per l’utilizzo del gas naturale sono alte. Anche a tale riguardo l’industria ceramica olandese si troverebbe in una posizione svantaggiata rispetto ai produttori dei paesi vicini.

(24)

Secondo i Paesi Bassi, in base a quanto precede il carattere selettivo dell’esenzione è giustificato dalla natura e dall’impostazione del sistema nazionale di tassazione dell’energia. Per questo i Paesi Bassi ritengono che l’esenzione fiscale in questione non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(25)

Sempre secondo i Paesi Bassi, l’esenzione fiscale prevista permetterebbe di attenuare in una certa misura il preteso pregiudizio subito dall’industria ceramica olandese e di ripristinare in parte per tale settore delle condizioni di concorrenza eque sul mercato interno.

(26)

A titolo sussidiario, i Paesi Bassi hanno chiesto l’autorizzazione della misura in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La misura è ritenuta necessaria a causa delle condizioni di concorrenza ineguali sul mercato interno. Essa è considerata proporzionata poiché si applica solo al gas naturale utilizzato negli stabilimenti e non all’elettricità impiegata per la fabbricazione di prodotti ceramici. Lo svantaggio subito dal settore sarà quindi compensato solo in parte: per tale ragione la misura è ritenuta proporzionata. Infine, secondo i Paesi Bassi, l’aiuto non causerà sul mercato interno alcuna incompatibile distorsione della concorrenza.

(27)

Addizionalmente, i Paesi Bassi hanno attirato l’attenzione sul fatto che la direttiva sulla tassazione dell’energia non si applica ai processi mineralogici, tale esclusione essendo conforme alla natura e all’impostazione del sistema tributario. Di conseguenza, gli Stati membri sono liberi di decidere se tassare o meno tali forme di utilizzo dell’energia. La misura proposta non porterebbe ad alcuna distorsione della concorrenza, ma piuttosto ad una maggiore armonizzazione della tassazione sui prodotti energetici nel comune interesse.

V.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(28)

L’associazione di categoria Stichting Verenigde Keramische Organisaties (VKO) ha presentato osservazioni sulla decisione della Commissione di avvio del procedimento. Essa condivide il punto di vista dei Paesi Bassi, secondo il quale l’esenzione è giustificata in base alla natura e all’impostazione del sistema fiscale nazionale e la misura non costituisce aiuto di Stato. Le osservazioni di VKO sono comparabili a quelle dei Paesi Bassi. Come i Paesi Bassi, VKO ritiene che l’esenzione fiscale non possa essere considerata come una misura ambientale, poiché non persegue alcun obiettivo di questo tipo. Pertanto, secondo la VKO, non sarebbe corretto valutarla alla luce della disciplina degli aiuti per l’ambiente.

VI.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(29)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(30)

Secondo i Paesi Bassi la misura non apporta alcun vantaggio, ma limita lo svantaggio di cui soffre l’industria ceramica olandese.

(31)

La Commissione ritiene che l’esenzione fiscale procuri un vantaggio alle imprese operanti nel settore olandese della ceramica e che beneficerebbero della riduzione fiscale, che alleggerirebbe gli oneri che fanno normalmente parte dei costi operativi delle imprese interessate (14).

(32)

I Paesi Bassi ritengono che la misura non sia finanziata mediante risorse statali, poiché il finanziamento dell’esenzione avrebbe un effetto neutro sul bilancio (15). Non sarebbero quindi implicate risorse pubbliche. Analoga argomentazione è stata avanzata dalla VKO.

(33)

La Commissione ritiene che la misura riguardi un vantaggio fiscale finanziato dallo Stato olandese, e debba quindi essere considerata una perdita di risorse statali. In altre parole, la prevista esenzione fiscale porta ad una perdita di entrate fiscali per lo Stato olandese. Anche se il finanziamento dell’esenzione fosse indirettamente compensato da un aumento della tassazione sull’energia applicabile al gas naturale nella fascia più alta, la conclusione rimarrebbe la stessa. La Commissione osserva che gli stessi Paesi Bassi hanno riconosciuto che la misura, rispetto al sistema fiscale attualmente in vigore, procura un vantaggio stimato di 4 milioni di EUR all’anno, senza che vi sia alcuna compensazione dalla parte dei beneficiari (16). La misura proposta va imputata ai Paesi Bassi, poiché deriva direttamente da una modifica della legislazione nazionale in vigore.

(34)

Dato che il consumo di energia per i processi mineralogici e alcune altre forme di utilizzo di prodotti energetici e di elettricità sono esclusi dal campo d’applicazione della direttiva sulla tassazione dell’energia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stessa, sono gli stessi Stati membri a dover decidere se tassare o meno tali processi e, in caso affermativo, se tassarli integralmente o solo in parte. Tuttavia, indipendentemente dalle disposizioni della direttiva, gli Stati membri rimangono comunque vincolati dall’«acquis» in materia di aiuti di Stato. Ciò significa che la selettività della misura in oggetto, e quindi anche la presenza o meno di un aiuto di Stato, devono essere valutate alla luce della legislazione nazionale in materia di tassazione dell’energia.

(35)

Esiste una giurisprudenza recente (17) sull’interpretazione del concetto di selettività. Nella sentenza «Gibilterra» viene riconosciuta un’analisi standardizzata degli aiuti di Stato in materia di fiscalità. Il Tribunale ha precisato che tale analisi deve contenere i seguenti elementi: i) la determinazione dell’ambito di riferimento; ii) l’accertamento dell’esistenza di una deroga a tale ambito di riferimento; e iii) l’eventuale giustificazione della deroga in base alla natura e all’impostazione del sistema (in particolare, stabilire se la deroga discende direttamente dai principi informatori o basilari del sistema tributario dello Stato interessato).

(36)

I Paesi Bassi hanno dichiarato che il sistema olandese di tassazione dell’energia (l’ambito di riferimento) mira a tassare l’elettricità e i prodotti energetici utilizzati come combustibili per riscaldamento o come carburante per motori. Ritengono pertanto che esonerare dall’imposta alcuni tipi di utilizzo sia conforme alla natura e all’impostazione del sistema olandese di tassazione dell’energia, considerando 19. L’esenzione supplementare prevista per i processi ceramici rientra a sua volta in questa logica.

(37)

I Paesi Bassi hanno poi argomentato che la deroga all’ambito di riferimento, cioè il trattamento fiscale derogatorio a favore del settore ceramico, è giustificato in base alla differenza oggettiva esistente fra la materia prima utilizzata per la produzione di prodotti ceramici e le materie utilizzate in altri processi mineralogici. Contrariamente ad altri processi mineralogici, il processo ceramico tradizionale è irreversibile.

(38)

La Commissione ha già, in passato, valutato esenzioni dall’imposta sull’energia per i processi mineralogici, in particolare nella decisione relativa al caso N 820/06 del 7 febbraio 2007 riguardante l’esenzione fiscale per determinati processi ad alta intensità energetica in Germania. La Commissione ha stabilito che la misura in questione non costituiva aiuto di Stato. In tal caso la Commissione ha esaminato in particolare la peculiare impostazione del sistema tedesco di tassazione dell’energia, che era conforme alla logica della direttiva sulla tassazione dell’energia consistente nel tassare solo combustibile utilizzato come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. La Germania ha di conseguenza accordato l’esenzione per tutte le forme di uso combinato e tutti i processi mineralogici correnti contemplati dalla direttiva, e ha seguito la stessa impostazione nell’insieme del suo sistema di tassazione dell’energia. Per tale ragione la Commissione ha concluso che l’esenzione fiscale fosse conforme alla natura e all’impostazione del sistema nazionale di tassazione dell’energia.

(39)

L’esenzione fiscale notificata si applica solo all’industria ceramica olandese e, contrariamente alla misura tedesca, non vale per tutti i processi mineralogici. Per tale motivo la Commissione non è convinta che essa discenda direttamente dai principi informatori o basilari del vigente sistema olandese di tassazione dell’energia. Il ragionamento dei Paesi Bassi — e di VKO —, secondo il quale vi è una differenza oggettiva fra la materia prima utilizzata per la fabbricazione di prodotti ceramici e le materie usate in altri processi mineralogici (18), e il collegato carattere irreversibile del processo, non possono spiegare perché — in base all’impostazione del sotteso sistema nazionale di tassazione dell’energia — non potrebbero rientrare nell’esenzione fiscale anche altri processi mineralogici che utilizzano il gas naturale nel processo di produzione, come ad esempio la fabbricazione del vetro. Inoltre, come indicato nel considerando 22 della direttiva sulla tassazione dell’energia, i prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro comunitario quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. È in tale ottica che i processi mineralogici sono esclusi dal campo d’applicazione della direttiva conformemente all’articolo 2, paragrafo 4 della stessa. In tali processi il combustibile non è utilizzato come carburante o per il riscaldamento, ma per sostenere il processo chimico. L’elemento comune per l’esclusione di tutti i processi mineralogici dal campo d’applicazione della direttiva sulla tassazione dell’energia è il fatto che il combustibile è utilizzato per il processo chimico e non per il riscaldamento o come carburante per motori. Un’esenzione fiscale per i processi interessati (19) può essere giustificata solo se applicata a tutta la gamma di processi mineralogici, per garantirne un trattamento coerente (20). Come indicato, ciò è conforme al ragionamento seguito dalla Commissione nel caso N 820/06. Il fatto che nei vari processi mineralogici vengano utilizzate o meno materie prime diverse e il carattere irreversibile del processo ceramico sono irrilevanti nel presente contesto.

(40)

Emerge inoltre dai lavori parlamentari sulla normativa che la misura prevista servirebbe a migliorare la posizione concorrenziale internazionale dell’industria ceramica olandese (21). La giurisprudenza della Corte di giustizia indica che il fatto che una misura avvicini gli oneri delle imprese del settore interessato a quelli dei concorrenti in altri Stati membri non significa che tale misura non costituisca aiuto (22).

(41)

La Commissione ritiene quindi che l’esenzione fiscale sia selettiva poiché favorisce determinate produzioni e, di fatto, determinate imprese, e non può giustificarsi in base all’impostazione del sistema nazionale di tassazione dell’energia.

(42)

VKO ha contestato la conclusione della Commissione, secondo la quale la misura prevista falsa o minaccia di falsare la concorrenza nel settore ceramico poiché, coprendo una gran parte dei costi operativi, permette ai beneficiari di applicare prezzi inferiori ai loro prodotti ceramici. Secondo VKO, i costi della fornitura e dell’utilizzo dell’energia sono varie volte superiori ai costi dell’imposta sull’energia.

(43)

La Commissione ritiene quest’argomentazione non pertinente. Ricorda a tale riguardo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il miglioramento della posizione concorrenziale di un impresa beneficiaria di un aiuto di Stato significa generalmente una distorsione della concorrenza rispetto alle altre imprese che non hanno ricevuto un tale aiuto (23). Inoltre, se una misura «minaccia di falsare la concorrenza» rientra già nel campo d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. L’esenzione fiscale in questione è tale da poter falsare la concorrenza sui mercati della ceramica poiché porta a una diminuzione dei costi operativi delle imprese beneficiarie. Va inoltre ricordato che il miglioramento della posizione concorrenziale internazionale dell’industria ceramica olandese è proprio l’obiettivo della misura proposta. I Paesi Bassi argomentano che l’esenzione fiscale, almeno in una certa misura, ripristinerebbe eque condizioni di concorrenza per il settore in oggetto nel mercato interno. Ne va logicamente concluso, anche senza dati dettagliati a conferma degli effetti sulle relazioni concorrenziali nel settore ceramico, che su tali mercati la misura potrebbe quindi portare a una distorsione della concorrenza.

(44)

I Paesi Bassi hanno dichiarato che l’industria laterizia olandese, che rappresenta l’85-90 % del consumo di gas naturale e di energia del settore olandese della ceramica, impiega circa 1 500 persone. Nel 2008 questo sottosettore aveva un fatturato di circa 370 milioni di EUR. L’industria laterizia olandese esporta circa il 20 % della produzione annua, mentre le importazioni rappresentano l’8 % della produzione annua olandese. Dato il peso dei prodotti, la definizione di mercato rilevante comprende un diametro di circa 250 km intorno agli stabilimenti di produzione. I mercati concorrenti rilevanti per questo sottosettore sono quindi il Regno Unito, la Germania e il Belgio.

(45)

Con lettera del 26 maggio 2009 i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di quantificare e di avvalorare la conclusione secondo la quale la misura prevista falsa o minaccia di falsare la concorrenza sui mercati rilevanti del settore ceramico, e ciò riferendosi ai dati dell’Ufficio centrale di statistica (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) che i Paesi Bassi avevano presentato alla Commissione nella prima fase dell’indagine. Si tratta in particolare delle cifre relative alle importazioni e alle esportazioni di mattoni figuranti nelle tabelle 1 e 2.

Tabella 1

Esportazioni di mattoni olandesi in Germania e in Belgio

Anno

Percentuale

Quota in EUR

2007

59 % di un totale di 255 milioni di EUR

150 milioni

2006

64 % di un totale di 234 milioni di EUR

150 milioni

2005

68 % di un totale di 213 milioni di EUR

145 milioni

2004

74 % di un totale di 242 milioni di EUR

180 milioni

2003

82 % di un totale di 234 milioni di EUR

191 milioni

2002

80 % di un totale di 183 milioni di EUR

146 milioni

2001

95 % di un totale di 189 milioni di EUR

180 milioni

(46)

Secondo i Paesi Bassi, in relazione alle cifre figuranti nella tabella 1 devono essere prese in considerazione le seguenti circostanze. All’inizio di questo secolo il mercato dell’edilizia ha subito una forte stagnazione in Germania e nei Paesi Bassi (nel 2000/2001 l’industria laterizia tedesca ha registrato un calo del fatturato e delle vendite almeno del 20 %). La situazione dei mercati dell’edilizia nei Paesi Bassi e in Germania si è in seguito risollevata, con picchi nel 2006 e nel 2007. Secondo i Paesi Bassi, dai dati della Ziegelverband emerge che l’industria tedesca ha cominciato a riprendersi dal 2004/2005. Dai dati del CBS comunicati, risulta tuttavia secondo i Paesi Bassi che l’esportazione di mattoni olandesi verso la Germania da allora è diminuita. In poche parole, nonostante le consistenti perdite registrate sia dall’industria tedesca che olandese sul mercato tedesco all’inizio del secolo, l’industria laterizia tedesca ha beneficiato della ripresa del mercato immobiliare in Germania, contrariamente ai produttori di mattoni olandesi. Secondo i Paesi Bassi ciò è confermato dalle cifre figuranti nella tabella 2 riguardanti le importazioni dalla Germania.

Tabella 2

Importazioni dalla Germania ai Paesi Bassi

Anno

Percentuale

Quota in EUR

2007

42 % di un totale di 91 milioni di EUR

36 milioni

2006

25 % di un totale di 101 milioni di EUR

25 milioni

2005

22 % di un totale di 82 milioni di EUR

18 milioni

2004

17 % di un totale di 121 milioni di EUR

21 milioni

2003

16 % di un totale di 110 milioni di EUR

18 milioni

2002

18 % di un totale di 107 milioni di EUR

20 milioni

2001

11 % di un totale di 124 milioni di EUR

14 milioni

2000

12 % di un totale di 155 milioni di EUR

19 milioni

(47)

I Paesi Bassi hanno osservato che dalle cifre figuranti nella tabella 2 emerge un forte aumento delle importazioni di mattoni tedeschi nei Paesi Bassi dal 2006/2007. Le cifre comunicate dai Paesi Bassi per il primo trimestre del 2008 confermano questa tendenza. Secondo i Paesi Bassi, il settore ceramico tedesco beneficia dall’agosto 2006 di un’esenzione sull’imposta dell’energia, entrata in vigore il 1o gennaio 2004.

Tabella 3

Esportazioni dai Paesi Bassi verso mercati diversi da Belgio e Germania (soprattutto Regno Unito e Irlanda)

Anno

Percentuale

Quota in EUR

2007

40 % di un totale di 255 milioni di EUR

102 milioni

2006

37 % di un totale di 234 milioni di EUR

86 milioni

2005

32 % di un totale di 213 milioni di EUR

68 milioni

2004

17 % di un totale di 242 milioni di EUR

41 milioni

2003

10 % di un totale di 234 milioni di EUR

23 milioni

2002

18 % di un totale di 183 milioni di EUR

32 milioni

2001

12 % di un totale di 189 milioni di EUR

23 milioni

(48)

Riguardo alle cifre figuranti nella tabella 3, i Paesi Bassi hanno osservato che il tasso di cambio (sterlina-euro) particolarmente favorevole è un elemento importante che spiega l’incremento delle esportazioni verso questi paesi. Questo fattore compenserebbe anche gli elevati costi del trasporto.

(49)

La Commissione riconosce che da questi dati emerge la diminuita importanza di Germania e Belgio come destinazione delle esportazioni dei mattoni olandesi negli anni 1998-2007, l’aumento del volume delle importazioni di mattoni tedeschi nei Paesi Bassi negli anni 2000-2007, e l’aumento delle esportazioni verso paesi diversi da Germania e Belgio (soprattutto Regno Unito e Irlanda) nel periodo 2001-2007. Per quanto riguarda le cifre fornite per gli altri paesi, e soprattutto per il Regno Unito e l’Irlanda, l’aumento delle esportazioni si spiega grazie al tasso di cambio favorevole.

(50)

Anche se queste cifre forniscono informazioni sui flussi commerciali fra i Paesi Bassi e i loro vicini (Germania, Belgio e Regni Unito) per quanto riguarda il segmento dell’industria laterizia, esse non permettono di concludere che la misura di aiuto non sia di natura tale da poter falsare la concorrenza sui mercati rilevanti dell’industria ceramica. Come sopra indicato, se una misura può portare a una tale distorsione, rientra subito nel campo d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

(51)

La misura inciderà probabilmente sugli scambi fra Stati membri poiché i prodotti ceramici sono trattati a livello internazionale, come confermano le statistiche fornite dai Paesi Bassi e figuranti nelle tabelle 1, 2 e 3.

(52)

Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che la misura notificata costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

(53)

I Paesi Bassi hanno ottemperato agli obblighi ad essi incombenti in virtù dell’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE notificando l’aiuto prima di dargli esecuzione.

(54)

La Commissione ritiene che l’esenzione prevista debba essere valutata alla luce della disciplina degli aiuti per l’ambiente. Il capo 4 di tale disciplina — «Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali» — tratta esplicitamente il tipo di esenzione dall’imposta ambientale su cui verte la notifica in oggetto. Tale capo 4 deve essere considerato come esaustivo per la valutazione dell’esenzione fiscale in oggetto. La misura non può quindi essere valutata alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come invocato dai Paesi Bassi.

(55)

I Paesi Bassi concordano con la Commissione sul fatto che la misura prevista debba essere considerata un’esenzione da un’imposta ambientale ai sensi della disciplina degli aiuti per l’ambiente (24). Ritengono tuttavia che ciò non basti a farla rientrare nel campo d’applicazione di tale disciplina. Secondo i Paesi Bassi non ricorre la condizione di cui al punto 151 della disciplina, secondo cui è necessario che le misure «contribuiscano, almeno indirettamente, a migliorare il livello di tutela ambientale», poiché l’esenzione prevista non persegue questo fine.

(56)

Questo ragionamento non può essere accettato. Sia dal titolo del capo 4 della disciplina degli aiuti per l’ambiente («Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali»), sia dalla prima parte del punto 151 — che è identico — risulta che tale capo si applica all’aiuto previsto. Il capo 4 della disciplina stabilisce con precisione a quali condizioni le esenzioni dalle imposte ambientali sono considerate compatibili col mercato interno. Il punto 151 contiene una condizione di compatibilità generale per le esenzioni dalle imposte ambientali accordate ai sensi del capo 4. Come indicato in tale punto 151, le misure d’aiuto possono essere considerate compatibili solo purché «contribuiscano, almeno indirettamente, a migliorare il livello di tutela ambientale».

(57)

Per spiegare l’idea di base sottesa al punto 151 della disciplina degli aiuti per l’ambiente, la Commissione osserva che un’eventuale esenzione dall’imposta ambientale può permettere di introdurre o mantenere imposte ambientali nazionali più alte per altre imprese, raggiungendo così almeno un effetto positivo indiretto sull’ambiente (25). La Commissione non comprende nessuna delle argomentazioni dei Paesi Bassi e di VKO, quando affermano che l’esenzione proposta contribuirebbe a prorogare l’applicazione dell’imposta olandese sull’energia interessata. I Paesi Bassi affermano, certo, che l’aliquota fiscale nella fascia più alta verrebbe aumentata contestualmente all’entrata in vigore dell’esenzione prevista, ma invocano questo fatto come se da ciò derivasse che detta esenzione non porti a perdite di risorse statali, e non sembrano neanche indicare che per poter attuare un tale aumento è necessaria l’esenzione prevista. Non viene quindi dimostrata la conformità al punto 151 della disciplina degli aiuti per l’ambiente.

(58)

I Paesi Bassi sono invitati a fornire informazioni pertinenti per permettere alla Commissione di valutare la compatibilità dell’aiuto sulla base degli appositi criteri di cui al capo 4 della disciplina degli aiuti per l’ambiente, in particolare la necessità e la proporzionalità dell’aiuto e i relativi effetti per il settore della ceramica, come stabilito ai punti 155-159 della disciplina (26).

(59)

Per quanto riguarda la necessità dell’aiuto, la Commissione ha posto una serie di domande specifiche per esaminare se un aumento sensibile dei costi di produzione del settore olandese della ceramica (in seguito all’imposta ambientale) potrebbe essere riversato sui clienti senza portare a un grosso calo delle vendite. Sono state poi chieste informazioni sui seguenti punti: le cifre di vendita del settore della ceramica sui mercati rilevanti negli ultimi 10 anni; l’aliquota dell’imposta sull’energia così come l’importo totale dell’imposta pagata; i costi energetici totali per impresa negli ultimi 10 anni; stime relative all’elasticità dei prezzi del prodotto del settore sui mercati rilevanti; stime del calo delle vendite e/o dei profitti; informazioni sull’andamento dei flussi commerciali nell’industria ceramica olandese, in provenienza e in direzione dei Paesi Bassi così come in provenienza e a destinazione dei mercati geografici rilevanti; le quote di mercato dei beneficiari nei mercati geografici rilevanti, e qualsiasi altro elemento che potrebbe essere utile ai fini della valutazione della possibilità di riversare i costi. La Commissione ha inoltro posto ai Paesi Bassi domande sulla proporzionalità dell’aiuto, richiamandosi al punto 159 della disciplina degli aiuti per l’ambiente.

(60)

In risposta alla lettera della Commissione del 7 ottobre 2009, i Paesi Bassi hanno fornito informazioni riguardanti un ipotetico produttore medio di mattoni olandese (27). I Paesi Bassi hanno dichiarato che non era possibile rispondere alle domande della Commissione per tutti i sottosettori dell’industria ceramica olandese, poiché in alcuni di essi vi è un solo fornitore olandese (mattonelle, condotti ceramici o prodotti ceramici sanitari). Dato che attualmente nei Paesi Bassi sono presenti 13 produttori di mattoni con circa 40 siti di produzione, è stato possibile descrivere una situazione rappresentativa di questo gruppo. Per quanto riguarda altri casi, i Paesi Bassi non hanno ritenuto possibile acquisire in così poco tempo una conoscenza sufficiente dei sottosettori rilevanti, ad esempio quello della ceramica decorativa.

(61)

La Commissione tiene a ricordare che già nella decisione di avvio del procedimento dell’11 febbraio 2009 si spiegava che questi complementi di informazione (compresi i dati sui vari segmenti dell’industria ceramica, quali distinti dai Paesi Bassi) erano già stati chiesti nel corso della prima fase dell’indagine, senza però essere stati forniti.

(62)

La Commissione è d’avviso che delle informazioni su un solo ipotetico produttore medio di mattoni non siano sufficienti ai fini della valutazione della compatibilità dell’esenzione prevista per l’industria ceramica olandese nel suo insieme, dato che un solo produttore medio non può essere considerato rappresentativo di tutto il settore. Come sottolineato dagli stessi Paesi Bassi in relazione ai dati forniti sulle importazioni e le esportazioni, le informazioni in questione riguardano solo il segmento dell’industria laterizia, che non può essere automaticamente utilizzato come modello per individuare le tendenze in altri segmenti della ceramica, in base al ragionamento che ciascun segmento è caratterizzato da specifiche combinazioni prodotti/mercato in cui possono intervenire altri aspetti economici. Nella sua dichiarazione del 24 maggio 2009 VKO è giunta ad una conclusione analoga (28). Non è convincente neppure l’argomentazione secondo la quale non possono essere comunicate informazioni per i sottosettori in cui opera un solo beneficiario. Al contrario, sarebbe stato forse più facile ottenere informazioni su una singola impresa [come recentemente dimostrato in un caso danese (29)].

(63)

Inoltre, una parte delle informazioni richieste non è stata fornita. Come indicato al considerando 59, sono state ad esempio chieste informazioni sulla necessità e sulla proporzionalità dell’aiuto. Per quanto riguarda la necessità, la Commissione ha chiesto stime relative all’elasticità del prezzi del prodotto del settore sui mercati rilevanti; stime del calo delle vendite e/o dei profitti; le quote di mercato dei beneficiari nei mercati geografici rilevanti e l’evoluzione delle quote di mercato dei produttori olandesi sui mercati geografici rilevanti. Nonostante i Paesi Bassi si siano visti offrire, con lettera del 9 ottobre 2009, ancora una possibilità di presentare le informazioni mancanti, tali informazioni non sono state fornite.

(64)

In base alle informazioni disponibili, per il segmento dell’industria laterizia può essere effettuata l’analisi in appresso.

(65)

Richiamandosi al punto 155 della disciplina degli aiuti per l’ambiente, nell’analizzare i regimi impositivi che comportano elementi di aiuti di Stato sotto forma di sgravi o esenzioni dalle imposte ambientali, la Commissione valuta segnatamente la necessità e la proporzionalità degli aiuti e i relativi effetti nell’ambito dei settori economici interessati.

(66)

Conformemente al punto 158 della disciplina degli aiuti per l’ambiente, per garantire che l’aiuto sia necessario devono essere soddisfatte, cumulativamente, tre condizioni. In primo luogo i beneficiari devono essere selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti devono essere concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore ove essi siano in una situazione fattuale simile [punto 158, lettera a)]; in secondo luogo, l’imposta al netto dello sgravio deve consentire un aumento sostanziale dei costi di produzione [punto 158, lettera b)]; in terzo luogo, deve essere garantito che non è possibile far gravare sul consumatore l’aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite [punto 158, lettera c)]. A tal fine, lo Stato membro può tra l’altro fornire le stime relative all’elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell’ambito del rilevante mercato geografico assieme alle stime del calo delle vendite o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata.

(67)

I Paesi Bassi hanno dichiarato che l’esenzione riguarda il processo ceramico, spiegando che possono chiedere l’esenzione tutti i fabbricanti di prodotti ceramici e tutti i concorrenti del settore ceramico (o sullo stesso mercato rilevante, ove essi siano in una situazione fattuale simile) purché soddisfino i seguenti criteri:

deve essere interessata la fornitura di gas naturale,

il gas naturale deve essere utilizzato in impianti per la fabbricazione di prodotti attraverso il calore,

i prodotti devono consistere di argilla almeno per il 90 %.

(68)

Questi criteri figurano nel progetto di legge (30). I criteri per la selezione dei beneficiari risultano perciò sia oggettivi che trasparenti.

(69)

Quando, conformemente alla nota 55 della disciplina, il beneficiario è un’impresa a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione dell’energia [quando, cioè, i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità sono pari almeno al 3,0 % del valore produttivo (31) ovvero l’imposta nazionale sull’energia pagabile è pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto], si ritiene che sia soddisfatta la condizione secondo cui l’imposta al netto dello sgravio deve consentire un aumento sostanziale dei costi di produzione.

(70)

I Paesi Bassi hanno argomentato che i produttori di mattoni appartengono al gruppo degli utenti ad alto consumo di energia poiché i loro costi per l’energia sono pari al 20-30 % dei costi totali di produzione. Nonostante i Paesi Bassi non abbiano indicato più in dettaglio il rapporto fra costi di produzione totali e valore produttivo, si può presupporre che i costi di produzione, in normali condizioni commerciali (cioè quando il valore di vendita dei prodotti è più alto dei costi di produzione), siano inferiori al valore produttivo, poiché il valore produttivo è collegato al fatturato e quindi al prezzo del prodotto venduto. Perciò la quota dei costi energetici nel valore produttivo in normali condizioni commerciali, sarà più bassa della quota dei costi energetici nei costi di produzione indicata dai Paesi Bassi. Ma si può anche presupporre che il valore produttivo non sia tanto più alto dei costi di produzione, in modo da ridurre la parte dei costi energetici dal 20-30 % se i costi di produzione vengono utilizzati come denominatore, a meno del 3 % se viene utilizzato come denominatore il valore produttivo. Pertanto la Commissione parte del presupposto che le imprese nel settore ceramico olandese possano essere considerate «a forte consumo di energia» ai sensi della direttiva sulla tassazione dell’energia, e che sia soddisfatta la condizione dell’aumento sostanziale dei costi ai sensi del punto 158, lettera b), della disciplina degli aiuti per l’ambiente. La Commissione basa pertanto la sua valutazione sulla presunzione legale di cui alla nota 55 della disciplina degli aiuti per l’ambiente.

(71)

Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 158, lettera c), della disciplina degli aiuti per l’ambiente, sono state poste domande dettagliate per esaminare se è possibile far gravare sul consumatore l’aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite. Più precisamente, è stato chiesto ai Paesi Bassi di fornire informazioni sui seguenti aspetti: le cifre di vendita del settore della ceramica sui mercati rilevanti negli ultimi 10 anni; l’aliquota dell’imposta sull’energia così come l’importo totale dell’imposta pagata; i costi energetici totali per impresa negli ultimi 10 anni; stime relative all’elasticità del prezzi del prodotto nel settore interessato nell’ambito dei mercati rilevanti; stime del calo delle vendite e/o dei profitti; informazioni sull’andamento dei flussi commerciali nell’industria ceramica olandese, in provenienza e in direzione dei Paesi Bassi così come in provenienza e a destinazione dei mercati geografici rilevanti; le quote di mercato dei beneficiari nei mercati geografici rilevanti, e qualsiasi altro elemento che potrebbe essere utile ai fini della valutazione della possibilità di riversare i costi (come descritto ai considerando 59 e 63).

(72)

I Paesi Bassi hanno confermato che in linea di principio riversare i costi rilevanti è possibile, anche se diventa sempre più difficile. I produttori che non sono riusciti a farlo, gli anni scorsi hanno cessato le attività o sono falliti. I Paesi Bassi non hanno tuttavia presentato alcuna prova di un legame causale fra i costi dell’imposta e la cessazione delle attività di queste imprese. La Commissione osserva che incombe allo Stato membro fornire le necessarie informazioni a sostegno delle proprie argomentazioni.

(73)

I Paesi Bassi hanno poi affermato che l’elasticità dei prezzi per la domanda di mattoni è limitata, ma non hanno fornito alcun dato concreto a sostegno di queste dichiarazioni.

(74)

I Paesi Bassi hanno dichiarato che la concorrenza nel settore dei laterizi, in seguito alle importazioni di prodotti dello stesso tipo di concorrenti di altri Stati membri, aumenta continuamente, e che la quota di mercato del mattone olandese è in calo. A tale riguardo i Paesi Bassi hanno fornito dati sulle importazioni e sulle esportazioni in allegato alla lettera del 30 ottobre 2009 (32), da cui risulta che le importazioni dalla Germania negli anni passati sono aumentate e che le esportazioni dai Paesi Bassi verso Germania e Belgio sono diminuite. Come causa principale i Paesi Bassi menzionano il fatto che i produttori esteri di mattoni, diversamente dai produttori olandesi, beneficiano di esenzioni dall’imposta sull’energia.

(75)

In linea di principio un aiuto di Stato — comprese le esenzioni da imposte ambientali — non può comunque essere giustificato dall’esistenza di misure analoghe in altri Stati membri. Se una tale giustificazione venisse accettata, ciò significherebbe che l’esistenza di misure statali in uno Stato membro autorizzerebbe gli altri Stati membri ad adottare misure di compensazione per arginare le conseguenze negative per la propria industria. Misure di ritorsione di questo tipo non possono venire accettate nell’ottica degli aiuti di Stato. Invece della corsa ai sussidi, il vero rimedio contro le conseguenze negative degli aiuti di Stato è il mantenimento delle regole relative agli aiuti di Stato stessi, comprese le disposizioni della disciplina degli aiuti per l’ambiente. Pertanto la misura notificata non può assolutamente venire giustificata come legittimo rimedio contro un presunto aiuto in un altro Stato: la sua approvazione dipende invece dalla dimostrazione di un sostanziale aumento dei costi e dell’impossibilità di far gravare tali costi sul consumatore.

(76)

In base alle informazioni fornite la Commissione può concludere che, nell’industria laterizia, nonostante le restrizioni in termini di costi di trasporto, che limitano il mercato geografico del mattone a un cerchio del diametro di 250 km, avvengono scambi fra Stati membri. I Paesi Bassi hanno dichiarato che il 20 % della produzione annua di mattoni viene esportata. I dati forniti hanno permesso alla Commissione di calcolare un valore approssimativo per l’intensità degli scambi (33) pari al 75 %. Mancando dati coerenti, tale intensità degli scambi è stata calcolata sulla base di dati del 2007 per i flussi di scambio e sulla base di dati del 2008 per il fatturato. Ciò potrebbe indicare che il settore incontra difficoltà nel riversare la pressione fiscale imposta dai Paesi Bassi. La dichiarazione dei Paesi Bassi, secondo la quale finora l’imposta è stata riversata, e il fatto che le esportazioni del settore laterizio olandese nel periodo interessato dai dati forniti siano aumentate (passando da 189 milioni di EUR nel 2001 a 255 milioni di EUR nel 2007), contraddicono tuttavia l’affermazione secondo cui il settore incontra difficoltà nel riversare l’aumento dei costi. In mancanza di informazioni e di cifre più precise, un’analisi più definitiva nella fattispecie non è possibile.

(77)

I Paesi Bassi non hanno inoltre fornito alcun dato di mercato pluriennale a sostegno dell’affermazione che la quota di mercato del settore laterizio è in diminuzione, e questo nonostante le ripetute richieste della Commissione di comunicare anche le quote di mercato dei beneficiari sui mercati geografici rilevanti.

(78)

Le altre informazioni richieste, ma non comunicate, per valutare la possibilità di riversare i costi, sono le seguenti: cifre di vendita della ceramica, in volume e in valore, per anno, per un’impresa media su ciascun mercato rilevante, per i 10 anni passati (per il segmento del laterizio è stato indicato nei Paesi Bassi un fatturato annuo di 370 milioni di EUR, ma non sono stati forniti dati per i volumi; sulla base di informazioni storiche, il fatturato annuo del segmento della ceramica decorativa è stato stimato a 7-10 milioni di EUR); l’importo annuo totale dell’imposta sull’energia pagato da un’impresa sul mercato rilevante negli ultimi 10 anni (i Paesi Bassi hanno fornito solo dati per un’impresa media di mattoni nel 2009); stime relative all’elasticità del prezzi del prodotto sui mercati del prodotto e sui mercati geografici rilevanti; stime del calo delle vendite e/o dei profitti per le imprese operanti su questi mercati, e l’evoluzione delle quote di mercato dei produttori olandesi sui mercati geografici rilevanti. Inevasa è rimasta anche la richiesta della Commissione di dati sull’andamento dei flussi commerciali nel settore ceramico olandese (cioè le importazioni nei Paesi Bassi dai mercati geografici rilevanti e le esportazioni dai Paesi Bassi verso questi mercati): non è stato fornito alcun dato pluriennale sul totale delle importazioni ed esportazioni dell’industria ceramica (né alcuna informazione sull’evoluzione, nel corso degli anni, del fatturato di questo settore). Non è quindi possibile trarre una chiara conclusione quanto al livello dell’intensità degli scambi, e per il settore laterizio si può solo rinviare al valore approssimativo di cui al considerando 76.

(79)

Per quanto riguarda gli altri segmenti da essi menzionati (tegole, condotti fognari, prodotti sanitari, rivestimenti murali e mattonelle in ceramica, materiale refrattario, porcellana e ceramica decorativa), i Paesi Bassi rinviano alle informazioni fornite per l’impresa media nel settore laterizio. Per ogni segmento vengono inoltre forniti dati molto limitati. Nella lettera del 16 settembre 2008 i Paesi Bassi hanno specificato la dimensione del mercato geografico rilevante (per tutti i segmenti) e la quota, espressa in punti percentuali, della produzione nazionale importata ed esportata, menzionando le varie destinazioni delle esportazioni (34). Le informazioni dettagliate per segmento, che la Commissione aveva chiesto, come indicato al considerando 78, non sono state fornite.

(80)

Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione non può concludere che un aumento dei costi di produzione per i produttori olandesi di ceramica non possa essere riversato sui clienti senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite. Occorre pertanto concludere che i Paesi Bassi non hanno dimostrato di soddisfare il requisito del punto 158, lettera c), della disciplina degli aiuti per l’ambiente.

(81)

La Commissione ritiene pertanto che in base alle informazioni fornite non si possa concludere che la misura prevista è necessaria per l’industria ceramica olandese. Solo per questa ragione occorre anche concludere che la misura è incompatibile col mercato interno.

(82)

Per quanto riguarda la proporzionalità, ogni beneficiario, ai sensi del punto 159 della disciplina degli aiuti per l’ambiente deve soddisfare una delle condizioni seguenti:

a)

deve corrispondere una parte dell’imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE. i beneficiari possono al massimo ottenere una riduzione pari all’aumento dei costi di produzione indotto dall’imposta utilizzando la tecnica più vantaggiosa e che non è possibile far gravare sul consumatore;

b)

deve corrispondere almeno il 20 % dell’imposta nazionale, a meno che non sia giustificata un’aliquota inferiore;

c)

può concludere accordi con lo Stato membro interessato, in forza dei quali si impegna a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti a quelli in applicazione delle lettere a) o b) o del livello comunitario minimo di imposizione.

(83)

I Paesi Bassi hanno confermato che il criterio di cui al punto a) non è stato rispettato, e che non è stato affrontato neanche il criterio di cui al punto c). Per quanto riguarda il criterio di cui al punto b) — e cioè che il beneficiario deve corrispondere almeno il 20 % dell’imposta nazionale, a meno che non sia giustificata un’aliquota inferiore —, i Paesi Bassi hanno dichiarato che tutti i beneficiari, insieme, non pagherebbero tale minimo del 20 % dell’imposta (nazionale) sull’energia (le entrate derivano ad esempio dalla tassa sull’elettricità che le imprese tuttora pagano). Data l’entità del settore, secondo i Paesi Bassi di fatto si paga molto meno. A tale riguardo i Paesi Bassi hanno ancora una volta indicato che l’applicazione dell’esenzione dell’imposta sull’energia al gas naturale per i prodotti ceramici annulla la distorsione della concorrenza, poiché crea condizioni concorrenziali eque per tutti gli stabilimenti ceramici sul mercato interno.

(84)

Il punto b) si riferisce all’aliquota dell’imposta nazionale sull’energia e non al 20 % dell’importo totale di questa imposta, pagata dai contribuenti per vari prodotti energetici. La misura notificata riguarda un’esenzione totale dall’aliquota di imposizione nazionale sul gas naturale, il che significa che la percentuale minima di cui al punto 159, lettera b), della disciplina degli aiuti per l’ambiente non viene raggiunta. I Paesi Bassi, inoltre, non hanno dimostrato che si tratterebbe solo di una «limitata distorsione della concorrenza» per giustificare un’aliquota meno elevata, semplicemente perché non hanno fornito i dati di mercato richiesti sulla posizione concorrenziale dell’industria in oggetto. Sulla base delle informazioni fornite non si può quindi concludere che tale criterio sia rispettato.

(85)

La Commissione ritiene pertanto che in base alle informazioni fornite non si possa concludere che la misura prevista per l’industria ceramica olandese sia proporzionata.

VII.   CONCLUSIONE

(86)

La Commissione constata che l’esenzione fiscale prevista, che si configura come aiuto al funzionamento, non corrisponde a nessuna delle deroghe al divieto generale relativo agli aiuti di Stato sancito nel TFUE, e che è quindi incompatibile col mercato comune. I Paesi Bassi non possono quindi dare esecuzione alla misura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura d’aiuto nella forma di esenzione dall’imposta sull’energia applicata al gas naturale, cui i Paesi Bassi intendono dare esecuzione in favore dell’industria ceramica olandese, è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione i Paesi Bassi informano la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 96 del 25.4.2009, pag. 16.

(2)  Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). Le rispettive disposizioni sono identiche. Ai fini della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 TFUE si intendono, se d’applicazione, come riferimento agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(3)  Cfr. la nota 1.

(4)  Dal 1o gennaio 1996 l’imposta sull’energia rientra nella Legge relativa alle imposte a favore dell’ambiente, e viene percepita sul gas naturale, l’elettricità e gli oli minerali. Le tariffe applicate sono in relazione alla quantità di energia consumata.

(5)  I Paesi Bassi hanno introdotto le seguenti tariffe per l’imposta sull’energia applicabile al gas naturale (dati del 2009) per un produttore di mattoni rappresentativo nel paese: 0-5 000 m3: 0,1580 EUR/m3; 5 000-170 000 m3: 0,1385 EUR/m3; 170 000-1 000 000 m3: 0,0384 EUR/m3; 1 000 000-10 000 000 m3: 0,0122 EUR/m3; > 10 000 000 m3: 0,0080 EUR/m3.

(6)  Con «processi mineralogici» si intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26, «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi», nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag 1). Oltre al procedimento ceramico, questi procedimenti includono ad esempio la produzione di vetro e di cemento.

(7)  I Paesi Bassi hanno dichiarato che l’industria ceramica olandese consiste soprattutto di grandi imprese, spesso multinazionali, con un fatturato complessivo stimato a circa 650-700 milioni di EUR e circa 3 000 dipendenti (nel 2008). Nei Paesi Bassi vi sono più di 60 siti di produzione. La produzione comprende mattoni, tegole, rivestimenti murali e mattonelle in ceramica, prodotti sanitari, ceramica decorativa e porcellana, e pietre refrattarie utilizzate nella siderurgia e nell’industria dell’alluminio. Molti centri di produzione si trovano nella zona di frontiera con la Germania e il Belgio e una larga parte di queste fabbriche appartiene a gruppi industriali con uffici in altri paesi europei.

(8)  GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1.

(9)  Articolo 64, paragrafo 4, della legge sulle tasse a favore dell’ambiente.

(10)  Articolo 64, paragrafo 3, della legge sulle tasse a favore dell’ambiente.

(11)  Articolo 44, paragrafi 1 e 4, della legge sulle tasse a favore dell’ambiente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51) la direttiva sulla tassazione dell’energia, il carbone ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

(12)  Documento del Consiglio 8084/03 ADD 1 Fisc 59 del 3 aprile 2003.

(13)  L’organizzazione interessata VKO (cfr. anche la sezione V) ha argomentato che l’intero processo di produzione nei Paesi Bassi è basato sulla trasformazione dell’argilla umida. Secondo la VKO non è possibile sostituire l’argilla umida con l’argilla secca proveniente dall’estero, anche senza tenere conto dell’impatto del trasporto dell’argilla sull’ambiente. La VKO ha confermato che il settore olandese della ceramica, per la sua specifica posizione geografica, ha bisogno per la produzione di più energia di quanta se ne abbia nei paesi circostanti.

(14)  Cfr. a riguardo l’aiuto di Stato N 820/06 del 7 febbraio 2007, parte 4.

(15)  Nella relazione collegata all’emendamento parlamentare che prevede tale esenzione fiscale, viene indicato che l’esenzione sarà finanziata aumentando di 8 centesimi di EUR la tassazione dell’energia applicabile al gas naturale nella fascia più alta.

(16)  Allegato 1 della notificazione.

(17)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 18 dicembre 2008 nelle cause riunite T-211/04 e T-215/04 (sentenza «Gibilterra»), non ancora pubblicata nella giurisprudenza (la sentenza è stata impugnata, ma ciò non influisce sulle fasi di un’analisi standardizzata di aiuti di Stato come quella di cui sopra).

(18)  I Paesi Bassi hanno menzionato vetro, malta, cemento, gesso e arenaria.

(19)  Classificati dai Paesi Bassi, nella notificazione, con il codice NACE DI 26, «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi».

(20)  Questo approccio coerente è stato rafforzato col caso tedesco N 820/06, poiché la Germania si è espressamente impegnata ad applicare le stesse modalità anche ad altre forme di uso combinato o a nuovi processi mineralogici, per garantire a tali processi un duraturo trattamento coerente.

(21)  Emendamento del parlamentare Jules Kortenhorst et al. del 21 novembre 2007, atti della Camera dei deputati, anno 2007-2008, 31 205, n. 35.

(22)  Sentenza del 2 luglio 1974 nella causa C-173/73, Italia/Commissione, Raccolta 1974, pag. 709.

(23)  Sentenza del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Raccolta 1980, pag. 2671, punti 11 e 12.

(24)  Come confermato nella lettera del 19 dicembre 2008.

(25)  A tale riguardo si veda anche il punto 57 della disciplina, che precisa: «Di conseguenza, gli aiuti di questo tipo possono rivelarsi necessari per ovviare indirettamente alle esternalità negative, permettendo di introdurre o tenere in vita più agevolmente imposte ambientali nazionali di livello maggiore».

(26)  Cfr. la seconda richiesta di informazioni ai Paesi Bassi del 17 novembre 2008 (D/54544).

(27)  I Paesi Bassi hanno fatto sapere di ritenere che tali informazioni si applichino anche agli altri segmenti specifici dell’industria ceramica, e precisano che questo metodo è stato utilizzato anche in un altro contesto, come la legislazione europea (ad esempio E-PRTR, registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti) e studi strategici nazionali (ad esempio NL-BAT, Le migliori tecniche disponibili). La Commissione non ritiene tuttavia che delle informazioni riguardanti un’impresa media del segmento dei laterizi nell’ambito di un’analisi della concorrenza possano essere considerate rappresentative di tutto il settore ceramico.

(28)  La Commissione osserva che la disciplina degli aiuti per l’ambiente non richiede esplicitamente che la valutazione si faccia a livello settoriale o subsettoriale. Gli stessi Paesi Bassi hanno tuttavia indicato, nella fattispecie, che i vari sottosettori rispondono a condizioni di concorrenza diverse. Per questo nel presente caso occorreva procedere a una valutazione a livello subsettoriale.

(29)  Aiuto di Stato N 327/08 del 29 ottobre 2009 (non ancora pubblicato).

(30)  Il progetto di legge (che sarà ripreso nell’articolo 64 della legge sulle tasse a favore dell’ambiente) menziona prodotti ceramici consistenti esclusivamente o quasi esclusivamente di argilla.

(31)  Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione dell’energia, per «valore produttivo» si intende la cifra d’affari, compresi i sussidi direttamente legati al prezzo del prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli stock di prodotti finiti, dei lavori in corso e dei beni e dei servizi acquistati a fini di rivendita, meno gli acquisti di beni e servizi fatti a fini di rivendita.

(32)  Gli stessi dati sono stati aggiunti alla lettera del 16 settembre 2008.

(33)  L’intensità degli scambi è il valore totale delle esportazioni e delle importazioni diviso per il valore totale del fatturato e delle importazioni sul rispettivo mercato.

(34)  I Paesi Bassi hanno fornito le seguenti informazioni specifiche in merito ai vari sottosettori che compongono l’industria ceramica (allegato alla lettera del 16 settembre 2008), senza che sia possibile, però, determinare chiaramente a che anno si riferiscono i dati. Dalla descrizione generale dell’industria ceramica si potrebbe concludere che anche i dati per segmento si riferiscono al 2008. Industria laterizia — Ha un fatturato di circa […] () EUR e impiega circa […] persone. L’industria laterizia olandese esporta circa il […] % della sua produzione annua. Le importazioni sono pari al […] % circa della produzione annua olandese. Il mercato geografico viene definito come un cerchio di un diametro di […] km intorno all’impresa, per il peso dei mattoni, e comprende quindi […], […] e […]. Tegole in ceramica — Non è stato comunicato alcun fatturato. Questo segmento dà lavoro a circa […] persone. N. il […] % circa della produzione annua viene esportato, principalmente in paesi circostanti. Le importazioni sono pari al […] % e riguardano prodotti degli stessi paesi vicini. Il mercato geografico viene definito come un cerchio di […] km intorno all’impresa, per il peso dei prodotti, e comprende quindi […] e […]. Condotti fognari — Vi è un solo produttore, che ha due siti di produzione. Per il peso del prodotto, il mercato geografico rilevante occupa un raggio di […] km intorno all’impresa, anche se è stato comunicato che essa esporta in tutta Europa. Prodotti sanitari — Non è stato comunicato alcun fatturato; questo segmento conta comunque circa […] dipendenti. Il […] % circa della produzione annua olandese viene esportato, mentre il […] % viene importato. Il mercato geografico rilevante è definito come un raggio di […]km intorno all’impresa. Il produttore fa parte di un gruppo europeo. Materiali refrattari — Questo segmento è quasi esclusivamente orientato internazionalmente. Vi lavorano circa […] persone. Esso esporta il […] % circa della produzione annua, e importa il […] % circa. Piastrelle in ceramica — Questo segmento impiega circa […] persone, ed esporta il […] % della produzione annua. Le importazioni sono pari al […] % della produzione annua. I principali paesi importatori nell’UE sono […], […] e […]. Al di fuori dell’UE i principali importatori sono […] e […]. Ceramica decorativa — Questo segmento ha 4 siti di produzione e impiega circa […] persone. Il […] % della produzione annua viene esportato mentre il […] % circa della produzione annua olandese viene importato. Sulla base di dati storici, il fatturato di questo segmento viene stimato a circa […] milioni di EUR (approssimativamente […] % del fatturato totale stimato per l’industria ceramica nei Paesi Bassi).

(35)  Informazioni riservate.


20.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2010

che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella «Zona Nord» dell’Italia e la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

[notificata con il numero C(2010) 4740]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/403/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 5 e 6,

vista la domanda presentata per e-mail il 15 febbraio 2010 dalla Compagnia Valdostana delle Acque SpA — Compagnie valdôtaine des eaux SpA (in seguito denominata «CVA»),

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

I.   I FATTI

(1)

Il 15 febbraio 2010 la CVA ha presentato per e-mail alla Commissione una domanda ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE. Il 15 aprile 2010 la Commissione, per e-mail, ha richiesto informazioni complementari alle autorità italiane e alla CVA. Il 10 maggio 2010 e il 20 maggio le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste tramite e-mail, e, in seguito a una proroga del termine iniziale, la CVA ha ottemperato il 7 maggio.

(2)

La domanda presentata dalla CVA, che è un’impresa pubblica ai sensi della direttiva 2004/17/CE, riguarda le seguenti attività, come illustrate nella medesima:

a)

la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica in tutto il territorio della Repubblica italiana;

b)

in alternativa, la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nel territorio della Zona Geografica Nord [di seguito denominata «Zona Nord» (2)]; nonché

c)

la vendita al dettaglio ai clienti finali sul mercato libero dell’energia elettrica in tutto il territorio della Repubblica italiana.

II.   CONTESTO NORMATIVO

(3)

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria in materia che liberalizzano un determinato settore o parti di esso. Tale legislazione figura nell’allegato XI della direttiva 2004/17/CE, che per il settore dell’energia elettrica rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (3). La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (4).

(4)

L’Italia ha attuato e applicato non solo la direttiva 96/92/CE, ma anche la direttiva 2003/54/CE, optando per la separazione giuridica e funzionale delle reti di trasmissione e distribuzione, eccetto per le imprese più piccole, che non devono rispettare le disposizioni riguardanti la separazione funzionale. Di conseguenza, e conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato deve essere pertanto considerato liberamente accessibile sull’intero territorio della Repubblica italiana.

(5)

L’esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante in sé. Per quanto riguarda i mercati oggetto della presente decisione, uno dei criteri di cui tener conto è la quota di mercato dei principali operatori in un dato mercato, un altro è il grado di concentrazione su detto mercato. Considerate le caratteristiche dei mercati interessati è opportuno tener conto anche di altri fattori, quali il funzionamento del mercato di sbilanciamento, la concorrenza in termini di prezzi e il grado di cambio di fornitore da parte dei clienti.

(6)

La presente decisione fa salva l’applicazione delle regole della concorrenza.

III.   VALUTAZIONE

(7)

In base ai casi precedenti (5) della Commissione, è stato possibile distinguere i seguenti mercati rilevanti del prodotto nel settore dell’energia elettrica: i) generazione e vendita all’ingrosso di energia elettrica; ii) trasmissione; iii) distribuzione e iv) vendita al dettaglio. Di conseguenza, la domanda della CVA deve essere esaminata indipendentemente sotto l’aspetto della produzione e della vendita all’ingrosso da una parte e della vendita al dettaglio, dall’altra parte.

(8)

Come rammentato nel considerando 2 supra, la domanda presentata dalla CVA riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica sull’intero territorio della Repubblica italiana o, in alternativa, nella Zona Nord.

(9)

In base ai dati disponibili (6), il territorio nazionale italiano, a causa della congestione nei collegamenti tra le diverse zone in cui i prezzi sono quasi perfettamente correlati, deve essere considerato costituito da quattro mercati geografici regionali, per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica: le zone Nord, Centro-sud (7), Sicilia (8) e Sardegna. Le autorità italiane hanno confermato che la delimitazione della Zona Nord rimane valida in quanto mercato rilevante; aggiungendo tuttavia che sono in corso cambiamenti, di conseguenza al momento non è chiara la delimitazione tra le rimanenti zone, poiché sono in corso ampie indagini; allo stato attuale non è pertanto possibile valutare definitivamente la situazione concorrenziale in questi mercati geografici. Sulla base di quanto esposto e considerato inoltre che le centrali della CVA sono tutte situate nella Zona Nord, a fini della valutazione delle condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, la presente decisione è circoscritta all’analisi della situazione concorrenziale esistente sul territorio della Zona Nord per quanto attiene alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica. Nonostante la Zona Nord costituisca un mercato rilevante in sé, non può tuttavia essere considerata completamente isolata dagli Stati limitrofi, né dalle altre regioni.

(10)

Come risulta da una prassi costante (9) relativa alle decisioni della Commissione ai sensi dell’articolo 30, la Commissione ritiene, in riferimento alla produzione di energia elettrica, che «un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali è rappresentato dalla quota di mercato totale dei tre principali produttori». Secondo le autorità italiane, nel 2009 la quota di mercato dei tre maggiori operatori della Zona Nord è calcolata al 49,7 %. Questo livello di concentrazione, che comprende la quota di mercato totale dei tre maggiori operatori, è inferiore al livello (52,2 %) di cui alla decisione 2008/585/CE rispetto all’Austria, nonché inferiore a quello (58 % della produzione lorda) di cui alla decisione 2008/741/CE nel caso della Polonia, nonché molto inferiore ai rispettivi livelli di cui alle decisioni 2006/422/CE e 2007/706/CE relativi rispettivamente alla Finlandia (73,6 %) e alla Svezia (86,7 %). Si osserva tuttavia che il livello di concentrazione è superiore alla percentuale corrispondente (39 %) cui fanno riferimento le decisioni 2006/211/CE e 2007/141/CE per il Regno Unito. Tale livello è pur tuttavia ritenuto abbastanza basso e, di conseguenza, potrebbe essere considerato un indice di un certo grado di esposizione diretta alla concorrenza per quanto attiene alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord.

(11)

L’Italia importa inoltre considerevoli quantitativi di energia elettrica, pari a oltre 42 997 GWh nel 2008. L’Italia è un importatore netto e ha importato energia elettrica per un totale di circa il 13,43 % del proprio fabbisogno complessivo (10). Come confermato dalle autorità italiane (11), le importazioni esercitano un effetto favorevole sulla concorrenza, in particolare nella Zona Nord. Anche se detto effetto è condizionato dai limiti tecnici dell’interconnessione con gli altri paesi, si auspica un ulteriore miglioramento della situazione alla luce della nuova normativa in vigore (12). Le importazioni di energia elettrica dall’estero hanno pertanto un certo peso nella determinazione dei prezzi dei principali produttori italiani della Zona Nord. Questi fattori sono quindi da considerarsi indice di un certo grado di esposizione diretta alla concorrenza degli altri Stati membri per quanto riguarda la produzione di energia elettrica e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord.

(12)

Dalla comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2010«Relazione sui progressi nell’istituzione di un mercato interno del Gas e dell’energia elettrica» del 2010 (13), risulta che in 14 Stati membri, i tre principali operatori controllano ancora oltre il 75 % della capacità di generazione nazionale. Tale relazione situa tuttavia il mercato italiano dell’energia elettrica nella categoria dei mercati «moderatamente concentrati» (14), laddove l’indice Herfindahl-Hirschman (HHI) impiega valori inferiori rispetto alle altre categorie. Considerato che la pressione concorrenziale è risentita più fortemente nella Zona Nord che nelle altre zone, il grado di concentrazione può essere considerato un indice di esposizione diretta alla concorrenza della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica nella zona in questione.

(13)

Inoltre, il funzionamento del meccanismo di sbilanciamento, sebbene rappresenti una piccola parte della quantità totale di energia elettrica prodotta e/o consumata in uno Stato membro, va comunque considerato un indicatore supplementare. In base alle informazioni disponibili, gli effetti del meccanismo di sbilanciamento, in particolare la tariffazione basata sul mercato e un mercato infragiornaliero ben sviluppato, sono tali da non impedire che la produzione di energia elettrica sia direttamente esposta alla concorrenza.

(14)

Per quanto attiene alla vendita al dettaglio, è possibile distinguere ulteriormente il mercato rilevante in: vendita al dettaglio ai clienti industriali connessi in altissima tensione e vendita al dettaglio ai piccoli clienti industriali, commerciali e domestici connessi in bassa tensione. Detti mercati saranno analizzati separatamente nel prosieguo.

(15)

Come confermato dalle autorità italiane, il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione riveste carattere nazionale.

(16)

In base alle informazioni disponibili (15), le quote di mercato aggregate dei tre maggiori fornitori di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione ammontano al 43,89 %, un livello ritenuto abbastanza basso (16) che deve essere considerato un indice di esposizione diretta alla concorrenza.

(17)

Date le caratteristiche del prodotto interessato (l’energia elettrica) e la scarsità o l’indisponibilità di adeguati prodotti o servizi sostitutivi, la concorrenza in termini di prezzi e la formazione dei prezzi assumono maggiore importanza nella valutazione del grado di concorrenza dei mercati dell’energia elettrica. Il numero dei clienti che cambiano fornitore può pertanto costituire un indicatore di una reale concorrenza sui prezzi e quindi, indirettamente, «un indicatore naturale dell’efficacia della concorrenza. Se tale numero è basso, è probabile che ci si trovi di fronte ad un problema di funzionamento del mercato, anche se non vanno ignorati i vantaggi che comporta la possibilità di rinegoziare con il fornitore storico» (17).

(18)

In base alle informazioni disponibili più recenti (18), nel 2008 in Italia il grado di cambio di fornitore da parte dei clienti ammissibili era pari a 32,50 % per i grandi clienti industriali e al 32,80 % per le medie industrie. Mentre tale dato è inferiore, a titolo di esempio, al tasso di cambio per i clienti industriali grandi e molto grandi in Austria, pari al 41,5 % (19), il tasso di cambio in Italia è tuttora cospicuo, poiché interessa quasi un terzo dei clienti industriali di medie e grandi dimensioni. Il mercato al dettaglio per i clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione non è inoltre soggetto ai prezzi amministrati. La situazione dell’Italia è pertanto soddisfacente per quanto riguarda il cambio di fornitore e il controllo dei prezzi per gli utenti finali e deve essere considerata un indicatore dell’esposizione diretta alla concorrenza.

(19)

Per quanto concerne il mercato geografico rilevante per la vendita al dettaglio, esso è stato a lungo considerato avente carattere nazionale. Nella sua domanda, la CVA fa riferimento al mercato nazionale quale mercato geografico rilevante per la vendita al dettaglio di energia elettrica.

(20)

Presumendo che il mercato geografico abbia carattere nazionale e in base alle informazioni attualmente disponibili (20), risulta che il livello di concentrazione del mercato nel settore della vendita al dettaglio di energia elettrica sul mercato italiano sia molto elevato. Le quote di mercato cumulate dei tre principali dettaglianti per clienti connessi in bassa tensione ammontano 79,44 %, delle quali la società più importante detiene una quota pari a 71,11 %. Occorre altresì ricordare in questo contesto (21) una giurisprudenza costante, secondo la quale «quote di mercato molto alte costituiscono di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante. Tale è il caso di una quota di mercato del 50 %».

(21)

Inoltre, il mercato al dettaglio in Italia è inoltre suddiviso in tre sottocategorie, delle quali le prime due sono soggette al regime di prezzi amministrati:

a)

un servizio di maggior tutela per i clienti domestici e le piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore a 10 milioni di EUR), connesse in bassa tensione e che non hanno firmato un contratto di acquisto sul mercato libero. La fornitura di questi servizi è riservata alla società Acquirente Unico SpA (in seguito «l’Acquirente unico»);

b)

un servizio di salvaguardia rivolto a tutti i clienti non ammissibili al servizio di maggior tutela e che non sono titolari di contratti d’acquisto sul mercato libero. Questo servizio è erogato da fornitori selezionati a cura dell’Acquirente unico attraverso una gara d’appalto; nonché

c)

il mercato libero, ossia il resto del mercato al dettaglio.

(22)

Questi mercati non devono tuttavia essere considerati mercati rilevanti indipendenti ai fini della presente decisione, in quanto i clienti hanno la facoltà di passare da una categoria all’altra e i prezzi nelle tre sottocategorie sono basati sul mercato (22). Secondo la relazione annuale 2009 dell’AEEG tuttavia il cosiddetto «mercato tutelato», che comprende il «servizio di maggior tutela» e il «servizio di salvaguardia», rappresenta circa il 36 % dell’intero mercato al dettaglio. In base alla medesima relazione, inoltre, il servizio di maggior tutela è caratterizzato da una forte presenza (84,3 %) di uno specifico fornitore, attivo anche sul mercato libero. Secondo le autorità italiane, i costi del cambio percepiti dai clienti sono elevati e i benefici del cambiamento sono ritenuti modesti. Considerati inoltre i prezzi contenuti del servizio di maggior tutela, è molto difficile per un nuovo operatore creare una base di clientela sufficiente entro tale sottocategoria. Ne deriva un vantaggio competitivo per gli operatori del regime di maggior tutela attivi anche sul mercato libero, considerato che i clienti desiderosi di passare dal regime di maggior tutela al mercato libero o viceversa, spesso possono non cambiare fornitore.

(23)

Tuttavia, in base alle informazioni ottenute presso le competenti autorità italiane (23), si può concludere che, ai fini della presente decisione, il mercato geografico della vendita al dettaglio di energia elettrica in Italia non ha carattere nazionale, come si ritiene comunemente e come presume il richiedente, ma è di portata locale, per un territorio che spesso non si estende oltre la zona comunale.

(24)

In assenza di informazioni relative al grado di concorrenza su ciascuno dei tre mercati locali per la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione e considerate le incertezze di cui sopra relative al grado di concorrenza sul questo mercato, complessivamente ritenuto di livello nazionale, come illustrato nei considerando 19-22, non è possibile concludere che siano presenti le condizioni per la concessione dell’esonero di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE ai fornitori di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione.

(25)

Di conseguenza, si continua ad applicare la direttiva 2004/17/CE quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati ad assicurare la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione e quando organizzano gare nel paese per l’esercizio di tale attività in Italia.

IV.   CONCLUSIONI

(26)

La situazione della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord, può quindi essere sintetizzata come segue: le quote di mercato aggregate dei tre principali operatori sono ridotte e l’ingente quantitativo di energia elettrica importata produce un effetto benefico sulla concorrenza in questa zona. Come indicato al considerando 13, il funzionamento del meccanismo di sbilanciamento non costituisce un ostacolo all’esposizione diretta alla concorrenza del mercato della produzione di energia elettrica. Si può di conseguenza ritenere che tutti i fattori precedentemente evocati rappresentino indicatori di esposizione diretta alla concorrenza nella Zona Nord.

(27)

In considerazione dei fattori esaminati ai considerando 8-13, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, nella Zona Nord deve essere considerata soddisfatta per quanto attiene alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica.

(28)

Inoltre, poiché si considera soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, non si deve applicare la direttiva 2004/17/CE quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a consentire la generazione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord, né quando si organizzano gare per l’esercizio di tale attività nella zona geografica in questione.

(29)

Per quanto attiene alla vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, la situazione può essere sintetizzata come segue: le quote di mercato aggregate delle tre principali società al dettaglio sono modeste e il grado di cambio di fornitore per punto di prelievo è soddisfacente, né vi è alcun controllo sui prezzi all’utente finale. Queste conclusioni sono inoltre in linea con il parere delle competenti autorità italiane, secondo cui il mercato è stato esposto alla concorrenza per diversi anni e il grado di concorrenzialità che ne deriva è soddisfacente.

(30)

In considerazione dei fattori esaminati ai considerando 15-18, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE deve essere considerata soddisfatta sull’intero territorio della Repubblica italiana riguardo alla vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione.

(31)

Inoltre, poiché si considera soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, non si deve applicare la direttiva 2004/17/CE quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a consentire la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, né quando si organizzano gare per l’esercizio di tale attività nella zona geografica in questione.

(32)

Alla luce dei fattori esaminati nei considerando 19-25 e tenuto conto dei dubbi circa l’esistenza di una sufficiente concorrenza a livello nazionale per quanto attiene alla vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione, oltre all’assenza di informazioni particolareggiate su ogni mercato locale rilevante, come definito dalle autorità italiane, non è possibile concludere che siano presenti le condizioni per la concessione dell’esonero di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, ai fornitori di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione in Italia. Di conseguenza, si continua ad applicare la direttiva 2004/17/CE quando enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati ad assicurare la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione in Italia e quando organizzano gare per l’esercizio di tale attività in Italia. Per quanto concerne l’applicazione degli obblighi statistici ai sensi dell’articolo 67, potrebbe rivelarsi necessario garantire che gli enti aggiudicatori interessati adottino misure adeguate, quali la separazione della gestione e/o della contabilità, al fine di essere in grado di riferire correttamente circa gli appalti indetti per la prosecuzione delle attività rilevanti non esonerate ai sensi della presente decisione.

(33)

Si rammenta inoltre che gli appalti che riguardano più attività devono essere trattati conformemente a quanto disposto dall’articolo 9 della direttiva 2004/17/CE. In questo contesto significa che qualora un ente aggiudicatore è impegnato in appalti «misti», ossia appalti che riguardano più attività realizzate sia in esonero della direttiva 2004/17/CE, sia non esonerate, si terranno in considerazione le attività per le quali l’appalto è principalmente destinato. In caso di appalto misto, se il fine è essenzialmente di sostenere la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione, si applicano le disposizioni della direttiva 2004/17/CE. Se risulta obiettivamente impossibile determinare le attività per la quali l’appalto è principalmente destinato, il contratto è dichiarato aggiudicato conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3.

(34)

La presente decisione si fonda sulla situazione di fatto e di diritto nel periodo tra febbraio e maggio 2010, come risulta dalle informazioni presentate dalla Repubblica italiana, dalla CVA, dalle comunicazioni del 2005 e del 2010 e dai relativi allegati tecnici, dal documento di lavoro del 2007, dalla relazione finale e dalla relazione annuale dell’AEEG del 2009. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di fatto o di diritto le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2004/17/CE, non siano più rispettate nella vendita all’ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord e nella vendita al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione delle seguenti attività in Italia:

a)

produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica nella Zona Nord;

b)

fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull’intero territorio della Repubblica italiana.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2010.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Essa comprende la Zona Nord, nonché quattro zone più piccole (Ene, Eno, Turbigo e Monfalcone), come denominate nell'allegato B da comunicazione della Commissione, del 10 gennaio 2007 [«Indagine a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell’energia elettrica, (Relazione finale)», COM(2006) 851 definitivo, «Relazione finale»].

(3)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Si osservi che la direttiva 2003/54/CE è stata sostituita dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55), che impone un grado di apertura del mercato anche maggiore rispetto alle due precedenti direttive. Tuttavia, poiché non è ancora scaduto il termine di attuazione, si farà ancora riferimento al quadro legale introdotto dalla direttiva 2003/54/CE.

(5)  Caso COMP/M.4110 — E.ON/Endesa, pag. 3.

(6)  Cfr. «Relazione finale», allegato B, paragrafo A1, punto 2.

(7)  Sono comprese le zone Centro-nord, Piombino, Centro-sud, Sud, Rossano, Brindisi e Calabria.

(8)  Sono comprese le zone Sicilia, Priolo e Calabria.

(9)  Cfr. decisioni della Commissione 2009/47/CE (GU L 19 del 23.1.2009, pag. 57); 2008/585/CE (GU L 188 del 16.7.2008, pag. 28); 2008/741/CE (GU L 251 del 19.9.2008, pag. 35); 2007/141/CE (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 23); 2007/706/CE (GU L 287 dell’1.11.2007, pag. 18); 2006/211/CE (GU L 76 del 15.3.2006, pag. 6) e 2006/422/CE (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 33).

(10)  Ossia la quantità di energia elettrica necessaria per il consumo interno e l’esportazione.

(11)  Lettera 0018212 del 10 maggio 2010 dell’autorità italiana per l’energia elettrica e il gas.

(12)  Legge n. 99/2009, del 23 luglio 2009.

(13)  SEC(2010) 251 in seguito denominata la «comunicazione 2010».

(14)  Tabella 3.1 dell’allegato tecnico (pag. 12) da «comunicazione 2010».

(15)  Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta dell’autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) del 31 marzo 2009 (di seguito «Relazione annuale 2009 di AEEG») pag. 76.

(16)  Corrisponde strettamente al livello di concentrazione osservato nel mercato svedese della vendita al dettaglio (43 %), (cfr. considerando 14 della decisione 2007/706/CE).

(17)  Comunicazione della Commissione del 15 novembre 2005«Relazione sullo stato di avanzamento della creazione del mercato interno del gas e dell’energia elettrica», COM(2005) 568 definitivo (di seguito «comunicazione del 2005») pag. 9.

(18)  Tabella 2.2 dell’allegato tecnico da comunicazione 2010.

(19)  Cfr. considerando 13 della decisione 2008/585/CE.

(20)  Relazione annuale 2009 di (AEEG).

(21)  Cfr. punto 328 della sentenza del Tribunale di primo grado del 28 febbraio 2002 nella Causa T-395/94 Atlantic Container Line AB e altri contro Commissione, Raccolta 2002, pag. II-875.

(22)  In effetti i prezzi amministrati sono fissati sulla base dei prezzi rilevati sul mercato libero.

(23)  Lettera 0032953 del 20 maggio 2010 dell’autorità italiana garante della concorrenza.


Top