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Document C:2013:335:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 335, 16 novembre 2013


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ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2013.335.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 335

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56o anno
16 novembre 2013


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 335/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2013/C 335/02

Tassi di cambio dell'euro

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2013/C 335/03

Invito a presentare proposte — COMM-C2/01/13 — Sostegno strutturale per gli organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione) e le organizzazioni della società civile a livello europeo — Programma Europa per i cittadini (2014-2020)

7

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2013/C 335/04

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7082 — EVO/PKO/eService JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2013/C 335/05

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

16

2013/C 335/06

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 335/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 335/01

Data di adozione della decisione

2.10.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.32225 (11/NN)

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Noord-Brabant

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Bedrijfsverplaatsing Nedalco

Base giuridica

Koopovereenkomst, gesloten tussen Koninklijke Nedalco BV, Nedalco International BV, enerzijds, de Gemeente Bergen op Zoom, anderzijds (zie BIJLAGE 14)

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

Nedalco

Obiettivo

Altro

Forma dell'aiuto

Altro — Compensazione non ricorrente per trasferimento dell'impresa

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 70 000 000 EUR

Intensità

% — Misura che non costituisce aiuto

Durata

A partire dal 12.2.2010

Settore economico

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Gemeente Bergen op Zoom

Jacob Obrechtlaan 4

4611 AR Bergen op Zoom

NEDERLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

25.7.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.36188 (13/N)

Stato membro

Belgio

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren

Base giuridica

Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van incubatoren

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Innovazione, ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

 

Dotazione totale: 6 milioni di EUR

 

Dotazione annuale: 1 milione di EUR

Intensità

50 %

Durata

1.9.2013-30.8.2019

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vlaamse Overheid

Agentschap Ondernemen

Koning Albert II laan 35, bus 12

1030 Brussel

BELGIË

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

11.6.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.36493 (13/N)

Stato membro

Germania

Regione

Saarland

Titolo (e/o nome del beneficiario)

EFI-Programm — Saarland

Base giuridica

Richtlinien für die Förderung von Entwicklung, Forschung und Innovation im Saarland — EFI-Programm

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo, innovazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 18,6 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

1.1.2009-31.12.2015

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Staatskanzlei des Saarlandes

Am Ludwigsplatz 14

66117 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

22.8.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.36503 (13/N)

Stato membro

Svezia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Statligt stöd vid korttidsarbete

Base giuridica

Förslag till lag om stöd vid korttidsarbete

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione annuale: 4 700 000 000 SEK

Intensità

% — Misura che non costituisce aiuto

Durata

1.1.2014-31.12.2019

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Skatteverket

SE-106 61 Stockholm

SVERIGE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data di adozione della decisione

18.9.2013

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

SA.36953 (13/N)

Stato membro

Spagna

Regione

Andalucia

Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Port Authority of Bahía de Cádiz

Base giuridica

Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006

Tipo di misura

Aiuto ad hoc

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

Obiettivo

Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: 60,06 milioni di EUR

Intensità

50,7 %

Durata

Settore economico

Trasporto marittimo e costiero di merci

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, DG Fondos Comunitarios

Paseo de la Castellana, 162

Madrid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 335/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 novembre 2013

2013/C 335/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3460

JPY

yen giapponesi

134,99

DKK

corone danesi

7,4588

GBP

sterline inglesi

0,83770

SEK

corone svedesi

8,9438

CHF

franchi svizzeri

1,2346

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,2535

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,155

HUF

fiorini ungheresi

298,41

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7025

PLN

zloty polacchi

4,1829

RON

leu rumeni

4,4513

TRY

lire turche

2,7443

AUD

dollari australiani

1,4422

CAD

dollari canadesi

1,4085

HKD

dollari di Hong Kong

10,4363

NZD

dollari neozelandesi

1,6216

SGD

dollari di Singapore

1,6791

KRW

won sudcoreani

1 431,79

ZAR

rand sudafricani

13,7085

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2005

HRK

kuna croata

7,6315

IDR

rupia indonesiana

15 640,52

MYR

ringgit malese

4,3103

PHP

peso filippino

58,623

RUB

rublo russo

43,9833

THB

baht thailandese

42,527

BRL

real brasiliano

3,1146

MXN

peso messicano

17,4647

INR

rupia indiana

84,9600


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 335/7


Invito a presentare proposte — COMM-C2/01/13

Sostegno strutturale per gli organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione) e le organizzazioni della società civile a livello europeo — Programma «Europa per i cittadini» (2014-2020)

2013/C 335/03

AVVERTENZA:

il presente invito a presentare proposte è subordinato:

all'adozione definitiva del regolamento che istituisce il programma «Europa per i cittadini» (2014-2020), di seguito denominato «il programma», da parte dell'autorità legislativa senza modifiche significative,

a un parere positivo o all'assenza di obiezioni del comitato creato dal regolamento che istituisce il programma «Europa per i cittadini»,

alla disponibilità degli stanziamenti previsti dal progetto di bilancio per il 2014 dopo l'adozione del bilancio per il 2014 da parte dell'autorità di bilancio o previsti dal sistema dei dodicesimi provvisori.

Il programma costituisce la base giuridica del presente invito a presentare proposte.

1.   OBIETTIVI

1.1.   Obiettivi generali del programma

Nel contesto dell'obiettivo globale di avvicinare l'Unione ai suoi cittadini, gli obiettivi generali del programma sono:

contribuire alla comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità da parte dei cittadini europei,

promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni di partecipazione democratica e civica a livello dell'Unione.

1.2.   Obiettivi specifici del programma

Gli obiettivi specifici del programma sono:

accrescere la consapevolezza sulla memoria, sulla storia e sui valori comuni nonché sulla finalità dell'Unione di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti,

incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, consentendo loro di comprendere il processo di definizione delle politiche dell'Unione e promuovendo occasioni di impegno sociale e interculturale e di volontariato a livello di Unione.

1.3.   Priorità tematiche

Per il 2014 sono state adottate le seguenti priorità tematiche:

Parte 1:   Memoria europea

In base all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'UE si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

In questo contesto il programma «Europa per i cittadini» sostiene le organizzazioni che svolgono attività di riflessione sulle cause dei regimi totalitari nella storia europea moderna e su altri momenti cruciali e punti di riferimento della storia europea recente. I momenti storici che saranno commemorati in particolare nel 2014 sono il 100o anniversario dell'inizio della prima guerra mondiale, il 25o anniversario della caduta del muro di Berlino e i 10 anni dell'allargamento dell'Unione europea all'Europa centrale e orientale.

Parte 2:   Impegno democratico e partecipazione civica

Le elezioni del Parlamento europeo si svolgeranno in tutti gli Stati membri dal 22 al 25 maggio 2014. Saranno le prime elezioni tenute dopo che il trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo dei cittadini europei come attori politici mediante l'articolo 11 del TUE.

In questo contesto il programma «Europa per i cittadini» sosterrà, con la sua parte 2, le organizzazioni che si occupano della partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'UE, dalla democrazia locale alla responsabilizzazione dei cittadini perché partecipino pienamente alla politica dell'UE.

2.   FINALITÀ DELL'INVITO

Il presente invito ha lo scopo di selezionare le organizzazioni con influenza a livello europeo, che, mediante le loro attività permanenti, usuali e regolari, apportano un contributo concreto agli obiettivi del programma «Europa per i cittadini», definiti ai punti 1.1 e 1.2.

L'invito a presentare proposte riguarda il sostegno strutturale, denominato «sovvenzione di funzionamento», per gli organismi che perseguono uno scopo di interesse generale dell'Unione, al fine di accrescere la consapevolezza sulla memoria europea (parte 1) o di incoraggiare la partecipazione democratica e civica (parte 2). Esso intende cofinanziare i costi di funzionamento che consentono a un organismo di avere un'esistenza indipendente e di svolgere una serie di attività previste nel suo programma di lavoro annuale. Queste attività devono corrispondere al perseguimento degli obiettivi stabiliti nello statuto dell'organizzazione e contribuire allo sviluppo e all'attuazione di uno o più obiettivi del programma.

Il sostegno è concesso alle organizzazioni sotto forma di partenariati quadro della durata di quattro anni (2014-2017) aggiudicati in seguito al presente invito a presentare proposte. I partenariati quadro sono meccanismi di cooperazione istituiti tra una particolare organizzazione e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (1).

Nel contesto di questi partenariati quadro verranno concesse ogni anno sovvenzioni di funzionamento annuali.

3.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Le candidature che soddisfano i seguenti criteri saranno oggetto di un'approfondita valutazione.

3.1.   Criteri formali

Saranno prese in considerazione soltanto le proposte presentate in una delle lingue ufficiali dell'UE, utilizzando il modulo online di candidatura ufficiale, interamente compilato, firmato e presentato entro il termine precisato.

Il modulo di candidatura deve essere accompagnato da tutti gli altri documenti ivi indicati.

Le candidature sono considerate ammissibili se:

a)

soddisfano le condizioni indicate ai punti 4 e 5 del presente invito;

b)

sono state presentate entro il 20 dicembre 2013, ore 12:00 (ora di Bruxelles);

c)

sono state presentate utilizzando il modulo di candidatura ufficiale (cfr. punto 13) debitamente compilato;

d)

sono state firmate dal rappresentante legale dell'organizzazione;

e)

hanno un bilancio in pareggio in termini di spese ed entrate;

f)

soddisfano le condizioni finanziarie di cui al punto 5 dell'invito.

3.2.   Paesi ammissibili

Sono ammissibili le candidature presentate da persone giuridiche stabilite in uno dei seguenti paesi:

a)

Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito;

b)

i candidati di altri paesi (paesi dell'EFTA, paesi aderenti, paesi candidati e paesi candidati potenziali) sono ammissibili a condizione che questi paesi abbiano firmato un memorandum d'intesa con la Commissione europea nel 2014. In tal caso i candidati di questi paesi potranno presentare, entro il 31 dicembre 2014, una candidatura per un partenariato quadro per un periodo di tre anni dal 2015 al 2017.

3.3.   Candidati ammissibili

3.3.1.   Categorie di organizzazioni

Per essere ammissibili per un partenariato quadro, le organizzazioni devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

A.

Organizzazioni della società civile per la memoria europea (parte 1)

Organizzazioni che svolgono attività di riflessione sulle cause dei regimi totalitari nella storia europea moderna (in particolare, ma non esclusivamente, sul nazismo che ha portato all'olocausto, sul fascismo, sullo stalinismo e sui regimi totalitari comunisti) e che commemorano le vittime dei crimini di tali regimi.

Organizzazioni che svolgono attività concernenti altri momenti cruciali e punti di riferimento della storia europea recente.

Organizzazioni che si concentrano sui valori comuni dell'UE: che accrescono la consapevolezza dei cittadini sull'importanza di mantenere e promuovere i valori democratici in Europa, ad esempio mediante il ricordo di personalità europee come i padri fondatori del progetto europeo o di altri che hanno dato un contributo significativo alle fasi successive della costruzione europea.

B.

Organizzazioni della società civile operanti a livello europeo (parte 2)

Organizzazioni ombrello, reti e altre organizzazioni della società civile volte a incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello dell'Unione, consentendo loro di comprendere il processo di definizione delle politiche dell'Unione e promuovendo occasioni di impegno civico a livello dell'Unione.

C.

Organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione) (parti 1 e 2)

Questi organismi collegano la ricerca e la definizione delle politiche a livello europeo. Essi aiutano a risolvere i problemi e facilitano l'interazione tra scienziati, intellettuali e responsabili delle decisioni politiche. L'invito è rivolto ai gruppi di riflessione che si concentrano essenzialmente sugli obiettivi e sulle priorità del programma «Europa per i cittadini», svolgendo attività che vanno oltre la mera ricerca e non sono destinate esclusivamente a gruppi di specialisti. Sono interessate sia la parte 1 che la parte 2.

D.

Piattaforme di organizzazioni paneuropee (parte 2)

La particolarità di queste piattaforme è data dal fatto che i loro stessi membri sono organizzazioni ombrello (piattaforme) a livello europeo. Le piattaforme paneuropee rappresentano un gran numero di cittadini europei e coprono una vasta gamma di settori politici.

3.3.2.   Organizzazioni ammissibili

Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, l'organizzazione che persegue un obiettivo di interesse generale dell'Unione deve:

a)

essere un'organizzazione senza scopo di lucro;

b)

svolgere un ruolo attivo nel settore della cittadinanza europea (memoria europea, impegno democratico e partecipazione civica) come stabilito nello statuto della società o nella definizione del mandato, e corrispondere a una delle categorie sopra menzionate;

c)

essere giuridicamente costituito ed avere una personalità giuridica da almeno quattro anni (alla data di presentazione della candidatura) in un paese ammissibile;

d)

svolgere le sue attività in paesi ammissibili;

e)

avere la seguente copertura geografica:

le organizzazioni della società civile a livello europeo (categoria B) e le organizzazioni della società civile per la memoria europea (categoria A) devono avere membri o svolgere attività in almeno 12 paesi ammissibili,

le piattaforme di organizzazioni paneuropee (D) devono avere almeno 20 organizzazioni ombrello che le compongono, ciascuna delle quali deve avere membri in almeno 15 Stati membri, e nel loro insieme devono coprire i 28 Stati membri,

gli organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione) non devono avere una copertura geografica specifica per essere ammissibili.

I privati e gli enti pubblici non sono ammessi a presentare candidature nell'ambito del presente invito a presentare proposte.

3.4.   Attività ammissibili

Le attività del candidato devono apportare un contributo concreto allo sviluppo e all'attuazione degli obiettivi generali e specifici del programma.

I candidati devono presentare:

un programma di lavoro strategico per un periodo di quattro anni a partire dal 2014, e

un programma di lavoro annuale dettagliato per un periodo di 12 mesi a partire dal 2014.

Il programma di lavoro strategico dell'organizzazione candidata comprende le attività stabilite nel suo statuto, in particolare conferenze, seminari, tavole rotonde, attività di rappresentanza, comunicazione e valorizzazione e altre attività europee ricorrenti connesse alle attività del programma «Europa per i cittadini».

3.5.   Periodo di ammissibilità

Il partenariato quadro ha una durata di 4 anni. Per le sovvenzioni annuali specifiche il periodo di ammissibilità deve corrispondere all'esercizio finanziario dei candidati, quale risulta dai conti certificati dell'organizzazione.

Se l'esercizio finanziario dei candidati è diverso dall'anno solare, il periodo di ammissibilità decorre dalla data in cui ha inizio il loro esercizio finanziario nel 2014.

4.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Per valutare le candidature saranno applicati i seguenti criteri di aggiudicazione:

Coerenza con gli obiettivi del programma e della parte del programma: 30 %

Adeguatezza del programma di lavoro proposto rispetto agli obiettivi del programma «Europa per i cittadini».

Il programma di lavoro dell'organizzazione deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi del programma «Europa per i cittadini».

La missione del candidato deve essere in linea con gli obiettivi del programma «Europa per i cittadini».

Qualità del piano di attività/programma di lavoro: 30 %

Il programma di lavoro proposto deve essere adeguato per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione.

Coerenza: corrispondenza tra i diversi obiettivi delle attività proposte e adeguamento degli apporti e delle risorse proposti agli obiettivi.

Efficacia: gli effetti devono essere ottenuti a un costo ragionevole.

I programmi di lavoro devono presentare una dimensione europea chiaramente elaborata.

Sarà data la priorità alle organizzazioni che applicano nuovi metodi di lavoro o propongono attività innovative.

Divulgazione: 15 %

Le organizzazioni che ricevono sovvenzioni di funzionamento provvedono ad assicurare lo sfruttamento e la divulgazione dei loro risultati.

Il programma di lavoro proposto deve creare un effetto moltiplicatore tra un pubblico più ampio di quello direttamente coinvolto nelle attività.

Deve essere messo in atto un piano di divulgazione realistico e pratico per consentire il trasferimento e lo scambio efficace dei risultati previsti nel programma di lavoro.

Impatto e coinvolgimento dei cittadini: 15 %

Il numero di partner, partecipanti, apporti politici e paesi coinvolti dovrà essere sufficientemente elevato per garantire una reale influenza a livello europeo del programma di lavoro proposto.

Impatto: il programma di lavoro dovrà mirare al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda gli apporti concreti al processo di definizione delle politiche.

Sostenibilità: il programma di lavoro proposto deve cercare di raggiungere effetti a lungo termine.

Il programma di lavoro proposto dovrà fornire ai partecipanti l'occasione di impegnarsi attivamente nelle attività e per le problematiche sollevate.

Si dovrà cercare un equilibrio tra i cittadini già attivi nell'ambito di organizzazioni/istituzioni e quelli non ancora coinvolti.

Sarà data la priorità a organizzazioni che coinvolgano i cittadini di gruppi sottorappresentati o che dispongono di minori opportunità.

Misura in cui il mancato accesso al finanziamento impedisce l'attuazione del programma di lavoro (10 %)

Nel piano di lavoro deve essere effettuata un'analisi dettagliata dell'avanzamento delle spese e di tutti i sistemi di cofinanziamento nel corso degli ultimi 3 anni.

Le proposte devono dimostrare che non sono disponibili altre fonti di finanziamento sufficienti a consentire l'attuazione del programma di lavoro.

Le proposte devono dimostrare in che misura l'importo richiesto sia necessario per l'attuazione del programma di lavoro.

Le proposte devono dimostrare in che misura sia necessario attuare in questo momento il programma di lavoro in questione allo scopo di raggiungere gli obiettivi dell'invito a presentare proposte e/o in che misura un ritardo sarebbe pregiudizievole in tal senso.

5.   CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO

Una sovvenzione dell'UE costituisce un incentivo per realizzare attività che non sarebbero possibili senza il sostegno dell'Unione. Essa si basa sul principio del cofinanziamento e completa la partecipazione finanziaria dell'organizzazione candidata stessa e/o qualsiasi contributo nazionale, regionale o privato che essa abbia ottenuto.

L'accettazione di una candidatura non costituisce un impegno ad accordare una sovvenzione corrispondente all'importo richiesto dal beneficiario. Inoltre, l'importo concesso non può essere in alcun caso superiore a quello richiesto. La concessione di una sovvenzione non conferisce alcun diritto per gli anni successivi.

Il contributo finanziario dell'Unione non può superare il 70 % delle spese provvisorie ammissibili per tutte le categorie di organizzazioni, tranne per le piattaforme di organizzazioni paneuropee (cfr. punto 3.3.1) per le quali il limite massimo è fissato al 90 %.

La sovvenzione massima concessa per categoria è stabilita come segue:

Tipo

Importo minimo

Importo massimo

Tasso massimo di cofinanziamento

A.

Organizzazioni della società civile per la memoria europea (parte 1)

60 000 EUR

200 000 EUR

70 %

B.

Organizzazioni della società civile operanti a livello europeo (parte 2)

60 000 EUR

200 000 EUR

70 %

C.

Organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione) (parte 1 e 2)

60 000 EUR

350 000 EUR

70 %

D.

Piattaforme di organizzazioni paneuropee (parte 2)

60 000 EUR

600 000 EUR

90 %

Lo scopo è quello di selezionare circa 8 organizzazioni per la parte 1 «Memoria europea» e 26 organizzazioni per la parte 2 «Impegno democratico e partecipazione civica» del programma «Europa per i cittadini».

5.1.   Condizioni contrattuali

Quando una candidatura viene approvata, il beneficiario riceve una decisione quadro di partenariato e una decisione di finanziamento oppure una convenzione quadro di partenariato e una convenzione di sovvenzione, a seconda del suo luogo di stabilimento.

Il partenariato quadro formalizza un meccanismo di cooperazione a lungo termine tra la Commissione e i suoi partner (cfr. punto 3.1). Esso può assumere la forma di una decisione quadro di partenariato o di una convenzione quadro di partenariato.

Sulla base della decisione/convenzione quadro di partenariato, si aggiudicano sovvenzioni specifiche annuali che possono assumere la forma di una:

decisione di finanziamento: un atto unilaterale che concede una sovvenzione a un beneficiario. Contrariamente alla convenzione di sovvenzione, la decisione di finanziamento non deve essere firmata dal beneficiario, che può avviare l'azione immediatamente dopo il ricevimento/la notifica della decisione. La decisione di sovvenzione accelera quindi il processo. La decisione di sovvenzione si applica ai beneficiari stabiliti nell'UE,

convenzione di sovvenzione: deve essere firmata dal beneficiario e inviata immediatamente all'EACEA, la quale firma per ultima. La convenzione di sovvenzione si applica ai beneficiari stabiliti al di fuori dell'UE.

Un modello di decisione di finanziamento e di convenzione di sovvenzione sarà disponibile sul seguente sito web: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Le condizioni generali applicabili alla decisione di finanziamento/convenzione di sovvenzione si trovano alla voce «Documents register» sul sito web dell'EACEA http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

6.   BILANCIO

Il bilancio complessivo disponibile per i partenariati quadro di quattro anni (2014-2017) ammonta a 27,04 milioni di EUR. Circa un terzo sarà dedicato agli organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione).

Il bilancio complessivo disponibile per le sovvenzioni annuali specifiche da concedere per il 2014 ammonta a 6,76 milioni di EUR per il 2014. Nel quadro del presente invito la Commissione europea intende finanziare circa 34 organizzazioni.

Il sostegno strutturale sarà imputato alla voce 16.02.01 del bilancio generale dell'Unione europea.

La Commissione europea si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

7.   TERMINE/PROCEDURA DI PRESENTAZIONE

Il termine di presentazione delle candidature è il 20 dicembre 2013, ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Informazioni dettagliate sulla procedura di presentazione sono disponibili al seguente indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Le domande devono essere presentate utilizzando unicamente il modulo di candidatura elettronico attualmente disponibile (e-Form). Devono essere compilati tutti i campi di dati dell'e-Form.

Inoltre, devono essere allegati all'e-Form i seguenti documenti:

una dichiarazione sull'onore firmata dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell'organizzazione candidata,

il bilancio compilato,

il modulo compilato relativo al soggetto di diritto,

il modulo di identificazione finanziaria.

Le candidature presentate in formato cartaceo e inviate per posta, fax o posta elettronica non saranno prese in considerazione.

La Commissione europea e l'Agenzia esecutiva si riservano il diritto di richiedere qualsiasi ulteriore informazione che ritengano necessaria.

Tutti i documenti devono essere inviati/caricati elettronicamente sul sito seguente:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Soltanto le candidature corrispondenti ai criteri di ammissibilità saranno prese in considerazione ai fini dell'eventuale concessione di una sovvenzione. Se una candidatura non è ritenuta ammissibile, al candidato sarà inviata una lettera in cui saranno indicate le ragioni della mancata ammissibilità.

Prima della conclusione della procedura di selezione non sarà fornita alcuna informazione sui risultati concernenti le singole candidature. I risultati della selezione saranno pubblicati nella primavera del 2014 al seguente indirizzo:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2014/index_en.php

Ai candidati selezionati per ricevere finanziamenti verrà inviata una decisione di finanziamento o una convenzione di sovvenzione. I candidati le cui candidature non sono state selezionate saranno informati per iscritto. Le candidature non verranno restituite ai candidati.

Elenco dei documenti che i candidati devono presentare:

1)

il modulo di candidatura compilato (e-Form);

2)

il modulo di bilancio compilato (da allegare all'e-Form);

3)

la dichiarazione sull'onore firmata (da allegare all'e-Form);

4)

il modulo compilato relativo al soggetto di diritto (da allegare all'e-Form), disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#en

5)

il modulo di identificazione finanziaria (da allegare all'e-Form), disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/financial_id/fich_sign_ba_gb_it.pdf


(1)  Previa adozione della decisione della Commissione che reistituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura con un nuovo mandato per il periodo 2014-2020.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 335/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.7082 — EVO/PKO/eService JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2013/C 335/04

1.

In data 11 novembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa EVO Payments International LLC («EVO», Stati Uniti), controllata in ultima istanza da EVO Holdco, Inc. (Stati Uniti) e da Madison Dearborn Partners, LLC (Stati Uniti), e l'impresa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA («PKO», Polonia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Centrum Elektronicznych Usług Płatnicznych SA («eService», Polonia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EVO: attività nel settore dell'esecuzione di transazioni e pagamenti elettronici e servizi correlati negli Stati Uniti, in Canada e nel SEE,

PKO: attività nel settore dei servizi bancari e finanziari, inclusi servizi bancari al dettaglio, di corporate banking e di investimento, servizi di intermediazione, leasing, factoring, fondi di investimento e fondi pensione e servizi di sviluppo immobiliare,

eService: attività nel settore del trattamento di pagamenti effettuati mediante carta attraverso terminali dei punti di vendita (POS) o tramite Internet, telefoni cellulari prepagati, vendita di ricariche attraverso terminali POS e servizi di ritiro di contante.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7082 — EVO/PKO/eService JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 335/16


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2013/C 335/05

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

«CRÈME DE BRESSE»

N. CE: FR-PDO-0005-01046-18.10.2012

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Crème de Bresse»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.4 —

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari, a eccezione del burro ecc.).

3.2.   Descrizione del prodotto cui si applica la denominazione di cui al punto 1

«Crème de Bresse»

Si tratta di una crema di latte (panna) dalla consistenza semidensa sottoposta a un processo di maturazione biologica, con un tenore minimo di materia grassa pari a 36 grammi per 100 grammi di prodotto.

Si caratterizza principalmente per la consistenza cremosa, una punta di acidità e note di latte cotto, biscotto dolce e vaniglia.

«Crème de Bresse» con l'aggiunta della dicitura «épaisse»(densa)

Si tratta di una crema di latte (panna) dalla consistenza densa sottoposta a un processo di maturazione biologica, con un tenore minimo di materia grassa pari a 33 grammi per 100 grammi di prodotto.

Si caratterizza per una marcata acidità e un'espressione aromatica molto sviluppata, con pronunciate note di «freschezza in bocca» e spiccati aromi di latte (latte fresco, latte crudo, ecc.) e di burro.

Per entrambe queste tipologie di panna sono proibite sia l'omogeneizzazione che l'aggiunta di addensanti o aromi. È altresì vietato l'impiego di crema di siero di latte, di crema ricostituita, congelata o surgelata, di sostanze coloranti o antiossidanti, di sostanze disacidificanti intese a ridurre l'acidità del latte o della panna.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il latte crudo e intero è scremato entro 36 ore dalla raccolta.

Il pH del latte alla consegna è compreso tra 6,4 e 6,9 e il suo indice massimo di lipolisi è pari a 0,80 meq per 100 grammi di materia grassa.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Una percentuale pari ad almeno l'80 % della razione annua totale della mandria, espressa in sostanza secca, proviene dalla zona geografica.

L'alimentazione della mandria si basa su un regime foraggero, che costituisce almeno il 75 % in sostanza secca della razione totale media delle vacche su base annua.

Per foraggio si intende:

erba, brucata al pascolo o somministrata in mangiatoia.

erba e granturco da foraggio in ogni forma di conservazione.

erba medica fresca o affienata.

paglia.

radici.

altri cereali, somministrati freschi o sotto forma di foraggi insilati.

Per l'alimentazione della mandria sono vietati la colza somministrata fresca, la senape, il cavolo, il rafano, la rapa, il ravizzone, il navone e il ravanello.

Per l'alimentazione della mandria è autorizzato solamente il granturco da foraggio, in spiga o in granella, proveniente da agricoltura non transgenica.

L'apporto di complementi alimentari è limitato a 1 800 kg per anno per ciascuna vacca della mandria.

Per complementi alimentari si intendono:

i complementi energetici: cereali e loro derivati, tuberi e loro derivati e i derivati delle radici,

i complementi azotati: piante proteiche e oleo-proteiche in grani e loro derivati, erba medica disidratata e altri derivati,

i complementi misti: mistura di complementi energetici e azotati,

i minerali, le vitamine e gli oligoelementi,

i sottoprodotti dell'industria della fermentazione,

gli agenti concianti.

Non sono autorizzati l'olio di palma tal quale né i suoi isomeri.

a)   Periodo di pascolo

La mandria pascola per almeno 150 giorni nel corso dell'anno, siano essi consecutivi o meno.

Durante tale periodo le vacche munte dispongono di un pascolo di superficie minima pari a 10 are, accessibile dai locali di mungitura.

Il pascolo può essere integrato con foraggio verde. L'erba fresca somministrata deve essere consumata nell'arco di 24 ore; oltre tale lasso di tempo la rimanenza viene rimossa dalle mangiatoie.

L'apporto di granturco viene garantito attraverso la somministrazione di almeno il 10 % (in sostanza secca) di granturco sotto forma di foraggio o di almeno 1 kg di granturco secco equivalente nella razione giornaliera totale media del periodo.

b)   Periodo invernale

Durante tale periodo l'apporto di erba viene garantito attraverso la somministrazione di almeno il 15 % (in sostanza secca) di erba (erba ed erba medica in ogni forma di conservazione) nella razione giornaliera totale media del periodo.

Durante tale periodo l'apporto di granturco viene garantito attraverso la somministrazione di almeno il 25 % (in sostanza secca) di granturco sotto forma di foraggio o di almeno 2,5 kg di granturco secco equivalente nella razione giornaliera totale media del periodo.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, così come la produzione della «Crème de Bresse», hanno luogo nella zona geografica.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

La crema di latte è condizionata in unità di vendita di volume non superiore a 1 000 litri.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L'etichettatura dei prodotti tutelati dalla denominazione d'origine «Crème de Bresse» deve riportare:

il nome della denominazione, scritto in caratteri di dimensioni pari ad almeno due terzi dei caratteri più grandi riportati in etichetta,

il simbolo «AOP» (DOP) dell'Unione europea, a partire dal momento della registrazione da parte dell'Unione europea.

Il nome della denominazione d'origine «Crème de Bresse» può essere seguito dalla dicitura «épaisse» (densa) per tutte le tipologie di panna che rispondono alle condizioni di produzione.

In caso di vendita diretta effettuata dal produttore o da qualsiasi persona sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo, nell'azienda agricola o nei mercati, l'etichettatura individuale non è tuttavia obbligatoria e le informazioni succitate devono figurare solamente su un cartello apposito.

Il modelli di etichetta e di cartello vengono stabiliti dall'associazione di produttori, che provvede a metterli a disposizione degli operatori.

La denominazione «Crème de Bresse», seguita dalla dicitura «Appellation d'origine protégée» (denominazione d'origine protetta), deve obbligatoriamente comparire sulle fatture e sui documenti commerciali a partire dal momento della registrazione da parte dell'Unione europea.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica comprende il territorio dei seguenti comuni:

 

Dipartimento dell'Ain: Abergement-Clémenciat (L'), Attignat, Bâgé-la-Ville, Bâgé-le-Châtel, Beaupont, Bény, Béréziat, Biziat, Boissey, Bourg-en-Bresse, Buellas, Certines, Ceyzériat, Chanoz-Châtenay, Chavannes-sur-Reyssouze, Chaveyriat, Chevroux, Coligny, Condeissiat, Confrançon, Cormoz, Courmangoux, Courtes, Cras-sur-Reyssouze, Cruzilles-lès-Mepillat, Curciat-Dongalon, Curtafond, Dommartin, Dompierre-sur-Chalaronne, Domsure, Etrez, Foissiat, Gorrevod, Illiat, Jasseron, Jayat, Journans, Laiz, Lent, Lescheroux, Malafretaz, Mantenay-Montlin, Marboz, Marsonnas, Meillonnas, Mézériat, Montagnat, Montcet, Montracol, Montrevel-en-Bresse, Neuville-les-Dames, Péronnas, Perrex, Pirajoux, Polliat, Pont-de-Veyle, Pressiat, Saint-André-de-Bâgé, Saint-André-d'Huiriat, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Saint-Cyr-sur-Menthon, Saint-Denis-lès-Bourg, Saint-Didier-d'Aussiat, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Étienne-sur-Chalaronne, Saint-Étienne-sur-Reyssouze, Saint-Genis-sur-Menthon, Saint-Jean-sur-Reyssouze, Saint-Jean-sur-Veyle, Saint-Julien-sur-Reyssouze, Saint-Julien-sur-Veyle, Saint-Just, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Martin-le-Châtel, Saint-Nizier-le-Bouchoux, Saint-Rémy, Saint-Sulpice, Saint-Trivier-de-Courtes, Salavre, Servas, Servignat, Sulignat, Tossiat, Tranclière (La), Treffort-Cuisiat, Vandeins, Verjon, Vernoux, Vescours, Villemotier, Viriat, Vonnas.

 

Dipartimento del Giura: Augea, Balanod, Beaufort, Bletterans, Bonnaud, Cesancey, Chazelles, Chilly-le-Vignoble, Condamine, Cosges, Courlans, Courlaoux, Cousance, Cuisia, Digna, Fontainebrux, Frébuans, Gevingey, Larnaud, Mallerey, Maynal, Messia-sur-Sorne, Montmorot, Nanc-lès-Saint-Amour, Nance, Orbagna, Repôts (Les), Ruffey-sur-Seille, Sainte-Agnès, Saint-Amour, Saint-Didier, Trenal, Vercia, Villevieux, Vincelles.

 

Dipartimento di Saône-et-Loire: Abergement-de-Cuisery (L'), Bantanges, Baudrières, Beaurepaire-en-Bresse, Bosjean, Bouhans, Branges, Brienne, Bruailles, Champagnat, Chapelle-Naude (La), Chapelle-Thècle (La), Condal, Cuiseaux, Cuisery, Devrouze, Diconne, Dommartin-lès-Cuiseaux, Fay (Le), Flacey-en-Bresse, Frangy-en-Bresse, Frette (La), Frontenaud, Genête (La), Huilly-sur-Seille, Joudes, Jouvençon, Juif, Lessard-en-Bresse, Loisy, Louhans, Ménetreuil, Mervans, Miroir (Le), Montagny-près-Louhans, Montcony, Montpont-en-Bresse, Montret, Rancy, Ratenelle, Ratte, Romenay, Sagy, Saillenard, Saint-André-en-Bresse, Sainte-Croix, Saint-Étienne-en-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Usuge, Saint-Vincent-en-Bresse, Savigny-en-Revermont, Savigny-sur-Seille, Sens-sur-Seille, Serley, Simandre, Simard, Sornay, Tartre (Le), Thurey, Tronchy, Varennes-Saint-Sauveur, Vérissey, Vincelles.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona geografica di produzione della «Crème de Bresse» corrisponde a una pianura a «bocage» leggermente ondulata, dal tipico rilievo collinare della «Bresse», la cui altitudine non supera i 300 metri. Si tratta di un'unità geologica costituita da terreni a matrice argillosa, con buone riserve idriche, ma caratterizzata da una certa eterogeneità parcellare che ritroviamo, nella maggior parte dei casi, anche a livello di azienda agricola. La zona beneficia di una rete idrica fitta e capillare, intessuta di fiumi che sgorgano da sorgenti situate sulle coste del Giura, alimentati da numerosi ruscelli o rivoli. Beneficia di un clima continentale detto «bressan», caratterizzato da una pluviometria sostenuta e regolare, superiore a 800 mm/anno, che favorisce la crescita dell'erba durante il periodo vegetativo e che, associato a una buona gestione dei terreni, consente lo sviluppo di numerose colture cerealicole, in particolare quella del granturco non irriguo.

L'insieme di elementi idro-geo-morfo-climatici di questo territorio ha portato all'isolamento dell'habitat (numerosi corsi d'acqua e strade difficilmente carrozzabili) e ha indotto un'organizzazione specifica degli spazi agricoli, propizia alla policoltura e a forme di allevamento semiautarchiche. Le zone basse, dai terreni argillosi impermeabili e soggetti a regolari allagamenti, sono riservate a prati e pascoli e alle siepi boscate; i versanti, più sani, sono coltivati a cereali, in particolare il granturco; gli altopiani, poco drenati, sono lasciati a bosco. Questa molteplicità di paesaggi costituisce la principale caratteristica geografica di questa regione, chiamata «bocage bressan», in cui si alternano colture, prati e pascoli e boschi.

Gli allevatori hanno saputo adattarsi alla fisionomia dei luoghi e alle possibilità dell'ambiente naturale e hanno saputo gestirlo sviluppando un sistema agricolo specifico. Pertanto la policoltura praticata nella regione si distingue per:

il mantenimento dei pascoli, che occupano metà delle superfici agricole della zona. Nella regione di Bresse l'erba è diventata quasi una coltura vera e propria. La qualità dell'erba raccolta (in termini di diversità floreale e composizione botanica) è infatti il risultato sia del mantenimento dei pascoli permanenti a tendenza igrofila sia della gestione dei pascoli temporanei. Queste pratiche richiedono ai produttori di latte della regione un vero e proprio «know-how», che privilegia la produzione di foraggi locali, il pascolo o il foraggio verde,

la coltura del granturco, che occupa un posto di primo piano tra le colture cerealicole della regione. Da oltre 400 anni gli allevatori lo coltivano senza ricorso all'irrigazione e gli dedicano un ruolo importante nell'alimentazione degli animali. Il granturco viene in effetti citato sin dal 1612 in un inventario di beni effettuato in seguito a un decesso a Montpont-en-Bresse (P. Ponsot, 1997) e, successivamente, nel 1625, nei mercuriali di Louhans (L. Guillemaut, 1896). Simbolo di abbondanza e di prosperità, tale cereale è inoltre all'origine dell'appellativo «ventri gialli», un tempo assegnato agli abitanti della regione,

il «know-how» in termini di tecniche di insilamento, sviluppato dagli allevatori della regione sin dal XIX secolo (Lecouteux, 1875) per superare le difficoltà connesse con la raccolta del fieno in un contesto climatico umido.

È in base a queste due colture principali che gli allevatori della regione orientano il sistema produttivo verso forme di allevamento complementari, in particolare l'allevamento avicolo e di animali da latte; è del tutto naturale quindi che per la produzione di latte definiscano un regime alimentare per gli animali che combina erba e granturco. I prodotti che derivano dal latte, in particolare la panna, occupano un posto di rilievo in questa economia. La crema di latte viene venduta nei mercati, a una clientela locale, o ai «coquetiers», commercianti di uova e volatili, che la spediscono nelle vicine città della regione.

Le prime cooperative fecero la loro apparizione all'inizio degli anni '30 del secolo scorso, prendendo poco a poco il posto dei laboratori di produzione all'interno delle aziende agricole. Consce della necessità di preservare le specificità originarie della materia prima, tali cooperative organizzano la raccolta del latte in settori ben circoscritti intorno ai laboratori di lavorazione e sempre in base a circuiti di raccolta brevi. Esse provvedono inoltre ad avviare la lavorazione del latte subito dopo la consegna, limitando le manipolazioni e il pompaggio della panna.

In questo modo tramandano il tradizionale processo di produzione della panna, ottenuta da crema di latte vaccino e sviluppando al contempo una padronanza dei processi di maturazione biologica.

I produttori utilizzano ceppi di batteri lattici che svolgono un'attività acidificante ed aromatizzante, così da dar luogo a un'acidificazione sufficiente e a un'intensa espressione aromatica della panna.

Viene altresì dedicata particolare attenzione al condizionamento della panna, riducendo al minimo le manipolazioni e il pompaggio del prodotto.

5.2.   Specificità del prodotto

Si tratta di una crema di latte ottenuta mediante un processo di maturazione biologica, senza alcuna aggiunta di addensanti o di aromi. Presenta un colore variabile, dal bianco sporco all'avorio, un aspetto brillante e levigato, con poche bolle evidenti o nessuna.

Si distingue in due tipologie di panna, diverse per tenore di materia grassa, acidità, consistenza e diversa attitudine culinaria.

La crema semidensa, che si caratterizza per un elevato tenore minimo di materia grassa pari a 36 grammi per 100 grammi, presenta una buona tenuta, una consistenza liscia e molto cremosa con forte gusto avvolgente. Sviluppa un'intensa espressione aromatica, sia nel naso che in bocca, che unisce una punta di acidità a note di latte e di zucchero (latte cotto, biscotto dolce, vaniglia), all'origine della sua peculiarità.

Questa panna presenta una buona resistenza al calore (può essere impiegata per patate gratinate, pollo alla panna, sanguinacci alla panna e in pasticceria) e viene pertanto spesso utilizzata per cotture lunghe a temperature elevate.

La crema densa, che si caratterizza per un tenore minimo di materia grassa pari a 33 grammi per 100 grammi di prodotto, presenta una consistenza densa e una spiccata acidità. È liscia e molto cremosa con un discreto gusto avvolgente. Sviluppa un'intensa espressione aromatica, sia nel naso che in bocca, con pronunciate note di «freschezza in bocca» e spiccati aromi di latte (latte fresco, latte crudo, ecc.) e di burro.

Questa panna è tradizionalmente impiegata non cotta per la guarnitura di frutti o formaggi bianchi, o per cotture brevi a temperature moderate.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il regime di alimentazione mista tradizionale utilizzato per i bovini nella regione, in cui vengono associati erba e granturco, è uno dei fattori determinanti delle caratteristiche del latte prodotto nella zona geografica. L'equilibrio tra le due componenti (erba e granturco) nella razione incide sulle proprietà del latte, favorendo la sua trasformazione in panna.

L'apporto di erba nella razione alimentare conferisce al latte caratteristiche organolettiche proprie. Il mantenimento, da parte dei produttori, di una diversità floreale nei pascoli, nonché la composizione botanica di questi ultimi, garantisce la colorazione decisa del latte, incide sul suo tenore e composizione liposolubile e sulla ricchezza di precursori aromatici, che si fissano sulla materia grassa.

L'apporto di granturco, per l'elevato valore energetico, garantisce la produzione di un latte ricco di materie grasse e proteine. È inoltre responsabile della dimensione dei globuli grassi, di diametro rilevante, che è caratteristica del latte destinato alla produzione della «Crème de Bresse». Questo incide direttamente sul forte potenziale aromatico del latte, dovuto alle ampie dimensioni della superficie di fissazione dei composti aromatici.

Le condizioni di raffreddamento e di stoccaggio del latte in azienda, la prossimità degli operatori e la limitazione dei circuiti di raccolta sono tutte pratiche che contribuiscono in egual misura a mantenere invariata la composizione del latte e la qualità intrinseca delle sue materie grasse. Il latte destinato alla produzione della «Crème de Bresse» presenta in effetti un indice di lipolisi particolarmente modesto, che riflette l'ottima qualità della materia grassa. La sua colorazione iniziale incide sulla colorazione della panna.

Grazie al rapido avvio della lavorazione del latte da parte dei trasformatori e alla limitazione del numero di manipolazioni e di pompaggi la materia grassa conserva tutte le sue qualità. L'assenza di omogeneizzazione consente di mantenere la consistenza e la tenuta della panna, conferendole un aspetto liscio e brillante, con poche bolle evidenti o nessuna.

La fase di maturazione biologica della panna, che rappresenta una tappa importante della produzione della «Crème de Bresse», dura a lungo e si svolge a basse temperature, con ceppi di batteri lattici selezionanti che svolgono un'attività acidificante e aromatizzante. L'adeguamento dei parametri effettuato in questa fase consente di variare il livello di acidità della panna e di ottenere consistenze semidense o dense. Questa variazione, che incide sulla ricchezza delle materie grasse, conferisce alla panna diverse complessità aromatiche. Il mancato ricorso ad addensanti o ad aromi consente di assicurare il gusto naturale della panna.

Le specificità della «Crème de Bresse» si basano innanzitutto sulle proprietà del latte, nonché sul «know-how» di produzione sviluppato e tramandato dai trasformatori. Oggi la «Crème de Bresse» è un ingrediente molto diffuso nella cucina regionale e viene ampiamente utilizzata da cuochi e pasticceri, che ne apprezzano le qualità (pollo di Bresse alla panna, pesci o quenelle alla crema, patate gratinate, brioches, torte e focacce tipiche della regione, costituite da una mistura di zucchero, burro e panna).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)].

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCCremedeBresse.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Cfr. nota 2.


16.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 335/22


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2013/C 335/06

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

«BEURRE DE BRESSE»

N. CE: FR-PDO-0005-01045-18.10.2012

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Beurre de Bresse».

2.   Stato membro o paese terzo

Francia.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5 —

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.).

3.2.   Descrizione del prodotto cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «beurre de Bresse» è un burro zangolato non salato, che si caratterizza principalmente per:

il colore giallo deciso, che può virare verso un giallo più chiaro in inverno,

la consistenza morbida e ariosa, in cui sono visibili minutissime goccioline di acqua e di microporosità proprie del burro zangolato tradizionale. Non è compatto e ha un aspetto leggermente granuloso,

l'odore contraddistinto da note di «latticello», «floreali» oppure leggermente «zuccherate»,

la consistenza fondente, che si scioglie in bocca,

il gusto dominato da note lattee di «freschezza in bocca» e di «frutta secca» (nocciola e noce) e la buona persistenza in bocca.

È inoltre caratterizzato da una buona spalmabilità e da una buona tenuta alla cottura.

È proibito l'impiego di burro ricostituito, congelato o surgelato, nonché il ricorso a qualsiasi processo inteso ad aumentare il tenore di materia secca non grassa del burro, in particolare l'incorporazione di colture di fermenti lattici in fase di impastamento.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il latte crudo e intero è scremato entro 36 ore dalla raccolta.

Il pH del latte alla consegna è compreso tra 6,4 e 6,9 e il suo indice massimo di lipolisi è pari a 0,80 meq per 100 grammi di materia grassa.

Il burro è prodotto esclusivamente a partire da crema di latte cruda o pastorizzata, sottoposta a un processo di maturazione biologica, con un tenore minimo di materia grassa pari a 36 grammi per 100 grammi di prodotto e prodotta nella zona geografica.

La lavorazione della crema viene avviata entro 36 ore dalla raccolta del latte ed entro 48 al massimo dalla scrematura dello stesso.

È proibita l'omogeneizzazione della crema. È vietato l'impiego di crema ricostituita, congelata o surgelata, di sostanze coloranti o antiossidanti, di sostanze disacidificanti intese a ridurre l'acidità del latte o della crema.

Il tipo di fermenti utilizzati comprende necessariamente ceppi di batteri lattici che svolgono un'attività acidificante e aromatizzante. È proibita l'aggiunta di addensanti o di aromi. La maturazione avviene tra i 12 °C ed i 18 °C e ha una durata che va dalle 18 alle 24 ore. Le operazioni di zangolatura vengono effettuate su una crema di acidità minima pari a 20 °D.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Una percentuale pari ad almeno l'80 % della razione annua totale della mandria, espressa in sostanza secca, proviene dalla zona geografica interessata.

L'alimentazione della mandria si basa su un regime foraggero, che costituisce almeno il 75 % in sostanza secca della razione totale media delle vacche su base annua.

Per foraggio si intende:

erba brucata al pascolo o somministrata in mangiatoia,

erba e granturco da foraggio in ogni forma di conservazione,

erba medica fresca o affienata,

paglia,

radici,

altri cereali, somministrati freschi o sotto forma di foraggi insilati.

Per l'alimentazione della mandria sono vietati la colza somministrata fresca, la senape, il cavolo, il rafano, la rapa, il ravizzone, il navone e il ravanello.

Per l'alimentazione della mandria è autorizzato solamente il granturco da foraggio, in spiga o in granella, proveniente da agricoltura non transgenica.

L'apporto di complementi alimentari è limitato a 1 800 kg per anno per ciascuna vacca della mandria.

Per complementi alimentari si intendono:

i complementi energetici: cereali e loro derivati, tuberi e loro derivati e i derivati delle radici,

i complementi azotati: piante proteiche e oleo-proteiche in grani e loro derivati, erba medica disidratata e altri derivati,

i complementi misti: mistura di complementi energetici e azotati,

i minerali, le vitamine e gli oligoelementi,

i sottoprodotti dell'industria della fermentazione,

gli agenti concianti.

Non sono autorizzati l'olio di palma tal quale né i suoi isomeri.

a)   Periodo di pascolo

La mandria pascola per almeno 150 giorni nel corso dell'anno, siano essi consecutivi o meno.

Durante tale periodo le vacche munte dispongono di un pascolo della superficie minima di 10 are, accessibile dai locali di mungitura.

Il pascolo può essere integrato con foraggio verde. L'erba fresca somministrata deve essere consumata nell'arco di 24 ore; oltre tale lasso di tempo la rimanenza viene rimossa dalle mangiatoie.

L'apporto di granturco viene garantito attraverso la somministrazione di almeno il 10 % (in sostanza secca) di granturco sotto forma di foraggio o di almeno 1 kg di granturco secco equivalente nella razione giornaliera totale media del periodo.

b)   Periodo invernale

Durante tale periodo l'apporto di erba viene garantito attraverso la somministrazione di almeno il 15 % (in sostanza secca) di erba (erba ed erba medica in ogni forma di conservazione) nella razione giornaliera totale media del periodo.

Durante tale periodo l'apporto di granturco viene garantito attraverso la somministrazione di almeno il 25 % (in sostanza secca) di granturco sotto forma di foraggi o di almeno 2,5 kg di granturco secco equivalente nella razione giornaliera totale media del periodo.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, così come la produzione del «Beurre de Bresse», hanno luogo nella zona geografica.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

Il burro è condizionato in unità di vendita di peso non superiore a 25 kg.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L'etichettatura dei prodotti tutelati dalla denominazione d'origine «beurre de Bresse» deve riportare:

il nome della denominazione, scritto in caratteri di dimensioni pari ad almeno due terzi dei caratteri più grandi riportati in etichetta,

il simbolo «AOP» (DOP) dell'Unione europea, a partire dal momento della registrazione da parte dell'Unione europea.

In caso di vendita diretta effettuata dal produttore o da qualsiasi persona sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo, nell'azienda agricola o nei mercati, l'etichettatura individuale non è tuttavia obbligatoria e le informazioni succitate devono figurare solamente su un cartello apposito.

Il modelli di etichetta e di cartello vengono stabiliti dall'associazione di produttori che provvede a metterli a disposizione degli operatori.

La denominazione «beurre de Bresse», seguita dalla dicitura «Appellation d'origine protégée» (denominazione d'origine protetta), deve obbligatoriamente comparire sulle fatture e sui documenti commerciali a partire dal momento della registrazione da parte dell'Unione europea.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica comprende il territorio dei seguenti comuni:

 

Dipartimento dell'Ain: Abergement-Clémenciat (L'), Attignat, Bâgé-la-Ville, Bâgé-le-Châtel, Beaupont, Bény, Béréziat, Biziat, Boissey, Bourg-en-Bresse, Buellas, Certines, Ceyzériat, Chanoz-Châtenay, Chavannes-sur-Reyssouze, Chaveyriat, Chevroux, Coligny, Condeissiat, Confrançon, Cormoz, Courmangoux, Courtes, Cras-sur-Reyssouze, Cruzilles-lès-Mepillat, Curciat-Dongalon, Curtafond, Dommartin, Dompierre-sur-Chalaronne, Domsure, Etrez, Foissiat, Gorrevod, Illiat, Jasseron, Jayat, Journans, Laiz, Lent, Lescheroux, Malafretaz, Mantenay-Montlin, Marboz, Marsonnas, Meillonnas, Mézériat, Montagnat, Montcet, Montracol, Montrevel-en-Bresse, Neuville-les-Dames, Péronnas, Perrex, Pirajoux, Polliat, Pont-de-Veyle, Pressiat, Saint-André-de-Bâgé, Saint-André-d'Huiriat, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Saint-Cyr-sur-Menthon, Saint-Denis-lès-Bourg, Saint-Didier-d'Aussiat, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Étienne-sur-Chalaronne, Saint-Étienne-sur-Reyssouze, Saint-Genis-sur-Menthon, Saint-Jean-sur-Reyssouze, Saint-Jean-sur-Veyle, Saint-Julien-sur-Reyssouze, Saint-Julien-sur-Veyle, Saint-Just, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Martin-le-Châtel, Saint-Nizier-le-Bouchoux, Saint-Rémy, Saint-Sulpice, Saint-Trivier-de-Courtes, Salavre, Servas, Servignat, Sulignat, Tossiat, Tranclière (La), Treffort-Cuisiat, Vandeins, Verjon, Vernoux, Vescours, Villemotier, Viriat, Vonnas.

 

Dipartimento del Giura: Augea, Balanod, Beaufort, Bletterans, Bonnaud, Cesancey, Chazelles, Chilly-le-Vignoble, Condamine, Cosges, Courlans, Courlaoux, Cousance, Cuisia, Digna, Fontainebrux, Frébuans, Gevingey, Larnaud, Mallerey, Maynal, Messia-sur-Sorne, Montmorot, Nanc-lès-Saint-Amour, Nance, Orbagna, Repôts (Les), Ruffey-sur-Seille, Sainte-Agnès, Saint-Amour, Saint-Didier, Trenal, Vercia, Villevieux, Vincelles.

 

Dipartimento di Saône-et-Loire: Abergement-de-Cuisery (L'), Bantanges, Baudrières, Beaurepaire-en-Bresse, Bosjean, Bouhans, Branges, Brienne, Bruailles, Champagnat, Chapelle-Naude (La), Chapelle-Thècle (La), Condal, Cuiseaux, Cuisery, Devrouze, Diconne, Dommartin-lès-Cuiseaux, Fay (Le), Flacey-en-Bresse, Frangy-en-Bresse, Frette (La), Frontenaud, Genête (La), Huilly-sur-Seille, Joudes, Jouvençon, Juif, Lessard-en-Bresse, Loisy, Louhans, Ménetreuil, Mervans, Miroir (Le), Montagny-près-Louhans, Montcony, Montpont-en-Bresse, Montret, Rancy, Ratenelle, Ratte, Romenay, Sagy, Saillenard, Saint-André-en-Bresse, Sainte-Croix, Saint-Étienne-en-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Usuge, Saint-Vincent-en-Bresse, Savigny-en-Revermont, Savigny-sur-Seille, Sens-sur-Seille, Serley, Simandre, Simard, Sornay, Tartre (Le), Thurey, Tronchy, Varennes-Saint-Sauveur, Vérissey, Vincelles.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona geografica di produzione del «beurre de Bresse» corrisponde a una pianura a «bocage» leggermente ondulata, dal tipico rilievo collinare della «Bresse», la cui altitudine non supera i 300 metri. Si tratta di un'unità geologica costituita da terreni a matrice argillosa, con buone riserve idriche, ma caratterizzata da una certa eterogeneità particellare (presenza di vene di terra differenti) che ritroviamo, nella maggior parte dei casi, anche a livello di azienda agricola. La zona beneficia di una rete idrica fitta e capillare, intessuta di fiumi che sgorgano da sorgenti situate sulle coste del Giura, alimentati da numerosi ruscelli o rivoli. Beneficia di un clima continentale detto «Bressan», caratterizzato da una pluviometria sostenuta e regolare, superiore a 800 mm/anno, che favorisce la crescita dell'erba durante il periodo vegetativo e che, associato a una buona gestione dei terreni, consente lo sviluppo di numerose colture cerealicole, in particolare quella del granturco non irriguo.

L'insieme di elementi idro-geo-morfo-climatici di questo territorio ha portato all'isolamento dell'habitat (numerosi corsi d'acqua e strade difficilmente carrozzabili) e ha indotto un'organizzazione specifica degli spazi agricoli, propizia alla policoltura e a forme di allevamento semiautarchiche. Le zone basse, dai terreni argillosi impermeabili e soggetti a regolari allagamenti, sono riservate a prati e pascoli e alle siepi boscate; i versanti, più sani, sono coltivati a cereali, in particolare il granturco; gli altopiani, poco drenati, sono lasciati a bosco. Questa molteplicità di paesaggi costituisce la principale caratteristica geografica di questa regione, chiamata «bocage bressan», in cui si alternano colture, prati e pascoli e boschi.

Gli allevatori hanno saputo adattarsi alla fisionomia dei luoghi e alle possibilità dell'ambiente naturale e hanno saputo gestirlo sviluppando un sistema agricolo specifico. Pertanto la policoltura praticata nella regione si distingue per:

il mantenimento dei pascoli, che occupano metà delle superfici agricole della zona. Nella regione di Bresse l'erba è diventata quasi una coltura vera e propria. La qualità dell'erba raccolta (in termini di diversità floreale e composizione botanica) è infatti il risultato sia del mantenimento dei pascoli permanenti a tendenza igrofila sia della gestione dei pascoli temporanei. Queste pratiche richiedono ai produttori di latte della regione un vero e proprio «know-how», che privilegia la produzione di foraggi locali, il pascolo o il foraggio verde,

la coltura del granturco, che occupa un posto di primo piano tra le colture cerealicole della regione. Da oltre 400 anni gli allevatori lo coltivano senza ricorrere all'irrigazione e gli dedicano un ruolo importante nell'alimentazione degli animali. Il granturco viene in effetti citato sin dal 1612 in un inventario di beni effettuato in seguito a un decesso a Montpont-en-Bresse (P. Ponsot, 1997) e, successivamente, nel 1625, nei mercuriali di Louhans (L. Guillemaut, 1896). Simbolo di abbondanza e di prosperità, tale cereale è inoltre all'origine dell'appellativo «ventri gialli», un tempo assegnato agli abitanti della regione,

il «know-how» in termini di tecniche di insilamento, sviluppato dagli allevatori della regione sin dal XIX secolo (Lecouteux, 1875) per superare le difficoltà connesse con la raccolta del fieno in un contesto climatico umido.

È in base a queste due colture principali che gli allevatori della regione orientano il sistema produttivo verso forme di allevamento complementari, in particolare l'allevamento avicolo e di animali da latte; è del tutto naturale quindi che per la produzione di latte definiscano un regime alimentare per gli animali che combina erba e granturco. I prodotti che derivano dal latte, in particolare il burro, occupano un posto di rilievo in questa economia. Il burro è venduto nei mercati, a una clientela locale, oppure ai «coquetiers», commercianti di uova e volatili, che lo spediscono nelle vicine città della regione.

Le prime cooperative fecero la loro apparizione all'inizio degli anni '30 del secolo scorso, prendendo poco a poco il posto dei laboratori di produzione all'interno delle aziende agricole. Consce della necessità di preservare le specificità originarie della materia prima, tali cooperative organizzano la raccolta del latte in settori ben circoscritti intorno ai laboratori di lavorazione e sempre in base a circuiti di raccolta brevi. Esse provvedono inoltre ad avviare la lavorazione del latte subito dopo la consegna, limitando le manipolazioni e il pompaggio della crema.

In questo modo tramandano il tradizionale processo di produzione del burro ottenuto da crema di latte vaccino, sviluppando al contempo una padronanza degli adeguati processi di maturazione biologica e di zangolatura.

I produttori utilizzano ceppi di batteri lattici che svolgono un'attività acidificante e aromatizzante, in modo da produrre un'acidificazione sufficiente e un'intensa espressione aromatica originaria della crema. La zangolatura avviene in zangole di piccole dimensioni e richiede ai burrificatori un vero e proprio «know-how» in termini di adattamento quotidiano dei parametri di produzione in funzione delle variazioni stagionali nella composizione del latte e della crema.

Viene altresì dedicata particolare attenzione alla modellatura e al condizionamento del burro, riducendo al minimo le manipolazioni e il pompaggio del prodotto.

5.2.   Specificità del prodotto

Si tratta di un burro zangolato ottenuto da crema sottoposta a maturazione.

Ha un colore omogeneo, di un bel giallo deciso, che nel periodo invernale vira verso un giallo più chiaro.

Ha una consistenza morbida e ariosa. Presenta un aspetto leggermente granuloso e una consistenza estremamente fondente in bocca.

Morbido e aromatico, il «beurre de Bresse» presenta caratteristiche note lattee di «freschezza in bocca» e di frutta secca (nocciola e noce). Si caratterizza inoltre per una buona persistenza in bocca.

Presenta una buona spalmabilità e un'eccezionale tenuta alla cottura, che permette la formazione di una schiuma cremosa che si conserva fino nel piatto.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il regime di alimentazione mista tradizionale utilizzato per i bovini nella regione, in cui vengono associati erba e granturco, è uno dei fattori determinanti delle caratteristiche del latte prodotto nella zona geografica. L'equilibrio tra le due componenti (erba e granturco) nella razione incide sulle proprietà del latte, favorendo la trasformazione in burro della materia grassa di quest'ultimo.

L'apporto di erba nella razione alimentare conferisce al latte caratteristiche organolettiche proprie. Il mantenimento, da parte dei produttori, di una diversità floreale nei pascoli, nonché la composizione botanica di questi ultimi, garantisce la colorazione decisa del latte, incide sul suo tenore e composizione liposolubile e sulla ricchezza di precursori aromatici, che si fissano sulla materia grassa.

L'apporto di granturco, per l'elevato valore energetico, garantisce la produzione di un latte ricco di materie grasse e proteine. È inoltre responsabile della dimensione dei globuli grassi, di diametro rilevante, che è caratteristica del latte destinato alla produzione del «beurre de Bresse». Questo incide direttamente sul forte potenziale aromatico del latte dovuto alle ampie dimensioni della superficie di fissazione dei composti aromatici.

Le condizioni di raffreddamento e di stoccaggio del latte in azienda, la prossimità degli operatori e la limitazione dei circuiti di raccolta sono tutte pratiche che contribuiscono a mantenere invariata la composizione del latte e la qualità intrinseca delle sue materie grasse. Il latte destinato alla produzione del «beurre de Bresse» presenta in effetti un indice di lipolisi particolarmente modesto, che riflette l'ottima qualità della materia grassa.

I trasformatori attuano una serie di tecniche complesse e dedicano particolare attenzione al prodotto durante l'intero processo di lavorazione (gestione quotidiana dei parametri di temperatura, acidità, velocità di impastamento, ecc.), limitando le manipolazioni per preservare il più possibile tutte le qualità della materia grassa.

La fase di maturazione biologica della crema, che rappresenta una tappa importante della produzione del «beurre de Bresse», dura a lungo e si svolge a basse temperature, con ceppi di batteri lattici selezionanti che svolgono un'attività acidificante e aromatizzante. Tale fase consente da un lato di acidificare la crema, il che agevola la zangolatura e consente di rivelare le componenti aromatiche fissate sui globuli grassi. Per limitare la degradazione della materia grassa la crema viene rapidamente messa in lavorazione al termine della maturazione.

La zangolatura, effettuata in zangole di piccole dimensioni, conferisce al burro la sua consistenza ariosa e il suo aspetto leggermente granuloso, attraverso la formazione di minutissime goccioline d'acqua e di microporosità. Questa tecnica svolge un ruolo di primo piano nella strutturazione del burro, preservando le proprietà originarie della materia grassa, a cui si devono la consistenza fondente, la spalmabilità e la tenuta alla cottura, e garantisce il rispetto degli aromi sviluppatisi in fase di maturazione della crema.

Le specificità del «beurre de Bresse» si basano innanzitutto sulle proprietà del latte, nonché sul «know-how» di produzione sviluppato e tramandato dai trasformatori. Oggi il «beurre de Bresse» è un ingrediente molto diffuso nella cucina regionale (cosce di rana al burro, petto di pollo al burro, torte e focacce tipiche della regione, costituite da una mistura di zucchero, panna e burro, ecc.).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)].

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCBeurredeBresse.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Cfr. nota 2.


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