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Document C:2012:356:FULL
Official Journal of the European Union, C 356, 20 November 2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 356, 20 novembre 2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 356, 20 novembre 2012
ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.356.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 356 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 356/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6686 — Terex/GAZ/JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 356/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2012/C 356/03 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6765 — Precision Castparts Corp./Titanium Metals Corporation) ( 1 ) |
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2012/C 356/04 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6764 — JCDecaux/Russ AD/Russ Out Of Home) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2012/C 356/05 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 356/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6686 — Terex/GAZ/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 356/01
In data 9 novembre 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32012M6686. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 356/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 novembre 2012
2012/C 356/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2762 |
JPY |
yen giapponesi |
103,60 |
DKK |
corone danesi |
7,4584 |
GBP |
sterline inglesi |
0,80320 |
SEK |
corone svedesi |
8,6419 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2045 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,3715 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,418 |
HUF |
fiorini ungheresi |
283,42 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6961 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1458 |
RON |
leu rumeni |
4,5363 |
TRY |
lire turche |
2,3007 |
AUD |
dollari australiani |
1,2283 |
CAD |
dollari canadesi |
1,2744 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,8930 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5621 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5632 |
KRW |
won sudcoreani |
1 386,91 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,2874 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9569 |
HRK |
kuna croata |
7,5415 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 288,36 |
MYR |
ringgit malese |
3,9101 |
PHP |
peso filippino |
52,489 |
RUB |
rublo russo |
40,3100 |
THB |
baht thailandese |
39,205 |
BRL |
real brasiliano |
2,6494 |
MXN |
peso messicano |
16,7125 |
INR |
rupia indiana |
70,2740 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 356/3 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6765 — Precision Castparts Corp./Titanium Metals Corporation)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 356/03
1. |
In data 14 novembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Kraft Precision Castparts Corp. («PCC», USA) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Titanium Metals Corporation («Timet», USA) mediante offerta pubblica annunciata il 9 novembre 2012. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6765 — Precision Castparts Corp./Titanium Metals Corporation, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 356/4 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6764 — JCDecaux/Russ AD/Russ Out Of Home)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 356/04
1. |
In data 13 novembre 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione JCDecaux Central Eastern Europe Holding GmbH («JCDecaux CEE», Austria), controllata dal gruppo francese JCDecaux, e Rus AD Invest Coöperatief U.A. («Rus AD», Paesi Bassi), controllata dal gruppo russo VTB, intendono acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Russ Out Of Home B.V. («Russ Out Of Home», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6764 — JCDecaux/Russ AD/Russ Out Of Home, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
20.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 356/5 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2012/C 356/05
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi ad una registrazione facendo valere l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«CARN D’ANDORRA»
N. CE: AD-PGI-0005-0875-12.04.2011
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«Carn d’Andorra».
2. Stato membro o paese terzo:
Principato di Andorra.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Classe 1.1. |
Carni fresche (e frattaglie). |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Carne bovina proveniente dalla razza rustica Bruna d’Andorra (vacche iscritte nel registro nazionale del bestiame — Padral del Govern) o dall’incrocio di madri di questa razza con maschi delle razze charolaise, guascone e limousine, allevati e ingrassati in aziende di allevamento situate in Andorra, che, dalla nascita dei capi fino al completamento della fase dell’ingrasso, si dedicano esclusivamente alla produzione di carne che sarà commercializzata come IGP.
I capi di bestiame vengono abbattuti a partire dagli otto mesi di vita. La conformazione delle carcasse secondo la tabella di classificazione EUROP è esclusivamente quella definita come E, U, R, e con la tradizione di consumo dei tipi, dell’età, del peso e del tempo di stagionatura di cui alla tabella 1.
Tabella 1
Peso e durata della frollatura secondo il tipo
Tipo |
Età alla macellazione |
Peso carcassa (valore minimo e massimo) |
Durata della frollatura (ore) |
Vitelli femmine |
da 8 a 12 mesi |
180-260 kg |
72 |
Vitelli maschi |
da 8 a 12 mesi |
240-340 kg |
72 |
Anolles (giovenche la cui età è compresa tra i 12 e i 24 mesi) |
da 12 a 24 mesi |
240-300 kg |
72 |
Anolls (bovini maschi la cui età è compresa tra i 12 e i 24 mesi) |
da 12 a 24 mesi |
320-390 kg |
72 |
Lo stato d’ingrasso è compreso, secondo la classificazione comunitaria, tra i gradi 2, 3 o 4.
Tali infiltrazioni di grasso conferiscono alla carcassa caratteristiche che la rendono molto tenera al taglio e succulenta al palato.
Il pH delle carcasse dev’essere inferiore a 6 a 24 ore dalla macellazione. Il tempo di frollatura nel locale frigorifero dev’essere conforme alla tabella 1; le carcasse devono essere sempre commercializzate fresche: carcasse intere, mezzene, quarti o tagli di carne o carne macinata.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
I capi di bestiame nascono in Andorra e, sono allevati con le madri su pascoli locali, conformemente alle condizioni di densità di allevamento di cui alla tabella 2.
Tabella 2
Densità d’allevamento massima per ettaro (UBG/ha)
Tipo |
Terra di coltura e di foraggio (2) |
Terra di coltura (3) |
Prato da foraggio (4) |
Pascolo (5) |
Vacca con vitelli da ingrasso |
3,9 |
3,3 |
2,4 |
1,2 |
Vacca senza vitelli da ingrasso |
5,0 |
4,3 |
3,0 |
1,5 |
I vitelli devono essere nutriti con il latte della madre per almeno quattro mesi. Essi pascolano nei pascoli di alta montagna, con le madri, nel periodo estivo, e successivamente passano l’inverno nelle aziende quando la neve copre le montagne.
Durante i mesi estivi, il mandriano conduce il bestiame nei pascoli estivi dove trascorre almeno 90 giorni.
Nel periodo dell’ingrasso, l’alimentazione dev’essere a base di paglia o di fieno come alimento essenziale e di un misto di cereali, di leguminose e di complementi.
L’approvvigionamento di foraggio delle aziende proviene principalmente dal Principato di Andorra.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
La carne prodotta proviene dal bestiame nato, allevato e macellato in Andorra.
I vitelli nascono con parto naturale e devono essere allattati dalla madre.
I vitelli pascolano nei pascoli di alta montagna, con le madri, nel periodo estivo e successivamente passano l’inverno nelle aziende quando la neve copre le montagne.
Per i vitelli da ingrasso lo spazio minimo necessario per ogni capo di bestiame è di 3 m2.
Le partite di animali all’ingrasso si compongono al massimo di 20 capi.
Durante il trasporto, occorre evitare nei limiti del possibile lo stress per il bestiame. Il trasporto si effettua direttamente da ogni azienda fino al macello, con una distanza massima percorsa di 25 km. Pertanto, la tensione viene evitata al massimo e si garantisce così un prodotto finale di qualità.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
—
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
Il prodotto dev’essere venduto con un’etichetta che contiene, oltre ai dati stabiliti dalla normativa in vigore le menzioni seguenti:
— |
la denominazione dell’indicazione geografica protetta «Carn d’Andorra», |
— |
il logo dell’IGP, che fa riferimento all’identificazione grafica della denominazione «Carn d’Andorra»,
|
— |
il logo dell’UE, che identifica i prodotti che beneficiano di una IGP. |
4. Definizione concisa della zona geografica:
La zona geografica comprende tutto il territorio di Andorra ove nascono, sono allevati e macellati i bovini della razza Bruna d’Andorra.
Dal punto di vista amministrativo, Andorra è divisa in sette «parrocchie» (distretti): Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria e Escaldes-Engordany.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
5.1.1.
La zona di produzione della Bruna d’Andorra, che si trova nel cuore della catena dei Pirenei, è adatta a un metodo d’allevamento intensivo.
L’Andorra è un paese montagnoso di 468 km2 in cui l’altitudine media è di 2 000 metri.
Le superfici destinate al pascolo sono considerevoli e rappresentano circa il 20 % della superficie totale dell’Andorra.
Le zone più pianeggianti del fondo delle valli da sempre sono state abitate dall’uomo e lì si concentrano le colture.
5.1.2.
La notevole estensione dei prati e dei pascoli di Andorra, rispetto alle superfici coltivate, permette di produrre un gran quantitativo di alimenti naturali per il bestiame, il cui sfruttamento determina i periodi di pascolo.
I periodi stagionali definiscono le abitudini di pascolo, che, in generale, seguono gli stessi percorsi: salita verso i pascoli sopraforestali nel mese di giugno, e discesa all’inizio del periodo della neve a novembre.
L’abbondanza d’acqua e la diversità dei terreni favoriscono lo sviluppo dei vari tipi di pascoli.
Le varietà di erbe che vi si trovano, in ordine d’importanza sono le seguenti: festuche (Festuca eskia), che occupano il 10 % della regione; erba cervina (Nardus stricta), (6 %); Festuca airoidis (5 %) e festuca paniculata (Festuca paniculata).
5.1.3.
In quanto unità di sfruttamento tradizionale, ciascuna azienda si occupa del rispettivo bestiame utilizzando i pascoli comunali e le superfici di sua proprietà destinate alla produzione di cereali, foraggi e altre colture orticole. Nei mesi estivi, il mandriano conduce la mandria all’alpeggio, (2 000-2 500 m, d’altitudine) dove trascorre 90 giorni. In ciascuna unità di pascolo, si comincia alle altitudini più basse (< 2 000 m), e successivamente si sale verso l’alto quando arriva la calura di agosto; la seconda metà del soggiorno consiste nel ritorno verso le altitudini più basse.
5.1.4.
La gestione annuale dei pascoli segue le seguenti modalità nello sfruttamento della zona bassa, intermedia e alta:
zona bassa: prati privati situati in fondo alle valli, intorno ai villaggi. Vengono sfruttati generalmente per uno o due pascoli e uno o due prati per lo sfalcio all’anno. Solitamente vi sono seminate colture da foraggio come il loglio, l’erba medica (Medicago sativa) e le festuche (Festuca sp. omn.),
zona intermedia: le bestie pascolano sui bordi della zona di passaggio, all’andata e al ritorno dei pascoli forestali. Questi pascoli vengono chiamati «rebaixants»,
zona alta: pascoli sopraforestali che forniscono il nutrimento praticamente per tutta l’estate. Nella maggior parte dei casi si tratta di terreni comunali, cioè quelli appartenenti alle amministrazioni locali, detti «parrocchie».
5.2. Specificità del prodotto:
La specificità del prodotto è definita dalla qualità, determinata essa stessa da un metodo di produzione tradizionale e dall’accettazione del consumatore.
All’inizio del XX secolo, la razza esistente in Andorra, razza rustica ad attitudine mista è stata migliorata grazie all’arrivo di maschi venuti dalle Alpi, acclimatati alle regioni di alta montagna. Si trattava più precisamente di maschi della razza Schwitz (la razza bruna delle Alpi o pardo alpina), come risulta da diversi documenti dell’epoca (Andorra Agrícola, rivista mensile illustrata del 1933). Si è ottenuta così una razza migliorata, quella che conosciamo oggi con il nome di Bruna d’Andorra.
Questa razza si caratterizza per la circostanza di essere razza rustica adattata al pascolo: ciò la rende assolutamente adatta all’allevamento intensivo che viene praticato in questa regione.
I sistemi tradizionali di allevamento del bestiame mantenuti fino ad oggi e l’utilizzazione della Bruna d’Andorra come razza autoctona, vacca dal pelo bruno, dotata di grandi qualità materne, rustica e adatta alle difficili condizioni della montagna locale, definiscono un prodotto unico che proviene da madri di razza Bruna d’Andorra e da padri di razza Bruna d’Andorra, charolaise, limousine e guascone. Si tratta dell’unione di una razza adatta con razze vicine e rinomate come razze di bovini da carne.
Le caratteristiche d’allevamento sono dettate dalle condizioni climatiche del paese che definiscono due periodi:
— |
periodo estivo (da aprile a novembre): gli animali pascolano liberamente in montagna in pascoli naturali, |
— |
periodo invernale (da novembre a marzo): gli animali rimangono nella stalla e i foraggi di riserva sono integrati da alimenti concentrati. |
Il sistema d’allevamento tradizionale si basa su piccole aziende adattatesi al clima dei Pirenei, ove si ingrassano pochi animali destinati inizialmente al consumo familiare o alla vendita nelle vicinanze. Attualmente questo tipo di aziende esiste ancora: la media dei capi di bestiame da ingrassare si aggira attorno ai 35. La differenza riguarda il fatto che gli allevatori si sono uniti e che hanno costituito una società, Ramaders d’Andorra, che si dedica tra l’altro alla commercializzazione della carne per migliorare le rese dei suoi allevatori.
Tale sistema tradizionale di allevamento e di ingrasso, in cui tutti gli animali nascono e sono allevati in Andorra, la razza Bruna d’Andorra, il periodo d’ingrasso nel quale l’alimento concentrato è composto da un misto di cereali e di legumi, il fatto di disporre di foraggi in inverno per integrare l’alimentazione e la disponibilità di pascoli di alta qualità in estate conferiscono alla carne infiltrazioni di grasso che determinano un prodotto tenero e succulento. Questo sistema tradizionale di allevamento è senza dubbio il miglior fattore di una carne riconosciuta e apprezzata in Andorra.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
La IGP «Carn d’Andorra» si basa sul sistema di allevamento tradizionale di un paese pirenaico: il Principato di Andorra.
Nel novembre 2006 è stato istituito un libro genealogico per la razza Bruna d’Andorra; inoltre, questa razza si avvale della collaborazione dell’Unità di selezione e di promozione della razza bovina guascone (ex UPRA Gascon e attualmente con la denominazione Groupe Gascon, situato a Villeneuve du Paréage, 09100, Francia) per l’applicazione del programma di selezione genetica della razza Bruna d’Andorra.
L’insieme della caratteristiche climatiche di Andorra, che favoriscono l’esistenza di pascoli abbondanti e di qualità, e di un sistema d’allevamento tradizionale che segue abitudini di pascolo che permettono di usare a rotazione tutte le zone (bassa, intermedia e alta), determina una competenza specifica propria della zona che beneficia di tutte queste risorse con una razza adatta all’ambiente, che permette di ottenere un prodotto riconosciuto e apprezzato dai consumatori della regione.
Tutta la carne prodotta conformemente a queste caratteristiche viene commercializzata nel Principato di Andorra.
Uno studio eseguito dalla Ramaders d’Andorra SA a partire dal macello nazionale di Andorra sul 60 % dei punti di vendita di carne del paese indica che il 100 % dei punti sottoposti all’inchiesta identificano come «Carn d’Andorra» la carne bovina commercializzata dalla società Ramaders d’Andorra con l’etichetta nazionale di controllo e di garanzia «Carn de Qualitat Controlada d’Andorra», che riconosce un metodo di produzione identico a quello esposto nel punto precedente.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].
È possibile consultare il testo integrale del disciplinare nella banca dati DOOR.
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) Terreno sul quale dopo la coltura d’estate si semina il foraggio.
(3) Terreno coltivato una volta all’anno nel corso dell’estate.
(4) Prato da sfalcio naturale o seminato.
(5) Terreno non seminato dove si fa pascolare il bestiame.