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Document C:2012:341:FULL
Official Journal of the European Union, C 341, 9 November 2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 341, 9 novembre 2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 341, 9 novembre 2012
ISSN 1977-0944 doi:10.3000/19770944.C_2012.341.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 341 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
55o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 341/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2012/C 341/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2012/C 341/03 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 2 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2012/C 341/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2012/C 341/05 |
Procedura nazionale spagnola per l’assegnazione di diritti di traffico aereo limitati |
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2012/C 341/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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(2) Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
9.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 341/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 341/01
Data di adozione della decisione |
28.9.2011 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.32125 (11/N) |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Renewable Heat Incentive (RHI) scheme |
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Base giuridica |
Section 100 of the Energy Act 2008 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.1.2011-30.9.2021 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Department of Energy and Climate Change |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
9.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 341/2 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2012/C 341/02
Data di adozione della decisione |
25.7.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34089 (11/N) |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Kassel, Landkr., Hessen |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Erneute Finanzierung des Ausbaus des Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden |
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Base giuridica |
Land Hessen: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das jeweilige Haushaltsjahr, aktuell Haushaltsgesetz 2011 vom 16. Dezember 2010, in Verbindung mit §§ 23, 44 der Hessischen Haushaltsordnung idF. vom 15. März 1999 |
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Tipo di misura |
Singolo aiuto |
Flughafen GmbH Kassel |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale, sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 271 milioni di EUR |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
1.1.2011-31.3.2013 |
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Settore economico |
Trasporto aereo |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
19.10.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34293 (12/N) |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Régime d'aide à l'innovation dans le secteur de la construction navale |
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Base giuridica |
Loi de finances rectificative pour 2010 |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Innovazione, sviluppo settoriale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta, anticipi rimborsabili |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 56 milioni di EUR |
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Intensità |
30 % |
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Durata |
25.10.2012-31.12.2013 |
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Settore economico |
Costruzione di navi e di strutture galleggianti |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Data di adozione della decisione |
13.9.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34827 (12/NN) |
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Stato membro |
Cipro |
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Regione |
— |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Rescue recapitalisation of Cyprus Popular Bank (ex-Marfin) |
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Base giuridica |
— |
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Tipo di misura |
Singolo aiuto |
Cyprus Popular Bank |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
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Dotazione di bilancio |
Dotazione totale: 1 800 milioni di EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Attività finanziarie e assicurative |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
9.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 341/5 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)
2012/C 341/03
Data di adozione della decisione |
26.9.2012 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
SA.34831 (12/N) |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Regione |
Karlovarský |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
— |
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Obiettivo |
Silvicoltura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
1.1.2013-31.12.2019 |
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Settore economico |
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
9.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 341/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 novembre 2012
2012/C 341/04
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2736 |
JPY |
yen giapponesi |
101,74 |
DKK |
corone danesi |
7,4591 |
GBP |
sterline inglesi |
0,79655 |
SEK |
corone svedesi |
8,5105 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,2058 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,3020 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,423 |
HUF |
fiorini ungheresi |
284,57 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6960 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1645 |
RON |
leu rumeni |
4,5203 |
TRY |
lire turche |
2,2730 |
AUD |
dollari australiani |
1,2230 |
CAD |
dollari canadesi |
1,2690 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,8719 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5591 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5593 |
KRW |
won sudcoreani |
1 388,05 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,0940 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9698 |
HRK |
kuna croata |
7,5375 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 263,02 |
MYR |
ringgit malese |
3,9017 |
PHP |
peso filippino |
52,413 |
RUB |
rublo russo |
40,1530 |
THB |
baht thailandese |
39,100 |
BRL |
real brasiliano |
2,5918 |
MXN |
peso messicano |
16,6548 |
INR |
rupia indiana |
69,2390 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
9.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 341/7 |
Procedura nazionale spagnola per l’assegnazione di diritti di traffico aereo limitati
2012/C 341/05
Conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004, relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la seguente procedura nazionale di ripartizione dei diritti di traffico tra i vettori aerei dell’Unione ammissibili quando tali diritti sono limitati da accordi in materia di servizi aerei con paesi terzi.
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO
Regio decreto n. 1678, del 18 novembre 2011, che disciplina l’informazione sui diritti di traffico aereo derivanti dagli accordi stipulati dalla Spagna con i paesi terzi e il regime per il loro esercizio
L’apertura dei mercati del trasporto aereo è stata tradizionalmente disciplinata tramite accordi bilaterali tra Stati, mediante i quali vengono assegnati i diritti di traffico. Tuttavia, all’interno dell’Unione europea gli accordi bilaterali con i paesi terzi tendono a essere progressivamente sostituiti da accordi multilaterali, negoziati congiuntamente in seno all’Unione con tali paesi terzi.
Tutti questi accordi in materia di servizi aerei offrono nuove opportunità ai vettori, permettendo loro di operare voli su nuove rotte o di intensificare le operazioni su quelle esistenti, e contribuiscono altresì a rafforzare la conoscenza tra i popoli e a dinamizzare l’attività sociale, culturale ed economica.
Data l’importanza di questo tipo di accordi per il settore del trasporto aereo, in passato sono stati istituiti meccanismi per garantire che il settore stesso fosse adeguatamente informato degli accordi stipulati dalla Spagna e, sostanzialmente, dei diritti di traffico aereo generati da detti accordi. Occorre tuttavia disciplinare le condizioni minime obbligatorie in cui tali informazioni devono essere fornite, migliorando la trasparenza del sistema e rafforzando la certezza del diritto per tutte le parti interessate.
È altresì opportuno adottare una procedura specifica per l’assegnazione dei diritti di traffico aereo, che adegui le disposizioni generali della legge 26 novembre 1992, n. 30, relativa al regime giuridico delle pubbliche amministrazioni e al procedimento amministrativo di diritto comune (Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), alle caratteristiche specifiche del settore aeronautico e dei diritti di traffico.
Tale procedura, trasparente e non discriminatoria, si applica all’assegnazione di tutti i diritti di traffico ottenuti in virtù degli accordi in materia di servizi aerei stipulati dalla Spagna che prevedano limitazioni all’uso dei diritti di traffico o al numero dei vettori aerei. Si definisce pertanto la procedura di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, applicabile anche agli accordi multilaterali che prevedono lo stesso tipo di limitazioni.
Tuttavia, nei casi in cui i diritti di traffico disponibili siano sufficienti a coprire le richieste dei vettori aerei, si semplifica la fase di istruzione della procedura di assegnazione, poiché non vi è concorrenza e la concessione di diritti di traffico a un particolare vettore aereo non pregiudica i diritti degli altri vettori interessati. In questi casi, non è necessario effettuare una valutazione dei progetti che determini l’esclusione di quelli che ottengono i risultati inferiori, in quanto è sufficiente verificare l’idoneità del progetto e l’assenza di circostanze che determinino il rifiuto dei diritti di traffico richiesti.
Per quanto riguarda i diritti di traffico derivanti da accordi che non prevedono limitazioni all’uso di tali diritti o al numero dei vettori aerei che possono esercitarli — di norma la maggior parte degli accordi multilaterali negoziati congiuntamente in seno all’Unione europea — essi possono essere esercitati da qualsiasi vettore aereo che soddisfi i requisiti specifici stabiliti in ciascun accordo, a condizione che abbia ottenuto l’autorizzazione del proprio programma di esercizio dall’Agenzia statale per la sicurezza aerea. Tali diritti di traffico sono tuttavia soggetti al controllo della Direzione generale dell’aviazione civile, che può revocarli qualora ricorrano le circostanze espressamente previste dall’accordo e dal presente decreto.
Alla luce di quanto precede, su proposta del ministro dello Sviluppo, previa approvazione del vicepresidente dell’Agenzia per la politica territoriale e ministro della Politica territoriale e della pubblica amministrazione (Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y Ministro de Política Territorial y Administración Pública), di concerto con il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri riunitosi il 18 novembre 2011,
DISPONE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Oggetto del presente decreto è stabilire gli obblighi di informazione concernenti i diritti di traffico derivanti dagli accordi in materia di servizi aerei stipulati dalla Spagna con i paesi terzi e disciplinare il relativo regime di attribuzione, esercizio e controllo.
Articolo 2
Ambito di applicazione e competenza
1. Il presente decreto si applica agli accordi in materia di trasporto aereo, bilaterali o multilaterali, stipulati dalla Spagna con i paesi terzi, nonché all’attribuzione, all’esercizio e al controllo dei diritti di traffico derivanti da tali accordi.
2. In deroga al paragrafo precedente, non saranno applicate le disposizioni del presente decreto relativo all’attribuzione e all’esercizio dei diritti di traffico che risultino incompatibili con le disposizioni degli accordi in materia di servizi aerei stipulati dalla Spagna.
3. La Direzione generale dell’aviazione civile è l’organo competente per l’applicazione delle disposizioni del presente decreto.
CAPO II
INFORMAZIONE SUI DIRITTI DI TRAFFICO
Articolo 3
Obblighi di informazione concernenti gli accordi in materia di servizi aerei
1. La Direzione generale dell’aviazione civile, attraverso la pagina Internet del ministero dello sviluppo (http://www.fomento.es), fornisce informazioni aggiornate su:
a) |
i diritti di traffico disponibili sui mercati aerei tra la Spagna e i paesi terzi con i quali sono stati conclusi accordi in materia di servizi aerei; |
b) |
i negoziati internazionali che si prevede di avviare in futuro al fine di concludere accordi in materia di servizi aerei; |
c) |
i criteri di valutazione dei progetti operativi applicati dalla Direzione generale dell’aviazione civile nelle procedure di assegnazione dei diritti di traffico, conformemente a quanto disposto all’articolo 12; |
d) |
la decisione di avvio della procedura di assegnazione dei diritti di traffico; |
e) |
il risultato delle procedure di assegnazione dei diritti di traffico; |
f) |
la rinuncia, la revoca e il trasferimento dei diritti di traffico assegnati. |
2. Quando i vettori aerei titolari dei diritti di traffico richiedono il rinvio della pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), per motivi di riservatezza dei loro piani commerciali, la Direzione generale dell’aviazione civile può acconsentire a differire la pubblicazione di dette informazioni per il tempo strettamente necessario a garantire tale riservatezza.
In nessun caso la pubblicazione delle suddette informazioni sarà ritenuta lesiva della riservatezza dei piani commerciali del vettore aereo se avviene in conformità dei criteri e delle disposizioni stabiliti in ambito comunitario.
Articolo 4
Consultazione dei vettori aerei
Prima di negoziare un accordo in materia di servizi aerei, la Direzione generale dell’aviazione civile può, in qualsiasi momento, richiedere ai vettori aerei informazioni sui diritti di traffico che sarebbero interessati a esercitare.
Tali informazioni possono essere ottenute direttamente dai vettori aerei o mediante consultazione delle associazioni spagnole dei vettori aerei più rappresentative.
CAPO III
REGIME DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI TRAFFICO SUI MERCATI SOGGETTI A LIMITAZIONI
Articolo 5
Procedura di assegnazione dei diritti di traffico
La procedura disciplinata dal presente capo si applica all’assegnazione dei diritti di traffico ottenuti in forza degli accordi in materia di servizi aerei stipulati dalla Spagna con i paesi terzi, quando detti accordi prevedono limitazioni all’uso dei diritti di traffico, nonché nei casi in cui tali diritti di traffico rimangano liberi per qualunque motivo.
Ai fini del paragrafo precedente, s’intende che gli accordi di servizi aerei prevedono limitazioni all’uso dei diritti di traffico sia quando prevedono limitazioni al numero di diritti sia quando prevedono limitazioni al numero di vettori aerei ammessi a fruirne.
Articolo 6
Soggetti legittimati
1. Possono partecipare alla procedura di assegnazione dei diritti di traffico ottenuti dalla Spagna in forza di un accordo bilaterale in materia di servizi aerei stipulato con un paese terzo soltanto i vettori aerei stabiliti in Spagna, titolari di una licenza di esercizio rilasciata in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.
2. Possono candidarsi all’assegnazione dei diritti di traffico ottenuti in forza di accordi multilaterali stipulati dalla Spagna con i paesi terzi i vettori aerei che soddisfano le condizioni stabilite nell’accordo stesso.
Articolo 7
Avvio della procedura di assegnazione
1. La procedura di assegnazione dei diritti di traffico è avviata d’ufficio dalla Direzione generale dell’aviazione civile.
I vettori aerei interessati possono comunicare alla Direzione generale dell’aviazione civile il proprio interesse all’avvio della procedura.
2. Nella decisione di avvio della procedura devono figurare i diritti di traffico disponibili, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, il valore o margini di valore da attribuire ai criteri di valutazione dei progetti operativi partecipanti e le eventuali condizioni supplementari, rispetto a quelle di carattere generale previste dal presente decreto, che è necessario soddisfare in considerazione della natura del mercato e delle quali si terrà conto in sede di valutazione delle domande.
Le condizioni supplementari di cui al paragrafo precedente saranno obiettive e in nessun caso comporteranno restrizioni dell’accesso ai diritti di traffico da parte dei vettori aerei ammessi a fruirne.
3. La decisione di avvio della procedura sarà pubblicata sulla pagina Internet del ministero dello Sviluppo (http://www.fomento.es) e comunicata a tutti i vettori aerei che, nella procedura di consultazione di cui all’articolo 4, abbiano manifestato interesse a ottenere i diritti di traffico disponibili e alle associazioni spagnole dei vettori aerei più rappresentative.
Per motivi di interesse generale, il Direttore generale dell’aviazione civile può decidere che la decisione di avvio della procedura sia pubblicata nel «Boletín Oficial del Estado» (Gazzetta ufficiale spagnola) ed eventualmente nella «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».
Articolo 8
Condizioni relative alla domanda
1. I vettori aerei che soddisfano i requisiti prescritti dal presente decreto e partecipano all’attribuzione dei diritti di traffico disponibili conformemente alla decisione di avvio della procedura devono presentare le proprie domande per iscritto, entro il termine previsto dalla decisione e nella forma prescritta all’articolo 38, paragrafo 4, della legge 26 novembre 1992, n. 30, o tramite qualsiasi mezzo elettronico che permetta di verificarne l’autenticità, secondo le modalità previste dalla legge 22 giugno 2007, n. 11, relativa all’accesso elettronico dei cittadini ai servizi pubblici (Ley 11/2007, de 22 de junio 2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos).
La domanda, indirizzata al Direttore generale dell’aviazione civile, deve essere redatta nella lingua stabilita all’articolo 36, paragrafo 1, della legge 26 novembre 1992, n. 30.
2. La domanda deve essere corredata del progetto operativo che il vettore intende realizzare sul mercato cui si riferiscono i diritti di traffico richiesti. Il progetto comprende almeno le informazioni seguenti:
a) |
le caratteristiche del servizio proposto, indicando almeno le caratteristiche della rotta, la descrizione dei servizi e degli itinerari proposti, le frequenze previste, il tipo di aeromobili che si prevede di utilizzare, la loro configurazione e capacità, il tipo di operazioni, con codice autonomo o tramite code sharing, i collegamenti eventualmente previsti e le condizioni stabilite per garantire la continuità del servizio, nonché l’eventuale appartenenza a una rete globale; |
b) |
il rapporto qualità/prezzo offerto ai consumatori, specificando, tra l’altro, i prezzi previsti, i servizi offerti ai passeggeri e le prestazioni a bordo; |
c) |
l’accessibilità degli utenti al servizio, comprese le misure che si prevede di adottare per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, precisando, tra l’altro, le modalità di prenotazione previste, gli uffici di contatto, la rete di vendita e i servizi elettronici che si prevede di mettere a disposizione degli utenti per accedere al servizio; |
d) |
l’idoneità tecnica e commerciale del vettore aereo per l’offerta dei servizi e le garanzie di fattibilità e continuità dell’esercizio. A tal fine, occorre fornire informazioni sulla situazione economico-finanziaria dell’impresa, il piano per la redditività economica del progetto concreto, l’impatto sulla concorrenza, la capacità operativa ed eventuali informazioni sull’appartenenza a un’alleanza; |
e) |
l’impatto del progetto in termini di miglioramento dei collegamenti tra le regioni; |
f) |
la relazione economica sul progetto, compresi, tra l’altro, la ripartizione delle spese e delle entrate previste associate all’esercizio, sia complessive sia unitarie, l’offerta prevista, gli orari, la domanda prevista, i contratti, le relazioni con gli operatori e qualsiasi altra circostanza pertinente ai fini della valutazione della redditività economica del progetto; |
g) |
la relazione sull’impatto ambientale del progetto; |
h) |
la durata e la data proposta per l’inizio dei servizi, che in nessun caso potrà essere fissata oltre il termine di dodici mesi a decorrere dalla data della decisione di avvio della procedura, salvo diverso termine previsto dalla decisione stessa; |
i) |
informazioni relative a qualsiasi altro requisito supplementare precedentemente stabilito nella decisione di avvio della procedura dalla Direzione generale dell’aviazione civile in considerazione delle caratteristiche specifiche del mercato; |
j) |
l’incidenza del progetto sullo sviluppo delle infrastrutture e la creazione di nuovi posti di lavoro stimata. |
3. Se la documentazione presentata in conformità delle disposizioni del presente articolo non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, l’organo istruttore chiede al vettore aereo interessato di colmare le lacune individuate entro il termine massimo di dieci giorni. Qualora il vettore aereo non fornisca la documentazione richiesta entro tale termine, si considera che abbia rinunciato alla sua domanda.
La correzione dei vizi individuati nel progetto operativo presentato si limita al completamento delle informazioni minime previste al paragrafo 2, in quanto la riformulazione o il miglioramento del progetto operativo presentato non sono ammessi e non saranno oggetto di valutazione.
Articolo 9
Istruzione della procedura e riservatezza
1. Il responsabile dell’unità della Direzione generale dell’aviazione civile competente in materia di convenzioni internazionali relative ai servizi aerei è l’organo istruttore della procedura, competente per il lancio, la predisposizione e l’istruzione della stessa.
2. Le informazioni contenute nei progetti operativi, indicate come riservate dai vettori aerei, non saranno messe a disposizione dei concorrenti al fine di salvaguardarne i vantaggi competitivi.
Qualora l’indicazione di riservatezza riguardi dati considerati sostanzialmente irrilevanti a tal fine, l’organo istruttore, previa consultazione del vettore aereo titolare del progetto operativo, stabilisce quali informazioni indicate come riservate possono essere portate alla conoscenza dei vettori aerei partecipanti alla procedura.
Articolo 10
Proposta di decisione
1. Nel caso in cui i diritti di traffico disponibili in ciascuna procedura di assegnazione non siano sufficienti a coprire le domande dei vettori aerei partecipanti, l’organo istruttore esamina le osservazioni degli interessati sulla relazione di valutazione e assegnazione dei diritti di traffico, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 5, e redige la proposta di decisione.
2. Nel caso in cui i diritti di traffico disponibili in ciascuna procedura di assegnazione siano sufficienti a coprire le domande dei vettori aerei partecipanti, l’organo istruttore accerta che non sussistano le circostanze che determinano il rifiuto dei diritti di traffico richiesti, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
Effettuato tale accertamento, l’organo istruttore redige la proposta di decisione, dopo aver sentito i vettori aerei partecipanti alla procedura, salvo i casi in cui non sia necessario espletare questa formalità ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 4, della legge 26 novembre 1992, n. 30.
3. La proposta di decisione contiene l’elenco dei richiedenti ai quali vengono attribuiti i diritti di traffico e, se del caso, il risultato della valutazione dei progetti operativi e il rigetto esplicito delle restanti domande.
La proposta di decisione può astenersi dall’assegnare i diritti di traffico disponibili nelle circostanze previste all’articolo 13, paragrafo 2.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, inoltre, la proposta di decisione può comprendere un elenco in ordine di classificazione di tutte le domande che, pur essendo idonee alla gestione dei diritti di traffico, non sono state selezionate a causa dell’insufficienza di diritti di traffico disponibili.
Quando la proposta di decisione si avvale della facoltà conferita dal presente paragrafo, tutti i vettori aerei che figurano nell’elenco ne sono informati, affinché ciascuno di essi confermi, entro il termine improrogabile di dieci giorni, l’accettazione dell’esercizio dei diritti di traffico attribuitigli conformemente alla proposta di decisione e alle relative condizioni, anche nel caso in cui l’assegnazione dei diritti di traffico gli spetti in ragione della mancata accettazione da parte di altri vettori aerei più qualificati.
Se un candidato rinuncia alla propria domanda di diritti di traffico la cui assegnazione sia prevista nella proposta di decisione, tali diritti vengono attribuiti al richiedente o ai richiedenti che ne hanno diritto in base all’ordine di classificazione.
La validità dell’elenco in ordine di classificazione delle domande di cui al presente paragrafo si limita alla durata della procedura, che termina con la decisione adottata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13.
5. La proposta di decisione viene trasmessa al Direttore generale dell’aviazione civile, eventualmente dopo aver espletato le formalità di cui al paragrafo precedente, affinché adotti la decisione conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13.
La proposta di decisione non fa sorgere alcun diritto a favore dei soggetti interessati.
Articolo 11
Valutazione dei progetti operativi
1. Nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, i progetti operativi presentati dai vettori saranno valutati in maniera trasparente e non discriminatoria da un comitato tecnico di valutazione presso la Direzione generale dell’aviazione civile, con la composizione e le funzioni stabilite nel presente articolo.
2. Il comitato tecnico di valutazione è presieduto dal responsabile dell’unità della Direzione generale dell’aviazione civile competente per le convenzioni internazionali in materia di servizi aerei.
Il comitato tecnico di valutazione si avvale di tre consulenti, nominati dal presidente tra i membri del personale dotati di idonee qualifiche tecniche, che prestano servizio presso il Segretariato di Stato per i trasporti o gli organismi direttivi alle sue dipendenze.
Il ruolo di segretario del comitato è ricoperto dal consulente di livello, anzianità di carica ed età inferiore, secondo questo ordine.
La costituzione e l’attività del comitato tecnico di valutazione saranno realizzate con le risorse umane e materiali della Direzione generale dell’aviazione civile e, per quanto riguarda la sua composizione, se necessario con le risorse umane del Segretariato di Stato o degli organi direttivi alle sue dipendenze, senza comportare incrementi della spesa pubblica.
3. Al comitato tecnico di valutazione si applicano le norme previste per gli organi collegiali al titolo II, capo II, della legge 26 novembre 1992, n. 30. Ai fini della valutazione dei progetti, il comitato può richiedere i dati o rapporti che reputa necessari sia ad altri organismi o enti del ministero dello Sviluppo, sia a società che abbiano carattere di strumento proprio e servizio tecnico dell’amministrazione generale dello Stato. Il comitato tecnico di valutazione può altresì richiedere agli interessati delucidazioni su qualsiasi questione emerga in relazione ai progetti presentati.
Il comitato tecnico di valutazione può essere costituito e può adottare le proprie decisioni utilizzando mezzi elettronici, in conformità della prima disposizione supplementare della legge 22 giugno 2007, n. 11, relativa all’accesso elettronico dei cittadini ai servizi pubblici.
4. Dopo aver esaminato i progetti in base ai criteri di valutazione di cui all’articolo 12 e deciso il valore o margini di valore da attribuire a ciascuno di essi, conformemente alle disposizioni della decisione di avvio della procedura, il comitato tecnico di valutazione elabora una relazione tecnica di valutazione e assegnazione dei diritti di traffico.
5. Elaborata la relazione tecnica di valutazione e assegnazione dei diritti di traffico, l’organo istruttore consulta gli interessati alla procedura entro un termine di dieci giorni.
Articolo 12
Criteri di valutazione dei progetti operativi
Il comitato tecnico di valutazione elabora la relazione tecnica di valutazione e assegnazione dei diritti di traffico sulla base dei seguenti criteri:
a) |
l’ottimizzazione dell’uso dei diritti di traffico dei quali si richiede l’attribuzione, valutando, tra l’altro, le caratteristiche della rotta, gli itinerari proposti, il numero di frequenze e la capacità degli aeromobili, i collegamenti previsti e il tipo di operazioni; |
b) |
i vantaggi per i consumatori in termini di rapporto qualità/prezzo e accessibilità; |
c) |
la fattibilità tecnica, commerciale ed economica del progetto e le garanzie di continuità dell’esercizio dei servizi, prendendo in considerazione, tra l’altro, la situazione economico-finanziaria del vettore, il piano per la redditività economica del progetto e il suo impatto sulla concorrenza, nonché l’appartenenza a un’alleanza; |
d) |
l’impatto economico e ambientale del progetto, tenendo conto, tra l’altro, dell’offerta e della domanda prevista, dei contratti, dell’incidenza delle nuove rotte sull’economia della regione dalla quale sono operate e delle condizioni di navigabilità degli aeromobili che si prevede di utilizzare, dell’adeguamento al regime di scambio di emissioni e lotta contro il cambiamento climatico; |
e) |
l’impatto del progetto sulla concorrenza, tenendo conto, tra l’altro, dell’accesso di nuovi operatori e della diversificazione dei vettori che operano i voli; |
f) |
l’impatto del progetto sull’ampliamento delle rotte aeree e il collegamento delle regioni, prendendo in considerazione, tra l’altro, l’apertura di nuove rotte aeree, l’utilizzazione di nuovi aeroporti spagnoli e il miglioramento dei collegamenti per le regioni e i passeggeri, con l’introduzione di nuove rotte e l’aumento dei giorni di esercizio, nonché delle frequenze, degli orari o dei tempi di collegamento; |
g) |
l’adeguamento del progetto alle condizioni supplementari stabilite dalla Direzione generale dell’aviazione civile in considerazione della natura e delle esigenze del mercato, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1. |
Articolo 13
Conclusione della procedura
1. Ricevuta la proposta di decisione, il Direttore generale dell’aviazione civile pone fine alla procedura adottando una decisione nella quale, se del caso, dispone l’assegnazione dei diritti disponibili e stabilisce le condizioni per il loro esercizio.
Nella decisione devono inoltre figurare il richiedente o l’elenco dei richiedenti ai quali sono attribuiti i diritti di traffico, l’eventuale rigetto esplicito delle restanti domande e, nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, il risultato della valutazione dei progetti operativi partecipanti alla procedura.
Il Direttore generale dell’aviazione civile può motivare la decisione facendo riferimento alla relazione tecnica di cui all’articolo 11, paragrafo 4, o alla proposta di decisione.
2. In ogni caso, la decisione che pone fine alla procedura può non assegnare i diritti di traffico, o non assegnare tutti quelli disponibili, qualora non siano state fornite sufficienti garanzie di fattibilità e continuità delle operazioni per le quali si richiede l’attribuzione, o l’entità di queste ultime non sia sufficiente a garantire i servizi di trasporto aereo tra la Spagna e il paese terzo o l’uso ottimale dei diritti di traffico nell’interesse generale o degli utenti del trasporto aereo.
Entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della decisione con la quale si dispone di non assegnare i diritti di traffico o di non assegnare tutti quelli disponibili, la Direzione generale dell’aviazione civile indice una nuova procedura di assegnazione conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 7, salvo il caso in cui detta decisione sia dovuta all’assenza o all’insufficienza di domande.
3. Contro tale decisione, che deve essere notificata a tutti gli interessati entro il termine massimo di tre mesi dall’adozione della decisione di avvio della procedura, può essere presentato il ricorso in appello di cui all’articolo 114 della legge 26 novembre 1992, n. 30, dinanzi al segretario di Stato ai Trasporti entro il termine di un mese.
4. La scadenza del termine ultimo entro cui statuire senza che sia stata adottata e notificata una decisione esplicita non esime la Direzione generale dell’aviazione civile dall’adempimento dell’obbligo giuridico di statuire.
Tuttavia, qualora non venga adottata una decisione esplicita entro detto termine, gli interessati possono considerare le rispettive domande respinte per rigetto implicito, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 44, paragrafo 1, della legge 26 novembre 1992, n. 30, e hanno la facoltà di presentare il ricorso di cui al precedente paragrafo contro la presunta decisione entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si producono gli effetti del rigetto implicito.
Quando si richiede agli interessati di correggere vizi o di presentare documenti e altre informazioni necessarie, il decorso del termine entro cui statuire viene sospeso per il periodo che intercorre tra la notifica della richiesta e il suo adempimento effettivo da parte del destinatario, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 42, paragrafo 5, lettera a), della legge 26 novembre 1992, n. 30.
5. Conclusa la procedura, la Direzione generale dell’aviazione civile trasmette all’Agenzia statale per la sicurezza aerea informazioni sui diritti di traffico assegnati in ciascuna procedura affinché, se del caso, siano autorizzati i programmi di servizi aerei dei vettori.
L’Agenzia statale per la sicurezza aerea non autorizza i programmi di servizi aerei se non viene dimostrato che la Direzione generale dell’aviazione civile ha assegnato i corrispondenti diritti di traffico.
CAPO IV
CONTROLLO, REVOCA E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI TRAFFICO ASSEGNATI SU MERCATI SOGGETTI A LIMITAZIONI
Articolo 14
Obblighi dei vettori aerei nell’esercizio dei diritti di traffico
1. I vettori aerei che esercitano diritti di traffico acquisiti in conformità delle disposizioni di cui al capo III sono tenuti a fare un uso effettivo di tali diritti alle condizioni stabilite nella decisione di assegnazione e, nella misura in cui non derogano a essa, nel progetto operativo presentato.
2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo precedente, in casi di forza maggiore la Direzione generale dell’aviazione civile, su richiesta dei vettori aerei, può autorizzare, in via eccezionale e per un periodo determinato:
a) |
una moratoria sull’adempimento degli obblighi dei vettori aerei; o |
b) |
condizioni d’uso dei diritti di traffico assegnati diverse da quelle stabilite nella decisione di assegnazione e, se del caso, nel progetto operativo presentato. |
3. Su richiesta del vettore aereo interessato e per motivi debitamente giustificati, la Direzione generale dell’aviazione civile può autorizzare la posticipazione della data d’inizio della prestazione del servizio o l’interruzione temporanea dello stesso, in entrambi i casi per un periodo non superiore a sei mesi.
Articolo 15
Controllo dell’adempimento degli obblighi dei vettori aerei
1. Spetta alla Direzione generale dell’aviazione civile verificare l’uso effettivo dei diritti di traffico assegnati ai vettori aerei, alle condizioni stabilite nella decisione di assegnazione o nelle autorizzazioni straordinarie di cui all’articolo 14, paragrafi 2 e 3.
A tal fine, essa può richiedere tutti i dati e i rapporti che reputa necessari sia ad altri organismi o enti del ministero dello Sviluppo, sia a società che abbiano carattere di strumento proprio e servizio tecnico dell’amministrazione generale dello Stato.
2. La Direzione generale dell’aviazione civile tiene conto dei reclami debitamente motivati, presentati da vettori aerei concorrenti, riguardanti l’uso inefficace o la mancata utilizzazione dei diritti di traffico.
Articolo 16
Revoca
1. Previa consultazione del vettore aereo entro dieci giorni lavorativi, la Direzione generale dell’aviazione civile revoca definitivamente i diritti di traffico assegnati, se il vettore aereo:
a) |
non comincia a operare i voli o non opera tutti quelli previsti alla data d’inizio del servizio in conformità di quanto stabilito nella decisione di assegnazione, nel progetto operativo o nell’autorizzazione concessa dalla Direzione generale dell’aviazione civile a norma dell’articolo 14, a seconda dei casi; |
b) |
sospende la fornitura del servizio o non la riattiva alle condizioni stabilite nell’autorizzazione concessa dalla Direzione generale dell’aviazione civile a norma dell’articolo 14; |
c) |
non rispetta le condizioni stabilite nella decisione di assegnazione ed eventualmente nel progetto operativo presentato o nell’autorizzazione concessa dalla Direzione generale dell’aviazione civile a norma dell’articolo 14, e in tal modo compromette seriamente l’uso efficace dei diritti di traffico assegnati, la qualità del servizio e i vantaggi per gli utenti; |
d) |
perde la licenza di esercizio; |
e) |
commette una grave violazione degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, dagli accordi internazionali in conformità dei quali sono stati concessi i diritti di traffico o da altre norme internazionali nella prestazione dei servizi aerei. |
2. La revoca del diritto di esercitare i diritti di traffico non ha carattere sanzionatorio e lascia impregiudicata l’applicazione del regime di infrazioni e sanzioni previsto dalla normativa vigente.
3. Contro l’atto di revoca può essere presentato il ricorso in appello di cui all’articolo 114 della legge 26 novembre 1992, n. 30, dinanzi al segretario di Stato ai Trasporti entro il termine di un mese.
Articolo 17
Rinuncia
In qualsiasi momento i vettori aerei che hanno ottenuto diritti di traffico in conformità delle disposizioni di cui al capo III possono rinunciare a proseguirne l’esercizio comunicandolo alla Direzione generale dell’aviazione civile con un preavviso minimo di tre mesi dalla data prevista di cessazione delle operazioni.
Articolo 18
Trasferimento dei diritti di traffico
La Direzione generale dell’aviazione civile può autorizzare il trasferimento dei diritti di traffico ottenuti da un vettore aereo in conformità del capo III in caso di fusione o acquisizione da parte di un altro vettore aereo, purché siano garantite le condizioni iniziali dell’assegnazione e il trasferimento non incida negativamente sulla valutazione effettuata in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 12, lettera e).
Il vettore aereo che richiede il trasferimento dei diritti di traffico è tenuto a includere nella domanda informazioni su qualsiasi procedimento o accertamento avviato dalle autorità competenti in materia di tutela della concorrenza in conseguenza della fusione o acquisizione.
CAPO V
DIRITTI DI TRAFFICO SUI MERCATI NON SOGGETTI A LIMITAZIONI
Articolo 19
Esercizio dei diritti di traffico
I diritti di traffico derivanti da accordi in materia di servizi aerei con i paesi terzi che non prevedono limitazioni al numero di diritti di traffico o al numero di vettori aerei che possono fruirne sono esercitati liberamente dai vettori aerei che soddisfano le condizioni stabilite nell’accordo di cui trattasi, previa autorizzazione del rispettivo programma di esercizio da parte dell’Agenzia statale per la sicurezza aerea.
Articolo 20
Controllo e revoca
1. La Direzione generale dell’aviazione civile provvede alle attività di controllo e di vigilanza volte a garantire che i diritti di traffico disciplinati dal presente capo siano esercitati in conformità delle disposizioni degli accordi in materia di servizi aerei da cui derivano e della normativa applicabile alla prestazione di servizi aerei.
A tale scopo, l’Agenzia statale per la sicurezza aerea trasmette alla Direzione generale dell’aviazione civile, su base semestrale alla fine di ogni stagione di traffico aereo, informazioni dettagliate sui diritti di traffico autorizzati e sulle operazioni realizzate dai vettori aerei interessati su questi mercati non soggetti a limitazioni.
Ai fini predetti, per «stagione di traffico aereo» si intendono quelle definite dall’Associazione internazionale dei trasporti aerei (International Air Transport Association, IATA).
2. La Direzione generale dell’aviazione civile revoca tali diritti di traffico nei casi previsti all’articolo 16, paragrafo 1, lettere d) ed e), e quando il loro esercizio non garantisce la continuità e la fattibilità del servizio o l’uso ottimale dei diritti di traffico nell’interesse generale o degli utenti del trasporto aereo.
Disposizione transitoria unica
Diritti di traffico esercitati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto
1. |
I diritti di traffico assegnati prima dell’entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità alle stesse condizioni alle quali sono stati attribuiti. Tuttavia, tali diritti di traffico già assegnati sono soggetti alle disposizioni di cui al capo IV del presente decreto, relativo al regime di controllo, revoca e trasferimento dei diritti di traffico riconosciuti. |
2. |
I diritti di traffico esercitati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto senza che fosse necessaria la relativa attribuzione sono soggetti al regime di controllo di cui al capo V. |
Prima disposizione finale
Competenza
Il presente decreto è adottato nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di controllo dello spazio aereo, del traffico e del trasporto aereo attribuita allo Stato dall’articolo 149.1.20.a della Costituzione.
Seconda disposizione finale
Regime sostitutivo
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano la legge 26 novembre 1992, n. 30, relativa al regime giuridico delle pubbliche amministrazioni e al procedimento amministrativo di diritto comune, la legge 22 giugno 2007, n. 11, relativa all’accesso elettronico dei cittadini ai servizi pubblici e le altre disposizioni di legge pertinenti in vigore in Spagna.
Terza disposizione finale
Applicazione del diritto dell’Unione europea
Il presente decreto incorpora nell’ordinamento giuridico spagnolo disposizioni intese ad attuare il regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi.
Quarta disposizione finale
Attuazione della normativa
Il ministro dello Sviluppo adotta tutte le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente decreto.
Quinta disposizione finale
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore due mesi dopo la pubblicazione nel «Boletín Oficial del Estado» (Gazzetta ufficiale spagnola).
Fatto a Madrid, il 18 novembre 2011
Il Ministro dello sviluppo
José BLANCO LÓPEZ
JUAN CARLOS R.
9.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 341/s3 |
AVVISO
Il 9 novembre 2012 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 341 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Trentunesima edizione integrale».
Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell’abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.
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