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Document C:2010:145:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 145, 03 giugno 2010


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ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.145.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 145

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
3 giugno 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

Corte dei conti

2010/C 145/01

Parere n. 3/2010 (presentato in virtù dell’articolo 322, TFUE) su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

1

2010/C 145/02

Parere n. 4/2010 (presentato in virtù dell’articolo 322, del TFUE) su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

4

IT

 


III Atti preparatori

Corte dei conti

3.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/1


PAREREN. 3/2010

(presentato in virtù dell’articolo 322, TFUE)

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

2010/C 145/01

LA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta di regolamento (1) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (di seguito «il regolamento finanziario»),

viste le richieste di un parere della Corte dei conti sulla proposta in oggetto, presentate dal Parlamento e dal Consiglio, rispettivamente, il 29 marzo 2010 e il 15 marzo 2010,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, in merito alla quale è richiesto il parere della Corte dei conti, intende aggiornare l’attuale regolamento finanziario per tener conto delle modifiche derivanti dal trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009.

2.

La Corte ritiene che, nella maggior parte dei casi, le modifiche proposte traspongano perfettamente le modifiche concernenti questioni finanziarie e di bilancio introdotte dal Trattato di Lisbona nel regolamento finanziario. La Corte esprime tuttavia la propria preoccupazione riguardo a una delle disposizioni emendate e propone l’aggiunta di una nuova disposizione. Le modifiche proposte sono riportate nella tabella allegata al presente parere.

Storni di stanziamenti

3.

Essendo venuta meno la distinzione fra spese obbligatorie e non obbligatorie, è necessario modificare l’articolo 24 del regolamento finanziario. La Commissione propone di sostituire all’articolo 24 un nuovo testo. La Corte formula al riguardo due osservazioni.

4.

I paragrafi 1, 3, 4 e 6 fanno espressamente riferimento alla Commissione. Tuttavia, l’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario specifica che la procedura descritta all’articolo 24 si applica anche alle altre istituzioni ogniqualvolta l’uno o l’altro ramo dell’autorità di bilancio sollevi obiezioni debitamente motivate alla proposta di storno o qualora lo storno proposto sia da titolo a titolo e superi una determinata soglia. Pertanto, nei quattro paragrafi suddetti, occorre sostituire il termine «Commissione» con «istituzioni».

5.

La Commissione propone, al paragrafo 5, punto i), di concedere all’autorità di bilancio solo tre settimane per pronunciarsi sulle proposte di storni che non superino determinati limiti (ovvero che rappresentano meno del 10 % degli stanziamenti della linea di bilancio da cui viene effettuato lo storno e che non superano i 5 milioni di euro). La Corte fa presente che, attualmente, le proposte di storno vengono esaminate in seno al Parlamento europeo dalla commissione per i bilanci, che si riunisce, approssimativamente, una volta al mese. Senza pronunciarsi sui meriti o meno della proposta, la Corte osserva che la sua attuazione comporterebbe un problema di tempistica.

La procedura di bilancio: il funzionamento del comitato di conciliazione

6.

Il comitato di conciliazione, istituito dall’articolo 314, paragrafo 5, del TFUE, si compone di membri del Consiglio e del Parlamento europeo ed ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune di bilancio annuale dell’Unione. La Commissione partecipa ai lavori del comitato e prende le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni dei due rami dell’autorità di bilancio. Nell’assolvere tale compito, la Commissione può trovarsi costretta a prendere iniziative concernenti i progetti di bilancio delle istituzioni che non sono rappresentate in seno al comitato. Per ragioni di trasparenza, è opportuno che il regolamento finanziario rispecchi le conclusioni del trilogo di bilancio del 25 marzo 2010. La Corte propone pertanto di aggiungere una nuova disposizione che diverrebbe l’articolo 34 bis.

Nuovo articolo 34 bis

Le istituzioni che non sono rappresentate nel comitato di conciliazione possono comunicare direttamente per iscritto a quest’ultimo le proprie osservazioni sull’impatto della posizione del Consiglio e degli emendamenti del Parlamento europeo. La Commissione tiene conto di tali osservazioni nel formulare, in seno al comitato di conciliazione, proposte che possano incidere sui progetti di bilancio di tali istituzioni.

7.

L’articolo 34 bis della proposta della Commissione diviene l’articolo 34 ter.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione del 29 aprile 2010.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  COM(2010) 71 definitivo del 3 marzo 2010.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

Proposta della Commissione

Raccomandazione della Corte

Articolo 24

1.   La Commissione presenta la proposta simultaneamente ai due rami dell'autorità di bilancio.

2.   L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

3.   Salvo in casi urgenti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta della Commissione entro sei settimane dalla data di ricezione della proposta relativa a ciascuno storno ad essi sottoposto.

4.   La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane:

entrambi i rami dell'autorità di bilancio la approvano,

uno dei due rami la approva e l'altro non interviene,

entrambi i rami si astengono dall'intervenire o non prendono una decisione contraria alla proposta della Commissione.

5.   Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a 3 settimane, salvo domanda contraria di uno dei rami dell'autorità di bilancio, quando:

i)

lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 milioni di euro;

oppure

ii)

lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 milioni di euro.

6.   Se uno dei due rami dell'autorità di bilancio ha modificato lo storno mentre l'altro lo ha approvato o si è astenuto dall'intervenire, o se entrambi i rami hanno modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che la Commissione non ritiri la sua proposta.

Articolo 24

1.   Le istituzioni presentano le loro proposte simultaneamente ai due rami dell'autorità di bilancio.

2.   L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

3.   Salvo in casi urgenti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta di una istituzione entro sei settimane dalla data di ricezione della proposta relativa a ciascuno storno ad essi sottoposto.

4.   La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane:

entrambi i rami dell'autorità di bilancio la approvano,

uno dei due rami la approva e l'altro non interviene,

entrambi i rami si astengono dall'intervenire o non prendono una decisione contraria alla proposta dell’istituzione.

5.   Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a 3 settimane, salvo domanda contraria di uno dei rami dell'autorità di bilancio, quando:

i)

lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 milioni di euro;

oppure

ii)

lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 milioni di euro.

6.   Se uno dei due rami dell'autorità di bilancio ha modificato lo storno mentre l'altro lo ha approvato o si è astenuto dall'intervenire, o se entrambi i rami hanno modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che l’istituzione non ritiri la sua proposta.

 

Articolo 34 bis

Le istituzioni che non sono rappresentate nel comitato di conciliazione possono comunicare direttamente per iscritto a quest’ultimo le proprie osservazioni sull’impatto della posizione del Consiglio e degli emendamenti del Parlamento europeo. La Commissione tiene conto di tali osservazioni nel formulare, in seno al comitato di conciliazione, proposte che possano incidere sui progetti di bilancio di tali istituzioni.


3.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/4


PARERE N. 4/2010

(presentato in virtù dell’articolo 322, del TFUE)

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

2010/C 145/02

LA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, nonché il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta di regolamento (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (di seguito «il regolamento finanziario») relativamente al servizio europeo per l’azione esterna,

vista la richiesta di un parere su tale proposta, presentata dal Consiglio e pervenuta alla Corte dei conti l’8 aprile 2010,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Struttura del servizio europeo per l’azione esterna

1.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla quale è richiesto un parere della Corte mira a modificare l’attuale regolamento finanziario al fine di adattarne le norme alla natura specifica del servizio europeo per l'azione esterna (di seguito «SEAE») la cui esistenza è prevista all'articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea modificato dal trattato di Lisbona entrato in vigore il 1o dicembre 2009. Il SEAE sarà un organismo autonomo dell’Unione, posto sotto l’autorità dell’alto rappresentante (di seguito l’«AR»), cui presterà supporto nell’esecuzione delle sue funzioni. L’organizzazione e il funzionamento del SEAE saranno fissati da una decisione del Consiglio, la cui relativa proposta è datata 25 marzo 2010.

2.

Al fine di garantire la continuità del funzionamento delle attuali delegazioni, le spese operative eseguite dai capi delegazione saranno assimilate all’esecuzione del bilancio da parte della Commissione mediante gestione centralizzata diretta, sebbene il SEAE sia un’istituzione separata.

3.

Il SEAE si articolerà in un’amministrazione centrale e nelle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. Ogni delegazione dell’Unione sarà guidata da un capo delegazione che eserciterà l’autorità su tutto il personale della delegazione.

4.

Il personale del SEAE sarà composto da funzionari del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dei servizi diplomatici degli Stati membri, nominati agenti temporanei nel quadro dello statuto dei funzionari. In materia di personale, il SEAE sarà assimilato ad un'istituzione ai sensi dello statuto.

Considerazioni generali

Natura del SEAE ai fini dell’applicazione del regolamento finanziario

5.

La Corte prende atto che, come richiesto nella relazione della presidenza al Consiglio europeo sul servizio europeo per l’azione esterna del 23 ottobre 2009 (3), il SEAE sarà un servizio sui generis assimilato ad un’istituzione ai fini dell’applicazione del regolamento finanziario, che disporrà di una propria sezione nel bilancio dell’UE, presentata in quanto tale al Parlamento per il discarico. Peraltro, il SEAE rimarrà al tempo stesso, soprattutto a livello delle delegazioni, il servizio incaricato dell’esecuzione, in nome della Commissione, di un’ampia gamma di stanziamenti operativi dipendenti dalla sezione del bilancio relativa alla Commissione.

Gestione della nuova struttura

6.

Le delegazioni saranno composte da personale del SEAE e della Commissione. Il capo delegazione riceverà dalla Commissione, l’istituzione che dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi ai sensi dell’articolo 17 del TUE e dell’articolo 317 del TFUE, una delega per l’esecuzione a suo nome degli stanziamenti operativi. La nuova struttura del SEAE e le funzioni svolte dai capi delle delegazioni dell’Unione implicheranno che questi siano tenuti a riferire a due organismi differenti. Una possibile soluzione a tale questione è prospettata nel nuovo articolo 60 bis, paragrafi 2 e 3. La Corte osserva che, nella gestione della nuova struttura, tra l’altro, sarà necessario agire con la dovuta cautela al fine di evitare conflitti di priorità.

Procedure di attuazione

7.

Nella relazione speciale n. 10/2004, la Corte ha evidenziato i significativi progressi compiuti nella gestione degli aiuti esterni realizzata nell’ambito del processo di «deconcentrazione», quali il rafforzamento delle unità operative e finanziarie delle delegazioni, l'adozione di più solide e sane procedure finanziarie, che hanno comportato miglioramenti nella regolarità, tempestività e qualità dei servizi forniti. La Corte reputa di estrema importanza mantenere e migliorare la trasparenza, responsabilità e qualità della gestione finanziaria a livello delle delegazioni. Le future strutture organizzative delle delegazioni dell’Unione non dovrebbero pertanto compromettere l’efficacia delle loro funzioni operative e finanziarie e la separazione delle funzioni.

8.

In tale contesto, la proposta di regolamento può considerarsi quale tentativo di mantenere, nella misura del possibile, le procedure e le norme interne utilizzate dalla Commissione nell’esecuzione dei propri stanziamenti in un quadro istituzionale nuovo e più articolato.

9.

La Corte esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che tale obiettivo sia perseguito tramite a) significative deroghe dal regolamento finanziario, in quanto i poteri della Commissione relativamente all'esecuzione del bilancio saranno sottodelegati ad ordinatori (capi delegazione) non più appartenenti ai servizi della Commissione; b) un aumento della complessità delle operazioni e delle missioni svolte dalle delegazioni relativamente alla gestione finanziaria e alla presentazione delle relazioni; c) notevoli incertezze circa la dotazione di bilancio e la gestione delle spese amministrative e di sostegno delle delegazioni dell’Unione, un aspetto che la proposta non chiarisce.

Considerazioni specifiche

10.

La Corte nutre particolari preoccupazioni riguardo a quattro delle disposizioni modificate e propone di cambiare il testo come indicato nella tabella che figura in allegato al presente parere.

La modifica proposta avrà implicazioni non solo per il SEAE ma anche sull’insieme delle situazioni in cui l’esecuzione del bilancio è «centralizzata indiretta»

11.

Articolo 30. La Commissione propone la sostituzione dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, con un nuovo testo che stabilisce che la Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio di cui essa dispone, qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata conformemente all'articolo 53 bis. Il nuovo articolo 53 bis sancisce che quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni d'esecuzione sono espletate direttamente, dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione, oppure indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.

12.

Dal combinato disposto dei nuovi articoli 30, paragrafo 3, primo comma e 53 bis, risulta che l'obbligo della Commissione di disporre di informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio vige in situazioni in cui il bilancio è eseguito in modo centralizzato direttamente e indirettamente. Nell’attuale versione dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, tuttavia, l’obbligo della Commissione di disporre di informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio è circoscritto ai casi in cui l'esecuzione del bilancio avviene in modo centralizzato ed esclusivamente diretto.

13.

L’estensione dell’obbligo di disporre di informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio a casi di gestione centralizzata indiretta non è correlata alla specifica situazione del SEAE. Tale estensione, pertanto, si spinge oltre l’oggetto della proposta e sarebbe applicabile a tutte le situazioni di gestione centralizzata indiretta. Per coerenza con le prassi vigenti, il nuovo articolo 30, paragrafo 3, primo comma, dovrebbe essere modificato come segue:

«La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio di cui essa dispone, qualora l’esecuzione del bilancio sia centralizzata e gestita direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all’articolo 51, secondo comma, e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione».

La responsabilità dei capi delle delegazioni dell’Unione è rafforzata ma la modifica relativa al conflitto di interessi potrebbe non essere coerente con le disposizioni del regolamento finanziario

14.

Articolo 60 bis. L'articolo 60 bis sembra avere il fine di rafforzare il principio secondo cui i capi delle delegazioni dell'Unione, quando agiscono per sottodelega, sono soggetti alle stesse responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati (conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario). La Corte ritiene importante insistere sui doveri dei capi delle delegazioni dell’Unione sotto questo profilo.

15.

Il secondo comma, tuttavia, attribuisce ai capi delle delegazioni dell’Unione la responsabilità, tra l’altro, di risolvere potenziali conflitti di interessi. Il riferimento alla nozione di «conflitto di interessi» in tale contesto dovrebbe essere evitato in quanto esso sembra includere un altro tipo di «conflitto di interessi», definito all’articolo 52 del regolamento finanziario. Per motivi di coerenza, una nozione deve mantenere la stessa definizione in tutte le disposizioni del regolamento finanziario. La Corte propone di modificare in tal senso l’articolo 60 bis, paragrafo 1.

Necessità di chiarire le competenze del revisore interno

16.

Articolo 85. Per ragioni di coerenza, efficienza ed efficacia, la Corte approva la scelta del revisore interno della Commissione quale revisore contabile interno del SEAE. Il progetto di addendum proposto all’articolo 85 del regolamento finanziario, tuttavia, lascia presumere che il revisore interno della Commissione non eserciti nei confronti del SEAE le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione, e che tali competenze possano variare a seconda di quali sezioni del bilancio (relative al SEAE o alla Commissione) siano eseguite. Al fine di evitare ogni ambiguità in merito alle competenze del revisore interno, la Corte suggerisce di sostituire l'addendum proposto con il seguente testo:

«Il revisore interno della Commissione ha nei confronti del servizio europeo per l’azione esterna di cui all’articolo 1, le stesse responsabilità attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione».

Alcuni degli emendamenti proposti sembrano essere di nessuna o ridotta utilità

17.

Articolo 165. Il senso della modifica proposta all'articolo 165 non è chiaro. La Corte non ravvisa la necessità di modificare l'articolo 165 a seguito della modifica dell'articolo 53 bis.

18.

Articolo 185. La modifica proposta all’articolo 185 è priva di scopo. L’analogia relativa alla portata delle competenze attribuite al revisore interno delle Commissione deve essere riferita solo ai servizi della Commissione. La Corte propone pertanto di non modificare l’articolo 185.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo nella riunione del 29 aprile 2010.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  COM(2010) 85 definitivo del 24 marzo 2010.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  Relazione della presidenza al Consiglio europeo sul servizio europeo per l’azione esterna, documento del Consiglio 14930/09.


ALLEGATO

Proposta della Commissione

Raccomandazione della Corte

Articolo 1

(3)

All’articolo 30, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio di cui essa dispone, qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata conformemente all'articolo 53 bis, e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione».

Articolo 1

(3)

All’articolo 30, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio di cui essa dispone, qualora l’esecuzione del bilancio sia centralizzata e e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.»

(9)

Alla sezione 2, è aggiunto il seguente articolo 60 bis:

«Articolo 60 bis

1.   Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, essi collaborano strettamente con la Commissione per una corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari ad evitare qualunque situazione che potrebbe compromettere la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto di interessi o di priorità che possa influire sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio il servizio della Commissione responsabile e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.»

(9)

Alla sezione 2, è aggiunto il seguente articolo 60 bis:

«Articolo 60 bis

1.   Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, essi collaborano strettamente con la Commissione per una corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari ad evitare qualunque situazione che potrebbe compromettere la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto di priorità che possa influire sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio il servizio della Commissione responsabile e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.»

(12)

All’articolo 85 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 51, secondo comma, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

Al fine di garantire coerenza, efficienza e buon rapporto costo-efficacia, il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione del bilancio della sezione riguardante il SEAE.»

(12)

All’articolo 85 è aggiunto il seguente comma:

«Il revisore interno della Commissione ha nei confronti del servizio europeo per l’azione esterna di cui all’articolo 1, le stesse responsabilità attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione».

(14)

All'articolo 165, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione conformemente all'articolo 53 bis

(14)

All'articolo 165, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione .»

(15)

All'articolo 185, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione o delle delegazioni dell'Unione».

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