This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document faf85ca1-707f-11eb-9ac9-01aa75ed71a1
Commission Delegated Regulation (EU) No 667/2014 of 13 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure for penalties imposed on trade repositories by the European Securities and Markets Authority including rules on the right of defence and temporal provisions (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02014R0667 — IT — 22.06.2014 — 000.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 667/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 667/2014 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2014
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme procedurali inerenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai repertori di dati sulle negoziazioni o ad altre persone interessate da un procedimento di indagine e di esecuzione dell'AESFEM, comprese norme sul diritto di difesa e sui termini di prescrizione.
Articolo 2
Diritto di essere ascoltati dal funzionario incaricato delle indagini
Articolo 3
Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza
Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a presentare all'AESFEM include almeno i documenti seguenti:
La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui le persone oggetto delle indagini possono presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione della decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 65 e 73 del regolamento (UE) n. 648/2012.
L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione le persone oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.
L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione le persone oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.
Articolo 4
Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM sulle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento
Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM trasmette una sintesi dei risultati alla persona interessata dal procedimento, nella quale espone i motivi dell'imposizione della sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona interessata può presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
Non possono più essere inflitte sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento una volta che il repertorio di dati sulle negoziazioni o la persona interessata si è conformata alla pertinente decisione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
La decisione di infliggere una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione, l'importo e la data d'inizio della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.
Articolo 5
Accesso al fascicolo e uso dei documenti
Articolo 6
Termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni
Articolo 7
Termini di prescrizione per l'applicazione di sanzioni
Interrompono il termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni:
una notifica con cui l'AESFEM segnala al repertorio di dati sulle negoziazioni o ad altra persona interessata una decisione che varia l'importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;
un atto dell'AESFEM, o di un'autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell'AESFEM, volto a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
Il termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni è sospeso fintantoché:
il periodo di tempo concesso per il pagamento non è scaduto;
►C1 l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012. ◄
Articolo 8
Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento
Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'AESFEM restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell'AESFEM fino al momento in cui diventano definitivi. Tali importi non sono iscritti nel bilancio dell'AESFEM, né registrati come disponibilità di bilancio.
Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il contabile dell'AESFEM trasferisce alla Commissione gli importi in questione maggiorati di tutti gli interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell'Unione come entrate generali.
Il contabile dell'AESFEM riferisce periodicamente all'ordinatore della DG MARKT sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte e sulla relativa situazione.
Articolo 9
Calcolo di periodi di tempo, date e termini
Ai periodi di tempo, alle date e ai termini stabiliti dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.