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Document faf85ca1-707f-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02014R0667 — IT — 22.06.2014 — 000.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 667/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 439, 29.12.2020, pag.  33 (667/2014)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 667/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme procedurali inerenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai repertori di dati sulle negoziazioni o ad altre persone interessate da un procedimento di indagine e di esecuzione dell'AESFEM, comprese norme sul diritto di difesa e sui termini di prescrizione.

Articolo 2

Diritto di essere ascoltati dal funzionario incaricato delle indagini

1.  
Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo all'AESFEM a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, il funzionario incaricato delle indagini informa per iscritto la persona oggetto delle indagini dei risultati, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi dei risultati espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le circostanze aggravanti o attenuanti di tali violazioni.
2.  
La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.
3.  
Nelle osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre tutti i fatti pertinenti alla sua difesa di cui è a conoscenza. Vi acclude tutta la pertinente documentazione a riprova dei fatti esposti. Può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.
4.  
Il funzionario incaricato delle indagini può anche invitare ad un'audizione la persona oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal funzionario incaricato delle indagini. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 3

Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza

1.  

Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a presentare all'AESFEM include almeno i documenti seguenti:

— 
copia della sintesi dei risultati trasmessa al repertorio di dati sulle negoziazioni o alla persona oggetto delle indagini,
— 
copia delle osservazioni scritte trasmesse dal repertorio di dati sulle negoziazioni o dalla persona oggetto delle indagini,
— 
verbale dell'eventuale audizione.
2.  
Se reputa incompleto il fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini, l'AESFEM glielo rimanda corredato di una richiesta motivata di documenti supplementari.
3.  
Se, disponendo di un fascicolo completo, reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati non paiano costituire una violazione secondo la definizione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM decide di chiudere il caso e notifica la decisione in tal senso alle persone oggetto delle indagini.
4.  
Se non condivide i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l'AESFEM trasmette una nuova sintesi dei risultati alle persone oggetto delle indagini.

La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui le persone oggetto delle indagini possono presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione della decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 65 e 73 del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione le persone oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

5.  
Se condivide in tutto o in parte i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l'AESFEM informa di conseguenza le persone oggetto delle indagini. L'informazione in tal senso fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione della decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 65 e 73 del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione le persone oggetto delle indagini cui è stata trasmessa una sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

6.  
Se decide che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, e ha adottato una decisione con cui è imposta una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 65, l'AESFEM notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

Articolo 4

Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM sulle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 648/2012, l'AESFEM trasmette una sintesi dei risultati alla persona interessata dal procedimento, nella quale espone i motivi dell'imposizione della sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona interessata può presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

Non possono più essere inflitte sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento una volta che il repertorio di dati sulle negoziazioni o la persona interessata si è conformata alla pertinente decisione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

La decisione di infliggere una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione, l'importo e la data d'inizio della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall'AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 5

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

1.  
In presenza di una richiesta in tal senso, l'AESFEM permette l'accesso al fascicolo alle parti cui il funzionario incaricato delle indagini o l'AESFEM ha trasmesso una sintesi dei risultati. L'accesso è autorizzato a seguito della notifica della sintesi dei risultati.
2.  
I documenti del fascicolo consultati a norma del paragrafo 1 sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 6

Termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni

1.  
La facoltà conferita all'AESFEM di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sui repertori di dati sulle negoziazioni è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.
2.  
Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. Tuttavia, in caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.
3.  
Qualsiasi atto compiuto dall'AESFEM ai fini di un'indagine o di un procedimento per una violazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 interrompe il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l'atto è notificato al repertorio di dati sulle negoziazioni o alla persona oggetto delle indagini o interessata dal procedimento in ordine a una violazione del regolamento (UE) n. 648/2012.
4.  
Ciascuna interruzione determina l'inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l'AESFEM abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.
5.  
►C1  Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell’AESFEM è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012. ◄

Articolo 7

Termini di prescrizione per l'applicazione di sanzioni

1.  
La facoltà dell'AESFEM di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) n. 648/2012 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.
2.  
Il termine di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.
3.  

Interrompono il termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni:

a) 

una notifica con cui l'AESFEM segnala al repertorio di dati sulle negoziazioni o ad altra persona interessata una decisione che varia l'importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;

b) 

un atto dell'AESFEM, o di un'autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell'AESFEM, volto a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4.  
Ciascuna interruzione determina l'inizio della decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.
5.  

Il termine di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni è sospeso fintantoché:

a) 

il periodo di tempo concesso per il pagamento non è scaduto;

b) 

►C1  l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’AESFEM ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 648/2012. ◄

Articolo 8

Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'AESFEM restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell'AESFEM fino al momento in cui diventano definitivi. Tali importi non sono iscritti nel bilancio dell'AESFEM, né registrati come disponibilità di bilancio.

Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il contabile dell'AESFEM trasferisce alla Commissione gli importi in questione maggiorati di tutti gli interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio generale dell'Unione come entrate generali.

Il contabile dell'AESFEM riferisce periodicamente all'ordinatore della DG MARKT sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte e sulla relativa situazione.

Articolo 9

Calcolo di periodi di tempo, date e termini

Ai periodi di tempo, alle date e ai termini stabiliti dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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