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Document L:2009:129:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 129, 28 maggio 2009


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ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.129.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 129

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
28 maggio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 439/2009 del Consiglio, del 23 marzo 2009, relativo alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico

1

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico

2

 

 

Regolamento (CE) n. 440/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

*

Regolamento (CE) n. 441/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

10

 

*

Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine

13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/1


REGOLAMENTO (CE) N. 439/2009 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2009

relativo alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e il governo della Federazione russa hanno negoziato e siglato un accordo in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico.

(2)

L’accordo prevede una stretta cooperazione tra le parti secondo il principio del beneficio equo e reciproco ai fini della conservazione, dello sfruttamento sostenibile e della gestione di tutti gli stock transzonali, associati e dipendenti presenti nel Mar Baltico.

(3)

È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico.

Il testo dell’accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ


(1)   GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 86.


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa in materia di cooperazione nel settore della pesca e di conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico

La COMUNITÀ EUROPEA,

e

il GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA,

di seguito denominati «le parti»,

PRENDENDO ATTO che la Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt (Convenzione di Danzica), del 1973, cesserà di essere applicata il 1o gennaio 2007,

RICONOSCENDO che, a seguito dell’adesione alla Comunità della Svezia e della Finlandia il 1o gennaio 1995 e dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia il 1o maggio 2004, alcuni elementi degli accordi di pesca relativi alla pesca marittima nel Mar Baltico conclusi, rispettivamente, dai governi della Repubblica di Lettonia, del Regno di Svezia, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Polonia e della Repubblica di Lituania con il governo della Federazione russa sono ora gestiti dalla Comunità,

RICONOSCENDO la necessità di sostituire tali accordi di pesca, nella misura in cui riguardano la pesca marittima nel Mar Baltico, e la Convenzione di Danzica del 1973 con un nuovo accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa,

AFFERMANDO l’intento comune di assicurare la conservazione e la gestione e lo sfruttamento sostenibili a lungo termine degli stock ittici nel Mar Baltico,

ISPIRANDOSI alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 dicembre 1995,

ISPIRANDOSI all’Accordo di partenariato e di cooperazione, del 24 giugno 1994, che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, di seguito denominato «APC», e nell’intento comune di intensificare tali relazioni,

TENENDO CONTO del codice di condotta per una pesca responsabile adottato dal Consiglio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura alla conferenza della FAO del 1995,

TENENDO CONTO della dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile adottata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi nel settembre 2002,

CONSIDERANDO che alcune delle risorse biologiche marine del Mar Baltico sono costituite da stock transzonali che migrano tra le zone economiche esclusive delle due parti e da stock associati e dipendenti e che, pertanto, solo la cooperazione fra le parti nella gestione della pesca nonché il controllo e l’esecuzione delle norme possono garantire una conservazione efficace e uno sfruttamento sostenibile di tali stock,

RICONOSCENDO l’impegno delle parti ad elaborare un’impostazione ecosistemica della gestione della pesca, fondata sui migliori pareri scientifici disponibili e sul rispetto dell’obbligo che incombe allo Stato costiero di assicurare misure di conservazione e di gestione adeguate per mantenere le risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva, in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,

DESIDEROSI di proseguire la cooperazione nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti per la pesca in un impegno congiunto di conservazione, di sfruttamento sostenibile e di gestione di tutte le principali risorse di pesca e confermando l’intenzione delle parti di continuare a sviluppare i principi sanciti dalla Convenzione di Danzica,

RICONOSCENDO l’importanza della ricerca scientifica per la conservazione, lo sfruttamento sostenibile e la gestione delle risorse di pesca, segnatamente nell’ambito del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), e desiderosi di promuovere ulteriormente la collaborazione in questo campo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)   «zona economica esclusiva delle parti»: la zona economica esclusiva della Federazione russa e le zone economiche esclusive degli Stati membri della Comunità europea, rispettivamente;

b)   «mare territoriale delle parti»: il mare territoriale della Federazione russa e il mare territoriale degli Stati membri della Comunità europea, rispettivamente;

c)   «risorse biologiche marine»: le specie biologiche marine presenti, comprese le specie anadrome e catadrome;

d)   «pescherecci delle parti»: i pescherecci che battono bandiera della Federazione russa e i pescherecci che battono bandiera degli Stati membri della Comunità europea, rispettivamente, attrezzati per lo sfruttamento commerciale della pesca delle risorse biologiche marine;

e)   «sfruttamento sostenibile»: lo sfruttamento di uno stock in condizioni tali che il suo sfruttamento futuro non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi marini;

f)   «stock transzonali»: stock ittici che migrano periodicamente oltrepassando i limiti delle zone economiche esclusive delle parti nel Mar Baltico;

g)   «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell’attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca di tutte le navi del gruppo;

h)   «approccio precauzionale di gestione della pesca»: la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat.

Articolo 2

Area geografica di applicazione dell’accordo

L’area geografica di applicazione dell’accordo, di seguito denominata «Mar Baltico», comprende le acque del Mar Baltico e dei Belt, escluse le acque interne, limitate ad ovest da una linea che collega Capo Hasenore a Punta Gniben, Korshage a Spodsbjerg e Capo Gilbjerg a Kullen.

Articolo 3

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d’applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altro, alla Federazione russa.

Articolo 4

Obiettivi

1.   Il presente accordo mira ad assicurare una stretta cooperazione fra le parti secondo il principio del beneficio equo e reciproco ai fini della conservazione, dello sfruttamento sostenibile e della gestione di tutti gli stock transzonali, associati e dipendenti presenti nel Mar Baltico.

2.   L’accordo stabilisce i principi e le procedure relativi alla stretta cooperazione tra le parti allo scopo di garantire che lo sfruttamento degli stock transzonali, associati e dipendenti nel Mar Baltico preveda condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili.

3.   Le parti fondano la loro cooperazione sui migliori pareri scientifici disponibili e su altri dati pertinenti, applicano l’approccio precauzionale e si accordano per elaborare un’impostazione ecosistemica della gestione della pesca.

Articolo 5

Misure di gestione comuni

1.   In base al principio del beneficio reciproco e in conformità della propria legislazione, ciascuna parte può autorizzare pescherecci dell’altra parte a pescare nella propria zona economica esclusiva nel Mar Baltico.

2.   Le parti possono scambiare, su base reciproca, contingenti relativi al Mar Baltico.

3.   Per conseguire gli obiettivi del presente accordo le parti adottano misure intese a disciplinare lo sfruttamento degli stock transzonali nel Mar Baltico, tenendo conto delle specie associate e dipendenti. Tali misure possono in particolare riguardare:

a)

i totali ammissibili di catture (TAC) per gli stock transzonali e i gruppi di stock transzonali nonché le ripartizioni fra le parti. I quantitativi assegnati alle parti si basano sulla ripartizione storica delle possibilità di pesca tenendo conto dell’esigenza di una gestione più mirata ai diversi stock, come raccomandato dal CIEM;

b)

i piani di gestione a lungo termine per la pesca degli stock transzonali;

c)

la limitazione dello sforzo di pesca;

d)

le misure tecniche.

4.   L’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è di competenza del comitato misto per la pesca nel Mar Baltico menzionato all’articolo 14 del presente accordo.

Articolo 6

Misure di gestione autonome adottate dalle parti

1.   Ciascuna parte stabilisce i totali ammissibili di catture e i piani di gestione a lungo termine degli stock non transzonali presenti nel Mar Baltico, tenendo conto delle specie associate e dipendenti.

2.   Se, nell’ambito del comitato misto per la pesca nel Mar Baltico di cui all’articolo 14 del presente accordo, le parti non hanno potuto convenire misure di gestione adeguate da raccomandare alle rispettive autorità, esse adottano misure autonome al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 4 del presente accordo per quanto riguarda la gestione dello sfruttamento e la conservazione delle risorse biologiche marine nel Mar Baltico, tenendo conto delle specie associate e dipendenti.

3.   Le misure adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono fondate su criteri scientifici oggettivi e non comportano alcuna discriminazione, di fatto o di diritto, nei confronti dell’altra parte.

4.   Oltre alle raccomandazioni formulate dal comitato misto per la pesca nel Mar Baltico sulle misure da prendere, ciascuna parte può adottare le misure di conservazione e di gestione che ritiene necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 4 del presente accordo.

5.   Le misure intese a disciplinare le attività di pesca, adottate da ciascuna parte nella propria zona economica esclusiva e nel proprio mare territoriale a fini di conservazione, sono fondate su criteri scientifici oggettivi, tengono conto delle specie associate e dipendenti e non comportano alcuna discriminazione, di fatto o di diritto, nei confronti dell’altra parte.

Articolo 7

Rilascio di licenze

1.   Ciascuna parte subordina al rilascio di una licenza (permesso) l’esercizio della pesca in settori specificati della propria zona economica esclusiva del Mar Baltico da parte dei pescherecci dell’altra parte.

2.   L’autorità competente di ciascuna parte comunica in tempo debito all’altra parte il nome, il numero di immatricolazione e gli altri elementi di identificazione dei pescherecci autorizzati ad esercitare la loro attività nei settori specificati della zona economica esclusiva del Mar Baltico dell’altra parte.

3.   L’applicazione delle condizioni relative al rilascio delle licenze è conforme alle raccomandazioni formulate dal comitato misto per la pesca nel Mar Baltico di cui all’articolo 14 del presente accordo.

4.   Al ricevimento della domanda di licenza (permesso), ciascuna parte rilascia, in conformità alle disposizioni applicabili della normativa vigente, la licenza (permesso) necessaria per esercitare la pesca nei settori specificati della propria zona economica esclusiva del Mar Baltico.

Articolo 8

Rispetto delle misure di conservazione e di gestione nonché delle altre regolamentazioni in materia di pesca

1.   Ciascuna parte adotta, in conformità delle proprie leggi, regolamentazioni e norme amministrative, le misure necessarie per garantire il rispetto, da parte dei suoi pescherecci, delle norme e delle regolamentazioni che disciplinano, nella normativa dell’altra parte, lo sfruttamento delle risorse ittiche nella zona economica esclusiva di quest’ultima nel Mar Baltico.

2.   Con riguardo alla propria zona economica esclusiva del Mar Baltico e in conformità della normativa applicabile e del diritto internazionale, ciascuna parte può adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo da parte dei pescherecci dell’altra parte.

3.   Ciascuna parte comunica preventivamente all’altra parte, secondo le modalità più appropriate, le regolamentazioni e le misure intese a disciplinare l’attività di pesca, nonché eventuali modifiche delle stesse.

4.   Ciascuna parte adotta le misure che ritiene necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente accordo nella propria zona economica esclusiva e nel proprio mare territoriale.

Articolo 9

Cooperazione per il controllo e l’esecuzione delle norme

Le parti cooperano per il controllo e l’applicazione delle norme nel Mar Baltico. A tal fine esse convengono di elaborare un piano per lo scambio delle strategie in materia di controllo ed applicazione delle norme.

Articolo 10

Ispezioni

Ciascuna parte autorizza l’ispezione dei propri pescherecci da parte degli organi competenti dell’altra parte responsabili delle operazioni di pesca nella propria zona economica esclusiva del Mar Baltico. Ciascuna delle parti agevola tali ispezioni, intese a controllare il rispetto delle misure e delle regolamentazioni di cui all’articolo 8 del presente accordo.

Articolo 11

Fermo e sequestro di pescherecci

1.   In caso di fermo o di sequestro di pescherecci dell’altra parte, gli organi competenti di ciascuna parte notificano prontamente agli organi competenti di tale parte, per via diplomatica o mediante altri canali ufficiali, le azioni intraprese e ogni sanzione conseguentemente applicata.

2.   Gli organi competenti di ciascuna parte rilasciano rapidamente i pescherecci e gli equipaggi in stato di fermo dietro versamento, da parte del proprietario della nave o del suo rappresentante, di una cauzione adeguata o su presentazione da parte degli stessi di altre garanzie, da determinarsi in base alla legislazione vigente della Federazione russa e degli Stati membri della Comunità europea.

Articolo 12

Cooperazione scientifica

1.   Le parti chiedono al CIEM di fornire pareri scientifici con riguardo agli stock transzonali, associati e dipendenti nel Mar Baltico; tali pareri costituiscono la base per l’adozione delle misure di gestione comuni relative a tali stock.

2.   Le parti si impegnano a cooperare nell’ambito del CIEM per lo svolgimento della ricerca scientifica utile ai fini del presente accordo.

3.   Le parti promuovono la collaborazione fra i propri ricercatori ed esperti sulle questioni di interesse comune nel settore della pesca, compresa l’acquacoltura.

Articolo 13

Specie anadrome e catadrome

1.   Le parti cooperano ai fini della conservazione delle specie anadrome e catadrome in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e nell’ambito del presente accordo e di accordi internazionali pertinenti, allo scopo di promuovere la conservazione, la ricostituzione, il rafforzamento e la gestione razionale di tali stock nel Mar Baltico.

2.   Nonostante la definizione della zona geografica di applicazione del presente accordo di cui all’articolo 2, le parti possono convenire di estendere la cooperazione con riguardo alla gestione delle specie anadrome e catadrome, escludendo tuttavia quelle che trascorrono l’intero ciclo vitale nelle acque interne.

Articolo 14

Comitato misto per la pesca nel Mar Baltico

1.   Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo le parti istituiscono un Comitato misto per la pesca nel Mar Baltico (di seguito denominato «comitato»).

2.   Ciascuna parte nomina il proprio rappresentante al comitato e il suo assistente e ne informa l’altra parte per via ufficiale.

3.   Il comitato tratta tutte le questioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo e formula raccomandazioni per le parti.

4.   In particolare il comitato:

a)

esamina lo sviluppo e la dinamica degli stock transzonali, associati e dipendenti presenti nel Mar Baltico e le attività di pesca che li sfruttano;

b)

supervisiona l’applicazione, l’interpretazione e il buon funzionamento dell’accordo, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni relative al controllo e all’esecuzione delle norme e alle ispezioni;

c)

coordina le questioni di interesse comune in materia di pesca;

d)

funge da sede per la composizione amichevole di qualsiasi controversia inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo.

5.   Il comitato si riunisce, secondo quanto convenuto dalle parti, almeno una volta all’anno alternativamente nel territorio di ciascuna delle parti, al fine di raccomandare misure alle rispettive autorità responsabili della pesca e degli stock interessati nel Mar Baltico, conformemente a quanto disposto all’articolo 5 del presente accordo. Il comitato si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di una delle parti.

6.   Ove necessario, il comitato istituisce organi supplementari per svolgere le funzioni ad esso affidate.

7.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno alla prima riunione.

Articolo 15

Consultazioni fra le parti

Le parti si consultano su questioni relative all’applicazione e all’adeguato funzionamento del presente accordo o qualora sorga una controversia in merito alla sua interpretazione o applicazione.

Articolo 16

Cooperazione internazionale

Le parti cooperano, nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, su questioni di interesse comune inerenti alla gestione e alla conservazione degli stock che vengano trattate dalle suddette organizzazioni.

Articolo 17

Clausola di salvaguardia

1.   Le disposizioni del presente accordo non condizionano o pregiudicano in alcun modo le posizioni o le opinioni di ciascuna parte sui rispettivi diritti o obblighi previsti dagli accordi di pesca internazionali o su qualunque questione attinente al diritto del mare.

2.   Il presente accordo lascia impregiudicata la delimitazione delle zone economiche esclusive delle parti.

Articolo 18

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma ed entra in vigore a decorrere dalla data in cui le parti si notificano per iscritto la conclusione di tutte le procedure interne all’uopo necessarie.

2.   Alla data di entrata in vigore il presente accordo si sostituisce ai seguenti accordi di pesca, nella misura in cui essi riguardano la pesca marittima nel Mar Baltico, conclusi, rispettivamente, tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Federazione russa, firmato il 21 luglio 1992, tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, firmato l’11 dicembre 1992, tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Federazione russa, firmato l’11 marzo 1994, tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Federazione russa, firmato il 4 maggio 1994, tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Federazione russa, firmato il 5 luglio 1995, e tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Federazione russa, firmato il 29 giugno 1999.

Articolo 19

Durata dell’accordo

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di sei anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore. Qualora una delle parti non receda mediante notifica trasmessa almeno nove mesi prima della scadenza di detto periodo, l’accordo è prorogato per ulteriori periodi di tre anni, salvo recesso notificato almeno nove mesi prima della fine di ciascun periodo.

Articolo 20

Regime linguistico

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, addì ventotto aprile 2009, in bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e russo, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di controversia sono determinanti i testi dell’accordo nelle lingue inglese e russa.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Европейское сообшество

Image 1

Image 2

За правителството на Руската федерация

Por el Gobierno de la Federación de Rusia

Za vládu Ruské federace

På regeringen for Den Russiske Føderations vegne

Für die Regierung der Russischen Föderation

Venemaa Föderatsiooni valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας

For the Government of the Russian Federation

Pour le gouvernement de la Fédération de Russie

Per il Governo della Federazione russa

Krievijas Federācijas valdības vārdā

Rusijos Federacijos Vyriausybės vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Gvern tal-Federazzjoni Russa

Voor de regering van de Russische Federatie

W imieniu rządu Federacji Rosyjskiej

Pelo Governo da Federação da Rússia

Pentru Guvernul Federației Ruse

Za vládu Ruskej federácie

Za Vlado Ruske federacije

Venäjän federaation hallituksen puolesta

För Ryska federationens regering

За Правителъство Российской Федерации

Image 3


28.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/8


REGOLAMENTO (CE) N. 440/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

56,3

MK

47,9

TN

105,3

TR

58,4

ZZ

67,0

0707 00 05

JO

151,2

MK

32,6

TR

98,8

ZZ

94,2

0709 90 70

JO

216,7

TR

122,3

ZZ

169,5

0805 10 20

EG

49,0

IL

56,6

MA

42,8

TN

108,2

TR

67,5

US

42,7

ZA

63,5

ZZ

61,5

0805 50 10

AR

56,8

TR

47,7

ZA

64,7

ZZ

56,4

0808 10 80

AR

73,8

BR

82,0

CL

81,6

CN

73,9

NZ

101,5

US

101,9

UY

71,7

ZA

83,5

ZZ

83,7

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


28.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/10


REGOLAMENTO (CE) N. 441/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies e 127 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione (2) prevede che, se a causa del loro riconoscimento recente, le organizzazioni di produttori non dispongono di dati relativi alla produzione commercializzata su un arco di tempo sufficientemente lungo ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall’organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento. Tale valore è calcolato come valore medio della produzione commercializzata dei tre anni precedenti per tutti i produttori soci dell’organizzazione di produttori al momento della presentazione della domanda di riconoscimento.

(2)

A fini di certezza del diritto, occorre sia chiaro che il valore medio della produzione commercializzata nel periodo di tre anni di cui all’articolo 53, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1580/2007 deve essere calcolato riferendosi ai periodi, nell’arco di tre anni, durante i quali i produttori producevano effettivamente ortofrutticoli, mentre i periodi durante i quali non venivano prodotti ortofrutticoli devono essere ignorati.

(3)

Gli articoli da 93 a 97 del regolamento (CE) n. 1580/2007 danno attuazione all’articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 sull’aiuto finanziario nazionale per le organizzazioni di produttori in regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori del settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, al fine di contribuire a migliorare il grado di organizzazione dei produttori in tali regioni. L’aiuto finanziario nazionale dev’essere direttamente legato alla produzione in queste regioni. Pertanto, occorre chiarire, all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, che soltanto i prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti in regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori di tale settore sia particolarmente scarso possono beneficiare dell’aiuto finanziario nazionale.

(4)

L’articolo 94, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007, riguarda le informazioni di cui dev’essere corredata la richiesta di aiuto finanziario nazionale in uno Stato membro. Occorre che gli Stati membri che presentano tale domanda siano tenuti a dimostrare che l’aiuto viene concesso esclusivamente per la produzione originaria della regione in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, specialmente quando le organizzazioni di produttori che operano sul loro territorio esercitano la loro attività in più di una regione.

(5)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione (3) autorizzava i gruppi di produttori a includere gli aiuti alla trasformazione nel valore della produzione commercializzata. Tale principio dev’essere mantenuto per i gruppi di produttori ai quali è stato concesso un prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (4) finché i regimi di aiuto alla trasformazione siano abbandonati. Occorre che i gruppi di produttori di cui all’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 possano continuare a includere nelle loro vendite gli aiuti alla trasformazione ricevuti in base ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1621/1999 (5), (CE) n. 1622/1999 (6), (CE) n. 1535/2003 (7) e (CE) n. 2111/2003 (8). Occorre che tali gruppi di produttori siano autorizzati a presentare una domanda supplementare affinché gli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 siano calcolati in base al suddetto valore maggiorato della produzione commercializzata nel caso in cui tali aiuti alla trasformazione non siano stati presi in considerazione nelle precedenti domande ordinarie. Occorre stabilire le norme per calcolare gli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i gruppi di produttori degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data con periodi annuali di piani di riconoscimento, iniziati nel 2007 e conclusi nel 2008.

(6)

In seguito alla riforma dell’organizzazione comune del settore ortofrutticolo, dal 1o gennaio 2008 alcune erbe aromatiche sono soggette alle norme applicabili a questo settore. Di conseguenza, dal 1o gennaio 2008, gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori gli operatori specializzati nella produzione di erbe aromatiche o la cui produzione comprende le erbe aromatiche che figurano nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare: zafferano, timo, fresco o refrigerato, basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino e salvia, freschi o refrigerati. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 alle organizzazioni di produttori i cui soci hanno iniziato a produrre erbe aromatiche prima del 2008 ha dato luogo a un periodo breve e non estensibile per l’inclusione del valore di tali prodotti nel valore della produzione commercializzata per i programmi operativi per il 2008 e il 2009. Pertanto, è opportuno autorizzare le organizzazioni di produttori a includere il valore di tali prodotti nel valore della produzione commercializzata per i programmi operativi messi in atto nel 2008 e 2009.

(7)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:

1)

all’articolo 53, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se a causa del loro riconoscimento recente le organizzazioni di produttori non dispongono di dati relativi alla produzione commercializzata su un arco di tempo sufficientemente lungo ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall’organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento. Tale valore è calcolato come valore medio della produzione commercializzata dei tre anni precedenti per tutti i produttori soci dell’organizzazione di produttori al momento della presentazione della domanda di riconoscimento.»;

2)

l’articolo 93 è sostituito dal seguente:

«Articolo 93

Livello di organizzazione dei produttori

Ai fini dell’articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20 % del valore della produzione ortofrutticola durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati.

Soltanto la produzione di ortofrutticoli ottenuta nella regione di cui al primo paragrafo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale.»

3)

all’articolo 94, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell’articolo 93 del presente regolamento, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, sull’importo dell’aiuto concesso e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell’articolo 103 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.»

4)

all’articolo 152 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«11.   In deroga all’articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento, il calcolo del valore della produzione commercializzata dei gruppi di produttori di cui all’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per le vendite realizzate nel 2007, 2008 e 2009 include gli aiuti ricevuti in base ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1621/1999 (*1), (CE) n. 1622/1999 (*2), (CE) n. 1535/2003 (*3) e (CE) n. 2111/2003 (*4).

Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, con periodi annuali di piani di riconoscimento iniziati nel 2007 e conclusi nel 2008, l’aiuto annuale di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrisponde alla somma del valore delle vendite fatturate nel periodo del 2007 in questione, moltiplicato per il tasso applicabile per il periodo annuale considerato e il valore delle vendite fatturate nel 2008 moltiplicato per il nuovo tasso applicabile per il periodo annuale considerato.

12.   In deroga all’articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento, i gruppi di produttori di cui all’articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento n. 1234/2007 possono presentare una domanda separata per gli aiuti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento per gli aiuti alla trasformazione ricevuti in base ai regolamenti (CE) n. 1621/1999, (CE) n. 1622/1999, (CE) n. 1535/2003 e (CE) n. 2111/2003 per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 nel caso in cui non fossero stati presi in considerazione nelle domande precedenti.

13.   In deroga all’articolo 53 del presente regolamento, nel caso in cui le organizzazioni di produttori abbiano commercializzato erbe aromatiche elencate nell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, vale a dire zafferano, timo, fresco o refrigerato, basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino e salvia, freschi o refrigerati, nel 2008 e 2009, il valore della produzione commercializzata di tali prodotti per i programmi operativi attuati nel corso di quegli anni corrisponde al valore reale della produzione commercializzata per il periodo di 12 mesi nel corso del quale il programma operativo è stato messo in atto.

(*1)   GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21."

(*2)   GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33."

(*3)   GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14."

(*4)   GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.» "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punti 2 e 3, si applica ai programmi operativi messi in atto a partire dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)   GU L 286 del 4.11.2003, pag. 5.

(4)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(5)   GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.

(6)   GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

(7)   GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

(8)   GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.


28.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/13


REGOLAMENTO (CE) N. 442/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (2), prevede l’apertura di un contingente tariffario d’importazione specifico di 4 722 tonnellate di carni suine attribuito agli Stati Uniti.

(3)

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati condotti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, approvato con la decisione 2007/444/CE del Consiglio (3), prevede l’attribuzione al Canada di un contingente tariffario di importazione specifico di 4 624 tonnellate di carni suine.

(4)

Le modalità d’applicazione per la gestione di tali contingenti tariffari d’importazione, in prosieguo «i contingenti», sono stabilite attualmente dal regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine (4), dal regolamento (CE) n. 812/2007 della Commissione, dell’11 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d’America (5), dal regolamento (CE) n. 979/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di carni suine originarie dal Canada (6), e dal regolamento (CE) n. 1382/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime d’importazione per le carni suine (7).

(5)

L’utilizzazione del principio «primo arrivato, primo servito» si è rivelata positiva in altri settori agricoli, e ai fini di una semplificazione amministrativa, occorre che d’ora in avanti la maggioranza dei contingenti, utilizzati molto poco, attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 806/2007 e dal regolamento (CE) n. 1382/2007, siano gestiti secondo il metodo indicato all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tale misura va applicata conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (8).

(6)

Peraltro, è opportuno che i due contingenti di lombate e prosciutti disossati freschi, refrigerati o congelati che figurano nei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 e recanti i nn. 09.4038 e 09.4170, e il contingente di carni suine originario del Canada e recante il n. 09.4204, per i quali l’esperienza acquisita è ancora scarsa, restino gestiti con il metodo d’esame simultaneo. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (9) dev’essere applicato per questi tre contingenti, salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento.

(7)

Tenuto conto delle particolarità connesse al trasferimento da un sistema di gestione all’altro, occorre che i contingenti gestiti secondo il metodo del «primo arrivato, primo servito» siano considerati non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(8)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, deve essere applicato il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10).

(9)

Occorre definire le modalità di presentazione delle domande di titoli d’importazione, gli elementi che devono figurare su tali domande e sui titoli e l’importo della cauzione relativa ai titoli d’importazione. Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l’accesso degli operatori al regime suddetto.

(10)

Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 806/2007, (CE) n. 812/2007, (CE) n. 979/2007 e (CE) n. 1382/2007 e sostituirli con un nuovo regolamento. Tuttavia, è opportuno mantenere l’applicazione di tali regolamenti per i periodi contingentali d’importazione precedenti a quelli previsti dal presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Apertura e gestione dei contingenti

1.   Il presente regolamento reca apertura di modalità di gestione dei contingenti tariffari all’importazione di prodotti del settore delle carni suine indicati all’allegato I.

2.   I contingenti indicati all’allegato I, parte A, del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

3.   I contingenti indicati all’allegato I, parte B, sono gestiti secondo il metodo d’esame simultaneo delle domande.

4.   Per i contingenti indicati all’allegato I, parte B, del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 2

Periodi contingentali d’importazione

I contingenti di cui all’articolo 1 sono aperti su base annua dal 1o luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente, ad eccezione del contingente recante il n. d’ordine 09.0119 che è aperto dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

Prodotti dei codici NC 0203 19 55 ed ex 0203 29 55

1.   Ai fini del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4038, 09.0118 e 09.4170, si considerano:

a)

«lombate disossate», le lombate e i pezzi di lombate disossate, senza il filetto, con o senza la cotenna e il lardo;

b)

«filetto mignon», il pezzo comprendente la carne dei muscoli musculus major psoas e musculos minor psoas, con o senza testa, anche non rifilato.

2.   Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti con i numeri d’ordine 09.4038, 09.0123 e 09.4204 sono ricompresi i prosciutti e loro pezzi.

CAPO II

CONTINGENTI GESTITI SECONDO IL METODO D’ESAME SIMULTANEO DELLE DOMANDE

Articolo 4

Ripartizione dei quantitativi

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, di cui all’allegato I, parte B, è ripartito in quattro sottoperiodi contingentali, come di seguito indicato:

a)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno.

Articolo 5

Richiedenti

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuo, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti del settore delle carni suine ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 6

Domanda di titoli di importazione e titoli di importazione

1.   La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d’ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

2.   La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale di cui trattasi.

3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l’indicazione del paese di origine;

b)

nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A.

Inoltre, per i contingenti 09.4170 e 09.4204, la menzione «sì» della casella 8 è contrassegnata con una crocetta.

4.   Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B.

5.   I titoli comportano l’obbligo di importare:

a)

dagli Stati Uniti d’America per il contingente n. 09.4170,

b)

dal Canada per il contingente 09.4204.

6.   Le domande di titoli d’importazione sono presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi contingentali di cui all’articolo 4.

7.   All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

8.   Per quanto riguarda il contingente n. 09.4038, in deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti aventi uno stesso numero d’ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d’origine, sono presentate contemporaneamente all’autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 del presente articolo esse sono considerate come un’unica domanda.

Articolo 7

Rilascio dei titoli di importazione

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri a partire dal 23 del mese di presentazione delle domande e prima dell’inizio del sottoperiodo contingentale in questione.

Articolo 8

Comunicazioni alla Commissione

1.   Le comunicazioni relative alle domande di titolo, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, sono effettuate entro il 14 del mese di presentazione delle domande.

2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006:

a)

le comunicazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento sono effettuate prima della fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale.

b)

le comunicazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento sono effettuate una prima volta contemporaneamente alla domanda per l’ultimo sottoperiodo contingentale, e una seconda volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale per i quantitativi non ancora comunicati con la prima comunicazione.

3.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d’ordine.

4.   I quantitativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono espressi in chilogrammi.

Articolo 9

Validità dei titoli d’importazione

1.   In deroga all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all’articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 10

Origine dei prodotti

1.   L’origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme comunitarie vigenti.

2.   Per quanto riguarda il contingente n. 09.4170, l’immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato d’origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d’America a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

3.   Per quanto riguarda il contingente n. 09.4204, l’immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato d’origine rilasciato dalle competenti autorità del Canada a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 806/2007, (CE) n. 812/2007, (CE) n. 979/2007 e (CE) n. 1382/2007 sono abrogati.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1382/2007 continua ad applicarsi per i periodi contingentali d’importazione precedenti al 1o gennaio 2010.

Tuttavia, i regolamenti (CE) n. 806/2007, (CE) n. 812/2007 e (CE) n. 979/2007, continuano ad applicarsi per i periodi contingentali d’importazione precedenti al 1o luglio 2009.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica ai periodi contingentali d’importazione aperti a partire dal 1o luglio 2009. Tuttavia, per quanto riguarda il contingente n. 09.0119, esso si applica ai periodi contingentali d’importazione aperti a partire dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13.

(3)   GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

(4)   GU L 181 dell’11.7.2007, pag. 3.

(5)   GU L 182 del 12.7.2007, pag. 7.

(6)   GU L 217 del 22.8.2007, pag. 12.

(7)   GU L 309 del 27.11.2007, pag. 28.

(8)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(9)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(10)   GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

Nonostante le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l’applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

PARTE A

Contingenti gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito»

Numero d’ordine

Codici NC

Designazione delle merci

Quantitativi in tonnellate

(peso del prodotto)

Dazio applicabile

(EUR/t)

09.0118

ex 0203 19 55 ,

ex 0203 29 55

Filetto fresco, refrigerato o congelato

5 000

300

09.0119

0203 19 13

0203 29 15

Carni suine, fresche, refrigerate o congelate

7 000

0

09.0120

1601 00 91

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

3 002

747

1601 00 99

Altri

502

09.0121

1602 41 10

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

6 161

784

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

09.0122

0203 11 10

0203 21 10

Carcasse o mezzene fresche, refrigerate o congelate

15 067

268

09.0123

0203 12 11

Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli

5 535

389

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

PARTE B

Contingenti gestiti secondo il metodo d’esame simultaneo delle domande

Numero d’ordine

Codici NC

Designazione delle merci

Quantitativi in tonnellate

(peso del prodotto)

Dazio applicabile

(EUR/t)

09.4038

ex 0203 19 55 ,

ex 0203 29 55

Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati

35 265

250

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Lombate e prosciutti disossati freschi, refrigerati o congelati originari degli Stati Uniti d’America

4 722

250

09.4204

0203 12 11

Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli, originari del Canada

4 624

389

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434


ALLEGATO II

PARTE A

Diciture di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 442/2009.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 442/2009.

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 442/2009.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 442/2009.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 442/2009.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 442/2009.

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 442/2009.

in inglese

:

Regulation (EC) No 442/2009.

in francese

:

Règlement (CE) no 442/2009.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 442/2009.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 442/2009.

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 442/2009.

in ungherese

:

442/2007/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 442/2009.

in olandese

:

Verordening (EG) nr. 442/2009.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 442/2009.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 442/2009.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 442/2009.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 442/2009.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 442/2009.

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 442/2009.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 442/2009.

PARTE B

Diciture di cui all’articolo 6, paragrafo 4

in bulgaro

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 442/2009.

in spagnolo

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 442/2009.

in ceco

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 442/2009.

in danese

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 442/2009.

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 442/2009.

in estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 442/2009.

in greco

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 442/2009.

in inglese

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 442/2009.

in francese

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 442/2009.

in italiano

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 442/2009.

in lettone

:

Regulā (EK) Nr. 442/2009 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 442/2009.

in ungherese

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 442/2009/EK rendelet szerint.

in maltese

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 442/2009.

in olandese

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 442/2009.

in polacco

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 442/2009.

in portoghese

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 442/2009.

in rumeno

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 442/2009.

in slovacco

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 442/2009.

in sloveno

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 442/2009.

in finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 442/2009 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 442/2009.


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