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Document C:2021:462:FULL
Official Journal of the European Union, C 462, 15 November 2021
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 462, 15 novembre 2021
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 462, 15 novembre 2021
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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2021/C 462/01 |
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Tribunale |
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2021/C 462/02 |
Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2021/C 462/03 |
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2021/C 462/04 |
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2021/C 462/05 |
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2021/C 462/06 |
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2021/C 462/07 |
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2021/C 462/08 |
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2021/C 462/09 |
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2021/C 462/10 |
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2021/C 462/11 |
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2021/C 462/12 |
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2021/C 462/13 |
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2021/C 462/14 |
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2021/C 462/15 |
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2021/C 462/16 |
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2021/C 462/17 |
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2021/C 462/18 |
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2021/C 462/19 |
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2021/C 462/20 |
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2021/C 462/21 |
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2021/C 462/22 |
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2021/C 462/23 |
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2021/C 462/24 |
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2021/C 462/25 |
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2021/C 462/26 |
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2021/C 462/27 |
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2021/C 462/28 |
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2021/C 462/29 |
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2021/C 462/30 |
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2021/C 462/31 |
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2021/C 462/32 |
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2021/C 462/33 |
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2021/C 462/34 |
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2021/C 462/35 |
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2021/C 462/36 |
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2021/C 462/37 |
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Tribunale |
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2021/C 462/38 |
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2021/C 462/39 |
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2021/C 462/40 |
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2021/C 462/41 |
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2021/C 462/42 |
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2021/C 462/43 |
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2021/C 462/44 |
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2021/C 462/45 |
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2021/C 462/46 |
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2021/C 462/47 |
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2021/C 462/48 |
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2021/C 462/49 |
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2021/C 462/50 |
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2021/C 462/51 |
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2021/C 462/52 |
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2021/C 462/53 |
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2021/C 462/54 |
Causa T-513/21: Ricorso proposto il 1o settembre 2021 — Bastion Holding e a. / Commissione |
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2021/C 462/55 |
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2021/C 462/56 |
Causa T-531/21: Ricorso proposto il 31 agosto 2021 — QN / Commissione |
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2021/C 462/57 |
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2021/C 462/58 |
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2021/C 462/59 |
Causa T-574/21: Ricorso proposto il 14 settembre 2021 — Santos / EUIPO (Forma di spremiagrumi) |
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2021/C 462/60 |
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2021/C 462/61 |
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2021/C 462/62 |
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2021/C 462/63 |
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2021/C 462/64 |
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2021/C 462/65 |
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2021/C 462/66 |
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2021/C 462/67 |
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2021/C 462/68 |
Causa T-597/21: Ricorso proposto il 18 settembre 2021 — Basaglia/Commissione |
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2021/C 462/69 |
Causa T-602/21: Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — Kubara/EUIPO (good calories) |
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2021/C 462/70 |
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2021/C 462/71 |
Causa T-618/21: Ricorso proposto il 27 settembre 2021 — WV/CdT |
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2021/C 462/72 |
Causa T-621/21: Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Lemken/EUIPO (azzurro celeste) |
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2021/C 462/73 |
Causa T-470/19: Ordinanza del Tribunale del 27 agosto 2021 — Essentra e a. / Commissione |
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2021/C 462/74 |
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2021/C 462/75 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2021/C 462/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Tribunale
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/2 |
Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni
(2021/C 462/02)
Il 27 ottobre 2021 il Tribunale, in seguito all’assunzione delle funzioni di giudici del Tribunale dei sigg. Kecsmár e Gâlea,, ha deciso di modificare la decisione relativa alla costituzione delle sezioni del 30 settembre 2019 (1), come modificata (2), e la decisione relativa all’assegnazione dei giudici alle sezioni del 4 ottobre 2019 (3), come modificata (4), per il periodo compreso tra il 27 ottobre 2021 e il 31 agosto 2022, e di assegnare i giudici alle sezioni nel modo seguente:
Prima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Jaeger, sig.ra Półtorak, sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.
Prima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Kanninen, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Jaeger e sig.ra Półtorak, giudici;
Collegio B: sig. Jaeger e sig.ra Porchia, giudici;
Collegio C: sig. Jaeger e sig.ra Stancu, giudici;
Collegio D: sig.ra Półtorak e sig.ra Porchia, giudici;
Collegio E: sig.ra Półtorak e sig.ra Stancu, giudici;
Collegio F: sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.
Seconda Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione, sig. M. Kreuschitz, sig. Schalin, sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Nõmm, giudici.
Seconda Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Schalin e sig.ra Škvařilová-Pelzl, giudici;
Collegio B: sig. Schalin e sig. Nõmm, giudici;
Collegio C: sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Nõmm, giudici.
Terza Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. De Baere, presidente di sezione, sig. Kreuschitz, sig. Öberg, sig.ra Steinfatt e sig. Kecsmár, giudici.
Terza Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. De Baere, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Kreuschitz e sig.ra Steinfatt, giudici.
Collegio B: sig. Kreuschitz e sig. Kecsmár, giudici;
Collegio C: sig.ra Steinfatt e sig. Kecsmár, giudici.
Quarta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Madise, sig. Nihoul, sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.
Quarta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Gervasoni, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Madise e sig. Nihoul, giudici;
Collegio B: sig. Madise e sig.ra Frendo, giudici;
Collegio C: sig. Madise e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;
Collegio D: sig. Nihoul e sig.ra Frendo, giudici;
Collegio E: sig. Nihoul e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;
Collegio F: sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.
Quinta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Spielmann, presidente di sezione, sig. Öberg, sig. Mastroianni, sig.ra Brkan e sig. Gâlea, giudici.
Quinta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Spielmann, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Öberg e sig. Mastroianni, giudici;
Collegio B: sig. Öberg e sig.ra Brkan, giudici;
Collegio C: sig. Öberg e sig. Gâlea, giudici;
Collegio D: sig. Mastroianni e sig.ra Brkan, giudici;
Collegio E: sig. Mastroianni e sig. Gâlea, giudici;
Collegio F: sig.ra Brkan e sig. Gâlea, giudici.
Sesta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Marcoulli, presidente di sezione, sig. Frimodt Nielsen, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.
Sesta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Marcoulli, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Frimodt Nielsen e sig. Schwarcz, giudici;
Collegio B: sig. Frimodt Nielsen e sig. Iliopoulos, giudici;
Collegio C: sig. Frimodt Nielsen e sig. Norkus, giudici;
Collegio D: sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;
Collegio E: sig. Schwarcz e sig. Norkus, giudici;
Collegio F: sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.
Settima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. da Silva Passos, presidente di sezione, sig. Valančius, sig.ra Reine, sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.
Settima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. da Silva Passos, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Valančius e sig.ra Reine, giudici;
Collegio B: sig. Valančius e sig. Truchot, giudici;
Collegio C: sig. Valančius e sig. Sampol Pucurull, giudici;
Collegio D: sig.ra Reine e sig. Truchot, giudici;
Collegio E: sig.ra Reine e sig. Sampol Pucurull, giudici;
Collegio F: sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.
Ottava Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Svenningsen, presidente di sezione, sig. Barents, sig. Mac Eochaidh, sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.
Ottava Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Svenningsen, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Barents e sig. Mac Eochaidh, giudici;
Collegio B: sig. Barents e sig.ra Pynnä, giudici;
Collegio C: sig. Barents e sig. Laitenberger, giudici;
Collegio D: sig. Mac Eochaidh e sig.ra Pynnä, giudici;
Collegio E: sig. Mac Eochaidh e sig. Laitenberger, giudici;
Collegio F: sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.
Nona Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Costeira, presidente di sezione, sig.ra Kancheva, sig. Buttigieg, sig.ra Perišin e sig. Zilgalvis, giudici.
Nona Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Costeira, presidente di sezione;
Collegio A: sig.ra Kancheva e sig.ra Perišin, giudici;
Collegio B: sig.ra Kancheva e sig. Zilgalvis, giudici;
Collegio C: sig.ra Perišin et sig. Zilgalvis, giudici.
Decima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Kornezov, presidente di sezione, sig. Buttigieg, sig.ra Kowalik-Bańczyk, sig. Hesse e sig. Petrlík, giudici.
Decima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Kornezov, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Buttigieg e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici;
Collegio B: sig. Buttigieg e sig. Hesse, giudici;
Collegio C: sig. Buttigieg e sig. Petrlík, giudici;
Collegio D: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Hesse, giudici;
Collegio E: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Petrlík, giudici;
Collegio F: sig. Hesse e sig. Petrlík, giudici.
La Seconda Sezione, composta da quattro giudici, sarà ampliata con l’aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Terza Sezione. La Terza Sezione, composta da quattro giudici, sarà ampliata con l’aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Quinta Sezione. La Nona Sezione, composta da quattro giudici, sarà ampliata con l’aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Decima Sezione.
Il quinto giudice della Seconda, della Terza, e della Nona Sezione ampliate è il giudice con più anzianità secondo l’ordine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di procedura, diverso dal presidente di sezione, proveniente dalla sezione incaricata del medesimo settore specialistico che segue numericamente la Seconda, la Terza e la Nona Sezione.
Il Tribunale conferma la sua decisione del 4 ottobre 2019, secondo la quale la Prima, Quarta, Settima e Ottava Sezione sono incaricate delle cause proposte ai sensi dell’articolo 270 TFUE e, eventualmente, dell’articolo 50 bis del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, mentre la Seconda, Terza, Quinta, Sesta, Nona e Decima Sezione sono incaricate delle cause in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura.
Esso conferma parimenti quanto segue:
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che il presidente e il vicepresidente non sono assegnati in via permanente a una sezione. |
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— |
in occasione di ogni anno giudiziario, il vicepresidente entra a far parte di ciascuna delle dieci sezioni che si riuniscono con cinque giudici, in ragione di una causa per sezione secondo l’ordine seguente:
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Quando la sezione della quale il vicepresidente è chiamato a far parte è composta:
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— |
da cinque giudici, il collegio ampliato si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito nonché di uno degli altri giudici della sezione interessata, individuato in base all’ordine inverso stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura; |
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— |
da quattro giudici, il collegio ampliato si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito e del quarto giudice della sezione interessata. |
(2) GU 2020, C 68, pag. 2, GU 2020, C 114, pag. 2, GU 2020, C 371, pag. 2, GU 2021, C 110, pag. 2, GU 2021, C 297, pag. 2, GU 2021, C 368, pag. 2, GU 2021, C 412, pag. 2 e GU 2021, C 431, pag 2.
(4) GU 2020, C 68, pag. 2, GU 2020, C 114, pag. 2, GU 2020, C 371, pag. 2, GU 2021, C 110, pag. 2, GU 2021, C 297, pag. 2, GU 2021, C 368, pag. 2, GU 2021, C 412, pag. 2 e GU 2021, C 431, pag 2.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP / Übernahmekommission
(Causa C-546/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Diritto delle società - Offerte pubbliche d’acquisto - Direttiva 2004/25/CE - Articolo 5 - Offerta obbligatoria - Articolo 4 - Autorità di vigilanza - Decisione definitiva che accerta una violazione dell’obbligo di presentare un’offerta pubblica di acquisto - Efficacia vincolante di tale decisione nell’ambito di un successivo procedimento sanzionatorio amministrativo avviato dalla medesima autorità - Principio di effettività del diritto dell’Unione - Principi generali del diritto dell’Unione - Diritti della difesa - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 47 e 48 - Diritto al silenzio - Presunzione d’innocenza - Accesso a un giudice indipendente e imparziale)
(2021/C 462/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP
Amministrazione resistente: Übernahmekommission
Dispositivo
Gli articoli 4 e 17 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, come modificata dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, letti alla luce dei diritti della difesa garantiti dal diritto dell’Unione, in particolare del diritto di essere ascoltato, nonché degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi di uno Stato membro, in forza della quale una decisione che accerta un’infrazione alla succitata direttiva, una volta la decisione divenuta definitiva, ha efficacia vincolante in un successivo procedimento diretto all’inflizione di una sanzione amministrativa a carattere penale per violazione delle disposizioni di detta direttiva, in quanto le parti interessate da tale procedimento non abbiano potuto, nel corso del precedente procedimento di accertamento dell’infrazione in parola, esercitare pienamente i diritti della difesa, in particolare il diritto di essere ascoltato, né far valere il diritto al silenzio né beneficiare della presunzione di innocenza con riguardo agli elementi di fatto destinati a essere successivamente utilizzati a sostegno dell’accusa, o non possano beneficiare del diritto a un ricorso effettivo avverso una siffatta decisione dinanzi a un giudice competente a dirimere questioni tanto di fatto quanto di diritto.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, GM / Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)
(Causa C-605/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante in uno Stato membro - Obbligo di trasparenza - Notifica delle «partecipazioni rilevanti» acquisite nel capitale di società da «persone che agiscono di concerto» - Direttiva 2004/109/CE - Articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma - Nozione di «obblighi più severi» - Direttiva 2004/25/CE - «Vigilanza» da parte di un’autorità designata in conformità all’articolo 4 di tale direttiva)
(2021/C 462/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, GM
Convenuta: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta i possessori di azioni, o le persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10 e 13 della direttiva 2004/109, come modificata dalla direttiva 2013/50, a obblighi in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti più severi, ai sensi del succitato quarto comma, di quelli previsti dalla direttiva 2004/109, come modificata dalla direttiva 2013/50, e che derivano da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento, segnatamente, alle offerte pubbliche di acquisto, senza tuttavia conferire il potere di assicurare l’osservanza di siffatti obblighi a un’autorità di tale Stato membro, designata in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/7 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 9 — Repubblica ceca) — XR / Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
(Causa C-107/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Nozioni di «orario di lavoro» e «periodo di riposo» - Periodo di pausa durante il quale il dipendente deve tenersi pronto a partire per un intervento entro due minuti - Primato del diritto dell’Unione)
(2021/C 462/05)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Obvodní soud pro Prahu 9
Parti nel procedimento principale
Attore: XR
Convenuta: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che la pausa concessa a un lavoratore durante il suo orario di lavoro giornaliero, durante la quale egli, se necessario, deve essere pronto a partire per un intervento entro due minuti, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, quando da una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante la pausa di cui trattasi sono di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, per quest’ultimo, di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare tale tempo ai propri interessi. |
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2) |
Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale, che statuisce dopo l’annullamento della sua decisione da parte di un giudice superiore, sia vincolato, ai sensi del diritto processuale nazionale, dalle valutazioni in diritto di detto giudice superiore, quando tali valutazioni non sono compatibili con il diritto dell’Unione. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/SE
(Causa C-768/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 2, lettera j), terzo trattino - Nozione di «familiare» - Adulto che chiede protezione internazionale sulla base del suo legame familiare con un minore che ha già ottenuto la protezione sussidiaria - Data rilevante per valutare la qualità di «minore»)
(2021/C 462/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland
Convenuto: SE
con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, qualora un richiedente asilo, che è entrato nel territorio dello Stato membro ospitante nel quale si trova il figlio minorenne non coniugato, intenda trarre dallo status di protezione sussidiaria ottenuto da tale minore il diritto di asilo ai sensi della legislazione di tale Stato membro che concede un simile diritto alle persone di cui all’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, la data rilevante per valutare se il beneficiario di tale protezione sia un «minore», ai sensi della disposizione in questione, al fine di statuire sulla domanda di protezione internazionale presentata da tale richiedente asilo, è la data in cui quest’ultimo ha depositato, se del caso informalmente, la propria domanda di asilo. |
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2) |
L’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, della medesima e con l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «familiare» non richiede una ripresa effettiva della vita familiare tra il genitore del beneficiario di protezione internazionale e il figlio. |
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3) |
L’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che i diritti che i familiari di un beneficiario di protezione sussidiaria traggono dallo status di protezione sussidiaria ottenuto dal loro figlio, in particolare i benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della stessa, perdurano dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di tale beneficiario, per il periodo di validità del permesso di soggiorno concesso loro conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, di tale direttiva. |
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15.11.2021 |
IT |
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C 462/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB
(Causa C-783/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche - Carattere uniforme ed esaustivo - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) - Articolo 103, paragrafo 2, lettera b) - Evocazione - Denominazione di origine protetta (DOP) «Champagne» - Servizi - Comparabilità dei prodotti - Uso della denominazione commerciale «Champanillo»)
(2021/C 462/07)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Resistente: GB
Dispositivo
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1) |
L’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che protegge le denominazioni di origine protetta (DOP) da condotte relative sia ai prodotti che ai servizi. |
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2) |
L’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno contestato siano identici o simili e, dall’altro, si configura quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L’esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall’incorporazione parziale della denominazione protetta, dall’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione. |
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3) |
L’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione non è subordinata all’accertamento dell’esistenza di un atto di concorrenza sleale, dal momento che tale disposizione istituisce una protezione specifica e propria che si applica indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale in materia di concorrenza sleale. |
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15.11.2021 |
IT |
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C 462/10 |
Sentenza della Corte (Quinta. Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — G. Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
(Causa C-855/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 69 - Esigibilità dell’IVA - Acquisto intracomunitario di carburanti - Obbligo di pagamento anticipato dell’IVA - Articolo 206 - Nozione di «acconti provvisori» - Articolo 273 - Esatta riscossione dell’IVA e lotta contro l’evasione - Margine di manovra per gli Stati membri)
(2021/C 462/08)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: G. Sp. z o.o.
Convenuto: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dispositivo
Gli articoli 69, 206 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale che impone un obbligo di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sull’acquisto intracomunitario di carburanti prima che tale imposta diventi esigibile, ai sensi dello stesso articolo 69.
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15.11.2021 |
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C 462/10 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Procedimento penale a carico di FO
(Causa C-906/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trasporti su strada - Armonizzazione di talune disposizioni della normativa sociale - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Articolo 3, lettera a) - Mancata applicazione del regolamento ai trasporti su strada effettuati da veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri - Veicolo destinato a utilizzo misto - Articolo 19, paragrafo 2 - Sanzione extraterritoriale - Violazione constatata sul territorio di uno Stato membro commessa sul territorio di un altro Stato membro - Principio di legalità dei reati e delle pene - Regolamento (CEE) n. 3821/85 - Tachigrafo nel settore dei trasporti su strada - Articolo 15, paragrafo 2 - Obbligo di inserimento della carta del conducente - Articolo 15, paragrafo 7 - Obbligo di presentare su richiesta degli addetti ai controlli la carta del conducente - Mancato inserimento della carta del conducente nel tachigrafo nei 28 giorni precedenti il giorno del controllo)
(2021/C 462/09)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parte nel procedimento penale principale
FO
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che un conducente che effettua trasporti su strada rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento è tenuto ad esibire, su richiesta degli addetti ai controlli, la carta del conducente, i fogli di registrazione e tutte le informazioni relative al periodo costituito dal giorno del controllo e dai 28 giorni precedenti, ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento n. 561/2006, anche nel caso in cui, durante tale periodo, il conducente abbia parimenti, con lo stesso veicolo, trasportato passeggeri nell’ambito di un servizio regolare di linea, il cui percorso non superi i 50 chilometri. |
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2) |
L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un’impresa di trasporto per un’infrazione al regolamento n. 3821/85, come modificato dal regolamento n. 561/2006, commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione. |
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15.11.2021 |
IT |
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C 462/11 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — UAB «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras»
(Causa C-927/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 58, paragrafi 3 e 4 - Articolo 60, paragrafi 3 e 4 - Allegato XII - Svolgimento delle procedure di aggiudicazione - Scelta dei partecipanti - Criteri di selezione - Mezzi di prova - Capacità economica e finanziaria degli operatori economici - Possibilità per il capofila di un’associazione temporanea di imprese di avvalersi degli introiti ricavati da un appalto pubblico precedente rientrante nello stesso settore dell’appalto di cui al procedimento principale, anche quando questi non esercitava esso stesso l’attività rientrante nel settore oggetto dell’appalto di cui al procedimento principale - Capacità tecniche e professionali degli operatori economici - Carattere esaustivo dei mezzi di prova ammessi dalla direttiva - Articolo 57, paragrafo 4, lettera h), nonché paragrafi 6 e 7 - Aggiudicazione di appalti pubblici di servizi - Motivi di esclusione facoltativi dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto - Iscrizione in un elenco di operatori economici esclusi dalle procedure di aggiudicazione di appalti - Solidarietà tra i membri di un’associazione temporanea di imprese - Carattere personale della sanzione - Articolo 21 - Tutela della riservatezza delle informazioni trasmesse all’amministrazione aggiudicatrice da un operatore economico - Direttiva (UE) 2016/943 - Articolo 9 - Riservatezza - Tutela dei segreti commerciali - Applicabilità alle procedure di aggiudicazione di appalti - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1 - Diritto a un ricorso effettivo)
(2021/C 462/10)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: UAB «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras»
con l’intervento di:«Ecoservice Klaipėda» UAB, «Klaipėdos autobusų parkas» UAB, «Parsekas» UAB, «Klaipėdos transportas» UAB
Dispositivo
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1) |
L’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, per gli operatori economici, di dimostrare di realizzare un determinato fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto pubblico di cui trattasi costituisce un criterio di selezione relativo alla capacità economica e finanziaria di tali operatori, ai sensi del paragrafo 3 di tale disposizione. |
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2) |
Il combinato disposto dell’articolo 58, paragrafo 3, e dell’articolo 60, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice ha preteso che gli operatori economici abbiano realizzato un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto pubblico di cui trattasi, un operatore economico può avvalersi, al fine di fornire la prova della sua capacità economica e finanziaria, degli introiti ricavati da un raggruppamento temporaneo di imprese del quale ha fatto parte, soltanto se ha effettivamente contribuito, nell’ambito di un determinato appalto pubblico, alla realizzazione di un’attività di tale raggruppamento analoga a quella oggetto dell’appalto pubblico per il quale detto operatore intende dimostrare la propria capacità economica e finanziaria. |
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3) |
L’articolo 58, paragrafo 4, nonché gli articoli 42 e 70 della direttiva 2014/24 devono essere interpretati nel senso che possono applicarsi contemporaneamente a una prescrizione tecnica contenuta in un bando di gara. |
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4) |
L’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, l’articolo 1, paragrafi 3 e 5, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che la decisione di un’amministrazione aggiudicatrice che rifiuta di comunicare a un operatore economico le informazioni considerate riservate contenute nel fascicolo di candidatura o nell’offerta di un altro operatore economico costituisce un atto che può formare oggetto di ricorso e che, qualora lo Stato membro nel cui territorio si svolge la procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi abbia previsto che chiunque intenda contestare una decisione adottata dall’amministrazione aggiudicatrice è tenuto a proporre un ricorso amministrativo prima di adire un giudice, tale Stato membro può altresì prevedere che un ricorso giurisdizionale avverso tale decisione che rifiuta l’accesso debba essere preceduto da un siffatto ricorso amministrativo preliminare. |
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5) |
L’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, nonché l’articolo 21 della direttiva 2014/24, letto alla luce del principio generale di diritto dell’Unione di buona amministrazione, devono essere interpretati nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice, alla quale un operatore economico abbia presentato una richiesta di comunicazione delle informazioni considerate riservate contenute nell’offerta di un concorrente al quale è stato aggiudicato l’appalto, non è tenuta a comunicare tali informazioni qualora la loro trasmissione comporti una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla tutela delle informazioni riservate, e questo anche nel caso in cui la richiesta dell’operatore economico sia presentata nell’ambito di un ricorso di tale medesimo operatore vertente sulla legittimità della valutazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dell’offerta del concorrente. Qualora rifiuti di trasmettere tali informazioni o qualora, opponendo un siffatto rifiuto, respinga il ricorso amministrativo presentato da un operatore economico in merito alla legittimità della valutazione dell’offerta del concorrente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a effettuare un bilanciamento tra il diritto del richiedente a una buona amministrazione e il diritto del concorrente alla tutela delle sue informazioni riservate in modo che la sua decisione di rifiuto o la sua decisione di rigetto siano motivate e il diritto ad un ricorso efficace di cui beneficia un offerente escluso non venga privato di effetto utile. |
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6) |
L’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, nonché l’articolo 21 della direttiva 2014/24, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale competente chiamato a pronunciarsi su un ricorso avverso la decisione di un’amministrazione aggiudicatrice che rifiuta di comunicare a un operatore economico informazioni considerate riservate contenute nella documentazione trasmessa dal concorrente al quale l’appalto è stato aggiudicato, o su un ricorso avverso la decisione di un’amministrazione aggiudicatrice che ha respinto il ricorso amministrativo proposto avverso siffatta decisione di rifiuto, è tenuto a effettuare un bilanciamento tra il diritto del richiedente di beneficiare di un ricorso effettivo e il diritto del suo concorrente alla tutela delle sue informazioni riservate e dei suoi segreti commerciali. A tal fine, detto giudice, che deve necessariamente disporre delle informazioni richieste, comprese le informazioni riservate e i segreti commerciali, per essere in grado di pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla comunicabilità di dette informazioni, deve procedere a un esame di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Esso deve inoltre poter annullare la decisione di rifiuto o la decisione recante rigetto del ricorso amministrativo se queste ultime sono illegittime e, se del caso, rinviare la causa dinanzi all’amministrazione aggiudicatrice, o adottare esso stesso una nuova decisione qualora il suo diritto nazionale lo autorizzi a farlo. |
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7) |
L’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia tra un operatore economico escluso dall’aggiudicazione di un appalto e un’amministrazione aggiudicatrice, può discostarsi dalla valutazione effettuata da quest’ultima sulla liceità del comportamento dell’operatore economico al quale l’appalto è stato aggiudicato e, pertanto, trarne tutte le conseguenze necessarie nella sua decisione. Per contro, conformemente al principio di equivalenza, tale giudice può rilevare d’ufficio il motivo vertente sull’errore di valutazione commesso dall’amministrazione aggiudicatrice soltanto se il diritto nazionale lo consente. |
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8) |
L’articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafi 4 e 6, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, qualora un operatore economico, membro di un raggruppamento di operatori economici, si sia reso colpevole di false dichiarazioni fornendo le informazioni richieste per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione del raggruppamento o della soddisfazione da parte di quest’ultimo dei criteri di selezione, senza che i suoi partner abbiano avuto conoscenza di tale falsa dichiarazione, è possibile pronunciare un provvedimento di esclusione da qualsiasi procedura di aggiudicazione di appalti pubblici nei confronti di tutti i membri di tale raggruppamento. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/13 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Vodafone GmbH
(Causa C-5/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Comunicazioni elettroniche - Regolamento (UE) 2015/2120 - Articolo 3 - Accesso a un’Internet aperta - Articolo 3, paragrafo 1 - Diritti degli utenti finali - Articolo 3, paragrafo 2 - Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali - Articolo 3, paragrafo 3 - Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico - Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico - Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a «tariffa zero» - Limitazione della condivisione della connessione)
(2021/C 462/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V
Resistente: Vodafone GmbH
Con l’intervento di: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Dispositivo
L’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che una limitazione della condivisione della connessione, conseguente all’attivazione di un’opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero», è incompatibile con gli obblighi derivanti dal paragrafo 3 di tale articolo.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/14 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — XY
(Causa C-18/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione - Politica d’asilo - Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 40 - Domanda reiterata - Elementi o risultanze nuovi - Nozione - Circostanze già esistenti prima della chiusura definitiva di un procedimento avente ad oggetto una precedente domanda di protezione internazionale - Principio dell’autorità di cosa giudicata - Colpa del richiedente)
(2021/C 462/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: XY
con l’intervento di: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Dispositivo
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1) |
L’articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «elementi o [di] risultanze nuovi» che «sono emersi o sono stati addotti dal richiedente», ai sensi di tale disposizione, comprende gli elementi o le risultanze sopravvenuti dopo la conclusione definitiva del procedimento che ha avuto ad oggetto la precedente domanda di protezione internazionale nonché gli elementi o le risultanze che già esistevano prima della conclusione di tale procedimento, ma che non sono stati invocati dal richiedente. |
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2) |
L’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che l’esame nel merito di una domanda reiterata di protezione internazionale può essere condotto nell’ambito della riapertura del procedimento che ha avuto ad oggetto la prima domanda, purché le norme applicabili a tale riapertura siano conformi al capo II della direttiva 2013/32 e la presentazione di tale domanda non sia subordinata al rispetto di termini di decadenza. |
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3) |
L’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso non consente a uno Stato membro che non ha adottato specifici atti di trasposizione di tale disposizione, di rifiutare, in applicazione delle norme generali di procedura amministrativa nazionale, di esaminare il merito di una domanda reiterata, qualora gli elementi o le risultanze nuovi invocati a sostegno di tale domanda esistessero all’epoca del procedimento che ha avuto ad oggetto la domanda precedente e non siano stati presentati nell’ambito di tale procedimento a motivo di una colpa imputabile al richiedente. |
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15.11.2021 |
IT |
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C 462/14 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 — Commissione europea / Regno di Svezia
(Causa C-22/20) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Articoli 4, 5, 10 e 15 - Trattamento delle acque reflue urbane - Trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati di determinate dimensioni - Trattamento più spinto degli scarichi in aree sensibili - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Verifica dei dati comunicati dagli Stati membri - Obbligo di leale cooperazione)
(2021/C 462/13)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrent: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, C. Hermes, K. Simonsson e E. Ljung Rasmussen, agenti)
Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: O. Simonsson, R. Shahsavan Eriksson, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, H. Shev e H. Eklinder, agenti)
Dispositivo
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1) |
Il Regno di Svezia, non avendo garantito che le acque reflue degli agglomerati di Lycksele, Malå e Pajala fossero soggette, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, in combinato disposto con l’articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, e non avendo fornito alla Commissione europea, durante il procedimento precontenzioso, le informazioni necessarie per consentirle di valutare se gli impianti di trattamento degli agglomerati di Habo e Töreboda soddisfacessero i requisiti della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
La Commissione europea e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg — Germania) — UK / Volkswagen Bank GmbH (C-33/20), RT, SV, BC / Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank, succursale di Volkswagen Bank GmbH (C-155/20), JL, DT / BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH (C-187/20)
(Cause riunite C-33/20, C-155/20 e C-187/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Credito ai consumatori - Articolo 10, paragrafo 2 - Indicazioni da inserire obbligatoriamente nel contratto - Obbligo di indicare il tipo di credito, la durata del contratto di credito, il tasso d’interesse di mora e il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito - Modifica del tasso d’interesse di mora in funzione della variazione del tasso d’interesse di base determinato dalla banca centrale di uno Stato membro - Indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato del mutuo - Obbligo di precisare il metodo di calcolo della modifica del tasso d’interesse di mora e dell’indennizzo - Insussistenza dell’obbligo di indicare le possibilità di scioglimento del contratto di credito previste dalla normativa nazionale, ma non dalla direttiva 2008/48 - Articolo 14, paragrafo 1 - Diritto di recesso esercitato dal consumatore fondato sulla mancanza di un’indicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 - Esercizio fuori termine - Divieto, per il creditore, di opporre un’eccezione di decadenza o di abuso di diritto)
(2021/C 462/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Ravensburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: UK (C-33/20), RT, SV, BC (C-155/20), JL, DT (C-187/20)
Convenuti: Volkswagen Bank GmbH (C-33/20), Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank, succursale della Volkswagen Bank GmbH (C-155/20), BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH (C-187/20)
Dispositivo
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1) |
L’articolo 10, paragrafo 2, lettere a), c) ed e) della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito deve indicare in modo chiaro e conciso che si tratta, nel caso in cui ricorra tale ipotesi, di un «contratto di credito collegato» ai sensi dell’articolo 3, lettera n), di detta direttiva, e che tale contratto è concluso per una durata determinata. |
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2) |
L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che un «contratto di credito collegato», ai sensi dell’articolo 3, lettera n), di tale direttiva, che serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di un bene e che prevede che l’importo del credito sia versato al venditore di tale bene, indichi che il consumatore è liberato dal proprio obbligo di pagare il prezzo di vendita fino a concorrenza dell’importo versato e che il venditore, sempreché il prezzo di vendita sia stato pagato integralmente, deve consegnargli il bene acquistato. |
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3) |
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito deve indicare, sotto forma di percentuale concreta, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione di tale contratto e deve descrivere in modo concreto il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora. Nel caso in cui le parti del contratto di credito in questione abbiano convenuto che il tasso d’interesse di mora sia modificato in funzione della variazione del tasso d’interesse di base determinato dalla banca centrale di uno Stato membro e pubblicato in una gazzetta ufficiale facilmente consultabile, un rinvio, operato in tale contratto, a detto tasso d’interesse di base è sufficiente, a condizione che il metodo di calcolo del tasso d’interesse di mora in funzione del tasso d’interesse di base sia illustrato in detto contratto. A tal riguardo, devono essere soddisfatte due condizioni. In primo luogo, l’illustrazione di tale metodo di calcolo deve essere facilmente comprensibile per un consumatore medio che non disponga di conoscenze specialistiche nel settore finanziario e deve consentirgli di calcolare il tasso d’interesse di mora sulla base delle informazioni fornite nel medesimo contratto. In secondo luogo, la frequenza della modifica di detto tasso d’interesse di base, che è determinata dalle disposizioni nazionali, deve parimenti essere illustrata nel contratto di credito in questione. |
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4) |
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito, ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato del mutuo, deve indicare le modalità di calcolo di detto indennizzo in modo concreto e facilmente comprensibile per un consumatore medio, in maniera tale che quest’ultimo possa determinare l’importo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato sulla base delle informazioni fornite in detto contratto. |
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5) |
L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che nel contratto di credito vengano menzionate tutte le situazioni in cui un diritto di scioglimento del contratto di credito viene riconosciuto alle parti non da detta direttiva, bensì unicamente dalla normativa nazionale. |
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6) |
L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il creditore eccepisca la decadenza dal diritto in occasione dell’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso conformemente a detta disposizione, ove una delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse l’esistenza del proprio diritto di recesso senza essere responsabile di tale ignoranza. |
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7) |
La direttiva 2008/48 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che il creditore possa validamente ritenere che il consumatore abbia abusato del suo diritto di recesso, previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, ove una delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse l’esistenza del proprio diritto di recesso. |
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8) |
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che nel contratto di credito devono essere menzionate le informazioni essenziali riguardanti tutti i meccanismi extragiudiziali di reclamo o di ricorso a disposizione del consumatore e, se del caso, il costo di ciascuno di essi, il fatto che il reclamo o il ricorso debba essere presentato per posta o per via elettronica, l’indirizzo fisico o di posta elettronica al quale tale reclamo o tale ricorso deve essere inviato e gli altri requisiti di forma ai quali tale reclamo o tale ricorso è soggetto. Per quanto riguarda dette informazioni, un mero rinvio, operato nel contratto di credito, a un regolamento di procedura consultabile su Internet o a un altro atto o documento vertente sulle modalità dei meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso non è sufficiente. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/17 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Telekom Deutschland GmbH / Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dalla Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
(Causa C-34/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Comunicazioni elettroniche - Regolamento (UE) 2015/2120 - Articolo 3 - Accesso a un’Internet aperta - Articolo 3, paragrafo 1 - Diritti degli utenti finali - Articolo 3, paragrafo 2 - Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali - Articolo 3, paragrafo 3 - Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico - Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico - Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a «tariffa zero» - Limitazione della larghezza di banda)
(2021/C 462/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Köln
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Telekom Deutschland GmbH
Resistente: Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dalla Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Dispositivo
L’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che una limitazione della larghezza di banda conseguente all’attivazione di un’opzione tariffaria cosiddetta a «tariffa zero», applicata allo streaming video, indipendentemente dal fatto che esso sia fornito da operatori partner o da altri fornitori di contenuti, è incompatibile con gli obblighi derivanti dal paragrafo 3 di tale articolo.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/18 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura della Repubblica di Trento — Italia) — Procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di un ordine europeo di indagine riguardante XK
(Causa C-66/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione nazionale» - Criteri - Procura della Repubblica di Trento (Italia) - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)
(2021/C 462/16)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Procura della Repubblica di Trento
Parti nel procedimento principale
XK
con l’intervento di: Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura della Repubblica di Trento (Italia), con decisione del 15 gennaio 2020, è irricevibile.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/18 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — XY / Hauptzollamt B
(Causa C-100/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) - Sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici e di elettricità a favore delle imprese a forte consumo di energia - Riduzione facoltativa - Modalità di rimborso delle imposte riscosse in violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate sulla base di una facoltà concessa agli Stati membri in tale direttiva - Pagamento degli interessi - Principio della parità di trattamento)
(2021/C 462/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: XY
Resistente: Hauptzollamt B
Dispositivo
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso esige che, in caso di rimborso dell’importo dell’imposta sull’elettricità indebitamente riscosso, a causa dell’errata applicazione di una disposizione nazionale, adottata sulla base di una facoltà concessa agli Stati membri dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, si applichino interessi su tale importo.
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15.11.2021 |
IT |
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C 462/19 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 settembre 2021 — Commissione europea / Repubblica portoghese
(Causa C-169/20) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 110 TFUE - Imposizioni interne - Imposizioni discriminatorie - Divieto - Veicoli usati importati dagli altri Stati membri - Componente della tassa di immatricolazione calcolata in base alle emissioni di anidride carbonica - Omessa considerazione del deprezzamento del veicolo)
(2021/C 462/18)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. França e C. Perrin, successivamente G. Braga da Cruz e C. Perrin, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, N. Vitorino, A. Pimenta, P. Barros da Costa e S. Jaulino, agenti)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica portoghese, escludendo il deprezzamento della componente ambientale dal calcolo del valore applicabile ai veicoli usati messi in circolazione nel territorio portoghese e acquistati in un altro Stato membro, ai fini del calcolo della tassa sui veicoli, conformemente al Código do imposto sobre veículos (codice dell’imposta sui veicoli), come modificato dalla lei 71/2018 (legge n. 71/2018), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 110 TFUE. |
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2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
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15.11.2021 |
IT |
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C 462/19 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-180/20) (1)
(Ricorso di annullamento - Decisioni (UE) 2020/245 e 2020/246 - Posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra - Accordo contenente alcune disposizioni riconducibili alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Adozione dei regolamenti interni del Consiglio di partenariato, del comitato di partenariato, dei sottocomitati e di altri organi - Adozione di due decisioni distinte - Scelta della base giuridica - Articolo 37 TUE - Articolo 218, paragrafo 9, TFUE - Regola di voto)
(2021/C 462/19)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer e T. Ramopoulos, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da P. Mahnič, M. Balta e M. Bishop, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: K. Najmanová, M. Švarc, J. Vláčil e M. Smolek, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: T. Stehelin, J.–L. Carré e A.–L. Desjonquères, agenti)
Dispositivo
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1) |
La decisione (UE) 2020/245 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo ad eccezione del titolo II dello stesso, nonché la decisione (UE) 2020/246 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione del titolo II di tale accordo, sono annullate. |
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2) |
Gli effetti delle decisioni 2020/245 e 2020/246 sono mantenuti. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
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4) |
La Repubblica francese e la Repubblica ceca sopporteranno le proprie spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/20 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — DM, LR / Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) — Alpes-Provence
(Causa C-337/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Servizi di pagamento nel mercato interno - Direttiva 2007/64/CE - Articoli 58 e 60 - Utente di servizi di pagamento - Notifica delle operazioni di pagamento non autorizzate - Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per tali medesime operazioni - Azione di responsabilità fatta valere dal fideiussore di un utente di servizi di pagamento)
(2021/C 462/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: DM, LR
Resistente: Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) — Alpes-Provence
Dispositivo
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1) |
L’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi sulla base di un regime di responsabilità diverso da quello previsto da dette disposizioni qualora tale utente sia venuto meno al suo obbligo di notifica previsto al suddetto articolo 58. |
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2) |
L’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il fideiussore di un utente di servizi di pagamento invochi, a causa dell’inadempimento del prestatore di servizi di pagamento ai suoi obblighi connessi a un’operazione non autorizzata, la responsabilità civile di tale prestatore, beneficiario della fideiussione, per contestare l’importo del debito garantito, conformemente a un regime di responsabilità contrattuale di diritto comune. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/21 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale — Italia) — O.D. e a. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
(Causa C-350/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/98/UE - Diritti per i lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico - Articolo 12 - Diritto alla parità di trattamento - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Coordinamento dei sistemi previdenziali - Articolo 3 - Prestazioni di maternità e di paternità - Prestazioni familiari - Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità)
(2021/C 462/21)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte costituzionale
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A.
Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
con l’intervento di: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dispositivo
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/22 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peek & Cloppenburg KG, legalmente rappresentata dalla Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär BV / Peek & Cloppenburg KG, legalmente rappresentata dalla Van Graaf Management GmbH
(Causa C-371/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali - Pratiche commerciali ingannevoli - Punto 11, prima frase, dell’allegato I - Azioni pubblicitarie - Impiego di un contenuto redazionale nei media per promuovere un prodotto - Promozione il cui costo è sostenuto dal professionista stesso - Nozione di «costi sostenuti» - Promozione della vendita dei prodotti dell’inserzionista e della società editrice di media - «Advertorial ovvero pubblicità redazionale»)
(2021/C 462/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, legalmente rappresentata dalla Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär BV
Convenuta: Peek & Cloppenburg KG, legalmente rappresentata dalla Van Graaf Management GmbH
Dispositivo
Il punto 11, prima frase, dell’allegato I alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che i costi per la promozione di un prodotto tramite la pubblicazione di un contenuto redazionale sono «sostenuti» da un professionista, ai sensi di tale disposizione, quando per tale pubblicazione detto professionista fornisce una contropartita avente valore patrimoniale, vuoi sotto forma di versamento di una somma di denaro vuoi in qualsiasi altra forma, qualora sussista un collegamento certo tra i costi in tal modo sostenuti da detto professionista e tale pubblicazione. È quanto accade, in particolare, nel caso della messa a disposizione gratuita da parte del medesimo professionista di immagini protette da diritti di utilizzo, sulle quali sono visibili i locali commerciali e taluni prodotti dallo stesso commercializzati.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/22 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — B / Udlændingenævnet
(Causa-C-379/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articolo 13 - Clausola di standstill - Nuova restrizione - Ricongiungimento familiare di figli minori di lavoratori turchi - Condizione dell’età - Requisito dell’esistenza di ragioni specifiche per beneficiare del ricongiungimento familiare - Motivo imperativo d’interesse generale - Integrazione riuscita - Proporzionalità)
(2021/C 462/23)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: B
Convenuto: Udlændingenævnet
Dispositivo
L’articolo 13 della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato nel senso che una misura nazionale che riduca da 18 a 15 anni l’età limite affinché il figlio di un lavoratore turco legalmente residente nel territorio dello Stato membro ospitante possa presentare una domanda di ricongiungimento familiare costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una siffatta restrizione può tuttavia essere giustificata dall’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita dei cittadini di paesi terzi interessati, purché le sue modalità di attuazione non vadano oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/23 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons — Belgio) — TP / Institut des Experts en Automobiles
(Causa C-502/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Direttiva 2005/36/CE - Articolo 5, paragrafo 2 - Perito automobilistico stabilito in uno Stato membro che si sposta nel territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione - Rifiuto dell’organismo professionale dello Stato membro ospitante, nel quale era precedentemente stabilito, di iscriverlo nel registro delle prestazioni temporanee e occasionali - Nozione di «prestazione temporanea e occasionale»)
(2021/C 462/24)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Mons
Parti nel procedimento principale
Appellante, resistente originario: TP
Appellato, ricorrente originario: Institut des Experts en Automobiles
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa dello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, che, come interpretata dalle autorità competenti di quest’ultimo, non consente a un professionista stabilito in un altro Stato membro di esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione nel territorio dello Stato membro ospitante, per il fatto che detto professionista era stabilito in tale Stato membro in passato, che le prestazioni che fornisce presentano un certo carattere ricorrente o che egli si è dotato di un’infrastruttura, come un ufficio, in detto Stato membro.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/24 |
Impugnazione proposta l’8 febbraio 2021 dalla Likvidacijska masa iza Mesoprodukt d.o.o. e Gojko Čuljak avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2021, causa T-603/20, Likvidacijska masa iza Mesoprodukt d.o.o. e Gojko Čuljak / Commissione europea
(Causa C-171/21P)
(2021/C 462/25)
Lingua processuale: il croato
Parti
Ricorrenti: Likvidacijska masa iza Mesoprodukt d.o.o. e Gojko Čuljak (rappresentante: I. Žalac, odvjetnik)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 1o settembre 2021, la Corte (Nona Sezione) ha dichiarato che l'impugnazione era respinta in quanto manifestamente infondata, che la domanda della Likvidacijska masa iza Mesoprodukt d.o.o. e del sig. Gojko Čuljak diretta a ottenere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio era respinta e che questi ultimi sopportavano le proprie spese.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/24 |
Impugnazione proposta il 31 marzo 2021 dalla 12seasons GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 gennaio 2021, causa T-329/19, 12seasons/EUIPO — Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN)
(Causa C-211/21 P)
(2021/C 462/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: 12seasons GmbH (rappresentante: M. Gail, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Société immobilière et mobilière de Montagny
Con ordinanza del 1o settembre 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la 12seasons GmbH a farsi carico delle proprie spese.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/24 |
Impugnazione proposta il 12 maggio 2021 dalla Graanhandel P. van Schelven BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2021, causa T-306/19, Graanhandel P. van Schelven/Commissione
(Causa C-309/21 P)
(2021/C 462/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Graanhandel P. van Schelven BV (rappresentante: C. Almeida, advocaat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
Con ordinanza del 28 settembre 2021, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato la Graanhandel P. van Schelven BV a farsi carico delle proprie spese.
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15.11.2021 |
IT |
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C 462/25 |
Impugnazione proposta il 14 giugno 2021 dalla Apologistics GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 21 aprile 2021, causa T-282/20, Apologistics GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-369/21 P)
(2021/C 462/28)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Apologistics GmbH (rappresentante: H. Hug, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Markus Kerckhoff
Con ordinanza del 22 settembre 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha deciso che la ricorrente dovrà sopportare le proprie spese.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/25 |
Impugnazione proposta l’8 luglio 2021 dalla repowermap.org avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 28 aprile 2021, causa T-872/16, repowermap.org / EUIPO e Repower
(Causa C-417/21 P)
(2021/C 462/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: repowermap.org (rappresentanti: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado, W. Sakulin, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Repower AG
Con ordinanza dell’8 settembre 2021, la Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha disposto che l’impugnazione non è ammissibile.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) il 30 luglio 2021 — La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network / Premier ministre, Ministère de la Culture
(Causa C-470/21)
(2021/C 462/30)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network
Resistenti: Premier ministre, Ministère de la Culture
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se i dati relativi all’identità civile corrispondenti a un indirizzo IP rientrino tra i dati di traffico o di ubicazione soggetti, in linea di principio, a un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’entità amministrativa indipendente con poteri vincolanti. |
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2. |
In caso di risposta affermativa alla prima questione e tenuto conto della bassa sensibilità dei dati relativi all’identità civile degli utenti, compresi i loro recapiti, si pone la questione di stabilire se la direttiva del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (1), letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta di tali dati relativi agli indirizzi IP degli utenti da parte di un’autorità amministrativa, senza un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’entità amministrativa indipendente con poteri vincolanti. |
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3. |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione e tenuto conto della bassa sensibilità dei dati relativi all’identità civile, del fatto che solo tali dati possono essere raccolti al solo scopo di prevenire violazioni di obblighi definiti in modo circostanziato, restrittivo e limitativo dal diritto nazionale, e del fatto che un controllo sistematico dell’accesso ai dati di ogni utente da parte di un giudice o di un’entità amministrativa terza con poteri vincolanti sarebbe tale da compromettere l’espletamento della missione di servizio pubblico affidata all’autorità amministrativa anch’essa indipendente che effettua tale raccolta, si pone la questione di stabilire se la direttiva osti allo svolgimento di tale controllo con modalità appropriate, come un controllo automatizzato, eventualmente sotto la supervisione di un servizio interno all’organismo, che offra garanzie di indipendenza e di imparzialità relativamente agli agenti incaricati di tale raccolta. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 30 agosto 2021 dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) — SIA Mikrotīkls/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-542/21)
(2021/C 462/31)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: SIA Mikrotīkls
Resistente in primo grado e resistente in cassazione: Valsts ieņēmumu dienests
Questione pregiudiziale
Se la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 (2) della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione n. 1001/2013 (3) della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che la sottovoce 8517 70 11 della nomenclatura combinata può comprendere antenne per router configurati per l’uso nelle reti locali (LAN) e/o nelle reti a banda larga (WAN).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2012, L 304, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU 2013, L 290, pag. 1).
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15.11.2021 |
IT |
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C 462/27 |
Ricorso proposto il 7 settembre 2021 — Commissione europea / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-551/21)
(2021/C 462/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, B. Hofstötter, T. Ramopoulos, A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare l’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1117 (1) del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026), nonché la designazione da parte del Consiglio, attraverso il suo presidente, dell’ambasciatore portoghese quale persona abilitata alla firma del protocollo, avvenuta il 29 giugno 2021; |
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— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo primo e principale motivo la Commissione sostiene che il Consiglio ha violato: a) i poteri di rappresentanza esterna della Commissione ai sensi dell’articolo 17 TUE, unitamente all’equilibrio interistituzionale e al principio di attribuzione istituzionale delle competenze di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE; b) il principio di unità della rappresentanza esterna, derivante dal principio di leale cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri. La Commissione rileva, innanzitutto, che il Consiglio ha commesso un errore di diritto, in violazione delle attribuzioni della Commissione, nell’adottare l’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio, come modificato, e nel designare attraverso il suo presidente, in base alla disposizione citata, l’ambasciatore portoghese quale persona abilitata a firmare, a nome dell’Unione (e persino da sola), il protocollo di attuazione con il Gabon, al posto della Commissione stessa. Inoltre, la Commissione afferma che in questo modo il Consiglio ha creato confusione nei partner esterni dell’Unione in merito a quale istituzione dell’Unione assicuri la rappresentanza esterna dell’Unione. Designando la Presidenza di turno del Consiglio, in persona dell’ambasciatore portoghese, infatti, il Consiglio ha generato dubbi sulla natura giuridica dei poteri dell’Unione, nei settori di sua competenza, di concludere accordi internazionali in maniera autonoma, quale soggetto di diritto internazionale avente piena ed effettiva personalità giuridica e non invece come rappresentante dei suoi Stati membri. In questo modo il Consiglio ha minato l’efficacia, la credibilità e la reputazione dell’Unione sul piano internazionale.
Con il suo secondo motivo la Commissione sostiene che il Consiglio ha violato: a) gli obblighi di motivazione e di pubblicazione previsti agli articoli 296 e 297 TFUE; b) il principio di leale cooperazione tra le istituzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE. La Commissione rileva, innanzitutto, che il Consiglio ha omesso di motivare la decisione di designare l’ambasciatore portoghese quale firmatario a nome dell’Unione e di rendere adeguatamente pubblica tale decisione, pubblicandola o notificandola alla Commissione. Inoltre, la Commissione afferma che il Consiglio ha omesso di consultarla in merito al suo intendimento di designare l’ambasciatore portoghese quale firmatario a nome dell’Unione.
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15.11.2021 |
IT |
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C 462/28 |
Impugnazione proposta l’8 settembre 2021 dal Global Silicones Council, dalla Wacker Chemie AG, dalla Momentive Performance Materials GmbH, dalla Shin-Etsu Silicones Europe BV, dalla Elkem Silicones France SAS avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 30 giugno 2021, causa T-226/18, Global Silicones Council e a. / Commissione
(Causa C-558/21 P)
(2021/C 462/33)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Global Silicones Council, Wacker Chemie AG, Momentive Performance Materials GmbH, Shin-Etsu Silicones Europe BV, Elkem Silicones France SAS (rappresentanti: A. Bartl, advokát, A. Kołtunowska, adwokat, R. Cana, avocat, E. Mullier, avocate)
Altre parti nel procedimento: American Chemistry Council, Inc. (ACC), Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-226/18; |
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— |
annullare l’atto impugnato (1); |
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in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, affinché statuisca sul ricorso di annullamento dei ricorrenti; e |
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condannare la controparte alle spese del presente grado di giudizio, unitamente a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono cinque motivi.
Primo motivo, vertente su errori di diritto e un’errata interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH (2), che inficiano la conclusione per cui la controparte non ha violato l’articolo 68, paragrafo 1, omettendo di dichiarare espressamente l’esistenza di un rischio inaccettabile.
Secondo motivo, vertente su errori di diritto commessi nel concludere che la controparte non è venuta meno al proprio obbligo di motivazione in merito alle ragioni per le quali i rischi associati alla presenza di D4 e D5 in prodotti eliminabili con acqua sarebbero stati inaccettabili. Il fatto che la controparte non abbia espresso in modo specifico le ragioni alla base di tale decisione costituisce una violazione dell’obbligo di motivazione e impedisce il sindacato giurisdizionale.
Terzo motivo, vertente su errori di diritto commessi nel concludere che l’incertezza nella valutazione di sostanze PBT e vPvB giustifica un approccio per cui qualsiasi emissione può costituire un indice di rischio. Equiparando qualsiasi emissione ad un rischio (o persino ad un rischio inaccettabile) ai fini della restrizione REACH, la controparte ha violato l’articolo 68, paragrafo 1, l’articolo 69 del regolamento REACH, nonché l’allegato XV nella parte in cui richiama l’allegato I dello stesso regolamento, ed ha violato la giurisprudenza consolidata dei giudici dell’UE, secondo la quale la valutazione scientifica dei rischi non può basarsi sul principio del rischio zero.
Quarto motivo, vertente su errori di diritto e un’errata interpretazione dell’allegato XIII REACH, che inficiano la statuizione per cui il fattore di bioconcentrazione («BCF») ha priorità sugli altri dati, e in particolare sul fattore di biomagnificazione («BMF») o sul fattore di magnificazione trofica («TMF»).
Quinto motivo, vertente su errori di diritto e un’errata interpretazione dell’allegato XIII REACH, che inficiano la statuizione per cui la controparte non era tenuta a prendere in considerazione la natura ibrida di D4 e D5 nel concludere che tali sostanze erano molto persistenti («vP») e molto bioaccumulabili («vB») ai sensi dell’allegato XIII REACH.
(1) Regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5») (GU 2018 L 6, pag. 45).
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006 L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3).
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/29 |
Impugnazione proposta l’8 settembre 2021 dal Global Silicones Council, dalla Dow Silicones UK Ltd, dalla Elkem Silicones France SAS, dalla Evonik Operations GmbH, dalla Momentive Performance Materials GmbH, dalla Shin-Etsu Silicones Europe BV, dalla Wacker Chemie AG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 30 giugno 2021, causa T-519/18, Global Silicones Council e a. / ECHA
(Causa C-559/21 P)
(2021/C 462/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Global Silicones Council, Dow Silicones UK Ltd, Elkem Silicones France SAS, Evonik Operations GmbH, Momentive Performance Materials GmbH, Shin-Etsu Silicones Europe BV, Wacker Chemie AG (rappresentanti: R. Cana, avocat, E. Mullier, avocate, Z. Romata, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: American Chemistry Council, Inc. (ACC), Agenzia europea per le sostanze chimiche, Repubblica federale di Germania, Commissione europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-519/18; |
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— |
annullare la decisione impugnata (1); |
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in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, affinché statuisca sul ricorso di annullamento dei ricorrenti; |
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— |
condannare la controparte alle spese del presente grado di giudizio, unitamente a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale e a quelle sostenute dagli intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.
Con il primo motivo d’impugnazione si deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha interpretato erroneamente l’allegato XIII del regolamento REACH (2), nonché il regolamento della Commissione n. 253/2011 (3) nello stabilire che i dati BCF hanno «priorità» o «maggior peso» rispetto agli altri dati per la valutazione delle proprietà B e vB e che la controparte non aveva commesso un manifesto errore di valutazione nel ritenere che i valori BCF avessero peso maggiore.
Con il secondo motivo d’impugnazione si deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha interpretato erroneamente l’allegato XIII del regolamento REACH stabilendo che la controparte non aveva commesso un manifesto errore omettendo di tenere conto della rilevanza della natura ibrida di D4, D5 e D6. Il Tribunale ha inoltre snaturato i motivi dedotti dai ricorrenti e gli elementi di prova prodotti in tale contesto, violando il diritto dei ricorrenti di essere ascoltati.
Con il terzo motivo d’impugnazione si deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha interpretato erroneamente l’allegato XIII del regolamento REACH stabilendo che la controparte non aveva commesso un manifesto errore omettendo di tenere conto di dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti. Il Tribunale ha inoltre snaturato i motivi dedotti dai ricorrenti e gli elementi di prova prodotti in tale contesto, violando il diritto dei ricorrenti di essere ascoltati.
Con il quarto motivo d’impugnazione si deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e ha snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso.
(1) Decisione dell’ECHA del 27 giugno 2018 che include l'ottametilciclotetrasilossano («D4»), il decametilciclopentasilossano («D5») e il dodecametilcicloesasilossano (D6) nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006 L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007 L 136, pag. 3).
(2) Regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5») (GU 2018 L 6, pag. 45).
(3) Regolamento (UE) n. 253/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XIII (GU 2011 L 69, pag. 7).
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/30 |
Impugnazione proposta il 17 settembre 2021 dalla Irish Wind Farmers' Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd, Greenoge Windfarm Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 luglio 2021, causa T-680/19, Irish Wind Farmers' Association e a./ Commissione
(Causa C-578/21 P)
(2021/C 462/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Irish Wind Farmers' Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd, Greenoge Windfarm Ltd (rappresentanti: M. Segura Catalán, abogada, e M. Clayton, avocate)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza impugnata; |
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— |
condannare la Commissione alle spese relative al procedimento di promo grado e al procedimento di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione si fonda su due motivi.
Con il primo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 108 del TFUE e l’articolo 4 del regolamento 2015/1589 (1), ritenendo che la valutazione della misura di aiuto controversa non richiedesse che la Commissione avviasse un procedimento d’indagine formale data l’assenza di difficoltà gravi per quanto riguarda la sua qualificazione come aiuto di Stato e la sua compatibilità con il mercato interno.
Il primo motivo è suddiviso in sei parti.
Prima parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto in relazione alla portata dell’obbligo della Commissione di esaminare i fatti e le questioni di diritto in ipotesi di aiuto illegale.
Seconda parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo un trattamento differenziato con riferimento alle informazioni fornite dagli Stati membri e dai denuncianti.
Terza parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel valutare la durata dell’esame preliminare.
Quarta parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello stabilire l’onere della prova a carico dei denuncianti.
Quinta parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché non ha tenuto in considerazione la rilevanza del sistema nel Regno Unito ai fini del caso di specie.
Sesta parte: il Tribunale ha tratto una conclusione erronea dalla natura tecnica del metodo per determinare il valore annuo netto degli impianti di produzione di energia elettrica da combustibili fossili.
Con il secondo motivo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia snaturato il significato chiaro degli elementi di prova forniti dalle ricorrenti.
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9).
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/31 |
Impugnazione proposta il 21 settembre 2021 da Ryanair DAC, Laudamotion GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 luglio 2021, causa T-866/19, Ryanair e Laudamotion / Commissione
(Causa C-581/21 P)
(2021/C 462/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Ryanair DAC, Laudamotion GmbH (rappresentanti: E. Vahida, avocat, S. Rating, abogado, e I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
annullare l’ordinanza impugnata; |
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— |
rinviare la causa al Tribunale; |
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— |
riservare le spese dei giudizi di primo grado e di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono due motivi di ricorso.
Il Tribunale avrebbe violato il diritto dell’Unione europea e avrebbe snaturato i fatti (1) ritenendo che la priorità del regolamento sulle bande orarie (1) sia rilevante per determinare se le norme di distribuzione del traffico (2) comportino misure di esecuzione, e (2) non tenendo conto del normale corso degli eventi nel determinare il carattere artificiale di una richiesta da parte delle ricorrenti di una misura di esecuzione del coordinatore delle bande orarie.
Inoltre, i ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha motivato le sue conclusioni nell’ordinanza impugnata.
(1) Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU 1993 L 14, pag. 1).
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 6816] (GU 2019 L 246, pag. 24).
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/32 |
Impugnazione proposta il 23 settembre 2021 da Ryanair DAC, Laudamotion GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione Ampliata) del 14 luglio 2021, causa T-677/20, Ryanair e Laudamotion/Commissione (Austrian Airlines; Covid-19)
(Causa C-591/21 P)
(2021/C 462/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Ryanair DAC, Laudamotion GmbH (rappresentanti: V. Blanc, E. Vahida e F.-C. Laprévote, avocats, D. Pérez de Lamo e S. Rating, abogados, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Repubblica d’Austria, Austrian Airlines AG
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza impugnata; |
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— |
annullare, ai sensi degli articoli 263 e 264 TFUE, la decisione della Commissione C(2020) 4684 final del 6 luglio 2020 sull’aiuto di Stato SA.57539 (2020/N) — Austria — COVID-19 — Aiuto alla Austrian Airlines; |
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— |
condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Ryanair, e condannare gli intervenienti in primo grado e nella presente impugnazione (se del caso) a sopportare le proprie spese. |
In subordine:
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— |
annullare la sentenza impugnata; |
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— |
rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo; |
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— |
riservare le spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha travisato manifestamente i fatti nel respingere l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe esaminato un eventuale effetto di «ricaduta» di aiuti alla o dalla Lufthansa.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe violato il requisito secondo cui un aiuto concesso ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non è destinato a risarcire il danno subito da una sola vittima.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere l’affermazione delle ricorrenti secondo cui il principio di non discriminazione sarebbe stato ingiustificatamente violato.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha travisato manifestamente i fatti nel respingere l’affermazione delle ricorrenti sulla violazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi.
Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha travisato manifestamente i fatti nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera B, TFUE e del principio di proporzionalità in relazione al danno causato all’Austrian Airlines dalla pandemia COVID-19.
Sesto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha travisato manifestamente i fatti per quanto riguarda la mancata apertura di un procedimento di indagine formale.
Settimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha travisato manifestamente i fatti per quanto riguarda il difetto di motivazione da parte della Commissione.
Tribunale
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/33 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — DEI/Commissione
(Cause riunite T-639/14 RENV, T-352/15 e T-740/17) (1)
(«Aiuti di Stato - Tariffa per la fornitura di energia elettrica - Fissazione della tariffa fatturata all’Alouminion con decisione di un tribunale arbitrale - Decisione di archiviare la denuncia - Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto - Atto impugnabile - Qualità di interessato - Interesse ad agire - Legittimazione ad agire - Ricevibilità - Imputabilità allo Stato - Vantaggio - Principio dell’operatore in un’economia di mercato - Serie difficoltà»)
(2021/C 462/38)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentanti nella causa T-639/14 RENV: E. Bourtzalas, A. Oikonomou, E. Salaka, C. Synodinos, H. Tagaras e D. Waelbroeck, nella causa T-352/15: E. Bourtzalas, C. Synodinos, E. Salaka, H. Tagaras e D. Waelbroeck e, nella causa T-740/17: E. Bourtzalas, E. Salaka, C. Synodinos, H. Tagaras, D. Waelbroeck, A. Oikonomou e V. K. L. Moumoutzi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti nella causa T-639/14 RENV: É. Gippini Fournier e A. Bouchagiar e, nelle cause T-352/15 e T-740/17: A. Bouchagiar e P. J. Loewenthal, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon, già Alouminion tis Ellados VEAE (Marousi, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis e D. Diakopoulos, avvocati)
Oggetto
Nella causa T-639/14 RENV, una domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della lettera COMP/E3/ΟΝ/AB/ark* 2014/61460 della Commissione, del 12 giugno 2014, che informava la DEI dell’archiviazione delle sue denunce, nella causa T-352/15, una domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C (2015) 1942 final della Commissione, del 25 marzo 2015 [caso SA.38101 (2015 / NN) (ex 2013 / CP) — Grecia — Presunto aiuto di Stato concesso all’Alouminion SA sotto forma di tariffe di energia elettrica inferiori ai costi, a seguito di un lodo arbitrale], e, nella causa T-740/17, una domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C (2017) 5622 final della Commissione. del 14 agosto 2017 [caso SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Grecia — Presunto aiuto di Stato concesso all’Alouminion SA sotto forma di tariffe di energia elettrica inferiori ai costi, a seguito di un lodo arbitrale]
Dispositivo
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1) |
Nella causa T-639/14 RENV, la lettera COMP/E3/ ΟΝ/AB/ark * 2014/61460 della Commissione, del 12 giugno 2014, che informava Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) dell’archiviazione delle sue denunce, è annullata. |
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2) |
Nella causa T-352/15, la decisione C(2015)1942 final della Commissione del 25 marzo 2015 [caso SA.38101 (2015 / NN) (ex 2013 / CP) — Grecia — Presunto aiuto di Stato concesso all’Alouminion SA sotto forma di tariffe di energia elettrica inferiori ai costi, a seguito di un lodo arbitrale], è annullata. |
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3) |
Nella causa T-740/17, la decisione C (2017) 5622 final della Commissione, del 14 agosto 2017 [caso SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Grecia — Presunto aiuto di Stato concesso all’Alouminion SA sotto forma di tariffe di energia elettrica inferiori ai costi, a seguito di un lodo arbitrale], è annullata. |
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4) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla DEI nelle cause riunite T-639/14 RENV, T-352/15 e T-740/17 nonché nella causa C-228/16 P. |
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5) |
La Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon sopporterà le proprie spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/34 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — NLMK/Commissione
(Causa T-752/16) (1)
(«Dumping - Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Cina e della Russia - Dazio antidumping definitivo - Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036] - Ricorso ai dati disponibili - Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2016/1036) - Accertamento di un pregiudizio - Articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 3, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036) - Nesso di causalità - Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 (divenuti articolo 2, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036) - Eliminazione del pregiudizio - Diritti della difesa - Parità delle armi - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Errori manifesti di valutazione»)
(2021/C 462/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (Lipeck, Russia) (rappresentanti: D O’Keeffe, solicitor, N. Tuominen e M. Krestiyanova, avvocate)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, K. Blanck e E. Schmidt, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: O. Prost, A. Coelho Dias e S. Seeuws, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 210, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) si farà carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, si farà carico delle proprie spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/35 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Severstal/Commissione
(Causa T-753/16) (1)
(«Dumping - Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Cina e della Russia - Dazio antidumping definitivo - Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036] - Ricorso ai dati disponibili - Articolo 2, paragrafi 3, 4, 9, 10 e 12, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 2, paragrafi 3, 4, 9, 10 e 12, del regolamento 2016/1036) - Calcolo del valore normale, del prezzo all’esportazione e del margine di dumping - Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2016/1036) - Accertamento di un pregiudizio - Articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 3, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036) - Nesso di causalità - Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 (divenuti articolo 2, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036) - Eliminazione del pregiudizio - Diritti della difesa - Principio di buona amministrazione - Proporzionalità - Errori manifesti di valutazione»)
(2021/C 462/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PAO Severstal (Cherepovets, Russia) (rappresentanti: D O’Keeffe, solicitor, N. Tuominen e M. Krestiyanova, avvocate)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, K. Blanck e E. Schmidt, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: O. Prost, A. Coelho Dias e S. Seeuws, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 210, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La PAO Severstal si farà carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, si farà carico delle proprie spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/35 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Altice Europe / Commissione
(Causa T-425/18) (1)
(«Concorrenza - Concentrazioni - Settore delle telecomunicazioni - Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notificazione e della sua autorizzazione - Articolo 4, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 1, e articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004 - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Principio di legalità - Presunzione d’innocenza - Proporzionalità - Gravità delle infrazioni - Attuazione delle infrazioni - Scambio di informazioni - Importo delle ammende - Competenza estesa al merito»)
(2021/C 462/41)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Altice Europe NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho e H. Brokelmann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley e F. Jimeno Fernández, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Petrova e O. Segnana, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, volta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2018) 2418 final della Commissione, del 24 aprile 2018, che infligge ammende per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 (caso M.7993 — Altice/PT Portugal), e, in subordine, alla cancellazione o alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente.
Dispositivo
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1) |
L’importo dell’ammenda inflitta all’Altice Europe NV dall’articolo 4 della decisione C(2018) 2418 final della Commissione europea, del 24 aprile 2018, che infligge ammende per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 (caso M.7993 — Altice/PT Portugal), per violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, è fissato in EUR 56 025 000. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
L’Altice Europe è condannata a sopportare le proprie spese nonché i quattro quinti di quelle della Commissione. |
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4) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/36 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Healios / EUIPO — Helios Kliniken (Healios)
(Causa T-591/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Healios - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore HELIOS - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001)»)
(2021/C 462/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Healios KK (Tokyo, Giappone) (rappresentante: P. Venohr, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Helios Kliniken GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: B. Michaelis, avvocata)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2019 (procedimento R 341/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Helios Kliniken e la Healios.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 giugno 2019 (procedimento R 341/2018-5) è annullata nella parte in cui riguarda i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 1, 5 e 44 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/37 |
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 — CAPA e a. / Commissione
(Causa T-777/19) (1)
(«Aiuti di Stato - Aiuti individuali per lo sfruttamento di parchi eolici offshore - Obbligo di acquisto dell’elettricità ad un prezzo superiore al prezzo di mercato - Procedimento di esame preliminare - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Articolo 1, lettera h) del regolamento (UE) 2015/1589 - Status di parte interessata - Imprese di pesca - Installazione dei parchi nelle zone di pesca - Rapporto di concorrenza - Insussistenza - Rischio di pregiudizio per gli interessi delle imprese di pesca dovuto alla concessione degli aiuti controversi - Insussistenza - Mancanza di incidenza diretta e individuale - Irricevibilità»)
(2021/C 462/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) Sarl (Le Tréport, Francia) e altre 10 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: M. Le Berre, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e A. Bouchagiar, agenti)
Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France (CRPMEM) (Boulogne sur Mer, Francia), Fonds régional d’organisation du marché du poisson (FROM NORD) (Boulogne sur Mer), Organisation de producteurs CME Manche-Mer du Nord (OP CME Manche Mer du Nord) (Le Portel, Francia) (rappresentante: A. Durand, avvocata)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier, P. Dodeller e T. Stehelin, agenti), Ailes Marines SAS (Puteaux, Francia) (rappresentanti: M. Petite e A. Lavenir, avvocati), Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS (Parigi, Francia), Éoliennes Offshore du Calvados SAS (Parigi), Parc du Banc de Guérande SAS (Parigi) (rappresentanti: J. Derenne e D. Vallindas, avvocati), Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS (Dieppe, Francia), Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier SAS (Nantes, Francia) (rappresentanti: C. Lemaire e A. Azzi, avvocati)
Oggetto
Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 26 luglio 2019, C(2019) 5498 final, relativa agli aiuti di Stato SA.45274 (2016/NN), SA.45275 (2016/NN), SA.45276 (2016/NN), SA.47246 (2017/NN), SA.47247 (2017/NN) e SA.48007 (2017/NN), che la Repubblica francese ha attuato a favore di sei parchi eolici offshore (Courseulles-sur-Mer, Fécamp, Saint-Nazaire, Îles d'Yeu et de Noirmoutier, Dieppe Le Tréport, Saint Brieuc).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) Sarl e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate alle spese. |
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3) |
David Bourel e gli altri ricorrenti nella causa T-777/19 R i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese del procedimento sommario. |
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4) |
La Repubblica francese, il Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France (CRPMEM), il Fonds régional d’organisation du marché du poisson (FROM NORD), l’Organisation de producteurs CME Manche-Mer du Nord (OP CME Manche-Mer du Nord), la Ailes Marines SAS, la Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS, la Éoliennes Offshore du Calvados SAS, la Parc du Banc de Guérande SAS, la Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS e la Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier SAS sopporteranno le proprie spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/38 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Collibra / EUIPO — Dietrich (COLLIBRA e collibra)
(Cause T-128/20 e T-129/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domande di marchi dell’Unione europea denominativo COLLIBRA e figurativo collibra - Marchio nazionale denominativo anteriore Kolibri - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Diritto al contraddittorio - Articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001»)
(2021/C 462/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Collibra (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Renck, I. Junkar e A. Bothe, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hans Dietrich (Starnberg, Germania) (rappresentante: T. Träger, avvocato)
Oggetto
Due ricorsi proposti avverso due decisioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2019 (procedimenti R 737/2019-1 e R 738/2019-1), relative a due procedimenti di opposizione tra il sig. Dietrich e la Collibra.
Dispositivo
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1) |
Le cause T-128/20 e T-129/20 sono riunite ai fini della sentenza. |
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2) |
I ricorsi sono respinti. |
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3) |
La Collibra è condannata alle spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/39 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Marina Yachting Brand Management/EUIPO — Industries Sportswear (MARINA YACHTING)
(Causa T-169/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di revoca di decisioni o di cancellazione di iscrizioni - Cancellazione di un’iscrizione nel registro inficiata da un errore evidente imputabile all’EUIPO - Marchio incluso in una procedura di insolvenza - Registrazione del trasferimento del marchio - Opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe - Competenza dell’EUIPO - Obbligo di diligenza - Articoli 20, 24, 27 e 103 del regolamento (UE) 2017/1001 - Articoli 3, 7 e 19 del regolamento (UE) 2015/848»)
(2021/C 462/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Marina Yachting Brand Management Co. Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt e P. Böhner, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Industries Sportswear Co. Srl (Venezia, Italia) (rappresentante: P. Cervato, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2020 (procedimenti riuniti R 252/2019-2 e R 253/2019-2), relativa a procedimenti di cancellazione di iscrizioni tra la Industries Sportswear e la Marina Yachting Brand Management.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Marina Yachting Brand Management Co. Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Industries Sportswear Co. Srl. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/39 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Henry Cotton’s Brand Management / EUIPO — Industries Sportswear (Henry Cotton’s)
(Causa T-173/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di revoca di decisioni o di cancellazione di iscrizioni - Cancellazione di un’iscrizione nel registro inficiata da un errore evidente imputabile all’EUIPO - Marchio incluso in una procedura di insolvenza - Registrazione dei trasferimenti dei marchi - Opponibilità ai terzi del fallimento o di procedure analoghe - Competenza dell’EUIPO - Obbligo di diligenza - Articoli 20, 24, 27 e 103 del regolamento (UE) 2017/1001 - Articoli 3, 7 e 19 del regolamento (UE) 2015/848»)
(2021/C 462/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt e P. Böhner, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Industries Sportswear Co. Srl (Venezia, Italia) (rappresentante: P. Cervato, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2020 (procedimenti riuniti R 254/2019-2 e R 255/2019-2), relativa a procedimenti di cancellazione di iscrizioni nel registro tra la Industries Sportwear e la Henry Cotton’s Brand Management.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Industries Sportswear Co. Srl. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/40 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Sociedade da Água de Monchique/EUIPO — Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH)
(Causa T-195/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CHIC BARCELONA - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2021/C 462/47)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Sociedade da Água de Monchique, SA (Caldas de Monchique, Portogallo) (rappresentante: M. Osório de Castro, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, I. Ribeiro da Cunha e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Pere Ventura Vendrell (Sant Sadurni d’Anoia, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 gennaio 2020 (procedimento R 2524/2018-4), relativa ad un procedimento di opposizione fra il sig. Ventura Vendrell e la Sociedade da Água de Monchique.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 gennaio 2020 (procedimento R 2524/2018-4) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO è condannato alle spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/41 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Al-Imam / Consiglio
(Causa T-203/20) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di valutazione - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Lesione della reputazione»)
(2021/C 462/48)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maher Al-Imam (Damasco, Siria) (rappresentante: M. Brillat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M.-C. Cadilhac, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag. 14), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1), della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nelle parti in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subìto a causa di tali atti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Maher Al-Imam è condannato alle spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/41 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Moviescreens Rental/EUIPO — the airscreen company (AIRSCREEN)
(Causa T-250/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo airscreen - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»)
(2021/C 462/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Moviescreens Rental GmbH (Damme, Germania) (rappresentanti: D. Schulz e P. Stelzig, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Manea e A. Söder, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: the airscreen company GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2020 (procedimento R 2527/2018-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Moviescreens Rental e la the airscreen company.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Moviescreens Rental GmbH è condannata alle spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/42 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — JR / Commissione
(Causa T-435/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) - Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso - Obbligo di motivazione - Segreto dei lavori della commissione giudicatrice - Ponderazione degli elementi integranti una prova previsti nel bando di concorso»)
(2021/C 462/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: JR (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Milanowska e I. Melo Sampaio, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) –Amministratori, del 15 aprile 2020, recante rigetto della domanda di riesame presentata dalla ricorrente nei confronti della decisione di detta commissione giudicatrice, del 16 dicembre 2019, di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva di detto concorso e, se necessario, all’annullamento di quest’ultima decisione.
Dispositivo
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1) |
La decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) — Amministratori, del 15 aprile 2020, di non iscrivere JR nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 6 nel settore dell’amministrazione pubblica europea, è annullata. |
|
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
|
15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/43 |
Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2021 — Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND)
(Causa T-616/19 REV) (1)
(«Procedura - Domanda di revocazione - Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ricorso contro una decisione dell’EUIPO di rifiuto parziale di registrazione di un marchio - Ritiro dell’opposizione avvenuto prima della notifica dell’ordinanza di rigetto del ricorso - Fatti ignoti al ricorrente e al Tribunale - Revocazione dell’ordinanza - Non luogo a statuire»)
(2021/C 462/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Germania) (rappresentanti: T. Schmitz, S. Stolzenburg-Wiemer, M. Breuer e I. Dimitrov, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Haribo The Netherlands & Belgium BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: A. Tiemann e C. Elkemann, avvocati)
Oggetto
Domanda di revocazione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334).
Dispositivo
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1) |
La domanda di revocazione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334), è accolta. |
|
2) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella causa Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19). |
|
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al procedimento di cancellazione nella causa Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19). |
|
4) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese relative alla procedura di revocazione. |
|
5) |
L’EUIPO è condannato a sopportare metà delle spese sostenute dalla Katjes Fassin GmbH & Co. KG relative alla procedura di revocazione. |
|
6) |
Katjes Fassin sopporterà metà delle spese da essa sostenute relative alla procedura di revocazione. |
|
7) |
Il cancelliere allegherà l’originale della presente ordinanza all’originale dell’ordinanza del 10 luglio 2020, Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334). |
|
8) |
Il cancelliere farà menzione della presente ordinanza a margine dell’ordinanza del 10 luglio 2020, Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334). |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/44 |
Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2021 — Far Polymers e a./Commissione
(Causa T-722/20) (1)
(«Ricorso di annullamento - Dumping - Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina - Dazio antidumping definitivo - Assenza di incidenza diretta - Assenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»)
(2021/C 462/52)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Far Polymers Srl (Filago, Italia), Gamma Chimica SpA (Milano, Italia), Carbochem Srl (Castiglione Olona, Italia), Jeniuschem Srl (Gallarate, Italia) (rappresentanti: G. Abbatescianni e E. Patti, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, F. Tomat, M. Gustafsson e G. Luengo, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 315, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Kuraray Europe GmbH, dalla Sekisui Specialty Chemicals Europe SL e dalla Wegochem Europe BV. |
|
3) |
La Far Polymers Srl, la Gamma Chimica SpA, la Carbochem Srl e la Jeniuschem Srl sono condannate alle spese, ad eccezione di quelle afferenti alle istanze di intervento. |
|
4) |
La Far Polymers, la Gamma Chimica, la Carbochem, la Jeniuschem, la Commissione europea, la Kuraray Europe, la Sekisui Specialty Chemicals Europe e la Wegochem Europe sopporteranno ciascuna le proprie spese afferenti alle istanze di intervento. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/44 |
Ordinanza del Tribunale del 20 agosto 2021 — PepsiCo/EUIPO (Smartfood)
(Causa T-224/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»)
(2021/C 462/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PepsiCo, Inc. (Raleigh, Carolina del Nord, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2021 (procedimento R 1947/2020-4), relativa alla domanda di registrazione del marchio figurativo a colori Smartfood.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La PepsiCo, Inc. è condannata a sopportare le spese. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/45 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2021 — Bastion Holding e a. / Commissione
(Causa T-513/21)
(2021/C 462/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Bastion Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e altre 35 ricorrenti (rappresentante: B. Braeken, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2021) 4735 final del 22 giugno 2021 nel caso dell’aiuto di Stato SA.63257 (2021/N) — Paesi Bassi COVID-19: Quarta modifica del regime di sovvenzioni dirette a sostegno dei costi fissi delle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 (modifiche a SA.57712, SA.59535, SA.60166, SA.62241); |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di avviare il procedimento d’indagine formale decidendo erroneamente che la misura di aiuto di Stato non solleva dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente su carenze procedurali della Commissione, in quanto la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata.
|
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/46 |
Ricorso proposto il 27 agosto 2021 — Neratax / EUIPO — Piraeus Bank e a. (ELLO ERMOL, Ello creamy, ELLO, MORFAT Creamy e MORFAT)
(Causa T-528/21)
(2021/C 462/55)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Neratax LTD (Nicosia, Cipro) (rappresentante: V. Katsavos, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Piraeus Bank SA (Atene, Grecia), National Bank of Greece (Atene), Eurobank Ergasias SA (Atene)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchi controversi interessati: Marchi dell’Unione europea denominativi ELLO, MORFAT e marchi dell’Unione europea figurativi ELLO ERMOL, Ello Creamy, MORFAT Creamy — Marchi dell’Unione europea nn. 12 549 499 (ELLO), 12 549 821 (MORFAT), 14 715 783 (ELLO ERMOL), 14 722 243 (Ello creamy), 14 715 726 (MORFAT Creamy)
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisioni della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 giugno 2021 nei procedimenti R 1295/2020-4, R 1296/2020-4, R 1298/2020-4, R 1299/2020-4, R 1302/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare e revocare le decisioni impugnate; |
|
— |
sostenere e riconoscere la legittima titolarità dei marchi oggetto della domanda come proprietà intellettuale della ricorrente; |
|
— |
condannare le controparti alle spese sostenute nei presenti procedimenti. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione degli articoli da 101 a 106 TFUE; |
|
— |
violazione degli articoli da 19 a 29 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione del considerando 7 e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/47 |
Ricorso proposto il 31 agosto 2021 — QN / Commissione
(Causa T-531/21)
(2021/C 462/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: QN (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocate)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della convenuta di non promuovere il ricorrente, come risultante dalla pubblicazione in data 12 novembre 2020 della comunicazione amministrativa n. 32-2020 che ha concluso l’esercizio annuale di promozione 2020 e che riporta un elenco di promozione su cui non compare il nome del ricorrente; |
|
— |
annullare altresì, nella misura necessaria, la decisione del 1o giugno 2021 della convenuta, che ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione di non promuoverlo; |
|
— |
ordinare il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente; |
|
— |
ordinare alla convenuta, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre una copia anonimizzata del verbale della riunione con il comitato paritetico di promozione, nonché del verbale della riunione tra i rappresentanti del comitato centrale del personale e il direttore generale di DG TAXUD; |
|
— |
condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione della Commissione C(2013) 8968 final del 16 dicembre 2013. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e delle regole di obiettività e d’imparzialità. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, nonché dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. |
|
15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/48 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2021 — Worldwide Brands / EUIPO — Guangdong Camel Apparel (CAMEL CROWN)
(Causa T-562/21)
(2021/C 462/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland (Colonia, Germania) (rappresentanti: J. Gracia Albero e R. Ahijón Lana, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guangdong Camel Apparel Co. Ltd (Foshan City, Cina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CAMEL CROWN — Domanda di registrazione n. 17 882 201
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 giugno 2021 nei procedimenti riuniti R 159/2020-5 e R 184/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall’interveniente e ha parzialmente respinto il ricorso presentato da tale parte, consentendo la registrazione del marchio contestato per i prodotti indicati nelle classi 24 e 28; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese del presente procedimento, incluse quelle relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla quinta commissione di ricorso. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/48 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2021 — Copal Tree Brands / EUIPO — Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE)
(Causa T-572/21)
(2021/C 462/58)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Copal Tree Brands, Inc. (Oakland, California, Stati Uniti) (rappresentante: B. Niemann Fadani, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sumol + Compal Marcas SA (Carnaxide, Portogallo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COPAL TREE — Domanda di registrazione n. 17 955 496
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 luglio 2021 nel procedimento R 1580/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
annullare la decisione della divisione di opposizione del 2 giugno 2020 nel procedimento di opposizione n. B3076122; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/49 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2021 — Santos / EUIPO (Forma di spremiagrumi)
(Causa T-574/21)
(2021/C 462/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Santos (Vaulx-en-Velin, Francia) (rappresentante: C. Bey, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale, con rivendicazione dei colori (Giallo Pantone 1235C; Verde NCS: S 30 50 G 50 Y), (Forma di spremiagrumi) — Domanda di registrazione n. 18 005 754
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 luglio 2021 nel procedimento R 281/2020-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese, incluse le spese sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/50 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi)
(Causa T-575/21)
(2021/C 462/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: T. Wuttke, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna), Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 1 431 829-0002
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o luglio 2021 nel procedimento R 1006/2018-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
riformare la decisione impugnata in modo da:
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— |
condannare le richiedenti la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dei principi enunciati nella sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Blocco da costruzione di una costruzione giocattolo) (T-515/19, non pubblicata, EU:T:2021:155); |
|
— |
violazione dei principi enunciati nella sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172); |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio; |
|
— |
erronea interpretazione della domanda di brevetto EP 3 005 948 A2 e della domanda di disegno o modello multipla n. 1 431 829-0001-0010 della ricorrente. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/50 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi)
(Causa T-576/21)
(2021/C 462/61)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: T. Wuttke, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna), Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 1 431 829-0006
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o luglio 2021 nel procedimento R 1005/2018-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
riformare la decisione impugnata in modo da:
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— |
condannare le richiedenti la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dei principi enunciati nella sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Blocco da costruzione di una costruzione giocattolo) (T-515/19, non pubblicata, EU:T:2021:155); |
|
— |
violazione dei principi enunciati nella sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172); |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio; |
|
— |
erronea interpretazione della domanda di brevetto EP 3 005 948 A2 e della domanda di disegno o modello multipla n. 1 431 829-0001-0010 della ricorrente. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/51 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi)
(Causa T-577/21)
(2021/C 462/62)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: T. Wuttke, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna), Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 1 431 829-0007
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 luglio 2021 nel procedimento R 1010/2018-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
riformare la decisione impugnata in modo da:
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— |
condannare le richiedenti la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dei principi enunciati nella sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Blocco da costruzione di una costruzione giocattolo) (T-515/19, non pubblicata, EU:T:2021:155); |
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— |
violazione dei principi enunciati nella sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172); |
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— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio; |
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— |
erronea interpretazione della domanda di brevetto EP 3 005 948 A2 e della domanda di disegno o modello multipla n. 1 431 829-0001-0010 della ricorrente. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/52 |
Ricorso proposto il 13 settembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products e Koopman International (impianti per la distribuzione di fluidi)
(Causa T-578/21)
(2021/C 462/63)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: T. Wuttke, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna), Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 1 431 829-0008
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o luglio 2021 nel procedimento R 1009/2018-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
riformare la decisione impugnata in modo da:
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condannare le richiedenti la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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Violazione dei principi enunciati nella sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Blocco da costruzione di una costruzione giocattolo) (T-515/19, non pubblicata, EU:T:2021:155); |
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— |
violazione dei principi enunciati nella sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172); |
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— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio; |
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erronea interpretazione della domanda di brevetto EP 3 005 948 A2 e della domanda di disegno o modello multipla n. 1 431 829-0001-0010 della ricorrente. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/53 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2021 — lastminute foundation/EUIPO — Scai Comunicazione (B Heroes)
(Causa T-587/21)
(2021/C 462/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: lastminute foundation (Chiasso, Svizzera) (rappresentanti: C. De Marchi e D. Contini, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scai Comunicazione Srl unipersonale (Potenza, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo B Heroes di colori magenta e grigio — Marchio dell’Unione europea n. 17 582 891
Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Procedimento di annullamento
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 luglio 2021 nel procedimento delle cause riunite R 1245/2020-5 e R 1279/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha parzialmente accolto il ricorso R 1245/2020-5 e respinto il ricorso R 1279/2020-5; |
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— |
per l’effetto, confermare che il marchio dell’Unione europea n. 17 582 891 rimane registrato per tutti i prodotti e i servizi contenuti nelle classi 9, 35, 38, 41, e 42; |
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— |
condannare l’EUIPO al pagamento di spese, competenze e onorari del procedimento. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/54 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2021 — Guangdong Camel Apparel/EUIPO — Worldwide Brands (CAMEL CROWN)
(Causa T-590/21)
(2021/C 462/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Guangdong Camel Apparel Co. Ltd (Foshan City, Cina) (rappresentanti: C. Bercial Arias e F. Codevelle, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland (Colonia, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «CAMEL CROWN» — Domanda di registrazione n. 17 882 201
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 giugno 2021 nei procedimenti riuniti R 159/2020-5 e R 184/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il ricorso; |
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annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO e, se del caso, l’interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, a causa dell’erronea valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/54 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2021 — Apart / EUIPO — S. Tous (Rappresentazione della sagoma di un orso)
(Causa T-591/21)
(2021/C 462/66)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Apart sp. z o.o. (Suchy Las, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: S. Tous, SL (Manresa, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione della sagoma di un orso) — Marchio dell’Unione europea n. 8 127 128
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 luglio 2021 nel procedimento R 222/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare integralmente la decisione impugnata e modificare la decisione annullando il marchio contestato n. 8 127 128; |
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— |
in subordine, annullare integralmente la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso; |
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— |
condannare l’EUIPO e la S.TOUS, S.L. alle spese del procedimento di impugnazione e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009; |
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— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punti (i) e (iii), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009; |
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— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009; |
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— |
violazione degli articoli 94, paragrafo 1, e 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per difetto di motivazione su cui si basano i presupposti riguardo alla forma del marchio contestato; |
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— |
violazione degli articoli 20, 41, paragrafi 1 e 2, lettere a) e c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare del diritto di essere ascoltato, dell’obbligo dell’amministrazione di motivare la propria decisione, dei principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di parità di trattamento. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/55 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2021 — Société Elmar Wolf/EUIPO — Fuxtec (Rappresentazione di una testa di volpe)
(Causa T-596/21)
(2021/C 462/67)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Société Elmar Wolf (Wissembourg, Francia) (rappresentante: N. Boespflug, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fuxtec GmbH (Herrenberg, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea di un marchio figurativo (Rappresentazione di una testa di volpe) — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 339 239
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 luglio 2021 nel procedimento R 2834/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annulare la decisione impugnata nella parte in cui si afferma che il marchio richiesto è simile al marchio anteriore; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese; |
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— |
condannare la società Fuxtec GmbH alle spese scaturenti dal suo intervento qualora la stessa intervenisse. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/56 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2021 — Basaglia/Commissione
(Causa T-597/21)
(2021/C 462/68)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Giorgio Basaglia (Milano, Italia) (rappresentante: G. Balossi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione Europea del 27 luglio 2021 C(2021) 5741 final ai sensi dell’articolo 4 delle disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), comunicata in versione italiana in data 23 agosto 2021. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico.
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1. |
Motivo unico, vertente sulla restrizione unilaterale dell’ambito di applicazione della domanda iniziale.
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(1) Decisione della Commissione del 5 dicembre 2001 che modifica il suo regolamento interno (GU 2001, L 345, p. 94).
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/57 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — Kubara/EUIPO (good calories)
(Causa T-602/21)
(2021/C 462/69)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: A. Suskiewicz, consulente legale)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo «good calories» — Domanda di registrazione n. 18 193 512
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2021 nel procedimento R 2167/2020-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio della certezza del diritto a motivo della registrazione da parte dell’EUIPO dei segni «Fit calories» e «GREEN CALORIES» in quanto marchi comunitari; |
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— |
mancata effettuazione, da parte della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, di un’analisi completa dell’elenco dei prodotti e servizi per i quali è stata rifiutata la registrazione del marchio controverso. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/57 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2021 — Blueroots Technology/EUIPO — Rezk-Salama und Breitlauch (SKILLTREE STUDIOS)
(Causa T-607/21)
(2021/C 462/70)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Blueroots Technology GmbH (Graz, Austria) (rappresentante: A. Huber-Erlenwein, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Christof Rezk-Salama (Treviri, Germania), Linda Breitlauch (Treviri)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolari del marchio controverso: Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo SKILLTREE STUDIOS — Marchio dell’Unione europea n. 13 271 821
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 luglio 2021 nel procedimento R 2218/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata o modificarla nel senso di dichiarare la nullità del marchio n. 13 271 821 «SKILLTREE STUDIOS» per quanto concerne le classi 9, 41 e 42. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/58 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2021 — WV/CdT
(Causa T-618/21)
(2021/C 462/71)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: WV (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)
Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
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— |
annullare la decisione del 26 novembre 2021 con la quale, in data 31 dicembre 2020, si pone fine senza preavviso al rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente; |
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— |
se necessario, annullare la decisione del 17 giugno 2021, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 26 febbraio 2021 contro la decisione iniziale del 26 novembre 2020; |
|
— |
condannare il convenuto al risarcimento del danno materiale causato al ricorrente; |
|
— |
condannare il convenuto al risarcimento del danno morale causato al ricorrente, stimato, in via equitativa, in EUR 15 000; |
|
— |
condannare il convenuto a sopportare tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 16 e 48 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») con riferimento all’interpretazione della nozione di «congedo retribuito» fornita dal CdT. |
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2. |
Secondo motivo, relativo alla violazione degli articoli 16 e 48 del RAA alla luce dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del dovere di sollecitudine, e violazione dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. |
|
3. |
Terzo motivo, relativo alla violazione del diritto di essere sentito. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/59 |
Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Lemken/EUIPO (azzurro celeste)
(Causa T-621/21)
(2021/C 462/72)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lemken GmbH & Co. KG (Alpen, Germania) (rappresentanti: I. Kuschel e W. von der Osten-Sacken, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea di colore azzurro celeste (RAL:5015) — Domanda di registrazione n. 18 097 467
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 luglio 2021 nel procedimento R 2037/2020-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’obbligo di motivazione. |
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/59 |
Ordinanza del Tribunale del 27 agosto 2021 — Essentra e a. / Commissione
(Causa T-470/19) (1)
(2021/C 462/73)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/59 |
Ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2021 — Daily Mail and General Trust e a./Commissione
(Causa T-690/19) (1)
(2021/C 462/74)
Lingua processuale: l’inglese
La presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/60 |
Ordinanza del Tribunale del 27 agosto 2021 — Rentokil Initial e Rentokil Initial 1927/Commissione
(Causa T-692/19) (1)
(2021/C 462/75)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.