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Document f176196f-914d-11eb-b85c-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

02017D0563 — IT — 01.01.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/563 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(GU L 080 del 25.3.2017, pag. 33)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/358 DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 2021

  L 69

4

26.2.2021




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/563 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto



Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 8, della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

▼M1

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2024.

▼B

Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

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